CCNL CONSORZI DI Art. 25 COMMISSIONE NAZIONALE PER … · CCNL COOPERATIVE TRASFORMAZIONE DI...

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VARIE CCNL CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO Data di stipulazione 1 giugno 2005 Art. 25 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e da 6 rappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate ad individuare gli ostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con particolare riferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro. Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuterà l’esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore. CCNL ATTIVITÀ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA Data di stipulazione 9 marzo 2004 Art. 30 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna (leggi 903/77 e 125/91), attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. A tal fine potrà essere costituita apposita sottocommissione nazionale paritetica nell’ambito del Comitato nazionale paritetico di cui all’art. 4 del presente CCNL. Analoghe commissioni potranno essere costituite in sede di contrattazione integrativa. CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI Data di stipulazione 16 luglio 2002 Art. 5 PARI OPPORTUNITÀ Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, nel quadro dei programmi dell’Osservatorio previsto dall’art. 4 del presente CCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125/91), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo- donna nel lavoro. In relazione a ciò l’Osservatorio di cui all’art. 4 avvalendosi anche del contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti: (a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle associazioni cooperative; (b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635/94, Direttiva n. 73/02 e dei programmi di azione nn. 82/85 e 86/90 della Comunità Europea; (c) proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l’accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale Europeo.

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VARIE

CCNL CONSORZI DIBONIFICA E DIMIGLIORAMENTOFONDIARIO

Data di stipulazione

1 giugno 2005

Art. 25 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità”composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presentecontratto e da 6 rappresentanti dello SNEBI, con il compito di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzate ad individuare gliostacoli eventualmente esistenti nel settore consortile alla posizione di parità, nel lavoro, tra uomo e donna, con particolareriferimento ai corsi di formazione e ai contratti di formazione e lavoro.

Prima della data di scadenza del presente contratto, la Commissione presenterà una relazione sulla situazione emersa e valuteràl’esigenza di organizzare una conferenza sulle pari opportunità nel settore.

CCNL ATTIVITÀ DICONTOTERZISMO INAGRICOLTURA

Data di stipulazione

9 marzo 2004

Art. 30 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635 e delledisposizioni legislative in tema di parità uomo-donna (leggi 903/77 e 125/91), attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione diazioni positive a favore del personale femminile.

A tal fine potrà essere costituita apposita sottocommissione nazionale paritetica nell’ambito del Comitato nazionale paritetico di cuiall’art. 4 del presente CCNL.

Analoghe commissioni potranno essere costituite in sede di contrattazione integrativa.

CCNL COOPERATIVE ECONSORZI AGRICOLI

Data di stipulazione

16 luglio 2002

Art. 5 PARI OPPORTUNITÀ

Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, nel quadro dei programmi dell’Osservatorio previsto dall’art. 4 del presenteCCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalledisposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125/91), attività di studio e di ricerca finalizzate allapromozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

In relazione a ciò l’Osservatorio di cui all’art. 4 avvalendosi anche del contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti:

(a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalleassociazioni cooperative;

(b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e neiPaesi CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635/94, Direttiva n. 73/02 e dei programmi di azione nn. 82/85 e 86/90della Comunità Europea;

(c) proporre, sulla base di una analisi della situazione, e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifichesperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per quanto concerne l’accesso al lavoro, lacollocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando perquesto ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo Sociale Europeo.

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L’Osservatorio, in relazione all’attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti apposito rapporto.

A) COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Le parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a livello territoriale, nonché a livello aziendale per le imprese la cuitipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a:

• formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunitàe la individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile;

• promozione dell’assunzione di personale femminile in attività professionali non tradizionali, al fine di agevolare lacollocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.

B) DIFESA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA

Le parti convengono sull’esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona da ogni forma di discriminazione e diricatto, adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio dellaCEE del 20.5.90 e la Direttiva n. 73/02.

Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative disensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore lenecessarie indicazioni.

CCNL COOPERATIVETRASFORMAZIONE DIPRODOTTI AGRICOLI EZOOTECNICI

Data di stipulazione

22 luglio 2003

Art. 7, lett.d)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Le parti convengono sull’opportunità di realizzare nel quadro dei programmi dell’osservatorio previsto dal presente CCNL - inarmonia con quanto previsto dalla Raccomandazione Cee n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di paritàuomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli chenon consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

In relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale alla quale è affidato il compito di:

a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell’ambito delsistema informativo previsto dal presente CCNL;

b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, azioni positive (di cui alcomma 2 art. 1 L. 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art. 1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazionenazionale e comunitaria in materia;

c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e OOSS ai sensi del comma 4 art. 2 L. 125/91;

d) agevolare e sollecitare, nei casi di contenzioso relativo a presunti comportamenti discriminatori, l’applicazione delle procedure diconciliazione previste dal presente CCNL, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 della legge 125/91;

e) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;

f) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la

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professionalità;

g) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e lecaratteristiche del fenomeno. Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimentolegislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dallalegislazione di rinvio.

h) esaminare eventuali fenomeni di mobbing e di molestie sessuali.

La Commissione nazionale sarà costituita da 12 membri, designati dalle parti contraenti.

La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale si riunirà ascadenza trimestrale e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sulla attività svolta.

CCNL AZIENDE DILAVORAZIONE DELTABACCO

Data di stipulazione

11 giugno 2003

PARI OPPORTUNITÀLe parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto da raccomandazioni, regolamenti e direttive UE,recepiti dallo Stato italiano, e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricercafinalizzate alla promozione di azioni positive - ivi compresi interventi formativi che permettano la valorizzazione della professionalitàfemminile - e ad individuare eventuali situazioni che non consentano l’effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonchéad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona.

In tale logica le parti si danno atto dell’opportunità di promuovere, in relazione alle condizioni tecnico-organizzative, l’accesso delpersonale femminile ad attività professionali non tradizionali, anche al fine di agevolare la collocazione di detto personale su un piùampio ventaglio di posizioni di lavoro.

Le parti realizzeranno, a tal fine, specifiche occasioni di incontro nel corso delle quali saranno fornite, ai diversi livelli, di regola concadenza annuale, informazioni globali relativamente all’andamento dell’occupazione femminile nel settore ed alle problematicheconnesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali nonché agli interventi che le parti di comuneintesa ritengano opportuno promuovere.

