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POLIZZA MOTO CONDIZIONI CONTRATTUALI

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POLIZZA MOTO

CONDIZIONI CONTRATTUALI

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INDICE

Pag.

Nota informativa al Contraente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Norme comuni a tutte le garanzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Garanzia: Responsabilità Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Garanzia: Incendio e Furto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Garanzia: Infortuni del Conducente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Garanzia: Tutela Legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Garanzia: Assistenza Stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Denuncia e pagamento dei sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Privacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE(Ai sensi art.123 del decreto legislativo 17/3/95 n. 175 e delle disposizioni ISVAP)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA

La Società EurizonTutela S.p.A. ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino ed è autorizzata all’esercizio delleassicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06.La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di EurizonFinancial Group S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE

Alla polizza si applica la legge italiana; il foro competente è quello di residenza o il domicilio elettivo del contraente.

STIPULAZIONE E DURATA DELLA POLIZZA

Il contratto è concluso dal momento in cui il Contraente ha ricevuto la documentazione di polizza.La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso contrario havalidità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.Il Contraente, oltre a dover pagare il premio è tenuto a consegnare alla Società tutti i documenti richiesti (art. 1.2) con particolareriferimento all’originale dell’attestazione di rischio. La polizza non prevede il tacito rinnovo; tuttavia la Società manterràoperanti le garanzie fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purchè la polizza vengarinnovata e il Contraente provveda al pagamento del nuovo premio.Il pagamento del premio deve avvenire unicamente tramite ordine di bonifico bancario conferito a una delle Banche dellaRete Sanpaolo con l’utilizzo del Servizio di “Internet Banking” o di “Phone Banking”.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

E’ prevista la possibilità di recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con restituzione del premio alnetto delle imposte e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (art.1.3).

RECLAMIEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto aEurizonTutela S.p.A. - Relazioni clienti, Via E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma, fax 06.3571.4509, posta elettronica:[email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo diquarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredandol’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti laquantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusivadell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ildiritto si fonda; nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiestoil risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Le seguenti informazioni non costituiscono contenuto contrattuale, per il quale si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in vigore il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dalconducente del veicolo assicurato; inoltre non garantisce i danni alle cose di proprietà dei seguenti soggetti: a) proprietariodel veicolo, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e locatario; b) coniuge non legalmente separato, ilconvivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al precedentepunto, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini entro il terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi

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o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’Assicurato sia una società isoci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA ASSICURATIVA E RIVALSA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATO

In determinati casi (art. 2.3) la garanzia non è operante e, qualora la Società abbia risarcito il terzo danneggiato ha il diritto dirivalersi nei confronti del proprio Assicurato per il recupero delle somme pagate. Tra questi casi segnaliamo in particolare iseguenti: veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzion-ato; danni subiti da terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni dellacarta di circolazione; quando il veicolo risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbli-gatoria prescritta dalle norme in vigore.

FACOLTÀ DI RIMBORSARE IL COSTO DEL SINISTRO NELL’AMBITO DEL BONUS/MALUS

In occasione della scadenza il Contraente ha facoltà di evitare l’evoluzione del “Malus” per uno o più sinistri rimborsando gliimporti liquidati dalla Società, che ricostruirà la situazione riportata sull’attestazione.

ATTESTAZIONE DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza, il Contraente o il Proprietario del veicolo hanno diritto di ottenere, nei casi previsti,l’attestazione di rischio che verrà inviata al Contraente senza alcuna spesa a sua carico.

CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA DALL’ASSICURATO

In caso di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva o furto del veicolo, è possibile richiedere cheil relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà con conseguente conservazione della classe di merito maturata.In caso di furto totale l’Assicurato ha diritto al mantenimento della classe anche in caso di stipula del contratto presso altroassicuratore purché ciò avvenga entro un anno dalla data del furto. In tale circostanza l’Assicurato è tenuto a consegnareal nuovo assicuratore l’attestazione, copia di denuncia di furto ed esibire il precedente contratto assicurativo. Il diritto almantenimento della classe di merito nei casi suindicati può essere esercitato anche dal coniuge se in regime di comunionedei beni.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro da parte del Conducente o del Proprietario deve essere prontamente inviata alla Compagnia la denunciautilizzando il modulo che è stato fornito in occasione della stipulazione della polizza (modulo di “ConstatazioneAmichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro”) nel quale vanno indicati, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamicae testimoni del sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codicecivile per l’omesso avviso di sinistro.Per la denuncia è possibile utilizzare i numeri verdi comunicati al momento della stipulazione della polizza e riportatianche nella sezione “Denuncia e pagamento dei sinistri”; tramite numero verde saranno fornite le informazioni utili allacorretta denuncia del sinistro, su quali attività compiere e quale documentazione fornire.Inoltre sul sito internet della Società è disponibile l’indicazione della struttura deputata alla gestione dei sinistri.

INFORMAZIONI RELATIVE AL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni.

Si richiama l’attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

SICUREZZA E PREVENZIONE STRADALE

Gli studi più recenti dimostrano che per chi viaggia su veicoli a due ruote il casco è un elemento di protezione importantissimo:infatti il tasso di incolumità dei conducenti muniti di casco, coinvolti in incidenti, è quasi raddoppiato.

IL CASCO NON E’ DUNQUE UN ACCESSORIO FASTIDIOSO E INGOMBRANTE BENSI’ PROTEZIONE INDISPENSABILEE OBBLIGATORIA PER LEGGE: INDOSSATELO SEMPRE !

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ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità Civile, tutte lepersone la cui responsabilità deve essere assicurata per Legge in relazione alla circolazione del veicolo.

BENEFICIARI

Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’indennizzo in caso di decesso; in assenza di designazione specifica ibeneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CAPITALE ASSICURATO

E’ il valore dei beni assicurati, nel caso specifico del veicolo.

CLASSE CU

La classe CU (Classe Universale) è stata introdotta dalla circolare Isvap 555D del 17/05/2005.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

E’ il decreto legislativo N° 209 del 07/09/2005, in vigore dal primo gennaio 2006, relativo al riassetto normativo delle disposizioniin materia di assicurazioni private.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione (può identificarsi con l’Assicurato) e che paga il premio.

FRANCHIGIA

La parte del danno in cifra fissa e, per la garanzia Infortuni del conducente, in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna che provochi lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

MASSIMALE

La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente stabilito.

MODULO BLU (CID) O MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE – DENUNCIA DI SINISTRO

E’ la Constatazione Amichevole di Incidente, da utilizzare per la denuncia di incidente.

PREMIO

E’ il costo dell’assicurazione, che deve essere versato alla Società.

POLIZZA

Documento che riporta i dati del Contraente, del Proprietario, del veicolo e altri dati specifici (ad esempio decorrenza escadenza), che deve essere sottoscritto e restituito alla Società.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento delsinistro.

DEFINIZIONI

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SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOCIETA’

La Società EurizonTutela S.p.A., ha sede legale e sociale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino ed è autorizzata all’eserciziodelle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 e N. 2446 del 21/07/06pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06. La Società ha come socio unico EurizonVita S.p.A. ed è soggetta all’attività di direzionee coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A.

VEICOLO

Il veicolo indicato in polizza e del quale fanno parte integrante: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi ifonoaudiovisivi installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali. Sono comunque escluse le parti mobili, ibagagli e le merci trasportate in genere.

VEICOLO NUOVO

Il veicolo che è stato immatricolato, per la prima volta, da non più di 180 giorni.

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NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1.1 DECORRENZA DELLA POLIZZALa copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; in caso contrarioha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.In caso di pagamento rateale, se il premio non è stato pagato alla scadenza convenuta, l’assicurazione è sospesa dalle ore24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata e riprenderà alle ore 24.00 del giorno di pagamento della rata.Il premio della polizza è dovuto per intero anche se è previsto un pagamento rateale.La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.

1.2 MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONEIl Contraente, prima di pagare il premio deve:❏ controllare l’esattezza dei dati forniti alla Società per il calcolo del premio❏ inviare alla Società i documenti richiesti per la stipulazione delle garanzie previste dal contrattoA tale riguardo la Società verificherà la correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio (in quanto previsto dalle normein vigore) nonché l’identità del Contraente e del Proprietario del veicolo se persona diversa.Il pagamento del premio deve avvenire unicamente tramite ordine di bonifico bancario conferito a una banca delle Banchedella Rete Sanpaolo con l’utilizzo del Servizio di “Internet Banking” o di “Phone Banking”.La Società, dopo aver verificato il pagamento, provvederà a inviare al Contraente la polizza e, se sottoscritta la garanziaResponsabilità Civile Auto, il certificato, il contrassegno e la carta verde; la Società potrà anche inviare al Contraente laquietanza di pagamento prevista dalle disposizioni in vigore. Una copia della polizza, firmata dal Contraente, dovrà essere restituita entro 15 giorni dalla data di decorrenza, alla Societàunitamente all’originale dell’attestazione di rischio (se non inviato in precedenza e se previsto dalle condizioni contrattualiart.2.7) o ad altra documentazione eventualmente richiesta.Dalla data in cui il Contraente ha ricevuto la citata documentazione il contratto si intende concluso.

