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P.R.G.C. di Scalenghe - Norme Tecniche di Attuazione - Progetto Preliminare - 29.03.2012 - Pagina II

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Applicazione del P.R.G.C. Pag. 1

Art. 2 Dimensione del Piano Pag. 1

Art. 3 Sistemazione urbanistica Pag. 1

Art. 4 Attività in corso ed autorizzazioni temporanee Pag. 2

Art. 5 Elaborati costituenti il P.R.G.C. Pag. 2

Art. 5 bis Elaborati costituenti la Variante n. 1 al P.R.G.C. Pag. 3

Art. 5 ter Elaborati costituenti la Variante n. 2 al P.R.G.C. Pag. 3

Art. 5 quater Modifiche apportate al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 Comma 8

della L.R. n. 56 del 05.12.1977 Pag. 3

Art. 5 Elaborati costituenti la Variante Generale di revisione del P.R.G.C. Pag. 4

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

CAPO I - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI

Art. 6 Modalità di attuazione del P.R.G.C. Pag. 6

Art. 7 Intervento edilizio diretto Pag. 6

Art. 8 Programma pluriennale di attuazione Pag. 7

Art. 9 Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività Pag. 8

Art. 9 bis 9.1 Attività edilizia libera Pag. 9

Art. 10 Condizioni per il rilascio dei Permessi di Costruire Pag. 9

CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 11 Parametri urbanistici Pag. 12

Art. 11 Definizione degli indici urbanistici Pag. 12 Art. 12 Parametri edilizi Pag. 13

Art. 12 Utilizzazione degli indici e archivio catastale urbanistico del Comune Pag. 15

Art. 12 bis 12.1 Recinzioni Pag. 15

Art. 13 Osservanza dei valori parametrici ed applicazione degli indici Pag. 16

Art. 14 Capacità insediativa Pag. 18

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TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE ED INTERVENTO

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 15 Classi e sottoclassi di destinazione d’uso del suolo Pag. 19

Art. 16 Destinazione d’uso Pag. 19

Art. 17 Classi di intervento Pag. 20

Art. 17 bis 17.1 Interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo Pag. 21

CAPO II - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI

Art. 18 Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse pubblico Pag. 22

Art. 19 Opere di urbanizzazione Pag. 23

Art. 20 Variazione delle destinazioni specifiche Pag. 23

CAPO III - USI RESIDENZIALI

Art. 21 Aree destinate ad usi residenziali Pag. 24

Art. 22 Insediamenti urbani aventi carattere storico-documentario (RS) Pag. 24

Art. 23 Aree residenziali di ristrutturazione (RR) Pag. 27

Art. 24 Aree a capacità insediativa esaurita (RE) Pag. 29

Art. 25 Aree di completamento e sostituzione (RC) (CS) Pag. 30

Art. 26 Aree di completamento e nuovo impianto (RI) Pag. 31

Art. 27 Aree con destinazione residenziale di tipo agricolo (RM) Pag. 32

Art. 28 Aree con destinazione residenziale mista artigianale (RD) Pag. 33

Art. 29 Immobili di impianto rurale e relative aree di pertinenza Pag. 33

Art. 30 Aree con destinazione a giardino, cortile, orto, verde privato (VP) Pag. 34

Art. 30.1 Progettazione del verde negli ambiti di trasformazione e nelle aree di nuovo insediamento soggetti a Strumenti Urbanistici Esecutivi Pag. 35

Art. 30.2 Interventi edilizi relativi a demolizioni e scavi Pag. 36

CAPO IV - IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 31 Aree destinate ad impianti produttivi Pag. 38

Art. 32 Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino

(I1, I4, I5, I6, I7, I9, I10) e di completamento (I2, I3, I8) Pag. 38

Art. 33 Interventi su immobili a destinazione industriale e/o artigianale

esistenti e confermati Pag. 40

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CAPO V - AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 34 Aree destinate ad uso agricolo (E) Pag. 41

Art. 35 Calcolo del volume delle costruzioni abitative nella zona rurale Pag. 43

Art. 36 Aree di interesse ambientale (EV) Pag. 44

Art. 37 Attività residenziale in aree agricole Pag. 44

Art. 37 bis 37.1 Attività para-agricole Pag. 45

CAPO VI - ALTRE DESTINAZIONI D’USO

Art. 38 Aree destinate alla viabilità ed accessibilità e fasce di rispetto Pag. 46

Art. 38.1 Arretramenti stradali Pag. 46 Art. 39 Aree di sfruttamento a cava (Ac) Pag. 47

Art. 39.1 Norme per le nuove cave e discariche Pag. 48 Art. 40 Aree di captazione acquedotto (EV3) e relative fasce di rispetto Pag. 48

Art. 40.1 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Aree per impianti fotovoltaici (IF) Pag. 48

Art. 40.2 Aree per impianti di urbanizzazione primaria Pag. 51 Art. 40.3 Aree cimiteriali (C) Pag. 52 Art. 40.4 Impianti tecnologici delle aziende di servizio (telefonia, Enel, gas, acqua) - distributori di carburante Pag. 52 Art. 40.5 Soppalchi Pag. 53 Art. 40.6 Dehors e chioschi Pag. 53 Art. 40.7 Aree agricole di interesse ambientale (AAA) Pag. 54 Art. 40.8 Area bacino di raccolta della acque piovane (AR) Pag. 55

TITOLO IV - TIPO E VINCOLI DI INTERVENTO

CAPO I - TIPO DI INTERVENTI

Art. 41 Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Edifici di particolare interesse architettonico.

Centro storico.

Beni culturali: immobili di valore storico, architettonico ed ambientale. Pag. 56

Art. 42 Tipi di intervento previsti dal P.R.G.C. Pag. 57

Art. 43 Manutenzione ordinaria Pag. 58

Art. 44 Manutenzione straordinaria Pag. 58

Art. 45 Interventi di restauro e risanamento conservativo Pag. 58

Art. 46 Interventi di ristrutturazione edilizia Pag. 58

Art. 47 Interventi di ristrutturazione urbanistica Pag. 58

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Art. 48 Interventi di completamento Pag. 59

Art. 49 Interventi di nuovo impianto Pag. 59

Art. 50 Interventi su edifici di recente costruzione Pag. 59

Art. 51 Edifici in demolizione Pag. 59

Art. 52 Interventi edilizi di nuova costruzione Pag. 59

Art. 53 Edifici esistenti ricadenti in fascia di rispetto Pag. 60

Art. 54 Ampliamento di edifici esistenti Pag. 60

Art. 55 Case sparse ed edifici esistenti con destinazione d’uso in contrasto

con le destinazioni di zona Pag. 61

Art. 56 Autorimesse e bassi fabbricati Pag. 62

Art. 57 Aree di parcheggio Pag. 62

Art. 57 bis 57.1 Beni immobili acquisiti o acquisendi al patrimonio comunale Pag. 63

Art. 57.2 Compensazione ambientale Pag. 63

CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO

Art. 58 Autorizzazione all’insediamento industriale e commerciale Pag. 64

Art. 59 Aree di dissesto Pag. 64

Art. 59 bis 59.1 Valutazione sulle portanze dei terreni individuati nella Variante n. 1 Pag. 64

Art. 60 Opere di aree attigue a strade di tipo sovracomunale Pag. 66

Art. 61 Vincoli ai sensi del D.lgs n. 42/2004 Pag. 66

Art. 62 Vincoli ai sensi della Legge 1497/1939 Pag. 66

Art. 63 Deroghe Pag. 66

TITOLO V - LA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

CAPO I - NORMATIVA SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Art. 64 Ripartizione dei territori in zone omogenee Pag. 68 Art. 65 Principi generali Pag. 68 Art. 66 Tutela dei beni ambientali-architettonici Pag. 69 Art. 67 Superficie minima Pag. 69 Art. 68 Superfici edificabili Pag. 69 Art. 69 Distanze minime Pag. 70 Art. 70 Attività complementari Pag. 70 Art. 71 Acessi Pag. 70 Art. 72 Abbattimento di piantagioni e menomissione di pertinenze

stradali Pag. 71 Art. 73 Insegne Pag. 71 Art. 74 Segnalatica Pag. 71

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Art. 75 Smantellamento e rimozione Pag. 71 Art. 76 Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di

distribuzione di carburanti per uso privato Pag. 72 Art. 77 Superficie minima dell’area di localizzazione dell’impianto Pag. 72

TITOLO VI - INTEGRAZIONE DEI CONTENUTI DEGLI INDIRIZZI A DEI CRITERI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L.R. 28/99 COSì COME APPROVATI DALLA D.C.R.

29 OTTOBRE 1999 N. 563-13414

CAPO I - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 78 Classificazione del Comune e definizione del centro urbano Pag. 74

Art. 79 Classificazione delle zone di insediamento e riferimenti grafici Pag. 74

Art. 80 Tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo Pag. 76

Art. 81 Attuazione della destinazione d’uso commerciale Pag. 77 Art. 82 Strutture di vendita Pag. 77 Art. 83 Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie

e di settore merceologico degli esercizi commerciali Pag. 78 Art. 84 Misure di tutela dei beni culturali e ambientali Pag. 78 Art. 85 Strandard e fabbisogno di parcheggi e di altre aree di

sosta Pag. 78 Art. 86 Verifiche di impatto sulla viabilità Pag. 79 Art. 87 Verifiche di compatibilità ambientale Pag. 79 Art. 88 progetto unitario di coordinamento Pag. 80 Art. 89 Contestualità tra autorizzazioni commerciali e titoli

abilitativi alla costruzione Pag. 80 Art. 90 Prescrizioni normative specifiche Pag. 80

TITOLO VII - NORME DI TIPO IDROGEOLOGICO

CAPO I - NORME DI TIPO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Art. 91 Indirizzi generali Pag. 81 Art. 91.1 Indicazioni dell’autorità di Bacino del Fiume Po -

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Generalità normative Pag. 81 Art. 91.2 Classi di pericolosità geologica Pag. 81 Art. 91.3 Procedure per la realizzazione degli interventi di riassetto

territoriale ela minimizzazione del richio nelle classi IIIB Pag. 84 Art. 91.4 Corsi d’acqua nautali/artificiali e tratti tombinati, fasce di

rispetto e norme di salvaguardia Pag. 85

TITOLO VIII - ACUSTICA AMBIENTALE E PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Art. 92 Il Piano di Classificazione Acustica Pag. 87 Art. 92.1 Zone omogenee di classificazione acustica Pag. 87 Art. 92.2 Piani di risanamento acustico Pag. 88 Art. 92.3 Interventi soggetti a concessione edilizia o Denuncia di

Inizio attività Pag. 88 Art. 92.4 Regolamento Acustico Comunale Pag. 89 Art. 92.5 Radiotelecomunicazioni e elettromagnetismo Pag. 90

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 93 Attività in contrasto con la destinaznione delle aree di P.R.G.C. Pag. 91

Art. 94 Norme regolamentari Pag. 91 Art. 95 Permesso di Costruire e titoli abilitativi rilasciati Pag. 91 Art. 96 Riferimenti tabellari delle Tabelle di Sintesi Pag. 92 Art. 97 Riferimenti cartografici Pag. 93 Art. 98 Varie Pag. 93 N.B.: Sul testo delle NTA del P.R.G.C. sono evidenziate le parole/frasi annullate rispetto al testo approvato in sede regionale con il tratto barrato (barrato) e quelle di nuovo inserimento in Arial front 12, sul testo delle Tabelle di Sintesi le parole e i numeri di nuovo inserimento sono evidenziate in grassetto (grassetto).

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - APPLICAZIONE DEL P.R.G.C.

Il Piano Regolatore Generale Comunale norma e prescrive interventi relativi all'intero territorio comunale di Scalenghe, secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie e nelle presenti norme di attuazione, ai sensi delle leggi dello Stato 17.08.1942 n. 1150, 28.01.1977 n. 10, della Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e loro successive modifiche ed integrazioni e del DPR 380/01 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di dare soluzione compiuta oltre che al recupero del patrimonio edilizio esistente anche alle necessità di riordino dei tessuti secondo un impianto organico strutturale sufficientemente articolato.

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata al conseguimento del permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività a norma del Titolo II del DPR predetto, deve essere compatibile con le norme e prescrizioni dello stesso.

Norme e prescrizioni esprimono efficacia nei confronti di chiunque fino all'approvazione di un nuovo P.R.G.C. fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della Legge Regionale n. 56/77 e successive integrazioni.

Art. 2 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Ai sensi del secondo comma, punto 1, lettera b) dell'articolo 82 della Legge Regionale n. 56/77, il dimensionamento complessivo del P.R.G.C., in assenza del Piano Territoriale, è riferito ad un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di adozione della Delibera Programmatica.

La capacità insediativa residenziale teorica, calcolata secondo i disposti dell'art. 20 della suddetta legge, è commisurata ai fabbisogni emergenti dalla analisi approfondita della situazione locale, condotta con le modifiche descritte nella Relazione Illustrativa.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 82 della Legge Regionale n. 56/77, ad approvazione avvenuta del Piano Territoriale, il P.R.G.C. del Comune è adeguato alle previsioni e dal Piano Territoriale stesso.

Art. 3 - SISTEMAZIONE URBANISTICA

L'istanza del permesso di costruire per opere di trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso avere per oggetto la sistemazione urbanistica dell'intera area asservita all'edificio e al manufatto interessato dalle opere edilizie o comunque all'intervento oggetto del permesso di costruire in ottemperanza alle norme e prescrizioni del P.R.G.C..

Il rilascio del permesso di costruire relativo a nuovo impianto è subordinato all'impegno da parte degli aventi titolo alla cessazione di ogni attività in contrasto con le prescrizioni del P.R.G.C. sul fondo interessato.

Ai fini dell'applicazione del disposto del precedente comma non sono considerate attività in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. quelle connesse alla coltivazione ed all'allevamento familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di legge di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato.

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La concessione per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda l'alterazione delle caratteristiche dei luoghi, è subordinata all'impegno da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere della concessione stessa.

Art. 4 - ATTIVITÀ IN CORSO E AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

È fatto obbligo di cessazione di ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio del permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01 e successive modifiche ed integrazioni e dei disposti del successivo titolo II fino al conseguimento del permesso di costruire medesimo nei modi e forme di legge.

Art. 5 - ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G.C.

Il P.R.G.C. è costituito da tavole grafiche ed allegati illustrativi.

In caso di controversa interpretazione tra tavole a scale diverse, fa testo la tavola a scala minore.

Fanno parte integrante del P.R.G.C. del Comune di Scalenghe i seguenti elaborati:

I - Relazione Illustrativa;

II- Norme Tecniche di Attuazione;

Tav. A1 - Inquadramento territoriale scala 1:100.000

Tav. A2 - Corografia: carta delle fasce altimetriche su composizione catastale scala 1: 10.000

Tav. A3 - Caratteristiche geomorfologiche scala 1: 10.000

Tav. A4 - Caratteristiche idrogeologiche scala 1: 10.000

Tav. A5 - Uso del suolo in atto a fini agricoli, forestali ed estrattivi scala 1: 10.000

Tav. B1 - Insediamenti esistenti e vincoli scala 1: 10.000

Tav. B2 - Condizioni abitative: n. di piani e destinazione d'uso (Pieve e Scalenghe) scala 1: 1.500

Tav. B3 - Condizioni abitative: n. di piani e destinazione d'uso (Viotto e Murisenghi) scala 1: 1.500

Tav. B4 - Condizioni abitative: stato di conservazione (Pieve e Scalenghe) scala 1: 1.500

Tav. B5 - Condizioni abitative: stato di conservazione (Viotto e Murisenghi) scala 1: 1.500

Tav. B6 - Strutture terziarie e commerciali (Pieve e Scalenghe) scala 1: 1.500

Tav. B7 - Strutture terziarie e commerciali (Viotto e Murisenghi) scala 1: 1:500

Tav. C1 - Servizi di interesse collettivo: acquedotto scala 1: 10.000

Tav. C2 - Servizi di interesse collettivo: rete fognaria scala 1: 10.000

Tav. C3 - Servizi di interesse collettivo: illuminazione pubblica scala 1: 10.000

Tav. C4 - Servizi di interesse collettivo: strade asfaltate scala 1: 10.000

Tav. C5 - P.R.G.C.: zone centrali caratterizzazioni tipologiche (Scalenghe) scala 1: 1.500

Tav. C6 - P.R.G.C.: zone centrali caraterizzazioni tipologiche (Pieve) scala 1: 500

Tav. D1 - Rappresentazione sintetica del P.R.G.C. scala 1: 25.000

Tav. D2 - Piano Regolatore Generale Comunale (Azzonamento) scala 1: 5.000

Tav. D3 - Piano regolatore Generale Comunale: concentrico (Pieve e Scalenghe) scala 1: 1.500

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Tav. D4 - Piano Regolatore Generale Comunale: sviluppi (Viotto e Murisenghi) scala 1: 1.500

Tav. D5 - Viabilità e raggi di pertinenza dei servizi scala 1: 10.000

Gli elaborati D2, D3, D4 costituiscono parte integrante ed inscindibile delle norme di attuazione e delle relative Tabelle di Sintesi.

Art. 5 bis - ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE N. 1 AL P.R.G.C.

La variante n. 1 al P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa e Geologico-Tecnica (V1.R);

- Norme di Attuazione.

Tre Tavole grafiche numerate:

V1.1 - Destinazione d'uso dei suoli - Tavola d'insieme;

V1.2 - Destinazione d'uso dei suoli - Concentrico Pieve;

V1.3 - Destinazione d'uso dei suoli - Concentrico Viotto - Murisenghi.

Le Tavole V1.1, V1.2 e V1.3 sostituiscono a tutti gli effetti le analoghe Tavole D2, D3 e D4 del P.R.G.C., ovviamente per i contenuti della Variante n. 1.

Art. 5 ter - ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE N. 2 AL P.R.G.C.

La variante n. 2 al P.R.G.C. costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato V2.NA - Variante n. 2 - Testo modificato e coordinato delle Norme già approvate con D.G.R. n. 60/480 del 01.01.85 e D.G.R. 68/35838 del 20.06.94;

- Elaborato V2.D - Variante n. 2 - Modifiche cartografiche.

Gli elaborati V2.NA sostituiscono a tutti gli effetti le Norme di Attuazione già approvate con D.G.R. n. 60/480 del 01.01.85 e D.G.R. 68/35838 del 20.06.94 e l'elaborato V2.D integra modificandolo l'elaborato V1.3.

Art. 5 quater - MODIFICHE APPORTATE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 8 DELLA L.R. N. 56 DEL 05.12.1977

Le modifiche apportate (ai sensi dell’art. 17 comma 8 della L.R. n. 56 del 05.12.1977) al P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 60/480 del 01.01.85 e D.G.R. 68/35838 del 20.06.94, sono state approvate con le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:

1. N. 34 del 24.06.2002

2. N. 14 del 06.03.2003

3. N. 10 del 20.01.2004

Tali modifiche sono costituite dai seguenti elaborati:

1. Modifiche approvate con D.C.C. N. 34 del 24.06.2002

- Elaborato V.NTA: Stralcio degli articoli delle Norme di Attuazione modificate;

- Elaborato V.1: Stralcio della cartografia modificata;

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2. Modifiche approvate con D.C.C. N. 14 del 06.03.2003

- Elaborato M/3.3: Stralcio della cartografia modificata;

3. Modifiche approvate con D.C.C. N. 10 del 20.01.2004

- Elaborato VI.2004: Stralcio degli articoli delle Norme di Attuazione e della cartografia modificate.

Tali elaborati integrano e sostituiscono a tutti gli effetti (per le sole parti modificate) gli elaborati (Norme di Attuazione e cartografia) già approvati con D.G.R. n. 60/480 del 01.01.85 e D.G.R. 68/35838 del 20.06.94.

Art. 5 - ELABORATI COSTITUENTI LA VARIANTE GENERALE DI REVISIONE DEL P.R.G.C.

La Variante n. 1 al P.R.G.C. è costituita dai seguenti elaborati:

� ELABORATI FASCICOLARI

• RI - Ralazione Illustrativa

• NTA - Norme Tecniche di Attuazione

• RG1 - Relazione Geologico-Tecnica

• RG2 - Allegati

� ELABORATI GRAFICI

� P

• P1.1 - Inquadramento territoriale del Comune - scala 1:50.000

• P1.2 - Planimetria sintetica del P.R.G.C. rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini - scala 1:25.000

• P2.1 - Desitnazione d’uso dei suoli in atto ai sensi del vigente P.R.G.C. - scala 1:10.000

• P2.2 - Ipotesi di variazioni in previsione della Variante Generale al P.R.G.C. - scala 1:10.000

• P3 - Inquadramento del territorio comunale - Aree normative - Desitnazione d’uso del suolo - scala 1:5.000

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• P4 - Inquadramento del territorio comunale - Aree normative - Desitnazione d’uso del suolo - Viotto - Murisenghi - scala 1:2.000

• P5 - Inquadramento del territorio comunale - Aree normative - Desitnazione d’uso del suolo - Pieve - Scalenghe - scala 1:2.000

• P6 - Sviluppo del P.R.G.C.: concentrico - Individuazione degli addensamenti commerciali di tipo A.1 e A.4 - scala 1:2.000

� A

• A1 - Carta delle aree boscate e delle colture arboree - scala 1:10.000

• A2 - Carta delle fasce di rispetto per elettrodotti, ferrovie, autostrade, strade, pozzi e corsi d’acqua - scala 1:10.000

• A3 - Carta della capacità d’uso dei suoli - scala 1:10.000

• A4 - Carta dei suoli - scala 1:10.000

• A5 - Localizzazione delle attività artigianali e delle aziende agricole - scala 1:10.000

• A6 - Localizzazione della viabilità e indicazione delle diverse tipologie di strade - scala 1:10.000

• A7 - Localizzazione del sistema di illuminazione pubblica - scala 1:10.000

• A8 - Localizzazione della linea dell’acquedotto - scala 1:10.000

• A9 - Localizzazione dell’impianto fognario e del depuratore - scala 1:10.000

• A10 - Localizzazione della rete del gas - scala 1:10.000

• A5 - Localizzazione delle proprietà comunali- scala 1:10.000

� G

• G1 - Carta geologico-morfologica - scala 1:10.000

• G2 - Carta litotecnica e dei dati geognostici - scala 1:10.000

• G3 - Carta idrogeologica - scala 1:10.000

• G4 - Localizzazione dei pozzi e delle classi di soggiacenza della falda freatica - scala 1:10.000

• G5 - Carta del reticolo idrografico e delle opere di difesa idraulica - scala 1:10.000

• G6 - Carta dei dissesti - scala 1:10.000

• G7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e delle aree a rischio idrogeologico - scala 1:10.000

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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

CAPO I - STRUMENTI URBANISTICI E AMMINISTRATIVI

Art. 6 - MODALITÀ D'ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Il Piano Regolatore Generale viene attuato:

a) con intervento edilizio diretto mediante semplice conseguimento del permesso di costruire o attraverso la presentazione di denuncia di inizio attività (DIA);

b) con strumenti urbanistici esecutivi la cui approvazione è preliminare al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di DIA.

L'operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G.C. e dei suoi strumenti di attuazione è definita dal Programma Pluriennale di attuazione.

Gli strumenti urbanistici esecutivi, di cui all'art. 32 della L.R. n. 56/77, sono:

1. i piani particolareggiati di cui agli articoli 38, 39 e 40 della citata L.R.;

2. i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla L. 18.04.1962 n. 167 e successive modificazioni;

3. i piani di recupero di cui alla legge 05.08.1978 n. 457

4. i piani esecutivi convenzionati di cui agli artt. 43, 44 e 45 della L.R. citata;

5. i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47 della citata L.R.;

6. i P.I.P. di cui all'art. 27 della L. 865/71 e art. 42 della L.R. 56/77.

Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono definiti e delimitati dal P.R.G.C.

In sede di formazione del Programma Pluriennale di Attuazione o con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, in particolare a piani di recupero senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C. in sede di attuazione, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, comprendenti immobili da trasformare e/o eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti e del Programma di Attuazione anche al fine di un equo riparto di oneri e benefici tra i proprietari interessati.

Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'art. 46 della L.R. n. 56/77.

Art. 7 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il ricorso allo strumento urbanistico esecutivo si applica l'intervento edilizio diretto (Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività).

Nelle zone in cui è prescritta l'obbligatorietà di tale strumento, l'intervento edilizio diretto è consentito solo ad approvazione dello strumento esecutivo.

L'intervento edilizio diretto è soggetto al permesso di costruire rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia o quando possibile alla presentazione di Denuncia di inizio attività (DIA), del DPR

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380/01 e s.m.i.

I vincoli del P.R.G.C. sono distinguibili in due categorie:

a) limitazioni all'edificazione, che riflettono le prescrizioni di zona e vincoli specifici, il volume, la superficie utile, l'altezza, le distanze, il numero di piani, la destinazione di uso, i valori estetici, il rapporto con le urbanizzazioni;

b) condizionamenti all'edificazione, che riflettono la preesistenza, ove richiesta, di uno strumento urbanistico esecutivo e la inclusione dell'intervento all'interno del programma pluriennale di attuazione, fatte salve le eccezioni previste dalla legislazione vigente in materia.

Entrambe le condizioni, salve le eccezioni stabilite dal piano Regolatore, sono da intendersi di natura precettiva e vincolante, sicchè la mancanza di una di esse asta al rilascio dei permessi di costruire o alla presentazione di Denuncia di inizio attività (DIA).

Art. 8 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Il programma Pluriennale di Attuazione è adottato ed approvato con le procedure di cui all'art. 34 e comprende gli elaborati di cui all'articolo 35 della predetta Legge Regionale.

Sono fatte salve le prescrizioni definite dall'art. 36 della L.R. n. 56/77 e s.m. e i. circa l'obbligatorietà di dotarsi di P.P.A..

Dell'avvio delle procedure per la formazione del P.P.A. è data notizia con avviso pubblico in cui è specificato:

a) il termine per la presentazione di domande documentate di partecipazione all'attuazione del P.R.G.C. nell'arco di validità del programma;

b) la durata dell'arco di validità del programma, comunque non superiore a 5 anni e non inferiore a 3;

c) l'eventuale indicazione di priorità nell'attuazione del P.R.G.C..

Le specificazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate con deliberazione della Giunta Municipale.

Le domande di partecipazione di cui alla lettera a) del primo comma, hanno la sola finalità di rendere nota all'Amministrazione Comunale la volontà del richiedente.

L'inoltro della domanda non costituisce pertanto titolo per l'inclusione degli interventi proposti nel program ma di attuazione.

L'efficacia del programma di attuazione è disciplinata dagli artt. 33 e 37 della L.R. n. 56/77 nonché dell'art. 13 della L. n. 10/77.

Ai fini dell'applicazione del sesto comma dell'art. 13 della l. n. 10/77 il P.P.A. si intende attuato quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

1. per interventi di nuova costruzione a destinazione residenziale e terziaria quando la quantità di edificazione oggetto del permesso di costruire è almeno pari all'80%, in termini di volume, o di superficie utile, della quantità volumetrica richiesta per l'inserimento in P.P.A.;

2. per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione quando gli interventi oggetto del permesso di costruire riguardano almeno il 60% delle superfici utili;

3. per interventi di nuova costruzione per attività produttive industriali o artigianali quando la quantità di cui al punto 1. è ridotta al 50%.

