Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

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! Un’azienda del Gruppo Aduno www.aduno-gruppe.ch Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Carte private Valide dal 1° agosto 2017

Transcript of Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

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Un’azienda del Gruppo Adunowww.aduno-gruppe.ch

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Carte privateValide dal 1° agosto 2017

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AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi) Succursale di Wallisellen (Svizzera)Hertistrasse 2, Casella postale, 8304 Wallisellen

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SAMythenquai 2, 8002 Zurigo

Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SAAvenue Perdtemps 23Casella postale 3200, 1260 Nyon 1

Würth Financial Services AGBroker assicurativoChurerstrasse 10, 9400 Rorschach

Carte di credito e PrePaid

– PrePaid Mastercard®/Visa– World Mastercard® Argento– World Mastercard® Oro– Visa Classic– Visa Oro– Flying Blue World Mastercard®

– Kiwanis Mastercard® Oro– MercedesCard Mastercard®

– Visa Collect Card– Visa GKB HCD Card

Carte di pagamento combinate

– Mastercard® Flex Bronzo– World Mastercard® Flex Argento– World Mastercard® Flex Oro

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) valide per:

Società di assicurazione:

di Viseca Card Services SA. Consultare anche il sito www.viseca.ch/assicurazioni

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Assicurazione shopping

Garanzia miglior prezzo

Estensione della garanzia

Assicurazione per interruzione del viaggio

Assicurazione spese di annullamento del viaggio

Assicurazione franchigia per noleggio auto

Assistenza medica durante

il viaggio

Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento

del bagaglio

Assicurazione per ritardo del bagaglio

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Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) vi illustrano le coperture assicurative di cui usufruite utilizzan-do la vostra carta Viseca per pagare i vostri acquisti.

Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca: carte di credito Classic e Oro, World Argento e World Oro, carte PrePaid nonché carte di pagamento combinate Argento, Oro e Bronzo con funzione di credito o PrePaid (carte Flex). Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito/PrePaid e

funzione di debito), la copertura assicurativa vale solo quan-do si utilizza la funzione di credito o PrePaid, mentre l’uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione. Se usufruite della funzione di credito o PrePaid della vostra carta Flex per pagare i vostri acquisti, beneficiate di tutti i vantaggi di una carta di credito o PrePaid.

Il seguente grafico vi mostra una panoramica delle presta-zioni assicurative offerte dalle diverse carte e funzioni di pagamento.

Tutto a colpo d’occhio: carte assicurate e prestazioni assicurative

= Carte di credito World Oro e Oro/carte World Flex Oro (funzione di credito)

= Carte di credito World Argento e Classic/carte World Flex Argento (funzione di credito)

= Carte PrePaid/carte Flex Bronzo (funzione PrePaid)

Assicurazione infortuni di viaggio e di volo

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Sommario

Panoramica 6/7

Parte A: Informazioni per i clienti di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA ed estratto delle Condizioni Generali di Assicurazioni (CGA) di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA 8

I Disposizioni generali 8

II Assicurazione infortuni di viaggio e di volo 10

Parte B: Informazioni per i clienti di Europ AssistanceInformazioni per gli assicurati ai sensi della LCA 13

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) di Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA 15

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione 15

II Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione 18

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio 18

B. Assicurazione per interruzione del viaggio 20

C. Assicurazione per ritardo del bagaglio 22

D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio 23

E. Assistenza medica durante il viaggio 25

Parte C: Informazioni per i clienti di Allianz Global AssistanceInformazioni per gli assicurati ai sensi della LCA 29

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) di Allianz Global Assistance 31

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione 31

ll Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione 34

A. Assicurazione franchigia per noleggio auto 34

B. Assicurazione shopping 35

C. Garanzia miglior prezzo 37

D. Estensione della garanzia 38

Contatto in caso di sinistro 40

Le tre fasi in caso di sinistro 40

Avviso importante 40

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Questa è una traduzione delle CGA a scopo informativo. In caso di controversia, fa fede la versione tedesca delle condizioni.

Panoramica

Descrizione delle componenti dell’assicurazione

World Mastercard ArgentoVisa ClassicVisa GKB HCD CardWorld Mastercard Flex Argento (funzione di credito)

Somme massime assicurate in CHF per carte di Viseca1 per ogni evento e per anno (p.a.)2

PrePaid Mastercard/VisaMastercard Flex Bronzo (funzione PrePaid)

1 000.–

60 000.–

300 000.–

300 000.–

20 000.–

2 500.–

10 000.–

7 500.–

2 000.–

2 000.–(+ 12 mesi)

Assicurazione infortuni di viaggio e di volo

Costi di recupero, ricerca e rimpatrio

Invalidità (su base proporzionale, a seconda del grado di invalidità)

Decesso: Adulti

Decesso: Bambini fino al compimento del 12° anno di età

Decesso: Bambini di età inferiore a 30 mesi

Assicurazione spese di annullamento del viaggio

Assicurazione per interruzione del viaggio

Assicurazione per ritardo del bagaglio

Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio

Assistenza medica durante il viaggio

Spese per viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rimpatrio

Costi di ricerca e salvataggio

Spese di cura

Assicurazione franchigia per noleggio auto

Assicurazione shopping

Garanzia miglior prezzo

Estensione della garanzia

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1 Vale anche per le carte delle banche partner emesse da Viseca. 2 Per ogni carta e per anno per tutte le componenti dell’assicurazione di Europ Assistance.3 Vale per i titolari di carte residenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.4 Vale anche per i titolari di carte residenti in uno Stato Schengen (esclusi Svizzera e Principato del Liechtenstein).5 Escluso il paese in cui risiede abitualmente l’assicurato.6 Consultare anche il sito www.viseca.ch/assicurazioni.

Somme massime assicurate in CHF per carte di Viseca1 per ogni evento e per anno (p.a.)2 Validità geografica

World Mastercard OroVisa OroFlying Blue World MastercardWorld Mastercard Flex Oro (funzione di credito)

Assicuratore

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo

tutto il mondo 5

tutto il mondo 5

tutto il mondo 5

tutto il mondo 5

tutto il mondo

tutto il mondo

Svizzera

Svizzera, Principato del Liechtenstein,

Germania, Francia, Italia, Austria, Lussemburgo

ZURICH

ZURICH

ZURICH

ZURICH

ZURICH

ZURICH

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

EUROP ASSISTANCE

AGA

AGA

AGA

AGA

60 000.–

500 000.–

500 000.–

20 000.–

2 500.–

20 000.–

15 000.–(incl. ritardo del bagaglio)

1 000.–

5 000.–

250 000.– 3 / 60 000.– 4

60 000.– 3 + 4

250 000.– 3

10 000.– per evento / illimitato p.a.

1 000.– per evento / 5 000.– p.a.

2 000.–

5 000.–(+ 24 mesi)

60 000.–

300 000.–

300 000.–

20 000.–

2 500.–

Kiwanis Mastercard OroMercedesCard MastercardVisa Collect Card 6

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Parte A: Informazioni per i clienti di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA ed estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

La presente scheda informativa fornisce agli assicurati un estratto chiaro ed esauriente dei punti essenziali dei con-tratti di assicurazione (Assicurazione infortuni di viaggio e di volo, polizza no 13.819.719 [Classic/World Argento] e 13.819.720 [Oro/World Oro]) stipulati tra la Zurigo Compa-gnia di Assicurazioni, Mythenquai 2, 8002 Zurigo (di segui-to denominata ZURICH), e la società Viseca Card Services SA (di seguito denominata Viseca). Vi preghiamo di custodi-re con cura la presente scheda informativa. Sia i vostri diritti e i vostri obblighi, sia quelli delle parti contraenti si evin-cono dalle polizze summenzionate (o da eventuali polizze successive) nonché dalle leggi applicabili. Il testo preciso delle polizze può essere visionato presso Würth Financial Services SA, Broker assicurativo, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach.

I Disposizioni generali

1. Contraente Viseca Card Services AG, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo, rappresentata da

Würth Financial Services SA, Broker assicurativo, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach.

2. Carte e persone assicurate2.1. Carte assicurate Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca:

carte di credito Classic, Oro, World Argento e World Oro nonché carte di pagamento combinate Argento e Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7. Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (fun-zione di credito e funzione di debito), la coper-tura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito, mentre l’uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.

2.2. Persone assicurate− Il titolare di una carta Viseca (anche il titolare di una

carta per partner, seconda carta e carta supplemen-tare), di seguito denominato «titolare della carta».

− Il coniuge o partner registrato del titolare della car-ta; in mancanza di uno di essi, il convivente, ovvero la persona fisica non coniugata o registrata né im-parentata (anche dello stesso sesso), che negli ulti-mi cinque anni prima dell’insorgenza di un evento assicurato ha vissuto con il titolare della carta in-

interrottamente una relazione simile al matrimonio sotto lo stesso tetto.

− I figli non sposati e a carico del titolare della carta, fino al compimento del 25° anno di età.

3. Premio Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

4. Inizio e fine della copertura assicurativa L’assicurazione ha inizio con l’emissione della carta

Viseca e la consegna al titolare. L’assicurazione vale anche per le carte per partner, le seconde carte e le carte supplementari alla carta principale Viseca per la cerchia di persone menzionate al punto I 2. La copertu-ra termina alla scadenza della carta o all’annullamento del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta). L’assicurazione vale per tutti gli eventi che si verificano nel corso della validità della carta assicurata.

5. Trattamento dei dati personali Al momento del perfezionamento di un contratto per

una carta, in qualità di contraente Viseca non comu-nica né a ZURICH né a Würth Financial Services SA i dati degli assicurati (titolari delle carte). Nel caso di un sinistro notificato dall’assicurato o in caso di richieste o proposte basilari relative al contratto di assicurazione, Viseca è tuttavia autorizzata a comunicare a ZURICH e a Würth Financial Services SA i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta).

ZURICH e Würth Financial Services SA sono autorizzate a procurarsi e a trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le persone coinvolte nella gestio-ne del contratto e del sinistro sono autorizzate a pro-curarsi presso detti terzi informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti ufficiali. Le persone coinvolte s’impegnano a trattare in modo confidenziale le infor-mazioni ricevute in questo modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica.

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6. Foro competente e diritto applicabile Per le controversie nascenti dal presente contratto, l’as-

sicurato o l’avente diritto possono scegliere come foro competente:− Zurigo in quanto sede principale di ZURICH;− il domicilio o la sede dell’assicurato o dell’avente

diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non in altri Stati esteri. Si applica il diritto sviz-zero. Vigono inoltre le disposizioni della Legge fe-derale sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein, valgo-no inoltre le disposizioni della Legge sul contratto d’assicurazione del Liechtenstein (VersVG).

7. Condizioni speciali Si conviene in ogni caso che le disposizioni contrattuali

delle polizze summenzionate hanno una validità illimi-tata. La presente scheda informativa, datata agosto 2017 sostituisce tutte le precedenti conferme d’as-sicurazione e le informazioni per i clienti (delle carte indicate a p. 6/7).

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1. Somme assicurate A seconda del tipo di carta, in caso di decesso e invali-

dità max. CHF 500 000.– per carte di credito Viseca Oro/World Oro risp. carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7 e max. CHF 300 000.– per carte di credito Viseca Classic/World Argento risp. carte di pagamento combi-nate Viseca Argento con funzione di credito come pure per le altre carte Viseca in base alla tabella a p. 6/7. Per tutte le carte di credito Viseca risp. carte di paga-mento combinate Viseca con funzione di credito summenzionate vale la somma massima assicurata di CHF 60 000.– per spese di recupero, di ricerca e di rimpatrio.

