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1 N. R.G. 60561/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale con i seguenti magistrati Dott. Angelo Mambriani Presidente Dott. Amina Simonetti Giudice rel. Dott. Daniela Marconi Giudice ha pronunciato la seguente, all’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60561/2016 promossa da: IREN MERCATO SPA (C.F. 01178580997), ASCOPIAVE SPA (C.F. 03916270261) LINEA GROUP HOLDING SPA (C.F. 01389070192), ESTRA SPA ENERGIA SERVIZI TERRITORIO AMBIENTE (C.F. 02149060978) AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SPA (C.F. 02641080961), con il patrocinio dell’avv. MARA DE ZANETTI, dell’avv. LAURA EUGENIA MARIA SALVANESCHI (SLVLGN58H45F205U), dell’avv VITTORIO ALLAVENA (LLVVTR65D30D969D), dell’avv. MARIO ROLI , elettivamente domiciliati in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell’avv DE ZANETTI, ATTORI contro Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62537af3268b44205b1e29d12a11862b Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4bb3af2bd423a327c62b5a9d8184552c Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 2845/2019 pubbl. il 22/03/2019 RG n. 60561/2016 http://bit.ly/37WsZx3

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N. R.G. 60561/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale con i seguenti magistrati

Dott. Angelo Mambriani Presidente

Dott. Amina Simonetti Giudice rel.

Dott. Daniela Marconi Giudice

ha pronunciato la seguente, all’esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60561/2016 promossa da:

IREN MERCATO SPA (C.F. 01178580997), ASCOPIAVE SPA (C.F. 03916270261) LINEA

GROUP HOLDING SPA (C.F. 01389070192), ESTRA SPA ENERGIA SERVIZI TERRITORIO

AMBIENTE (C.F. 02149060978) AMBIENTE ENERGIA BRIANZA SPA (C.F. 02641080961),

con il patrocinio dell’avv. MARA DE ZANETTI, dell’avv. LAURA EUGENIA MARIA

SALVANESCHI (SLVLGN58H45F205U), dell’avv VITTORIO ALLAVENA

(LLVVTR65D30D969D), dell’avv. MARIO ROLI , elettivamente domiciliati in VIA BAROZZI, 1

20122 MILANO presso lo studio dell’avv DE ZANETTI,

ATTORI

contro

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TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA MANTOVA (C.F. 01838280202), con il patrocinio

dell’avv. SAVERIO RUPERTO, elettivamente domiciliato in VIA C. FERRERO DI CAMBIANO, 82

00191 ROMA

SINERGIE ITALIANE SRL IN LIQ.NE (C.F. 02344270356), con il patrocinio dell’avv. MARTA

ENNE e dell’avv. ALESSANDRO ANTONIOLI, dell’avv. SIMONE SIGNORE

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Delle attrici

“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

(i) in via principale

- previo accertamento dell’inadempimento di TEA alle pattuizioni del Term Sheet, condannare

TEA, ai sensi dell’art. 1453 c.c., a stipulare con Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione un contratto

di compravendita di gas naturale per 546.321.534,50 KWh/anno, con durata sino al 30 settembre

2021, per il prezzo dato dalla somma dell’importo risultante dall’applicazione della formula di

cui all’art. 5 dell’Addendum al Contratto Gazprom stipulato tra quest’ultima e Sinergie Italiane S.r.l.

in liquidazione il 21 settembre 2015 e i costi di gestione di Sinit, come determinati dai liquidatori ed

ammontanti, sino al 1° ottobre 2018, a 0,756 Euro/Megawattora, ovvero alle condizioni che

saranno determinate in corso di causa e che il Giudice riterrà conformi al Term Sheet, ponendo in

ogni caso a carico di TEA i costi di stoccaggio e condannandola a compiere ogni atto necessario a

dare esecuzione a tale contratto;

- ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., condannare TEA a pagare agli attori la somma complessiva

di Euro 30.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli ordini di cui alle domande

che precedono;

- ai sensi dell’art. 278 c.p.c., pronunciare condanna generica di TEA al risarcimento dei danni da

essa cagionati per effetto dell’inadempimento contrattuale descritto in narrativa;

(ii) in via subordinata

- previo accertamento dell’inadempimento di TEA alle pattuizioni del Term Sheet, pronunciare la

risoluzione del Term Sheet limitatamente al rapporto contrattuale tra gli attori e TEA per

inadempimento di quest’ultima, ai sensi dell’art. 1459 c.c., e per l’effetto

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- ai sensi dell’art. 278 c.p.c., pronunciare condanna generica di TEA al risarcimento dei danni da

essa cagionati per effetto dell’inadempimento contrattuale descritto narrativa.