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Art. 9 - PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)

A norma degli art. 10 e 20 del DPR 380/01 e s.m.i., il proprietario dell’immobile o l’avente titolo richiede allo sportello unico il rilascio del permesso di costruire nei modi e nei tempi previsti dal Testo Unico per l’Edilizia, per l’esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Sono soggetti a Permesso di costruire (ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i.,) i seguenti interventi edilizi:

a) Nuova costruzione (compresa la realizzazione di tombe e monumenti funerari e altri manufatti all’interno del Cimitero Comunale e del Cimitero Consortile di Pieve);

b) Ristrutturazione urbanistica;

c) Ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.

Sono altresì soggetti a Permesso di Costruire (oltre a quelli previsti dall’art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i.,) i seguenti interventi edilizi:

d) Ristrutturazione edilizia di edifici esistenti che comportino la demolizione totale del fabbricato e la sua fedele ricostruzione, per sagoma, volumetria e localizzazione;

e) Restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti;

f) Ampliamenti di edifici esistenti;

g) Sopraelevazioni di edifici esistenti;

h) Cambio della destinazione d’uso degli immobili esistenti con e senza opere di ;

i) Realizzazione di opere di urbanizzazione.

j) Demolizione parziale o totale di edifici e manufatti;

k) La sistemazione di terreni(scavi e reinterri), che non riguardi attività estrattiva, oltre la quota di ± 30 cm. dal piano di campagna, e previo conseguimento di parere favorevole da parte della Provincia di Torino Servizio Valutazione di Impatto Ambientale;

l) Recupero funzionale dei rustici da attuarsi ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 29 Aprile 2003 n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici);

m) Recupero dei sottotetti da attuarsi ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 06 Agosto 1998 n. 21 (Norme per il recupero dei sottotetti).

2. Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività gli interventi edilizi non riconducibili all'elenco di cui sopra, che siano conformi alle previsioni del PRGC, del Regolamento Edilizio e della disciplina urbanistico - edilizia vigente.

Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

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3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a. gli interventi di ristrutturazione citati dalle lettere c) e d) del precedente comma 1;

b. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

c. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Costituisce mutamento della destinazione d’uso di cui alla lettere h) del precedente comma 1, il passaggio anche senza opere edilizie, tra categorie previste dall’art. 8 comma 1, della L.R. 19/99. L’accertamento delle destinazioni d’uso in atto e l’onerosità del permesso di costruire sono anch’esse regolamentate dagli art. 7 ed 8 della L.R. 19/99.

Per quanto non definito dalle presenti norme, si rimanda in ogni caso ai disposti del Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 9 bis 9.1 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

1. Possono essere eseguiti senza i titoli abilitativi previsti dal precedente art. 9 (Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività) ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 42/04, i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Possono altresì essere eseguiti senza i titoli abilitativi previsti dal precedente art. 9 (Permesso di costruire o Denuncia di inizio attività) ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 e s.m.i., i seguenti interventi edilizi:

d. La tinteggiatura delle facciate degli edifici;

e. La sistemazione di terreni (scavi e reinterri) sotto la quota di ± 30 cm. dal piano di campagna;

f. Le serre non stabilmente ancorate al terreno;

g. L’installazione di antenne e parabole per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive (esclusi i ripetitori per telefonia cellulare mobile, per la diffusione delle trasmissioni radiotelevisive e simili).

Art. 10 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE

Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall’art. 17 comma 3 del Testo Unico per l’Edilizia il permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

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L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di tabelle parametriche regionali assunte in attuazione ai disposti dell’art. 16 comma 4, 5, 6 del DPR 380/01 e s.m.i..

I presupposti per l'edificazione ed il livello dei servizi usufruibili sussistono in ordine ai servizi già in atto e funzionali ed ai servizi per i quali vi sia la garanzia della loro esistenza nell'arco del P.P.A.

Tale garanzia è costituita:

a) dall'avvenuta approvazione del progetto dell'opera da parte del Comune o dell'ente competente e dalle concrete disponibilità finanziarie per la costituzione dell'opera;

b) dall'impegno assunto dal privato che intenda provvedere direttamente alla realizzazione di opere che costituiscono presupposti per l'edificazione.

L'impegno assunto dal privato deve essere contenuto in apposito atto bilaterale di impegno comprendente la descrizione delle opere da eseguire, con i progetti di massima, i termini di esecuzione delle opere e le garanzie finanziarie per il caso di ritardi o inottemperanze.

In ogni caso il rilascio del certificato di agibilità è impedito dalla mancata o imperfetta esecuzione delle opere per le quali gli interessati hanno assunto l'impegno.

Si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere:

a) sistema viario pedonale e/o veicolare, per il collegamento e l'accesso agli edifici; spazi di sosta di parcheggio. La viabilità privata interna qualora, a giudizio dell’Ufficio Tecnico comunale, possa avere una potenziale utilizzazione pubblica (ad esempio strada di collegamento di una potenziale area edificabile), dovrà avere sedi di larghezza pari a m 6 per strade di lunghezza fino a m 60 e m 8 per strade di lunghezza superiori a m 60. Tale viabilità, nel caso fosse occlusa o a fondo cieco, dovrà terminare con piazzola di rotazione di diametro pari a m 12. In tutti gli altri casi la viabilità privata interne dovrà rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale.

Per zone compromesse, servite da vie private, la previsione di parcheggio e spazi di sosta ad uso pubblico deve intendersi assolta tramite specifici spazi previsti nell'ambito del P.R.G.C., con raggio di influenza massimo di mt 500.

L'utilizzo a scopo edificatorio di aree a destinazione residenziale deve essere preceduto da autorizzazione all'urbanizzazione costituita da progetto prevedente viabilità, servizi, spazi di sosta e parcheggi relativi delle aree interessate all'utilizzo edificatorio.

La quantità di superfici destinate a parcheggio per le aree di cui sopra dovrà osservare quanto disposto dall'art. 57 delle presenti N.T.A.;

b) impianto municipale di distribuzione idrica a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti dall'insediamento ovvero idonea rete di adduzione di acqua potabile da pozzo di captazione autorizzato e dichiarato idoneo da parte della competente autorità;

c) impianto di fognatura nero o misto;

d) impianto di illuminazione pubblica per il sistema viario.

Nelle aree urbanizzate o di cui il P.P.A. prevede la urbanizzazione, gli immobili, oggetto del permesso di costruire per nuova costruzione, dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre di spazi di sosta e parcheggio nella misura stabilita al seguente art. 57, essere allacciabili agli impianti di cui alle lettere b), c) e d) esistenti o in progetto, e non distare dalle reti, esistenti o in progetto, più di ml 100, misurati dal confine più vicino.

La corresponsione del contributo di cui al 1 comma non ha titolo sostitutivo dell'esistenza delle

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urbanizzazioni.

Salvo che sia stato predisposto un piano esecutivo, a cui far riferimento il progetto oggetto della richiesta del permesso di costruire a edificare deve documentare l'esistenza o contenere la previsione della viabilità, dei servizi, degli spazi di sosta e parcheggio relativi alle aree interessate dall'edificio.

Qualora venga richiesto il permesso di costruire per la costruzione di alloggi di servizio all'attività produttiva, nelle aree di specifica pertinenza produttiva, l'Amministrazione Comunale prima del rilascio del relativo permesso per il rilascio di civile abitazione, richiederà la sottoscrizione di un atto di vincolo pertinenziale all'attività produttiva, al fine di evitare frazionamenti e alienazioni separate.

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CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 11 - PARAMETRI URBANISTICI

Al fine di una interpretazione omogenea ed unitaria delle prescrizioni contenute nelle presenti norme e dell'attuazione del P.R.G.C., sia attraverso interventi diretti, sia attraverso strumenti esecutivi, si riportano di seguito alcune chiarificazioni definitorie della terminologia impiegata.

a) Superficie territoriale (S.T.):

È data dalla superficie fondiaria e dalle aree destinate dal P.R.G. alla viabilità, ad impianti pubblici e alle aree di servizio di interesse zonale e comunale.

Ai fini della definizione della capacità edificatoria la S.T. può essere formata anche da aree non contigue ricadenti nello stesso settore urbanistico a differenza della superficie fondiaria di cui è richiesta tassativamente la unitarietà.

b) Superficie fondiaria (S.F.):

È la superficie di pertinenza delle costruzioni misurata al netto delle aree destinate dal P.R.G.C. alla viabilità e di quelle destinate a impianti pubblici.

c) Indice di densità edilizia territoriale (I.T.):

Esprime il volume massimo edificabile per ogni mq di superficie territoriale.

d) Indice di densità edilizia fondiaria (I.F.):

Esprime il volume massimo edificabile per ogni mq di superficie fondiaria. Il volume complessivamente edificabile sulla superficie fondiaria non può comunque essere superiore a quello che si ottiene applicando I.T. alla S.T.

e) Indice di utilizzazione territoriale (U.T.):

Esprime la massima superficie utile edificabile per ogni mq di superficie territoriale.

f) Indice di utilizzazione fondiaria (U.F.):

Esprime la massima superficie utile edificabile per ogni mq di superficie fondiaria.

La superficie utile complessivamente edificabile sulla superficie fondiaria non può comunque essere superiore a quella che si ottiene applicando la U.T. alla S.T.

Art. 11 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Per la corretta lettura delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e delle relative schede e tabelle in calce restano acquisite le definizioni dei parametri edilizi ed urbanistici, come puntualmente precisato nel titolo III del Regolamento Edilizio approvato dal Consiglio Comunale in data di 28.12.2005 con deliberazione n° 94 e come eventualmente successivamente modificato ed integrato con specifiche ulteriori deliberazioni. Relativamente alle definizioni viarie si precisa quanto segue:

- Nastri stradali - Sezione utile e cigli -

Sono definiti dagli artt. 1, 2, 4 del D.M. 01.04.1968 n. 1404 e successive modifiche ed integrazioni dovute al nuovo testo del Codice della Strada e del suo decreto di attuazione.

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- Carreggiata stradale -

È il sedime del nastro stradale adibito al traffico veicolare, di norma compreso fra gli opposti fili interni dei cordoli dei marciapiedi o, in difetto di questi, delimitato da banchine, canalette, segnaletica, recinzioni e simili.

Art. 12 - PARAMETRI EDILIZI

In riferimento al primo comma del precedente articolo, si specifica:

a) Superficie Coperta (S.C.)

È data dalla proiezione sul terreno del massimo perimetro esterno delle costruzioni e della pilastrata di sostegno di terrazzi, ecc.

Dal computo della superficie proiettata sono esclusi tutti gli aggetti che non superano 1,50 m rispetto al perimetro della muratura esterna o della pilastrata di sostegno.

b) Rapporto di Copertura (R.C.)

È data dal rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Il valore parametrico Rc indicato nelle tabelle di sintesi per ciascuna area normativa può essere derogato esclusivamente nell’ambito di interventi di consolidamento, ristrutturazione e miglioramento funzionale di edifici preesistenti escludendo dal conteggio l’impronta a terra delle nuove strutture di collegamento verticale (scale con rampe non superiori a 120 cm di larghezza e ascensori).

c) Superficie Utile (S.U.)

È data dall'ingombro in proiezione orizzontale del fabbricato, misurato a filo esterno delle murature costituenti lo stesso, ad ogni singolo piano, compresi gli elementi distributivi o funzionali verticali misurate:

- comprendendo le murature e tramezzature (sia interne che esterne);

- escludendo le scale, i vani ascensore, le logge dei balconi, i porticati, le tettoie aperte, le pensiline aperte.

d) Volume (V)

Il volume si calcola moltiplicando l'altezza del fabbricato misurata in riferimento alla quota media dell'asse stradale fronteggiante il lotto, dedotta una quota di franchigia pari all'altezza sul predetto asse stradale dell'intradosso del primo solaio abitabile con un massimo di ml 1,70 moltiplicando per la superficie utile.

Tale franchigia di m 1,70 deriva dal fatto che il Comune di Scalenghe (come d'altronde il limitrofo comune di Airasca) ha una conformazione idrografica della falda acquifera molto alta, praticamente affiorante in molte parti del Comune.

L'impossibilità pertanto di predisporre delle cantine implica la necessità di prevedere normativamente l'utilizzazione di vani seminterrati a scopo non abitativo e quindi non computabili nella volumetria ammissibile.

Nel caso di edificio a piani sfalsati o a sporti continui, o comunque abitabili il computo del volume va eseguito per singoli piani; nel calcolo devono altresì essere compresi gli sporti continui o comunque abitabili ed esclusi i porticati, i pilotis.

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Il volume compreso all'interno dei sottotetti non è computabile nella volumetria del fabbricato quando siano rispettate le seguenti condizioni:

1. la linea di imposta del tetto, all'interno del sottotetto, stia nella quota massima di m 0,50 oltre l'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, misurati dal piano di calpestio alla parte inferiore della grossa orditura del tetto se la struttura sarà in legno, ovvero all'intradosso effettivo se si tratterà di struttura diversa, senza riguardo a eventuali manufatti sovrapposti al solaio anche se a questo strutturalmente legati ed eventualmente correnti lungo i muri perimetrali;

2. la pendenza della falda non sia superiore al quaranta per cento (40%);

Il volume del sottotetto sarà computato, a tutti gli effetti, quando non risultano soddisfatte le condizioni espresse ai precedenti punti 1. e 2.

I bassi fabbricati emergenti dal piano di campagna a sistemazione del terreno avvenuta sono da computarsi, qualunque sia la loro destinazione, ai sensi del rapporto di copertura.

Essi potranno essere edificati a confine e non potranno in ogni caso superare l'altezza di m 2,50 al filo superiore di gronda per la destinazione ad uso civile e l'altezza di m 3,50 per la destinazione ad uso rurale.

Per gli edifici costruiti prima dell'approvazione del P.R.G.C., il volume verrà computato moltiplicando l'altezza del fabbricato riferita al piano di campagna per la superficie utile.

e) Piani Fuori Terra (PFT)

Costituiscono piani fuori terra quelli emergenti in tutto od in parte dal terreno a sistemazione avvenuta, salvo il piano seminterrato emergente su tutto o parte del perimetro del fabbricato come definito dal primo comma lettera d) del presente articolo.

Costituisce piano il sottotetto che non abbia le caratteristiche per cui è escluso dal computo del volume.

f) Altezza (H)

L'altezza del fabbricato è data dalla lunghezza verticale della stessa misura della quota media dell'asse stradale prospiciente il lotto al filo inferiore del solaio piano di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Nel caso di cortile o terreno sistemato a quota inferiore al piano medio dell'asse stradale l'altezza sarà computata dal piano cortile al filo inferiore del solaio piano di copertura all'ultimo piano abitabile.

Nel caso di sottotetti abitabili con solaio di copertura a falde sfalsate, l'altezza sarà misurata come sopra, computando al di sopra dell'ultimo solaio orizzontale la media dell'altezza minima e massima interna al sottotetto.

L'altezza massima di un edificio non può superare i limiti fissati dal P.R.G.C. ad eccezione dei soli volumi tecnici (torretta, ascensore, vano scala, serbatoi acqua) e delle costruzioni speciali (silos per l'agricoltura, cabine e tralicci elettrodotti, e simili), purché siano contenuti nei limiti strettamente indispensabili.

Ai fini del rispetto delle distanze minime da altri edifici, e/o dai confini di proprietà, l'altezza si misura sul prospetto che fronteggia.

g) Distanza (D)

La distanza di un edificio da altri edifici, da sedimi viari ed in ogni caso in cui il P.R.G.C. vi faccia riferimento, è misurata nei confronti del perimetro della massima proiezione delle superfici edificate fuori terra, compresi gli aggetti che superano di ml 1,50 dalla parete o dalla pilastrata di sostegno.

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Art. 12 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI ED ARCHIVIO CATASTALE URBANISTICO DEL COMUNE

Indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà è vietata ogni successiva richiesta di titoli abilitativi su aree già utilizzate, con sfruttamento totale degli indici di fabbricabilità, anche se con norme vigenti antecedentemente all’adozione del P.R.G.C.; nei casi di consentita demolizione e ricostruzione la verifica viene operata con riferimento alle norme vigenti.

Se un'area a destinazione omogenea, nella quale esistono costruzioni che si debbano o si intendano conservare, viene frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, la verifica degli indici e delle prescrizioni di Piano viene effettuata, sia per le costruzioni conservate sia per quelle da realizzare, nello stato di diritto-dovere alla data di approvazione del P.R.G.C. con D.G.R. del 23/04/1985 n° 71-43308.

Non sono ammessi trasferimenti di volumi edificabili su aree, anche se di proprietà, non contigue; sono fatti salvi i casi previsti specificatamente dal P.R.G.C. o per le aree destinate ad attività agricola di cui all'articolo 25 della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e successive modifiche.

Ai fini del rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi l’Ufficio Tecnico Comunale provvede ad aggiornare in duplice copia l’archivio delle Mappe Catastali; ogni variazione, annotata cartograficamente e registrata in duplice copia su apposito registro, viene controfirmata dal tecnico addetto dell’Ufficio Tecnico o dall’impiegato a ciò delegato dal Sindaco.

Le predette registrazioni comprendono altresì le cessioni di aree al patrimonio Comunale per la realizzazione di urbanizzazioni, primarie, secondarie, indotte, prescritte o concordate in sede di rilascio di concessioni od autorizzazioni.

Art. 12bis 12.1 - RECINZIONI

La delimitazione delle proprietà nelle varie aree di utilizzazione è così disciplinata:

a) Nelle aree di utilizzazione residenziale: le recinzioni verso le strade, gli spazi pubblici e fra le proprietà debbono essere realizzate con muri in calcestruzzo o mattoni o pietra dell'altezza massima di mt 0,70 e sovrastante cancellate (o simili); ogni strada dovrà avere su due lati recinzioni tipologicamente uniformi e di altezza costante. Comunque l'altezza della recinzione non potrà mai superare la misura complessiva di mt 1,80;

b) Nelle aree di utilizzazione industriale, artigianale e commerciale le recinzioni:

- al confine con gli spazi pubblici e nell'ambito delle fasce di rispetto saranno come per gli insediamenti residenziali, su basi murarie di appoggio elevabili fino a mt 0,70 sulla quota dell'asse viario;

- tra le proprietà fuori delle fasce di rispetto potranno essere chiuse, in muri di altezza fino a mt 2,00;

c) Nel territorio agricolo:

- nelle fasce di rispetto stradale saranno come per gli insediamenti residenziali;

- nella restante parte del territorio le recinzioni, ove chiuse (anche con ricorso a prefabbricati cementizi) non potranno eccedere l'altezza di mt 2,00 dai piani di campagna sistemati;

Le recinzioni dovranno osservare le seguenti distanze:

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- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali e private, di sezione inferiore a mt 5, arretramento di qualsiasi costruzione dall’asse stradale di una distanza pari alla somma di mt 2 alla semi-larghezza della strada.

- per strade di qualunque tipo di sezione superiore a mt 5, arretramento di qualsiasi costruzione dall’asse stradale di una distanza pari alla somma di m 3,50 alla semi-larghezza della strada.

La Giunta Comunale su richiesta può derogare a tali distanze nel caso in cui esista un allineamento esistente che si intende mantenere.

Nel caso di demolizione di recinzione per ampliamenti stradali e concessa la ricostruzione mantenendo la tipologia preesistente.

Il Sindaco - sentita la C.I.E. – può indicare le modalità affinché le recinzioni non siano in contrasto con il carattere dell'ambiente naturale o architettonico circostante.

Nelle zone sottoposte a vincoli ai sensi della Legge 01.06.1939 n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497 i progetti di recinzione devono essere approvati previo nulla osta della Soprintendenza competente.

Negli incroci di strade e per una lunghezza di m 15,00 dal punto di intersezione degli allineamenti stradali, non sono ammesse recinzioni costruite da pareti piene continue, comunque formate e di altezza superiore a cm 70, né sono ammesse foderature e siepi vive dietro le cancellate.

Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere assunte nel rispetto del D.lgs 285/92 e del DPR 495/92.

Art. 13 - OSSERVANZA DEI VALORI PARAMETRICI ED APPLICAZIONE DEGLI INDICI

Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia devono essere osservati tutti i valori stabiliti per i parametri di cui ai precedenti articoli come successivamente indicato nelle presenti norme e nelle tavole di P.R.G.C., ove indicati. Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, gli indici sono applicabili nel seguente modo:

A) Interventi di nuova costruzione, di ampliamento di variazione di destinazione d'uso, in aree di nuovo impianto a destinazione residenziale terziaria con intervento urbanistico esecutivo: la capacità edificatoria, è data dal prodotto degli indici territoriali per la superficie territoriale.

B) Interventi di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera A) e alla seguente lettera C): fatte salve diverse disposizioni fissate nelle seguenti norme gli interventi sono disciplinati unicamente dai parametri edilizi indicati nelle tabelle.

C) Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione ai fini del recupero urbanistico ed edilizio: sono disciplinati unicamente dalle norme relative agli interventi stessi.

D) Interventi di nuova costruzione in aree a destinazione produttiva di nuovo impianto: la quantità di superficie utile edificabile è definito dalle singole tabelle di sintesi.

E) Interventi in aree destinate ad attività agricole: le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d'uso, per residenza al servizio delle attività agricole sono date dal prodotto degli indici di densità edilizia fondiaria di riferimento.

F) Interventi su edifici in aree improprie: Fatte salve diverse prescrizioni fissate dalle seguenti norme, gli interventi sono disciplinati unicamente da parametri edilizi.

Nei casi in cui vengono prescritti sia gli indici di densità edilizia che di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo.

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L'utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinazione di superficie (S.f o S.t) escluse ogni richiesta successiva di altri permessi di costruire per nuova costruzione, salvo il caso di ricostruzione, è indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia devono essere osservati tutti i valori stabiliti per i parametri di cui al precedente articolo come successivamente precisato nelle presenti norme e nelle tavole di P.R.G.C., ove indicato.

Per gli interventi sugli edifici esistenti che non ne prevedano l'integrale sostituzione, l'applicazione degli indici parametrici definiti dalla tabella riepilogativa allegata ha titolo in quanto finalizzata alla stima della capacità insediativa. La superficie utile lorda (S.U.L.) e la volumetria esistente dovranno essere precisamente documentate con rilievo planimetrico quotato dello stato di fatto che verrà allegato quale parte integrante e sostanziale del Permesso di Costruire.

La documentazione dovrà dimostrare in modo inoppugnabile la preesistenza autorizzata dello stato di fatto.

L'utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinata superficie fondiaria o territoriale (SF o ST) esclude ogni richiesta successiva di altri titoli abilitativi di nuova costruzione, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà; tale vincolo va trascritto nei registri immobiliari nei modi e forme di legge.

In caso di intervento urbanistico esecutivo si applicano gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriali.

In caso di monetizzazione totale delle aree da cedere per standard urbanistici, gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano come indici fondiari.

Sono aree di pertinenza quelle fondiarie e territoriali, che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni del P.R.G.C. e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici.

Le aree di pertinenza sono assoggettate a specifico vincolo di asservimento alle prescrizioni del Piano, quale servitù di diritto pubblico, da costituirsi a mezzo di convenzione o atto unilaterale di impegno soggetto a trascrizione obbligatoria nei pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari o degli eventuali aventi titolo. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico.

Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano completamente utilizzato l'edificabilità concessa dall'indice urbanistico previsto per la stessa dal P.R.G.C. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici.

Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti possono essere ulteriormente conteggiate, ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, solo per saturare l'edificabilità prevista dalle presenti Norme.

Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di vincolo di cui sopra deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.

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Art. 14 - CAPACITÀ INSEDIATIVA

Si definisce capacità insediativa residenziale teorica propria di interventi edificatori, la quantità di popolazione al cui insediamento è presupposto l'intervento stesso in ragione delle sue caratteristiche quantitative, tipologiche e di destinazione d'uso.

Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica, si assume che ad ogni unità equivalente abitante - vano aggiunto con nuovi interventi di popolazione corrispondano mediamente le seguenti dotazioni di volume e di superficie utile:

a) per interventi ad esclusiva destinazione residenziale di tipo condominiale senza negozi al piano terra: mc 75/ab o 25 mq/ab;

b) per interventi a destinazione mista in aree residenziali: mc 90/ab o 30 mq/ab.

a) per interventi ad esclusiva destinazione residenziale di tipo mono e bi-familiare: mc 150/ab o 50 mq/ab;

b) per interventi a destinazione mista di tipo agricolo o artigianale (aree RM o RD): mc 250/ab o 83,3 mq/ab.

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TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE ED INTERVENTO

CAPO I - DEFINIZIONI

Art. 15 - CLASSI E SOTTOCLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO

Le principali classi di destinazione d'uso del suolo comunale fissate dal P.R.G.C. sono le seguenti:

1 - aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse pubblico;

2 - aree destinate ad usi residenziali; RS, RR, RE, RC, CS, RI, RM, RD

3 - aree destinate ad impianti produttivi e misti; I, ID

4 - aree agricole e di salvaguardia ambientale; E, EV

5 - aree destinate alla viabilità ed accessibilità

1 - aree destinate ad usi residenziali (RS, RR, RE, RC, CS, RI, RM, RD, VP);

2 - aree agricole e di salvaguardia ambientale (E, EV);

3 - aree destinate ad impianti produttivi e misti (I, ID);

4 - aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse locale pubblico (S,SI);

5 - altre destinazioni (D, AC, F, C, IF, AR, PA, AAA).

Ciascuna classe di destinazione, o sottoclasse, a norma dei successivi articoli, comprende usi propri del suolo e usi ammessi.

La destinazione d'uso degli edifici, esistenti o in progetto, deve essere compatibile con la destinazione d'uso del suolo su cui insistono, ed ogni attività portante la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale deve concorrere alla attuazione delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C..

Art. 16 - DESTINAZIONE D'USO

La destinazione d'uso del suolo e degli immobili è parte integrante del rapporto concessorio ed il P.R.G.C. ne disciplina l'ammissibilità nelle varie aree.

Costituisce mutamento della destinazione d’uso, subordinato al permesso di costruire, il passaggio anche senza opere edilizie, tra categorie previste dall’art. 8 della L.R. 19/99. L’accertamento delle destinazioni d’uso in atto e l’onerosità del permesso di costruire sono anch’esse regolamentate dagli art. 7 ed 8 della L.R. 19/99.

Il permesso di cui all'art. 221 T.U. Leggi Sanatorie R.D. 27.7.1924, n. 1265 si intende anche esso riferito alla specifica destinazione.

Sono considerati "locali di abitazione permanente" o "locali abitabili", ai fini del presente regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non ha i caratteri di saltuarietà. Tali locali nelle nuove costruzioni non possono essere, neppure parzialmente, interrati.

Sono invece considerati "locali non abitabili", i locali adibiti a cantina, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone; sono inoltre “locali no abitabili” i di locali sussidiari delle

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abitazioni, destinati a latrina, antilatrina, bagno, toeletta, dispensa, disimpegno, cucinino, ingresso, vestibolo, corridoio spogliatoio di abitazione privata e simili.

Per le attività produttive dovrà essere indicato, in sede di domanda del permesso di costruire, il tipo di lavorazione, con le caratteristiche idonee a consentire il controllo della congruità dei sistemi di smaltimento e di depurazione, nel rispetto delle leggi di tutela dell'ambiente, ai fini della necessaria valutazione degli oneri di cui al 1comma dell'art. 10 della Legge 28.01.1977 n. 10 "Norme per la edificabilità del suolo".

Il permesso di costruire per nuove destinazioni dovrà essere rilasciata qualora sia conforme a quelle previste dal Piano.

Il nuovo permesso di costruire dovrà implicare la rideterminazione dei contributi di urbanizzazione se la destinazione richiesta comporta, in base alla deliberazione assunta ai sensi del primo comma, art. 5, legge n. 10 del 28.01.1977, una differenza, considerata alla attualità in aumento rispetto all’importo stabilito per la originaria destinazione.

