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1 Dott. Antonio Ferraro Ministero della salute Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio VI Benessere animale: aggiornamento ed evoluzione normativa

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Dott. Antonio Ferraro

Ministero della salute

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - Ufficio VI

Benessere animale:aggiornamento ed evoluzione normativa

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libertà dalla paura e dallo stress

Le cinque libertà per la tutela del benessere animale:

libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione

libertà dai disagi ambientali

libertà dalle malattie e dalle ferite

libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche

““Il benessereIl benessere di un organismo di un organismo èè il suo stato in relazione ai suoi tentativi di il suo stato in relazione ai suoi tentativi di adattarsi alladattarsi all’’ambienteambiente””((BroomBroom, 1986) , 1986)

Benessere animale

"Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo ambiente”(Hughes, 1976).

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Benessere animale:aggiornamento ed evoluzione normativa

Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti (StConvenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti (Strasburgo 10/03/1976), rasburgo 10/03/1976), ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n. 623ratificata con Legge 14 ottobre 1985, n. 623

Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita con il D. lg. 26 marzo 2001, n. 146 e successive modifiche (Legge n. 306/2004 e Legge n. 17/2007)

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"

DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 - "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne"

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Trattato di Lisbona, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 – Articolo 13

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

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La convenzione crea un comitato permanente che sovrintende alla sua attuazione. Questo comitato può elaborare e adottare raccomandazioni nei confronti degli Stati interessati.

Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamentiConvenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti(Strasburgo 10/03/1976)(Strasburgo 10/03/1976)

La convenzione si applica agli animali d'allevamentoLa convenzione si applica agli animali d'allevamento, ovvero agli animali , ovvero agli animali allevati o custoditi per la produzione di prodotti alimentari, lallevati o custoditi per la produzione di prodotti alimentari, lana, pelli, pellicce o altri ana, pelli, pellicce o altri scopi agricoli, compresi gli animali provenienti da modificazionscopi agricoli, compresi gli animali provenienti da modificazioni genetiche o da i genetiche o da nuove combinazioni genetiche. nuove combinazioni genetiche. La convenzione si rivolge La convenzione si rivolge in particolare agli animali che si trovano in sistemi in particolare agli animali che si trovano in sistemi di allevamento intensivo.di allevamento intensivo.

L'obiettivo della convenzione è proteggere gli animali da allevamento da inutili sofferenze o lesioni, a causa delle condizioni di alloggiamento, alimentazione o cura. Per raggiungere questo obiettivo, la convenzione impone agli Stati che l'hanno approvata di rispettare determinate regole, in particolare relativamente al sito di allevamento (spazio e condizioni ambientali), all'alimentazione e la salute degli animali, e all'organizzazione delle ispezioni degli impianti tecnici nei moderni sistemi di allevamento intensivo.

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Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 -- "Attuazione della "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamentinegli allevamenti““

Stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali

Animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli

Sono esclusi dal campo di applicazione gli animali:

che vivono in ambiente selvaticodestinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportiveda sperimentazione o da laboratorioinvertebrati.

personale: gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali feriti o malati debbono essere curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.

registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.

libertà di movimento: anche se è legato, incatenato o trattenuto, ciascun animale deve poter disporre di uno spazio adeguato che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.

fabbricati e locali di stabulazione: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro limiti accettabili. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale.

impianti automatici o meccanici: ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Qualora si utilizzi un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente.

mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente e a intervalli regolari. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate per fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.

Conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, le condizioni di allevamento riguardano i seguenti punti:

mutilazioni: cauterizzazione dell'abbozzo corneale al di sotto delle tre settimane di vita - taglio del becco nei primi giorni di vita – castrazione prima del raggiungimento della matura sessuale 66

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FormazionePer favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore.

In particolare i corsi devono trattare argomenti di:

etologia animale applicatafisiologiazootecniagiurisprudenza

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SanzioniSanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custoSalvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che de ovvero il detentore che violino le disposizioni violino le disposizioni …… sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tsono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre re milioni a lire diciotto milioni.milioni a lire diciotto milioni.