(iii) in via istruttoria

- le Attrici chiedono, ove l’Ill.mo Tribunale lo ritenesse opportuno, che sia

disposta consulenza tecnica contabile per la determinazione della componente di prezzo “costi di

gestione”, finalizzata alla chiusura della liquidazione in bonis di Sinit, sia con riguardo ai costi già

calcolati dai liquidatori della Società per il periodo 1° ottobre 2015 - 1° ottobre 2018, sia per il

periodo successivo, sino al termine di scadenza del Contratto Gazprom (30 settembre 2021), anche

attraverso l’esame della documentazione contrattuale e contabile di Sinit relativa alle voci di costo del

conto profitti e perdite, come dettagliate nella nota integrativa, e delle voci di debito di stato

patrimoniale, dei bilanci di Sinit al 31.12.2014, 31.12.2015 e 31.12.2016, già disponibili, e di

quelli che si rendessero disponibili in corso di causa.

(iv) in ogni caso

- condannare TEA alla rifusione di tutte le spese di lite, oltre rimborso forfetario e accessori di

legge.”

Foglio di precisazione delle conclusioni per Territorio Energia Ambiente s.p.a.

Mantova

“Voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per i

motivi esposti in narrativa:

i) In via pregiudiziale di rito dichiarare la decadenza di Sinergie Italiane S.r.l. dal proporre domande

e/o compiere attività difensive impedite dalle decadenze processuali, e per l’effetto dichiarare

inammissibili le domande da essa promosse, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 294 c.p.c.

ii) previo accertamento del difetto di legittimazione attiva delle Attrici, dichiarare inammissibili e/o

improcedibili ovvero rigettare integralmente nel merito le domande promosse da Iren Mercato

s.p.a., Ascopiave s.p.a., Linea Group Holding s.p.a., Estra s.p.a. Energia Servizi Territorio

Ambiente, Ambiente Energia Brianza Società per Azioni, nonché dalla convenuta Sinergie

Italiane S.r.l., con ogni statuizione conseguente, e, per l’effetto, condannare le stesse, in solido tra

loro, al ristoro delle spese e onorari di causa, spese generali, IVA e CPA”.

Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione chiede

“Nel merito:

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- accertare la disponibilità di Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione, manifestata sia in ambito

stragiudiziale, sia nel presente atto, a stipulare un contratto di fornitura di gas con TEA alle

condizioni di cui alla bozza inviata a TEA con lettera del 8 settembre 2015, ovvero nei diversi

termini che saranno accertati nell’ambito del presente giudizio, se del caso anche attraverso

l’accoglimento della conclusione sub (i), primo paragrafo, formulata dalle attrici a pp. 38-39 dell’atto

di citazione; con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da attribuirsi agli scriventi

procuratori antistatari.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli

atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell’art. 16 bis comma 9-octies

D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato dall’art. 19 comma 1 lett a), n. 2-ter) D.L.

27 giugno 2015 n. 83 conv in L. 132/2015.

Con atto di citazione ritualmente notificato Iren Mercato spa, Ascopiave spa, Linea Group Holding spa,

Estra spa Energia Servizi Territorio Ambiente, Ambiente Energia Brianza spa hanno convenuto in

giudizio Territorio Energia Ambiente spa Mantova e Sinergie Italiane srl in liquidazione (SINIT) e

premesso in fatto:

di essere tutte società multiutilities a partecipazione pubblica,

di aver costituito, in forza di accordo quadro stipulato il 31 luglio 2008 (unitamente a Blugas in

liquidazione di cui la convenuta Tea è una socia e in parte succeduta, nel 2012, nella originaria

partecipazione sociale in Sinit srl ), la newco Sinergie Italiane s.r.l. (SINIT) affinché svolgesse

nel loro interesse attività di centrale acquisti all’ingrosso per l’approvvigionamento di gas;

che Sinit srl, in attuazione del programma delle socie fondatrici, dopo la sua costituzione a)

acquistava dalle socie (o da società collegate alle socie) quote di TAG (TAG Trans Austria Gas

è un metanodotto per l’importazione di gas dalla Russia attraverso l’Austria), la titolarità di

