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SOMMARIO
I beni demaniali – Il Demanio Marittimo………………………………………………………. …….. 2
Normativa generale – Norme di attuazione dello Statuto regionale…………………………………… 4
Canoni – Cenni generali………………………………………………………………………………... 5
D. M. 19 luglio 1989…………………………………………………………………………………… 6
Normativa Regionale – Cenni………………………………………………………………….............. 10
L.R. n.15 dell’11 maggio 1993 – art. 75……………………………………………………………….. 11
L.R. n. 25 dell’01 settembre 1993 – artt. 155 e 156…………………………………………………… 12
D.P.R.S. 26 luglio 1994 – Cenni……………………………………………………………………….. 13
D.P.R.S. 26 luglio 1994…………………………………………………………………………………14
L.R. n.15 del 29 novembre 2005……………………………………………………………….............. 17
D.A. n.163/GAB del 23 ottobre 2008 - Individuazione fasce di valenza turistica…………..............22
D.P.R.S. n.20 del 03 febbraio 2009 – Aumento canoni in ordine alla valenza turistica………..24
D.A. n.138/GAB dell’11 giugno 2013 – Rinnovo d’ufficio C.D.M. sino al 31.12.2015……….26
D.P.R.S. del 31.12.2013 – Revoca D.P.R.S. n.509 del 03 aprile 2013…………………………28
D.A. n.268/GAB del 31.12.2013 – Aumento canone del 10%.....................................................32
D.A. del 12 agosto 2014 – Proroga termine scadenza C.D.M. sino al 31.12.2020……………..35
D.A. n.32/GAB del 19 aprile 2010 – Pubblicazione domanda per C.D.M……………………..37
D.A. n.220 del 02 ottobre 2007 – Istituzione dei diritti fissi……………………………………39
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IL DEMANIO MARITTIMO IN SICILIA
CENNI PRELIMINARI E NOZIONI GENERALI
I BENI DEMANIALI
Con il termine Demanio si indica l’universalità di beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o
agli Enti territoriali minori che soddisfano in modo diretto ed immediato i bisogni pubblici.
Prima dell’entrata in vigore del Codice del 1942 il demanio si divideva in quattro categorie:
stradale, idrico, marittimo e militare (art. 427 Codice Zanardelli), in relazione alla sua funzione
pubblica esclusiva.
Oggi l’elencazione dei beni demaniali è riportata nell’art. 822 c.c. e non è tassativa in quanto
qualsiasi bene atto a soddisfare gli interessi pubblici può essere assoggettato, in qualsiasi momento,
al regime giuridico proprio dei beni demaniali.
Alcuni caratteri essenziali dei beni demaniali sono l’inalienabilità, l’imprescrittibilità,
l’invalutabilità, l’inusucapibilità, l’inespropriabilità.
IL DEMANIO MARITTIMO
Con l’espressione Demanio Marittimo si indica l’insieme dei beni, ivi comprese le pertinenze
demaniali, destinati a soddisfare gli interessi pubblici riguardanti la navigazione, il traffico
marittimo e, più genericamente, i pubblici usi del mare.
I beni appartenenti a questa categoria trovano elencazione, oltre che nei richiamati artt. 822 e
segg. del C.C., nell’art. 28 del Codice della Navigazione, il quale distingue:
- il lido, la spiaggia, le rade, i porti;
- le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che,
almeno per una parte dell’anno, comunicano liberamente con il mare;
- i canali utilizzati ad uso pubblico marittimo.
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LIDO, SPIAGGIA ED ARENILE
Benché non esista una definizione specifica di lido, spiaggia e arenile viene pacificamente
considerato LIDO la fascia di terreno che si spinge dalla linea di battigia fino al limite massimo
delle mareggiate ordinarie.
Con la locuzione SPIAGGIA si identifica quella fascia di terra, contigua al lido, che trae la
propria esistenza dall’avanzare ed arretrare del mare.
Secondo una parte della Giurisprudenza è possibile individuare anche una ulteriore fascia più
interna denominata ARENILE; la distinzione, tuttavia, può assumere rilevanza dal punto di vista
geografico ma non muta, nella sostanza, la regolamentazione giuridica.
PORTI E RADE.
Il PORTO è uno specchio d’acqua protetto all’interno del quale le navi svolgono la loro
attività. Esso soddisfa pertanto esigenze di natura commerciale ma svolge anche funzione di
protezione dei natanti dai venti, dalle mareggiate e da altri fenomeni naturali.
I porti vengono divisi in due categorie:
- della prima fanno parte quelli di interesse nazionale che riguardano la sicurezza della
navigazione generale, la navigazione oppure la difesa Militare e la sicurezza dello Stato;
- appartengono alla seconda categoria quelli che, pur essendo di interesse nazionale, sono
destinati, in via prioritaria, a soddisfare esigenze commerciali. I porti appartenenti a questa
categoria sono ulteriormente suddivisi in quattro classi a seconda dell’importanza e della funzione
svolta.
In Sicilia i porti commerciali di interesse Nazionale (II Cat. I classe) sono:
Palermo - Messina - Augusta - Catania - Trapani - Porto Empedocle.
