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Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario
Programma Integrato di Intervento - Proposta Definitiva Aggiornata Norme Tecniche di Attuazione
7.06 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Sommario Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII) ............................................................. 2
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni ...................................................................................................... 3
Art. 3 - Destinazioni d'uso .................................................................................................................... 6
Art. 4 - Insediamenti in previsione ....................................................................................................... 8
Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi) ......................................................................................... 10
Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della progettazione unitaria complessiva delle UCP. ................................................................................ 14
Art. 7 - Sistema delle garanzie ........................................................................................................... 18
Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti planivolumetriche ed architettoniche................................................................................................. 20
Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento, vincolo d'uso. ..................................................................................................................................... 23
Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti tipologiche della destinazione commerciale. ..................................................................................... 24
Art. 11 - Regole tecniche. ................................................................................................................... 27
Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi. ................................................................................... 28
Art. 13 - Parco Urbano. ..................................................................................................................... 30
Art. 14 - Beni storico - documentali. .................................................................................................. 31
Art. 15 - Varianti di PII. ..................................................................................................................... 35
Art. 16 - Norma di prevalenza e di chiusura...................................................................................... 36
Allegati: Tabella A – Computo della SLP
Tabella B – Dotazioni di Standard
Tabella C – Destinazioni funzionali
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Art. 1 - Ambito del Programma Integrato di Intervento (PII)
1. Le presenti disposizioni regolano l'attuazione degli interventi infrastrutturali, urbanizzativi ed
urbanistico - edilizi, per funzioni private, pubbliche, per attrezzature di interesse generale e per
servizi, previsti dal PII relativo agli ambiti di trasformazione strategica "ATs1" (Aree Ex Falck) e
"ATs2" (Aree Ex Scalo ferroviario e nuova stazione), come individuati dal PGT del Comune di
Sesto San Giovanni.
2. L'Ambito del PII è individuato nella Tavola n. 1.02 su base catastale e nella Tavola 1.04 su base
fotogrammetrica. L'estensione complessiva rilevata dell'Ambito oggetto del PII è pari a mq.
1.433.315.
3. La perimetrazione dell'ATs2 non coincide con la delimitazione del PGT per effetto degli
adeguamenti inerenti le necessità operative della rete ferroviaria (posizionamento della stazione,
identificazione dei binari da dismettere), che producono l'esclusione di aree per mq. 12.530, e
l'inclusione di aree per mq. 2.176, con conseguente riduzione della St complessiva (cfr. Tavola
1.04).
4. Il perimetro dell'Ambito ATs2 comprende aree - per mq. 9.273 - con destinazione ad impianti
ferroviari confermati, non inclusi nella superficie concorrente a generare capacità edificatorie, in
conformità al PGT vigente. Altre aree - per mq. 90.287 - concernono impianti ferroviari di prevista
dismissione, inclusi nel computo della superficie che genera capacità edificatorie.
5. Il PII prevede, inoltre, interventi infrastrutturali che interessano aree esterne (individuate nella
Tavola 1.03 su base fotogrammetrica e nella Tavola 2d.01 su base catastale).
6. La capacità edificatoria dell'Ambito territoriale complessivamente oggetto del PII è computata,
previa esclusione della superficie la cui destinazione è confermata a servizio degli impianti
ferroviari, mediante la somma degli addendi ottenuti applicando i seguenti parametri:
a) applicazione all'intera St dei due ambiti dell'indice territoriale pare a 0,5 mq/mq;
b) capacità edificatoria ulteriore pari a mq. 80.792 di SLP in ragione della prevista messa in
sicurezza ovvero rifunzionalizzazione degli edifici localizzati nell'Ambito ATs1, di "riconosciuto
valore storico e testimonianza documentale della città delle fabbriche";
c) mq. 1.755 di SLP nell'ATs1, derivanti dalla pregressa convenzione, sottoscritta in data
22.10.2003, tra Immobiliare Cascina Rubina s.r.l. (dante causa di Sesto Immobiliare S.p.A.) e il
Comune di Sesto San Giovanni (atto a rogito Notaio Paolini di Milano, Rep. n. 120.231, Racc. n.
11.399), avente ad oggetto la cessione gratuita al Comune di aree per mq. 3.520;
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d) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in
ragione del riconoscimento dei rilevanti benefici pubblici;
e) ulteriore capacità edificatoria fino al 15% della SLP di cui alle precedenti lettere a), b) e c) in
ragione dell'adesione alle politiche energetiche del Comune.
7. Le SLP derivanti dai computi di cui al comma precedente sono riportate alla Tabella A, annessa
alle presenti NTA, recante, altresì, individuazione dei soggetti tra cui è ripartita la titolarità delle
suddette capacità edificatorie. Le superfici delle aree in cessione sono riportate nella Tabella
allegata sub B). Il valore e la dimensione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, degli
standard qualitativi e dei servizi costruiti sono riassunti nella Relazione Tecnica generale
(documento 7.01).
Art. 2 - Definizioni e abbreviazioni
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nel PII, si applicano le seguenti definizioni.
Programma Integrato di Intervento (PII)
Programma Integrato di Intervento concernente gli Ambiti ATs1 e ATs2 del vigente PGT del
Comune di Sesto San Giovanni.
Ambito
Porzione del territorio comunale oggetto del PII, corrispondente agli ambiti ATs1 e ATs2 di PGT
vigente.
Unità di Coordinamento Progettuale (UCP)
Porzione dell'Ambito graficamente individuata nella Tavola 4c.04 con apposita perimetrazione,
nella quale sono localizzati interventi edilizi (pubblici e privati) e opere infrastrutturali
(urbanizzazione primaria e secondaria e altre opere pubbliche), oggetto di unitario progetto
urbanistico.
Unità Minima di Intervento (UMI)
Articolazione della UCP - individuata in via definitiva in sede di presentazione della progettazione
unitaria complessiva dell'UCP - che sviluppa la pianificazione dettagliata degli interventi edilizi
(pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati) e delle opere infrastrutturali, oggetto di
richiesta di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo previsto dalla vigente legislazione,
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nonché le opere urbanizzative il cui completamento consente la formazione del certificato di
abitabilità/agibilità degli edifici o insediamenti pubblici e privati.
Fase
Articolazione programmatica costituente elemento essenziale della Convenzione comprendente
interventi sia pubblici, di interesse pubblico o generale, nonché privati, pianificati in plurime UCP.
La Fase costituisce stralcio funzionale di attuazione del PII. La programmazione in Fasi assicura
l'organizzazione delle attività esecutive degli interventi pubblici e privati, garantisce il
coordinamento attuativo, nonché l'ordinato e progressivo insediamento delle funzioni urbane. In
deroga alla definizione che precede, la Fase 0 prevede solo la realizzazione di opere pubbliche.
Opere di Fase
Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale la cui progettazione costituisce condizione per la
formazione di titoli edilizi riferiti agli edifici compresi nelle UCP appartenenti alla medesima Fase.
Opere di Unità
Opere pubbliche, di interesse pubblico e generale, mediante le quali è garantito il corretto ed
ordinato insediamento delle funzioni al servizio, anche non esclusivo, degli insediamenti pubblici e
privati compresi nelle singole Unità di Coordinamento Progettuale.
Opere di Urbanizzazione
Opere pubbliche rientranti nelle tipologie elencate dall'art. 44, commi 3 e 4, della LR n. 12/2005 e
s.m.i, computate a compensazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi
dell'art. 46 della LR Lombardia n. 12/2005 e s.m.i..
Servizi costruiti
Opere ed interventi concorrenti, ai sensi dell'art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi, a costituire la
dotazione di standard del PII.
Standard qualitativi
Opere ed interventi concorrenti, ai sensi del Documento di Piano, al riconoscimento della premialità
connessa ai "benefici pubblici".
Progettazione unitaria complessiva
Progetto planivolumetrico, esteso a una o più UCP, avente i contenuti di cui al successivo art. 6.
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Destinazioni d'uso
Insieme delle funzioni ammissibili nel PII, articolate secondo la classificazione adottata nel
successivo art. 3.
Zonizzazione
Individuazione di aree destinate a funzioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale.
Ambito di localizzazione
Superfici con destinazioni pubbliche, di interesse pubblico e/o generale (ad esempio, piazze,
parcheggi) la cui individuazione è suscettibile di variazione, al fine di assicurare la più efficace
connessione con le funzioni servite.
Funzione
Categorie di servizi pubblici, di interesse pubblico o generale al cui insediamento sono destinati una
o più aree o immobili.
Convenzione
Convenzione attuativa il cui schema è approvato unitamente agli atti del PII. La sua stipulazione
condiziona l'esecuzione degli interventi previsti dal PII.
Case alte
Si intende un edificio di altezza non inferiore a 40 mt e non superiore a quella ammissibile secondo
le normative di settore. Il basamento di detti edifici, non abitabile ad eccezione degli alloggi di
servizio allo stabile, ha un'altezza minima tra suolo e intradosso del primo piano abitabile non
inferiore a 8 mt e un rapporto tra la superficie occupata dal basamento, comprensiva di eventuali
receptions e alloggi di servizio, e la proiezione a terra della superficie del piano tipo non superiore
al 40%.
Attuatore
Soggetto che assume, nei confronti del Comune, ed anche a seguito dell'eventuale cessione della
proprietà di singole porzioni dell'Ambito, la responsabilità ed il compito dell'attuazione complessiva
del PII, nelle componenti pubbliche e private e secondo le modalità previste dal Programma. Tale
soggetto è individuato in Sesto Immobiliare S.p.A. o in soggetto cui successivamente venga ceduta
tale qualificazione.
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Comune
Comune di Sesto San Giovanni. Ove necessario e non sia altrimenti prescritto dalla legge, sono
individuati gli organi interni competenti all'adozione degli atti.
Presentatori del PII
Proprietari delle aree dell'Ambito diversi dall'Attuatore e dal Comune.
2. Negli articoli che seguono sono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a) SLP: Superficie Lorda di Pavimento;
b) PdR: Piano delle Regole;
c) PdS: Piano dei Servizi;
d) NTA: Norme Tecniche di Attuazione;
e) PGT: Piano di Governo del Territorio;
f) St: Superficie Territoriale.
Art. 3 - Destinazioni d'uso
1. In conformità al Documento di Piano del vigente PGT, nell'Ambito è ammessa la realizzazione di
un mix funzionale per destinazioni private articolato in:
40% SLP minima residenziale;
40% SLP minima per produzione di beni e servizi.
2. Il rimanente 20% di SLP rappresenta la flessibilità funzionale ascrivibile a favore di una delle
due precedenti funzioni principali, ovvero a funzioni complementari compatibili.
3. Per "produttivo di beni e servizi" si intendono tutte le funzioni non classificabili nella funzione
"Residenza" (indicata come categoria A), ovvero le categorie:
B) Attività ricettive
C) Attività produttive
D) Attività commerciali
E) Attività terziarie.
4. Nell'Ambito sono, pertanto, insediabili, quali funzioni private, le destinazioni d'uso di cui all'art.
4.3.1 delle NTA del vigente PdR, con le precisazioni di seguito riportate. E' esclusa la sola industria
classificata in prima classe dal DM 5 settembre 1994, nonché, in prossimità della residenza, tutte le
tipologie produttive con questa non compatibili.
