Sentenza n. 955/2018 pubbl. il 30/01/2018 RG n. 46429/2015 · 2018. 9. 1. · pagina 1 di 26 N....

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pagina 1 di 26 N. R.G. 46429/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore dott. ANGELO MAMBRIANI Giudice dott. GUIDO VANNICELLI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46429/2015 promossa da: FALLIMENTO CONFITALIA SRL (C.F. 08916331005), con il patrocinio dell’avv. DAVIDE QUAGLIA (C.F. QGLDVD64M10G337A) del Foro di Milano; ATTORE contro RICCARDO RATTI (C.F. RTTRCR46H11F205G), con il patrocinio dell’avv. RENATO GIORGIO VITETTA (C.F. VTTRTG61C07Z133X) del Foro di Milano; ROSSELLA SEREGNI (C.F. SRGRSL56S43F205T), con il patrocinio dell’avv. RENATO GIORGIO VITETTA (C.F. VTTRTG61C07Z133X) del Foro di Milano; GENNARO ESPOSITO (C.F. SPSGNR57B24L049U), con il patrocinio dell’avv. ROCCO DISOGRA (C.F. DSGRCC63D30D286U) del Foro di Bergamo; MAURIZIO MOBILIO (C.F. MBLMRZ61D18F205E), con il patrocinio dell’avv. ROCCO DISOGRA (C.F. DSGRCC63D30D286U) del Foro di Bergamo; ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA (C.F. SRRNNC71S22C002N), con il patrocinio dell’avv. PIERGIORGIO BERARDI (C.F. BRRPGR46E05D315D) del Foro di Roma, elettivamente domiciliato in Melegnano, via C. Battisti n.11, presso lo studio dell’avv. LORENZO TORNIELLI; CIRO CAPPUCCIO (C.F. CPPCRI72R31C349B), con il patrocinio dell’avv. VANESSA CAPPUCCIO (C.F. CPPVSS77A54C349R) del Foro di Castrovillari, elettivamente domiciliato in Milano, via G. Aselli n.33, presso lo studio dell’avv. PAOLA CORRENTE; CONVENUTI GIANCARLO FRANCESCON (C.F. FRNGCR56B01D094P); ANTONIO CASSANO SERRA (C.F. SRRNTN80D12C002N); CONVENUTI CONTUMACI Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9993a832c03468781b Sentenza n. 955/2018 pubbl. il 30/01/2018 RG n. 46429/2015 http://bit.ly/2PstGnz

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N. R.G. 46429/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA Presidente Relatore

dott. ANGELO MAMBRIANI Giudice

dott. GUIDO VANNICELLI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 46429/2015 promossa da:

FALLIMENTO CONFITALIA SRL (C.F. 08916331005), con il patrocinio dell’avv. DAVIDE

QUAGLIA (C.F. QGLDVD64M10G337A) del Foro di Milano;

ATTORE

contro

RICCARDO RATTI (C.F. RTTRCR46H11F205G), con il patrocinio dell’avv. RENATO GIORGIO

VITETTA (C.F. VTTRTG61C07Z133X) del Foro di Milano;

ROSSELLA SEREGNI (C.F. SRGRSL56S43F205T), con il patrocinio dell’avv. RENATO

GIORGIO VITETTA (C.F. VTTRTG61C07Z133X) del Foro di Milano;

GENNARO ESPOSITO (C.F. SPSGNR57B24L049U), con il patrocinio dell’avv. ROCCO

DISOGRA (C.F. DSGRCC63D30D286U) del Foro di Bergamo;

MAURIZIO MOBILIO (C.F. MBLMRZ61D18F205E), con il patrocinio dell’avv. ROCCO

DISOGRA (C.F. DSGRCC63D30D286U) del Foro di Bergamo;

ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA (C.F. SRRNNC71S22C002N), con il patrocinio

dell’avv. PIERGIORGIO BERARDI (C.F. BRRPGR46E05D315D) del Foro di Roma, elettivamente

domiciliato in Melegnano, via C. Battisti n.11, presso lo studio dell’avv. LORENZO TORNIELLI;

CIRO CAPPUCCIO (C.F. CPPCRI72R31C349B), con il patrocinio dell’avv. VANESSA

CAPPUCCIO (C.F. CPPVSS77A54C349R) del Foro di Castrovillari, elettivamente domiciliato in

Milano, via G. Aselli n.33, presso lo studio dell’avv. PAOLA CORRENTE;

CONVENUTI

GIANCARLO FRANCESCON (C.F. FRNGCR56B01D094P);

ANTONIO CASSANO SERRA (C.F. SRRNTN80D12C002N);

CONVENUTI CONTUMACI

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SARA ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00408780583), con il patrocinio dall’avv. FILIPPO MARTINI

(C.F. MRTFPP64C12F205V) del Foro di Milano e dall’avv. MARCO RODOLFI (C.F.

RDLMRC68L11F205K) del Foro di Monza;

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come segue:

per l’attore:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e con ogni più ampia motivazione in fatto ed in

diritto:

in via istruttoria:

disporre consulenza tecnica d’ufficio sulla base del seguente quesito:

“ dica il consulente tecnico d’ufficio, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, nonchè la

contabilità e la documentazione della società fallita, sentiti gli eventuali consulenti tecnici di parte e

compiuto ogni più opportuno accertamento:

a) se si sia verificata e in quale momento la perdita del capitale sociale della società fallita;

b) quale fosse l’effettiva situazione patrimoniale della società fallita alla data del 16.9.2010, data di

sottoscrizione dell’ aumento del capitale sociale, ovvero alla data dell’iscrizione dell’aumento in

Camera di Commercio del 28.9.2010;

c) se la sottoscrizione dell’aumento di capitale, mediante conferimento di crediti da recuperare per il

valore pro-soluto di € 16.000.000 e mediante rinuncia al credito da parte del socio Morgan Solutions

& Investments S.r.l. dell’importo di € 3.889.800,00, abbiano portato un effettivo aumento, o meno,

delle disponibilità patrimoniali della società fallita;

d) quale sia l’entità dei danni conseguente alle situazioni di cui ai punti a), b), c) e quale sia l’entità

dei danni derivanti alla società ed ai creditori sociali per effetto delle irregolarità commesse dagli

amministratori e dai sindaci, nonché per effetto dell’omessa adozione dei provvedimenti imposti dalla

legge anche in relazione alle risultanza dello stato passivo;

e) se le violazioni, i fatti e le omissioni denunciati dal fallimento in atti siano stati correttamente

indicati alla luce delle risultanze documentali, della ricostruzione e dell’analisi dei conti e delle

operazioni sociali da effettuarsi sulla base dei principi contabili e dei principi di corretta e diligente

gestione;

f) se sia corretta la quantificazione del danno operata dal Fallimento per l’importo di € 1.385.175,43,

risultante dalla somma di tutti i crediti ammessi allo stato passivo fallimentare, per titoli successivi

alla data del 28.9.2010, ovvero per l’importo di € 4.159.992,00 calcolata sulla base della differenza di

patrimoni netti, rilevati alla data della perdita del patrimonio netto (30.4.2010) e alla data del

fallimento (22.7.2011), rettificati con criteri liquidatori;

g) a quali persone ed in quale misura, in relazione alla carica rivestita ed al tempo di permanenza in

carica, il danno possa essere riferito”

nel merito:

-accertarsi e dichiararsi che dell’organo amministrativo di Confitalia S.r.l. erano membri i seguenti

convenuti (doc. 1):

- nel periodo 12 febbraio - 16 settembre 2010

Riccardo Ratti (CF RTT RCR 46H11 F205G), Presidente;

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Rossella Seregni (CF SRG RSL 56S43 F205T), Consigliere;

-nel periodo 17 settembre - 24 novembre 2010:

Riccardo Ratti (CF RTT RCR 46H11 F205G), Consigliere;

-nel periodo 25 novembre 2010 - 16 marzo 2011

Riccardo Ratti (CF RTI' RCR 46H11 F205G), Consigliere;

Gian Carlo Francescon (CF FRN GCR 56B01 D094P), Consigliere;

-nel periodo 17 marzo 2011- 2 luglio 2011

Gian Carlo Francescon (CF FRN GCR 56B01 D094P), Presidente;

Gennaro Esposito (CF SPS GNR 57B24 L049L ), Consigliere;

Maurizio Mobilio (CF MBL MRZ 61D18 F205E), Consigliere.

-accertarsi e dichiararsi che del Collegio Sindacale di Confitalia S.r.l. erano membri i seguenti

convenuti (doc. 1):

-nel periodo dal 16 settembre 2010 alla data di fallimento

Cassano Antonio Carmine Serra (CF SRR NNC 71S22 C002N), Presidente;

Cassano Antonio Serra (CF SRR NTN 80D12 C002N), Sindaco effettivo;

Ciro Cappuccio (CF CPP CRI 72R31 C349B), Sindaco effettivo;

-accertarsi e dichiararsi la responsabilità in solido tra loro per i danni causati dalla violazione dei

doveri e degli obblighi gravanti in capo agli amministratori e ai sindaci e descritti nel presente atto,

tali da determinare il dissesto della società con l’integrale perdita del patrimonio, l’aumento simulato

del capitale sociale per occultare l’effettiva integrale perdita del patrimonio, la continuazione non

conservativa dell’attività sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento, la cessione di quote

sociali di Morgan Solution & Investments S.r.l. senza incasso di corrispettivo;

-accertarsi e dichiararsi che la continuazione dell’attività sociale dopo l’aumento fittizio del capitale

sociale, ha determinato un incremento di deficit pari all’importo di € 1.385.175,43;

- accertarsi e dichiararsi che il danno patrimoniale determinato dalla cessione delle quote sociali di

Morgan Solution & Investments S.r.l. ha cagionato un danno corrispondente al mancato incasso del

prezzo di € 3.985.000,00;

- e per l’effetto, condannarsi, in via solidale tra loro, al pagamento a favore del FALLIMENTO

CONFITALIA S.R.L., (C.F. e P.I. 08916331005), con sede in Milano, Piazza Cinque Giornate, 1, in

persona del Curatore, Avv. Paola Pagini della somma complessiva di € 1.300.000,00, oltre interessi

legali dal fatto al saldo.