Nel caso di reiterazione delle violazioni …, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla metà ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

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Articolo 13

Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Che gli animali non sono “cose” ma esseri dotati di sensibilità, cioè “senzienti”, èevidente.La novità è il riconoscimento giuridico di questa condizione naturale, con le necessarie conseguenze che ne derivano.

Il benessere è un’esigenza degli animali.L’obiettivo generale consiste nel garantire che gli animali non siano sottoposti a sofferenze o fatiche evitabili. I proprietari o i sorveglianti degli animali devono rispettare requisiti minimi di benessere.

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEATRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

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Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 - Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.Modificato dalla Legge 25 gennaio 2006, n.29 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. Gli allegati sono stati modificati con il Decreto del Ministro della salute 20/04/2006

Galline ovaiolele galline della specie Gallus gallus, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova.

Il decreto non si applica agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

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Allegato A

Ispezione delle galline almeno una volta al giorno

In caso di allevamento su piani sovrapposti, tutti i piani devono essere ispezionabili.

Divieto di mutilazione, ad eccezione del taglio del becco nei primi 10 giorni di vita dei pulcini, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo

Illuminazione dei capannoni: sufficiente, per consentire alle galline di vedersi reciprocamente e guardare intorno; ciclica, con alternanza di circa 16 ore di luce ed 8 ore di oscurità e passaggio graduale dall’una all’altra, al fine di evitare problemi di salute e di comportamento

Riduzione del rumore al minino possibile

Pulizia e disinfezione dei locali, degli impianti e delle attrezzature regolarmente e in occasione di ogni vuoto sanitario

Adozione di misure atte a prevenire la fuga degli animali

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Allevamento in gabbie non attrezzate

Le gabbie hanno un'altezza di almeno 40 cm sul 65 % della loro superficie e non meno di 35 cm in ogni punto e dispongono di una mangiatoia di lunghezza minima di 10 cm, moltiplicata per il numero di galline nella gabbia e, in mancanza di tettarelle o coppette, di un abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia.Ogni gallina dispone di almeno 550 cm2 di superficie della gabbia.

Questo tipo di allevamento è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2012

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Allevamenti in gabbie “modificate”Ogni gallina deve disporre di:almeno 750 cm² di superficie, di cui 600 cm² utilizzabiliun nido per la deposizione delle uovauna lettiera che consenta di beccare e razzolareun posatoio adeguato di almeno 15 cmuna mangiatoia di lunghezza minima di 12 cm, moltiplicata per il numero delle galline presenti nella gabbiaun sistema adeguato di abbeverata

La zona utilizzabile deve avere una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 % ed un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile e devono essere di altezza non inferiore a 20 cm.

Le gabbie devono essere attrezzate con dispositivi adeguati per l’ accorciamento degli artigli.

La superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm2.

Se disposte in file, le gabbie devono essere separate da passaggi di larghezza minima pari a 90 cm per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione delle galline e uno spazio di almeno 35 cm deve previsto fra il pavimento e le gabbie delle file inferiori.

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I sistemi alternativi

Coefficiente di densità non superiore a 9 galline ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile

Gli stabilimenti devono essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano di: mangiatoie longitudinali (10 cm minimo di lunghezza per gallina) o circolari (4 cm minimo di lunghezza per gallina)abbeveratoi continui (2,5 cm minimo di lunghezza per gallina) o circolari (1 cm minimo di lunghezza per gallina)almeno un nido per sette gallineposatoi adeguati (15 cm minimo di lunghezza per gallina)almeno 250 cm² di superficie di lettiera per gallina

Il pavimento delle installazioni deve sostenere ogni artiglio anteriore di ogni zampa

Disposizioni specifiche riguardano i sistemi di allevamento che consentono uno spostamento libero delle galline e/o consentono un accesso a spazi esterni

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Sanzioni

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.550 euro a 9.300 euro.

L'autorità competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli, può sospendere l'applicazione della sanzione in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate.

