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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE 1 Giulio Andreani

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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

1Giulio Andreani

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LE OPERAZIONI STRAORDINARIE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA art. 4, comma 1, lett. m, Legge n. 80/2003

Abolizione dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 358/1997

Abolizione della possibilità, prevista dall’art. 6 D.Lgs. n. 358/97, di affrancamento dei disavanzi di fusione e scissione

Mantenimento e razionalizzazione dei regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dal D. Lgs. n. 358/1997 e dal D. Lgs. n. 544/1992

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LE OPERAZIONI STRAORDINARIELE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazioni straordinarie intracomunitarie

Operazioni straordinarie nazionali

Il D. Lgs. n. 544/1992, relativo a fusioni, scissioni, conferimenti di attivo,scambi di azioni concernenti società di Stati membi diversi è stato trafusonegli artt. 178 e 181del nuovo Tuir, rimanendo sostanzialmente immutato

Il D. Lgs. n. 358/1997 e le disposizioni del D.p.r. n. 917/1986 sono state trafuse con modificazioni negli artt. 170 e 177del nuovo Tuir

La trasformazione di società artt. 170 e 171

La fusione di società art. 172

La scissione di società art. 173

Gli scambi di partecipazioni art. 177

La cessione di azienda

art. 86

Il conferimento di aziende e di partecipazioni di controllo o collegamento

artt. 175 e 176

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LA TRASFORMAZIONE LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La disciplina della trasformazione tiene conto delle nuove disposizionidel codice civile che introducono, accanto alla trasformazione omogenea,quella eterogenea (artt. 2500-septies e 2500-octies)

Trasformazione da società commercialidi persone in società di capitali e viceversa

(art. 170 Tuir) Trasformazione da società di capitaliin enti associativi diversi e viceversa

(art. 171 Tuir)

Tra gli enti associativi rientrano i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le comunioni d’azienda, le associazioni non riconosciute e le fondazioni.

I consorzi, le associazioni e le fondazioni possono essere enti commerciali o non commerciali a seconda che essi abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione omogenea

Continua a non essere disciplinata fiscalmente la data di effetto dell’operazione, che coincide pertanto con quella civilistica, in funzione dell’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.

Secondo il nuovo art. 2500 c.c. la trasformazione ha effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari relativi all’atto di trasformazione e all’atto di cessazione dell’ente che si è trasformato. ... segue

La trasformazione da un tipo di società commerciale (società non soggetta ad Ires) ad un altro tipo di società commerciale (società soggetta ad Ires) èdisciplinata in modo sostanzialmente identico:

neutralità fiscale della trasformazione;

separazione in due periodi di imposta dell’esercizio interessato dalla trasformazione assoggettati all’imposizione propria del gruppo di appartenenza in base alle risultanze di un apposito conto economico;

le riserve costituite prima della trasformazione conservano il regime del momento in cui sono state costituite, a condizione che esse vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione.

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

Reddito di capitale negli altri casi(ritenuta del 12,50% se partecipazione non qualificata; tassazione per il 40% se partecipazione qualificata)

La trasformazione omogenea

Le riserve concorrono alla formazione del reddito dei soci come segue:

Nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone, il credito d’imposta sui dividendi, che in vigenza della vecchia normativa veniva ricono-sciuto ai soci della società di persone nel caso di distribuzione delle riserve costituite prima della trasformazione, è ora sostituito dal regime applicabile alladistribuzione delle riserve delle società di capitali (art. 170, comma 5, Tuir).

Soci-soggetti passivi Iref/Ire

Soci-soggetti passivi Ires:

Dividendi tassati per il 5%

Dividendi tassati per il 40%, nel caso di partecipazioni detenuta nell’esercizio di

impresa

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione eterogenea

L’

Le situazioni considerate sono il passaggio da società di capitali in ente associativo (art. 2500-septies) e il passaggio da ente associativo in società di capitali (art. 2500-octies).

