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S.p.A.: costituzione 1. Costituzione - stipulazione dell'atto costitutivo - deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio delle imprese - Iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle imprese simultanea: partecipano tutti i soci Costituzione per pubblica sottoscrizione: poco diffusa

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S.p.A.: costituzione

1. Costituzione- stipulazione dell'atto costitutivo- deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio delle imprese- Iscrizione della società presso l'ufficio del registro delle

imprese simultanea: partecipano tutti i sociCostituzione

per pubblica sottoscrizione: poco diffusa

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S.p.A.: costituzione

Atto costitutivo:

- Contratto tra più parti (nel caso di pluralità di soci)- Atto unilaterale (socio unico – possibilità introdotta dalla

Riforma del 2004)

Se la società diventa insolvente il socio unico risponde personalmente e illimitatamente dei debiti sociali quando non abbia versato per intero i propri conferimenti oppure non abbia reso di pubblico dominio il fatto che si trattava di una s.p.a. unipersonale

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S.p.A.: costituzione

Forma:- Atto pubblicoSostanza:- Generalità dei soci (o denominazione e sede nel caso di

società) e il numero di azioni assegnate a ciascuno- Denominazione e il comune dove ha sede la società- Attività che costituisce l'oggetto sociale- Ammontare del capitale sottoscritto e versato – capitale

minimo non inferiore a 120.000 euro- Numero ed eventuale valore nominale e le caratteristiche

delle azioni che rappresentano il capitale sociale- Valore dei crediti e dei beni conferiti in natura

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S.p.A.: costituzione- Criteri di ripartizione degli utili- Sistema di amministrazione adottato- Numero e nome dei componenti del collegio sindacale (per

le s.p.a. è obbligatorio)- Ammontare delle spese di costituzione della società: spese

notarili e di iscrizione, tasse ecc.- Durata della società: può essere anche a tempo

indeterminato ma occorre indicare il periodo di tempo decorso il quale il socio potrà liberamente recedere

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S.p.A.: statuto

Riguarda l'ordinamento interno le regole del funzionamento alle quale i soci e gli organi sociali devono attenersi.Parte integrante dell'atto costitutivo e deve essere ad esso allegato.Se c'è contrasto tra atto costitutivo e statuto prevale statuto

Patti parasociali accordi ulteriori e paralleli fra i soci aventi a oggetto i diritti che derivano dal loro rapporto sociale e non contenuti nell'atto costitutivo né nello statuto

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S.p.A.: deposito atto costitutivo

Presso il registro delle imprese entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Contestuale iscrizione della nuova società.

Notaio deve controllare che siano rispettate le condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società:- Capitale sociale sottoscritto per intero- Rispettati obblighi per il conferimento in denaro o in

natura: almeno il 25% del capitale (se socio unico 100%)- Ottenute autorizzazioni governative eventualmente

richieste da leggi speciali (Es. per banche e assicurazioni)

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S.p.A.: iscrizione presso il registro delle impreseSolo con l'iscrizione la società acquista la personalità giuridica.

Anche le successive modificazioni dell'atto costitutivo devono essere (fatte con atto pubblico depositateiscritte)

Modificazioni sono decise dall'organo deliberativo, cioè dall'assemblea degli azionistila modifica risulta dal verbale dell'assemblea straordinaria.

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S.p.A.: i vizi della costituzione della s.p.a.Art. 2332->la società iscritta è nulla se:

- Manca l'atto costitutivo o NON ha la forma dell'attto pubblico

- È illecito l'oggetto sociale- Non sono indicati:

1. Denominazione2. Oggetto sociale3. Tipo ed entità dei conferimenti4. Ammontare del capitale sociale

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S.p.A.: i vizi della costituzione della s.p.a.La nullità della società può essere fatta valere:- Da chiunque ne abbia interesse- D'ufficio dal giudice nel corso d un processo - In qualsiasi momento, anche dopo molti anni: non vi è

termine di decadenza o prescrizioneEffetti nullità:- Atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione

restano validi ed efficaci- I soci restano obbligati a corrispondere i conferimenti fino

a quando tutti i creditori non sono stati pagati- La società viene messa in liquidazione dalla stessa sentenza

che dichiara la nullità

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S.p.A.: conferimentiCapitale sociale = somma dei conferimenti apportati dai singoli soci ( = garanzia per i creditori sociali e strumento per lo svolgimento dell'attività economica)

Tipologie:- Denaro- Beni in natura (mobili o immobili)- Crediti (responsabilità del conferente per

l'inadempimento del debitore ceduto con il conferimento)

N.B. nelle Sp.A. NON possono essere oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

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S.p.A.: conferimentiIl valore dei beni in natura o crediti deve essere specificato nell'atto costitutivo.Se il valore attribuito al bene conferito è superiore a quello effettivo

= grave pregiudizio ai creditori sociali

la legge (art. 2343 c.c.) impone di presentare una relazione di stima giurata redatta da un esperto del Tribunale e allegata all'atto costitutivo e controllata, entro 6 mesi, dagli amministratori e dai sindaci.

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S.p.A.: conferimenti

Se vi sono dubbi revisione della stimaSe la stima risulta inferiore di oltre 1/5 a quello nominale del conferimento, la società deve:- Ridurre il capitale sociale in misura proporzionale alla

differenza di valore riscontrata- Annullare le azioni scoperte (cioè le azioni che

coprono la differenza tra valore effettivo e valore nominale)

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S.p.A.: azioni

Frazione o quota ideale del capitale sociale

Azione =

Attribuisce al possessore qualità di socio e tutti i diritti che ne derivano

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S.p.A.: azioni

Le azioni possono venire emesse:- Con indicazione del valore nominale

Capitale sociale

Numero delle azioni emesseEs. C.S. = 200.000 € Numero azioni = 100.000

200.000Valore nominale = = 2 €

100.000

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S.p.A.: azioni

Le azioni possono venire emesse:- Senza indicazione del valore nominale: la quota di

partecipazioni è dato dal numero delle azioni complessivamente emesse, diviso il numero delle azioni possedute dal singolo azionista.

Es. C.S. 10.000 azioniPossedute 1.000 azioni

1.000Valore di ogni azione = = 10%

10.000

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S.p.A.: azioni

Nel primo caso il valore della partecipazione è espresso in un valore monetario

Nel secondo caso da una percentuale

Ai fini della tutela del capitale sociale e dei diritti di partecipazione dei singoli soci, ciò che conta non è il valore nominale delle azioni, ma il numero delle azioni complessivamente emesse e quindi la percentuale di capitale sociale da ciascuna rappresentata.

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S.p.A.: azioni

L'azione è un documento che incorpora una serie di

Economici (es. diritti al dividendo) diritti

Partecipativi della vita della società

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S.p.A.: azioniDiritti delle azioni ordinarie- Diritto agli utili: ogni azione attribuisce il diritto a

una parte proporzionale degli utili netti risultanti a bilancio - Diritto alla quota di liquidazione: quando la società

si scioglie e viene messa in liquidazione, il diritto al dividendo si converte nel diritto alla quota di liquidazione- Diritto di voto: con cui il socio partecipa alle scelte di

fondo della società che sono adottate a maggioranza. Un'azione = un voto- Altri diritti: di impulso, di controllo e di denuncia

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S.p.A.: azioniAltre categorie di Azioni:- Senza diritto di voto;- Con il voto limitato a determinati argomenti- Con diritto di prelazione in caso di ripartizione

degli utili o di quote di liquidazione (azioni privilegiate)- Con diritto a percepire una ulteriore quota di

utili residui o di quote di liquidazione residue in caso di riduzione del capitale sociale o di suo rimborso agli azionisti (azioni di godimento)

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S.p.A.: azioniAltre categorie di Azioni:- Incorporanti l'obbligo a carico dell'intestatario

di effettuare a favore della società determinate prestazioni accessorie (attività lavorativa, consulenza ecc.)- Comportanti una partecipazione alle perdite in

misura differente rispetto alle azioni ordinarie- Comportanti l'attribuzione di una parte di utili

ai lavoratori, previo correlativo aumento di capitale sociale

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S.p.A.: azioni

Le azioni circolano possono essere trasferite ad altri possessori.

