Minori non accompagnati bloccati a lampedusa

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Documento di Fulvio Vassallo

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  • 1. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI BLOCCATI ALAMPEDUSA.1. Si segnala da anni allinterno dei cd. flussi misti di migranti che arrivano via mare allefrontiere italiane, un numero crescente di minori non accompagnati (MNA), molti dei qualiprovenienti da aree geografiche interessate da situazioni di guerra e violenza generalizzata.Gi nel 2006 il governo italiano adottava una specifica direttiva che stabiliva precisi doveri incapo agli agenti istituzionali che fossero entrati in contatto con questi soggetti, nel corso diattivit di contrasto dellimmigrazione irregolare e dopo gli sbarchi, generalmente assistiti conlintervento delle forze di polizia, per ragioni di soccorso e salvataggio.In base alla Direttiva Amato del 7 dicembre 2006 ( registrata alla Corte dei Conti il 7 marzo2007, a differenza di altri provvedimenti ministeriali adottati di recente nella stessa materia),i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli enti che svolgono attivit sanitaria odi assistenza, i quali vengono a conoscenza dellingresso o della presenza sul territorio delloStato di un minorenne straniero non accompagnato sono tenuti a fornirgli, in forma adeguataallet e alla comprensione del minore, le pertinenti informazioni sulla sua facolt di chiedereasilo e ad invitarlo ad esprimere la propria opinione al riguardo, a tali fini garantendo alminore lassistenza di mediatore culturale o di uninterprete che parli la sua lingua dorigine oquella da lui conosciuta. Inoltre gli Uffici di Polizia di Frontiera, gli Uffici Interforze deiCentri di accoglienza e le Questure garantiscono, inoltre, al minore straniero nonaccompagnato, presente in frontiera o sul territorio nazionale, leffettivo accesso allaprocedura di presentazione della domanda di asilo, agevolando, per quanto di lorocompetenza e in collaborazione con lalto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati(UNHCR) e gli altri organismi che operano nellambito della protezione dei richiedenti asilo,una tempestiva e completa informazione sulla normativa di riferimento, utilizzando allo scopoanche lopuscolo informativo, di cui lart. 2, comma 6, del DPR 16/9/2004, n. 303, redatto inpi lingue straniere dalla Commissione nazionale per il diritto dasilo.Lart. 343 del Codice Civile (Apertura della tutela) stabilisce poi che se entrambi i genitorisono morti o per altre cause non possono esercitare la potest dei genitori, si apre la tutela

2. presso il tribunale del circondario dove la sede principale degli affari e interessi del minore.Se il tutore domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela pu essere ivitrasferita con decreto del tribunale.Nel sistema prefigurato dalla direttiva Amato del 7 dicembre 2006, la Questura affidavatemporaneamente il minore straniero non accompagnato, che avesse espresso la volont dichiedere asilo, come risultante dal relativo verbale, ai Servizi Sociali del Comune in cui sitrovava il medesimo, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudicetutelare competente per il territorio, ai fini dellapertura della tutela e della nomina del tutore(art. 343 -346 c. c.) e delladozione dei provvedimenti conseguenti (art. 371, comma 1, n. 1c.c.).Il Comune, a sua volta, segnalava immediatamente il minore al Servizio centrale del Sistemadi Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ai fini del tempestivo avvio dellattivit diprotezione nellambito dei servizi del Sistema di protezione cofinanziati dal Fondo nazionaleper le politiche e i servizi dellasilo. Il servizio centrale del Sistema di protezione provvedevaad indirizzare linserimento del minore presso lEnte Locale segnalante o presso lEnte localepi vicino che abbia disponibilit di posti daccoglienza, specificamente ai minori, nellambitodi strutture per minori, cofinanziati dal Fondo per le politiche e i servizi dellasilo.LEnte locale inserito nel sistema di protezione informava il Giudice tutelare o il Tribunaleper i minorenni, e per conoscenza il servizio centrale, dellavvenuta presa in carico del minore.Il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, sentito il minore, confermavano, qualorarisulti conforme al suo interesse, il suo inserimento nelle strutture di accoglienza.Le procedure di identificazione avvenivano comunque con una certa rapidit, ed il passaggiodallisola di Lampedusa ad altre strutture di prima accoglienza si verificava al massimonellarco delle 3-4 giorni, al punto che in diverse occasioni, anche in sedi internazionali, ilPrefetto Morcone del Ministero dellinterno, parlava di un vero e proprio SistemaLampedusa. Molti minori non accompagnati, tuttavia, lasciavano dopo pochi giorni lestrutture di accoglienza e si rendevano irreperibili e, trattandosi di soggetti particolarmentevulnerabili, era forte il sospetto che potessero ricadere nel giro di organizzazioni criminali. Iproblemi non nascevano tanto dalle direttive impartite dal governo, che andavano nelladirezione di una maggiore tutela dei diritti dei minori, quanto dalle disfunzioni verificabili neirapporti tra enti di accoglienza, comuni e Prefetture. 