La legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, alla luce delle recenti modifiche apportate:...

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la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, alla luce delle recenti modifiche apportate: • dalla L. 6.11.2012 n. 190 (“anticorruzione”) • dal D.L. 18.10.2012 n. 179 - l. 17.12.2012, n. 221 (“sviluppo bis”) • dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 (“trasparenza”) • dal D.L. 21.6.2013 n. 69 – l. 9.8.2013, n. 98 (del fare”)

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la legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, alla luce delle recenti modifiche apportate:

• dalla L. 6.11.2012 n. 190 (“anticorruzione”)• dal D.L. 18.10.2012 n. 179 - l. 17.12.2012, n. 221 (“sviluppo bis”)• dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 (“trasparenza”)• dal D.L. 21.6.2013 n. 69 – l. 9.8.2013, n. 98 (“del fare”)

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PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

• i suoi fini sono determinati dalla legge

• è implicitamente governata dai principi dell’art. 97 Cost.: imparzialità, buon andamento e ragionevolezza (sotteso)

• è esplicitamente retta da criteri di- efficacia- economicità - pubblicità- trasparenza- imparzialità

• deve conformarsi a

- principi dell'ordinamento comunitario (“diritto ad una buona amministrazione” - Carta dei diritti dell’Unione Europea), spesso menzionati in via generale

- altre previsioni della stessa legge n. 241/1990

- altre disposizioni sulla disciplina dei singoli procedimenti

(art. 1, comma 1)

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LEGALITÀ

la legalità dell’atto amm.vo può essere intesa come

• formale: l’atto amministrativo deve avere le qualifiche di

- tipicità (l'azione amm.va si sviluppa entro limiti ben precisi, attraverso l'emanazione di atti che siano previsti e tipizzati, nel senso che tutti gli atti emanati sono elencati e previsti dalla legge)

- nominatività (la PA può emanare gli atti “tipici” al solo scopo di perseguire il fine previsto dalla legge. Un atto amm.vo è “nominativo” in quanto ciascuna tipologia di atto è prevista nominativamente dalla legge)

un atto, per essere valido, non deve solo essere compatibile con la legge, ma deve essere dalla legge espressamente previsto o autorizzato

• sostanziale: la legge predetermina forma e contenuti dell’attività della PA (l’an e il quomodo)

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IMPARZIALITÀ

• potere-dovere di ponderare tutti gli interessi coinvolti nel procedimento e non solo il divieto di disparità

• non è il dovere di terzietà e neutralità tipico del giudice

• precetto positivo e non negativo• potere-dovere di considerare tutti gli interessi

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BUON ANDAMENTO

• l’interesse pubblico va perseguito nella maniera più immediata, conveniente e adeguata

• dal buon andamento derivano:• i poteri di annullamento e di revoca, con i rispettivi

limiti• collegato al principio di continuità (prorogatio): lo

spoil system può essere lesivo dei principi del giusto procedimento, all’esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che consenta un controllo giurisdizionale

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BUON ANDAMENTO• il principio del Buon andamento è stato giuridicizzato dalle

norme sulla semplificazione del procedimento, in particolare dal titolo IV-bis

• la difformità dalla previsione della norma sul singolo procedimento è valutata in maniera differente, sulla base del vizio che affligge l’atto e di quale regola risulta violata

• si tiene conto anche del possibile condizionamento causato dal vizio al raggiungimento del risultato dell’azione amm.va

• risultano distinti l’interesse pubblico (concreto) alla decisione corretta e l’interesse pubblico (formale) alla legalità dell’azione amministrativa

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RAGIONEVOLEZZA• la PA deve evitare di prendere decisioni arbitrarie e

irrazionali• la sua attività deve risultare aderente ai dati di fatto e

coerente con i criteri stabiliti dalla legge• la decisione amm.va assunta deve risultare congrua

con la disciplina normativa• coerenza tra valutazione preventiva e decisione• la comparazione tra decisioni deve risultare coerente

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RAGIONEVOLEZZA

• la ragionevolezza (che si realizza con i suoi corollari di proporzionalità, logicità, congruità della funzione) rappresenta l’hub tra la norma e la realtà dei fatti

• espressione della ragionevolezza è la discrezionalità amm.va: potere della PA di assumere una decisione operando, in conformità alla legge, una valutazione basata sulla ponderazione tra interesse pubblico primario e interessi secondari (siano essi pubblici, privati o collettivi)

• l’intuito del buon funzionario è un processo intellettivo e psicologico della persona fisica che, in virtù dell’immedesimazione organica, opera quale rappresentante della PA

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EFFICACIA• combinazione ottimale di elementi

− giuridici− fattuali− strumentali− organizzativi − funzionali

• l’azione efficace è quella in grado di raggiungere gli obiettivi della PA, che possono anche coincidere con quelli sottesi all’istanza di parte

• rapporto tra obiettivi prefissati e obiettivi conseguiti• idoneità a conseguire gli obiettivi

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ECONOMICITÀ• conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge con il minimo

dispendio di mezzi, anche procedurali• l’azione è economica se costa in modo ragionevole• costi strutturali e funzionali giustificabili• semplicità, chiarezza, finalizzazione dei procedimenti amministrativi

agli obiettivi • adeguatezza e non eccessività delle risorse umane per raggiungere

gli obiettivi• costo individuale e sociale giustificato e non elevato• diseconomicità: reiterazioni ingiustificate di pareri e di fasi

istruttorie, richiesta di oneri di certificazione non previsti, dilazione nella conclusione del procedimento

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ECONOMICITÀ• il conseguimento degli obiettivi

dell’azione amm.va si realizza con il minor dispendio possibile di mezzi materiali o di risorse umane, finanziarie e procedimentali

• l’economicità è collegata al principio di non aggravamento del procedimento

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ECONOMICITÀ• il principio di economicità dell’azione amm.va non

riguarda l’economicità aziendale, propria del settore dell’economia pubblica

• principio di conservazione dell’attività amm.va, che si realizza attraverso un atto o un fatto che rendono l’atto amministrativo illegittimo inattaccabile, sia sul piano amministrativo che giurisdizionale (conversione, conferma, consolidazione e acquiescenza)

• per il principio di conversione degli atti amm.vi la pronuncia di un organo che illegittimamente ha esercitato un potere deliberativo, se adeguatamente motivata può assumere valore di parere, purché quell’organo sia titolare della funzione consultiva

• un elemento accidentale (non essenziale) illegittimo non inficia l’intero procedimento e si considera come non presente in esso

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PUBBLICITÀ

• carattere di pubblicità degli atti della PA − delibere

− regolamenti

− determine dirigenziali

• la PA assicura la pubblicazione degli atti con tutti i mezzi di diffusione, anche digitali

• il sito web permette il maggior grado di conoscenza degli atti

• la diffusione degli atti con tecnologie digitali è garanzia di pubblicità per la PA

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TRASPARENZA• requisito fondamentale posto alla base di efficacia,

economicità, pubblicità dell’azione amministrativa • permette di conoscerne iter, fasi, tempi,

modulistica, istruttoria, provvedimento finale, norme di riferimento, responsabile del procedimento ecc.

• F. Turati 1908: “dove un superiore pubblico interesse non imponga un segreto momentaneo, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro”

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EFFICIENZA

• requisito fondamentale alla base di efficacia, economicità, pubblicità dell’azione amministrativa

• permette di conoscerne iter, fasi, tempi, modulistica, istruttoria, provvedimento finale, norme di riferimento, responsabile del procedimento ecc.

• rapporto tra mezzi impiegati e obiettivi raggiunti

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UTILITÀ E FONTI DELLA BUROCRAZIAla burocrazia migliora i servizi erogati e la qualità della vita

• art. 197 Trattato sul funzionamento UE, 2008: cooperazione amm.va fra Stati Membri e per l’attuazione dell’Unione

• art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE, 2000: diritto ad una buona amm.ne, imparzialità, accesso al fascicolo del cittadino, obbligo della PA di motivare le decisioni, durata ragionevole delle procedure amm.ve

• Costituzione: art. 3 - la burocrazia contribuisce ad eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale, art. 97 - pubblici uffici organizzati per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amm.ne, art. 98 - pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione

• art. 3 TUEL: le burocrazie nei comuni e nelle province sostengono l’azione per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali

• art. 1 l. 241/90: la PA segue i principi dell’ordinamento comunitario e di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, imparzialità

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PRINCIPALI NORME NAZIONALI

• L. 241/1990: procedimenti amm.vi e accesso• d.lgs 267/2000: TUEL• L. 150/2000: comunicazione istituzionale e

trasparenza verso i cittadini e le imprese• d.lgs 165/2001: principi di organizzazione delle

P.A. e pubblico impiego• d.lgs 82/2005: Codice dell’Amm.ne Digitale• L. 190/2012 e dd.lgs attuativi (trasparenza,

conflitto di interessi, incompatibilità)

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OBBLIGHI DEGLI ORGANI POLITICI

• - pubblicare sul sito web statuto, regolamenti, programma politico da attuare, bilancio, PEG (Piano Esecutivo di Gestione - strumento di programmazione del Comune), delibere

• - controllare che la dirigenza attui la legge 241/90, la legge 150/2000, il Codice dell’Amm.ne digitale, le norme anticorruzione, negli aspetti organizzativi, funzionali e tecnici

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OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

• pubblicare le determinazioni• semplificare e razionalizzare i procedimenti amm.vi• definire tempi certi dell’azione amm.va con metodi precisi• pubblicare sul sito istituzionale i dati relativi ai

procedimenti amm.vi: flusso, fasi, tempi, pareri, conferenze di servizio, provvedimenti finali, forme di comunicazione ai soggetti interessati, modulistica, norme di riferimento, modalità di accesso ecc.

• pubblicare sui siti web i nomi dei dirigenti (competenze, risultati, CV, retribuzione, recapiti istituzionali e @mail anche certificata), tassi di assenza e di maggiore presenza del personale

• aggiornare il sito web e garantirne l’affidabilità

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LE RESPONSABILITÀ

• sono già previste dal d.lgs 165/2001• responsabilità più specifiche sono stabilite

per danni cagionati nelle loro attività, nei procedimenti amministrativi, nelle loro decisioni da

- legge 15/2009

- d.lgs 150/2009

- legge 190/2012 e dd.lgs attuativi

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ATTI NON AUTORITATIVI DELLA PA

- la PA può anche adottare atti di natura non autoritativa per realizzare i propri compiti istituzionali e curare concretamente gli interessi pubblici, agendo secondo le norme di diritto privato e utilizzandone gli strumenti negoziali (es. compravendita, ove è indispensabile l’accordo delle parti, poste sullo stesso piano)

- quando la PA agisce con poteri autoritativi, sono fatte salve le diverse disposizioni di legge (espropriazione, che non necessità del consenso delle parti in quanto è la parte pubblica che agisce in veste di autorità e impone unilateralmente la propria volontà, beninteso al solo scopo di raggiungere l’interesse pubblico)

- nei rapporti autoritativi la PA agisce esercitando il pubblico potere imponendo unilateralmente la propria volontà

(art. 1, comma 1 bis)

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ESERCIZIO PRIVATO DI PUBBLICHE FUNZIONI

• i privati preposti all’esercizio di attività amm.ve assicurano il rispetto dei criteri e dei principi indicati all’art. 1, co. 1 della l. 241 con livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le PA ex lege 241

• il munus è una attività amm.va di diritto pubblico (potestà pubblica) esercitata in nome proprio da soggetti privati estranei alla PA, per conto dello Stato o di altro EP nel perseguimento anche di un proprio fine (es. notaio)

• l’attribuzione del munus pubblico impone al destinatario il dovere giuridico di ottenere il miglior risultato nel perseguire l’interesse affidatogli

(art. 1, comma 1 ter)

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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

• complesso di atti o operazioni funzionalmente collegati e preordinati all'adozione di un atto amm.vo da parte della PA

