MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELLECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO...

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MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE EDILIZIO ESISTENTE Contenuti generali della Contenuti generali della LEGGE REGIONALE n°24 del 08/05/2009 LEGGE REGIONALE n°24 del 08/05/2009 (pubblicata sul Burt n°17 del 13/05/2009) (pubblicata sul Burt n°17 del 13/05/2009) Livorno Venerdì 23 Ottobre 2009 Arch. Riccardo Baracco Arch. Riccardo Baracco Responsabile dell’Area di Coordinamento Pianificazione del territorio e politiche abitative Regione Toscana

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MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE RILANCIO DELL’ECONOMIA E ALLA RIQUALIFICAZIONE

DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTEDEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Contenuti generali dellaContenuti generali della

LEGGE REGIONALE n°24 del 08/05/2009 LEGGE REGIONALE n°24 del 08/05/2009 (pubblicata sul Burt n°17 del 13/05/2009)(pubblicata sul Burt n°17 del 13/05/2009)

LivornoVenerdì 23 Ottobre 2009

Arch. Riccardo BaraccoArch. Riccardo BaraccoResponsabile dell’Area di Coordinamento

Pianificazione del territorio e politiche abitativeRegione Toscana

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MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTEMISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER IL RILANCIO DELL’EDILIZIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

L’accordo del 31 Marzo 2009L’accordo del 31 Marzo 2009

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Nella Conferenza Unificata (Governo, Regioni, Province e Comuni) del 31 Marzo 2009 è stata siglata l’intesa per:

Favorire iniziative volte al rilancio dell’economia

Rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie

Introdurre misure di semplificazione procedurali dell’attività edilizia

Regolamentare, attraverso leggi regionali, migliorando la qualità architettonica ed energetica degli edifici:

Ampliamenti fino al 20% della volumetria degli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque

con volumetria non superiore a 1000mc, per un incremento massimo di 200 mc

Demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35%

Semplificare le procedure di competenza esclusiva dello Stato in materia edilizia mediante decreto-legge

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Il patto del 22 Aprile 2009Il patto del 22 Aprile 2009

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In attuazione dell’Intesa in Conferenza Unificata, la Regione Toscana ha incontrato le associazioni degli Enti Locali Toscani (ANCI, UNCEM, UPI) per concordare le scelte strategiche, in linea con il Patto sul governo del territorio del 2 Novembre 2006, giungendo al Patto integrativo del 22 Aprile 2009 che contiene:

Un’attenta analisi economica della Toscana

L’impegno della Giunta Regionale a presentare al Consiglio Regionale un pacchetto costituito da:

Proposta di legge per interventi straordinari in materia edilizia

Implementazione del PIT con valore di Piano Paesaggistico

Quadro degli interventi regionali sull’edilizia sociale

La volontà di operare nel rispetto dei principi del governo del territorio della L.R.1/2005

La volontà di assicurare l’uso di tecniche costruttive finalizzate al risparmio energetico

La volontà di assicurare l’abbattimento delle barriere architettoniche

Il richiamo al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sismica e di sicurezza del lavoro

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Il Consiglio Regionale, nella seduta del 5 Maggio 2009 , ha approvato la proposta di legge n°339 “Misure urgenti e straordinarie volte al

rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” con i seguenti articoli:

La legge regionale approvata dal ConsiglioLa legge regionale approvata dal Consiglio

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Art. 1 - FinalitàArt. 2 - Definizioni e parametri Art. 3 - Interventi straordinari di ampliamentoArt. 4 - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzioneArt. 5 - Condizioni generali di ammissibilità degli interventiArt. 6 - Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi Art. 7 - Titoli abilitativi degli interventi straordinariArt. 8 - SanzioniArt. 9 - Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005

A seguito dell’approvazione è stata promulgata la L.R. 24 del 08/05/2009

e pubblicata sul BURT n°17 del 13/05/2009

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Distanze minime e altezze massime

degli edifici

Definizioni e parametriDefinizioni e parametri

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Edifici abitativi

Superficie utile lorda

Centri abitati

Vengono definiti, ai fini della legge in esame, i seguenti termini:

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Interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi aventi al 31 marzo 2009 le seguenti caratteristiche:

a) tipologia mono o bifamiliare;b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) con superficie utile lorda non superiore a 350 mq.