TAG implica il pagamento di un canone mensile a favore della società che gestisce il

metanodotto e ciò a prescindere dall’effettivo utilizzo per il trasporto di gas; b) stipulava

nell’anno 2009 un contratto a lungo termine per la fornitura di gas con Gazprom Export LLC

con efficacia dall’1.10.2009 all’1.10.2021; il contratto contiene la clausola take or pay che

obbliga l’acquirente a corrispondere il prezzo, legato all’andamento del petrolio, di una quantità

minima di gas anche nell’eventualità in cui non venga ritirato;

che con patto parasociale del 16 settembre 2009 quali socie di Sinit si erano impegnate

irrevocabilmente ad acquistare da Sinit il gas (ovvero a far acquistare alle società commerciali

loro collegate) per determinati quantitativi, per la durata di dieci anni a decorrere dall’anno

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termico 2010/2011 alle condizioni di anno in anno fissate dal Consiglio di amministrazione di

Sinit;

che Sinit srl nel suo terzo anno di attività, esercizio 2011, era entrata fortemente in crisi a causa

dell’andamento del mercato del gas per effetto del quale il contratto a lungo termine di

approvvigionamento di gas stipulato con Gazprom presentava prezzi mediamente più alti

rispetto a quelli del mercato; il bilancio 2011 si era chiuso con una perdita di 92 milioni di

euro, l’azzeramento del capitale sociale e l’emersione di un deficit patrimoniale;

che quali socie di Sinit erano assolutamente intenzionate a scongiurare il fallimento di Sinit per

evitare le ripercussioni negative in termini di immagine e di affidabilità e l’escussione delle

garanzie finanziarie prestate a favore di Sinit, all’epoca ammontanti ad € 570 milioni;

che per realizzare tale obiettivo il 28 marzo 2012 avevano stipulato il Term Sheet con cui

avevano convenuto la messa in liquidazione volontaria di Sinit, assunto l’impegno a

mantenerla solvente ed in bonis fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese, a rientrare

progressivamente dalle posizioni debitorie verso il sistema bancario, a subentrare, ciascuna in

proporzione alla proprio quota di partecipazione al capitale sociale di Sinit, nel Contratto

Gazprom o, qualora Gazprom non avesse prestato il consenso al subentro, ad acquistare da Sinit

il gas ritirato da Gazprom ad un prezzo maggiorato di quanto necessario a coprire i costi di

gestione di Sinit (cost plus);

che in data 28 maggio 2012 le socie di Blugas, tra cui Tea, aderivano al Term Sheet e il 28

maggio 2014 entravano, al posto di Blugas nel capitale sociale di Sinit, Tea al 4,97%;

che in esecuzione del Term Sheet i soci ponevano in liquidazione Sinit e stipulavano per la

durata di tre anni, da ottobre 2012 a ottobre 2015, il contratto di fornitura di gas con Sinit;

che alla scadenza del triennio (ottobre 2015) tutte le socie, eccetto Tea, avevano stipulato il

nuovo contratto di fornitura di gas; infatti Tea fin da maggio 2015 aveva iniziato a mettere in

discussione l’opportunità di proseguire la fase di liquidazione di Sinit, contestando in

particolare a Sinit di non aver tempestivamente colto l’occasione di risolvere il contratto di

fornitura con Gazprom eccependole l’ inadempimento consistito in importanti interruzioni di

fornitura di gas nell’invero 2014/2015;

che il rifiuto di Tea alla stipulazione del nuovo contratto di fornitura con Sinit costituisce

inadempimento all’impegno assunto con il Term Sheet con conseguenze dannose per Sinit la

quale, se privata del supporto dei soci, non è più in grado di mantenere la fase di liquidazione in

bonis,

rilevato che:

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il supporto che i soci si sono impegnati, in misura proporzionale alla propria partecipazione al

capitale sociale, a fornire a Sinit per assicurarsi che essa porti a termine la liquidazione in bonis

è costituito dall’impegno al ritiro del gas ad un prezzo maggiorato dei costi di gestione e la

condotta inadempiente di Tea pregiudica la capacità di Sinit di coprire i propri costi di gestione,

costringendo le altre socie ad effettuare esborsi a titolo di sostegno finanziario di Sinit maggiori

rispetto alla quota pattuita con il rischio, in ipotesi di insolvenza della società, di escussione

delle garanzie prestate,

hanno concluso chiedendo, come in epigrafe riportato,

in via principale di accertare l’inadempimento di Tea alle pattuizioni del Term Sheet,

di condannarla ex art 1453 c.c. a stipulate con Sinit un contratto di compravendita di gas naturale di

cui hanno indicato gli elementi essenziali, con condanna ex art 614 bis c.p.c. di Tea a pagare la somma

di € 30.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento,

di condannarla ex art 278 c.p.c. al risarcimento dei danni conseguenza dell’inadempimento

in via subordinata Term Sheet limitatamente al rapporto contrattuale con Tea ex art 1459 c.c.

e sentenza generica di condanna di Tea al risarcimento dei danni ex art 278 c.p.c..