IL MARE TERRITORIALE
Pur non facendo espressamente parte del demanio marittimo, il mare territoriale, ovvero
quella zona di mare che si estende fino a dodici miglia marine dalla linea di battigia, è assoggettata
al medesimo regime giuridico dei beni demaniali marittimi.
LE PERTINENZE
Le costruzioni e le altre opere fisse che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del
mare territoriale, che siano strumentali o a servizio del bene principale, sono pertinenze del demanio
marittimo stesso, sin dal loro sorgere.
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NORMATIVA
NORMATIVA GENERALE
Oltre che dalle norme di carattere generale contenute negli artt. 822 e segg. del codice civile i
beni demaniali marittimi sono disciplinati da una legge speciale, comunemente denominata Codice
della Navigazione, il cui testo definitivo venne approvato con R.D. del 30/3/42, n° 327, nonchè dal
relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n° 328 del 15/2/52.
CODICE DELLA NAVIGAZIONE E RELATIVO REGOLAMENTO
Gli articoli del Codice della Navigazione che interessano, in modo specifico, il d. m. sono
quelli compresi tra l’art. 28 e l’art. 55.
Di tali articoli, in parte si è discusso (artt. 28 e 29), degli altri si dirà più dettagliatamente nel
corso del lavoro.
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE
Nell’ambito della Regione Siciliana occorre tenere conto, altresì, delle disposizioni normative
contenute nello Statuto e nelle successive norme di attuazione.
In particolare, l’art. 32 Statuto assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato esistenti
nella Regione medesima, eccetto quelli interessanti la difesa dello Stato o servizi di carattere
nazionale.
D.P.R. 1° DICEMBRE 1961, n° 1825
Con D.P.R. 1 dicembre 1961, n° 1825 venivano assegnati alla Regione Siciliana i beni
demaniali di cui all’art. 32 dello Statuto.
D.P.R. 1 LUGLIO 1977, n° 684
Il D.P.R. 684/77, recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana,
specificatamente in materia di demanio marittimo, ha attribuito la decorrenza del trasferimento dei
beni demaniali dal 1° gennaio 1978.
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CANONI
CENNI GENERALI
Le concessioni demaniali marittime sono regolate da un contratto o disciplinare a titolo
oneroso, comportano, cioè, per il concessionario, l’obbligo di corrispondere il canone,
anticipatamente, giusto art. 16 Regolamento, nella misura ed alle scadenze determinate nell’atto di
concessione.
D. M. 19 LUGLIO 1989. Con il Decreto 19/7/89, emanato dal Ministero della Marina Mercantile di concerto con il
Ministro delle Finanze, in applicazione dell’art. 10 del Decreto Legge 4/3/89, n° 77, convertito, con
modificazioni, nella legge 5/5/89, n° 160, (recepito dalla Regione Siciliana con Decreto n° 357/90
del 15/10/1990) sono stati introdotti nuovi criteri di determinazione dei canoni per concessioni
demaniali marittime.
Il provvedimento in parola ha sostanzialmente superato il concerto interministeriale previsto
dal sopra richiamato articolo di legge svincolando la determinazione del canone dall’obsoleto
concetto di “utilità economica”, introducendo parametri certi ed obiettivi quali la superficie
occupata, la tipologia di impianti da realizzare o realizzati, il tipo di attività esercitata o lo scopo
della concessione.
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DECRETO 19 LUGLIO 1989.
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.
NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANON I PER
LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 4 marzo 1989 n.77 , convertito con modificazioni , in legge 5 maggio
1989, n.160, concernente :”Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime”;
Visto il comma 1 dell’art.10 delle citate disposizioni , il quale attribuisce al Ministro della
marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze la potestà di fissare criteri per la
determinazioni di canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime e di zone del
mare territoriale , nonchè il comma 8 con il quale sono abrogate le norme del codice di navigazione
, del regolamento per l’esecuzione del codice medesimo ed ogni altra norma in contrasto con le
disposizioni dello stesso articolo;
Visto il comma 5 del medesimo art.10 il quale prevede che la prima applicazione di tali criteri
avrà effetto dal 1° gennaio 1989;
Considerata l’opportunità di adottare criteri i quali consentano lo snellimento delle procedure
di determinazione dei canoni sulla base di parametri oggettivi ed, in linea di principio , applicabili
uniformemente su tutto il territorio nazionale;
Decreta
Art. 1
1. In applicazione dell’art.10 del decreto-legge 4 marzo 1989 , n.77 , convertito , con
modificazioni , in legge 5 maggio 1989, n.160 , i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze
demaniali marittime e di specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con effetto dal 1° gennaio 1989 , nelle
seguenti misure:
a) L.1600 per ogni metro quadrato di area scoperta;
b) L.3000 per ogni metro quadrato dia area occupata con impianti di facile rimozione;
c) L.3600 per ogni metro quadrato di area occupata con impianti di difficile rimozione.
2. Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma precedente si aggiungono , per la parte
degli impianti di quota superiore o inferiore ai metri 2,7 , rispetto al piano di campagna , L.3200 per
ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L.10000,
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oltre alla misura di cui al precedente comma, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale
insiste l’impianto.
3. Per le concessioni , o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative di uso
pubblico, la misura del canone annuo è determinata esclusivamente in funzione dei metri quadrati di
area concessa , nelle seguenti misure:
a) L.1600 per metro quadrato fino ad una estensione di 1000 metri quadrati;
b) L.1250 per metro quadrato per l’area eccedente i 1000 metri quadrati fino al limite di 2000
metri quadrati;
c) L.1000 per metro quadrato per l’area eccedente i 2000 metri quadrati , fino al limite di
3000 metri quadrati;
d) L.750 per metro quadrato per l’area eccedente i 3000 metri quadrati , fino al limite di 5000
metri quadrati;
e) L.500 per metro quadrato per l’area eccedente i 5000 metri quadrati.
Art. 2
1. I canoni annui per le concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali
marittime di cui all’art. 29 del codice della navigazione sono determinati in L.3600 per ogni metro
quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale , cui vanno aggiunte L.6000 per ogni metro
cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore o inferiore ai metri 2,7 rispetto al
piano di campagna , fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a L.20000 per
ogni metro quadrato della superficie sulla quale insite l’impianto.
2. Nel caso in cui il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di
straordinaria manutenzione del bene pertinenziale , la misura del canone , per la parte relativa al
volume e per le annualità stabilite dall’autorità marittima in relazione all’entità dell’investimento, è
ridotta fino alla metà della misura normale con le modalità previste dal successivo art.5.
3. Analoga riduzione sarà accordata nei casi previsti dagli art. 40 e 45 , primo comma , del
codice della navigazione.
Art. 3
1. La domanda di concessione e/o di rinnovazione di cui all’art.6 del regolamento di
esecuzione del codice di navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n.328, deve essere integrata, anche per le concessioni per licenza, da un atto notorio
o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che indichi
chiaramente e dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta
ed area coperta nonchè la volumetria delle opere che si intende realizzare distinguendo la
volumetria fino a quota più o meno metri 2,7 dal piano di campagna ed oltre tale quota.
Art. 4
8
1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi d’acqua , per i quali il
concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o per i quali il diritto di godimento sia
limitato all’esercizio di una specifica attività che non escluda l’uso comune o altre possibili
fruizioni consentite da leggi o regolamenti , è determinata in misura pari alla metà di quella prevista
dai precedenti articoli.
Art. 5
1. Le misure dei canoni fissate dalle precedenti disposizioni possono essere ridotte fino alla
metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità
di utilizzazione della concessione . Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro
della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.
Art. 6
1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell’art. 39 del codice della
navigazione e dell’art. 37 del relativo regolamento di esecuzione dell’art. 48 del testo unico delle
leggi sulla pesca approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n.1604, quelli relativi ai cantieri
navali di cui all’art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n.456, e successive modifiche ed
integrazioni, nonchè quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione riparazione
e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali , sono determinati in misura pari ad un decimo del
canone normale previsto dai precedenti articoli per gli specchi acquei tale misura è determinata in
un cinquantesimo del predetto canone normale.
Art. 7
1. I canoni disciplinati dal presente decreto sono determinati con provvedimenti adottati dal
capo del compartimento marittimo.
Art. 8
1. Per la determinazione della misura dei canoni afferenti fattispecie concessorie per le quali
non può farsi riferimento ai parametri indicati nel presente decreto , sarà provveduto con tabelle
predisposte dal capo del compartimento marittimo d’intesa con il competente intendente di finanza.
2. In caso di disaccordo le decisioni saranno adottate dal Ministro della marina mercantile di
concerto con il Ministro delle finanze.
Art.9
9
1. Con esclusione delle utilizzazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 del presente decreto , la
misura annua dei canoni non potrà comunque essere inferiore a lire cinquecentomila.
Art. 10
1. Resta ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle
misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle circoscrizioni di
rispettiva giurisdizione , salvo che per gli immobili in uso governativo.
Art. 11
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai rapporti concessori instaurati con
atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989; esse non si applicano , altresì,
ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e
terzo comma dell’art. 37 del codice della navigazione , fino, alla scadenza del titolo concessorio .
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma , addì 19 luglio 1989
Il Ministro della marina mercantile
Vizzini
Il Ministro delle Finanze
Formica
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NORMATIVA REGIONALE
La Regione Siciliana, che in passato si limitava a recepire le disposizioni normative Statali in
materia di canoni demaniali marittimi, ha sentito la necessità di rivedere il quadro normativo al fine
di regolamentare la materia.
In forza della competenza esclusiva demandatale dallo Statuto e dal D.P.R. 684/77, ha infatti
provveduto ad emanare proprie norme relative alla determinazione dei canoni per concessioni di
beni demaniali marittimi appartenenti alla Regione stessa.