In entrambi i casi può verificarsi un mutamento del regime impositivo, che pone il problema della sorte delle plusvalenze maturate sui beni prima della trasformazione e realizzate successivamente.

Possono verificarsi tre ipotesi:

a) trasformazione di società di capitali in altro soggetto commerciale;

b) trasformazione di società di capitali in altro soggetto non commerciale;

c) trasformazione di soggetto non commerciale in società di capitali.

... segue

Le ipotesi

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione eterogenea

I regimi fiscali

La trasformazione di società di capitali in altro soggetto commerciale (es. consorzio, società cooperativa) non è disciplinata dall’art. 171.

Tale trasformazione non determina nessuna particolare conseguenza – salvo l’obbligo di comunicare la variazione della tipologia - in quanto sia il soggetto preesistente che quello nuovo sono tassati su un unico risultato determinato con le regole del reddito d’impresa.

... segue

A) Trasformazione di società di capitali in altro soggetto commerciale

Regime di neutralità fiscale

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione eterogenea

I regimi fiscali

La trasformazione di società di capitali in altro soggetto non commerciale (es. fondazione) determina il realizzo dei beni della società in base al valore normale e quindi la tassazione delle plusvalenze in regime d’impresa.

Tuttavia per i beni che confluiscano nell’attività d’impresa del soggetto non commerciale il passaggio avviene in regime di neutralità.

Le riserve di utili, costituite prima della trasformazione, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati, secondo i criteri previsti per la trasformazione da società di capitali in società di persone.

... segue

B) Trasformazione di società di capitali in altro soggetto non commerciale

Regime del realizzo a valore normale dei beni

salvo confluenza degli stessi nell’azienda dell’ente

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione eterogenea

I regimi fiscali

La trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda, per effetto di tale assimilazione, determina la produzione di un reddito diverso. Tale reddito sarà tassato per trasparenza nei confronti dei partecipanti alla comunione.

La comunione d’azienda si configura alla stregua di una società semplice, in quanto soggetto non svolgente attività commerciale. Il nuovo Tuir non disciplina la trasformazione in società semplice; tuttavia, poichè, per effetto di tale trasformazione la società commerciale esce dal regime di impresa, essa non può beneficiare della neutralità propria della trasformazione.

... segue

B.1) Trasformazione di società di capitali in comunione d’azienda

Stesso trattamento previsto per l’affitto dell’unica azienda da parte

dell’imprenditore individuale (art. 67, comma 1, lett. h), Tuir)

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione eterogenea

I regimi fiscali

... segue

C) Trasformazione di soggetto non commerciale in società di capitali

Regime dei conferimenti

limitatamente ai beni non compresi nell’azienda dell’ente

La trasformazione di un soggetto non commerciale in società di capitali determina il realizzo delle plusvalenze sui beni in regime di redditi diversi, ricorrendone le condizioni (art. 67, comma 1, lett. n). Pertanto, l’ente sarà tassato solo nel caso in cui i presupposti per l’imposizione si manifestano anche nel realizzo mediante vendita a terzi (es. l’ente che trasferisce un fabbricato posseduto da più di 5 anni non dovrà pagare nulla).

Tali beni sono presi in carico dalla società in base al valore normale.

Tuttavia, per i beni già rientranti nella sfera commerciale dell’ente il passaggio avviene in regime di neutralità, con mantenimento dei costi fiscalmente riconosciuti.

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LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’

La trasformazione eterogenea

I regimi fiscali

C) Trasformazione di soggetto non commerciale in società di capitali

La norma non specifica alcunché riguardo ai partecipanti all’ente non commerciale che diventano soci della società, per i quali non è prevista alcun tipo di tassazione in dipendenza della trasformazione.

Resta imprecisato, tra l’altro, quale è il costo di carico della partecipazione societaria acquisita (ragionevolmente il costo originariamente sostenuto).