Per le lavoratrici che riprendono l’attività dopo l’assenza per maternità, fatte salve le garanzie previste dalle vigenti norme, sarannoindividuate le modalità di reinserimento atte a salvaguardare le professionalità acquisite.

CCNL PICCOLA EMEDIA INDUSTRIAALIMENTARE

Data di stipulazione

6 maggio 2004

Art. 1 OSSERVATORIO NAZIONALE DI SETTORE

Nell’ambito dell’Osservatorio saranno istituite:

A) la Commissione paritetica nazionale pari opportunità, composta di 6 membri (3 designati dall’UNIONALIMENTARI/CONFAPI e3 designati dalle Segreterie Nazionali di FAI/CISL, FLAI/CGIL e UILA/UIL), alla quale è affidato il compito di studio e di ricercafinalizzato:

• alla promozione di azioni positive;

• ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro;

• a verificare ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive, nonché ad esaminare le problematicherelative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna

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sensibilizzazione negli ambienti di lavoro anche relativamente alle “molestie sessuali”;

• a studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità, verificando le formepossibili per la salvaguardia della professionalità.

La Commissione si occuperà inoltre del fenomeno del mobbing, con l’intento di pervenire ad una definizione di tale fenomeno allaluce della legislazione vigente ed alla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesimaed a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.

CCNL OPERAIAGRICOLI EFLOROVIVAISTI

Data di stipulazione

10 luglio 2002 e successivemodifiche

Art. 8 COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE “PARI OPPORTUNITÀ”

Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le “pari opportunità” compostapariteticamente da 2 rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.

La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni nonconsentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità),nonché le misure atte a superarli.

La Commissione ha i seguenti compiti:

(a) analizza l’andamento dell’occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall’Osservatorio nazionale,disaggregati per sesso e inquadramento professionale;

(b) studia la legislazione vigente in materia e le iniziative in tema di “azioni positive” poste in essere in Italia e all’estero inapplicazione della Raccomandazione CEE 13.12.84 n. 635, dei Programmi di azione della CE nn. 82/85 e 86/90 e delle disposizionidi legge in materia di pari opportunità;

(c) individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;

(d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignitànel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.

Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.

I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNLper le dovute valutazioni e l’individuazione di eventuali iniziative comuni.

La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle Organizzazioni datoriali esindacali e annualmente riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti.

Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivocorredato dai materiali raccolti ed elaborati.

In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri dellaCommissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.

CCNL SETTOREELETTRICO

Art. 12 PARI OPPORTUNITÀ2. Viene costituita la Commissione paritetica nazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari

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Data di stipulazione

24 luglio 2001

opportunità nel settore elettrico.

3. Detta Commissione nazionale, che è composta da 6 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OOSS stipulanti il presenteCCNL, e da 6 membri designati dalle parti datoriali firmatarie del contratto, di cui 1 con funzioni di coordinamento, ha il compito di:

a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle aziende;

b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui alla legge n. 125/91, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi,sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsiformativi e di carriera;

c) stimolare le aziende al varo di progetti di azioni positive;

d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta involta individuati nell’ambito della propria attività.

4. Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettivapari dignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertàpersonale del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nelmondo del lavoro valevole per tutte le aziende.

CCNL PER LE IMPRESEESERCENTI SERVIZI DITELECOMUNICAZIONE

Data di stipulazione

3 dicembre 2005

Art. 16 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Nel caso di sostituzione di lavoratori in congedo di maternità/paternità o parentale, il periodo previsto dall’art. 4, comma 2, D.lgs.26.3.01 n. 151, per l’assunzione anticipata di lavoratori a tempo determinato, può essere elevato sino a 2 mesi prima dell’inizio delcongedo.

CCNL LAVORATORIADDETTI AL SETTOREELETTRICO

Data di stipulazione

24 luglio 2001

Art. 12 PARI OPPORTUNITÀ1) Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9.12.77 n. 903 relativa alla parità uomo-donna, nell’intento di sviluppareiniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla legge 10.4.91 n. 125, sulle azioni positive, in armonia con leultime Raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le parti convengono di promuovere azionifinalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive e oggettive che non consentano unaeffettiva parità di opportunità per l’accesso al lavoro e nel lavoro per uomini e donne.

2) A tal fine, e in affermazione della legge 10.4.91 n. 125, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle parti stipulanti, inraccordo con l’Osservatorio di settore costituito nell’ambito delle relazioni industriali, viene costituita la Commissione PariteticaNazionale sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore elettrico.

3) Detta Commissione nazionale, che è composta da 6 membri designati dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacalistipulanti il presente CCNL, e da 6 membri designati dalle parti datoriali firmatarie del contratto, di cui uno con funzioni dicoordinamento, ha il compito di:

• promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle

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Aziende;

• promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui alla legge n. 125/91, la rilevazione statistica periodica, a finiconoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggiosui relativi percorsi formativi, e di carriera;

• proporre progetti di azioni positive;

• svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti divolta in volta individuati nell’ambito della propria attività.

4) Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettivapari dignità delle persone, in particolare per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertàpersonali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nelmondo del lavoro valevole per tutte le Aziende.

5) Sono confermati gli Organismi paritetici di livello non nazionale aventi funzioni di raccordo informativo e di assistenza neiconfronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le parti, per quanto di lorocompetenza, promuoveranno la creazione di analoghi Organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempoindeterminato ove tali Organismi non siano presenti.

6) Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi dimaternità, le Aziende promuoveranno - ove necessarie - le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici alloro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8.3.00n. 53.

7) Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale e in raccordo con le proposteformulate dalle Commissioni pari opportunità - ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pariopportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per le lavoratrici.

8) Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole Aziende alla data di entrata in vigore del presentecontratto in materia di pari opportunità.

CCNL DIPENDENTI DELTERZIARIO, DELLADISTRIBUZIONE E DEISERVIZI

Data di stipulazione

17 marzo 2005

Art. 42 ENTE BILATERALE

2. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

g) raccogliere e analizzare i dati previsti all’art. 9 della L. n. 125/91 al fine di favorire, anche attraverso azioni formative, le pariopportunità per le donne, in vista della piena attuazione della L. suddetta, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopol’interruzione dovuta alla maternità.