2. Validità geografica La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.

3. Infortuni e lesioni corporali assicurati Sono assicurati gli infortuni e le lesioni corporali pari-

ficabili ai postumi d’infortunio, ad eccezione delle ma-lattie professionali, conformemente alle disposizioni della LAINF, subiti dalle persone assicurate in quanto occupanti (conducenti o passeggeri) di un mezzo di trasporto ai sensi del punto II 5; vi rientrano anche gli infortuni che avvengono salendo o scendendo dal vei-colo. Se il danno alla salute o il decesso è dovuto solo parzialmente a un infortunio assicurato, le prestazioni d’invalidità e di decesso vengono adeguatamente de-curtate.

4. Condizioni di copertura assicurativa Il diritto alle prestazioni in seguito a un evento assi-

curato sussiste se le spese di trasporto (dedotto un eventuale anticipo in contanti pari al massimo al 20% delle spese di viaggio) sono state pagate con la carta di credito Viseca risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata.

5. Mezzi di trasporto assicurati In qualità di conducente o passeggero di una bicicletta,

un ciclomotore, un motoveicolo, un veicolo (minibus, automobile, motorhome, camper) o un’imbarcazione (a vela/a motore) presi a noleggio, un elicottero. In qualità di passeggero di impianti di risalita, bus, treni, aerei, imbarcazioni, skilift, taxi a condizione che le spe-se di trasporto siano state pagate con la carta di credi-to risp. tassativamente con la funzione di credito di una

carta di pagamento combinata, nonché i trasporti effettuati usufruendo degli abbonamenti generali e metà-prezzo (abbonamento e biglietto pagati con car-ta di credito risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata). Taxi/bus/treno come mezzi di trasporto per arrivare in aero-porto, stazione e a destinazione (luogo di domicilio, albergo, casa per le vacanze, ecc.) sono assicurati an-che se le spese di trasporto non sono state pagate con la carta di credito risp. con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata.

6. Limitazioni della copertura assicurativa Non sono assicurati:

− infortuni con mezzi di trasporto presi in leasing;− conseguenze di eventi bellici in Svizzera;− conseguenze di eventi bellici all’estero; se, tuttavia,

nel paese in cui l’assicurato soggiorna scoppia per la prima volta una guerra ed egli viene sorpreso da tale evento, la copertura assicurativa resta in vigore per 14 giorni a partire dal momento in cui hanno avuto inizio le ostilità;

− infortuni in seguito a crimini e delitti commessi in-tenzionalmente;

− suicidio, automutilazione o tentativo di compiere tali atti;

− infortuni causati dall’uso di aeromobili, se l’assicu-rato trasgredisce intenzionalmente le prescrizioni delle autorità o se non possiede le necessarie licen-ze e autorizzazioni delle autorità oppure se sapeva, o se in base alle circostanze avrebbe dovuto sapere, che per l’aeromobile da lui utilizzato o per i membri dell’equipaggio non erano disponibili le necessarie licenze e autorizzazioni;

− effetti di radiazioni ionizzanti, a meno che il tratta-mento mediante radiazioni venga eseguito su ordi-ne medico in seguito a un evento assicurato;

− infortuni durante il servizio militare all’estero e du-rante la partecipazione ad azioni belliche;

− partecipazione ad atti di terrorismo e banditismo;− partecipazione a risse, a meno che l’assicurato non

sia stato ferito dai litiganti senza prenderne parte o aiutando una persona indifesa;

− partecipazione a tumulti.

La prestazione massima per ogni aeromobile (massimo limite di responsabilità) ammonta a 15 milioni di CHF.

II Assicurazione infortuni di viaggio e di volo

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7. Prestazioni assicurate7.1. Spese di trasporto e salvataggio Le spese necessarie fino a max. CHF 60 000.– vengono

erogate nei seguenti casi entro 5 anni a titolo sussidia-rio e in aggiunta a un’assicurazione contro gli infortuni esistente:− tutti i viaggi e i trasporti dell’assicurato dovuti all’in-

fortunio verso il luogo di cura; i trasporti con aero-mobili sono tuttavia solo assicurati se ritenuti indi-spensabili per motivi medici o tecnici; sono escluse le spese di viaggio per le persone presumibilmente in grado di camminare;

− interventi di soccorso a favore dell’assicurato non dovuti a malattie;

− recupero e rimpatrio della salma nel luogo di sepol-tura;

− azioni di ricerca intraprese al fine di salvare o recu-perare l’assicurato.

7.2. In caso di invalidità Se un assicurato diventa invalido in seguito a un in-

fortunio assicurato, ZURICH gli verserà un’indennità d’invalidità. Per indennità d’invalidità si intende la percentuale della somma assicurata concordata corri-spondente al grado d’invalidità (max. CHF 500 000.– o CHF 300 000.–). Il grado d’invalidità è determinato in base alle disposizioni della LAINF e della relativa ordinanza in merito all’indennità per menomazione dell’integrità. Il grado d’invalidità deve essere deter-minato in Svizzera. L’indennità d’invalidità viene ero-gata non appena determinata l’entità dell’invalidità permanente.

7.3. In caso di decesso Se un assicurato muore in seguito a un infortunio assi-

curato, ZURICH paga la somma assicurata concordata (max. CHF 500 000.– o CHF 300 000.–). Per gli assicu-rati che al momento dell’infortunio non hanno ancora raggiunto i due anni e sei mesi di vita, l’indennità in caso di decesso ammonta a max. CHF 2 500.–, e per coloro che non hanno ancora compiuto il dodicesimo anno di età, ZURICH versa al max. CHF 20 000.– da tutte le assicurazioni contro gli infortuni in vigore sti-pulate presso ZURICH.

Hanno diritto alla prestazione assicurata le persone nell’ordine seguente:− il coniuge o il partner registrato superstite; in man-

canza di uno di essi, la persona fisica non sposata o registrata né imparentata (anche dello stesso ses-

so), che negli ultimi 5 anni prima del decesso ha convissuto ininterrottamente con il defunto in una relazione simile al matrimonio sotto lo stesso tetto;

− i discendenti diretti nonché le persone fisiche al cui sostentamento il defunto doveva provvedere in modo determinante;

− i genitori;− i fratelli e le sorelle.

Se l’assicurato desidera una clausola beneficiaria di-vergente, è necessario inoltrare una richiesta scritta, con data e firma dell’assicurato, a ZURICH tramite Würth Financial Services SA, 9400 Rorschach. In as-senza delle persone aventi diritto sopra indicate, saran-no indennizzate solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma assicurata.

7.4. Spese di cura Le spese di cura non sono assicurate.

7.5. Prestazione massima Per lo stesso infortunio ogni assicurato può percepire

la somma convenuta al massimo una sola volta, anche se l’assicurato è in possesso di più di una carta o di più conferme d’assicurazione.

8. Obblighi in caso di sinistro Se un infortunio dà prevedibilmente diritto a una

prestazione assicurata, è necessario consultare il più presto possibile un medico abilitato e provvedere a cure adeguate. La persona assicurata deve seguire le istruzioni del medico curante o del personale medico ausiliare da esso incaricato. L’assicurato o avente dirit-to è inoltre tenuto a sottoporsi alle misure di accerta-mento ordinate da ZURICH nonché a partecipare alla raccolta delle informazioni necessarie all’erogazione delle prestazioni (anche di terzi). L’assicurato o l’aven- te diritto deve inoltre informare immediatamente ZURICH tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 80 44) in merito all’accaduto; in caso di decesso la comuni-cazione deve essere tempestiva in modo che si possa ordinare un’autopsia qualora non si possa escludere che all’origine del decesso vi sia una causa diversa dall’infortunio.

Tutti i documenti originali inerenti al sinistro devono

essere inviati insieme a un modulo sinistri compilato (disponibile sul sito www.viseca.ch/assicurazioni o da Viseca, telefono +41 (0)58 958 80 44), all’indirizzo indicato nel modulo.

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9. Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali

Se gli assicurati o gli aventi diritto violano per colpa grave gli obblighi summenzionati in caso di sinistro, ne consegue il rifiuto o la riduzione delle prestazioni assicurate, a meno che non si dimostri che la violazione contrattuale in base alle circostanze non sia imputabile a colpa degli stessi.

Versione 08/2017

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Le seguenti informazioni destinate ai clienti forniscono una sintesi breve e comprensibile dell’identità dell’assicuratore e dei punti essenziali del contratto di assicurazione (art. 3 Legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). Sulla base del contratto di assicurazione collettiva stipulato con Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella po-stale 7007, 8050 Zurigo (di seguito denominata Viseca), EUROP ASSISTANCE (Svizzera) Assicurazioni SA (di seguito denominata EUROP ASSISTANCE) concede la copertura as-sicurativa nell’ambito delle Condizioni Generali di Assicura-zione in relazione alle componenti assicurative elencate.

1. Assicuratore L’assicuratore è Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede in Avenue Perdtemps 23,

Casella postale 3200, 1260 Nyon 1.

2. Contraente La contraente è Viseca Card Services SA con sede in

Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

3. Rischi assicurati e portata della copertura assicurativa

I rischi assicurati nonché la portata della copertura as-sicurativa si evincono dalle Condizioni Generali di Assi-curazione (CGA). Le differenti componenti assicurative sono:

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Ar-gento e carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio B. Assicurazione per interruzione del viaggio Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e

carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzio-ne di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio B. Assicurazione per interruzione del viaggio C. Assicurazione per ritardo del bagaglio D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggia-

mento del bagaglio E. Assistenza medica durante il viaggio

4. Carte e persone assicurate4.1. Carte assicurate Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca:

carte di credito Classic, Oro, World Argento e World Oro nonché carte di pagamento combinate Argento e Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7.

Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (fun-zione di credito e funzione di debito), la coper-tura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito, mentre l’uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.

4.2. Persone assicurate Si considerano persone assicurate il titolare della carta

(carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il part-ner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stesso domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostenta-mento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al com-pimento del 25° anno d’età. L’assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

5. Importanti limitazioni della copertura assicurativa− Eventi già insorti al momento della prenotazione del

viaggio o eventi la cui insorgenza era evidente alla persona assicurata al momento della prenotazione del viaggio.

− Interventi e costi non richiesti o autorizzati da EUROP ASSISTANCE.

− Eventi legati alla partecipazione ad azioni pericolo-se, nel caso in cui i rischi siano ben noti.

Il presente elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Altri casi di esclusione sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

6. Premio Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

7. Obblighi in caso di sinistro− Le persone assicurate devono adempiere senza limitazioni ai propri obblighi di notifica noché agli obblighi legali e contrattuali di informazione e comportamento (ad es. obbligo di notificare tem- pestivamente a Viseca ogni sinistro).− Le persone assicurate sono tenute a fare tutto il possibile per limitare l’entità del danno e a con- tribuire al chiarimento delle cause (ad es. auto- rizzando terzi a trasmettere a EUROP ASSISTANCE documenti, informazioni e altro materiale necessa- rio per chiarire la dinamica del sinistro).− Se EUROP ASSISTANCE ha dovuto anticipare delle

Parte B: Informazioni per i clienti di Europ Assistance Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA

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spese, la persona assicurata deve restituire a EUROP ASSISTANCE la somma anticipata entro 30 giorni.