3. Secondo un rapporto dellorganizzazione Save The Children del 2009 le criticit eranodunque evidenti gi allora. Si trattava, di una situazione particolarmente complessa checoinvolge diversi livelli di responsabilit. Le Prefetture, spinte dalla necessit di collocare iminori in arrivo via mare, hanno avviato convenzioni con gli enti gestori delle comunit perun numero di posti 4 o 5 volte superiore rispetto al limite di 10 posti previsto dalDPCM308/2001, non hanno verificato sistematicamente i requisiti delle comunit (tra cuiliscrizione allAlbo Regionale) e non sempre hanno verificato le capacit e disponibilitfinanziarie degli enti locali sui cui territori sono state avviate le comunit convenzionate.I Comuni, a loro volta, pur avendo dirette responsabilit in materia di accoglienza dei minori(sia in base a quanto stabilito dalla legge 328/2000, sia perch spesso affidatari dei minoriaccolti) non hanno attivato, attraverso i meccanismi previsti dalla normativa (Piani di zona18, ecc.) le richieste di finanziamento necessarie alla copertura degli oneri derivantidallaccoglienza dei minori e non hanno effettuato una ricognizione delle strutture giesistenti sul territorio (in alcuni casi da anni) e dei relativi requisiti e costi.Save The Children operava ( ed opera) nellambito del progetto Praesidium III, svolgendoanche attivit di monitoraggio allinterno del Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA)di Lampedusa, al fine di verificare la conformit delle procedure di accoglienza dei minori inesso applicate agli standard previsti dalla normativa nazionale ed internazionale vigente inmateria. La situazione verificata allora appare ancora pi grave oggi, dopo la ripresa deglisbarchi di minori non accompagnati provenienti non solo dalla Libia, non solo subsahariani,ma originari anche dai paesi nordafricani, quindi con una maggiore incidenza di egiziani etunisini.Come sempre, tutto parte dalla incerta natura giuridica del trattenimento nei centri di diversa( e variabile) denominazione ubicati nellisola di Lampedusa. Secondo Save The Children, ilCSPA in questione dal 2006, finalizzato a garantire unassistenza immediata ai migranti inarrivo a Lampedusa, prima che si proceda al loro trasferimento presso gli altri centri permigranti. Pertanto, i migranti dovrebbero essere trattenuti in questo centro per un periodo ditempo limitato ad un massimo di 48 ore, tale cio da consentire le attivit di soccorso e di primaaccoglienza. In particolare,secondo quanto dichiarato da questa organizzazione, il periodo dipermanenza dei minori allinterno del suddetto CSPA -registrato nel periodo tra maggio edicembre 2008 stato in media di 5 giorni; alcuni minori sono stati trattenuti nel centro perperiodi superiori ai 20 giorni. Gi allora, ma ancora di pi oggi, come si dir, la permanenzadei minori nelle strutture di prima accoglienza di Lampedusa risultava assai pi lunga. 4. Dopo il 2008 il sistema di accoglienza dei minori stranieri aveva gi funzionato dunque connumerosi aspetti critici legati ai tempi delle procedure, alla mancanza di informazioni edallelevato tasso di abbandono dei minori che lasciavano le strutture di accoglienza, ma si eraalmeno interrotta la prassi delle forze di polizia, invalsa sino a quel tempo, di rinchiudere iminori vicini alla maggiore et negli stessi centri di detenzione amministrativa nei qualivenivano rinchiusi gli adulti, come rilevato dalla Commissione de Mistura nelle attivitispettive svolte nel corso del 2007. Nel corso di ogni visita effettuata da parlamentari edassociazioni al centro di detenzione Vulpitta di Trapani fino a quellanno si era sempreriscontrata la presenza di minori stranieri indebitamente trattenuti.Nel 2010, il blocco apparente degli arrivi, conseguenza degli accordi di respingimento conclusi traItalia e Libia, aveva fatto ritenere che il problema dellaccoglienza dei minori stranieri nonaccompagnati, e pi in generale dei richiedenti protezione internazionale, fosse ormai risolto, con laesternalizzazione dei controlli di frontiera nei paesi nordafricani, oltre che con la prassi deirespingimenti collettivi alle frontiere portuali dellAdriatico. Il sistema di accoglienza previsto per iminori stranieri non accompagnati veniva di fatto smantellato, e persino lo SPRAR ( sistema diaccoglienza e protezione per rifugiati e richiedenti asilo) risultava ridimensionato.La recente emergenza Nord-africa, ha riproposto la questione dellarrivo di un numero elevato diminori non accompagnati dalle coste nord-africane, prima con larrivo di numerosi giovani tunisini,a partire dai primi giorni di febbraio di questanno, poi con la ripresa degli arrivi dalla Libia,qualche tempo dopo. La situazione diventava cos sempre pi difficile perch per effetto dellasituazione di guerra in Libia e della fuga di centinaia di migliaia di persone da questo paese versolEgitto e la Tunisia, la composizione dei minori non accompagnati