La sospensione e' automaticamente revocata in caso di reiterazione delle violazioni e non può essere concessa in caso di recidiva. Nel caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla metà ed e' disposta la sospensione dell'attività svolta, a fine ciclo, da uno a tre mesi con riferimento alle unità produttive risultate non conformi

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Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181"Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne“

Il decreto si applica ai polli allevati per la produzione di carne, ivi inclusi i polli da carne detenuti in stabilimenti in cui siano allevati anche animali da riproduzione.

pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto:gli stabilimenti con meno di 500 polligli stabilimenti in cui sono allevati esclusivamente polli da riproduzionegli incubatoii polli allevati estensivamente al coperto e all'apertoi polli allevati con metodi biologici

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Densità di allevamento: peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile

La densità massima di allevamento in ogni capannone dello stabilimento non deve superare in alcun momento 33 kg/m2

L'autorità sanitaria territorialmente competente può autorizzare l’aumento della densità di allevamento fino a 39 kg/m2, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'allegato II oltre a quelle di cui all'allegato I.

Quando, oltre alle disposizioni di cui all’allegato I e II, sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, l'autoritàsanitaria competente può autorizzare la densità massima di allevamento di 42 kg/m2.

33 kg/m2Allegato I

Allegati I e II 39 kg/m2

Allegati I, II e V 42 kg/m2

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Allegato I - Norme applicabili a tutti gli stabilimenti

Tutti gli stabilimenti devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato I

Tutti i polli debbono poter facilmente accedere alla lettiera, agli abbeveratoi e al mangime

I capannoni debbono essere adeguatamente ventilati e illuminati

La luce deve seguire un ritmo di 24 ore e comprendere periodi di oscurità di almeno 6 ore totali, con almeno un periodo ininterrotto di oscurità di almeno 4 ore, esclusi i periodi di attenuazione.

Il livello sonoro deve essere il più basso possibile

Tutti i polli presenti nello stabilimento devono essere ispezionati almeno due volte al giorno.I polli gravemente feriti oche mostrano segni evidenti di deterioramento della salute ricevono una terapia appropriata o sono abbattuti immediatamente.

Ad ogni depopolamento definitivo, gli edifici, le attrezzature e gli utensili in contatto con i polli sono puliti e disinfettati accuratamente prima di introdurre nel capannone un nuovo gruppo di animali.

Dopo il depopolamento definitivo di un capannone si deve rimuovere tutta la lettiera e predisporre una lettiera pulita.

Sono proibiti tutti gli interventi chirurgici effettuati per fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, ad eccezione della troncatura del becco e della castrazione, previa autorizzazione dell’autoritàsanitaria competente.

Il detentore deve registrare, per ogni capannone dello stabilimento, il numero di polli introdotti, il numero di polli trovati morti o eventualmente abbattuti e le relative cause, se conosciute, ed il numero di polli rimanenti una volta prelevati quelli destinati alla vendita o alla macellazione.

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Controllo dei parametri ambientali

Ciascun capannone di uno stabilimento deve essere dotato di sistemi di ventilazione e, se necessario, di riscaldamento e raffreddamento concepiti, costruiti e fatti funzionare in modo che: [NH3]≤ 20 ppm[CO2]≤ 3000 ppmT (i) ≤ (T (e) + 3°C) se T (e) > 30° CU.r. ≤ 70% se T(e) < 10° C

Allegato II - Norme per il ricorso a densità più elevateOltre alle regole che si applicano a tutti gli stabilimenti, i proprietari di allevamenti ad alta densitàdevono tenere a disposizione dell’ autorità competente la documentazione specifica relativa ai dettagli tecnici dello stabilimento e degli impianti; in particolare:una mappa del capannonesistemi di ventilazione e, ove pertinente, di raffreddamento e riscaldamento, specificando i parametri microclimatici prefissati (flusso, velocità e temperatura dell'aria);sistemi di alimentazione e approvvigionamento d'acqua;sistemi d'allarme e di riserva in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per il benessere degli animali;procedure operative che assicurino interventi di riparazione urgenti in caso di guasti alle apparecchiature essenziali per la salute e il benessere degli animali;tipo di pavimentazione e lettiera normalmente usate

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Allegato V – Criteri per il ricorso alla densità massimail monitoraggio dello stabilimento effettuato dall'autorità competente negli ultimi due anni non ha rivelato carenze;l’allevatore effettua il monitoraggio utilizzando le guide alle buone pratiche di gestionein almeno sette gruppi consecutivi di polli successivamente controllati e provenienti da un capannone, la mortalità giornaliera cumulativa e' stata inferiore a 1% + 0,06%, moltiplicato per l'età alla macellazione espressa in giorni.