Il presente elenco si riferisce solo agli obblighi più fre-quenti. Altri obblighi sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

8. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre a partire dall’emis-

sione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e EUROP ASSISTANCE.

9. Trattamento dei dati personali Al momento del perfezionamento di un contratto per

una carta, in qualità di contraente Viseca non comuni-ca né a EUROP ASSISTANCE né a Würth Financial Services AG (Broker assicurativo, di seguito denomina-to WÜRTH) i dati delle persone assicurate (titolari delle carte). Nel caso di un sinistro notificato dalla persona assicurata Viseca è tuttavia autorizzata a elaborare e comunicare a EUROP ASSISTANCE e a WÜRTH i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sini-stro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta), inclusi tutti i docu-menti inoltrati dalle persone assicurate. Questo avvie-ne esclusivamente nell’ambito di un sinistro notificato, per verificare i diritti derivanti dall’assicurazione riven-dicati dal titolare della carta.

EUROP ASSISTANCE tratta i dati derivanti dalla docu-mentazione contrattuale o dalla gestione del contratto, utilizzandoli in particolare per determinare il premio, accertare il rischio, elaborare i casi che danno diritto a prestazioni e per analisi statistiche. EUROP ASSISTANCE e WÜRTH sono autorizzati a procurarsi e trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le persone coinvolte nella gestione del contratto e del si-nistro sono autorizzate a procurarsi presso detti terzi informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti ufficiali. Se necessario, i dati, nella misura richiesta, vengono trasmessi a terze persone coinvolte, in parti-colare ad altri assicuratori, autorità, avvocati e esperti

esterni. La trasmissione dei dati può anche avere luogo allo scopo di scoprire o impedire un abuso dell’assi-curazione.

Le persone coinvolte s’impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni ricevute in questo modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica dalle persone summenzionate.

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1. Carte e persone assicurate1.1. Carte assicurate Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca:

carte di credito Classic, Oro, World Argento e World Oro nonché carte di pagamento combinate Argento e Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7. Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (fun-zione di credito e funzione di debito), la coper-tura assicurativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito, mentre l’uso della funzione di debito non è coperto da assicurazione.

1.2. Persone assicurate Si considerano persone assicurate il titolare della carta

(carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il part-ner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stesso domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sosten- tamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al com-pimento del 25° anno d’età. L’assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplemen-tari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

2. Validità geografica L’assicurazione è valida in tutto il mondo inclusa la

Svizzera, a condizione che non sia previsto nessun al-tro ambito di validità alla voce «Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione (II)».

3. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre a partire dall’emis-

sione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e EUROP ASSISTANCE.

4. Accettazione delle CGA e conferma dell’assicurazione

Le presenti CGA sono consegnate all’assicurato insie-me alla carta Viseca oppure possono essere richieste per telefono (+41 (0)58 958 80 44) e sono disponi-bili su www.viseca.ch/assicurazioni. Sono considerate

come conferma di assicurazione. Utilizzando la carta, l’assicurato conferma di aver ricevuto le CGA, di aver-ne preso conoscenza e di averle accettate.

5. Panoramica delle componenti dell’assicurazione

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Ar-gento e carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio B. Assicurazione per interruzione del viaggio

Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzio-ne di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio B. Assicurazione per interruzione del viaggio C. Assicurazione per ritardo del bagaglio D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggia-

mento del bagaglio E. Assistenza medica durante il viaggio

6. Obblighi in caso di sinistro− La persona assicurata è tenuta ad adempiere inte-

ramente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento (fra cui la notifica tempestiva dell’evento assicurato a Viseca).

− La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possi-bile per limitare l’entità del danno e contribuire al chiarimento dello stesso.

− Se il danno è avvenuto a causa di malattia o infor-tunio, la persona assicurata deve fare in modo che i medici curanti siano esonerati dal segreto professio-nale nei confronti di EUROP ASSISTANCE.

− Se la persona assicurata è in grado di rivendicare delle prestazioni, erogate da EUROP ASSISTANCE, anche nei confronti di terzi, essa deve tutelare tali diritti e cederli a EUROP ASSISTANCE.

− I moduli per notificare un sinistro possono esse-re scaricati dal sito www.viseca.ch/assicurazioni o richiesti telefonicamente a Viseca al numero +41 (0)58 958 80 44.

7. Violazione degli obblighi Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da

rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono es-sere decurtate o rifiutate.

Parte B: Informazioni per i clienti di Europ Assistance Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione

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8. Definizioni8.1. Viaggio: inizia al momento dell’uscita dal proprio do-

micilio, dura al massimo 45 giorni, include almeno un pernottamento all’esterno del proprio domicilio, deve comprendere un viaggio di andata e di ritorno e termi-na con il rientro al proprio domicilio.

8.2. Domicilio: principale luogo di residenza abituale (regi-strato) della persona assicurata.

8.3. Svizzera: l’intero territorio statale della Svizzera, in-cluse le enclave di Büsingen e Campione, le zone di frontiera e il territorio del Principato del Liechtenstein.

8.4. Estero: qualsiasi altro Paese al di fuori della Svizzera.

8.5. Area Schengen: tutti gli Stati che hanno aderito agli Accordi di Schengen. Tali Stati sono: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Prin-cipato del Liechtenstein, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Unghe-ria (ultimo aggiornamento: gennaio 2016).

8.6. Persone vicine alla persona assicurata: coniuge, con-vivente, inclusi i relativi genitori e figli, figlio, padre, madre, fratello, sorella, suoceri, genero/cognata, nonni e nipoti della persona assicurata.

8.7. Infortunio: è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che com-prometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

8.8. Malattia grave/conseguenze gravi di infortunio: per malattia grave o conseguenze gravi di infortunio si in-tende il ricovero in ospedale (che richieda almeno una notte di degenza), la prescrizione da parte del medico, nell’ambito del trattamento, di un farmaco soggetto a prescrizione medica in Svizzera o la certificazione da parte del medico di un’incapacità lavorativa di almeno cinque giorni di lavoro o l’attestazione per iscritto della non idoneità a intraprendere un viaggio.

8.9. Mezzi di trasporto pubblici: per mezzi di trasporto pubblici si intendono i mezzi di spostamento che tran-sitano regolarmente in base ad un orario e per il cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto. I taxi e le

vetture a noleggio non rientrano fra i mezzi di traspor-to pubblici.

8.10. Effetti personali: beni personali che la persona assicu-rata porta con sé.

9. Condizioni di copertura assicurativa La copertura assicurativa è valida solo per i viaggi

privati. Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurata all’insorgenza di un evento assicurato, oltre agli obblighi ai sensi del punto I 6 e agli obblighi menzionati nelle «Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione (II)», deve poter presentare le seguenti prove cumulative al mo-mento del sinistro:− prova del sinistro (il modulo per notificare il

sinistro può essere richiesto a Viseca telefono +41 (0)58 958 80 44 o scaricato all’indirizzo www.viseca.ch/assicurazioni);

− attestato comprovante che il viaggio della persona assicurata è stato pagato per almeno il 60% con una carta di credito Viseca o la rispettiva carta per partner in corso di validità oppure tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata, anch’essa in corso di validità (ricevuta della transazione o fattura mensile del conto della carta di credito). Questa condizione non è richiesta per l'Assistenza medica durante il viaggio (parte B punto II E);

− attestato di un contratto di carta valido tra l’assicu-rato e Viseca (numero della carta di credito);

− su richiesta, attestato della natura privata del viaggio.

I documenti richiesti devono essere inoltrati a Viseca in tempo utile.

10. Prescrizione I crediti risultanti dal contratto d’assicurazione entrano

in prescrizione due anni dopo l’insorgenza del fatto che costituisce il motivo dell’obbligo di versare la pre-stazione.

11. Clausola di sussidiarietà La presente copertura assicurativa è sussidiaria rispetto

ad altre eventuali assicurazioni obbligatorie o facolta-tive e si limita alla parte delle prestazioni assicurate che supera l’altro contratto di assicurazione o non vie-ne coperta da quest’ultimo. I costi vengono rimborsati complessivamente una sola volta. Se ciononostante

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EUROP ASSISTANCE ha erogato prestazioni per lo stes-so sinistro, queste vanno considerate come un anticipo e l’assicurato cede a EUROP ASSISTANCE i diritti per lo stesso importo che può rivendicare nei confronti di ter-zi (assicurazione obbligatoria o facoltativa).

12. Scadenza dell’indennizzo L’indennizzo è dovuto quattro settimane dopo la data

in cui EUROP ASSISTANCE ha ricevuto la documenta-zione necessaria ai fini della determinazione dell’entità del danno e del suo obbligo di versare la prestazio-ne. Quattro settimane dopo la ricezione della notifica del sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, il pagamento dell’indennizzo minimo pagabile e ricono-sciuto. L’obbligo di pagamento di EUROP ASSISTANCE viene sospeso finché per colpa della persona assicu-rata o dell’avente diritto non sia possibile calcolare o pagare l’indennizzo. In particolare, l’indennizzo non è esigibile fintanto che:− sussistano dubbi riguardo al diritto dell’avente dirit-

to al ricevimento del pagamento;− la persona assicurata o l’avente diritto sia oggetto

di un’indagine di polizia o penale relativa al sinistro, finché questa non sia conclusa.

13. Limitazioni della copertura assicurativa Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle

«Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione (II)», in linea di principio non sus-siste alcuna copertura assicurativa per i danni:− causati da azioni o omissioni per negligenza grave o

dolo;− causati dall’abuso di alcool, stupefacenti o farmaci;− avvenuti in seguito alla partecipazione a gare, rally

o analoghe corse competitive o di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o barche a motore;

− eventi riconducibili a un reato doloso commesso o tentato.

14. Foro competente e diritto applicabile Il presente contratto è assoggettato al diritto svizze-

ro. Eventuali azioni legali contro EUROP ASSISTANCE possono essere intentate presso il tribunale del domi-cilio svizzero della persona assicurata o della sede di EUROP ASSISTANCE.

15. Basi giuridiche complementari In aggiunta alle presenti disposizioni vigono le regola-

mentazioni della Legge federale sul contratto di assi-curazione (LCA).

16. Indirizzo di contatto Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

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1. Eventi e costi assicurati EUROP ASSISTANCE copre i costi di annullamento, o

eventuali costi di cambio prenotazione, pagabili sulla base del contratto stipulato tra la persona assicurata da un lato e il fornitore di servizi (l’operatore turistico o la società di trasporti, il noleggiatore o l’organizzatore del corso o seminario) dall’altro, incluse le spese ammi-nistrative, se a causa di un evento assicurato il viaggio− non possa essere effettuato o− possa essere iniziato solo in ritardo.

1.1. Si considerano assicurati i seguenti eventi: − infortunio, conseguenze gravi di un infortunio,

malattia grave o decesso della persona assicurata;− infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, ma-

lattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata;

− perdita senza colpa del posto di lavoro della perso-na assicurata dopo la prenotazione del viaggio;

− grave danneggiamento l'alloggio della persona assicurata presso il proprio domicilio in seguito a furto, danni da acqua, incendio o forze della natura, che renda indispensabile la sua presenza a casa;

− raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) di non recarsi nel Paese di de-stinazione per il quale la persona assicurata aveva prenotato il viaggio prima di tale raccomandazione;

− gravi complicazioni di gravidanza della persona assi-curata, della coniuge o convivente o di una persona con cui la persona assicurata vuole viaggiare, a con-dizione che sia riportata nella conferma di viaggio;

− eventi imprevisti sull’itinerario programmato come: eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami]) o alterazioni della struttura atomica se possono mettere concretamente a repentaglio la vita della persona assicurata oppure se, a causa di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressa-mente un viaggio;

− furto dei documenti personali della persona assi-curata indispensabili per il viaggio, che sia stato denunciato all’autorità di polizia competente.

