Modifiche al Dl.gs 81/08 apportate dalla L. 98/13

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MODIFICHE AL DL.GS 81/08 APPORTATE DALLA L. 98/13 - Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) - Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata) - Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi) - Art. 42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie

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MODIFICHE AL DL.GS 81/08 APPORTATE DALLA L. 98/13- Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)- Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)- Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)- Art. 42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie

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ART.32 si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione

relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il DUVRI (il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

“ la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”.

“l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL”.

). Viene estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

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ART.3 : VOLONTARI

la legge 98/2013 definisce in modo più particolareggiato e dettagliato le carattenstiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Non di tutti i soggetti che prestano la propria attività “in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ma solo di quelli tra questi soggetti che simultaneamente “prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”. Questi volontari se operano in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di informazone suoi rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti lavorativi.

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MODIFICA ALL’ART.26 C. 3 ( DL.GS 81) Possibilità di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma 1, lett. p del D.Lgs. n. 81/2008) , con l’individuazione di un «incaricato», in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione l’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.

L”incaricato” dovrà: - sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti di lavori,

servizi e forniture. - ovviamente essere individuato, per iscritto, e sempre a fini probatori, con data certa, e

con accettazione scritta dell’incarico. occorre dunque dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o

forniture della esplicita individuazione ditale figura. Perciò il contratto deve attribuire a tale incaricato espliciti poteri quali.: a) il potere-dovere di verificare,l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro; b) il potere-dovere di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; c) il potere-dovere di segnalare al datore di lavoro committente le inosservanze alle

disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro e la corretta applicazione delle relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

d) il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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VALUTAZIONE DEI RISCHI: TRE MODALITÀ DI EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO 1. valutare tutti i rischi secondo criteri

liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come prevede l’articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008;

2. valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate;

3. Modello ministeriale previsto dall’art.29 c. ter del dl.gs 81/08 ( decreto del Ministro ancora da fare)

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE lI Servizio di Prevenzione e protezione deve essere

prioritariamente interno. La comunità Europea ha posto un problema alla

Repubblica Italiana relativo all’esatto recepimento dell’articolo 7 della Direttiva n. 89l3915.

la Legge n. 98 ora così dispone: “Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di

lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”.

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MODIFICA ALL’ARTICOLO 32, E AL 37, DEL D.LGS. N. 8112008 “al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi” “in tutti

i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”; “art. 32”

“ In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.(non immediatamente operativo, perché deve attendere le decisioni della Conferenza Stato-Regioni)

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NOTIFICHE ALL’ORGANO DI VIGILANZA COMPETENTE PER TERRITORIO Viene trasferito all’ente pubblico l’obbligo di

fornire alla AsI le informazioni che già possiede per far fronte all’obbligo di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 di Notifica all’organo di vigilanza competente per territorio dei nuovi insediamenti, ma questo solo quando verrà approvato l’ennesimo decreto applicativo, nel frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica preventiva alla AsI a cura del datore di lavoro.

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SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Al fine di dar vita al Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 si toglie alla Commissione Consultiva permanente e si trasferisce al Governo, sentite le Commissioni parlamentari, il potere di definire il sistema stesso, modificando l’articolo medesimo come segue, data l’impasse quinquennale nella quale si era arenata la definizione ditale modalità di qualificazione delle imprese.

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VERIFICHE PERIODICHE DÌ ATTREZZATURE Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le

attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo’ avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita’ di cui al comma 13.

Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati, I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a

disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro

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MODELLI SEMPLIFICATI

Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell’opera. Emanati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato e leRegioni

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SANZIONI MODIFICHE AL DLGS 81/08 CON L’ART.9 L.99 DEL 2013. Le ammende previste in materia di salute e

sicurezza e le sanzioni amministrative pecuniarie sono rivalutate ogni 5 anni con decreto del Ministero del lavoro in misura pari all’indice Istat. Dal 1 luglio 2013 nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni sono destinate per metà del loro ammontare al finanziamento delle attività di vigilanza effettuate dalle Direzioni territoriali del Ministero del Lavoro.