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LA FUSIONE LA FUSIONE DI SOCIETA’

La disciplina della fusione è contenuta nell’art. 172 del nuovo Tuir, il quale oltrea dare attuazione ai principi della legge delega relativi all’abrogazione della possibilità di affrancamento dei disavanzi di fusione, ha introdotto altre novitàrispetto alla disciplina in tema di fusione dettata dall’art. 123 del vecchio Tuir.

T

Le novità rispetto al regime ante-riforma riguardano i seguenti aspetti:

la neutralità fiscale;

la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta;

l’avanzo di fusione e l’aumento di capitale;

il riporto delle perdite fiscali.

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La neutralità fiscale

... segue

Situazione ante-riforma

Impossibilità di affrancare il disavanzo (sia a pagamento che gratuitamente)

I maggiori valori iscritti con l’utilizzo del disavanzo non hanno valenza fiscale

Possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale del disavanzo di fusione (da annullamento/concambio), imputato ai beni patrimoniali o all’avviamento dell’incorporante, mediante pagamento dell’imposta sostitutiva del 19%.

Possibilità di operare l’affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento.

Situazione post-riforma

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La neutralità fiscale

... segue

Abrogazioni e disciplina transitoria

L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 344/2003 dispone l’abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 358/1997 con riguardo alle operazioni di fusioneperfezionate successivamente al 31 dicembre 2003.

Tuttavia l’affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento continua ad essere possibile in relazione ad operazioni di fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti entro il 30 aprile 2004 (art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 344/2003)

Tale disposizione consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto del disavanzo di annullamento anche se le operazioni stesse sono perfezionate successivamente alla data del 30/4/2004.

Si deve ritenere che tale disposizione si applichi anche allle operazioni di fusione perfezionate dopo il 31/12/2003 e prima del 30/4/2004.

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La neutralità fiscale

... segue

Abrogazioni e disciplina transitoria

Si pone la questione se ai fini del riconoscimento gratuito del disavanzo da annullamento rilevino le plusvalenze tassate in capo al cedente derivanti da operazioni di cessione attuate a decorrere dal 1/1/2004.

Un’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 358/1997 lett. a), sembrerebbe impedire l’affrancamento gratuito. Tale norma, infatti, fa riferimento alle “plusvalenze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs.n. 461/1997”.Tuttavia tale soluzione non sembra accettabile da un punto di vista sistematico.

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La neutralità fiscale

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Società incorporante o risultante dalla fusione

Assoluta neutralità fiscale dell’operazione di fusione con riguardo ai vari soggetti interessati dall’operazione

Situazione post-riforma

Plusvalenze e minusvalenze dei beni di tali società

Irrilevanza reddituale del disavanzo e avanzo da fusione

Irrilevanza fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’imputazione del disavanzo

Concambio di partecipazioni

Società incorporate o fuse Soci delle società

La questione del rapporto di derivazione tra questi due regole

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La neutralità fiscale

... segue

Neutralità fiscale con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione

Situazione post-riforma

L’irrilevanza fiscale dei disavanzi iscritti sulle poste della società incorporate o fuse comporta che i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle II.RR..

E’ previsto l’obbligo a carico della società incorporante di predisporre un apposito prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi tra i valori civilistici esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

La questione del rapporto di derivazione del principio dell’irrilevanza fiscale delle rivalutazioni eseguite mediante imputazione del disavanzo dal principio dell’irrilevanza fiscale delle differenze di fusione assume rilevanza in alcune fattispecie (ad es. se il disavanzo viene utilizzato per rivalutare elementi patrimoniali della società incorporante o per rivalutare elementi patrimoniali delle società incorporate o fuse diverse da quelle dalla cui incorporazione è emerso il disavanzo).

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La neutralità fiscale

Neutralità fiscale con riguardo ai soci delle società incorporate o fuse

Situazione post-riforma

Viene ribadito il principio di intassabilità del cambio delle partecipazioni a seguito della fusione.