Consentiti fino al 20% della SUL di ciascuna unità immobiliare per un massimo complessivo dell’edificio di 70mq di SUL

Interventi oggetto della leggeInterventi oggetto della legge

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Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici abitativi, al 31 marzo 2009, con aumento fino al 35% della SUL esistente e legittimata da titoli abilitativi alla stessa data

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Sono finalizzati a migliorare la qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici, ambientali del contesto territoriale

Elementi qualificanti relativi a tutti gli interventiElementi qualificanti relativi a tutti gli interventi

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Garantiscono un livello di prestazione energetica particolarmente qualificante, in relazione alla tipologia di intervento, tramite l’utilizzo di particolari tecniche costruttive, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Sono coerenti con i principi e le finalità della L.R.1/2005 sul governo del territorio e con le tipologie di intervento previste dalla pianificazione comunale

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Non possono essere realizzati in edifici che risultino:

Esclusioni riferite a tutti gli interventiEsclusioni riferite a tutti gli interventi

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collocati in aree soggette a piano attuativo dalla pianificazione urbanistica comunale

eseguiti in assenza o in difformità del titolo abilitativo

collocati all’interno di centri storici (zone omogenee A o assimilabili)

definiti di valore storico, culturale o architettonico dalla pianificazione

urbanistica comunale

vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi del Codice dei beni culturali e del

paesaggio

collocati in area di inedificabilità assoluta

collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali e regionali

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Condizioni riferite a tutti gli interventiCondizioni riferite a tutti gli interventi

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Le unità immobiliari da ampliare o gli edifici da demolire e ricostruire devono risultare, alla data del 31 marzo 2009, regolarmente accatastati oppure, alla stessa data, devono risultare presentate alle agenzie del territorio idonee dichiarazioni per l’accatastamento o per la variazione catastale.

Le superfici precedentemente condonate o oggetto di sanzioni pecuniarie ai sensi della L.R.1/2005 sono sottratte alla superficie di ampliamento realizzabile

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Interventi straordinari di ampliamento fino al 20%Interventi straordinari di ampliamento fino al 20%

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Condizioni specifiche dell’ampliamento:

Non può comportare modifiche delle destinazioni d’uso delle unità immobiliari interessate, né aumento delle unità immobiliari

Può avvenire esclusivamente in edifici abitativi per i quali la pianificazione comunale consente la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o

incrementi volumetrici ulteriori rispetto ai volumi tecnici, oppure le addizioni volumetriche, la sostituzione edilizia o la ristrutturazione urbanistica

Deve rispettare le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati fissate dalla pianificazione comunale o dal DM1444/68

L’edificio, se all’esterno dei centri abitati, deve essere dotato di approvvigionamento idropotabile e di idonei sistemi di smaltimento delle

acque reflue

L’edificio deve essere collocato all’esterno degli ambiti a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata e a pericolosità idraulica molto

elevata

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Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione fino al 35%Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione fino al 35%

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Condizioni specifiche della demolizione e ricostruzione:

Non può comportare modifiche delle destinazioni d’uso

Il numero delle unità immobiliari abitative può essere aumentato con unità non inferiori a 50mq

E’ consentito l’intervento in edifici esclusivamente abitativi, oppure in edifici abitativi in cui sono presenti limitate porzioni con destinazioni d’uso diverse, nel limite del 25%

della SUL, che non possono essere computate né ampliate.

L’intervento può interessare esclusivamente edifici abitativi per i quali la pianificazione comunale consente la sostituzione edilizia o la ristrutturazione urbanistica

Deve rispettare le distanze minime e le altezze massime dei fabbricati fissati dalla pianificazione comunale o dal DM1444/68

L’edificio deve essere collocato nel centro abitato

L’edificio deve essere collocato all’esterno di ambiti a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevate e molto elevata

Se l’edificio ricade in ambito a pericolosità idraulica elevata sono presentate le verifiche di sicurezza per le persone prevedendo interventi di autosicurezza dal rischio di

inondazione, ove necessari.