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5. La destinazione principale a residenza (lettera A dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR citato), si
articola nelle seguenti tipologie: a) Edilizia residenziale libera; b) Edilizia residenziale
convenzionata.
6. La tipologia dell'edilizia sociale costituisce declinazione della destinazione a servizi, in
conformità ai disposti dell'art. 9 della LR 12/2005 e s.m.i., nonché dall'art. 3, ultimo comma, delle
NTA del vigente Piano dei Servizi.
7. Nell'Ambito, la destinazione ad attività ricettive (lettera B dell'art. 4.3.1 delle NTA del vigente
PdR dettata per la città consolidata), non include gli usi "case per studenti" e "collegi" da ritenersi
compresi nella destinazione a servizi ove siano asserviti o convenzionati con enti pubblici o istituti
di istruzione parificati.
8. La sola categoria "commercio al dettaglio" (categoria D1 di cui all'art. 4.3.1 delle NTA del Piano
delle Regole) è soggetta nel solo ambito ATs1, al limite dimensionale di mq. 100.000 di SLP. Detta
SLP può accogliere tutte le tipologie distributive ammissibili ex art. 4 D.Lgs. n. 114/1998, nel
rispetto per quanto concerne il solo ambito ATs1 delle seguenti, ulteriori limitazioni:
grande struttura di vendita, max mq. 50.000 di SLP (merceologia non alimentare),
medie strutture, articolabili in "blocchi", max mq. 40.000 di SLP (di cui max mq. 7.500 di
SLP per merceologia alimentare);
esercizi di vicinato, nonché medie strutture con superficie < mq. 500 max, mq. 10.000 di
SLP.
9. Resta fermo che, in conformità al Documento di Piano, a valere sulla SLP a destinazione per
produzione di beni e servizi derivante dall'ambito ATs2 è ammessa l'attivazione di esercizi di
vicinato e medie strutture in via aggiuntiva a quanto sopra indicato per l'ambito ATs1.
10. Alle superfici commerciali si applicano le prescrizioni tipologiche di cui al successivo art. 10.
11. Le funzioni di cui alle categorie D2 e D3 dell'art. 4.3.1 delle NTA del Piano delle Regole, sono
ammesse, senza prescrizioni dimensionali, nei limiti della SLP per "produzione di beni e servizi" e
nel rispetto delle regolamentazioni comunali di settore.
12. L'allocazione di impianti di distributore di carburante deve ritenersi compatibile con le
destinazioni d'uso di cui al presente articolo, relativamente alle aree comprese nelle fasce di rispetto
della viabilità, esistenti o in previsione. Ferma restando la verifica dell'insussistenza di condizioni di
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, ovvero di compromissione dell'ambiente o dell'estetica
cittadina, l'apertura di nuovi impianti è consentita nei casi di cui all'art. 32 delle NTA del Piano
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delle Regole, ovvero qualora prevista da aggiornamenti della programmazione di settore, assunta ai
sensi e per gli effetti degli artt. 81 e ss della LR 6/2010.
13. E' ammessa, in via aggiuntiva alle destinazioni private di cui ai punti precedenti, la destinazione
a servizi, che comprende, oltre alle attrezzature e servizi di proprietà pubblica, altresì quelli privati
di interesse generale - accreditati, asserviti o convenzionati - in conformità al vigente Piano dei
Servizi, con riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti funzioni:
edilizia sociale, parcheggi privati, laboratori di ricerca, mense, sedi universitarie e attrezzature per
l'istruzione (comprese scuole private e parificate, asili nido e nidi aziendali), case per studendi e
collegi, attrezzature socio-assistenziali, attrezzature socio-sanitarie, mercato coperto, uffici di
interesse pubblico, attrezzature sportive, incubatori di impresa, strutture di eccellenza.
14. Gli edifici e strutture aventi destinazione a servizio, ai sensi del comma precedente, non
concorrono al computo della SLP in rapporto alla capacità edificatoria massima ammissibile, a
condizione che:
a) l'asservimento abbia carattere perpetuo e l'accreditamento, ovvero il convenzionamento, abbiano
una durata non inferiore a venti anni, fatta salva la previsione di termini diversi per particolari
servizi;
b) siano previste le penalità da applicare nel caso di violazione degli obblighi di servizio pubblico;
c) sia preliminarmente verificata la sussistenza delle dotazioni di aree e di servizi nella misura
necessaria a rispondere ai maggiori o ulteriori fabbisogni generati.
15. Fermo quanto previsto ai precedenti commi da 1 a 3, le modifiche di destinazioni d'uso sono
regolate dagli artt. 51 e 52 della LR n. 12/2005 e s.m.i..
Art. 4 - Insediamenti in previsione
1. La SLP totale complessivamente prevista dal PII per le funzioni private insediabili, è pari a mq.
1.012.134 (al netto delle SLP di spettanza del Comune di Sesto San Giovanni).
2. Ai fini dell'approvazione dei progetti edilizi, la SLP è da computarsi con le esclusioni di seguito
elencate:
porticati e pilotis: aperti e anche chiusi con vetrate, purché, in quest'ultimo caso, asserviti
all'uso pubblico;
balconi, terrazze, logge, serre bioclimatiche non climatizzate ed androni passanti;
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cantine e locali destinati alla installazione di impianti tecnologici (di riscaldamento e
condizionamento, cabine elettriche, locali macchine, vani degli ascensori ed eventuali spazi
filtro-fumi, ecc.);
soppalchi, se totalmente aperti sul lato maggiore, per una superficie massima pari al 50%
della superficie netta del locale su cui si affacciano;
locali aventi altezze tali da non potersi considerare abitabili o agibili, e superfici adibite a
parcheggi o box e spazi di manovra;
per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro alloggi: spazi
destinati a deposito, compresi i relativi spazi di accesso, fino ad un massimo del 4% della
SLP totale, e comunque non superiore a mq. 40 complessivi per ciascun edificio;
elementi di facciata degli edifici, quali cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli
accorgimenti tecnici finalizzati esclusivamente al risparmio energetico, nei lmiti e con
l'osservanza delle disposizioni di cui alla LR 20 aprile 1995, n, 26 e s.m.i..
3. Ai corpi scala è assegnata, ai fini del calcolo della SLP, una dimensione pari a mq. 18 per ogni
piano fuori terra, indipendentemente dal fatto che siano di superficie minore o maggiore. Detta
disposizione non si applica agli edifici destinati a medie e grandi strutture di vendita.
4. La SLP di cui al comma 1 è realizzabile nel contesto dell'intero Ambito, indipendentemente
dall'inerenza alla superficie territoriale dell'ambito ATs1 ovvero dell'ambito ATs2.
5. La SLP (mq. 58.687) generata dall'ambito ATs2 è subordinata alla preventiva ed effettiva
realizzazione della stazione ferroviaria a scavalco, in conformità alle disposizioni del PGT vigente,
nonché all'effettiva dismissione degli impianti ferroviari non oggetto di conferma. A tale scopo, in
ragione della facoltà di utilizzo indifferenziato di cui al precedente comma 4, fino all'avvio dei
lavori di costruzione delle nuova stazione, sono vincolate le seguenti superfici:
UCP 9C: SLP categoria A mq. 22.668; SLP altre categorie mq. 18.277;
UCP 9B (parte): SLP categoria A mq. 12.544; SLP altre categorie mq. 5.198.
6. La SLP di cui al precedente comma 1 è destinata agli usi di cui all'art. 3, nel rispetto delle
flessibilità tra funzioni ivi specificata, comunque nell'osservanza del mix funzionale di seguito
articolato:
Residenza: 60% max (di tale percentuale almeno il 20% a residenza convenzionata);
Produzione di beni e servizi: 40% min..
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7. L'osservanza del mix funzionale di cui sopra è verificata a livello di complessivo Ambito,
indipendentemente dall'articolazione funzionale delle singole UCP o UMI.
Art. 5 - Programmazione attuativa (Fasi)
1. Il PII, perseguendo la graduale, organica, coordinata ed ordinata realizzazione di opere pubbliche,
di intesse pubblico e generale, nonché private, nella salvaguardia del principio di adeguata
flessibilità, programma l'esecuzione degli interventi nelle seguenti fasi:
Fase 0
Opere di Fase
Svincolo Tangenziale e relativi sottoservizi, Raddoppio Viale Edison, Rotatoria Viale
Edison/Diagonale;
Fase 1
Opere di Fase
a) Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 1C - 2F); Parcheggi (quota parte di cui alla
UCP 2F); Sistemazione superficiale Viale Italia (quota parte di cui alla UCP B5); Autosilo
(UCP 1E); Viabilità "Diagonale" (UCP 1G); Edilizia residenziale sociale (quota parte di cui
alla UCP 5A); Centro Anziani (UCP 5A); Stazione (UCP S.A.); Sottopasso (UCP S.A.); Via
Acciaierie (UCP S.C.);
b) Scuola Infanzia in "Casa del Direttore" (UCP 1C); Scuola Infanzia Primaria e Secondaria
in Treno Laminatoio (UCP 2F); Piscina/Centro Sportivo in Treno Laminatoio (UCP 2F);
UCP Funzioni private:
1A (parte); 1D; 1F; 2A; 4A; 5A; 11A; SA; SB;
Fase 2
Opere di Fase
a) Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 7D - 7A); Sistemazione superficiale Viale
Italia (quota parte di cui alla UCP B6); Asilo (UCP 3A);
b) Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria in Concordia (UCP 9D);
UCP Funzioni private:
1A (parte); 1E (parte); 2D; 2E; 3A; 3C; 9B; 9C;
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Fase 3
Opere di Fase
a) Parco Urbano (quota parte di cui alla UCP 2C); Sistemazione superficiale Viale Italia
(quota parte di cui alle UCP B4 - B3 - B2); Sede delle Associazioni in Cabina Controllo
Treni (UCP 9A); Sistemazione Boschetto Cantore (UCP 10D);
b) Sistemazione e ampliamento Scuola Infanzia in ex Scuola Montessori (UCP 10E);
Biblioteca nel BLISS (UCP 10C);
UCP Funzioni private:
UCP 8A; 8B; 9A; 10C; 10D;
Fase 4
Opere di Fase
Parco Urbano (quota parte di cui alle UCP 7C - 6C - 6B - 6A - 6D PLIS - 1B - 2B);
Passerella sul Parco (UCP 6D); Edilizia Residenziale Sociale (quota parte di cui alla UCP
11C); Poliambulatorio (UCP 10A); Edilizia sociosanitaria (UCP 10A); Asilo (UCP 10A);
Parcheggio (UCP 7B);
UCP Funzioni Private:
10A; 10B; 11B; 11C.
2. Nell'ambito di ciascuna Fase individuata nella Tavola 4c.04 devono essere realizzate tutte le
opere previste nelle UCP per la parte ricompresa nelle singole Fasi, ancorché non elencate nel
precedente comma. Ugualmente nell'ambito delle singole Fasi, devono essere progettati e realizzati
tutti i sottoservizi e gli impianti a servizio degli insediamenti pubblici e privati.