CCNL INDUSTRIA Art. 9 bis AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

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CALZATURE

Data di stipulazione

18 maggio 2004;

CCNL ATTIVITÀ DILAVANDERIAINDUSTRIALE(APPLICATO ANCHEALLE AZIENDEINDUSTRIALIESERCENTI L’ATTIVITÀDI PULITURA A SECCO,TINTORIA DI ABITI,SMACCHIATORIA ESTIRERIA IN GENERE)

Data di stipulazione

16 dicembre 2003

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delledisposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive afavore del personale femminile.

In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporreschemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l’obiettivo di valorizzarne l’impiego.

Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati conle Organizzazioni sindacali e l’eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l’applicazione deibenefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positiveconcordati alle proprie strutture associative.

CCNL PORTUALI

Data di stipulazione

Luglio 2005

Art. 65 COMMISSIONE PARITETICA PARI OPPORTUNITA’

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13 dicembre1984, n. 635, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e s.m.i., in tema di parità uomo-donna, attivitàdi studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che nonconsentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

In questo contesto, viene costituita una commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metàdesignati dalle associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle organizzazioni sindacali stipulanti.

La commissione avrà i seguenti compiti:

a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nelle aziende/Enti sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dallestesse nell’ambito del sistema informativo vigente;

b) elaborare, con riferimento alla L. n° 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;

c) esaminare problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali ed alle eventuali

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discriminazioni sul lavoro;

d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione ecaratteristiche del fenomeno;

e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità,individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.

La commissione presieduta a turno da un componente dei due gruppi si insedia entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e siriunirà almeno due volte all’anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi alla richiesta medesima.

La commissione avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.

Le parti si impegnano a :

• dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;

• facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro-femminile.

Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivocompleto di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiuntal’unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Inoltre saranno fornite informazioni sull’andamento e sulle tendenze dell’occupazione femminile.

CCNL SOCI EDIPENDENTI DELLECOOPERATIVEESERCENTIAUTOTRASPORTO,SPEDIZIONE MERCI ELOGISTICA

Data di stipulazione

5 giugno 2006

Art. 5 OCCUPAZIONE FEMMINILE

Sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità, al fine di realizzare azioni positive a favore della occupazione femminiledenominato: “Commissione Paritetica per le Pari Opportunità” (CPO) così come regolamentato dalla legge n. 125/91 e D.lgs. n.196/00. Il CPO è composto da un membro in rappresentanza dell’UNCI e uno in rappresentanza della FAST-ConfSAL che sarannodesignati dalle rispettive parti firmatarie del presente contratto.

Gli atti deliberati dalla Commissione producono effetti solo se approvati a unanimità.

La sede operativa sarà presso il costituendo Ente bilaterale di settore.

CCNL LAVORATORIADDETTI ALLAPICCOLA E MEDIAINDUSTRIAMETALMECCANICA

29 maggio 2003

Art. 1 COMMISSIONE NAZIONALE PARI OPPORTUNITÀ

È costituita una Commissione nazionale per le pari opportunità, formata da 6 rappresentanti degli imprenditori e 6 rappresentanti delle

Organizzazioni sindacali stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui allalegge 9.12.77 n. 903 nonché, alla legge 10.4.91 n. 125 e al programma di azione della Unione Europea e di individuare gli eventualiostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché, le modalità per il lorosuperamento.

La Commissione ha il compito di:

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(a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare l’incontro tra domanda e offerta dilavoro femminile, favorire l’accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;

(b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;

(c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulladiffusione e le caratteristiche del fenomeno e si terrà conto dei principi espressi dalla Unione Europea nella risoluzione del Consigliodel 29.5.90 e nella Raccomandazione della Commissione del 27.11.91 in materia;

(d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui segue le attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelleaziende metalmeccaniche;

(e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;

(f) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile nei ruoli connessi alle nuove tecnologie;

(g) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali significative iniziative di azioni positive, in particolare quelle per laflessibilità d’orario di cui all’art. 9, legge 8.3.00 n. 53, di cui al Decreto interministeriale 15.5.01 e di cui all’Accordo interconfederaleCONFAPI / CGIL, CISL, UIL del 5.12.01, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a UNIONMECCANICA, conl’indicazione dei risultati che ne sono conseguiti.

La Commissione si riunisce, di norma, trimestralmente o su richiesta di una delle parti ed è presieduta a turno da un componente deidue gruppi e delibera all’unanimità.

Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e nominati di comune accordo.

Annualmente fornisce all’Osservatorio nazionale un rapporto sulla attività propria e su quella delle Commissioni territoriali per le pari

opportunità.

Tre mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo deimateriali raccolti ed elaborati. In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni della Commissione sianostate unanimi, quanto le valutazioni delle singole parti.

CCNL INDUSTRIAMETALMECCANICAPRIVATA (Federmeccanica– Assistal – UGL-Metalmeccanici – FIM –UILM)

Data di stipulazione

7 maggio 2003

Art. 5 PARI OPPORTUNITA’

5.1. Commissione nazionale per le pari opportunità.

Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la “Commissione paritetica per le pari opportunità” costituita in sede nazionale eformata da 6 rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca epromozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli chenon consentono un’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro superamento.

La Commissione opera:

(1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento della occupazione femminile nel settore con riferimento allediverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, ecc.) e all’utilizzo degli strumenti legaliper fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell’Osservatorio nazionale;

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(2) seguendo l’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento alprogramma di azione della Comunità europea 1991-95 e successivo e al programma di azione per l’attuazione della Carta comunitariadei diritti sociali fondamentali con il compito di:

• analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento eformazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione dellescelte lavorative e l’accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi diristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l’Organismo paritetico bilaterale di cui all’Accordo interconfederale20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 4 e con gli Organismi istituzionalioperanti in materia;

• promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne laprofessionalità;

• individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;

• raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2. significative iniziative di azioni positive,in particolare quelle per la flessibilità d’orario di cui all’art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01,adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a Federmeccanica e Assistal con l’indicazione dei risultati che ne sonoconseguiti;

• individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;

• proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulladiffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela delladignità delle donne e degli uomini nell’ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea nellarisoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella Raccomandazione della Commissione 27.11.91 in materia;

• seguire l’attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2. e trasmettere ogni utile informazione per losvolgimento della loro attività.