Si è costituita in giudizio Tea spa Mantova e ha allegato che la sua decisione di non procedere

all’acquisto del gas da Sinit costituisce una scelta fondata

non su un ripensamento commerciale, ma sulla convinzione giuridica che il Term Sheet non sia

efficace nella parte riguardante l’impegno delle socie ad acquistare il gas da Sinit, data la

indeterminatezza del suo contenuto e la previsione della futura stipulazione di un contratto (di

programma) definitivo, mai concluso

e su valutazioni critiche rispetto alla gestione della fase di liquidazione di Sinit che continua la

sua attività commerciale senza prospettiva di chiusura della fase liquidatoria e senza compiere

atti liquidatori.

Dopo la prima udienza si è costituita Sinergie Italiane s..r.l. in liquidazione (Sinit) per convenire sulle

allegazioni delle attrici, contestare le allegazioni della convenuta e concludere con la richiesta di

accertare la sua disponibilità a prestare il consenso alla conclusione del contratto di fornitura di gas a

Tea come da citazione; la società, che non è stata parte del Term Sheet, ha rimarcato che l’obiettivo

delle socie era sempre stato quello di condurre una liquidazione in bonis non conseguibile, date le

attuali condizioni di mercato del gas, in difetto di uno specifico impegno delle socie a sostenerla

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nell’acquisto del gas maggiorato dei costi di gestione, per tutta la durata del contratto in essere con

Gazprom.

Tea spa con la memoria ex art 183 co 6 n. 2) c.p.c. ha eccepito la decadenza di Sinit srl in liq dal

proporre la domanda nuova introdotta con comparsa di costituzione e la inammissibilità della stessa

vocatio in ius di Sinit srl da parte della attrici non contenendo la citazione alcuna domanda contro Sinit

s.r.l. in liq.

Le parti non hanno dedotto istanze per prove costituende e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi

al Collegio sulla base delle conclusioni rassegnate all’udienza del 6.11.2018.

Le vicende in fatto che hanno portato le socie di Sinit a concludere il Term Sheet non sono in

discussione tra le parti e possono ritenersi pacifiche; è documentale che Tea spa ha sottoscritto il Term

Sheet in data 28 maggio 2012 e che il 28 gennaio 2014 sia entrata a far parte della compagine sociale di

Sinit per la quota del 4,97% acquisendo una parte della partecipazione detenuta da Blugas.

Le attrici hanno posto a fondamento delle loro domande quale causa petendi il Term Sheet e in

particolare quella parte dell’accordo nella quale è previsto l’impegno delle socie di Sinit di acquistare il

gas Gazprom (pagina 8 del Term Sheet), deducendone il pieno valore giuridico vincolante; la

convenuta Tea spa Mantova, invece, ha eccepito l’inefficacia giuridica del Term Sheet assumendo che:

era un documento mirato principalmente a regolare la soluzione del problema, contingente alla

data della sua sottoscrizione (anno 2012), della ricapitalizzazione di Sinit per circa 90 milioni di

euro e che i soci avevano necessità di stipulare un accordo tra loro prima di versare ingenti

somme di denaro a copertura delle perdite: questa parte, descritta nelle Modalità

dell’Operazione, costituiva il nucleo vincolante del Term Sheet,

mentre le successive disposizioni, con particolare riferimento a quella descritta al punto

“Impegni di acquisto gas da Gazprom” non costituivano un obbligo giuridico immediatamente

vincolante e ciò in considerazione

dell’indeterminatezza dell’impegno,

della previsione della stipulazione di un successivo accordo definitivo mai stipulato,

della circostanza in fatto che tutte le socie non avevano stipulato con Sinit un accordo di

fornitura per il tempo di 10 anni, tanta era la residua durata del contratto tra Sinit e Gazprom, bensì

di tre anni (2012/2015),

del fatto che era stata espressamente esclusa l’efficacia a favore di terzi ex art 1411 c.c.

dell’accordo.

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Sentenza n. 2845/2019 pubbl. il 22/03/2019RG n. 60561/2016

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Sulla citazione in giudizio di Sinergie Italiane srl in liquidazione

La citazione in giudizio di Sinit srl in liquidazione da parte delle attrici è valida in quanto, considerate

la causa petendi e le conclusioni rassegnate in citazione, riconoscere valore giuridico vincolante ad un

impegno a stipulare contratti di somministrazione di gas con Sinit srl e condanna di Tea spa Mantova a

stipulare il contratto con Sinit srl, quest’ultima risulta litisconsorte processuale necessario.