3. Ciascuna Fase, fermo quanto previsto per la Fase 0, comprende:
plurime Unità di Coordinamento Progettuale, costituite, a loro volta, da articolazioni
pianificatorie composte da edifici per funzioni private e dalle opere di urbanizzazione ad
essi serventi;
plurime Opere di Fase, ovvero opere pubbliche, di interesse pubblico e/o generale, non
serventi esclusivamente singole UCP, la cui attuazione è prevista per assicurare le finalità di
coordinamento esecutivo di cui al comma 1.
4. La qualificazione di un'opera quale Opere di Fase, rispondendo a finalità programmatiche, ne
lascia immutata la qualificazione, a fini urbanistici, a titolo di opera di urbanizzazione, servizio
costruito, standard qualitativo, anche agli effetti delle modalità realizzative previste dal PII. Gli
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interventi previsti in ciascuna Fase sono realizzati nei tempi programmati nel cronoprogramma
allegato alla Convenzione. Le modifiche al cronoprogramma costituiscono variazione della
Convenzione, ma non sono considerate variante al PII, e non richiedono l'espletamento della
procedura di approvazione di cui agli artt. 92 e 14 della LR 12/2005 e s.m.i.. Il cronoprogramma
allegato alla Convenzione è ulteriormente dettagliato in sede di deposito della progettazione delle
Opere di Fase, al fine di consentire la valutazione del coordinato avanzamento delle opere per
servizi pubblici e delle opere destinate a funzioni private.
5. La Fase 0, non comprendente alcuna UCP, include Opere di Fase la cui attuazione è da
considerarsi servente l'intero Ambito di PII. L'approvazione dei progetti delle opere previste nella
Fase 0, presentati nei termini previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione, costituisce
condizione per l'attivazione della Fase 1. Entro 90 giorni dal deposito dei progetti, il Comune ha
l'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso indicando, ove sia ritenuto
utile, le prescrizioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle procedure e l'efficace
esecuzione dei lavori. La realizzazione delle opere di cui alla Fase 0 è eseguita nei termini indicati
nel cronoprogramma.
6. Per le Fasi successive alla Fase 0, al fine di procedere alla relativa attuazione, l'Attuatore deposita
il progetto delle pertinenti Opere di Fase. Entro 90 giorni dal deposito dei progetti, il Comune ha
l'obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso, indicando, ove necessario, le
prescrizioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle procedure e l'efficace
realizzazione dei lavori. I progetti sono depositati in tempo utile per assicurare il rispetto dei tempi
di esecuzione previsti nel cronoprogramma allegato alla Convenzione. L'approvazione nei termini
dei progetti costituisce condizione di procedibilità delle istanze per i titoli edilizi degli interventi
dedotti in ciascuna UCP.
7. In fase esecutiva possono essere concesse proroghe dei termini di attivazione, ovvero di
conclusione dei lavori, sulla base di motivate richieste riferite alla particolare complessità della
progettazione, ovvero per difficoltà intervenute in sede di esecuzione, non previste e non prevedibili
con l'ordinaria perizia e diligenza.
8. La nuova stazione ferroviaria a scavalco, compresa in Fase 1, fermi restando i termini di deposito
del progetto, è realizzata nei termini e con le modalità concordate con i responsabili della gestione
degli impianti e del servizio ferroviario. La mancata realizzazione di tale opera entro 96 mesi dalla
sottoscrizione della Convenzione impedisce l'utilizzazione dei diritti edificatori attribuiti all'ATs2.
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9. Per le Fasi 1, 2, 3, relativamente alle Opere di Fase indicate alla lettera b), si dà atto che trattasi di
opere (impianti sportivi, scolastici, culturali) la cui progettazione sarà elaborata con l'adozione di
pratiche partecipative concordate con il Comune. Le attività di consultazione devono essere avviate
immediatamente dopo la data di previsto inizio della Fase cui le opere pertengono e concluse nei
tempi previsti dal cronoprogramma allegato alla Convenzione.
10. Entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo delle Opere di Fase,
l'Attuatore consegna la garanzia fideiussorie, aventi le caratteristiche previste nella Convenzione,
nell'ammontare determinato ai sensi del successivo art. 7.
11. Costituisce condizione per il riconoscimento dell'agibilità degli edifici compresi nelle UCP
afferenti ciascuna fase il collaudo delle seguenti Opere di Fase:
Fase 1
Parcheggi (quota parte di cui alla UCP 2F); Viabilità "Diagonale" (UCP 1G); Sottopasso
(UCP SA); Scuola Infanzia, Prima e Secondaria in Treno Laminatoio (UCP 2F);
Fase 2
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria in Concordia (UCP 9D);
Fase 3
Sistemazione e ampliamento Scuola Infanzia in ex Scuola Montessori (UCP 10E);
Fase 4
Poliambulatorio (UCP 10A); Parcheggio (UCP 7B).
12. L'attuatore può proporre la modifica del cronoprogramma con l'anticipata esecuzione delle Fasi.
Il Comune si pronuncia sulla richiesta con provvedimento espresso entro 30 giorni dalla
presentazione della proposta. Ove il Comune non si pronunci nei termini, la proposta si intende
accolta. La modifica del cronoprogramma costituisce variazione alla Convenzione.
13. Lo scostamento dai tempi previsti dal cronoprogramma, purché non riconducibile alla volontà o
ad inadempimenti dell'Attuatore, determinato dall'andamento dei lavori di bonifica, da ritardi di
altre Amministrazioni, da contenziosi relativi alle procedure di affidamento dell'esecuzione delle
opere pubbliche, ovvero da ritardi nell'acquisizione di aree di proprietà di terzi, è qualificato come
causa di forza maggiore.
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Art. 6 - Unità di Coordinamento Progettuale e Unità Minime di Intervento - Approvazione della
progettazione unitaria complessiva delle UCP.
1. Il PII individua le Unità di Coordinamento Progettuale perimetrate nelle Tavole 4c.04 e 4c.06.
2. Nella Tavola allegata sub C, le destinazioni d'uso private sono codificate con lettere "R", ovvero
"P". Detti codici alfabetici definiscono la destinazione principale prevalente della UCP nei termini
che seguono:
R = destinazione d'uso prevalente residenza;
P = destinazione d'uso prevalente produzione di beni e servizi.
3. L'osservanza delle funzione prevalente è garantita, a livello di singola UCP, con la destinazione
alla funzione prevalente di almeno il 60% della SLP dedotta nella progettazione unitaria di UCP di
cui ai successivi commi.
4. In deroga a quanto disposto al comma precedente, le UCP 1A - 9B - 9C non sono caratterizzate
da funzione prevalente. Per tali UCP, la funzione residenziale e quella per produzione di beni e
servizi devono, rispettivamente, essere previste nella quota minima del 30% e nella quota massima
del 70% della SLP dedotta nella progettazione unitaria di UCP di cui ai successivi commi.
5. Relativamente alle UCP ove è prevista edilizia convenzionata, costituisce elemento essenziale
l'osservanza delle quote minime, di seguito indicate, di SLP da destinare a tale uso, calcolate sulla
SLP a funzione residenziale dedotta nella progettazione unitaria:
UCP 4A: > 30%
UCP 10B > 30%
UCP 1A > 20%.
6. Le variazioni dimensionali delle UCP ove è prevista la realizzazione di edilizia convenzionata
devono comunque assicurare il rispetto della quota minima del 20% sul totale dell'edilizia
residenziale prevista nell'Ambito.
7. Le UCP possono essere, a loro volta, articolate in Unità Minime di Intervento (UMI). Gli
elaborati di PII recano l'individuazione di UMI, da ritenersi indicativa e non prescrittiva.
L'individuazione puntuale delle UMI è rimessa alla fase di progettazione unitaria di cui ai
successivi commi.
8. Assolti gli incombenti di attivazione della Fase di cui al precedente art. 5, l'Attuatore è abilitato,
relativamente a ciascuna UCP compresa nella medesima Fase, a richiedere l'approvazione delle
progettazione unitaria di UCP, secondo le procedure di seguito indicate.
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9. L'Attuatore deposita, per ciascuna Unità di Coordinamento Progettuale, gli elaborati costituenti la
progettazione unitaria complessiva, unitamente a schema di atto d'obbligo recante l'assunzione degli
impegni realizzativi relativi alle Opere di Unità coerenti con le previsioni del cronoprogramma
allegato alla Convenzione, nonché l'individuazione delle aree in cessione. Ove siano previste opere
o attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale, l'Attuatore deposita anche una
proposta di convenzione destinata a disciplinare le modalità d'uso ed i rapporti con il Comune.
10. In sede di progettazione unitaria dovrà essere dedotta capacità edificatoria compresa tra il 70%
ed il 130% della SLP assegnata a ciascuna UCP dal PII.
11. E' sempre ammessa la presentazione di progettazione unitaria riferita a più Unità.
12. La progettazione unitaria complessiva UCP è composta dai seguenti elaborati:
a) progetto planivolumetrico (1:1.000) degli insediamenti privati e pubblici, di uso pubblico e
generale, contenente anche le eventuali modifiche delle previsioni aventi ad oggetto le opere
di urbanizzazione primaria, secondaria e delle altre opere pubbliche rese necessarie in
ragione delle risultanze del maggior dettaglio progettuale, ovvero connesse alla variazione
del dimensionamento delle UCP, entro i limiti ammessi dal precedente comma 10;
b) tabella quantitativa comparativa dei dati relativi a pesi insediativi, destinazioni d'uso e
relative categorie da insediare, aree e superfici destinate ad opere di urbanizzazione;
c) analisi di dettaglio dell'adeguatezza delle superfici destinate alla sosta a servizio delle opere
pubbliche o private di interesse generale;
d) elaborati contenenti la puntuale indicazione planimetrica delle aree interessate da opere di
urbanizzazione, di altre opere pubbliche o private di interesse generale, oggetto di cessione
gratuita o di asservimento ad uso pubblico;
e) individuazione definitiva delle aree in cessione e progettazione definitiva delle attrezzature e
delle opere conferite a titolo di servizi costruiti;
f) progettazione definitiva delle opere pubbliche (urbanizzazioni e standard qualitativi e
costruiti), contenente gli adeguamenti alle prescrizioni deliberate dalla Giunta in sede di
approvazione della progettazione delle Opere di Fase;
g) titolo di proprietà delle aree oggetto della progettazione riferite, ove proposte, alle singole
UMI costituenti la UCP;
h) verifica viabilistica di compatibilità, recante lo sviluppo, alla fase di dettaglio propria della
progettazione unitaria, degli studi viabilistici annessi al PII;
i) schema di atto unilaterale d'obbligo;
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j) schema di convenzione riferito ai rapporti tra Comune e Attuatore e agli usi delle
attrezzature ed opere private di uso pubblico o di interesse generale, con annesso schema di
regolamento d'uso, ove necessario;
k) tavola comparativa delle previsioni dell'UCP e delle previsioni del PII, che evidenzi il
rispetto dei limiti di flessibilità dimensionale, di cui al precedente comma 10.