La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei duegruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svoltadalle Commissioni di cui al successivo punto 5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.

Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.

Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completodei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità dipareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità.

A far data dall’1.1.00, laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno di intesa con le analogheistanze territoriali delle OOSS stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunitàcomposte da 6 rappresentanti nominati dalla Associazione territoriale imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle istanzeterritoriali delle OOSS stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale

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e in collaborazione con gli Organismi territoriali di cui all’art. 2, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cuialla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono un’effettiva parità diopportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro superamento.

Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerchee delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:

• analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nelsettore;

• proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in collaborazione con la Commissione paritetica territoriale dicui al precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolarel’incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli “Organismi paritetici per laformazione professionale” operanti nel territorio ai sensi dell’Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;

• promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne laprofessionalità;

• valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla flessibilità d’orario di cui all’art.9, legge 8.3.00 n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01, anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi dellalett. c), punto 5.1. A tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetichecostituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoroparitetico incaricato di seguirne l’attuazione in collaborazione con coloro i quali hanno effettuato la richiesta;

• considerare l’opportunità di effettuare nell’ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche dellemolestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l’attività della Commissione nazionale dicui alla lett. f), punto 5.1., comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donnenell’ambiente di lavoro.

Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presiedute a turno daun componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il 1°anno, riferiranno sull’attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1.

Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà iservizi di segreteria.

5.3. Commissioni aziendali per le pari opportunità.

A far data dall’1.1.00, nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso unastessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione paritetica per le pari opportunità, formata danon più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle OOSS, nazionali oterritoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.

La Commissione:

• valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico

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riferimento agli obiettivi di:

o promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;

o facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;

o favorire l’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;

o prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

o l’eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lett. d), punto 5.2., in collaborazione con laCommissione territoriale;

• esamina le eventuali controversie circa l’applicazione in azienda dei principi di parità di cui all’art. 4, commi 1 e 2, legge n.125/91 con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

CCNL IMPRESEARTIGIANE DEISETTORIMETALMECCANICO EINSTALLAZIONE DIIMPIANTI

Data di stipulazione

27 novembre 1997;

CCNL IMPRESEARTIGIANE ORAFEARGENTIERE E AFFINI

Data di stipulazione

7 ottobre 1998

Art. 5 OCCUPAZIONE FEMMINILE E PARI OPPORTUNITÀ

A livello nazionale le parti convengono di costituire una Commissione che affronti i problemi inerenti l’occupazione femminile el’applicazione della legge 10.4.91 n. 125 sulle pari opportunità nei settori artigiani metalmeccanico e dell’installazione di impianti.

A livello regionale e territoriale, in applicazione dell’accordo interconfederale del 21.7.88, le parti convengono che i Comitatiparitetici, nella progettazione e sperimentazione di azioni positive e di pari opportunità, possano avvalersi dei dati a disposizione degliOsservatori e di esperti scelti di comune accordo dalle parti.

Compito dei Comitati sarà inoltre quello di proporre alle parti il percorso di realizzazione dei progetti di azioni positive.

CCNL IMPIEGATIAMMINISTRATIVIAGENZIE GENERALII.N.A. VITA - ASSITALIA

All. 10 PERSONALE FEMMINILE

ANAGINA considerata l’elevata presenza di personale femminile nelle Agenzie Generali, perché questa possa assumere un ruolosempre più significativo e professionale in armonia con le disposizioni della legge 10.4.91 n. 125, in tema di parità uomo-donna,riconferma la propria particolare attenzione alle relative tematiche e in particolare allo sviluppo della legislazione nazionale ecomunitaria in materia e alle iniziative promosse in Italia e nei Paesi della CEE.

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Data di stipulazione

17 settembre 2002

A tale fine le parti concordano di costituire una Commissione mista nazionale per un esame congiunto dell’intera problematica, ivicompresa quella relativa alle azioni positive.

CCNL PER I QUADRIDIRETTIVI, GLIIMPIEGATI E GLIAUSILIARI DELLEBANCHE DI CREDITOCOOPERATIVO, CASSERURALI E ARTIGIANE

Data di stipulazione

31 maggio 2004

Art. 80 PROVVIDENZE PER I DISABILI

Per ciascun familiare fiscalmente a carico, che risulti portatore di handicap ai sensi della legge 5.2.92 n. 104, viene corrisposto uncontributo annuale di € 1.500,00; tale contributo va corrisposto entro giugno di ciascun anno, su presentazione di certificazionemedica attestante per l’anno in corso il sussistere delle anzidette condizioni; tale contributo assorbe fino a concorrenza, le analogheprovvidenze economiche correnti a livello regionale o aziendale.

CCNL QUADRIDIRETTIVI E PER ILPERSONALE DELLEAREE PROFESSIONALIAZIENDECONCESSIONARIE DELSERVIZIO DIRISCOSSIONE DEITRIBUTI

Data di stipulazione

12 dicembre 2001

Art. 13 PARI OPPORTUNITÀ

Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pariopportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legge n. 125/91, con l’obiettivo di valorizzare le risorsedel lavoro femminile.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.

L’informativa e la valutazione sono finalizzati ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per ilpersonale femminile.

Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 9 delpresente contratto.

A tali fini ciascun Organo di coordinamento facente capo alle OOSS dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, puòsostituire fino a 2 dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di dettisostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno dicalendario.

ACCORDO COLLETTIVO

PER I MEDIATORI DEICREDITI E DEGLIAGENTI IN SERVIZIFINANZIARI

CORSI PROFESSIONALI

Si concorda sull’opportunità di una politica aziendale tendente a favorire, sia per dipendenti amministrativi, che per i collaboratoriesterni, la partecipazione a corsi di istruzione professionale e di formazione che potranno essere indetti anche da organismi esterni, inparticolare dalla Scuola di Alta Formazione Professionale.

I corsi in questione, per i quali si farà ricorso a sistemi didattici utilizzanti le più moderne tecnologie, riguarderanno il generalizzatoarricchimento professionale, per il sempre migliore espletamento delle mansioni in essere e in particolare per il personale femminile,inserendosi in un processo generale tendente ad assicurare allo stesso pari opportunità per l’accesso alle varie posizioni professionali.

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Data di stipulazione

16 ottobre 2004

Saranno anche previsti corsi a carattere informativo, finalizzati a fornire una cultura finanziaria di base.

