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NASpI ASDI DIS-COLL decreto legislativo n. 22 del 4/03/2015 INCA VENETO - aggiornato al 11/03/2015

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NASpI ASDI DIS-COLL decreto legislativo n. 22 del 4/03/2015

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NASpI ASDI DIS-COLL    

Decreto Legislativo n. 22 del 4/03/2015

(G.U. n. 54 de 6/03/2015) Disposizioni per il riordino della

normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di

ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge n. 183 del 10/12/2014.

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NASpI    

 

Agli eventi di disoccupazione, che si verificano dal 1 maggio 2015 entra in

vigore la nuova indennità di disoccupazione «Nuova Prestazione di

Assicurazione Sociale per l’Impiego», in sostituzione dell’ASpIe Mini ASpI, a

sostegno dei lavoratori che involontariamente hanno perso il lavoro.

Articolo 1

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NASpI    

DESTINATARI I lavoratori dipendenti

(compresi i quadri, i dirigenti e i dipendenti pubblici a tempo determinato), gli apprendisti,

i soci lavoratori, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato e i lavoratori agricoli

(OTI e OTD) ai quali continua ad applicarsi art. 1 L. 247/2007.

Articolo 2

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NASpI    

REQUISITI •  stato di disoccupazione, la condizione del soggetto

privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa

•  avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti

•  nei dodici mesi precedenti vi siano almeno 30 giorni di effettivo lavoro,

senza tenere conto del minimale. Non è più richiesta

l’anzianità assicurativa nel biennio

Articolo 3

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NASpI    

IMPORTO La NASpI si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini

previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero delle settimane di contribuzione, la retribuzione media settimanale del

quadriennio si moltiplica per 4,33, e si trova la retribuzione mensile alla quale di applica la percentuale del 75% se

=< a 1.195 per l’anno 2015, si ottiene l’importo dell’indennità. Se la retribuzione mensile è > a 1.195 si calcola il 75% di 1.195

si incrementa l’importo del 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 1.195, tuttavia in pagamento sarà posto,

come importo massimo € 1.300, per l’anno 2015. Importo che verrà rivalutato annualmente in base alle variazione

dell’indice Istat rilevate nell’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati

Articolo 4

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NASpI    

IMPORTO

L’indennità derivante dalla NASpI non è soggetta a contributi,

ma solo a imposizione fiscale. L’indennità è ridotta del 3% ogni mese a

decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione

Articolo 4

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NASpI    

DURATA

La NASpI ha una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, ai fini della

durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

Dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2016 la durata massima della Naspi sarà di 104 settimane (24 mesi).

Dal 2017 la corresponsione dell’indennità sarà al massimo di 78 settimane (18 mesi).

Articolo 5

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Raffronto ASpI - NASpI Esempio n. 1

   

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Raffronto ASpI - NASpI Esempio n. 1

   

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ASpI NASpI 10 mesi = fino a 49 età 12 mesi = da 50 a 54 età 16 mesi = da 55 età

Nessun limite età. Durata = metà della contribuzione ultimi 4 anni (max 24 mesi)

Esempio:

Lavoratore dipendente impresa artigiana nato 16/03/1965 data licenziamento 31/03/2015: indennità totale Aspi per dodici mesi € 12.963,78.

Stesso lavoratore data di licenziamento 31/05/2015: indennità totale Naspi per 24 mesi € 23.742,00.

ATTENZIONE: eventuali contratti di lavoro subordinato superiori ai 6 mesi potrebbero determinare riduzioni significative della durata dato che non si terrà conto dei periodi contributivi che hanno già dato luogo all’indennità di disoccupazione.

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Raffronto ASpI - NASpI Esempio n. 2

   

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Raffronto ASpI - NASpI Esempio n. 2

   

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ASpI NASpI 10 mesi = fino a 49 età 12 mesi = da 50 a 54 età 16 mesi = da 55 età

Nessun limite età. Durata = metà della contribuzione ultimi 4 anni (max 24 mesi)

Esempio:

Lavoratore dipendente stagionale settore turismo nato il 23/04/1967 cessato il 23/11/2014 con rapporto di lavoro stagionale di 6 mesi: indennità Aspi € 7.007,00.

Stesso lavoratore cessato il 23/11/2015: indennità totale Naspi € 3.900,00.

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NASpI    

DOMANDA e DECORRENZA

•  La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento pena la decadenza.

•  L’indennità decorre dall’ottavo giorno dal

licenziamento se presentata successivamente decorre dal giorno successivo alla data di

presentazione

Articolo 6

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NASpI    

CONDIZIONI DI EROGAZIONE

•  Frequentare regolarmente iniziative di attivazione lavorativa o percorsi di riqualificazione

professionale.