1.3 DIRITTO DI RIPENSAMENTOIl Contraente, entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, potrà esercitare il diritto al ripensamento purchè:❏ invii alla Società una comunicazione scritta dichiarando di voler recedere dal contratto❏ restituisca gli originali di tutti i documenti ricevuti in particolar modo gli originali del certificato, contrassegno e carta verde❏ durante i 14 giorni non sia avvenuto alcun sinistro e a tal fine nella citata comunicazione dichiari la mancanza di sinistri❏ la polizza non abbia un vincolo a favore di terzi; in caso contrario è necessario allegare la dichiarazione del terzo che

autorizza il recesso.Al ricevimento dei suddetti documenti (per il termine dei 14 giorni farà fede la data del timbro postale di invio), la Societàprovvederà a restituire al Contraente il premio di polizza al netto delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale.

1.4 DURATA E RINNOVO DELLA POLIZZALa polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo; tuttavia la Società manterrà operanti le garanzie fino alle ore24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, purchè la polizza venga rinnovata entro tale termine e il Contraenteprovveda al pagamento del nuovo premio.Il Contraente non è tenuto a inviare alcuna disdetta.La compagnia invierà al Contraente (30 giorni prima della scadenza) un preventivo con il nuovo premio, che sarà calcolato inbase alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della nuova polizza, e le indicazioni su come pagare; insieme al preventi-vo verrà inviata, se prevista dalle condizioni contrattuali, l’attestazione di rischio.Qualora il Contraente decida di rinnovare il contratto, la Società, verificato il pagamento, provvederà a spedire alContraente la polizza e, se sottoscritta la garanzia Responsabilità Civile Auto, il certificato, contrassegno e carta verde; laSocietà potrà anche inviare al Contraente la quietanza di pagamento prevista dalle disposizioni in vigore.

1.5 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI, VARIAZIONI DEI DATI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIOIl Contraente o, se diverso, l’Assicurato sono tenuti a controllare l’esattezza dei dati forniti alla Società per il calcolo delpremio; eventuali inesattezze devono essere prontamente comunicate alla Società che provvederà ad apportare le opportunemodifiche alle polizza.Le dichiarazioni inesatte o reticenti, che influiscono sull’assunzione del rischio e la sua corretta valutazione, possono com-portare, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, la perdita totale o parziale all’indennizzo; pertanto:❏ per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società, in conseguenza dell’inopponibilità al terzo delle eccezioni

contrattuali, potrà esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale;❏ per le altre garanzie ciò comporterà la riduzione o la perdita dell’indennizzo, come previsto dai citati articoli.Inoltre, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, il Contraente e, se diverso, il Proprietario del veicolo sono tenuti a comunicare

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qualsiasi successivo cambiamento nei dati forniti in occasione della stipulazione della polizza.Anche in tal caso la mancata o inesatta comunicazione delle informazioni può comportare la perdita totale o parzialeall’indennizzo; pertanto:❏ per la garanzia di Responsabilità Civile Auto, la Società, in conseguenza dell’inopponibilità al terzo delle eccezioni

contrattuali, potrà esercitare il diritto di rivalsa totale o parziale;❏ per le altre garanzie ciò comporterà la riduzione o la perdita totale dell’indennizzo.

1.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’ DEL VEICOLOIn caso di trasferimento della proprietà del veicolo a seguito di vendita, conto vendita, demolizione, radiazione o esportazionedefinitiva all’estero, è possibile richiedere:a) che il contratto in essere venga sostituito, ferme le scadenze, da un’altra polizza a favore del nuovo veicolo; b) che il contratto venga ceduto al nuovo Proprietario del veicolo, assicurato con la polizza in essere;c) che il contratto venga annullato.Nel primo caso il Contraente è tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione in cui affermi che il precedente veicoloè stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero e a versare l’eventuale con-guaglio (in caso di conguaglio a suo favore la Società provvederà ad accreditare il conto corrente).A tal fine verrà ricalcolato il premio in base alla tariffa in vigore al momento della sostituzione e alle garanzie inserite nelnuovo contratto, tenendo ferma la scadenza originaria; a pagamento avvenuto la Società invierà la nuova polizza concertificato, contrassegno e carta verde.Nel secondo caso il Contraente deve comunicare i dati del nuovo Proprietario; verrà quindi emessa una nuova polizza coni dati del nuovo Proprietario, inserendo il contratto in classe 14 e mantenendo ferma la scadenza. Il nuovo Contraente dovràprovvedere a pagare l’eventuale conguaglio e le eventuali rate di premio successive; nulla sarà dovuto dal precedente Contraente.Nel terzo caso al Contraente verrà restituito, al netto delle imposte e di altri oneri parafiscali, il premio pagato e non godutoa partire dalla data di perfezionamento del trasferimento del veicolo. Per i contratti con frazionamento del premio la Societàrinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di Assicurazione.In tutti e tre i casi il Contraente è tenuto a inviare alla Società il certificato, contrassegno e carta verde della polizza in essere(oggetto della sostituzione) e altri documenti eventualmente richiesti dalla Società comprovanti che il veicolo è stato ven-duto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero.

1.7 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA POLIZZAIl Contraente può richiedere la sospensione della polizza inviando una dichiarazione e restituendo gli originali delcertificato, contrassegno e carta verde.La sospensione sarà ammessa gratuitamente due volte all’anno; le restanti richieste, fino comunque a un massimocomplessivo di cinque, saranno consentite dietro pagamento di un rimborso spese di 5 euro.La sospensione decorrerà dalla data del timbro postale di invio dei documenti; la Società invierà al Contraente la confermadella sospensione.Il Contraente potrà, entro 12 mesi dalla data di sospensione, richiedere la riattivazione della polizza sullo stesso veicolo o,fermo il Proprietario, su altro veicolo; a tal fine la scadenza di rata verrà prorogata del periodo della sospensione e il pre-mio verrà ricalcolato in base alla tariffa in vigore al momento della riattivazione, applicando la classe di merito in essere sulcontratto sospeso.Dietro pagamento dell’eventuale conguaglio (in caso di conguaglio a favore del Contraente la Società provvederà ad accre-ditare il conguaglio sul conto corrente dello stesso) verrà inviata al Contraente la nuova polizza con relativo certificato,contrassegno e carta verde.Qualora siano trascorsi dodici mesi dalla data di sospensione, non sarà possibile procedere con la riattivazione del contratto,ma verrà restituito al Contraente il premio pagato e non goduto al netto delle imposte.La sospensione non è ammessa nei seguenti casi:❏ furto del veicolo❏ polizze con vincolo a favore di un terzo, salvo autorizzazione da parte di quest’ultimo❏ polizze di durata inferiore all’anno

1.8 ANNULLAMENTO DELLA POLIZZAIn caso di veicolo venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportato definitivamente all’estero, senza che vengaacquistato un altro veicolo o ceduta la polizza, il Contraente potrà richiedere l’annullamento del contratto, inviando:❏ una dichiarazione in cui chieda di annullare la polizza in essere❏ gli originali del certificato, contrassegno e carta verde della polizza in essere e altri documenti eventualmente richiesti

dalla Società comprovanti che il veicolo è stato venduto, dato in conto vendita, demolito, radiato o esportatodefinitivamente all’estero

❏ in caso di vincolo a favore di un terzo, per l’annullamento della polizza sarà necessario avere l’autorizzazione dellaSocietà Vincolataria.

La polizza sarà annullata dalla data del timbro postale di invio dei suddetti documenti e al Contraente verrà restituito il pre-mio pagato e non goduto al netto delle imposte.

1.9 RISOLUZIONE DELLA POLIZZA PER FURTO DEL VEICOLOIn caso di furto del veicolo la polizza è risolta dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità di pubblica sicurezza.Al Contraente verrà restituito, al netto delle imposte e del Servizio Sanitario Nazionale, il premio di responsabilità civile

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GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE

pagato e non goduto a partire dalla citata data di risoluzione il premio residuo è comunque dovuto per intero indipenden-temente dall’eventuale rateizzazione del premio stesso.Il Contraente deve inviare copia della denuncia di furto presentata alle Autorità con richiesta di annullare la polizza.La classe di merito della polizza potrà essere utilizzata sul nuovo veicolo acquistato dallo stesso Proprietario secondo quantodefinito all’art. 2.7.