Nei casi d’innovazione, sia tecnologica che organizzativa, l’azienda curerà l’aggiornamento professionale, in modo da consentire losvolgimento delle mansioni con adeguata competenza.

CCNL DIRIGENTIIMPRESE CREDITIZIE,FINANZIARIE ESTRUMENTALI

Data di stipulazione

19 aprile 2005

PROVVIDENZE PER I DISABILI

1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascunfiglio o persona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - cheper grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenzaannuale di € 103,29.

2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo annodi età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l’anno dicorresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

CCNL QUADRIDIRETTIVI EPERSONALEDIPENDENTI DALLEIMPRESE CREDITIZIE,FINANZIARIE ESTRUMENTALI

Data di stipulazione

12 febbraio 2005

Art. 12 PARI OPPORTUNITÀ

1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pariopportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare lerisorse del lavoro femminile.

2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Partiaziendali.

3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per ilpersonale femminile.

4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 8.

5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presentecontratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale:ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore perogni anno di calendario.

CCNL QUADRIDIRETTIVI EPERSONALEDIPENDENTI DALLEIMPRESE CREDITIZIE,FINANZIARIE ESTRUMENTALI

Data di stipulazione

Art. 60 TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLE DONNE E DEGLI UOMINI E UNIONI DI FATTO

Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 1990, della Raccomandazionedella Commissione europea del 27 novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa alquinquennio 2001-2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004 che adotta una Costituzione per l’Europa, neassumono il valore di indirizzo in materia di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale, i comportamentidebbano sempre essere improntati a reciproca correttezza, evitando, in particolare:

• comportamenti offensivi a connotazione sessuale;

• altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui

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12 febbraio 2005 essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e losviluppo professionale;

• qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera personale.

In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli o discriminanti a livello aziendale, verrannoconcordate azioni mirate a rimuovere le condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.

Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica, successivamente all’emanazione dei provvedimenti di leggein materia.

Con riferimento alle esigenze emerse nell’ambito del negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concernentil’impatto su taluni aspetti del rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti convengono - consideratoil carattere non settoriale della tematica - di seguire con attenzione l’evoluzione della materia sia sotto il profilo delle iniziativelegislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori settori produttivi.

RISPETTO DELLE CONVINZIONI RELIGIOSE

Le imprese cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto deilavoratori/lavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge inmateria.

MOBILITÀ NELLE AREE URBANE

Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27marzo 1998, successivamente all’emanazione delle necessarie disposizioni attuative da parte delle competenti autorità ministeriali.

PROVVIDENZE PER I DISABILI

Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio opersona equiparata a carico - secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - che pergrave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annualedi € 103,29.

Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno dietà del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante, per l’anno dicorresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.

CCNL

COLLABORAZIONI

COORDINATE E

CONTINUATIVE

(Feder Terziario)

Data di stipulazione

Artt. 25 e

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Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della risoluzione Cee 29 maggio 1990, misure

intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile al fine dell’effettiva integrazione delle donne nel

mercato del lavoro.

Le parti si impegnano a elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni

positive conseguenti.

Tale codice di condotta potrà essere recepito nell’ambito della regolamentazione delle aziende o delle cooperative ove potrà

costituire titolo per l’individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco nell’ambiente di lavoro.

Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona a evitare che possa essere offesa da qualsiasi

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3 ottobre 2000 comportamento.

Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle

disposizioni legislative in tema di pari opportunità uomo - donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo - donna

nel lavoro, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attuazione di azioni positive ai vari livelli

contrattuali e di confronto a favore delle collaboratrici.

ANTICIPAZIONE TFR (fondi complementari)

CCNL PER GLI ADDETTIALL’INDUSTRIAOLEARIA EMARGARINIERA

Data di stipulazione

1 febbraio 1999 e successivemodifiche;

CCNL INDUSTRIAALIMENTARE

Data di stipulazione

1 giugno 1999 e successivemodifiche

Nonnumerato

Le Parti segnalano al Fondo di Previdenza complementare ALIFOND l’opportunità di apportare modifiche:

• all’art. ___ dello Statuto tali da consentire l’adesione ad ALIFOND ai lavoratori con contratto a termine con duratapredeterminata di almeno 4 mesi;

• all’art. ___ dello Statuto tali da consentire ai lavoratori la richiesta di anticipazione del TFR sulla propria posizionecontributiva anche per le spese da sostenere;

• durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla legge n. 53/00;

• nel caso di patologie di particolare gravità di cui ai punti A) e B), art. 50 del CCNL.

CCNL PICCOLA EMEDIA INDUSTRIAALIMENTARE

Data di stipulazione

6 maggio 2004

Nonnumerato

Le Parti verificheranno con FONDAPI la possibilità di apportare modifiche allo Statuto, tali da consentire:• l’adesione ad FONDAPI ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi;• la richiesta di anticipazione del TFR sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere:• durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per la formazione di cui alla Legge n. 53/2000;• nel caso di patologie di particolare gravità, di cui alla terza nota a verbale dell’art. 3337 del presente CCNL.

CCNLDIPENDENTI DAAZIENDEDELL’INDUSTRIA

Allegato 14 ACCORDO PER L’ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTIDALLE AZIENDE TURISTICHE, TERMALI, DELLA DISTRIBUZIONE E SETTORI AFFINI MARCO POLO

10) La contribuzione a Marco Polo è stabilita nelle seguenti misure:

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TURISTICAFEDERTURISMO

Data di stipulazione

2 febbraio 2004

• 0,55(di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;

• 0,55 (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore dilavoro;

• una quota di TFR pari al 3,45 della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento dalla data di adesioneal Fondo per i lavoratori qualificabili come già occupati al 28.4.93;

• il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di 1a occupazione successiva al28.4.93.

11) I lavoratori aderiscono a Marco Polo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto. L’adesione devecomunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge eapprovata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

A seguito dell’adesione, il lavoratore e il datore di lavoro assumono l’obbligo di versare i contributi nella misura determinata dallacontrattazione collettiva vigente.

13) Marco Polo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regimepensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di adesione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un’età di non più di 10 anni inferiore a quellastabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio e avendo maturato almeno 15 anni di associazione alFondo.