13. La progettazione unitaria complessiva dovrà essere definita:
a) nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso dei singoli edifici (piano terreno/piani
superiori), con indicazione delle sagome di ingombro, anche in sottosuolo, delle altezze e
del numero di piani entro e fuori terra;
b) nell'individuazione degli accessi;
c) nella individuazione dei parcheggi pubblici o di uso pubblico, delle aree in cessione o in
asservimento da destinare a verde, nonché - qualora previste - da destinarsi a giardini
pubblici, piazze, percorsi di uso pubblico, strade, ecc.;
d) nell'individuazione delle Unità Minime di Intervento.
14. La progettazione unitaria è completata dalla progettazione definitiva delle Opere di Unità e, per
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla validazione effettuata ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e del DPR 207/2010. A tale progettazione sono allegati computi estimativi, redatti sulla
scorta del Bollettino Ufficiale della CCIAA (ovvero, per le opere non incluse nel Bollettino, sulla
base del Prezziario delle Opere Edili della Provincia di Milano, ovvero, per le voci di costo non
presenti nei predetti Bollettini, sulle base di analisi di prezzo fondate su listini ufficiali di mercato),
con applicazione dello sconto del 10%. Gli oneri di sicurezza (calcolati nella misura del 3% del
valore dell'opera) e le spese di progettazione, queste ultime calcolate applicando il parametro
forfetario del 9,5% sul valore delle opere, concorrono a determinare il valore delle opere ai fini
dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ed ai fini della determinazione
dei servizi costruiti e degli standard qualitativi.
15. Lo schema di atto d'obbligo deve soddisfare i seguenti contenuti minimi:
a) impegno alla cessione gratuita a favore del Comune, entro 90 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione unitaria della UCP, delle
aree individuate negli elaborati di cui al punto d) del precedente comma 12 quali sede di
viabilità, ovvero percorsi pubblici, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dotazioni
di standard;
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b) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle opere
costituenti dotazione di standard (compresi i servizi costruiti) e degli standard qualitativi
previsti dalla progettazione unitaria entro i tempi programmati dal cronoprogramma
allegato alla Convenzione, ovvero variato secondo i contenuti di successivi accordi;
c) individuazione delle aree a standard da cedere a carico di altre UCP ove in quella oggetto di
intervento non sia soddisfatta la dotazione prevista nel PII in proporzione al carico
insediativo progettato;
d) determinazione degli oneri tabellari dovuti in rapporto alle SLP comprese nella UCP e
definizione del relativo scomputo in relazione alle opere di cui al precedente punto b);
e) determinazione delle garanzie fideiussorie eventualmente da produrre secondo le previsioni
di cui al successivo art. 7.
16. Il Comune approva la progettazione unitaria con provvedimento espresso, prescrivendo le
modifiche e le integrazioni eventualmente necessarie per adeguare l'UCP alle previsioni del PII,
nonché le modifiche e le integrazioni da introdurre nella progettazione delle opere pubbliche,
nell'atto unilaterale d'obbligo e nei regolamenti d'uso, finalizzate ad assicurare la completezza e
regolarità degli elaborati, nonché l'adeguatezza funzionale e la coerenza architettonica delle opere.
Ove l'approvazione non intervenga entro i 60 giorni successivi alla presentazione, la proposta si
intenderà approvata. Il predetto termine potrà essere interrotto una sola volta per richieste di
chiarimenti e di integrazioni documentali entro 15 giorni dalla presentazione della proposta. Il
termine decorre nuovamente dal giorno di presentazione della documentazione integrativa o
modificativa.
17. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione della progettazione
unitaria, l'Attuatore deposita l'atto unilaterale d'obbligo integrato con il recepimento delle
modifiche richieste. Detto documento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, registrato e trascritto nei pubblici registri immobiliari, è sottoscritto dall'Attuatore e dai
proprietari delle aree comprese nel perimetro della UCP. Contestualmente ad deposito dell'atto
unilaterale d'obbligo, l'Attuatore deposita le garanzie fideiussorie, ove necessario integrando quelle
già prodotte, in base disposizioni di cui al successivo art. 7. Entro i successivi 30 giorni è stipulato
l'atto pubblico di cessione delle aree individuate alla lettera d) del precedente comma 12, con rinvio
degli effetti del trasferimento alla stipula di un successivo atto di puntuale identificazione catastale.
18. Il deposito dell'atto d'obbligo e, ove occorra, delle garanzie fideiussorie, abilita alla
presentazione dei titoli edilizi per la costruzione degli edifici compresi nell'Unità, nella misura
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consentita in ragione del valore delle fideiussioni, determinata secondo i criteri sanciti dal
successivo art. 7.
19. Nell'articolazione dei titoli edilizi, è in facoltà dell'Attuatore far valere l'individuazione delle
Unità Minime di Intervento (UMI).
20. I singoli interventi compresi nella progettazione unitaria, ovvero - a scelta dell'Attuatore - nelle
singole UMI, sono assentibili mediante DIA o Permesso di Costruire (ovvero altro equipollente
titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente).
21. Relativamente alle opere di urbanizzazione, l'Attuatore deposita i progetti definitivi, completi
degli elaborati necessari per indire le procedure di selezione dell'appaltatore, secondo quanto
previsto dall'art. 32, comma 1, lettera g) e dall'art. 122, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ove
applicabile. L'espletamento degli incombenti di approvazione dei progetti previsti dal D.Lgs. n.
163/2006 e relative norme regolamentari può costituire, nei termini previsti in Convenzione di PII,
titolo edilizio che abilita alla realizzazione delle opere.
22. In fase attuativa possono essere approvate, con il rilascio o la formazione dei titoli edilizi, senza
necessità di preventiva approvazione di variante di PII, modificazioni planivolumetriche che, oltre
a non contrastare con la vigente disciplina di PGT, rispondano alle caratteristiche quantitative e
qualitative di cui all'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i..
23. Le facoltà di modifica di cui ai commi precedenti sono esercitabili nei limiti e con le modalità
previste dai successivi artt. 8, 9, 10.
Art. 7 - Sistema delle garanzie
1. La presente norma disciplina le modalità operative delle prestazioni delle garanzie a corredo
dell'esecuzione degli interventi pubblici e di interesse pubblico.
2. L'Attuatore consegna, alla sottoscrizione della Convenzione di PII, fideiussione - avente le
caratteristiche convenzionalmente stabilite - per l'importo di € 10.000.000,00 (Euro
diecimilioni/00), costituente garanzia di base, la cui efficacia deve perdurare, nell'ammontare
stabilito, fintantoché il PII preveda Opere residue di Fase e d'Unità di eguale valore, per poi ridursi
proporzionalmente, fino alla completa estinzione, coincidente con l'ultimazione delle predette
opere. Di tale garanzia non si tiene conto ai fini dei computi di cui ai commi successivi.
3. Ad attivazione di ciascuna Fase, l'Attuatore, dopo l'approvazione da parte della Giunta
Comunale del progetto definitivo delle Opere di Fase, consegna garanzie fideiussorie pari al valore
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più elevato tra quello totale delle Opere di Fase (escluse le opere di cui al comma successivo) e la
quota di 1/3 del valore complessivo delle Opere tutte (di Fase ovvero di Unità) comprese nella Fase
medesima.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nel computo del valore complessivo delle opere
di Fase non si tiene conto:
delle Opere di Fase la cui progettazione è soggetta a termine differito (Opere di cui alle
lettere b) delle Fasi 1, 2, 3 - art. 5, comma 1 e comma 9);
delle Opere di Fase da realizzare con ricorso all'istituto della finanza di progetto o della
concessione di costruzione e gestione.
Tali opere sono comunque comprese nel computo del valore totale delle Opere di Fase e di Unità,
sul quale calcolare la quota di 1/3.
5. L'Opera corrispondente alla nuova stazione a scavalco è esclusa dalla base di calcolo da utilizzare
per la determinazione del valore della garanzia, poiché la sua costruzione condiziona per intero la
realizzabilità della SLP attribuita all'ambito ATs2.
6. Il deposito delle garanzie di cui ai precedenti commi costituisce condizione per la presentazione
della progettazione unitaria di UCP di cui al precedente art. 6.
7. A seguito dell'emanazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle
Opere (di Fase ovvero di Unità), anche effettuato mediante procedure di collaudo di stralci
funzionali, le garanzie prestate per Opere collaudate - fatta salva la quota a copertura di eventuali
interventi correttivi o di completamento richiesti dal collaudatore - possono restare nella
disponibilità del Comune, quale garanzia di realizzazione di ulteriori Opere di Fase o di Unità, ove
ne residuino da realizzare, e sempreché, in virtù del principio stabilito al successivo comma 10,
l'Attuatore intenda richiedere il rilascio di ulteriori titoli edilizi per opere private. Nel caso in cui
l'Attuatore rinunci a richiedere nuovi titoli, ovvero, pur a fronte della richiesta di nuovi titoli,
l'ammontare dalla garanzia prestata, in applicazione del criterio proporzionale di cui al comma 10
risulta comunque maggiore della SLP sviluppabile, la medesima garanzia sarà proporzionalmente
ridotta.
8. Il computo del valore da garantire è determinato escludendo sempre dalla base di calcolo il valore
delle opere già collaudate.
9. In sede di progettazione unitaria di UCP si verifica l'eventuale necessità di integrazione delle
garanzie già in essere in relazione:
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a) ad eventuali maggiori costi di Opere di Unità, ovvero di Opere di Fase a progettazione
differita, che modifichino il valore minimo da garantire;
b) ad eventuali necessità di conseguire l'attuabilità di SLP per usi privati in misura
proporzionalmente superiore ai valori in quel momento garantiti, secondo quanto disposto ai
commi successivi. In tali casi, le garanzie integrative sono consegnate unitamente all'atto
d'obbligo sottoscritto, relativo all'attuazione dell'UCP.
10. Ai fini dell'attuazione del PII, l'Attuatore è abilitato a richiedere titoli edilizi per usi privati,
aventi oggetto SLP di dimensionamento proporzionalmente pari al valore complessivo delle opere
in allora oggetto di garanzia, ovvero già in allora realizzate e collaudate. Per il computo di detto
rapporto proporzionale si applica il coefficiente di € 235,00 - indicizzato con l'indice FOI a partire
dal secondo anno successivo a quello di stipula della Convenzione - per ogni metro quadrato di
SLP, corrispondente al rapporto tra il valore delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste
dal PII (al netto dei soli servizi costruiti) e la complessiva SLP di Ambito.
11. E' in facoltà dell'Attuatore, in ogni momento, incrementare i valori garantiti allo scopo di
conseguire l'autorizzabilità di SLP ulteriori.
Art. 8 - Individuazione degli elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo del PII: componenti
planivolumetriche ed architettoniche.
1. L'attuazione degli interventi segue le prescrizioni riportate nella Tavola 4c.05 bis, costituente, ai
sensi dell'art. 14, comma 12, LR 12/2005 e s.m.i., elaborato di identificazione degli elementi
tipologici di impostazione del PII, da applicare secondo le prescrizioni dei seguenti commi.