Guide alle buone pratiche di gestione

1. Le associazioni di categoria promuovono l'inclusione, nei manuali di corretta prassi operativa, di una sezione relativa al benessere animale, comprendente gli orientamenti per la corretta applicazione del presente decreto.2. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute conl'ausilio del Centro di referenza nazionale sul benessere animale presso l'Istituto zooprofilatticosperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, valuta le sezioni di cui al comma 1.3. La valutazione di cui al comma 2, nei casi in cui sia inclusa una sezione relativa al benessere animale, e' vincolante ai fini della validazione dei manuali di corretta prassi operativa.

Allegato III - Monitoraggio e controlli successivi presso il macello

Il veterinario ufficiale presso il macello è coinvolto nella verifica delle condizioni di benessere degli animali in allevamento.

ComunicazioneSe i tassi di mortalità, o i risultati dell'ispezione post-mortem corrispondono a condizioni di benessere animale scarse, il veterinario ufficiale comunica i dati al proprietario e al detentore degli animali e all'autorità sanitaria nel cui ambito territoriale di competenza e' ubicato lo stabilimento di provenienza degli stessi, che intraprendono azioni appropriate.

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Ispezione post-mortemNel contesto dei controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 854/2004, il veterinario ufficiale valuta i risultati dell'ispezione post-mortem al fine di individuare altre possibili indicazioni di condizioni di scarso benessere, quali livelli anormali di dermatiti da contatto, parassitismo e malattie sistemiche nello stabilimento o nel capannone dello stabilimento di origine.

Mortalità.In caso di densità di allevamento superiori a 33 kg/m2, la documentazione che accompagna il gruppo include il tasso di mortalità giornaliera e il tasso di mortalità giornaliera cumulativo.Il personale del macello calcola il numero di polli arrivati morti.I tassi di mortalità giornaliera e cumulativa nonché il numero dei polli arrivati morto al macello sono registrati sotto la supervisione del veterinario ufficiale, indicando lo stabilimento e il capannone dello stesso. La credibilità dei dati e del tasso di mortalità giornaliera cumulativo e' controllata tenendo conto del numero di polli macellati e del numero di polli arrivati morti al macello.

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FormazioneI proprietari e i detentori dei polli debbono possedere conoscenze adeguate in materia di benessere animale.

I detentori devono partecipare ad appositi corsi di formazione ed essere in possesso di un certificato che attesta la formazione conseguita.

I corsi di formazione riguardano i seguenti argomenti:

a) allegati I e II;b) fisiologia dei polli, in particolare il fabbisogno di acqua e cibo, comportamento animale e concetto di stress;c) aspetti pratici per l'adeguata manipolazione del pollame, compresi la cattura, il carico e il trasporto;d) cure d'emergenza per i polli, uccisione e abbattimento d'emergenza;e) misure di biosicurezza preventiva.

I partecipanti ai corsi di formazione sono sottoposti a una prova d’esame finale, per verificare l’effettiva preparazione.

Riconoscimento dell’esperienza acquisita

I detentori che già esercitavano attività di allevamento dei polli alla data del 30 giugno 2010 possono essere esonerati dalla partecipazione ai corsi di formazione, fermo restando il riconoscimento dell’esperienza acquisita attraverso la stessa prova d’esame prevista per i partecipanti ai corsi.