Tale principio viene mitigato dalla previsione di tassabilità dei conguagli in denaro ai soci. Tale tassazione avviene, a seconda della natura giuridica del socio, come reddito di capitale ai sensi dell’art. 47, comma 7, o, se ne ricorrono i presupposti come reddito d’impresa ai sensi degli artt. 58 (plusvalenze tassate in misura pari al 40%) e 87 (plusvalenze).

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta

.

... segue

Le riserve in sospensione d’imposta vanno distinte in due categorie:- riserve tassabili in ogni caso; - riserve tassabili solo in caso di distribuzione.

Situazione ante-riforma

· Devono essere ricostituite dalla società incorporante, perchè in caso contrario concorrono alla formazione del reddito di quest’ultima.

· La ricostituzione può avvenire usando l’avanzo di fusione, vincolando una riserva o una parte ideale del capitale sociale dell’incorporante dandone evidenza nella nota integrativa.

· Non vi è l’obbligo di ricostituzione nel patrimonio della società incorporante.

· Tuttavia lo stato di sospensione si trasferisce sull’eventuale avanzo di fusione e/o sull’eccedenza dell’aumento di capitale dell’incorporante rispetto al capitale complessivo delle società che partecipano alla fusione che viene concambiato.

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta

.

... segue

Le riserve in sospensione d’imposta vanno distinte in due categorie:- riserve tassabili in ogni caso; - riserve tassabili solo in caso di distribuzione.

Situazione post-riforma

· Devono essere ricostituite dalla società incorporante, perchè in caso contrario concorrono alla formazione del reddito di quest’ultima.

· Introduzione di un criterio di priorità circa l’utilizzo delle poste del patrimonio netto della società risultante dalla fusione o incorporante: la loro ricostituzione deve avvenire in via prioritaria utilizzando l’eventuale avanzo di fusione.

· Si applicano le regole ante-riforma. In particolare resta confermato che, per questo tipo di riserve, l’inesistenza di avanzo o di eccedenza del nuovo capitale sociale, rispetto alla somma dei capitali delle società partecipanti, determina l’estinzione del vincolo di sospensione di imposta.

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta

Poichè l’avanzo di fusione assume rilevanza ai fini della ricostituzione di entrambe i tipi di riserve in sospensione d’imposta, sorge la necessità di coordinare le due disposizioni.

In particolare occorre stabilire se, in presenza di entrambi i tipi di riserve nell’ultimo bilancio delle società incorporate o fuse, l’avanzo di fusione che rileva per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione sia l’intero avanzo di fusione o soltanto la quota di tale posta di equilibrio contabile che (eventualmente) residua dopo il suo utilizzo per ricostituire le riserve tassabili in ogni caso.

Nel caso di adesione alla seconda soluzione potrebbe venire definitivamente meno la possibilità di assoggettare a tassazione le riserve tassabili solo in caso di distribuzione, qualora l’avanzo di fusione venga interamente utilizzato per ricostituire l’altro tipo di riserve in sospensione (non sembra possibile).

Situazione post-riforma

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle altre riserve

E’ stato previsto un criterio in base al quale le riserve in oggetto vengono ricostituitenel bilancio alla società risultante dalla fusione o incorporante secondo un criterio diproporzionalità (art. 171, comma 6, Tuir).

All’aumento di capitale o all’avanzo di fusione che eccede la ricostituzione delle riserve in sospensione, si applica il regime fiscale delle riserve della società incor- porata o fuse (diverse da quelle in sospensione) che hanno proporzionalmente concorso alla relativa formazione.

Situazione ante-riformaL’art. 123 del Tuir non prevedeva specifiche modalità di ricostituzione, in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante, delle altre riserve (di utili edi capitali) delle società incorporate o fuse.

Situazione post-riforma

Trattasi di un principio, di fatto già seguito nella prassi, per individuare la natura fiscale dell’incremento di patrimonio netto che si origina nel bilancio della società risultante dalla fusione per effetto dell’annullamento della partecipazione nella società incorporata o del concambio.