risultava sempre pi eterogenea,per et, nazionalit e progetti migratori. In molti casi questi minori, soprattutto dalla Tunisia edallEgitto, fuggivano in Europa per aiutare le famiglie in gravi difficolt economica dopo la crisisociale e politica che aveva colpito i loro paesi. Molti volevano soltanto raggiungere i loro parentiregolarmente residenti in Italia o in altri paesi europei. E quindi una lunga permanenza in strutturedi trattenimento ed identificazione, senza alcun provvedimento da potere almeno impugnare,risultava ancora pi penosa, soprattutto per lassenza di prospettive offerte dallo stato italiano e per igravi ritardi delle autorit preposte al successivo trasferimento e allassistenza di questi minori.Inoltre, soprattutto nel caso di minori vicini al compimento della maggiore et, il protrarsi deltrattenimento ai fini della identificazione veniva avvertito ( come in effetti era) finalizzato allasuccessiva detenzione ed espulsione, non appena compiuta la maggiore et. 5. Come segnalato in un recente rapporto dellAgenzia delle Nazioni Unite per il monitoraggio dellaConvenzione a protezione dei diritti dellinfanzia, ancora nel 2011 in Italia, anche nei casi di minoristranieri non accompagnati richiedenti asilo, le garanzie previste dal Dlgs. 25/2008, e segnalate nelRapporto governativo, spesso risultano nella pratica inevase, in particolare rispetto alle prassisegnalate in merito alla determinazione dellet, allapertura della tutela e conseguente nomina deltutore.Allesigenza generalmente avvertita di un maggiore coordinamento delle iniziative a protezione deiminori stranieri non accompagnati si poi risposto con una trasformazione radicale del sistema diprima e di seconda accoglienza, con gli ennesimi provvedimenti di protezione civile, che nella lorointempestivit e per la mancanza di adeguate risorse, stanno determinando problemi ancora pigravi di quelli che si intendeva risolvere. Non sembra ancora seriamente affrontato il problema diuna equa distribuzione dei minori non accompagnati su tutto il territorio nazionale, e ilcoordinamento richiesto ad una pletora di organi burocratici, di nuova o di antica istituzione, rischiadi tradursi in una clamorosa violazione degli obblighi di protezione ed assistenza fissati dalla legge.Alla fine, compare sempre lo spauracchio della detenzione e dellespulsione, senza alternativepossibili nella legalit, al compimento della maggiore et, e questo sembra destinato ad alimentareuna crescente propensione alla fuga dai centri di accoglienza. Il trattamento assai pesante riservatodalla polizia ai minori stranieri non accompagnati, soprattutto tunisini ed egiziani, non costituiscecerto la premessa per una mediazione e per la costruzione di un rapporto basato sul rispettoreciproco di diritti e doveri.2. Sulla base dei diversi decreti, e delle ordinanze di protezione civile (OPCM), adottate dalPresidente del consiglio dei ministri e dal ministro dellinterno a partire dal 12 febbraio 2011, sonostate stabilite le nuove Procedure per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati) Lacircolare con le procedure operative stata definita dal Comitato di coordinamento nella riunionedel 17 maggio E quindi seguito il Decreto del Commissario Delegato Emergenza Nord Africa del18 maggio 2011 - Nomina Soggetto attuatore (1305.26 KB) che ha nominato Soggetto attuatore perlassistenza dei minori non accompagnati il Direttore generale del Ministero del Lavoro e dellePolitiche Sociali.Come riferito dallagenzia AGI il 23 giugno scorso si svolto un incontro a Roma al qualehanno partecipato i rappresentanti della Protezione Civile, del ministero del Lavoro, deldipartimento per le Liberta civili e lImmigrazione del ministero dellInterno, del ministerodegli Esteri, dellOrganizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dellAltocommissariato Onu per i rifugiati (Unhcr), dellUnicef oltre oltre a deputati e senatori e ad 6. attivisti delle principali ong impegnate nel settore. Le organizzazioni non governative hannorilanciato il loro allarme. Secondo Save The Children, con un comunicato successivoallincontro, occorre dare subito accoglienza a circa 450 minori non accompagnati che doposettimane sono ancora a Lampedusa e nei centri temporanei di transito sulla terraferma, nonidonei a garantire sicurezza e protezione, e dare piena attuazione alle procedure perlaccoglienza dei minori non accompagnati approvata dal Comitato di Coordinamento perlemergenza umanitaria. Secondo lorganizzazione umanitaria, come riferisce anche lANSA,va rafforzata la vigilanza, da parte di tutti gli organi competenti, sul reclutamento dei minoriarrivati via mare da parte di organizzazioni illegali per lavoro nero e altre forme disfruttamento.La situazione dei minori non accompagnati trattenuti nei centri dellisola di Lampedusa diventata, intanto, sempre pi drammatica, e si ha notizia persino di un minore tredicennetrattenuto con altre decine di migranti nord-africani nellisola di Linosa, in un campo dicalcio, dove sembrerebbe che abbia pure tentato di impiccarsi utilizzando la rete della porta. Iminori