ORDINAMENTO DELLA FARMACIAORDINAMENTO … · Tit l ità d ll f iTitolarità della farmacia (art 7...

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ORDINAMENTO DELLA FARMACIA ORDINAMENTO DELLA FARMACIA Fonti giuridiche: L.2.4.1968 n.362 "N ti il ii f ti " 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" n.475 L 8 11 1991 362 L.8.11.1991 n.362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" L 248 /2006 (B i) L.248 /2006 (Bersani)

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ORDINAMENTO DELLA FARMACIAORDINAMENTO DELLA FARMACIAFonti giuridiche:

L.2.4.1968 n.362"N ti il i i f ti " 475"Norme concernenti il servizio farmaceutico" n.475

L 8 11 1991 362L.8.11.1991 n.362"Norme di riordino del settore farmaceutico"

L 248 /2006 (B i)L.248 /2006 (Bersani)

Tit l ità d ll f iTitolarità della farmacia(art 7 L.362)

• FARMACIE PRIVATE (di diritto ordinario o t i i l )patrimoniale)

– Di persona– Di società di persona– Di cooperative

• FARMACIE PUBBLICHE( di persone giuridiche (Comuni)

Farmacie private

TITOLARITA' DI PERSONA FISICA

Il titolare é responsabile della gestione patrimoniale e della conduzione tecnico professionale della farmaciadella conduzione tecnico-professionale della farmacia.

Titolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sonoTitolarità della farmacia e proprietà dell'azienda sono inseparabili e seguono lo stesso destino amministrativo

Trasferimento titolarità = Cessione proprietà

Farmacie private

Non è consentito cedere la farmacia in affittoNon è consentito cedere la farmacia in affitto

Il titolare può:

• Costituire un’associazione in partecipazione o impresa• Costituire un associazione in partecipazione o impresa

familiare

• Costituire una società per la gestione della farmacia

(L.362)(L.362)

• Essere sostituito temporaneamente da un farmacista

iscritto all'albo (non necessariamente idoneo)

nei casi previsti dall'Art.11 della L.362.

Farmacie private

INCOMPATIBILITA' CON LA GESTIONE DIINCOMPATIBILITA CON LA GESTIONE DI FARMACIA DI PERSONA FISICA

Il farmacista titolare non può cumulare l'esercizio della farmacia con

quello di altre professioni o arti sanitarie (Art 1O2 del TUSL)quello di altre professioni o arti sanitarie… (Art.1O2 del TUSL)

"Il titolare della farmacia ed il direttore responsabile non possonoIl titolare della farmacia ed il direttore responsabile non possono

ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato ... e di enti

locali o comunque pubblici né esercitare la professione dilocali o comunque pubblici, né esercitare la professione di

propagandista di prodotti medicinali"(Art.13, L.Mariotti)

Farmacie private

SOSTITUZIONE TEPORANEA(Art 11 L 362)(Art.11, L.362)

Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e- Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e

della gestione dei beni patrimoniali della farmacia.

L'USL competente per territorio autorizza a seguito di motivata- L'USL competente per territorio autorizza, a seguito di motivata

domanda del titolare, la sostituzione temporanea con altro farmacista

iscritto all'ordine professionale (non è richiesta idoneità) nellaiscritto all ordine professionale (non è richiesta idoneità) nella

conduzione professionale della farmacia. E' facoltà del titolare

conferire al sostituto la conduzione economicaconferire al sostituto la conduzione economica.

Farmacie private

IPOTESI DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA(A 11 L 362)(Art. 11, L.362)

a) Infermità *(per un periodo continuativo massimo di 5 anni ogni decennio o

per un periodo non continuativo di 6 anni ogni decennio)per un periodo non continuativo di 6 anni ogni decennio)

b) Gravi motivi di famiglia (per un massimo di 3 mesi in un anno)

c) Gravidanza...nei termini e con le condizioni di cui alle norme per la tutela

della maternità

d) Adozione di minori e affidamento familiare (9 mesi)

e) Servizio militare

f) Chiamata a funzioni pubbliche elettive o incarichi sindacali...

) F ig) Ferie

* L'USL competente per territorio trascorsi tre mesi di malattia ha facoltà di L USL competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di

sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la

riassunzione della gestione della farmacia.g

IPOTESI DI SOSTITUZIONE INFORMALE

F i i tFarmacie private

FARMACIA DI SOCIETA' DI PERSONEFARMACIA DI SOCIETA' DI PERSONE(Art.8 L.362)L i tà h tt l i l ti diLa società ha come oggetto esclusivo la gestione di farmacie.

Ciascuna società può essere titolare di max quattro farmacie che devono essere ubicate nella stessafarmacie, che devono essere ubicate nella stessa provincia dove ha sede legale la società.

Farmacie privateFarmacie private

R i iti d i iR i iti d i iRequisiti dei sociRequisiti dei soci

SOCI : - farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui hanno sede la società e la farmaciain possesso dei requisiti di idoneità alla titolarità- in possesso dei requisiti di idoneità alla titolarità(conseguita con concorso o pratica di 2 anni)

DIRETTORE RESPONSABILE : uno dei soci

Farmacie private

Sostituzione temporanea del direttore (Art.11) : da parte di un altro socio

Ciascuna società può essere titolare di 4 farmaciep(prima della legge bersani di una sola farmacia) e ottenere la relativa autorizzazione purchè la farmacia psia ubicata nella provincia dove ha sede legale la società.