1.2. Somme assicurate Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve ero-

gare prima dell’inizio del viaggio a causa di un evento assicurato sono limitate per anno e carta al prezzo pa-gato dalla persona assicurata per il suo viaggio.

In caso di viaggi o noleggio in comune con altre perso-ne, le prestazioni da erogare per evento e anno prima dell’inizio del viaggio sono limitate alla rispettiva quo-ta della persona assicurata.

In ogni caso, EUROP ASSISTANCE paga al massimo un importo per anno e per evento di CHF 10 000.– ai titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7 e di CHF 20 000.– all’anno per carta ai titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7.

Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle presta-zioni prenotate per il trasporto e l'alloggio della perso-na assicurata, inclusi i costi delle attività prenotate du-rante il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, gite, skipass, trattamenti wellness [esclusi i trattamenti prescritti dal medico]).

2. Eventi e viaggi non assicurati (in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura

assicurativa)

2.1. Processo di guarigione negativo Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di

un’operazione o di un intervento chirurgico sussisteva-no già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno della partenza.

2.2. Annullamento da parte dell’operatore turistico Se l’operatore, organizzatore, noleggiatore, ecc. non è

obiettivamente in grado di erogare in parte o per intero le prestazioni contrattuali, se annulla il viaggio o deve annullarlo sulla base di circostanze concrete.

II Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione

A. Assicurazione spese di annullamento del viaggio

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2.3. Viaggi di lavoro/soggiorni studio per aggiornamento professionale

I viaggi di lavoro e i soggiorni studio per aggiornamen-to professionale pagati dal datore di lavoro.

3. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro) In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere

inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− conferma di prenotazione;− conferma di annullamento/fattura delle spese di

annullamento;− altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostri-

no l’insorgenza del sinistro (ad es. certificato medi-co con diagnosi, rapporto della polizia, contratto di noleggio, disdetta, certificato di morte).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono es-sere decurtate o rifiutate.

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Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefo-no +41 (0)58 958 82 85), EUROP ASSISTANCE per richiederne il consenso riguardo a eventuali prov-vedimenti da adottare e all’assunzione dei costi.

1. Eventi e costi assicurati EUROP ASSISTANCE copre i costi, pagabili sulla base

del contratto stipulato tra la persona assicurata da un lato e il fornitore di servizi (l’operatore turistico o la società di trasporti, il noleggiatore o l’organizzatore del corso o seminario) dall’altra, inclusi i diritti ammi-nistrativi, se a causa di un evento assicurato il viaggio deve essere sospeso, interrotto o prolungato.

1.1. Si considerano assicurati i seguenti eventi:− infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, ma-

lattia grave o decesso della persona assicurata;− infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, ma-

lattia grave o decesso di una persona vicina alla persona assicurata;

− grave danneggiamento dei beni della persona assi-curata presso il proprio domicilio in seguito a furto, danni da acqua, incendio o forze della natura, che renda indispensabile il rientro della persona assicu-rata;

− gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una per-sona con cui le persone assicurate viaggiano, a con-dizione che sia riportata nella conferma di viaggio;

− eventi imprevisti sull’itinerario programmato come: eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami]) o alterazioni della struttura atomica se possono mettere concretamente a repentaglio la vita della persona assicurata oppure se, a causa di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressa-mente il proseguimento del viaggio.

Se una persona assicurata viene sorpresa all’estero da uno di questi eventi, l’assicurazione copre i danni che si verificano nei 14 giorni successivi alla prima insorgenza del relativo evento.

− Mancato viaggio di andata, di proseguimento e di ritorno: La persona assicurata non effettua il viaggio

di andata, di proseguimento o di ritorno senza colpa in seguito a cancellazione o limitazione imprevista dei mezzi di trasporto pubblici regolari a causa di:

- maltempo; - scioperi o lotte sindacali; - guasto a macchine o incidente.

− furto dei documenti personali delle persone assicu-rate indispensabili per proseguire il viaggio, che sia stato denunciato all’autorità di polizia competente.

1.2. Somme assicurate Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve ero-

gare durante il viaggio a causa di un evento assicurato sono limitate per anno al prezzo pagato dalla persona assicurata per la porzione del viaggio non usufruita e ai costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno e l'alloggio sostenuti a causa dell’interruzione. In ogni caso, EUROP ASSISTANCE paga al massimo un importo di CHF 7 500.– ai titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla ta-bella a p. 6/7 e di CHF 15 000.– all’anno per carta ai titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con funzio-ne di credito in base alla tabella a p. 6/7. Questo limite massimo include la copertura dell’assicurazione per ritardo del bagaglio (C).

Le prestazioni in caso di interruzione del viaggio sono: i costi documentabili sostenuti dalle persone assicurate per le prestazioni di viaggio e/o di soggiorno prenotate e dovute ai sensi del contratto ma di cui le persone assicurate non hanno usufruito, nonché i costi aggiun-tivi per il viaggio di ritorno e l'alloggio.

Il rimborso si calcola sulla base degli interi costi di viaggio dedotte le prestazioni di cui si è usufruito. Per la corresponsione dei costi rimanenti, i giorni di viaggio non usufruiti vengono rapportati ai giorni di viaggio totali.

Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle presta-zioni prenotate per il trasporto e l'alloggio della perso-na assicurata, inclusi i costi delle attività prenotate durante il viaggio (ad es. concerti, manifestazioni, eventi sportivi, gite, skipass, trattamenti wellness [esclusi i trattamenti prescritti dal medico]).

B. Assicurazione per interruzione del viaggio

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2. Eventi e viaggi non assicurati (in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura

assicurativa)

2.1. Processo di guarigione negativo Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di

un’operazione o di un intervento chirurgico sussiste-vano già al momento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno della partenza.

2.2. Annullamento da parte dell’operatore turistico Se l’operatore turistico, organizzatore, noleggiatore,

ecc. non è obiettivamente in grado di continuare ad erogare le prestazioni contrattuali, se interrompe il viaggio o deve interromperlo a causa di circostanze concrete o se è obbligato sulla base di disposizioni legali a coprire i costi per il viaggio di ritorno.

2.3. Viaggi di lavoro/soggiorni studio per aggiornamento professionale

I viaggi di lavoro e i soggiorni studio per aggiornamen-to professionale pagati dal datore di lavoro.

3. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro) Per rivendicare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE,

la persona assicurata o l’avente diritto è tenuto a con-tattare immediatamente EUROP ASSISTANCE tramite Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 82 85) all’insorgenza del sinistro e richiederne il consenso ri-guardo a eventuali provvedimenti da adottare e all’as-sunzione dei costi.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− conferma di prenotazione;− fattura delle spese di annullamento;− altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino

l’insorgenza del sinistro (ad es. certificato medico con diagnosi rilasciato in loco, rapporto della polizia, contratto di noleggio, certificato di morte).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono es-sere decurtate o rifiutate.

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1. Eventi e costi assicurati In caso di ritardo del bagaglio della persona assicurata,

EUROP ASSISTANCE si assume i costi per l’acquisto di indumenti e articoli per l’igiene personale indispensabili.

Questo indennizzo viene pagato solo se il bagaglio af-

fidato alla società di trasporti pubblica, con cui viaggia la persona assicurata, non viene consegnato entro 4 ore dall’arrivo della persona assicurata al luogo di de-stinazione (ma non di domicilio).

La somma assicurata per tutte le prestazioni assicurate ammonta a un massimo di CHF 1000.– e non deve su perare cumulativamente l’importo massimo della somma fissata per anno e carta dall’assicurazione per interruzione del viaggio (B 1.2).

2. Eventi e costi non assicurati (in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura

assicurativa)− Vestiti e articoli per l’igiene personale che la per-

sona assicurata ha acquistato dopo più di 24 ore dall’arrivo al luogo di destinazione.

− Ritardo del bagaglio durante il viaggio di ritorno della persona assicurata al suo domicilio.

− Acquisti che la persona assicurata ha effettuato successivamente alla consegna del bagaglio da par-te della società di trasporti pubblica.

− Ritardi in seguito a requisizione del bagaglio della persona assicurata da parte delle autorità (dogana, polizia).

− Ritardi e costi dovuti a bagaglio eccedente in caso di viaggio in aereo.

− Spese per il trasporto del bagaglio, nel caso in cui fosse stato possibile trasportarlo insieme alla perso-na assicurata.

3. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro) In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:

− segnalare l’irregolarità nel trasporto del bagaglio al fornitore di servizi o alla società di trasporto e far redigere un verbale del danno;

− motivare la necessità delle spese sostenute e il re-lativo rapporto adeguato con la tipologia di viaggio o delle attività programmate durante il viaggio su richiesta di EUROP ASSISTANCE.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all’indi- rizzo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− conferma di prenotazione;− in caso di viaggi in aereo: verbale del danno della

compagnia aerea;− scontrino originale (o garanzia).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da

rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono es-sere decurtate o rifiutate.

C. Assicurazione per ritardo del bagaglio

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1. Eventi e costi assicurati EUROP ASSISTANCE si fa carico dei costi di ripara-

zione o al massimo del valore di riacquisto in caso di danneggiamento, smarrimento, rapina (furto sotto minaccia o uso di violenza nei confronti della persona assicurata), distruzione o furto del bagaglio, inclusi gli effetti personali, durante il viaggio.

I seguenti costi (costi di prevenzione) sono inclusi nell’as-sicurazione a condizione che siano una conseguenza del sinistro assicurato:− costi sostenuti per la prevenzione di un danno im-

mediatamente incombente;− costi di contenimento del danno.

La somma assicurata per tutte le prestazioni assicurate ammonta a un massimo di CHF 5 000.– per anno e carta. In caso di danno EUROP ASSISTANCE corrispon-de i costi di riparazione, al massimo tuttavia il valore di riacquisto – ossia la somma necessaria all’acquisto o alla produzione di nuovi oggetti al momento del sinistro. Il valore residuo viene detratto dalla somma del rimborso. Non viene tenuto conto del valore af-fettivo. In caso di smarrimento, rapina, distruzione o furto EUROP ASSISTANCE rimborsa al massimo il valore di riacquisto. Gli apparecchi elettronici sono limitati a un massimo di CHF 2 000.– per ogni evento assicurato.

2. Eventi e prestazioni non assicurati (in aggiunta al punto I 13: Limitazioni della copertura

assicurativa)− La dimenticanza o il deposito di oggetti, anche per

un breve periodo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale diretta della persona assicurata.

− Conseguenze di reati stradali, infrazioni contro le di-sposizioni doganali, confisca, ritiro o trattenimento da parte di un governo o di altra autorità statale.

− Danni dovuti a sfaldatura di smalto o vernice, graffi, scalfitture e tracce di abrasione o ammaccature, la-cerazioni e distacco di qualsiasi tipo.