stranieri non accompagnati trattenuti a Lampedusa hanno tra i 14 e 17 anni di et.Alcuni di loro sono trattenuti presso il Cpsa di Contradab Imbriacola (87) e gli altri allexbase militare Loran (classificata nel sito del Ministero degli Interni come Cie dal 2009, ma difatto centro di prima accoglienza e appendice del Cpsa di contrada Imbriacola).Alla ex base Loran risulterebbero trasferiti solo i minori gi identificati. Alcuni dei minoritrattenuti durante il mese di giugno nei centri di Lampedusani erano arrivati con gli sbarchidel 13 maggio, Altri con gli sbarchi successivi, ovvero il 13, 14, 19 e 26 maggio. Tutti avrebberodovuto lasciare Lampedusa verso un centro di accoglienza per minori gi da settimane. Edovrebbe essere chiaro a tutti che non pu essere solo la Sicilia lunica regione a farsi caricodellaccoglienza di minori non accompagnati.Da parte di chi si sarebbe dovuto occupare di questi minori, ad oltre un mese dalla suadesignazione, soltanto parole. "Lemergenza non finita - ha avvertito in una dichiarazioneriportata dallANSA- Natale Forlani, direttore generale per limmigrazione del Ministero dellavoro e soggetto attuatore per lassistenza ai minori stranieri non accompagnati provenientidal Nord Africa - e il problema non sar di breve durata ma si protrarr nei prossimi anni. Ilproblema complesso, alcuni di questi minori arrivano con una precisa strategia e spessoidentificarli difficile. E questo vero soprattutto a Lampedusa, dove tutti i giovani chearrivano dichiarano di essere minorenni per poter usufruire della protezione garantita ai 7. minori nel nostro Paese. Va perfezionato il sistema di identificazione". Forlani ha spiegato che previsto, ma non ancora attivato, un nuovo sistema di case-ponte per la prima accoglienzadei minori stranieri, per toglierli da situazioni di promiscuit. E c il problema delle risorse:per laccoglienza dei minori non accompagnati servono 45-50 miliardi di euro, ha detto, e nonsar facile reperirli alla vigilia di una manovra finanziaria che ha definito "da brividi". Ilcapo della Protezione civile, Franco Gabrielli, ha definito quella dei minori stranieri"unemergenza nellemergenza" e ha annunciato di aver deciso di istituire un team dimonitoraggio sulla qualit dellaccoglienza nelle strutture adibite in Italia a ricevere minorinon accompagnati, chiedendo a Save the Children di farne parte.Nelle dichiarazioni di Forlani si riscontra un evidente capovolgimento della Direttiva Amato del2007., si introduce di fatto una vera e propria presunzione di maggiore et fino a prova contraria,assoggettando i minori alle stesse misure restrittive in attesa di identificazione adottate per gliadulti. Secondo Forlani, a Lampedusa, tutti i giovani che arrivano dichiarano di essereminorenni per poter usufruire della protezione garantita ai minori nel nostro Paese.Lesigenza di perfezionare il sistema di identificazione appare certamente plausibile, afronte della imprecisione dei sistemi adottati attualmente, ma non pu costituire un alibi per iltrattenimento a tempo indeterminato di ragazzi che dovrebbero essere identificati con lamaggiore tempestivit, al fine di attivare il giudice tutelare, la procura del competenteTribunale dei minori ed i servizi sociali e che, per la legge vigente ( art. 19 del T.U.sullimmigrazione n. 286 del 1998), da interpretare anche alla luce della direttiva Amato, se sivuole rispettare il superiore interesse del minore, non possono essere respinti o espulsi.Malgrado i provvedimenti pi recenti, adottati dal governo, affermino che i minori stranierinon accompagnati entrati in Italia clandestinamente non possono essere allontanati e sonotitolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del1989, le nuove procedure amministrative che sono state stabilite sulla base di una proclamazionedello stato di emergenza, appaiono di una tale lunghezza e farraginosit da esporreconcretamente il minore, soprattutto se prossimo al compimento della maggiore et, comenella maggioranza dei casi, al rischio della fuga nella clandestinit e ad un successivorimpatrio forzato . Si procrastina persino lavviso della presenza del minore nonaccompagnato al tribunale per la nomina del tutore ed alla Procura del tribunale dei minori.E sempre pi necessario invece che la procedura di nomina del tutore venga avviata a partiredalla segnalazione immediata da parte dellautorit di polizia della presenza di persone che siha motivo di ritenere di minore et, e non gi dalla comunicazione della comunit di 8. accoglienza o della struttura ponte di transito, peraltro non ancora costituita, comesembrerebbe prevedere la nuova selva di ordinanze di protezione civile con la quale si staaffrontando questa ennesima emergenza.Secondo le nuove procedure gi in vigore, sulla carta, ma ancora bloccate di fatto, il minore nonaccompagnato che arriva in territorio italiano dovrebbe essere identificato dalle Autorit di pubblicasicurezza, che fanno un primo accertamento dellet e ne segnalano la presenza al Soggettoattuatore, al Comitato per i minori stranieri, al Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare. Senon