Ciascun farmacista può partecipare ad una sola societàCiascun farmacista può partecipare ad una sola società

Farmacie privateINCOMPATIBILITA' CON LA GESTIONE SOCIETARIA(Art.8)Ciascun farmacista può partecipare ad una sola societàCiascun farmacista può partecipare ad una sola società

La partecipazione alla società è incompatibile con:

a) altra attività esplicata nel settore della produzione, (con la L.248 è venuta meno l’incompatibilità con l’attività di pdistribuzione), intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

b) la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

c) qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato(eccezione comma 9 Art 7)(eccezione comma 9 Art.7)

Farmacie private

Tipi di società per la gestione della farmacia

• Società in nome collettivo (tutti i soci i d lid l t illi it t trispondono solidalmente e illimitatamente

per le obbligazioni sociali• Società in accomandita semplice (i soci

accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita)

Farmacie private

CONSEGUIMENTO DELLA TITOLARITA’• A. atto di compravendita: l’acquirente deve essere in

possesso del requisito dell’idoneità, conseguito per superametno di un concorso per sedi farmaceutiche o per esercizio certificato della professione per almeno due anni

• b. Successione: l’erede deve essere in possesso del requisito dell’idoneitàrequisito dell idoneità

• c. Concorso per conferimento di sedi vacanrti o di nuova istituzionenuova istituzione.

La titolarità può essere trasferita soltanto dopo 3 anni

Farmacie private

Trasferimento di titolarità per atto tra viviTrasferimento di titolarità per atto tra vivi• Il trasferimetto della titolarità dell’esercizio della farmacia

privata è consentito dopo che siano decorsi 3 anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente

• L’acquirente deve avere conseguito l’idoneitàq g

• Al farmacista che ha trasferito la propria farmacia:È consentito per una sola volta nella vita acquistarne un’altra– È consentito per una sola volta nella vita acquistarne un altra. Trascorsi due anni dalla cessione senza avere acquistato unanuova farmacia il cedente perde l’idoneità e deve di nuovonuova farmacia il cedente perde l idoneità, e deve di nuovo acquisire l’idoneità per acquistare una nuova farmacia

– È fatto divieto di partecipare a concorsi per sedi farmaceutiche p p pnei 10 anni successivi alla cessione della farmacia.

Farmacie private

Conseguimento della titolarità per successione prima dellaConseguimento della titolarità per successione prima della legge Bersani

• Erede in possesso dell’idoneità: passaggio diretto della farmacia o della quota societaria.

• Erede non in possesso dell’idoneità:p

– Tre anni di tempo per conseguire l’idoneità o per cedere la farmacia o la quota societariafarmacia o la quota societaria

– 10 anni di tempo (e iscrizione nel primo anno utile alla facoltà di farmacia) o compimento del 30° anno di età per gli eredi indi farmacia) o compimento del 30 anno di età per gli eredi in liena retta entro il secondo grado e per il coniuge (abrogato da L 248)da L.248)

– Nomina di un gestore provvisorio quale direttore della farmacia

• Nessun erede: vacanza della farmacia

Successione t

Erede idoneo i itt ll’ lbper morte

titolare o socioiscritto all’albo

Erede non diretto o oltre 2°

3 anni Conseguimento idoneità

Cessione …Erede in linea retta entro 2°

Decadenzao coniuge

Cessione …

Conseguimento idoneità

Decadenza

Farmacie private

Conseguimento della titolarità per successione dopo legge Bersani

• Erede in possesso dell’idoneità: passaggio diretto della farmacia o della quota societariafarmacia o della quota societaria.

• Erede non in possesso dell’idoneità:– DUE anni di tempo per conseguire l’idoneità o per cedere la

farmacia o la quota societaria

– Nomina di un gestore provvisorio quale direttore della farmacia

• Nessun erede: vacanza della farmacia

Successione t

Erede idoneo i itt ll’ lbper morte

titolare o socioiscritto all’albo

Erede non diretto o oltre 2°

2 anni Conseguimento idoneità

Cessione …Erede in linea retta entro 2°

Decadenzao coniuge

Conseguimento

Cessione …

Conseguimento idoneità

Decadenza

Farmacie private

Conseguimento della titolarità per concorsoConseguimento della titolarità per concorso

Requisiti dei concorrenti:

• Cittadinanza UE

• Maggiore età

• Godimento dei diritti civili e politiciGodimento dei diritti civili e politici

• Iscrizione all’albo prefessionale in Italia

• Età non superiore ai 60 anni

D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 (1).D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 (1).

Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (2), concernente gg , ( ),

norme di riordino del settore farmaceutico.

Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia

• Art.113 TULS dichiarazione di fallimento

• Mancato adempimento dell’obbligo di rilavare dal precedente titolare o dei suoi erediMancato adempimento dell obbligo di rilavare dal precedente titolare o dei suoi eredi provviste e dotazioni della farmacia e di corrispondere l’indennità di avviamento (art.110 TULS)

V l i i i d ll’i• Volontaria rinuncia dell’interessato

• Chiusura dell’eercizio durata oltre 15 giorni che on sia stata preventivamente notificata all’ASL o alal quale l’ASL non abbia consentitoq

• Constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia o altri fatti imputabili al titolare autorizzato , dai quali sia derivato danno alla incolumità i di id l ll l t bbliindividuale o alla salute pubblica

• Cancellazione dall’Albo dei Farmacisti

• Perdita della cittadinanza

• Mote ell’autorizzato

• Mancato pagamento della tassa di concesisone (art.108 TULS)