• atti ed attività della PA effettuati sulla base di un’istanza dell’interessato o di un ufficio della stessa o di altra PA, ovvero d’ufficio, strutturati in una sequenza logica e funzionale, con o senza mezzi informatici e telematici, finalizzati alla emanazione di un provvedimento amm.vo

• atto di una PA, conclusivo di un procedimento amm.vo, con rilevanza esterna ed effetti giuridici

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DIVIETO DI AGGRAVAMENTO

• la PA non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria (es. parere non obbligatorio e non necessario, accertamento tecnico inutile)

(art. 1, comma 2)

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LE FASI DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

1. avvio (attraverso istanza di parte oppure d’ufficio)

2. istruttoria (acquisizione di dati ed elementi tecnici relativi all’interesse all’emanazione dell’atto). Retta dal principio di imparzialità, valorizza la partecipazione al procedimento e assicura il contraddittorio fra gli interessati per l’adozione del provvedimento finale

3. decisoria (la PA assume la propria volontà)4. integrativa dell’efficacia o controllo preventivo

di legittimità (completamento burocratico del provvedimento con controlli, comunicazioni, pubblicazioni, notificazioni, visti)

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CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

procedimento avviato a seguito di

istanza

procedimento avviato d’ufficio

obbligo di conclusione per le PA con l’adozione di un provvedimento espresso

(art. 2, comma 1, 1a parte)

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ISTANZA

• atto con cui l’interessato manifesta la volontà e chiede di ottenere un provvedimento che lo riguarda (concessione, licenza, accesso agli atti e documenti per i quali ha un interesse legittimo ecc.)

art. 2, comma 1, 1a parte

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IN CASO DI VIZIO DELL’ISTANZA

• nei casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza della domanda (presupposti):a) provvedimento espresso in forma semplificatab) motivazione con sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto

risolutivo

• la semplificazione procedurale riguarda solo la fase istruttoria e non l’intera sequenza procedimentale. Tuttavia:a) va inviata comunque la comunicazione di avvio del procedimentob) se la valutazione induce a ritenere di rigettare l’istanza per uno

dei presupposti, va in ogni caso inviata la comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis

art. 2, comma 1, 2a parte

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IN CASO DI VIZIO DELL’ISTANZA

• nel caso di istanza del tutto carente, questa dovrebbe essere immediatamente cassata con un provvedimento espresso, in base alla nuova legge

• possibile contrasto con il “soccorso istruttorio” (art. 6), informato al buon senso amm.vo, che consiglierebbe di richiedere l’integrazione della domanda ogni qualvolta sia possibile

• CdiS n. 6248 del 5.12.2012: una ipotesi di improcedibilità facoltizzerebbe per la giurisprudenza il “soccorso” (atteggiamento rischioso, pur se favorevole ai privati istanti), mentre imporrebbe, secondo la norma, l’obbligo di concludere il procedimento

art. 2, comma 1, 2a parte

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L’IRRICEVIBILITÀ• manca del tutto la possibilità di ricevere l’istanza: assoluta

carenza di competenza da parte dell’ente (es. competenza della Provincia e non del Comune). Al contrario, se la PA è competente, ma è incompetente l’ufficio ricevente, questo ha il dovere di trasmettere gli atti a quello competente

• irricevibilità non significa divieto o possibilità per l’ente o l’ufficio di nemmeno protocollare l’istanza e, dunque, di non valutarla: tutte le istanze debbono essere protocollate ed esaminate

• il dettato rientra comunque nell’obbligo di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso, ma amplia la norma permettendo un esame semplificato, limitato ai presupposti fondamentali per la stessa apertura del procedimento, che deve comunque concludersi con un provvedimento, sia pure in forma semplificata

• l’irricevibilità è solo una delle motivazioni, uno dei presupposti di fatto che consentono di rigettare l’istanza senza entrare nella fase di istruttoria di merito

art. 2, comma 1, 2a parte

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L’INAMMISSIBILITÀmancanza assoluta dei requisiti soggettivi che la norma richiede sussistano in capo all’istante, come ad esempio:• la carenza di interesse ad agire• la qualificazione giuridica necessaria

art. 2, comma 1, 2a parte

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L’IMPROCEDIBILITÀ• è una ragione ostativa all’avvio del

procedimento, causata dall’omissione di un’attività esterna o di un’azione oggettiva obbligatoriamente richieste dalla legge all’istante, come ad esempio

• mancata effettuazione di un tentativo di conciliazione

• violazione dei termini per il deposito di atti

art. 2, comma 1, 2a parte

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L’INFONDATEZZA• il rigetto della domanda non si verifica per la mancanza di

un presupposto finalizzato all’avvio dell’istruttoria di merito (come invece si verifica per gli altri tre requisiti): l’infondatezza va necessariamente rilevata in base ad un’analisi non solo di fatti e presupposti, ma anche degli elementi di diritto e del merito

• presuppone in ogni caso un’istruttoria estremamente snella, ma che in ogni caso deve dare conto non solo di fattori oggettivi o esterni, bensì anche di elementi intrinsechi al merito dell’istanza

• deve in ogni caso manifestarsi in modo evidente: vi deve essere un aspetto di diritto o di merito determinante, risolutivo, palese, che rende inutile la prosecuzione dell’istruttoria

• fattore di conclusione del procedimento in forma semplificata assai delicato che più degli altri può innescare contenziosi

art. 2, comma 1, 2a parte

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TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PER LE PPAA STATALI E GLI EEPP NAZIONALI

• decorrenza dall'inizio del procedimento (d'ufficio) o dal ricevimento della domanda (ad iniziativa di parte)

• conclusione entro 30 gg salva diversa previsione di legge o provvedimento

• possibile previsione della conclusione non oltre i 90 gg:

- per le PPAA statali su proposta del Ministro competente, di concerto coi Ministri per la P.A. e l’innovazione e per la semplificazione normativa, con regolamenti approvati con d.PCM ex art. 17, comma 1, legge 400/1988

- per gli EE.PP. nazionali, in base ai propri ordinamenti

(art. 2, commi 2, 3, 6,)

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LA TUTELA AVVERSO IL SILENZIO DELLA PA

• disciplinata dal codice del processo amm.vo

• trasmissione in via telematica alla Corte dei conti delle sentenze definitive che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempimento

(art. 2, comma 8)

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AZIONE AVVERSO IL SILENZIO (ARTT. 31 E 117 COD. PROCESSO AMM.VO - (D.LGS 2 LUGLIO 2010, N. 104)

• l’interessato può chiedere l’accertamento dell’obbligo della PA di provvedere e la sua condanna a provvedere, decorsi i termini di conclusione

• proposizione dell’azione con notifica alla PA e a almeno un controinteressato, anche senza previa diffida, fino a che perdura l’inadempimento, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

• istanza di avvio del procedimento riproponibile se ne ricorrono i presupposti

• il giudice si pronuncia sulla fondatezza della pretesa solo in caso di attività vincolata o se non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori

• ipotesi di silenzio qualificato dal legislatore come silenzio rifiuto o come silenzio inadempimento (silenzio non significativo) e non come silenzio rigetto (diniego tacito)

• in caso di totale/parziale accoglimento il giudice ordina alla PA di provvedere entro un termine non superiore di norma a 30 giorni, con nomina se occorre di un commissario ad acta

(art. 2, comma 8)

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TERMINE DEL PROCEDIMENTO PER LE PP.AA.

STATALI E GLI EE.PP. NAZIONALI - segue • il regolamento approvato con d.PCM che prevede termini superiori a 90

giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle PA statali e degli EP nazionali va motivato con la:

− sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa− natura degli interessi pubblici tutelati− particolare complessità del procedimento

• il regolamento è adottato su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri

• i termini non possono comunque superare i 180 gg, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana o sull'immigrazione

• salve specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza

(art. 2, commi 4 e 5)

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IL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

• mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini: elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 2, comma 9 l. 241, novellato da d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modif. in l. 4 aprile 2012, n. 35)

• rispetto dei termini procedimentali: - elemento di valutazione dei dirigenti- rileva per la corresponsione della retribuzione di risultato

• il Ministro per la PA e l'innovazione, di concerto con quello per la semplificazione normativa, adotta linee di indirizzo per l'attuazione della norma e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento

(art. 7, comma 2, l. 69/2009)

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DISPOSIZIONI LEGGE 69/2009• applicazione dal 4 luglio 2010 del termine generale

procedimentale di 30 gg (ex art. 2 c. 2 l. 241) salva diversa previsione

• adozione dei regolamenti sui tempi di conclusione procedimentali > 30 gg: entro il 4.7.2010 (un anno dall’entrata in vigore della novella alla 241)

• cessazione al 4.7.2010 degli effetti dei regolamenti con termini di conclusione > 90 gg

• applicabilità dei regolamenti che prevedono termini ≤ 90 giorni per la conclusione dei procedimenti vigenti al 4 luglio 2009

• adeguamento di Regioni e EELL ai termini procedimentali (art. 2 commi 3 e 4 l. 241, rispettivamente > 90 gg e compresi tra 91 e 180) entro il 4.7.2010

• inapplicabilità del termine ordinario di 30 gg a Regioni e EELL

(art. 7, comma 3, legge 69/2009)

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DEROGHE AI TERMINI GENERALI

• conferma dei termini del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 22.1.2004 n. 42) per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi sui beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici

• conferma delle norme vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli artt. 2 e 2-bis della legge 241

(art. 7, comma 4, l. 69/2009)

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SOSPENSIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

(art. 2, comma 7)

• necessità di informazioni o certificazioni su fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa PA o non direttamente acquisibili presso altre PA

• possibile sospensione per una sola volta e per non oltre 30 gg dei termini del procedimento

• conferma delle previsioni degli artt. 17 (valutazioni tecniche) e 14, c. 2 (conferenza di servizi in caso di richiesta inevasa di nulla osta, assensi intese, concerti)

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INERZIA – POTERE SOSTITUTIVOl'organo di governo individua, tra le figure apicali della PA, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. In caso di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di livello più elevato presente

9-bis

Decorso inutilmente il termine di conclusione, tenendo conto anche della sospensione ex co. 7, il privato può rivolgersi al responsabile del potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario 9-ter

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INERZIA – COMUNICAZIONIil responsabile del potere sostitutivo comunica ogni anno all'organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione

9-quater

nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art. 2 e quello effettivamente impiegato

9-quinquies

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INAPPLICABILITÀ DI NORME SULL’INERZIA

modifiche dei commi 8 e 9 e dei commi da 9-bis a 9 quinquies, ai procedimenti tributari e sui giochi pubblici, autonomamente disciplinati, delle tutela e azione avverso il silenzio

− individuazione e attribuzioni del soggetto investito del potere sostitutivo

− indicazioni sul ritardo nel procedimento su istanza di parte

introdotte dall’art. 1, 1° comma del d.l. 9.2.2012 n. 5 (conv. con modif. da l. 4.4.2012 n. 35) Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

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MONITORAGGIO DEI TERMINI• art. 11 codice di comportamento dei dipendenti pubblici: “Fermo

restando il rispetto dei termini del procedimento amm.vo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza …”

• art. 12 “… Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dalla PA, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami …”

• uffici e i dipendenti devono rispettare tempistiche, ordine di ricezione delle istanze e di attivazione delle pratiche, ed evitare di anticipare i tempi o ritardarli artatamente, comportamenti che configurano elementi di possibile corruttela

(dPR 16 aprile 2013, n. 62)

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CONSEGUENZE PER IL RITARDO DELLA PA

• PA e privati preposti all’esercizio di attività amm.ve devono risarcire il danno ingiusto per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento

• in passato: attribuzione delle controversie da ritardo alla giurisdizione esclusiva del GA e prescrizione in 5 anni del diritto al risarcimento

• ora: competenza del GO ex art. 2043 cc (responsabilità da fatto illecito) e prescrizione sempre di 5 anni (art. 2947 c.c.)