− Influsso della temperatura e delle intemperie, usura o proprietà naturali della merce.

− Danni conseguenti al fatto che gli oggetti sono stati dimenticati, lasciati o abbandonati.

− Danni causati dall’inosservanza di regole di pruden-za basilari da parte dell’assicurato.

− Furto da un veicolo privato o a noleggio.

3. Oggetti non assicurati− Veicoli a motore e rimorchi, motociclette, camper,

mobilhome e aeromobili, apparecchi aerei e mezzi di volo di qualsiasi tipo (anche paracaduti e para-pendii e modelli di aereo), inclusi gli accessori.

− Orologi, gioielli e pellicce.− Denaro contante, biglietti di viaggio, abbonamenti,

carte di credito, titoli, libretti di risparmio, pietre e metalli preziosi.

− Smartphone, qualora la persona assicurata non li porti con sé come effetti personali.

4. Obblighi comportamentali in viaggio Se non sono indossati o utilizzati gli oggetti di valore

assicurati, inclusi gli accessori, devono essere custoditi in uno spazio chiuso a chiave non accessibile a chiun-que e dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve in ogni caso essere adeguato al valore dell’oggetto.

5. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro) In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:

− informare immediatamente la polizia e richiedere un verbale se è stata vittima di furto o rapina;

− informare immediatamente Viseca (al numero tele-fonico +41 (0)58 958 80 44), al più tardi subito dopo il rientro;

− seguire le istruzioni di EUROP ASSISTANCE (tramite Viseca al numero telefonico +41 (0)58 958 80 44) durante e dopo il sinistro, se possibile, per garantire il mantenimento e il salvataggio degli oggetti assi-curati e per contenere il danno;

− garantire diritti di rivalsa se il danno è stato causato o aggravato da terzi (ad es. una società di trasporti);

− segnalare lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione del bagaglio al fornitore di servizi o alla società di trasporto e far redigere un verbale del danno.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere

inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− conferma di prenotazione;− in caso di viaggi in aereo: verbale del danno della

compagnia aerea;

D. Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio

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− presa di posizione della compagnia aerea riguardo alla richiesta di rimborso;

− in caso di danneggiamento: fattura o preventivo per la riparazione;

− in caso di furto: rapporto della polizia;− scontrino originale (o garanzia).

In caso di furto la persona assicurata è tenuta a met-

tere a disposizione di EUROP ASSISTANCE gli oggetti eventualmente ritrovati o rimborsare l’indennizzo rice-vuto, dedotto un eventuale valore di deprezzamento. EUROP ASSISTANCE non è obbligata a riprendere gli oggetti ritrovati o danneggiati.

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da

rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono es-sere decurtate o rifiutate.

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Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefo-no +41 (0)58 958 82 85), EUROP ASSISTANCE per richiederne il consenso riguardo a eventuali prov-vedimenti di assistenza da adottare e all’assunzio-ne dei costi.

1. Validità geografica L’assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo,

escluso il paese in cui la persona assicurata risiede abi-tualmente.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa2.1. Spese per viaggio di ritorno, trasporto di ritorno e rim-

patrio La copertura assicurativa per le spese del viaggio di

ritorno e trasporto di ritorno è valida esclusivamente per i titolari di una carta domiciliati nei paesi dell’Area Schengen. La somma massima assicurata ammonta per il titolare della carta residente− in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein a

CHF 250 000.– o− nei rimanenti Stati Schengen a CHF 60 000.–.

2.2. Costi di ricerca e salvataggio La copertura assicurativa per le spese di ricerca e salva-

taggio è valida esclusivamente per i titolari di una car-ta domiciliati nei paesi dell’Area Schengen. La somma assicurata ammonta a un massimo di CHF 60 000.–.

2.3. Spese di cura La copertura assicurativa per le spese di cura è valida

esclusivamente per i titolari di una carta residenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. La somma assicurata ammonta a un massimo di CHF 250 000.–.

3. Eventi e prestazioni assicurati EUROP ASSISTANCE garantisce una copertura assicu-

rativa durante il viaggio in caso di infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata a integra-zione delle prestazioni previste dall’assicurazione per interruzione del viaggio.

3.1. Viaggio di ritorno/trasporto di ritorno della persona assicurata in caso di malattia grave e infortunio

Se una persona assicurata si ammala gravemente o subisce un infortunio durante un viaggio, EUROP

ASSISTANCE organizza e si fa carico delle seguenti prestazioni, se necessarie dal punto di vista medico:− viaggio di ritorno della persona assicurata al suo

domicilio senza accompagnamento medico (bigliet-to ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica);

− trasporto di ritorno della persona assicurata con as-sistenza medica verso un ospedale idoneo situato nelle vicinanze del luogo di residenza, effettuato in treno (1a classe, vagone letto o posto seduto), con un volo di linea, l’ambulanza o l’aeroambu-lanza; EUROP ASSISTANCE si riserva la possibilità di predisporre un primo trasporto in una struttura ospedaliera idonea al trattamento richiesto, situata nei pressi del luogo del sinistro.

Al fine di determinare l’idonea procedura in caso di

emergenza medica, l’idoneità al trasporto della per-sona assicurata, il momento del trasporto di ritorno, la tipologia del mezzo di trasporto da utilizzare e l’e-ventuale scelta di un ospedale, il servizio medico di EUROP ASSISTANCE contatta il medico in loco e, se necessario, altri medici curanti. Ai fini delle decisioni prese da EUROP ASSISTANCE saranno determinanti esclusivamente lo stato di salute della persona assicu-rata e il rispetto delle disposizioni in vigore presso gli uffici sanitari.

3.2. Viaggio di ritorno di una persona accompagnante EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico del viag-

gio di ritorno di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata. Il viaggio di ritorno della persona accompagnante ha luogo di norma insieme alla perso-na assicurata. Su decisione del servizio medico di EUROP ASSISTANCE, il viaggio di ritorno della persona accompagnante può anche essere effettuato in modo differente rispetto a quello della persona assicurata. Di norma tale viaggio avviene in treno in 1a classe o con un volo di linea in classe economica.

3.3. Costi di ricerca e salvataggio EUROP ASSISTANCE si fa carico dei costi di ricerca,

salvataggio e recupero nel caso in cui una persona as-sicurata durante il viaggio è data per dispersa o debba essere salvata da una situazione di emergenza fisica. Il rimborso è possibile esclusivamente in relazione ai costi che sono stati addebitati da una società ufficial-mente autorizzata per interventi di questo tipo.

E. Assistenza medica durante il viaggio

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3.4. Rimpatrio in caso di decesso Se la persona assicurata muore durante il viaggio,

EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico del tra-sporto della persona deceduta presso il luogo di sepol-tura in patria indicato. EUROP ASSISTANCE si assume, inoltre, tutti i costi necessari per i lavori di preparazione e per i requisiti di trasporto speciali.

3.5. Spese di cura EUROP ASSISTANCE garantisce una copertura assi-

curativa fino alla somma massima assicurata esclusi-vamente per persone con domicilio fisso in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in caso di incidente o malattia grave occorsi inaspettatamente durante un viaggio all’estero che richiedano assolutamente un intervento chirurgico d’emergenza, prescritto da un medico e confermato tramite certificato medico o rap-porto medico.

EUROP ASSISTANCE eroga tali prestazioni in qualità di assicurazione sussidiaria alle assicurazioni sociali ob-bligatorie in Svizzera (assicurazioni contro gli infortuni, cassa malattia ecc.) e altre assicurazioni supplementa-ri, a condizione che queste non coprano per intero i costi di un ricovero ospedaliero d’emergenza o di un trattamento ambulatoriale d’emergenza. In questo contesto sono assicurate le seguenti spese: − parcelle mediche;− spese per farmaci e trasporti prescritti da un medico;− trattamenti dentistici d’emergenza;− i costi di un ricovero o una degenza in ospedale che

sono stati prescritti dai medici di EUROP ASSISTANCE in accordo con il medico locale, a condizione che la persona assicurata sia stata ritenuta non idonea al trasporto. L’assunzione dei costi ospedalieri cessa non appena le condizioni di salute della persona assicurata ne consentano il trasporto di ritorno ed EUROP ASSISTANCE sia in grado di effettuare tale trasporto.

Se la persona assicurata non dispone di un’assicurazio-ne malattia o contro gli infortuni, dopo la ricezione dei documenti EUROP ASSISTANCE rimborserà al massimo il 50% dei costi di ricovero ospedaliero o trattamento ambulatoriale a condizione che questi siano dovuti a una malattia grave o a un infortunio attestati da un medico. In questo caso non sono assicurate altre pre-stazioni.

3.6. Anticipazione delle spese e garanzia dell’assunzione delle spese− Se la persona assicurata si ammala o si ferisce du-

rante un viaggio e viene successivamente ricoverata in ospedale, EUROP ASSISTANCE può fornire un an-ticipo delle spese ospedaliere pari a CHF 5 000.– per ogni persona assicurata ed evento. L’importo antici-pato deve essere rimborsato a EUROP ASSISTANCE entro 30 giorni dal rientro nel paese di domicilio.

− Se necessario, EUROP ASSISTANCE fornirà una ga-ranzia dell’assunzione delle spese.

4. Eventi e prestazioni non assicurati4.1. Esclusioni generali

− Provvedimenti e costi che non sono stati indicati o autorizzati da EUROP ASSISTANCE, nonché tutti i provvedimenti e i costi, la cui assunzione non sia espressamente prevista nelle CGA.

− Costi che la persona assicurata ha sostenuto per un trattamento medico e/o un ricovero ospedaliero nel proprio paese di domicilio.

− Malattie/infortuni già insorti al momento della preno-tazione o dell’inizio del viaggio o eventi la cui insor-genza era evidente alla persona assicurata al mo-mento della prenotazione o dell’inizio del viaggio.

− Processo di guarigione negativo: Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al mo-mento della prenotazione e la persona assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il giorno della partenza.

− Organizzazione e assunzione del trasporto previsto al punto E 3.1 in caso di malattie lievi che possano essere trattate sul posto e che non impediscano alla persona assicurata di proseguire il viaggio o il soggiorno.

− Conseguenze di un tentativo di suicidio o suicidio.− Eventi connessi a pandemie, epidemie o misure di

quarantena, se il viaggio nell’area geografica in questione sia stato espressamente sconsigliato da un organismo ufficiale (DFAE).

− Eventi connessi alla partecipazione a gare auto-mobilistiche, rally ed altre manifestazioni analoghe nonché allenamenti in connessione a eventi simili.

− Eventi connessi alla partecipazione a gare o allena-menti sportivi professionali.

− Eventi connessi alla partecipazione attiva a scioperi, insurrezioni o disordini.

− Eventi connessi alla guida di un veicolo a motore o un’imbarcazione a motore senza la patente di guida

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richiesta dalla legge o in assenza dell’accompagna-tore prescritto per legge.

− Eventi connessi all’abuso di alcolici, droghe, farma-ci, sostanze stupefacenti e prodotti analoghi.

− Eventi connessi alla perpetrazione o alla tentata perpetrazione di un reato o di un delitto doloso.

− Eventi verificatisi a seguito di grave negligenza o inadempienza da parte della persona assicurata.

− Viaggi finalizzati a terapie mediche.− Spese per cure termali, ricovero in una casa di ri-

poso per terapie riabilitative, ginnastica medica, chiropratica, massaggi e trattamenti benessere o operazioni di chirurgia estetica.