In via subordinata ove non fosse accolta la quantificazione dei danni che precede il FALLIMENTO

CONFITALIA S.R.L., (C.F. e P.I. 08916331005) chiede previo accertamento, di condannarsi in via

solidale tra loro al pagamento a favore della procedura della somma massima di € 1.300.000,00, in

applicazione del criterio della differenza dei netti patrimoniali, oltre interessi legali dal fatto al saldo

effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese legali del presente giudizio.”

per il convenuto RICCARDO RATTI:

“Nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi che si intendono qui trascritti ed ai relativi

documenti prodotti, ai verbali di causa e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentato e

prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto, si insiste per l’accoglimento delle conclusioni

rassegnate nell’atto introduttivo e nei successivi atti che di seguito si trascrivono:

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Nel merito: previo ogni accertamento o declaratoria del caso in ordine alla totale assenza di

responsabilità riferibili al dott. Riccardo Ratti, rigettare le domande tutte proposte dal Fallimento

Confitalia Srl nei confronti dello stesso in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni

consequenziale statuizione.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, come da Tariffario

Forense vigente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”

per la convenuta ROSSELLA SEREGNI:

“Nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi che si intendono qui trascritti ed ai relativi

documenti prodotti, ai verbali di causa e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentato e

prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto, si insiste per l’accoglimento delle conclusioni

rassegnate nell’atto introduttivo e nei successivi atti che di seguito si trascrivono:

preliminarmente :

Dichiarare la nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.

nel merito: previo ogni accertamento o declaratoria del caso in ordine alla totale assenza di

responsabilità riferibile alla sig.ra Rossella Seregni, rigettare le domande tutte proposte dal

Fallimento Confitalia Srl nei confronti della stessa in quanto infondate in fatto ed in diritto, con ogni

consequenziale statuizione.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, secondo le Tariffe

Forensi vigenti, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”

per il convenuto GENNARO ESPOSITO:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni avversa istanza, difesa, eccezione e conclusione, previo ogni

accertamento e declaratoria del caso:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

previo ogni accertamento o declaratoria del caso in ordine alla totale assenza di responsabilità in

capo al sig. Gennaro Esposito, respingere le domande attoree in quanto assolutamente infondate in

fatto ed in diritto, assolvendo il convenuto sig. Gennaro Esposito da ogni avversa pretesa o richiesta a

qualsiasi titolo avanzata.

IN VIA ISTRUTTORIA:

con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e indicare prova, anche contraria, nei termini di legge.

IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”

per il convenuto MAURIZIO MOBILIO:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reietta ogni avversa istanza, difesa, eccezione e conclusione, previo ogni

accertamento e declaratoria del caso:

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

previo ogni accertamento o declaratoria del caso in ordine alla totale assenza di responsabilità in

capo al sig. Mobilio Maurizio, respingere le domande attoree in quanto assolutamente infondate in

fatto ed in diritto, assolvendo il convenuto sig. Mobilio Maurizio da ogni avversa pretesa o richiesta a

qualsiasi titolo avanzata.

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IN VIA ISTRUTTORIA:

con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e indicare prova, anche contraria, nei termini di

legge.

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori di legge.”

per il convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA:

“Nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi che si intendono qui trascritti e nel contestare tutto

quanto ex adverso dedotto, rappresentato e prodotto in quanto infondato in fatto e in diritto, si insiste

per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo che di seguito si trascrivono:

In via preliminare

- disporre l’estromissione del Dott. Serra Cassano

- dichiarare la nullità dell’atto di citazione nei confronti del Dot. Serra Cassano per

omissione/incertezza del petitum

In via principale e nel merito

- Rigettare tutte le domande avanzate dal Fallimento Confitalia s.r.l. nei confronti del convenuto Serra

Cassano Antonio Carmine Gerardo in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;

- accertare e dichiarare l’evento lamentato (fallimento) non addebitabile in alcun modo a

responsabilità del Collegio Sindacale e in particolare del convenuto Dott. Serra Cassano Antonio

Carmine Gerardo e in subordine solo per le singole poste che risulteranno provate.

In via subordinata e in denegata ipotesi: dichiarare la Sara Assicurazioni S.p.A. tenuta a garantire e

manlevare il convenuto Dott. Serra Cassano Antonio Carmine Gerardo e, per l’effetto, condannarla

all’eventuale risarcimento a favore del fallimento Confitalia s.r.l.

Con Vittoria delle spese di lite e con condanna ex art. 96 nonché 92 e 94 cpc.”

per il convenuto CIRO CAPPUCCIO:

come dalle memorie depositate nel primo e nel secondo termine ex art. 183 cpc VI comma:

“Si conclude perché il Giudice adito Voglia:

- “Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, non configurandosi l’ipotesi

di cui agli artt. 2403, 2406, 2407 e 2485, co. II, Cod. Civ.;

- Nel merito, accertare e dichiarare che nessuna mala gestio sia stata posta in essere dai Sindaci, né

alcuna violazione della legge e dello Statuto;

- Per l’effetto, ritenere non sussistente la responsabilità solidale in capo al Dott. Ciro Cappuccio;

- Per l'effetto, condannare il Fallimento Confitalia S.r.l., nella persona del Curatore, avv. Paola

Pagini, alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, CPA ed IVA, come da legge, con

clausola di anticipazione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria”

“Con riferimento alle deduzioni istruttorie, chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova:

1) Prova testimoniale sui seguenti capitoli:

a) “Vero che Lei ha fatto parte del Collegio Sindacale della Confitalia Srl”;

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b) “Vero che il Collegio Sindacale – di cui Lei faceva parte – venne istituito con verbale dei soci

all’Assemblea del 16.09.2010”;

c) “Vero che all’atto della istituzione del Collegio Sindacale il capitale di € 20.000.000 (€

ventimilioni/00) oltre ad essere stato sottoscritto e già versato, era già negativo”

d) “Vero che solo successivamente, alla suddetta Assemblea, Lei ed il Dott. Cappuccio provvedevate

all’accettazione dell’incarico”.

Si indicano come teste il Dott. Corrado Sabatino da Castrovillari (Cs) ed il dott. Giovanni Fiore da

Roggiano Gravina (Cs) entrambi sui suddetti capitoli di prova.”

per la terza chiamata SARA ASSICURAZIONI SPA:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso,così giudicare:

in via preliminare:

dichiarare la nullità dell’atto di citazione per chiamata in causa di terzo introduttivo per violazione

degli artt. 163 e 164 c.p.c., respingendo le pretese tutte in questa sede formulate nei confronti di Sara

Assicurazioni S.p.A.;

nel merito in via principale:

respingere qualsiasi pretesa da chiunque formulata nei confronti di Sara Assicurazioni S.p.A. poiché

del tutto infondata in fatto ed in diritto;

nel merito in via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza del Dott. Serra Cassano Antonio Carmine

Gerardo, con accoglimento (anche parziale) delle domande di risarcimento dei danni, determinati per

l’intero secondo giustizia, limitare in ogni caso l’esposizione di Sara Assicurazioni S.p.A. nell’ambito

dei termini contrattualmente previsti e, comunque, entro e non oltre il limite del massimale di polizza

come dedotto in giudizio.

in ogni caso:

con vittoria di spese, competenze ed onorari”

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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L’attore FALLIMENTO CONFITALIA SRL ha svolto azione di responsabilità ex art.146 LF nei

confronti dei cessati amministratori e sindaci della SRL:

RICCARDO RATTI, presidente del CDA dal 12 febbraio al 16 settembre 2010 e quindi

membro del CDA fino al 16.3.2011;

SEREGNI ROSSELLA, membro del CDA dal 12 febbraio al 16 settembre 2010;

GIANCARLO FRANCESCON, membro del CDA dal 25.11.2010 al 16.3.2011 e quindi

Presidente del CDA fino al 2.7.2011;

GENNARO ESPOSITO e MAURIZIO MOBILIO, membri del CDA dal 17.3.2011 al

2.7.2011;

ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, ANTONIO CASSANO SERRA e CIRO

CAPPUCCIO, ininterrottamente sindaci dal 20.9.2010 alla data del fallimento;

esponendo che la SRL,

o costituita il 9.3.2006 con capitale di euro 10.200,00, iscritta all’Albo degli agenti in attività

finanziaria e all’Albo dei mediatori creditizi,

è stata dichiarata fallita il 22.7.2011 dal Tribunale di Milano, dopo che:

o fino all’esercizio 2009 i risultati dell’attività sociale avevano comportato perdite contenute e tali

da non intaccare il capitale, aumentato nel 2008 ad euro 500.000,00 con esecuzione

dell’aumento fino ad euro 110.200,00 (cfr. doc.3, seconda pagina);

o nel 2009, dopo l’ampliamento dell’oggetto sociale alla “attività di distribuzione di carte di

credito e di debito di istituti terzi”, era stato deliberato dall’assemblea dei soci il 30.11.2009 un

aumento di capitale fino ad euro 20 milioni, con termine di sottoscrizione fino al 30.6.2011 (cfr.

doc.3), aumento poi di fatto solo fittiziamente eseguito come da verbale dell’assemblea dei soci

del 16.9.2010 (cfr. doc.9),

attestante versamenti in conto capitale per euro 20.958.314,05 da parte delle socie

QUINTO FACILE CATANZARO SRL (d’ora in avanti anche solo QUINTO) e

MORGAN SOLUTIONS & INVESTMENTS SRL (d’ora in avanti anche solo

MORGAN),

ed iscritto presso il Registro delle imprese il 28.9.2010,

i versamenti indicati nel verbale 16.9.2010 essendo risultati inesistenti in quanto

corrispondenti:

per euro 16.000.000 ad un “pacchetto di crediti da recuperare”, crediti che

sarebbero stati di pertinenza in origine della SRL EDILRESTAURI 3000 che li

aveva acquistati dalla SRL SIES (doc.10 relazione dr. CALAVAGLIO), ma in

realtà inesistenti in quanto non accompagnati da alcun documento probatorio

idoneo ad identificare i debitori, come dimostrato dalla loro integrale

svalutazione disposta dal CDA l’11.4.2011 (cfr. docc. 17a e 17b) dando atto

della mancata trasmissione di documentazione “comprovante l’esistenza e

l’esigibilità dei crediti”;

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per euro 3.889.800,00 a rinuncia di proprio credito da parte del socio MORGAN,

credito anch’esso inesistente trovando causa nella cessione del software

Ricaricati del quale non si è trovato traccia nel patrimonio sociale;

o nel 2010 era stato dato un rilevante impulso all’attività, con acquisti contabilizzati per euro

108.999,25 nel primo trimestre, per euro 1.013.881,02 nel secondo trimestre e per euro

1.940.856,44 nel terzo trimestre (cfr. docc. 6 a 8);

o nel 2010 la SRL si era trovata fin dall’aprile ad operare con patrimonio netto negativo per euro