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Sanzioni Superamento della densità massima di allevamento consentita o autorizzata: sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.Non conformità dello stabilimento alle norme e ai criteri stabiliti per la densità massima di allevamento consentita o autorizzata: sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.Violazione dell’obbligo di inviare al macello i dati relativi ai tassi di mortalità calcolati dal detentore, se la densità di allevamento > 33 kg/m2: sanzione amministrativa da 750 euro a 2.250 euro.Omissione di porre in essere azioni appropriate in caso rilevamento di condizioni di benessere scarso attraverso i controlli successivi presso il macello: sanzione amministrativa da 1.550 euro a 9.300 euro.Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, valutata la gravità delle carenze riscontrate, può indicare le prescrizioni necessarie per l'adeguamento alla disciplina vigente in materia, assegnando al trasgressore un termine. Se il trasgressore non adempie alle prescrizioni impartite nel termine prefissato il medesimo Servizio veterinario irroga le sanzioni previste.Il termine per l’adeguamento non può essere concesso al trasgressore recidivo e nell'ipotesi di commissione delle violazioni gravi al benessere animale stabilite dal Ministero della salute con proprio decreto attuativo.Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla metà ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività svolta, a fine ciclo, per la durata dell'intero ciclo successivo in riferimento ai capannoni risultati non conformi. E' comunque d'obbligo salvaguardare il benessere degli animali mediante l'adozione di misure correttive d'urgenza. Nel periodo di sospensione dell'attività non vengono computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

Il detentore, privo del certificato formazione, e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.Il detentore che non fornisce informazioni scritte e orientamenti sulle norme applicabili in materia di benessere degli animali al personale addetto ad accudire i polli e' punito con la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro.Il proprietario che affida i propri polli ad un detentore privo del certificato di formazione e' punito con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 9.300 euro.

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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Il decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati in azienda per l'allevamento e l'ingrasso

Definizioni:

azienda: qualsiasi luogo, anche all’aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti, anche temporaneamente

suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso

verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzionescrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito

scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta

scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli

scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale

lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento

suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane

suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore

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Suinetti e suini all'ingrassoOccorre prendere misure per evitare lotte tra gli animali. I suini sono allevati in gruppo e non dovrebbero essere mescolati tra loro, se non in caso di necessità prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Gli animali particolarmente aggressivi o feriti vanno separati dal gruppo. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

Scrofe e scrofetteLe scrofe e le scrofette gravide devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006.Le scrofe e le scrofette devono essere allevate in gruppo dalla quarta settimane di gravidanza fino a una settimana prima della data prevista per il parto. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il partonaturale o assistito. Gli stalli devono essere provvisti di sistemi di protezione dei lattonzoli.

Lattonzoli (non svezzati)Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. Lo svezzamento a 21 giorni è possibile in caso di allevamento in impianti specializzati (con un sistema di pulizia e di disinfezione tra gli impianti). I lattonzoli non svezzati devono poter essere allattati senza difficoltà.

VerriI recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini.

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AmbienteI rumori continui di intensità superiore a 85 dB sono vietati. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

Operazioni che possono arrecare dolore agli animaliSolo un veterinario o altra persona formata sugli aspetti relativi al benessere degli animali è autorizzata a svolgere le seguenti operazioni:riduzione degli incisivi dei lattonzoli;mozzamento di una parte della coda (entro il settimo giorno di vita o, se successivamente, solo sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario);castrazione di suini di sesso maschile (entro il settimo giorno di vita o, se successivamente, solo sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario);apposizione di un anello al naso negli allevamenti all'aperto.La riduzione degli incisivi e l'amputazione caudale sono da effettuarsi soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite.

SaluteI suini malati o feriti sono posti in recinti individuali.

AlimentazioneTutti suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficienteLe scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, cosìcome alimenti ad alto tenore energetico.

Locali di stabulazioneLe norme sulla superficie sono stabilite secondo il peso dell'animale: 0,15 m2 per un suino al di sotto dei 10 kg; 1 m2 per animali superiori a 110 kg; 1,64 m2 per scrofetta; 2,25 m2 per scrofa; 6 m2 per un verro (10 m2 se il verro viene impiegato per l’accoppiamento).Alcune norme sui locali (articolo 3, commi 1, lettere b) e c), 3, 4, 5 e secondo periodo del comma 8) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 (per i fabbricati costruiti prima del 2003).I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini.La zona in cui coricarsi deve essere confortevole, pulita e asciutta.