... segue

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle altre riserve

Situazione post-riforma

Società incorporante A – ante fusione

Partecipazione 100% in B 250 Capitale sociale 20 Riserve di utili libere 30

Debiti 200

... segue

Società incorporanda B – ante fusione

Patrimonio netto 500, così suddiviso:

Capitale sociale 40 Riserve di utili libere 310 Riserve di utili in sospensione d’imposta 150

Esempio n. 1

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle altre riserve

Situazione post-riforma

Società incorporante A – post fusione

Patrimonio netto 300, così suddiviso:

Capitale sociale 20 Riserve di utili libere 30 Avanzo di fusione 250

Poi:

Riserve di utili in sospensione d’imposta 150 Avanzo di fusione residuo 100

L’avanzo di fusione residuo dopo la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta avrà la seguente natura fiscale:

- riserve di capitale (40 / 350 x 100) = 11,43

- riserve di utili (310 / 350 x 100) = 88,57

Esempio n. 1 (segue)

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

Il riporto delle perdite fiscali

L’utilizzo delle perdite fiscali pregresse relative alle società partecipanti alla fusione da parte della società risultante della fusione o incorporante soggiace ad una serie di limitazioni.

.

· Il riporto è possibile per la parte dell’ammontare delle perdite che non eccede il patrimonio netto aziendale risultante dall’ultimo bilancio (delle società incorporate o fuse) o se, inferiore dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del c.c. Il patrimonio netto che rileva quale ammontare massimo della perdita riportabile deve essere computato senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi dalla data cui si riferisce la situazione patrimoniale.

· Occorre verificare la vitalità della società, rappresentata dai ricavi e dai proventi [voce A)1] e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi [Voci B)9)a) e B)9)b)] quali risultano dal conto economico dell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata: l’importo di tali parametri deve essere superiore al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori.

Situazione ante-riforma

... segue

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

Il riporto delle perdite fiscali

· Viene chiarito che i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici non sono compresi tra i conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi a decurtazione del patrimonio della società le cui perdite sono riportabili;

· Al fine della verifica della condizione di vitalità della società, non è più previsto alcun riferimento diretto alla voce A)1) del conto economico, assumendo rilevanza i ricavi e proventi dell’attività caratteristica.

Situazione post-riforma

A seguito della seconda modifica possono usufruire del riporto delle perdite anche le holding e le società finanziarie, e in generale le società che svolgono un’attività i cui ricavi non sono contabilizzati nella voce A)1).

Peraltro, le incertezze applicative relative alle holding erano state già risolte dalla risoluzione n. 337/E del 29/10/2002.

... segue

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LA FUSIONE DI SOCIETA’LA FUSIONE DI SOCIETA’

Il riporto delle perdite fiscali

Situazione post-riforma

Trattasi di una modifica meramente formale. Tale previsione era, in effetti, da ritenersi implicitamente abrogata in seguito all’introduzione dell’art. 27, Legge n. 724/1994 (cfr. la circolare ministeriale n. 108/E del 3/5/1996 e la circolare Assonime n. 42 del 27/5/1998).

· E’ stata eliminata la previsione che stabilisce la rilevanza delle perdite fiscali pregresse dell’incorporata soltanto per la parte di esse che eccede l’ammontare dei plusvalenze iscritte nel bilancio della società incorporante o risultante dalla fusione per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.

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LA SCISSIONE LA SCISSIONE DI SOCIETA’

La disciplina della scissione è contenuta nell’art. 173 del nuovo Tuir, il quale riproduce le disposizioni dell’art. 123- bis del vecchio Tuir, con modifiche analoghe a quelle evidenziate a proposito della fusione.

T

Le novità rispetto al regime ante-riforma riguardano i seguenti aspetti:

la neutralità fiscale;

la ricostituzione delle riserve della società scissa da parte delle società beneficiarie;

il riporto delle perdite fiscali.