•  Al fine di attivare le condizioni qui riportate, entro 90 giorni con decreto del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali saranno rese note le modalità di attuazione

Articolo 7

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NASpI    

Autoimprenditorialita’ E’ possibile richiedere il pagamento in un’unica soluzione,

a titolo di incentivo per l’avvio di attività lavorativa autonoma, impresa individuale o per associarsi in

cooperativa. La domanda deve essere presentata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa pena la

decadenza. In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza naturale del

periodo di godimento dell’indennità, il lavoratore dovrà restituire l’intero anticipo salvo che il rapporto sia riconducibile alla cooperativa per la quale sia stata

sottoscritta una quota capitale.

Articolo 8

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NASpI    

COMPATIBILITA’ CON LAVORO SUBORDINATO L’indennità è compatibile con contratto di lavoro subordinato se il

reddito annuale non è superiore al reddito minimo (€ 8.000), escluso da imposizione fiscale, qualora tale importo sia superato

ma il rapporto di lavoro sia a tempo determinato e non superiore a sei mesi, la prestazione sarà sospesa. La contribuzione versata

per tale periodo potrà essere utilizzata ai fini del diritto e della misura di una nuova domanda. In presenza di reddito da lavoro, inferiore al reddito minimo (€ 8.000), escluso da Irpef, la prestazione continuerà ad essere erogata in misura ridotta

dell’80% del reddito da lavoro previsto, sempre che il lavoratore comunichi all’Inps entro 30 giorni il reddito presunto e il datore

di lavoro o il contratto di somministrazione non derivi dal rapporto che ha dato luogo alla NASpI.

Articolo 9

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NASpI    

COMPATIBILITA’ CON LAVORO SUBORDINATO

La NASpIè compatibile anche per chi ha più rapporti di lavoro subordinato a part-time purché ricorrano tutti i requisiti previsti, obbligo di comunicare all’Inps entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il

reddito annuo previsto. Il rapporto di lavoro non darà luogo ad accredito

contributivo nel FPLD ma sarà versato nella gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendente a scomputo del costo della contribuzione figurativa.

Articolo 9

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NASpI    

COMPATIBILITA’ CON LAVORO AUTONOMO

Il lavoratore in percezione di NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o impresa individuale, purché il reddito che presume di realizzare sia inferiore al limite stabilito (€4.800) e comunichi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività all’Inps il reddito presunto, potrà continuare a percepire l’indennità ridotta nella

misura dell’80% del reddito presunto dichiarato. La riduzione sarà ricalcolata al momento della presentazione dei redditi, qualora il

soggetto sia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell’anno successivo deve presentare

un’autodichiarazione con il reddito ricavato, la mancata presentazione comporta la restituzione della NASpI dalla data di inizio attività.

Articolo 10

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NASpI    

COMPATIBILITA’ CON LAVORO AUTONOMO

La contribuzione obbligatoria non darà luogo ad accredito contributivo nella gestione speciale,

poiché sarà versata nella gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti a scomputo del

costo della contribuzione figurativa

Articolo 10

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NASpI    

DECADENZA •  Perdita dello stato di disoccupazione

•  Violazione delle regole stabilite dall’art. 7 (frequenza percorsi di riqualificazione)

•  Inizio attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’Inps vedi art. 9 •  Inizio attività autonoma senza provvedere agli

adempimenti previsti dall’art. 10 •  Raggiungimento dei requisiti a pensione di

vecchiaia e anticipata •  Acquisizione del diritto all’assegno di invalidità

salvo il diritto all’opzione per la NASpI (trattamento di miglior favore)

Articolo 11

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NASpI    

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Il valore figurativo è calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, con un limite di valore accreditabile pari a 1,4 volte l’importo massimo

mensile di NASpI per l’anno in corso (1.300 € x 1.4= 1.820 € mensili). La retribuzione figurativa così accredita sarà rivalutata fino alla

decorrenza di pensione, se il suo valore è inferiore alla RMP ottenuta con l’esclusione di tale contribuzione, non sarà presa in

considerazione (neutralizzazione). Tuttavia, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva, la contribuzione

figurativa corrispondente è considerata utile.

Articolo 12

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NASpI    

SOCI LAVORATORI E PERSONALE ARTISTICO

La misura dell’indennità è pari a quanto previsto all’articolo 4 ovvero in misura

spettante agli altri lavoratori destinatari del provvedimento in esame.

Articolo 13

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NASpI    

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di ASpI in quanto

compatibili.

Articolo 14

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DIS-COLL    

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON CONTRATTI DI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO

In attesa di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti dall’art. 1 legge 183/2014, per gli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, in via sperimentale per l’anno in corso

è riconosciuta un’indennità di disoccupazione, ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto iscritti alla gestione

separata in via esclusiva e privi di partita IVA che abbiano perso il rapporto di lavoro involontariamente.