Nominative - Con la "girata" piena- Con "doppia

annotazione" del nuovo titolare sia sull'azione, sia sul libro soci presso la società

Al portatore-Con semplice "consegna"

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S.p.A.: azioniLo statuto può stabilire di non emettere materialmente titoli azionari stampati (dematerializzazione)

la circolazione avviene mediante semplice iscrizione della cessione nel libro soci

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S.p.A.: azioniAtto costitutivo o statuto possono porre condizioni o limitazioni al libero trasferimento delle azioni:- Clausola di prelazione- Clausola di gradimento

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S.p.A.: azioniClausola di prelazione: i soci che intendono cedere le proprie azioni devono prima offrirle agli altri soci i quali, a parità di condizioni, hanno il diritto di aggiudicarsele rispetto a terzi estranei alla compagine sociale

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S.p.A.: azioniClausola di gradimento: Il nuovo titolare può esercitare i diritti di socio solo se il c.d.a. o l'assemblea hanno espresso il loro gradimento.Clausola efficace solo se è previsto l'obbligo della società di acquistare le azioni oggetto della cessione non gradita, oppure il socio cedente può recedere dalla società.

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S.p.A.: azioni

E' possibile limitare o vietare la cessione a condizione che la durata del divieto non sia superiore a 5 anni.

Le azioni possono anche essere concesso in pegno ed usufrutto ( diritto di voto al creditore pignoratizio/usufruttuario)

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S.p.A.: obbligazioni

- Diritto alla restituzione della somma di denaro prestata alla società

- Diritto al pagamento di un interesse periodico sul capitale finanziato

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S.p.A.: obbligazioniDifferenze tra azioni e obbligazioni:

- Azione = quota ideale del capitale sociale, - Obbligazione = debito della società verso

l'obbligazionista – finanziatore- Titolarità dell'azione = qualità di socio- Possesso obbligazione = qualità di creditore- Azione = diritto al dividendo- Obbligazione = diritto a un rendimento fisso pari al

suo tasso di interesse predeterminato

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S.p.A.: funzioni e organiOrganizzazioneDecisioni più importanti sull'organizzazione interna e sulle principali vicende = soci

GestioneConcreta attuazione delle direttive dei soci = amministratori

Controllo su correttezza amministrazione (controllo gestione) e correttezza dei bilanci (controllo contabile)

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S.p.A.: funzioni e organi

Possibilità di adottare sistemi diversi di amministrazione e controllo detti:- Tradizionale - Monistico (o anglossassone)- Dualistico (o germanico)

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleCiascuna funzione compete ad un organo:- Assemblea azionisti funzioni di deliberazione sull'organizzazione interna e le questioni più importanti sulla vita della società- Consiglio di amministrazione (o

amministratore unico)funzioni esecutive e di gestione- Collegio sindacale funzioni di controllo

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale Assemblea azionisti = organo collegiale nel quale si forma, secondo il criterio maggioritario, la volontà sociale.Il pieno diritto di intervento e di voto in assemblea spetta ai possessori di azioni ordinarie anche per procura

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti

Ordinaria:1. Approva il bilancio2. Nomina o revoca gli

amministratori, i sindaci, il revisore contabile

3. Determina il compenso agli amministratori

4. Delibera su responsabilità di amministratori e sindaci

5. Delibera su altre questioni ad esso assegnate da legge, statuto o amministratori

Straordinaria:1. Delibera su

modificazioni dello statuto

2. Sulla nomina e sui poteri dei liquidatori

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti_convocazione

Convocata ogni volta che gli amministratori lo ritengano opportuno

+Casi imposti dalla legge:1. Una volta all'anno entro 120 giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale ( o 180 gg) per approvare il bilancio

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti_convocazione

2. Quando una minoranza dei soci faccia richiesta di convocazione (tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale)

3. Quando venga meno la maggioranza degli amministratori in seno al c.d.a.

4. Se il collegio sindacale non può essere completato nel suo numero legale

5. Quando il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo

6. Quando si verifica una causa di scioglimento della società

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti_convocazione formalità:

a) Predisposizione da parte degli amministratori dell'avviso di convocazione contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno

b) Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo Statuto almeno 15 giorni prima dell'assemblea

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

Deliberazioni assemblea devono risultare da verbale della seduta sottoscritto dal presidente e dal segretario. (se straordinaria il verbale deve essere redatto da notaio)

Deliberazioni sono vincolanti vs tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Non è vincolante la delibera invalida.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

La delibera è nulla:- Adottata da un'assemblea non formalmente

convocata- Priva di verbale- Con oggetto impossibile o illecito

Delibera inesistente se l'atto deliberativo non contiene i requisiti minimi per essere definita "deliberazione" (es. delibera a minoranza)

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

La delibera è annullabile:La delibera presa non in conformità allo statuto o alla legge, ma che non rientri nei casi appena visti.Tutti i casi di invalidità che non rientrano nella nullità (o inesistenza) danno luogo ad annullabilità.

Violazione di norme meno gravi e che possono essere sanate.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

Nullità della delibera può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice nel corso di una causa.L'impugnazione deve essere proposta entro tre anni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese o nel libro delle assemblee (se aveva ad oggetto una modifica dell'oggetto sociale rendendolo illecito non vi è limite temporale).

Decorso il tempo = sanatoria (rimane possibilità di risarcimento)

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

Impugnazione in caso di approvazione di un bilancio falso:- Solo per i soci che rappresentino almeno il 5% del

capitale sociale- Prima che venga approvato il bilancio per

l'esercizio successivo

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

Annullabilità:- Può essere fatta valere dagli amministratori, dai

sindaci, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti che rappresentino il 5% del capitale (1/1000 nel caso di soc. che ricorrono al cap. di rischio)- Impugnazione entro 90 giorni dalla delibera- La società può sostituire la delibera invalida con

altra conforme a legge o statuto

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAssemblea degli azionisti:

Sia per nullità che per annullabilità l'impugnazione si propone con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede.Il giudice può sospendere provvisoriamente l'esecutività della delibera

La pronuncia di annullamento della delibera ha effetto nei confronti di tutti i soci e obbliga gli amministratori ad adottare i provvedimenti conseguenti.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleAmministratori:

Organo esecutivo:- Nominati dall'Assemblea o dall'atto costitutivo- Devono dare materiale esecuzione sia alle delibere

dell'assemblea sia agli atti di gestione (ordinari e straordinari)

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale

Amministrazione:

Unica = amministratore unico

Collegiale = consiglio di amministrazione, presieduto da un presidente che costituisce il vertice e ha la rappresentanza sostanziale e processuale della società.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale

RappresentanzaGli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento della loro funzione.Atto costitutivo può porre dei limitivalgono solo all'interno della società, non sono opponibili a terziRappresentanza è anche processuale

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleDoveri amministratori:- Osservare disposizioni dello Statuto e di legge- Compiere il proprio dovere con diligenza- Valutare adeguatezza organizzazione interna- Vigilare su andamento della gestione- Impedire il verificarsi di fatti dannosi per la società

o evitarne e limitarne le conseguenze- Agire in modo informato

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleObblighi amministratori:- Non fare concorrenza alla società(salvo

autorizzazione dell'assemblea)- Evitare di operare in conflitto di interessi; se si

delibera operazione ignorando conflitto di interessi la stessa può essere impugnata entro 90 giorni da amm.ri dissenzienti o assenti, o dai sindaci.