Dapprima con l’art. 75 della L.R. 15/93 (finanziaria) sono stati dettati criteri di
determinazione dei canoni in argomento a decorrere dal 1993; successivamente gli artt. 155 e 156
della L.R. 25/93 (finanziaria bis) hanno rispettivamente modificato parzialmente il predetto art. 75 e
rinviato al Presidente della Regione il compito di fissare con proprio decreto, su proposta
dell’Assessore Bilancio e Finanze di concerto con l’Assessore Territorio ed Ambiente, i canoni
dovuti per concessioni demaniali marittime a decorrere dal 1° gennaio 89.
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L. R. Legge 11 Maggio 1993, n. 15
Art. 75
Canoni per concessioni demaniali marittime
1. In attesa di una organica regolamentazione della materia dei canoni
afferenti concessioni demaniali marittime, basata su criteri di
corrispettività in funzione dell’utilità economica ricavata dall’uso del
bene, i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali
marittime e di specchi acquei, appartenenti alla Regione siciliana, sono
determinati in conformità ai criteri adottati con decreto del Ministro della
marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del decreto legge
4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 5 maggio
1989, n. 160.
2. Le misure previste dall’art. 1 del citato decreto sono aumentate del 75 per
cento. Le misure previste dall’articolo 2 sono aumentate dal 50 per cento.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto interministeriale si
applicano, altresì, alle attività produttive di tipo tradizionale, costituenti
elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi, ridotto di
un venticinquesimo del canone normale.
4. I canoni di cui all’articolo 1 sono adeguati annualmente in misura pari al
tasso programmato di inflazione.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti concessivi
instaurati con atti aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993.
6. Eventuali eccedenze di somme corrisposte dal concessionario saranno
oggetto di compensazione con il canone successivo.
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L.R. 1/9/93, n. 25 (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - Parte I n. 42).
Art. 155
Modifiche all’art. 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
1. L’articolo 75, comma 3, della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è sostituito dal
seguente:
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto Interministeriale, si applicano altresì alle
attività produttive di tipo tradizionale costituenti elemento caratteristico del paesaggio e
della storia dei luoghi, con possibilità di riduzione sino ad un ventesimo del canone
normale”.
Art. 156
Determinazione canoni concessioni demanio marittimo
1. I canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo sono fissati con decreto del
Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto
con l’Assessore per il territorio e l’Ambiente.
2. Entro il 31 dicembre 1993 sono determinati con il procedimento di cui al comma 1 i canoni
dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1989. Fino a tale determinazione restano sospese le
obbligazioni dovute per tali anni.
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D.P.R.S. 26 Luglio 94
In attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 156 della L.R. 25/93 il
Presidente della Regione ha emanato il provvedimento del 26/7/94 con il quale è stata
regolamentata, in maniera definitiva, la materia dei canoni per concessioni di beni demaniali
marittimi appartenenti alla Regione.
Il decreto in questione richiama in toto per l’anno 1989 il D.M. 19/7/89 mentre, per gli anni
1990/92 riprende il contenuto del D.L. 400/93 nella parete in cui prevede l’aggiornamento del
canone in misura pari all’incremento ISTAT riferito all’anno precedente.
A decorrere dal 1993 viene, invece, richiamato l’art. 75 il quale prevede un incremento pari al
75% (o al 50% per le pertinenze demaniali) dei canoni determinati sulla base dei criteri validi per il
1989.
La misura dei canoni per gli anni successivi viene determinata incrementando l’importo
relativo all’anno precedente in misura pari al tasso programmato d’inflazione.
La differenza sostanziale tra la normativa statale e quella Regionale si rileva quindi proprio
negli ultimi due punti evidenziati.
In particolare preme evidenziare che l’applicazione del tasso programmato d’inflazione,
generalmente individuato nella relazione accompagnatoria della Legge finanziaria, consente di
determinare fin dall’inizio dell’anno, la misura del relativo canone in modo certo e definitivo.
Inoltre, il D.P.R.S. in parola, nel richiamare il D.L. 400 fa salvi gli effetti prodotti da
quest’ultimo anche con riferimento ai canoni relativi agli anni precedenti al 1989 che, pertanto,
vengono considerati congrui e definitivi.
Infine, con l’art. 7 del D.P.R.S. la Regione ha recepito le disposizioni contenute nella
normativa statale nella parte in cui determina, a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per
occupazioni abusive in misura pari al canone che si sarebbe dovuto corrispondere in ipotesi di
regolare concessione, maggiorato del 200% o 100% a seconda che si tratti di occupazione “sine
titulo” o in difformità dal titolo medesimo.
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 LUGLIO 1994
(Pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 - parte I - del 8/10/94)
Disposizioni in materia di determinazione dei canoni concessori dei beni del
demanio marittimo. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 1 Luglio 1977, n. 684 di attuazione dello stesso in materia di demanio
marittimo;
VISTA la l.r. 10 Aprile 1978, n. 2;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo dell’Amm.ne della Regione,
approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTO l’articolo 10, comma 7, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nelle legge 5 maggio 1989, n. 160;
VISTO l’articolo 75 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
VISTO il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4
dicembre 1993, n. 494;
VISTO l’articolo 155 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25;
VISTO l’articolo 156 della legge regionale 1 settembre 1996, n. 25, il quale dispone che i
canoni dovuti a decorrere dl 1° gennaio 1989 sono fissati con decreto del Presidente della Regione
su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l’assessore per il territorio e
l’ambiente;
VISTO il verbale della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 15 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10 per il giorno 1 marzo 1994;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla determinazione dei canoni concessori dei beni
del d.m. a decorrere dal 1° gennaio 1989.