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Formazione

Qualsiasi persona che assume o comunque impiega personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sui requisiti minimi delle aziende e sui metodi e sulle condizioni di allevamento.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore relativi, in particolare, al benessere degli animali, facendovi fronte con le risorse proprie.

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Sanzioni

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.

Nel caso di ripetizione delle violazioni, la sanzione amministrativa èaumentata fino alla metà.

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DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 -- Attuazione della Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la norme minime per la protezione dei vitelli.protezione dei vitelli.

Il decreto stabilisce i requisiti minimi che devono essere previsti negli allevamenti per la protezione dei vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Ai fini del decreto si intende per: vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi; azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.

Abroga il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, di attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, come modificato dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 331, di attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli.

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Recinti collettivi o individualiI recinti devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale(tranne in caso di malattia) in ragione della natura gregaria dei bovini.I recinti individuali sono permessi prima dell’ottava settimana purché abbiano pareti divisorie traforate che consentano un contatto visivo e tattile tra i vitelli. I muri compatti possono essere utilizzati solo per isolare animali malati dal resto della mandria.

I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo, che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte, né avere la museruola.La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni crociate o lo sviluppo di organismi infettivi.I pavimenti devono essere lisci ma non sdrucciolevoli per evitare lesioni ai vitelli. La zona in cui si coricano deve essere confortevole, pulita e adeguatamente prosciugata. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

Peso dell’animale in kg Superficie in m2

‹ 150 1,5

‹ 220 1,7

› 220 1,8

I recinti collettivi devono rispettare le seguenti norme relative allo spazio:

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LuminositàAi vitelli deve essere fornita un’adeguata illuminazione naturale o artificiale (almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale tra le ore 9.00 e le ore 17.00).

SaluteOgni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite devono ricevere immediatamente le opportune cure. Qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, dev'essere consultato al più presto un veterinario.

AlimentazioneTutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.Gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro di sangue, una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età.L’alimentazione deve essere adeguata all’età e al peso dell’animale, e conforme alle sue esigenze comportamentali e fisiologiche.A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca.

Controllo degli animaliTutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati almeno due volte al giorno e gli impianti meccanici almeno una volta al giorno. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un sistema di allarme (verificato regolarmente) e un opportuno sistema di ventilazione sostitutivo.

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SanzioniSanzioni

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euroSanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 a 9.296 euro euro

Nel caso di ripetizione delle violazioni, la sanzione amministraNel caso di ripetizione delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' tiva pecuniaria e' aumentata fino alla metaumentata fino alla metàà..

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento

Questo regolamento disciplina il trasporto degli animali vertebrati vivi all'interno dell'Unione europea, qualora il trasporto sia effettuato in relazione con una attività economica, al fine di non esporre gli animali a lesioni o a sofferenze inutili e assicurare condizioni conformi alle loro esigenze di benessere.Il regolamento rafforza la legislazione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, identificando gli operatori e le rispettive responsabilità, introducendo modalità più severe di autorizzazione e di controllo, nonché definendo regole più restrittive per quanto riguarda il trasporto.

Il regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attivitàeconomica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

Esso abroga e sostituisce la direttiva 91/628/CEE con effetto dal 5 gennaio 2007.

Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”

Autorizzazioni e controlli

Per tutti i percorsi superiori a 65 km, i trasportatori devono ottenere un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o rappresentati. Per ottenere detta autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di disporre di personale, attrezzature e procedure operative sufficienti e appropriate.

Per i lunghi viaggi (di durata superiore a otto ore), il richiedente deve fornire anche una documentazione specifica: certificati di idoneità per conducenti e accompagnatori, certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che verranno impiegati, informazioni sui mezzi impiegati per tracciare e registrare i movimenti dei veicoli, piani di emergenza;la prova la prova che utilizza un sistema di navigazione satellitare

Le suddette autorizzazioni hanno validità quinquennale, presentano un formato europeo armonizzato e sono registrate in una base di dati elettronica accessibile alle autorità di tutti gli Stati membri.