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LA SCISSIONE DI SOCIETA’LA SCISSIONE DI SOCIETA’

La ricostituzione delle riserve della società scissa

Viene estesa alla scissione non solo la disciplina prevista in tema di fusione con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta, ma anche la nuova disciplina prevista con riferimento alla ricostituzione delle altre riserve.

Situazione post-riforma

Situazione ante-riforma

Alle riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissasi applica la disciplina prevista in tema di fusione.

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LA SCISSIONE DI SOCIETA’LA SCISSIONE DI SOCIETA’

Il riporto delle perdite fiscali

L’utilizzo delle perdite fiscali pregresse relative alle società partecipanti alla scissione soggiace alle stesse limitazioni previste per la fusione.

L’art. 173, comma 10, specifica che le limitazioni previste dall’art. 172, comma 7,per le fusioni si applicano sia alla società scissa (equiparata alla società fusa o Incorporata) sia alla beneficiaria (equiparata all’incorporante o alla società risultante dalla fusione).

Situazione post-riforma

Situazione ante-riforma

La disciplina relativa al riporto delle perdite si applica con riferimento alle perdite della sola società scissa.

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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDAIL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Il trasferimento d’azienda può essere effettuato mediante:

- la cessione diretta dell’azienda stessa;

- la cessione delle partecipazioni di controllo e di collegamento nella società che detiene l’azienda.

Il regime fiscale di tali operazioni è stato modificato per effetto:

- dell’abrogazione dell’imposta sostitutiva del 19% prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 358/97 sulle plusvalenze derivanti da cessioni di aziende e partecipazioni;

- dell’introduzione della participation exemption (art. 87 nuovo Tuir).

Le innovazioni introdotte nel trattamento tributario dei trasferimenti di azienda tendono ad avvantaggiare i trasferimenti operati attraverso le partecipazioni societarie (beni di secondo grado) anzichè quelli attuati mediante la cessione dei beni di primo grado.

Ciò però impedisce alla società acquirente di recuperare fiscalmente il maggior costo sostenuto.

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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDAIL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

La cessione d’azienda

Situazione ante-riforma

Fiscalità del cedenteE’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:

a) tassazione ordinaria con aliquota IRPEG del 34%;b) possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se l’azienda è posseduta per almeno 3 anni;c) possibilità di usufruire della tassazione al 19% se è soddisfatto il requisito della detenzione triennale.

Situazione post-riforma

Fiscalità del cedenteE’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:

a) tassazione ordinaria con aliquota IRES del 33%;b) possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se l’azienda è posseduta per almeno 3 anni.

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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDAIL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

La cessione d’azienda

Situazione post-riforma

- È stata prevista la permuta neutrale di aziende. Infatti, l’art. 86, comma 2, Tuir, ha esteso alle operazioni sulle aziende la disciplina della permuta già prevista per i beni ammortizzabili costituenti corrispettivi della cessione plusvalente.

- E’ da ritenere che se, nell’ambito dell’azienda sono comprese partecipazioni dotate dei requisiti per l’esenzione, la quota di plusvalenza ad esse attribuibile possa usufruire della non imponibilità. Tuttavia la questione merita un chiarimento ufficiale.

- Sarà comunque possibile usufruire di un regime di esenzione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende tra società appartenenti al medesimo gruppo fiscale per effetto del consolidato domestico. Tale istituto consente il trasferimento infragruppo senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze e senza alterazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni diversi da quelli che producono ricavi.

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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDAIL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

La cessione d’azienda

Situazione ante-riforma

Fiscalità del cessionario

L’azienda acquisita è iscritta sulla base del costo di acquisto, con corrispondente

ammortamento degli assets.