Le norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizionevenga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare, computando ai fini della integrazione dei requisiti minimidi permanenza, anche l’anzianità maturata presso il Fondo di provenienza.

Il Fondo provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante appositeconvenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltàdi chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dallanormativa vigente.

Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione alFondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche potrà riscattare la propria posizione individuale. Il riscatto dellaposizione individuale comporta la riscossione dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati. La liquidazione dell’importocosì determinato avviene entro 6 mesi dalla richiesta del riscatto.

Agli associati che provengono da altri Fondi pensione ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la

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qualifica di “vecchi iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2), 3), e 6) del presente articolo. Essihanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui allerichiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell’intero importo maturato sulla loro posizionepensionistica.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia o per anzianità, beneficiari del riscatto sono i soggettiindicati dalle disposizioni di legge vigenti.

L’iscritto al Fondo da almeno 8 anni può conseguire una anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie perterapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della 1a casa di abitazione perse o per i figli documentato per atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d), comma 1, art. 31,legge 5.8.78 n. 457, relativamente alla 1a casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1,comma 3, legge 27.12.97 n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Fondo stesso.Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli di cui all’art. 10, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 124/93. Ai fini delladeterminazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi dicontribuzione e forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto dellaposizione individuale.

Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

CCNL INDUSTRIE FIBRETESSILI

Data di stipulazione

28 maggio 2004;

Allegato H PREVIMODA - SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE

PREVIMODA è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per i lavoratori dell’industria tessile-abbigliamento,delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda, istituito in attuazione degli accordi sottoscritti il 13.7.98 tra le partistipulanti i CCNL dei comparti tessile-abbigliamento, del comparto calzaturiero e degli altri comparti industriali del sistema moda.

d) Modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche

PREVIMODA provvederà all’erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni conimprese di assicurazione l’indicazione delle quali sarà riportata nella presente scheda successivamente alla loro individuazione. Lamisura della prestazione pensionistica complementare sarà determinata sulla base del contributi versati e dei rendimenti nettirealizzati attraverso la gestione delle risorse finanziarie nonché dell’età e del sesso dell’associato. A richiesta del lavoratore associatoil Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, alle condizioni contenute nelleconvenzioni con le imprese assicurative. Dopo la stipula delle convenzioni verranno resi noti agli associati le caratteristiche dellerendite e i criteri di reversibilità delle stesse.

e) Liquidazione in capitale

L’associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale nel limite massimo del 50%della posizione individuale maturata.

Qualora l’importo annuo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore dell’associato quanto maturato sullaposizione individuale, risulti inferiore rispetto a quello dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, legge 8.8.95 n. 335,l’associato può optare per la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.

f) Anticipazioni.

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L’associato con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo può ottenere un’anticipazione delle prestazioni, a valere sull’intera posizioneindividuale maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutturepubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per larealizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d), comma 1, art. 31, legge 5.8.78 n. 457, relativamente alla prima casa diabitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 27.12.97 n. 449.

Le modalità di eventuale reintegro della posizione individuale sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi dell’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizionea Fondi pensioni o a forme pensionistiche individuali maturati dall’associato per i quali non sia stato esercitato il riscatto dellaposizione individuale. Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

CCNL DIPENDENTIDALLE AZIENDEESERCENTI LAPRODUZIONE DELCEMENTO, DELLACALCE E SUOIDERIVATI

Data di stipulazione

5 marzo 2004

Art. 60 La contribuzione a CONCRETO, “Fondo nazionale pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell’industria delcemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni”, istituito conl’Accordo 27/01/1999 tra Federmaco e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e costituito con atto notarile in data 19 maggio 1999, ècosì ripartita a partire dal 1° aprile 2004:

• 1,20% a carico dell’Azienda e 1,20% a carico del lavoratore commisurato al valore del minimo tabellare, ex indennità dicontingenza, EDR e indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore;

• 100% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28aprile 1993;

• 40% dell’accantonamento TFR annualmente maturato nell’anno per gli altri lavoratori.

Le parti confermano che l’obbligo per l’azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è dovuto esclusivamente afavore dei lavoratori iscritti a Concreto.

Non si riportano le disposizioni dei contratti collettivi, del tutto simili nel contenuto a quella subito sopra riportata (anche se relativi ad altre categorie contrattuali), in relazionealla costituzione di fondi pensione complementari, che contemplano la destinazione (anche nella misura del 100%) del TFR al fondo, ma non disciplinano la casistica in cui èpossibile al lavoratore chiedere un anticipazione del trattamento di fine rapporto (rinviando a quanto previsto negli statuti dei fondi).

(es.: art. 36 CCNL autotrasporto; art. 109 CCNL alberghi).

ANTICIPAZIONE TFR

CCNL FARMACIEPRIVATE

Data di stipulazione

5 maggio 2005

Allegatoart. 83

Priorità per la concessione di anticipazioni del trattamento di fine rapporto

1) Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione sul trattamento di fine rapporto per i di pendenti di farmacia nei limiti numericistabiliti dalla legge, verrà osservato il seguente ordine di priorità:

• interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità in Italia o all’estero, di cui necessitano il dipendente ofamiliari conviventi o familiari a carico, quando la prognosi sia di estrema gravità;

• interventi chirurgici o terapie di notevole complessità e onerosità, in Italia o all’estero, di cui necessitino il dipendente o

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familiari conviventi o familiari a carico;

• acquisto di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, a seguito di provvedimento giudiziario cherende esecutivo lo sfratto, sempreché il coniuge convivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile nelcomune sede di lavoro del dipendente o in zona che consenta il raggiungimento quoti-diano della sede di lavoro;

• acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente con familiari conviventi, alle condizioni: che il coniugeconvivente non risulti proprietario di alloggio idoneo e disponibile come indicato alla lettera c), che l’alloggio da acquistareo da costruire sia situato nel comune sede di lavoro o in zona che consenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro,che l’interessato o il coniuge convivente non abbiano alienato alloggio idoneo e disponibile dopo la data di entrata in vigoredella legge;

• terapie o protesi che non siano previste dal servizio sanitario nazionale di cui necessitino il dipendente o familiari conviventio familiari a carico, escluse quelle che comportano una spesa inferiore a due dodicesimi della retribuzione annua;

• acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per i dipendenti con familiari conviventi alla condizione che il coniugeconvivente non risulti proprietario di alloggio idoneo disponibile nel comune sede di lavoro del dipendente o in zona checonsenta il raggiungimento quotidiano della sede di lavoro e alla condizione che l’alloggio da acquistare o da costruire siaanalogamente situato;

• acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per il dipendente in tutti i casi non previsti alle lettere precedenti;

• acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente che abbia contratto matrimonio quando il coniugenon risulti proprietario di alloggio idoneo nel comune di residenza del beneficiario o in zona vicina;

• acquisto o costruzione di prima casa di abitazione per figlio di dipendente;

• altri casi che rientrino comunque nelle previsioni di legge.