Page 49: S.p.A.: costituzione 1.Costituzione - stipulazione dell'atto costitutivo -deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio delle imprese -Iscrizione della.

S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleResponsabilità amministratori:

1. Nei confronti della società

2. Nei confronti dei creditori sociali

3. Nei confronti dei singoli soci o i terzi

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale1. Nei confronti della società:

Natura contrattuale: per violazione dello statuto; occorre che agli amministratori possa essere imputato lo specifico inadempimento di un obbligo previsto dal contratto di società, sia che si tratti di obbligo derivante da legge che da statuto; ed occorre che il danno sia conseguenza del loro inadempimento.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale1. Nei confronti della società:

La responsabilità investe ciascun amministratore per aver personalmente partecipato all'atto o per non aver fatto quanto poteva per impedirne il concepimento o eliminarne / attenuarne le conseguenze.Per liberarsi: deve annotare il suo dissenso sul libro del cda e darne notizia scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale1. Nei confronti della società:

La società può proporre un'azione sociale di responsabilità: deliberata dall'assemblea entro 5 anni dalla cessazione della carica.Revoca dell'amministratore ancora in carica solo se deliberazione presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale

Ammessa azione di responsabilità da soci di minoranza che rappresentino almeno 1/5 del c.s. (o 1/20 se quotata) anche se la società è in liquidazione

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale2. Nei confronti dei creditori socialiPer l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.Responsabilità del fatto illecito.Il danno ingiusto che cagionano è la lesione della aspettativa di prestazione dei creditori sociali. Violano gli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.Responsabilità extracontrattuale.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale2. Nei confronti dei creditori socialiDalla violazione di queste prescrizioni può nascere sia una azione di danni della società sia una azione di danni dei creditori. Responsabilità vs i creditori è illimitata e solidale.

In caso di fallimento le azioni di responsabilità vengono proposte dal curatore.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale3. Nei confronti dei singoli soci o i terzi:

Risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.Azione di tipo individuale.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale

N.B. regime responsabilità si applica anche ai direttori generali rivestono ruoli a livelli più alti della gerarchia aziendale e spesso possono essere delegati a compiere funzioni amministrative.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale

FUNZIONE CONTROLLO E COLLEGIO SINDACALENelle s.p.a. il collegio sindacale è l'organo di controllo.Composto da membri nominati dall'assembleaControllo della legalità e della efficienza della societàvigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale

COLLEGIO SINDACALEL'organo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, e di due membri supplenti.Funziona collegialmente con deliberazioni a maggioranza assoluta.Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza sono ineleggibili:a) Coniuge, parenti entro 4° grado degli

amministratorib) Coloro legati alla società da un rapporto

continuativo di consulenza o prestazione d'opera

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionale

COLLEGIO SINDACALERequisiti di professionalità:- Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei

supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia- Gli altri devono essere scelti fra gli iscritti negli

albi professionali di avvocati, dottori commercialisti o ragionieri oppure fra prof. Universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleCOLLEGIO SINDACALE

Restano in carica tre annirevoca solo per giusta causa (deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale)

Retribuzione determinata all'atto di nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleCOLLEGIO SINDACALE

Gli esiti dei controlli e dell’attività di vigilanza svolta dai sindaci trovano il naturale punto di emersione nella relazione che il collegio sindacale è tenuto ad elaborare per l’assemblea di approvazione del bilancio.Nella stessa relazione possono essere indicate eventuali proposte che il collegio sindacale voglia presentare all’assemblea in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alle altre materie di propria competenza.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleCOLLEGIO SINDACALEL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI LEGALITà:- Osservanza dello Statuto- Osservanza della legge- Rispetto dei principi di corretta amministrazioneNon consiste nel valutare il merito delle scelte gestionali,né si arresta ad una mera verifica di non contrarietà alla legge ed allo statuto delle stesse scelte, si sostanzia, invece, nel controllare che tali scelte siano state prese seguendo modalità procedimentali (metodi, procedure, strumenti operativi) conformi ai canoni di una gestione diligente.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleCOLLEGIO SINDACALEL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA:- Adeguatezza struttura organizzativa - Adeguatezza sistema amministrativo contabile- Adeguatezza sistema di controllo internoNon consiste nel valutare il merito di singoli fatti gestionali o delle specifiche risultanze contabili,ma nel verificare la rispondenza della struttura organizzativa a standards congrui, in ragione dell’attività svolta e delle dimensioni dell’impresa e, comunque, limitatamente agli aspetti di competenza.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleREVISIONE LEGALE DEI CONTI

- La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.- Lo statuto delle società che non siano tenute alla

redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema tradizionaleREVISIONE LEGALE DEI CONTITre funzioni:- Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta

della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture dei fatti di gestione- Verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio

alle risultanze delle scritture contabili e della loro conformità alle norme di legge- Formulazione di un giudizio sul bilancio di esercizioIl revisore può richiedere notizie e documenti e può procedere a ispezioni.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico

Caratterizzato dall'interposizione, fra l'assemblea e l'organo amministrativo, (consiglio di gestione),

di un organo intermedio

consiglio di sorveglianza.

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico

Consiglio di gestione: - organo collegiale (almeno due) - Nominati dal consiglio di sorveglianza- Durata tre esercizi (rinnovabili)- Possono essere revocati salvo risarcimento nel caso di

mancanza della giusta causa- Soggetti alla stessa responsabilità degli amministratori

del modello tradizionale

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico

Consiglio di sorveglianza:- Organo collegiale (almeno tre membri) - Nominati dall'assemblea- Durata tre esercizi (rinnovabili)- Almeno un membro deve essere iscritto nel

registro dei revisori contabili- Soggetti alle cause di ineleggibilità dei sindaci

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema dualistico

Consiglio di sorveglianza:Competenze- Vigila sull'osservanza dello Statuto, della legge e sulla

corretta amministrazione- Nomina e revoca i membri del consiglio di gestione- Approva il bilancio di esercizio- Può promuovere l'azione di responsabilità contro i

componenti del consiglio di gestione- Riferisce all'assemblea, almeno una volta all'anno, sulla

vigilanza prestataN.B. Il controllo contabile spetta ad un revisore o soc di revisione

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema monistico

Sistema monistico caratterizzato da

Consiglio di amministrazione

Al suo interno comitato di controllo

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema monistico

Consiglio di amministrazione: regole del cda del sistema tradizionaleComitato di controllo:- Componenti designati da consiglio di amm.ne- Organo collegiale (almeno 3 se quotate)- Eletti tra gli stessi amministratori- Requisiti di professionalità e indipendenza

(almeno uno iscritto presso registro revisori)

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S.p.A.: funzioni e organi _ sistema monistico

Comitato di controllo_funzioni:- Vigilare sull'organizzazione della società e sulla

sua efficienza gestionale e di controllo interno- Svolgere i controlli affidategli dal consiglio di

amministrazione e intrattenere i rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile (che deve essere un revisore o una soc di revisore)

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S.p.A.: funzioni e organi _ controllo esterno

Controllo giudiziario:Effettuato dal tribunale se ne fa richiesta:- Soci che rappresentano 1/10 del C.S. (1/20 quotate)- Collegio sindacale- PM (per quotate)- ConsobEffetti.- Misure cautelari- Convocare l'assemblea- Revocare amm.ri e sindaci nominando amministratore

giudiziario

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S.p.A.: funzioni e organi _ controllo esterno

Controllo CONSOB:

Per le società quotate in Borsa

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La S.r.l.

