TRIBUNALE DI MILANO RITO COLLEGIALE SEZIONE …...Società Cooperativa ATHENA N. R.G. TRIB. 14037/09...
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TRIBUNALE DI MILANO
RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE
DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA Presidente DOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latere DOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere
VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE
PAGINE VERBALE: n. 91
PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. TRIB. 14037/09 - 19926/08 R.G. N.R.
A CARICO DI: BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20
UDIENZA DEL 25/03/2011
MI0036 Aula 1^ Ass. App.
Esito: RINVIO AL 31.03.2011 ___________________________________________________________________________ Caratteri: 117092
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N. R.G. TRIB. 14037/09 - 19926/08 R.G. N.R. - 25/03/2011 c/BERNESCHI GIOVANNI ALBERTO + 20 2
INDICE ANALITICO PROGRESSIVO Questioni preliminari............................................................................................................... 3 Deposizione Consulente GUALTIERI PAOLO.................................................................... 11
Esame Difesa, Avv. Sirotti....................................................................................... 11
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TRIBUNALE DI MILANO - RITO COLLEGIALE SEZIONE I PENALE MI0036 Aula 1^ Ass. App.
Procedimento penale n. R.G. TRIB. 14037/09 - 19926/08 R.G. N.R. Udienza del 25/03/2011
DOTT.SSA ICHINO GIOVANNA Presidente DOTT.SSA BERTOJA ANTONELLA Giudice a latere DOTT.SSA RIZZARDI BRUNA Giudice a latere DOTT. ORSI E DOTT. RUTA Pubblico Ministero SIG.RA AMITRANO ANNALISA Ass. d'Udienza Sig.ra Quadraccia Ornella Ausiliario tecnico
PROCEDIMENTO A CARICO DI – BERNESCHI GIOVANNI ALBER TO + 20 -
Alle ore 0.40 si apre il verbale
Questioni preliminari
PRESIDENTE – Prima di cominciare, il Collegio volev a chiedere
molto sinceramente alle Parti Civili e al PM se rit engono
di essere stati troppo compressi nel programma fatt o. È
molto meglio dirselo chiaramente, nel senso che ho
sentito dire ieri che l'avvocato Accinni, ieri o l' altra
volta, non era in grado di fare un controesame del
consulente Gualtieri. Negli altri casi c'è stata un a
rinuncia, mi è sembrato che l'avvocato Accinni dice sse,
forse un po' polemicamente, ma così, una cosa del g enere.
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Allora il Tribunale ha cercato di garantire pur dan do dei
tempi così, abbastanza chiari dei tempi di celebraz ione
del processo, però di garantire l'esercizio della d ifesa
di tutte le Parti e quindi volevamo capire se l'ave r
testato un controesame... Ecco, sono arrivati l'avv ocato
Accinni e il dottor Rossi. Avvocato Accinni, stavam o
dicendo che prima di concludere l'esame del teste
Gualtieri, il Tribunale anche alla luce di quello c he lei
ha dichiarato l'altro giorno, voleva sapere se le d ifese
di Parte Civile e l'ufficio del Pubblico Ministero
ritengano di non essere in grado di preparare
effettivamente un controesame per la data di gioved ì
prossimo perché non sono stati messi a disposizione
tempestivamente come stabilito i supporti informati ci.
Siccome mi sembrava avvocato che lei avesse detto c he non
avrebbe potuto fare il controesame data la ristrett ezza
dei tempi, vorremmo saperlo oggi perché se ritenete
veramente di non essere in grado di esercitare il v ostro
ruolo, il vostro lavoro nei tempi dati, rifacciamo il
calendario, lo rivediamo un attimo. Siamo arrivati al
termine di questo processo, non vogliamo in nessun modo
conculcare i diritti delle Parti. Quindi ditecelo m olto
sinceramente.
P.M. DOTT. ORSI – Allora, Presidente, che la Pubbli ca Accusa
possa entro giovedì essere pronta dipende da variab ili,
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non sono soltanto le nostre capacità diciamo di
elaborazione del materiale. Ancora stamattina quest o
materiale non c'è, mi viene detto dagli avvocati di
Unipol e Cimbri che verrà presentato un CD in giorn ata.
Io mi assenterò fisicamente dall'aula quando questo CD
arriverà per farlo recapitare fisicamente al mio
consulente tecnico che oggi non è in aula, perché i l
termine è quanto mai prossimo. Quindi se noi saremo
pronti o meno da qui a giovedì io non lo so. Di
sicurissimo il pubblico ministereo non chiede mai
differimenti, non rallenta i termini processuali e quindi
farà tutto quello che potrà. Il problema, però,
francamente è doppio, cioè non è tanto e soltanto i l
discorso della tempistica di giovedì prossimo, ma la
elaborazione e rielaborazione di questo materiale i n
vista della discussione del 7 e 8 aprile. Francamen te
sono più preoccupato di questo secondo termine che non
del primo, perché fare delle domande è sempre molto
facile, si sta a vedere come risponde la persona
interrogata, ma porre costruttivamente una ricostru zione
positiva quindi e non meramente di rimpallo, ecco, dare
delle risposte anziché fare delle domande è facilis simo,
dare delle risposte è ben più difficile. Quindi
personalmente io credo che da qui a giovedì il pubb lico
ministero farà in tutti i modi per avere un margine per
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porre delle domande sensate e utili al professor
Gualtieri. Francamente devo dirlo con tutta franche zza,
siccome da qui al 7 di aprile non siamo esonerati i o e il
collega Ruta e neanche il nostro consulente tecnico , che
ieri proprio mi spiegava che ha tutta una serie di altre
scadenze che si propongono da qui al 7 aprile, prop rio
per la convergenza di tutti questi impegni la vera
difficoltà noi la vediamo in questo. Siamo consapev oli.
Ieri lei, Presidente, lo ha ricordato del fatto che il
consulente oggi non ci porta diciamo delle novità, è una
materia che noi spieghiamo da cinque anni, quindi u n'idea
ce l'abbiamo. Però sarebbe irrispettoso di tutti di re che
il pubblico ministero in un paio di nottate riesca a
digerire quello che ancora oggi non c'è stato conse gnato
e non c'è stato espresso, quindi in conclusione da qui a
giovedì faremo le notti e cercheremo di chiudere
quell'impegno. Vedo nel giorno 7 un problema. Io lu nedì
4, per dirle, ho un processo con detenuti alla terz a
penale e devo andarci per forza; martedì 5 sono chi amato
a fare il coordinamento di un corso di formazione a l CSM.
Quindi son lì con l'agenda che cerco di dire no, è da
qualche settimana che dico no in giro, ma sempre no n
posso dirlo, ecco.
PRESIDENTE – Va bene. L'avvocato Accinni?
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AVV. ACCINNI – Presidente, io se sono stato mal com preso nel
senso di dire che non sarei stato comunque in grado di
fare un controesame, significa che mi sono espresso male.
Io mi sono semplicemente rammaricato sentitamente d el
fatto che proprio perché a tutte le parti era (inc. ) al
Tribunale, non si proseguisse in quel discorso che per la
verità fino a questo momento aveva caratterizzato t utte
la parti, proprio per rendere sempre possibile un
rispetto delle esigenze di tutti (inc.) di questo
processo. Io non sono in grado oggi, non avendo sen tito
ancora una parte che deve essere illustrata, di dar e una
risposta (inc.). Però sono in grado di esplicitare al
Tribunale che l'interesse di questa parte civile è
comunque quello di rispettare i tempi (inc.). Infat ti noi
stiamo lavorando da parecchi giorni su tutti quest i
temi, per cui io piuttosto non faccio il controesa me o
lo riduco massimamente e do delle risposte anche a quello
che è stato illustrato in discussione. Sicuramente questo
sono perfettamente in grado di fare per tutta la pa rte
esposta e questo sono già in grado di dirlo. Se ris petto
alla parte di oggi vi sarà qualche tema per il qual e non
(inc.) particolare, cercheremo di fare in modo (inc .).
Viceversa e comunque le nostre risposte saranno com plete
in sede di discussione.
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PRESIDENTE – Grazie. Allora io direi concludiamo l' esame e poi
facciamo una pausa a metà mattina e il Tribunale
valuterà. Indicativamente per quanto riguardava il
Pubblico Ministero volevo sapere: ma un rinvio even tuale
di quindici giorni, uno slittamento in là di quindi ci
giorni per la sua discussione?
P.M. DOTT. ORSI – Sarebbe veramente prezioso.
PRESIDENTE – Ma sarebbe idoneo, sufficiente?
P.M. DOTT. ORSI – Assolutamente. Mi sentirei di pro porlo,
Presidente, anche perché non ruberebbe, diciamo non
dilazionerebbe la discussione delle difese che comu nque è
prevista...
PRESIDENTE – Beh, sì, perché c'è la discussione del la Parte
Civile, eccetera.
AVV. ACCINNI - In quel caso io però potrei chieder e semmai di
aggiungere un'udienza ma di poter mantenere la data del
21.
P.M. DOTT. ORSI - Ma c'è un problema anche per il p ubblico
ministero il 21 perché il collega Ruta ha un impegn o che
non può assolutamente...
PRESIDENTE – Ma il problema è che comunque il Tribu nale non ha
fissato udienze Unipol, ha altre udienze nella sett imana
del 14 e 15, non c'è udienza Unipol perché c'è un a ltro
processo da definire.
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P.M. DOTT. ORSI – Mi perdoni, Presidente, tra il 18 e il 20,
tre giorni della settimana in cui poi il 21 conclud e
l'avvocato Accinni, c'è un margine?
PRESIDENTE – No, poi lo vedremo, perché il Tribunal e è
impegnato in direttissime, monocratiche e un altro
processo.
P.M. DOTT. ORSI – Se invece la discussione del Pubb lico
Ministero e della Parte Civile, fermo restando il 5
maggio inizio delle discussione delle difese, fosse
collocata dal 22 in poi, ci sarebbe un problema per il
Tribunale?
PRESIDENTE – Per il Tribunale poterebbe non esserci un
problema, però per la Parte Civile sì, perché lei p uò
solo il 21. Non c'è nessun'altra udienza dopo in cu i lei
potrebbe?
AVV. ACCINNI – Per il 21 (inc.) l'universo mondo di tutti gli
impegni professionali...
PRESIDENTE – Ma non esiste un giorno libero dopo il 21?
AVV. ACCINNI - Ma non è (inc.) dopo il 21, Presiden te, tutto
viene fatto e montato in funzione di una programmaz ione
(inc.), e dopo (inc.). Io ho da discutere poi sui
primissimi (inc.) doloso per le acque con (inc.). N oi il
21 lo avevamo previsto (inc.).
P.M. DOTT. ORSI – Scusate ancora e nella settimana tra l'11 e
il 15, per esempio, è un problema?
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PRESIDENTE – Il 15 c'è la conclusione del processo Mitos e con
la camera di consiglio. L'unica cosa chiedo all'avv ocato,
poi non facciamo aspettare il teste ulteriormente, chiedo
all'avvocato Accinni solo questo: una volta che le i
abbia comunque preparato la sua arringa, se slittas se di
un po', anche magari eventualmente dopo la sua
discussione sul processo di avvelenamento a maggio?
AVV. ACCINNI – No, no, neanche per sogno. Intanto l e dovrei
chiedere di parlare con i miei figli che non mi ved ono da
due mesi perché (inc.).
PRESIDENTE – L'unica possibilità di giorno libero s arebbe l'11
aprile che però non credo sposti molto al Pubblico
Ministero, è un lunedì e poi forse non ci sono dei
difensori l'11 aprile perché è un lunedì. Cominciam o a
sentire il consulente.
AVV. SCAROINA – Presidente, mi scusi...
PRESIDENTE – Dica.
AVV. SCAROINA – Soltanto per dare un minimo contrib uto alla
situazione, depositeremmo la relazione e fornisco d ei CD
sia al Pubblico Ministero immediatamente, che alla Parte
Civile in modo che possano... la relazione, diciamo noi
abbiamo già depositato le slide, gli allegati, la
relazione è (inc.) e di dimensioni assolutamente
proporzionata rispetto alle slide che abbiamo già
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depositato e che sono precisamente il riassunto di quello
che (inc.).
PRESIDENTE – Va bene.
* * * * * *
Deposizione Consulente GUALTIERI PAOLO
Esame Difesa, Avv. Sirotti
AVV. SIROTTI – Prego.
C.T.P GUALTIERI – Stamane, come preannunciato, tra tterrò del
tema che considero il cuore degli aspetti tecnici, forse
anche di quelli penalistici del procedimento penale , il
tema della manipolazione, delle ipotesi manipolativ e.
Questo tema lo affronterò come d'uopo prima esamina ndo le
condotte e poi esaminando quella che un economista chiama
la relazione funzionale tra condotte e ipotizzata
alterazione sensibile del prezzo delle azioni BNL c he un
giurista forse chiama nesso di casualità. E da ulti mo, ma
in maniera molto più marginale, qualche accenno al tema
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del danno asserito da parte del BBVA. Ho cercato d i
organizzare l'analisi classificando la contestazion e, le
condotte che sono nella contestazione perché è molt o
articolata come il Tribunale sa. Mi pare che le con dotte
manipolative siano individuate nella forma sia degl i
artifizi, sia nella forma delle false notizie. E po i c'è
un tema laterale forse, che si interseca, il tema d ei
cosiddetti fiduciari.
Allora il tema degli artifizi. Gli artifizi sarebb ero
consistiti negli acquisti che sono stati effettuati da
Unipol e anche da quelli che sono stati poi alleati
effettivamente di Unipol nell'operazione al termine , che
sarebbero, secondo l'ipotesi accusatoria, stati all eati
sin da subito. Le operazioni di acquisto compiute d a
Unipol, che hanno questa classificazione, per così dire,
sono queste quattro, poi ci sono anche quelle di PV Banca
Popolare di Vicenza e Carige, ma sono minori, appun to non
direttamente di Unipol e sono state realizzate da A urora
e Unipol, Aurora è la controllata. C'è quella fasci a che
identifica la circostanza che le operazioni sono st ate
effettuate ai blocchi, al mercato dei blocchi. Segn alo un
dato che emergerà dopo, che il 96% di queste operaz ioni,
quindi tutte praticamente, praticamente tutte quest e
operazioni, questi acquisti indicati nella contesta zione
sono state perfezionate al mercato dei blocchi. Il
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consulente del BBVA ha utilizzato, segnalato e ha
indicato a titolo esemplificativo ai blocchi il 23 maggio
sono state rastrellate. Qui anch'io faccio una ques tione
di carattere nominalistico cioè il termine rastrell ato
che è figurativo, ovviamente implica che uno comper i un
po' alla volta e dà, evoca una sensazione di occult o, no?
Invece il mercato dei blocchi è un mercato nel qual e si
compra per blandi quantitativi ed è un mercato rego lato e
trasparente ed è un mercato fuori Borsa. Il mercato dei
blocchi era regolato dal regolamento mercati come s i vede
nella diapositiva 7, approvato con delibera, la pri ma
approvazione è del 23 dicembre '98, poi successivam ente
modificato. Allora che cos'è il mercato del blocchi ?
Cos'era? Non c'è più il mercato dei blocchi, cos'er a?
