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News 09/SSL/2014 In vigore da oggi i criteri di qualificazione dei formatori Entra in vigore oggi il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ” che ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore. Innanzitutto è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, prerequisito non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto. Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto: 1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza. 2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri: a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni); b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia). 3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui

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Notiziario sulle principali novità in materia di Sicurezza sul Lavoro/ Safety and Health at Work News

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News 09/SSL/2014

In vigore da oggi i criteri di qualificazione dei formatori

 

 Entra in vigore oggi il  Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” che ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore.Innanzitutto è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, prerequisito non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto: 1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza.2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.

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 La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. Le tre aree sono:1) area normativa/giuridica/organizzativa;2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);3) area relazioni/comunicazione. Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare una aggiornamento professionale con cadenza triennale: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati oggi, e da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.

Fonte: http://www.puntosicuro.it

Sicurezza sul lavoro e “231”, modello organizzativo per le PMI

Ufficializzate dal MinLavoro con Dm 13 febbraio 2014 le procedure semplificate per  l’adozione da parte delle piccole e medie imprese del modello di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. L’adozione e la valida applicazione del modello organizzativo (costruibile secondo le modalità indicate dai documenti allegati al nuovo Dm) producono a favore dell’azienda (ed in base all'articolo 30 del Dlgs 81/2008) efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa dell’Ente ex Dlgs 231/2001 in caso di commissione degli illeciti connessi alla violazione di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 25-septies dello stesso Dlgs 231. Nell’ambito delle specifiche misure di prevenzione, il nuovo Dm suggerisce alle aziende di predisporre (tramite risorse interne o esterne) un sistema di consultazione delle fonti di aggiornamento e di identificazione delle prescrizioni legislative applicabili alla propria realtà.

Fonte: http://www.reteambiente.it/

Sulle responsabilità per la caduta di una torre durante uno spettacolo

Per il crollo di una torre durante uno spettacolo dovuto alle avverse condizioni atmosferiche è ritenuto responsabile il fabbricante per non avere fornite

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istruzioni per il montaggio e sulla necessità di controventature.

Una sentenza questa che ben si inquadra in un tema di attualità quale quello della problematica della applicazione delle disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante i cantieri temporanei o mobili, al  montaggio e smontaggio dei palchi e delle strutture in genere allestite ed utilizzate durante gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali per la soluzione della quale il legislatore ha di recente prevista l’ emanazione di un apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e della Salute che tenga conto delle particolari esigenze che emergono nell’ambito delle attività di allestimento delle strutture medesime. Il caso in esame riguarda il crollo di una torre (cosiddetta “americana”) installata in un teatro all’aperto caduta durante uno spettacolo musicale a causa di un improvviso temporale, crollo per il quale è stato ritenuto responsabile il fabbricante della struttura per non avere fornito delle opportune istruzioni sul montaggio della stessa e per non avere altresì indicato nelle istruzioni la necessità di dotare la torre di opportune controventature e ancoraggi aggiuntivi nel caso che venisse installata all’aperto al fine di garantire una sufficiente stabilità per fronteggiare eventuali avverse condizioni atmosferiche ed eventuali particolari sollecitazioni dinamiche quali quelle dovute al vento.

Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati

I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connessa riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, possono essere ammessi ad un beneficio mensile di 190 euro per sei mesi in caso di rapporti a tempo determinato ovvero per 12 mesi in caso di rapporti a tempo intedeterminato. L’incentivo  è  autorizzatodall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate ed è applicabile ad alcune forme di “appre distato”

La circolare n. 32 del 13 marzo 2014, oltre ad illustrare la disciplina del beneficio, fornisce anche le indicazioni operative per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati.

Fonte: inps

Efficienza energetica: 100 mln di euro per le imprese. Segnalazioni

Il nuovo Bando Efficienza Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, è rivolto alle imprese delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). 

Finanzia programmi integrati d’investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione

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e/o di erogazione dei servizi svolti all’interno di una unità produttiva esistente. Il bando è a valere sulle risorse del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013.

I programmi d'investimento finanziabili dal bando Efficienza energetica devono prevedere una riduzione nominale dei consumi di energia primaria.Ciascun programma d’investimento deve essere realizzato all’interno di un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ed avere un valore complessivo al netto dell’IVA:- non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila)- non superiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni).

Fonte: sviluppoeconomico.gov.it

Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro.Legge Regionale 8/2014

Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro – Legge Regionale 8/2014Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 10 marzo 2014 la Legge Regionale n. n. 8 del 10 marzo 2014“Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.

Oltre a confermare le funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività che disciplinano i compiti degli organismi preposti alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la legge regionale prevede la costituzione del Comitato regionale di coordinamento (CRC) di supporto all'espletamento di tali competenze.

La legge regionale, inoltre, rileva l'aspetto fondamentale in tema di lavoro della responsabilità sociale, istituendo un proprio Abo a cui possono iscriversi i datori di lavoro, in grado di adottare e conservare documenti di bilanci sociali e ambientali, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento atti a garantire lo stato di sicurezza e salute nell'ambito della gestione aziendale.

Incentivi alle imprese: inserimento progetti e variazione “de minimis” 

A partire dal pomeriggio del 21 gennaio è disponibile la procedura per l’inserimento online dei progetti degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’inserimento sarà possibile fino all’8 aprile 2014.Disponibili inoltre:

• videotutorial utili ad approfondire i singoli passaggi della procedura;• la variazione degli aiuti di Stato “de minimis” per effetto dell’entrata in

vigore dei relativi regolamenti comunitari.  

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Fonte: www.regione.puglia.it

Assicurazione infortuni: proroga e precisazioni

 I Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno annunciato, in un comunicato stampa congiunto, il differimento al 16 maggio 2014 del termine di scadenza per il pagamento dell’autoliquidazione. Sono posticipati alla stessa data i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione con date di scadenza antecedenti al 16 maggio 2014. Precisazioni per il settore navigazione:La proroga dei termini per l’autoliquidazione non incide sul rilascio del certificato di assicurazione la cui richiesta può essere inoltrata alle Sedi Inail competenti da parte degli armatori, secondo le consuete modalità.

Fonte: Inail

Introdotto nel TUSL un titolo dedicato alla ferita da taglio e da punti  E' stato emanato il Decreto Legislativo n.19/2014 (del 19 febbraio 2014), rubricato come: "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario" (GU - Serie Generale n.57 del 10-3-2014). Il Decreto, costituito da 2 articoli, implica una modifica al Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL), integrandolo con un nuovo Titolo: TITOLO X-bis. "Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario". Il provvedimento entrerà in vigore il 25/03/2014. ---SANITA'| D.Lgs. 19/2014:   Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (2014)

Fonte: checklistsicurezza.it