Come nelle s.p.a.: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

E come per le s.p.a.: l'unico socio di una s.r.l. decade dal beneficio della resp limitata per le obbligazioni sorte nel periodo in cui è stato unico socio

Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima dell’iscrizione sono regolati dalla disciplina della S.p.a. (art. 2463)

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La S.r.l. Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima dell’iscrizione sono regolati dalla disciplina della S.p.a. (art. 2463)

Capitale minimo è però inferiore: 10.000 euroN.B. L'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore, pari almeno a 1 euro.

La somma di utili da destinare alla riserva legale, deve essere almeno pari a 1/5 degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, l'ammontare di 10.000 euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

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La S.r.l. Conferimenti: può essere conferito qualsiasi

elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica:

- denaro, - crediti - beni in natura- Prestazioni d'opera o di servizi

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La S.r.l. Le quote di partecipazione dei soci NON possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento

la srl Non può fare ricorso al capitale di rischio

Lo statuto può prevedere l'emissione di titoli di debito (simili alle obbligazioni) ma possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati come banche, fondi comuni di investimento e simili.

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La S.r.l.

Conferimenti in natura (beni e crediti): la relazione giurata può essere redatta:

- da un esperto (persona fisica o società di revisione) che deve essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori contabili;

- da una società di revisione iscritta nell’apposito albo.

L’esperto è designato da chi conferisce il bene.

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La S.r.l.

Conferimenti in denaro: - 25 per cento presso una banca o l'intero

ammontare nel caso di società unipersonale, può essere sostituito da una fidejussione bancaria o da una polizza assicurativa

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La S.r.l.

Conferimenti possono PRESTAZIONI D’OPERA E DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA’

Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni d’opera o servizi purché garantiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria. Se l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

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La S.r.l.

Conferimenti possono PRESTAZIONI D’OPERA E DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA’

Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni d’opera o servizi purché garantiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria. Se l’atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

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La S.r.l. _finanziamenti dei sociI finanziamenti disciplinati sono quelli concessi in una situazione di “crisi” ovvero:

• in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;

• in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

In tali ipotesi il loro rimborso:

• è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali;

• deve essere restituito (dai soci che hanno beneficiato del rimborso) se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

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La S.r.l. _finanziamenti dei soci

In tali ipotesi il loro rimborso:

• è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali;

• deve essere restituito (dai soci che hanno beneficiato del rimborso) se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.

Page 85: S.p.A.: costituzione 1.Costituzione - stipulazione dell'atto costitutivo -deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio delle imprese -Iscrizione della.

La S.r.l. _competenza dei sociDecisa dallo statuto_in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

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La S.r.l. _competenza dei sociDecisa dallo statuto_in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:4) le modificazioni dell'atto costitutivo;5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

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La S.r.l. _competenza dei sociL'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione .

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale

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La S.r.l. _amministrazioneLa regola è che gli amministratori siano soci.

Alternative possibili:- amministratore unico;- consiglio di amministrazione;- amministratori (rappresentanti) che agiscono

disgiuntamente o congiuntamente

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La S.r.l. _responsabilità• Gli amministratori sono solidalmente responsabili

verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e abbiano fatto constare del proprio dissenso.• I soci che non partecipano all'amministrazione hanno

diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione..

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La S.r.l. _responsabilità• L'azione di responsabilità contro gli amministratori è

promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. • In caso di accoglimento della domanda la società, salvo

il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

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La S.r.l. _responsabilità• Sono altresì solidalmente responsabili con gli

amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.• L'approvazione del bilancio da parte dei soci non

implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

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La S.r.l. _rappresentanza• Gli amministratori hanno la rappresentanza generale

della società.• Le limitazioni ai poteri degli amministratori che

risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

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La S.r.l. _controllo

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

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La S.r.l. _controllo

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (120.000 €).

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La S.r.l. _controlloLa nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni

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La S.r.l. _assembleaL'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea

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La S.r.l. _assemblea

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

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La S.r.l. _il recessoIl diritto di recesso è riconosciuto:- nelle ipotesi determinate dall’atto costitutivo - ai soci che non hanno consentito a determinate

decisioni: al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società; alla fusione o scissione della società; alla revoca dello stato di liquidazione; al trasferimento della sede all’estero; alla eliminazione di una o più cause di recesso previste

dall’atto costitutivo;

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La S.r.l. _il recesso al compimento di operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili;

- in relazione alla durata della società: se la società è a tempo indeterminato, è ammesso in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni (l’atto costitutivo può allungare il preavviso fino a 1 anno);

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La S.r.l. _il recesso– in relazione alla presenza di clausole che escludono

o condizionano al mero gradimento la trasferibilità della partecipazione ;

– nell’ipotesi di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti qualora il socio sia in dissenso rispetto alla decisione di offrire a terzi le quote di nuova emissione

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Valore della partecipazione:

Il socio ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale così come stimato al momento della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo il patrimonio è determinato con relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente).

La S.r.l. – Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio

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Limiti al recesso:

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia: - se la società revoca la delibera che lo legittima;- se è deliberato lo scioglimento della società.

La S.r.l. – Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio

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Esclusione:

Lo statuto può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

La S.r.l. – Scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio

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Società di capitalicome dice il nome vi si trovano riunite caratteristiche sia della società in accomandita semplice che della società per azioni

Tipo sociale poco diffuso

La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)

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Analogia con la s.a.s. = distinzione tra soci accomandatari e soci accomandantisoci accomandatari: rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali avendo però come contropartita la possibilità di amministraresoci accomandanti: rispondono dei debiti sociali soltanto nei limiti della quota sociale sottoscritta

Inoltre come nella s.a.s. la denominazione sociale deve contenere il nome di almeno un socio accomandatario

La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)

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Analogia con la s.p.a. = quote si partecipazione rappresentate da azioniIn generale si applicano le norme relative alla s.p.a. (salvo quelle incompatibili con la presenza di soci illimitatamente responsabili):

La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)

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Disposizioni specifiche per l'amministrazione che spetta ai soci accomandatari:- Qualità di amministratore e socio vanno di pari

passo- Amministratori possono essere revocati

dall'assemblea salvo risarcimento se manca giusta causa- Modificazioni dell'atto costitutivo devono essere

deliberate dall'assemblea straordinaria e approvati da tutti gli amministratori che possono esercitare diritto di veto sulla decisione

La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)

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- Modificazioni dell'atto costitutivo devono essere deliberate dall'assemblea straordinaria e approvati da tutti gli amministratori che possono esercitare diritto di veto sulla decisione

- Amministratori hanno diritto di voto in assemblea ma NON possono votare la nomina o la revoca dei sindaci o dei membri del consiglio di sorveglianza o sulla proposta dell'azione di responsabilità

La s.a.p.a. o s.a.a. (soc. In accomandita per azioni)

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Società che hanno fine non speculativo ma mutualistico:non sono costituite al fine di conseguire utili ma per svolgere attività economica che dia la possibilità di ottenere beni e servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle praticate sul mercato.Nella cooperativa l'attività economica è svolta direttamente dai soci (cooperativisti)

Le società cooperative

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Mutualità pura = perseguono il fine mutualistico in via esclusivaMutualità impura = oltre al fine mutualistico anche un fine lucrativo comune a quello delle altre societàEntrambe godono di varie agevolazioni fiscali MA solo se lo scopo mutualistico è Prevalente: attività destinate ai soci sono superiori al 50% delle attività totali

Le società cooperative

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Aspetti comuni alle s.p.a._se non è previsto diversamente si applicano le norme previste per le società per azioni; in particolare:- Costituzione per atto pubblico- Possibilità di emettere azioni- Organizzazione interna (assemblea,

amministratori – per la maggioranza soci, collegio sindacale – obbligatorio se c.s. non inferiore a 120.000€