Il mercato dei blocchi è un mercato fuori borsa, pe rò era
un mercato regolato dalla delibera emittenti nel qu ale
venivano effettuate delle negoziazioni con modalità che
adesso andremo a vedere, regolate e con degli obbli ghi
precisi di trasparenza. La caratteristica del merca to dei
blocchi è che su questo mercato, che poi di fatto e ra un
mercato nel senso che era regolato e che entrava se mpre
nella funzionalità della Borsa dal punto di vista
operativo, questo mercato era un mercato al quale s i
poteva accedere, si potevano fare queste operazioni
soltanto per quantitativi superiori a delle soglie che
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venivano indicate di tempo in tempo dalla Borsa. L' altra
caratteristica di questo mercato è che le condizion i
dell'operazione, prezzo o quantità, regolamento, so no
predefinite dalle controparti e le negoziano mentre la
Borsa non funziona così. Cosa prevedeva il regolame nto
mercato? Per ogni singola negoziazione avente ad og getto
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in u n
mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercat o,
perché il mercato dei blocchi è fuori dal mercato di
Borsa, gli intermediari comunicano i seguenti eleme nti
informativi. Strumento finanziario oggetto
dell'operazione, cioè l'azione, data e ora di esecu zione
dell'operazione quando l'hai fatta, tipo di operazi one:
ho comprato, ho venduto, compravendita, acquirente,
venditore, opzionale, prezzo unitario al netto dell e
eventuali commissioni, quantità, controparte, indic azione
se l'operazione è stata conclusa per conto proprio o per
conto di terzi dagli intermediari. La società di ge stione
del mercato, quindi Borsa Italiana S.p.A. all'epoca , per
ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad essa
comunicata, la società di gestione mette a disposiz ione
del mercato con le modalità stabilite dal regolamen to
previsto dall'articolo 62 del Testo Unico i seguent i
elementi informativi. Quindi tutti quelli ricevuti in
realtà vengono immediatamente messi a disposizione del
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mercato. Come vengono messi a disposizione del merc ato e
quando? Gli elementi informativi, quelli di cui sop ra, di
cui al comma uno, sono messi a disposizione del mer cato
entro 45 minuti dall'ora di comunicazione alla soci età di
gestione del mercato effettuata ai sensi dell'artic olo 11
con un sistema che si chiama NIS, un sistema elettr onico
automatico.
Allora a me pare che ci sia un tema da evidenziare. Non
riesco a vedere come anche astrattamente un'operazi one ai
blocchi possa essere un artifizio, è un'operazione
strettamente regolata in modo molto trasparente e a ssai
complicato. Forse non è impossibile perché in astra tto
ragionando si può inventare qualunque cosa, qualche tipo
di frode, però certo ontologicamente un'operazione ai
blocchi è un po' difficile che sia un artifizio, è tutta
regolata. L'esecuzione stessa avviene con modalità
stringenti, rigide, diventa quasi impossibile che s ia un
artifizio; men che meno potevano esserlo queste qui
perché non risulta contestata alcuna frode particol are in
queste operazioni. Comunque la circostanza devo dir e mi
ha sorpreso perché io fino a che non ho approfondit o
personalmente tutte queste operazioni non mi ero re so
conto che tutte le operazione, il 96% percento dell e
operazioni, fossero state realizzate ai blocchi, ma ai
blocchi è impossibile, è praticamente impossibile fare
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un'operazione artificiale. Non mi pare di avere vis to mai
contestazioni né in letteratura né nella prassi
professionale nella quale sono spesso coinvolto, no n mi
pare avessero mai questa ipotesi qui anche in astra tto. È
possibile con un'operazione ai blocchi realizzare u na
manipolazione operativa? Perché potrebbe essere que sto
l'altro passaggio. Devo dire la verità che nel capo di
imputazione però non è contestata esplicitamente la
manipolazione operativa, quindi non so se lo sia
contestata, se fosse nella mente della Pubblica Acc usa e
forse no per la verità nell'interpretazione lettera le del
capo di imputazione. E però su questo punto lascia
qualche ambiguità non tanto per il capo di imputazi one
come è scritto, ma perché poi i consulenti dell'Acc usa
invece hanno fatto immaginare perché nessuno dei du e ha
dichiarato manipolazione operativa. Però, per esemp io, il
consulente tecnico del Pubblico Ministero dice ques ti
acquisti hanno inciso per il 44% e quindi hanno avu to un
impatto sui prezzi. Qualcosa di simile la dice anc he il
collega Reboa per conto di BBVA. Non arrivano a dir e che
c'è una manipolazione operativa, la evocano. Sì, pe rò
come è possibile fare una manipolazione operativa c on
un'operazione ai blocchi? L'operazione ai blocchi è fuori
mercato, quindi si fa al blocco proprio perché cos ì non
incide sulla domanda e sull'offerta, quindi non inc ide
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sulle pressioni domanda e offerta. Il caso di speci e è
uno che acquista molto, preme sulla domanda, fa alz are i
prezzi. Naturalmente se uno compra e fa alzare i pr ezzi
perché vuole comprare non è manipolazione, ma se co mpra
con l'obbiettivo di alzare i prezzi, però nel blocc o,
nel mercato dei blocchi è impossibile fisicamente f are
una manipolazione operativa, è fuori Borsa,
quell'operazione è selezionata. C'è di più. Non inc ide
neanche sul prezzo ufficiale perché nel calcolo de l
prezzo ufficiale, che è una media ponderata dei pre zzi e
degli scambi durante tutta la giornata, non si cont ano i
blocchi, quindi neanche indirettamente incide sul p rezzo
ufficiale. Come si fa a fare una manipolazione oper ativa
con le operazioni che sono al 96% tutte sui blocchi ? Mi
sembra impossibile. Forse impossibile non bisogna m ai
dirlo, ho imparato nella vita, quindi se ragioniamo sono
sicuro che ce ne possiamo inventare, però certo è
altamente improbabile e difficile e specificamente non
individuate.
Dunque, mi pare che ci sia proprio un primo problem a di
fondo, un primo problema di fondo. Le operazioni so no
state eseguite tutte ai blocchi, praticamente tutte ai
blocchi, e sono tutte operazioni per loro natura
perfettamente trasparenti perché ci sono delle rego le
rigidissime, non vedo come sarebbero stati o avrebb ero
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potuto essere gli artifizi né tantomeno come avrebb ero
potuto produrre una manipolazione operativa, franca mente
ontologicamente addirittura in astratto, al di là d el
tema in concreto, poi diciamo in astratto ce ne pos siamo
inventare delle ipotesi di frodi, alla furberia nel le
frodi non c'è mai limite. Ma, insomma, non è questo il
caso.
In ordine alla trasparenza non solo come è scritto qui,
perché qui parliamo di trasparenza e ci spostiamo q uindi
sul campo della manipolazione informativa, no? Per ché
manipolativa proprio non ci può essere informativa. Prima
di tutto ogni operazione al blocco abbiamo visto ch e per
norma deve essere immediatamente comunicata e lo è stato
regolarmente, non mi pare sia contestato né risult i in
alcun modo che ci sia stato qualche vizio di
comunicazione delle operazioni. Ma c'è di più. Con
riferimento a questi acquisti per quanto riguarda U nipol,
tra il 16 maggio e il 18 luglio 2005, Unipol ha dif fuso
12 comunicati in cui riferiva sullo stato della pro pria
partecipazione. Ogni acquisto al blocco veniva non
soltanto comunicato nelle forme previste dalle norm e, ma
ad abundantiam, visto la rilevanza della vicenda, a ogni
passaggio facevano un comunicato. E più meticolosi e
aderenti alle norme di così è difficile esserlo. Po i
anche qui si può fare sempre meglio. Però c'è quell o del
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31 maggio dove si dice 6.46 di proprietà, il 3.21 i n
virtù di contratti di opzione; il primo giugno
rettificano perché quelle proprietà sono leggerment e di
più, 6.78 e così via. Non solo. Non solo. Non solo. Tutte
le volte che viene superata una soglia rilevante, c ome è
noto al Tribunale, la capogruppo, cioè il soggetto che è
all'apice della catena partecipativa, ha l'obbligo di
comunicare con il modello 120-A le partecipazioni c he
detiene che superano le soglie rilevanti, il 2% son o le
soglie rilevanti. Ebbè, Olmo l'ha fatto regolarmen te
però. E naturalmente se si accede al sito della Con sob,
noi così abbiamo ricostruito le percentuali, nel si to
della Consob di leggono le partecipazioni, cioè il
modello 120-A, poi finiscono tutte in un formato ch e è
leggibile sul sito della Consob da tutti. E Olmo l' ha
fatto il 31 maggio. Qui vedere il modello 120-A com e è
fatto, data dell'operazione 30 maggio, data della
dichiarazione 31 maggio, quindi l'ha fatto
tempestivamente nelle 24 ore. Ed ecco quello che si legge
nella comunicazione: azioni o quote possedute, 6.46 3,
numero delle azioni o quote perché si sommano tutt e le
controllate, è la controllante all'apice della cate na
partecipativa che comunica tutte le partecipazioni anche
quelle indirette, e quindi attraverso Unipol e attr averso
Aurora. Mi pare che ci sia assoluta completezza di
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informazione. Non che sia francamente rilevante per
l'ipotesi manipolativa perché abbiamo visto che l'i potesi
manipolativa è sostanzialmente impossibile, però co munque
devo anche segnalare che non condivido questa
affermazione ricavata dai numeri che ha presentato il
consulente del BBVA che ci ha detto gli acquisti so no
avvenuti a prezzi di norma più elevati rispetto al la
quotazione di mercato.
Prima di tutto occorre chiarire che i blocchi per
definizione avvengono a prezzi un po' diversi da qu elli
di mercato perché un blocco può essere talvolta, co me in
questi casi qui, più interessante, più appetibile d i una
singola azione o di poche azioni perché ti consente di
acquisire rapidamente una partecipazione senza aver e un
impatto sui prezzi, definisci il prezzo e compri il
blocco. Anche al contrario, non è il caso che qui c i
occupa, un blocco può avere un prezzo inferiore per ché
per esempio è una partecipazione grande che se tu d ovessi
vendere sul mercato genereresti una pressione dal l ato
dell'offerta e quindi porteresti il prezzo in basso e
dunque preferisci vendere su blocco anche a sconto.
Quindi il blocco, per la caratteristica di essere
un'operazione a quantitativo elevato ha un prezzo s pesso
differente dal prezzo che si forma sul mercato per
quantitativi più piccoli. E d'altra parte questo è
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facilmente intuibile, in grosso dettaglio è sempre così,
insomma, no? C'è un interesse diverso. In questo ca so è
chiarissimo qual è l'interesse diverso: stanno pren dendo
dei pacchetti utili ad acquisire delle partecipazio ni che
consentono di stare ai tavoli delle trattative,
preferiscono prenderne tante, che poche. E però i dati
non sono mica nel senso di quelli mostrasti dal BBV A.
Noi abbiamo separato, perché occorre separare, le
operazioni di acquisto delle azioni dalle operazion i che
sono legate agli esercizi delle opzioni. Ed è pacif ico
che si debbano separare perché gli esercizi delle
opzioni, il prezzo di esercizio dell'opzione viene
determinato prima, al momento in cui si fa l'operaz ione,
e viene determinato in funzione della circostanza c he la
banca che ti sta dando un servizio di intermediazio ne, e
poi ci torniamo su questo, ovviamente vorrà un prem io e
dunque è chiaro che i prezzi dell'esercizio di opzi oni se
li confronti con la data di esecuzione, ossia con l a data
di perfezionamento dell'operazione, non sono
perfettamente allineati. Quindi cominciamo a distin guere
i due fenomeni.
Allora, se guardiamo il fenomeno immediatamente
comparabile, scopriamo che in media, le operazioni sono
quelle di sopra, rispetto al prezzo di apertura c'è una
differenza del 2%, rispetto al prezzo di chiusura u na
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differenza dell'1%. Perché l'abbiamo fatto con
riferimento ai due prezzi? C'è un razionale per l'u no e
per l'altro. Certo, non avendo gli orari degli ordi ni,
abbiamo ritenuto di farlo con due riferimenti. E
francamente le differenze sono assai modeste, ma an che se
fossero state più ampie, nulla sarebbe cambiato, e ra
solo per evidenziare che non sono mica tanto ampie.
Quelle ovviamente dei contratti, dei sottostanti, d ei
contratti di opzione sono più ampie, 5.32%, 4.41 e quindi
se uno le mescola si alza tutto, invece il fenomeno va
visto separatamente, anche questo sembra un differe nziale
assai modesto tenuto conto che sono i sottostanti d i
contratti di opzione e quindi per definizione il pr ezzo
si è mosso nel tempo e quindi non c'era una perfett a
corrispondenza, è un prezzo predefinito a termine. Ma per
la verità queste differenze di prezzo non mi sembra no
rilevanti rispetto al tema della manipolazione, anz i
francamente non lo sono. Infatti, il dottor Salini,
certamente esperto della materia, ho visto che ha
confermato, ha confermato dicendo anche che hanno f atto
delle indagini e dicendo: ma dalle modalità di acqu isto i
blocchi, questo intendeva dire, dalle modalità di
acquisto, dalla tecnicalità di acquisto, modalità,
tecnicalità non sono parole usate a caso dal dottor
Salini, non abbiamo individuato fenomeni di anomali a tali
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per cui questi acquisti fossero finalizzati a fare
aumentare le quotazioni. L'aumento delle quotazioni erano
conseguenza degli acquisti, ma non era l'obbiettivo degli
acquisti. Ad un certo punto ci sono state queste
operazioni sostanziose da parte della Banca Popolar e
dell'Emilia, da parte della banca (inc.) un titolo e,
dice, noi avevamo guardato. Ma dalle modalità, dall e
tecnicalità di acquisto abbiamo escluso che ci pote sse
essere. Ma io dico per forza visto le modalità che
abbiamo osservato. Dopo che hai osservato non puoi che
giungere a questa conclusione. Sull'attività di mag gio,
giugno e luglio abbiamo fatto tanti e specifici
accertamenti, siamo andati a vedere operazione per
operazione come erano state realizzate. Noi abbiamo
beneficiato dei loro accertamenti perché noi tutti i dati
li abbiamo presi dalle loro relazione e quindi non ce li
siamo cercati direttamente, li abbiamo trovati e li
abbiamo riorganizzati. La conclusione, io non ho de tto
che non abbiamo fatto analisi, ho detto che la
conclusione delle nostre indagini non avevano provv eduto
a fare contestazioni per l'articolo 187 perché gli
elementi raccolti non erano a nostro parere suffici enti,
tali da portare a delle contestazioni di tipo
amministrativo. È stato rigoroso sul piano formale e
garbato.
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Dunque, lo schema degli artifizi è inesistente e
francamente ontologicamente inesistente.
Secondo tema: gli acquisiti tramite asseriti fiduci ari.
Gli acquisti tramite asseriti fiduciari, qui fiduci ari
vengono chiamati con funzioni completamente diverse ,
questo appellativo, questa denominazione la ricevon o sia
le banche che hanno fatto le operazioni in derivati , le
opzioni call & put, sia i soggetti banche e coopera tive e
gli altri che hanno alla fine comperato il 18 lugli o.
Parliamo adesso, sto cercando di fare le classifica zioni
per essere chiaro nel mio esame, parliamo adesso de lle
opzioni call & put.
Le banche sarebbero dei fiduciari. Le opzioni rigua rdano,
come il Tribunale ricorderà, le opzioni fatte a fin e
maggio e le opzioni perfezionate il primo luglio. N oi
abbiamo qui riportato le caratteristiche delle opzi oni
per buon ordine, ma non sto a leggerle, sono fatti
ampiamente noti, hanno riguardato la Dresdner Bank,
l'Hipo Vereinsbank, e hanno riguardato anche Deutsc he
Bank quelle in luglio. Vi è una interpretazione da parte
dell'Accusa che sembra non tener conto della situaz ione
operativa, del mondo operativo e dice: "Poiché put & call
prevedevano il medesimo prezzo di esercizio fino al la
loro stipula, era evidente che una delle due opzion i
sarebbe stata necessariamente esercitata. In conseg uenza
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di uno dei due casi ora ricordati, alla scadenza de lle
opzioni si sarebbe necessariamente verificata la co nsegna
di azioni". Sembrerebbe che il problema, l'elemento che
abbia indotto l'Accusa a definirli fiduciari sia st ato il
prezzo di esercizio (inc.) medesimo, sia per la fac oltà
di vendita, che per la facoltà di acquisto, dunque
sarebbe stata in ogni caso esercitata e il contratt o
prevedeva la consegna delle azioni e dunque sarebbe ro dei
fiduciari. Mi sembra però che ci sia un salto logic o.