Per le costruzioni realizzate in epoca della quale non era richiesta alcuna autorizzazione oppure quando la precisazione della destinazione non era necessaria si fa riferimento a quella destinazione compatibile con le finalità per il perseguimento delle quali la costruzione venne eretta.

In caso di incertezza si procede in applicazione di criteri di affinità o assimilabilità, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'immobile ed all'uso che di esso viene fatto, sempre al momento dell'adozione del Piano.

Destinazioni d'uso rese improprie dal P.R.G.C. non potranno essere ammesse salvo quanto previsto nei successivi relativi articoli.

In caso di abusivo mutamento della destinazione di uso saranno revocate le relative licenze di esercizio.

Art. 17 - CLASSI DI INTERVENTO

Ai fini dell'ammissibilità di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, e dei relativi requisiti, il territorio comunale è classificato come segue, in riferimento alla destinazione d'uso prevalente:

1) Per aree destinate ad usi residenziali:

RS - Insediamenti urbani aventi carattere storico - documentario (Art. 22-41);

RR - Aree residenziali di ristrutturazione (Art. 23);

RE - Aree a capacità insediativa esaurita (Art. 24);

RC - Aree di completamento e sostituzione (Art. 25);

CS - Aree di completamento (Art. 25);

RI - Aree di completamento e nuovo impianto (Art. 26);

RM - Aree con destinazione residenziale di tipo agricolo (Art. 27);

RD - Aree con destinazione residenziale mista artigianale (Art. 28);

VP - Aree libere di pertinenza con destinazione a giardino, cortile, orto, verde privato (Art. 30).

2) Per aree destinate all'agricoltura e alla salvaguardia ambientale:

E - Aree agricole (Art. 34-35);

EV - Aree agricole inedificabili (Art. 36-40).

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3) Per aree destinate ad impianti produttivi e misti:

I - Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino (Art. 31-32-33);

ID - Aree impianti distributori di benzina

4) Altre destinazioni Per aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse pubblico:

S - Aree per attrezzature di servizio residenziale (Art. 18-19-29);

SI - Aree per attrezzature di servizio produttivo (Art. 18-19-20);

D - Depuratore comunale;

Ac - Area cave (Art. 39).

5) Altre destinazioni:

D - Depuratore comunale (Art. 40.2);

AC - Area cave (Art. 39);

C - Aree cimiteriali (Art. 40.3);

IF - Aree impianti fotovoltaici (Art. 40.1);

AR - Area bacino di raccolta delle acque piovane;

PA - Pozzo approvvigionamento acqua potabile (Art. 40.2);

AAA - Aree agricole di interesse ambientale.

Art. 17bis 17.1 - INTERVENTI SUBORDINATI A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

Come meglio specificato nei successivi articoli del presente TITOLO III, ogni intervento edilizio ed urbanistico che comporta la realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale è subordinato all'approvazione da parte del C.C. di un apposito strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera area normativa. È possibile redigere uno S.U.E. accorpando le aree zonizzate in maniera diversa mantenendo per ognuna il pieno rispetto delle tabelle di sintesi, purché abbiano uguale destinazione (residenziale, mista ecc.), prevedendo una progettazione unitaria che suddivida in modo coerente le aree da destinare a lotti privati e le aree da dismettere ad uso pubblico per servizi.

Tali aree non potranno consistere in aree di risulta, ma dovranno organicamente essere organizzate al fine del raggiungimento degli scopi che la Pubblica Amministrazione si prefigge con la creazione di servizi pubblici di quartiere e di isolato.

Il ricorso alla monetizzazione potrà essere ammesso dal Consiglio Comunale solo ove ricorrano i requisiti di legge (cioè preesistenza di aree di servizi abbondantemente dimensionate immediatamente confinanti con la proprietà ecc....).

La Pubblica Amministrazione si riserva comunque la possibilità di richiedere la predisposizione di S.U.E. o di far ricorso a permessi di costruire convenzionati in tutti quei casi in cui sia necessario definire meglio l'infrastrutturazione urbana di servizio agli interventi edilizi (e le eventuali dismissioni o assoggettamenti ad uso pubblico di aree da destinare a pubblici servizi o a viabilità) o si ravveda la necessità di far ricorso ad una progettazione unitaria per il rispetto delle preesistenze e/o dell'ambiente.

In sede di progettazione dei P.E.C. il privato dovrà comunque attenersi allo schema di convenzione predisposto dal Comune di Scalenghe ed attenersi alle indicazioni che gli verranno fornite dall'Ufficio Tecnico e/o dalla C.I.E. Comunale.

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CAPO II - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI

Art. 18 - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE DI INTERESSE PUBBLICO

A) Aree verdi di isolato e di arredo urbano.

La previsione di tali aree è finalizzata al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente urbano e l'utilizzazione di esse è stabilita a verde di arredo e la loro sistemazione consiste nella predisposizione di tappetto erboso, arredato con alberature, percorsi pedonali ed eventuali attrezzature per la sosta seduta; sono ammesse zone pavimentate per il gioco.

L'attuazione delle destinazioni d'uso anzidette avviene o per intervento diretto del Comune, o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi; in tal caso ogni intervento vi partecipa in ragione del suolo asservito al permesso di costruire e vincolato dal P.R.G.C. per la destinazione in argomento.

Onde agevolare l'attuazione di tali destinazioni d'uso ed attrezzature a favorire l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari delle aree dell'isolato interessato, il Comune può procedere alla formazione di aree o di comparti di intervento, delimitando le aree di almeno due proprietà.

L'individuazione operata dal P.R.G.C. delle aree destinate ad aree verdi di isolato e di arredo urbano può essere diversamente disposta, ferma restando la quantità complessiva, nell'ambito di strumento urbanistico esecutivo o di comparto di intervento: tali aree devono essere effettivamente dismesse e non possono essere monetizzate.

Le aree verdi di isolato e di arredo urbano sono inedificabili; esse sono computabili ai fini dell'osservanza degli standards minimi di cui all'articolo 21 della L.R. n. 56/77 e l'onere della loro sistemazione imputabile nell'ambito di Strumenti Urbanistici Esecutivi dagli oneri di urbanizzazione primaria.

B) Aree per servizi pubblici.

La destinazione di tali aree, e degli edifici in esse ricadenti, è finalizzata alla erogazione di pubblici servizi, a livello di distretto urbanistico e comunale.

La proprietà degli immobili, aree ed edifici, dovrà sere pubblica e la loro acquisizione da parte del Comune o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi avviene direttamente nei modi e forme di legge, o indirettamente contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionali e/o come condizione apposta al rilascio del permesso di costruire e a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

La realizzazione delle destinazioni previste dal P.R.G.C. avviene comunque nell'ambito dei Programmi pluriennali di attuazione, o anche al di fuori di essi limitatamente ad interventi di completamento di servizi esistenti.

Le aree destinate a servizi pubblici sono edificabili secondo le norme previste dalle leggi di settore.

La dotazione per abitante di aree destinate a servizi pubblici prevista dal P.R.G.C. risulta organizzata secondo quanto definito dalla L.R. 56/77.

Tale dotazione dovrà risultare garantita, come minimo per la capacità insediativa prevista in attuazione di previsioni di strumenti urbanistici esecutivi. A tal fine dovranno essere dismesse aree vincolate dal P.R.G.C., ovvero si potrà dare luogo alla monetizzazione delle aree in misura adeguata alla dotazione minima stabilita.

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C) Aree di verde attrezzato.

La destinazione di tali aree finalizzata alla creazione di aree di svago e gioco attrezzato e la loro sistemazione consiste in:

- attrezzature per adulti: alberature di alto fusto, panchine e attrezzature di copertura per la sosta, la lettura e l'incontro, servizi igienici.

- attrezzature per bambini: zone pavimentate, al sole, all'ombra, zone coperte;

terreno erboso calpestabile, acqua, sabbia, zone coperte, zone pavimentate, attrezzature per il gioco quali altalene, scivoli, castelli, assi di equilibrio, ostacoli, labirinto, costruzioni in legno, cavea e sedili; zone pavimentate per pattinaggio, pista bici, area giochi

- attrezzature per lo sport.

La dotazione per abitante di aree destinate a verde attrezzato è definita nelle tabelle di sintesi. Si applicano i disposti del secondo, terzo, sesto capoverso della precedente lettera B).

Art. 19 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 56/77 alle lettere c), d), e), p), q), s), t), v), possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificatamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G.C. ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari:

1) per sottostazioni elettriche: superficie coperta 1/2; ammissibili solo nelle aree destinate ad impianti produttivi e artigianali;

2) per le cabine elettriche, ammesse ovunque; se ricadenti in area per attività agricola la distanza del ciglio stradale stabilita dalla fascia di rispetto può essere ridotta fino a metri 3 semprechè, nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla mezzeria stradale non sia inferiore a mt 5;

3) centrali telefoniche urbane: compatibili con ogni classe di destinazione.

Art. 20 - VARIAZIONE DELLE DESTINAZIONI SPECIFICHE

A norma del 4 comma dell'art. 1 della L. 3 Gennaio 1978 n. 1 l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di variante al P.R.G.C.

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CAPO III - USI RESIDENZIALI

Art. 21 - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI

Nelle aree a destinazione residenziale gli edifici sono adibiti all'abitazione ed ad usi ad essa sussidiari, ed

alle attività compatibili con la destinazione abitativa quali attività professionali ed artigianali di servizio non nocive e non moleste, e terziarie in genere; ai fini dell'ammissibilità di attività commerciali di distribuzione, il piano di adeguamento e sviluppo della rete distributiva formato ai sensi della L. 426/71, dovrà definire la superficie massima di vendita della rete per le diverse specializzazioni merceologiche, in riferimento alle diverse aree comunali. In ogni caso nel Capoluogo, nelle aree a destinazione residenziale non comprese nel Centro Storico la superficie utile destinata all'esercizio di nuove attività commerciali al minuto non potrà essere inferiore, ove prevista, a mq 50 per ogni intervento e non potrà essere superiore al 20% della superficie utile complessivamente ammessa, salvo diversa disposizione prevista dalla disciplina relativa al settore del commercio (d.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e L.R. n. 28 del 12 novembre 1999).

Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, a orto, o comunque pavimentate, in esse non è comunque consentito l'accumulo di materiali e rottami a cielo aperto.

I locali a destinazione commerciale dovranno avere altezza minima di ml 3,00 salvo che si tratti di interventi in edifici esistenti per cui l'altezza netta può essere ridotta a m 2,70.

Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni più restrittive di natura sanitaria.

Art. 22 - INSEDIAMENTI URBANI AVENTI CARATTERE STORICO - DOCUMENTARIO (RS)

È la porzione di territorio comunale localizzata nel Concentrico di Scalenghe avente spiccato interesse storico - documentario e/o artistico.

In tali aree, sono obiettivi prioritari gli interventi volti alla conservazione, al recupero ed all'utilizzazione sociale del patrimonio edilizio, nonché alla qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso.

Gli interventi dovranno tenere conto delle caratteristiche del tessuto edilizio sociale e storico preesistente e delle finalità sopra individuate.

In ogni caso:

- è fatto divieto di modificare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia in atto;

È possibile operare ampliamenti in elevazione sugli edifici esclusivamente quando si tratti di adeguare l'altezza dell'ultimo piano esistente al momento dell'adozione del P.R.G.C. (abitabile o da rendere abitabile con interventi di trasformazione d'uso), a quelle minime previste D.M. 5 luglio 1975 la possibilità di sopraelevare gli edifici deve essere contenuta entro una soglia dimensionale limite (1 mt) e non può essere estesa agli immobili di pregio.

I progetti edilizi devono comunque rispettare le seguenti modalità:

1) l'utilizzazione delle esistenti strutture portanti interne ed esterne.

Ove tali strutture debbano essere integrate per l'effettuazione degli interventi previsti nel presente articolo, per ripristinare apparecchiature murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove del caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con l'ambiente nel quale sono situate.

2) Le coperture devono essere ricostruite secondo le caratteristiche tipologiche di zona.

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3) Ove negli edifici oggetto dell'intervento sussistano anche soltanto tracce degli elementi di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.) tali elementi devono essere ripristinati secondo i modelli desumibili da tali tracce.

Nei casi in cui gli elementi di finitura siano andati completamente distrutti, i loro sostituti devono armonizzarsi con quelli degli edifici della zona.

Sino all'approvazione degli S.U.E. tutte le aree libere non sono edificabili, se non per la realizzazione di autorimesse nella misura di 30 mq per unità abitativa.

È in facoltà della Pubblica Amministrazione consentire quelle lievi modificazioni che, conservando le caratteristiche tipiche dell'edificio, siano necessarie per la funzionale utilizzazione dello stabile in rapporto alle concrete esigenze connesse alla destinazione d'uso e per garantire le condizioni di igiene e abitabilità. In ogni caso il Comune potrà, in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree ove, l'intervento di recupero è subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da parte dei privati, anche con interventi di edilizia convenzionata, assistito o meno dal contributo dello Stato, o direttamente dal Comune mediante l'impiego dei fondi destinati da leggi di settore al recupero del patrimonio abitativo e dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni, a norma dell'art. 12 della Legge n. 10/77.

NORME GENERALI PER LE UNITÀ DI INTERVENTO DELLE AREE RS

Nell'ambito dell'area RS1 (area del Comune di Scalenghe antica formazione) la disciplina degli interventi è riferita oltre che alla generalità dei lotti e degli edifici compresi nelle aree stesse, alla Unità di intervento allegata alle presenti norme.

Le analisi del tessuto urbanistico di cui alle Tavv. B2, B4 e C5 riferito alle stesse aree costituiscono documentazioni di supporto per la corretta applicazione delle presenti Norme.

Le U.I. sono caratterizzate da un numero progressivo all'interno dell'area di P.R.G.C.: il Consiglio Comunale con propria deliberazione e senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C. potrà individuare nell'ambito di dette U.I. specifiche sub.- aree.

Salvo prescrizioni specifiche più vincolanti definite in detta deliberazione saranno possibili interventi anche solo limitati alle sub-aree.

Con intervento edilizio diretto sono ammessi, con le eventuali prescrizioni aggiuntive e specificative di cui alle schede riepilogative, gli interventi di:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- restauro e risanamento conservativo;

- adeguamento delle altezze;

- ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente, da contenersi comunque nei 50 mq di superficie utile di pavimento e da ammettersi solo in assenza di strutture già adibite ad altri usi recuperabili.

Il ricorso a interventi di cui alle lettere d) (salvo quanto definito ai commi precedenti), e), f) dell'art. 13 della L.R. 56 è ammissibile solo ove previsto da uno strumento urbanistico esecutivo, e pertanto tutte le aree libere non sono edificabili, (ad eccezione della possibilità di realizzare le autorimesse e gli ampliamenti previsti dal presente articolo), sino all'approvazione di tali S.U.E. È comunque esclusa la demolizione con successiva ricostruzione del fabbricato.

La cubatura massima realizzabile comprensiva di vecchi e nuovi volumi sul lotto di proprietà all'interno

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del perimetro di area di P.R.G.C. (e quindi interessando eventualmente anche aree esterne ai perimetri delle unità di intervento) non può superare la volumetria preesistente o i parametri previsti nelle tabelle riepilogative.

L'utilizzazione di tali parametri subordinata alla predisposizione di S.U.E. estesa all'intera unità di intervento o a più quote parti di U.I.

I materiali e l'architettura dovranno essere in perfetta assonanza con i volumi per i quali è ammissibile l'integrazione.

Per la maggior parte degli immobili esistenti nell'area RS1 è già intervenuta la sostituzione delle destinazioni d'uso con abbandono delle funzioni rurali e pertanto le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate.

Vi insistono inoltre immobili in cui esiste una parziale e limitata attività agricola part-time in atto di carattere marginale il cui mantenimento, pur nella prospettiva della loro rifunzionalizzazione residenziale, non contrasta con le destinazioni più propriamente urbane circostanti, anche in ragione della particolare strutturazione del tessuto edilizio.

Per il recupero della quota parte di tali immobili agli usi civili, secondo le destinazioni prescritte dal P.R.G.C. è ammessa la ristrutturazione edilizia secondo le modalità indicate all'articolo 29 delle presenti Norme di Attuazione.

Fino al verificarsi di detta trasformazione sono ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché il recupero abitativo di porzioni di essi, nella misura necessaria alla dotazione di servizi igienici adeguati, e di idonei collegamenti verticali, nonché dei vani, accessori e non, necessari al miglioramento funzionale degli stessi; gli ampliamenti in oggetto non potranno comunque comportare un aumento del volume abitato esistente superiore al 30% per un massimo di mc 200, nè essere realizzati con soprelevazioni nelle sagome edilizie preesistenti: non sono invece ammessi ulteriori ampliamenti delle pertinenze tecniche, ed in ogni caso è vietato l'allevamento di suini e sanati.

Inoltre, il Comune potrà, in sede di formazione del Programma Pluriennale d'Attuazione, indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree ove l'intervento di recupero è subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da parte dei privati, anche con interventi di edilizia convenzionata, assistito o meno dal contributo dello Stato, o direttamente dal Comune mediante l'impegno dei fondi destinati da leggi di settore al recupero del patrimonio abitativo, e dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni a norma dell'art. 12 della legge 10/77.

NORME SPECIFICHE E PRESCRIZIONI PER L'AREA RS1

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ammissibili nell'area RS1 di P.R.G.C. debbono essere condizionati ad interventi di riqualificazione che abbiano specifica attenzione alle componenti sotto elencate:

- RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI

Debbono essere modificati o corretti i materiali generali di parti o componenti (zoccoli, ringhiere, infissi, ecc.) dei prospetti interni od esterni, in modo da armonizzarli con quelli tradizionali e renderli consoni alla natura dei caratteri ambientali.

- RIQUALIFICAZIONE DELLE COPERTURE

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Non sono ammesse tegole marsigliesi, coperture in lamiera o in materiale plastico; sono prescritti i coppi alla piemontese o tegole similari in cotto, armonizzabili con le preesistenti.

Possono essere inoltre indicate dalla P.A., per ogni U.I. le prescrizioni obbligatorie (quali demolizioni di volume e superfetazioni) e le possibili destinazioni alternative di parti della U.I..

Per quanto attiene all'attività terziaria di commercio al minuto dovrà esserne verificata la compatibilità con le Norme sull'insediamento di attività commerciali.

Art. 23 - AREE RESIDENZIALI DI RISTRUTTURAZIONE (RR)

Sono quelle che, non possedendo particolari valori storico-ambientali da salvaguardare, presentano tuttavia l'esigenza di una sensibile ristrutturazione edilizia ed urbanistica, da attivare sia attraverso un'opera di ammodernamento sia attraverso la demolizione e ricostruzione, sia ancora tramite opere di riorganizzazione urbanistica.

In queste aree sono consentite le seguenti destinazioni:

a) residenza;

b) servizi sociali di proprietà pubblica;

c) sedi associative, culturali, sportive e categoriali;

d) ristoranti, bar, locali di divertimento;

e) commercio al dettaglio;

f) attività agricole o artigianali di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;

g) uffici pubblici e privati;

h) attrezzature a carattere religioso;

i) attrezzature ricettive;

l) garages di uso pubblico.

Qualora l'intervento sia susseguente alla demolizione totale e successiva ricostruzione del fabbricato (nuova costruzione), le opere dovranno rispettare le seguenti condizioni:

a) non sia superato il valore del rapporto di copertura delle tavole di sintesi;

b) siano rispettate le tabelle di sintesi;

c) vengano garantite sulle vie pubbliche le distanze previste per le nuove costruzioni. Il Consiglio Comunale potrà aumentare o ridurre tali arretramenti nel caso in cui voglia mantenere un allineamento esistente o aumentare la larghezza della sede viaria.

d) l'uso dei materiali e degli elementi costruttivi si inserisca con uniformità nell'ambiente architettonico preesistente;

e) gli interventi previsti nella zona non dovranno comunque superare le volumetrie previste dai parametri e dai valori indicati nella tabella di sintesi. Sono comunque ammissibili le costruzioni di nuovi parcheggi e autorimesse nella misura di 1 mq per ogni 10 mc di costruzione abitata.

Al fine di favorire il recupero di edifici con originaria tipologia agricola, ma di fatto attualmente utilizzate per diversa destinazione d'uso, e per i quali sia accertata dall'ufficio tecnico del Comune la mancanza di connessione urbana e territoriale con aree per lavorazioni agricole sono ammesse, nel rispetto dei caratteri tipologici, strutturali ed architettonici originari, opere di trasformazione per uso abitazione. In tale ottica e

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sempre nella salvaguardia tipologica -stilistica di cui sopra, sono ammesse chiusure di logge, fienili, porticati, purché gli ampliamenti in progetto soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

1. ricadano al di sotto della superficie coperta esistente;

2. costituiscano continuità con la parte residenziale;

3. la volumetria in ampliamento non superi la volumetria della parte residenziale esistente.

In questi casi non sarà necessaria la verifica degli indici, in ogni caso la chiusura dovrà essere realizzata con materiali che conservino comunque il disegno originario (evidenza di lesene, archi e architravi, ecc..).

Onde consentire un più razionale ed igienico sfruttamento degli ambienti, oltre che nel caso di ricostruzione sopraccitata, anche nell'ambito degli interventi di ristrutturazione è consentito "una tantum" ed in deroga ai parametri volumetrici di zona (come per le aree RS di cui al precedente articolo 22) l'innalzamento dell'altezza dell'edificio per permettere la regolarizzazione delle altezze interne dei piani.

In ogni caso l'innalzamento:

- non potrà essere maggiore di 1 m, nè superare l'altezza massima di zona;

- sarà consentito una volta sola;

- non potrà portare ad altezza che superino di 1 m l'altezza degli edifici adiacenti mantenendo la stessa inclinazione delle falde del tetto;

- il progetto dovrà chiaramente indicare il rapporto esistente con gli edifici circostanti e il proposto raccordo.

Non è consentita la trasformazione a fini residenziali di bassi fabbricati e simili per i quali sono comunque consentiti interventi che, senza mutarne le caratteristiche d'uso, ne consentano un più razionale sfruttamento come la trasformazione in posti auto. Qualora non esistano bassi fabbricati o tettoie trasformabili è ammessa l'edificazione di rimesse, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della zona, fino al raggiungimento della quota prevista dalla legge 122/89.

È consentita la chiusura e successiva trasformazione ai fini residenziali di tettoie chiuse su tre lati, purché vengano rispettati gli indici delle tabelle di sintesi, con la facoltà degli innalzamenti previsti "una tantum" come stabilito ai punti successivi".

Sono comunque ammissibili, nell'ottica di quanto indicato al precedente 1comma, gli interventi di nuove edificazioni per il completamento dell'edificato sui lotti liberi e non vincolati ai sensi urbanistici alle volumetrie preesistenti, utilizzando i parametri urbanistici indicati nelle tabelle di sintesi allegate alle presenti norme. È comunque richiesto lo studio di un Piano Esecutivo Convenzionato esteso a tutte le aree delle proprietà interessate dall'intervento per tutti gli interventi di nuova edificazione, quando il lotto ha un'estensione superiore a 1500 mq, alla data di approvazione del P.R.G.C. (salvo per i bassi fabbricati destinati a rimessa) con la specificazione della congruenza degli indici fondiari prefissati dalle tabelle di sintesi: l'obbligo di Piano Esecutivo Convenzionato, esiste anche per gli interventi di ricostruzione in cui, rispetto all'edificio preesistente, venga modificato il numero dei piani e l'altezza totale ed il lotto abbia un'estensione superiore ai 1500 mq.

In ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le prescrizioni generali e particolari di cui al titolo IV, nonchè con le seguenti norme:

- Sistemazione delle aree libere: contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C., si dovrà provvedere, nell'area di pertinenza dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni originarie, quando il loro stato di conservazione ne consenta un razionale ripristino; negli altri casi sarà consentito l'uso di materiali diversi e potrà provvedersi alla sistemazione a verde per giardini, orti o prati.

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Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà altresì provvedere all'eliminazione di tettoie, baracche, e ogni altra costruzione a destinazione accessoria, ritenute, in sede di rilascio del permesso di costruire, incompatibili con l'ambiente.

- Decoro dell'ambiente. Per gli edifici che non presentino le necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori ambientali, il Sindaco potrà imporre al proprietario l'esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare gli inconvenienti suddetti, quali rifacimento di intonaci, rivestimenti, cornici, balconi, coperture, infissi, tinteggiature.

Art. 24 - AREE A CAPACITÀ INSEDIATIVA ESAURITA (RE)

Sono le aree ed i lotti in cui il tessuto edilizio è generalmente di epoca recente, e non richiede interventi di ristrutturazione urbanistica in profondità.

In tali aree il P.R.G.C. propone il recupero dell'impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell'ambiente attraverso il miglioramento della mobilità veicolare pubblica, l'eliminazione di barriere che limitano l'accessibilità e la percorribilità del tessuto urbano, e la conseguente formazione di vie pedonali, ed attraverso la individuazione di aree verdi di isolato e di arredo urbano o di parcheggio pubblico.

L'attuazione delle proposte del P.R.G.C. per l'esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono, in generale, per intervento diretto da parte del Comune o previa formazione di comparti di sistemazione urbanistica ed edilizia secondo quanto specificato nelle presenti norme.

Il disegno urbano di dettaglio individuato dal P.R.G.C. può subire variazioni limitatamente alla localizzazione della viabilità e delle aree verdi di isolato e di arredo urbano, solo nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi che propongano organiche soluzioni alternative ed all'esterno la continuità e la coerenza dell'impianto urbanistico complessivo urbano.

Le variazioni o le nuove previsioni a norma dei precedenti commi non costituiscono variante del P.R.G.C. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

In ogni caso l'intervento diretto da parte del Comune, quando non si configura come modesta opera di completamento di infrastrutture e servizi esistenti, e la delimitazione delle aree oggetto di comparto e di comparto o di strumento urbanistico esecutivo in applicazione dei precedenti commi, sono previsti nel programma pluriennale di attuazione del P.R.G.C..

Le aree libere dei lotti a capacità insediativa esaurita sono inedificabili ad eccezione della possibilità di costruire autorimesse, fino al raggiungimento del rapporto previsto dalla Legge 122/89 e cioè 1 mq ogni 10 mc di costruzione, nei modi previsti all’art. 56. In esse è vietata la formazione di depositi o accumuli, anche temporanei di materiali, e vanno convenientemente sistemate a prato, a giardino, a verde di isolato, a verde urbano attrezzato o pavimentate ove non soggette a coltivazioni.

Sugli edifici esistenti a destinazione residenziale, e nelle aree ad esse asservite, sono ammessi i seguenti interventi:

a) allacciamento ai pubblici servizi;

b) sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni quando siano di pertinenza degli edifici;

c) ordinaria e straordinaria manutenzione;

d) restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione interna che non comportino aumento delle superfici di calpestio, nonchè modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni;

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e) variazioni di destinazioni d'uso che non comportino modifiche alla sagoma dell'edificio;

f) ampliamenti e soprelevazioni che si rendano indispensabili per:

- adeguamento delle altezze minime interne dei vani;

- miglioramento degli impianti igienico sanitari;

- realizzazione di volumi tecnici per l'installazione di impianti tecnologici e per adeguamento alle norme della legge 13/89.

