Nucleo Ispettivo Tecnici della Prevenzione AUSL di Parma Relatore Tecnico della Prevenzione Micologo...
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Nucleo Ispettivo Tecnici della
Prevenzione AUSL di Parma
Relatore Tecnico della Prevenzione Micologo Giovanni Rossi Az. USL di Parma Servizio SIAN Distretto di Parma Città.
DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58
Il T.d.P. è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria.
Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria
Può coadiuvare l'amministrazione giudiziaria durante indaginisui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti.
Il T.d.P. svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.
E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.
Funzioni di ispezione e controllo del T.d.P.
L’attività di controllo del T.d.P. è molto ampia (ambiente, alimenti, sicurezza sul lavoro, igiene veterinaria) viene esercitata principalmente attraverso l’ispezione.
Si tratta di un’attività di POLIZIA AMMINISTRATIVA O DI PREVENZIONE (art. 13 L. 689/81), in quanto compiuta in una fase preliminare all’emergenza di reato Il T.d.P. Riveste inoltre la qualifica di UPG e quindi svolge anche l’attività di POLIZIA GIUDIZIARA (artt. 55 e 57 C.P.P.)
CONTROLLO UFFICIALE ALIMENTI
Le amministrazioni coinvolteM IN IS T E R O D E L L A
S A L U T EM IN IS T E R O D E L L E
P O L IT IC H EA G R IC O L E EF O R E S T A L I
M IN IS T E R OD E L L ’E C O N O M IA E
D E L L E F IN A N Z E
(D ip a r tim e n to d e lled o g a n e e d e lle im p o ste
in d ir e tte )
C o n tr o llis u ll’ ig ie n e d e i
P r o d o tt ia lim e n ta r i
C o n tr o lli s u llaq u a lità d e i
p r o d o tt ia lim e n ta r i
C o n tr o lli d in a tu r a f is c a le
Organi addetti controlli -alimenti biologici- I controlli disciplinati dal regolamento CE 2092/91 sono rivolti al rispetto delle modalità di produzione e sono esercitate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dagli organismi di controllo riconosciuti idonei.
Organi addetti al controllo pubblico
-alimenti biologici- Ispettorato Centrale repressioni frodi preposto alla garanzia della qualità dei prodotti agroalimentari ed alla tutela dei consumatori.
Comando Carabinieri Politiche Agricoli
Guardia di Finanza e il Corpo Forestale dello Stato hanno una specifica competenza nel reprimere le frodi agrarie.
Organi addetti al controllo pubblico
-alimenti biologici-organi ispettivi sanitari
(T.d.P.,Veterinari,Medici) Il controllo su prodotti biologici deve essere esercitato secondo le modalità stabilite dal:
Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n 123
PER CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI, SI INTENDONO:A) I PRODOTTI ALIMENTARI, IVI COMPRESI GLI ALIMENTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE; B) GLI ADDITIVI ALIMENTARI, LE VITAMINE, I SALI MINERALI INCLUSI I SALi e DEGLI OLIGOELEMENTI E GLI ALTRI ADDITIVI DESTINATI AD ESSERE VENDUTI IN QUANTO TALI; C) I MATERIALI E GLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI DI CUI ALLE LETTERE A) E B).
IL CONTROLLO HA LA FINALITA' DI ASSICURARE LA CONFORMITA' DEI PRODOTTI ALLE DISPOSIZIONI DIRETTE A PREVENIRE I RISCHI PER LA PUBBLICA SALUTE, A PROTEGGERE GLI INTERESSI DEI CONSUMATORI, TRA CUI QUELLI INERENTI LA CORRETTA INFORMAZIONE, E AD ASSICURARE LA LEALTA' DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.
CONTROLLI PRODOTTI BIOLOGICI-organi ispettivi sanitari-
A) Produzione
B) Commercializzazione
I controlli possono essere di due tipi:
a) semplici b) complessi
Semplici: quando si effettua direttamente nell’attività al fine di verificare dal punto visivo l’osservanza di leggi o regolamenti.
CONTROLLI SEMPLICI
a) La pulizia e l’osservanza delle norme igieniche;
b) I locali, le attrezzature i mezzi di trasporto ecc. ;
c) l’etichettatura;
d) L'esame documentale (piano d’autocontrollo, Aut. San. Ecc.)
ETICHETTATURA PRODOTTI BIOLOGICI
Normative principali di riferimento:
-Reg. CEE 2092/91 e succ. Mod. ed integrazioni-D.Lvo 220/95-D.Lvo n. 109 del 27 gennaio 1992 succ. Mod. Ed integrazioni
Il prodotto biologico deve essere stato ottenuto nel rispetto di tutte le norme di produzione e controllo stabilite dalla legislazione (reg.CEE 2092/91);
Sono previste TRE categorie di etichettatura
1) Prodotti con almeno il 95% degli ingredienti agricoli che è stato coltivato secondo il metodo biologico per almeno due anni;
2) Prodotti in cui almeno il 70% degli ingredienti è di rpoduzione biologico (due anni), il riferimento all'agricoltura biologica non si potrà fare nella denominazione di vendita, ma solo nell'elenco degli ingredienti, e nella dicitura obbligatoria “XX % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica”
Il logo europeo in questo caso non può essere usato;
3) Prodotti vegetali in conversione al biologico, si tratta di prodotti che sono coltivati secondo il metodo biologico da almeno un anno prima del raccolto.