Allora, in primis chiariamo subito che Unipol ha fa tto
l'operazione call & put per ottenere la disponibili tà
delle azioni per le quali non poteva essere diretta mente
titolare immediatamente. È pacifico sì, sicuramente è
così. Era una sorta di prenotazione delle azioni. È
pacifico, sì, certamente che è pacifico, l'ha fatto per
questo. Dopo ci tornerò, ma è esattamente quello ch e ha
fatto in questi giorni Lactalis con Société Général e, con
una tecnica finanziaria diversa, l'equity swap che poi
affronterò e spero che a nessuno sia venuto in ment e di
dire che Société Générale è un fiduciario di Lactal is,
spero che non si parta con un (inc.) in questo caso qui.
Non c'è. Allora io mi domando: questo era l'obbiett ivo,
questa era l'operazione e questa circostanza, quind i
l'obbiettivo, la finalità era la prenotazione di az ioni.
Finalità dichiarata, abbiamo visto in tutti i comun icati
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nei quali si diceva che ne avevano una certa percen tuale
sempre individuata specificamente in virtù di opzio ni,
quindi disponibilità in virtù di opzioni, quindi se mpre
dichiarata perfettamente come disponibilità potenzi ale
perché erano disponibilità potenziali non attuate. Allora
è uno scopo illecito? Direi pacificamente no, lo di ciamo
tutti. Ci consente un contratto di questo genere, d i dire
che le azioni non erano nella titolarità della Deut sche
Bank e dell'Hipo Vereinsbank o della Dresdner Bank? Non
mi sembra. Sono state perfezionate con dei contratt i, poi
li vedremo per altre ragioni, standard ISDA, dove n on
c'erano regole particolari né dei diritti amministr ativi,
non so, il diritto di voto ovviamente restava al ti tolare
delle azioni; né dei diritti patrimoniali, i divide nti
restavano al titolare delle azioni. Non solo. Ma
l'elemento più importante: queste banche hanno pres o un
rischio di controparte? E certo che lo hanno preso. Se
Unipol fosse stata inadempiente, sarebbero rimaste con le
azioni, poi avrebbero risolto i contratti per
inadempimento e avrebbero fatto un'azione di risarc imento
dei danni. Però erano loro i titolari delle azioni. Come
possiamo dire che fossero dei fiduciari? Dove ci so no gli
elementi del contratto fiduciario o dell'interposiz ione a
qualunque titolo? Non mi pare che ci siano. Le banc he
internazionali, come fanno sempre, come ha fatto So ciété
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Générale in questi giorni per Lactalis, fanno un se rvizio
di intermediazione, comprano le azioni e te le rive ndono,
in questo modo te le rivendono più care perché? Per ché te
le rivendono con una call & put a termine perché tu
acquirente devi fare la prenotazione ma devi attend ere
che ti autorizzino per entrare nella titolarità. La ctalis
l'ha fatto per una ragione diversa, per non superar e il
30%. Però è un'operazione strutturata in modo
perfettamente corretto, lecito, conforme alle norme . Non
mi pare che la si possa censurare, non mi pare
soprattutto che consenta di dire che queste grandi banche
siano state interposte fiduciarie di Unipol.
C'è di più. C'è di più. Sarebbe bastevole probabilm ente,
ma c'è di più però. Non posso neanche condividere la
tesi che scaturisce dalla lettura dei contratti che poi
sono allegati, prima o poi li andiamo a vedere ques ti
contratti e troveremo delle sorprese. Troveremo del le
sorprese in questi contratti. Però neanche è rileva nte la
circostanza che essendo lo stesso prezzo di eserciz io sia
per la call che per la put, ci sarebbe stato in ogn i caso
la consegna delle azioni. E questo non è vero. Ques to non
è vero, pacificamente non è vero. Perché non è vero ?
Stiamo parlando di azioni, BNL è un titolo liquido,
negoziato sui mercati. Se Unipol avesse dovuto, fos se
stata costretta a comperare le azioni BNL non avend o
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l'autorizzazione, è questa l'ipotesi accusatoria, l e
avrebbe comprate e rivendute nel medesimo giorno; s e le
avesse comprate e rivendute nel medesimo giorno, il
regolamento, allora si faceva a tre giorni, adesso a due
si fa in via differita, attraverso, come è noto,
depositari e sub depositari. Il depositario central e, il
monte titoli di allora, il depositario centrale e i sub
depositari che sono le banche e ovviamente si compe nsano
l'acquisto e la vendita. Quindi nella stessa giorna ta
sono delle stanze di compensazione ovviamente, non è che
si scambiano i titoli di andata e ritorno. E quindi non
sarebbe stata neanche titolare per un giorno di que ste
azioni, neanche titolare per un giorno di queste az ioni.
Ma non basta, ne aggiungo altri due temi centrali
rispetto a questa osservazione.
La prima cosa è: tenuto conto della circostanza che
avrebbe potuto agire in questo modo, compro e riven do,
quando in un contratto c'è la clausola, contratto d i
(inc.) di questo tipo, del physical settlement, cio è
della consegna fisica di titoli, le banche, proprio
perché il titolo è liquido, sono sempre disponibili al
cash settlement, cioè al regolamento per differenzi ali.
Devi comprare il titolo a 23 euro, sto inventando, devi
comprare il titolo a 23 euro quando il titolo è a 2 0, mi
dai 3 direttamente e mi tengo io il titolo. Questo è il
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regolamento cassa, può essere fatto tranquillamente .
Perché viene fatto tranquillamente? Perché se va pe r
compensazione produci lo stesso effetto e allora ti
regolo cash settlement, ti regolo cash direttamente
l'operazione perché si riducono i costi di transazi one. E
quindi è prassi ordinaria sul mercato comportarsi i n
questo modo, mentre è più difficile, se c'è un
regolamento cash, chiedere e accettare, se non è
previsto, il regolamento con la consegna dei titoli .
Perché è più oneroso il regolamento con la consegna dei
titoli, quindi la banca è meno contenta. Ma c'è anc ora di
più. Ma dove sta scritto nel Testo Unico Bancario c he se
uno riceve l'autorizzazione deve vendere di corsa i
titoli e non può essere titolare neanche per un min uto e
non li può toccare? Non c'è scritto, non è mica scr itto
così nel Testo Unico Bancario. Cosa c'è scritto? Ch e non
si ha il diritto a votare, non si può esercitare il
diritto di voto e devono essere venduti su indicazi one
della Banca d'Italia. Non c'è un termine, non c'è n eanche
nell'istruzione di vigilanza. Mentre nel caso del T UF se
violi la soglia del 30% e non lanci l'Opa li devi
rivendere nei 12 mesi, c'è un termine di legge, lì non
c'è un termine di legge. Perché? Perché caso per ca so lo
dice la Banca d'Italia. E dunque puoi comprarli e
rivenderli con tutta calma. In realtà non pare che sia
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previsto un: non tocco i titoli. Dunque ci sono enn e
argomenti che confutano questa tesi.
Ripeto. Primo: lo scopo dell'operazione appare leci to
incontestabilmente. Secondo: la circostanza che que llo
fosse lo scopo non consente affatto di dire che le banche
internazionali fossero degli interposti né nei fidu ciari.
Sono dei contratti che hanno una causa precisa, mol to
diversa, tipica dell'intermediazione tra l'altro
abbastanza, largamente diversa di prassi, non abbas tanza
di prassi. Largamente di prassi. Terzo: tenuto cont o del
meccanismo di regolamento delle operazioni dei tito li
quotati, avrebbe in ogni caso potuto comprare e riv endere
azioni nello stesso giorno e non essere dunque tito lare
delle azioni neanche per un attimo. Quarto: proprio per
questa ragione, per prassi di mercato il regolament o cash
viene sempre consentito dalla controporta bancaria perché
è meno costosa, riduce i costi di transazione. Cinq ue:
forse questo argomento da giurista è dirimente prop rio,
ma non c'è neanche scritto nel TUB che non possono
toccare le azioni, le comprano e le rivendono in un
termine che viene definito. Dunque, tutta questa ip otesi
non mi pare priva di fondamento. Ma c'è di più. Vor rei
farvi vedere i contratti. Qui ve li ho presentati tutti
anche perché ovviamente le slide non le preparo io e sono
molto puntuali e precisi nel farmi vedere tutti i
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contratti possibili e immaginabili, però i messagg i sono
due molto importanti.
Atteso che si tratta di operazioni di mercato stand ard, e
che vengono contrattualizzate con dei contratti di ISDA,
cioè preparati dalle associazioni, sono dei moduli
prestampati, nel gergo li chiamo stamponi, tutti ug uali.
Si fa un master agreement, contratto quadro, poi c 'è una
(inc.), cioè un atto integrativo dove ci possono es sere
delle modificazioni, qui non c'è nessuna modificazi one,
poi nella documentazione ho incontrato dei termshee t, i
termsheet non valgono niente giuridicamente, sono l e
proposte, c'è scritto anche grande e grosso, lo ved remo,
ci sono le proposte della banca; poi c'è la lettera di
conferma invece che è il momento contrattuale, la l ettera
di conferma dell'operazione. Ebbene, tutte le lette re di
conferma che ci sono agli atti, sono datate, sono s tate
consegnate, l'accettazione è intervenuta dopo
l'esecuzione dell'operazione, dopo dell'esercizio, hanno
porto la data in alcuni casi molti mesi dopo, sono stati
degli atti ricognitivi forse di quello che avevano già
fatto. Non è che possiamo ricavare là qualcosa di
rilevante. La circostanza che ci fosse scritto lì, perché
è da lì che l'hanno ricavato physical settlement, e ra
quello che era avvenuto, le date sono di molto succ essive
alla esecuzione dell'operazione, all'esercizio
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dell'operazione, qui son di settembre addirittura; molte
di queste lettere agli atti poi sono prive di firma ,
quindi perlomeno quelle che sono lì agli atti non s ono
giuridicamente vincolanti però le operazioni erano già
tutte eseguite. Quindi, francamente, al di là poi d ei
problemi che ho evidenziato e che sono, secondo me,
perciò li ho evidenziati prima, già di per se dirim enti,
poi comunque anche la documentazione utilizzata per fare
i ragionamenti accusatori, non mi pare sia idonea a
sostenerli.
E qui si vede nella slide 28, nella diapositiva 28,
questo è il termsheet. Come vi dicevo il termsheet, c'è
scritto grande e grosso, è redatto soltanto per fin i di
discussione e potrebbe essere modificato, superato o
sostituito nella sua interezza da successivi termsh eet o
da altri (inc.) dei termini delle condizioni. Quind i è
una proposta, non ha valore contrattuale. Questa o pzione
con il physical settlement aveva questo della Dresd ner
Bank scadenza 7 giugno. La lettera di conferma non è
datata, non è firmata, ma questa di Hipo Vereinsban k
sempre della medesima data si vede che è stata invi ata il
26 maggio alle 14.27 e l'accettazione gliel'hanno
rinviata al 25 luglio alle 11.42. Ricordo che l'ese rcizio
era precedente sia dell'una che dell'altra data. Le
opzioni di maggio, le lettere di conferma sono stat e
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scambiate, questa di Hipo Vereinsbank, il 27 maggio ,
c'era stata l'autorizzazione il 30 maggio.
Successivamente opzioni di luglio, ma poi il Tribun ale
potrà vederle con la dovuta calma, le opzioni di lu glio,
la lettera di conferma, cioè il contratto è stato
accettato il 12 settembre alle 10.49, molti mesi do po, e
così via. Credo sia inutile ripercorrerli tutti, cr edo
che sia utile che siano qui ordinati per poterli ri vedere
per un'analisi, ma i miei messaggi credo di averli dati e
quindi ancora un'altra riflessione sempre su questo tema.
Devo dire che questa riflessione la faccio sempre p erché
ho il dovere di confutazione dove ritengo che si de bba
confutare, però il tema di manipolazione su questa
questione dei fiduciari mi sembra già chiarissimo e
quindi non mi sembra poi siano necessarie tante alt re
riflessioni, ma una la devo fare. Una la devo fare.
Il consulente del Pubblico Ministero ci dice slide 42,
diapositiva 42, ci dice che le controparti bancarie ,
questo nella tesi di Unipol, avrebbero avuto tutto
l'interesse ad esercitare le proprie put costringen do
Unipol a ritirare le azioni; Unipol, peraltro, esse ndo
priva di autorizzazione all'acquisto da parte di Ba nca
d'Italia, avrebbe dovuto rapidamente alienare le az ioni.
E il tema del consulente, che perciò ci presenta qu esta
tabella, il tema del consulente è che Unipol correv a un
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grande rischio di perdita e lui l'ha quantificato, la
tabella arriva a 65 ma lui l'ha quantificato in 50
milioni alla fine. Un momento prima della misura, p rima
della misura che è contestabile la quantificazione, ma
c'è un tema anche qui a monte, lui ci osserva che i l
mercato non avrebbe saputo che Unipol correva un gr ave
rischio di perdita se non avesse ricevuto
l'autorizzazione. Questo è quello che dice. Questa è
l'informazione. Bene. Ovviamente questo rischio è
un'informazione attinente alle azioni Unipol, mica le
azioni BNL. Semmai si dovrebbe, se fosse il caso,
ipotizzare un delitto di manipolazione informativa in
relazione alle azioni Unipol che non mi pare sia
contestato. Sulle azioni di BNL il rischio di Unipo l che
importanza avrebbe potuto avere? Nessuna ovviamente . Non
solo però. Non condivido neanche la misura, ma non la
condivide neanche il consulente tecnico perché l'am ico,
professor Resti lo sa bene, quella è una misura
deterministica, cioè lui ha detto: se le avesse
consegnate in Ops avrebbero perduto tanto. Eh, sì, però
il rischio, essendo una quantificazione in condizio ni di
incertezza, si deve tener conto della probabilità c he
l'evento si verifichi. E anche se la perdita possib ile è
grandissima, ma la probabilità che l'evento si veri fichi
è piccolissima, l'assicurazione ti assicura lo stes so.