Tali ampliamenti e soprelevazioni, concessi una tantum, non devono comportare un aumento di volume superiore al 20% del volume residenziale esistente e gli ampliamenti non dovranno comunque superare i 200 mc.

g) variazioni di destinazione d'uso che non comportino modifiche alla sagoma degli edifici;

h) modesti ampliamenti delle abitazioni limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari con un massimo del 20% del volume esistente;

i) adeguamento alle altezze minime di interpiano come definite dal D.M. 05.07.1975.

Qualora si renda indispensabile la demolizione e ricostruzione di uno o più edifici, l'intervento dovrà essere inserito in un Piano Esecutivo Convenzionato e rispettare gli indici previsti per ciascuna area. Qualora comunque sia necessaria la sostituzione di parti strutturali importanti, che di fatto comportano la demolizione quasi totale di un singolo edificio, ancorché non ne venga modificata la sagoma volumetrica (salvo gli adeguamenti alla tipologia moderna), non è necessario il ricorso al PEC. Qualora invece, la sostituzione strutturale sia il presupposto di modifiche importanti alla sagoma edilizia, essa deve essere assentita previo Piano Esecutivo Convenzionato.

Art. 25 - AREE DI COMPLETAMENTO E SOSTITUZIONE (RC, CS)

Tale classificazione comprende:

Le aree già urbanizzate ove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di suolo inedificato, interventi di demolizione e ricostruzione, di completamento, ristrutturazione e trasformazione d'uso di edifici esistenti, fatte salve diverse prescrizioni topograficamente definite dal P.R.G.C.

Le previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano di norma con semplice permesso di costruire, singola o in comparto, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ove richiesti dal P.R.G.C. o dal programma pluriennale di attuazione.

In riferimento all’area RC è fatto obbligo di S.U.E. per interventi in lotti con superficie superiore a 1500 mq.

Le previsioni di disegno di dettaglio operate dal P.R.G.C. in merito alla localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, e per l'arredo urbano può subire variazioni un sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi che propongono organiche soluzioni alternative in coerenza con l'impianto urbanistico complessivo di zona.

Le variazioni o le nuove previsioni di cui ai commi precedenti non costituiscono variante del P.R.G.C. e divengono esecutivi contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

Le caratteristiche tipologiche e quantitative degli interventi ammessi nelle aree di completamento sono fissate nelle tabelle ed allegati riepilogativi.

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Art. 26 - AREE DI COMPLETAMENTO E NUOVO IMPIANTO (RI)

1) CLASSIFICAZIONE

Tale classificazione comprende:

- le aree pressoché inedificate e/o non urbanizzate ove l'utilizzo edificatorio è subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata. L'utilizzo edificatorio è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi ad una superficie di almeno 2000 mq all'entrata in vigore del piano, a condizione che vengano assicurate le viabilità future ai lotti circostanti. In ogni caso l'Amministrazione valuterà caso per caso e potrà richiedere strumenti urbanistici esecutivi anche per porzioni di area inferiori; tenendo conto che resta valido il principio per cui un ambito sottoposto a strumento urbanistico esecutivo unitario può essere frazionato in due o più strumenti esecutivi: la suddivisione non deve comunque incidere sulla sua razionale attuazione e infrastrutturazione; in tali aree dovranno essere reperiti i relativi spazi pubblici: P.E.C. ne individueranno esattamente il potenziamento e la dimensione indicativamente riportato sulle tavole di P.R.G.C.. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle tipicamente residenziali o connesse con le attività urbane in esse svolte dai proprietari.

Fino all'entrata in vigore degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al precedente comma, nelle aree da essi delimitate non sono ammesse nuove costruzioni né altri manufatti e sugli edifici esistenti sono ammessi unicamente interventi di ordinaria manutenzione.

La delimitazione individuata dal P.R.G.C. delle aree soggette a strumenti urbanistici esecutivi può subire modificazioni in sede di formazione di programmi pluriennali di attuazione.

Le previsioni di disegno di dettaglio operata dal P.R.G.C. in merito alla localizzazione e forma delle aree per l'accessibilità interna, veicolare e pedonale, per le aree verdi di isolato e per l'arredo urbano può subire variazioni in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi che propongono organiche soluzioni alternative in coerenza con l'impianto urbanistico complessivo, limitatamente all'interno dei perimetri di zona.

Le variazioni o le nuove previsioni di cui ai comuni precedenti non costituiscono variante del P.R.G.C. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte.

Le caratteristiche tipologiche e quantitative degli interventi ammessi nelle aree di nuovo impianto sono fissate nelle allegate tabelle di sintesi.

2) CRITERI PROGETTUALI

Nella progettazione dei lotti sarà necessario valutare delle soluzioni planimetriche e distributive che tengano in conto dell'impatto acustico e visivo; dovrà essere verificato il rispetto dei limiti normativi vigenti nei confronti dei ricettori sensibili, da ottenersi anche attraverso il ricorso a misure mitigative eventualmente necessarie.

- Rispetto alle aree edificabili viene prescritto di perseguire criteri di complementarietà ed integrazione, fisici, morfologici e funzionali con l'esistente, programmando i nuovi insediamenti come complementari all'urbanizzato esistente. Dovranno quindi misurarsi su di esso, sui suoi bisogni effettivi, sulla sua conformazione, in modo da ricucire e completare le aree edificabili agli insediamenti esistenti. Gli interventi edilizi dovranno presentare un'adeguata qualità architettonica, prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano e prevedere di conseguire strutture volte ai principi di efficienza energetica e del risparmio delle acque e delle risorse non rinnovabili, di contenimento delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli ambienti abitativi.

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- Si evidenzia che le aree RI, interessano suoli ricadenti nella II e III classe di capacità d'uso; tali aree comprendono suoli di buona e media fertilità con più limitato valore agronomico che, di norma, gli strumenti di pianificazione locale e le loro varianti debbono destinare ad attività agricole ex art. 25 L.R. 56/77. Si chiede di porre particolare attenzione ad azioni per limitare l'impermeabilizzazione delle superfici, garantendo quindi una maggiore permeabilità dell'area, volte non solo al contenimento di sfruttamento della risorsa suolo, ma anche riutilizzo della stessa, attraverso l'utilizzo di asfalti drenanti, vasche di raccolta delle acque meteoriche e previsione di sistemi idraulici volti al contenimento del consumo idrico. In riferimento alle misure di mitigazione/compensazione, si evidenzia che tali interventi dovranno essere esplicitati nel progetto dello strumento urbanistico esecutivo ed esplicitato nelle convenzioni urbanistiche e/o nelle prescrizioni del titolo abilitativo, al fine di compensare dal punto di vista ambientale gli aspetti negativi indotti dalle trasformazioni urbanistiche. Le compensazioni dovranno da un punto di vista quantitativo bilanciare la perdita di un'area agricole: nel progetto del SUE dovranno essere esplicitati gli interventi di compensazione, per garantire la sostenibilità ambientale dell'intervento.

- Poiché gli interventi previsti nella Variante generale di revisione del PRGC, comportano un incremento rispetto allo stato di fatto degli scarichi fognari in sede di stesura del S.V.G. si è attentamente valutato la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti di approvvigionamento idrico ed energetico, con quelli di smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi e di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi attualemente presenti nel territorio comunale, mediante una verifica una verifica rigorosa e circostanziata delle capacità in essere delle infrastrutture tecnologiche, in particolare dei collettori fognari, della rete dell'aquedotto e della reta viabilistica locale.

- Si fa presente che, poiché, risulta che la soggiacenza della falda acquifera di tutti gli interventi in Variante è molto bassa (0-3 metri circa dal piano di campagna)in sede di progetto dovrà pertanto essere attentamente valutata la possibilità di soluzioni progettuali con indicazioni tecniche relativamente agli interventi edilizi previsti commisurate alla situazione idrologica esistente. Si ritiene fondamentale,che gli interventi debbano rispecchiare i criteri progettuali, mitigativi, compensativi e di sviluppo sostenibile (contenimento impermeabilizzazione del suolo, idoneo inserimento rispetto al contesto interessato, tecniche di costruzione ecocompatibili e di valorizzazione ambientale, ecc.) presentati nella relazione tecnica ambientale, fondamentali al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale e ambientale delle scelte progettuali operate e degli interventi previsti ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati.

Art. 27 - AREE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI TIPO AGRICOLO (RM)

Tale classificazione comprende le aree di destinazione mista residenziale di tipo agricolo che costituisce la destinazione d'uso principale.

Sono ammesse pertanto le destinazioni residenziali con relativi servizi e le attività connesse con la residenza.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione degli edifici esistenti;

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- ampliamenti non superiori al 20% della superficie utile esistente, con limite massimo di 100 mq di superficie utile di pavimento; 25 mq di superficie utile sono in ogni caso sempre ammessi;

- nuove costruzioni (anche con demolizione dei fabbricati esistenti) nei limiti imposti dagli indici indicati nelle tabelle di sintesi.

L’altezza degli edifici dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- per le operazioni di ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo è ammessa la sopraelevazione degli edifici entro il limite di 1 mt.

- per le operazioni di nuova costruzione devono essere rispettate le altezze indicate nelle tabelle di sintesi.

Art. 28 - AREE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE MISTA ARTIGIANALE (RD)

Tale classificazione comprende le aree di destinazione residenziale e commerciale, con presenza di attività produttive di tipo artigianale non moleste e nocive. Sono pure ammesse agenzie commerciali e locali di esposizione o rappresentanza.

La presente normativa interessa nuove costruzioni, nonché la modifica o l'ampliamento di quelle esistenti.

Standards edilizi: La superficie copribile massima è di 1/3 compresi i bassi fabbricati.

La distanza dai confini di proprietà deve essere uguale a metà altezza del fabbricato con minimo di m 5,00 e la confrontanza tra fabbricati non deve essere inferiore al rapporto 1:1 tra l'altezza e la distanza dei fabbricati stessi, con un minimo di m 10. Per le costruzioni di eventuali nuovi insediamenti, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione di P.E.C. qualora il lotto oggetto d’intervento abbia una superficie maggiore di mq 1500.

Per gli edifici a carattere residenziale dovranno osservarsi le seguenti norme:

- distanza di fabbricati produttivi minimo m 10;

- distanza dai confini: uguale a metà dell'altezza con un minimo di m 5;

- altezza massima: m 8,00 e 2 piani f.t. più mansarda.

Art. 29 - IMMOBILI DI IMPIANTO RURALE E RELATIVE AREE DI PERTINENZA NELLE AREE DI P.R.G.C.

Per la maggior parte degli immobili di impianto rurale esistenti nelle aree di P.R.G.C. è già intervenuta la sostituzione delle destinazioni d'uso con abbandono delle funzioni rurali e pertanto le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate.

Esistono inoltre nelle zone di concentrici abitati immobili con attività agricole in atto di carattere marginale e di part - time il cui mantenimento, pur nella prospettiva della loro rifunzionalizzazione residenziale, non contrasta con le destinazioni più propriamente urbane circostanti, anche in ragione della particolare strutturazione per corti del tessuto edilizio.

Per il recupero di tali immobili agli usi civili, secondo le destinazioni prescritte dal P.R.G.C. è ammessa la ristrutturazione edilizia secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Le trasformazioni di volume già adibiti ad uso agricolo o similare quali stalle, fienili, depositi o magazzini, annessi o separati rispetto all'abitazione preesistente, (del conduttore agricolo o del proprietario richiedente) sono disciplinate dal presente articolo, coordinate alle Norme generali e particolari del P.R.G.C..

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Rientrano nella definizione di tettoie o garages rurali i volumi tecnici emergenti sino ad una altezza utile di m 3,5.

Il P.R.G.C. pur non prevedendo l'allontanamento forzoso di tali attività nell'arco temporale di validità del P.R.G.C. non può ignorare la possibile rimozione graduale nel tempo in ragione della spontanea disattivazione delle stesse o mediante trasferimento delle unità aziendali in aree a destinazione appropriate.

In ragione dell'ampiezza degli interventi edilizi necessari per la ridestinazione degli immobili (o parti di essi) compresi in dette aree alle funzioni residenziali e tenendo conto della gradualità delle trasformazioni dianzi indicata il P.R.G.C. ammette in tali aree tre gradi di intervento:

1. senza modifica delle destinazioni in atto: sono ammesse le opere necessarie al contenimento dell'attività in atto, purché non molesta.

2. con disattivazione degli usi rurali a favore di usi abitativi ma con ristrutturazione limitata ai volumi già adibiti ad uso agricolo, così come definiti nel comma precedente, purché i volumi siano compresi nella stessa unità di intervento dell'abitazione del proprietario che richiede la trasformazione e la superficie utile dei volumi trasformati non sia superiore al 20% rispetto alla superficie utile dell'abitazione del proprietario richiedente; la norma vale nei confronti dei richiedenti che siano familiari sino al 4 grado del proprietario della residenza preesistente nella U.I..

Tali interventi di norma ammessi con interventi diretti sono sempre condizionati alla riqualificazione o demolizione delle tettoie comunque esistenti sul filo stradale secondo prescrizioni stabilite dalla Pubblica Amministrazione all'atto del rilascio del permesso di costruire.

3. con ristrutturazione totale dell'insediamento agricolo e sua trasformazione in insediamento residenziale o commerciale o artigianale, secondo la previsione di destinazione di zona, mediante strumento urbanistico esecutivo che rispetti le indicazioni delle tabelle di zona, identificabili con quelle individuate al 12° comma dell’art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., ovvero l'intervento diretto mediante istituzione del comparto di cui all'art. 46 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle eventuali prescrizioni grafiche (sagoma, allineamenti ecc.), normative e con i valori parametrici definiti dal P.R.G..

Sia nel caso di P.E.C. che di comparto la convenzione essenzialmente prevedere gli elementi di cui all'art. 45 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad avvenuta trasformazione edilizia la destinazione a verde pubblico indicata dal P.R.G.C. è compatibile con coltivazioni ad orto od a giardino, salvo semplice richiesta - senza indennizzo da parte del Comune all'avente il titolo di porre in atto la destinazione prevista. In ogni caso il Comune potrà, in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, indicare gli immobili, i complessi edilizi e le aree ove l'intervento di recupero è subordinato alla formazione di strumento urbanistico esecutivo, da realizzare da parte dei privati, anche con interventi di edilizia convenzionata, assistito o meno dal contributo dello Stato, o diretta mente dal Comune mediante l'impegno dei fondi destinati da leggi di settore al recupero del patrimonio abitativo, e dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni a norma dell'art. 12 della legge 10/77.

Art. 30 - AREE CON DESTINAZIONE A GIARDINO, CORTILE, ORTO, VERDE PRIVATO (VP)

Nelle aree indicate dal P.R.G.C. verde privato è obbligo di provvedere al mantenimento e alla formazione del verde per giardini e parchi privati.

Gli alberi, di particolare pregio ambientale esistenti non possono essere abbattuti o indeboliti se non per

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risanamento ecologico, e previo conseguimento di motivata autorizzazione da parte del Comune, a norma dell'art. 56 della L.R. n. 56/77.

In esse non è ammessa la costituzione di qualunque manufatto che alteri il rapporto esistenti fra superficie naturale e superficie manomessa, e qualunque modificazione del suolo che non sia necessaria al miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.

Sugli edifici esistenti destinati alla abitazione sono di norma unicamente ammesse operazioni di restauro e di risanamento conservativo; ove la destinazione d'uso sia, o divenga, per impianti pubblici o di uso pubblico a norma del precedente capo II, sugli edifici sono ammessi interventi di ristrutturazione.

Art. 30.1 - PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E NELLE AREE DI NUOVO INSEDIAMENTO SOGGETTI A STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

La progettazione del verde, negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici esecutivi e/o ai permessi di costruire convenzionati , deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni di seguito riportate. Questo articolo non si applica ai giardini di proprietà privata esistenti.

- 1. Copertura del suolo nelle aree verdi: sulle aree destinate a verde da progetti di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, nuova edificazione (comprendente anche l’ampliamento) da attuarsi attraverso strumento urbanistico e comunque per tutti quegli interventi da attuarsi tramite Progetto Unitario convenzionato, qualora non contrastino con i criteri del restauro, devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire le seguenti coperture minime del suolo a maturità:

a) 50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) della superficie destinata a verde o permeabile, con possibilità di prevedere fino al 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In generale sulle zone verdi dovranno essere rispettati i seguenti rapporti: ogni 100 m² (della zona a copertura arborea), una pianta ad alto fusto della categoria «esemplari»; ogni 150 m², un cespuglio extra. Ai fini dell’applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall’applicazione all’area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile.

b) Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i

rapporti sopra richiesti.

- 2. Obbligo del progetto di sistemazione del verde: i progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde per la realizzazione di nuove aree verdi o la risistemazione di quelle esistenti, in ambito urbano e rurale.

- 3. Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

a) studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria);

b) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione

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dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici e dell’inserimento paesaggistico ed ambientale;

c) elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:100, 1:50, se si tratta di interventi edilizi e 1:500 con dettagli esemplificativi 1:50, se si tratta di SUE in cui siano riportate le principali caratteristiche dell’opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l’ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente i mq. di verde previsti dallo Strumento Urbanistico Generale e/o Esecutivo. Per quanto concerne le alberature in particolare, in legenda dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative.

d) un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici.

- 4. Le nuove realizzazioni di aree verdi destinate a soddisfare gli standard urbanistici, all’interno di SUE, dovranno inoltre attenersi alle prescrizioni di carattere generale precisate dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla regolamentazione che il comune potrà assumere per la gestione del Verde.

- 5. Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, i progetti unitari dovranno puntare all’inserimento paesistico dell’area e degli edifici di pertinenza, privilegiando l’uso di piante appartenenti a specie autoctone e naturalizzate. Piante esotiche

sono consentite (fatte salve le condizioni agronomiche e pedo-ambientali) solo se la scelta del loro utilizzo viene esplicitamente motivata in relazione (motivazioni di composizione architettonico-paesaggistica, non in contrasto con l’inserimento dell’area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

- 6. Ove previsto nelle schede di assetto urbanistico della Variante Generale al P.R.G. e, in generale, lungo gli assi stradali urbani di progetto, si deve prevedere l’impianto di alberature, in base agli stessi criteri di cui al pecedente punto 4.

Art. 30.2 - INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A DEMOLIZIONI E SCAVI

Rispetto agli interventi edilizi comportanti demolizioni e scavi occorre ricordare, per ciò che riguarda la produzione e/o l'apporto di terre e rocce da scavo in fase di cantiere, le modifiche che l'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 ha comportato rispetto all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e smi. In particolare, il comma 1, prevede che le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possano essere utilizzati per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilavati purchè:

- siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o di interventi preventivamente individuati e definiti;

- l'utilizzo integrale della parte destinata al riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali

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qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

- sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

- le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonchè la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

- la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sotituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, comma 1, lettera p).

Si ritiene che le precisazioni del presente articolo , in merito alla tematica "Terre e rocce da scavo", possano contribuire ad ottenere il raggiungimento di adeguati livelli di compatibilità ambientale degli interventi. In sede di rilascio dei singoli Permessi di Costruire il Comune potrà richiedere la presentazione di uno specifico "Piano di gestione delle terre e rocce da scavo", al fine della verifica dei disposti dell'art. 186 "Terre e rocce da scavo" del D.Lgs. 152/2006 e smi.; tale indicazione risulta della massima importanza in quanto, qualora non fossero interamente rispettate le condizioni del suddetto articolo, le terre e rocce da scavo dovranno essere sottoposta alle disposizioni in materia di rifiuti, di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e smi.

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CAPO IV - IMPIANTI PRODUTTIVI

Art. 31 - AREE DESTINATE AD IMPIANTI PRODUTTIVI

A) Per impianti artigianali produttivi gli edifici possono essere adibiti ai seguenti usi:

a) artigianato di servizio e di produzione, immagazzinaggio;

b) uffici, inclusi in unica struttura edilizia con l'impianto produttivo stesso;

c) servizi sociali, locali di ristoro attrezzature varie per gli addetti alla produzione;

d) alloggi: residenza, limitatamente ad un alloggio per il titolare od in alternativa per il custode (con limite massimo di superficie utile pari a mq 150).

La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde e attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense e attrezzature varie è stabilita nella misura minima del 10% della superficie destinata agli insediamenti produttivi.

B) Per impianti artigianali di servizio e commerciali gli edifici possono essere adibiti ai seguenti usi:

a) artigianato di servizio con ramo di produzione con non più di 10 addetti, o connesso alla commercializzazione di prodotti di non largo e generale consumo;

b) uffici, inclusi in unica struttura edilizia con l'impianto produttivo stesso;

c) servizi sociali, locali di ristoro e attrezzature varie per gli addetti ed utenti. Si applicano i disposti del precedente paragrafo.

C) Per impianti di direzionalità e di fabbrica.

L'edificazione dovrà essere strettamente destinata ad attività amministrative di supporto e direzione di attività produttive in unità locali industriali, con sede al di fuori del Territorio Comunale.

Non sono ammesse altre destinazioni se non la realizzazione di alloggi per il titolare e/o custode.

In ogni caso, la superficie utile residenziale calcolata secondo le norme della legge n. 392 del 27.07.1978 non può essere superiore al 15% della superficie coperta produttiva e non eccedere in complesso i mq 150.

Tale superficie residenziale dovrà essere nettamente separata dalla parte produttiva.

Ai fini del pagamento degli oneri relativi al rilascio del permesso di costruire di cui alla lettera c), i suddetti fabbricati saranno conteggiati come superfici direzionali, previa deduzione delle superfici residenziali. Tale distinta valutazione sarà applicata anche alle entità residenziali ricomprese nei punti A) e B).

La dotazione minima di aree per attrezzature e servizi sociali per i su elencati interventi debbono rispettare quanto previsto ai punti 2) e 3) dell'art. 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 - AREE PRODUTTIVE INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI DI RIORDINO (I1, I4, I5, I6, I7, I9, I10) E COMPLETAMENTO CON NUOVO IMPIANTO (I2, I3, I8)

A) le aree di riordino si intendono le aree a destinazione industriale o artigianale compromessa da impianti esistenti in cui la dotazione infrastrutturale delle stesse è inadeguata.

In tali aree le previsioni del P.R.G.C. si attuano di norma per la parte relativa al completamento con strumenti urbanistici esecutivi, salvo quanto previsto nel successivo articolo 33 ovvero secondo quanto

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meglio specificatamente precisato più sotto, nel presente articolo.

B) per le aree di completamento con nuovo impianto si intendono le aree per la maggior parte libere da costruzioni ed in cui si ritiene ammissibile l'ampliamento delle unità locali esistenti ovvero la rilocalizzazione e l'insediamento di nuovi impianti produttivi non compresi nel 1 elenco delle industrie insalubri.

Pertanto il P.R.G.C. ammette l'integrazione degli stabilimenti esistenti con nuove costruzioni entro i limiti stabiliti dai parametri tabellari. I nuovi spazi avranno eminentemente destinazione produttiva e di stoccaggio dei prodotti lavorati.

È altresì ammesso l'ampliamento degli spazi amministrativi in misura non superiore al 30% della superficie utile, già adibita ad uffici, con un massimo di 150 mq nonché la formazione di attrezzature funzionali agli impianti entro i suaccennati limiti di S.U. complessiva.

La dotazione delle aree di servizio deve rispettare quanto precisato all'art. 21 della legge 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La quota parte eventualmente non soddisfatta nel perimetro dell'insediamento dovrà essere reperita nell'ambito delle aree vincolate dal P.R.G.C. nel medesimo comprensori industriale, ovvero a discrezione del Comune, dovrà essere reperita in altre aree da proponenti o dal Comune a cura e/o spesa dei proponenti: in alternativa il Comune potrà richiedere la monetizzazione delle aree carenti definendone il prezzo mediante stima asseverata e/o deliberazione di C.C. da assumersi annualmente per adeguarsi alle variazioni di mercato.

Per gli impianti artigianali e di trasformazione (e quindi a destinazione produttiva e non commerciale) i locali di esposizione devono essere relativi alle sole merci direttamente oggetto del proprio ciclo di produzione.

Nelle aree di completamento con nuovo impianto (I2, I3, I8) gli interventi edilizi sono subordinati al preventivo S.U.E. di iniziativa pubblica o privata relativa o alla globalità dell'area o a lotti minimi di 10.000 mq di superficie territoriale, comprendendo in essi le aree destinate a servizi SI 1, SI 2, e SI 6 puramente indicativa e potrà essere oggetto di modifica o spostamenti sempreché sia rispettata in ogni singolo S.U.E. la quantità minima inderogabile definito al punto 2) dell'art. 21 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. 61/84.

Sugli impianti esistenti in aree soggette a S.U.E. e fino all'adozione dello strumento urbanistico esecutivo, sono ammessi interventi di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico e funzionale.

È considerato equipollente al S.U.E. di iniziativa privata il Permesso di costruire convenzionato mediante atto unilaterale di impegno all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e alla dismissione delle quote di aree di servizi secondo il dimensionamento previsto dal P.R.G.C. per le singole aree normative.

Nell’ambito delle aree “S” di servizio dovranno essere allocate destinazioni funzionali alla destinazione d’uso delle aree I e cioè parcheggi funzionali non solo alla sosta di autovetture ma anche di camions e autoarticolati, aree verdi, distributori di carburante, impianti di autolavaggio, cabine elettriche, ecc…

L' area I8.1 viene prevista dal P.R.G.C. come area di completamento/potenziamento dell'area I8 su cui sono state da tempo localizzate le attività produttive di maggior importanza per il comune di Scalenghe. L'area I8.1 risulta attestata sulla viabilità di P.P.E. e di conseguenza totalmente urbanizzata. L'edificazione dei nuovi capannoni e/o nuove strutture edilizie produttive nell'area I8.1 sarà subordinata ad un permesso di costruire convenzionato o ad uno S.U.E., anche con attuazione differita. Nelle more delle predisposizione delle convenzioni i terreni possono essere utilizzati per attività collaterali alla produzione, quali ad esempio depositi o lavorazioni a cielo aperto ed è inoltre consentita la posa di

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baracche di cantiere prefabbricate.

Art. 33 - INTERVENTI SU IMMOBILI A DESTINAZIONE INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALE ESISTENTI E CONFERMATI

Sugli immobili a destinazione industriale e/o artigianale esistente e confermata dal P.R.G.C., sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione, la sostituzione di parti degradate od obsolete, e l'adeguamento tecnologico e funzionale.

Sono inoltre ammessi interventi di:

- nuova costruzione e/o ampliamento di edifici residenziali, limitatamente ad un alloggio per il titolare o in alternativa per il custode, con limite massimo di 150 mq di superficie utile;

- nuova costruzione e/o ampliamento degli edifici direzionali per uffici, in misura non superiore al 30% della superficie utile già adibita ad uffici, con limite massimo di 150 mq di superficie utile.

Sono ammessi, una tantum, interventi di ampliamento in misura non superiore a mq 1.000 semprechè:

a) l'area coperta dell'edificio (pari a quella esistente più quella in progetto) non sia superiore al 60% dell'area ad esso direttamente asservita;

b) vengano rispettate le normative sanitarie in materia di costruzioni produttive.

Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'intero impianto; l'esistenza, o la nuova esecuzione di tali opere è condizione al rilascio dell'autorizzazione alla usabilità degli impianti.

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CAPO V - AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 34 - AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO (E)

Nelle aree destinate ad uso agricolo gli interventi hanno per oggetto il potenziamento e l'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole. Sono pertanto ammessi:

a) interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltrechè la manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) l'incremento della S.U. abitabile esistente in misura non superiore al 20%;

c) la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture per l'agricoltura quali stalle, silos, serre.