riescono ad individuare una struttura per laccoglienza nel distretto di appartenenza, leAutorit di pubblica sicurezza dovrebbero richiedere al Comitato per i minori stranieri, tramite ilSoggetto attuatore, di indicare le strutture (ponte) alle quali possono rivolgersi per una primaaccoglienza. Queste strutture ponte saranno state preventivamente censite su tutto ilterritorio nazionale dal Soggetto attuatore in accordo con Anci. Si tratta di strutture che sidovrebbero fare carico solo della prima fase dellaccoglienza, in attesa di trasferire i minori nellestrutture che li ospiteranno successivamente fino al raggiungimento della maggiore et.Una volta individuata la struttura ponte le Autorit di pubblica sicurezza si dovrebbero occuparedel trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comunedove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare.Entro un massimo di 30 giorni il Sindaco, o un suo delegato, deve procedere a:- richiedere alle Autorit di pubblica sicurezza di perfezionare lidentificazione e accertare laminore et;- verificare leffettivo status di non accompagnato;- raccogliere le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia;- informare il minore sullopportunit di chiedere protezione internazionale;- assicurare uno screening sanitario, attraverso le strutture sanitarie locali. Una volta ultimate leprocedure il Sindaco, o un delegato, segnala i minori al Comitato per i minori stranieri, tramite ilSoggetto attuatore.Il Comitato per i minori stranieri deve indicare quindi le comunit di accoglienza che hannodisponibilit di posti. E la "struttura ponte" ad assicurare il trasferimento nei tempi e modiconcordati con i Comuni di destinazione. Una volta arrivato il minore viene preso in carico daiservizi sociali che avviano tutte le procedure previste dalla legge, aggiornano il Comitato per iminori stranieri, il Soggetto attuatore, il Tribunale per i minorenni e il Giudice tutelare 9. territorialmente competenti. I costi dellaccoglienza, sia nelle strutture ponte sia nelle strutturedefinitive vengono rendicontati dal Soggetto attuatore al Commissario delegato e sono coperti conle risorse stanziate dallordinanza di protezione civile n. 3933 del 13 aprile 2011.Si tratta dunque di verificare se siano stati tempestivamente assolti i compiti del Comitato peri minori stranieri:- individuazione, tramite il Soggetto attuatore, in accordo con Anci, delle strutture pontedisponibili e delle comunit di accoglienza che ospiteranno il minore fino alla maggiore et;- censimento dei minori non accompagnati giunti sul territorio nazionale e loro localizzazione;- gestione dei flussi dei minori dalle strutture ponte verso le comunit di accoglienza, tramite ilSoggetto attuatore.Occorre pure verificare il rispetto tempestivo ed ormai improcrastinabile dei compiti affidatial Soggetto attuatore:- definizione delle linee guida per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per laccoglienzadei minori, di concerto con Anci;- verifica dellammissibilit delle voci di spesa presentate dai Comuni;- erogazione dei contributi ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per laccoglienza diminori;- rendicontazione mensile al Commissario delegato dei costi complessivi sostenuti per laccoglienzaai fini del relativo rimborso;- invio al Commissario delegato di report periodici sullattivit svolta.NON RISULTA CHE - ALLA DATA DEL 27 GIUGNO- QUESTE STRUTTURE PONTESIANO STATE ATTIVATE , NE CHE SIANO STATI DISPOSTI I TRASFERIMENTI DEINUMEROSI MINORI NON ACCOMPAGNATI, PRESENTI DA SETTIMANE ALAMPEDUSA, O IN ALTRE STRUTTURE IMPROVVISATE, SULLA BASE DELLENUOVE DISPOSIZIONI. LA CONDIZIONE DEI MINORI STRANIERI NONACCOMPAGNATI RIMANE SEGNATA DA UNA INCERTEZZA TOTALE, CHE SITRADUCE NELLAPPLICAZIONE DI MISURE DETENTIVE A TEMPOINDETERMINATO E NELLUSO DELLA FORZA CON MODALITA NON CONFORMIALLE PRESCRIZIONI DELLA LEGGE NAZIONALE ( art. 13 Costituzione) E DELLECONVENZIONI INTERNAZIONALI.In base ai dati contenuti in un dossier dellorganizzazione Save The Children, come riferitidallagenzia Redattore Sociale del 17 giugno scorso, da gennaio ad oggi sono circa 1.500 i 10. minori giunti a Lampedusa, di cui 544 nellultimo mese: il 10% sono bambini piccoli arrivatiinsieme a uno o entrambi i genitori, gli altri sono minori non accompagnati, ragazziadolescenti arrivati dal Nord Africa, soprattutto da Tunisia e Libia, da cui sono fuggiti a causadella guerra, affrontando viaggi rischiosissimi quale quello dallesito drammatico avvenutoa largo della Tunisia tra marted e mercoled in cui hanno anche visto morire familiari oamici. Save the Children sottolinea come sul totale dei minori non accompagnati approdatisullisola, 425, in prevalenza sedicenni e originari del Mali (84), del Ghana (42) e della CostadAvorio (37), sono ancora in attesa di essere collocati nelle comunit alloggio per minori sulterritorio nazionale.Secondo lorganizzazione, nonostante la legge italiana garantisca ai minori stranieri nonaccompagnati il diritto allaccoglienza presso questo tipo di strutture, la maggior parte sitrova da pi di 15 