Si applicano le prescrizioni degli artt.8-9 del DM14/6/89 in materia di barriere architettoniche senza consentire soluzioni alternative come previsto dall’art.7

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Esempio Comune di EmpoliEsempio Comune di Empoli

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Efficienza energeticaEfficienza energetica

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PER INTERVENTI STRAORDINARI DI

AMPLIAMENTO FINO AL 20%

PER INTERVENTI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

FINO AL 35%:

Deve essere rispettato l’indice di prestazione energetica, con riferimento

alla climatizzazione invernale dell’ampliamento, inferiore di almeno il

20% rispetto al valore limite (D.Lgs.192/2005)

Con riferimento alla climatizzazione invernale deve essere rispettato un indice inferiore almeno del 50% rispetto al valore limite (D.Lgs.192/2005)

Con riferimento al raffrescamento estivo la prestazione energetica deve essere inferiore a 30 kWh per mq annuo

Tali requisiti sono certificati dal direttore lavori o da altro professionista abilitato, con la comunicazione di fine lavori, e

sono necessari per l’abitabilità

In ogni caso l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento è dotata di finestre con vetrature con intercapedini

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Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinariTitoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari

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Gli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione sono soggetti a

denuncia di inizio attività disciplinata dalla L.R.1/2005

La denuncia di inizio attività deve rispettare le procedure

dell’art.84 della L.R.1/2005 e le disposizioni generali dell’art.82

della stessa legge

La denuncia di inizio attività può essere presentata non oltre il 31

dicembre 2010

Devono comunque essere applicate tutte le norme vigenti

che non risultano in contrasto con le disposizioni della legge in

esame

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Immodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggiImmodificabilità della destinazione d’uso e del numero degli alloggi

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Il numero degli alloggi e la destinazione d’uso abitativa risultanti dalla denuncia di

inizio attività dell’ampliamento o della demolizione/ricostruzione non possono

essere modificati per almeno 5 anni dalla comunicazione di fine lavori

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SanzioniSanzioni

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Nel caso di modifiche della destinazione d’uso o del numero degli alloggi nei 5 anni, si

applicano le disposizioni dell’art.132 della L.R.1/2005 relative a “opere eseguite in

assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”

Nel caso di violazione delle disposizioni sugli interventi straordinari si applicano le sanzioni

della L.R.12005 previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire

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Monitoraggio e sistema informativoMonitoraggio e sistema informativo

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Il Patto Regione, ANCI, UNCEM, UPI del 22 Aprile 2009 prevede il monitoraggio dell’attuazione della legge ed una costante collaborazione per incrementare i livelli di efficienza e semplificazione dei processi di programmazione e gestione del governo del territorio.

Il monitoraggio è effettuato con riunioni del Tavolo di Concertazione Istituzionale che ha come supporto un Comitato Tecnico composto da Regione, ANCI, UPI e UNCEM.Il Comitato Tecnico ha il compito di segnalare i problemi emersi nell’attuazione della legge.

Con la legge in esame viene istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti

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Monitoraggio – Censimento delle praticheMonitoraggio – Censimento delle pratiche

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I comuni forniscono mensilmente alla Regione, a partire dal mese di Settembre 2009, i dati sulle pratiche pervenute in attuazione della L.R.24/2009.

Al 20 Ottobre i comuni che hanno inviato alla Regione i dati del mese di Settembre sono 174 su 287.

I dati raccolti danno atto di:

• 71 pratiche di ampliamento• 5 pratiche di demolizione e ricostruzione

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Monitoraggio – Ulteriori elementi di valutazioneMonitoraggio – Ulteriori elementi di valutazione

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Siamo ancora nella fase iniziale in cui privati e professionisti stanno approfondendo e predisponendo le pratiche.

Numerosi comuni stanno predisponendo elaborati operativi utili al professionista per comprendere meglio il rapporto tra legge e pianificazione comunale vigente:

• Cartografie con le aree in cui sono consentiti gli interventi di ampliamento e/o gli interventi di demolizione e ricostruzione

• Descrizione delle disposizioni di piano che consentono l’applicazione della legge