1.10 GARANZIE - MODIFICHE AL CONTRATTODurante la validità della polizza non sarà possibile aggiungere o togliere delle garanzie, a meno che non sia avvenuto uncambio del veicolo, di residenza o di proprietario.

1.11 CHIUSURA DEL CONTO CORRENTEA seguito di estinzione del conto corrente utilizzato per pagare i premi e nel caso in cui non sia possibile utilizzare, sempretramite l’utilizzo del Servizio di “Internet Banking” o di “Phone Banking”, un altro conto corrente in essere presso una delleBanche della Rete Sanpaolo, la polizza non potrà essere rinnovata e quindi al Contraente verrà inviata, 30 giorni prima dellascadenza, l’attestazione di rischio (nei casi in cui è previsto il rilascio).In tal caso le garanzie cesseranno alla scadenza della polizza senza alcuna proroga.

1.12 ONERI FISCALIGli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.

1.13 LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTELa polizza è regolata dalla legislazione italiana. Per eventuali controversie sarà competente il Foro di residenza o ildomicilio elettivo del Contraente.

2.1 OGGETTO DELLA GARANZIALa Società assicura, in conformità alle disposizioni in vigore, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatorial’assicurazione.La Società, fino ai massimali indicati in polizza, si impegna a corrispondere a titolo di risarcimento le somme che percapitale, interessi e spese siano dovute per i danni involontariamente causati al terzo a seguito della circolazione del veicoloindicato in polizza.Non sono invece assicurati i danni conseguenti alla circolazione del veicolo:❏ durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche

preliminari e finali previste nel regolamento di gara.❏ in aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili

2.2 ESTENSIONI GRATUITELa Società assicura, gratuitamente e in automatico, anche i danni involontariamente causati:❏ Circolazione in aree private: dalla circolazione del veicolo indicato in polizza in aree private con l’eccezione delle

aree civili e militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili❏ Terzi trasportati: dai trasportati a bordo del veicolo durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stessoPer i citati rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, la garanzia è prestata in base agli stessi massimali di polizza,i quali sono anzitutto destinati ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assor-bita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi sopraindicati.Inoltre la Società, sempre gratuitamente, assicura il Proprietario, entro un importo massimo per sinistro di 500,00 euro,per i danni causati al veicolo indicato in polizza a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

2.3 ESCLUSIONI E RIVALSEL’assicurazione non è operante:❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni

in vigore salvo quando il veicolo è guidato da persona con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superatol’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;

❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sottol’influenza di sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto

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CLASSI DI BONUS MALUS

Malus 2 Malus 3 Malus 4 Malus 5 Malus 6 Malus 7 Malus 8

11 12 13 14 15 16 17 18 Malus 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

SuperBonus 7 SuperBonus 6 SuperBonus 5 SuperBonus 4 SuperBonus 3 SuperBonus 2 SuperBonus 1 1

Legislativo 30/4/1992 n. 285;❏ quando i terzi trasportati al momento del sinistro subiscono un danno e il trasporto sia stato effettuato non in

conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;❏ quando il veicolo, con targa in prova, al momento del sinistro, circoli non osservando le disposizioni vigenti;❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è adibito a noleggio con conducente e circoli senza la prescritta licenza

o non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, risulti essere stato dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di

revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore.In tutti i casi elencati e in tutti quelli ove siano applicabili le disposizioni in vigore (art. 1.5), la Società eserciterà la rivalsaper le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

2.4 VALIDITA’ TERRITORIALEL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monacoe Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazio-nali concernenti l’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Veicoli, salvo le eventuali maggiori garanzie previstedalla polizza.La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato, corrispondente al periodo per il quale è stato pagato il premio o larata di premio, salvo, in quanto applicabile, l’applicazione del periodo di mora di 15 giorni.In caso di annullamento della polizza il Contraente è tenuto a consegnare la Carta Verde; in caso di mancata consegna laSocietà eserciterà la rivalsa per somme che abbia dovuto pagare a terzi per sinistri avvenuti in data successiva all’annulla-mento della polizza.

2.5 DOCUMENTI RICHIESTIPer sottoscrivere la polizza il Contraente deve fornire i seguenti documenti:❏ originale dell’attestazione di rischio nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7)❏ copia del libretto di circolazione nei casi descritti nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7)❏ eventuali altri documenti riportati nella tabella del Bonus/Malus (art. 2.7)In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto riportato sui suddetti documenti, la Società effettuerà le opportu-ne variazioni e provvederà a richiedere al Contraente l’eventuale differenza di premio (in caso di conguaglio a suo favo-re, la Società provvederà ad accreditare il conto corrente del Contraente).In caso di mancata consegna, entro 15 giorni dalla stipulazione della polizza (vedere art. 1.2), dell’originaledell’attestazione di rischio, la Società provvederà ad assegnare alla polizza la classe 18, a richiedere alContraente l’eventuale differenza di premio e a rilasciare alla scadenza di polizza l’attestazione di rischioaggiornata con la suddetta variazione.In caso di impossibilità di procedere alla verifica della correttezza dei dati dell’attestazione di rischio, laSocietà potrà procedere all’annullamento della polizza con conseguente restituzione del premio (dopo averricevuto la documentazione originale inviata al Contraente).

2.6 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZELa Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle ver-tenze in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra,legali o tecnici.La Società non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nédelle spese di giustizia penale.

2.7 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUSLa polizza viene stipulata nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premiorispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel “Periodo di Osservazione” dell’art. 2.9.La tariffa Bonus/Malus della Società prevede 33 classi, riportate nella tabella sottostante, ciascuna corrispondente a livellidi premio crescenti, dalla classe SuperBonus 7 fino alla classe Malus 8; le classi dalla 1 alla 18 corrispondono alle classi CU.

11

All’atto della prima sottoscrizione con la Società, alla polizza verrà assegnata una classe Bonus/Malus EurizonTutela deter-minata in base alle regole delle tabelle seguenti che riportano:❏ la “Situazione Assicurativa” al momento della sottoscrizione della polizza, con specifici “Casi”❏ la “Classe CU” di Assegnazione riportata nell’attestazione di rischio della precedente polizza, se prevista❏ la “Classe EurizonTutela” di Assegnazione, ricavata in base alle precedenti informazioni e alla “Tabella di Conversione”

o alla “Tabella di Assegnazione” tra la classe CU e la classe EurizonTutelai documenti richiesti a seconda dei “Casi”

(*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile)che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato.

18

Vedere Tabella

Conversione

Vedere Tabella

ConversioneCon polizza scaduta da meno di 3 mesi(Polizza in scadenza)

Con polizza scaduta da più di 3 mesi,

ma meno di 18 (*)

Con polizza scaduta da più di 18 mesi,

CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA

DOCUMENTI RICHIESTI

VEICOLO ASSICURATO CON BONUS MALUS PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

CU di

Assegnazione

CU in corso sulla

polizza

14

Attestazione di rischio, Libretto circolazione

Attestazione di rischio, Libretto circolazione

Attestazione di rischio, Libretto circolazione

(*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile)che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato.

18

Vedere TabellaAssegnazione

Vedere TabellaAssegnazione

Con polizza scaduta da meno di 3 mesi(Polizza in scadenza)

Con polizza scaduta da più di 3 mesi,ma meno di 18 (*)

Con polizza scaduta da più di 18 mesi,

CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA

DOCUMENTI RICHIESTI

VEICOLO ASSICURATO IN FORMA DIVERSA DA BONUS MALUS PRESSO ALTRA COMPAGNIA ITALIANA

Vedere TabellaAssegnazione

CU in corso sullapolizza

14

Attestazione di rischio, Libretto circolazione

Attestazione di rischio, Libretto circolazione

Attestazione di rischio, Libretto circolazione

Vedere Tabella

Conversione

14

14

14Non sostituisce altro veicolo già assicurato

Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è

stato venduto, dato in conto vendita, demolito o

rubato da non più di un anno (Entrambi i veicoli

hanno lo stesso proprietario)

Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è

stato venduto, dato in conto vendita, demolito o

rubato da non più di un anno

(I veicoli hanno proprietari differenti)

Sostituisce un altro veicolo già assicurato che è

stato rubato da più di un anno

CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA

DOCUMENTI RICHIESTI

VEICOLO (NUOVO O USATO) ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

14

CU di

Assegnazione

14

14

Libretto circolazione

Attestazione di rischio

Libretto di circolazione

Documenti comprovanti la vendita o

demolizione o furto,…

Libretto di circolazione, Documenti comprovanti la

vendita o demolizione o il furto,…

Libretto di circolazione

Denuncia furto

Classe CU di Assegnazione Classe EURIZONTUTELA di Assegnazione

Ultima polizza, Libretto di circolazione

Attestazione di rischio, Libretto di circolazione

POLIZZA MOTO

12

TABELLA DI CONVERSIONE

La tabella di Conversione riporta per ogni classe CU di assegnazione presente sull’attestazione di rischio consegnata allaCompagnia, la relativa classe EurizonTutela di assegnazione; l’applicazione della tabella deve essere effettuata in base alleregole sopra riportate che disciplinano le diverse situazioni assicurative.