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Come mai? Perché la probabilità è bassissima. Siamo tutti
d'accordo con questa semplice osservazione. Quanto è alta
la probabilità che Unipol non ricevesse l'autorizza zione
ad arrivare al 10 e poi al 15? Non stiamo parlando
dell'autorizzazione del controllo, il principale pa rtner
assicurativo della banca, francamente il buon senso ci
dice che erano molto basse le probabilità che non l a
ricevesse, erano molto alte le probabilità che la
ricevesse e infatti l'ha ricevuta. È un procediment o
amministrativo, le autorizzazioni non è che si poss ano
negare senza motivazioni, sarebbe eccesso di potere , ma
tutte cose che conosciamo molto bene. Allora quel n umero
di 50 lo vogliamo moltiplicare per una probabilità che
l'evento si verifichi? E se lo moltiplichiamo per i l 2%
ci viene molto più piccolo, per il 3 e per il 5 c'è una
proxy che lui conosce bene, conosciamo tutti, il pr emio
delle opzioni. Io non mi sono messo a fare i conti perché
non era così rilevante, ho preso un premio che stav a
scritto nei contratti. Il premio delle opzioni vien e
proprio misurato in funzione della probabilità, qui ndi
quantificato in funzione alla probabilità che l'eve nto si
verifichi e il premio delle opzioni è quindi una st ima ex
ante del costo di copertura della posizione. E quin di è
una proxy del rischio. Se prendiamo quei premi lì, quelli
pagati, non so se siano giusti, perché non ho fatto i
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calcoli perché erano inutili, perché era importante
soltanto evidenziare la logica, i premi pagati per le
opzioni put di cui si discute, perché i premi erano
segnati separatamente, sono uno di 7 milioni e un a ltro
di 11 milioni e 7. Se li rapporto al patrimonio net to
consolidato di Unipol erano lo 0.27 e lo 0.45. Qui ndi un
rischio francamente e sicuramente immateriale su Un ipol e
quindi non riuscirebbe un'ipotesi, sarebbe infondat a
un'ipotesi di manipolazione informativa sulle azio ni
Unipol, perché sulle azioni BNL di sicuro no, sulle
azioni Unipol perché 0.25 e 0.45 non sarebbe price
sensitive. Dunque non posso condividere questa
osservazione.
E qui il passaggio nella slide 44 in cui appunto af ferma,
ad esempio, "l'esistenza delle put di maggio, che
assoggettavano (?) Unipol a un rilevante danno
patrimoniale in caso di mancata autorizzazione, pe r
valutare la probabilità di successo attribuibile a Unipol
alla richiesta di autorizzazione". Eh, no, cioè non è un
elemento, c'è un vizio logico, non è un elemento pe r
valutare la probabilità di successo. È un elemento per
valutare la solidità di Unipol semmai. Solidità che certo
non era messa in discussione da queste operazioni.
E come ho più volte chiarito, tra l'altro questi
parcheggi presso i fiduciari, che parcheggi non si
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possono chiamare, sono delle operazioni finanziarie ,
prenotazione di azioni però sì, però erano tutte be n
comunicate, comunicate il 31 maggio 3.21%, primo gi ugno
resta uguale, si arriva al 14.92 dal 9.95 quindi co n una
mera sottrazione si capisce qual è la parte sottopo sta ad
opzioni e finalmente veniamo al caso della Lactalis che
ho evocato tante volte, perché è analogo anche se l a
tecnica è completamente diversa. Cosa ha fatto Lact alis?
Lactalis non vuole, non voleva superare, almeno fin o
adesso ha inteso, non superare la soglia del 30% p er non
lanciare l'Opa su tutta Parmalat. Anche Lactalis co me in
queste vicende era perfettamente consapevole che er ano
dei blocchi di azionisti, i fondi 15%, poi c'è una
cordata alternativa italiana Intesa, era consapevol e che
comperare la quota dei fondi del 15% circa sarebbe stato
molto importante, però se avesse rastrellato le azi oni,
questi rastrellamenti li ha comprati in Borsa
regolarmente, se avesse rastrellato le azioni e ave sse
comperato più del 15%, poi per comprare il blocco d el 15
dei fondi avrebbe superato il 30 e avrebbe dovuto
lanciare l'Opa. Intanto però se non avesse rastrell ato le
azioni e poi non si fosse messa d'accordo con i fon di,
con i tre fondi internazionali, avrebbe avuto una
partecipazione troppo bassa per competere poi in
assemblea contro i fondi. I contratti non perfetti, le
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ipotesi negoziali possibili, ma bisogna conservarsi le
due possibilità: compro azioni e cerco di vincere i n
assemblea, mi metto d'accordo con i fondi, compro l e loro
azioni e così ho chiuso la partita diciamo, no? Per ò non
è certo che riesco a farlo, non è certo che riesco a
trovare l'accordo. E allora non posso comperare le azioni
in proprio e allora c'è una banca d'affari, qui son o i
francesi, lì erano stati i tedeschi, una banca gran de,
Société Général, la quale fa un equity swap. Cos'è un
equità swap? Compra le azioni e fa un contratto di
scambio, perché su Opa vuol dire scambio, per il qu ale
può trasferire le azioni all'occorrenza Lactalis,
all'occorrenza. Cosa ha fatto Lactalis su una
prenotazione di queste azioni Parmalat? Cosa ha fat to
Lactalis? Ha scritto, vedete il primo comunicato ch e è
uscito, detiene il 7% direttamente e il 7% disponib ilità
in base a un contratto di equity swap con Société
Générale. Proprio come ha fatto Unipol, tal quale, non ci
sono grandi differenze e non credo che nessuno abbi a
avuto da dire su questa operazione. E adesso che ha
comprato il 15% non può esercitarlo tutto il contra tto di
equity swap perché se non supera il 30% salvo che n on
dovesse decidere di lanciare un'Opa su Parmalat, co sa che
può darsi che decidano di fare se ci saranno delle
alternative, visto questo decreto del Governo. Però
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l'esempio di Lactalis di questi giorni mi sembra
veramente utile per mostrarne le analogie e questo
articolo del Sole riferisce proprio di questa situa zione.
Dunque, non vi sono gli artifizi per gli acquisti f atti
ai blocchi; non vi è manipolazione operativa per gl i
acquisti fatti ai blocchi; non mi pare che si possa
parlare di interposizione per le opzioni call & put e non
mi pare che ci siano gli effetti che ritiene ci sia no
stati l'Accusa.
Arriviamo finalmente ai patti occulti. Qui io
ripercorrerò alcune cose, però è una materia che il
Tribunale domina, quindi non andrò oltre un certo g rado
di approfondimento. Noto prima di tutto una questio ne.
Allora, gli acquisti dei presunti pattisti collegat i ai
patti sono articolati nella contestazione come arti fizi,
come false notizie perché non sarebbero stati comun icati
i patti e poi con riferimento all'acquisto dal
contropatto del 18 di luglio sono considerati anche
fiduciari. Questa è l'articolazione, io almeno così l'ho
compresa, della contestazione. La contestazione ha una
particolarità perché le false notizie, e vorrei
evidenziarlo, le false notizie relative a un patto
parasociale dovrebbero essere rilevanti ex articolo 122
del TUF perché è prevista la comunicazione con quel la
modalità del 122, non con quella del 114. Però non viene
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contestata sulla base del 122, non lo troviamo nell a
contestazione, arriviamo al 122, ma viene contestat o
sulla base del 114. Non credo che sia irrilevante q uesto
passaggio dal punto di vista giuridico, ma non tocc a a me
andare oltre su questo tema perché andrò oltre sul tema
del 114, che mi sembra dirimente poi su questa ques tione.
Un'altra cosa che vorrei notare è che alcuni in que sta
contestazione articolata sono considerati pattisti e
fiduciari, Bper. Pattisti e fiduciari. Ora ovviamen te non
si può essere l'uno e l'altro perché se sono pattis ta
sono controparte (?), quindi non posso essere fiduc iario.
Quindi c'è qualche sovrapposizione di impostazione, però
potrebbe essere che sia stata pensata ad abundantia m,
diciamo così, no? Ti contesto sia l'una che l'altra cosa.
In dibattimento poi si vedrà se ti devo contestare l'una
o l'altra o nulla. Insomma, effettivamente il
dibattimento serve a quello.
Allora io credo che possa essere utile, lo avevo
preannunciato ieri, un mio contributo di carattere
interpretativo dal punto di vista dell'economista d egli
obblighi disposti dal 114 perché questo confine va
chiarito e segnato per poter capire la rilevanza, p oi
discuteremo della rilevanza dei patti. Allora, prim a di
tutto in una comunicazione del 2006... Chiarisco ch e le
comunicazioni, tutto quello che è successivo all'en trata
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in vigore delle norme di (inc.) relative al market abuse,
sono tutte più rigorose e stringenti di quelle vige nti
all'epoca, anche se come è noto la norma è interven uta
nel bel mezzo di queste vicende, no? Ma noi guardia mo il
lato stringente. Allora prima di tutto vorrei far n otare
che in questa comunicazione la Consob, comunicazion e del
28 marzo 2006, e parto da qui perché è un tema che ho già
toccato, "La discouraging, imposta agli emittenti
dall'articolo 114, si limita infatti alle informazi oni
privilegiate che riguardano direttamente detti emit tenti,
vale a dire che sono a essi giuridicamente riferibi li in
quanto relativi a circostanze o eventi per i quali si sia
concluso - Questo è il passaggio che volevo far not are. -
il relativo iter accertativo o decisionale secondo le
regole di governance di natura legale, organizzativ a
interna applicabili agli emittenti stessi". Ecco pe rché
nei comunicati gli avvocati suggeriscono di scriver e
quello che abbiamo trovato nel comunicato della Ban ca
Popolare di Verona e Novara e nei comunicati Unipol : "Non
è stato ancora esaminato dal consiglio di amministr azione
né è stato convocato il consiglio di amministrazion e per
esaminare". Ecco perché, perché è chiaro l'orientam ento
delle autorità di vigilanza e di tutti gli interpre ti di
questa materia che innanzitutto c'è questo vincolo che
può essere superato solo in casi eccezionali, quand o
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sfuggono delle informazioni bisogna creare la parit à di
trattamento e poi ci sarà magari da fare un'azione di
insider, ora lo vedremo. È un'altra storia, è un al tro
mondo. Ma la regola è che si deve essere conclusa i l
relativo iter accertativo, altrimenti facciamo conf usione
sul mercato invece di creare ordine nell'afflusso d i
informazioni. E in questa medesima comunicazione, m a poi
vedrete, vi presenterò un documento dell'Assonime c he mi
è parso molto ben ordinato sul tema per chiarire qu al è
la posizione largamente maggioritaria anche dell'au torità
di vigilanza su questi temi. La comunicazione dice anche:
"Si evidenzia comunque che in relazione ai fatti
aziendali esiste una delicata fase preparatoria di durata
non ben definita in cui è necessario che l'informaz ione
in relazione alla quale non sussiste ancora l'obbli go di
comunicazione al pubblico, sia oggetto di un regime
classificato di confidenzialità all'interno
dell'organizzazione di impresa". Cioè, Signori, al
contrario di quanto sostiene l'Accusa, i progetti, le
ipotesi, essendo in una fase preparatoria, non solo non
devono essere comunicati, ma l'azienda ha l'obbligo per
le norme interne di creare un sistema che ne garant isca
la confidenzialità. Illecito è farle uscire, l'ille cito
avrebbe potuto essere la notizia trapelata il 18 ma rzo
mentre Fratta Pasini negoziava con il contropatto c he il
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BBVA era pronto a presentare l'informativa preventi va e a
lanciare l'Opa, perché non si era ancora concluso l 'iter
accertativo, era uscita quella notizia ed ecco perc hé
l'autorità di vigilanza spagnola è intervenuta e gl i ha
fatto fare la comunicazione, perché doveva ristabil ire la
parità di trattamento. E gli ha fatto precisare tut ta una
serie di cose. Fino a che non si è concluso l'iter
accertativo c'è l'obbligo opposto, ci sono delle re gole
di governance formali (?), rese stringentissime dal la
normativa sul market abuse. Tutte le grandi società sono
rigorosissime e ce l'hanno. Io che sono nel consigl io di
amministrazione di Pirelli, sono sempre lì a firmar e che
non ho azioni di questo, che non ho azioni di
quell'altro, che non ho fatto quell'altro, ho una
persona, una segretaria che è addetta solo a tutti questi
adempimenti. E tutti noi che abbiamo cariche in que ste
grandi società, come anche il professor Reboa, vedo no di
continuo queste cose.
Questa circolare della Assonime del 6 novembre 2006 mi
sembra utilissima. L'Assonime tutti sanno cos'è. Mi
sembra utilissima perché riepiloga molto bene il te ma del
114 e la complessità, allegato poi alla mia relazio ne,
quindi uno se lo potrà leggere per intero, io ho
riportato i passi che mi sembrano in quest'aula
rilevanti. Dice: "In un primo momento l'evento che potrà
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costituire in futuro l'oggetto di una informazione
privilegiata, si trova ancora in uno stadio inizial e del
proprio sviluppo". Ho detto ieri lo stadio di crisa lide
dei progetti di Unipol. "In questa fase l'informazi one
relativa agli accadimenti già avvenuti è tale da no n
consentire neppure all'insider di trarre conclusion i
affidabili circa l'esito finale del processo avviat o,
mancando il requisito della precisione, l'informazi one
non può considerarsi privilegiata né ai sensi delle norme
sul divieto di insider né a maggior ragione ai sens i
delle norme sugli obblighi di comunicazione al pubb lico".
Quando persino Consorte che gestiva tutto non aveva
neppure la certezza che avrebbe realizzato l'operaz ione,
era proprio allo stadio di crisalide e non era nean che
obbligato ai sensi della normativa dell'insider sul 181
perché non lo sapeva mica che sarebbe riuscito vera mente
a comprare le azioni del contropatto e realizzare
un'operazione così complicata. Figuriamoci agli ini zi
della contestazione al 22 di maggio, figuriamoci su lla
base di quelle semplicissime, banali ipotesi proget tuali
presentate dagli advisor che erano cose che è in gr ado di
fare qualunque giovane di una banca d'affari o di u na
società di consulenza e sono le ipotesi possibili
rispetto alle quali bisogna studiare. Siamo allo st ato di
crisalide. Stadio uno non rivela né ai sensi del 18 1 né
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tantomeno, dice Assonime, ai sensi del 114. Il pass o
successivo. E questo passo successivo è importantis simo
perché qualcuno potrebbe dire: beh a un certo punto il
ragionamento è prevedibile. Forse tre giorni prima, si,
tre/quattro giorni prima è possibile, le trattative
avanzano, hai qualche probabilità in più. "Nella se conda
fase l'evento si trova in uno stato intermedio di
evoluzione, essendo divenuto ragionevolmente preved ibile
esso in presenza delle altre caratteristiche rileva nti ex
articolo 181 TUF, rileva ai fini degli (inc.) di ab uso,
non ancora per gli obblighi informativi da parte de gli
emittenti". Non vi leggo tutto il pezzo. Quando è
ragionevolmente prevedibile diventa rilevante ai se nsi
del 181, scattano le regole di confidenzialità che le
grandi emittenti devono avere, che devono impedire che
l'informazione, che a questo punto sì è da insider perché
c'è una probabilità più elevata che l'operazione si
chiuda, si concluda, scattano quelle regole, non sc atta
il 114. Non scatta il 114. "Non ancora per gli obbl ighi
informativi da parte degli emittenti". Infatti cosa c'è?