Le nuove aziende agricole dovranno essere realizzate su lotti posti esclusivamente in area agricola (E).

I fabbricati costituenti le nuove aziende dovranno essere posti alle seguenti distanze dalle aree edificabili od edificate del concentrico, delle frazioni Pieve, Viotto e Murisenghi previste dal PRGC:

- m. 250 nel caso di nuove aziende agricole dedite all’allevamento;

- m. 10 nel caso di nuove aziende agricole non dediti all’allevamento. In tal caso il richiedente dovrà sottoscrivere un atto di impegno unilaterale che preveda, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 25 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., il vincolo perenne all’utilizzo agricolo diverso dall’allevamento dell’immobile.

Nell'eventuale costruzione di nuovi fabbricati per l’allevamento di animali ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:

a. debbono essere indipendenti da edifici abitabili e distare non meno di metri 10 dai confini di proprietà;

b. all’interno della perimetrazione dei centri abitati e della loro fascia di rispetto pari a 250 metri è fatto divieto di trasformare e costruire fabbricati da adibire all’allevamento dei suini;

c. nelle zone agricole non rientranti fra quelle descritte al punto b), viene fissata la distanza dalla più vicina abitazione di terzi per l’allevamento dei suini in metri 75, ed uguale distanza deve essere tenuta per la costruzione delle concimaie, delle vasche di raccolta delle deiezioni animali e di tutti i depositi di materiale di rifiuto;

d. per tutte le aziende esistenti non dedite all’allevamento dei suini, la distanza delle concimaie, delle vasche di raccolta delle deiezioni animali e di tutti i depositi di materiale di rifiuto è stabilita in m 25 dalla più vicina abitazione di terzi;

e. i fabbricati per l’allevamento di tutti gli animali diversi dai suini dovranno distare 30 metri dalla più vicina abitazione di terzi e metri 15 dall’abitazione del titolare o conduttore;

f. per tutti i tipi di azienda agricola le trincee per silos devono essere poste ad una distanza minima di m 25 dalla più vicina abitazione di terzi;

g. le distanze stabilite nei punti precedenti si applicano anche in maniera inversa e cioè nel caso in cui venga fatta richiesta di costruzione di fabbricati di civile abitazione e i manufatti di cui sopra (concimaie, vasche di raccolta delle deiezioni animali, depositi di materiale di rifiuto, trincee per silos, e simili) siano già esistenti.

Sono comunque fatte salve maggiori distanze imposte da norme sanitarie vigenti in materia;

Sul patrimonio edilizio esistente non destinato al servizio dell'agricoltura sono ammessi gli interventi di cui alla lettera a) del 1 comma, ed alla lettera b) limitatamente ad edifici unibifamiliari, e in riferimento alle necessità familiari.

I permessi di costruire per l’edificazione di nuove aziende agricole costituite dai fabbricati, attrezzature

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ed infrastrutture di cui alla lettera c) del 1 comma nonchè le costruzioni destinate ad abitazione possono essere ottenute esclusivamente dai seguenti soggetti, singoli od associati:

a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo;

c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo ed ultimo comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

Tutti gli altri permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

b) le classi di colture in atto ed in progetto documentate a norma del 18 comma del presente articolo;

c) il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17 comma;

d) le sanzioni oltre a quelle del successivo articolo 69, per l'inosservanza degli impegni assunti;

e) nel caso di azienda agricola non dedita all’allevamento il vincolo perenne dell’utilizzo dell’immobile ad uso agricolo diverso dall’allevamento.

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà.

Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell'art. 9 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10.

È consentito il mutamento di destinazione d'uso previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

In ogni caso il rilascio della concessione per volumetrie residenziali per le nuove aziende agricole di cui al precedente 4 comma non potrà essere disgiunta dall'esistenza documentata di volumi agricoli tecnici.

Inoltre i volumi tecnici dovranno avere caratteristiche tali da soddisfare l'indirizzo produttivo dell'azienda stessa.

Tenendo conto della struttura geografica del Territorio e della distribuzione delle aziende agricole, nell’ambito della zona “E” è ammissibile la realizzazione di strutture per la trasformazione, la lavorazione e vendita di prodotti derivati dall’agricoltura e dell’allevamento quali quelle legate al settore della produzione casearia e della produzione di cereali e relativi depositi per la commercializzazione. I nuovi interventi realizzabili su queste parti di territorio (strutture per la trasformazione, lavorazione e vendita di prodotti derivati dall’agricoltura e dall’allevamento, depositi per la commercializzazione di tali prodotti e depositi di legnami) potranno essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta e non solo ai soggetti attualmente previsti dalle lettere a),b),c) del sesto comma dell’art.34 delle vigenti N.T.A. (agricoltori a vario titolo).

Tra le nuove attività insediabili in queste parti del territoriodovrà essere inclusa anche la possibilità di realizzare officine meccaniche per la riparazione di macchine e attrezzature agricole , così come già previsto dal P.R.G.C. dei comuni limitrofi quali Villafranca Piemonte e Vigone.

Le strutture a realizzarsi saranno soggette a rilascio di Permesso di Costruire e dovranno rispettare il parametro di Superficie coperta pari ad 1/3 del lotto oggetto di intervento e l’altezza non superiore a

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10,50 m.

Il Permesso di Costruire sarà rilasciato ai sensi del quinto comma dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. e i. e nell’ambito del convenzionamento verranno definiti gli impegni del titolare (quali, ad esempio, il vincolo notarile per il mantenimento d’uso) e saranno previsti oneri per urbanizzazione primaria, secondaria e indotta in assonanza con quanto previsto nelle aree normative produttive. E’ inoltre ammesso per tali interventi la nuova costruzione di edifici residenziali limitatamente ad un alloggio per il titolare o in alternativa per il custode, con il limite massimo di 120mq di superficie utile abitativa; detta costruzione residenziale dovrà essere vincolata all’attività mediante atto di vincolo Notarile che ne impedisca la vendita separatamente dall’Azienda e dall’Attività.

Per quanto non specificato nelle presenti norme si farà esplicito riferimento a quanto definito nell'art. 25 della L.R. 56/77.

Art. 35 - CALCOLO DEL VOLUME DELLE COSTRUZIONI ABITATIVE NELLA ZONA RURALE

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:

a) terreni a colture protette in serre fisse: mc 0,06 per mq.

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc 0,05 per mq.

c) terreni a colture legnose specializzate: mc 0,03 per mq.

d) terreni a seminativo ed a prato: mc 0,02 per mq.

e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc 0,01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvopastorali: mc 0,001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda.

In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.

Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto od in progetto.

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Le colture cui riferire i calcoli per la determinazione del volume convenzionale verranno accertate dall'Autorità Comunale all'atto della richiesta del permesso di costruire.

La volumetria residenziale di tipo agricolo ammessa si calcola moltiplicando l'indice di fabbricabilità per l'intera proprietà fondiaria, anche non accorpata. È in facoltà del richiedente di utilizzare tale volumetria in un unico lotto purché sul medesimo non si superi la densità fondiaria di mc/mq 0,50.

Le attrezzature relative all'attività agricola, elencate al primo comma punto c) presente articolo, non si calcolano nel volume emergente.

Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti di cui ai 10°, 12°, 14° comma dell'art. 25 della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La percentuale di copertura della superficie direttamente asservita alle costruzioni non potrà essere complessivamente superiore ad un terzo della superficie di pertinenza.

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Sono compatibili con le attività previste nella zona rurale anche attività di carattere sportivo che non alterino l’aspetto naturalistico del paesaggio rurale, previa approvazione del Consiglio Comunale, (maneggi, campi da golf, ecc..) che potranno utilizzare anche limitate volumetrie tecniche per il sostegno dell’attività manutentiva e gestionale delle stesse.

I permessi di costruire relativi a tali costruzioni saranno rilasciate solo previa sottoscrizione di atto unilaterale di impegno (da approvarsi in Consiglio Comunale) che preveda il mantenimento delle destinazioni d’uso previste nel permesso di costruire stesso. Qualora le attività previste nel permesso di costruire non vengano più esercitate, le strutture esistenti non potranno essere riconvertite ad altre destinazioni d’uso, e lo stato dei luoghi dovrà essere riportato alla sua originaria consistenza (compresa la demolizione degli eventuali edifici realizzati).

Ai fini delle norme urbanistiche vigenti, il volume delle case di abitazione nelle aree "E" (rurali) verrà determinata dalla massa emergente fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o potenzialmente abitabile secondo la caratterizzazione definita dal Regolamento Edilizio.

Quando l'edificio abbia il piano terra o seminterrato, in tutto od in parte destinato ad uso diverso dall'abitazione, il volume si determinerà moltiplicando la superficie lorda dei piani abitabili (all'esterno delle membrature perimetrali, esclusi i balconi, le scale ed i terrazzini), per la loro luce libera più lo spessore degli orizzontamenti (solaio più pavimento) escluso il solaio di copertura come al 14° comma del precedente articolo.

Quando l'orizzontamento portante il primo piano fuori terra poggi su massicciata di fondazione sopraelevata dal piano naturale del terreno esterno all'edificio, si assume che il suo spessore sia di 30 centimetri.

Il volume del piano terreno e seminterrato, destinato ad uso diverso dall'abitazione, entrerà - per la parte fuori terra - nel computo del volume abitativo fino a concorrenza del 30% di questo ultimo, determinato come sopra; l'eventuale volume non abitativo eccedente il 30% sarà considerato pertinente alle attrezzature agricole.

Art. 36 - AREE DI INTERESSE AMBIENTALE (EV)

Sono quelle aree aventi un certo interesse ambientale, che si intendono salvaguardare da ulteriori compromissioni.

Esse sono inedificabili a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastrutture per l'agricoltura non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi.

In esse non si può altresì, senza averne preventivamente conseguito il permesso di costruire, dare luogo al taglio di alberi per qualsivoglia impiego, all'accumulo di materiali, all'apertura di cave o di discariche.

In esse è ammesso unicamente lo svolgimento dell'attività produttiva agricola o silvo-pastorale e lo stato dei luoghi è immodificabile, se non per quanto dovuto direttamente alla coltivazione dei fondi ed alla loro irrigazione.

Art. 37 - ATTIVITÀ RESIDENZIALI IN AREE AGRICOLE

Per i fabbricati a destinazione residenziali esistenti sulle aree destinate all'attività agricola o produttiva alla data di adozione delle presenti norme sono ammessi interventi di tipo a), b), c) e d)dell'articolo 13 della L.R. 56/77 come meglio specificato ai relativi articoli del Capo I del Titolo IV delle presenti norme Tecniche di Attuazione (Art. 43, 44, 45) con il mantenimento della destinazione d'uso in atto.

Fatto salvo quanto precisato al successivo articolo 55, lettera b sempre ammissibile l'aumento del 20%

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della volumetria residenziale che può essere esteso ai locali comunque destinati purché chiusi su tre lati, completamente fuori terra e di luce netta non inferiore a mt 2,50. È comunque ammesso il cambio di destinazione d'uso esclusivamente in residenza agricola nel qual caso si applicano le norme previste dagli articoli 34 e 35 delle presenti N.T.A..

Art. 37 bis 37.1 - ATTIVITÀ PARA-AGRICOLE

Per i fabbricati a destinazione para-agricole, quali strutture di carattere agricolo (di aziende non gestite da agricoltori a titolo principale) o legate ad atti che si possono esplicitare esclusivamente nelle zone agricole (come ad esempio scuderie per cavalli, serre, magazzini o strutture di allevamento di animali per il ripopolamento faunistico-ittico) si farà riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 34 previa sottoscrizione di un atto unilaterale di impegno la cui bozza, unitamente al progetto di massima dell'intervento, dovrà essere approvata dalla G.M. successivamente all'istruttoria dell'U.T. ed al parere della C.I.E.. Tali interventi potranno essere assentiti previo il pagamento degli oneri di urbanizzazione che il Comune definirà con apposita delibera ai sensi della Legge 10/77. Tali interventi dovranno essere contenuti nella misura massima di 60 metri quadrati.

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CAPO VI - ALTRE DESTINAZIONI D'USO

Art. 38 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ ED ACCESSIBILITÀ E FASCE DI RISPETTO

Il P.R.G.C. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità ed accessibilità veicolare e pedonale, esistente ed in progetto.

Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G.C., in sede di progettazione esecutiva, all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate, o in sede di strumenti urbanistici esecutivi. Le succitate aree destinate alla viabilità e non utilizzate, a norma del precedente comma, in sede esecutiva, potranno non essere acquisite: in tal caso assumono la destinazione e le caratteristiche di intervento proprio delle aree contigue non destinate alla viabilità: le fasce di rispetto seguono il nastro viario indicato nel P.R.G.C..

Il transito dei sedimi viari esistenti a traffico veicolare e destinato dal P.R.G.C. alla accessibilità pedonale sarà regolamentato con appositi provvedimenti comunali di disciplina del traffico.

Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti dovranno essere completamente eseguiti ivi comprese banchine pedonali, aree di arredo e alberate ove previste. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione nelle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.C. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari nonchè ai percorsi pedonali. Salvo quanto stabilito da altri articoli delle N.T.A. del P.R.G.C., negli interventi di nuova edificazione devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli stradali ove non topograficamente definiti dal P.R.G.C.:

- per le strade pedonali e veicolari, anche vicinali e private, di sezione inferiore a mt 5, arretramento di qualsiasi costruzione dall’asse stradale di una distanza pari alla somma di mt 2 alla semi-larghezza della strada;

- per strade di qualunque tipo di sezione superiore a mt 5, arretramento di qualsiasi costruzione dall’asse stradale di una distanza pari alla somma di m 3,50 alla semi-larghezza della strada;

La Giunta Comunale su richiesta può derogare a tali distanze nel caso in cui esista un allineamento esistente che si intende mantenere.

Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C., le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni, conservate allo stato di natura o coltivate.

Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere assunte nel rispetto del D.lgs 285/92 e del DPR 495/92.

Art. 38.1 - ARRETRAMENTI STRADALI

- Per tutte le aree di P.R.G.C. nelle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di edifici e nella realizzazione delle recinzioni ove il P.R.G.C. non precisa con vincolo topografico definito le fasce di rispetto, dovranno essere rispettati i seguenti arretramenti: in tutte le aree comprese nel Nucleo Storico si osservano i fili di fabbricazione esistenti. In tutte le altre aree residenziali escluse quelle di nuovo impianto si osservano i fili di fabbricazione esistenti per le strade, esistenti o in progetto, di ampiezza non inferiore a mt 6; si osserva un arretramento di mt 5 dall’asse stradale per le strade di ampiezza inferiore a mt 6.

- Stante la particolare situazione di impianto urbanistico e nelle aree residenziali di nuovo impianto, nelle aree a destinazione produttiva e nelle aree per speciali funzioni si

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osserva un arretramento di m 5 dal filo stradale.

Nelle aree di cui al presente comma, ove esistano fili di fabbricazione consolidati, essi potranno essere mantenuti, a discrezione dell’Amministrazione, anche in presenza di diversa indicazione nelle tavole di P.R.G.C..

Per fili di fabbricazione esistenti ovvero consolidati, s’intendono quelli oggettivamente riconoscibili.

Nelle aree di cui al presente comma l’Amministrazione potrà consentire minori arretramenti delle recinzioni rispetto a quanto previsto sopra o alle indicazioni delle tavole di P.R.G.C., purchè gli aventi titolo stipulino un atto di impegno unilaterale con il quale si obbligano ad arretrare la recinzione a richiesta del Comune senza pretendere risarcimento.

Diverse prescrizioni potranno essere impartite in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo o di progetto specifico stradale.

Nell’ambito dell’abitato capoluogo è consentito effettuare interventi fino alla lettera c) (restauro e risanamento conservativo) art. 13 L. R. 56/77 e s.m.i. sugli edifici esistenti impingenti in tutto o in parte su sedimi di nuove strade ovvero su sedimi di ampliamento di strade esistenti.

In questi casi dovrà essere stipulato dagli interessati atto pubblico unilaterale d’impegno ai sensi art. 49 L. R. 56/77 e s.m.i. da cui risulti che l’indennizzo da corrispondere nel caso di realizzazione ovvero di ampliamento della strada non terrà conto del maggior valore assunto dall’edificio a seguito dei lavori come sopra eseguiti.

- Nella realizzazione di nuove recinzioni in tutte le aree di cui al comma precedente, tranne nel Nucleo Storico, e con l’esclusione dei vicoli privati, è prescritto un arretramento degli ingressi carrai di almeno m 4,50 dal filo stradale: generalmente m 1,50 riferito al marciapiede e m 3 riferito all’ arretramento da filo recinzione; in alternativa è prescritta la realizzazione sul fronte strada e nell’immediata vicinanza del nuovo ingresso carraio di superfici a parcheggio nella misura di 1 mq ogni 10 mc di volume dell’edificio a cui l’ingresso carraio dà accesso (legge. n. 122/89 art. 2).

La realizzazione di recinzioni e passi carrai è normata agli articoli 47 e 52 del Regolamento Edilizio.

- Nelle fasce di rispetto della viabilità esterna alle aree insediative è ammessa l’esecuzione di recinzioni aventi arretramento dal ciglio delle strade veicolari non inferiore a quanto stabilito all’art. 1 comma 1 punto 11) del R. D. 8.12.1933 n. 1740, fatte salve le disposizioni contenute ai successivi commi 2 e 3. Arretramenti superiori possono essere stabiliti in sede autorizzativa per le finalità e nei casi indicati al penultimo comma del medesimo art. 1 del R. D. 1740/33.

Gli arretramenti definiti per le recinzioni sono assentiti anche per le tettoie/bassi fabbricati di tipo prefabbricato ad uso ricovero attrezzi, mezzi agricoli e sutovetture, qualora sia dimostrata dal proprietario l’impossibilità di garantire arretramenti superiori.

Art. 39 - AREA DI SFRUTTAMENTO A CAVA (AC)

Sono fatti salvi i disposti in materia di cave e torbiere della legge 4 marzo 1958 n. 198, del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e delle Leggi Regionali n. 69/78 e s.m. ed i., n. 40/1998 e n. 44/00.

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Art. 39 bis 39.1 - NORME PER LE NUOVE CAVE E DISCARICHE

La localizzazione delle cave e delle discariche deve essere conforme ai disposti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Art. 3, lettera b, della Legge Regionale n. 56/77 e Art. 20 D.lgs 267/2000) approvato D.C.R. n. 291-26243 del 01.08.2003, con particolare attenzione ai disposti dell'articolo n. 4 delle norme di attuazione, indirizzi di cui al punto 4.1 e direttiva di cui al punto 4.2.1.

La localizzazione di cave e discariche non è consentita sui suoli classificati di Iª Classe di capacità d'uso della Tavola A3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Le cave e le discariche possono essere autorizzate su suoli di IIª Classe di capacità d'uso della Tavola A3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, solo se prevedono un recupero ambientale di tipo agricolo, senza alterazioni morfologiche, con ripristino del suolo agrario asportato e previa redazione di relazione agronomica specialistica.

Art. 40 - AREA DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO (EV3) E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

Si tratta di area di rispetto delle prese dei pozzi dell'Acquedotto municipale di Torino su cui non possono essere attuate trasformazioni del territorio in contrasto con le disposizioni igienico - sanitarie vigenti in materia. Per quanto non in contrasto sono applicabili le norme di cui alle aree agricole di tipo EV.

Nell'ambito di tale area e della relativa fascia di rispetto circostante dovranno essere vietate escavazioni a cielo aperto o sotterraneo oltre che la trivellazione di pozzi in un raggio di almeno 300 (trecento) metri dalle trivellazioni ubicate alla periferia del comprensorio dell'impianto di Scalenghe di proprietà dell'Azienda Acquedotto Municipale della Città di Torino, ora Società Metropolitana Acque Torino SpA (SMAT).

Nell'area EV3 dovrà essere contenuto al massimo il numero degli attraversamenti stradali, da effettuarsi in ogni caso dopo la debita autorizzazione, con limitazioni dei carichi transitanti e previa adozione di adeguate misure protettive in relazione alle condizioni di stabilità dei manufatti.

Nell'ambito della fascia di rispetto e nell'area EV3 dovrà essere limitata ogni possibile causa di inquinamento con la messa in atto di tutte le cautele igieniche relative alle modalità di costruzione ed alle distanza di sicurezza dei manufatti di raccolta e smaltimento delle acque di scarico, ogni interferenza dei quali con le primarie canalizzazioni di acqua potabile della SMAT dovrà essere soggetta a preventivo esame ed autorizzazione della SMAT stessa.

Per ragioni igieniche e sanitarie l’attenzione al territorio è massima nelle zone di protezione delle aree di prelievo per l’acquedotto metropolitano: in considerazione di ciò eventuali programmi di interventi edilizi per il potenziamento delle attività tecnologiche o per la modifica dello stato dei luoghi dovranno essere definiti con una convenzione tra SMAT e Comune, nell’ambito della quale saranno definiti i rispettivi oneri ed impegni, nell’interesse delle reciproche posizioni.

Art. 40.1 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - AREE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI (IF)

Gli impianti destinati alla produzione di energia derivata da fonti rinnovabili di cui all’articolo n. 2, primo comma, del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 s.m.i., le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, possono essere realizzati in edifici di qualunque natura e comunque ubicati su tutto il territorio comunale, fatte salve norme di tutela artistico-storica e ambientale.

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L’installazione di impianti per l’incremento dell'efficienza energetica sugli edifici esistenti (che preveda singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici ed aventi la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi), qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso e l’immobile non sia vincolato ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) è intervento di manutenzione ordinaria non soggetto alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività, di cui agli artt. 22 e 23 del TU in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i..

È sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, indipendentemente dalla potenza dell’impianto (art. 11, comma 3, D. Lgs. 115/2008).

In conformità di quanto disposto dal D. Lgs. 30.05.2008, n. 115 e dall’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:

- nella zona centro storico e nella zona centro abitato possono essere realizzati solo su edifici esistenti o in progetto. Gli impianti solari termici o fotovoltaici dovranno essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda senza comportare modifiche alla sagoma degli edifici stessi.

- nelle zone residenziali di completamento possono essere realizzati solo su edifici esistenti od in progetto. Gli impianti solari termici o fotovoltaici dovranno essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda senza comportare modifiche alla sagoma degli edifici stessi.

L’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in edifici ed aree a destinazione produttiva (industriale, artigianale, commerciale, turisticoricettiva) non è soggetta ad autorizzazione specifica, è assimilata alla manutenzione straordinaria, per la quale è necessaria la Denuncia di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 (art. 11, comma 3, D.Lgs. 115/2008 - art. 26, comma 1, Legge 10/1991), indipendentemente dalla potenza installata (art. 11, comma 3, D. Lgs. 115/2008 - art. 26 comma 1 L. 10/1991).

Impianti a terra (AREE IF1 E IF2)

Per impianto a terra si intende qualsiasi impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non installato su edifici di abitazione, produttivi o per servizi.

L’installazione a terra degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio agricolo è ammessa, ai sensi dell’articolo n. 12, settimo comma del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, con esclusione delle aree boscate o aree tutelate, previa relazione asseverata che dimostri la salvaguardia e la tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. La realizzazione dell’impianto a terra non deve comportare l’esecuzione di lavori a cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Il rilascio del relativo Permesso di Costruire è subordinato ad un atto di impegno unilaterale o convenzione edilizia, registrato e trascritto a favore del Comune, che garantisca il mantenimento della destinazione agricola e, alla cessazione dell’attività di

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produzione di energia, lo smantellamento dell’impianto, lo smaltimento dei materiali relativi e il ripristino del suolo coltivabile, da realizzarsi entro sei mesi dalla cessazione della produzione. A garanzia di questi adempimenti, il richiedente dovrà costituire idonea garanzia mediante fidejussione bancaria per un importo pari al € 10 per mq della superficie del terreno su cui si realizza l’impianto. L’importo sarà aggiornato ogni cinque anni in base ai costi medi di smaltimento o all’indice ISTAT relativo. Il mancato smantellamento, smaltimento e ripristino entro i termini fissati comporterà l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale. Gli impianti a terra ubicati nel territorio agricolo devono rispettare le distanze minime previste dalle presenti norme dai confini di proprietà, non possono essere ubicati in fasce di rispetto di qualsiasi natura e genere (stradali, cimiteriali, pozzi, depuratori, fluviali, ecc…) e devono distare almeno m 50,00 da qualunque edificio esistente, misurato dal perimetro o recinzione dell’impianto. Le disposizioni per impianti a terra in zona agricola non si applicano per le aziende agricole fino ad un massimo di 15 kw di produzione.

Sistemi solari passivi

I sistemi solari passivi possono essere sistemi a guadagno diretto cioè realizzati mediante superfici vetrate captanti e massa termica interna all’ambiente, quali verande ottenute dalla chiusura di balconi e porticati, serre solari formanti spazi chiusi non climatizzati, ottenuti dalla chiusura con vetrate trasparenti, oppure sistemi di guadagno indiretto e/o isolato realizzati medianti superfici vetrate captanti anteposte ad una massa di accumulo o parete solare.

Le serre solari e le verande, devono avere le seguenti caratteristiche:

1) non possono essere locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, ecc.);

2) essere annesse ed integrate all’edificio principale;

3) la finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento.

4) la struttura di chiusura deve essere trasparente, fatto salvo l’ingombro di quella di supporto, può essere dotata di muri di accumulo termico.

5) deve essere apribile ed ombreggiabile,dotata di opportune schermature mobili o rimovibili per evitare il surriscaldamento estivo.

In tutto il territorio comunale, escluse le zone tutelate e di Centro Storico, potranno essere realizzati, in deroga agli indici ed alle norme di P.R.G.C. e del R.E.:

• Sistemi solari passivi basati sull’utilizzo della radiazione solare per contribuire al controllo delle condizioni ambientali degli spazi abitati con le finalità di ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort; sia del tipo a guadagno diretto che a guadagno indiretto e/o isolato.

• Sistemi fissi di schermatura con aggetti e schermi orizzontali e verticali.

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• Strutture di supporto per sistemi di captazione di energia solare con soluzioni organicamente inserite nel contesto costruito o nel lotto fondiario a formare pensiline o pergolati.

• Serre solari intese come spazi chiusi mediante vetrate trasparenti, non destinati ad abitazione permanente o non permanente, non climatizzati e finalizzato al risparmio energetico.

La superficie lorda delle serre solari e delle strutture di supporto non potrà eccedere complessivamente il 10% della S.U.L. dell’unità immobiliare, dell’edificio o del gruppo di edifici, a servizio della quale vengono realizzate.

Ogni serra solare, per poter essere qualificata tale, deve rispettare norme di cui all’Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio Comunale.

L’intervento è soggetto a permesso per costruire di cui agli artt. 10, 11, 12 del D.P.R. 380/2001 ed è pertanto soggetto a verifica di compatibilità estetica e di inserimento ambientale da parte della Commissione Igienico Edilizia.

I sistemi solari passivi, i sistemi fissi di schermatura, le strutture di supporto sono accessori dell’abitazione e sono esenti da oneri di urbanizzazione.

Art. 40.2 - AREE PER IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Gli impianti di urbanizzazione primaria sono assoggettati comunque alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con le modifiche introdotte con Decreto Legislativo 8 novembre 2006 n. 284 e Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 e da eventuali s.m. e i. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore delle sopracitate norme, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.

a) POZZI DI CAPTAZIONE ACQUEDOTTO E SERBATOI (PA)

Le aree di competenza dell'impianto saranno recintate a cura e spese dell'ente proprietario. Per la fascia di rispetto (che il P.R.G.C. individua in 200 m) si applicano disposti del D.P.R. 24.05.88 n. 236.