• autonomia della fattispecie risarcitoria rispetto al contenuto dell’atto amm.vo. Tuttavia il danno non è in re ipsa e non deriva dal mero spirare del termine (danno da ritardo e non per il sol fatto del ritardo)

• la parte lesa ha l’onere di provare il danno nel suo preciso quantum, limitato al c.d. interesse negativo (cioè quello che è derivato al privato dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine

• la mancata emanazione del provvedimento è eventualmente oggetto di altro petitum (art. 2, c.8)

(artt. 2-bis, comma 1 e 29, comma 1)

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L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA

• in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo

• condizioni e modalità dell’indennizzo sono stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento ex art. 17, c. 2 l. 23.8.1988 n. 400

• le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento

• resta fermo il risarcimento del danno ingiusto per l'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento

• sono escluse le ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici

(artt. 2-bis, comma 1-bis, introdotto dall’art. 28, c. 9 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

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L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA• all'interessato sono corrisposti (in caso di procedimenti in cui

intervengono più PA, risponde la PA responsabile del ritardo), a titolo di indennizzo per il mero ritardo, 30 € per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, (complessivamente non oltre 2.000 €)

• va azionato il potere sostitutivo (art. 2, c. 9-bis) perentoriamente entro 20 gg dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento

• nei procedimenti ove intervengono più PPAA l'interessato presenta istanza alla PA procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo della PA responsabile del ritardo. I privati preposti all’esercizio di attività amm.ve individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo

(art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

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L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA• se anche il titolare del potere sostitutivo non emana il provvedimento nel

termine o non liquida l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso avverso il silenzio (art. 117 del codice del processo amm.vo) oppure decreto ingiuntivo (art. 118), se ne ricorrono i presupposti

• nel ricorso avverso il silenzio può proporsi congiuntamente domanda per ottenere l'indennizzo

• il contributo unificato è ridotto alla metà • il caso di ricorso dichiarato inammissibile o respinto per inammissibilità o

manifesta infondatezza dell'istanza di avvio al procedimento, il giudice con pronuncia immediatamente esecutiva condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da 2 volte a 4 volte il contributo unificato

• la Segreteria del giudice comunica la pronuncia di condanna a carico della PA alla Corte dei conti per il controllo di gestione sulla PA, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza e al titolare dell'azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento amministrativo

(art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

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L’INDENNIZZO DA RITARDO DELLA PA• le disposizioni dell’art. 28 del d.l. 69 si applicano in via

sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (21/08/2013) ai procedimenti amm.vi per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa iniziati successivamente a tale data

• finanza invariata• decorsi 18 mesi dal 21/08/2013 e sulla base del monitoraggio

relativo alla sua applicazione, con regolamento (art. 17, c. 2 l. 400/1988), su proposta del Ministro per la PA e la semplificazione, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali e Conferenza unificata sono stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amm.vi esclusi, o la cessazione delle disposizioni dell’art. 28, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amm.vi diversi da quelli individuati al comma 10

(art. 28 d.l. 21 giugno 2013, n. 69)

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MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

• indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche alla base della decisione, in relazione alle risultanze istruttorie

• motivazione “per relationem”: oltre alla comunicazione della decisione va indicato e reso disponibile anche l’atto richiamato

• obbligo di motivare tutti i provvedimenti amm.vi, anche su:- l’organizzazione amministrativa

- i pubblici concorsi

- il personale• esclusi gli atti normativi e a contenuto generale (contenenti

proposizioni prescrittive generali, rivolti a una pluralità di soggetti non determinabili a priori, come il bando di gara)

• indicazione di termine e autorità cui eventualmente ricorrere(art. 3)

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USO DELLA TELEMATICA

- scopo di conseguire maggiore efficienza per le PA

- incentivazione del suo uso

• nei rapporti interni

• tra le diverse PA

• tra le PA e i privati

(art. 3 bis)

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UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- prevista da legge o regolamento per ciascun tipo di procedimento

- in mancanza di norma espressa, determinata da ogni PA per ciascun tipo di procedimento di sua competenza, con regime di pubblicità

- responsabilità dell’unità organizzativa per:

• l’istruttoria

• gli altri adempimenti procedimentali

• l’adozione del provvedimento finale

(art. 4)

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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il dirigente dell’unità organizzativa assegna a sé oppure ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità

- dell’istruttoria

- di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento

- eventualmente, anche dell’adozione del provvedimento finale

(art. 5, comma 1)

il dirigente dell’unità organizzativa è responsabile del procedimento fino a che non ne effettui l’assegnazione ad altro dipendente addetto alla stessa unità organizzativa

(art. 5, comma 2)

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ELEMENTI DA COMUNICARE

- unità organizzativa competente

- nominativo del responsabile del procedimento

• ai destinatari degli effetti del provvedimento finale

• a chi per legge deve intervenire nel procedimento

• ad altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa loro derivare pregiudizio

• a richiesta, a chiunque vi abbia interesse

(art. 5, comma 3)

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COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• valutazione istruttoria di quanto è rilevante per emanare il provvedimento (condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, presupposti)

• accertamento d’ufficio dei fatti, compimento degli atti necessari, adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria (richiesta di dichiarazioni anche in rettifica di precedenti erronee o incomplete, accertamenti tecnici, ispezioni, ordine di esibizione documentale)

• proposizione o, se competente, indizione delle conferenze di servizi

• comunicazioni, pubblicazioni, modificazioni previste da norme

• adozione del provvedimento finale, se competente

• trasmissione degli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento finale, il quale deve motivare le proprie decisioni, se difformi rispetto alle risultanze istruttorie del responsabile

(art. 6)

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CD SOCCORSO ISTRUTTORIO

• generale possibilità di richiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta

• non è previsto un obbligo illimitato e assoluto in tal senso (non può considerarsi un dovere assoluto della PA )

• vanno rispettati alcuni confini, come la par condicio (non si può ricorrervi in caso di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi) e il limite degli elementi essenziali (la regolarizzazione dell’istanza non può riferirsi ai suoi elementi essenziali)

• la norma va necessariamente applicata dalla PA qualora gli atti tempestivamente prodotti (ad esempio in una gara di appalto) contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso di un requisito di partecipazione ad una procedura non espressamente documentato

(art. 6)

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CD “SOCCORSO ISTRUTTORIO”

• nel caso si intenda ricorrere all’istituto del “soccorso istruttorio”, occorre

• formalizzare espressamente la sospensione dei termini per provvedere (art. 2, c. 7: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 gg, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della PA stessa o non direttamente acquisibili presso altre PA. Si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 2”)

• espressamente indicare che si ricorre al soccorso, con relativa sospensione dei termini, per casi non gravi e sanabili, nel pieno rispetto della par condicio

(art. 6)

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OBBLIGO DI ASTENSIONE

• il dovere di astensione incombe su:

- responsabile del procedimento

- titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale

• sussiste in caso di conflitto di interessi

• si sostanzia nel dovere di segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale

(art. 6 bis)

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO

• ai destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale

• ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento

• a altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, qualora dal provvedimento possa loro derivare pregiudizio

• assenza di esigenze di celerità del procedimento che ne impediscano la comunicazione (procedimenti elettorali o ordinanze sindacali urgenti)

• possibilità di adottare provvedimenti cautelari (casi di ordinanze, misure di salvaguardia) anche prima della comunicazione di avvio

(art. 7)

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MODALITÀ E ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

• comunicazione di avvio fatta dalla PA ad personam- la PA competente- l’oggetto del procedimento che è stato promosso- l’ufficio e la persona responsabile del procedimento- la data entro la quale deve concludersi il procedimento- i rimedi esperibili in caso di inerzia della PA- la data di presentazione dell’istanza, se l’iniziativa è di parte- l’ufficio ove si possono visionare gli atti

• adozione di idonee forme pubblicità, se la comunicazione personale è gravosa o per numero di destinatari impossibile

• possibilità di eccepire l’omessa comunicazione di tali elementi solo per i soggetti nel cui interesse è prevista

(art. 8)

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SOGGETTI FACOLTIZZATI AD INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO

Requisito indispensabile: necessità che derivi loro un potenziale pregiudizio dal provvedimento

- soggetti portatori di interessi pubblici o privati

- portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati

(art. 9)

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INTERESSI DIFFUSI O ADESPOTI• non fanno capo ad una pluralità determinata di individui,

sono comuni a tutti gli appartenenti a una formazione sociale non organizzata e non individuabile in via autonoma (interesse degli abitanti di una zona alla qualità del paesaggio)

• difettano dei requisiti di personalità e differenziazione indispensabili per l’ammissibilità dell’azione giurisdizionale o procedimentale. Principio generale: non si può far valere in un processo a nome proprio un diritto altrui (art. 81 cpc)

• si ammette non la legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale per la tutela di interessi diffusi, ma in via generalizzata la legittimazione alla partecipazione ai procedimenti amministrativi che coinvolgano detti interessi.

(art. 9)

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INTERESSI COLLETTIVI• ricollegabili a figure soggettive determinate (o quanto meno

determinabili), che costituiscono idonei “centri d’imputazione”• solo se gli interessi diffusi (situazioni giuridiche non riferibili a

soggetti individuali ma a gruppi di persone) siano collegati a una comunità di individui e che tale comunità si sia organizzata mediante la costituzione di un ente preposto alla tutela dei medesimi, essi vengono definiti ed individuati come interessi collettivi

• fanno capo a un ente esponenziale di un gruppo di soggetti con le seguenti caratteristiche: a) non è occasionale; b) è dotato di adeguata struttura organizzativa; c) è radicato sul territorio; d) la sua natura giuridica è palese (associazione privata riconosciuta, comitato, ordine professionale ecc.e) il grado di rappresentatività o esponenzialità è discrezionalmente valutato dal giudice

(art. 9)

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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

• titolari:- soggetti nei cui confronti esiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte della PA

- soggetti facoltizzati ad intervenire

• diritti:- prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi di esclusione dall’accesso ex art. 24

- presentare memorie scritte e documenti (se pertinenti al procedimento, la PA li valuta obbligatoriamente)

(art. 10)

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AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE

• l’interessato invia un’istanza tramite posta, pec, a mano presso l’ufficio protocollo

• il protocollo certifica data e ora di ricevimento o di invio ed i termini decorrono da data ed ora della registrazione presso il protocollo dell’ente

• la pratica è assegnata al responsabile del procedimento

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LE FASI IN GENERALE

• comunicazioni ai soggetti interessati

• avvio della istruttoria del procedimento

• conclusione del procedimento con un atto o provvedimento finale

• pubblicazione del provvedimento sul sito web

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APPROCCIO DEL CITTADINO ALL’ISTANZA

• verificare dei documenti da allegare all’istanza

• come e dove presentare le istanze: direttamente negli uffici, presso l’URP, sul sito dell’ente con format, via web, via PEC

• l’ufficio protocollo e la sua digitalizzazione

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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: RESPONSABILITÀ DELLA PA

• compito del dirigente è definire correttamente le modalità di presentazione dell’istanza, con la relativa modulistica

• responsabilità del dirigentè è pubblicare sul sito la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze

• monitoraggio periodico delle attività di protocollazione e del funzionamento del sistema informatico di protocollo

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ASSEGNAZIONE: RESPONSABILITÀ

• determinazione della durata di permanenza della documentazione presso il protocollo

• certezza del momento di trasmissione dell’istanza al dirigente

• certezza del momento di assegnazione della pratica al dipendente

• art. 53 d.PR 445/2000, art. 40 bis del Cad, linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico del procedimenti amm.vi (DigitPA, ora Agenzia per l’Italia digitale)

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DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DEL PROCEDIMENTO

• i procedimenti si possono articolare in fasi con la relativa durata e modulistica