L'obbligo di iscrizione nel registro delle persone che
hanno accesso a informazioni privilegiate. E questo è il
tema che vi dicevo, che stiamo sempre a firmare. Pi relli
deve fare la scissione, come è noto ha fatto la sci ssione
Pirelli RE, quando è allo stato di crisalide non su ccede
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niente, quando diventa prevedibile, tutti dobbiamo
firmare che siamo soggetti insider, tutti quelli ch e sono
nei consigli, nei colleghi sindacali, negli organi
societari che sono insider e quindi sanno che non p ossono
comprare nulla, devono stare attenti, non devono
trasferire queste informazioni perché ci sono gli
obblighi di 181. "Nella terza ed ultima fase – a di re di
Assonime - L'evento è venuto ad esistenza ed è impu tabile
alla società a seguito di una ulteriore valutazione
formale da parte dell'organo competente dell'emitte nte
che è in questo momento che assume rilievo l'obblig o di
comunicazione al mercato ex 114, ovvero può scattar e la
procedura di ritardo". La procedura di ritardo è pe rché
per ragioni prevalenti, non ricordo nessun caso in cui è
scattata, però è prevista, però diventa importante,
quindi la posizione non è meramente formalistica. S lide
55: "Ai fini dell'obbligo di comunicazione è suffic iente
che l'evento venga in essere al termine di un
procedimento che assicuri la regolarità interna del la
decisione laddove la formalizzazione definitiva mir a a
garantire la validità e il valore vincolante all'es terno
delle deliberazioni societarie". Cioè il principio, lo
vedremo, ho portato le regole interne di Telecom pe r
vedere come sono fatte, cioè è il principio che per ò ci
deve essere la vincolatività giuridica, ma non è
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importante che sia concluso tutto l'iter formale, q uindi
non c'è un problema di formalismo. Se tutto è vinco lante,
hai l'obbligo di informazione al terzo stadio, non mi
puoi dire mancava la firma del presidente e quindi non
avevo l'obbligo di formalizzazione, la delibera non è
stata messa a libro verbale e dunque non potevo
deliberare. Ma qui nel caso di specie, qui parliamo di
banche e vogliamo credere che gli amministratori de legati
avessero preso degli accordi vincolanti senza passa re dal
consiglio di amministrazione (inc.). Non è così, in fatti
ci sono tutti i verbali dei consigli che sanciscono poi
le decisioni. È molto importante l'ulteriore passag gio
segnato in giallo qui. L'abbiamo detto più volte, p erò è
bene chiarire che "diversamente la sistematica
anticipazione al mercato di operazioni non ancora
concluse che configurino comunque una informazione
privilegiata ex 181, seppure effettuata avvertendo il
pubblico della competenza dell'organo decisionale,
rischierebbe di condizionare quest'ultimo" è già us cita
non possiamo dire di no. "E persino l'esito
dell'operazione ad esempio facendo lievitare le
quotazioni di una eventuale società target, oltre a
rischiare di configurare una manipolazione informat iva"
cioè è esattamente l'opposto. Il processo che avrem mo
dovuto fare a mio parere, questa è la mia opinione, e
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conoscendo l'onestà intellettuale di tutti la dico un po'
con forza, avremmo dovuto fare se avessero fatto us cire
la notizia il 16, il 15 di luglio, qualche giorno p rima
della reale conclusione, in quel momento era sì
prevedibile, io assumo, perché certo stavano negozi ando,
la negoziazione sarà stata avanzata, non credo che
abbiano trovato tutti gli accordi la notte dal 17 a l 18,
sarà stata avanzata anche nei giorni precedenti, s e
avessero fatto uscire una notizia, allora ci sarebb e
stato probabilmente il delitto di manipolazione
informativa perché probabilmente se l'avessero fatt o
l'avrebbero fatto per costringere magari qualcuna d elle
banche ad aderire al patto, quelle più reticenti, l a
Banca Popolare dell'Emilia Romagna che il patto non lo
farà. Il dottor Leoni, gran signore, solo perché è stato
così gentile, come è nel suo tratto, col dottor Con sorte
nel dirgli che il patto non lo voleva firmare, è
tacciato, accusato di avere concluso un patto in sp regio
della delibera del suo consiglio di amministrazione . Ma
non è così. Se avessero voluto forzarli, ad esempio
avrebbero fatto uscire la notizia perché a quel pun to
sarebbe stato molto difficile non aderire, avrebber o
influenzato le decisioni del consiglio di amministr azione
delle banche e sì che avrebbero fatto una manipolaz ione
informativa. È esattamente l'opposto. Ecco perché i o
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dicevo ieri "credo che domani parleremo del cuore d i
questa vicenda".
Per dare un esempio pratico e questi sono uguali un po'
per tutti, ho preso quello di Telecom Italia, una g rande
società quotata, la procedure per la gestione e la
comunicazione al pubblico delle informazioni
privilegiate. Questa è la procedura di Telecom, ce
l'hanno più o meno simile tutte le grandi società,
vengono preparate dai professionisti, siccome sono sempre
gli stessi professionisti sono pure molto simili tu tte
quante e ripercorrono le regole di comportamento ex 181
per rispettare le norme del 181, le norme del 114. E
anche nella procedura per la gestione delle informa zioni
privilegiate di Telecom Italia, slide 57, c'è scrit to:
"Da ciò deriva - Ha raccontato come funziona
l'ordinamento – la particolare delicatezza della fa se
antecedente al perfezionamento dell'informazione
privilegiata in cui non solo per non incorrere
nell'obbligo di divulgazione immediata, l'informazi one
privilegiata che può convenzionalmente definirsi in
itinere deve essere fatta oggetto di un regime
classificato di confidenzialità, - Lo devi classifi care
come confidenziale. - ma soprattutto la sua pubblic azione
anticipata potrebbe risultare defettiva per il merc ato e
dannosa per l'attività di impresa". Ci sono questi due
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grandi profili. Se io vado a dire, pubblico ex 114,
diffondo una notizia su un evento importante come
l'acquisto dal contropatto, l'Opa, non completa, no n
conclusa, non perfetta, non certa, non precisa, io posso
dare una notizia discettiva per il mercato e posso fare
un grave danno alla mia società, ma in questo caso anche
agli altri che stavano negoziando, quindi sarebbero poi
sicure le belle azioni risarcimento danno se avesse ro
fatto ciò che l'Accusa pretenderebbe, cioè diffonde re la
notizia che stavano negoziando, l'ipotesi dell'Opa. Che
poi dal 20 giugno l'ipotesi in termini generici
gliel'hanno pure detta in termini generici e perché
gliel'hanno detta? Perché la Consob ha preferito il
comunicato più dettagliato rispetto al comunicato p iù
sintetico? Perché c'è quel principio di ristabilire la
parità di trattamento, un po' di notizie erano usci te,
erano sfuggiti i rumors che si stavano occupando an che di
quell'ipotesi, e dunque la Consob, che l'aveva sapu to con
chiarezza il 30 maggio, successivamente dice: no, d ite
precisamente che state ragionando sulle tre ipotesi e
gliele ha fatte dire. Cosa, come ho detto ieri, che per
gli addetti ai lavori e anche per quelli un pochino
esperti delle cose bancarie e assicurative era già
chiaro, però per il grande pubblico probabilmente è stata
corretta quella richiesta di maggiore dettaglio del la
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Consob. Dicevo prima, riferendomi al documento
dell'Assonime, che non bisogna interpretare però qu ella
frase, che ho raccontato: suggeriscono sempre di me ttere
gli avvocati, che si possa interpretare in modo
formalistico la conclusione del processo decisional e,
bisogna valutarla in termini sostanziali e infatti anche
Telecom dice: "Per quanto riguarda gli accordi...". Ho
preso la parte degli accordi, perché qui il tema è i
patti parasociali. "... rileva il momento della
sostanziale definizione in termini di contenuti e d i
vincolatività giuridica piuttosto che quello della
formalizzazione. L'informazione privilegiata è perf etta
non appena si verifica l'incontro delle volontà del le
parti sugli elementi essenziali del contratto senza
riserve di trattative ulteriori". E quindi sui patt i
parasociali, il tema sul quale correttamente le cor ti
d'appello hanno anche dichiarato che erano da revoc are le
sanzioni della Consob è stato proprio questo. Non v 'è
prova, nessuno dei documenti e anzi francamente c'è la
prova contraria perché lì vedremo, qualche prova
contraria ve la faccio vedere perché ci sono le pro poste
(?) contrattuali che le scambiano qualche giorno p rima
con delle condizioni diverse. Carige avrebbe fatto
l'accordo dal primo di luglio, ma Carige pretendeva
ancora il 2.90 invece di 2.70 fino a due giorni pri ma,
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neanche sul prezzo si erano messi d'accordo. Siamo
d'accordo tutti che non è un tema di formalizzazion e, non
è un tema di quando hanno firmato il contratto, ma è un
tema sostanziale, quando c'è stato l'incontro delle
volontà. Sì, ma le volontà a fare che cosa? Non a d irsi:
ma mi sembra buono il tuo progetto, andiamo insieme . No,
con l'incontro di volontà mi obbligo a fare questo e tu
ti obblighi a fare quest'altro. Ci deve essere una
obbligazione, questo è un contratto, ma qui lo sto
dicendo come si dice in gergo insegnare ai gatti ad
arrampicarsi. Lo sapete meglio di me, io sono un
economista.
E dunque, chiarito il 114, possiamo forse affrontar e le
singole condotte.
Si dispone una breve sospensione dell'udienza.
Il Tribunale rientra in aula.
Calendario
(inizio registrazione come di seguito)
DIFESA – Sono tutte date tra l'altro delle udienze Antonveneta
queste.
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PRESIDENTE – C'è anche da dire una cosa, che è tutt o
registrato, e quindi chi non potesse essere present e a
tutta la requisitoria o alla discussione della Part e
Civile...
DIFESA – Presidente, scusi se la interrompo, ma dic evo solo
per dare notizia al Tribunale, ecco, non vorrei che poi
magari all'ultimo momento qualcuno...
PRESIDENTE – Avvocato Spedicati, lei?
AVV. SPEDICATI – (intervento svolto fuori microfono )
P.M. – Questo è un problema di dopo però.
PRESIDENTE – Avvocato, tutto non si riesce. Siccome lei mi ha
parlato di una discussione più breve, intanto cerch iamo
di collocare le discussioni di lunga durata, poi
troveremo lo spazio ovviamente anche per la sua.
P.M. – Allora direi, Presidente, ci impegniamo a fa re questo,
l'8 si comincia a discutere, noi ci rendiamo conto dello
sforzo che fa il Tribunale, non ci sfugge, e il 20 nella
mattinata fino allora che si è detto.
PRESIDENTE – Purtroppo, avvocato Sirotti, non è il Tribunale,
è che effettivamente il mancato deposito, intempest ivo
della relazione ha determinato delle esigenze delle altre
difese o del PM che non erano prevedibili per noi.
P.M. – E poi bisogna aggiungere che la discussione delle
difese parte dal 5 maggio, quindi a una certa dista nza
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direi dal momento in cui 20 e 21 maggio... 29 april e le
altre parti civili.
PRESIDENTE – Si era detto le altre parti civili, po i in realtà
la Consob voleva concludere prima, l'avvocato Accin ni
conclude il 21 e le altre due parti civili non ci h anno
fatto sapere nulla, quindi in realtà il 29 è già un a data
per le difese.
AVV. SIROTTI – Presidente, e fare il PM il 20 e il 21 e il 28,
29 le parti civili?
PRESIDENTE – L'avvocato Accinni ha detto o il 21 o niente. Noi
le diamo la possibilità di slittare a maggio, dopo il suo
processo di avvelenamento.
AVV. ACCINNI – Presidente, con tutto il garbo che l ei (inc.),
ma non lo faccia diventare un problema.
PRESIDENTE - No, sto cercando di mettere d'accordo tutte le
esigenze possibili. Allora, tolte le direttissime
collegiali, ci sono processi fissati mattina e pome riggio
il 20, qualcosa forse si può spostare, fare
controcitazioni, ma c'è un processo che si sta
prescrivendo con dei testi che vengono da lontano, non è
spostabile. Quindi se possibile possiamo rinviare i
processi del mattino, ma questo non è rinviabile.
(interruzione audio)
PRESIDENTE – Allora, ci confermano che è possibile chiedere
eccezionalmente uno spostamento dell'assistenza del
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cancelliere al venerdì pomeriggio anziché al gioved ì,
anche se in genere il venerdì chiudono alle 3, però per
questa volta lo farebbero. Quindi l'8 aprile potreb be
essere una giornata piena fino alle cinque e mezza.
Allora possiamo dare al Pubblico Ministero la
disponibilità di tutta la giornata dell'8, la matti na del
20 ed eventualmente se alla fine dell'8 ritiene di non
poter concludere nella mattinata del 20, anche due/ tre
ore eventualmente del pomeriggio del 19. Dunque, ma rtedì
19 possiamo solo dalle 3 perché c'è un processo che va
concluso; quindi se al Pubblico Ministero servono d ue ore
in più sempre del martedì pomeriggio tenendo conto che il
mercoledì e fino un po' prima delle 3, l'avvocato
Spedicati ci ha parlato di una mezz'ora?
AVV. SPEDICATI – 45 minuti, un'ora al massimo.
PRESIDENTE – Insomma, il Pubblico Ministero dovrebb e
concludere per le due meno un quarto per consentire
all'avvocato Spedicati di concludere, consentire al
Collegio di fare una brevissima pausa per poi ripre ndere
le altre udienze. Dopodiché, visto che abbiamo cerc ato di
dare tutti gli spazzi possibili, avevo saputo
dall'avvocato Biancolelle che nel vostro programma c'era
qualche posizione che si sentiva troppo ristretta, noi
non vogliamo restringere la discussione di nessuno,
quindi fateci una proposta di calendario e troverem o,
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come le abbiamo trovate oggi, delle soluzioni diver se,
individueremo delle altre udienze e troveremo delle
soluzioni. Più slittiamo più ci sono udienze, dipen derà
un po' dai tempi, però se ci sono degli oggettivi
problemi per cui certe udienze sono troppo piene e la
difesa si sente troppo limitata negli spazzi, negli
orari, fateci una proposta differente e vi daremo a ltre
udienze. Mi è stato anche detto che ci sono due udi enze
che restano quasi vuote all'inizio. E noi vi abbiam o dato
udienza fino a quando?
Difesa – Fino al 20 giugno.
AVV. SIROTTI – Quella problematica, Presidente, è i l 6 perché
ci saremmo segnati in molti.
PRESIDENTE – Perché sarebbe l'ultima?
AVV. SIROTTI – No. Dopo c'è ancora il 9 e il 10.
PRESIDENTE – Allora, il 10 giugno ve l'abbiamo data come
udienza?
DIFESA – Sì, era piena, era proprio quella dove ci eravamo
segnati credo Alleva ed io, perché la mattina c'era
l'avvocato Sirotti.
PRESIDENTE - Allora vi diamo anche il 16 e il 17 gi ugno.
DIFESA – Perfetto.
PRESIDENTE – Vi preghiamo anche, se è possibile, d i non
organizzarvi in modo che alcune udienze siano pieni ssime
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e altre siano brevissime. Avvocato Sirotti, il disc hetto
è arrivato?
AVV. SIROTTI – Sta arrivando.
P.M. – Il giorno 8 discutiamo senza il dischetto e poi il 20
parleremo finalmente del dischetto.
PRESIDENTE – Riprendiamo l'udienza allora.
* * * * * *
Deposizione Consulente GUALTIERI PAOLO
C.T.P GUALTIERI – Dunque, riprendendo dopo aver inq uadrato le
regole del 114, l'analisi delle contestazioni a que sto
punto relative ai patti, che sono contestate in qua nto
false notizie perché non sarebbero state comunicate per
tempo ex 114 anche se i patti avrebbero dovuto esse re
comunicati ex 122 con quelle modalità, vediamo le s ingole
vicende per le parti che sono state osservate dai
consulenti tecnici.