Situazione post-riforma

Fiscalità del cessionario

l’azienda acquisita è iscritta sulla base del costo di acquisto, con corrispondente

ammortamento degli assets. NESSUNA MODIFICA (fatti salvi gli effetti della permuta di azienda)

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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDAIL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

La cessione di partecipazioni

Situazione ante-riforma

Fiscalità del cedenteE’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:

a) tassazione ordinaria con aliquota IRPEG del 34%;b) possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se trattasi di partecipazioni iscritte

negli ultimi 3 bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie;c) possibilità di optare per la tassazione sostitutiva al 19% se trattasi di partecipazioni di controllo o collegamento.

Situazione post-riforma

Fiscalità del cedenteE’ prevista l’imponibilità della plusvalenza secondo le seguenti regole:

a) tassazione ordinaria con aliquota IRES al 33%;b) possibilità di rateizzazione fino a 5 esercizi se trattasi di partecipazioni iscritte

negli ultimi 3 bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie;c) possibilità di beneficiare della participation exemption (art. 87 Tuir)

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IL TRASFERIMENTO D’AZIENDAIL TRASFERIMENTO D’AZIENDA

La cessione di partecipazioni

Situazione ante-riforma

Fiscalità del cessionario

Il cessionario iscriveva la partecipazione in bilancio sulla base del costo di acquisto.Tale partecipazione era valutata secondo i criteri previsti dall’art. 61 Tuir.

Situazione post-riforma

Fiscalità del cessionario

Il cessionario iscrive la partecipazione in bilancio sulla base del costo di acquisto.È prevista l’indeducibilità delle eventuali minusvalenze iscritte.

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

La disciplina del conferimento di azienda e di partecipazioni di controlloe di collegamento è contenuta negli artt. 175 e 176 del nuovo Tuir, i quali hanno sostituito le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997.

Il legislatore della riforma, nell’abrogare il D. Lgs. n. 358/1997(in particolare l’imposizione sostitutiva del 19% sulle plusvalenze derivanti dai conferimenti), ha riproposto alcune disposizioni giàcontenute nel suddetto decreto legislativo.

Sono state inoltre introdotte nuove disposizioni per estendere l’ambitodi applicazione di alcune operazioni e per coordinare la disciplinacon il regime di participation exemption previsto dall’art. 87 Tuir.

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

La plusvalenza realizzata è tassata con aliquota IRPEG al 34%, con possibilità di rateizzazione fino a 5 anni (se l’azienda è posseduta daalmeno 3 anni e se le partecipazioni sono iscritte negli ultimi tre bilancitra le immobilizzazioni finanziarie).

E’ prevista la possibilità di optare per la tassazione sostitutiva del 19%su detta plusvalenza (art. 1 del D.Lgs. n. 358/1997).

..

Situazione ante-riforma

Il D.Lgs. n. 358/1997 prevede due particolari regimi:

- il regime di determinazione della base imponibile ancorato ai valori contabili per i conferimenti di aziende e partecipazioni di controllo e collegamento (cd. regime del realizzo controllato); - il regime di neutralità fiscale (cd. doppio binario) per i conferimenti di aziende possedute da almeno 3 anni tra società di capitali residenti.

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

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- La plusvalenza realizzata è tassata con aliquota IRES al 33%, con possibilità di rateizzazione fino a 5 anni.

- In caso di conferimenti di partecipazioni che godono dei requisiti previsti dall’art. 87 si ha l’esenzione della plusvalenza.

- E’ stata abrogata la possibilità di optare per l’imposta sostitutiva del 19%.

Situazione post-riforma

Sono mantenuti, con modifiche e integrazioni, il regime del realizzocontrollato e il regime di neutralità fiscale.

E’ stato modificata, in particolare, la disciplina dei conferimenti diazienda da parte di imprese individuali.

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

Il regime del realizzo controllato

Tale regime di determinazione della base imponibile non può essere applicato per i conferimenti di partecipazioni di controllo/collegamento,prive dei requisiti per fruire dell’esenzione, qualora la partecipazionericevuta in cambio abbia invece i suddetti requisiti.

In questo caso, il valore di realizzo è pari al valore normale della partecipazione (art. 175, comma 2).