• la PA provvede al censimento dei procedimenti amministrativi

• la PA provvede a definire gli elementi di ogni procedimento: denominazione, flusso documentale, norme di riferimento, risorse impegnate, modulistica, istruttoria, fasi, pareri, provvedimento

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OBBLIGHI DEI DIRIGENTI NELLA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI • pubblicare l’iter completo dei procedimenti • pubblicare la modulistica necessaria • definire le fasi in funzione della durata e

delle attività da svolgere• stabilire la durata di ogni procedimento

secondo criteri oggettivi e nel rispetto del principio di semplificazione e dei bisogni dell’utenza

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PUBBLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI SUL SITO

• procedimenti dell’ente• modulistica• iter dei procedimenti• responsabili dei procedimenti• norme di riferimento• provvedimenti adottati

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PROCEDIMENTO AD ISTANZA – MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO

- il responsabile del procedimento (o altro soggetto competente ex art. 5) comunica all’istante i motivi ostativi

- la comunicazione va fatta prima dell’adozione del provvedimento negativo ed interrompe i termini per concludere il procedimento

- entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la parte può presentare per iscritto osservazioni, anche corredate da documenti. Se non accolte, se ne dà ragione nel provvedimento finale

- i termini per concludere il procedimento iniziano nuovamente dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, 10 giorni dopo la comunicazione inviata dal responsabile

- inapplicabilità alle procedure concorsuali e ai procedimenti previdenziali/assistenziali ad istanza di parte, gestiti dagli enti previdenziali

(art. 10 bis)

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ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO

• accordi con gli interessati, in accoglimento di loro osservazioni e proposte, per finalità di pubblico interesse e senza pregiudizio dei terzi

• scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o per sostituirlo

• il responsabile del procedimento può fissare un calendario di incontri con il destinatario e eventuali controinteressati, insieme o separatamente

• accordo sostitutivo soggetto agli stessi controlli previsti per il provvedimento• accordo per atto scritto, a pena di nullità, salva diversa previsione legislativa• applicazione dei principi civilistici su obbligazioni e contratti, se compatibili• recesso unilaterale della PA per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e

indennizzo al privato per eventuali pregiudizi patiti• determinazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento

prima dell’accordo, per garantire imparzialità e buon andamento • abrogata la competenza del TAR sulle controversie in materia di accordi

• applicabilità a tutte le PA

(art. 11)

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• destinato a definire consensualmente il contenuto del provvedimento (o di una parte di esso): accordo integrativo. Atto strumentale al provvedimento finale, si inserisce nell’ambito di un procedimento amm.vo già avviato

• concluso in luogo del provvedimento: accordo sostitutivo. Si inserisce nell’ambito di un procedimento già avviato, in funzione surrogatoria del provvedimento del quale produce gli effetti; sostituisce il provvedimento e può essere concluso solo nei casi previsti dalla legge (vale a dire da una legge diversa da quella generale sul procedimento amministrativo)

• cessione volontaria in materia espropriativa (art. 20 del D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001)

• accordi quadro in materia di contratti pubblici (art. 3 comma 13 D.Lgs. 163/2006)

• convenzione di lottizzazione (art. 28 L. 765/1967 in materia di esecuzione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione)

• accordo bonario (art. 240 D.Lgs.163/2006 in materia di definizione transattiva delle controversie economiche che possono insorgere nell'esecuzione dei contratti pubblici)

(art. 11)

ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO

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ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICIPA

• sovvenzioni

• contributi

• sussidi

• ausili finanziari

• vantaggi economici di q.siasi genere

PERSONE FISICHE - ENTI PUBBLICI

- ENTI PRIVATI

necessità di predeterminazione di

criteri e modalità, la cui osservanza deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione/attribuzione (art. 12)

concessione attribuzione

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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

le disposizioni sulla partecipazione non si applicano

• all’emanazione di atti della P.A.

- normativi

- amministrativi generali

- di pianificazione e programmazione

• ai procedimenti delle seguenti materie

- tributaria

- legge 82/1991 (collaboratori di giustizia)

- d.lgs 119/1993 (cambiamento delle generalità per i collaboratori di giustizia)

(art. 13)

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CONFERENZA DI SERVIZI - GENERALITÀ

• si sviluppa nella trattazione contemporanea di uno stesso affare da parte di una pluralità di soggetti pubblici

• la PA procedente “può indire una conferenza di servizi” (precedente formulazione normativa: “indice di regola”)

• “qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici”

• la conferenza di servizi è un modulo procedimentale che permette di coordinare e valutare contestualmente tutti gli interessi pubblici coinvolti in un unico procedimento amm.vo

• previo accordo tra le PA coinvolte, è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici, secondo tempi e modalità stabiliti dalle PA stesse

(art. 14, commi 1 e 5 bis)

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CONFERENZA DI SERVIZI - GENERALITÀ

strumento per snellire, razionalizzare e semplificare l’azione amm.va, dalla duplice funzione

modulo generale di semplificazione procedimentale: è il luogo del procedimento ove tutti gli interessi pubblici rilevanti hanno l'occasione per essere sincronicamente rappresentati, con accelerazione dei tempi procedurali (profilo della semplificazione), con l’apporto contemporaneo delle singole PPAA, a distinti titoli competenti, senza superare la distribuzione delle reciproche competenze

strumento di coordinamento: volto alla composizione dei vari interessi pubblici coinvolti in un dato procedimento (presenza di più organismi amm.vi, ciascuno dei quali ricollegabile a distinti centri di potere ed appartenente a distinti apparati); con la loro complessiva e contestuale valutazione, si individua e riafferma l'interesse pubblico primario o prevalente (profilo dell'assetto degli interessi)

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CONFERENZA DI SERVIZI - DISTINZIONE

l’art. 14 della L.241/90 prevede due tipi di conferenza:istruttoria (art. 14, commi 1 e 3 )

• acquisizione al procedimento di interessi pubblici coinvolti nel provvedimento amm.vo, senza effetti vincolanti per l’autorità procedente

• disciplina tempi e modalità di azioni future

• funzione strumentale di coordinamento degli interessi in gioco

decisoria (art. 14, comma 2)

• emanazione di veri e propri accordi amm.vi sul contenuto del provv.to finale

• indetta quando la PA procedente debba acquisire intese, concerti,nulla osta o assensi dalle altre PPAA

• costituisce l’oggetto dell’accordo finale

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CONFERENZA DI SERVIZI - OBBLIGATORIETÀ

• la PA procedente (quella che emana l’atto relativo al procedimento di competenza) deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre PA

• se non li ottiene, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta da parte della PA competente ad assicurare l’intesa/concerto ovvero a fornire il nulla osta/assenso

deve indire la conferenza di servizi

(art. 14, comma 2, 1a parte)

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CONFERENZA DI SERVIZI - FACOLTATIVITÀ

• sussistenza, come nei casi di obbligatorietà, della necessità di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi di altre PA

• manifestazione di dissenso, sempre entro 30 gg dalla ricezione della richiesta da parte delle PA interpellate, sulla richiesta da parte della PA competente di assicurare l’intesa/concerto ovvero a fornire il nulla osta/assenso, ovvero

• casi in cui è consentito alla PA procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle PA competenti

possibilità per la PA procedente di indire la conferenza

(art. 14, comma 2, 2a parte)

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CONFERENZA DI SERVIZI - FACOLTATIVITÀ - SEGUE

esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amm.vi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati

indizione

• da parte della PA che cura l’interesse pubblico prevalente o, previa informale intesa, da una delle PA che curano l’interesse prevalente

• richiesta di indizione comunque possibile per ogni PA coinvolta

(art. 14, comma 3)

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CONFERENZA DI SERVIZI – FACOLTATIVITÀ (segue)

attività del privato soggetta ad atti di consenso di più PA

convocazione della conferenza di servizi ad opera della PA competente ad adottare il provvedimento finale

possibile attivazione su richiesta del privato interessato

(art. 14, comma 4)

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CONFERENZA DI SERVIZI IN CASO DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LLPP

convocazione entro 15 gg dall’affidamento, fatte salve le leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale

• da parte del concedente

• da parte del concessionario, previo consenso del concedente al quale spetta comunque il diritto di voto

(art. 14, comma 5)

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CONFERENZA PRELIMINARE

- carattere di facoltatività

- relativa a progetti di particolare complessità ovvero a progetti di insediamenti produttivi di beni e servizi

- necessità di motivata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o progetto definitivi

- in assenza di progetto preliminare, richiesta documentata da studio di fattibilità

- scopo di verificare le condizioni per ottenere gli atti di consenso necessari

- costi a carico del richiedente

- pronunzia della conferenza entro 30 giorni dalla richiesta

(art. 14 bis, comma 1)

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CONFERENZA PRELIMINARE PER LA FINANZA DI PROGETTO

- obbligatoria per le procedure di cui all'art. 153 del d.lgs 163/2006 (finanza di progetto)

- in questi casi la conferenza preliminare si esprime sulla base dello studio di fattibilità o del progetto preliminare, per le procedure che prevedono che gli stessi siano posti a base di gara

- le indicazioni fornite in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento

(art. 14 bis, c. 1 bis)

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CONFERENZA PRELIMINARE NELLE PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DI OO.PP. E DI INTERESSE PUBBLICO

• si esprime sul progetto preliminare

• indica le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, in quanto richiesti dalla normativa vigente- intese - pareri- concessioni - autorizzazioni - licenze - nulla osta o assensi, comunque denominati

• in sede di conferenza preliminare le PA preposte alle tutele su ambiente, paesaggio/territorio, patrimonio storico/artistico, salute/pubblica incolumità si pronunziano sulle soluzioni progettuali

• in assenza di preclusioni, entro 45 giorni vengono indicati condizioni ed elementi per ottenere, col progetto definitivo, i consensi

(art. 14 bis, comma 2)

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CONFERENZA PRELIMINARE IN CASO DI RICHIESTA DI V.I.A.

• sempre relativa a progetti di particolare complessità e insediamenti produttivi

• la conferenza si esprime entro 30 gg dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale

• in assenza di conclusione nei 90 gg dalla richiesta dell’interessato, la conferenza comunque si pronunzia nei 30 gg successivi; tale fase costituisce parte integrante della procedura di VIA

• in sede di conferenza, la P.A. competente alla V.I.A.

- si esprime sulle condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di I.A.

- esamina le principali alternative (compresa quella “zero”)

- verifica l’esistenza di elementi di incompatibilità; se assenti, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso

- in ipotesi di dissenso espresso da una PA preposta alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., se si tratta di opera interregionale, rimette la decisione agli organi indicati all’art. 14 quater, comma 3 (CdM, Conferenze Stato/Regioni e unificata)

(art. 14 bis, commi 3 e 3 bis)

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CONFERENZA PRELIMINARE – ELEMENTI ALLA BASE DELLA DECISIONE

• nei progetti di particolare complessità• nei progetti di insediamenti produttivi• nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse

pubblico• nel caso in cui sia richiesta la V.I.A.

la conferenza si esprime in base agli elementi a disposizione

modificazione o integrazione delle indicazioni fornite in sede di conferenza solo in presenza di significativi elementi emersi successivamente nel procedimento, anche a seguito di osservazioni dei privati sul progetto definitivo

(art. 14 bis, comma 4)

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PROCEDURE DI REALIZZAZIONE DI OO.PP. E DI INTERESSE PUBBLICO: DALLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

ALLA CONFERENZA DI SERVIZI il responsabile unico del procedimento

- trasmette alle PA il progetto definitivo, redatto secondo le indicazioni fornite dalle stesse PA in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare

- convoca la conferenza tra il 30° e il 60° giorno successivi alla trasmissione (ex art. 14, 2° comma)

- in caso di affidamento con appalto-concorso o concessione di LLPP, la PA aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi solo in base al progetto preliminare (il richiamo alla l. 109/1994 è di fatto all’art. 97 del d.lgs 163/2206: l'approvazione dei progetti da parte delle PA deve essere conforme alla legge 241 e alle disposizioni statali e regionali in materia, con applicazione delle disposizioni in tema di conferenza di servizi - artt. 14 bis e segg.)