I consulenti tecnici, entrambi, fanno riferimento agli
acquisti della Banca Popolare Italiano effettuati i l 10,
l'11, il 13 e il 16 maggio, però prima di tutto fac cio
notare che il capo di imputazione va dal 22 maggio in
avanti e quindi mi pare siano fuori dal capo di
imputazione. Però, poiché il consulente tecnico del BBVA
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ha evidenziato che questi acquisti dell'11 maggio
sarebbero stati quelli che essendo stati di concert o
avrebbero determinato il superamento da parte del p rezzo
di mercato del corrispettivo implicito dell'Ops, qu esta è
la tesi, ricordo che invece ad un'analisi che tenes se
conto più correttamente della circostanza che quel
corrispettivo era di natura variabile perché è la
funzione del prezzo delle azioni BBVA, in realtà qu esta
inversione si è determinata il 28 di aprile, quindi molto
prima e dunque anche questa ipotesi, come ho già av uto
modo di dire, non trova fondamento nei numeri. Anch e il
consulente della Pubblica Accusa però, benché quest i
acquisti siano fuori dal capo di imputazione, li es amina
e sostiene che questi acquisti sarebbero la consegu enza
dell'incontro del 19 marzo dove era stata condivisa dal
governatore questa strategia. A parte il fatto che non
corrisponde a ciò che hanno dichiarato gli stessi
protagonisti più dal lato dell'Accusa come Fiorani, il
quale ha chiaramente dichiarato, ho visto in dibatt imento
che... nel processo Antonveneta questo, ma mi han d etto
che sono tutti anche qui riportati, ha dichiarato
chiaramente che in quella fase i suoi acquisti eran o
finalizzati ad appoggiare il contropatto nel corso
dell'assemblea e lo stesso Boni ha chiarito in quel
procedimento che sino ad allora Unipol sostanzialme nte
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non c'era. Al di là di queste circostanze di caratt ere
fattuale, però, come avevo accennato ieri, io credo
proprio che ci sia una inversione logica nel senso che
non è che questi signori abbiano fatto un patto e p oi
abbiano acquistato le azioni in forza del patto. È
largamente più presumibile, e così francamente ris ulta
poi da troppi documenti e dichiarazioni, che abbian o
acquistato per avere un ruolo nell'operazione e sed ersi
al tavolo delle trattative anche per perfezionare i
patti. Come si diceva ieri, senza le azioni non si
possono negoziare patti parasociali.
C'è un'altra vicenda che viene, e per quello la c ito,
soltanto per quello la cito, un'altra vicenda che v iene
contestata dal consulente della Pubblica Accusa che però
non c'è nel capo di imputazione, quindi non è conte stata,
però essendo stata messa in evidenza in maniera cri tica,
ho il dovere della confutazione ritenendola da conf utare,
e fa riferimento a un contratto derivato che sarebb e
stato stipulato con Barclays e nella sua affermazio ne
questo contratto non verrà utilizzato per increment are la
quota di BPL, la Banca Popolare di Lodi, dichiarata al
mercato il successivo 18 luglio forse perché tenuto di
scorta in caso di difficoltà. Questa ipotesi verame nte è
un po' una costruzione molto particolare. In realtà però,
siccome questo contratto ha un problema nel senso c he ha
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una scadenza al 30 di giugno del 2006, quindi un po '
lontano nel tempo e prevedeva tra l'altro anche il
regolamento cash settlement, qui il consulente dell a
Pubblica Accusa ha sostenuto la tesi opposta a quel la che
aveva sostenuto prima e cioè siccome qui c'è la cla usola
cash, dice, beh, avrebbero potuto trovare un accord o per
la consegna fisica dei titoli. Fa al contrario. In
realtà, certamente si possono trovare sempre degli
accordi diversi, in realtà, come ho spiegato prima, è più
facile trasformare una clausola di consegna titoli in
clausola cash perché è meno costosa che viceversa. Ma non
è questo ciò che rileva nel caso specifico, ciò che
rileva è che questo contratto non è ricollegato a U nipol,
chi l'aveva perfezionato tarlocco non lo ricollega a
Unipol. Ne parla soltanto Boni e ne parla sbagliand o
intermediario perché fa riferimento a Banca Mobilia re
invece questa operazione è stata fatta da Banca Pro filo.
Sbaglia il quantitativo perché l'operazione riguar da lo
0.49% del capitale di BNL e invece lui ritiene che sia
un'operazione del 5%, quindi può darsi che non si
ricordo, che non parlino della stessa operazione.
Comunque ciò che è dirimente rispetto a questa ques tione,
e che porta il consulente dell'Accusa a dire che se
l'erano tenuti di scorta, è che questa operazione
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comunque ha una data di scadenza al 30 giugno 2006 che
non sembra coerente con le ipotesi accusatorie.
La posizione della Banca Popolare di Vicenza. Veni amo ai
singoli presunti pattisti. Gli acquisti la Popolare di
Vicenza li ha fatti concentrati dal 29 al 30 giugno , come
si vede in questa slide e come si vede li ha fatti tutti
ai blocchi, no? Come si era detto tutti li fanno ai
blocchi. Vengono contestati come artifizi, false no tizie
e poi sarebbero anche fiduciari per il 18 luglio. A llora
gli artifizi, abbiamo visto che ai blocchi è diffic ile ci
siano degli artifizi. False notizie perché ci sareb be
stato già il patto. Questo è ciò che dice l'Accusa e
anche perché fa riferimento alla circostanza che il
dottor Cimbri di Unipol è stato contattato dal dott or
Gronchi di Popolare di Vicenza per sapere chi avess e la
disponibilità delle azioni. Allora, come abbiamo vi sta
nell'analisi del 114 è molto importante che si vada a
determinare il processo decisionale e in organismi
complessi molto formalizzati come le banche le deci sioni
anche degli organi di vertice in realtà vengono qua si
sempre prese per vicende di questo genere dagli ori gani
collegiali, i consigli di amministrazione come orga ni
esecutivi. E infatti nel caso della Popolare di Vic enza
abbiamo traccia nei verbali del consiglio di
amministrazione di questo processo decisionale e co sa si
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legge? Nel verbale del consiglio di amministrazione del
24 giugno 2005, quindi poco prima che poi iniziass ero
gli acquisti, si legge: "Con riferimento alla
partecipazione detenuta in Banca Nazionale del Lavo ro, -
Perché la Banca di Vicenza, lo ricordo, era sin dal la
privatizzazione socio importante di BNL, ad oggi is critta
a partecipazione. - tenuto presente delle seguenti
circostanze evidenziate nell'ultimo periodo, la
presentazione dell'offerta di scambio del Bilbao Vi zcaya,
la formazione con probabile presentazione di una co ntro
Opa, di uno schieramento volto a mantenere la propr ietà
di riferimento in mani italiane, - Sono le ipotesi, le
ipotesi che il mercato conosceva, conoscevano tutti ed è
importante perché la conoscenza di queste ipotesi
determinerà, lo vedremo poi analizzando i prezzi, l e
variazioni di prezzi che sono osservate e osservabi li. -
il venir meno per la Vicenza del carattere di
strategicità della partecipazione in BNL, - Le rela zioni
che c'erano con il Montepaschi, cosa decide? "tenut o
conto che lo scenario potrebbe mutare in modo repen tino -
Perché è in atto una contesa. - al fine di consenti re
l'assunzione di scelte con la tempestività e snelle zza
operativa che l'evoluzione prevedibile delle realtà
finanziarie interessate potrebbe richiedere: il con siglio
di amministrazione conferisce al presidente e al
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direttore generale mandato a definire il comportame nto da
tenere ai fini della strategia della banca e della
convenienza economica, nonché della (inc.) contabil e alla
suddetta partecipazione". Banca Popolare di Vicenza , come
abbiamo detto, era sin dall'origine socio e dunque aveva
certamente un grande interesse nella contesa e emer ge con
grande chiarezza il 24 giugno che la decisione dell a
banca è: seguiamo con attenzione la situazione per
sfruttare la situazione al meglio, cioè ottenere
l'operazione che ci dia la maggiore convenienza
economica. In effetti, successivamente, il tema anc ora
viene portato in consiglio di amministrazione, il 1 2
luglio dopo che le azioni erano state comprate, qui ndi
era stato rafforzato il pacchetto, una partecipazio ne.
"Stante che il 22 luglio scadrà il termine dell'Ops , alla
luce delle evoluzioni in atto connesse all'assetto
proprietario della partecipata, il consiglio di
amministrazione all'unanimità delibera di conferire al
presidente, di concerto con i consiglieri e il dire ttore
generale Gronchi, ogni potere e facoltà relativamen te
all'eventuale adesione alla predetta offerta pubbli ca di
scambio". Cioè al 12 luglio, pochi giorni prima del la
conclusione dell'operazione, il consiglio dà mandat o al
Presidente, ai consiglieri di amministrazione, al
direttore generale Gronchi di valutare se sia oppor tuno
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oppure no conferire le azioni, cioè portare le azio ni,
l'adesione all'offerta di scambio. Questo risulta dal
processo decisionale formalizzato. E in effetti c' è un
teste, Ticozzi, che in questo procedimento ha detto : "Al
12 luglio non avevamo ancora preso una decisione" c he
risulta evidente. E anche coerenti con i verbali de l
consiglio sono le dichiarazioni che ha dato Zonin i l
presidente in un interrogatorio del 17 aprile 2008 in cui
dice: "Il 14 luglio il dottor Gronchi mi dice che s econdo
lui la scelta migliore per la nostra banca è avvic inarsi
a Unipol. Mi espone i motivi, con Unipol avrebbero potuto
esserci più opportunità di collaborazione, il BBVA
avrebbe potuto essere un forte concorrente nel sett ore
bancario. Dico quindi a Gronchi che ero concorde su lla
scelta di aderire all'iniziativa Unipol". Quindi al 14
luglio fino al 12 vi era il tema dell'adesione, al 14
luglio propendono per un'ipotesi Unipol, propendono per
un'ipotesi Unipol, non c'è ancora il patto, ovviame nte
ben lungi dall'esserci il 29, quando hanno acquista to, di
giugno. Qui in udienza Gronchi ha chiarito che la r agione
per la quale aveva contattato prima degli acquisti,
Cimbri, era molto semplice. Sapeva che Cimbri e l'U nipol
erano interessate alle azioni BNL e quindi dava per
scontato che Cimbri, che era un operativo a quell'e poca,
conoscesse le controparti che disponessero di azion i, che
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avessero la disponibilità di azioni, quindi ha chia rito
che è stato lui che ha preso l'iniziativa, come sp esso
accade in queste situazioni, quindi è ben lunghi
dall'esserci un patto allora, un patto vincolante
giuridicamente.
Carige, io andrò brevemente su questi elementi per ché
sono noti. Banca Carige, anche qui il consulente de l
Pubblico Ministero interpreta a suo modo un verbale del
consiglio di amministrazione nel quale si dà conto
dell'ipotesi di Unipol, ma si dà conto dell'ipotesi di
Unipol, però addirittura il 14 luglio, ci dice il c apo
del legale, che ha cominciato a occuparsi della vic enda,
e ci dice che era ancora molto incerta la vicenda i l 14
luglio, la trattativa fu molto lunga e complessa af ferma
Ottonello. E in effetti, se si guardano le bozze, c 'è una
bozza inviata il 14 luglio nella quale si vedono le
differenze tra la bozza di Carige e il contratto
definitivo in relazione alla call nella quale Carig e
avrebbe voluto eliminare la facoltà di acquistare l e
azioni a favore di Unipol per ottenere il 51%, ment re
questa cosa viene reinserita ed anche, ciò che più
rileva, che sul prezzo nella bozza del 14 si dice r esta
inteso che le azioni si indica un prezzo di 2.90 pe r
operazione mentre il contratto definitivo sarà chiu so a
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2.70, quindi era ancora in corso la trattativa su m olti
elementi a quanto sembra.
Il patto di BBVA (?), il patto di BBVA con la Banc a
Popolare dell'Emilia, come è noto al Tribunale, la tesi
dell'Accusa è che la Banca Popolare dell'Emilia Rom agna
fosse già d'accordo sin addirittura dal 17 maggio e che
invece abbia dichiarato il falso e quindi Unipol ab bia
dichiarato il falso quando si è detto e scritto nei
documenti informativi che non vi era alcun patto. P erò in
realtà la lettura dei verbali, al di là delle
intercettazioni e dei colloqui telefonici, ancora u na
volta nel verbali del consiglio di amministrazione indica
chiaramente, con riferimento al verbale del consigl io del
16 maggio, che l'iniziativa della Banca Popolare
dell'Emilia Romagna rientrava in una iniziativa div ersa
nella quale Unipol era totalmente estranea, era una
iniziativa delle banche popolari coerentemente con quanto
dichiarato da tanti. E infatti anche un dirigente,
Vandelli, di questa banca ha confermato ciò che si legge
nei verbali per la verità. Il punto centrale poi è che si
contesta a Leone di avere di fatto avuto un patto o cculto
con Consorte, quasi andando contro la decisione del
consiglio, però nel verbale del 17 luglio è
l'amministratore delegato di allora, stesso, che es prime
l'avviso che la banca non sottoscriva l'adesione al testo
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del patto parasociale presentato da Unipol per mant enere
coerenza con l'autonomo investimento già effettuato in
base alla delibera consigliare del 16 maggio. Era u n
investimento fatto in un quadro totalmente diverso,
investimento ritenuto coerente con le strategie del le
banca e tale è rimasto. Leggendo ancora il verbale del
consiglio non si trova altro che conferma di ciò. E
difatti un passaggio che è emblematico è che nel
colloquio telefonico, trascritto, intercettato, qua ndo
Consorte gli chiede, insiste per la call, per otten ere
almeno la call, "Però noi abbiamo fatto questo cont ratto
di call, poi se tu non lo vuoi fare non è che ti po sso
obbligare a fare il contratto, Leone risponde: "App unto".
Leone che, come dicevo prima è persona molto gentil e,
parlava con l'amministratore delegato di una grande
compagnia di assicurazioni importante nel medesimo
territorio, due istituzioni emiliane, evidentemente gli
deve dire un no e glielo dice con il garbo che è pr oprio
da usare in queste situazioni e che è proprio anche della
persona. E una conferma, indiretta se volete, di ci ò che
emerge chiaramente anche dai documenti, dai verbali del
consiglio di amministrazione, è anche questo tentat ivo
che viene fatto da Sacchetti di cercare di fare sì che ci
fosse un intervento di Fiorani per convincere Leoni , e
sembra che abbia chiesto, a quanto si capisce qui, anche
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a Gronchi, a conferma che la posizione della banca, che
peraltro era per forza ferma, una delibera del gior no
precedente della banca aveva indicato questo, il
consigliere delegato non avrebbe potuto fare altro che
uniformarsi alle decisioni del consiglio alle quali lui
aveva partecipato ed era stato anche il proponente, da
quello che leggiamo nel verbale, di quella posizion e.
Passiamo ora a un tema diverso, diverso perché la
situazione è completamente diversa. I pattisti occu lti
erano queste banche. Siamo andati molto rapidi per ché è
una tema noto e perché questi aspetti sono in fatto poi
alla fine. Invece Deutsche Bank, ecco Deutsche Bank viene
individuata come un pattista e un fiduciario anche
come... (inc.) il caso di BPER, è classificato in t utti e
due i modi. Come dicevo prima non può essere tutt'e due,
perché uno o è un pattista o è un fiduciario ovviam ente.
Mi sembra che non sia né l'uno nell'altro almeno ne i
termini intesi dall'Accusa. Qui, per la verità, anc he il
consulente dell'Accusa dà atto che non si tratta in
realtà di un patto occulto, in quanto l'esistenza d i
questo impegno di non consegnare era stato reso not o al
mercato, dunque per la verità la circostanza viene
condivisa anche dal consulente della Pubblica Accus a. In
effetti, se si guarda il comunicato ex 114 dopo
l'operazione, c'è scritto: "Deutsche Bank si è altr esì
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impegnata a non conferire le azioni BNL che sono og getto
dell'opzione di acquisto di cui al precedente punto in
altre offerte attualmente in corso". E anche nel
documento informativo Unipol ha inoltre sottoscritt o con
Deutsche Bank in data 18 luglio un contratto di opz ione
call di tipo americano e uno di opzione put di tipo
europeo a favore di Deutsche Bank, esercitabili, es si
dicono, le condizioni e dettagliate nel documento d i
offerta. E anche l'impegno di non portare in adesio ne
l'offerta, all'adesione l'offerta di numero 65 mili oni di
azioni era contenuto nel documento informativo. Ed
infatti, come il Tribunale sa, la Corte d'Appello d i
Roma, ha revocato le sanzioni e credo questa anche sia
passata in cosa giudicata, ma forse ne sanno più gl i
avvocati di Deutsche Bank su questo punto.
