OPERAZIONI STRAORDINARIE CONFERME E MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Scissione

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OPERAZIONI STRAORDINARIE CONFERME E MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO Scissione. Per quanto riguarda le scissioni è stato necessario contemperare le indicazioni contenute nella legge delega, con l’esigenza di rispettare i vincoli di derivazione comunitaria. - PowerPoint PPT Presentation

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OPERAZIONI STRAORDINARIE

CONFERME E MODIFICHE NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

Scissione

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Per quanto riguarda le scissioni è stato necessario contemperare le indicazioni contenute nella legge delega, con l’esigenza di rispettare i vincoli di derivazione comunitaria

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Si è così provveduto (come già nella fusione), a sfruttare taluni margini consentiti dalla direttiva e non “sfruttati” dal d. lgs. n. 22/1991.

Questo è stato fatto, da un lato, facendo ricorso alla tecnica del rinvio alle nuove norme in tema di fusione, e d’altro lato a previsioni specifiche, quale quella (art. 2506 comma 2°) che consente “un conguaglio in denaro, purché non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite” ai soci della società scissa, ovvero quello (art. 2506 comma 2°) che consente “che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa”; o ancora (art. 2506 bis comma 3°) quella che contempla che, “per gli elementi del passivo, la cui destinazione non è presumibile dal progetto”, “la responsabilità solidale è limitata all’attivo netto attribuito in ciascuna società beneficiaria”, o infine (art. 2506 bis comma 4°) che, “nell’ipotesi in cui le azioni delle società beneficiarie siano attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti sul capitale di tale società, gli azionisti minoritari possano esercitare il diritto di far acquistare le proprie azioni al valore corrente concordemente determinato, ovvero quello che, in mancanza di accordo, sarà determinato dal giudice”.

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Il nuovo art. 2506 nasce dal precedente art. 2504 septies con l’apporto di alcune modifiche.

Occorre ricordare come la precedente norma non contenesse una definizione esplicita della nozione giuridica di scissione, ma riportasse una descrizione delle modalità attraverso le quali l’operazione si perfeziona. La scelta di non definire la scissione, sembra confermata anche dal nuovo art. 2506 relativo alle forme di scissione, il quale non fa più riferimento alle modalità attraverso le quali l’operazione si perfeziona, ma descrive l’operazione stessa

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possiamo parlare di scissione totale, quando viene trasferito l’intero patrimonio della società scissa, mentre di scissione parziale, quando viene trasferito soltanto una parte di esso:

Nel primo caso, sia le obbligazioni che i beni vanno rispettivamente a carico e a favore di tutte le società beneficiarie; nella scissione parziale restano invece in capo alla società scissa, mentre del passivo rispondono in solido la società trasferente e le beneficiarie.

Sotto la vigenza delle precedenti disposizioni si riteneva che alla scissione totale conseguisse necessariamente l’estinzione della società

scissa

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All’art.2506, potrebbero creare problemi interpretativi, i commi 2° e 3° poiché, se fossero riferibili ad entrambe le ipotesi (scissione totale e parziale) darebbero luogo ad un capovolgimento di prospettiva rispetto al regime precedente sulle sorti della società oggetto di scissione totale.

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Il comma 2° prevede, da un lato, la possibilità del conguaglio in denaro, purché non superi il 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite, dall’altro lato la possibilità che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.

In caso di scissione totale la norma sembrerebbe inapplicabile

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Il comma 3° con l’attribuzione della facoltà per la società scissa di attribuire lo scioglimento senza liquidazione o continuare la propria attività, sembrerebbe legittimare da un lato, la conclusione per cui, anche nell’ipotesi di scissione totale, si può avere sopravvivenza della società scissa che non deve necessariamente procedere al suo scioglimento, ma può continuare la propria attività; dall’altro lato, la società che ha attuato una scissione parziale possa procedere allo scioglimento. L’argomento andrà esaminato tenuto anche conto di quanto dispone il comma 3° del nuovo art. 2506 bis

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Il comma 4° circoscrive il limite alla partecipazione alla scissione alle società in liquidazione che abbiano iniziato la ripartizione dell’attivo, eliminando quello già previsto per le società sottoposte a procedure concorsuali

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La disposizione relativa al progetto di scissione (art. 2506-bis) presenta alcune modificazioni rispetto al passato.

Invariato il comma 1°, nel 2° si sostituisce il concetto di trasferimento con quello di assegnazione.

Nell’ultimo periodo del comma 3°, per il resto invariato, si inserisce una previsione per la quale, per gli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, la responsabilità solidale è limitata all’attivo netto attribuito in ciascuna società beneficiaria.

Al 4° comma, dopo aver confermato che dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie, si stabilisce che se il progetto prevede una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto deve anche prevedere il diritto dei soci che non approvano la scissione, di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando anche coloro a cui carico è posto l’obbligo d’acquisto.

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L’art.2506-ter relativo alle norme applicabili è sostanzialmente riproduttivo del precedente art. 2504 novies.La novità concerne la possibilità di esonerare l’organo amministrativo dalla redazione della situazione patrimoniale.Viene inoltre richiamata tra le disposizioni in tema di fusione anche quella relativa alla incorporazione di società possedute al 90% che è stata introdotta dalla riforma

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L’art. 2506-quater relativo agli effetti della scissione riproduce, nella sostanza, la precedente (art. 2504 decies).

Le novità riguardano la possibilità che qualunque società beneficiaria effettui adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa, nonché l’ applicabilità delle disposizioni relative ai criteri di formazione del primo bilancio successive alle operazioni di fusione.

L’ultimo comma tuttavia può apparire superfluo in virtù del nuovo disposto in cui all’art. 2506 bis comma 3° ultima parte, si prevede che la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.