Vedere Tabella

Assegnazione

18

CU in corso sulla

polizza

18

18

CU in corso sulla polizza

Veicolo assicurato all’estero con polizza scaduta

da meno di 18 mesi (*)

Veicolo assicurato all’estero con polizza scaduta

da più di 18 mesi

Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore

all’anno, scaduta da meno di un anno (*)

Veicolo assicurato con polizza di durata inferiore

all’anno, scaduta da più di un anno

Mancata consegna dell’attestazione di rischio o

della carta di circolazione e relativo foglio

complementare o del certificato di proprietà o

dell’appendice di cessione del contratto

Veicolo assicurato con altra Compagnia postain liquidazione

CASI CLASSE CU CLASSE EURIZONTUTELA DOCUMENTI RICHIESTI

ALTRI CASI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vedere Tabella

Assegnazione

14

CU in corso sulla

polizza

14

18

CU in corso sulla polizza

Libretto circolazione

Dichiarazione precedente compagnia sul

numero di anni con o senza sinistri

Libretto circolazione

Dichiarazione precedente compagnia sul

numero di anni con o senza sinistri

Ultima polizza, Libretto di circolazione

Copia dell’ultima polizza e della richiesta inviata

alla compagnia o al commissario liquidatore per

avere l’ultimo attestato di rischio

(*) Se la polizza è scaduta da più di tre mesi (ma meno di un anno), è necessario fornire una dichiarazione (ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile)che nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza il veicolo non ha circolato.

(*) L’assegnazione della classe SuperBonus 1 è funzione del numero di anni in cui ci si trova nella prima classe (almeno 2). Le classi successive sonoapplicabili alle polizze della Società in sede di rinnovo (a tale riguardo si rimanda alla tabella evolutiva).

1 o SuperBonus (*)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

Malus1

ANNUALITÀ ASSICURATIVE COMPLETE (*)

5

4

3

2

1

0

NUMERO DI SINISTRI

13

TABELLA DI ASSEGNAZIONE

La tabella di Assegnazione della classe di merito CU serve a ricavare la classe CU di assegnazione in base all’accadimento omeno di sinistri negli ultimi cinque anni in cui vi è stata una regolare copertura assicurativa per la responsabilità Civile Auto.A tale fine si considerano:❏ gli anni senza sinistri nell’ultimo quinquennio (per anni senza sinistri occorre considerare le annualità assicurative complete,

quindi escludendo quella in corso, senza sinistri)❏ i sinistri pagati, o riservati con danni a persone, sempre nell’ultimo quinquennioIn base al numero di anni senza sinistri e al numero di sinistri corrisponde una classe CU, come riportato nella seguentetabella, avendo cura però di aggiungere per ogni sinistro una maggiorazione di due classi.

La tabella riporta le diverse casistiche.

0

9

10

11

12

13

14

1

-

12

13

14

15

16

2

-

14

15

16

17

18

3

-

16

17

18

18

18

4

-

18

18

18

18

18

5 o più di 5

-

18

18

18

18

18

(*) Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (datonon disponibile).

2.8 RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSEClasse Bonus – Malus EurizonTutelaIn occasione del rinnovo, la classe EurizonTutela in essere sul contratto in scadenza (classe di provenienza) saràaggiornata (classe di assegnazione) secondo le seguenti regole evolutive che tengono conto, nel periodo di osservazione(definito nell’articolo successivo), del verificarsi o meno:❏ di sinistri pagati ❏ di sinistri riservati in cui vi siano stati dei danni a persone.Il Contraente o il Proprietario del veicolo, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di provenienza possonorimborsare, all’atto del rinnovo, gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultimo periodo di osservazione.Tale facoltà è consentita anche in caso di contratto disdettato; in tal caso verrà aggiornata l’attestazione di rischio.Se un sinistro posto a riserva che abbia dato luogo all’applicazione del “Malus” venisse definito come senza seguito, laSocietà provvederà, alla scadenza della prima annualità, ad assegnare il contratto alla classe di merito spettante come se ilsinistro non fosse avvenuto con il conseguente conguaglio di premio, sempre ché il contratto sia in essere.

Classe di provenienza

SuperBonus 7

SuperBonus 6

SuperBonus 5

SuperBonus 4

SuperBonus 3

SuperBonus 2

SuperBonus 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Malus 1

Malus 2

Malus 3

Malus 4

Malus 5

Malus 6

Malus 7

Malus 8

POLIZZA MOTO

14

0 Sinistri

SuperBonus7

SuperBonus7

SuperBonus6

SuperBonus5

SuperBonus4

SuperBonus3

SuperBonus2

SuperBonus1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Malus1

Malus2

Malus3

Malus4

Malus5

Malus6

Malus7

1 Sinistro

SuperBonus5

SuperBonus4

SuperBonus3

SuperBonus2

SuperBonus1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

Malus1

Malus2

Malus3

Malus4

Malus5

Malus6

Malus7

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

2 Sinistri

SuperBonus4

SuperBonus3

SuperBonus2

SuperBonus1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

Malus1

Malus3

Malus4

Malus5

Malus6

Malus7

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

3 Sinistri

SuperBonus2

SuperBonus1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Malus1

Malus2

Malus3

Malus6

Malus7

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

4 o più Sinistri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Malus4

Malus5

Malus6

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Malus8

Classe di assegnazione

15

Classe CUPer quanto riguarda la classe CU di assegnazione che sarà riportata nell’attestazione di rischio, le regole evolutive previstesono le seguenti:❏ in assenza di sinistri: miglioramento di una classe, fino al limite della prima classe❏ in presenza di un sinistro: peggioramento di due classi, fino al limite della 18° classe❏ in presenza di due o più sinistri: peggioramento di altre tre classi per ogni sinistro dopo il primo

2.9 PERIODO DI OSSERVAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CLASSEIl periodo di osservazione è così definito:❏ periodo iniziale (prima sottoscrizione): parte dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della

scadenza dell’annualità assicurativa; qualora la durata fosse inferiore a nove mesi saranno presi in considerazione imesi mancanti dell’annualità successiva

❏ periodi successivi: partono dalla fine del precedente periodo di osservazione e durano dodici mesiLa sostituzione del contratto a seguito di veicolo venduto, dato in conto vendita (il conto vendita deve essere comprovatomediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato), demolito, radiato o esportato definitivamenteall’estero, non interrompe il periodo di osservazione purchè:❏ il nuovo veicolo sia acquistato dallo stesso Proprietario❏ il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia (ad esempio due motocicli, due ciclomotori, un motociclo o un

ciclomotore e così via)In caso di sospensione, viene interrotto il periodo di osservazione che riprenderà a seguito della riattivazione della polizzasullo stesso veicolo.In caso di furto del veicolo, alla polizza relativa al nuovo veicolo acquistato entro un anno dal furto, verrà assegnata la stessaclasse di merito della EurizonTutela in corso sulla precedente polizza; il Contraente dovrà fornire copia della denunciapresentata all’Autorità. Qualora il veicolo rubato venisse successivamente ritrovato, alla polizza relativa al veicoloritrovato sarà assegnata la classe di merito 14 o il bonus agevolato.La Società non terrà conto, al fine dell’evoluzione della classe di merito, dei sinistri eventualmente accaduti durante lacircolazione successiva al furto.

2.10 ATTESTAZIONE DI RISCHIOAlla scadenza annuale della polizza della Società, insieme alla proposta di rinnovo, invierà al Contraente (oppure, dietrorichiesta, al Proprietario o all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazionefinanziaria) la nuova attestazione di rischio.L’attestazione di rischio non verrà rilasciata nei seguenti casi:❏ sospensione della polizza;❏ polizze che abbiano avuto una durata inferiore a un anno;❏ polizze che abbiano avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;❏ polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;❏ cessione della polizza per alienazione del veicolo assicurato;Su richiesta della Società rilascerà un duplicato dell’attestazione dello stato di rischio relativo all’ultima annualitàeffettivamente conclusa.

POLIZZA MOTO

16

GARANZIA INCENDIO E FURTO

3.5 OGGETTO DELLA GARANZIALa Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di:❏ incendio, azione del fulmine, esplosione dell’impianto di alimentazione❏ furto e tentato furto, rapina, compresi i danni al veicolo conseguenti alla circolazione abusiva del veicolo dopo

l’avvenuto furtoLa Società, inoltre, gratuitamente e in automatico:❏ tiene indenne il Proprietario per le somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente

responsabile ai sensi di legge e fino alla concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro, per danni involontariamentecagionati dall'incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione (ai sensi della Legge 990):● a cose di terzi; ● al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato

❏ rimborsa, a causa di incendio del veicolo con conseguente danno totale, il premio di Responsabilità Civile, al netto delleimposte e di qualsiasi altro onere fiscale o parafiscale, per il periodo pagato e non goduto.

