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NEL NOSTRO ISTITUTO

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La legge 107/2015 all’art. 1 commi 116-119 ha disciplinato le procedure relative all’anno di formazione di prova dei docenti assunti a tempo indeterminato:

Comma 116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del

servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le

attività didattiche.

Comma 117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a

valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione sulla base

dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

Comma 118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati

gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative

e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

Comma 119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale

docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

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Personale docente ed educativo tenuto al periodo di formazione e di prova

1. personale che si trova al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo

conferito, e che aspiri alla conferma nel ruolo. Tali immissioni avvengono attraverso fasi distinte, che

comunque fissano al 1° settembre 2016 la decorrenza giuridica delle nomine, a prescindere dalla data di

effettiva assunzione del servizio.

2. personale per il quale sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbia

potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione

alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;

3. personale per il quale sia stato disposto il passaggio di ruolo.

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In caso di differimento della presa di servizio, anche in virtù di quanto disposto dall'articolo 1,

commi 98-99, della legge 107/2015, il periodo di formazione e di prova può essere svolto,

nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica

statale dove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su

medesimo posto o classe di concorso affine ( ambiti disciplinari . d.m. n. 354 del 1998).

Le nuove disposizioni inerenti al periodo di formazione del personale docente neoimmesso in

ruolo nella scuola sono state introdotte dalla legge 107/2015, sono contenute nel D.M 850 del 27

ottobre 2015 e nella successiva Circolare Ministeriale 36167 del 5 novembre 2015, Protocollo

MIUR 28515 del 4 Ottobre 2016

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.

Alla luce del DM 850/2015 e della CM 36167 del 5/11/2015

Cosa cambia

La novità introdotta è quella che richiede, nell’ambito dei 180 giorni validi per il compimento del periodo di

prova, che almeno 120 siano stati prestati per le attività didattiche.

Cosa resta

Riconfermata la procedura di formazione, con il modello 2014- 2015: 50 ore complessive, in presenza e a

distanza, attività peer to peer e laboratori didattici coordinati dai tutor.

Alla luce del Protocollo MIUR 28515 del 4 Ottobre 2016.

Il modello per la realizzazione del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti è pertanto

confermato nei suoi aspetti strutturali con il medesimo impianto già messo in opera nell’anno scolastico

2015/2016. Il percorso si concretizza in 50 ore di formazione complessiva, considerando sia le attività

formative in presenza (riducendo ulteriormente l’approccio frontale e trasmissivo, a favore della didattica

laboratoriale), l’osservazione in classe (da strutturare anche

mediante apposita strumentazione operativa), la rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del

“bilancio di competenze”, del “portfolio professionale”, del patto per lo sviluppo formativo, che saranno

ulteriormente semplificati nei loro supporti digitali.

La funzione “strategica” del tutor accogliente

In questo quadro riconfermato, si preannuncia la valorizzazione e il riconoscimento della figura del tutor

accogliente che funge da connettore con il lavoro sul campo e si qualifica come “mentor” per gli insegnanti

neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento. Il profilo del tutor si ispira

alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr.

DM 249/2010); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento

del Collegio dei docenti.

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Nei 180 Giorni sono computati:

(art. 3 DM 850/2015)

• tutti i giorni di effettivo servizio compresi tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le

vacanze pasquali e Natalizie

• il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione

didattica

• i periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole,

elezioni ecc.)

• i giorni dedicati agli esami e scrutini, compresi gli esami di Stato, se vi si partecipa per la classe di

concorso di insegnamento

• il primo mese di congedo per maternità/interdizione dal lavoro per gravi complicanze

• il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche

che rientrino nella classe di concorso di titolarità

• la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica

• il servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre

• periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista

dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979)

• i periodi di aspettativa per mandato parlamentare

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Nei 180 GIORNI non sono computati :

• I giorni di ferie, di assenza per malattia (compreso l'infortunio) e di aspettativa

per ragioni familiari o altre aspettative (a meno che la legge che le regola non

preveda esplicitamente che sono considerate nel periodo di prova)

• le vacanze estive

• i periodi di congedo di maternità/interdizione dal lavoro (escluso il primo mese),

• di congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti, previsti dal T.U. 151/2001

• I permessi retribuiti e non retribuiti (es. congedo matrimoniale, permessi per motivi personali, per lutto,

legge 104/92 ecc.).