Articolo 15

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DIS-COLL    

REQUISITI

•  Essere disoccupati al momento della domanda •  Tre mesi di contribuzione dal gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione e l’evento stesso •  Nell’anno solare della cessazione occorre avere almeno un mese di contribuzione oppure un

rapporto di collaborazione di durata di un mese con un reddito pari alla metà dell’importo per il diritto all’accredito di un mese di contribuzione (€ 648,00)

Articolo 15

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DIS-COLL    

MISURA

La misura dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali prodotti nell’anno in cui si è verificato l’evento e

quello prodotto nell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione.

L’importo dell’assegno è pari al 75% del reddito medio sopra calcolato se inferiore a 1.195 € per l’anno 2015, nel caso sia

superiore si applica un incremento pari ai 25% del differenziale tra il 75% del predetto importo e il reddito medio mensile, con

un tetto massimo in pagamento pari a 1.300 €. L’indennità è ridotta del 3% ogni mese a partire dal primo

giorno del quarto mese.

Articolo 15

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DIS-COLL    

DURATA

L’indennità è pagata mensilmente per una durata pari alla metà dei mesi di

contribuzione accreditati dall’anno precedente l’evento all’evento medesimo con un

massimo di sei mesi. La DIS-COLL non dà luogo all’accredito delle

contribuzione figurativa.

Articolo 15

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DIS-COLL    

DOMANDA E DECORRENZA

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione,

termine di decadenza.

La prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione o se presentata oltre

tale termine dal primo giorno successivo alla domanda.

Articolo 15

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DIS-COLL    

FRUIBILITA’

Mantenere lo stato di disoccupazione:

soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed

alla ricerca di una attività lavorativa.

Articolo 15

29 INCA VENETO - aggiornato al 11/03/2015

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DIS-COLL    

CUMULABILITA’ LAVORO SUBORDINATO

Nel caso di nuova occupazione con

contratto di lavoro subordinato per un periodo superiore a cinque giorni la

DIS-COLL decade. Rapporto di lavoro subordinato inferiore a 5 giorni la prestazione è sospesa.

Articolo 15

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DIS-COLL    

CUMULABILITA’ LAVORO AUTONOMO Il beneficiario della DIS-COLL che intraprenda un’ attività

lavorativa autonoma o impresa individuale, purché il reddito che presume di realizzare sia inferiore al limite stabilito e comunichi entro 30 giorni dall’inizio dell’attività all’Inps il

reddito, potrà continuare a percepire l’indennità ridotta all’80% del reddito presunto dichiarato. La riduzione sarà

ricalcolata al momento della presentazione dei redditi, ovvero qualora il soggetto sia esente dalla presentazione della

dichiarazione dei redditi, entro il 31 marzo dell’anno successivo, presenterà un’autodichiarazione con il reddito ricavato, la mancata presentazione comporta la restituzione

della DIS-COLL dalla data di inizio attività.

Articolo 15

31 INCA VENETO - aggiornato al 11/03/2015

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DIS-COLL    

Il finanziamento della DIS-COLL per l’anno 2015 avviene tramite

le risorse della normativa precedente, per gli anni a venire saranno necessari provvedimenti

legislativi.

Articolo 15

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ASDI    

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

In via sperimentale dal 1 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 è istituito l’assegno di disoccupazione rivolto ai quei disoccupati che hanno fruito per intero della NASpI entro il 31 dicembre

2015 e che si trovano in una situazione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione i destinatari sono:

•  i lavoratori appartenenti a nuclei famigliari con minorenni •  i lavoratori in età prossima a pensione.

Le risorse messe a disposizione da un apposito Fondo per l’anno 2015 ammontano a 200 ml di € e 200 ml € per il 2016.

Articolo 16

33 INCA VENETO - aggiornato al 11/03/2015

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ASDI    

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

L’assegno ha una durata di sei mesi e il pagamento è con cadenza mensile.

L’importo è pari al 75% dell’ultima NASpI esaurita e comunque non superiore al valore dell’assegno sociale (448,52 € nel 2015).

Con apposito decreto da emanare entro 90 giorni saranno

definiti criteri e modalità per l’erogazione.

Condizione di fruibilità della ASDI è l’adesione al progetto redatto dal CpI per la riqualificazione e rioccupazione.

Articolo 16

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CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

   

I lavoratori disoccupati hanno diritto a ricevere dai CPI

un voucher di ammontare proporzionato al profilo personale

(dote individuale di ricollocazione).

Articolo 17

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CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

   

Il voucher dovrà poi essere presentato a una agenzia per il lavoro

pubblica o privata così ché il lavoratore possa sottoscrive un contratto di ricollocazione:

•  Diritto all’assistenza per la ricerca di un lavoro appropriato •  L’agenzia deve realizzare iniziative atte a riqualificare, formare addestrare e ricercare, sulla base delle capacità del

lavoratore, possibilità di occupazione •  Dovere del lavoratore di mettersi a disposizione dell’agenzia.

L’agenzia può incassare il voucher se ottiene il risultato previsto dal

comma 2 del presente articolo.

Articolo 17

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