154.316,90, nel settembre 2010 poi, al momento della fittizia esecuzione dell’aumento di

capitale, il patrimonio netto negativo ammontando ad euro 2.902.257,46 (cfr. docc. 4, 4/a);

e addebitando ai convenuti, accusati aver determinato il dissesto dell’ente:

A. la prosecuzione dell’attività sociale in danno dei creditori con patrimonio netto negativo,

condotta determinante un danno quantificato in euro 1.385.175,43, pari alla “somma di tutti i

crediti ammessi allo stato passivo fallimentare per titoli successivi alla data del 28.9.2010”

(cfr. docc. 14/25);

B. la cessione -sottoscritta in data 30.3./4.4.2011 a seguito di delibera del CDA del 23.3.2011-

della partecipazione nella SRL MORGAN SOLUTIONS & INVESTMENTS alla SRL TITTO

al prezzo di euro 3.985.000,00 con clausola di pagamento differito e in assenza di garanzie,

operazione del tutto negligente data la situazione patrimoniale dell’acquirente e le clausole

sottoscritte (cfr. docc. 5, 5b 13), comportante il successivo e del tutto prevedibile

inadempimento della acquirente al pagamento del corrispettivo, con corrispondente danno per

la società, privatasi di una partecipazione senza ricevere alcun corrispettivo;

C. l’omessa verifica da parte dei Sindaci delle criticità sociali, ricavabile in particolare:

o dal verbale della riunione del Collegio dell’1.10.2010 (cfr. doc.29), nel quale è omessa

ogni verifica quanto alle immobilizzazioni materiali e quanto ai crediti non commerciali,

corrispondenti alle poste utilizzate per l’aumento del capitale fittizio, sul presupposto

che la relativa documentazione si trovasse presso la sede romana della società;

o dal mancato accesso dei Sindaci presso tale sede romana, mancato accesso risultante dai

successivi verbali del Collegio;

o dal verbale della riunione del Collegio del 18.4.2011 (cfr. doc.32), riunione tenutasi

presso lo studio del convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA in Cassano

allo Ionio senza alcuna verifica del tenore dell’atto di cessione 30.3.2011 ivi non

reperibile;

chiedendo quindi la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento dell’importo di euro

(1.385.175,43 + 3.985.000,00) 5.370.175,43 ovvero, in subordine, dell’importo di euro 4.159.992,00,

importo quest’ultimo determinato, quanto all’addebito sub A, in applicazione del criterio di

quantificazione del danno pari alla differenza dei netti patrimoniali tra il 30.4.2010 e il 22.7.2011.

Mentre i convenuti FRANCESCON e ANTONIO CASSANO SERRA non sono comparsi in

giudizio venendo quindi dichiarati contumaci, tutti gli altri convenuti si sono costituiti

tempestivamente in giudizio contrastando la domanda avversaria, in particolare:

il convenuto RATTI:

o affermando la propria estraneità all’addebito come sopra riassunto sub B, trattandosi di

operazione deliberata dal CDA il 23.3.2011, quando egli era ormai cessato, fin dal

16.3.2011, dalla carica gestoria;

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o quanto alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, rilevando l’oscurità della

prospettazione dell’attore e affermando che la sottoscrizione sarebbe avvenuta -per

l’importo di euro 16.000.000,00- non a mezzo del conferimento da parte delle socie di

crediti loro ceduti da terzi ma a mezzo dell’assunzione da parte delle socie QUINTO e

MORGAN del debito relativo all’acquisto in capo a CONFITALIA SRL dei crediti già

di pertinenza di EDILRESTAURI 3000 SRL;

o contestando infine la ricostruzione del FALLIMENTO quanto alla perdita del capitale

sociale fin dall’aprile 2010, trattandosi di ricostruzione fondata sul mero conto

economico;

la convenuta SEREGNI:

o sottolineando la propria permanenza in carica per pochi mesi dal 4 marzo al 16

settembre 2010 ed eccependo la nullità dell’atto di citazione;

o affermando la propria estraneità all’addebito come sopra riassunto sub B, trattandosi di

operazione deliberata dal CDA il 23.3.2011, quando ella era ormai cessata da tempo

dalla carica gestoria;

o quanto alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, sottolineando di non aver ricoperto

alcun incarico nella SRL alla data del 30.11.2009, nella quale è stato deliberato

l’aumento, e di non aver poi partecipato all’assemblea del 16.9.2010, nella quale si è

dato atto della sottoscrizione dell’aumento da parte delle socie QUINTO e MORGAN,

essendo ella a tale data dimissionaria, come attestato dallo stesso verbale, dal quale

neppure risulta la sua presenza all’assemblea;

o svolgendo poi considerazioni analoghe a quelle del RATTI quanto alle modalità di

sottoscrizione dell’aumento del capitale e quanto alla ricostruzione del FALLIMENTO

in ordine alla perdita del capitale sociale fin dall’aprile 2010;

i convenuti ESPOSITO e MOBILIO, costituiti con atti separati ma con il medesimo

difensore:

o sottolineando la propria permanenza in carica per pochi mesi dal 17 marzo al 12 maggio

2011;

o affermando la propria estraneità all’addebito come sopra riassunto sub A, essendo essi

entrati a far parte dell’organo amministrativo dopo la deliberazione e l’esecuzione

dell’aumento di capitale, senza avere la possibilità di verificare le condotte del

precedente organo gestorio;

o affermando la propria estraneità all’addebito come sopra riassunto sub B, posto che

nella riunione del CDA del 23.3.2011 sono stati attribuiti al Presidente FRANCESCON,

con il solo vincolo dell’ammontare del corrispettivo, tutti i poteri relativi alla

individuazione del cessionario e alla specificazione delle clausole di cessione, alle quali

solo si riferiscono le censure di negligenza dell’attore, con conseguente applicabilità

della disciplina ex art.2392 cc primo comma, in assenza di qualsiasi segnale di allarme

relativo all’operazione che imponesse loro la richiesta di maggiori informazioni;

il convenuto CAPPUCCIO:

o affermando che alla data della sua nomina -nel corso dell’assemblea dei soci del

16.9.2010 alla quale egli non ha partecipato- “il capitale sociale era già negativo”,

cosicché non avrebbe senso l’addebito rivolto dall’attore ai Sindaci di non aver indagato

sulle criticità determinanti la perdita del capitale sociale, perdita già avvenuta alla data

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di loro nomina;

o richiamando i verbali del Collegio sindacale 27.1.2011, 18.4.2011 e 10.7.2011 attestanti

i rilievi svolti dai Sindaci;

il convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA:

o eccependo la nullità dell’atto di citazione;

o richiamando il tenore dei verbali del Collegio sindacale (cfr. docc. 4 a 8, 13, 16)

attestanti le verifiche e le iniziative dei Sindaci;

o formulando domanda risarcitoria ex art.96 cpc nei confronti dell’attore;

o chiedendo in ogni caso di chiamare in causa la SARA ASSICURAZIONI SPA,

propria assicuratrice, per esserne manlevato in via subordinata.

Eseguita tale chiamata, anche la SARA ASSICURAZIONI SPA si è costituita in giudizio,

associandosi nel merito alle difese svolte dal sindaco assicurato e in particolare all’eccezione di nullità

della citazione, con conseguente formulazione di eccezione di nullità anche dell’atto di chiamata di

terzo, nonché richiamando il massimale di polizza ed eccependo la perdita per l’assicurato del diritto

all’indennità ex artt. 1915 1913 cc data la tardività della denuncia di sinistro, presentata dall’assicurato

solo il 20.11.2015 (cfr. doc.3) e, dunque, fuori dal termine di tre giorni previsto dalla disciplina legale.

Ritenuto dal g.i. all’udienza del 4.10.2016 di non dar seguito alle eccezioni di nullità della citazione

formulate da taluni dei convenuti, nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma, le parti

hanno ribadito le loro posizioni, in particolare:

il convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA nella sua prima memoria

contrastando l’eccezione della terza chiamata attraverso il richiamo al proprio doc.20 attestante

la tempestiva consegna, l’1.9.2015, della denuncia di sinistro all’agenzia della terza chiamata in

Castrovillari;

l’attore nella sua seconda memoria riducendo il quantum della domanda di condanna ad

euro 1.300.000,00, “onde contenere gli effetti dell’imposta registro”,

in tali memorie venendo poi svolte richieste istruttorie cui il g.i. non ha dato seguito, così motivando

con ordinanza del 10.1.2017:

“ritenuto che la causa appare matura per la decisione senza necessità di dare ingresso alla attività

istruttoria richiesta dalle parti, considerato in particolare:

quanto all’ordine di esibizione dell’originale del verbale della riunione del cda 16.9.2010 ore

9, ordine richiesto dai convenuti RATTI e SEREGNI, la relativa istanza,

o come precisato all’udienza odierna dalla difesa degli istanti,

risulta superata dalla produzione ad opera del FALLIMENTO attore sub doc.36 di copia

integrale del libro verbali del cda, nel quale non risulta trascritto alcun verbale del cda in data

16.9.2010 ore 9;

quanto alle prove orali richieste dai convenuti RATTI, SEREGNI, CAPPUCCIO, si tratta di

capitoli riguardanti circostanze già documentate ovvero non dirimenti, cosicché tali prove

risultano superflue;

quanto all’ordine di esibizione richiesto dall’attore in riferimento alla versione integrale della

polizza assicurativa già prodotta sub 1 dalla terza chiamata solo per estratto, la difesa della

terza chiamata ha preannunciato l’intenzione di produrre la versione integrale del documento

in discussione, cosicché è sufficiente l’assegnazione di termine per tale attività;

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quanto alla CTU contabile richiesta dall’attore e dai convenuti, si tratta di accertamento allo

stato da ritenere superfluo alla luce delle risultanze documentali e delle conclusioni risarcitorie

dell’attore,

o in particolare dal tenore del doc.2 attoreo emergendo una situazione di patrimonio

netto negativo al 31.12.2010 (secondo i dati del relativo bilancio non specificatamente

contestati dai convenuti) del tutto omogenea

(una volta espunto dal dato di bilancio il valore corrispondente all’aumento di

capitale dato per eseguito nell’assemblea del 16.9.2010 secondo modalità prive

di riscontro ed, anzi, poi in gran parte smentite dalla svalutazione di cui al

verbale del cda dell’11.4.2011)

rispetto a quella di cui allo “stato patrimoniale al 30.9.2010” prodotta sempre

dall’attore sub doc.29 ed alla ricostruzione di cui al doc.4 sempre dell’attore, cosicché

appaiono irrilevanti le contestazioni dei convenuti RATTI e SEREGNI in ordine al

carattere non esaustivo dello “stato patrimoniale al 30.9.2010” e non appare

necessaria una ulteriore verifica in ordine al momento di effettiva perdita del capitale,

mentre poi le conclusioni risarcitorie dell’attore si riferiscono in via principale all’insorgere di

obbligazioni passive successivamente al 28.9.2010, secondo le risultanze dello stato passivo, di per sé

non contestate dai convenuti, i quali neppure hanno dedotto che la gestione successiva al 28.9.2010

abbia comunque generato ricavi in grado di contrapporsi a tali obbligazioni;”.