Nei 120 GIORNI sono computati :

• I giorni effettivi di lezione

• i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento

dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali

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TIPOLOGIA DI

FORMAZIONE

ORE SUDDIVISIONE ORE

Incontri propedeutici e di

restituzione

6 ORE Incontri propedeutici : 3 ore

Incontri di restituzione : 3 ore

Laboratori formativi

12 ORE 4 incontri di 3 ore, scelti tra le

proposte dell’USR. Obbligatorio un

modulo su BES e disabilità e sulle

nuove risorse digitali.

Peer to peer

12 ORE Progettazione condivisa: 3 ore

Osservazione neoassunto/tutor:

4ore

Osservazione tutor/neoassunto:

4ore

Verifica dell’esperienza: 1 ora

Formazione on line e

portfolio

professionale

20 ORE Bilancio iniziale competenze. 3 ore

Portfolio professionale, questionari,

consultazione: 14 ore

Bilancio finale competenze: 3 ore

TOTALE 50 ORE

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BILANCIO DELLE COMPETENZE

Il bilancio di competenze iniziale permette al docente di evidenziare quelle che sono le competenze

possedute e quelle che dovranno essere acquisite e/o potenziate; sulla base del bilancio si dovrà poi

stipulare il patto di sviluppo professionale tra DS e neo immesso (art. 5 del DM 850/2015), al fine di

conseguire gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico –

metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative (e anche tramite le attività

organizzate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l’utilizzo eventuale delle risorse della

Carta di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015), che il neo assunto dovrà svolgere

durante l’anno di formazione e prova.

Si dovranno individuare i cambiamenti necessari a migliorare il proprio agire professionale;

l bilancio iniziale, così com’è strutturato nel modello Indire, si articola in tre aree di competenza:

1. area delle competenze relative all’insegnamento (didattica);

2. area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (Organizzazione);

3. area delle competenze relative alla propria formazione (professionalità).

Vi sono delle domande guida che aiuteranno il docente ad elaborare un testo discorsivo.

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Laboratori formativi

Nuove risorse digitali e loro

impatto sulla didattica

OBBLIGATORIO

Gestione della classe problematiche

relazionali

Valutazione didattica e valutazione di

sistema

BES e disabilità OBBLIGATORIO

Contrasto alla dispersione scolastica

Inclusioni sociali e dinamiche

interculturali

Orientamento e alternanza scuola

lavoro

Buone pratiche di didattiche

disciplinari

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I LABORATORI

Sono organizzati sulla base dei bisogni formativi segnalati dai docenti neo-assunti, a

partire indicativamente da gennaio/febbraio

La frequenza è obbligatoria per complessive 12 ore di attività, corrispondenti a 4

laboratori della durata di 3 ore ciascuno

2 laboratori sono obbligatori ( Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica .

BES e disabilità),

2 laboratori sono a scelta del docente tra le diverse proposte formative

Sono rivolti a piccoli gruppi di docenti, orientativamente non più di 30

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PIATTAFORMA ON-LINE

La piattaforma on-line supporta la documentazione ed il continuo monitoraggio di tutte le fasi

del percorso formativo (tramite la somministrazione di un questionario per ciascuna fase) ed

avvia la riflessione sullo sviluppo professionale del docente attraverso un percorso guidato al

bilancio delle competenze e alla costruzione di un portfolio formativo.

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Bilancio di competenze, bisogni formativi

e obiettivi della formazione

Il Docente neo immesso in ruolo, entro il secondo mese di attività, deve predisporre, con la

collaborazione del Docente Tutor, un primo bilancio in forma di autovalutazione strutturata sulle

proprie competenze, in modo da far emergere i punti da potenziare, per elaborare un progetto

personalizzato di formazione in servizio.

Il Dirigente Scolastico assieme al docente neo immesso in ruolo, sentito il Docente Tutor, in relazione

ai bisogni della scuola stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di

sviluppo delle competenze culturali, disciplinari, didattico-metodologiche e relazionali da raggiungere

o migliorare attraverso:

• le attività formative previste nell’anno di prova;

• la partecipazione alle attività formative attivate dall’istituzione scolastica;

• l’eventuale utilizzo del bonus per l’aggiornamento

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E’ necessaria una coerenza tra il bilancio delle competenze, il patto formativo e i contenuti

dei laboratori formativi, che devono rispondere alle effettive necessità dei neoassunti (DM

850 del 27 ottobre 2015).