❏ rimborsa, fino a un massimo di 500,00 euro, le spese sostenute per l’immatricolazione o voltura di un altro veicolo incaso di cancellazione del veicolo assicurato dal Pubblico Registro Automobilistico a seguito di incendio con distruzionetotale, furto o rapina senza ritrovamento o furto della sola targa. Le spese dovranno essere comprovate da specificadocumentazione

3.6 ESCLUSIONIL’assicurazione non è operante nei seguenti casi:❏ dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi debbano rispondere ai sensi di legge❏ atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti,

uragani, trombe d’aria, alluvioni, frane, smottamenti, caduta neve, valanghe, slavine, ghiaccio, grandine, sviluppo dienergia nucleare o radioattività comunque generata

❏ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifichepreliminari e finali previste nel regolamento di gara

❏ semplici bruciature, corti circuiti e altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio❏ rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo

3.7 VALIDITA’ TERRITORIALEL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monacoe Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

3.8 CAPITALE ASSICURATO E SUO ADEGUAMENTOIl capitale assicurato deve essere determinato in base all’ultimo valore disponibile al momento della stipulazionedella polizza.In occasione del rinnovo della polizza, l’Assicurato potrà adeguare il capitale assicurato in base al valore del veicolo almomento del rinnovo.

17

GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

8.5 OGGETTO DELLA GARANZIALa Società assicura il Conducente, di età non superiore a 75 anni, del veicolo indicato in polizza per infortunio (inteso comeevento dovuto a una causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili), occorsodurante la guida del veicolo, includendo anche le fasi di salita e discesa dallo stesso.La Società riconosce:❏ in caso di morte del Conducente: il capitale indicato in polizza ai beneficiari❏ in caso di invalidità permanente del Conducente: un indennizzo al Conducente commisurato al grado di invalidità

residuato in conseguenza dell’infortuniosecondo i criteri previsti al successivo art. 8.4 (Riconoscimento dell’indennizzo).

8.6 ESCLUSIONIL’assicurazione non è operante nei seguenti casi:❏ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche

preliminari e finali previste nel regolamento di gara❏ quando il conducente alla guida del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di

sostanze stupefacenti e tale fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285❏ quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;❏ in occasione di azioni dolose, anche solo tentate, del Conducente;❏ in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, tumulti popolari, sviluppo di

energia nucleare o radioattività comunque generata❏ quando la circolazione non avviene con il consenso del Proprietario del veicolo

8.7 VALIDITA’ TERRITORIALEL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monacoe Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

8.8 RICONOSCIMENTO DELL’INDENNIZZOLa Società riconosce l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio ilConducente è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili solo le conseguenzeche si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso diperdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, nella valutazione del grado di invaliditàpermanente le percentuali previste verranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.MorteSe il Conducente muore entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo la Società liquida la sommaassicurata ai beneficiari del Conducente.L’indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento dell’indennizzo perinvalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, il Conducente muore, laSocietà corrisponderà la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia maggiore.Invalidità PermanenteLa Società riconosce l’indennizzo per invalidità permanente se l’invalidità stessa si verifica entro due anni dal gior-no dell’infortunio.L’indennizzo è calcolato applicando, al capitale assicurato per invalidità permanente indicato in polizza, la percentuale diinvalidità accertata diminuita di 4 punti (franchigia); inoltre se:❏ l’invalidità permanente accertata è superiore al 25% della totale, l’indennizzo è liquidato applicando la percentuale di

invalidità accertata alla relativa somma assicurata, senza alcuna franchigia❏ l’invalidità permanente accertata è maggiore o uguale al 50% della totale, l’indennizzo liquidato è il 100% della somma

assicurata, senza alcuna franchigia❏ l’invalidità permanente è stimata in misura superiore al 25% in base alla documentazione acquisita, a seguito di una

richiesta del Conducente la Società riconosce un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo.Il grado o percentuale di invalidità permanente è accertato con riferimento ai valori delle tabelle INAIL Industria riportatenell’allegato n. 1 al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 (le tabelle sono riportate su internet alla sezione “Prodotti”).Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo contodell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destrovarranno per il lato sinistro e viceversa.Qualora l’infortunio determini menomazione a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà

POLIZZA MOTO

18

GARANZIA TUTELA LEGALE

alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totaledell’arto stesso.La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invaliditàpari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere, al massimo, il valore del 100%.Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori eai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa del Conducente,indipendentemente dalla sua professione.Persone assicurate a condizioni specialiNel caso di invalidità permanente che abbia colpito una persona affetta da AIDS o sindromi correlate, da infermità mentale,sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, epilessia, apoplessia o colpita da infarto, verràapplicata una franchigia assoluta di 10 punti.

9.6 PREMESSAA norma del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175, art. 46, i sinistri di Tutela Legale sono gestiti per conto della Societàda ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., con sede in Via delle Nazioni 9, 37135 Verona, in basealle norme indicate di seguito.L’Assicurato ha facoltà di rivolgersi direttamente all’ARAG (vedere art. 11.5).

9.7 OGGETTO DELLA GARANZIALa Società assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, le seguenti spese:❏ per l’intervento di un legale❏ peritali❏ di giustizia nel processo penale❏ eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata❏ di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato❏ il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23.Dicembre.1999, n. 488 art. 9 – D.L. 11.Marzo.2002 n. 28),

se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima)dovute esclusivamente ai sinistri concernenti il veicolo assicurato e riferite alle seguenti fattispecie:❏ controversie relative a danni a persone o cose subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per

fatti illeciti posti in essere da altri soggetti a seguito della circolazione❏ difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in

conseguenza della circolazione❏ istanza di dissequestro del veicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale

(fattispecie coperta solo nel pacchetto “Esteso”)❏ istanza/opposizione contro i provvedimenti di sospensione, ritiro e/o revoca della patente in conseguenza di incidente

stradale (fattispecie coperta solo nel pacchetto “Esteso”)La garanzia è estesa a favore dell’Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori a carico quando nella vestedi pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante lacircolazione stradale.Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Proprietariodel veicolo assicurato.Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, La Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente aiprimi due tentativi.

9.8 ESCLUSIONIL’assicurazione non è operante nei seguenti casi:❏ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere❏ per gli oneri fiscali (a eccezione del contributo unificato descritto nell’art. 9.2)❏ per le controversie di natura contrattuale❏ in materia fiscale ed amministrativa❏ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di

vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive❏ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili

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❏ per fatti dolosi delle persone assicurate❏ per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente❏ per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale❏ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per

una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazioneobbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo intale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 esuccessive modificazioni

❏ nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanzestupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada

❏ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di puraregolarità indette dall'ACI.

9.9 VALIDITA’ TERRITORIALEL’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,degli altri stati dell’Unione Europea, per il territorio della Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monacoe Svizzera e infine per il territorio degli Stati indicati sulla Carta Verde, la cui casella non sia stata barrata.

9.10 VALIDITA’ TEMPORALELa garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia.Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momentoiniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attra-verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti glieffetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro èunico a tutti gli effetti.

10.1 PREMESSALa Società, a norma del Decreto Legislativo 17 Marzo 1995 n. 175, eroga le “Prestazioni di Assistenza” relative ai rischidella circolazione stradale avvalendosi della Centrale Operativa BLUE ASSISTANCE SPA.Le prestazioni di assistenza, oltre a quanto previsto dalle “Norme Comuni a tutte le garanzie”, sono regolamentate dallecondizioni che seguono e dovranno essere richieste alla CENTRALE OPERATIVA di BLUE ASSISTANCE S.P.A.(funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno), tramite telefonate ai seguenti numeri:

DALL’ITALIA: numero verde 800/141616DALL’ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE +390117425509

10.2 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONELa garanzia opera qualora:❏ il veicolo non possa essere utilizzato❏ il veicolo sia in grado di viaggiare o proseguire la marcia, ma esista il rischio di aggravamento dei danni, di peri-

colosità per l’incolumità delle persone per uno dei seguenti motivi:❏ incidente stradale❏ guasto❏ incendio, fulmine, esplosione e scoppio❏ furto e rapina❏ forature e danni ai pneumaticiIn tal caso la Centrale Operativa fornisce le “Prestazioni di Assistenza” con le modalità e i termini indicati all’articolo 10.5.