− Spese direttamente connesse al rapimento e ai provvedimenti adottati per la liberazione della per-sona assicurata.

− Spese per ausili visivi (ad es. occhiali o lenti a con-tatto), apparecchi medicali ausiliari e protesi (in particolare protesi dentali).

− Spese per l’acquisto di vaccini e spese di vaccinazione.− Spese per un check-up dello stato di salute e per

visite mediche di controllo.− Spese connesse alla diagnosi o al trattamento di

una gravidanza che fosse già nota prima dell’inizio del viaggio (escluse complicazioni non prevedibili) e in ogni caso per gravidanze a partire dalla 28a settimana.

− Tutte le prestazioni in connessione a inseminazione artificiale o interruzione intenzionale della gravidanza.

− Spese connesse a prestazioni mediche o paramedi-che e all’acquisto di prodotti la cui utilità terapeuti-ca non sia riconosciuta in Svizzera.

− Costi non documentati da ricevute in copia originale.− Spese relative alla franchigia della cassa malattia o

di qualsiasi altro istituto di previdenza. − Spese di vitto, colloqui telefonici, perdita del lavoro

ed altri danni patrimoniali.

4.2. Esclusione di responsabilità EUROP ASSISTANCE declina ogni responsabilità in

caso di mancato adempimento delle prestazioni per forza maggiore e non può in nessun caso sostituirsi alle autorità ufficiali locali, quali polizia e vigili del fuo-co. In caso di ritardo nella denuncia del sinistro, EUROP ASSISTANCE declina ogni responsabilità per prestazio-ni non erogate entro le scadenze previste.

Le prestazioni di assistenza non sono garantite per persone assicurate che viaggiano in paesi in cui sono in atto guerre o guerre civili, instabilità politica o som-mosse popolari pubblicamente noti, disordini, attacchi terroristici, rappresaglie, catastrofi naturali, eruzioni vulcaniche, fissioni/fusioni nucleari, epidemie, pande-mie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

5. Diritti nei confronti di terzi La persona assicurata s’impegna a cedere a EUROP

ASSISTANCE tutti i diritti che possa eventualmente rivendicare nei confronti di terzi fino all’entità delle prestazioni erogate.

6. Cessione e compensazione I diritti al pagamento delle prestazioni assicurate pos-

sono essere ceduti prima della rispettiva fissazione definitiva solo con il previo consenso di EUROP ASSISTANCE. EUROP ASSISTANCE è autorizzata a richiedere il risarcimento di prestazioni indebitamente riscosse.

7. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 6: Obblighi in caso di sinistro) Per rivendicare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE,

la persona assicurata o l’avente diritto è tenuto a con-tattare immediatamente EUROP ASSISTANCE tramite Viseca (telefono +41 (0)58 958 82 85) all’insorgenza del sinistro e richiederne il consenso riguardo a even-tuali provvedimenti di assistenza da adottare e all’as-sunzione dei costi.

In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:− avviare immediatamente dopo il ritorno in Svizzera,

in base alle istruzioni fornite da EUROP ASSISTANCE, tutte le operazioni necessarie ai fini del risarcimento delle spese di cura da parte della cassa malattia o di qualsiasi altro assicuratore;

− trasmettere a EUROP ASSISTANCE copie delle fattu-re relative ai costi dei trattamenti medici e le fatture originali degli istituti di previdenza che attestano le spese sostenute e i rimborsi concessi; in caso di certificato medico, i medici di EUROP ASSISTANCE si riservano il diritto di contattare il medico curante.

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In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 9) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− conferma di prenotazione;− documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino

l’insorgenza del sinistro (ad es. certificato medico con diagnosi, rapporto medico, certificato di morte).

Se la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le prestazioni possono es-sere decurtate o rifiutate.

Versione 08/2017

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Le seguenti informazioni per il cliente forniscono una sin-tesi chiara e concisa dell’identità dell’assicuratore e dei punti essenziali del contratto di assicurazione con poliz-za n. 10262077 (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Ai sensi del contratto di assicura- zione collettiva stipulato con Viseca Card Services SA, AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) concede la copertura assicurativa nell’ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione in relazione alle componenti assicurative elencate.

1. Assicuratore L’assicuratore è la società AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), (qui di seguito AGA), con sede in Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen.

2. Contraente La contraente è Viseca Card Services SA (di seguito VISECA) con sede in Hagenholzstrasse 56,

Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

3. Rischi assicurati e portata della copertura assicurativa I rischi assicurati nonché la portata della copertura as-

sicurativa si evincono dalle Condizioni Generali di Assi-curazione (CGA). Le differenti componenti assicurative sono:

Per i titolari di carte PrePaid Viseca e di carte di paga-mento combinate Bronzo Viseca con funzione PrePaid in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo D. Estensione della garanzia

Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con fun-zione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione franchigia per noleggio auto B. Assicurazione shopping C. Garanzia miglior prezzo D. Estensione della garanzia

4. Carte e persone assicurate4.1. Carte assicurate Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca:

carte di credito Classic e Oro, World Argento e World Oro, carte PrePaid nonché carte di pagamento combi-nate Argento, Oro e Bronzo con funzione di credito o PrePaid in base alla tabella a p. 6/7. Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito/PrePaid e funzione di debito), la copertura assi-curativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito o PrePaid, mentre l’uso della funzio-ne di debito non è coperto da assicurazione.

4.2. Persone assicurate Si considerano persone assicurate il titolare della carta

(carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stes-so domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al compimento del 25° anno d’età. L’assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

5. Importanti limitazioni della copertura assicurativa

− Eventi già insorti al momento dell’emissione o della presa in possesso della carta o la cui insorgenza po-teva essere riconosciuta dalla persona assicurata.

− Eventi connessi a guerre, attentati terroristici, tu-multi di tutti i generi, epidemie, pandemie, cata-strofi naturali e incidenti dovuti a sostanze nucleari, biologiche o chimiche.

− Eventi connessi alla partecipazione ad azioni rischiose per le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo.

Il presente elenco si riferisce solo ai casi di esclusione più frequenti. Altri casi di esclusione sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

6. Premio Il premio assicurativo è a carico di Viseca.

7. Obblighi in caso di sinistro− Le persone assicurate devono adempiere inte-

ramente ai propri obblighi legali o contrattuali di notifica, d’informazione o di comportamento (ad es.

Parte C: Informazioni per i clienti di Allianz Global Assistance Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA

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Cun danno in seguito a rapina o furto deve essere denunciato al posto di polizia competente entro 48 ore dalla scoperta).

− Le persone assicurate sono tenute a fare tutto il possibile per ridurre il danno e a contribuire al chiarimento delle cause (ad es. autorizzando terzi a trasmettere ad AGA documenti, informazioni e altro materiale necessario per chiarire la dinamica del si-nistro).

Il presente elenco si riferisce solo agli obblighi più fre-

quenti. Altri obblighi sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.

8. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre a partire dall’emis-

sione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e AGA.

9. Trattamento dei dati personali Al momento del perfezionamento di un contratto per

una carta, in qualità di contraente Viseca non comu-nica né ad AGA né a Würth Financial Services AG (Broker assicurativo, di seguito denominato WÜRTH) i dati delle persone assicurate (titolari delle carte). Nel caso di un sinistro notificato dalla persona assicurata Viseca è tuttavia autorizzata a elaborare e comunicare ad AGA e a WÜRTH i dati necessari ai fini della ge-stione del contratto e del sinistro (in particolare i dati personali nonché il tipo e la durata del contratto per la carta), inclusi tutti i documenti inoltrati dalle persone assicurate. Questo avviene esclusivamente nell’ambito di un sinistro notificato, per verificare i diritti derivanti dall’assicurazione rivendicati dal titolare della carta.

AGA tratta i dati derivanti dalla documentazione con-

trattuale o dalla gestione del contratto, utilizzandoli in particolare per determinare il premio, accertare il rischio, elaborare i casi che danno diritto a prestazioni, per analisi statistiche e a scopo di marketing. AGA e WÜRTH sono autorizzate a procurarsi e trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del con-tratto e del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le per-sone coinvolte nella gestione del contratto e del sini-stro sono autorizzate a procurarsi presso detti terzi

informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti ufficiali. Se necessario, i dati, nella misura richiesta, vengono trasmessi a terze persone coinvolte, in parti-colare ad altri assicuratori, autorità, avvocati e esperti esterni. La trasmissione dei dati può anche avere luogo allo scopo di scoprire o impedire un abuso dell’ assicurazione.

Le persone coinvolte s’impegnano a trattare in modo

confidenziale le informazioni ricevute in questo modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica dalle persone summenzionate.

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AWP P&C SA, Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) (qui di seguito AGA), eroga le prestazioni con-cordate in conformità al contratto d’assicurazione collettiva con Viseca Card Services AG (qui di seguito Viseca) e indica-te in questo documento d’assicurazione. Esse sono definite dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e integrate dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d’assi-curazione.

I Disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione

Le «Disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione» si applicano solo nei casi in cui non siano previste disposizioni divergenti nelle «Disposizio-ni particolari per le singole componenti dell’assicura-zione».

1. Carte e persone assicurate1.1. Carte assicurate Sono assicurate le seguenti carte emesse da Viseca:

carte di credito Classic e Oro, World Argento e World Oro, carte PrePaid nonché carte di pagamento combi-nate Argento, Oro e Bronzo con funzione di credito o PrePaid in base alla tabella a p. 6/7. Nel caso delle carte di pagamento combinate, ossia dotate di due funzioni di pagamento (funzione di credito/PrePaid e funzione di debito), la copertura assi-curativa vale solo quando si utilizza la funzione di credito o PrePaid, mentre l’uso della funzio-ne di debito non è coperto da assicurazione.

1.2. Persone assicurate Si considerano persone assicurate il titolare della carta

(carte principali, seconde carte, carte supplementari e carte per partner), il suo coniuge/convivente o il partner registrato (con lo stesso indirizzo di residenza e lo stes-so domicilio) nonché i figli non sposati del titolare della carta e del convivente aventi diritto al sostentamento e che vivono sotto lo stesso tetto fino al compimento del 25° anno d’età. L’assicurazione è valida anche per le carte per partner e le carte supplementari di una carta principale per la cerchia di persone definita.

2. Validità geografica La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a

condizione che non sia previsto nessun altro ambito di validità alla voce «Disposizioni particolari per le singo-le componenti dell’assicurazione (II)».

3. Inizio e fine della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre a partire dall’emis-

sione della carta da parte di Viseca e dalla presa di possesso da parte del titolare della carta. La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare della carta) oppure con la scadenza della carta o con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra Viseca e AGA.

4. Condizioni di copertura assicurativa Affinché la persona assicurata abbia diritto a una

prestazione assicurata all’insorgenza di un evento as-sicurato, oltre agli eventuali altri obblighi ai sensi del punto I 6 e agli obblighi menzionati nelle «Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione (II)», deve poter presentare le seguenti prove al mo-mento del sinistro:− attestato di un contratto di carta valido tra la perso-

na assicurata e Viseca (numero della carta di credito o PrePaid).

5. Accettazione delle CGA e conferma dell’assicurazione

Le presenti CGA sono consegnate all’assicurato insieme alla carta Viseca oppure possono essere richieste per telefono (+41 (0)58 958 80 44) e sono disponibili su www.viseca.ch/assicurazioni. Sono considerate come conferma di assicurazione. Utilizzando la carta, l’assicurato conferma di aver ricevuto le CGA, di aver-ne preso conoscenza e di averle accettate.