All’esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che, superate le

eccezioni di nullità della citazione, le domande dell’attore possano poi essere accolte solo nei limiti

di cui infra.

Al riguardo va premesso, quanto alle eccezioni di nullità della citazione svolte dai convenuti

SEREGNI e ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA nonché dalla terza chiamata, che tali

eccezioni devono essere rigettate, posto che -come già condivisibilmente ritenuto dal g.i.- “dalla

complessiva lettura dell’atto di citazione sono ricavabili gli elementi necessari alla individuazione del

petitum e della causa petendi relativi alle singole posizioni”, come del resto dimostrato dalle prime

difese di tutti i convenuti che hanno puntualmente replicato ai vari addebiti.

Passando quindi al merito della pretesa dell’attore, va in primo luogo rilevato che il FALLIMENTO

attore, pur avendo precisato anche nelle sue conclusioni i diversi periodi di permanenza in carica dei

vari convenuti, ha poi svolto domande risarcitorie complessivamente rivolte nei confronti di tutti i

convenuti, in solido tra di loro, senza distinguere tra le varie responsabilità in riferimento all’epoca

delle vicende oggetto di addebito: prospettazione questa che non pare condivisibile al Tribunale,

dovendo invece distinguersi tra i due addebiti di responsabilità in riferimento alla posizione dei

vari convenuti in ragione del periodo di permanenza in carica di ciascuno di essi.

Va poi ancora rilevato, sempre in linea generale, che il FALLIMENTO ha operato la riduzione della

domanda risarcitoria all’importo di euro 1.300.000,00, mantenendo ferme le conclusioni relative

all’accertamento del danno specificatamente derivato dai due addebiti: da tali conclusioni deriva quindi

la necessità -per il caso che lo scrutinio delle responsabilità dei vari convenuti porti a differenziarne le

posizioni- di individuare un criterio di ripartizione tra i due addebiti dell’intero petitum

risarcitorio ridotto, criterio che, ad avviso del Tribunale, deve poggiarsi sulla proporzione tra i due

importi di danno dei quali il FALLIMENTO ha chiesto l’accertamento, con la conseguenza che,

o essendo l’originario petitum complessivo pari ad euro 5.370.175,43, dei quali euro 1.385.175,43

relativi all’addebito sub A ed euro 3.985.000,00 relativi all’addebito sub B,

o e, dunque, il danno connesso all’addebito sub B rappresentando il 74,21% del totale e il danno

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connesso all’addebito sub A rappresentando il 25,79% del totale,

i convenuti che saranno ritenuti responsabili di ciascuno dei due addebiti dovranno rispondere, in

solido tra di loro, di tali percentuali del petitum risarcitorio ridotto di euro 1.300.000,00, vale a dire di

euro 964.730,00 per l’addebito sub B e di euro 335.270,00 per l’addebito sub A.

Ciò posto, quanto all’addebito sub B va poi osservato:

l’episodio censurato dall’attore riguarda l’atto (cfr. doc. 5 attore) con il quale il Presidente del

CDA FRANCESCON -a ciò delegato dal CDA del 23.3.2011- ha ceduto il 30.3./4.4.2011 alla

SRL TITTO le quote di partecipazione nel capitale della SRL MORGAN SOLUTIONS &

INVESTMENTS già di pertinenza della SRL poi fallita, quote aventi valore nominale di euro

3.985.000,00, a condizioni a dire dell’attore valutabili ex ante come del tutto irragionevoli,

o posta in particolare la clausola di pagamento differito al 30.4.2011 del corrispettivo di

euro 3.985.000,00 e l’ulteriore clausola relativa all’equiparazione a quietanza

dell’avvenuto decorso del termine del 30.6.2011 in assenza di promovimento dell’azione

di adempimento da parte della cedente,

o e considerate altresì l’assenza di qualsiasi garanzia circa il pagamento differito nonché la

situazione della cessionaria, SRL con capitale pari ad euro 10.000,00 e presentante un

bilancio al 31.12.2009 (cfr. doc.13 attore) non evidenziante alcuna risorsa idonea al

pagamento del corrispettivo,

sì che in sostanza, non risultando poi il corrispettivo mai versato dalla cessionaria né instaurata

alcuna azione di adempimento, l’atto di cessione si risolverebbe in una vera e propria

distrazione della posta attiva di CONFITALIA SRL, posta attiva in realtà attribuita a terzi senza

alcun corrispettivo, con corrispondente danno per il patrimonio sociale, privato di un asset il cui

valore è da presumersi pari a quello nominale indicato nell’atto di cessione;

l’addebito risulta senz’altro fondato quanto alla condotta del FRANCESCON, il quale, delegato

dal CDA (cfr. doc.5A attore) alla stipulazione della cessione con il solo vincolo del

corrispettivo pari al valore nominale delle quote, risulta aver stipulato l’atto del 30.3./4.4.2011

sottoscrivendo le clausole sopra illustrate, palesemente valutabili ex ante come irragionevoli a

fronte:

o della immediata disponibilità delle quote cedute per la cessionaria,

o della mancata previsione di alcuna garanzia in ordine al pagamento del prezzo differito,

o e delle condizioni patrimoniali della cessionaria,

sì che l’intera stipulazione appare connotata da una negligenza tale da far presumere il sotteso

intento distrattivo sostenuto dal FALLIMENTO,

o intento anche a prescindere dal quale, in ogni caso,

la vicenda va ricostruita in termini di violazione del generale dovere di conservazione del

patrimonio sociale, risolvendosi nell’attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna

ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo;

il FRANCESCON va quindi senz’altro ritenuto responsabile per l’addebito sub B e

condannato al risarcimento del danno,

o danno di per sé quantificabile nell’intero valore del bene sociale (“disperso” attraverso

la cessione senza corrispettivo) individuato come pari al valore nominale delle quote

dalla stessa delibera del CDA sopra citata, per euro 3.985.000,00,

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o con conseguente condanna al pagamento in favore dell’attore dell’importo di euro

964.730,00, importo corrispondente alla parte del petitum risarcitorio ridotto riferibile,

come si è detto sopra, alla vicenda di cui sub B;

all’addebito in esame risultano invece senz’altro estranei i convenuti:

o RATTI, secondo le stesse conclusioni dell’attore cessato dalla carica gestoria il

16.3.2011 e, dunque, prima della delibera del CDA 23.3.2011 e della successiva

cessione stipulata dal FRANCESCON;

o SEREGNI, secondo le stesse conclusioni dell’attore cessata dalla carica gestoria il

24.11.2010 e, dunque, anch’essa prima della delibera del CDA 23.3.2011 e della

successiva cessione stipulata dal FRANCESCON;

nei cui confronti, quindi, nessun rimprovero può essere mosso quanto alla stipulazione della

improvvida cessione in discussione e non può quindi essere accolta la domanda risarcitoria

dell’attore per quanto riguarda l’addebito sub B;

quanto alla posizione dei convenuti ESPOSITO e MOBILIO, entrambi consiglieri in carica

alla data del 23.3.2011 essendo stati inseriti nell’organo il 17.3.2011, va poi osservato:

o l’attore ha sostenuto che la loro responsabilità deriverebbe dall’aver disposto -nella

riunione del CDA del 23.3.2011- una delega “in bianco” in favore del FRANCESCON,

senza assumere alcuna informazione -doverosa ex artt. 2381 cc comma sesto e 2392 cc

comma primo- circa le specifiche clausole contrattuali da stipularsi e senza poi aver

verificato alcunché quanto all’adempimento della rilevante obbligazione di pagamento

da parte della cessionaria, così omettendo ogni iniziativa utile quanto al successivo

recupero dell’ingente credito;

o i due convenuti hanno replicato eccependo il loro recentissimo insediamento rispetto

alla data del 23.3.2011 e il loro ruolo marginale nel CDA presieduto dal

FRANCESCON così come l’assenza di informazioni “in merito alla situazione

finanziaria di CONFITALIA SRL”, richiamando poi orientamenti di legittimità sulla

portata limitata dell’obbligo degli amministratori non operativi di “agire in modo

informato” ex art.2381 sesto comma cc;

o la disciplina di cui all’art.2381 cc sesto comma e all’art.2392 cc richiamata da entrambe

le parti va interpretata ad avviso del Tribunale nel condivisibile senso chiarito dalla

giurisprudenza di legittimità e in particolare da Cass. n. 17441/2016, secondo la cui

motivazione: “nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi

rispondono per non aver impedito «fatti pregiudizievoli» dei quali abbiano acquisito in

positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi del terzo

comma dell'articolo 2381 c.c.) ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di

propria iniziativa, ai sensi dell'obbligo posto dall'ultimo comma dell'articolo 2381 c.c.:

per il che occorre che la semplice facoltà di «chiedere agli organi delegati che in

consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società» sia innescata,

così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre

sull'avviso gli amministratori alla stregua della «diligenza richiesta dalla natura

dell'incarico e dalle loro specifiche competenze»: altrimenti si ricadrebbe nella

configurazione di un generale obbligo di vigilanza che la riforma ha invece volutamente

eliminato”,

o sì che, in definitiva, in assenza di “segnali d’allarme” specifici non incombe sugli

amministratori non operativi alcun obbligo di acquisire ulteriori informazioni né