Le società cooperative

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- Possibilità di adottare sistema dualistico o monistico

- Su bilancio e tenuta dei libri sociali- Su cause di scioglimento e messa in

liquidazione

Si ricorda che anche la cooperativa usufruisce della limitazione di responsabilità

Le società cooperative

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Aspetti tipici- Numero minimo 9 soci; anche 3 (minimo) nel

caso in cui lo statuto adotti la disciplina della srl e tutti i soci siano persone fisiche- Principio "porta aperta"sempre ammessa

l'entrata di nuovi socicon delibera degli amministratori- Capitale sociale variabile: cambia

continuamente con l'ingresso (o l'uscita) di nuovi soci

Le società cooperative

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Aspetti tipici- Nessun socio può avere una quota di capitale

superiore a 100.000 euro- Indipendentemente dalla quota detenuta ogni

socio ha diritto ad un voto in assemblea (principio capitalistico)- Una quota degli utili deve essere destinata a

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Le società cooperative

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Aspetti tipici- È possibile la denuncia di gravi irregolarità al

tribunale da parte di tanti soci che detengano almeno 1/10 del capitale- Cooperativa è soggetta al controllo

dell'autorità pubblica di vigilanza che in caso di irregolarità può revocare amministratori e sindaci e disporre la gestione da parte di un commissario appositamente nominato

Le società cooperative

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Aspetti tipici- L'autorità di vigilanza può disporre lo

scioglimento della cooperativa se accerta che questa non persegue un fine mutualistico o non è in grado di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita- In caso di insolvenza viene sottoposta a

liquidazione coatta amministrativa – se compie attività commerciali anche a fallimento

Le società cooperative

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117

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Cause di scioglimento (art. 2484)1. decorso del termine;2. Conseguimento dell’oggetto sociale o

impossibilità a conseguirlo;3. continuata inattività dell’assemblea o

impossibilità del suo funzionamento;4. riduzione del capitale sotto il minimo legale;5. impossibilità per la società di liquidare la

partecipazione del socio recedente6. deliberazione dell’assemblea;7. per le altre cause previste dall’atto costitutivo.

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118

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Le cause di scioglimento operano di diritto senza un'apposita delibera dell'assemblea.

La liquidazione della società consiste nel convertire in denaro il patrimonio sociale.

Al verificarsi della causa di scioglimento s'impone agli amministratori di iscrivere nel registro delle imprese l'avvenuta causa di scioglimento

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119

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori mantengono il potere di gestire la società ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (fino alla consegna dei libri sociali ai liquidatori).

L'assemblea straordinaria nomina i liquidatori (che sostituiranno gli amministratori) e le modalità di liquidazione.Permane obbligo di vigilanza dei sindaci.

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120

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi: in caso di mancato adempimento degli obblighi di accertare senza indugio una causa di scioglimento e di effettuare gli adempimenti pubblicitari; in caso di mancato adempimento dell’obbligo di gestione sociale ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

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121

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

REVOCAAmmessa espressamente la revoca dello stato di liquidazione:

previa eliminazione della causa di scioglimento mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria;

efficacia sospesa per 60 giorni: i creditori possono fare opposizione (dimostrando la sostanziale improbabilità di successo della rinnovazione dell’impresa sociale);

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122

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

in caso di opposizione: il tribunale può dichiararne l’efficacia (infondato pericolo o idonea garanzia prestata della società);

revoca efficace se:

• decorrono i 60 giorni senza opposizione; • consta il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso.

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123

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione preservando al meglio il patrimonio sociale.

Hanno la rappresentanza anche processuale della società la responsabilità propria degli amministratori.

Se liquidazione dura più anni devono redigere bilancio annualmente.

Esaurita la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione nel quale deve essere indicata la parte di attivo che spetta ad ogni azione o quota sociale.

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Operazioni straordinarie

Trasformazione

Fusione

Scissione

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125

Operazioni straordinarie

Trasformazione:

Trasformazione di società di capitali in società di persone (art. 2500-sexies);

Trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-ter).

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Operazioni straordinarieTrasformazione progressiva di soc. di persone in soc. di capitali

La trasformazione non libera i soci a responsabilità

illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali

anteriori all’iscrizione della deliberazione di trasformazione

nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori

sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione

(presunto se non negato espressamente entro 60 gg. da

comunicazione a mezzo racc. r.r. della delibera).

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Operazioni straordinarieTrasformazione regressiva di soc. di capitali in soc. diPersone

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità

illimitata, rispondono illimitatamente anche per le

obbligazioni sociali sorte anteriormente alla

trasformazione

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Operazioni straordinarieFusione

FATTISPECIE:

Costituzione di una nuova società da due o più società

preesistenti che si estinguono (fusione propriamente detta)

Una società (che sopravvive) incorpora una o più società

preesistenti che si estinguono (fusione per incorporazione)

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129

Operazioni straordinarie

Scissione

Trasferimento della totalità delle attività e passività della società «scissa», che si estingue, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione;

Trasferimento di una parte del patrimonio della società «scissa», che sopravvive all’operazione, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione.

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Operazioni straordinarie

Procedura

Esposizione preventiva delle modalità e condizioni economiche e conseguenze patrimoniali arrecate ai creditori e ai soci a seguito dell'operazione;

Delibera a maggioranza dei soci al pari di quanto avviene per le modificazioni dello statuto

Adottata con atto pubblico da depositarsi nella sede della società e iscriversi nel registro delle imprese

Materialmente eseguita solo dopo che siano trascorsi 60 giorni (per l'opposizione da parte dei creditori)

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Fallimento e altre procedure concorsuali

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Le procedure concorsuali

FALLIMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESEIN CRISI

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA IN CRISI

LIQUIDAZIONE COATTAAMMINISTRATIVA

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Aspetti comuni alle procedure

Al verificarsi di determinati presupposti si hannodeterminate conseguenze:

1. Dall'autorità giudiziaria viene sottratta all'imprenditore la disponibilità dell'impresa e dei suoi beni

2. Dall'autorità giudiziaria viene nominato un soggetto che controlla l'esercizio dell'attività

3. La procedura si svolge nell'interessa di tutti i creditori esistenti al momento della instaurazione della procedura

4. Coinvolge tutti i beni del debitore / imprenditore

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Fallimento

E' quella procedura rivolta alla realizzazione

coattiva dei diritti dei creditori quando il titolare di

un'impresa commerciale (debitore comune) non è

più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

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Fonti

• Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo 1942,

n.267;

• Modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5;

• Modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169.

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Caratteristiche

Universalità: cioè colpiscono non singoli beni ma l'intero

patrimonio del debitore / imprenditore

Concorsualità: cioè la procedura si svolge nell'interesse di

tutti i creditori del fallito, che devono essere soddisfatti in

egual misura, salvo la presenza di cause legittime di

prelazione

Ufficiosità: può essere dichiarato d'ufficio cioè su

iniziativa dell'autorità giudiziaria

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Chi può fallire?