Nel caso di lunghi viaggi tra più Stati membri, i trasportatori devono inoltre essere muniti di un giornale di viaggio stabilito dall'organizzatore del trasporto secondo un modello armonizzato e che comprende varie informazioni sul viaggio (identificazione degli animali e delle persone che se ne occupano, luoghi di partenza e di destinazione, controlli effettuati nei vari momenti del trasporto, ecc.).

Le autorità competenti devono organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio possono essere effettuati controlli supplementari, estemporanei o mirati.Durante i controlli l'autorità competente deve verificare, oltre alle informazioni riportate nel giornale di viaggio, la validità delle autorizzazioni, i certificati di omologazione e di idoneità. I veterinari ufficiali devono anche verificare lo stato degli animali e la loro idoneità a proseguire il viaggio. In caso di trasporto via mare, devono essere verificate anche le condizioni e la conformità della nave adibita al trasporto.

Regole tecniche per il trasporto degli animali

Il regolamento introduce norme più restrittive applicabili al trasporto su percorsi di durata superiore alle otto ore. Tali regole riguardano tanto i veicoli quanto gli animali.

Il regolamento prevede un'attrezzatura di migliore qualità nei mezzi di trasporto, in particolare:un dispositivo per la regolazione della temperatura (ventilazione meccanica, registrazione della temperatura, sistema d'allarme nella cabina del conducente); una possibilità permanente di abbeveraggio; il miglioramento delle condizioni di trasporto a bordo delle navi (ventilazione, dispositivi di abbeveraggio, sistema di omologazione, ecc.).

È vietato il trasporto di certi animali, come quelli giovanissimi (i vitelli di meno di dieci giorni, i suini di meno di tre settimane e gli agnelli di meno di una settimana) tranne se il percorso è inferiore a 100 km. Il regolamento vieta anche il trasporto di animali gravidi all'ultimo stadio di gestazione e durante la settimana successiva al parto.Inoltre le condizioni di trasporto di lunga durata dei cavalli sono migliorate soprattutto dall'obbligo di utilizzare sistematicamente stalli individuali.

Le disposizioni relative alla durata di percorso e agli spazi previsti per gli animali restano immutate rispetto alla vecchia regolamentazione.Per quanto riguarda la durata del trasporto, il regolamento prevede durate diverse secondo il tipo di

animali: animali non svezzati, che ricevono un'alimentazione lattea (9 ore di viaggio, poi un'ora di risposo per l'abbeveraggio, poi 9 ore di viaggio), suini (24 ore di viaggio, qualora l'abbeveraggio sia possibile in modo continuo), cavalli (24 ore di viaggio con abbeveraggio ogni 8 ore), bovini, ovini e caprini (14 ore di viaggio, poi un'ora di riposo per l'abbeveraggio, poi 14 ore di viaggio).Le sequenze sopra descritte possono essere ripetute se gli animali sono scaricati, nutriti, abbeverati e lasciati a riposo per almeno 24 ore in un posto di controllo approvato.

Contesto

La questione della revisione della durata massima del trasporto e delle densità di carico di animali (due settori rimasti invariati rispetto alla legislazione precedente) deve essere oggetto di una nuova proposta che avrebbe dovuto essere presentata al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ed elaborata in funzione dell'applicazione delle nuove norme da parte degli Stati membri.

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

SINTESI

Il regolamento stabilisce le regole applicabili all'abbattimento degli animali da allevamento per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce, ecc. Esso fissa inoltre le regole applicabili all'abbattimento di emergenza e in caso di lotta contro le malattie contagiose.Le regole del regolamento non si applicano agli animali abbattuti nel corso di prove scientifiche, durante attività venatorie, durante eventi culturali o sportivi, da un veterinario durante la sua pratica medica, né ai volatili da cortile o ai conigli macellati per il consumo personale.Il Regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.Esso sostituirà la direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, la quale non è mai stata modificata nonostante i progressi scientifici e tecnici.