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tantomeno alcun obbligo di generale vigilanza sulla condotta dell’amministratore

operativo (cfr. in tal senso anche il precedente di questo Tribunale 31.10.2016, sentenza

n.11987/2016 resa nel proc. rg n.56869/2014, nella quale si è condivisibilmente

precisato che le norme ex artt. 2381 2392 cc, pur dettate in tema di funzionamento del

consiglio di amministrazione di spa sono “applicabili anche in tema di srl,

ogniqualvolta in tal genere di tipo societario venga in gioco statutariamente un sistema

gestorio collegiale imperniato sulla nomina di consiglio di amministrazione, da

ritenersi regolato dalla disciplina di tale organo contenuta (solo) nelle disposizioni

relative alle spa”);

o applicando tale orientamento al caso di specie deve dunque rilevarsi che, contrariamente

a quanto sostenuto dal FALLIMENTO attore, la mera condotta di conferimento della

delega al FRANCESCON da parte dei due convenuti, con la sola specificazione

dell’ammontare del corrispettivo della cessione, non può essere configurata come

condotta di per sé negligente,

da un lato non costituendo in senso proprio una delega “in bianco”, dato il

vincolo rappresentato dall’ammontare del corrispettivo,

e d’altro lato, poi, neppure potendosi ricostruire in capo ai due convenuti un

obbligo di acquisire ulteriori informazioni:

né riguardanti l’operazione di cessione in quanto tale, sulla cui

convenienza in generale l’attore neppure ha formulato alcuna censura e

rispetto alla quale, del resto, nessun segnale di incongruità è stato

illustrato dall’attore,

né riguardanti le clausole specifiche della cessione ovvero la solvibilità

dell’acquirente, clausole e solvibilità che i due componenti del CDA ben

potevano presumere il FRANCESCON avrebbe stipulato e valutato

secondo la diligenza propria di chi riveste un incarico gestorio, non

emergendo al riguardo alcuno specifico “campanello d’allarme” in senso

contrario;

o quanto poi alla mancata verifica ex post sulle condizioni di stipulazione da parte dei due

convenuti:

è ben vero che, come affermato dall’attore, un tempestivo controllo sul tenore

dell’atto avrebbe senz’altro fatto emergere la rischiosità delle clausole

sottoscritte dal FRANCESCON e avrebbe comunque consentito ai consiglieri

convenuti di sottoporre al CDA la necessità di iniziative anche giudiziarie nei

confronti della cessionaria, inadempiente all’obbligo di pagamento del

corrispettivo,

ma è anche vero che lo stesso attore ha sottolineato una sostanziale incapienza

della cessionaria debitrice, SRL non dotata di mezzi patrimoniali adeguati,

o sì che, in definitiva, manca qualsiasi riscontro in ordine al fatto che, ove la situazione di

inadempimento fosse stata tempestivamente rilevata e avesse dato seguito alle doverose

iniziative di recupero dell’ingente credito, tali iniziative potessero essere fruttuose per

l’ente ed, anzi, l’attore ha fornito elementi di segno contrario,

o cosicché,

anche volendosi configurare come negligente la condotta dei convenuti omissiva

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di ogni verifica successiva alla stipulazione,

difetterebbe in ogni caso la dimostrazione del nesso causale tra tale condotta omissiva e

il pregiudizio subito dalla società, pregiudizio:

di per sé già verificatosi al momento della stipulazione della cessione con una

acquirente incapiente

e non più rimediabile con iniziative ulteriori;

o per tali assorbenti rilievi la domanda risarcitoria dell’attore non può quindi essere

accolta per quanto riguarda l’addebito sub B nei confronti dei due convenuti

ESPOSITO e MOBILIO;

quanto alla posizione dei convenuti ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, ANTONIO

CASSANO SERRA e CAPPUCCIO, tutti e tre sindaci in carica all’epoca della vicenda in

esame avendo composto il collegio sindacale dal 16.9.2010 fino alla data del fallimento, va poi

osservato:

o l’attore ha sostenuto che la loro responsabilità deriverebbe dall’aver omesso ogni

doverosa verifica quanto al tenore dell’atto di cessione stipulato dal FRANCESCON il

30.3./4.4.2011,

in particolare tale omissione essendo documentata dal verbale della riunione del

collegio del 18.4.2011, tenutasi in Cassano allo Ionio presso lo studio del

Presidente del Collegio in data successiva alla cessione e nel corso della quale i

sindaci hanno dato atto della operazione, specificando di non poterne verificare i

termini “poiché alla data della presente verifica l’atto di cessione delle quote

non è fisicamente presente nella sede sociale e non è stato esibito al Collegio

sindacale” (cfr. doc.32 attore) e procedendo poi all’esame della situazione

contabile consuntiva al 30.3.2011, senza alcun rilievo in ordine alla mancanza in

tale situazione contabile di specifica voce attiva relativa all’incasso del rilevante

corrispettivo di euro 3.985.000,00;

o tale condotta omissiva risulta, ad avviso del Tribunale, senz’altro negligente rispetto ai

doveri di specifica vigilanza propri dei sindaci ex art.2403 cc (norma richiamata

espressamente anche in materia di srl dall’art.2477 cc), vigilanza che, come è noto, si

estende alla verifica del “rispetto dei principi di corretta amministrazione” e senz’altro

avrebbe dovuto riguardare i concreti profili di una operazione di cessione di così

rilevante valore, se del caso acquisendo copia dell’atto di cessione presso il notaio

rogante il cui nome è menzionato nel verbale;

o la ricorrenza di tale negligenza non può peraltro portare all’accoglimento della domanda

dell’attore nei confronti dei tre convenuti, posta la valenza dirimente nel caso di specie

della disciplina ex art.2407 cc secondo comma, secondo la quale i sindaci “sono

responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi,

quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli

obblighi della loro carica”,

o disciplina la quale impone quindi, per la sussistenza della responsabilità dei sindaci, la

verifica di nesso causale tra la condotta negligente in senso omissivo dei sindaci e il

permanere del pregiudizio direttamente causato dalla condotta dell’organo gestorio;

o verifica nel caso di specie negativa, posto che, come già sopra esposto per la posizione

dei convenuti membri del CDA, l’attore non ha fornito alcun riscontro in ordine al fatto

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che,

laddove i sindaci avessero posto in essere le doverose verifiche sul tenore

dell’atto di cessione e sull’adempimento del cessionario alla obbligazione di

versamento del corrispettivo, sollecitando quindi il CDA alle altrettanto doverose

iniziative per ottenere l’adempimento dell’acquirente,

tali iniziative avrebbero potuto essere idonee ad elidere il pregiudizio di per sé già

verificatosi in dipendenza della incongrua stipulazione posta in essere dal

FRANCESCON, ed, anzi, il FALLIMENTO attore avendo illustrato una situazione di

incapienza patrimoniale dell’acquirente tale per cui nessun utile risultato può essere

presunto come conseguenza della -possibile se i sindaci avessero correttamente

vigilato- instaurazione di lite con la cessionaria;

o per tali assorbenti rilievi la domanda risarcitoria dell’attore non può quindi essere

accolta, per la parte riguardante l’addebito sub B, neppure nei confronti dei tre

convenuti sindaci ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, ANTONIO

CASSANO SERRA e CAPPUCCIO.

Passando ora all’esame dell’addebito sub A, va poi osservato:

la prospettazione dell’attore, pur scontando una illustrazione non sempre lineare, è comunque

riconducibile ad alcuni passaggi fondamentali:

o al 30.4.2010 la SRL si è trovata in una situazione di patrimonio netto negativo, il

capitale -all’epoca sottoscritto per euro 100.200,00- essendo a tale data già perduto;

o a tale situazione avrebbe dovuto ovviare l’aumento di capitale fino a 20 milioni di euro,

deliberato dall’assemblea del 30.11.2009, con termine di esecuzione al 30.6.2011;

o l’aumento è stata dato per eseguito nell’assemblea del 16.9.2010, ma si è trattato di una

esecuzione del tutto fittizia, di un mero artificio contabile, data la inesistenza dei crediti

conferiti e rinunciati al riguardo dai soci;

o la condotta di dolosa rappresentazione di un aumento di capitale in realtà non eseguito

ha in sostanza determinato la causazione del dissesto, la SRL avendo proseguito in una

gestione comportante rilevanti costi, a capitale perso e in presenza di collocamento sul

mercato dei propri prodotti finanziari in misura irrilevante,

o tale vicenda giustificando quindi la quantificazione del danno subito dai creditori sociali

come pari all’intero ammontare dei debiti sociali sorti dopo la data del 28.9.2010, nella

quale la fittizia esecuzione dell’aumento è stata iscritta nel Registro delle imprese;

il cuore dell’addebito riguarda dunque -non tanto la prosecuzione dell’attività sociale dopo il

30.4.2010 ma- la dolosa rappresentazione di un capitale fittizio a partire dal 28.9.2010 e la

conseguente causazione del dissesto a mezzo della assunzione di obbligazioni successiva a

tale data nella situazione di patente incapienza del patrimonio sociale a soddisfarle;

a tale chiarimento dell’addebito conseguono distinte valutazioni quanto alla posizione dei vari

convenuti, in primo luogo dovendo essere esclusa la responsabilità della convenuta

SEREGNI, posto che, come sostenuto dalla difesa di costei:

o la SEREGNI, neppure in carica alla data della deliberazione dell’aumento, il

30.11.2009, risulta poi dimissionaria alla data del 16.9.2010 nella quale si è tenuta

l’assemblea tramite la quale, secondo la prospettazione dell’attore, si è dato luogo alla

dolosa rappresentazione di un capitale fittizio;

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o la SEREGNI ha negato di essere stata presente, quale componente dimissionaria del

CDA, all’assemblea del 16.9.2010, dal cui verbale (cfr. doc.9 attore) non è in alcun

modo ricavabile la sua presenza, del resto nemmeno sostenuta dal FALLIMENTO

attore, il quale non ha offerto alcun elemento probatorio ulteriore al riguardo;

o secondo la prospettazione originaria dell’attore, il coinvolgimento della SEREGNI nella

fittizia manovra realizzatasi nell’assemblea del 16.9.2010 risulterebbe peraltro dal

verbale della riunione CDA del 16.9.2010 ore 9 (cfr. doc.21 attore), riunione tenutasi

quindi in orario antecedente a quello di inizio dell’assemblea dei soci (apertasi alle ore