Su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l’Assessore per il
territorio e l’ambiente
D E C R E T A
ART. 1
Per la determinazione dei canoni annuii relativi alle concessioni di aree pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei, aventi decorrenza dall’anno 1989, si applicano le disposizioni attuative
del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni, nella legge 5 maggio 1989, n.
160 recepite con decreto interassessoriale n. 357 del 15 ottobre 1990, emanato dall’Assessore per il
territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze.
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ART. 2
I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e
pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N. e degli
artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N., approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 328, sono determinati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991 e
1992, secondo le disposizioni contenute, per gli stessi anni nell’articolo 1 del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 400, così come sostituito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fatti salvi in ogni
caso gli effetti prodotti dai decreti legge 7/6/1993, n. 181 e 6/8/1993, n. 282.
ART. 3
Per la determinazione dei canoni annui relativi alle concessioni dei beni demaniali marittime,
aventi decorrenza dall’anno 1993, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 75 della l.r. 11
maggio 1993, n. 15, anche con riferimento alle misure dei canoni di cui all’art. 9 del decreto del
Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989 emanato in attuazione del decreto legge 4 marzo
1989, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 5 maggio 1989, 160.
ART. 4
La riduzione di cui al terzo comma dell’art. 75 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 così come
sostituito dall’art. 155 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25 è autorizzata con provvedimento
dell’Assessore per il territorio e, l’Ambiente di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze,
su proposta della capitaneria di porto.
A decorrere dal 1° gennaio 1994, per le concessioni assentite a società sportive
dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la
misura del canone annuo è ridotta alla metà di quelle applicata in via normale.
ART. 5
Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute
per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, ai
sensi del presente decreto.
ART. 6
16
I canoni determinati ai sensi degli articoli precedenti sono adeguati annualmente in misura
pari al tasso programmato di inflazione.
ART. 7
A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali
marittimi di zone di mare territoriale e delle pertinenze del d.m., ovvero per utilizzazioni difformi
dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata
dall’applicazione del presente decreto maggiorata rispettivamente del 200% e del 100%, in
conformità a quanto previsto dall’art. 8 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito, con
modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.
ART. 8
I canoni annui relativi ai rinnovi di concessioni di aree demaniali marittime per uso agricolo
sono determinati a decorrere dall’anno 1989, ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi sui
contratti agrari e per gli affitti dei fondi rustici.
ART. 9
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, dopo la
registrazione dei competenti Organi di controllo.
Palermo lì 26 luglio 1994
MARTINO
PELLEGRINO
BURTONE
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REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 2 DICEMBRE 2005 - N. 52
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI LEGGE 29 novembre 2005, n. 15.
Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi
1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
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d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime; e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione. 3. Le concessioni quadriennali in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del Codice della navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni determinati dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Il mancato pagamento anticipato del canone annuo comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza. 4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le opere connesse all'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono considerate opere destinate alla diretta fruizione del mare quando previste nei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime approvati ai sensi della presente legge e sono soggette ai provvedimenti edilizi abilitativi nei comuni competenti per territorio, validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali. 5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti: a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili; b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
Art. 2.
Periodo di gestione degli stabilimenti balneari 1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati. 2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone. 3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data dell'1 gennaio 2003.
Art. 3.
Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali
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1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342. 2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze. 3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali.
Art. 4.
Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime 1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione. 2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. 3. In fase di prima applicazione e fino all'approvazione dei piani di utilizzo di cui al presente articolo è consentito il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza delle previsioni contenute nei piani di utilizzo successivamente approvati.
Art. 5.
Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica 1. I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.
Art. 6.
Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto
1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 6, comma 7, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono istituiti gli uffici periferici del demanio marittimo regionale. 2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
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Art. 7.
Determinazione dei diritti fissi 1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale. 2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.
Art. 8.
Proroga di termini di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, è prorogato al 31 dicembre 2006. 2. All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "30 dicembre 2004".
Art. 9.
Interventi ammessi ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, si applicano altresì per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei progetti integrati territoriali (P.I.T.), nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), nei patti territoriali o nei contratti d'area.
Art. 10.
Norma finanziaria 1. Per le finalità di cui all'articolo 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. 2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 29 novembre 2005.