Termini chiave dell’atto

Procedure operative standard: un insieme di istruzioni scritte intese a raggiungere un'uniformitàdi esecuzione in relazione a una funzione o a una norma specifica.Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un'impresa che svolga attivitàdisciplinate dal presente regolamento.Stordimento: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

Considerazione del benessere degli animali

Il regolamento introduce delle procedure operative standard per il benessere degli animali durante la loro macellazione. Ogni operatore ha il compito di stabilire e di applicare tali procedure operative per ridurre al minimo il dolore, l'ansia o la sofferenza degli animali destinati alla macellazione.In tale contesto, gli operatori sono tenuti a valutare l'efficacia dei loro metodi di stordimento per mezzo di indicatori basati sugli animali stessi. Un controllo regolare consente in particolare di assicurarsi che gli animali storditi non presentino segni di coscienza prima della macellazione.I fabbricanti dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento devono vendere i loro dispositivi insieme a istruzioni sull'uso che specifichino in particolare il tipo di animale cui sono destinati e informazioni per un utilizzo ottimale. Gli utilizzatori devono rispettare le raccomandazioni dei fabbricanti.Gli operatori dei singoli macelli devono inoltre designare un responsabile del benessere degli animali il cui compito è quello di controllare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. I macelli di piccole dimensioni beneficiano di una deroga a tale obbligo.

Miglioramento della competenza del personale

Il personale del macello che si occupa degli animali vivi deve possedere un certificato di idoneitàche attesti la sua competenza in materia di benessere degli animali. Il rilascio del certificato èsubordinato al superamento di un esame indipendente, organizzato da un organismo accreditato.Il regolamento prevede altresì che gli Stati membri istituiscano un sistema di sostegno scientifico. Tale sostegno offre assistenza tecnica al personale responsabile dell’ispezione dei macelli nonchévalutazioni da un punto di vista scientifico dei nuovi dispositivi di stordimento e dei macelli di nuova costruzione. È inoltre incaricato di esprimere pareri sulla capacità e idoneità degli organismi che rilasciano certificati di idoneità relativamente al benessere degli animali.

Spopolamento

I piani di emergenza previsti dalla normativa comunitaria in materia di salute animale (lotta contro le malattie contagiose) devono precisare le modalità logistiche di macellazione per garantire che il benessere degli animali sia debitamente preso in considerazione.Sono concesse deroghe al regolamento quando l'osservanza delle sue disposizioni può compromettere la salute umana o rallentare l'eradicazione della malattia. Il regolamento migliora inoltre la pianificazione, il controllo e la trasparenza delle misure di abbattimento in caso di spopolamento.

Prescrizioni tecniche

Un elenco dei metodi di stordimento è riportato in allegato al regolamento e descrive per ogni metodo le regole e il contesto di utilizzo autorizzati. Tali metodi devono tenere conto dei progressi scientifici e delle questioni socioeconomiche. Modifiche tecniche potranno inoltre riguardare la costruzione, la configurazione e le attrezzature dei macelli.

Contesto

Il regolamento è conforme al piano d'azione comunitaria per la protezione e il benessere degli animali che ha introdotto il concetto di indicatori del benessere animale.

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Evoluzione normativa

Riconoscimento degli animali quali esseri senzienti – Articolo 13 del Trattato di Lisbona

Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritto, è uno dei capisaldi della politica dell’Unione Europea: Infatti, nel Trattato di Lisbona si afferma in maniera chiara che “nel formulare e incrementare le politiche sull’agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali ….”

L’oggetto della tutela non sono gli animali, ma i costumi sociali oppure il sentimento di compassione per gli animali : l’animale non era un soggetto di diritto, né di altri interessi giuridicamente riconosciuti, ma soltanto l’oggetto materiale, la res, su cui ricadeva la condotta del reo.

Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumiArt. 727. - Abbandono di animali

Delitti contro il sentimento per gli animali (introdotti con la legge 189/2004)

Art. 544-bis. - Uccisione di animali.Art. 544-ter. - Maltrattamento di animali.Art. 544-quater. - Spettacoli o manifestazioni vietati.Art. 544-quinquies. - Divieto di combattimenti tra animali.Art. 544-sexies. - Confisca e pene accessorie

Grazie per l’attenzione

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Dott Antonio Ferraroe-mail [email protected] 06 5994 6924