(art. 14 bis, comma 5)

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LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI• convocazione della 1^ riunione entro 15 gg dalla data di indizione (30 gg, per

istruttoria particolarmente complessa)• determinazioni per l’organizzazione dei lavori assunte a maggioranza dei presenti• può svolgersi per via telematica• convocazione almeno 5 gg prima, anche per via telematica/informatica • le PA possono chiedere un differimento non superiore a 10 gg dalla 1^ riunione (15

gg se la richiesta proviene da autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale)• i soggetti proponenti il progetto sono convocati, senza diritto di voto• la nuova data della riunione può essere fissata entro i 15 gg successivi se la richiesta

proviene da autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. Gli SUAP e quelli per l'edilizia o i Comuni o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi per atti di assenso o consultivi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali

• possono partecipare, senza diritto di voto, concessionari e gestori di pubblici servizi, se interessati, e le PA preposte alla gestione di eventuali misure pubbliche di agevolazione

• nella prima riunione è fissato il termine per l’adozione della decisione conclusiva ed i lavori della conferenza non possono superare i 90 gg, salvo che venga richiesta la VIA, ai sensi del comma 4. Spirato inutilmente il termine, la PA procedente provvede

• in caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza

(art. 14 ter, commi da 01 a 3 bis)

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LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZICASI NEI QUALI È RICHIESTA LA VIA

• nel caso sia richiesta la VIA, la CDS si esprime dopo la sua acquisizione• il termine per la conclusione dei lavori (max 90 gg) viene sospeso per non oltre 90

ulteriori gg, fino all’acquisizione della VIA • se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del provvedimento, la

PA competente si esprime in sede di CDS, che si conclude entro i 30 gg successivi al termine di conclusione dei lavori; a maggioranza, può essere concessa una proroga di 30 gg, per i necessari approfondimenti istruttori

• per rispettare i tempi, le attività tecnico-istruttorie non ancora svolte possono essere eseguite anche da altri organi della PA o EEPP di pari qualificazione e capacità tecnica, o da istituti universitari, con oneri a carico del committente

• l'intervento oggetto di CDS è stato sottoposto positivamente a VAS: risultati e prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, se effettuata nella medesima sede, statale o regionale

• se è già intervenuta la VIA, si applicano alle sole PA preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità le disposizioni su

• motivato dissenso (art. 14 quater, comma 3)• pareri obbligatori (articolo 16, comma 3)• valutazioni tecniche (articolo 17, comma 2)

(art. 14 ter, commi 4, 4 bis e 5)

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PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

per ogni PA partecipa

- un unico rappresentante

- legittimato dall’organo competente

- espressione in modo vincolante della volontà della PA

(art. 14 ter, comma 6)

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ESITI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

all'esito dei lavori o scaduti i termini (90+30+30), la PA procedente

- in caso di VIA statale, può adire direttamente il CDM

- in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle PA partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti

la mancata partecipazione alla CDS ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate

- ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa

- ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato

è salvo il diritto del privato di dimostrare il danno da mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento

(art. 14 ter, comma 6 bis)

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ASSENSO E PUBBLICITÀ IN SEDE DI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

• si considera acquisito l'assenso della PA, comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), se il rappresentante, all'esito dei lavori, non ha definitivamente espresso la volontà della propria PA che rappresenta

• possibilità di richiedere ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o documentazione ulteriore

- per una sola volta

- in caso di mancata risposta entro 30 gg, si esamina il provvedimento in sede di CDS

• il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della VIA, nella GU (BUR in caso di VIA regionale) e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla pubblicazione in GU decorrono i termini per eventuali impugnazioni giurisdizionali

(art. 14 ter, commi 7, 8, 10)

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EFFETTI DEL DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA

i rappresentanti delle PA, comprese quelle preposte alla tutela - ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del d.lgs 152/2006 (l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei 150 gg successivi alla presentazione dell'istanza)- paesaggistico-territoriale- del patrimonio storico-artistico- della salute e della pubblica incolumità

devono manifestare l’eventuale dissenso a pena di inammissibilità

- se regolarmente convocati alla conferenza di servizi

- in sede di CDS

- con congrue motivazioni

- purché il dissenso non riguardi questioni non oggetto della conferenza

- con indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso

(art. 14 quater, comma 1)

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EFFETTI DEL DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - 2

• in caso di motivato dissenso espresso da una P.A. competente alla tutela ambientale, paesaggistico/territoriale, della pubblica salute e incolumità

• fuori dei casi dell'art. 117, 8° comma, Cost. (la legge regionale ratifica le intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni), delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale e dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale

• la PA procedente rimette la decisione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'esercizio del potere sostitutivo, alla deliberazione del CDM, che si pronunzia entro 60 gg, previa intesa con - la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate (dissenso tra PA statale e regionale o tra più PA regionali)- la Regione e gli EL interessati (dissenso tra PA statale o regionale e un EL o tra più EL)

• se l'intesa non è raggiunta entro 30 gg, la deliberazione del CDM può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia aut. in materia di propria competenza, il CDM delibera in esercizio del potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province aut. interessate (art. 14 quater, comma 3)

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EFFETTI DEL DISSENSO IN SEDE DI CONFERENZA - 3

• restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle prov. aut. di TN e di BZ dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione

• nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’art. 5, c.2, lett.c-bis, legge 400/1988 (il Presidente del CDM può deferire al CDM, per una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra PA a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti)

(art. 14 quater, commi 3 quinquies e 5)

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CONFERENZA DI SERVIZI IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO

• nel caso di CDS per l’approvazione del progetto definitivo, qualora applicabili le procedure di cui agli artt. 37 bis segg. L. 109/1994 (c.d. legge quadro in materia di LLPP), corrispondenti agli artt. 153 segg. d.lgs 163/2006 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori)

• sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto

- gli aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura (art. 37 quater l. 109, ora art. 155 dlgs 163)

- le società di progetto (quella costituita in forma di spa o srl, anche consortile, che diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione (art. 37 quinquies l. 109, ora art. 156 dlgs 163)

(art. 14 quinquies)

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ACCORDI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

• anche fuori delle ipotesi di Conferenza di servizi

• possibilità di accordarsi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

• dall’1.1.2013 sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi

• si osservano, se applicabili, le seguenti disposizioni in tema di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

- atto scritto a pena di nullità, salva diversa disposizione di legge

- applicazione dei principi del codice civile per obbligazioni e contratti, se compatibili e se non diversamente previsto

- controlli analoghi a quelli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

- non è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

- applicabilità di queste disposizioni a tutte le PA(artt. 15 e 29, 1° c.)

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strumento di coordinamento tra enti, che attiva procedure semplificate per la realizzazione di opere o interventi di rilevante complessità, coinvolgenti più livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale), le cui finalità siano chiaramente orientate a perseguire l’interesse pubblico

l’Accordo riguardante enti di una stessa regione, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce i permessi di costruire, sempre che vi sia l’assenso del Comune interessato

se l’Accordo comporta variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale a pena di decadenza entro 30 giorni

ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 34 TUEL)

Entrate
Articolo 34 Accordi di programma1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o diprogrammi di intervento che richiedono, per la loro completarealizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincee regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, ocomunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente dellaregione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazionealla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi osui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo diprogramma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne itempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connessoadempimento.2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato,nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggettipartecipanti.3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo diprogramma, il presidente della regione o il presidente dellaprovincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti ditutte le amministrazioni interessate.4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente dellaregione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altreamministrazioni interessate, e' approvato con atto formale delpresidente della regione o del presidente della provincia o delsindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decretodel Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinandole eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici esostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso delcomune interessato.5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dalconsiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese neiprogrammi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamenteutilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma deiprecedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comportala dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenzadelle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia sele opere non hanno avuto inizio entro tre anni.7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e glieventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegiopresieduto dal presidente della regione o dal presidente dellaprovincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli entilocali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regioneo dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipanoamministrazioni statali o enti pubblici nazionali.8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti ilconcorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordodi programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegiodi vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da unrappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipatoall'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita lefunzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed alprefetto.
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PA E AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI

(CDS, sez. V, n° 3849 del 15.07.2013 – accordo tra ASL e Università per l’affidamento dell’incarico di studio e valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere)

quando un accordo stipulato da due PA fuoriesce dalla disciplina (comunitaria e nazionale) sugli appalti pubblici ed è attratto dalla disciplina di cui all’art. 15?

netta distinzione fra accordi di cooperazione fra due PA e contratti privatistici

“contratto ad oggetto pubblico”: le PPAA stipulanti partecipano all’accordo ex art. 15 in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune

vi è un comune interesse fra le parti a soddisfare uno specifico interesse pubblico di cui entrambe sono portatrici; viene meno il rapporto sinallagmatico fra obbligazioni delle parti e, dunque, il contenuto economico del rapporto stesso, così conducendo il rapporto ad una figura diversa rispetto a quella del contratto disciplinato dall’art. 1321 c.c.

(artt. 15)

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ATTIVITÀ CONSULTIVA• gli organi consultivi delle PA di cui all’art. 1, 2° comma, d.lgs 165/2001 (tutte le PA Statali, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende e PA Statali ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, loro consorzi ed associazioni, istituzioni universitarie, IACP, ora ATER, CCIAA e loro associazioni, tutti gli EP non economici nazionali, regionali e locali, amm.ni, aziende e enti del SSN)

- rendono i pareri obbligatori entro 20 gg dalla ricezione della richiesta

- se facoltativo, devono immediatamente comunicare alla PA richiedente il termine di resa del parere, che comunque non può superare i 20 gg dalla richiesta

• facoltà per la PA richiedente di procedere comunque, se l’organo consultivo non comunica il parere obbligatorio o non rappresenta esigenze istruttorie

• obbligatorietà per la PA richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere, se è spirato il termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie

• salvo che non ometta la richiesta del parere, il RUP non risponde dei danni per mancata espressione dei pareri

(art. 16, commi 1 e 2)

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ATTIVITÀ CONSULTIVA – 2

• inapplicabilità dei precedenti obblighi e termini per i pareri delle PA che tutelano ambiente, paesaggio, territorio, salute

• consentita una sola interruzione dei termini previsti in caso di esigenze istruttorie (parere reso entro 15 gg dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle PA interessate)

• i pareri sono trasmessi con mezzi telematici • gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di

particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti• resta ferma la disciplina del Consiglio Superiore dei LP (art. 127

del codice dei contratti pubblici)

(art. 16, commi da 3 a 6 bis)

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VALUTAZIONI TECNICHE

• espressa obbligatorietà (legge o regolamento) di acquisire le valutazioni tecniche di appositi organi o enti prima dell’adozione del provvedimento

• l’organo o ente non provvede o non rappresenta esigenze istruttorie di competenza della PA procedente entro i termini previsti o, in mancanza, entro 90 gg dalla ricezione della richiesta

• il responsabile del procedimento richiede così le valutazioni tecniche

- ad altri organi della PA o EP qualificati

- ad istituti universitari

• inapplicabilità in caso di valutazioni prodotte dalle PA che tutelano ambiente, paesaggio, territorio, salute

• possibilità di una sola interruzione in caso di esigenze istruttorie dell’ente o organo adito, con resa del parere entro 15 gg dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle PA interessate

(art. 17)

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DIFFERENZE TRA PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE

• il parere presuppone una situazione di fatto che è già stata chiarita ed esprime un punto di vista già correlato al provvedimento da emanare. La PA procedente non è vincolata a decidere secondo il parere, bensì è vincolata a tenerne conto