6. Panoramica delle componenti dell’assicurazione Per i titolari di carte PrePaid Viseca e di carte di paga-

mento combinate Bronzo Viseca con funzione PrePaid in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo

Per i titolari di carte di credito Viseca Classic/World Argento e di carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

C. Garanzia miglior prezzo D. Estensione della garanzia

Parte C: Informazioni per i clienti di Allianz Global Assistance Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

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Per i titolari di carte di credito Viseca Oro/World Oro e di carte di pagamento combinate Viseca Oro con fun-zione di credito in base alla tabella a p. 6/7:

A. Assicurazione franchigia per noleggio auto B. Assicurazione shopping C. Garanzia miglior prezzo D. Estensione della garanzia

7. Obblighi in caso di sinistro− La persona assicurata è tenuta ad adempiere inte-

ramente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione o comportamento. In parti-colare, un evento assicurato in seguito a rapina o furto deve essere denunciato immediatamente al più vicino posto di polizia e notificato per iscritto ad AGA all’indirizzo di contatto indicato al punto I 14.

− La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possi-bile per limitare l’entità del danno e contribuire al chiarimento dello stesso.

− Se la persona assicurata è in grado di rivendicare delle prestazioni, erogate da AGA, anche nei con-fronti di terzi, essa deve tutelare tali diritti e cederli ad AGA.

− I moduli per notificare un sinistro possono esse-re scaricati dal sito www.viseca.ch/assicurazioni o richiesti telefonicamente a Viseca al numero +41 (0)58 958 80 44.

8. Violazione degli obblighi Se il beneficiario viola i suoi obblighi, AGA può decur-

tare o rifiutare le sue prestazioni.

9. Limitazioni della copertura assicurativa Se al momento dell’emissione o della presa in posses-

so della carta o all’inizio dell’assicurazione un evento era già insorto, o se la persona assicurata era in grado di riconoscerne l’insorgenza, non sussiste alcun diritto all’erogazione della prestazione.− Non sono assicurati gli eventi provocati dalla perso-

na assicurata nel modo seguente: - abuso di alcol, droghe o farmaci; - suicidio o tentato suicidio; - partecipazione a scioperi o a tumulti; - partecipazione a gare e allenamenti a bordo di

veicoli a motore o imbarcazioni; - partecipazione ad azioni rischiose per le quali ci si

espone consapevolmente a un pericolo; - azione/omissione d’un atto per colpa grave o

dolosa;

- commissione di crimini e delitti o tentativo di commetterli;

- spese relative all’evento assicurato, ad es. per il riacquisto degli oggetti assicurati oppure per scopi polizieschi.

− Non sono coperti i seguenti eventi e le relative con-seguenze: guerra, attentati terroristici, tumulti di tutti i generi, epidemie, pandemie, catastrofi natu-rali e incidenti dovuti a sostanze nucleari, biologiche o chimiche.

− Non sono coperte le conseguenze di avvenimenti quali le decisioni delle autorità, ad es. pignoramenti di patrimoni, l’incarceramento o la proibizione di uscire dal paese.

− Non sono coperti gli eventi in cui il perito (esperti, ecc.) è direttamente avvantaggiato o è parente o imparentato con la persona assicurata.

− Non sono coperte le spese relative ai rapimenti.

10. Definizioni Incidente automobilistico Per incidente automobilistico s’intende un danno ad un

veicolo assicurato causato da un improvviso e violento avvenimento esterno che di conseguenza impedisca il proseguimento della guida del veicolo o faccia sì che non sia più possibile continuare a guidare il veicolo ai sensi della legge. Rientrano in tali casi in particolare gli eventi dovuti a tamponamento, collisione, cappot-tamento, precipitazione nonché sprofondamento.

11. Clausola di sussidiarietà In caso di assicurazione multipla, AGA eroga le proprie

prestazioni a titolo sussidiario. Il diritto di regresso vie-ne trasferito ad AGA nella misura in cui quest’ultima abbia erogato degli indennizzi. I costi vengono rim-borsati complessivamente una sola volta. Se AGA ha tuttavia erogato prestazioni per lo stesso sinistro, que-ste vanno considerate come un anticipo, e la persona assicurata cede ad AGA per lo stesso importo i diritti nei confronti di terzi (responsabile civile, assicurazione facoltativa o obbligatoria).

12. Prescrizione I crediti risultanti dal contratto d’assicurazione entrano

in prescrizione due anni dopo l’insorgenza del fatto che costituisce il motivo dell’obbligo di versare la pre-stazione.

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13. Foro competente e diritto applicabile Le azioni contro AGA possono essere intentate al

tribunale della sede della società oppure al domicilio svizzero della persona assicurata.

In aggiunta alle presenti condizioni si applica la Legge federale svizzera sul contratto d’assicurazione (LCA).

14. Indirizzo di contatto Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

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C1. Veicolo assicurato L’assicurazione copre un veicolo fino a 3 500 kg di peso

complessivo noleggiato dall’assicurato utilizzando la propria carta di credito Viseca Oro/World Oro valida ai sensi del punto I 1 risp. la funzione di credito della sua carta di pagamento combinata Viseca Oro, anch’essa valida, in base alla tabella a p. 6/7 (eventuali cauzioni di deposito dell’autonoleggiatore non sono incluse). I veicoli con un peso complessivo oltre i 3 500 kg, i taxi così come i veicoli utilizzati per la scuola guida non sono assicurati.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre a partire dalla data

registrata sulla conferma/nel contratto di noleggio e termina nella data registrata sulla conferma/sul con-tratto di noleggio, al più tardi tuttavia con la ricon-segna del veicolo all’autonoleggiatore. La copertura assicurativa vale per i sinistri che sono stati causati durante la durata contrattuale.

È inoltre necessario produrre la prova che il veicolo noleggiato è stato pagato interamente (escludendo eventuali cauzioni di deposito dell’autonoleggiatore) dalla persona assicurata con una carta di credito valida risp. tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combinata anch’essa valida (giu-stificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

3. Somme assicurate Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p.

6/7.

4. Prestazioni assicurate L’assicurazione va intesa come assicurazione com-

plementare per veicoli a noleggio. In caso di sinistro AGA rimborsa alla persona assicurata una franchigia addebitata dall’autonoleggiatore (o da un’altra assicu-razione). L’importo della prestazione dell’assicurazione dipende dalla franchigia vigente, è limitata tuttavia alla somma massima assicurata.

5. Eventi assicurati È assicurata la franchigia che sussiste in seguito a un

danno a un veicolo noleggiato oppure a un furto del veicolo noleggiato durante la durata del noleggio. Condizione per il pagamento dell’indennizzo è l’in-sorgere di un evento coperto da un’altra assicurazio-ne che comporta il pagamento di una franchigia. Se il danno assicurato non raggiunge l’ammontare della franchigia, AGA si assume il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.

6. Limitazioni della copertura assicurativa (in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura

assicurativa)− Danni per i quali il rimborso assicurativo non preve-

de il rimborso della franchigia.− Danni causati da colpa grave del conducente.− Se il conducente del veicolo ha provocato il danno

in stato di ubriachezza (superamento del valore li-mite per mille consentito nel paese in cui avviene l’incidente), sotto l’influenza di droghe o farmaci.

− Danni connessi a una violazione di contratto nei confronti dell’autonoleggiatore.

− Danni non avvenuti su strade pubbliche o avvenuti su strade non ufficiali (esclusi gli accessi diretti ai parcheggi o alle aree degli alberghi).

− Danni a roulotte e ad altri tipi di rimorchi.

7. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro) In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere

inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− contratto di noleggio, inclusi i dati relativi all’impor-

to della franchigia;− conferma di prenotazione;− rapporto del danno dell’autonoleggiatore;− conteggio finale dell’autonoleggiatore;− verbale di presa in consegna/restituzione;− giustificativo della transazione o copia della fattura

mensile.

II Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione

A. Assicurazione franchigia per noleggio auto

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B. Assicurazione shopping

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1. Oggetti assicurati Sono assicurati oggetti mobili per uso personale acqui-

stati da una persona assicurata utilizzando una carta di credito Viseca Oro/World Oro valida ai sensi del punto I 1 o la funzione di credito di una carta di pagamento combinata Viseca Oro, anch’essa valida, in base alla tabella a p. 6/7, e il cui valore ammonta almeno a CHF 50.–.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa La copertura assicurativa inizia con la consegna

dell’oggetto assicurato all’acquisto (senza spedizione) e dura 30 giorni, incluso il trasporto fino al luogo di destinazione.

Per gli oggetti trasportati da uno spedizioniere, la co-pertura assicurativa comincia con la consegna dell’og-getto allo spedizioniere. Dal momento della consegna dell’oggetto da parte dello spedizioniere alla persona assicurata, la copertura assicurativa dura 30 giorni.

Per gli oggetti sottratti, rubati o distrutti, AGA ha la facoltà di erogare l’indennità in natura oppure di rim-borsare il prezzo d’acquisto.

Per gli oggetti danneggiati, AGA ha la facoltà di far riparare gli oggetti oppure di rimborsare le necessarie spese di riparazione, per un ammontare massimo corri-spondente al prezzo d’acquisto.

Per gli oggetti che fanno parte di una coppia o di un servizio, viene erogata la copertura assicurativa fino all’ammontare del prezzo d’acquisto, a condizione che gli oggetti non danneggiati siano inutilizzabili singo-larmente oppure non possano essere completati sin-golarmente.

È necessario produrre la prova che l’oggetto acquistato è stato pagato interamente dalla persona assicurata con una carta di credito valida o tassativamente con la funzione di credito di una carta di pagamento combi-nata anch’essa valida (giustificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

3. Somme assicurate Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

4. Eventi assicurati Rapina (furto con minaccia o uso di violenza nei con-

fronti di una persona assicurata), furto, distruzione o danneggiamento di oggetti assicurati.

5. Oggetti non assicurati− Denaro in contanti, assegni, assegni di viaggio, tutti

gli altri titoli e carte d’accesso e altri buoni parte-cipazione, metalli preziosi (come scorte, lingotti o merci commerciali), monete, medaglie, pietre pre-ziose sciolte e perle.

− Animali, piante e veicoli a motore.− Beni di consumo e beni deperibili con durata di

vita limitata, ad es. generi alimentari e voluttuari, cosmetici.

− Gioielli e orologi, metalli preziosi e pietre preziose, nella misura in cui non vengano indossati o impie-gati in conformità alla loro destinazione d’uso o nella custodia personale del titolare della carta.

− Merce usata (gli oggetti d’arte non vengono consi-derati merce usata).

− Gli oggetti acquisiti in modo fraudolento oppure mediante impiego illecito della carta.

6. Limitazioni della copertura assicurativa (in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura

assicurativa)− Normale logoramento o usura.− Difetto di fabbricazione o di materiale, guasto inter-

no o caratteristica naturale dell’oggetto.− Errore d’uso.− Influssi termici e climatici.

7. Esclusione dei casi di garanzia Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni

che devono essere assunti per contratto da un terzo, in veste di produttore o rivenditore, sulla base di un ordine di riparazione.

8. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro) In caso di sinistro la persona assicurata deve denuncia-

re il danno in seguito a rapina o furto al posto di polizia competente entro 48 ore dalla scoperta.