2. Costituiscono elementi prescrittivi:
a) individuazione della maglia stradale fondamentale di progetto evidenziata nella Tavola 4c.05
bis, costituita da:
1) Diagonale/Traversa;
2) Via Acciaierie e altra viabilità rappresentata con apposito simbolo grafico, vincolante
quanto alle connessioni individuate;
b) Previsione del sottopasso ferroviario in corrispondenza con Via Monte Grappa. Se
necessario, è consentita la modifica dell'asse viabilistico dello stesso ove ciò risulti
indispensabile in ragione di nuovi elementi di analisi e valutazione acquisiti o emergenti in
sede di progettazione definitiva o esecutiva dell'opera. Le caratteristiche del sottopasso
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devono essere tali da assicurare il passaggio in sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto
pubblico su gomma;
c) Zonizzazione e Funzione delle seguenti aree per opere pubbliche o di uso pubblico,
individuate nella Tavola 4c.05 bis:
1) Parco Urbano;
2) Aree per Attrezzature scolastiche;
3) Area per RSA;
4) Area per Oratorio.
d) Zonizzazione delle seguenti aree per opere pubbliche o uso pubblico, individuate nella
Tavola 4c.05 bis:
1) Area "Treno Laminatoio" (funzione non vincolante indicata in progetto: piscina e
centro sportivo);
2) Area "Bliss" (funzione non vincolante indicata in progetto: biblioteca);
3) Area "Vittoria B" (funzione non vincolante indicata in progetto: incubatori di
impresa);
4) Area "T5".
e) Ambiti di localizzazione e funzioni delle seguenti aree per opere pubbliche di uso pubblico,
individuate nella Tavola 4c.05 bis:
1) Parcheggi di superficie P12 nei pressi del Treno Laminatoio;
2) Parcheggio di superficie P9 nel comparto Concordia, tra le Vasche Pompei
Concordia e Via Edison;
3) Parcheggio di superficie P5 nei pressi del Bliss;
4) Piazze.
f) Collegamento Parco Urbano come individuato nella Tavola 4c.05 bis, cessione di aree da
destinare a verde attrezzato di larghezza non inferiore a 40 mt, asse fondamentale di
collegamento tra il Parco Urbano in porzione "Unione" e il Parco Urbano in porzione
"Concordia";
g) Assi ciclopedonali nel Parco come individuati con tracciati non vincolanti, nella Tavola
4c.05 bis, costituenti le principali linee di connessione ciclopedonale che dovranno essere
previste nel progetto del Parco Urbano;
h) Direttrici principali dello spazio pubblico negli ambienti urbani come individuate nella
Tavola 4c.05 bis: previsione di aree di cessione o di cessione con diritto di superficie in
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sottosuolo da destinare a spazi pubblici di larghezza non inferiore a 15 mt, che costituiscono
l'ossatura del sistema lineare degli spazi pubblici su cui si attestano gli isolati privati. Lungo
tali assi gli edifici dovranno essere prospicienti allo spazio pubblico e caratterizzati da un
basamento di altezza non superiore a 10 mt, arretrato rispetto al filo della facciata ai piani
superiori, che crei un sistema continuo di porticati e l'obbligo di uniformità dei fronti
contigui. I porticati dovranno avere una profondità non inferiore a 2 mt;
i) Case Alte: gli insediamenti privati nelle UCP 1D, 2D, 2E, 3C devono rispondere ai requisiti
tipologici definiti all'art. 2 come 'Case Alte'. La localizzazione può essere variata rispetto
alla previsione della Tavola 4c.05 bis non producendo variante al PII a condizione che siano
osservate le altre prescrizioni vincolanti;
j) Altri edifici: L'altezza massima degli edifici diversi dalle Case Alte dovrà essere pari a
quanto prescritto dalla Tavola 4c.05 bis, con possibilità di variazione del 25%;
k) Allineamenti edilizi principali: la Tavola 4c.05 bis individua gli allineamenti, correnti anche
tra edifici di diversa UCP, ai quali il volume dei fabbricati dovrà attestarsi;
l) Fronti dei volumi arretrati rispetto ai fili di facciata: laddove siano previste attività
commerciali, detti fronti saranno realizzati con superfici vetrate non riflettenti;
m) Linea dei pozzi di bonifica di falda.
3. Costituiscono elementi tipologici di indirizzo non vincolante tutti quelli non elencati al comma
precedente e, in particolare, i seguenti componenti:
sagoma degli edifici;
aree di localizzazione degli edifici e degli impianti non elencati al precedente comma 2;
parcheggi di uso pubblico in aree fondiarie.
4. Gli elementi tipologici prescrittivi di cui al comma 2 possono essere modificati con variante
espressa al PII.
5. La modificazione degli elementi tipologici di indirizzo è ammessa, in sede di rilascio del titolo
edilizio per gli interventi compresi nelle UCP ovvero nelle UMI ove non sia esplicitamente resa
vincolante in sede di approvazione dei detti strumenti di pianificazione. In tale caso, la variazione è
ammessa con le procedure di approvazione previste per le UCP o per le UMI.
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Art. 9 - Individuazione elementi tipologici e prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti
dimensionali e funzionali - Sistema delle opere pubbliche e delle aree in cessione, asservimento,
vincolo d'uso.
1. Nei successivi commi sono individuati gli ulteriori elementi determinanti le caratteristiche
tipologiche del PII incidenti sull'assetto funzionale e sul dimensionamento delle UCP.
2. Costituisce elemento tipologico del PII il dimensionamento, in termini di SLP e St, delle singole
UCP, fatta salva una quota di oscillazione pari al 30%. Conseguentemente, la SLP e St assegnate a
ciascuna UCP potranno essere modificate, in sede di approvazione della progettazione unitaria delle
UCP, entro la percentuale massima, in aumento ovvero in riduzione, del 30% a svantaggio ovvero a
favore di altre UCP, senza che ciò costituisca variante essenziale di PII.
3. Costituisce, altresì, elemento tipologico la funzione prevalente assegnata a ciascuna UCP nei
termini previsti al precedente art. 6. Conseguentemente, nell'osservanza di tali limiti, è ammessa, in
fase attuativa, la modifica delle destinazioni d'uso della SLP compresa in ciascuna UCP.
4. Costituiscono elementi di impostazione delle Opere di Unità l'individuazione della tipologia e il
dimensionamento. E', pertanto, ammessa, in fase attuativa e senza necessità di variante, con
l'assenso del Comune, la modifica della localizzazione delle opere ovvero della loro tipologia, per
l'adeguamento alle esigenze progettuali ravvisate alla scala di maggior dettaglio. Sono pure
ammesse le modifiche delle modalità esecutive, finalizzate a recepire normative sopravvenute,
ovvero a ottimizzare il livello di qualità del servizio.
5. L'estensione delle aree e superfici in cessione, asservimento, vincolo d'uso può essere ridotta, nel
contesto delle UCP, a condizione che si provveda contestualmente all'individuazione di una quantità
equivalente di aree in altre UCP e all'assunzione dell'impegno alla loro cessione, asservimento,
vincolo d'uso nel contesto dell'atto d'obbligo relativo alla UCP nella quale si verifica la riduzione.
6. L'asservimento o vincolo d'uso delle aree o superfici è disposto con l'atto d'obbligo per
l'attuazione dell'UCP in cui le aree o superfici sono incluse. Ove necessario, con successivo atto si
procede alla puntuale individuazione dell'estensione spaziale dei vincoli e degli asservimenti.
7. Con variante non essenziale al PII è consentito modificare la Convenzione nella parte in cui
disciplina il conferimento delle aree o superfici relativamente alle alternative ipotesi della cessione
ovvero dell'asservimento, ovvero dei "servizi costruiti".
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Art. 10 - Individuazione elementi tipologici prescrittivi e di indirizzo (segue): componenti
tipologiche della destinazione commerciale.
1. In conformità al PGT vigente, il PII declina la SLP commerciale afferente l'ambito ATs1 e
relativa alle destinazioni funzionali di cui alla categoria D1 dell'art. 4.3.1 delle NTA del PdR, nei
termini che seguono:
a) mq. 50.000, per singolo esercizio di grande struttura di vendita - grande magazzino, ubicato
nella UCP 1F, da realizzarsi in Fase 1;
b) mq. 40.000, per medie strutture, singole ovvero organizzate in blocchi, ubicate nelle UCP
1A (Fase 1, prima e seconda parte, e Fase 2) e 1F (Fase 1) e nella UCP 1E (Fase 2);
c) mq. 10.000, per esercizi di vicinato e di media struttura < mq. 500, diffusi nelle UCP 3A -
9B - 9C (Fase 2), e nelle UCP 81, 9A, 10D (Fase 3).
2. Relativamente alle strutture di cui al punto b) del precedente comma, si richiamano con effetto
prescrittivo le seguenti previsioni del Documento di Piano del vigente PGT:
Allegato C del Documento di Piano, per il quale le superfici commerciali in oggetto "sono
spazi commerciali autonomi, inseriti in un contesto residenziale-direzionale su percorsi
privati/pubblici. I criteri programmatori sono gli stessi del grande magazzino, così come
quelli procedurali (conferenza di servizi), anche se vi è la possibilità di procedere per stati
di avanzamento della realizzazione del progetto";
Relazione del Documento di Piano, per la quale "i singoli esercizi commerciali dovranno
pertanto disporre di ingresso su vie, strade o percorsi di proprietà pubblica o asserviti
all'uso pubblico, al fine di evitare la ricorrenza della struttura unitaria".
3. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni citate, il PII prevede, quali elementi tipologici
prescrittivi di piano attuativo, le seguenti previsioni, inerenti l'assetto e lo sviluppo delle SLP
commerciali di cui al precedente comma 1, lettera b):
le superfici commerciali sono da allocare al piede degli edifici compresi nella medesima
UCP, aventi prevalente funzione residenziale, direzionale, terziaria;
detti edifici devono recare prospetti fronte strada di tipo porticato, laddove nelle previsioni
di PII risultino attestati lungo le "Direttrici principali dello spazio pubblico negli ambienti
urbani" e lungo la "Maglia stradale fondamentale: Diagonale/Traversa", come previsto
dall'art. 8.2 delle presenti NTA e individuato nella Tavola 4c.05 bis;
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in ciascun edificio è ammessa l'allocazione in blocchi, composti esclusivamente di esercizi
di vicinato ovvero di medie strutture, con esclusione tassativa di singoli esercizi di grande
struttura;
nell'ambito del singolo blocco, ogni esercizio deve disporre di accesso diretto alla strada
pubblica;
è ammessa l'allocazione di SLP commerciali (anche aventi funzioni di vendita) sia al piano
terra che al piano ammezzato degli edifici, per quest'ultimo non essendo obbligatoria la
disponibilità dell'accesso diretto su strada;
l'attivazione di esercizi di vendita, a valere sulle SLP commerciali in oggetto, è condizionata
all'agibilità dell'intero edificio in cui gli stessi sono collocati per le restanti funzioni
residenziale, direzionale, terziaria;
l'attuazione ed attivazione delle SLP commerciali in oggetto deve intervenire per stati di
avanzamento della realizzazione del progetto, con riferimento all'articolazione in UCP e Fasi
di cui al precedente comma 1.