giorni in strutture diverse, inadeguate alla loro accoglienza per un tempocos prolungato. In particolare, a Lampedusa sono 219 i minori non accompagnati presenti (inparte alla Base Loran e in parte al CPSA), 61 dei quali arrivati tra il 12 e il 14 maggio; lamaggior parte (38) sono originari del Mali; 102 hanno 16 anni, ma ci sono anche 10 ragazziche hanno tra gli 11 e i 13 anni. Nei giorni scorsi alcuni minori hanno compiuto atti diautolesionismo per manifestare la loro insofferenza rispetto alla situazione in cui si trovano.Save the Children sottolinea poi che presso la tensostruttura di Porto Empedocle (AG) lasituazione ancora pi allarmante: sono ancora in attesa di collocamento 109 minori nonaccompagnati trasferiti il 13 maggio da Lampedusa, dove erano arrivati una settimana prima(tra il 5 e l8 maggio). La maggior parte ha 16 anni ed originaria del Mali e del Ghana. Glialtri sono: 13 a Pozzallo (RG), 43 al Cara di Mineo (CT), 41 al CARA di Pian del Lago (CL).A questi occorre aggiungere quanti sono arrivati sulle coste siciliane e pugliesi negli ultimigiorni e che sono ancor in attesa di identificazione.Pur riconoscendo gli sforzi posti in essere dalle istituzioni a vario titolo coinvolte nelladozionedella procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati, Save the Childrenrileva con preoccupazione la mancata attuazione operativa della stessa.Per questo motivo Save the Children raccomanda che si provveda con urgenza a individuareuna soluzione allattuale grave situazione, che pone in serio pericolo la sicurezza e laprotezione dei minori. Lorganizzazione chiede, in particolare, che: si proceda in tempi rapidiallindividuazione sul territorio nazionale di strutture ponte in cui venganotemporaneamente trasferiti i minori in attesa di collocamento in comunit alloggio; a livellocentrale, siano reperiti e aggiornati i posti disponibili in comunit alloggio per minori, iviinclusi i minori richiedenti protezione internazionale, e che, sulla base di tale disponibilit, 11. venga organizzato il collocamento dei minori; a livello centrale, si provveda a dare chiareindicazioni alle frontiere rispetto alle necessit di trasferimento dei minori non accompagnati.Considerata la costante presenza dei minori nel flusso migratorio in arrivo dal Nord Africa,Save the Children sia valutata lopportunit di ampliare la disponibilit dei posti inaccoglienza e delle risorse stanziate, secondo la previsione dellart. 5 OPCM 3933/2011, al finedi unassistenza, accoglienza e protezione adeguata per i minori stranieri non accompagnati inarrivo via mare. Non sembra che a distanza di settimane da questo pressante appello lasituazione sia sostanzialmente cambiata ed i minori stranieri non accompagnati rimangonoancora indebitamente bloccati nelle stesse strutture e con le stesse modalit riscontrateallinizio del mese di giugno.3. A partire dal mese di aprile 2011, appare dunque incontestabile come alcune centinaia diminori stranieri non accompagnati, per la maggior parte di origine nordafricana, siano statitrattenuti presso il Centro di prima accoglienza e soccorso (CPSA) di Contrada Imbriacola enel centro, che si suppone di prima accoglienza (CPA), ubicato nella vecchia base Lorannellisola di Lampedusa. In entrambi i casi si tratta di strutture recintate con reti, mura ecancelli che inibiscono la libera circolazione nellarea. Nelle stesse strutture sono puretrattenuti immigrati di et adulta. Situazioni altrettanto gravi si riscontravano alla fine digiugno ancora a Mineo ( Catania) dove- nello stesso mese , tra decine di migranti provenientida Lampedusa, vi erano ancora oltre 40 minori non accompagnati, di fatto in condizioni didetenzione amministrativa, poich sembra che manchi la possibilit daccoglienza a Cataniaper esaurimento di posti. Altri minori non accompagnati sembra che si trovino ancoraallinterno dei centri di transito di Pozzallo e di Porto Empedocle vicino Agrigento. Pernessuno di loro, per quanto risulta, sono state rispettate le direttive impartite dal Ministerodellinterno nel 2007, e non sono avviate neppure le procedure per la nomina immediata di untutore o per linvio verso centri di accoglienza specializzati e convenzionati.I minori stranieri non accompagnati rinchiusi in queste strutture, al pari degli adulti, sitrovano in condizione di estrema limitazione della libert personale essendogli inibita luscitadal centro ed essendo, a tal fine, sottoposti a continua sorveglianza, senza che nei loroconfronti sia stato emesso e notificato alcun provvedimento limitativo della libert personale esenza che i provvedimenti stessi siano stati sottoposti al vaglio giurisdizionale, garanziepreviste in primo luogo dalla Costituzione, dalla normativa europea e internazionale e daldiritto interno, non da ultimo il D.Lgs. 286/98. 