16) e nel cui verbale si dà appunto conto della presenza dell’intero CDA e della delibera

di “trasformare parte del finanziamento infruttifero dei Soci, pari ad euro 3.889,800,00,

in finanziamento in conto aumento capitale sociale”: la SEREGNI ha peraltro

contestato la efficacia probatoria del verbale prodotto dall’attore in copia priva di

sottoscrizione e in contrasto con le risultanze del libro verbali del CDA -prodotto in

copia nella sua interezza dall’attore sub doc.36 con la sua seconda memoria- libro

verbali nel quale risulta inserito, dopo il verbale della riunione del CDA del 31.3.2010, il

solo verbale di una riunione del CDA del 16.9.2010 ore 18.15, recante delibera di

nomina ad amministratore delegato di GILBERTO RAFFAGHELLO, verbale al quale

fa poi seguito il verbale della riunione del CDA del 7.10.2010 (cfr. pagg. 39 e ss del

doc.36 citato), senza che, dunque, dalla documentazione ufficiale della SRL sia

ricavabile l’effettivo svolgimento della riunione del CDA del 16.9.2010 ore 9 invocata

dall’attore a carico della SEREGNI;

o in presenza di tali risultanze probatorie non può dunque attribuirsi alcuna rilevanza al

documento prodotto sub 21 dall’attore, consistente in un testo non sottoscritto da alcuno

e, soprattutto, non trascritto nel libro verbali CDA della SRL,

cosicché viene a mancare ogni riscontro quanto alla partecipazione della

convenuta alla dolosa manovra in discussione, realizzata tramite assemblea

alla quale ella non ha partecipato, essendo a tale data dimissionaria, e senza

che dal libro verbali del CDA risultino comunque deliberazioni adottate in

sua presenza preordinate alla stessa dolosa manovra;

o ciò posto, e tenuto conto -come si è detto sopra- della centralità di tale manovra

nell’addebito in discussione, ne consegue la non configurabilità di responsabilità della

convenuta per l’addebito sub A, con conseguente rigetto della domanda del

FALLIMENTO nei confronti della SEREGNI anche per quanto riguarda

l’addebito sub A;

ad opposta conclusione deve invece pervenirsi quanto alla posizione del convenuto RATTI, al

riguardo dovendosi considerare:

o costui era componente del CDA alla data dell’assemblea del 16.9.2010 e presente alla

stessa, come documentato dal relativo verbale e, del resto, pacifico in causa;

o il RATTI non ha in alcun modo contestato la analitica e documentata prospettazione del

FALLIMENTO quanto alla inesistenza del credito della socia MORGAN verso la SRL

per euro 3.889.800,00 (cfr. pagg.19 e ss citazione, docc. 18A, 18B, 18C, 19, 20, 22,23),

corrispondente alla cessione del software Ricaricati in realtà non presente tra gli assets

aziendali consegnati al curatore, credito cui la socia avrebbe rinunciato all’atto della

fittizia esecuzione dell’aumento di capitale,

sì che il carattere solo apparente di tale posta a favore della socia MORGAN

deve ritenersi fatto pacifico in causa ex art.115 primo comma cc, con

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Sentenza n. 955/2018 pubbl. il 30/01/2018RG n. 46429/2015

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conseguente dimostrazione del carattere fittizio della esecuzione

dell’aumento di capitale del 16.9.2010 per la parte corrispondente ad euro

3.889.800,00;

o quanto alla esecuzione dell’aumento di capitale del 16.9.2010 per l’ulteriore ammontare

di euro 16.000.000,00 corrispondente ai crediti periziati dal dr. CALAVAGLIO, il

RATTI ha ricostruito l’apporto di soci secondo una versione divergente da quella

dell’attore affermando che -mentre secondo l’attore i crediti verso terzi per euro

16.000.000,00 sarebbero stati acquistati dalle socie QUINTO e MORGAN e poi

conferiti alla SRL dalle socie in esecuzione dell’aumento di capitale, in assenza peraltro

di un atto formale di cessione- in realtà si sarebbe trattato dell’acquisto dei crediti

direttamente da parte della SRL, con pagamento del corrispettivo alla cedente da parte

dei soci della stessa SRL, poi rinuncianti al corrispondente credito verso la SRL;

o tale ricostruzione della vicenda non trova peraltro alcun supporto documentale relativo

alla cessione dei crediti dalla titolare SRL EDILRESTAURI 3000 (che li aveva a sua

volta acquistati da SIES SRL) a CONFITALIA SRL né, tantomeno, quanto al

pagamento del corrispettivo di tale cessione da parte delle socie QUINTO e MORGAN,

sicché tenuto conto anche di quanto attestato dai sindaci nella riunione dell’1.10.2010

(cfr. doc.29 attore) sul fatto che i crediti in discussione “rinvengono da un apporto di

capitale”, se ne deve dedurre che la ricostruzione del convenuto risulta priva di

riscontri;

o in ogni caso, poi, il convenuto non ha comunque contestato il cuore dell’addebito,

riguardante la inesistenza dei crediti verso terzi in discussione,

o inesistenza comunque rilevante quali siano state le modalità di esecuzione dell’aumento,

posto che, anche seguendo la versione del RATTI, comunque l’esecuzione dell’aumento

avrebbe comportato da un lato la rinuncia delle socie al loro credito verso la società per

euro 16.000.000,00 con appostazione a capitale di tale importo, dall’altro la iscrizione

quale posta attiva di crediti per euro 16.000.000,00,

o inesistenza che, poi, oltre ad essere stata analiticamente illustrata dall’attore alla luce

dell’assoluta genericità e contraddittorietà della “perizia di asseverazione” relativa ai

crediti redatta dal dr. CARLO CALAVAGLIA (cfr. doc.10 attore, pagg. 16 e ss

citazione), è stata del resto platealmente confermata dal verbale della riunione del CDA

dell’11.4.2011 (cfr. doc.17A attore), riunione nella quale si è deliberato di “svalutare i

crediti nella loro pienezza”, posto che erano rimaste senza alcun seguito le richieste già

rivolte alle socie e al perito CALAVAGLIO dal precedente CDA fin dall’1.12.2010

concernenti “l’invio di tutta la documentazione comprovante l’esistenza e l’esigibilità

dei crediti”;

o da tali elementi processuali emerge dunque che la esecuzione dell’aumento di capitale di

cui all’assemblea del 16.9.2010 è avvenuta sulla scorta di conferimenti da parte delle

socie QUINTO e MORGAN meramente apparenti, la fittizietà dei due contributi

essendo -si è detto- non contestata dal RATTI per il primo di essi e per il secondo

attestata dalle stesse risultanze del libro verbali del CDA, danti atto della mancata

acquisizione, al momento dell’aumento di capitale, della documentazione relativa alla

esistenza e alla esigibilità dei crediti (conferiti dalle socie o, comunque, secondo la

versione del RATTI, acquistati in capo alla società con pagamento del corrispettivo da

parte delle socie),

o con conseguente configurabilità di sicura responsabilità del RATTI, quale

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amministratore in carica al momento dell’assemblea del 16.9.2010 e poi fino al

16.3.2011:

quanto alla iscrizione di esecuzione di aumento di capitale rispetto alla quale

nessuna doverosa verifica era stata svolta da parte di chi -come il RATTI-

componeva il CDA in carica, ed essendo poi irrilevante, dato l’oggetto della

verifica, il ruolo del convenuto di mero componente del CDA,

e quanto, data la platealità della insufficienza documentale relativa ai due

pretesi conferimenti, alla sua diretta partecipazione alla dolosa manovra

volta alla rappresentazione di un capitale fittizio a partire dal 28.9.2010 e

alla conseguente causazione del dissesto successiva a tale data,

o quanto in particolare alla causazione del dissesto -vale a dire quanto alla rilevante

assunzione di obbligazioni successiva al 28.9.2010 nella situazione di patente incapienza

del patrimonio sociale a soddisfarle- va osservato in particolare come la situazione di

completa perdita del capitale sociale alla data del 28.9.2010 risulti (come già rilevato dal

g.i. nell’ordinanza del 10.1.2017) univocamente dimostrata dal FALLIMENTO attore

attraverso il doc.2, contenente il raffronto tra i dati dei vari bilanci, dati di per sé non

contestati dal RATTI e indicanti al 31.12.2010 (una volta espunto dal dato di bilancio il

valore corrispondente all’aumento di capitale dato per eseguito nell’assemblea del

16.9.2010 ma in realtà fittizio) un patrimonio netto negativo, data la presenza di perdite

per euro 4.815.937,00 non coperte da un capitale di 20.000.000,00: risultanze queste del

tutto conformi a quelle dello “stato patrimoniale al 30.9.2010” inviato dal Presidente

del CDA ai sindaci in pari data (cfr. sub doc.29) recante una perdita per euro

3.071.449,67 solo apparentemente coperta dal capitale di 20 milioni di euro;

o tale raffronto specifico dello stato patrimoniale al 30.9.2010 con i dati del bilancio al

31.12.2010, questi ultimi -si ripete- non contestati dal RATTI, priva dunque di ogni

rilevanza l’argomento difensivo del RATTI relativo al fatto che lo stato patrimoniale al

30.9.2010 rappresenterebbe un documento contabile non idoneo alla valutazione della

situazione patrimoniale dell’ente, in quanto “redatto direttamente dalla contabilità

ordinaria senza alcuna delle valutazioni necessarie ai fini della redazione del bilancio,

anche infrannuale, ad esempio in termini di valorizzazione delle rimanenze” (cfr.

verbale udienza 10.1.2017), trattandosi di argomento in astratto corretto ma in concreto

smentito dalle di poco successive omogenee risultanze del bilancio relativo all’intero

esercizio;

o posta dunque la responsabilità del RATTI per la causazione del dissesto, il danno

derivatone ai creditori può essere quantificato nella somma indicata dal FALLIMENTO

attore in euro 1.385.175,43, pari alla “somma di tutti i crediti ammessi allo stato

passivo fallimentare per titoli successivi alla data del 28.9.2010” (cfr. docc. 14/25),

somma rispetto alla quale il RATTI -a fronte delle specifiche produzioni documentali

dell’attore- non ha svolto alcuna contestazione, neppure deducendo che la gestione

sociale successiva al 28.9.2010 abbia comunque generato ricavi idonei a bilanciare tali

obbligazioni ovvero la sussistenza di attività realizzabili dal FALLIMENTO;

o per quanto fin qui detto il RATTI va quindi condannato al pagamento in favore

dell’attore dell’importo di euro 335.270,00, importo corrispondente alla parte del

petitum risarcitorio ridotto riferibile, come si è detto più sopra, alla vicenda di cui sub A,

o e ciò senza necessità di disporre la CTU richiesta dall’attore, dati i dirimenti rilievi di

cui sopra;

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quanto alla posizione dei convenuti ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, ANTONIO