La tardiva costituzione in giudizio di Sinit è irrilevante perché la domanda svolta da Sinit srl si

qualifica come adesione alle conclusioni della domanda principale dell’attrice.

Sulla efficacia del Term Sheet e la domanda principale delle attrici

Nel merito ritiene il collegio che il Term Sheet 28 marzo 2012 (sottoscritto da Tea il 28 maggio 2012)

sia qualificabile come contratto plurilaterale intercorso tra tutte le socie di Sinit srl, avente la propria

causa concreta nella gestione della crisi di impresa in cui si trovava la società con l’obiettivo di porla

in liquidazione e di condurla in bonis fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese. In funzione

della realizzazione di questo interesse comune, esplicitato dalle parti nel contratto1, sono state previste

le operazioni e gli impegni che conformano il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti; esse

possono distinguersi nelle obbligazioni strettamente connesse alle decisioni endo societarie dei soci

(ripianamento delle perdite in misura di euro 92.160.000, alla ricostituzione del capitale sociale per

euro 1.000.000,00, messa in liquidazione, nomina dei liquidatori alla messa in liquidazione di Sinit) e

nelle obbligazioni finalizzate al sostegno economico esterno, non endo societario, di Sinit attraverso

l’impegno all’acquisto del gas importato da Gazprom. Tale impegno, a contenuto patrimoniale, nel

contesto complessivo della causa concreta del contratto - porre in liquidazione Sinit e condurre la

liquidazione in bonis - risulta non secondario considerando che le condizioni economiche svantaggiose,

non più in linea con il mercato del gas, previste nel contratto di durata in essere con Gazprom (contratto

del 2009 e in vigore fino al 2021) erano state una concausa (unitamente al costo di acquisto e di

gestione delle TAG) della crisi economica di Sinit e un evento economico negativo che se non

“neutralizzato” con l’impegno delle socie all’acquisto del gas (anche fuori mercato) avrebbe costituito

un ostacolo alla conduzione in bonis della liquidazione e alla realizzazione della concreta causa del

1 Si legge al punto Oggetto e Scopo dell’operazione:” Le parti intendono procedere alla liquidazione volontaria in bonis di

Sinit, obbligandosi tra loro, nei limiti di quanto previsto nel presente Term Sheet, in proporzione e nei limiti della propria quota di partecipazione al capitale sociale e senza vincolo di solidarietà, a mantenere solvente Sinit durante la fase di liquidazione sino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, e così evitando il rischio di escussione delle garanzie. Per il raggiungimento di tale obiettivo le parti hanno convenuto la procedura di cui al paragrafo “Modalità dell’Operazione”

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Term Sheet. La necessità di questo apporto sul piano commerciale a Sinit si collega all’impegno

assunto dalle socie a non deliberare la revoca dello stato di liquidazione2.

La stessa volontà delle parti espressa nel contratto alla clausola Natura del Term Sheet del seguente

contenuto “Le parti prendono atto e riconoscono che il presente Term Sheet ha natura vincolante e si

impegnano ad iniziare immediatamente le negoziazioni al fine di addivenire nel più breve tempo

possibile alla stipulazione del relativo accordo definitivo, fermo restando che quest’ultimo si limiterà a

dare attuazione ai principi contenuti nel presente Term Sheet”, conferma la validità ed efficacia

giuridica dell’impegno.

Come previsto nel Term Sheet, l’assemblea del 29 marzo 2012 deliberava la copertura delle perdite e la

ricostituzione del capitale sociale; l’assemblea del 13 aprile 2013 deliberava la messa in liquidazione di

Sinit, enunciando i criteri di svolgimento della liquidazione.

Il 28 maggio 2012 le socie di Blugas, socia all’epoca di Sinit, tra cui Tea spa sottoscrivevano il Term

Sheet dichiarando di assumere i relativi obblighi in via parziaria. Risulta evidente che l’impegno che

Tea spa sottoscrivendo il Term Sheet assumeva a quella data, maggio 2012 (in cui Sinit era già stata

posta in liquidazione e Tea non ne era ancora socia) era principalmente quello di acquistare

direttamente o tramite le sue società commerciali (tea Energia spa) il gas da Sinit alle condizioni in via

generale definite nel Term Sheet (le condizioni economiche che devono consentire a Sinit di coprire i

propri costi di gestione (cost plus); risulta altresì evidente che se le parti originarie del Term Sheet

non avessero inteso obbligarsi in modo vincolante con efficacia giuridica all’impegno di acquisto del

gas di Gazprom, non vi sarebbe stata la necessità di prevedere nello stesso Term Sheet che le socie di

Blugas vi dovevano espressamente aderire.