12. Per i minori stranieri non accompagnati si pone ovunque il problema della identificazione edellattribuzione dellet, procedure che secondo gli organi di polizia legittimerebbero iltrattenimento allinterno di centri chiusi almeno nella fase di prima identificazione anche alfine di evitare che la falsa dichiarazione di minore et potesse costituire un espediente persottrarsi allapplicazione delle procedure di respingimento e di espulsione. Particolarmentecritica, in questa fase, anche la condizione dei minori che intendono proporre istanza di asilo odi altra forma di protezione internazionale. E noto che i minori stranieri non accompagnatinon sono espellibili fino al compimento della maggiore et e che nei loro confronti qualunquepubblico ufficiale ha precisi obblighi di assistenza immediata e di denuncia, alle competentiautorit giudiziarie.Sulla questione, da sempre controversa, della identificazione dei minori migranti, il 9 luglio2007, veniva emanata una direttiva firmata dal ministro Amato e inviata ai questori, cheintroduceva nuovi criteri per accertarne le generalit, fissando la presunzione di minore et intutti i casi in cui il dubbio sulleaccertamento dellet effettiva non superasse i due anni. Ed peraltro noto che lesame radiografico del polso, lunico condotto per accertare let deigiovani che raggiungono irregolarmente le frontiere italiane offre un ambito di incertezza dialmeno due anni. Ad oggi non sembra che la circolare sia stata espressamente revocata, anchese nella prassi non risulta che sia generalmente osservata. Come spiegava nel 2007 ilsottosegretario Lucidi, in occasione della presentazione della circolare, "in caso det incertaper evitare il rischio di adottare erroneamente provvedimenti gravemente lesivi dei diritti deiminori, quali lespulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di PermanenzaTemporanea, il migrante sottoposto allesame per laccertamento dellet. Lesame consistenella misurazione del polso e ha un margine di errore fino a due anni.Con questa direttiva si introduceva cos la presunzione della minore et in caso di periziaincerta. In tal modo, a detta del sottosgretario Lucidi nel 2007, il giovane veniva subitoinserito in un percorso di tutela e protezione, riducendo cos il rischio che, nelle more diulteriori accertamenti, finisse in una rete di sfruttamento.Le nuove disposizioni adottate oggi dal governo italiano, in assenza dei mezzi e delle strutture chene avrebbero dovuto consentire una immediata attuazione, si traducono invece in provvedimentirestrittivi gravemente lesivi dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, peraltro privatidellunica possibilit di regolarizzazione loro concessa al raggiungimento della maggiore et,nellipotesi di una apertura tempestiva della tutela e di una procedura di affidamento. 13. Non si possono certo utilizzare provvedimenti come le Ordinanze del Presidente del Consiglio deiMinistri (OPCM), o i Decreti emergenziali adottati dai ministri, per derogare norme di rangogerarchico sicuramente superiore o Convenzioni internazionali, anche in base al sistema gerarchicodelle fonti segnato dallart. 10 della Costituzione in materia di condizione giuridica degli stranieri.Quando sono in gioco i diritti di libert delle persone ed il superiore interesse del minore non sipu consentire che provvedimenti da stato di emergenza trasformino le esigenze di accoglienza inuna condizione di detenzione a tempo indeterminato, con la condizione di clandestinit o ilrimpatrio forzato, come unica conseguenza possibile. Questa situazione di incertezza e di blocconei luoghi chiusi di prima accoglienza, come i centri di Lampedusa, o altre struttureprovvisorie in Sicilia, si riflette anche sui ritardi nelle strutture di seconda accoglienza. Inassenza dello smistamento da parte delle strutture ponte, ad oggi non ancora esistenti, edelle relative convenzioni, molte comunit per minori sono costrette a chiudere i battenti. Unguasto irreparabile ad un sistema di accoglienza gi sottodimensionato e adesso stravolto daiprovvedimenti di natura emergenziale adottati dal governo.Si devono altres segnalare i gravi ritardi di alcuni uffici di Tribunale preposti allapertura delletutele, che ritardano al di l di ogni giustificabile termine le procedure richieste dalla legge, con ilrisultato che in caso di raggiungimento della maggiore et da parte del minore, questi si ritrovairrimediabilmente nella condizione di immigrato irregolare, a meno che non abbia proposto unaistanza di protezione internazionale.4. Il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati, al di l del tempo strettamentenecessario per fare fronte alle esigenze di primo soccorso ed accoglienza, dunque il trattenimento instrutture definite come CPSA, oppure in altri centri deputati allaccoglienza delle persone subitodopo lo sbarco ( come in Sicilia a Porto Empedocle ed a Pozzallo, in hangar ubicati allinterno delporto) pu costituire occasione di gravi violazioni dei diritti loro riconosciuti a livellointernazionale.In base alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata eresa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e, si prevede che qualunque provvedimentodellautorit amministrativa sia adottato nel superiore interesse del minore ( art. 3) ed inparticolare, si prevede lobbligo per lo Stato di adottare misure adeguate affinch un fanciullo