Da ultimo, e poi passiamo all'analisi dei prezzi, abbiamo
finito di analizzare le condotte quasi, il tema deg li
asseriti fiduciari. Sarebbero asseriti fiduciaria d i
Unipol le banche e gli altri soggetti, ma principal mente
sono Nomura, Credit Suisse e poi le cooperative
controllanti e qualche altro soggetto, di Unipol le
banche che hanno comprato le azioni del contropatto ,
perché Unipol non era in condizione di comprare per ché
non aveva l'autorizzazione e le hanno comprate
perfezionando effettivamente dei patti tutti dichia rati:
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obbligo di adesione, prelazione a favore di Unipol. Qui
abbiamo presentato una tavola sinottica, la slide 9 7 che
non commento ma credo possa essere utile per
riorganizzare le tipologie di accordi che erano sta ti
fatti che erano tutti più o meno dello stesso tipo
naturalmente. Con riferimento a questi accordi, la
critica che viene fatta dal consulente del Pubblico
Ministero è che i patti rilevano l'indeterminatezza
dell'intero programma di collaborazione industriale .
Alcune delle aree di attività, peraltro, appaiono s imili
a quelle potenzialmente oggetto di accordo con il C redi
Suisse. Sta parlando di Nomura. E quindi, dice, non è
vero che vi erano delle finalità industriali in que sti
accordi, non è vero, erano semplicemente, aggiunge la
Procura, dei fiduciari, degli interposti. Ora, al d i là
della discussione nel merito, che potremmo fare e f orse
vale la pena che facciamo seppur brevemente, la mia
domanda è, guardiamo il caso di Credit Suisse ma an che
quello di Nomura che partecipa all'aumento di capit ale,
che finanzia l'operazione e quindi che acquista la
partecipazione, immaginiamo non con finalità indust riali,
accogliamo la tesi del Pubblico Ministero e del
consulente della Pubblica Accusa, ma con la finalit à di
supportare l'operazione finanziaria, è quello lo sc opo,
ma è uno scopo illecito? No. È uno scopo coerente c on le
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funzioni della banca? Certo. Dunque, la circostanza che
ci fosse anche un accordo industriale, credo che ci fosse
anche un accordo industriale perché è abbastanza
ragionevole che ci potesse essere anche un accordo
industriale, seppur ovviamente in una fase del 18
assolutamente soltanto delineato non era pensabile che si
mettessero a scrivere pure gli accordi industriali in una
situazione così complicata, delineato, ma comunque se
anche non ci fosse stato, la circostanza della manc anza
di un accordo industriale ci consente di dire che i l
Credit Suisse è fiduciario di Unipol? Che è un inte rposto
di Unipol? Ma perché? Non ha comprato le azioni in
proprio, non ha corso i rischi collegati per esempi o al
futuro inadempimento da parte di Unipol, quindi il
rischio di controparte tipico di un qualunque rappo rto
contrattuale? Non mi pare però ricorrano gli elemen ti che
sono tipici dell'interposizione. E poi mi domando: ma
quale effetto sui prezzi delle azioni BNL avrebbe l a
circostanza che ci sia stato o non un accordo indus triale
anche nell'accordo o sia stato soltanto un accordo
finanziario? Che sia stato un accordo finanziario m i pare
pacifico, cioè hanno sostenuto l'operazione con tre
tecniche: partecipano all'aumento di capitale, alla
garanzia, finanziano, c'è un prestito subordinato, term
facility, e compro delle azioni direttamente con de lle
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call & put che fanno sì che poi le potranno rivende re,
dunque quando uno fa un'operazione del genere, è un a
sorta di finanziamento dell'operazione. Però mi
sembrerebbe strutturata bene tutto sommato, mi pare
corretta l'impostazione, non riesco a vederne una
illiceità o censurabilità neanche nel metodo per la
verità. Nel merito faccio soltanto notare, in relaz ione a
queste due grandi banche, che si fa molta fatica a
immaginare come interposti, che i documenti ai qual i fa
riferimento il consulente dell'Accusa sono dei docu menti
che ovviamente nei contratti, come dice anche Grass o, non
si erano proprio occupati di scrivere gli accordi
industriali, li avevano appena delineati, ma il doc umento
al quale fa riferimento, che è questo "Credit commi ttee a
memorandum Project Reino di Credit Suisse", c'è scr itto
chiaramente che la finalità di questo memorandum,
diapositiva 102, la finalità di questo memorandum è di
ottenere l'approvazione del comitato di credito del
Credit Suisse, approvazione del comitato di credito , gli
hanno parlato dell'operazione finanziaria, delle
operazioni di credito, ecco perché non ci sono
particolari cenni se non in modo molto leggero agli
aspetti industriali. È un'approvazione del comitato di
credito, gli stanno chiedendo se sono autorizzati,
l'autorizzazione ad avere l'affidamento, cioè a pre ndere
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il rischio di controparte e la circostanza che
all'interno delle linee di affidamento viene inseri to
anche l'acquisto delle azioni con le call e le put, oltre
che le altre linee di finanziamento, è la riprova c he
stavano assumendo un rischio creditizio, per l'appu nto,
un rischio di controparte, dunque che le azioni era no
proprio del Credit Suisse, tanto è vero che c'è agl i atti
la proposta degli uffici, diciamo così, al comitato
crediti, hanno avuto bisogno di linee. Non è risult ato, e
qui dovrei dire, alcun collaterale, perché io potre i
capire, per esempio, che si ipotizzi una interposiz ione
perché il rischio di controparte, per esempio, non è
stato assunto, cioè ci sono dei collaterali, delle somme
collaterali, delle garanzie collaterali, i famosi c ash
collateral da un'altra parte, per cui in realtà i s oldi
ce li ha messi Unipol effettivamente, ma non c'è nu lla di
tutto questo, è un'operazione reale, li hanno finan ziati
anche comprando le azioni e con delle opzioni che
consentissero poi la vendita a termine, quindi un
finanziamento. Perché di interposizione? Perché di
fiduciari?
Conclusa l'analisi delle condotte, come ho detto
all'inizio della mattinata, dobbiamo dedicarci per un
momento al tema del sensibile alterazione dei prezz i,
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cioè del giudizio di idoneità di queste condotte ad
alterare i prezzi delle azioni.
Tralasciamo per un momento la manipolazione operat iva che
ho già detto a mio giudizio inesistente ontologicam ente,
poi ci tornerò di nuovo per la modalità stessa con la
quale sono state eseguite le operazioni tutte ai bl occhi.
Guardiamo la manipolazione informativa e guardiamo il
giudizio di idoneità. Allora questa diapositiva del
consulente tecnico della Procura chiarisce bene,
sintetizza bene l'ipotesi che poi si rinviene più
dettagliata nella relazione. "L'allontanamento del titolo
dal valore di equilibrio legato all'Opa del BBVA, a ll'Ops
del BBVA, non appare giustificato dalle informazion i
disponibili". Questa è la tesi, cioè il prezzo è sa lito
troppo, ha superato il corrispettivo dell'Ops e que sto
non sarebbe giustificato per la mancanza di cordate
alternative all'Opa BBVA, però questa affermazione non mi
sembra che risponda al vero: come la mancanza di co rdate?
Abbiamo visto che la contesa c'era da sempre, corda te
contrapposte da sempre, la mancanza di cordate è un po'
dura come affermazione. "L'interesse di Unipol
focalizzato su BNL Vita" e questa anche mi sorprend e un
po' di vederla come motivazione perché appunto avev a un
interesse industriale rilevante e dunque era un
pericoloso concorrente. Qualunque soggetto appena a ppena
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esperto avrebbe capito che sarebbe stato un possibi le
concorrente, non fino al punto di lanciare un'Opa p erché
avrebbe potuto anche concorrere a contrastare in un altro
modo alleandosi con altri, ma certo aveva le vesti del
concorrente. "Assenza di qualsiasi orientamento pre ciso
di Unipol in relazione all'adesione all'Opa o (inc. )
controfferta". È come se ci fossimo dimenticati del le
regole del 114 che abbiamo visto oggi, è come se
l'orientamento stadio uno addirittura, neanche stad io
due, dovesse essere comunicato ex 114, c'è una visi one
non corrispondente alle norme. Ma ciò che colpisce di più
è il giudizio di idoneità, come si costruisce quest a
alterazione ipotizzata. "Ex post è razionale, è raz ionale
l'andamento, cioè la circostanza che il prezzo di m ercato
abbia superato il corrispettivo implicito dell'Ops, se si
ammette l'esistenza di una iniziativa coesa, credib ile e
alternativa al progetto spagnolo". Vabbé, se lo pot eva
spiegare anche direttamente, quindi ammette lui ste sso
che ci sarebbe potuta essere un'altra spiegazione, in
realtà ce ne sono ben altre. Una riflessione su que sto
punto perché si tratta di una contestazione davvero
singolare. È davvero singolare. Quali sono le
contestazioni di alterazioni che ognuno di noi si
aspetta? Anche quella che abbiamo dovuto discutere nel
procedimento Antonveneta è fatta così, ma tutte, tu tte
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quelle che noi ci immaginiamo di vedere dicono: a c ausa
delle informazioni nascoste il prezzo che sarebbe d ovuto
salire non è salito; oppure: a causa delle informaz ioni
nascoste il prezzo che sarebbe dovuto scendere è sa lito.
Questo è lo schema logico nel quale di solito ci
muoviamo. Invece qui ci troviamo in una situazione in cui
un logico formale direbbe che abbiamo un'inversione della
relazione: ipotesi sintesi e un caso di incompletez za
dell'ipotesi. La prima sarebbe una tautologia analo gica.
Perché? Perché l'osservazione è la seguente: poiché il
prezzo è salito, e sarebbe dovuto salire solo se
l'informazione nascosta fosse stata nota, allora
l'informazione è stata nascosta. Dunque, attraverso
l'osservazione del prezzo si ricerca la prova della
circostanza che l'operazione sarebbe stata nascosta . Ma
non si può fare così, bisogna prima dimostrare la f alsità
e poi bisogna verificare se quella falsità sia idon ea
concretamente. Cioè stiamo dicendo, perché questo s tiamo
dicendo, il prezzo sarebbe dovuto salire e invece è
salito. È questo il ragionamento. Ebbè, è questo il
ragionamento signori, perché stiamo dicendo che poi ché il
prezzo è salito e non sarebbe dovuto salire, second o me,
dice la Pubblica Accusa tecnica, non sarebbe dovuto
salire secondo me per il quadro informativo, dunque il
quadro informativo era falso. E non si domanda se n on ci
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troviamo di fronte a un banale caso di incompletezz a
dell'ipotesi, forse in realtà la salita del prezzo poteva
essere determinata da ipotesi diverse da quelle che lui
assume, le sole che avrebbero determinato la salita del
prezzo, cioè banalmente la circostanza che era evid ente a
tutti sin dal momento dell'Ops, del lancio dell'Ops e sin
dai primi giorni successivi l'abbiamo visto, poi lo
vedremo ancora un po' sui prezzi di mercato, ma l'a bbiamo
già visto che la contesa sarebbe continuata, tanto è vero
che il prezzo di mercato ha superato il corrispetti vo
implicito fin da subito. Non solo. Ma dopo la prima
convocazione con il deposito delle azioni, si è cap ito
subito che la contesa era forte perché evidentement e non
avrebbe trovato il quorum perché non aveva la maggi oranza
il patto. E poi, quando c'è stata l'assemblea, si è visto
che i due gruppi erano molto vicini. Ed è chiaro ch e in
una situazione di questo genere si accende la conte sa,
era evidente che l'operazione avrebbe probabilmente ,
perché il mercato ragiona così, avuto un esito dive rso
dall'Ops, un esito diverso che la Pubblica Accusa s tessa
però individua. Primo esito: BBVA viste le difficol tà,
migliora le condizioni e quindi il prezzo più alto si
giustifica perché viene attribuito una probabilità a
questo evento. Secondo, effettivamente si coalizza
qualcuno e fa una controfferta. Terzo, si mettono i nsieme
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tutti gli altri azionisti e poi fanno un'Opa
obbligatoria. Ecco perché il prezzo saliva e più la
contesa continuava, più vi erano informazioni, segn ali al
mercato come segnali che ha dato correttamente Unip ol,
che stava accrescendo la propria partecipazione, pi ù era
evidente che non c'era la volontà da parte dei gran di
azionisti, che abbiamo visto esserci fin dal 31.12. 2004,
e da Unipol che stava giungendo nell'ultimo periodo , di
non aderire, di cercare di ottenere qualcosa di più , ecco
perché il prezzo è salito, ecco perché io ho detto mi
sembra in questa costruzione assai singolare ci dob biamo
riferire (?) al classico vizio di tautologia da un lato e
di incompletezza delle ipotesi. Tautologia perché
cerchiamo di dimostrare l'informazione nascosta sul la
base della circostanza che il prezzo è salito assum endo
che il prezzo non sarebbe dovuto salire in assenza di
quella informazione. E questa è la seconda parte,
l'incompletezza delle ipotesi. Dunque è una contest azione
davvero singolare. Il prezzo, ripeto, sarebbe dovut o
salire, invece è salito, questo stiamo dicendo. Io credo
che per questa principale ragione la Consob non si sia
costituita parte civile in questo procedimento, per ché
non ha individuato nessuna precisa indicazione di
manipolazione. Nei rapporti della Consob si trova
l'ipotesi, e lo schema di solito è quello che io ho
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descritto: il prezzo sarebbe dovuto scendere e inve ce è
salito a causa dell'informazione nascosta. Il prezz o
sarebbe dovuto salire, invece è sceso a causa di
informazione nascosta. Tutt'al più, uno schema logi co di
questo tipo dovrebbe dire: sarebbe dovuto salire di più e
non è salito abbastanza, ma non c'è nessuna analis i di
questo tipo, non c'è nessuna indicazione, non c'è n essun
neanche ragionamento di questo tipo e non ci sono p roprio
elementi francamente. Perché uno potrebbe, al di là del
segno, parlare di differenza di intensità, questo l o
concedo nel ragionamento logico. Però non v'è quest a
discussione, ed è talmente evidente la difficoltà d i
identificare questo fenomeno manipolativo che non r isulta
identificato, come abbiamo visto, né nelle condotte né
nella relazione funzionale tra la condotta e l'eve nto
per andare a determinare un giudizio di idoneità.
Obbiettivamente non è identificabile, si fa molta f atica
a catturarlo. Si fa molta fatica a catturarlo in un reato
che, come è noto, richiede invece la precisa
identificazione di condotta, ma questo lo lascio ad
altri, perché non è la mia materia. A me da economi sta,
economista di mercati, io devo identificare la cond otta
precisa e tra l'altro per gli economisti la condott a deve
essere, e qui ho avuto spesso tante discussioni, mo lto
precisa anche dal punto di vista temporale perché
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altrimenti la relazione funzionale, che dovrebbe se rvire
a voi tutti poi per formulare il giudizio di idonei tà, è
impossibile da studiare perché ovviamente sono talm ente
tanti gli elementi determinanti che non si riesce a
capire come si faccia a dare questo giudizio di ido neità,
a meno che uno non dica: lo do apoditticamente cioè senza
studiarlo. Ed è tanto difficile in questa vicenda c he poi
alla fine anche il collega Resti per far capire cos a è
accaduto dice: "Non era dunque possibile per i picc oli
risparmiatori beneficiare con cognizione di causa d i
questo eccezionale e per molti versi inspiegabile r ialzo
dei prezzi, in quanto essi mancavano delle informaz ioni
necessarie per capire se e quando vendere il loro
pacchetto azionario". Allora non riesco a capire pe rché
non avrebbero potuto beneficiare del rialzo dei pre zzi, i
prezzi sono saliti e loro avranno venduto e avranno
guadagnato. Perché "mancavano delle informazioni
necessarie per capire se e quando vendere il loro
pacchetto azionario". E per forza, che dovevano ess ere
degli insider? Avrebbero dovuto fare insider tradin g?