Dunque le socie di Sinit e di Blugas, tra cui Tea spa (nel 2014 entrata anche nella società Sinit),

sottoscrivendo il Term Sheet , dato il contenuto dell’’impegno “di acquisto gas da Gazprom”

che non consente di qualificarlo come contratto preliminare, perché non erano stati definiti del

contratto a valle in modo sufficientemente determinato o determinabile gli elementi essenziali

(tra cui il prezzo, la durata, la quantità) e perché non vedeva tra le parti Sinit,

né come contratto a favore di terzi avendo le contraenti escluso tale efficacia dell’accordo,

hanno assunto l’obbligazione reciproca, in vista del conseguimento della causa comune ( sostenere

Sinit in bonis durante la fase di liquidazione), ad una trattativa per la conclusione di un contratto di

fornitura di gas con Sinit secondo le indicazioni e gli obiettivi del Term Sheet ( cost plus) sulla base di

una volontà contrattuale da raggiugere all’esito di trattative.

2 L’impegno delle socie ad acquistare gas da Sinit per altro non era nuovo essendo già stato previsto nei due precedenti

patti parasociali, l’ultimo dei quali sostituito per volontà delle parti dal Term Sheet

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Non vale ad escludere efficacia giuridica alla clausola del Term Sheet in esame la circostanza, dedotta

dalla difesa di Tea spa, che il primo contratto di fornitura è stato stipulato dalle contraenti del Term

Sheet con Sinit, tra cui Tea spa, per la durata di tre anni e non di dieci, dato che il termine finale del

contratto Gazprom/Sinit è l’anno 2021. Al contrario si ritiene che la conclusione dei primi contratti di

fornitura per tre anni dimostri, in primo luogo, che le parti consideravano vincolante l’impegno

assunto, tanto da avervi dato esecuzione, in secondo luogo, che l’attuazione del Term Sheet non

implicava la conclusione di un determinato contratto, bensì di contratti il cui variabile contenuto, nel

rispetto dell’obiettivo del Term Sheet di sostenere in bonis Sinit, fosse l’esito di una trattativa tra le

parti.

Né può escludersi efficacia giuridica all’accordo perché, essendo stata esclusa la sua efficacia ex art

1411 c.c., Sinit, che non ne è stata parte, non ha la possibilità di farlo valere, infatti l’impegno

giuridico è sorto tra le parti contraenti socie di Sinit in vista del conseguimento dell’obiettivo comune.

Infine, va rigettata l’eccezione di nullità della clausola “Impegno all’acquisto di gas Gazprom” per

elusione del divieto di cui all’art 2345 c.c.: il richiamo alla disposizione è inconferente per l’assorbente

ragione che l’impegno contrattuale del Term Sheet non è sociale ma parasociale e di natura

commerciale.

Sulla base di tale qualificazione del Term Sheet, non di contratto preliminare, non di contratto a favore

di terzi ex art 1411 c.c., ma di contratto che obbliga le parti a trattare con Sinit per la stipulazione di

contratti di fornitura di gas va rigettata la domanda principale delle attrici con cui hanno chiesto la

condanna di Tea spa Mantova ex art 1453 c.c. a stipulare con Sinit un contratto di compravendita di gas

naturale con il contenuto specifico indicato in citazione: si tratta di domanda che non trova fondamento

nel Term Sheet azionato perché esso non prevede l’obbligazione alla conclusione di quel contratto con

il contenuto indicato in citazione.

Sulla domanda subordinata della attrici

Con domanda subordinata le attrici hanno chiesto di dichiarare risolto ex art 1459 c.c. il contratto Term

Sheet limitatamente al rapporto tra attori e Tea spa per inadempimento di quest’ultima;

l’inadempimento dedotto consiste nel non essersi approvvigionata di gas naturale da Sinit a decorrere

dall’anno termico iniziato ad ottobre 2015. Essendo pacifico che Tea spa si é rifornita di gas da terzi

per gli anni termici da ottobre 2015, considerate le allegazioni attoree, spetta alla convenuta Tea spa,

secondo le regole generali che regolano l’onere della prova in tema di responsabilità contrattuale,

dimostrare di non essere stata inadempiente nonostante il mancato accordo contrattuale di fornitura di

gas, oppure che l’inadempimento non è a lei imputabile.