4. L'articolazione urbana - corrispondente alle UCP 1A e 1F, e comprensiva di parte delle SLP
commerciali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 - delineata dal PGT e confermata dal
PII, costituisce, peraltro, alla stregua della prevalente normativa regionale, "struttura di vendita
organizzata in forma unitaria" (di cui al paragrafo 4.2 della DGR n. VIII/5054 del 4.7.2007 e s.m.i.),
ricorrendo il requisito della presenza di strutture di parcheggi, in massima parte interrati, comuni sia
agli insediamenti commerciali che alle funzione residenziali, direzionali e terziarie delle UCP di
appartenenza. La realizzazione di detta SLP è pertanto subordinata alla procedura prevista dall'art. 9
D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 6 LR 6/2010. L'autorizzazione commerciale riferita alle superfici
comprese nell'UCP 1A, ove possibile, dovrà prescrivere l'uso delle superfici interrate per servizi
logistici.
5. Le restanti SLP a destinazione commerciale non costituiscono struttura unitaria. I relativi esercizi
sono autorizzati con le procedure di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 114/98.
6. L'immobile di interesse storico - testimoniale "OMEC" è adibito, in parte (mq. 1.111), a
destinazione commerciale per esercizi al dettaglio su aree pubbliche (compresa nella SLP di cui ai
precedenti commi 2 - 4), in parte (mq. 1.733) è asservito, a favore del Comune, ad uso pubblico per
l'esercizio di attività di vendita su area pubblica, ai sensi degli artt. 27 e ss. D.Lgs. 114/98. Il
progetto di articolazione degli stalli è redato dall'Attuatore, nel contesto del progetto della UCP di
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appartenenza dell'edificio, tenendo conto delle esigenze di preservazione delle caratteristiche
architettoniche e testimoniali dell'immobile. Il medesimo Attuatore propone al Comune
l'articolazione merceologica degli stalli, improntata a criteri di eccellenza qualitativa ed attenzione
alle produzioni peculiari, artigianali e di nicchia, nonché particolarmente indirizzata al settore
dell'alimentare, con specifica attenzione ai prodotti biologici, del territorio e di filiera locale, anche
tramite accordi con le organizzazioni dei coltivatori.
7. Per l'individuazione degli assegnatari, il Comune adotta (ai sensi dell'art. 28, comma 16, del
D.Lgs. 114/98) criteri selettivi idonei ad assicurare un'adeguata qualità dell'offerta, inserendo nelle
relative concessioni degli stalli prescrizioni idonee a perseguire, in accordo con l'Attuatore, l'elevato
livello qualitativo dell'insediamento, nonché l'integrazione della componente pubblica e privata di
vendita. La manutenzione, custodia e amministrazione della superficie asservita a mercato pubblico
è assicurata dall'Attuatore, al quale competerà il rimborso delle spese sostenute. Il riparto delle
spese è calcolato applicando le norme che regolano i condomini immobiliari.
All'Attuatore compete, per un periodo di vent'anni dalla data di apertura al pubblico della struttura,
anche un canone annuo per l'asservimento a mercato pubblico, pari a 5% dei costi tutti di recupero
dell'immobile, riferito esclusivamente alla superficie asservita.
Il canone e il rimborso delle spese di manutenzione, custodia e amministrazione sono corrisposti dai
concessionari direttamente all'Attuatore in ragione della superficie dei rispettivi stalli.
Il canone è aggiornato, a partire dal secondo anno successivo all'attivazione del mercato, in misura
corrispondente al 75% della variazione dell'indice FOI accertato dall'ISTAT.
A partire dal quinto anno successivo all'attivazione del mercato, il canone annuo è periodicamente
adeguato in ragione del 5% dei costi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione fino al loro
completo ammortamento.
Resta esclusa la corresponsione all'Attuatore di remunerazione di alcun altro tipo per l'uso degli
spazi da parte dei concessionari degli stalli.
8. La selezione dei soggetti utilizzatori degli stalli dovrà essere effettuata, sulla scorta dei sopra
menzionati criteri, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di agibilità dell'edificio storico -
testimoniale OMEC a mercato coperto. Qualora il numero dei soggetti selezionati quali utilizzatori
degli stalli sia insufficiente a garantire il rimborso dei costi e delle spese sopra indicate, l'Attuatore
può chiedere la riduzione delle superfici asservite a mercato pubblico. Ove il Comune non intenda
accogliere la richiesta è tenuto a rinnovare le procedure di selezione entro i successivi 90 giorni. La
procedura di selezione deve concludersi entro i successivi 60 giorni. Il Comune è tenuto ad
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acconsentire alla richiesta di riduzione delle superfici asservite a mercato pubblico se al termine
della nuova procedura non tutti gli stalli risultino assegnati.
Art. 11 - Regole tecniche.
1. Ai fini dell'attuazione del PII, ove non diversamente disposto da specificihe ed inderogabili
normative di settore, si osservano le seguenti regole tecniche:
a) recinzioni: al fine di garantire la piena fruibilità del verde in prossimità del Parco, gli edifici
ivi collocati saranno privi di recinzione. Su proposta dell'Attuatore, il Comune può
autorizzare l'esecuzione di recinzioni ove ciò sia richiesto da preminenti necessità di
mantenimento e salvaguardia della pubblica sicurezza;
b) profondità dei corpi di fabbrica: per le nuove costruzioni previste dal PII è consentita una
profondità dei locali maggiore di quanto previsto dalla vigenti normative se derogabili,
purché sia proporzionalmente incrementato il rapporto aeroilluminante minimo, ovvero
vengano assunte soluzioni equivalenti allo scopo;
c) riscontro dell'aria: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza deve essere
garantito il doppio riscontro d'aria solo per alloggi con superficie superiore a 80 mq/SLP;
d) aerazione dei servizi igienici: all'interno delle nuove costruzioni destinate a residenza per la
sola tipologia delle "Case Alte" potranno essere previsti, indipendentemente dal numero dei
vani che compongono l'unità immobiliare, alloggi dotati esclusivamente di servizi igienici
ad aerazione artificiale.
2. In materia di distanze si applicano le seguenti disposizioni:
a) distanza tra edifici interni al PII: non sono previste distanze minime, fatte salve le
disposizioni del Codice Civile;
b) distanza tra gli edifici interni ed esterni al PII: E' definita quale parametro DE che
rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente i fabbricati. Tra le nuove
costruzioni previste dal PII e gli edifici esterni all'Ambito, per la distanza DE dovrà essere
rispettata la normativa vigente nel Comune in materia di verifiche delle distanze e dei
fronteggiamenti tra pareti finestrate. Tra le nuove costruzioni previste dal PII e gli edifici
pubblici esistenti sono consentite distanze inferiori;
c) distanza tra pareti finestrate: E' definita quale parametro DPF che rappresenta la distanza tra
le pareti finestrate di edifici limitrofi, da osservarsi anche quando una sola delle pareti
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frontistanti è finestrata. Non si considerano finestrate le pareti con aperture che non
rappresentino "viste", in quanto destinate unicamente all'aerazione dei servizi igienici, di
locali tecnici e di vani scala. Non si considera fronteggiante l'edificio che contrappone alla
parete finestrata di altro edificio lo spigolo del fabbricato. Per le nuove costruizioni previste
dal PII è consentita una distanza minima DPF tra pareti finestrate pari mt. 10, purché sia
incrementato il rapporto aeroilluminante fino ad 1/5;
d) distanza dalle strade: é definita, quale parametro DS, ai sensi della normativa vigente del
Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, dandosi applicazione ai disposti
dell'art. 28 del Regolamento di attuazione approvato con DPR n. 495/1992 per le distanze
all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale. Il Comune, nei casi consentiti dal citato art. 28, DPR n. 495/1002, può, in sede di
approvazione della progettazione unitaria di cui all'art. 6, concedere deroghe alle distanze,
anche in rapporto a strade esterne all'Ambito di PII, in relazione all'esigenza di imprimere
carattere fortemente urbano ai nuovi quartieri in realizzazione;
e) previsione e mantenimento della distanza minima di un metro tra gli estradossi delle
strutture interrate e la quota di calpestio.
3. Relativamente al computo della SLP, si applica quanto disposto al precedente art. 4, comma 2.
4. Alle proprietà superficiarie private in sottosuolo, ancorché sottostanti ad aree di proprietà
pubblica, non si applica il regolamento PUGSS approvato con deliberazione C.C. n. 20 in data
25.2.1997, ma le specifiche prescrizioni impartite dal Comune in sede di approvazione dei progetti
anche al fine di salvaguardare la sicurezza e la continuità dei servizi sulle aree in superficie.
Art. 12 - Indicazioni in materia di parcheggi.
1. Per quanto concerne le dotazioni di parcheggi pertinenziali, il PII si conforma ai vigenti disposti
dell'art. 41 sexies L. n. 1150/1942 (come modificato dalla L. 122/89), non ricorrendo l'applicazione
della diversa normativa dettata dal Piano delle Regole per gli ambiti del tessuto consolidato.
2. Relativamente, in particolare, alla SLP a destinazione residenziale, il PII assicura in sottosuolo il
reperimento di parcheggi privati pertinenziali in quantità corrispondenti a quanto richiesto dalla
citata normativa. Le maggiori dotazioni rese disponibili dal PII sono assegnate prioritariamente ai
residenti negli edifici previsti dal PII e sono liberamente cedibili per le quantità non richieste dai
medesimi residenti.
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3. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, e ogni altro onere generato dalla
presenza in sottosuolo delle costruzioni destinate a parcheggi pertinenziali competono all'Attuatore.
Analogamente, l'Attuatore assume gli oneri di cui sopra per le strutture in superficie, incidenti su
area pubblica, serventi i parcheggi pertinenziali, anche se ubicati nel sottosuolo di area fondiaria.
4. Le dotazioni di standard per parcheggi pubblici sono stimate in ragione del fabbisogno calcolato
a valere sul complessivo Ambito di PII. Le dotazioni stimate dal PII sono sottoposte ad ulteriore e
più approfondita analisi in ragione delle effettive esigenze di parcamento generate dai servizi
pubblici, di interesse pubblico o generale, secondo i contenuti definiti in sede di progettazione delle
Opere di Fase e di ciascuna UCP.
5. Alle SLP a destinazione non residenziale si applicano le disposizioni delle NTA del Piano dei
Servizi vigenti al momento dell'adozione del PII. Alle SLP a destinazione commerciale si applicano
i parametri dotazionali previsti dalla LR n. 6/2010.
6. Le aree e le superfici costituenti standard a parcheggio possono essere reperite sia a raso che in
struttura pluripiano, fuori terra o interrata.
7.Ove ritenuto opportuno per assicurare l'unitaria conduzione dei parcheggi pubblici e privati
contenuti negli stessi edifici in sottosuolo, il Comune può affidare all'Attuatore la manutenzione,
pulizia, custodia e amministrazione anche dei parcheggi pubblici. Ove il Comune non ritenga di
farsi direttamente carico delle prestazioni e delle spese di cui al precedente periodo affidandone a
terzi l'esecuzione, il rimborso può essere assicurato mediante la previsione di tariffe per l'uso degli
stalli a favore dell'Attuatore. In ogni caso, rientra nella competenza esclusiva del Comune la
definizione delle modalità, della durata e delle condizioni per l'affidamento, nonché la disciplina
dell'uso degli stalli e dell'eventuale riscossione della tariffa.