2) Le domande di anticipazione, adeguatamente motivate e accompagnate da un preventivo di spesa, dovranno essere presentate entroil 28 febbraio di ogni anno e la graduatoria sarà formata entro i due mesi successivi.

Tale graduatoria sarà affissa all’interno dell’azienda con indicazione sommaria dei motivi di priorità.

Il calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento alla data del 28 febbraio di ogni anno. Dettielementi dovranno risultare in premessa alla graduatoria.

3) Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo di lettera raccomandata. Qualora il limite numerico delle richieste accoglibili nonconsentisse di soddisfare le esigenze di più dipendenti collocati nel medesimo livello di graduatoria, si opererà accordando la prioritàal dipendente con maggiore anzianità di servizio e a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione delle domande.A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

4) Per i casi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) si riconoscerà l’anticipazione in qualsiasi momento, con scomputo dellerichieste così accolte, dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelleaccoglibili nell’anno successivo quando l’anticipazione sia stata concessa dopo il raggiungimento del limite massimo di anticipazioneprevisto dalla legge.

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5) Per la collocazione in graduatoria delle domande concernenti l’acquisto o la costruzione, le diverse condizioni previste dovrannorisultare da atto notarile, a cui farà seguito la documentazione, costituita da certificazione rilasciata dalla Conservatoria dei registriimmobiliari. Tale certificazione riguarderà il capo famiglia e/o i suoi familiari a seconda delle condizioni previste al punto 1).

6) L’erogazione delle somme per l’acquisto dell’alloggio, nei limiti di legge, è subordinata alla presentazione dell’atto notarile diacquisto. L’importo delle anticipazioni non potrà eccedere il prezzo di acquisto o la parte di contanti del medesimo e gli oneriaccessori, ferma restando là possibilità da parte dell’interessato di incrementare la parte in contanti per ottenere una riduzione dellerate del mutuo.

La documentazione notarile dell’acquisto della casa, in caso di acquisto con mutuo, potrà anche essere di data anteriore a quella dientrata in vigore della legge, qualora il dipendente intenda estinguere il mutuo o ridurne l’importo con il versamento di una somma incontanti. In tal caso la somma sarà direttamente versata, per conto del dipendente, all’Istituto presso il quale il mutuo è acceso.

Le domande saranno accolte anche se accompagnate da un preliminare di vendita o, in caso di socio di cooperativa, dall’alto diprenotazione specifica dell’alloggio comprovata da estratto notarile, dal libro sociale, della libera del Consiglio di Amministrazione.In questi casi la somma concessa sarà versata direttamente, per conto del dipendente, al venditore contestualmente alla stipulazionedell’atto notarile o alla cooperativa contestualmente all’atto notarile di assegnazione.

Nel caso di costruzione di alloggio dovrà essere allegata alla domanda la copia autentica della concessione edilizia, accompagnata daipreventivi e da una dichiarazione del comune attestante che i lavoro sono in corso.

Le domande accolte di cui al precedente comma rientrano tra quelle dell’anno di formazione della graduatoria, ferme restando lerivalutazioni di legge fino all’erogazione della somma.

7) L’erogazione delle anticipazioni per interventi sanitari straordinari è subordinata alla presentazione di dichiarazioni rilasciate daorganismi sanitari di diritto pubblico e i dipendenti interessati dovranno successivamente esibire la documentazione delle spesesostenute per l’intervento e una dichiarazione di responsabilità per le spese non documentate.

8) In tutti i casi di anticipazione, qualora non venga esibita entro i tempi tecnici necessari la documentazione definitiva, o essa nonrisulti conforme a condizione che abbiano dato lungo a preferenza nella graduatoria, il dipendente dovrà restituire la somma ricevutacon un interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo; qualora la restituzione avvenga mediante trattenutesulla retribuzione queste non potranno eccedere il quinto della medesima. Rimane salva l’applicazione dei provvedimenti disciplinari.

CCNL PER I QUADRIDIRETTIVI, GLIIMPIEGATI E GLIAUSILIARI DELLEBANCHE DI CREDITOCOOPERATIVO, CASSERURALI E ARTIGIANE

Data di stipulazione

Allegato C Art. 1 - Beneficiari.

Hanno titolo per richiedere anticipazioni sul TFR i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio, presso lo stesso datoredi lavoro, alla data di presentazione della domanda.

Ai fini del comma precedente, sono considerati utili tutti i periodi per cui è maturata indennità di anzianità fino al 31.5.82 e vacomputato TFR dall’1.6.82.

Restano escluse, quindi, le anzianità convenzionali improduttive di effetti per indennità e trattamento anzidetti.

Art. 2 - Limiti.

Le richieste vanno soddisfatte, annualmente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, nei limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4%del numero totale dei dipendenti.

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31 maggio 2004 Nelle aziende che non raggiungono i 25 dipendenti, le richieste vanno soddisfatte, annualmente, come sopra, soltanto se giustificateda necessità di spese sanitarie, nei limiti di 1 avente titolo; se giustificate da necessità di spese per la prima casa vanno soddisfatte,alternandole con le richieste per necessità di spese sanitarie, ogni 5 anni.

Ai fini dei commi precedenti sono da considerare i dati del personale al 31 dicembre di ciascun anno, con effetti per l’annosuccessivo.

Art. 3 - Misura.

Ciascuna anticipazione va limitata all’importo delle spese di cui all’art. 4; essa, comunque, non può essere superiore all’80%dell’importo complessivo cui il richiedente avrebbe diritto, per indennità di anzianità e TFR, nel caso di risoluzione del contratto dilavoro alla data di presentazione della domanda.