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Tea spa ha allegato, a giustificazione della mancata conclusione del contratto, ferme le preminenti

eccezioni di inefficacia del Term Sheet già escluse, che

la bozza contrattuale era stata presentata da Sinit in ritardo rispetto alle esigenze di Tea

Energia (la società collegata a Tea che avrebbe stipulato il contratto di fornitura di gas) di

approvvigionarsi del gas sul mercato:

invero la contestazione, alla luce di quanto emerge dai documenti prodotti, risulta essere

giustificazione infondata considerato che i) il precedente contratto di fornitura, per gli anni da ottobre

2012 a ottobre 2015, era stato stipulato addirittura a marzo 2013; ii) non risultano sollecitazioni di Tea

a Sinit alla trasmissione della bozza di contratto; iii) piuttosto risulta una comunicazione di Sinit a Tea

del 20.8.2015 con cui la interpellava sulle sue intenzioni in ordine alla futura conclusione di un

contratto di fornitura di gas, alla quale Tea dava riscontro il 26 agosto 2015 (doc. 4 Tea) dichiarando

che aveva già concluso contratti con terzi nel mercato, infatti Tea Energia spa aveva comunicato a Tea

spa il 5 agosto 2015 di aver già concluso il contratto di acquisto del gas con terzi (doc. 3 convenuta

Tea), prima di tale data Tea non ha allegato e dimostrato di aver cercato un accordo con Sinit per

l’approvvigionamento di gas dalla stagione termica 2015/2016;

la bozza contrattuale trasmessale da Sinit in liq.a settembre 2015 conteneva condizioni inique e

non previste dal Term Sheet, unilateralmente determinate da Sinit e dalle altre socie, le attrici:

si tratta di circostanza assolutamente irrilevante perché, come sopra rilevato, a quella data

(settembre 2015) e già da agosto 2015 (docc 34 e 35 attrici)) Tea Energia spa aveva concluso il

contratto di approvvigionamento di gas nel mercato con terzi;

Tea alla proposta di Sinit non faceva seguire una controproposta contenente le condizioni

che riteneva di poter accettare;

vi era un disaccordo con Sinit sulla determinazione unilaterale del prezzo:

Tea alla indicazione del prezzo offerta da Sinit non ha fatto pervenire a Sinit una

controproposta.

L’inadempimento, pertanto, vi è stato ed è stato imputabile a Tea spa che ha unilateralmente deciso,

senza prima trattare con Sinit srl in liq., di approvvigionarsi di gas nel mercato.

L’inadempimento, considerando

il contenuto del Term Sheet che nel 2015 implicava essenzialmente l’impegno a sostenere Sinit

srl in liq. fino alla durata del contratto Gazprom acquistando il gas importato dalla Russia al

prezzo maggiorato dai costi di gestione,

e l’interesse comune dedotto in contratto di sostenere la liquidazione in bonis della società,

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è stato grave, perché è consistito nel mancato rispetto ad obbligazione fondamentale per il sostegno di

Sinit e centrale nell’accordo di Term Sheet.

Al fine della risoluzione va, per altro, valutata ex art 1459 c.c. l’essenzialità della prestazione mancata;

sul punto si osserva che la previsione dell’impegno all’acquisto del gas Gazprom nel Term Sheet non

costituisce un unicum inscindibile tra tutte le contraenti, perché l’impegno era che ciascuna avrebbe

concluso un autonomo contratto di fornitura con Sinit; inoltre, Tea spa avrebbe concorso in misura

assai ridotta all’acquisto, per il 4,97%, pari alla sua quota di partecipazione al capitale sociale di Sinit:

per tali considerazioni non può dirsi essenziale la mancata prestazione di Tea spa e quindi va, in

accoglimento della domanda subordinata delle attrici, dichiarata la risoluzione del contratto Term

Sheet con riferimento alla sola partecipazione di Tea spa Mantova.

Sulla domanda di condanna generica ex art 278 c.p.c.

Le attrici hanno chiesto anche la pronuncia di condanna generica ex art 278 c.c. di Tea spa per i danni

conseguenti all’inadempimento al Term Sheet.

Per pronunciare condanna generica ex art 278 c.p.c. non è sufficiente accertare l’illegittimità della

condotta ma occorre accertare, sia pure con modalità sommaria e probabilistica la portata dannosa

senza la quale il diritto al risarcimento del danno non si configura; infatti, con la pronuncia della

condanna generica ciò che viene rinviata è la determinazione quantitativa del danno, mentre il danno, la

lesione deve esser già accertata con la pronuncia di condanna generica: nel caso di specie l’

inadempimento di Tea spa in sé non è sufficiente a pronunciare sentenza di condanna generica al

risarcimento del danno.