Nel raggio di 10 m dal posizionamento del pozzo non è consentita alcuna trasformazione urbanistica ai sensi dell’art 94 del D. Lgs 152/06, ma definito è quello di stretta pertinenza del pozzo.

Si richiamano per quanto applicabili la L.R. 61/2000 ed il D.P.G.R. 11.12.2006 n.15/R.

b) AREE PER DEPURATORE COMUNALE (D)

Il P.R.G.C. individua l'area del depuratore esistente e della relativa area di pertinenza.

Le relative opere saranno soggette alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale sulla base delle vigenti disposizioni sanitarie in materia.

Per le fasce di rispetto del depuratore (che il P.R.G.C. individua nella misura di 100 m)

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valgono i disposti della L. 319 del 10.05.1976.

Nell’ambito della fascia di rispetto il P.R.G.C. individua anche un’area dedicata a finalità di salvaguardia ecologica dell’ambiente, con la previsione della messa a dimora di essenze arboree e con la creazione di una idonea area a servizio delle altre attività finalizzate alla difesa ecologica dell’ambiente.

Tutti gli insediamenti possono essere dotati di sistemi autonomi di collettamento e depurazione delle acque nel rispetto delle prescrizioni del D Lgs. 152/06. Gli insediamenti minori non collegati con il depuratore comunale devono essere dotati di sistemi autonomi di collettamento e trattamento appropriato delle acque usate o parte di esse, purché il sistema risponda agli obiettivi di cui all’Allegato 5, del D. Lgs. 152/06.

Art. 40.3 - AREE CIMITERIALI (C)

Nella zona di rispetto del cimitero dal Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ammesse nuove costruzioni nè l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento di volume, degli edifici esistenti, oltreché la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali.

Il P.R.G.C. individua tali aree in funzione delle preesistenze e ne prevede una congrua fascia di rispetto per prevederne i possibili ampliamenti e i rispetti di carattere igienico-sanitario ed ambientale, facendo salvo quanto previsto nel decreto prefettizio n. 75515/2-168-20 in data 11 febbraio 1964, la cui delimitazione risulta graficamente individuata nelle tavole di P.R.G.C..

L'eventuale riduzione della fascia di rispetto dovrà essere attuata mediante la relativa procedura amministrativa ai sensi dell’art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 28 della L. 1.8.2002 n.166.

Le costruzioni di loculi e di strutture cimiteriali dovranno rispettare gli allineamenti, le altezze ed i materiali prescritti dallo specifico Piano Regolatore Cimiteriale ed essere preventivamente autorizzate con il Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77 e s.m. e i..

Art. 40.4 - IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE AZIENDE DI SERVIZIO (TELEFONIA, ENEL, GAS, ACQUA) - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Indipendentemente dalla specifica destinazione delle zone di P.R.G.C. per le aziende di servizio e di distribuzione acque e gas e distributori di carburante, ove non contrariamente specificato dal P.R.G.C., è ammesso lo svolgimento delle specifiche attività di servizio: sono pertanto ammesse le predisposizioni e la posa delle reti di telefonia ed eventuali ripetitori sia per le tratte di reti a fibre ottiche, ISDN, e di telefonia mobile anche nelle zone di rispetto dell’acquedotto, cimitero, depuratore e nelle fasce di rispetto stradali.

Lo sviluppo degli impianti destinati a tali pubblici servizi ivi compresa la costruzione di cabine e centraline, proprio per le loro caratteristiche di opere di urbanizzazione e di

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completamento quale servizio degli insediamenti, potrà prescindere dalle destinazioni di zona previste in P.R.G.C., dall'eventuale obbligo del ricorso ai Piani Esecutivi, dagli indici di ricoprimento e dai limiti di altezza, salvo restando il rispetto delle distanze dai confini, per un diritto soggettivo nei rapporti tra proprietari confinanti, e dalle strade essendo quest'ultima una prescrizione urbanistica oggettiva ai fini degli allineamenti stradali.

Per quanto riguarda la loro classificazione e le relative fasce di rispetto si fa riferimento al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e al D.P.R. 21 giugno 1968 n. 1062.

Si devono quindi applicare le seguenti norme circa le distanze legali di rispetto dai fabbricati (e viceversa).

I conduttori delle linee di classe zero e prima (cioè sino alla tensione nominale di 1000 V e per gli impianti di illuminazione sino a 5000 V), devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.

I conduttori delle linee di classe seconda e terza (cioè oltre ai 1000 e 5000 V) non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0,010 V) m, con catenaria verticale e (1,50 + 0,006 V) m, con il minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30 sulla verticale.

Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, devono avere un'altezza non minore di 4 m su terrazzi e tetti piani.

Per le nuove costruzioni ricadenti a meno di 10 m di distanza dall'asse dell'elettrodotto dovrà essere presentata a cura del proprietario, la dimostrazione del rispetto dei vincoli predetti.

La presente norma di P.R.G.C. è indicativa per gli impianti Tecnologici principali: Per quanto non sopra precisato è fatto obbligo di fare riferimento alle norme statali e di settore e (ove assunte) alle deliberazioni del Consiglio Comunale (quale ad esempio quella relativa all’approvazione del piano antenne per telefonia).

Art. 40.5 - SOPPALCHI

Il P.R.G.C. ammette la creazione di soppalchi sia nei locali ad uso produttivo-commerciale che residenziale in quanto non viene prodotta alterazione di volume e di impianto strutturale e si prefigura come una forma, sia pure estrema, di arredamento e/o di architettura di interni.

La porzione di locale sottostante il soppalco non dovrà presentare comunque altezza inferiore a m 2,40.

La costruzione dei soppalchi è subordinata al rilascio del relativo titolo abilitativo o di procedura autorizzativa ad essa assimilabile, indipendentemente dal fatto che la Cassazione ed il TAR Lazio (Sezione II, 20.02.1991 n. 411) si siano pronunciati assentendone l’esecuzione diretta.

Art. 40.6 - DEHORS E CHIOSCHI

Nell’ambito del centro abitato è ammissibile la predisposizione di chioschi e di dehors e

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locali assimilabili (come tettoie, porticati e verande), finalizzati ad una potenzialità (ancorché temporanea o stagionale) al fine di permettere un miglior servizio al pubblico da parte delle attività esercenti ristorazione e distribuzione di bevande.

I dehors e i locali assimilabili dovranno sottostare alle norme fiscali relativamente al pagamento del plateatico, qualora sul suolo pubblico e dovranno essere assoggettate alle norme definite negli specifici regolamenti che saranno adottati dal Consiglio Comunale ed inseriti nella raccolta dei regolamenti comunali.

Tali specificazioni potranno essere ulteriormente precisate dall’Ufficio Tecnico Comunale previo parere della Commissione Igienico Edilizia contestualmente al rilascio dell’autorizzazione per l’utilizzazione di tali strutture. Gli oneri relativi a tasse su plateatico e sulle urbanizzazioni primarie saranno regolamentate attraverso deliberazioni del Consiglio Comunale.

L’assenso alla posa di chioschi e dehors sarà subordinato alla verifica delle condizioni di sicurezza per il regolare flusso del traffico locale e alla sicurezza delle persone: regolare dettagliata relazione sul rispetto di tali esigenze di sicurezza (anche statica) firmata da tecnico abilitato, dovrà essere abilitata alla richiesta di autorizzazione.

Art. 40.7 - AREE AGRICOLE DI INTERESSE AMBIENTALE (AAA)

Si tratta di aree agricole suscettibili, col recupero ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali presenti, di sviluppare un discreto valore naturalistico.

Il Comune di Scalenghe nell’ambito di una verifica puntuale del sistema ecologico intende considerare degna di attenzione la rete dei biotopi che equipaggiano il territorio relativamente ai corsi di acqua fluente e stagno.

Ciò a motivo delle profonde trasformazioni intervenute nell’ambiente naturale, per i crescenti insediamenti residenziali e produttivi e forse ancor più per la rivoluzione industriale dell’agricoltura, con incrementi fortissimi dei concimi chimici e dei biocidi ed aumento delle dimensioni medie degli appezzamenti coltivati, sacrificando le strisce di confine, biologicamente più ricche.

Inoltre, tenuto conto della necessità di conservare e ove è necessario, ripristinare una rete efficiente di biotopi, che ristabiliscano gli equilibri naturali, con funzioni sia di difesa diretta del paesaggio sia di riserva di specie utili per la rigenerazione del suolo vegetale, nonché di uccelli e di insetti utili per la lotta biologica.

Nell’area AAA1 esiste una vegetazione di ripa intatta (con canneti, piante di legno dolce e di legno duro), che è il presupposto per il consolidamento delle sponde, l’autodepurazione delle acque ed altre funzioni.

Si deve studiare come conservare, allargare e ripristinare questi lembi di vegetazione. Tali misure possono essere realizzate nell’ambito dei piani di ricomposizione dei fondi agrari e di sistemazione del corso d’acqua. Nel caso di un eccesso di sviluppo della vegetazione, con conseguente eutrofizzazione delle acque, dovrebbe essere pulito solo il fondo risparmiando le rive.

Le aree AAA sono inedificabili e sono da salvaguardare per il loro pregio paesistico ai sensi dell’art. 13 comma 7 lettera a) della L.R. 56/77 s.m.i.

In esse sono consentiti i seguenti utilizzi:

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Interventi sempre consentiti:

- usi ed attività naturalistiche;

- attività sociali, culturali, sportive e ricreative in aree attrezzate;

- selvicoltura;

- agricoltura non integrata in corpi aziendali;

- agricoltura integrata in corpi aziendali.

Art. 40.8 - AREA BACINO DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE (AR)

L’area AR, pur non presentando un particolare pregio ambientale, viene gestita in modo tale da consentire lo sviluppo naturale della flora con un mantenimento dell’habitat naturalistico locale, per consentire un cantiere di studio per le scolaresche del Comune.

Trattandosi di un’area ribassata rispetto al piano di campagna limitrofa viene anche utilizzata come vasca di raccolta della acque piovane in caso di eventi meteorologici eccezzionali.

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TITOLO IV - TIPO E VINCOLI DI INTERVENTO

CAPO I - TIPI DI INTERVENTI

Art. 41 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE - EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE ARCHITETTONICO - CENTRO STORICO - BENI CULTURALI: IMMOBILI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE.

A) È fatto espresso divieto:

- di impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (pantalere, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);

- di sostituire elementi in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro materiale;

- di sostituire le coperture con materiali di diverse caratteristiche; le coperture, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate;

- di dipingere con vernici colorate non compatibili con le caratteristiche cromatiche ed ambientali della zona d'intervento.

Gli intonaci esterni, ove necessari, dovranno essere di norma del tipo rustico in cemento, o di tipo civile.

Sono accettabili anche gli intonaci o rivestimenti a base di resine e polvere di quarzo aventi aspetto esterno e colorazione consoni all'ambiente in cui si inseriscono.

Negli edifici a ballatoio non è ammessa con permesso di costruire singolo la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili o accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio.

L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici rurali, dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali.

Il P.R.G.C. richiede la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano.

All'interno delle aree di P.R.G.C. denominate "RS" o a quelle definite Centro Storico e delimitate con deliberazione della Giunta Regionale n. del ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale 56/77 il patrimonio edilizio di antica formazione, individuato dalle analisi effettuate sulla totalità dell'edificio nel territorio comunale, dev'essere tutelato e recuperato nel rispetto delle caratteristiche formali, tipologiche ed ambientali. Per tali edifici e complessi di edifici, comprendenti volumi sia a destinazione residenziale, sia ad altri usi è vietata la demolizione anche se finalizzata alla ricostituzione.

Sono fatte salve cause di forza maggiore per pericoli all'incolumità pubblica o dissesto grave o totale delle strutture.

In caso di ricostituzione e ristrutturazione e manutenzione straordinaria, l'Amministrazione Comunale ne vaglierà l'ammissibilità se e solo se vi saranno garanzie:

a) di rispetto dei caratteri ambientali preesistenti;

b) di utilizzazione di materiali nei prospetti e sulle coperture non difformi con i predetti caratteri;

c) di conservazione degli elementi tipologici preesistenti, quali aperture, balconi, aggetti, camini.

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Eventuali modifiche ed innovazioni dovranno risultare rigorosamente compatibili con tali caratteri.

Sono vietate le nuove recinzioni e le modificazioni delle pendenze e delle pantalere in tutti i casi, ma particolarmente nei lotti edificati a cortina, prospiciente su aree o ad aie comuni.

Per la maggior parte degli immobili esistenti in tali aree è già intervenuta la sostituzione delle destinazioni d'uso con abbandono delle funzioni rurali e pertanto le destinazioni d'uso in atto degli edifici sono di norma confermate.

Vi insistono inoltre immobili con attività agricole in atto di carattere marginale il cui mantenimento, pur nella prospettiva della loro rifunzionalizzazione residenziale, non contrasta con le destinazioni più propriamente urbane circostanti, anche in ragione della particolare strutturazione per corti del tessuto edilizio.

Per il recupero di tali immobili agli usi civili, è ammessa la ristrutturazione edilizia secondo le modalità indicate ai relativi articoli, fatta eccezione della demolizione con ricostruzione.

Sono condizionati alla preventiva approvazione del Piano di Recupero, di cui all'art. 41 bis della L.R. n. 56, gli interventi che richiedano la demolizione e ricostruzione d'interi immobili e quegli interventi di ristrutturazione edilizia che per natura e dimensione presentino, a giudizio dell'A.C., difficoltà d’adeguamento alle prescrizioni del presente articolo con il permesso di costruire.

B) Il P.R.G.C. individua come beni culturali, oltre agli edifici già automaticamente vincolati ai sensi delle leggi 1098/39 e 1497/39 gli edifici e le case immobili vincolabili ai sensi dell'art. 1 della legge 29.06.39 n. 1497: per entrambe le categorie di edifici stabilisce, in conformità agli artt. 9 e 24, 4 comma, punto a), della L.R. Piem. n. 56/77 e successive modifiche, che essi siano soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo secondo le prescrizioni contenute nell'8 comma del succitato art. 24.

Tanto per gli edifici quanto per le aree suddette, è richiesto a chiunque intende intervenire su detti edifici o in dette aree, l'obbligo di attenersi, nella progettazione, al rispetto delle linee architettoniche emergenti, alla scelta dei materiali idonei, alla cura dei particolari costruttivi.

In particolare sono classificabili come beni culturali e pertanto soggetti alla normativa di cui al presente punto B:

- L'edificio comunale;

- La Chiesa parrocchiale di Scalenghe;

- La Chiesa di S. Sebastiano nel concentrico di Scalenghe;

- La torre civica di accesso al recetto di Scalenghe;

- Il complesso parrocchiale di Pieve;

- La Chiesa della frazione di Viotto;

- La Chiesa della frazione Murisenghi;

- La Chiesa della frazione Bicocca.

Art. 42 - TIPI DI INTERVENTO PREVISTI DAL P.R.G.C.

I principali tipi di intervento di trasformazione edilizia e conservazione del patrimonio edilizio esistente ammessi dal P.R.G.C. sono i seguenti:

1. manutenzione ordinaria

2. manutenzione straordinaria

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3. restauro e risanamento conservativo

4. ristrutturazione edilizia

5. ristrutturazione urbanistica

6. completamento

7. nuovo impianto

8. demolizione.

9. nuova costruzione

Art. 43 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art. 44 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Art. 45 - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Riguardano gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Art. 46 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Art. 47 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

Riguardano quegli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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Art. 48 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO

Gli interventi di completamento sono rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti alle altezze massime nonchè alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.

Art. 49 - INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO

Gli interventi di nuovo impianto sono rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con gli appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche, riportate nelle tabelle di sintesi allegate alle presenti norme.

Art. 50 - INTERVENTI SU EDIFICI DI RECENTE COSTRUZIONE

Sugli edifici di recente costruzione nelle aree di interesse ambientale e di recupero urbanistico ed edilizio, topograficamente individuate dal P.R.G.C., sono ammessi interventi che non alterino la superficie utile, il volume e la superficie coperta.

Art. 51 - EDIFICI IN DEMOLIZIONE

Gli edifici di cui è prescritta la demolizione con vincolo topograficamente definito da eventuali strumenti attuativi del P.R.G.C., fino all'attuazione delle previsioni possono essere soggetti unicamente ad opere di ordinaria manutenzione.

Art. 52 - INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE

Sono le opere di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

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7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle topograficamente definite dal P.R.G.C. o stabilite dalle presenti tabelle allegate:

la distanza minima tra edifici dovrà essere non inferiore all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 10,00.

La distanza dei confini del lotto dovrà essere pari ai due terzi (2/3) dell'altezza del fabbricato in progetto prospicienti il confine stesso, con un minimo di ml 5,00: tale minimo può essere ridotto a ml 0,00 se trattasi di pareti non finestrate, ove sia intercorso un accordo con proprietari confinanti stipulato in forma notarile od in alternativa con scrittura privata registrata, o se preesiste parete di confine.

Negli isolati dove il P.R.G.C. non reperisce aree a parcheggio al servizio delle residenze, tali accessi, se posti in diretta comunicazione con la viabilità pubblica di transito veicolare dovranno terminare con una piazzola di sosta in cui sia inscrivibile una circonferenza di diametro di almeno mt 12 e comunque di dimensione non inferiore a quella derivante dalla applicazione del successivo art. 48 alla costruzione ad essa relativa.

Art. 53 - EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nelle fasce di rispetto sono consentiti interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltrechè gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario di cui all'art. 27 della L.R. 56/77 sono ammessi aumenti non superiori al 20% della superficie utile esistente alla data di adozione delle presenti norme; gli aumenti ammessi, ove richiedano ampliamento della superficie coperta, dovranno avvenire sul lato opposto a quello fronteggiante l'impianto cui si riferisce la fascia di rispetto. Gli interventi di cui ai precedenti commi dovranno comunque avvenire nel rispetto di ogni altra prescrizione relativa alle classi di destinazioni ed ai tipi di intervento.

Art. 54 - AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

Negli interventi di ampliamento e di soprelevazione di edifici esistenti, ammessi dalle presenti norme, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni a meno che l'ampliamento dell'edificio avvenga dalla parte opposta a quella nei cui confronti non può essere rispettata la distanza minima;

b) nel caso di soprelevazione la distanza minima tra pareti finestrate antistanti non potrà essere inferiore a quella intercorrente fra le strutture edilizie esistenti, in ogni caso rispettando le distanze di cui al precedente articolo 53 delle presenti N.T.A..

c) È ammessa la sopraelevazione degli edifici entro il limite di 1,00 m, ad eccezione degli aumenti una-tantum del 20% della superficie utile, per i quali sono consentite altezze maggiori, comunque nel rispetto dell’altezza massima dell’edificio costituito da due piani fuori terra, più il piano mansardato.

d) è inoltre consentito, previa verifica della superficie coperta, realizzare interventi di ammodernamento, abbellimento e miglioramento funzionale dei fabbricati quali ad esempio la costruzione di balconi e pensiline, la modifica delle aperture delle facciate, la realizzazione di porticati completamente aperti,

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l’apertura degli abbaini e lucernari nel sottotetto, la realizzazione di gazebi, dehors, pergolati, forni ed attrezzature da giardino, l’esecuzione di pavimentazioni, la sistemazione delle aree verdi, ecc. Tali interventi non dovranno in ogni caso comportare l’aumento della cubatura dell’edificio esistente.

Art. 55 - CASE SPARSE ED EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONI DI USO IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DI ZONA.

Sugli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a quanto stabilito in altri articoli e ferme restando le altre prescrizioni di carattere normativo o topograficamente definite:

a) su edifici a prevalente destinazione residenziale ricadenti in zone a destinazione non residenziale sono ammessi aumenti non superiori al 20% della superficie utile chiusa da quattro lati e compreso nel corpo principale dell’edificio, esistente dalla data di approvazione delle presenti norme. L’ampliamento dovrà comunque essere contenuto planimetricamente nei 100 mq di superficie utile di pavimento: 25 mq di superficie utile sono in ogni caso sempre ammessi.

E inoltre consentito, previa verifica della superficie coperta, realizzare interventi di ammodernamento, abbellimento e miglioramento funzionale dei fabbricati quali ad esempio la costruzione di balconi e pensiline, la modifica delle aperture delle facciate, la realizzazione di porticati completamente aperti, l’apertura degli abbaini e lucernari nel sottotetto, la realizzazione di gazebi, dehors, pergolati, forni, l’esecuzione di pavimentazioni, la sistemazione delle aree verdi, ecc. Tali interventi non dovranno in ogni caso comportare l’aumento della cubatura dell’edificio esistente.

b) su edifici, impianti ed attrezzature prevalentemente destinati ad attività produttive extra - agricole ricadenti in zona agricola, esistente alla data di adozione del P.R.G.C. :

- interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di ampliamento non superiore al 50% della superficie di calpestio, e comunque non superiore a 250 mq, semprechè la superficie coperta non ecceda il 50% dell'area di proprietà;

c) su edifici, impianti ed attrezzature al servizio dell'agricoltura ricadenti in aree a destinazione residenziale:

- nelle aree a capacità insediativa esaurita, di completamento e nuovo impianto: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento;

d) su edifici, impianti ed attrezzature, a qualsiasi destinazione d'uso, ricadenti in aree di tutela ambientale:

- interventi di cui alla precedente lettera a), riferiti alla prevalente destinazione d'uso dell'edificio, impianto e attrezzatura; per edifici, di servizio all'attività agricola sono altresì ammessi ampliamenti nella misura del 50% della superficie coperta all'epoca di adozione delle presenti norme, nei limiti di cui alla precedente lettera b);

e) su edifici, impianti e attrezzature, a qualsiasi destinazione d'uso, ricadenti in aree destinate a impianti pubblici e di uso pubblico, o destinate alla viabilità e accessibilità semprechè in contrasto con tale destinazione: manutenzione ordinaria.

In ogni caso gli impianti produttivi esistenti, agricoli, industriali o artigianali in contrasto con le previsioni del P.R.G.C. dovranno nel tempo provvedere alla rilocalizzazione in aree destinate all'esercizio di tali attività. Le modalità operative per il trasferimento e per il conseguente riuso degli immobili dismessi sono soggetti a convenzione a norma dell'articolo 53 della L.R. n. 56/77.

Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono concessi una-tantum.

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Nelle aree di pertinenza degli edifici di cui al presente articolo è comunque sempre ammessa la costruzione di bassi fabbricati nella misura massima di 50 mq per ogni alloggio/unità immobiliare, nel rispetto degli indici di copertura delle tavole di sintesi.

I fabbricati situati in zona agricola, che possiedono comprovato valore di carattere storico e architettonico, e non più utilizzati per attività di tipo agricolo, potranno essere utilizzati, oltreché ai fini residenziali, anche per attività di tipo turistico e ricettivo (case di cura, ospedali, alberghi e ristoranti, sale congressi o multiuso), previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di un piano di fattibilità.

Art. 56 - AUTORIMESSE E BASSI FABBRICATI

I disposti della presente norma si applicano a tutte le aree del territorio comunale.

A) AUTORIMESSE

La costruzione di autorimesse nelle aree asservite ad edifici a destinazione prevalentemente residenziale o terziaria, e fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

a) fuori terra, per un'altezza al filo superiore di gronda non superiore a mt 2,50 in misura non superiore a mq 30 di superficie coperta per ogni unità alloggio dell'edificio principale, anche in deroga al rapporto di copertura previsto dalle tabelle di sintesi: in questo caso l'edificazione non potrà superare il limite del 50% dell'area libera ad eccezione delle Zone RS (Centro storico);

b) I cancelli degli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio dovranno essere arretrati dai cigli stradali di almeno 3,50 m dal filo marciapiede e, in assenza di marciapiede potranno essere posizionati a m 2,00 dal filo della recinzione ed essere preceduti da un tratto in piano di pari lunghezza;

c) per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona ammessa la costruzione di autorimesse nella misura massima di 50 mq per ogni unità abitativa nel rispetto degli indici di copertura delle tabelle di sintesi;

d) nessun limite dovrà essere osservato in presenza di atto di vincolo di pertinenza, dei box edificati interrati o parzialmente interrati all'unità abitativa, ai sensi della Legge 122 del 24.03.1989.

B) BASSI FABBRICATI

Sono considerati bassi fabbricati gli edifici autonomi ad un solo piano, non abitabile, la cui altezza al filo superiore di gronda non superi m 2,50 o, se destinati ad attività rurali m 3,50 misurati dal piano del terreno oggetto di intervento.

Tali edifici saranno considerati nella determinazione della superficie coperta, mentre non entrano nella determinazione del volume edificato.

Essi possono essere edificati a confine salvo il rispetto della distanza di metri 10 dai fabbricati preesistenti e dovranno essere contenuti nella misura mq 15 di superficie coperta per ogni unità alloggio dell'edificio principale.

Non è ammessa la realizzazione di bassi fabbricati nelle Zone RS (Centro storico).

Art. 57 - AREE DI PARCHEGGIO

L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale o terziaria è subordinata alla disponibilità delle seguenti quantità di superfici destinate a parcheggi:

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a) per uso residenziale, per abitante insediato calcolato a norma del precedente articolo 14.

a1) interventi di restauro, di ristrutturazione e di risanamento: mq 2,00;

a2) nuove costruzioni e completamenti: mq 5,00.

b) per uso terziario, per mq di superficie utile:

b1) attrezzature per il tempo libero, lo sport e lo spettacolo: mq 1,00;

b2) attrezzature ricettive: mq 0,50;

b3) uffici: mq 0,30;

b4) commercio con superficie di vendita superiore a mq 400: mq 1,00.

Le superfici di cui al precedente comma devono essere reperite nelle aree destinate a parcheggio dal P.R.G.C. o all'interno delle costruzioni, o in aree in fregio alla viabilità e all'esterno delle recinzioni.

Per quanto riguarda i valori superficiali dei parcheggi vengono espresse le quantità di pertinenza dei parcheggi pubblici e privati, ai sensi dei combinati disposti delle leggi n. 56/77 e dell'art. 41-sexies della Legge 17.08.42 n. 1150, così come sostituito dall'art. 2 della Legge 24.03.89 n. 122.

Art. 57 bis 57.1 - BENI IMMOBILI ACQUISITI O ACQUISENDI AL PATRIMONIO COMUNALE

Eventuali beni immobili acquisiti o acquisendi al patrimonio comunale per interventi di utilità pubblica saranno soggetti a intervento edilizio diretto anche se la normativa di riferimento dell’area ne imponesse lo S.U.E.

Art. 57.2 - COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Il Comune si riserva di applicare le norme di compensazione ambientale per tutti gli interventi che producono un incremento di capacità insediativa e/o carico antropico, facendo riferimento ad un coefficiente di compensazione ambientale.

Tale coefficiente di compensazione ambientale risulta così concepito: considerato che in Piemonte ogni abitante produce 8 tonnellate/anno di CO2 di cui circa 2 t/anno dovute all'abitazione poiché la capacità di assorbimento forestale di un bosco di cerro (Quercus cerris), caratteristico di molte aree italiane è di 5,6 t di CO2 per ettaro all'anno ne deriva la possibilità di effettuare una correlazione sulla base del calcolo qui di seguito riportato.

Ipotizzando che per ogni ettaro di bosco ci siano mediamente 100 alberi ne deriva che per compensare la CO2 prodotta dai nuovi insediamenti si dovranno piantumare 35 alberi per ogni abitante teorico insediabile. Considerando che tali alberi possono essere richiesti gratuitamente ai vivai della Regione Piemonte, l'unica spesa aggiuntiva per i costruttori è la messa a dimora ed il mantenimento per il primo anno (irrigazione). Questo garantisce di fatto un costo zero per il Comune negli interventi di rinaturalizzazione previsti nel SIC e per la realizzazione o il ripristino dei filari indicati nella Tavola VCA3 di P.R.G.C...