Situazione post-riforma

Per effetto di tale regime si considera valore di realizzo il maggiore tra:

- il valore di iscrizione contabile, da parte del conferente, delle partecipazione ricevute;

- il valore di iscrizione contabile, da parte del conferitario, dell’azienda ovvero della partecipazione conferita.

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

Il regime di neutralità fiscale

..

L’art. 176 del Tuir, riproduce il regime di neutralità fiscale dei conferimentidi azienda previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 358/97.

Le modifiche e le integrazioni apportate a tale regime riguardano:

- l’ estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per consentire a tutti i soggetti imprenditori (e non solo alle società di capitali) di poter effettuare conferimenti in doppio binario a favore di società di capitali residenti.

- l’ eliminazione del requisito del possesso triennale dell’azienda per poter utilizzare detto regime.

- l’ esplicita previsione dell’irrilevanza, ai fini dell’ applicazione della norma antielusiva di cui all’ art. 37-bis D.p.r. n. 600/73, dell’ operazione di conferimento d’azienda in doppio binario, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta, in esenzione totale o parziale.

Situazione post-riforma

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Il regime di neutralità fiscale

Situazione post-riforma

Coordinando il regime del conferimento neutrale di azienda con quello dell’esenzione sulle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni, il conferente potrebbe cedere pressochè immediatamente la partecipazione ricevuta, accedendo al regime di esenzione sulla plusvalenza, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 87 Tuir.

In questo modo, le plusvalenze sul trasferimento di azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazioni con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull’azienda conferita.

L’art. 176, comma 3, Tuir, afferma esplicitamente che tale operazione non è considerata operazione elusiva da sanzionare ai sensi dell’art. 37-bis D.p.r. n. 600/73.

Tale principio dovrebbe valere anche per i conferimenti realizzati secondo il regime del realizzo controllato previsto dall’art. 175 Tuir, dove l’azienda non è trasferita in neutralità ma con assoggettamento a tassazione di una parte della plusvalenza.

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

Il regime di neutralità fiscale

Trattasi di una disposizione del tutto innovativa, in quanto il regime di continuità previsto dall’art. 176 opera solo rispetto agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda conferita e non riguarda, diversamente da quanto accade nelle fusioni e scissioni, le posizioni soggettive del conferente.

L’art. 176, comma 5, disciplina il trasferimento al conferitario dei regimi di sospensione di imposta di cui all’art. 109, comma 4, Tuir, sorti in capo al conferente.

Trattasi della possibilità di dedurre le spese e gli altri componenti negati-vi senza la loro imputazione a conto economico, subordinata al vincolo sul patrimonio.

Il conferimento in regime di neutralità fiscale non fa venir meno tali sospensioni di imposta, che si trasferiscono al conferitario, a condizioneche questi istituisca il vincolo sulle proprie riserve del patrimonio netto.

Situazione post-riforma

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

Il conferimento di impresa individuale

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Per il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individuale(che determina l’estinzione dell’impresa) è consentita la possibilità dimantenere latenti le plusvalenze implicite nei beni, utilizzando il regime delrealizzo controllato.

La successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferi-mento, se effettuata entro 3 anni dalla data del conferimento, si consideraeffettuata nell’esercizio di impresa. L’imposta sostitutiva sui capital gain si applica solo alle cessioni effettuateoltre il triennio.

Situazione ante-riforma

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IL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONIIL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DI PARTECIPAZIONI

Il conferimento di impresa individuale

Per il conferimento dell’unica azienda da parte dell’imprenditore individualeè stabilito che la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto del conferimento non si considera effettuata nell’esercizio di impresa.

Pertanto la tassazione ha luogo secondo il regime di capital gain, previsto per la cessione di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c) e art. 68, assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito allestesse ai sensi del suddetto regime.

Situazione post-riforma

Tale disposizione si applica nel caso di conferimento dell’unica azienda,effettuato sia secondo il regime di realizzo controllato sia secondo il regime di neutralità fiscale.