• la valutazione tecnica serve a chiarire la situazione di fatto e appartiene alla fase iniziale dell’istruttoria

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AUTOCERTIFICAZIONE

• le PA adottano misure organizzative idonee a garantire le disposizioni sull’autocertificazione e sulla presentazione alla PA di atti e documenti (l. 4/1/1968 nr. 15) entro 6 mesi dall’entrata in vigore della l. 241/1990 (2/9/1990)

• acquisizione d’ufficio da parte del RUP dei documenti che attestano atti, fatti, qualità e stati soggettivi- necessari per l’istruttoria del procedimento- già in possesso della PA, ovvero detenuti istituzionalmente da altra PA• la PA procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca di documenti

• accertamento d’ufficio da parte del responsabile del procedimento di fatti, stati e qualità che la PA (procedente o altra) è tenuta a certificare

(art. 18)

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

la segnalazione dell'interessato (SCIA) sostituisce

• ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato

• domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali, artigianali il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amm.vi a contenuto generale

condizioni preclusive dell’applicabilità della SCIA

• limiti o contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti di autorizzazione

• vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e casi di atti rilasciati dalle PA preposte alla difesa nazionale, PS, immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia e delle finanze, compresi quelli concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli relativi a costruzioni in zone sismiche e imposti dalla normativa comunitaria

(art. 19, 1° comma. 1° periodo)

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - 2

la segnalazione è corredata

• delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti nelle dichiarazioni sostitutive degli artt. 46 (di certificazioni) e 47 (dell'atto di notorietà) del TU delle disposizioni in materia di documentazione amm.va (d.PR 445/2000)

• ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza della PA

(art. 19, 1° comma. 2° periodo)

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• se la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, o l'esecuzione di verifiche preventive (ASS, VVF ecc.), essi sono sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle PA competenti

• la segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni e degli elaborati tecnici, può essere presentata mediante r.a.r., salvi i procedimenti ove è previsto l’utilizzo esclusivo della telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte della PA

(art. 19, 1° c. 3° e 4° periodo)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - 3

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• l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA alla PA

• la PA, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro 60 gg dal ricevimento della SCIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, se possibile, l'interessato conformi alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla PA, non inferiore a 30 gg

• è fatto salvo il potere della PA di assumere determinazioni in via di autotutela, ex artt 21-quinquies e 21-nonies

• in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la PA può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi

• se il fatto non costituisce più grave reato, si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni nonché quelle di cui al capo VI del TU delle disposizioni in materia di documentazione amm.va (art. 76, 3° comma d.PR 445/2000 “Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale …)

(art. 19, commi 2, 3 e 6)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - 4

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - 5

• intervento della PA dopo il decorso dei termini (60 gg – 30 gg in caso di SCIA edilizia) per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti

• intervento successivo possibile solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale

• necessità di previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi con la conformazione dell'attività dei privati alla normativa

(art. 19, 4°comma)

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - 6

la SCIA non si applica • alle attività economiche a prevalente carattere finanziario (magazzini generali che svolgono attività di deposito fiscale e nella relativa autorizzazione è

coinvolta direttamente anche l’amm.ne finanziaria)• a quelle regolate dal TU delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 1 settembre 1993, n. 385)• a quelle regolate dal TU in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs 24

febbraio 1998, n. 58 - esercizio nei confronti del pubblico in via professionale di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di

intermediazione in cambi)

dal punto di vista giurisdizionale • ogni controversia relativa all'applicazione dell’art. 19 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 CPA)• il ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'art. 20

(art. 19, 5°comma)

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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - 7

• è fatta salva l'applicazione

- delle disposizioni ove è consentito alla PA un intervento, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti

- delle disposizioni penali

• si applicano anche le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dalle leggi regionali

• la SCIA, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili

• gli interessati possono sollecitare alla PA l'esercizio delle verifiche e, in caso di inerzia, esperire solo l'azione avverso il silenzio e la declaratoria di nullità di cui all'art. 31 del d.lgs 104/2010 (decorsi i termini per la conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo della PA di provvedere): azione proponibile fino a che perdura l'inadempimento, comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti

(art. 19, commi 6 bis e 6 ter)

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SILENZIO ASSENSO• il silenzio della PA competente equivale all’accoglimento della domanda nei procedimenti ad istanza di parte, per il rilascio di provvedimenti amministrativi

• non sono necessarie ulteriori istanze o diffide

• la PA non deve avere comunicato all’interessato il diniego nei termini di conclusione del procedimento

• la PA non deve avere indetto entro 30 gg la conferenza di servizi

• la PA può comunque assumere determinazioni in via di autotutela (revoca del provvedimento e annullamento d’ufficio)

• è fatta salva l'applicazione delle disposizioni sulla SCIA

(art. 20, commi da 1 a 3)

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SILENZIO ASSENSO – 2le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano in materia di

• patrimonio culturale e paesaggistico

• ambiente

• difesa nazionale

• PS

• immigrazione

• asilo e cittadinanza

• salute e incolumità pubblica

• casi ove la normativa comunitaria impone l’adozione di provv.ti amm.vi formali

• casi in cui la legge qualifica il silenzio della PA come rigetto dell’istanza

• atti e procedimenti individuati con d.PCM, su proposta del Ministro Funz. Pubblica, di concerto con i Ministri competenti

(art. 20, comma 4)

Entrate
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nelmercato interno. (10G0080)Art. 64 (Somministrazione di alimenti e bevande) ((1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi disomministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quellealcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991,n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comunecompetente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensidel comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi,e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizidi cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazionecertificata di inizio di attivita' da presentare allo sportello unicoper le attivita' produttive del comune competente per territorio, aisensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni.)) 2. ((E' subordinata alla segnalazione certificata di inizio diattivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990,anche)) l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevanderiservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e),d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidentedella Repubblica 4 aprile 2001, n. 235. 3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni,limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela,adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degliesercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cuial comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interessedella collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato siaquello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Taleprogrammazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi eindici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'aperturadi nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni nonaltrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e diviabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi dipubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo suimeccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, esenza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorioe alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' ditutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati allaverifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza diun bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, qualientita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altriesercizi di somministrazione. 4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di unesercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e'subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possessodei requisiti prescritti da parte del subentrante. 5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' dellocale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto delMinistro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione dialimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche,edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'sostituito dal seguente: "6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' disomministrazione di alimenti e bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altricomplessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese aglialloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade enell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), neiquali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circolicooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti daamministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; instabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionaledei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. ". 8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenticasi: a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possessodei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiorea dodici mesi; c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali aicriteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, iltitolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazionecompetente a ripristinare entro il termine assegnato il regolarestato dei locali; d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora iltitolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivil'esercizio entro centottantagiorni. 9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti l'attivita' disomministrazione al pubblico di alimenti e bevande senzal'autorizzazione, ovvero senza la ((segnalazione certificata diinizio di attivita')), ovvero quando sia stato emesso unprovvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzionedell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica lasanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.". 10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, el'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
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SILENZIO ASSENSO – 3

• in caso di silenzio assenso si applicano gli articoli

- 2, comma 7 (termini procedimentali e acquisizione di valutazioni tecniche)

- 10-bis (comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

• ogni controversia relativa al silenzio assenso è devoluta alla giurisdizione esclusiva del GA

(art. 20, commi 5 e 5bis)

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SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI

• obbligo di dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, nei casi di

- “denunzia” (segnalazione certificata di inizio attività)

- “domanda” (silenzio assenso)

• in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni- non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge (art. 19,

3° comma)

- non è ammessa la sanatoria (non più prevista dall’art. 20)- si applica, salvo più grave reato, l’art. 483 cp (Falsità ideologica commessa dal

privato in atto pubblico - Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 2 anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a 3 mesi)

(art. 21, primo comma)

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LE CATEGORIE DI SILENZIO• obbligo per la PA di concludere il procedimento mediante

l’adozione di provvedimento espresso, cui corrisponde il cd diritto del cittadino alla conclusione del procedimento (art. 2)

• il silenzio della PA deve comunque essere qualificato dal punto di vista giuridico, in quanto le norme fanno dipendere dal silenzio precise conseguenze giuridiche

• il silenzio-assenso (art. 20, 1° comma) costituisce la disposizione di portata generale: la legge assegna al silenzio il valore di accoglimento dell’istanza

• le altre fattispecie di silenzio rappresentano eccezioni alla disposizione generale

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SILENZIO RIGETTO O SILENZIO DINIEGO

• l’inerzia della PA assume per la legge, sempre meno frequentemente, il valore di diniego all’istanza. Esempi:• art. 53 d.lgs165/2001 – richiesta di autorizzazione

alla PA di appartenenza per svolgere incarichi retribuiti presso soggetto diverso da una PA

• art. 36 d.PR 380/2001 - richiesta di permesso di costruire in sanatoria

• art. 25 legge 241 - istanza di accesso ai documenti

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SILENZIO DEVOLUTIVO

• il silenzio della PA genera l’attribuzione della competenza ad altra PA

• l’ipotesi è rinvenibile nell’art. 17 (valutazioni tecniche), non applicabile in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da PA preposte alla tutela • ambientale• paesaggistico-territoriale• della salute dei cittadini

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SILENZIO INADEMPIMENTO O SILENZIO RIFIUTO

• nonostante l’istanza di rilascio di provvedimento, la PA omette di provvedere e la legge non attribuisce alcun significato al silenzio della PA, nelle materie di cui all’art. 20, c. 4 l. 241 per le quali il silenzio assenso non trova espressamente applicazione

• la rilevanza di tali materie richiede una espressa valutazione e manifestazione del potere da parte della PA• patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente e difesa nazionale,

pubblica sicurezza, immigrazione, salute e pubblica incolumità• la normativa europea impone di adottare un provvedimento espresso

(es. protezione di acque sotterranee)• procedimenti individuati con uno o più d.PCM, su proposta del Ministro

della FP, di concerto con i ministri competenti (assenti)

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SILENZIO INADEMPIMENTO O SILENZIO RIFIUTO

• un terreno è classificato dal piano regolatore come zona residenziale di espansione

• la Regione non approva la parte di piano relativa ad una zona in quanto ritiene la previsione di sviluppo non realistica e invita il Comune a predisporre un nuovo strumento urbanistico per disciplinare tale zona

• il proprietario di un terreno, che insiste su tale zona, avanza al Comune un’istanza di riqualificazione urbanistica, poiché il suo fondo è privo di destinazione a causa della mancata approvazione da parte della Regione

• il Comune non riqualifica il terreno e Tizio impugna il silenzio formatosi sulla sua istanza

• l’art. 7 della l. 1150/1942 prevede che il Comune obbligatoriamente predisponga un nuovo strumento urbanistico in quanto la pianificazione generale del Comune deve includere l’intero territorio del Comune

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SILENZIO INADEMPIMENTO O SILENZIO RIFIUTO

• in caso di abusi edilizi realizzati con violazione delle norme sulle distanze dal terreno e dagli edifici l’istanza di repressione di tali abusi (con obbligo del Comune di provvedervi) è avanzata dal proprietario del fondo confinante per tutelare non il generale interesse del rispetto o ripristino della legalità, ma lo specifico personale interesse di proprietario limitrofo

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SILENZIO FACOLTATIVO

• genere di silenzio di natura procedimentale• la PA procedente richiede un parere facoltativo

ad altra PA• una volta spirato il termine per emetterlo,

procede con gli atti successivi senza attendere il rilascio di tale atto facoltativo

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SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI - 2• inizio dell’attività in base agli istituti del silenzio assenso e della

SCIA in difetto dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa

si applicano le stesse sanzioni previste per i casi di svolgimento dell’attività in carenza o in difformità di assenso della PA

• applicabilità delle attribuzioni normative previste in materia di vigilanza, prevenzione e controllo delle attività soggette ad atti di

assenso da parte di PA anche nei casi di inizio attività in base silenzio assenso e SCIA