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CUFFARO
Assessore regionale per il bilancio e le finanze CINTOLA
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente CASCIO
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti GRANATA
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PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 6 MARZO 2009 - N. 10
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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 23 ottobre 2008. Individuazione delle zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI E I TRASPORTI Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. n. 684 dell'1 luglio 1977 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo; Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 - Nuove norme per l'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione; Visto il decreto legge del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 342 del 5 agosto 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative"; Vista la legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005 - Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ed, in particolare, l'art. 3 "Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali"; Considerato che, conformemente al disposto del 1° comma dell'art. 3 della citata legge n. 15/2005, è stata attivata la procedura di concertazione tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Assessorato regionale del turismo per l'individuazione delle zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica; Considerato che, sulla scorta dei dati forniti dall'Area 3 Tur "Osservatorio turistico" dell'Assessorato regionale del turismo con nota prot. n. 480/A3Tur del 6 giugno 2008, si è stabilito, per la determinazione delle tre fasce di valenza turistica, di adottare i criteri di cui al verbale di sintesi (allegato n. 1) della riunione del 9 settembre 2008; Viste, ancora, le ulteriori considerazioni riportate nel verbale di sintesi (allegato n. 2) della riunione di giorno 11 settembre 2008; Ritenuto, pertanto, di dovere individuare, secondo quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 15/2005, le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione come da tabella, redatta su base comunale, allegata (allegato n. 3), che costituisce parte integrante del presente decreto; Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;
Decreta:
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Articolo unico Le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, sono quelle individuate, rispettivamente, con le lettere A, M e B nella prima colonna della tabella allegato n. 3. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione. Palermo, 23 ottobre 2008 SORBELLO BUFARDECI
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PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 3 APRILE 2009 - N. 14
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pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 2009. Incremento dei canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei appartenenti alla Regione siciliana.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il D.P.R. n. 684 dell'1 luglio 1977 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo; Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 - Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione; Visto il decreto legge del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 342 del 5 agosto 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative"; Vista la legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005 - Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ed, in particolare, l'art. 3 "Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali"; Considerato che, conformemente al disposto del 1° comma dell'art. 3 della citata legge regionale n. 15/2005, è stata attivata la procedura di concertazione tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Assessorato regionale del turismo per l'individuazione delle zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica; Visto l'allegato decreto n. 163/Gab. del 23 ottobre 2008, emanato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente di concerto con l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, che costituisce parte integrante del presente decreto; Visto il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2005, secondo il quale "i nuovi canoni non possono superare del 10% gli attuali"; Ritenuto, pertanto, di dovere incrementare i canoni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2005, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze;
Decreta:
Art. 1 A partire dall'1 gennaio 2009 i canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei, appartenenti alla Regione siciliana, sono incrementati:
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- del 10% per concessioni ricadenti nei comuni individuati ad alta valenza turistica nella tabella "Allegato n. 3" del decreto n. 163/GAB del 23 ottobre 2008; - del 7% per concessioni ricadenti nei comuni individuati a media valenza turistica nella tabella "Allegato n. 3" del decreto n. 163/GAB del 23 ottobre 2008; - del 4% per concessioni ricadenti nei comuni individuati a bassa valenza turistica nella tabella "Allegato n. 3" del decreto n. 163/GAB del 23 ottobre 2008. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione. Palermo, 3 febbraio 2009. LOMBARDO SORBELLO CIMINO
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10-1-2014 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2
DECRETO PRESIDENZIALE 31 dicembre 2013.
Rimodulazione dell’incremento dei canoni concessori di
beni demaniali marittimi e revoca del decreto presidenziale
3 aprile 2013.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato
approvato il testo definitivo del codice della navigazione;
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è
stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione;
Visto il D.P.Reg. 1 luglio 1977, n. 684 “Norme di attuazione
dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio marittimo”;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il T. U. delle leggi sull’ordinamento del Governo
dell’Amministrazione della Regione approvato con
D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494;
Visti gli articoli 155 e 156 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 25;
Visto il D.P.R.S. 26 luglio 1994 emanato in attuazione
dell’art. 156 della predetta legge n. 25/93;
Visto il D.P.R.S. n. 1/gr. IV del 4 gennaio 2000;
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
29
Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15;
Visto il D.A. n. 163/Gab del 23 ottobre 2008, relativo
all’individuazione delle fasce di valenza turistica;
Visto il D.P.Reg. n. 20/Serv. 5/S.G. del 3 febbraio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 14 del 3 aprile 2009, concernente “Incremento di canoni
annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei appartenenti alla Regione siciliana”;
Visto il D.P.Reg. 3 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25 del 31 maggio
2013, recante “Incremento dei canoni demaniali
marittimi”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 386 del
29 novembre 2013, recante “Incremento dei canoni relativi
alle concessioni di beni demaniali marittimi -
Iniziative” unitamente al suo allegato “A” costituito dalla
nota prot. n. 5327 del 29 novembre 2012 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente di proposta di
rimodulazione dell’incremento dei canoni concessori di
beni demaniali marittimi;
Considerato che la suddetta deliberazione della
Giunta regionale n. 386/2013 ha condiviso la proposta di
cui alla citata nota prot. n. 5327/2013 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente;
Ritenuto di dover dare esecuzione alla deliberazione
della Giunta regionale n. 386 del 29 novembre 2013 relativamente
alla rimodulazione di che trattasi;
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Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato il
D.P.Reg. 3 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 25, parte I, del 31 maggio
2013.
