Open Data & Diritto – lo stato dell’arte - Ernesto Belisario (Agorà Digitale)

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OPEN DATA & DIRITTO lo stato dell’arte Roma, 28 febbraio 2012

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OPEN DATA & DIRITTO lo stato dell’arte

Roma, 28 febbraio 2012

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I cittadini sanno di averli già pagati

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Le barriere al riuso degli opendata

1. Culturali2.Tecnico-economiche3. Giuridiche

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OPEN DATA&

DIRITTO

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“Relazione Complicata?”

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PASSATO

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OPEN LAWS

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Essere trasparenti in modo nuovo...

La trasparenza è principio tutt'altro che statico: è uno dei gangli del diritto pubblico maggiormente soggetto all’evoluzione politica, sociale e tecnologica. Ed infatti, dopo l’introduzione dell’informatica nell’attività amministrativa e il ripensamento sul ruolo del settore pubblico, l 'originario concetto di trasparenza - circoscritto al diritto di accesso agli atti e ai documenti per coloro che avessero specifico e concreto interesse - ha iniziato a dimostrarsi insufficiente.

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NORMATIVA NAZIONALE

Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005)

Riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009)

Riutilizzo informazioni settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 – Dir. 2003/98/CE)

Recepimento Dir. INSPIRE (D. Lgs. n. 32/2010)

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manca un FOIA

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APPROCCI POSSIBILI

OPEN DATA OTTRIATO

OPEN DATA COME DIRITTO

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HACKING GIURIDICO?“La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati . Non è, infatti , sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza. Di contro, la pubblicazione di troppi dati ovvero di dati criptici può opacizzare l’informazione e disorientare gli interessati.”

(Civit, Delibera 2/2012)

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NO, NORME VIGENTI“Il Programma triennale deve prevedere l’elenco dei dataset che verranno pubblicati sul sito istituzionale in formato aperto, secondo la filosofia dell’open data. A tal riguardo si rimanda al sito http://www.dati.gov.it/, che rappresenta il punto di accesso principale ai dati in formato aperto pubblicati dalle amministrazioni e dove vengono raccolte le segnalazioni di disponibilità di nuovi dataset.”

(Civit, Delibera 2/2012)

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http://g.co/maps/xhz59

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UNA “SPINTA”VERSO OPENDATA

Modifiche al Codice Privacy introdotte dal Decreto “Salva Italia”(D.L. n. 201/2011)

“Amministrazione Aperta” (art. 18 D. L. n. 83/2012)

Agenda Digitale (art. 9 D. L. n. 179/2012)

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PRESENTE

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DECRETO SVILUPPO 2.0

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art. 9dati di tipo aperto e inclusione digitale

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formato dei dati di tipo aperto, formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi

definizioni

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dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali

definizioni

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1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Il nuovo art. 52 CAD

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2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) , del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice.

L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

Il nuovo art. 52 CAD

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3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fi siche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Il nuovo art. 52 CAD

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4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

Il nuovo art. 52 CAD

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6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il nuovo art. 52 CAD

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7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

Il nuovo art. 52 CAD

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8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Il nuovo art. 52 CAD

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DECRETO SVILUPPO

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art. 18amministrazione

aperta

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diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione;

concreta applicazione del diritto alla trasparenza intesa come accessibilità totale ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. n. 150/2009.

cos’è

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La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet.

l’obbligo

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1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(art. 12 Legge n. 241/1990)

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

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Tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.

Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

i soggetti obbligati

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è norma speciale che deroga ad ogni diversa previsione di legge di regolamento (comma 2)

art. 18

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“la trasparenza della attività della pubblica amministrazione e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di danaro pubblico sono uno dei fattori sui quali può e deve basarsi ogni impegno per la crescita produttiva ed imprenditoriale e per lo sviluppo del sistema Italia. Da un lato, i siti web delle pubbliche amministrazioni rappresentano il luogo naturale e più diretto dove rendicontare ai cittadini ed ai soggetti economici il proprio operato. Dall’altro, la più efficiente ed efficace razionalizzazione delle comunicazioni delle P.A. consente di usare i dati e le informazioni raccolti per valutare e definire politiche pubbliche, economiche ed industriali mirate su una base di conoscenza oggettiva dei fenomeni”.

dalla “relazione illustrativa”

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Il percorso in materia di trasparenza è già stato avviato normativamente in Italia fin a partire dalla legge 241/1990, ma la portata innovatrice e le finalità riformatrici sono state inficiate da prassi ispirate ad un atteggiamento di “segretezza” in merito alle decisioni della P.A.

La pubblicazione dei dati sull’attività pubblica è collegata in modo diretto e strumentale alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e si collega anche alla buona performance nell’erogazione di servizi al cittadino.

Viene sottolineato inoltre “lo stretto legame tra trasparenza e qualità dei servizi, dato che il controllo dell’opinione pubblica imprime un decisivo impulso alla qualità del governo dell’amministrazione”.

dalla “relazione illustrativa”

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pubblicazione di dati (e non di documenti)

sul sito internet (istituzionale) dell’Ente

standardizzazione struttura, formati e posizionamento

Novità

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il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;

l'importo;

la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché' al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Cosa pubblicare

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Cosa significaLa norma ha ricadute sugli enti locali, in quanto ha l’effetto di porre fine in via definitiva alla problematica della sussistenza o no dell’obbligo di pubblicare i provvedimenti gestionali, come le determine, che costituiscono, di fatto, il titolo per lo svolgimento di incarichi, prestazioni e forniture nell’ambito dell’ente locale e il titolo per percepire i compensi.

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Come pubblicare nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;

con link ben visibile nella homepage del sito;

i dati devono essere resi di facile consultazione;

i dati devono essere accessibili ai motori di ricerca (no “robots.txt”);

i dati devono essere pubblicati in formato tabellare aperto (no “.pdf”);

va consentita l'esportazione, il trattamento e il riuso dei dati.

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le Amministrazioni sono tenute a conformarsi entro il 31 dicembre 2012

Adeguamento

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Cosa succede il 1° gennaio 2013?

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A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1.

il controverso comma 5

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Condizione di efficacia

L’ufficio Ragioneria deve verificare l’esecuzione di questo adempimento prima di emettere il mandato di pagamento.

Questo significa:

reingegnerizzare i procedimenti;

predisporre appostita modulistica;

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La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

Conseguenze

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La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Conseguenze

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class action per la trasparenza?

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Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12 aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52 e le ulteriori disposizioni in materia di pubblicita'.

Ai pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie.

Interferenze

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All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È possibile “a costo zero”?

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FUTURO

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I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell a normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5 sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazion e digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82 e sono liberamente riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n . 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

(Art. 7)

Dati aperti e riutilizzo

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