(art. 21, commi 2 e 2 bis)

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Capo IV-bis

le disposizioni del Capo IV-bis “Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso”, comprendente gli articoli da 21-bis a 21-nonies, si applicano a tutte le PA

(art. 29, comma 1)

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L’EFFICACIA DELL’ATTO

• i provvedimenti amministrativi efficaci– sono eseguiti immediatamente– sono fatte salve le diverse previsioni della legge o del provvedimento stesso

• efficacia o esecuzione del provvedimento amm.vo possono essere sospese – per gravi ragioni– per il tempo strettamente necessario

• legittimato a sospendere efficacia o esecuzione del provvedimento è – l’organo che ha emanato l’atto– altro organo previsto dalla legge

• il termine di sospensione è– esplicitamente indicato nell’atto apposito– prorogabile o differibile una sola volta– ridotto per sopravvenute esigenze

(art. 21 bis)

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EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA SFERA GIURIDICA DEI PRIVATI

• comunicazione a ciascun destinatario del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (anche nella forma della notifica agli irreperibili ai sensi del cpc): il provvedimento acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario

• se il numero dei destinatari è elevato e la comunicazione è impossibile/gravosa: adozione di idonee forme di pubblicità stabilite dalla stessa PA

• il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

- se non ha carattere sanzionatorio, è immediatamente efficace se contiene apposita motivata clausola (esproprio)

- se ha carattere cautelare e urgente, è immediatamente efficace (ordinanza del sindaco per motivi sanitari)

(art. 21 bis)

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ESECUTORIETÀ

• facoltà per la PA di imporre coattivamente, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l’adempimento di obblighi nei suoi confronti. Attitudine degli atti a essere eseguiti coattivamente previa diffida; presuppone l'esecutività e, in virtù del principio di legalità, sussiste nei soli casi in cui è prevista dall'ordinamento

• il provvedimento costitutivo indica termini e modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato

• per l’inottemperanza la PA può disporre l’esecuzione coattiva - nei casi previsti- con necessità di diffida- nel rispetto delle modalità di legge

• si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato, in caso di obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro (art. 21 ter)

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IPOTESI DI ESECUTORIETÀ • l'art. 832 cc di tutela dei beni del demanio: alternatività

per la PA tra gli strumenti privatistici e pubblicistici• l'art. 7 Legge abolizione contenzioso (20 marzo 1865, n.

2248, all. E): potere di disposizione della PA sulla proprietà privata in caso necessità ed urgenza e imprevedibilità dell'evento

• l'art. 40 del TU sull'edilizia (d.lgs n. 380/2001): possibilità di eseguire l'ordine di demolizione in caso di abuso edilizio e in caso di mancata ottemperanza da parte del privato all'ordine di demolizione

• possibilità per il sindaco di far eseguire coattivamente le ordinanze contingibili ed urgenti previste dall'art. 54 del TUEL, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccano l'incolumità dei cittadini

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ESEGUIBILITÀ, EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO: CONFRONTO

ESEGUIBILITÀ: possibilità giuridica e di fatto di eseguire un provvedimento; è possibile, cioè, che un provvedimento già esecutivo, in via d'eccezione, non sia eseguito immediatamente per motivi ostativi di fatto o di diritto o per ragioni d'opportunità valutate dalla PA

EFFICACIA: attitudine di un atto amm.vo a produrre quegli effetti giuridici che una norma gli ricollega (costituzione, modificazione o cessazione di rapporti giuridici)

ESECUTIVITÀ: possibilità di realizzare le attività materiali di esecuzione del provvedimento (atto di accertamento: in passato, era necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella per dar corso all’attività di esazione)

(art. 21 quater)

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REVOCA DEL PROVVEDIMENTO• il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato

- dall’organo che lo ha emanato o da altro previsto dalla legge

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

- nel caso di mutamento della situazione di fatto

- nel caso di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario

• la revoca rende inidoneo il provvedimento a produrre ulteriori effetti

• la PA indennizza i soggetti pregiudicati direttamente dalla revoca

• non rientrano nella giurisdizione esclusiva del GA le liti in tema di indennizzo

• se la revoca di un atto amm.vo (ad efficacia durevole o istantanea) incide su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dalla PA agli interessati tiene conto

- del solo danno emergente

-dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto oggetto di revoca all'interesse pubblico

-dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità dell’atto con l'interesse pubblico

(art. 21 quinquies)

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RECESSO UNILATERALE DAI CONTRATTI DELLA PA

• il recesso dai contratti è possibile

- nei casi previsti dalla legge (es. art. 134 codice appalti), con una sostanziale conformità all’art. 1373 c.c.: se è previsto dalla legge, il recesso unilaterale è ovviamente legittimo

- nei casi previsti dal contratto. Analogamente, se il recesso è

previsto dal contratto risulta altrettanto legittimo, atteso l’implicito riferimento ai principi del codice civile che legittimano il recesso consensualmente stabilito fra le parti, anche qualora la facoltà di esercitarlo sia attribuita ad una sola di esse

(art. 21 sexies)

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NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO• è nullo il provvedimento amministrativo

- privo degli elementi essenziali (soggetto, contenuto dispositivo, oggetto, finalità, forma)

- viziato da difetto assoluto di attribuzione o incompetenza assoluta (es. atto di competenza di altro potere o di altro dicastero)

- adottato in violazione o elusione del giudicato (la PA, dopo la sentenza di annullamento passata in giudicato, vi si conforma solo parzialmente ovvero reitera l’atto)

- negli altri casi espressamente previsti dalla legge (nullità testuale: artt. 3 e 6 legge 444/1994, sulla illegittimità della prassi della prorogatio sine die degli organi amministrativi; art. 3, comma 6, d.PR 3/1957 sull’assunzione senza previo concorso alle dipendenze delle PA; artt. 191 e ss TUEL sulla nullità degli atti di spesa privi della copertura finanziaria; art. 11 legge 241/1990 sulla nullità degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento non stipulati per atto scritto)

• le controversie relativa alla nullità del provvedimento non sono più devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

(art. 21 septies)

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ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO• il provvedimento amm.vo è annullabile se afflitto da un vizio di

legittimità e cioè se è - viziato da eccesso di potere

- viziato da incompetenza

- adottato in violazione di legge

• il provvedimento amministrativo non è annullabile qualora si versi congiuntamente in queste ipotesi - violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti

- natura vincolata del provvedimento

- il contenuto dispositivo non poteva essere diverso da quello adottato• il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile

- per mancata comunicazione di avvio del procedimento, se la PA dimostra che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da quello adottato

(art. 21 octies)

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ANNULLAMENTO D’UFFICIO (NON CONTENZIOSO)

• la PA dispone rimozione e perdita di efficacia di un precedente atto amm.vo, illegittimo ex art. 21 octies (efficacia dell’annullamento ex tunc e cioè retroattiva) – “autotutela” o “revoca”- sussistendo ragioni di pubblico interesse- entro un termine ragionevole- considerati gli interessi di destinatari e controinteressati- potere attribuito alla PA che ha emanato l’atto o ad altro organo previsto

dalla legge (il CdM delibera l’annullamento straordinario degli atti amm.vi illegittimi, previo parere

del CDS, a tutela dell’unità dell’ordinamento ex art. 2, comma 3, lett. p. legge 400/1988)

• possibilità di convalida del provvedimento annullabile- sussistendo ragione di pubblico interesse- entro un termine ragionevole

(art. 21 nonies)

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA RIMOZIONE

1. revoca: rimedio esperibile se sussiste un vizio di merito, ma deve esistere anche un interesse pubblico alla rimozione dell'atto. L’eliminazione dell'atto opera dal momento dell’adozione della revoca, cioè ex nunc

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA RIMOZIONE

2. ANNULLAMENTO: devono sussistere un vizio di legittimità e l’interesse pubblico alla rimozione dell'atto viziato. In questo caso l’eliminazione dell'atto è ex tunc, cioè retrodatata al momento di efficacia dell’atto annullato

• l’annullamento (detto “d'ufficio”) è operato• dalla stessa autorità che ha emesso l'atto viziato (auto-annullamento),

nell’esercizio dei poteri di autotutela, con provvedimento prevalentemente a carattere discrezionale

• nei casi previsti dalla legge, con annullamento gerarchico (il provvedimento viene è assunto dall’autorità gerarchicamente superiore a quella che ha emanato l’atto). Si parla ad esempio di annullamento ministeriale, nelle ipotesi particolari tracciate dall’art. 14 d.lgs 165/2001, e di annullamento governativo (art. 138 d.lgs 267/2000)

• l’annullamento d’ufficio è una potestà non soggetta a termini ed ha carattere discrezionale (sino al momento in cui l’illegittimità dell’atto non è dichiarata da un organo di controllo o da sentenza irrevocabile dell’AG

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA

MODIFICAZIONE• rettifica: correzione di quelle parti dell'atto

viziate da errori materiali o ostativi• riforma: correzione dell'atto, che viene integrato

da elementi aggiuntivi• modifica: correzione dell'atto, la cui parte viziata

viene sostituita

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA

CONSERVAZIONE

1. conversione: – il contenuto dell'atto viziato è cambiato con quello di un

altro genere di atto, non viziato, caratterizzato da idonei requisiti di forma e di sostanza

– l’atto posto in essere pertanto è privo di taluni requisiti formali e/o sostanziali, ma comunque idoneo a essere trasformato in un diverso atto, del quale racchiude i suoi requisiti di forma e di sostanza

– deve essere atto a raggiungere il medesimo scopo che l’organo si prefiggeva con l’atto originario

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA

CONSERVAZIONE

2. ratifica: – l'autorità competente all'emanazione si appropria

di un atto adottato precedentemente da altra autorità

– l’atto originario doveva afflitto da incompetenza relativa (l’incompetenza assoluta determina la nullità dell’atto)

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA

CONSERVAZIONE

3. conferma: – l'autorità amm.va che ha emesso l'atto originario ribadisce

la propria precedente determinazione di rinnovarlo o di riprodurne gli elementi non viziati

– l’atto cui si riferisce non viene innovato, ma ci si limita a conservarne gli effetti

conferma impropria: viene adottato un nuovo provvedimento con una nuova istruttoria

conferma propria: l’atto emanato successivamente è solo confermativo del precedente e manca una nuova istruttoria

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA

CONSERVAZIONE

4. convalida: – la stessa autorità che ha emanato l'atto illegittimo ne

adotta uno nuovo, atto a rimuovere i vizi di legittimità del precedente

– occorrono ragioni di pubblico interesse e la convalida va fatta entro un termine ragionevole

– la convalida non preclude la possibilità per la PA di ritirare successivamente la stessa convalida, per esigenze prioritarie di interesse pubblico. In tale ipotesi l’annullamento dell’atto di convalida non determina automaticamente l’annullamento dell’atto convalidato

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INVALIDITÀ E IRREGOLARITÀ DELL’ATTO:

RIEPILOGO SUI RIMEDI ATTUABILI DALLA PA SOSPENSIONE

• potestà della PA, che appartiene alla categoria dei provvedimenti amm.vi cosiddetti di 2° grado o di riesame (revoca, annullamento, convalida, sospensione ecc.) con i quali la PA stessa rimuove, modifica, sospende o conferma atti adottati in precedenza, per perseguire l’interesse pubblico e verificare che esso sia soddisfatto in via concreta e attuale

• l’effetto è la sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto sul quale interviene

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - NORMA DEFINITORIA

• il diritto di accesso è la facoltà degli interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi

• interessati sono soggetti privati

- compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi

- con un interesse diretto, concreto, attuale

• l’interesse (giuridicamente rilevante) deve essere corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento di cui si chiede l’accesso (è il complesso di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali, risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell'interesse poteri di natura procedimentale. C.G.A./Sez.Giurisdizionale/ Sentenza  16/11/2011)

• controinteressati sono tutti i soggetti

- individuati o facilmente individuabili dalla natura del documento richiesto

- che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza

(art. 22, comma 1, lett. a,b,c)

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 2

• documento amministrativo è qualsiasi rappresentazione che può riguardare il contenuto di atti, di specie

- grafica- fotocinematografica- elettromagnetica- di qualunque altra specie

• tali atti possono essere - anche non relativi a uno specifico procedimento- anche interni

• tali atti devono essere- detenuti da una PA- concernenti attività di pubblico interesse

• è irrilevante la natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale

(art. 22, comma 1, lett. d)

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 3

il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amm.vi

1. materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla PA

2. la PA non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso

(art. 2 d.PR 184/2006)

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 4

Pubblica Amministrazione• tutti i soggetti di diritto pubblico• i soggetti di diritto privato in relazione alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario

l’ambito applicativo dell’accesso riguarda pertanto

• Pubbliche Amministrazioni• Aziende autonome e speciali• Enti Pubblici• Gestori di Pubblici Servizi• Autorità di vigilanza e garanzia (in conformità ai rispettivi ordinamenti)

(art. 22, comma 1, lett. e, art. 23)

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ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- caratterizzato da rilevanti finalità di pubblico interesse

- principio generale dell’attività amministrativa

- scopo di favorire la partecipazione dei privati all’attività amm.va

- finalizzato ad assicurare imparzialità e trasparenza della PA

- attinenza della legge 241 e degli obblighi per la PA di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, 2° comma, lett. m), Cost.