Il bilancio delle competenze, al termine del percorso di formazione e sotto la supervisione

del tutor, va riformulato, registrando mutamenti e progressi avvenuti nel periodo di

formazione e prova .

Il bilancio delle competenze è, infine, funzionale alla redazione del portfolio professionale

del neo assunto.

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Peer to Peer

Il docente neo-assunto, attraverso una pratica didattica accompagnata da un tutor accogliente

all’interno della propria scuola svilupperà competenze sulla conduzione della classe e sulle attività

d'insegnamento, sul sostegno alla motivazione degli allievi, sulla costruzioni di climi positivi e

motivanti e sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. Questa attività sarà svolta in

forma di reciproca osservazione in classe:

• 3 ore di programmazione e sviluppo condiviso (neo-assunto e tutor)

• 4 ore di osservazione del neo assunto docente nella classe del tutor

• 4 ore di presenza del tutor nella classe del neo assunto

• 1 ora di valutazione dell’esperienza

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DOCENTE TUTOR

Il DM 850 fornisce indicazioni precise sui compiti tutoriali all’interno dell’istituzione scolastica.

Il docente tutor dovrà assumere un ruolo significativo non solo nella fase finale del periodo di prova,

quando dovrà rilasciare parere motivato al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell’azione

professionale del docente lui “affidato”, coordina la delicata fase di definizione e redazione del

bilancio iniziale di competenze (Art. 5, del DM) necessario a inquadrare una diagnosi iniziale delle

competenze in ingresso del docente neoassunto e a fornire al Dirigente gli strumenti per stabilire il

“patto per lo sviluppo professionale” fra Dirigente e docente, che costituirà la guida per la

realizzazione del periodo di prova; tale patto formativo coinvolge, su piani diversi, il tutor, il Dirigente

ed il docente neoassunto.

Il tutor è un collega esperto, competente e motivato che accompagna i nuovi membri di una comunità

professionale a rafforzare le proprie motivazioni e competenze professionali, favorisce la sua

partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di

ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento.

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VALUTAZIONE DEL PERIODO DI FORMAZIONE E DI PROVA

Il nuovo comitato di valutazione, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova

per il personale docente ed educativo, è chiamato ad esprimere il proprio parere con una

componente ridotta ossia senza genitori né membro esterno, ma con la presenza del Dirigente

scolastico, che lo presiede, con la rappresentanza dei docenti e del docente cui sono affidate le

funzioni di tutor, il quale dovrà presentare le risultanze emergenti dall’istruttoria compiuta in

merito alle attività formative e alle esperienze di insegnamento del docente neo-assunto.

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione del personale docente in periodo di

formazione e di prova sulla base dell’istruttoria compiuta. Il parere del Comitato è

obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico che può discostarsene con atto

motivato.

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ANNO DI PROVA CON ESITO NEGATIVO

I docenti, che non hanno superato l’anno di prova possono svolgerlo soltanto per una seconda volta. (Legge

107/2015 comma 119).

Il DM 850 all’art. 14 prevede:

“nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un

dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione

rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza

dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.

I docenti, che ripetono l’anno di prova, dunque, saranno sottoposti ad una verifica da parte di un dirigente

tecnico, volta a rilevare tutti gli elementi utili per verificare l’idoneità del docente. Il dirigente tecnico, sulla

base della citata verifica, stilerà una relazione che sarà poi vagliata dal Comitato di Valutazione, chiamato ad

esprimere un parere in merito, sulla base del quale il DS confermerà o meno in ruolo il docente.

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Accettando di insegnare avete accettato una sfida: quella di

rendere l’alunno protagonista del proprio apprendimento.

Valutare un alunno infatti non deve essere accertare se

l’alunno sappia o meno un determinato argomento ,ma

appurare se sappia cosa farsene di quel sapere per

diventare una persona autonoma, ….pronta al futuro.

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FS docente Patrizia Febbraio