10.3 ESCLUSIONIL’assicurazione non è operante nei seguenti casi:❏ durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche

preliminari e finali previste nel regolamento di gara❏ quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di

sostanze stupefacenti;❏ quando la circolazione non avvenga in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;❏ dolo o colpa grave del Conducente, del Proprietario e delle persone di cui essi debbano rispondere ai sensi di legge❏ atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, sviluppo di energia nucleare o radioattività

comunque generata❏ per i danni al veicolo causati dalle cose o persone trasportate o per le operazioni di carico e scarico❏ utilizzo del veicolo in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quanto non specificatamente “un’area ad uso

pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada)❏ qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta a operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o a

interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con la polizza

10.4 VALIDITA’ TERRITORIALEL’assicurazione è operante:❏ in Europa per le seguenti prestazioni:

● Informazioni per viaggiare, Soccorso stradale e Traino, Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici, Inviodi un’ambulanza, Autovettura in sostituzione, Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportati, Riconsegnadel veicolo rubato, Anticipo di denaro, Rientro sanitario, Invio di un autista

❏ in Europa, ma non in Italia, per le seguenti prestazioni:● Interprete a disposizione, Anticipo della cauzione penale, Rimpatrio del veicolo assicurato

10.5 PRESTAZIONI DI ASSISTENZALe prestazioni di Assistenza previste sono esclusivamente le seguenti:

Informazioni per viaggiareLa Centrale Operativa fornisce, tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, informazioni riguardanti:❏ rete officine disponibili e loro ubicazione in Europa;❏ situazione traffico e meteo in Italia;❏ e nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, informazioni riguardanti patente, libretto

di circolazione, imposte.

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GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

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Soccorso stradale e TrainoIn caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, la CentraleOperativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlo finoalla più vicina officina. È possibile richiedere che il veicolo venga trasportato presso un’officina autorizzata della casacostruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa, purché ubicata entro il raggio di 60 km dal luogo dell’immobilizzo.Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabilidallo stesso mezzo intervenuto per il traino.Qualora non sia stato possibile contattare la Centrale Operativa, per obiettive difficoltà o a seguito di un intervento delleAutorità o in caso di incidente con trasferimento presso una struttura sanitaria, e si sia provveduto direttamente alreperimento del mezzo di soccorso, La Società rimborsa le spese sostenute con il limite di 250,00 euro.Sono sempre esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina.

Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumaticiQualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per foratura o danni ai pneumatici, ferma l’esclusione relativa ai percorsifuoristrada, la Centrale Operativa provvede a inviare un mezzo di soccorso per effettuare la sostituzione del pneumaticooppure per trainare il veicolo fino alla più vicina officina.Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabilidallo stesso mezzo intervenuto per il traino.Sono sempre esclusi dalla garanzia il costo dei pneumatici eventualmente sostituiti e dei pezzi di ricambio, nonché ognialtra spesa di riparazione o sostituzione.

Invio di un’ambulanzaQualora, a seguito d’incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, il conducente o gli occupanti del veicolostesso necessitino d’un trasferimento alla più vicina Struttura sanitaria, la Centrale Operativa provvede a inviareun’autoambulanza, tenendone il costo a carico della SOCIETÀ sino a una percorrenza massima di 200 km per l’andata eil ritorno. Sono esclusi i trasferimenti da Struttura sanitaria a Struttura sanitaria.

Autovettura in sostituzioneIn caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimorisulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodoperao comunque il fermo del veicolo per un giorno (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzio-nata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa, esclusivamente durante l’orario di apertura dei centri convenziona-ti, metterà a disposizione, presso una stazione di noleggio a essa convenzionata e compatibilmente con le disponibilità dellaSocietà di autonoleggio e le modalità di accesso al noleggio stabilite dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresatra 1.100 e 1.300 cc, a chilometraggio illimitato, per il numero di giorni preventivati per la riparazione del veicolo conil massimo di sette.Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.In caso di furto totale del veicolo assicurato deve essere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denunciapresentata all’Autorità.A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quellegià prestate con l’autovettura messa a disposizione.Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’Assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previstodall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali.

PRESTAZIONI OPERANTI A OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONDUCENTE

Rientro, Proseguimento o Pernottamento dei trasportatiIn caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e il medesimorisulti non riparabile mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza del Conducente oppure possa essere resoutilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera (certificate da un’officina autorizzata dellacasa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la Centrale Operativa provvede a mettere a disposizionedegli occupanti, in alternativa l’una dall’altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico della la SOCIETÀcon il limite complessivo di 250,00 euro:❏ Rientro degli occupanti del veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di

trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza, purché in Italia.❏ Proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di

trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio.❏ Pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il veicolo

stesso venga riparato.Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

Riconsegna del veicolo rubatoQualora il veicolo assicurato venga ritrovato a seguito di furto mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenzadell’Assicurato o, se immobilizzato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia e se riparabile, richieda oltre otto oredi manodopera (certificate da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), laCentrale Operativa provvede a organizzare la riconsegna del veicolo assicurato, utilizzando mezzi di trasporto apposita-

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mente attrezzati. Non sono contemplati i fermi veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.I costi di riconsegna sono a carico della SOCIETÀ entro un limite di 500,00 euro; sono a carico dell’Assicurato i costi pereventuali diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo daparte del mezzo che effettua il rimpatrio.In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvede a procurare, tenendone il costo a carico dellaSOCIETÀ e sempre entro un limite di 500,00 euro, un biglietto di sola andata in aereo (classe economica) o in treno (primaclasse) o in altro mezzo di trasporto, per andare a recuperare il veicolo assicurato.

Anticipo di denaroIn caso d’impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato mentre si trova a oltre 50 km dal luogo di residenza delConducente e qualora non sia in grado di provvedere direttamente e immediatamente al pagamento della riparazioneeffettuata sul posto, la Centrale Operativa effettuerà il pagamento, con il limite di 1.000,00 euro, che dovrà essere rimborsatoentro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

Rientro sanitarioQualora gli occupanti del veicolo assicurato restino infortunati a seguito d’incidente stradale avvenuto a oltre 50 km dalloro luogo di residenza e richiedano il proprio trasferimento presso una Struttura sanitaria prossima alla loro residenza idonea agarantire le cure specifiche del caso o presso la loro stessa residenza, la Centrale Operativa, nel caso che i propri medicidi guardia, d’intesa con i medici curanti sul posto, lo valutino necessario provvede a organizzare il loro trasferimento neitempi e con le modalità di trasporto che i propri medici di guardia ritengono più idonei alle loro condizioni tra:❏ aereo sanitario appositamente equipaggiato;❏ aereo di linea (eventualmente barellato);❏ treno/vagone letto (prima classe);❏ autoambulanza;❏ altri mezzi adatti alla circostanza.I costi d’organizzazione e di trasporto, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto eche li accompagna, sono a carico della SOCIETÀ fino a un massimo di 5.000,00 euro.Non danno luogo al trasferimento:❏ le malattie infettive e ogni patologia a causa delle quali il trasporto implichi violazione di norme sanitarie;❏ gli infortuni che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio o che possono essere

curati sul posto.

Invio di un autistaQualora il conducente del veicolo assicurato non possa proseguire il viaggio alla guida del veicolo a seguito d’incidentestradale avvenuto a oltre 50 km dalla sua residenza e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida,la Centrale Operativa, previa valutazione dei propri medici di guardia, provvede a mettere a disposizione un autista,tenendone il costo a carico della SOCIETÀ, per ricondurre il veicolo presso la residenza del Conducente o del Proprietario.A carico dell’Assicurato restano le spese di carburante, pedaggio e traghetto.

Interprete a disposizioneQualora il conducente del veicolo assicurato sia fermato, arrestato o ricoverato in un ospedale all’estero per fatto inerentealla circolazione stradale del veicolo stesso e si renda necessario un interprete per favorire il contatto e lo scambiod’informazioni tra l’Assicurato e la Pubblica Autorità, la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilitàlocali, provvede a reperirlo, tenendone i costi a carico della SOCIETÀ con il limite di 500,00 euro.

Anticipo della cauzione penaleQualora un incidente stradale avvenuto all’estero determini l’arresto, il fermo o il ricovero in ospedale del conducente delveicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede:❏ ad anticipare all’Autorità estera la cauzione richiesta per rimettere in libertà il conducente, con il limite di 5.000,00 euro❏ ad anticipare l’onorario di un legale fino a un massimo di 1.000,00 euro❏ ad anticipare le spese mediche fino a un massimo di 1.000,00 euroIl Conducente deve fornire garanzie bancarie o d’altro tipo, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa, per la restituzionedell’anticipo.Al suo rientro in Italia il Conducente è tenuto a rimborsare al più presto alla Centrale Operativa l’importo anticipato e,comunque, entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione.