Il coefficiente di compensazione ambientale risulta quindi pari a 35 alberi per ogni abitante insediabile calcolato ai sensi delle presenti NTA .

In sede di rilascio del titolo abilitativo alla edificazione il Comune preciserà , in accordo col privato , la esatta localizzazione delle are di piantumazione.

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CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO

Art. 58 - AUTORIZZAZIONE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. n. 56/77, il rilascio dei permessi di costruire alla realizzazione di nuovi impianti produttivi che prevedano più di 200 addetti, o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 mq è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione.

Ai sensi della Legge n. 426/1971 il rilascio dei permessi di costruire relativi alla realizzazione di nuovi insediamenti commerciali con superficie superiore ai 400 mq, è subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 59 - AREE DI DISSESTO

Nelle aree di dissesto ed esondabili, non sono ammesse nuove costruzioni o il ripristino di costruzioni esistenti, nonchè l'esecuzione di opere di urbanizzazione.

In tali aree sono ammessi unicamente gli interventi di cui all'art. 17 della R.D. n. 3267/1923 ed opere di consolidamento.

Tali aree vengono delimitate con Deliberazione Consiliare, senza che ciò costituisca variante al P.R.G.C.; dalla data di esecutività della deliberazione si applicano le limitazioni di cui al presente articolo.

Art. 59bis 59.1 - VALUTAZIONI SULLE PORTANZE DEI TERRENI INDIVIDUATI NELLA VARIANTE N. 1 AL P.R.G.C.

Come già sopra accennato, per quanto riguarda gli aspetti geotecnici dei terreni presenti nel territorio comunale e più particolarmente delle aree che saranno adibite a nuovi insediamenti abitativi, ogni situazione progettuale di particolare consistenza dovrà essere valutata singolarmente in rapporto al tipo di manufatto edilizio da costruire, soprattutto al fine di dimensionare i plinti di fondazione.

Infatti la presenza di strati limoso-argillosi superficiali di vario spessore caratterizzati da scarse caratteristiche geomeccaniche non ben valutabili, rende conveniente procedere ad indagini geotecniche dirette di volta in volta.

Infatti, mediante l'esecuzione di prove penetrometriche o di sondaggi geognostici, non disgiunte dalla osservazione delle oscillazioni della falda freatica (come specifica in materia il D.M. del 21.01.1981) si potranno ottenere i valori più plausibili dei parametri geotecnici: in tal modo si potrà procedere a più precise ipotesi finalizzate al calcolo della capacità portante per i terreni di sottofondazione e per la definizione della scelta più idonea del tipo di fondazione da adottare per le opere edilizie da costruire nelle aree di insediamento previsto dal P.R.G.C. di Scalenghe.

In riferimento quindi a quanto sopra esposto il territorio comunale di Scalenghe presenta nel suo insieme favorevoli caratteristiche sia morfologiche che di idrolografia superficiale.

L'insieme topografico che coincide con l'area indagata, si presenta morfologicamente pianeggiante, mentre da un punto di vista idrogeologico la fitta rete di canali artificiali e rii naturali non creano, allo stato attuale, problemi di alluvionamento.

Per quanto riguarda l'espansione del tessuto urbano essa è contenuta in limiti piuttosto modesti per cui non verrà ad incidere in modo significativo sull'equilibrio attuale, rientrando nel completamento eventuale delle aree perimetrabili come compromesse.

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Infatti le aree di espansione rappresentano dei completamenti al margine dell'attuale perimetro e non inducono problemi di natura geologica per eventuali futuri insediamenti.

Solamente la presenza delle coperture superficiali argillose (in ogni caso particolarmente discontinue e di spessore non valutabile con il rilievo geologico di superficie) e la presenza della falda freatica (piuttosto alta soprattutto nella zona del concentrico di Scalenghe e di Pieve) localmente possono comportare lievi limitazioni a certi tipi di uso edificatorio del suolo o almeno all'adozione di sistemi specifici per l'edificazione di volumi sotterranei, quali autorimesse o scantinati.

Piuttosto, le indagini specifiche previste dal D.M. 21 gennaio 1982, che potranno essere eseguite in sede progettuale, consentiranno una più esatta valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione anche in quei rari casi potenzialmente meno favorevoli dal punto di vista costruttivo.

In considerazione di quanto sopra specificato si rinvia alla relazione geologica allegata al P.R.G.C. per le aree esistenti e confermate mentre si riportano qui di seguito le specificazioni per le aree modificate.

Nella zona centrale del territorio comunale è stata ampliata verso nord l'area I5, che si trova sulla Via Pinerolo di fianco alla Cascina Cambiano, in tale zona, ampiamente edificata il tasso ammissibile sul terreno si è rivelato maggiore a 1,5 kg/cmq.

Un altro lieve ampliamento verso nord è stato effettuato sull'area RI7 nell'ambito urbano della Frazione Murisenghi ove, il tasso del terreno è di circa 1,3 - 1,8 kg/cmq alla profondità di circa 1,50 m sotto il piano campagna. Un ulteriore lieve ampliamento è stato effettuato verso sud nella zona destinata ad attività produttive in frazione Viotto/Strada Statale n. 23 del Colle del Sestriere. Contestualmente sul bordo orientale della I8 si è proceduto all'ampliamento dell'area a servizi denominata S23: su queste aree, come per la zona della frazione Murisenghi il tasso ammissibile è superiore a 1,3 kg/cmq e aumenta con l'aumentare della profondità di fondazione.

Sempre in Frazione Viotto è stata riorganizzata l'area produttiva I6 senza particolari modifiche di aree di pertinenza. Il tasso utilizzabile in tale zona (come per la maggior parte della frazione Viotto, ove non esistono problemi di falda freatica alta e dove quindi possibile prevedere la costruzione delle cantine sotterranee) supera abbondantemente 1,5 kg/cmq alla quota - 1,80 m dal piano di campagna.

L'ampliamento dell'area RI6 interessa una zona marginale della frazione Viotto a sud della S.S. n. 23 e presenta conformazioni geotecniche identiche a quelle della limitrofa area I8/S23, di cui si è detto precedentemente.

Venendo invece a considerare l'area del concentrico, in frazione Pieve è stata ampliata l'area RR3 verso nord - est di circa 1.000 mq: tale area risulta ampliamente collaudata in quanto fa parte del nucleo edificato più antico della frazione e gli edifici circostanti risalgono in parte al 1600 e 1700.

Sempre in frazione Pieve la Variante n. 1 prevede l'inserimento in zona edificabile di due aree denominate RI10 (di circa mq 7600) e RI9 (di circa 6000 mq).

La prima risulta totalmente circondata da edifici a 2 piani fuori terra o da capannoni prefabbricati, la seconda in parte interessata da preesistenze edilizie verso nord.

Comunque anche qui il tasso ammissibile del terreno supera 1,5 kg/cmq già alla profondità di 1,5 m dal piano di campagna.

Nel concentrico si rilevano alcune modificazioni sia nell'ambito dell'area S13 (per l'ampliamento del campo sportivo) sia nell'ambito delle zone residenziali.

Nell'ambito del Capoluogo si evidenziano in particolare l'area RC7 (di circa 14.000 mq) che risulta stretta tra la Via Torino e la Via Stazione e l'area RC8 (di circa 4.000 mq) che sono di fatto completamenti del tessuto esistente. Anche qui i tassi ammissibili sono sullo stesso ordine di grandezza di quelli riscontrati

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nella vicina frazione di Pieve, con la differenza che la falda freatica, in particolari condizioni meteorologiche riesce a raggiungere la quota di - 1,00 1,20 m sotto il piano di campagna, creando alcune difficoltà in sede di scavo delle fondazioni ed in sede di casserratura e getto dei plinti di fondazioni.

Nel concentrico di Scalenghe invece le altre modifiche rispetto al P.R.G.C. approvato consistono nella presa d'atto delle destinazioni d'uso civile di edifici già edificati in zona rurale individuando le nuove aree a capacità insediativa esaurita RE8, RE7 e con l'allargamento delle aree RR14, RR15 e CS2 di fatto ormai esaurite dal punto di vista urbanistico e quindi senza futuri ulteriori problemi di nuove edificazioni.

Risulta ovvio, in ogni caso, che il potere portante dei terreni presi qui in considerazione, migliora con la profondità e può essere aumentato con il costipamento.

Comunque, prima di iniziare le opere di fondazione sarà prudente fare effettuare una visita dall'ingegnere calcolatore per verificare se sia necessario procedere a prove di carico o ad un esame degli strati sottostanti per poter scegliere, caso per caso, il miglior tipo di fondazione da adottare.

Art. 60 - OPERE DI AREE ATTIGUE A STRADE DI TIPO SOVRACCOMUNALE

Le opere in aree attigue a tali strade sono subordinate al preventivo nulla osta di detti Enti per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.

Art. 61 - VINCOLI AI SENSI DEL D. LGS N. 42/2004

Tutti gli interventi relativi ad edifici vincolati ai sensi, del D.lgs n. 42/2004 circa le cose di interesse artistico e di pregio storico, ovvero relative ad opere in terreni attigui a stabili vincolati sono sottoposti al preventivo nulla osta posta degli organi competenti.

Art. 62 - VINCOLO AI SENSI DELLA L. 1497/1939

Tutti gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo di protezione delle bellezze naturali a norma della L. 1497/1939 sono sottoposti al preventivo nulla osta degli organi competenti.

Art. 63 - DEROGHE

Con la procedura dell'art. 41 quater e dell'art. 3 legge 21.12.1955 n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, e nulla osta regionale, può derogare alle prescrizioni del P.R.G.C., nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

In queste ultime ipotesi, qualora le opere di interesse pubblico, siano di iniziativa privata, il rilascio del permesso di costruire in deroga dovrà essere accompagnato dalla stipulazione di una convenzione approvata dal Consiglio Comunale contestualmente con la deliberazione di deroga, idonea a garantire il permanere della destinazione d'uso da cui deriva il pubblico interesse e contenere i vincoli cui i privati dovranno attenersi per la modificazione di tale destinazione che comunque dovrà coincidere con una finalità propria del Comune o assunta come tale.

Oltre a quelle coincidenti con i fini istituzionali del Comune o di altri Enti Pubblici, fin d'ora si assumono come attività dirette a perseguire un pubblico interesse quelle:

- volte ad incrementare l'attività turistica e, tra queste, in via principale, le attività alberghiere ed i pubblici esercizi.

La deroga per le attività della suddetta categoria è ammessa in tutte le zone.

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La deroga, per consentire l'attività degli Enti Pubblici, in quanto corrispondenti ai fini istituzionali, è ammessa in tutte le zone.

Il vincolo di immodificabilità delle destinazioni d'uso per le costruzioni alberghiere, autorizzate con l'esercizio del potere di deroga, non potrà essere di durata inferiore a 20 anni.

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TITOLO V - LA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI

CAPO I - NORMATIVA SUI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Art. 64 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale, in rapporto ai tipi di impianti stradali di distribuzione carburanti da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone omogenee:

a) zona 1. Centro storico. All'interno di tale area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti; possono continuare l'attività gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico e ambientale della zona;

b) zona 2. Zone residenziali. All'interno di tali aree possono essere installati esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili a stazioni di rifornimento e stazioni di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, servizio di sostituzione e riparazione gomme, grassaggio, elettrauto, officina e simili);

c) zona 3. Zone per insediamenti produttivi. All'interno di tali aree possono essere installati esclusivamente impianti di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazioni di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al veicolo o di centri commerciali integrati rivolti a veicolo e alla persona (possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili);

d) zona 4. Zone agricole. All'interno di tali zone possono essere installati esclusivamente impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione riconducibili a stazione di rifornimento e stazione di servizio con la presenza di servizi per il veicolo e di servizi per la persona del tipo ristorante, oltre ad eventuali edicole, bar ecc.

Art. 65 - PRINCIPI GENERALI

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia e sulle aree aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al presente provvedimento: la localizzazione dell’impianto stradale è subordinata comunque al preventivo accordo con l’ente proprietario della strada.

I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo da prevedere l'installazione delle benzine e del gasolio per autotrazione ed eventualmente del gas propano liquido (g.p.l.), qualora sussistano le condizioni previste dalla vigente normativa.

Non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

Qualora, per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione

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carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l’occupazione è soggetta a titolo abilitativo e per la stessa deve essere corrisposto il relative canone.

Art. 66 - TUTELA DEI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della legge 1089/39 "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico";

nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 "Protezione delle bellezze naturali" sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione carburanti tipo "chiosco" opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.

Art. 67 - SUPERFICIE MINIMA

Il nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su una superficie non inferiore a quella prevista dall'art. 8 della L. R. n. 8/99 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione". Le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative ai lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno mt. cinque dal ciglio stradale e dai confini dell'impianto stesso.

All'interno dell'area di servizio possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottes e campers.

La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree occupate dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

La superficie minima dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali ai dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere almeno il doppio della superficie minima prevista all'art. 8 della L.R. n. 8/99. Almeno la metri della superficie destinata alle suddette attività commerciali deve essere destinata a parcheggio, con un minimo di 300 mq.

Art. 68 - SUPERFICI EDIFICABILI

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione carburanti devono osservare, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) chiosco: deve essere dotato di servizi igienici e la superficie relativa al locale ricovero del personale addetto deve essere contenuta entro i 20 mq.;

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b) stazione di rifornimento e stazione di servizio: le relative strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell'impianto, esclusa l'area occupata dalla pensilina.

Non sono ammesse installazioni di "punti isolati e/o appoggiati", cosi come descritti dall'art. 4 della L.R. n. 8/99.

Art. 69 - DISTANZE MINIME

La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione carburanti è quella di cui all’art. 9 della L.R. n. 8/99.

In caso di installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti all'interno di aree di pertinenza di struttura di dettaglio moderno, le distanze minime di cui all’art. 9 della L.R. n. 8/99 sono calcolate avendo come riferimento la mezzeria dell’accesso sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente della struttura di dettaglio moderno medesima, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all'interno del piazzale.

Art. 70 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti c bevande sono esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. n. 114/98, della legge n. 287/91 e dei relativi piani di settore.

Art. 71 - ACCESSI

Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburante sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 22 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) ed all'art. 61 del relative Regolamento.

Gli accessi dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti localizzati sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano devono rispondere ai requisiti previsti dal N.C.d.S. per i passi carrabili.

Gli accessi su strade di tipo B, C, D, cosi come definite dal N.C.d.S., per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è da considerare aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo. Il piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere separate dalla sede stradale idoneo spartitraffico.

Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede avente le stesse caratteristici di sopralzo, cordonatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.

Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta,

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canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare la relativa sezione.

Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dell'impianto. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt 3 (tre) raccordate ai piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

Art. 72 - ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI

L'abbattimento di alberature c piantagioni e ammesso nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dell'accesso all'impianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni.L'abbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dell'accesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione, a proprie spese, dove indicate dal Comune.

Art. 73 - INSEGNE

Le insegne che insistono sull'impianto stradale di distribuzione carburanti devono avere, salvo quanto previsto dai piani comunali di arredo urbano già in atto, le seguenti caratteristiche:

1. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq dieci;

2. le insegne su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. quattro;

3. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno metri due dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell'insegna stessa non deve insistere ai di fuori dell'area dell'impianto;

4. se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colon adottati, soprattutto se posti in prossimità di impianti semaforici.

Art. 74 - SEGNALETICA

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), come previsto dal N.C.d.S., che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita dell'impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.

Art. 75 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

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Nel caso di smantellamento c rimozione dell'impianto, deve essere richiesto il relativo titolo abilitativo allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;

b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.;

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, come previsto dalla vigente normativa;

d) la bonifica del suolo.

Art. 76 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER USO PRIVATO

Nell'area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).

Art. 77 - SUPERFICIE MINIMA DELL’AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

Per i fini di cui all’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 32/1998, l'area di nuovo insediamento dell'impianto,comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve avere le superfici minime, espresso in metri quadri, dimensionate in funzione della loro ubicazione nelle diverse zone omogenee più sopra definite e cosi indicate:

Tipo di impianto Zona 2 Zona 3 Zona 4

Staz.di servizio 1000 1200 1500

Staz.di rifornimento 800 1000 1200

Chiosco 400 500 700

Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

Per gli impianti definiti sia punti isolati sia appoggianti, per i quali non si richiede una superficie minima, è richiesta comunque la presenza dell’area fuoristrada.

Nel rispetto delle superfici sopra specificate è consentito un margine di tolleranza per difetto nella misura del 20 per cento nelle zone collinari e montane.

II posizionamento dei nuovi impianti deve avvenire tenendo conto sia dell’appartenenza del Comune ad una delle cinque zone omogenee a livello regionale, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella con un margine di oscillazione del 15 per cento nelle zone definite di transizione prevalentemente rurali e rurali.

Zone regionali omogenee. Zone omogenee comunali per livello di urbanizzazione (distanze in metri).

Zona 2 Zona 3 Zona 4

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medio-alto 200 300 600

transizione 300 400 800

preval.rurali e rurali 400 500 1000

Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 - centro storico - in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti che abbiano in comune anche un solo prodotto.

La distanza tra impianti di Comuni confinanti che appartengono sia a zone con eguale o diverso livello di urbanizzazione sia a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

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TITOLO VI - INTEGRAZIONE CON I CONTENUTI DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA L.R. 28/99 COSI’ COME APPROVATI NELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 OTTOBRE 1999 N. 563-13414.

CAPO I - COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 78 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E DEFINIZIONE DEL CENTRO

URBANO

Il comune di Scalenghe in relazione alle caratteristiche della rete distributiva, della dotazione dei servizi, delle condizioni socioeconomiche e di consistenza demografica, ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’Allegato A alla D.C.R. n° 563-13414 se successive modifiche e integrazioni, risulta compreso nella seguente classificazione:

b) comune della rete secondaria del tipo comune intermedio: (v. allegato D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006).

COMUNE INTERMEDIO: PROVINCIA DI TORINO: SCALENGHE compreso nell'area di programmazione commerciale di Pinerolo.

Art. 79 - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO E RIFERIMENTI GRAFICI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 114/98, delta L.R. 28/99 e della D.C.R. del 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m. e i. si riconoscono nel territorio di Vigone i seguenti addensamenti e le seguenti localizzazioni come perimetrati nella tavola qui di seguito riportata

Tipo

Descrizione

A SCALENGHE

A.1 Addensamento storico rilevante: È l’ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell’area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall’articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.

Centro storico

A.2 Addensamento storico secondario: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. È l’ambito commerciale di antica formazione, posto all’interno del tessuto residenziale che costituisce la prima corona insediativa dell’area centrale, caratterizzato da un’elevata densità commerciale e di servizi.

Non riconosciuto. Riconoscibili oltre che nel centro Metropolitano solo nei

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Comuni Polo della rete primaria

A.3 Addensamento commerciale urbano forte: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. e A.2. L’addensamento commerciale urbano forte è ogni ambito commerciale di non antica formazione, ubicato nel centro abitato caratterizzato da un’apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da una buona densità commerciale di contorno. L’offerta commerciale è tendenzialmente completa e si contrappone in genere a quella presente negli addensamenti storici rilevanti e secondari.

Non riconosciuto.

A.4 Addensamento commerciale urbano minore o debole: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. A.2. e A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica formazione ubicato nel centro abitato e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari di livello urbano locale, caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori sono interclusi tra i vari tipi di addensamento.

Via Torino , Via Savigliani e Via Battaglia.

A.5 Addensamento commerciale extraurbano arteriale: Si riconosce in ambiti extraurbani che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1. A.2. A.3. e A.4. È ogni ambito esterno al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicato lungo assi o nodi di traffico di scorrimento e non su strade di distribuzione interna. È sede attuale di esercizi commerciali la cui superficie di vendita può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all’esposizione di merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l’uno in prossimità dell’altro, spesso caratterizzati da un’offerta principalmente extralimentare.

Non riconosciuto

Tipo Descrizione

A SCALENGHE

L.1 Localizzazioni commerciali urbane non addensate:

Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5. Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell’ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell’offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.

Nessun riconoscimento

L.2 Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate:

Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-

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periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale, urbano esistente o previsto ed anche all’esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il PTP e in sua assenza previa acquisizione del parere della Provincia.

Nessun riconoscimento

Le localizzazioni commerciali urbane non addensate, di cui al comma 4 lettera a), sono riconosciute anche in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 15, sempre che lo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente preveda le destinazioni d’uso di cui all’articolo 24 già al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione commerciale; il suddetto riconoscimento avviene mediante l’applicazione di tutti i parametri di cui al prospetto 4 senza alcuna possibilità di deroga.

Art. 80 - TABELLA DELLA COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. del 29 ottobre 1999 n. 563-13414 e s.m. e i. si definisce come vincolante - fatta salva ogni successiva modifica - la seguente tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo:

La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive, di cui all’articolo 8 della D.C.R. 29.10.1999, n. 563-13414 e s.m.i., è delineata nella tabella che segue.

Tipologia delle strutture distributive Superficie di vendita (mq)

Addensamenti Localizzazioni A1 A3 A4 A5 L1* L2

VICINATO fino a 150 Si = Si = Si = Medie strutture di vendita M - SAM1 151 – 250 Si = Si = Si =

M - SAM2 251 – 900 No = No = No = M - SAM3 901 – 1500 No = No = No = M - SE1 151 – 400 Si = Si = Si = M - SE2 401 – 900 No = Si = Si = M - SE3 901 – 1500 No = No = No =

Medi Centri commerciali M - CC 151 – 1500 No = No = No = Grandi strutture di vendita G - SM1 1501 – 4500 No = No = SI (4) =

G - SM2 4501 – 7500 No = No = No = G - SM3 7501 – 12000 No = No = No = G - SM4 > 12000 No = No = No = G - SE1 1501 – 3500 No = No = No = G - SE2 3501 – 4500 No = No = No = G - SE3 4501 – 6000 No = No = No = G - SE4 > 6000 No = No = No =

Grandi Centri commerciali G - CC1 fino a 6000 No = No = SI (2) = G - CC2 6001 – 12000 No = No = No = G - CC3 12001 – 18000 No = No = No = G - CC4 > 18000 No = No = No =

* In caso di autoriconoscimento (2) Solo fino a mq. 3.000 (4) Solo fino a mq. 1.800

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Come si può rilevare dalla tabella fissata a SCALENGHE risulterà possibile attivare:

In addensamento A.1 Esercizi di vicinato fino a 150 mq. di superficie di vendita Medie strutture di vendita alimentari e miste fino a 250 mq.

In addensamento A.4 Esercizi di vicinato fino a 150 mq. di superficie di vendita Medie strutture di vendita alimentari e miste fino a 250 mq. Medie strutture di vendita non alimentari fino a 900 mq.

Art. 81 - ATTUAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE

La destinazione d’uso commerciale è univoca ed è individuata secondo i seguenti principi:

a) commercio al dettaglio: è attribuita nell’ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili; nelle altre zone del territorio urbanizzato è attribuita per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato. Tale destinazione è integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all’ingrosso. Ai sensi dell’articolo 26, primo comma, lettera f) della l.r. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d’uso commerciale i pubblici esercizi, l’artigianato e le attività terziarie al servizio della persona;

b) commercio all’ingrosso: tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

La destinazione d’uso commerciale abilita alla realizzazione di insediamenti commerciali solo nei casi in cui siano rispettate le compatibilità di cui all’articolo 17 e i vincoli ed i requisiti di natura urbanistica fissati agli articoli 23, 25, 26 e 27 dell’allegato A (D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006)

Art. 82 - STRUTTURE DI VENDITA

Nel territorio Comunale di Scaslenghe nel rispetto della Tabella della Compatibilità territoriale allo sviluppo (tabella 6 DCR n. 59-10831 del 24.3.2006) sono consentiti

1) esercizi di vicinato: consentiti anche esternamente all’addensamento e alle localizzazioni commerciali purché compresi in ambiti già edificati (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante;

2) medie e grandi strutture di vendita: consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali, (salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici) ed in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.

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Art. 83 - NUOVE APERTURE, TRASFERIMENTI, VARIAZIONI DELLA SUPERFICIE E DI SETTORE MERCEOLOGICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Le nuove aperture, il trasferimento e le variazioni della superficie e del settore merceologico di esercizi commerciali sono soggette a quanto disposto dall’articolo 15 della D.C.R. n° 563-13414 se successive modifiche e integrazioni

Art. 84 - MISURE DI TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d’interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione.

Nell’addensamento A1 del Comune di Scalenghe nella parte in cui coincide con la perimetrazione del nucleo storico individuato ai sensi dell’art.24 della legge regionale n. 56/1977 quale insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale ogni intervento edilizio funzionale all’esercizio dell’attività commerciale è soggetto al rispetto dei disposti dell’articolato delle N.T.A. del P.R.G.C. ed alle disposizioni relative al mantenimento dei ai caratteri tipologici e formali degli edifici per le aree del nucleo storico.

Art. 85 - STANDARD E FABBISOGNO DI PARCHEGGI E DI ALTRE AREE PER SOSTA

Lo standard minimo per parcheggi pubblici riferito alla superficie lorda di pavimento delle tipologie di strutture distributive è stabilito nel rispetto dell’articolo 21, primo comma, numero 3) della Legge Regionale n. 56/1977, come sostituito dalla Legge Regionale sul commercio. Ai sensi dell’articolo 21, secondo comma della Legge Regionale n. 56/1977, come sostituito dalla Legge Regionale sul commercio, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto al primo comma, numero 3) dell’articolo 21 della Legge Regionale n. 56/1977, come sostituito dalla legge regionale sul commercio, lo standard relativo al fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella misura del 50 per cento del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie ottenuto dall’applicazione dei parametri della tabella di cui al comma 3 ed ai commi 4 e 6.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo i parametri della tabella che segue.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A

PARCHEGGIO TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE

DISTRIBUTIVE SUPERFICIE DI VENDITA MQ (S) METODO DI CALCOLO DEL

NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)

M- SAM 2 (1) 400- 900 N = 35 +0,05 (S-400) M - SAM 3 901- 1800 N = 60 + 0,10 ( S - 900)

M - SAM 4 OLTRE 1800 N = 140 + 0,15 (S-1800)

G - SM 1 FINO A 4500 N = 245 + 0,20 ( S - 2500) (2)

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G - SM 2 G - SM 3 OLTRE 4500 N = 645 + 0,25 ( s- 4500) G - SM 4

M - SE 2 3 4 401- 2500 N = 0,045 x S

G - SE 1

G - SE 2 DA 1501 0 2501 a Oltre 6000

N = 40 + 0,08 ( S - 900 )

G - SE 3 G - SE 4

M - CC 151 - 1500 251 - 2500 NCC = N + N’ (3)

G- CC 1 FINO A 12000 NCC = N + N’ (3) G- CC 2 G- CC 3 FINO A 12000 NCC = (N + N’ ) x 1,5 (3) G- CC 4 OLTRE 18000

NOTE

(1) gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore ai 4oo mq. devono disporre di aree per parcheggio pubblico in ragione del 50% della S.U.L.

(2) Nei Comuni con meno di 10.00o abitanti le grandi strutture con meno di 2500 mq. di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e /o miste da 1801 mq a 2500 mq. (M-SE4)

(3) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale N’ è uguale a 0,12 x S’, dove S’ è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel c.c. Devono inoltre essere reperiti gli spazi per parcheggi e manovra privati liberamente accessibili durante l’orario di apertura delle attività individuati dall’articolato delle NTA del PRGC.