Presupposti del fallimento

SoggettiviIl debitore deve

essere: imprenditore commerciale

sono esclusi gli enti pubblici, il

piccolo imprenditore e l'impreditore

agricolo o artigiano

Oggettivi

Stato di insolvenza

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Istanza di fallimento: dal creditore – dal debitore stesso – pubblico ministero

Il tribunale compie le indaginie sulla base dei presupposti

Oggettivo Soggettivo

Accoglie il ricorso oppure Rigetta il ricorso

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Accoglie il ricorso:

Sentenza dichiarativa di fallimento

Contenuto:

- nomina Giudice delegato

- nomina curatore fallimentare

- ordina al fallito di depositare i bilanci

- assegna ai creditori un termine per presentare le domande

di insinuazione al passivo

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Accoglie il ricorso

Sentenza dichiarativa di fallimento

Effetti:

-Il fallito viene spossessato dei beni che vengono

amministrati dal curatore

-par condicio creditorum = apertura del concorso

secondo regole di parità di trattamento

-azioni revocatorie = per rendere privi di effetto

rispetto alla massa dei creditori gli atti dannosi posti

in essere dal fallito prima del fallimento

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Accoglie il ricorso

Sentenza dichiarativa di fallimento

Procedura :

-Apposizione dei sigilli e inventario

-Accertamento dello stato passivo

-Liquidazione dell’attivo

-Ripartizione dell’attivo

Chiusura del fallimento

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Organi della procedura fallimentare

Tribunale

Giudice delegato

Curatore

Comitato dei creditori

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Organi della procedura fallimentare

Tribunale

• Nomina ed eventualmente sostituisce il giudice

delegato ed il curatore

• Risolve le disparità di vedute tra gli organi anzidetti

• Decide sui reclami contro i decreti del giudice

delegato

• chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al

curatore, al fallito ed al comitato dei creditori

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Organi della procedura fallimentare

Giudice delegato:

è l’organo a cui è affidata la direzione concreta della

procedura fallimentare” egli è infatti “lato sensu”

l’organo che dirige le operazioni fallimentari e vigila

sull’attività del curatore.

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Organi della procedura fallimentare

Giudice delegato_funzioni:• Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve

pronunciarsi il tribunale stesso;• Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la

conservazione del patrimonio del fallito;• Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni

qual volta lo ritiene opportuno, per sentirne il parere;• Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari

(periti, stimatori, etc) che siano necessari nel corso della procedura, nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede o lo sostituisca in caso di impedimento;

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Organi della procedura fallimentare

Giudice delegato_funzioni:• Decide sui reclami presentati contro gli atti di

amministrazione compiuti dal curatore;• Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore

o convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e nomina i relativi avvocati;

• Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art. 35, 2°comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento della procedura;

• Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento dagli “ausiliari” e ne liquida le competenze;

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Organi della procedura fallimentare

Giudice delegato_funzioni:• Provvede, con la cooperazione del curatore, all’esame

preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e della relativa documentazione;

• Appone i sigilli;• Dispone le vendite dei mobili e provvede alla vendita

degli immobili

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Organi della procedura fallimentare

Il curatore:

è l’organo a cui spetta, come compito principale,

l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione

del giudice delegato.

Ha competenze esecutive e di natura ausiliare.

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Organi della procedura fallimentare

Il comitato dei creditori:

è un organo collegiale, composto da tre o cinque

creditori e nominato dal giudice delegato, al quale spetta

anche la scelta del presidente.

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Organi della procedura fallimentare

Il comitato dei creditori:

Funzione consultiva

Funzione di controllo

obbligatoria eventuale

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Fase prefallimentare_Iniziativa

Istanza di fallimento presentata presso il tribunale del

luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dal:

• Debitore

• Creditore

• Su richiesta del Pubblico ministero

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Fase prefallimentare

• Il Tribunale verifica che ci siano i presupposti per la

dichiarazione di fallimento convocando il debitore e i

creditori che hanno fatto istanza.

• Il fallimento non può essere dichiarato se dalla

istruttoria risulta che l'ammontare complessivo dei

debiti scaduti e non pagati è inferiore ad euro 30.000.

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Sentenza dichiarativa di fallimento

• Il Tribunale se sussistono i presupposti (soggettivo o

oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con sentenza il

fallimento dell'imprenditore

Oppure

• Rigetta il ricorso motivandolo

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Sentenza dichiarativa di fallimento

Contenuto della sentenza

Assegna a

creditori e terzi

che hanno diritti sulle

cose del fallito un termine

per presenta

re domand

e di insinuaz

ione

Stabilisce il

giorno, il luogo e

l'ora per l'esame

del passivo

Nomina del

giudice delegato

Nomina del

curatore

Ordina al fallito

il deposito

dei bilanci e

delle scritture contabili

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Effetti della sentenza1. Viene formato il fascicolo della procedura

fallimentare, che contiene tutti gli atti e i documenti, a relazione del curatore, provvedimenti del Tribunale

2. Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle imprese

3. Il Tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori

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Effetti della sentenza4. Successivamente su proposta del curatore il giudice

delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

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Effetti della sentenza

A) Effetti per il fallito

Personali: obbligo di residenza, di consegnare al

curatore la corrispondenza

Patrimoniali: viene spossessato dei suoi beni, cioè

privato del potere di amministrazione e di

disposizione

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Effetti della sentenza

B) Effetti per i creditori

Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del

ricavato della liquidazione del patrimonio del

fallito

Per la tutela della par condicio creditorum, sono

loro precluse azioni esecutive individuali sui beni

del fallito

Partecipano in condizione di eguaglianza salvo

cause legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca

o privilegi

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Effetti della sentenza

C) Effetti per i terzi

Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il

fallito

Costoro possono vedersi intentata una azione

revocatoria fallimentare dal curatore al fine di

ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito

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Perché?• Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che

probabilmente fallirà, può decidere di intestare a persone di fiducia il suo patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure decida di venderlo a terzi per ricavare del denaro

• Questa operazione viene contrastata dal curatore perché si sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei creditori

• Il curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l'attivo fallimentare

• La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire il patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dallo stesso a danno dei creditori

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Procedura fallimentare

Definizione: è l'insieme delle fasi successive tra di loro

coordinate per raggiungere un medesimo fine.

Sono:

A. conservazione e amministrazione del patrimonio del

fallito

B. accertamento del passivo

C. accertamento dell’attivo

D. liquidazione dell’attivo

E. riparto dell’attivo

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A) Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito

Dopo la dichiarazione di fallimento:

1) Atto iniziale è l'apposizione dei sigilli da parte del

curatore che è temporaneo

2) Rimozione sigilli e redazione dell'inventario da parte

del curatore

3) Il curatore prende in consegna i beni del fallito e

subentra a lui nell’amministrazione dei beni

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B) Accertamento del passivo

• Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso• Inizia con la domanda di ammissione al passivo che

i creditori devono presentare nei termini stabiliti dalla sentenza che dichiara il fallimento

• Sulla base delle domande il giudice delegato dispone lo stato passivo, ammettendo singoli crediti

• Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere con riserva

• Il passivo così disposto è verificato nell'adunanza di verifica dei crediti e viene reso esecutivo dal giudice con decreto

• I creditori non hanno presentato domanda nei termini possono presentare domanda tardiva

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C) Accertamento dell'attivo

• Costituito da tutto l'attivo del fallimento, cioè dai beni

del fallito e anche da quei beni che per effetto della

revocatoria fallimentare sono rientrati nel patrimonio

del fallito

• Redatto un inventario e i beni vengono presi in

consegna dal curatore

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D) Liquidazione dell'attivo

• I beni del fallito sono tramutati in denaro, per

soddisfare i creditori

• Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo lo stato

passivo e che indica l'ammontare dei crediti da

soddisfare

• Avviene attraverso la vendita all'asta

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E) Riparto dell'attivo

• Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli

creditori

• Le somme sono ripartite secondo un ordine

preferenziale ex art. 111 L. F.