Rimpatrio del veicolo assicuratoQualora il veicolo assicurato resti immobilizzato all’estero e l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio richieda più dicinque giorni lavorativi di fermo veicolo e/o la riparazione oltre sedici ore di manodopera (fermo veicolo e riparazionecertificati da un’officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la Centrale Operativa), la CentraleOperativa provvede a organizzare il rimpatrio del veicolo assicurato utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati.I costi di rimpatrio sono a carico della SOCIETÀ entro un limite massimo di 1.000,00 euro; sono a carico dell’Assicuratoi costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicoloda parte del mezzo che effettua il rimpatrio.

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DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO

11.1 DENUNCIA DI SINISTROIn caso di sinistro il Conducente o il Proprietario (o il Contraente) devono prontamente, entro 3 giorni dal momentoin cui si è verificato il sinistro oppure ne siano venuti a conoscenza, darne avviso alla Società:

a mezzo denuncia telefonica: Numero Verde 800 - 188828oppure

a mezzo lettera raccomandata A.R. al seguente indirizzoTARGASYS S.r.l.

Viale Sarca, 336 - 20126 MILANOoppure

a mezzo fax: 02 - 64107965

Tramite numero verde saranno fornite le informazioni utili alla corretta denuncia del sinistro, su quali attivitàcompiere e quale documentazione fornire.In ogni caso, nel più breve tempo possibile, dovrà essere inviato alla Compagnia il modulo che è stato fornito in occasionedella stipulazione della polizza (modulo di “Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro”) nel qualevanno indicati, tra gli altri elementi, data, luogo, ora, dinamica e testimoni del sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso avviso disinistro (in particolare la Compagnia potrà ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto).L’Assicurato e gli aventi diritto potranno, concluso il procedimento di valutazione e liquidazione del sinistro e nei limitiprevisti dalle disposizioni in vigore nonché nel rispetto dei diritti alla privacy, accedere ai relativi atti.

11.2 PAGAMENTO DEL SINISTROQualora sia applicabile la “Procedura di risarcimento diretto” il pagamento del danno potrà avvenire direttamente da partedella Società.Altrimenti la liquidazione del danno subito sarà effettuata a cura della Compagnia del terzo responsabile.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

11.3 DENUNCIA DI SINISTROIn caso di infortunio il Conducente o gli aventi diritto devono, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato l’infortuniooppure ne siano venuti a conoscenza, darne avviso alla Società utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta)citati per la garanzia di Responsabilità Civile.La denuncia deve contenere la descrizione dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hannodeterminato; successivamente occorre inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.L’accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.Il Conducente deve consentire qualsiasi indagine o accertamento che la Società ritenga necessari, sciogliendo dal segretoprofessionale i medici che lo hanno visitato o curato.

11.4 PAGAMENTO DEL SINISTROLa liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possessodell'intera documentazione tecnica e dei giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.).Il diritto all’indennizzo per l’invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredio aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Società liquiderà ai beneficiaril’importo già concordato, offerto ovvero, se oggettivamente determinabile, offribile al Conducente, in base alle condizionidi polizza.Le spese per i certificati restano a carico dell’Assicurato.

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TUTELA LEGALE

11.5 DENUNCIA DI SINISTROL’Assicurato, al sorgere della controversia, è tenuto a darne notizia direttamente alla Società utilizzando gli stessi riferimenti(telefono, fax, posta) citati per la garanzia di Responsabilità Civile; in alternativa può rivolgersi anche ad AragAssicurazioni tramite i seguenti riferimenti:

a mezzo denuncia telefonica045 - 8290411

a mezzo lettera raccomandata A.R.ARAG ASSICURAZIONI S.P.A. – Sinistri EurizonTutela Assicurazioni

Via delle Nazioni 9, 37135 Verona oppure a mezzo fax

045 – 8290557 per la denuncia; 045 – 8290449 per l’invio di eventuale successiva documentazione

E’ necessario allegare alla denuncia una precisa descrizione del fatto che ha originato la controversia stessa, nonché tuttigli atti, i documenti e gli altri elementi necessari.In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza, gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativaal sinistro.In caso di provvedimenti amministrativi di sospensione e/o revoca della patente di guida, l’Assicurato deve far pervenireil provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

11.6 GESTIONE DEL SINISTROArag, ricevuta la denuncia di sinistro, gestisce il medesimo effettuando ogni utile tentativo di bonario componimento.L’Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare diArag, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Arag in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata a un arbitrodesignato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato; Arag avvertiràl’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

11.7 SCELTA DEL LEGALEQualora non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi siaconflitto di interessi tra Arag e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloroche esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti.In alternativa, qualora gli uffici competenti abbiano sede in Italia, l’Assicurato può optare per un legale che esercita nelcircondario del Tribunale ove l’Assicurato stesso ha il proprio domicilio.La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall’Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria,regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del Perito, il cui intervento deve essere preventivamente approvato daArag che inoltre avvertirà l’Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

11.8 RECUPERO DELLE SOMMETutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale e interessi spettano integralmenteall’Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente o transattivamente vanno invece a favoredella Società che le ha sostenute o anticipate.

ASSISTENZA STRADALE

11.9 DENUNCIA DI SINISTRODa parte delle persone trasportate sul veicolo è necessario contattare immediatamente, ai numeri indicati di seguito, laCentrale Operativa e fornire ogni informazione attinente al sinistro.

DALL’ITALIA: numero verde 800/141616DALL’ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE +390117425509

Qualora non sia stata contattata la Centrale Operativa, la SOCIETÀ non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni nondisposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale e Traino”.

La SOCIETÀ ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’avvenimento che ha determinato laprestazione fornita.

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11.10 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONINel caso in cui le prestazioni erogate dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a caricodell’Assicurato, quest’ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.Nel caso in cui l’Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, dovrà inoltrare allaCentrale Operativa le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

11.11 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTELa SOCIETÀ si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato o chi per esso, il rimborso delle spese sostenute in seguitoall’effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

11.12 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONILa SOCIETÀ non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione incaso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o negligenza di questi.La SOCIETÀ non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causadi forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.

INCENDIO, FURTO

11.13 DENUNCIA DI SINISTROIn caso di sinistro l’Assicurato deve, entro 3 giorni dal momento in cui si è verificato il sinistro oppure ne sia venuto aconoscenza, darne avviso alla Società utilizzando gli stessi riferimenti (telefono, fax, posta) citati per la garanzia diResponsabilità Civile.Contestualmente o, in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, dovrà fornire, in base alla garanzia colpita, ladocumentazione sotto riportata.

INCENDIO❏ Denuncia all’Autorità locale e documentazione attestante l’eventuale intervento dei Vigili del Fuoco❏ Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equiparabile❏ Documento sottoscritto dal Proprietario in cui dichiara se è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo;❏ Eventualmente, a richiesta della Società:

● Procura a vendere a favore della Società● Certificato di proprietà e, in caso di demolizione, richiesta di demolizione presentata agli enti preposti alla

demolizione del veicolo● Certificato Cronologico con annotata la cessazione della circolazione e il Certificato di Proprietà con annotata la

cessazione della circolazione.

FURTO❏ Denuncia all’Autorità locale del furto subito (in caso di sinistro, verificatosi all’estero, occorre presentare la denuncia

all’Autorità locale e, al rientro in Italia, ripresentare la denuncia presso le Autorità competenti)❏ Copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato o documento equiparabile❏ Documento sottoscritto dal Proprietario in cui dichiara se è in grado di recuperare l’IVA sul veicolo;❏ Consegna di tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo❏ Eventualmente, a richiesta della Società:

● Procura a vendere a favore della Società● Certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso e Certificato Cronologico con annotata la

perdita di possesso● Documentazione attestante la presenza e l’attivazione dell’antifurto satellitare.

11.14 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Il Proprietario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il dannosia stato accertato dalla Società (o da un perito da questa incaricato).

11.15 LIQUIDAZIONE DEI DANNILa determinazione del danno, al netto comunque e sempre degli scoperti e franchigie eventualmente riportate in polizza,viene eseguita secondo i seguenti criteri:

DANNO TOTALEIn caso di veicolo nuovo l’ammontare del danno sarà pari al valore a nuovo, nel limite del capitale assicurato.Il veicolo viene considerato nuovo quando la data di accadimento del sinistro è avvenuta entro 180 giorni dalla data diprima immatricolazione.In caso di veicolo usato l’ammontare del danno sarà pari al valore commerciale del veicolo, nel limite del capitale assicurato,determinato dal listino della specifica pubblicazione edita da Ed. Domus (DueRuote) oppure, se non presente, da Eurotax Gialloalla data del sinistro.Il costo degli accessori e/o optional sarà aggiunto nella valutazione del danno solo se la loro presenza è comprovata dafattura o titolo equipollente e sia stato pagato il relativo premio.

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In tutti i casi il valore del danno da liquidare non potrà superare il capitale assicurato.