Infatti, manca la determinazione ed individuazione di danni propri delle attrici che siano certi quali

conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento di Tea spa.

In citazione sono stati chiesti i seguenti danni alla cui domanda risarcitoria le attrici non sono

legittimate perché essi si configurano (nell’ipotesi non dimostrata della loro esistenza) come danni

della società Sinit srl in liq.:

oneri e costi correnti che Sinit dovrà sostenere in relazione alla titolarità dei TAG dal 2015 al

2029 (data di scadenza dei TAG): si tratta di costi totalmente a carico di Sinit che per altro non

si configurano nelle prospettazioni delle attrici come conseguenza dell’inadempimento di Tea

spa, quanto piuttosto connessi all’andamento del mercato del gas e che nulla interferiscono con

il mancato supporto di Tea spa in relazione all’acquisto di gas importato dalla Russia;

la perdita che Sinit ha sofferto e soffre per non aver potuto vendere la quota di gas spettante a

Tea ad un prezzo pari a quello del Contratto Gazprom, maggiorato dei costi di gestione e quindi

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Sentenza n. 2845/2019 pubbl. il 22/03/2019RG n. 60561/2016

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la perdita che Sinit sta subendo derivante dalla differenza tra il prezzo a cui acquista il gas da

Gazprom e il prezzo derivante dall’asta fatta per mettere in vendita la quota di gas che Tea

avrebbe dovuto acquistare cui si aggiunge la perdita totale dei costi di gestione.

I danni rappresentati dai maggiori esborsi che le altre socie diverse da Tea hanno sostenuto acquistando

il gas russo per la quota non acquistata da Tea non sono in alcun modo dimostrati, non vi è alcuna

prova od evidenza dell’acquisto da parte delle attrici del quantitativo del gas in quota a Tea (danno

comunque che non potrebbe mai essere richiesto come allegato al più potendo ritenersi che vi sia danno

se la quota di gas che le socie attrici hanno acquistato da Sinit per assorbire la quota non acquistata da

Tea è stata pagata ad un prezzo superiore a quello di mercato e solo per la parte in eccesso del prezzo

pagato rispetto al mercato).

L’ulteriore danno da svalutazione della quota finale di liquidazione è danno indiretto rispetto al danno

diretto sul patrimonio della società il cui risarcimento pertanto non spetta ex art 1223 c.c..

Il danno derivante dalla escussone delle garanzie è eventuale, del tutto incerto anche nell’an, così come

incerte sono anche le conseguenze prospettate in caso di insolvenza e fallimento di Sinit, per altro di

difficile realizzazione come danno derivante dall’inadempimento di Tea spa il cui impegno all’acquisto

di gas russo era limitato alla percentuale del 4,97%.

Le spese processuali

Considerate le domande introdotte in causa dalle attrici contro Tea spa, quest’ultima risulta

soccombente soltanto sulla domanda subordinata di risoluzione del contratto ex art 1459 c.c., pertanto

in applicazione dell’art 92 comma 2 c.p.c. Tea spa è condannata a pagare alle attrici il 50% delle spese

processuali, compensandosi la restante quota del 50%. Le spese si liquidano (già il 50%) in € 14.775,00

per compensi, in € 532,00 per spese non imponibili, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva di

legge.

Le spese processuali di Sinit srl in liquidazione sono interamente compensate con tutte le altre parti in

causa, considerando che Sinit srl in liq. non ha proposto alcuna domanda autonoma contro Tea spa e

che la sua partecipazione si è resa necessaria solo in relazione alla domanda principale delle attrici .

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed

eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta la domanda principale delle attrici.

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Sentenza n. 2845/2019 pubbl. il 22/03/2019RG n. 60561/2016

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14

Accoglie in parte la domanda subordinata e risolve per inadempimento di Tea spa Mantova il Term

Sheet 28 marzo 2012, limitatamente al rapporto contrattuale tra le attrici e la convenuta Tea spa

Mantova.

Rigetta la domanda di condanna generica ex art 278 c.p.c.

Condanna altresì la parte convenuta Tea spa Mantova a rimborsare alle attrici il 50% delle spese

processuali liquidate in € 14.775,00 per compensi, in € 532,00 per spese non imponibili, oltre i.v.a.,

c.p.a. e le spese generali; compensa la restante parte delle spese tra attrici e Tea spa Mantova

Compensa interamente tra tutte le parti in causa le spese di Sinit srl in liq..

Milano, 14 febbraio 2019

Il Giudice

Amina Simonetti Il Presidente

Angelo Mambriani

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