Art. 86 - VERIFICHE DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 26, per quanto attiene alle verifiche di impatto sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali relative sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda alle stesse subordinata; sono interessate attività commerciali (nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, modifica o aggiunta di settore merceologico). L’approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l’aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq 900 sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità solo quando siano insediati negli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) (A.5.), e nelle localizzazioni urbano - periferiche non addensate (L.2.); negli addensamenti commerciali A.1., A.2, A.3., A.4. e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) la valutazione di impatto sulla viabilità deve essere effettuata per superfici di vendita superiori a mq. 1.800.

Art. 87 - VERIFICHE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Ai sensi e per gli effetti della DCR n. 563-13414 s.m.i. articolo 27, la valutazione ambientale degli insediamenti commerciali, nei casi previsti all’art. 4 e dall’allegato B1 della LR 40/98, è coordinata con il procedimento di autorizzazione urbanistica preliminare al rilascio di titoli abilitativi di cui al 7° e 8° comma dell’art. 26 LR 56/77 s.m.i. Come previsto dallo stesso articolo 27 comma 1, l’analisi, la valutazione e la verifica di impatto sulla viabilità

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previste all’articolo 26, devono essere altresì estese a verifiche di compatibilità ambientale.

Art. 88 - PROGETTO UNITARIO DI COORDINAMENTO

Va approvato dal Consiglio Comunale solo nel caso in cui siano riconosciuti nel territorio del Comune addensamenti extraurbani A.5 e/o localizzazioni urbano periferiche L2, successivamente al parere della provincia, acquisito con le modalità procedimentali indicate agli articoli 13 e 14 della DCR n. 563-13414 e s.m.i.

Tale progetto deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell’intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, così come previsto all’art. 26, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto di cui all’articolo 25, al soddisfacimento delle aree a standard, in modo da soddisfare quanto prescritto relativamente alle nuove singole possibili proposte, inoltre, deve contenere apposita analisi di compatibilità ambientale dell’intera area, secondo quanto indicato all’articolo 27, dalla quale devono discendere le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione. L’approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del comune è condizione pregiudiziale al compiersi degli interventi soggetti ad autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita ed a permesso a costruire. Il progetto approvato può essere attuato per parti con S.U.E., purché dotate di continuità territoriale ed estensione adeguata a risolvere le esigenze instrastrutturali e di organizzazione funzionale dell’area.

Art. 89 - CONTESTUALITÀ TRA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E TITOLI ABILITATIVI ALLA COSTRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della LR 28/99 e della DCR n. 563-13414 e s.m.i. articolo 28, per quanto attiene al rilascio delle concessioni edilizie (permessi di costruire) e delle autorizzazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all’articolo 28 della DCR già citata.

Art. 90 - PRESCRIZIONI NORMATIVE SPECIFICHE

Ai fini dell’adeguamento alle direttive regionali in materia di urbanistica commerciale si considerano facenti parte integrante (anche se non materialmente riportate) le precisazioni normative riportate nel documento “insediamento del Commercio al dettaglio in sede fissa” inserito nella Relazione Illustrativa del P.R.G.C.

N.B.:La tavola con le individuazioni degli addensamenti A.1 e A.4 e la localizzazione L.1 è denominata D8 ed allegata alle presenti N.T.A.

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TITOLO VII - NORME DI TIPO IDROGEOLOGICO

CAPO I - NORME DI TIPO IDROGEOLOGICO E DI ADEGUAMENTO AL PIANO

STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)

Art. 91 - INDIRIZZI GENERALI

Quale criterio generale da adottarsi per il rilascio di nuovi titoli abilitativi si specifica che la documentazione progettuale inerente ogni nuovo intervento edificatorio, sia pubblico che privato, da realizzarsi entro il territorio comunale, dovrà contenere gli elaborati di carattere geologico e geotecnico previsti dalla vigente normativa, in particolare dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 n°47 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°127 del 01 giugno 1988.

Art. 91.1 - INDICAZIONI DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO - GENERALITA’ NORMATIVE

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), elaborato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi dell’Art. 17 comma 6-ter della L. 18/05/1989 n. 183 e s.m. e i. ed adottato con deliberazione n. 26/97 del Comitato Istituzionale in data 11/12/1997, prevede l’articolazione dell’alveo fluviale e del territorio limitrofo in fasce diversamente definite e classificate. Tali indicazioni sono così definite:

- Fascia A (Fascia di deflusso della piena), “costituta dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente o dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena”.

- Fascia B (Fascia di esondazione), “esterna alla precedente, costituta dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento o sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni, dimensionate per la stessa portata”.

- Fascia C (Area di inondazione per piena catastrofica), “costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento”.

Nello specifico il Comune di Scalenghe non è interessato da alcuna fascia fluviale.

Art. 91.2 - CLASSI DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

1.CLASSE I - PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe I dove le condizioni di pericolosità geologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche, gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88.

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2.CLASSE II - PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe II dove gli elementi configurano una pericolosità da bassa a moderata derivante da uno o più fattori penalizzanti, sono consentite nuove edificazioni, purchè gli interventi non incidano negativamente sulle aree limitrofe e non ne condizionino l'edificabilità. A tal fine gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 11/03/88, da specifici studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere. Per i settori di classe II ricadenti negli ambiti perifluviali della rete idrografica minore, si applicano anche le norme della sottoclasse II b/CI.

Per “ambito perifluviale” si intende l’area esterna all’alveo del corso d’acqua che potenzialmente potrebbe essere interessata dalla dinamica del corso d’acqua medesimo per piene eccezionali, presenza di criticità idrauliche naturali (locali restringimenti delle sezioni di deflusso, sovralluvionamenti, erosioni spondali spinte, presenza di vie di fuga preferenziali della corrente, nodi idraulici di confluenza, ecc.) e/o di natura antropica (intubamenti ed attraversamenti sottodimensionati, muri di sponda e difese non adeguate, ecc.), condizioni morfo-topografiche particolari (depressioni ed avvallamenti, settori in leggero rilievo aggirabili dalla corrente, ecc.).

NORME SPECIFICHE

2.1 Classe IIa

“Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma risultano caratterizzate dalla presenza di terreni a mediocri o scadenti caratteristiche geotecniche fino a profondità variabili dai 5 ai 20 metri; gli specifici approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 11/03/88 saranno finalizzati a caratterizzare l’assetto litostratigrafico e geotecnico di dettaglio nonché la prevedibile interazione struttura-terreno”

La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 11/3/88 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell’insieme opera-terreni di fondazione.

2.2 Classe IIb

“Porzioni di territorio che non presentano situazioni di dissesto, ma sono potenzialmente soggette a ristagni e/o limitati allagamenti a causa di locali anomalie di regimazione della rete idrografica minore e dei canali di scolo e/o a causa della risalita del livello della falda freatica fino a profondità di interazione diretta con il piano campagna; l’utilizzo di tali aree, conseguentemente agli approfondimenti di indagine ai sensi del D.M. 11/03/88 finalizzati a definire gli accorgimenti tecnici per la minimizzazione della pericolosità e a caratterizzare l’evoluzione del livello piezometrico

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nel tempo, è subordinato all’eventuale ricorso a specifiche tipologie costruttive (edifici in rilevato, assenza di locali interrati)”.

La relazione geologica e geotecnica, redatta ai sensi del D.M 11/3/88 e facente parte degli elaborati progettuali, dovrà valutare:

-la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, nei casi di interventi sulle opere strutturali (fondazioni o muri portanti) o di opere che alterino la distribuzione dei carichi;

-previsione di eventuali interventi necessari a migliorare le condizioni di stabilità dell’insieme opera-terreni di fondazione;

-la circolazione idrica superficiale e sotterranea e le eventuali interferenze con l'intervento previsto. Nel caso delle acque sotterranee dovranno essere precisamente individuati i valori di minima soggiacenza della falda freatica in corrispondenza al lotto in oggetto, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali.

2.2.1 Sottoclasse IIb

Zone di approfondimento delle eventuali criticità idrauliche connesse alla rete idrografica minore .

Zone all’interno delle quali gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento con occupazione di suolo (ristrutturazione edilizia di tipo B con ampliamento delle sagome dei fabbricati e nuova costruzione) potranno essere autorizzati sulla base di una positiva “Verifica tecnica” prodotta ai sensi dell’art. 9 comma 12 delle NdA del PAI, contenente uno specifico studio del bacino idrologico eventualmente interessato, e da simulazioni da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme o permanente, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso del corso d’acqua esistente, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.

Ai fini delle possibilità edificatorie in tali aree, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza. soprattutto in prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavorì di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosltà idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal bacino afferente.

Nel caso di interventi di modesto rilievo in relazione all’interferenza idraulica, la verifica di compatibilità potrà essere sostituita da una relazione redatta da professionista abilitato in materia di pericolosità geologica/idraulica che attesti che gli stessi non possono in nessun caso “modificare i fenomeni idraulici naturali, costituendo un ostacolo al deflusso, e limitare la capacità di invaso“.

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3. Classe III - PRESCRIZIONI GENERALI

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi di nuova edificazione ed ampliamento consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 11/03/88, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare, nonché da una positiva Verifica tecnica prodotta ai sensi dell’art. 9 comma 12 delle NdA del PAI; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

NORME SPECIFICHE

3.1Classe IIIa

Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell’argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell’argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904. Per gli edifici isolati esistenti, in tali aree sono ammessi,

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di tipo A;

- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

3.2Classe IIIb

Porzioni di territorio edificate interne alla fascia di rispetto della rete idrografica minore (10 metri dal piede dell’argine o dalla sponda naturale per i corsi d'acqua demaniali e privati principali, 5 metri dal piede dell’argine o dalla sponda naturale per i restanti) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenersi fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, ai sensi del R.D. 523/1904. In tali aree, per le quali non sono previsti interventi di riassetto territoriale se non in settori contigui a delimitazioni di dissesto lineare od areale, sono ammessi:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con adeguamento igienico-funzionale), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di tipo A;

- la realizzazione di recinzioni di tipo discontinuo (aperte);

Art. 91.3 - PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TERRITORIALE E LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO NELLE CLASSI IIIB

Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l’eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità dovrà essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP.

Le valutazioni relative alla mitigazione del rischio, che spetteranno all’Amministrazione Comunale, dovranno essere sviluppate sulla scorta di considerazioni e documentazioni

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tecniche specifiche, redatte da professionisti competenti, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale.

La procedura che porterà alla realizzazione delle opere per la minimizzazione della pericolosità (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente alla Amministrazione Comunale formalizzare che le stesse abbiano raggiunto l’obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate, a mezzo di adeguato atto amministrativo.

Art. 91.4 - CORSI D’ACQUA NATURALI/ARTIFICIALI E TRATTI TOMBINATI: FASCE DI RISPETTO E NORME DI SALVAGUARDIA

1. A tutti i corsi d'acqua naturali, alle relative derivazioni e ai canali di proprietà dello Stato (canali demaniali), si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 10.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale, ai sensi dei disposti del Testo Unico di Polizia Idraulica n. 523/1904.

2. Alle derivazioni d’acqua comunali o consortili (bealere) si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale.

3. Su tutto il territorio comunale la copertura, mediante tubi o scatolari, anche di ampia sezione, dei corsi d'acqua stagionali o perenni, naturali o artificiali, siano essi di proprietà pubblica o privata, non è ammessa in nessun caso.

4. Per ogni tipo di intervento, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria che interferisca con un tratto di corso d’acqua con intubamento preesistente, si dovrà prevedere, salvo non sia già stata effettuata, la preventiva verifica di cui all’art. 21 delle NdA del PAI e, se del caso, il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell’alveo.

5. Sui corsi d’acqua del reticolato minore è ammessa la realizzazione di attraversamenti per accessi carrai, a seguito di presentazione, da parte di professionista abilitato, di verifica della sezione di deflusso e dei relativi franchi di sicurezza, redatta a norma della “Direttiva sulla Piana di Progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.

6. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo a “rive piene” misurata a monte dell’opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.

7. Le prescrizioni contenute nei precedenti commi si applicano per ogni tratto, intubato e non, anche se non rilevato nella cartografia di piano. Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di

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proprietà demaniale l’alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della L. 37/1994, nonché in ragione dell’art. 32, comma 3, titolo II delle NdA del PAI.

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TITOLO VIII - ACUSTICA AMBIENTALE E PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A

CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI Art. 92 - IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Vigone ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di destinazione d’uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, ai sensi dell’art.5, comma 3, della Legge Regionale n°52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela in materia di inquinamento acustico”.

L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle prescrizioni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida per la classificazione acustica del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera a), della L.R. 52/2000 e le successive integrazioni normative regionali e statali.

Art. 92.1 - ZONE OMOGENEE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La Classificazione Acustica è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d’uso inizialmente definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997:

- Classe I - Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

- Classe II - Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

- Classe III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

- Classe IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- Classe V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

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- Classe VI - Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 92.2 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

A. Piano di Risanamento Acustico Comunale: il Piano di Risanamento Acustico Comunale, redatto in conformità all’articolo 7 della Legge 447/1995, sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, viene predisposto entro 12 mesi dall’adozione del Piano di Classificazione Acustica o dalla verifica del superamento dei limiti.

B. Piani di Risanamento Acustico Delle Imprese: ai sensi dell’art. 14 della L.R. 52/2000, i titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, entro sei mesi dall’approvazione del presente Piano di Classificazione Acustica, verificano le compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e, se necessario, provvedono ad adeguarsi, oppure, entro lo stesso termine, presentano alla Provincia, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, oppure al Comune, negli altri casi, apposito Piano di Risanamento.

Sono esclusi dall’obbligo i siti d’impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n.1863/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 concernente l’adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS, ora Regolamento CE 761/2001).

Art. 92.3 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE EDILIZIA O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Le domande di concessione edilizia che contemplino la realizzazione di nuovi edifici oppure, nel caso di fabbricati già esistenti, un aumento del volume fabbricativo e/o il cambio di destinazione d’uso devono essere corredate da D.I.A. (Documentazione di Impatto Acustico) o da D.P.C.A (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) nei casi specificati nel Piano di Classificazione Acustica, tenendo conto di quanto prescritto dalla legge in merito a:

- A). Valutazione di Impatto Acustico: ai sensi dell’art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, la Documentazione di Impatto acustico deve essere presentata dal soggetto proponente unitamente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, dell’abilitazione all’uso (agibilità), delle licenze, dei provvedimenti comunque denominati, ivi compresa la denuncia di inizio attività, relativamente a:

- 1) Realizzazione, modifica o potenziamento delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” nazionale (ex Legge n. 349/1988 e s.m.i) e delle opere sottoposte a “Valutazione di Impatto Ambientale” regionale, provinciale o comunale ( ex L.R. 40/1998);

- 2) Realizzazione, modifica o potenziamento delle opere, non ricompresse al

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punto 1. di seguito elencate:

a. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b. Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade extraurbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

c. Discoteche;

d. Circoli privati e pubblici esercizi dove sono stati installati macchinari o impianti rumorosi oppure dove si svolgano attività rumorose;

e. Impianti sportivi e ricreativi;

f. Ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

- 3) Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive sia di beni, sia di servizi, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

L’assenza della Documentazione di Impatto Acustico è causa di diniego del permesso di costruire o delle autorizzazione per carenza di documentazione essenziale.

Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

- B). Valutazione Previsionale di Clima Acustico: ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 52/2000 è fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale di Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- Scuole e asili nido;

- Ospedali;

- Case di cura e di riposo;

- Parchi pubblici urbani ed extraurbani;

- Nuovi insediamenti residenziali ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate al punto 2.2..

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di domanda di variazione della destinazione d’uso di edifici esistenti a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo e di ogni altra attività per la quale la quiete costituisca un elemento di base.

L’assenza della D.P.C.A. è causa di diniego del titolo abilitativo o del provvedimento comunale che abilita all’utilizzazione dell’immobile per l’esercizio dell’attività, poiché determina carenza di documentazione essenziale.

Art. 92.4 - REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Per quanto non precisato nei precedenti articoli relativamente alle problematiche

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acustiche e fatto obbligatorio del rispetto dello specifico “Regolamento acustico Comunale” come approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n° 20 del 30 maggio 2007 e come successive modificato e integrato da ulteriore atto amministrativo.

Art. 92.5 - RADIOTELECOMUNICAZIONI ED ELETTROMAGNETISMO

Ogni attività edilizia connessa con le problematiche di radiotelecomunicazioni ed elettromagnetismo dovrà tener conto di quanto disposto da:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice della Comunicazioni Elettroniche”;

- L.R. 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757 “Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”.

Inoltre si farà riferimento anche al “Regolamento inerente al Piano di Localizzazione Comunale degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione , radiodiffusione sonora e televisiva” del Comune di Vigone come approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°21 del 30 maggio 2007 e come successivamente modificato ed integrato da ulteriore atto amministrativo in riferimento alla L.R. 19 / 2004 e DGR 16- 757 del 5 settembre 2005 e s.m.e.i.

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TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 93 - ATTIVITÀ IN CONTRASTO CON LA DESTINAZIONE DELLE AREE DI

P.R.G.C.

Per quanto non applicabile dai disposti dell'art. 55 si precisa che sugli edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona sono ammessi i seguenti interventi, oltre a quanto stabilito in altri articoli e ferme restando le altre prescrizioni di carattere normativo o topograficamente definite:

a) su edifici a prevalente destinazione residenziale ricadenti in zone a destinazione non residenziale e non agricola sono ammessi aumenti non superiori al 20% dello S.U.L. esistente alla data di adozione delle presenti norme;

b) su edifici, impianti ed attrezzature prevalentemente destinati ad attività produttive extragricole ricadenti in zona agricola sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di ampliamento non superiore al 50% della superficie di calpestio, e comunque non superiore a 250 mq, semprechè la superficie coperta non ecceda il 50% dell'area di proprietà;

c) su impianti ed attrezzature, al servizio dell'agricoltura ricadenti in aree a capacità insediativa esaurita e di completamento sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

d) su edifici, impianti ed attrezzature, a qualsiasi destinazione d'uso ricadenti in aree destinate ad impianti pubblici e di uso pubblico o destinate alla viabilità accessibilità semprechè in contrasto con tale destinazione è ammessa la sola manutenzione ordinaria.

In ogni caso gli impianti produttivi esistenti, agricoli, industriali o artigianali in contrasto con le previsioni del P.R.G.C. dovranno nel tempo provvedere alla rilocalizzazione in aree destinate all'esercizio di tali attività. Le modalità operative per il trasferimento e per il conseguente riuso degli immobili dismessi sono soggetti a convenzione a norma dell'articolo 53 della L.R. n. 56/77.

Art. 94 - NORME REGOLAMENTARI

Il Regolamento Igienico-Edilizio comunale, adottato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione contiene tutte le norme specifiche relative al rilascio del Permesso di Costruire e della relativa normativa.

Art. 95 - PERMESSI DI COSTRUIRE E TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI

Rimangono salve i titoli abilitativi già rilasciati, anche se in attuazione di piani esecutivi convenzionanti e piani di lottizzazione, prima della data di adozione del presente P.R.G.C., purchè i lavori siano completati entro tre anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili.

Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesto ulteriore titolo abilitativo, non in contrasto con i parametri urbanistici ed edilizi e con le classi di

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destinazione o tipi di intervento indicati nel presente P.R.G.C..

Per tutte le richieste di titolo abilitativo ad edificare pervenute allo sportello unico dell’edilizia comunale a decorrere dalla data di deliberazione di adozione della presente variante strutturale dello strumento urbanistico generale si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 58 della L.R. e s.m.e i., pertanto il progetto dovrà tener conto nella normativa più restrittiva. I progetti presentati prima di tale data e con istruttoria già completata, se necessario, dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al citato art.58 della legge regionale.

Art. 96 - RIFERIMENTI TABELLARI DELLE TABELLE DI SINTESI

In queste tabelle sono raccolti i parametri edilizi ed urbanistici che caratterizzano le aree di piano.

Per ciascun tipo di area sono riportati i dati:

- relativi alla superficie territoriale dell’area di P.R.G.C. ed i relativi indici.

- Il numero di piani e l’altezza massima consentiti e l’indice di copertura (indicati sempre e soltanto per le aree in cui si prevedono interventi) dipendono dalla struttura del tessuto circostante.

- Gli abitanti: il progetto definitivo di P.R.G.C. riporta, ove necessario, sia il numero di abitanti attualmente presenti in ciascuna area, che quelli insediabili, secondo gli indici adottati e pari a 150 mc/ab.

- Per quanto riguarda le distanze da rispettarsi dai confini o dai fabbricati vicini essa deve risultare pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di 5 mt. Nel centro Storico valgono le norme del C.C. o le puntualizzazioni intervenute nello Studio dello S.U.E.. E’ fatto salvo il diritto di costruire a confine previo accordo con atto notarile irrevocabile registrato col vicino, ai sensi della legislazione vigente. Eventuali allineamenti in deroga a quanto sopra specificato potranno essere assentit su casi specifici al rilascio del titolo abilitativi alla costruzione.

- Per quanto concernei collegamenti alla pubblica via si fa riferimento alle specifiche norme di P.R.G.C.: qualora, per nuovi interventi, non sia necessario procedere all’apertura di nuova viabilità privata, il costruttore deve poter accedere alla pubblica via attraverso un passo carraio di cui possa dimostrarne la proprietà o il diritto all’uso.

- Relativamente alle larghezze varie indicate cartograficamente sulle tavole di piano, esse si riferiscono di massima alla sezione viaria in progetto o alla larghezza del sedime stradale esistente. In tal caso il Comune si riserva, di predisporre il progetto esecutivo dell’opera per la realizzazione delle arterie stradali di non sufficiente capacità e livello di servizio.

- I valori assunti per le superfici delle singole aree sono stati rilevati planimetricamente sulle cartografie di base del P.R:G:C: per poter procedere alla valutazione della capacità insediative. Pertanto essi possono essere affetti da errori di lettura e di valutazione che si discostano dai valori catastali, cui in ogni caso si far riferimento sia per la predisposizione degli S.U.E. relativi alle aree di piano che per presentazione delle richieste di concessione edilizia.

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Art. 97 - RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

- Eventuali incongruenze tra esistente e rappresentazione grafica verranno chiarite secondo le relative competenze (private o pubbliche) nelle stesure dei progetti di utilizzazione edilizia o urbanistica.

- Eventuale difformità tra la definizione o illustrazione grafica nella cartografia e l’esistente si considera a tutti gli effetti superata dalla situazione di fatto esistente, a ameno che successivi progetti attuativi del P.R.G.C. ne confermino il valore normativo.

- Le aree per servizi indicate nelle zone soggette a P.E.C. obbligatorio sono vincolati come superfici ma non come posizionamento. Tale definizione sarà chiarita in sede di strumento attrattivo di iniziativa pubblica o privata.

Eventuali utilizzazioni edilizie (a carattere esclusivamente pubblico) dovranno essere inquadrate in un progetto planivolumetrico congruente con lo stato di fatto dei luoghi.

Art. 98 - VARIE

1) Per aree di gravitazione delle attrezzature pubbliche esistenti e previste si è intesa la porzione di territorio direttamente ed immediatamente interessata alla fruizione delle stesse indipendentemente dal calcolo di verifica degli standards urbanistici, per oggettive considerazioni sulla situazione di fatto esistente e sulle condizioni della vita nell’ambiente nel complesso.

2) La tipologia edilizia degli interventi dovrà in linea di massima rispettare la tipologia esistente nella zona interessata, con particolare riferimento al tipo di copertura ed ai materiali impiegati, secondo quanto sarà definito in maniera specifica dai piani attuativi di zona. In mancanza di questi e qualora la tipologia di intervento risulti in contrasto con quelle esistenti, sarà compito della Commissione Igienico-Edilizia suggerire le modalità da osservare conto tenuto della situazione ambientale in atto.

3) Le verande ricavate da balconi (con strutture provvisorie apribili e semovibili) non saranno computate ai fini volumetrici e per la determinazione della C.I.R.T. di piano qualora la loro superficie perimetrata non superi i 9 mq, mentre saranno conteggiate ai sensi degli oneri di cui all’art2 legge 1077. In caso di edifici pluripiano le verande dovranno essere strutturalmente compatibili con l’architettura dell’edificio ed il relativo progetto dovrà essere studiato in modo unitario su tutto il fronte oggetto dell’intervento. E’ pertanto ammessa la chiusura di superfici esterne quali logge, balconi, ecc., a condizione che venga presentato un progetto tipo al quale dovranno uniformarsi tutte le eventuali successive chiusure, in modo che ne risulti una soluzione architettonica ordinata ed unitaria per tutto l’organismo edilizio interessato. Inoltre dovranno essere osservati i seguenti requisiti:

a) la possibilità di realizzazione di tali opere può riguardare, nel caso di fabbricazione chiusa, le sole fronti versi cortile, nel caso di fabbricazione aperta

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si deve tener conto dei caratteri delle tipologie edili;

b) la superficie di pavimento chiudibile non può essere superiore a mq 9,00;

c) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l’esterno non inferiore ad 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali parentesi sulla medesima.

d) Le cucine o i locali con posto cottura o focolari che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno;

e) I servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;

f) Non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda e i locali interni che su essa si affacciano,

g) Non vengano installati nella veranda corpi od apparecchi riscaldanti di qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari impianti di cucine e altre apparecchiature ad arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio dell’unità immobiliare interessata;

h) Qualora siano presenti all’interno della veranda tubazioni di distribuzione del Gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente o permanentemente comunicante con l’esterno mediante un’apertura priva di vetro situata nelle parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 della superficie del pavimento della veranda. Tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della veranda separata dalla restante parte con apposita parete divisoria purchè esso sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l’ispezione.

4) Sono ammesse chiusure con vetrate dei piani pilotis in essi non vengano ricavati locali adibiti ad uso permanente da parte di persone od a deposito.

5) Sono da considerarsi strade private di terzi tutte quelle aventi proprietà totalmente o parzialmente diverse da quelle del fondo interessato. Ai fini dell’arretramento, da intendersi confine, quella linea che divide il cortile, o il verde privato della strada, anche quando quest’ultima non catastalmente frazionata.

6) Per tutti i casi in cui viene richiesto atto unilaterale d’impegno necessaria scrittura privata registrata secondo la vigente prassi notarile.

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REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SCALENGHE

VARIANTE GENERALE DI REVISIONE DEL

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

TABELLE DI SINTESI

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DISPOSIZIONI GENERALI In sede di intervento dovranno essere applicati i parametri stabiliti per gli interventi in riferimento modalità attuative utilizzate.

LEGENDA PARAMETRI URBANISTICI

• IUT - Indice di Fabbricabilità Territoriale; • IFT - Indice di Fabbricabilità Fondiaria; • IC - Indice o Rapporto di Copertura; • ST - Superficie Territoriale; • SF - Superficie Fondiaria; • SFL - Superficie Fondiaria Libera; • Ab. Esist. - Abitanti Esistenti; • Ab. Prev. - Abitanti Previsti; • Svil. H - Sviluppo in Altezza dei piani edificabili (da cui Hf = Svil. H + 1,50

m.) • Hf - Altezza dei fronti della costruzione; • N.Piani - Piani Fuori Terra più eventuale piano mansardato.

N.B.: Le tabelle di sintesi devono essere lette congiuntamente agli articoli delle N.T.A. corrispondenti.