Dovevano attribuire delle probabilità all'evento,
fintanto che l'evento non era certo e preciso, abbi amo
visto che non doveva essere reso noto al pubblico d egli
investitori. Il pubblico degli investitori ha inves tito
sulla base di un quadro informativo chiarissimo che
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evidentemente indicava che c'era una buona probabil ità,
ecco perché il prezzo è salito, che l'Ops almeno ne i
termini originari proposti sarebbe fallita e che qu indi
alla fine il prezzo si sarebbe posizionato su un li vello
più elevato. E infatti, se noi guardiamo gli andame nti di
prezzo, troviamo proprio degli andamenti prezzo e v olumi
coerenti, perfettamente coerenti con questa lettura del
fenomeno. Non voglio tediare troppo il Tribunale ne l
guardare tutte le slide, ma partiamo direttamente d alla
111, tutto ciò che è accaduto prima è perfettamente
coerente con la ricostruzione che abbiamo dato, cio è
dell'esistenza di una contesa già nel 2004 se ne ve dono i
segnali nei volumi e nell'andamento dei prezzi, che
infatti poi non è salito così enormemente da quel p eriodo
lì perché la contesa era già scontata molto nei pre zzi,
ma l'abbiamo visto anche nei report degli analisti.
Allora cosa si vede? Andamento del prezzo implicito
dell'Ops di BBVA verde e il prezzo di chiusura di B NL e
si vede sin da subito che i due prezzi sono molto v icini;
poi, a un certo punto, come abbiamo visto, a partir e dal
28 aprile, poco prima della prima convocazione, la linea
blu comincia a superare quella verde, quindi già da
allora, nel quadro informativo di allora l'informaz ione
sul deposito delle azioni, probabilmente i rumors s ul
deposito delle azioni, già fa sì che il prezzo di m ercato
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superi il corrispettivo implicito. Da lì in avanti, 112,
da lì in avanti sta sempre sopra e sono riportate l e
diverse informazioni che arrivano, i rumors che ci sono
sul mercato, Unipol che chiede l'autorizzazione a s alire
al 9.9, e si vede che via via la contesa appare più
concreta, la possibilità che o il BBVA sia costrett o a
rilanciare o che si presenti un altro appare più
concreta, vedete che la distanza tra la linea blu e la
linea verde aumenta. Fase decisiva quella dopo
l'assemblea e sino al 18 luglio, tantissime informa zioni,
si vede da questo grafico, la distanza aumenta anco ra di
più come si vede chiaramente, un andamento proprio
perfettamente coerente con il quadro informativo, e
invece la tesi sarebbe: no, questo andamento si pot rebbe
spiegare soltanto se l'informazione nascosta fosse stata
nota. Beh, allora se l'informazione nascosta fosse stata
nota, vuol dire semplicemente che il mercato ha dat o una
probabilità elevata all'informazione nascosta. In r ealtà
ha dato una probabilità elevata a tutte quelle
informazioni, a quegli eventi che avrebbero portato al
rialzo del prezzo che non era solo il lancio dell'O pa
obbligatoria da parte di Unipol, ma anche il rilanc io del
BBVA, come ho detto tante volte, ma anche altri tip i di
accordi e anche, come abbiamo visto guardando le ip otesi
degli analisti, l'intervento di un cavaliere bianco
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alternativo a fianco di Unipol, che avrebbe voluto
chiaramente esserci.
Dunque, a me pare che proprio non vi sia questa
ipotizzata alterazione del prezzo, ma non soltanto non vi
sia stata in concreto, non sia neanche costruibile sul
piano logico in questo modo. Da ultimo, e qui concl udo,
qualche breve riflessione sul tema del danno lament ato
dal BBVA.
Ecco, non riesco a concludere nel merito, nel metod o
l'approccio seguito dal collega Reboa, egli infatti
correttamente dice: "La mia analisi del nucleo cess ante
postula la concreta possibilità di portare legittim amente
a termine l'Ops e l'effettiva sussistenza dell'util ità
marginale". Per dirla in modo più diretto e preciso ,
postula la certezza che l'Ops sarebbe andata in por to e
postula la certezza del conseguimento delle sinergi e che
sono delle sinergie che ha stimato Reboa, sono le
sinergie dichiarate dal BBVA, che ovviamente facend o
un'offerta pubblica di scambio aveva tutto l'intere sse a
dichiarare delle buone sinergie, perché comunque no n
pagava neanche per cassa, pagava con scambio di azi oni.
Ora credo che sia un dato ovvio che né la riuscita
dell'Ops né il conseguimento delle sinergie siano c erti.
Abbiamo visto, l'ho riportato forse nella slide
successiva, solo per ricordarlo ieri, che per esemp io il
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21 marzo questi signori di Euromobiliare, ma li abb iamo
visti un po' tutti, attribuivano alla riuscita
dell'offerta dell'Ops il 30% di probabilità e lì n on era
successo niente il giorno dopo. Dunque, darei per c erto
che le sinergie, fior di letteratura, analisi empir iche
mostrano che le sinergie di costo sono un pochino p iù
conseguibili, le sinergie di ricavo molto difficili . E
infatti uno potrebbe dire: sì, infatti il BBVA pens ava di
ottenere più sinergie di costo, sì, però come giust amente
osservato dalla stessa Banca d'Italia, in un docume nto
che possiamo mostrare ma vorrei andare un po' rapid amente
perché siamo tutti stanchi, ma più avanti c'è, dice non è
così agevole ottenere le sinergie di costo, perché il
problema di BNL non è di costi troppo elevati, è un
problema strategico di posizionamento. Ed allora, i n una
situazione di questo genere, di incertezza, non si può
misurare un danno certo, allora ci troviamo di fron te a
una situazione effettivamente, come la possiamo chi amare,
perdita di chance. Beh, ma allora se siamo in una
situazione di perdita di chance, il danno non può e ssere
il controvalore monetario del profitto che avrei, s econdo
me, secondo BBVA conseguito. Anche il buon senso ci dice
che devo applicare, se voglio applicare una logica da
economista, lasciamo perdere le logiche da giurista , devo
applicare qualche calcolo probabilistico. Debbo ten er
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conto che quegli eventi non erano affatto certi. E allora
vi faccio notare solo qualche numero perché non cre do che
sia... Allora, prima di tutto il consulente della P arte
Civile non ha fatto un suo calcolo autonomo, ha pre so i
documenti del BBVA e ha stimato le sinergie, non ha
stimato autonomamente le sinergie, e il beneficio s ulla
base semplicemente dei documenti del BBVA, della
presentazione che il BBVA aveva fatto, quindi ha da to una
sorta di attestazione che anche lui ritiene che que i
numeri siamo corretti. Slide 122. "La presentazione del
BBVA mostra un impatto sull'utile, operazione EPS I npact,
di 0 più 1.2% più 2.1%. I numeri del collega Reboa sono
determinati proprio da beneficio marginale, slide 1 23, 0
1,2 2,1. Avrebbe potuto copiarli, lui ha ripercorso tutta
la logica per far capire che c'era la logica, però non ha
fatto altro che utilizzare esattamente l'ipotesi de l
BBVA, cioè il beneficio è esattamente quello. Dopod iché
cosa ha fatto? Ha ipotizzato che il beneficio sia
infinito e quel numerone grande di un miliardo vien e
tutto da questa ipotesi perché quell'1.2 e 2.1 vale in
soldi 44 milioni e 84 milioni, a lui viene 1 miliar do
130, tutto il resto gli viene dall'ipotesi che ques ti
benefici andranno all'infinito. Può darsi che sia v ero,
certo non sicuro però, può darsi che sia vero, ma s icuro
per determinare un danno è un po' più difficile. De vo
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anche dire che c'è un'ipotesi che mi lascia un po'
dubbioso dal punto di vista tecnico, e cioè lui ha anche
calcolato, ha tenuto conto del beneficio fiscale ch e vi
sarebbe per l'avviamento perché queste sono le norm e
fiscali spagnole. Io penso che sia così, non sono p er
nulla esperto di fisco, non so nulla, figuriamoci d el
fisco in Spagna. Però quello che mi viene strano è che
questo beneficio fiscale pure sia infinito, e ce
l'avranno pure loro un termine, non so, di cinque a nni, è
possibile che il beneficio fiscale è infinito pure
quello? Penso di no. Non lo so, ma il buon senso mi fa
dire di no. Allora, se io soltanto tolgo questo ben eficio
fiscale, faccio questo banale esercizio, tolgo ques to
beneficio fiscale, e tengo conto della plusvalenza che ha
fatto il BBVA quale risultante dal bilancio e non q ueste
strane ipotesi che non condivido. Ma il mio è un
esercizio solo di sensibilità, io non sto a dire è giusto
questo, è giusto quell'altro. Voglio solo far notar e al
Tribunale che il danno diventa zero se tolgo la
proiezione all'infinito dell'avviamento e ipotizzo
soltanto che riesco a prendere il 90% delle sinergi e, che
è proprio un'ipotesi assai favorevole, cioè le pren do
quasi tutte, il 90% all'infinito diventa zero. Allo ra non
è proprio così robusto questo calcolo. Perché non è
robusto? Per il problema (inc.) che dicevo all'iniz io al
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di là del tema beneficio fiscale, non è robusto per ché dà
per certi elementi che certi per nulla sono, né l'O ps, né
il conseguimento delle sinergie all'infinito. Quand o lui
ha messo quelle assunzioni non l'ha detto, o megli o l'ha
detto, ma non ci ha messo dei numeri, sono io che v oglio
metterci le percentuali, perché l'ha detto chiarame nte
come se dicesse ho assunto il cento percento di
probabilità che questi eventi si verificano, ma non è
così. Questo ha un effetto nelle stime economiche, ha un
effetto anche giuridico perché appunto si tratta di
perdita di chances e quindi di un tema totalmente d iverso
dal punto di vista della misura del danno, ma quest o
anche mi sembra fuori dalle mie competenze. E quind i mi
fermo qui.
(intervento svolto fuori microfono)
C.T.P GUALTIERI – Dicono che sono costretto a conti nuare, che
i miei collaboratori non avrebbero portato il disch etto.
PRESIDENTE – Siccome ho visto andar via il dottor O rsi e ha
detto che se ne sarebbe andato via con il dischetto ,
pensavo fosse arrivato.
DIFESA – Sta arrivando. (inc.) tutti gli allegati.
C.T.P GUALTIERI – Sì, ma forse se non avesse avuto tutti gli
allegati esatti, esatti, sarebbe stato contento, e poi
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gli allegati glieli mandate nel pomeriggio. Perché credo
possa essere solo un problema di allegati essendo l a
relazione pronta da ieri sera. Se volete vi mostro anche
tutte le simulazioni sulle slide, però il concetto è
quello in realtà.
AVV. COSTABILE (?) – Prendo l'impegno di depositarl i
personalmente alla cancelleria del Tribunale e alla
segreteria del Pubblico Ministero entro le tre e
naturalmente presso lo studio legale dell'avvocato
Accinni.
(varie battute fra le Parti seguite da assenza audi o)
AVV. SIROTTI – Ecco, chiedo scusa, la professoressa Severino
chiedeva un'inversione per il controesame il 31, ci oè
inizieremo a questo punto noi e il professor Comana dopo
le 11.
PRESIDENTE – Non ho capito. A noi aveva detto che v oleva
iniziare di mattina.
AVV. SIROTTI – Invece inizieremo prima noi, Preside nte.
PRESIDENTE – Ma come fa a pensare che il controesam e termini
in un'ora e mezza?
AVV. SIROTTI – Non ne ho idea. Ho capito che il pro fessor
Comana è disponibile dalle 11 in poi.
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AVV. SCAROINA – Cercheremo di arrivare un po' prima . Adesso
magari parliamo con l'avvocato Accinni per capire q uanto
potrebbe durare il controesame del professor Gualti eri,
in modo da stringere il più possibile l'arrivo.
PRESIDENTE – Allora, avvocato Accinni e signor Pubb lico
Ministero, e la Consob immagino, visto che avevate
riservato all'esito dell'esame di valutare la durat a, la
congruità, il tempo, la possibilità di esperire il
controesame, il 31, ci può dire qualcosa?
AVV. ACCINNI – Sì, Presidente. Se il Tribunale poi mi lascia
anche poco tempo in più per riflettere, mi impegno a
farlo sapere, ma sin d'ora sono in grado di anticip are
questo, allora sciolgo subito la riserva. I motivi di
dissenso e disaccordo con il consulente tecnico che ha
deposto ieri e oggi, sono radicali, ma radicali al punto
da concernere un problema di impostazione che noi
riteniamo debba essere completamente differente. Qu indi
questi li affronterò in discussione. Faremo invece un
controesame non penso lunghissimo al professor Coma na.
PRESIDENTE – Al professor Comana e quindi non il co ntroesame.
AVV. ACCINNI – Non al professor Gualtieri.
PRESIDENTE – E il Pubblico Ministero invece sì?
P.M. DOTT. RUTA – Noi sì volevamo fare il controesa me sia al
professor Comana che al professor Gualtieri, però n on
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sono assolutamente in grado di dire adesso l'estens ione
del controesame del professor Gualtieri.
PRESIDENTE – E per il controesame del professor Com ana più o
meno ha idea?
P.M. DOTT. RUTA – No, neanche.
PRESIDENTE – Perché se il professor Comana arriva a lle 11, ci
sposta un pochino la mattinata, allora piuttosto si
rinvia al pomeriggio.
AVV. SCAROINA – Cerchiamo di organizzarci, assoluta mente non
c'è problema.
PRESIDENTE – Altrimenti viene e aspetta dopo il pro fessor
Gualtieri.
AVV. ACCINNI – Presidente, giusto perché non suoni come un
impegno che poi viene disatteso, se avrò qualche do manda
per il professor Gualtieri sarò estremamente concis o,
proprio pochissime, questo volevo significare.
PRESIDENTE – Allora per il momento non aboliamo anc ora
l'udienza del primo aprile perché non sappiamo che non ci
possa essere qualche slittamento, qualche problema,
quindi rimane, se potremo farne a meno lo deciderem o
addirittura il 31 e chiuderemo il 31. Invece in lin ea di
massima penso si possa già dire che è abolita l'udi enza
del 7 di aprile, però formalmente non lo facciamo a ncora
perché non sappiamo, qualunque altro problema ci fo sse,
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un impedimento, sono ancora udienze che si possono
utilizzare.
Si dispone il rinvio del dibattimento all'udienza d el
31.3.2011 ore 9.30.
Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Gi ustizia per
la documentazione e certificazione finale del compu to
dei caratteri, risulta composto da un numero parzia le di
caratteri incluso gli spazi pari a: 117092
Il presente verbale è stato redatto a cura di Socie tà Cooperativa ATHENA L'ausiliario tecnico: Sig.ra Quadraccia Ornella Il redattore: Sig.ra Penon Maria - Trascrittrice Sig.ra Penon Maria - Trascrittrice ____________________