Dall’importo complessivo, anzidetto, sono da detrarre le somme in ipotesi pignorate o altrimenti impegnate a garanzia di terzi o deldatore di lavoro oppure impiegate a favore del dipendente, su cui restano escluse anticipazioni finché permane la esposizione.

Art. 4 - Motivi.

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

• spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, a beneficio del dipendente o di suoi familiari a carico, che sianoriconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

• spese per acquisto o costruzione o assegnazione da cooperativa della prima casa di abitazione, per il dipendente o per i figli,o per ristrutturazione, ampliamento o sostituzione della casa in cui il dipendente abita, se unica in sua proprietà.

Deve trattarsi comunque di spese sostenute negli ultimi sei mesi o da sostenere nell’anno successivo, rispetto alla data dipresentazione della domanda; a meno che la anticipazione non sia stata richiesta per costruzione o ristrutturazione di casa odassegnazione da cooperativa, con pagamenti in base a stati di avanzamento ovvero a piano finanziario, nei quali casi il primopagamento deve essere avvenuto o previsto nei periodi sopra indicati (mentre, fermo restando che limiti e misure della anticipazionedi cui agli artt. 2 e 3 vanno valutati una sola volta, in relazione all’importo complessivo delle spese in programma, la anticipazione valiquidata gradualmente, secondo stati di avanzamento o rate di mutuo man mano maturati).

Art. 5 - Criteri.

Nell’accoglimento delle richieste di anticipazione, va data priorità a quelle giustificate da necessità di spese sanitarie, se presentateper la prima volta. Nell’ambito delle richieste giustificate da necessità di spese per la casa, vanno osservati i seguenti criteri di scelta,nell’ordine:

• esistenza di sfratto, non per morosità, convalidato dalla Autorità giudiziaria, a carico del dipendente;

• necessità di ricostruzione di casa andata distrutta per calamità naturali;

• necessità di trasferimento del dipendente, per ragioni di servizio, nella zona in cui è la casa;

• numero dei componenti del nucleo familiare del dipendente, con precedenza per i nuclei che a parità di componenti portanosoggetti handicappati;

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• acquisto o ristrutturazione dell’alloggio in cui il dipendente già abita;

• acquisto o costruzione di alloggio, per il dipendente o per un figlio convivente, in occasione del distacco di questi dal nucleofamiliare.

Art. 6 - Procedimento.

Le richieste di anticipazioni giustificate da necessità di spese sanitarie, se presentate per la prima volta, vanno subito esaminate edefinite.

Le altre richieste vanno esaminate semestralmente: in gennaio, quelle pervenute entro il 31 dicembre; in luglio, quelle pervenute entroil 30 giugno.

All’uopo le richieste dei semestri precedenti non soddisfatte vanno riesaminate insieme a quelle dell’ultimo semestre, se intanto nondecadute o altrimenti superate.

Art. 7 - Documenti.

Le richieste di anticipazione per spese sanitarie devono essere corredate da certificato della competente struttura pubblica chericonosce la necessità di terapie o interventi straordinari e da preventivo di spesa ovvero da ricevuta se terapia ed interventi anzidettisono stati già effettuati.

Le richieste di anticipazione per la casa devono essere corredate:

• se trattasi di acquisto, da atto notarile di compravendita o da compromesso o da altre forme scritte di impegno di vendita (cuisegua atto notarile di compravendita nei 4 mesi);

• se trattasi di costruzione, da titolo di proprietà del terreno o da compromesso o da altre forme scritte di impegno di venditadello stesso (cui segua atto notarile di compravendita nei 4 mesi), da progetto approvato e da preventivo di spesa;

• se trattasi di assegnazione da cooperativa, da atto di assegnazione e piano finanziario;

• se trattasi di ristrutturazione, da titolo di proprietà, da progetto approvato e da preventivo di spesa.

A seguito delle anticipazioni concesse in base a preventivi di spesa e atti da perfezionare, i beneficiari sono tenuti ad esibire appenapossibile le ricevute di spesa e gli atti definitivi.

Le richieste di anticipazione non corredate da suddetti documenti non vanno prese in esame: sono da considerare, a tutti gli effetti,come non ancora presentate.

Art. 8 - Decadenza.

Le anticipazioni concesse per spese da sostenere decadono se terapie o interventi straordinari oppure acquisto, costruzione oristrutturazione di casa non vengono effettuati nei tempi tecnici all’uopo necessari.

Le stesse anticipazioni decadono, pure, in caso di inadempimento dell’obbligo di cui al penultimo comma del precedente art. 7.

In caso di decadenza, il dipendente è tenuto a restituire al datore di lavoro l’importo lordo che gli è stato anticipato.

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Art. 9 - Detrazione.

L’anticipazione, che può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, a meno che non soccorra per spese sanitarie,nel qual caso può essere ottenuta più volte salvo tuttavia il limite complessivo dell’80% di cui all’art. 3, va detratta a tutti gli effettidal TFR.

Nella ipotesi di cui all’art. 2122 CC, la stessa anticipazione va detratta dalla indennità ivi prevista.

Art. 10 - Deroghe.

Il presente regolamento soccorre, anche, allo scopo di dare soluzioni uniformi al problema delle anticipazioni sul TFR, nell’ambitodella categoria.

Laddove sussista precedente disciplina, in materia, la stessa viene sostituita o resta in vigore, nella sua integrità, a seconda che ilcontenuto del presente regolamento risulti più o meno favorevole, globalmente.

All’uopo le Organizzazioni sindacali locali s’incontreranno per verifica e risoluzione del confronto.

Per il settore metalmeccanico, si segnale l’art. 24 dello Statuto del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione diimpianti e dei settori affini (Cometa).

Il lavoratore associato, per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi, può chiedere un’anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinaririconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazioni per sé o per i figli, nonché per opere di ristrutturazione, nei limiti dell’interoammontare della sua posizione pensionistica con le modalità stabilite dalle norme operative interne. L’anticipazione può essere richiesta anche per le spese da sostenere durante iperiodi di fruizioni dei congedi per la formazione, così come previsto al secondo comma dell’art. 7, legge 53 del 2000, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme operativeinterne.

Le norme operative interne disciplinano la facoltà dell’associato di reintegrare nella propria posizione l’anticipazione percepita.

Non sono ammesse altre forme di partecipazione sulle prestazioni.

Il fondo non può assumere o concedere prestiti.