Art. 2
A decorrere dall’1 gennaio 2013, ferma restando la
maggiorazione del 4%, del 7% e del 10% relativamente
alle aree a bassa, media ed alta valenza turistica individuate
con D.A. n. 163/Gab del 23 ottobre 2008, il canone
base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali
marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali
marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36
e 38 del C.N. e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di
esecuzione del C.N. è aumentato fino a un massimo del
seicento per cento rispetto alla corrispondente misura
dell’anno precedente. L’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente, nelle more della rimodulazione dell’incremento
dei canoni relativi alle concessioni di beni
demaniali, è autorizzato a procedere, sia per i rinnovi
dei titoli concessori che per le nuove concessioni, secondo
la direttiva impartita con D.A. n. 138/Gab/2013.
Art. 3
L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente è
incaricato dell’esecuzione del presente decreto e dei conseguenti
31
adempimenti.
Art. 4
Il presente decreto sarà integralmente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 dicembre 2013.
CROCETTA
LO BELLO
BIANCHI
(2014.1.4)047
REPUBBLICA ITALIANA Anno 68° - Numero 4
GAZZETTA UFFICIALE
32
DELLA REGIONE SICILIANA PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 24 gennaio 2014
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DECRETO 31 dicembre 2013
Rideterminazione, per l’anno 2013, dei canoni concessori di beni demaniali marittimi.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE Visto lo Statuto della Regione; Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione; Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione; Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 di attuazione dello stesso in materia di demanio marittimo; Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo dell’Amministrazione della Regione, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494; Visti gli articoli 155 e 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; Visto il D.P.R.S. 26 luglio 1994 emanato in attuazione dell’art. 156 della predetta legge n. 25/93; Visto il D.P.R.S. n. 1/gr. IV del 4 gennaio 2000; Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15; Visto il decreto n. 163/Gab del 23 ottobre 2008, emanato dall’Assessore per il territorio e l’ambiente di concerto con l’Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15. Visto il D.P.R.S. 20/serv 5/S.G. del 3 febbraio 2009; Visto l’art. 38 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11; Visto l’art. 6, comma 23, della legge regionale n. 26/2012; Visto il D.P.R.S. n. 509/GAB del 3 aprile 2013; Vista la delibera n. 205 del 6 giugno 2013 della Giunta regionale; Visto il D.A. 138/GAB dell’11 giugno 2013, con il quale, tra l’altro, si rimanda a successivo provvedimento il riordino dei canoni sulle aree di demanio marittimo; Vista la delibera n. 386 del 29 novembre 2013 della
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Giunta regionale a titolo “rimodulazione dell’incremento dei canoni demaniali marittimi”, notificata il 24 dicembre 2013, con la quale si dispone di dare seguito alla nota n. 5327 del 29 novembre 2013 dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente; Visto l’art. 2 del D.P.R.S. 574 del 31 dicembre 2013, con il quale: “a decorrere dall’1 gennaio 2013, ferma restando la maggiorazione del 4%, del 7% e del 10% relativamente alle aree a bassa, media ed alta valenza turistica individuate con D.A. n. 163/GAB del 23 ottobre 2008, il canone base annuo relativo alle concessioni di beni demaniali marittimi specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del C.N. e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N. è aumentato fino a un massimo del seicento per cento rispetto alla corrispondente misura dell’anno precedente. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nelle more della rimodulazione dell’incremento dei canoni relativi alle concessioni di beni demaniali, è autorizzato a procedere, sia per i rinnovi dei titoli concessori che per le nuove concessioni, secondo la direttiva impartita con D.A. n. 138/GAB/2013”; Ritenuto di dovere rideterminare i valori dei canoni concessori per i beni di demanio marittimo per il corrente anno 2013; Ritenuto di dovere fornire le prime indicazioni per il pagamento dei canoni per i beni demaniali del 2014 e successivi; Decreta: Art. 1 A far data primo gennaio 2013 e fino al 30 aprile 2013, il canone annuale sulle concessioni di beni del demanio marittimo è determinato in misura pari a quello calcolato per l’anno 2012 maggiorato del solo indice ISTAT. A decorrere dal primo maggio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, il canone annuale sulle concessioni di beni del demanio marittimo, regolarmente assentite ai sensi degli artt. 36 e 38 del Codice della navigazione e degli artt. 8, 9 e 35 del regolamento di esecuzione del C.N., è incrementato del 10% rispetto alla corrispondente misura dell’anno 2012 oltre al coefficiente ISTAT. CALCOLO: canone su base annua 2012, incrementato dell’indice ISTAT 2012 più il dieci per cento degli otto dodicesimi del canone. Art. 2 Alle autorizzazioni per occupazioni brevi, con decorrenza primo gennaio 2013, è applicato l’incremento del 600% del canone annuo calcolato per l’anno 2012 oltre al coefficiente ISTAT. CALCOLO: canone su base annua 2012, più incremento ISTAT 2012, più sei volte il canone. Art. 3 Il pagamento di quanto dovuto a conguaglio per l’anno 2013 per gli effetti di cui al precedente articolo 1, sarà richiesto dagli uffici del Dipartimento regionale dell’ambiente e dovrà essere pagato entro il 30 marzo 2014.