8. I parcheggi di cui al precedente comma 7 dovranno essere mantenuti alla libera fruizione
collettiva, con possibilità di chiusura - se autorizzata dal Comune - per i periodi notturno e festivo,
allo scopo di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire usi impropri o illeciti.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle strutture a parcheggio interrate
presenti nelle UCP 1A e 1E - in quanto caratterizzate dalla compresenza allo stesso livello di
parcheggi in cessione a standard e di parcheggi pertinenziali - nonché nelle UCP 9B e 11B - in
quanto caratterizzate dalla compresenza di cessione a standard e di parcheggi pertinenziali a livelli
differenti.
10. In fase di approvazione delle UCP e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, è ammessa
la modifica, non costituente variante al PII, dell'individuazione delle zone destinate a parcheggio,
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anche con riferimento, per le strutture interrate, alla posizione ed estensione in sottosuolo, nonché
alla qualificazione di tali strutture quali parcheggi pubblici ovvero privati.
Art. 13 - Parco Urbano.
1. Si definisce Parco Urbano l'insieme delle aree contigue destinate a verde (non computate come
dotazioni di standard), localizzate negli ex stabilimenti Unione e Concordia. La progettazione e la
realizzazione del Parco Urbano seguono la disciplina dettata per le Opere di Fase.
2. Le aree comprese nel Parco Urbano sono gratuitamente cedute al Comune alla stipula della
Convenzione.
3. Le aree restano nella disponibilità dell'Attuatore per l'esecuzione delle opere di sistemazione ed
apprestamento ivi previste, nonché per l'esecuzione delle opere di bonifica. Ove non sia
diversamente prescritto dal Decreto Ministeriale di approvazione del progetto definitivo di bonifica,
su dette aree, previo assenso del Comune - che dovrà esprimersi entro 10 giorni dalla data
dell'istanza in tal senso formulata dall'Attuatore, decorsi i quali si intende implicitamente acquisito
l'assenso dell'Ente - possono essere installati impianti ed attrezzature necessari per la bonifica
dell'intero Ambito. La consegna al Comune è eseguita successivamente all'emissione del certificato
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, ove occorra, previa stipula di un apposito atto
di identificazione catastale.
4. All'interno del Parco Urbano possono essere inseriti unicamente servizi ed attrezzature pubbliche,
di uso pubblico o di interesse generale, compreso il Monastero per una superficie di mq. 6.000,
anche private, quali attrezzature destinate al corretto funzionamento e gestione delle aree verdi,
ovvero destinate allo svago, al tempo libero ed alla cultura, nonché attrezzature tecnologiche
correlate alle funzioni di cui sopra e di cui al successivo art. 14.
5. Il PII reca, quale proprio allegato, il progetto paesaggistico del Parco Urbano e delle altre aree
verdi, che descrive gli interventi di apprestamento delle predette aree nella massima latitudine
possibile, compresi, quindi, elementi di ottimizzazione la cui effettiva attuabilità sarà verificata in
fase attuativa, in coerenza con i principi di sostenibilità finanziaria e di flessibilità che il PII fa
propri.
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Art. 14 - Beni storico - documentali.
1. Il PII individua - con classificazione tratta dal Documento di Piano del vigente PGT, nonché
coerentemente con i disposti dell'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole - i seguenti beni storico -
documentali:
b21 Casa del Direttore
b22 Torre Piezometrica Unione
b23 Torre Piezometrica Concordia
b24 OMEC
b25 T3 Pagoda
b26 Reparto T5
b27 Portineria Concordia "Esedra"
b28 Cabina di controllo carri merci
b29 Bliss
b30 Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A
b31 Portineria stabilimento Vittoria A
b32 Centrale termoelettrica
b33 Laminatoio (Treno Laminatoio)
b34 Vasche "Pompei" Unione
b35 Vasche "Pompei" Concordia
b36 Camino Fumi.
2. Tutti gli edifici sono sottoposti ad interventi di completa messa in sicurezza, statica, e di
visitabilità, da non intendersi come apertura indifferenziata al pubblico, nonché di tutela passiva da
intrusioni mediante apposite e decorose recinzioni. I progetti di messa in sicurezza sono
preventivamente sottoposti al Comune anche ai fini del controllo dell'adeguatezza degli interventi
con le esigenze di tutela del valore storico - documentale. La conclusione dei lavori è comprovata -
anche agli effetti del recupero di SLP correlativamente ammesso dal PGT vigente - da perizia
statica sottoscritta da professionista abilitato, e conseguente collaudo tecnico riferito alle condizioni
necessarie per assicurare la visitabilità.
3. La Convenzione regola la cessione al Comune dei seguenti immobili ai fini della loro
rifunzionalizzazione a usi di interesse pubblico:
Casa del Direttore;
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Torre Piezometrica Unione;
Torre Piezometrica Concordia;
Reparto T5;
Cabina controllo carri merci;
Bliss;
Laminatoio (Treno Laminatoio);
Vasche Pompei Unione;
Vasche Pompei Concordia;
Camino Fumi;
Reparto trafileria (rettifica filiere) Stabilimento Vittoria A.
4. A valere su parte degli edifici di cui al comma precedente, il PII prevede la realizzazione da parte
dell'Attuatore di opere di urbanizzazione, ovvero di opere costituenti standard qualitativo/servizi
costruiti, con riferimento a:
realizzazione di scuola dell'Infanzia, nonché primaria e secondaria di primo grado, a valere
sul Treno Laminatoio (opera di urbanizzazione secondaria);
realizzazione di scuola dell'Infanzia a valere sulla Casa del Direttore;
realizzazione di biblioteca a vocazione universitaria nel Bliss;
realizzazione di sedi per le associazioni nella Cabina Controllo Treni.
5. Su altra parte degli edifici di cui al comma 2, il PII prevede il riuso per funzioni di interesse
pubblico, realizzabili tramite il ricorso all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di
costruzione e gestione, con riferimento a:
realizzazione di Centro Sportivo - Piscina a valere sul Treno Laminatoio;
realizzazione di Residenza Sociosanitaria (RSA) a valere sull'edificio Rettifica Filiere
Stabilimento Vittoria A.
6. Per i restanti edifici in prevista cessione al Comune, il PII, nel prevedere la messa in sicurezza,
reca le seguenti proposte di rifunzionalizzazione:
Biblioteca/Mediateca in Camino Fumi;
Vasche Pompei Concordia e Unione - Torri Piezometriche Concordia ed Unione: elementi di
arredo del Parco Urbano - Mostre ed esposizioni temporanee.
7. Relativamente, infine, al Reparto T5, il PII prevede la rifunzionalizzazione per Polo di
Ricerca/Produzione. A tali finalità, nel corso di svolgimento delle operazioni di bonifica dell'intero
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Ambito, l'Attuatore provvede, con l'assenso degli Enti di controllo preposti e qualora le condizioni
di sicurezza e di operatività lo consentano, ad attrezzare una porzione del Reparto T5 (escludendolo,
quindi, anche fisicamente, dal cantiere di bonifica) per l'allestimento di un laboratorio culturale e
scientifico, destinato all'approfondimento delle tematiche relative ad ecologia, ambiente, fauna e
flora dei parchi e delle zone umide e bonifica delle terre e delle acque. L'attività del laboratorio, che
si espleterà ad esempio attraverso esperimenti scientifici, ricerche, misurazioni, convegni,
conferenze e seminari di approfondimento, potrà essere estesa inoltre all'ambito energetico, con
particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili ed al contenimento delle emissioni in
atmosfera. Il programma di tali attività, da concordarsi con il Comune, è elaborato anche in
collaborazione con le aziende partecipate o private incaricate di gestire il sistema di
cogenerazione/teleriscaldamento e di utilizzo delle pompe di calore previsto nel Comune di Sesto
San Giovanni, nonché nell'Ambito di PII, in collaborazione con le associazioni di categoria locali e
nazionali e con primari istituti di ricerca e docenti universitari. Ad intervenuto completamento delle
attività di bonifica, il laboratorio è ceduto alla Città di Sesto San Giovanni.
8. Per quanto esposto ai commi precedenti, i seguenti immobili, tra quelli elencati al comma 1,
restano in proprietà privata:
OMEC;
T3 Pagoda;
Portineria Concordia "Esedra";
Portineria Stabilimento Vittoria A;
Centrale Termoelettrica.
9. Relativamente agli immobili di cui al comma 8, oltre la messa in sicurezza, si prevede la
rifunzionalizzazione, a cura e spese dell'Attuatore, a servizi di interesse generale, con riferimento a:
realizzazione di scuola privata parificata a valere sulla Centrale Termoelettrica;
asservimento ad uso pubblico per la realizzazione di mercato coperto su area pubblica in
parte della struttura OMEC, altra parte essendo destinata a riuso per funzioni commerciali di
integrazione.
10. Nell'edificio denominato T3 Pagoda, è prevista la rifunzionalizzazione per Spazio
Polifunzionale, in cui sono ammesse attività espositive, ovvero inerenti allo sport, allo svago, al
tempo libero, alla cultura, anche in regime di convenzionamento.
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11. Per i residui immobili di proprietà privata, si prevede la rifunzionalizzazione per usi di interesse
privato, con riferimento a:
rifunzionalizzazione a destinazione direzionale della Portineria Stabilimento Vittoria A;
rifunzionalizzazione a destinazione terziario - direzionale dell'edificio Portineria Concordia
Esedra, che ha già formato oggetto di completo recupero per tale funzione;
rifunzionalizzazione a destinazione commerciale, integrata con il mercato coperto, ubicato
nel medesimo immobile, per parte dell'edificio OMEC.
12. I cambi di destinazione d'uso degli edifici non ceduti al Comune sono regolati dall'art. 3, comma
15.
13. E', in ogni caso, confermata la possibilità di insediare, all'intero dei beni storico - documentali,
tutte le funzioni di cui al precedente art. 3, punti B - E, con esclusione della sola residenza. Tale
ultima destinazione è comunque ammessa per i fabbricati già a suo tempo utilizzati per scopo
abitativo, ancorché avente carattere accessorio alle funzioni produttive a suo tempo insediate.
14. Si precisa che le superfici degli edifici oggetto di interventi di messa in sicurezza, ai fini del
riconoscimento delle capacità edificatorie complessive di cui al precedente art. 4, sono state
determinate secondo i seguenti criteri:
assunzione delle superfici del piano terra e dei piani ulteriori, ove esistenti;
assunzione dl 60% delle superfici dei piani interrati e dei sottotetti;
inclusione della struttura della Vasca Pompei Concordia, secondo il perimetro individuato
nel vigente PGT (in luogo che nel dossier comunale per la candidatura Unesco), fermo
restando che la messa in sicurezza sarà effettuata per l'intero manufatto;
esclusione del Piano Terra delle Torri Piezometriche Unione e Concordia e parte della
Portineria Stabilimento Vittoria A.