(art. 22, c. 2 e art. 29, c 2 bis e c. 2 quater)

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ACCESSIBILITÀ• in linea di principio possibile per tutti i documenti

• esclusa per quelli indicati nei commi 1,2,3,5,6 dell’art. 24

• esclusa per le informazioni che non abbiano forma di documento amm.vo

• possibile per i dati personali, anche se non ancora registrati (art. 7, comma 1 segg. dlgs 196/2003), per la persona cui i dati stessi si riferiscono

• i soggetti pubblici acquisiscono i documenti amm.vi in base al principio di leale cooperazione istituzionale

• per finalità di rilevante interesse pubblico, consultazione diretta, ex art. 43, 2° comma, d.PR 445/2000 (TU in materia di documentazione amministrativa) da parte di una PA o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi della PA certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini

• per l’accesso diretto ai propri archivi la PA certificante rilascia alla PA procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente

• diritto di accesso esercitabile fino a quando la PA ha l’obbligo di detenere i documenti

(art. 22, commi 3,4,5,6)

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PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

• pubblicazione degli atti obbligatoria per garantire uno dei criteri dell’azione amm.va• art. 1 l. 241/1990• art.1 l. 150/2000 - Disciplina delle attività di

informazione e comunicazione delle PA

• pubblicazione sui siti web degli enti

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LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

• regolata dal dlgs 196/2003 (Codice della protezione dei dati personali o Codice della privacy)

• non può bloccare o vincolare i diritti legittimi degli interessati all’accesso ad atti e documenti

• obbligo per la PA di garantire l’accesso agli atti o la pubblicazione degli stessi tutelando i dati personali

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IL SITO WEB DELL’ENTE

• L’art. 54 del CAD - Codice dell’Amm.ne Digitale stabilisce i contenuti del sito di un EP: • struttura amm.va• nomi ed indirizzo @mail dei dirigenti• elenco dei procedimenti amm.vi e loro iter• modulistica• norme di riferimento• termini• responsabili

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IL SITO WEB DELL’ENTE - 2• Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai

dati giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali

• La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amm.vi è' finalizzata alla realizzazione della trasparenza, finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali

• le PA possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti

• Se è prevista la pubblicazione di atti o documenti, le PA provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione

artt. 3 e 4 d.lgs 33/2013

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IL SITO WEB DELL’ENTE - 3• le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque

sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dalla PA di appartenenza. Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e la PA, idonee a rivelare dati sensibili (art. 4, c. 1, lett. d. d.lgs 196/2006)

• restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24, commi 1 e 6, l. 241 di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia (diffusione aggregata e per soli fini statistici)

art. 4 d.lgs 33/2013

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I CONTROINTERESSATI E LA LORO POSIZIONE

• La PA cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante

a) invio di copia con raccomandata a.r.b) per via telematica (per coloro che vi abbiano consentito)

• entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica

• decorso tale termine, la PA provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1

(art. 3  d.PR 184/2006)

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Limiti all’accesso informale

• se non risulta l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale

• se, in base al contenuto del documento richiesto, si rilevi l'esistenza di controinteressati, la PA invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.

(art. 5  d.PR 184/2006)

I CONTROINTERESSATI E LA LORO POSIZIONE

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CASI DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO

• documenti coperti da segreto di Stato (legge 801/1977)

• casi di espressa previsione del segreto o del divieto di divulgazione

- per legge

- per regolamento governativo adottato ex lege 400/1988, art. 17, comma 2

- per individuazione da parte della singola PA di categorie di documenti

• nei procedimenti tributari

• nell’attività di emanazione di atti normativi, amm. generali, pianificazione, programmazione, per i quali valgono le regole per la loro formazione

• nei procedimenti selettivi (informazioni psico-attitudinali relative a terzi)

(art. 24, commi 1 e 2)

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CONTROLLO SULL’OPERATO DELLA PA

• è necessario che il privato abbia un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso

• interessati sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che vantano un interesse diretto, concreto, attuale

• il diritto di accesso non può essere preordinato ad un generalizzato controllo sull’operato delle diverse PA ed in quest’ottica non sono ammissibili le istanze di accesso

(art. 24, comma 3)

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POTERE DI DIFFERIMENTO

- l’accesso non può negarsi se è sufficiente ricorrere al potere di differimento

- non sono esplicitamente previsti casi o limiti dell’esercizio del potere di differimento anche se, genericamente, l’art. 25, c.3 fa riferimento al differimento (espresso obbligo di motivazione) e rimando all’art. 24 per casi e limiti

- in base all’art. 9, c. 2 e 3, dPR 184/2006 (regolamento sull’accesso ai documenti amm.vi) il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente ad assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, c. 6 (materie per le quali è richiesto un regolamento governativo per l’individuazione dei casi di sottrazione all'accesso di documenti amm.vi), o per salvaguardare specifiche esigenze della PA, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amm.va

- l'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata

(art. 24, comma 4)

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DOCUMENTI CONNESSI AGLI INTERESSI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO È ESCLUSO

• sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione i documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al c. 1 dell’art. 24 (quelli per i quali il diritto di accesso è escluso, cioè coperti da segreto di Stato, nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo dalle PA, nei procedimenti tributari, nei casi di attività di emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nei procedimenti selettivi relativamente a informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi)

• le PA fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso

(art. 24, comma 5)

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CASI DI SOTTRAZIONE ALL’ACCESSO PREVISTI DA REGOLAMENTO EX ART. 17, COMMA 2, LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400

il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amm.vi

- fuori dei casi di segreto di Stato (art. 12 legge 801/1977*), quando possa derivare una lesione alla sicurezza, difesa nazionale, sovranità nazionale, continuità e correttezza delle relazioni internazionali (in particolare le ipotesi previste dai trattati e dalle leggi di attuazione)

- se può pregiudicare formazione, determinazione e attuazione della politica monetaria e valutaria

- se riguardano strutture, mezzi, dotazioni, personale e azioni strumentali alla tutela dell‘OP, la prevenzione e repressione della criminalità con riferimento alle tecniche investigative, identità delle fonti di informazione e sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, attività di pg e di indagine

- se riguardano vita privata, riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, titolari di interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali, commerciali, di cui siano in concreto titolari, anche se sono stati gli stessi interessati a fornire i dati alla PA

- se riguardano attività di contrattazione cnl e atti interni connessi al relativo mandato

*atti, documenti, notizie, attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di

Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale (art. 24, comma 6)

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• i documenti devono essere necessari alla difesa o cura dei propri interessi giuridici: l’accesso va comunque garantito a chi lo richiede

• i documenti contengono dati sensibili o giudiziari: l’accesso deve essere strettamente indispensabile

• dati idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale (art. 60 d.lgs 196/2003): il trattamento è consentito se

- la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero

- consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile

(art. 24, comma 7)

CASI NEI QUALI NON È POSSIBILE SOTTRARRE DOCUMENTI ALL’ACCESSO

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MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO• si esercita con l’esame e l’estrazione in copia del documento

• modi e limiti di esercizio indicati dalla legge 241

• l’esame del documento è gratuito

• per il rilascio di copia va pagato il costo di riproduzione, con marche da bollo, più eventuali diritti di ricerca e visura

• sono salve le disposizioni vigenti in materia di bollo

• la richiesta di accesso deve essere motivata e deve essere alternativamente rivolta alla PA

- che ha formato il documento- che lo detiene stabilmente

• la PA deve obbligatoriamente motivare rifiuto, differimento, limitazione dell’accesso, ammessi in casi e limiti di cui all’art. 24

(art. 25, commi 1,2,3)

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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• il responsabile del procedimento di accesso è:- il dirigente- il funzionario preposto all'unità

organizzativa - altro dipendente addetto all'unità

competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente

(art. 6 d.PR 184/2006)

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I POSSIBILI RIMEDI CONTRO DINIEGO O DIFFERIMENTO DELL’ACCESSO

il diniego dell’accesso può essere - espresso

- tacito (decorsi inutilmente 30 gg dalla richiesta, questa si intende respinta)

possibilità di ricorso entro 30 gg dalla determinazione amministrativa (di diniego o anche di differimento) o

dallo spirare del termine in caso di diniego tacito- al TAR (le controversie sull'accesso sono disciplinate dal codice proc. amm.vo)

- al difensore civico territorialmente competente, se costituito, per gli atti delle amm.ni provinciali o regionali, con richiesta di riesame della determinazione. Se tale organo non è stato istituito, competente è il difensore civico per l'ambito territoriale immediatamente superiore (difensore civico comunale soppresso con la finanziaria 2010)

- alla Commissione per l’accesso (art. 27) per gli atti delle PA centrali e periferiche. La richiesta è inoltrata anche alla PA resistente

(art. 25, commi 4 e 5)

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DIFENSORE CIVICO E COMMISSIONE PER L’ACCESSO

• decidono entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza• scaduti infruttuosamente i 30 gg, il ricorso si intende respinto (silenzio-rifiuto)• in caso di attivazione del difensore civico o della Commissione, il termine per il ricorso giurisdizionale al TAR decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza • se ritengono illegittimo il diniego o il differimento, e la PA non emana entro 30 gg il motivato provvedimento confermativo del diniego, informano il richiedente e la PA. Se la PA non emana il provvedimento di motivata conferma entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione, l’accesso è consentito• in caso di accesso negato o differito per motivi inerenti a dati personali riferiti a soggetti terzi, la Commissione chiede al Garante per la protezione dei dati personali il parere (obbligatorio e non vincolante), che deve giungere entro 10 gg. In caso di inerzia, il parere si intende reso e la Commissione provvede

(art. 25, comma 4)

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PROCEDIMENTO SULL’ACCESSO RELATIVO AL TRATTAMENTO PUBBLICO DI DATI PERSONALI DA PARTE DI UNA PA

• casi di tutela alternativa a quella giurisdizionale (ricorso al Garante - sezione III del capo I del titolo I della parte III d.lgs 196/2003)

• casi di richiesta di informazioni e di esibizione di documenti ed accertamenti da parte del Garante (artt. 154, 157, 158, 159 e 160 d.lgs 196/2003)

• il Garante chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso dei documenti amm.vi. In caso di mancato parere entro 15 gg, il Garante adotta la propria decisione

(art. 25, comma 4)