E' Obbligatoria la dicitura “Prodotto in conversione all'agricoltura biologica”
Il logo europeo in questo caso non può essere usato
.
L'etichetta BIOIn base al Decreto legislativo n.220/95 deve portare le seguenti indicazioni:
-Nome dell'organismo di Controllo e suo codice proceduto dalla sigla IT;
-Il Codice dell'Azienda Controllata;
-Numero di Autorizzazione sia per i prodotti agricoli freschi che trasformati
-La dicitura “organismo di controllo autorizzato con D.M. MIRAAF N.. del.. in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91”
-l'indicazione “Agricoltura biologica-Regime di controllo CE” (facoltativa)
-Lo specifico logo comunitario che è facoltativo ma applicabile solo ai prodotti della prima tipologia (1) venduti confezionati.
.
ESEMPIO di etichetta di un prodotto con almeno il 95%
POMODOR Passata di pomodoro da agricoltura biologica
Agricoltura Biologica
Regime di controllo (CEE)
Controllato da XXXX delXXX
IT CPB Z123 F000001
DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA ALIMENTI
.
ES. etichetta di un prodotto con almeno il 70%
BISCOTTI CRIC
Ingredienti:farina di frumento tipo”O” , farina di frumento integrale*,olio di semi di mais,livito di birra, sale
* da agricoltura biologica
Prodotto da forno-Fette biscottate
il 75% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme dell'agricoltura biologica
DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA ALIMENTI
.
ES.: Prodotti in conversione.
PISELLI
Piselli Lessati-Prodotto in conversione all'Agricoltura Biologica
Agricoltura Biologica- regime di controllo (CEE)
Controllato da XXXX Aut. Mi.P.A.F. n. xxx del xxx
IT CPB 123 FOOOOO1
Ingredienti:pisellio in conversione all'agricoltura biologica,acqua,sale.
DEVONO INOLTRE ESSERE RIPORTATE TUTTE LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI ETICHETTATURA ALIMENTI
Esame Documentale
Documentazione dell’attività di controllo
Tutta l’attività svolta nell’ambito del controllo deve essere descritta nel relativo “Verbale Ispettivo” nel quale sono anche indicati gli eventuali provvedimenti amministrativi (sanzioni, prescrizioni, proposte di ordinanze ecc.) o penali e o le successive indagini.
Il verbale è un atto con fede privilegiata esso fa piena prova fino a querela di falso (art. 2700 c.civ )
CONTROLLO COMPLESSO
Complessi:quando richiedono particolari cognizioni tecniche e professionali specifiche con l’utilizzo anche di particolari strumentazioni:
IL PRELIEVO DI CAMPIONI
-IL PRELIEVO DI CAMPIONI NON PUO’ ESSERE IMPEDITO DALLA PARTE (art.4 L.283/62)
-IL CAMPIONAMENTO VIENE EFFETTUATO SULLA BASE DI PROCEDURE UFFICIALI DI PRELIEVI
-Di TUTTE LE OPERAZIONI COMPIUTE SI REDIGE UN APPOSITO VERBALE DI PRELIEVO
-IL CAMPIONE VIENE SUDDIVISO IN DIVERSE ALIQUOTE TUTTE SIGILLATE CON RIVETTI E CARTELLINI D’UFFICIO
●UNA O PIU’ RESTA ALLA PARTE
●DUE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LE ANALISI
●UNA RESTA A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ GIUDIZIARIA O AMM.VE e PER LA REVISIONE D’ANALISI
Normativa principale
L.283/62 -DPR 327/80
Residui di prodotti fitosanitari Decreto 23 luglio 2003Ministero della SaluteAttuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine animale e vegetaleMicotossine:
Decreto 23 dicembre 2000 Ministero della Salute Recepimento della direttiva 98/53/CE della Comm. che fissa i metodi per ilprelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.
Decreto 17 novembre 2004 Ministero della Salute Recepimento direttiva 2003/78/CE della Comm. 11.12.2003 relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari
Contaminanti ambientali:Decreto 17 novembre 2004 Ministero della Salute -Recepimento della direttiva 2003/121/CE della Com del 15.12.03 che modifica
la direttiva 98/53/CE,che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari
IRREGOLARITA‘
Principali irregolarità BIO
Etichettatura non conforme
Etichettatura falsificata o contraffatta
Prodotti venduti per biologici con presenza di residui fitosanitari
Altre irregolarità:contaminanti ambientali accidentalipresenza di micotossinepresenza di parassiti o larvepresenza di muffe ecc.
Comunicazione irregolarità: Legge 441/63 D.Legge 282/86 D.Lgs 123/93
CONCLUSIONI
La sfida che ci attende come organi di
controllo anche alla luce dei nuovi
regolamenti CE (Reg. CE 852/04 -882/04)
sarà sempre una maggiore collaborazione e
coordinamento degli interventi ispettivi di
tipo sanitario non disgiunto nel tutelare gli INTERESSI DEI CONSUMATORI INERENTI LA
CORRETTA INFORMAZIONE E ALLA LEALTA'
DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI.
CONCLUSIONI
Il 17 giugno 2004 è stato istituito il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute a seguito dell’intesa tra il: Ministro della Salute, il Ministro delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
WWW.SICURALIMENTARE.IT
Grazie