DANNO PARZIALEPremesso che il costo delle riparazioni non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro alnetto del valore del veicolo stesso dopo il ritrovamento, il danno parziale è determinato applicando sul prezzo delle partisostituite un deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo.In caso di veicolo nuovo il danno parziale è determinato senza applicazione, sul prezzo delle parti sostituite, deldeprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo.Qualora il danno stimato sia di importo pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo, calcolato al momentodel sinistro, il danno sarà equiparabile al danno totale e pertanto liquidato come tale.La Società, sia per il danno totale che per il danno parziale, non risponde:❏ delle spese per modifiche o migliorie apportate al veicolo;❏ dei danni da mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

11.16 REGOLA PROPORZIONALE Se, al momento del sinistro:❏ il valore del veicolo è maggiore del capitale assicurato, la Società risponde dei danni parziali in proporzione al rap-

porto tra il secondo e il primo di detti valori;❏ la residenza del Proprietario risulta essere diversa da quella dichiarata e la tariffa applicata è perciò inferiore a quel-

la che avrebbe dovuto essere, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quellache si sarebbe dovuto applicare.

11.17 RECUPERO DEL VEICOLO RUBATOIn caso di recupero del veicolo sottratto, il Proprietario o il Contraente devono darne immediato avviso appena ne abbianoavuto notizia, nonchè provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.Il Proprietario o il Contraente sono tenuti a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del veicolomettendo a disposizione i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse. Qualora invece il veicolo venga recuperato prima dell'indennizzo la Società riconoscerà al Proprietario il rimborso deglieventuali danni parziali.

11.18 RELITTIQualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, la Società ha la facoltà di acquisire i diritti sui residui del sinistro.A richiesta della Società, il Proprietario dovrà produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciatodall'A.C.l., attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.

11.19 OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO Il Proprietario non dovrà provvedere a far riparare il veicolo, salvo le riparazioni di prima urgenza, prima che il dannosia stato accertato dalla Società (o da un perito da questa incaricato).

11.20 PAGAMENTO DEL SINISTROLa Società liquiderà il danno accertato a termini di polizza direttamente al Proprietario del veicolo.La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia inpossesso dell'intera documentazione tecnica e dei giustificativi di spesa (ricevuta fiscale, fattura etc.).Il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla sottoscrizione da parte del Proprietario, per presa conoscenza eaccettazione, dell’atto di transazione.Qualora non sia stata sottoscritta la garanzia, le spese saranno a carico dell’Assicurato.

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Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) e successive modifichee integrazioni, EurizonTutela S.p.A. (di seguito anche “Società”) con sede legale in Italia, Corso Cairoli 1, 10123 Torino,autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96e N. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06, appartenente alle Banche della Rete Sanpaolo e soggetta all’attività didirezione e coordinamento di Eurizon Financial Group, in qualità di "Titolare" del trattamento, fornisce di seguito alcuneinformazioni circa l'utilizzo dei dati che saranno oggetto di trattamento, in relazione ai quali viene richiesto di esprimere il consenso.

1. FONTE DEI DATI PERSONALII dati personali in possesso della Società sono raccolti in occasione dell’instaurazione del rapporto contrattuale, direttamentepresso la clientela o tramite le reti di vendita in virtù di contratti di intermediazione assicurativa sottoscritti dalla Società; inogni caso, i dati vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza connaturati allo svolgimentodell’attività assicurativa a cui la Società si ispira.Inoltre, in relazione alla sottoscrizione dei prodotti assicurativi, la Società viene in possesso di dati che la legge definisce“sensibili”, tra i quali in particolare, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell’assicurato. Per il trattamento didati sensibili la legge richiede una specifica manifestazione di consenso che viene pertanto di seguito richiesta.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATII dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività svolta dalla Società legata ai servizi da questa forniti secondole seguenti finalità:• finalità strettamente necessarie e strumentali all’esecuzione del contratto e alla gestione del rapporto con la clientela

anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto,esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistriattinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi dellevigenti disposizioni di legge etc.);

• finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite daAutorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: in materia di “Antiriciclaggio”,adeguamento a Circolari emanate dall’Isvap per lo svolgimento dell’attività assicurativa, richieste da parte dellaMotorizzazione Civile, etc.);

• finalità funzionali all’attività della Società, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o meno il consenso, quali:rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi, eseguita direttamente oppure tramitesocietà specializzate; promozione e vendita di prodotti e servizi (effettuate tramite mailing, telefono, internet, etc.);indagini di mercato.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATIIn relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematicicon logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e laconservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice sopra richiamato in materia disicurezza dei dati.

4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATIPer il perseguimento delle finalità di cui sopra, anche in considerazione dell’accentramento di alcune attività all’internodelle Banche della Rete Sanpaolo, la Società ha necessità di comunicare i dati personali a soggetti esterni, anche esteri, chesvolgono per conto della Società stessa in qualità di Responsabili o autonomi Titolari del trattamento, attività di naturatecnica, organizzativa, o destinatari per obblighi di legge, appartenenti alle seguenti categorie:• soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti,

subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altre società o enti in qualità di canali di acqui-sizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche o SIM),

• società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui ad es. centralioperative telefoniche di assistenza alla clientela, società di consulenza e gestione delle coperture assicurative connessealla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate (scelte dall’interessato);

• società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest’ultima attività diassistenza e/o consulenza;

• autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; • società appartenenti alle Banche della Rete Sanpaolo o comunque società controllate o collegate;• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi

compresa la posta elettronica);• soggetti che svolgono servizi di archiviazione della documentazione, trasmissione, imbustamento e smistamento della

PRIVACY

POLIZZA MOTO

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corrispondenza relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;• organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, soggetti che svolgono adempimenti di controllo,

revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela (ISVAP, UICCasellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Anagrafe Tributaria, Forse dell’ordine, ecc.);

• soggetti che svolgono attività di marketing, indagini di mercato o concorrono alla promozione di prodotti della Società edi terzi;

• soggetti che rilevano rischi finanziari, a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza (es.: Banca d’Italia, SIA -SocietàInterbancaria per l’Automazione), CRIF (società di servizi per il controllo delle frodi), società di recupero crediti.

All’interno della Società e del Gruppo i dati personali possono essere trattati esclusivamente dai dipendenti e collaboratorianche esterni, specificatamente incaricati del trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e dalla rete di vendita(agenzie, filiali, promotori e consulenti della Società).

5. DIRITTI DELL’INTERESSATO PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CODICEAi sensi dell’art. 7 del Codice in argomento, l’interessato ha diritto:• di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro

comunicazione in forma intelligibile.• di ottenere le seguenti informazioni:• l’origine dei dati personali;• le finalità e modalità del trattamento;• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;• gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento nonchè dei soggetti o delle categorie di soggetti ai

quali i dati personali possono essere comunicati, di responsabili o incaricati;di ottenere:• l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali;• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge;di opporsi, in tutto o in parte:• per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;• al trattamento dei dati personali ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita o per il compimento di ricerche

di mercato o comunicazione commerciale.Per ottenere ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di Privacy, l’interessatopuò rivolgersi a EurizonTutela S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato, pro-tempore, nella sua qualità diResponsabile dei trattamenti effettuati dalla Società e domiciliato per le funzioni presso la sede legale di Corso Cairoli, 1 -10123 Torino.La Società non necessita del consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali relativamente alla finalità dicui al precedente punto 2 sub a), in quanto richiesti per l’esecuzione di obblighi contrattuali e pre-contrattuali, e sub b), inquanto obbligatori per legge. L’eventuale opposizione ai citati trattamenti comporterebbe l’impossibilità di concludere oproseguire il contratto. Per quanto concerne il trattamento e la comunicazione di cui al punto 2 sub c), il cliente ha dirittodi rifiutare alla Società il proprio consenso barrando l’apposita casella del modulo di consenso.

Mod

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Sede Legale e UfficiCorso Cairoli, 1 - 10123 Torino - Tel. +39 011 5668811 - Fax +39 011 543553

Uffici AmministrativiVia E. Q. Visconti, 80 - 00193 Roma - Tel. +39 06 3571 1 - Fax +39 06 3571 4509

EurizonTutela S.p.A. Capitale Sociale € 27.912.258 i.v. • Impresa autorizzata all’esercizio delleassicurazioni con provvedimenti ISVAP N. 340 del 30/09/96 pubb. su G.U. N. 236 dell’8/10/96 eN. 2446 del 21/07/06 pubb. su G.U. N. 185 del 10/08/06 • Codice Fiscale, Partita IVA e N. IscrizioneRegistro Imprese di Torino 06995220016 • R.E.A. Torino N. 827841 • Socio unico: EurizonVita S.p.A.• Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Eurizon Financial Group S.p.A.

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