• Approvato il conto e liquidato il compenso del

curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del

curatore, ordina il riparto finale secondo le norme

precedenti

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Cessazione procedura fallimentare

A. Chiusura fallimento

B. Concordato fallimentare

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A. Chiusura fallimento

Con il decreto di chiusura cessa la procedura

fallimentare e decadono i relativi organi

Si ha anche quando:

• I creditori non propongono domande di

ammissione al passivo

• Quando tutto il passivo è saldato

• Quando tutto il patrimonio del fallito è stato

ripartito

• Quando non esiste massa attiva

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B. Concordato fallimentare

INIZIATIVA

Uno o più creditori Un terzo

Fallito, ma solo dopo un

anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che

rende esecutivo lo

stato passivo

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Contenuto della proposta

Suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione

giuridica e interessi economici omogenei

Trattamenti differenziati a seconda la classe di

appartenenza

Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti

attraverso qualsiasi forma

Può essere previsto che i creditori privilegiati non

vengano soddisfatti integralmente, ma sempre in una

misura non inferiore a quella ricavabile per la

liquidazione considerata la prelazione

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Esame della proposta

La proposta di concordato è presentata al Giudice

Delegato il quale chiede il parere del comitato dei

creditori e del curatore

Dopo il parere il GD ordina che la proposta sia

comunicata ai creditori

Il concordato è approvato con il voto favorevole della

maggioranza dei creditori ammessi al voto

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Concordato preventivo

Condizioni soggettive

Imprenditore commerciale

Stato di insolvenza

Iscritto nel registro delle imprese da due anni

Tenuta regolare della contabilità

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173

Concordato preventivo

Condizioni oggettive

Offrire serie garanzie reali e personali

Pagamento integrale dei creditori privilegiati

Pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari

Oppure

Offrire la cessione dei beni pignorabili ai creditori,

sempre che la valutazione di tali beni faccia ritenere il

pagamento dei debiti

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Concordato preventivo

Vantaggi

Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e

continua l’esercizio della impresa

Mantiene la capacità processuale di rimanere in

giudizio

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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Garanzia dello stato per i debiti contratti per

l’esercizio della impresa nel corso della procedura;

applicazione di una imposta ridotta per le cessioni

azienda ;

esenzione dell’obbligo al pagamento di sanzioni

pecuniarie;

rinuncia totale o parziale dei crediti pubblici

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176

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

l’impresa deve avere almeno 200 dipendenti

devono esistere “concrete prospettive di recupero

dell’equilibrio economico delle attività

imprenditoriali”

La esposizione debitoria non deve superare sia i due

terzi del totale dell’ attivo che dei ricavi della gestione

caratteristica

Il commissario giudiziale nominato dal Tribunale

deve stabilire le reali condizioni del risanamento

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177

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

La procedura di risanamento

Tramite la ristrutturazione economico finanziaria,

sulla base di un programma di risanamento di durata

non superiore a due anni (programma di

ristrutturazione)

Tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base

di un programma di prosecuzione dell’esercizio

dell’impresa non superiore ad un anno (programma

di cessione dei complessi aziendali)

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178

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

I creditori non possono esercitare azioni esecutive sul

patrimonio dell’imprenditore

Il commissario straordinario può esercitare le azioni

revocatorie soltanto se viene autorizzato un

programma di cessione dei beni

I contratti in corso continuano ad avere esecuzione, il

commissario ha la facoltà di scioglimento esclusi i

contratti di lavoro e di locazione di immobili

Il commissario può compiere tutti gli atti di valore

non superiore a 400 milioni

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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Il controllo sulla procedura

Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento

ove non la ritenga più perseguibile può disporre il

fallimento della società

All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere

tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi

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180

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

GRUPPI DI IMPRESE

L’appartenenza di una impresa in A.S. ad un gruppo di

aziende estende questa procedura, ove ricorra lo stato

di crisi, anche alle aziende collegate anche se

assoggettabili alla procedura di fallimento

In seguito alla direzione unitaria dei gruppi di

impresa gli Amministratori delle società collegate

rispondono dei danni causati alla Società in A.S.

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Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

Il controllo sulla procedura

Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento

ove non la ritenga più perseguibile può disporre il

fallimento della società

All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere

tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi

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Liquidazione coatta amministrativa

Prevista per alcune categorie di imprese di settori

delicati, banche, assicurazioni, cooperative, SIM ecc.

Deliberata dal Ministro competente (industria,

economia, lavoro) attraverso il controllo di un'autorità di

vigilanza.

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Liquidazione coatta amministrativa

FASI

Accertamento dello Stato di insolvenza

Messa in liquidazione

Accertamento del passivo

Liquidazione dell'attivo

Ripartizione dell'attivo

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184

I titoli di credito

NATURA Sono documenti contenenti la PROMESSA

o l’ORDINE INCONDIZIONATO di eseguire una

prestazione, nei termini indicati nel documento stesso,

in favore del soggetto possessore del titolo stesso

(BENEFICIARIO).

FUNZIONE ECONOMICA Trasferimento del diritto

contenuto nel titolo tramite la consegna

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I titoli di credito

CARATTERISTICHE:• INCORPORAZIONE: il diritto è tutt’uno con il titolo;• FORMALITA’: specifici obblighi di forma;• ASTRATTEZZA: il titolo è indipendente dalla sua

origine;• AUTONOMIA: l’acquisto è sempre a titolo originario; • LETTERALITA’: si può richiedere solo quanto scritto

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I titoli di credito

L'emissione del titolo di credito presuppone che vi sia un rapporto giuridico sottostante rapporto dal quale nasce il credito che si vuole incorporare nel titolo (es. compravendita).

Pertanto sussistono due rapporti paralleli ed autonomi:- Sottostante o causale- Cartolare o cambiario

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I titoli di credito

• Rapporto sottostante: relazione tra chi emette il titolo e il primo prenditore.

• Rapporto cartolare: relazione tra chi possiede il titolo che ha diritto alla prestazione indicata e il debitore della prestazione.

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I titoli di credito

• Il debitore, nel redigere e sottoscrivere il documento, crea un estratto unilaterale del rapporto giuridico sottostante ridotto agli elementi essenziali e letterali più semplici.

• Il collegamento è dato dal contratto di rilascio: accordo tra debitore e primo prenditore in base al quale la soddisfazione dell’obbligazione contenuta nel titolo determina l’estinzione dell’obbligazione nascente dal rapporto sottostante.

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I titoli di credito

Il contratto di rilascio può essere contenuto in un autonomo contratto ovvero in una clausola del negozio fondamentale.

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I titoli di credito

• Fonte del rapporto cartolare: dichiarazione del debitore contenuta nel titolo.• Contenuto del rapporto cartolare: quello

indicato dal titolo, anche se non coincide con l’obbligazione sottostante.• Circolazione del rapporto cartolare:

attraverso la circolazione del documento che lo contiene.

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I titoli di credito

• A seguito dell’incorporazione il diritto diviene insensibile rispetto al rapporto sottostante. L’insensibilità del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante viene definita astrattezza del titolo di credito.• Il debitore è insensibile rispetto alle vicende

relative alla circolazione del titolo.

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I titoli di credito

• Il terzo acquirente del titolo è insensibile rispetto alle vicende circolatorie precedenti nonché al rapporto tra debitore e primo prenditore.• A seguito dell’emissione di un titolo di credito il

debitore ha una obbligazione cartolare che si aggiunge all’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.

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I titoli di credito_Circolazione della titolaritàPer ottenere il pagamento del titolo occorrono due requisiti:- Avere il possesso del titolo- Aver conseguito il possesso del titolo nei modi

previsti dalla legge: leggi di circolazione

Se ricorrono tutti e due questi requisiti il creditore è legittimato a esercitare il diritto incorporato nel titolo e quindi a ricevere il pagamento.