CASSANO SERRA e CAPPUCCIO, tutti e tre sindaci in carica dal 16.9.2010 fino alla data

del fallimento, lo scrutinio della condotta dei sindaci alla luce della disciplina ex art.2407 cc

secondo comma già più sopra richiamata porta a configurare una responsabilità dei tre

convenuti, in solido tra di loro e con il RATTI, rispetto all’addebito sub A in esame, posto

che:

o né nella riunione dell’1.10.2010 -la prima conseguente alla loro nomina il 16.9.2010-

né in quelle successive i sindaci hanno svolto alcuna verifica quanto in particolare alla

rilevante posta corrispondente all’aumento di capitale per euro 16.000.000,00 e

consistente in crediti verso terzi,

o nella riunione dell’1.10.2010 (cfr. doc.29 attore) essendosi limitati a rilevare “tra i

crediti commerciali hanno rilevanza, in quanto rappresentano circa il 56% del totale

dell’attivo, i crediti da recuperare che presentano un importo appostato di euro

16.000.000,00. Detti crediti rinvengono da un apporto di capitale e sono stati periziati

dal dott. CARLO CAVALAGLIO iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti di Roma

al n.2211 da un valore nominale di euro 36.060.000,41 ha periziato l’importo iscritto in

bilancio. I crediti al momento sono materialmente detenuti nella sede di Roma”,

o rilievo questo, come condivisibilmente sottolineato dall’attore, di per sé non

corrispondente ad una diligente verifica della posta, essendosi fermato alla constatazione

dell’esistenza di una perizia,

perizia verosimilmente nella disponibilità dei sindaci dato il riferimento al nome

dell’asseveratore e ai dati della sua iscrizione all’Ordine,

senza che peraltro i sindaci abbiano preso atto delle contraddizioni e della

genericità dell’elaborato peritale (cfr. sul punto in particolare pagg. 6 e ss della

memoria di replica conclusionale del FALLIMENTO),

di per sé attestante l’esame presso la sede della SIES SRL (società cedente i

crediti), per incarico di CONFITALIA SRL, della “documentazione relativa ad

un pacchetto di crediti oggetto di cessione pro-soluto, giusta contratto di

acquisto da parte della SRL EDILRESTAURI 3000 stipulato il 2.9.2010”,

esame peraltro non accompagnato da alcun riscontro rispetto alla iscrizione dei

crediti nel bilancio della cedente SIES SRL, della quale neppure viene indicato il

numero di partita IVA, così come non vengono indicati i domicili dei debitori

ceduti,

e i sindaci avendo poi omesso ogni controllo anche a campione quanto alla

documentazione relativa ai vari crediti, con lapidario riferimento alla “materiale”

custodia dei crediti in Roma, dislocazione che avrebbe invece reso opportuno -alla

stregua della normale diligenza- un accesso del collegio presso la sede romana ovvero

la richiesta di trasferimento della documentazione nella sede di riunione del collegio;

o nelle riunioni successive -tenutesi il 30.11.2010 in Cassano allo Ionio, presso lo studio

del presidente del collegio, e il 27.1.2011 in Milano- i sindaci hanno omesso ogni

ulteriore verifica sulla posta “sensibile” in discussione, tanto più sensibile laddove si

noti che nella riunione del 27.1.2011 i sindaci hanno constatato un saldo attivo dei conti

correnti sociali inferiore a 1.000,00 euro e un saldo di cassa per euro 135,25,

disponibilità liquide la cui esiguità rendeva pressante la verifica della posta attiva

relativa ai crediti da incassare;

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o da tali dati documentali si ricava dunque una condotta dei sindaci di negligente

omissione quanto alla verifica - di loro specifica competenza- dei “principi di corretta

amministrazione” in relazione alla formazione e composizione della posta più rilevante

dell’attivo sociale: negligenza in questo caso operante in diretto nesso causale rispetto

al prodursi del danno conseguente alla condotta illecita degli amministratori, posto che,

laddove il collegio sindacale avesse tempestivamente rilevato -fin dal mese di

ottobre 2010- la effettiva inconsistenza della posta in discussione e

conseguentemente constatato la perdita del capitale sociale, sollecitando quindi

l’organo gestorio alle iniziative doverose, se del caso attivando poi i poteri

conferiti al collegio ex artt. 2406 e 2409 cc,

la causazione del dissesto avrebbe potuto essere evitata interrompendo il protrarsi

dell’attività sociale da parte di un ente figurante dotato di un capitale di euro

20.000.000,00 ma in realtà presentante un capitale del tutto eroso dalle perdite e la

conseguente assunzione di rilevanti obbligazioni in assenza di mezzi per soddisfarle, id

est avrebbe potuto essere evitato il danno per i creditori sociali come sopra individuato,

danno rispetto alla cui consistenza -va qui solo aggiunto- anche i convenuti sindaci non

hanno svolto alcuna specifica contestazione e che deve ritenersi comunque provato

anche rispetto alla posizione del convenuto contumace alla luce delle produzioni

documentali dell’attore;

o posta dunque la responsabilità dei tre convenuti sindaci per l’addebito sub A, gli stessi

vanno quindi condannati al pagamento in favore dell’attore, in solido tra di loro e con il

RATTI, dell’importo di euro 335.270,00, importo corrispondente alla parte del petitum

risarcitorio ridotto riferibile, come si è detto più sopra, alla vicenda di cui sub A,

o senza che tale conclusione possa essere inficiata:

né dalle difese dei due convenuti costituiti, nell’insieme volte a dimostrare la

diligenza del loro operato in relazione a rilievi attestati dai verbali delle riunioni

del collegio relativi anche al comportamento non collaborativo dell’organo

gestorio (cfr. ad esempio comparsa conclusionale ANTONIO CARMINE

CASSANO SERRA),

rilievi il cui svolgimento non può certo scriminare la negligenza omissiva

come sopra configurata, trattandosi di censure relative ad altri aspetti

dell’organizzazione e della gestione sociale;

né dalla difesa della terza chiamata in tema di quantificazione del danno, nella

presente fattispecie l’addebito rivolto agli amministratori essendo quello di aver

causato il dissesto mettendo in essere la dolosa manovra relativa al capitale e,

dunque, secondo gli stessi precedenti citati dalla difesa della terza chiamata, tale

complessiva condotta essendo di per sé configurabile come collegata da nesso

causale al prodursi dell’intero ammontare del passivo fallimentare,

ammontare che i sindaci avrebbero potuto evitare si realizzasse compiendo le

doverose verifiche di loro competenza;

resta da esaminare, rispetto all’addebito su A, la posizione dei convenuti MOBILIO ed

ESPOSITO, membri del CDA subentrati come si è già visto nell’organo gestorio il 17.3.2011 e

rispetto ai quali va osservato:

o i due convenuti,

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di per sé estranei alla gestione sociale al momento dell’assemblea “cruciale” del

16.9.2010,

o risultano aver disposto, come già si è detto sopra, nella riunione del CDA dell’11.4.2011

di poco successiva al loro insediamento, la svalutazione dei crediti per 16.000.000,00

dei quali si è fin qui discusso, condotta questa di per sé stessa non certo indicativa di una

loro compartecipazione alla dolosa manovra realizzata tramite l’assemblea del

16.9.2010;

o il FALLIMENTO attore non ha poi illustrato specificatamente l’incidenza di alcuna

condotta riferibile ai due convenuti quanto alla causazione del dissesto,

o incidenza che deve comunque escludersi poste le risultanze del verbale della riunione

del CDA dell’11.4.2011 (cfr. doc.17A attore), dalle quali emerge che a tale data i

“fornitori” avevano ottenuto “decreti ingiuntivi per un totale di euro 1.007.115,58”,

situazione questa indicativa della formazione delle obbligazioni sociali post 28.9.2010

rimaste inadempiute (e la cui somma rappresenta il danno come sopra quantificato in

euro 1.385.175,43) in epoca antecedente all’11.4.2011 per la parte assolutamente più

rilevante,

o senza che quindi la successiva inerzia dell’organo gestorio, nei circa tre mesi trascorsi

dall’11.4.2011 al 22.7.2011, data del fallimento,

quanto alla tempestiva convocazione delle (preannunciate nel verbale

dell’11.4.2011) assemblee per la valutazione della continuità aziendale e per le

delibere conseguenti alla (finalmente) constatata perdita del capitale sociale,

o possa essere configurata come condotta di per sé incidente sull’ammontare del dissesto,

già di per sé documentato come esistente per la parte più rilevante alla data

dell’11.4.2011 e da presumersi, per la parte non documentata, anch’esso esistente dati i

rilievi del CDA dell’11.4.2011 sulla perdita del capitale sociale e data la mancata

illustrazione di riscontri di segno contrario da parte dell’attore;

o ciò posto quanto alla non configurabilità di responsabilità dei due convenuti per

l’addebito sub A, ne consegue il rigetto della domanda del FALLIMENTO nei

confronti dei convenuti MOBILIO ed ESPOSITO anche per quanto riguarda

l’addebito sub A;

resta ancora da esaminare, rispetto all’addebito su A, la posizione del convenuto

FRANCESCON, membro del CDA dal 25.11.2010 e poi presidente dello stesso dal 17 marzo

2011, rispetto al quale va osservato:

o pur non avendo il FRANCESCON partecipato alle vicende cruciali per l’addebito in

discussione -l’assemblea del 16.9.2010 e l’iscrizione della fittizia esecuzione

dell’aumento di capitale del 28.9.2010- la condotta gestoria di costui va comunque

posta in diretto nesso causale con la causazione del dissesto, risultando in particolare dal

verbale del CDA dell’11.4.2011 (cfr. doc.17A attore) del quale si è già detto sopra che

fin dall’1.12.2010 il CDA (del quale a quella data il FRANCESCON faceva già parte)

aveva rivolto alle socie MORGAN e QUINTO così come al perito CALAVAGLIO

richieste rimaste senza risposta quanto allo “invio di tutta la documentazione

comprovante l’esistenza e l’esigibilità dei crediti”,

o cosicché deve ritenersi che il FRANCESCON, una volta insediatosi nell’organo gestorio

e una volta al corrente -fin dall’1.12.2010- della necessità di verifiche relative alla

posta di 16.000.000,00, abbia omesso ogni doverosa iniziativa quanto al rilievo -

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trascorso un ragionevole lasso di tempo dalla richiesta di documentazione di cui sopra-

della inesistenza dei crediti che rappresentavano “circa il 56% del totale dell’attivo”

(cfr. verbale riunione del collegio sindacale dell’1.10.2010 più sopra citato, doc.29

attore) e quanto alla conseguente necessità di (effettiva) ricapitalizzazione della società

ovvero di adozione degli altri rimedi ex lege, così in sostanza contribuendo alla

causazione del dissesto nelle sue dimensioni finali e al conseguente danno per i

creditori;

o la domanda risarcitoria dell’attore va dunque accolta nei confronti del

FRANCESCON anche per quanto riguarda l’addebito sub A, con la precisazione che il

danno risarcibile a carico di costui per tale addebito va parametrato al periodo di sua

permanenza in carica e, dunque,

o secondo una valutazione equitativa possibile nella fattispecie in riferimento

all’ammontare (del quale si è detto sopra) dei debiti sociali già oggetto di decreti

ingiuntivi alla data dell’11.4.2011 così come in riferimento all’ingresso del

FRANCESCON nell’organo gestorio a fine novembre 2010 ed al ragionevole

lasso di tempo necessario per le verifiche di cui sopra,

determinato nella metà del petitum risarcitorio originario, con conseguente condanna

del FRANCESCON al pagamento in favore dell’attore, in solido con i tre convenuti

sindaci e con il RATTI, dell’importo di euro 167.635,00, importo corrispondente alla

metà della parte del petitum risarcitorio ridotto riferibile, come si è detto più sopra, alla

vicenda di cui sub A.