La SLP oggetto di recupero, in base ai suddetti criteri, è pari a mq. 80.792.
15. Il PII prevede interventi di riuso, per funzioni pubbliche e di interesse generale, per ulteriori
immobili esistenti, non compresi nell'elenco di cui all'art. 22 delle NTA del Piano delle Regole:
asilo nido pubblico, da realizzarsi su immobile oggetto di cessione al Comune e con ricorso
all'istituto della finanza di progetto, ovvero concessione di costruzione e gestione, di
ulteriore edificio (non di interesse storico - testimoniale) adiacente la Centrale
Termoelettrica - ulteriore porzione di Portineria Vittoria A;
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cessione al Comune di esistente Scuola dell'Infanzia ex Montessori, con ampliamento
dell'edificio per funzioni scolastiche.
Art. 15 - Varianti di PII.
1. Costituiscono varianti essenziali comportanti, per l'approvazione, l'espletamento della medesima
procedura seguita per l'approvazione del PII, le seguenti:
a) modifiche comportanti la riduzione delle dotazioni di standard, rispetto a quelle previste dal
PII. Non costituisce variante essenziale, ferma la necessità di assenso del Comune con
conseguente adeguamento della Convenzione, la modifica delle modalità di reperimento
della predetta dotazione tra le diverse previste dal PII (cessione ovvero asservimento;
gestione pubblica ovvero privata in regime di vincolo d'uso). Non costituisce, inoltre,
variante essenziale la modifica della tipologia di standard prevista per aree a tale finalità
indicate dal PII, salvo quanto disposto dall'art. 8.2;
b) modifiche incidenti su elementi costituenti caratteristiche tipologiche dello strumento
attuativo, come definiti ai precedenti artt. 8, 9 e 10.
2. Le seguenti varianti non essenziali di PII sono assentite dal Comune con l'approvazione della
progettazione unitaria della UCP, ovvero esclusivamente per le opere indicate alla lett. c), con
l'approvazione dei relativi progetti:
a) varianti incidenti sull'articolazione delle UMI;
b) traslazione di capacità edificatorie tra diverse UCP, nei limiti consentiti dall'art. 9; modifiche
di destinazione d'uso, tra quelle ammesse nell'Ambito di PII, della SLP a funzioni private,
ferma restando l'osservanza:
del mix funzionale di cui all'art. 4, comma 6;
del limite dimensionale dettato, per le destinazioni commerciali di categoria D1
(commercio al dettaglio), dall'art. 3, comma 8;
della destinazione d'uso prevalente delle UCP come indicate agli artt. 6 e 9;
c) modifiche della localizzazione delle aree indicate dal PII aventi destinazione ad
infrastrutture, opere di urbanizzazione, dotazioni di standard, ovvero modifiche della
specifica destinazione di interesse pubblico prevista, nei limiti indicati dall'art. 9 ed escluse
le opere individuate dall'art. 8, comma 2;
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d) modifiche delle tipologie e modalità realizzative delle opere di urbanizzazione, nei limiti
indicati dall'art. 9;
e) aumento delle superfici destinate a servizi, di cui all'art. 3, commi 11 e 12;
f) modifiche delle destinazioni indicate per la rifunzionalizzazione dei beni storico -
documentali non ceduti al Comune in vista del pieno ed ottimale conseguimento della loro
completa riacquisizione utilizzativa, anche tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze
generali da soddisfare, ovvero del successivo appalesarsi di potenzialità di riutilizzo
migliorative.
g) la modifica della localizzazione delle superfici di vendita, nel rispetto dei parametri
dimensionali di cui all'art. 3 e delle caratteristiche tipologiche di cui all'art. 10.
3. Le modifiche non essenziali degli elementi costituenti le caratteristiche tipologiche dello
strumento attuativo sono autorizzate con il rilascio del titolo edilizio.
Art. 16 - Norma di prevalenza e di chiusura.
1. In caso di discordanza tra i diversi elaborati di PII, prevalgono le NTA sulle Tavole di PII e sulla
Convenzione; le Tavole sulla Convenzione.
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Programma Integrato di Intervento - Proposta Definitiva Aggiornata Norme Tecniche di Attuazione
Agosto 2011 37
Superficie Territoriale Sesto Immobiliare ATS1 1.301.748
Superficie Territoriale Comune ATS1 5.735
Superficie Territoriale RFI/FSSU ATS2 90.287
Superficie Territoriale Comune ATS2 22.752
Superficie Aree per servizi Tecnilogici - Binari ATS2 9.273
Superficie Territoriale , Oggetto di Cessione Anticipata - Parcheggio V.le Italia 3.520
(da contratto di cessione n. 120231/11399 del 22.10.2003 - Notaio Paolini)
TOTALE SUPERFICIE TERRITORIALE PII 1.433.315
SESTO IMMOBILIARE
Superficie Territoriale 1.301.748
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 650.874,000
SLP Oggetto di Cessione Anticipata - Parcheggio V.le Italia 1.755,000
(da contratto di cessione n. 120231/11399 del 22.10.2003 - Notaio Paolini)
652.629,000
SLP Addizionale per Edifici Storici 80.792,000
733.421,000
SLP Addizionale per bonus benefit 733.421 15,00% 110.013,150
SLP Addizionale per bonus energia 733.421 15,00% 110.013,150
TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE 953.447,300
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI
Superficie Territoriale 5.735
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 2.867,500
SLP Addizionale per bonus benefit 2.868 15,00% 430,125
SLP Addizionale per bonus energia 2.868 15,00% 430,125
TOTALE SLP COMUNE 3.727,750
ATS2
RFI - FSSU
Superficie Territoriale 90.287
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 45.143,500
SLP Addizionale per bonus benefit 45.144 15,00% 6.771,525
SLP Addizionale per bonus energia 45.144 15,00% 6.771,525
TOTALE SLP RFI 58.686,550
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI
Superficie Territoriale 22.752
Indice di fabbricabilità territoriale 0,50
SLP Risultante 11.376,000
SLP Addizionale per bonus benefit 11.376 15,00% 1.706,400
SLP Addizionale per bonus energia 11.376 15,00% 1.706,400
TOTALE SLP COMUNE 14.788,800
TOTALE SLP RFI+COMUNE 73.475,350
SESTO IMMOBILIARE 953.447,300
RFI - FSSU 58.686,550
TOTALE SLP SESTO IMMOBILIARE - RFI/FSSU 1.012.133,850
COMUNE SESTO SAN GIOVANNI 18.516,550
TOTALE SLP 1.030.650,400
Tabella A - COMPUTO DELLA SLP
SUPERFICIE TERRITORIALE PII
TOTALE SLP ATS1+ATS2
ATS1
Comune di Sesto San Giovanni (MI) Aree ex Falck e Scalo Ferroviario
Programma Integrato di Intervento - Proposta Definitiva Aggiornata Norme Tecniche di Attuazione
Agosto 2011 38
Tabella B - DOTAZIONI DI STANDARD
AREE IN CESSIONE
AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI 118.574 mq
AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI IN CESSIONE CON DIRITTO DI SUPERIFICE PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUO 49.721 mq
AREE INSERITE NELLA MEDIA VALLE LAMBRO 31.803 mq
AREE PER PLESSI SCOLASTICI 43.397 mq
AREE PER ATTREZZATURE SPORTIVE 3.156 mq
AREE PER ALTRE ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 42.973 mq
camino Fumi
Università
Bliss - Vittoria
Business Incubator
Reparto T5 - Laminatoio
AREE PER ATTREZZATURE DI SERVIZI ALLA PERSONA 13.013 mq
Oratorio, Cabina Controllo carro merci, RSA, Rettifica Filiere
AREE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 11.907 mq
AREE PER PARCHEGGI DI PROSSIMITA' 3.120 mq
AREE PER PARCHEGGI DI SUPERFICIE 62.757 mq
AREE PER PARCHEGGI DI SUPERFICIE CON DIRITTO DI SUP. PERPETUO PER LO SFRUTTAMENTO DEL SOTTOSUOLO 5.217 mq
AREE PER PARCHEGGI PLURIPIANO FUORI TERRA 3.103 mq
TOTALE 1 388.742 mq
SUPERFICI PER PARCHEGGI PLURIPIANO
PARCHEGGI PLURIPIANO INTERRATI 123.696 mq
PARCHEGGI PLURIPIANO FUORI TERRA 17.595 mq
TOTALE 2 141.291 mq
SERVIZI COSTRUITI
Valore opera incluse spese tecniche di progetto pari a
9 5%
Superficie equivalente considerando valore di
240 Euro/m2
VIABILITA'
Svincolo Tangenziale 16.338.666€ 68.078 mq
Rotatoria Via G. d'Arco - Via Acciaierie (Piazza Diaz) 79.209€ 330 mq
Rotatoria Via Trento - Via Acciaierie 112.516€ 469 mq
Sottopasso ferroviario 8.173.225€ 34.055 mq
Modifica Viabilità esistente (Cambio senso di marcia) 146.430€ 610 mq
SOTTOSERVIZI
Pozzi per acquedotto potabile 889.907€ 3.708 mq
Sottoservizi Sottopasso Ferroviario 407.874€ 1.699 mq
Impianti - Svincolo tangenziale (Illuminazione e Fognature) 1.916.232€ 7.984 mq
Sottoservizi - Svincolo tangenziale 3.298.810€ 13.745 mq
AREE VERDI
Area in cessione a verde spazi pubblici 3.788.700€ 15.786 mq
Parco Urbano 21.832.326€ 90.968 mq
Parco Urbano - Pilastri 118.431€ 493 mq
TOTALE 3 57.102.325€ 237.926 mq
TOTALE 1+2+3 767.959 mq
Standard dovuto 740.375 mq
DOTAZIONE DI STANDARD ‐ 767.959mq > STANDARD DOVUTO ‐ 740.375mq
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Programma Integrato di Intervento - Proposta Definitiva Aggiornata Norme Tecniche di Attuazione
Agosto 2011 39
ERL Edilizia Residenziale Libera - Case Basse 350.349 mq
ERL-A Edilizia Residenziale Libera - Case Alte 135.475 mq
ERC Edilizia Residenziale Convenzionata 121.456 mq 20,00%
T Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Terziario 147.853 mq36,52%
R Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Ricettivo 27.000 mq6,67%
C-C_M Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Media Distribuzione di Vendita (Autorizzazione unitaria)
36.563 mq9,03%
C-C_M Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Media Distribuzione di Vendita
3.437 mq0,85%
C Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Esercizi di Vicinato 10.000 mq2,47%
C_GDO Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Grande distribuzione (Autorizzazione unitaria)
50.000 mq12,35%
P Funzioni di Produzione Beni e Servizi - Produttivo 81.000 mq20,01%
FPBS Altre Funzioni Produzione beni e Servizi 49.000 mq12,10%
1.012.134 mq 1.012.134 mq 100%TOTALE SLP PRIVATE
R
p
Tabella C - DESTINAZIONI FUNZIONALI
607.280 mq 60%
80,00%
404.854 mq 40%