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C In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere

inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro (a seconda dell’even-to assicurato).

− In caso di rapina, furto, distruzione o danneggia- mento:

- modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni); - scontrino o conferma d’ordine da cui si evincano il

prezzo e la data di acquisto; - giustificativo della transazione o copia della fatt-

ra mensile; - rivendicazione di terzi (anche assicurazioni) per lo

stesso danno; - eventuali informazioni determinanti ai fini del

calcolo dell’indennizzo. − In caso di rapina e furto inoltre: - rapporto della polizia. − In caso di spedizione di oggetti assicurati inoltre: - prova e data dell’avvenuta spedizione dell’oggetto

assicurato; - verbale del danno della società di trasporti. Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a dispo-

sizione di AGA fino all’evasione definitiva del sinistro, e su richiesta devono essere inviati con spese a carico della persona assicurata per la perizia.

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C. Garanzia miglior prezzo

C1. Oggetti assicurati Sono assicurati gli oggetti mobili per l’uso personale,

acquistati da una persona assicurata utilizzando una carta di credito Viseca Classic, Oro, World Argento o World Oro e/o una carta PrePaid valida ai sensi del punto I 1 risp. la funzione di credito o PrePaid di una carta di pagamento combinata Viseca Argento, Oro o Bronzo, anch’essa valida, in base alla tabella a p. 6/7.

2. Portata e requisiti della copertura assicurativa La copertura assicurativa decorre a partire dall’acquisto

dell’oggetto assicurato e ha una durata di 14 giorni. È necessario produrre la prova che l’oggetto acquistato è stato pagato interamente dalla persona assicurata con una carta di credito valida o tassativamente con la funzione di credito o PrePaid di una carta di pagamento combinata anch’essa valida (giustificativo della transa-zione o fattura mensile del conto della carta).

3. Somme assicurate Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

4. Prestazione assicurata Qualora la persona assicurata, nel corso dei 14 giorni

successivi alla data di acquisto di un oggetto assicura-to ai sensi del punto II C 1, constati che un oggetto identico ad esso (modello identico, dotazioni e presta-zioni identiche, codice del modello identico) sia offerto a un prezzo di almeno CHF 30.– inferiore, AGA rimbor-serà alla persona assicurata, nel rispetto delle somme assicurate concordate, la differenza riscontrata tra il prezzo effettivamente pagato e l’offerta di prezzo più conveniente constatata e documentabile. In questo contesto, sia il venditore dell’oggetto assicurato che il fornitore dell’articolo identico devono essere commer-cianti con sede in Svizzera (ad es. negozio, vendita per corrispondenza, commercio su Internet).

5. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro) In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere

inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− scontrino o conferma d’ordine da cui si evincano il

prezzo e la data di acquisto;− giustificativo della transazione o copia della fattura

mensile;

− prova datata della differenza di prezzo (ad es. espli-cito prospetto pubblicitario, flyer, inserzione, confer-ma, stampa di pagine web).

6. Oggetti non assicurati (in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura

assicurativa)− Oggetti che vengono offerti solo a una cerchia ri-

stretta di acquirenti (non al pubblico) (ad es. shop per studenti o collaboratori).

− Oggetti provenienti da liquidazioni commerciali.− Cellulari.− Ausili medici (ad es. occhiali, apparecchi medicali,

protesi, accessori sanitari).− Oggetti usati e merce second-hand.− Veicoli a motore.

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C

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D. Estensione della garanzia

Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (tele-fono +41 (0)58 958 80 44), AGA per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all’assunzione dei costi.

1. Validità geografica L’assicurazione vale esclusivamente per apparecchi

acquistati presso un commerciante (ad es. negozio, vendita per corrispondenza, commercio su Internet) con sede in Svizzera, nei paesi confinanti (Germania, Francia, Principato del Liechtenstein, Italia e Austria) e in Lussemburgo.

2. Apparecchi assicurati2.1. Apparecchi nuovi delle categorie merceologiche elen-

cate di seguito, pagati da una persona assicurata con una carta di credito Viseca Classic, Oro, World Argento o World Oro valida ai sensi del punto I 1 risp. con la funzione di credito di una carta di pagamento com-binata Viseca Argento o Oro, anch’essa valida, che dispongano di una garanzia del produttore o del ri-venditore e possiedano un valore (prezzo di acquisto) di almeno CHF 100.– e in caso di sinistro non abbiano oltre quattro anni di età: − Elettrodomestici (i cosiddetti «bianchi») come lava-

trici, asciugatrici, lavastoviglie, fornelli, forni, forni a microonde, robot da cucina, frigoriferi, aspirapolve-re, ferri da stiro, tostapane, spazzolini da denti elet-trici, rasoi, asciugacapelli.

− Apparecchi dell'elettronica di consumo (i cosiddetti «bruni») come televisori, proiettori, lettori DVD/Blu-ray, sistemi home cinema, impianti hi-fi, lettori MP3, fotocamere, videocamere, apparecchi GPS, consolle per videogiochi.

− Apparecchi elettronici di communicazione (i cosid-detti «grigi») come telefoni cellulari, tablet, mate-riali di consumo, computer, notebook, stampanti, fotocopiatrici, fax, scanner, hard disk esterni.

2.2. Gli accessori (ad es. adattatori, cavi e trasformatori) sono inclusi nell’assicurazione solo nella misura in cui siano stati acquistati insieme a un apparecchio assi-curato e utilizzati per/con l’apparecchio assicurato in conformità alla destinazione d’uso.

3. Condizioni di copertura assicurativa È necessario produrre la prova che l’oggetto acquistato

è stato pagato per almeno l’80 % dalla persona assi-curata con una carta di credito valida risp. tassativa-mente con la funzione di credito di una carta di paga-mento combinata anch’essa valida (giustificativo della transazione o fattura mensile del conto della carta).

4. Somme assicurate Le somme assicurate sono indicate nella tabella a p. 6/7.

5. Prestazione assicurata AGA rimborsa alla persona assicurata i costi sostenuti

direttamente per la riparazione o la sostituzione di un apparecchio assicurato ai sensi del punto II D 2 che ri-sulti non funzionante a seguito di difetti del materiale e/o di fabbricazione. La durata dell’assicurazione della presente estensione di garanzia inizia alla scadenza della garanzia del produttore o del rivenditore inclusa e si protrae per 12 mesi in caso di carte di credito Viseca Classic/World Argento e carte di pagamento combinate Viseca Argento con funzione di credito, e per 24 mesi in caso di carte di credito Oro/World Oro e carte di paga-mento combinate Viseca Oro con funzione di credito. In caso di sinistro l’apparecchio assicurato non deve superare i quattro anni di età.

6. Eventi, apparecchi e prestazioni non assicurati (in aggiunta al punto I 9: Limitazioni della copertura

assicurativa)− Apparecchi di valore (prezzo di acquisto) inferiore a

CHF 100.–.− Apparecchi privi di numero di serie o il cui numero

di serie sia irriconoscibile.− Apparecchi che non dispongono di garanzia del

produttore o garanzia del rivenditore.− Apparecchi per i quali, al momento del sinistro, non

sia ancora scaduto il termine della garanzia legale o contrattuale del produttore, del venditore o del riparatore.

− Apparecchi che vengono o sono stati utilizzati per scopi professionali o commerciali.

− Eventi e cause riconducibili direttamente o indiret-tamente a influssi esterni, ad es. trasporto, conse-gna, installazione, danneggiamento accidentale, uso improprio, incendio, danni dovuti ad acqua e liquidi, corrosione, fulminazione, sabbia, danneg-giamento dovuto a negligenza, interruzione della

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autorizzata ad eseguire la riparazione in qualità di riparatore certificato del produttore in questione.

− In caso di sostituzione: copia dello scontrino.

Versione 08/2017

corrente, oscillazioni di corrente o tubi di carico/scarico collegati male.

− Errori o malfunzionamenti che il produttore non si assume nell’ambito della garanzia originaria del produttore.

− Danni conseguenti, costi di terzi, manutenzione, ispezioni, pulizia, riparazioni estetiche che non in-fluiscono sulla funzionalità, virus, errori di software.

− Riparazione o sostituzione di apparecchi assicurati che non siano state preventivamente autorizzate da AGA.

− Apparecchi di impiantistica tecnica (come riscalda-mento, riscaldamento a pavimento, piscina, vasca idromassaggio, aspirapolvere a incasso, tapparelle e tende ad azionamento elettrico, sistemi di illumina-zione, generatori elettrici, antenne).

− Veicoli e velivoli di qualsiasi tipologia, ivi inclusi i relativi accessori ed equipaggiamenti.

− Utensili elettrici, tosaerba con operatore a bordo, robot tosaerba.

− Componenti intercambiabili e materiali di consumo di apparecchi aventi durata di vita limitata che deb-bano essere regolarmente sostituiti, ad es. fusibili, batterie, pile, supporti dati, nastri magnetici, senso-ri, cartucce per stampanti, toner, testine di stampa, mouse di computer, telecomandi, joystick e altri controller esterni, sacchetti, spazzole e accessori per aspirapolvere, lampadine e tubi fluorescenti.

7. Obblighi in caso di sinistro (in aggiunta al punto I 7: Obblighi in caso di sinistro) Per rivendicare le prestazioni di AGA, la persona assi-

curata o l’avente diritto è tenuto a contattare imme-diatamente AGA tramite Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 80 44) all’insorgenza del sinistro e richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedi-menti da adottare e all’assunzione dei costi.

In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati (oltre ai documenti citati al punto I 4) all’indiriz-zo indicato sul modulo di sinistro:− modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni);− copia dello scontrino o del certificato di garanzia (se

presente) completo di data (inizio della garanzia del produttore o della garanzia del distributore).

− giustificativo della transazione o copia della fattura mensile.− In caso di riparazioni: fattura, comprensiva di nome,

indirizzo, numero telefonico della ditta/della perso-na che ha rilevato il difetto sull’apparecchio e che è

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Viseca Card Services SA I Hagenholzstrasse 56 I Casella postale 7007 I 8050 Zurigo I Telefono +41 (0)58 958 80 44 I [email protected]

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Contatto in caso di sinistro In caso di sinistro vi preghiamo di osservare gli obblighi previsti dalle rispettive Condizioni Generali di Assicurazione

Le tre fasi in caso di sinistroFase 1: Chiamateci al numero +41 (0)58 958 80 44 per eventuali domande o per definire

la procedura da seguire.

Fase 2: Scaricate il modulo sinistri che fa al caso vostro da www.viseca.ch/assicurazioni (oppure richiedetelo telefonicamente al numero di qui sopra).

Fase 3: Inviate il modulo sinistri debitamente compilato insieme a tutta la documentazione in originale all’indirizzo indicato sul modulo stesso. Informazioni dettagliate sulla documen- tazione necessaria in merito alle singole componenti dell’assicurazione sono riportate nel paragrafo corrispondente delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avviso importante In caso di sinistro concernente l’assicurazione per interruzione del viaggio, l’assistenza medica durante il viaggio o l’estensione della garanzia vi preghiamo di contattare immediatamente, tramite Viseca, l’assicuratore per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all’assunzione dei relativi costi.

– Assicurazione per interruzione del viaggio e assistenza medica durante il viaggio: +41 (0)58 958 82 85– Estensione della garanzia: +41 (0)58 958 80 44