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I titoli di creditoA seconda della legge di circolazione alla quale sono sottoposti, si distinguono tre categorie di titoli di credito:1. Al portatore2. All'ordine3. Nominativi

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I titoli di credito1. Al portatoreLa legittimazione consegue al mero possesso e muta in virtù della consegna del titolo.Sono detti anche titoli a legittimazione reale a differenza dei titoli nominativi e all’ordine detti titoli a legittimazione nominale.

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I titoli di credito2. All'ordine : il titolo si trasferisca mediante girata.La girata è l'ordine che l'intestatario del titolo impartisce al debitore di pagare ad un'altra persona.La girata è apposta sul retro del titolo e può essere:-piena se contiene anche l'indicazione della persona che deve essere pagata-in bianco (o al portatore ) se consiste soltanto nella firma del girante (intestatario del titolo), sul retro del titolo. In questa ultima ipotesi il titolo circola come se fosse al portatore.

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I titoli di credito

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ma non può essere sottoposta a condizione.La girata che contenga una condizione è valida ma la condizione si ha per non scritta.Sono titoli all'ordine, per esempio la cambiale, l'assegno, i titoli rappresentativi di merci.

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I titoli di credito

3. Nominativi: il titolo deve contenere il nome del possessore.

Perché sia valido è necessario che il nome del possessore, oltre che essere scritto sul titolo, deve essere annotato su apposito registro tenuto da chi ha emesso il titolo.

Sono titoli nominativi le azioni di società, certe obbligazioni e alcuni titoli di Stato.

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I titoli di credito

Le eccezioni al pagamento: il debitore, in linea generale, non può rifiutare il pagamento del titolo per un motivo qualsiasi può solo opporre motivi di rifiuto consentiti dalla legge = eccezioni al pagamento

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I titoli di creditoEccezioni reali opponibili a qualunque persona:- Sulla forma: il titolo di credito deve contenere tutte le

indicazioni previste dalla legge, se mancano non può essere considerato un titolo di credito- Sul tenore letterale del titolo: eccezioni sul carattere

di letteralità del titolo, per cui "vale ciò che è scritto"

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I titoli di creditoEccezioni reali - Sulla falsità di capacità o di rappresentanza al

momento della sottoscrizione del titolo- Sulla mancanza delle condizioni necessarie per

l'esercizio dell'azione fondata sul titolo (azione cartolare): per esempio la mancata elevazione del protesto quando questo è obbligatorio per legge.

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I titoli di creditoEccezioni personaliopponibili solo ad un determinato possessore e fondate:- Sul rapporto sottostante: il debitore può opporre

l'eccezione solo al possessore che sia anche controparte nel rapporto sottostante. Quindi, il compratore – debitore che ha consegnato al venditore un titolo di credito può rifiutare di pagarglielo se la merce acquistata non gli è stata consegnata o se non è conforme all'ordine.

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I titoli di creditoEccezioni personaliopponibili solo ad un determinato possessore e fondate:- Sui rapporti personali tra il debitore e l'attuale

possessore: il debitore può rifiutare il pagamento in presenza di una compensazione con un credito nei confronti dell'attuale possessore, oppure se questi si era impegnato a non richiederlo fino ad un certo giorno- Sulla legittimazione dell'attuale possessore: il

debitore può rifiutare il pagamento dimostrando che l'attuale possessore ha ottenuto il possesso del titolo in mala fede

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I titoli di credito

LA CAMBIALE:E’ un titolo di credito all’ordine.

Ne esistono 2 TIPI:

• 1. Pagherò cambiario PROMESSA (2 soggetti)

• 2. Cambiale tratta ORDINE (3 soggetti)

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I titoli di credito

LA CAMBIALE:

1. PAGHERO’ CAMBIARIO: È la

PROMESSA incondizionata, fatta dall’ emittente, di

pagare una somma di denaro al beneficiario, alla

scadenza e nel luogo indicati.

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1. Luogo e data di emissione del pagherò. 2. Scadenza della cambiale. 3. Promessa incondizionata di pagamento. 4. Nome del beneficiario. 5. Importo scritto in lettere. Nel caso in cui c’è differenza con l’importo scritto

in cifre vale quello in lettere. 6. Firma dell’emittente. Se l’emittente è una società la firma è del suo

rappresentante legale. 7. Banca domiciliataria , presso la quale la cambiale deve essere pagata.8. Denominazione di ” cambiale “.

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I titoli di credito

LA CAMBIALE:

2. CAMBIALE TRATTA: E’ l’ORDINE incondizionato di un

soggetto (traente) ad un altro soggetto (trattario), di

pagare una somma di denaro, secondo le modalità

previste, ad un terzo soggetto (beneficiario).

Esistenza del Rapporto di Provvista. (è quello che

intercorre tra traente e trattario che permette al traente di

ordinare al trattario il pagamento della somma al

prenditore)

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I titoli di creditoIL PROTESTO : Il protesto, è l'atto pubblico con il quale si attesta

l'avvenuta presentazione di una cambiale o di un assegno al debitore

(protestato) e il rifiuto da parte dello stesso di pagare o accettare il titolo.

Atto pubblico che rende noto il mancato pagamento;

Levato dal notaio, uff. giudiziario o segr. Comunale;

La cambiale diviene titolo esecutivo;

Se levato entro 2 g. da scadenza consente azione di regresso contro il

girante;

Il debitore principale subisce atto di precetto, pignoramento e vendita

dei beni

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I titoli di creditoL’ASSEGNO

E’ un titolo di credito all’ordine.

Ne esistono 2 TIPI:

1. Assegno Bancario assimilabile alla cambiale Tratta.

2. Assegno Circolare assimilabile al Pagherò cambiario.

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I titoli di credito1. ASSEGNO BANCARIO: Un soggetto (traente e

correntista) ordina alla banca (trattario) di pagare una

somma al Beneficiario.

Esistenza rapporto di conto corrente (libretto assegni).

E’ sempre pagabile a vista. (no post-datati).

Circolazione per girata (clausola non trasferibile).

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Per evitare che un assegno smarrito o rubato venga indebitamente riscosso da chi non ne è legittimo possessore, si può ricorrere ad alcuni accorgimenti previsti dalla legge. 

L'accorgimento più diffuso consiste nello scrivere sull'assegno la clausola non trasferibile; in tal modo si impedisce il suo trasferimento mediante girata ed il titolo sarà pagato solo al beneficiario oppure ad una banca da questi incaricata per la riscossione. 

Tale clausola è obbligatoria per gli assegni emessi con importi superiori a 1.000 euro. 

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I titoli di credito2.ASSEGNO CIRCOLARE: Promessa di pagamento, da

parte della banca (emittente), ad un beneficiario,

emesso solo se c’è una copertura precostituita.

Riscossione entro 30 g. dall’emissione, a pena di

decadenza, per il possessore, dal diritto di esercitare

l’azione di regresso.

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Se si teme che l'assegno possa essere smarrito o sottratto si può apporre la clausola non trasferibile che impedisce la circolazione dell'assegno; in tal caso potrà essere presentato per l'incasso solo dal beneficiario o da una banca dal medesimo incaricata. Tale clausola è obbligatoria per ogni assegno circolare di importo superiore a 1.000 euro.

La legge dispone che per emettere assegni circolari le banche devono essere in possesso di apposita autorizzazione della Banca d'Italia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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I titoli di credito

LO SCONTO CAMBIARIO

• La banca anticipa l’importo di un credito non ancora �scaduto, previa deduzione dell’interesse e salvo buon

fine dell’operazione

• Per il richiedente si tratta di un finanziamento a b/t ed

è una delle forme più utilizzate per lo smobilizzo dei

crediti �

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I titoli di credito

LO SCONTO CAMBIARIO

• Fasi tecniche operazione:

–Verifica bancabilità del titolo�–Concessione del fido al cliente�–Fissazione cifra di castelletto (oggetto

periodico di revisione)