Tutte le condanne fin qui disposte vanno accompagnate dalla condanna al pagamento degli accessori

sull’importo capitale, accessori rappresentati dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali sulla

somma rivalutata tempo per tempo dalla data del fallimento -22.7.2011- al saldo effettivo, tali

accessori dovendo essere riconosciuti anche in assenza di specifica domanda, secondo un consolidato e

condivisibile orientamento (cfr., da ultimo, Cass. n.26374/2014: “La rivalutazione monetaria e gli

interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere

riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti,

atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non

ne siano stati espressamente esclusi.”).

Così terminato l’esame delle posizioni dei convenuti, va infine esaminata la domanda svolta in

subordine dal convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA nei confronti della sua

assicuratrice per la responsabilità professionale, la terza chiamata SPA SARA

ASSICURAZIONI, domanda che il Tribunale reputa debba essere accolta nei limiti di cui infra,

considerato che:

è pacifica in giudizio la stipulazione della polizza invocata dal convenuto;

l’eccezione della terza chiamata ex artt. 1915 1913 cc è infondata, per l’assorbente rilievo

della produzione da parte del convenuto -fin dalla sua costituzione in giudizio- del doc.20,

o corrispondente a missiva 1.9.2015 da lui indirizzata all’Agenzia di Castrovillari della

SPA SARA ASSICURAZIONI e recante la denuncia del sinistro, missiva in calce alla

quale è apposta la formula “per ricevuta 01-09-2015” appena sopra una sigla e al

timbro della predetta Agenzia,

o documento in alcun modo contestato dalla terza chiamata, la quale neppure ha replicato

sul punto alle specifiche deduzioni svolte dal convenuto in particolare nella sua prima

memoria depositata ex art.183 sesto comma cpc,

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o sì che deve ritenersi documentata in causa la tempestività della denuncia del sinistro,

effettuata dal convenuto entro il termine legale di tre giorni dalla notifica a sue mani

dell’atto di citazione, avvenuta il 31.8.2015,

o il documento prodotto sub 3 dalla terza chiamata e relativo alla medesima denuncia di

sinistro su apposito modulo in data 20.11.2015 risultando non dirimente in quanto

palesemente consistente in una precisazione della denuncia, comunque da ritenere

validamente effettuata a mani dell’Agenzia di Castrovillari fin dall’1.9.2015;

la terza chiamata ha poi richiamato nelle sue conclusioni il massimale di polizza,

o massimale che nel primo scritto difensivo ha ambiguamente illustrato essere pari ad euro

520.000,00 secondo le espresse risultanze del primo foglio della polizza prodotta (cfr.

doc.1 allegato alla comparsa di costituzione) ma con limitazione ad euro 100.000,00

quanto alla responsabilità civile derivante dall’attività di sindaco,

o al riguardo richiamando condizione aggiuntiva di polizza non figurante nei primi quattro

fogli della stessa polizza di cui al doc.1 citato,

in particolare nel terzo foglio di polizza prodotto risultando solo riportata alla

lettera A la precisazione che “si intende assicurata l’attività di revisore,

limitatamente per le società per le quali l’assicurato rivesta anche la funzione di

sindaco e con le stesse limitazioni, come da relativa condizione aggiuntiva

richiamata nella presente polizza”, condizione aggiuntiva questa -relativa

specificatamente all’attività di sindaco- in realtà non figurante presente nei

primi quattro fogli di polizza,

o producendo quindi, a seguito di richiesta di ordine di esibizione da parte dell’attore, una

versione a suo dire integrale della polizza, nella quale in realtà la specificazione relativa

all’attività sindacale risulta contenuta nelle allegate “condizioni generali di

assicurazione modello 13PROF ed. 09/2015” e precisamente a pag.11 delle 38 di cui

tali condizioni generali constano,

o condizioni generali che non risultano di per sé richiamate nella parte della polizza

prodotta sottoscritta dal convenuto, nella quale si dà invece atto, al secondo foglio che

“l’assicurazione è regolata dalle norme contenute nel mod. 13PAC – Ed 7/04

denominato ‘Norme che regolano il contratto’ che il Contraente dichiara di aver letto,

accettato e ricevuto”, con palese richiamo, dunque, a un testo di per sé diverso da quello

citato appena sopra e prodotto dalla terza chiamata il 31.1.2017;

sulla scorta di tali risultanze documentali il massimale indicato nella polizza va quindi

considerato pari ad euro 520.000,00, l’ulteriore limitazione ambiguamente invocata dalla terza

chiamata non risultando documentata dalla polizza e non potendo quindi essere ritenuta provata,

o il relativo onere incombendo, secondo le regole generali, sulla assicuratrice chiamata in

giudizio e non già sull’assicurato, come ha invece infondatamente affermato la terza

chiamata, in particolare nella sua replica conclusionale, in riferimento a precedenti non

pertinenti in quanto relativi non già alla prova di condizioni di polizza specifiche ma alla

prova della assenza di ipotesi di esclusione della garanzia.

Ciò posto quanto alla ricorrenza ed alla operatività del rapporto assicurativo corrente tra il convenuto e

la terza chiamata, va senz’altro accolta la conclusione del convenuto assicurato relativa a declatoria

che la terza chiamata è “tenuta a garantire e manlevare il convenuto Dott. Serra Cassano Antonio

Carmine Gerardo”, il tutto entro il limite rappresentato dal massimale pari ad euro 520.000,00: da

tale accoglimento non può peraltro poi discendere, come invece conclude ancora il convenuto, la

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condanna diretta della terza chiamata al risarcimento nei confronti dell’attore, tale condanna essendo di

per sé estranea al perimetro del rapporto assicurativo relativo alla responsabilità civile da esercizio di

attività professionale sul quale il convenuto fonda le sue conclusioni subordinate verso la terza

chiamata.

Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza e conseguentemente:

i convenuti RATTI, ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, CIRO CAPPUCCIO,

GIANCARLO FRANCESCON e ANTONIO CASSANO SERRA vanno condannati, in solido

tra di loro, alla rifusione in favore del FALLIMENTO;

il FALLIMENTO attore va condannato alla rifusione in favore dei convenuti SEREGNI,

ESPOSITO e MOBILIO;

la terza chiamata va condannata alla rifusione delle spese in favore del convenuto chiamante

ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA;

in tutti i casi con liquidazione di tali spese come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite, delle

difese svolte e del loro pregio, nonché della sovrapposizione delle difese dei convenuti MOBILIO ed

ESPOSITO.

Per quanto sopra detto va poi rigettata la domanda risarcitoria ex art.96 cpc svolta dal convenuto

ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in parziale accoglimento delle domande dell’attore FALLIMENTO CONFITALIA SRL,

accertata la responsabilità dei convenuti RICCARDO RATTI, ANTONIO CARMINE

CASSANO SERRA, CIRO CAPPUCCIO, GIANCARLO FRANCESCON e ANTONIO

CASSANO SERRA per i fatti di cui in motivazione e liquidato il danno causato come in

motivazione,

A. condanna il convenuto GIANCARLO FRANCESCON al pagamento in favore

dell’attore dell’importo di euro 964.730,00,

B. nonché condanna i convenuti RICCARDO RATTI, ANTONIO CARMINE CASSANO

SERRA, CIRO CAPPUCCIO e ANTONIO CASSANO SERRA, in solido tra di loro, al

pagamento in favore dell’attore dell’importo di euro 335.270,00,

C. nonché condanna il convenuto GIANCARLO FRANCESCON al pagamento in favore

dell’attore dell’importo di euro 167.635,00, in solido fino a tale concorrenza con i

convenuti di cui al punto B. che precede,

oltre a, per tutte le condanne, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata

tempo per tempo dal 22.7.2011 all’effettivo saldo;

2. rigetta per il resto le domande dell’attore;

3. in accoglimento della domanda subordinata del convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO

SERRA, dichiara la terza chiamata SARA ASSICURAZIONI SPA tenuta a manlevare il

convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA di tutto quanto costui dovrà pagare in

dipendenza della presente sentenza per capitale, rivalutazione ed interessi nonché spese

processuali, il tutto fino alla concorrenza di euro 520.000,00;

4. rigetta la domanda ex art.96 cpc svolta dal convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO

SERRA;

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5. condanna i convenuti RICCARDO RATTI, ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, CIRO

CAPPUCCIO, GIANCARLO FRANCESCON e ANTONIO CASSANO SERRA in solido tra

di loro, alla rifusione in favore del FALLIMENTO attore delle spese di lite, spese che liquida in

euro 3.399,00 per esborsi documentati e in euro 25.000,00 per compenso di avvocato, oltre

rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA sul secondo importo;

6. condanna l’attore FALLIMENTO CONFITALIA SRL alla rifusione delle spese di lite in favore

dei convenuti ROSSELLA SEREGNI, GENNARO ESPOSITO e MAURIZIO MOBILIO,

spese che liquida in euro 20.000,00 per la convenuta SEREGNI e in euro 25.000,00

complessivamente per i due convenuti ESPOSITO e MOBILIO, oltre rimborso forfettario al

15%, IVA e CPA su tali importi e con distrazione dell’importo di euro 20.000,00 in favore

dell’avv. RENATO GIORGIO VITETTA, difensore della convenuta SEREGNI che ha svolto

richiesta ex art.93 cpc;

7. condanna la terza chiamata SARA ASSICURAZIONI SPA alla rifusione delle spese di lite in

favore del convenuto ANTONIO CARMINE CASSANO SERRA, spese che liquida in euro

15.000,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 16 novembre 2017.

Il Presidente estensore

Elena Riva Crugnola

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