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Art. 4 I canoni annui sui beni demaniali marittimi per l’anno 2014 e seguenti, per singola tipologia di concessione, saranno proposti ai competenti uffici dell’Assessorato dell’economia ed alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza, con apposito provvedimento entro il 31 maggio 2014, previa consultazione con i rappresentanti di categoria. Nelle more della predetta definizione, il canone da applicare sarà quello individuato ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2 a cui sarà calcolato, in detrazione, quanto già versato per l’assolvimento del canone concessorio. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Palermo, 31 dicembre 2013.
L’Assessore
LOBELLO
REPUBBLICA ITALIANA Anno 68° - Numero 37
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA Palermo - Venerdì, 5 settembre 2014
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DECRETO 12 agosto 2014. Proroga della durata degli atti di concessione di beni
demaniali marittimi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015.
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE Visto lo Statuto della Regione; Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del Codice della navigazione; Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione; Visto il D.P.Reg. 1 luglio 1977, n. 684 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo”; Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2; Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione, approvato con D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494; Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172; Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15; Visto l’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall’articolo 34 duodecies, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, dell’articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visto il D.A. n. 138/Gab./2013 dell’11 giugno 2013; Considerato che appare necessario dare uniformità all’operato dell’Amministrazione con riferimento alle concessioni in scadenza e, conseguentemente, certezza agli operatori del settore; Ai sensi delle vigenti disposizioni; Decreta: Art. 1 A far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, il termine di durata dei titoli abilitativi in scadenza alla data del 31 dicembre 2015 è prorogato al 31 dicembre 2020. Art. 2 Le concessioni prorogate ai sensi del precedente art. 1 hanno validità alle stesse condizioni e con le medesime prescrizioni dell’atto concessorio a suo tempo rilasciato, fatte salve le modifiche apportate da atti suppletivi eventualmente concessi e modifiche discendenti da norme successive al rilascio della concessione originaria. Art. 3
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Le concessioni di cui all’articolo 1 restano soggette all’applicabilità dell’articolo 42 del codice di navigazione, che, come noto, prevede la loro revocabilità in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell’Amministrazione. Le concessioni restano soggette, altresì, agli ulteriori poteri di ritiro facenti capo all’Amministrazione. Art. 4 Il decreto assessoriale n. 138/Gab/2013 dell’11 giugno 2013 è per il resto confermato. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l’ARTA per il visto di competenza e, successivamente, sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione integrale e sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato. Palermo, 12 agosto 2014. SGARLATA Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e dell’ambiente
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REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
PARTE PRIMA PALERMO - VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2007 - N. 53
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 2 ottobre 2007. Istituzione dei diritti fissi per le attività di is tituto che l'Assessorato del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE Visto lo Statuto della Regione; Visto il codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327); Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 - Ordinamento del governo e dell'amministrazione centrale della Regione siciliana; Visto il D.P.R. n. 684 dell'1 luglio 1977 - Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo; Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 - Nuove norme per l'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione; Vista la legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005 - Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ed, in particolare, l'articolo 7 "Determinazione dei diritti fissi"; Considerato che il comma 1 del citato art. 7 della legge regionale n. 15/2005 dispone che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale;
Decreta:
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Art. 1 Sono istituiti i diritti fissi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 15/2005, da porsi a carico di tutti i richiedenti, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, quali indicate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 2 I diritti di cui all'art. 1 sono così di seguito determinati: - lo 0,2 % dell'importo delle opere da realizzare per le richieste di concessione di beni demaniali marittimi da rilasciarsi per atto formale o per periodi superiori ad anni sei; - E 250,00 per le richieste di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore ad un mese e fino ad anni sei e per le modifiche alle stesse ai sensi dell'art. 24 C.N. 2° prima parte; - E 100,00 per le richieste di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a trenta giorni; - E 100,00 per le modifiche alle concessioni di beni demaniali marittimi di cui sopra, ai sensi dell'art. 24 C.N. 2° seconda parte e per le autorizzazioni ai sensi degli artt. 45 bis e 46 del C.N.; - E 50,00 per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 30 C.N.; - per ogni altra richiesta che comporti l'adozione di un provvedimento autorizzativo finale i diritti fissi sono pari a E 250,00.
Art. 3 A far data dalla pubblicazione del presente decreto, le nuove richieste di concessione, di modifica alle stesse o di autorizzazione dovranno essere corredate di apposita ricevuta di pagamento dei diritti fissi per le attività di istruttoria, secondo quanto stabilito nel precedente articolo.
Art. 4 Il pagamento dei suddetti diritti fissi è dovuto a prescindere dal buon fine della richiesta e non è rimborsabile.
Art. 5 Le somme saranno versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze verranno impartite disposizioni e modalità per il versamento delle stesse. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 2 ottobre 2007. INTERLANDI