ilquale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o daogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dellassistenza umanitarie necessarie perconsentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla medesima Convenzione e dagli 14. altri strumenti internazionali relativi ai diritti delluomo o di natura umanitaria. I provvedimentiadottati dalle autorit italiane, anche nelle prassi informali che ne sono seguite, vannoesclusivamente nella direzione del contrasto della cd. immigrazione clandestina, come emergeanche dalla titolazione e dalla portata delle Ordinanze di protezione civile ( in particolare le n. 3933e 3935) che confondono la questione dellaccoglienza con le esigenze di contrastodellimmigrazione irregolare. Ma per quanto riguarda il superiore interesse dei minori non neppure chiaro quali siano ad oggi le autorit, o gli enti privati, che decidano effettivamente sullaloro condizione e rimangono altrettanto oscuri i criteri che nella pratica quotidiana vengono adottati,a Lampedusa, come nelle altre strutture provvisorie nelle quali risultano rinchiusi minori stranierinon accompagnati.Secondo la Convenzione europea sullesercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, gli articoli. 3 e 11 riconoscono alminore il diritto di ricevere ogni informazione pertinente, di essere consultato ed esprimere lapropria opinione, di essere informato delle eventuali conseguenze di tale opinione e quelle diqualunque decisione, sia nei provvedimenti dinanzi ad unautorit giudiziaria sia in quelli dinanzi adaltri organi o nelle problematiche relative ai minori indipendentemente da qualunque procedimento.Nel caso dei minori trattenuti a Lampedusa, soprattutto se di provenienza tunisina, non risulta chequesti doveri di informazione siano stati puntualmente adempiuti e che sia stata presa inconsiderazione lopinione del minore. La domanda pi insistente che stata rivolta alle pochepersone che hanno potuto visitarli stata sempre la stessa: che fine faremo?La Direttiva 2003/9/CE, recante "norme minime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negliStati membri", agli artt. 17 e 18 impone agli Stati membri,in sede di attuazione delle disposizionirelative alle condizioni materiali di accoglienza, di tenere conto della specificit della situazione delminore straniero e del minore non accompagnato, fra gli altri soggetti vulnerabili, e di informarsi alcriterio fondamentale del prevalente interesse del minore. Non risulta che i minori trattenuti perlunghe settimane abbiano potuto presentare una domanda formale di asilo, con la tempestivacompilazione del modello C 3, e la mancata nomina dei tutori ha aggravato questa situazione. Se lascelta fatta dallamministrazione sembra quella di non consentire ai minori trattenuti a Lampedusaun accesso immediato alla procedura di protezione internazionale, il protrarsi del loro trattenimentoai supposti fini dellidentificazione, nei due centri dellisola, priva queste persone di un dirittofondamentale loro riconosciuto dalle Convenzioni internazionali. In ogni caso appareeccessivamente lungo e troppo rimesso alla discrezionalit dellautorit di polizia, il lasso di tempo 15. intercorrente tra la manifestazione di volont rivolta al riconoscimento di una forma di protezione ela formalizzazione di detta volont, mentre la persona mantenuta in una condizione di totaleprivazione della propria libert personale.Il D.Lg 30 maggio 2005, n. 140 recante "Attuazione della direttiva 2003/9/CE stabilisce normeminime relative allaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri", ed in particolare lart. 8commi 3 e 4 che prevede lattivazione di servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asiloportatori di esigenze particolari e di specifici programmi di accoglienza riservati ai minori nonaccompagnati richiedenti asilo e rifugiati. Qualcuno sar mai responsabile per il mancato avvio diquesti programmi? Quali specifici programmi di accoglienza per minori non accompagnati sonostati predisposti nellisola di Lampedusa e nelle altre localit dove questi minori si trovano in unaconizione di totale limitazione della loro libert personale ? La mancata istituzione dei centri ponteed il mancato avvio dei minori non accompagnati verso queste strutture, non configura forse unaeclatante omissione?Il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, che reca il "Regolamento concernente i compiti del comitatoper i minori stranieri,a norma dellart. 33, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286", detta norme specifiche sul censimento e laccoglienza dei minori presenti non accompagnati.Altri compiti specifici in materia di collocazione in strutture apposite dei minori non accompagnatisono state adesso impartire con i recenti provvedimenti basati sulla proclamazione dello stato diemergenza del 12 febbraio scorso. Che cosa hanno fatto concretamente il Comitato per i minoristranieri ( e lANCI con la quale si sarebbe dovuto attivare un coordinamento) nel caso dei minorigiunti negli ultimi mesi nellisola di Lampedusa ed in varie parti della Sicilia?.Le linee guida dettate dallUNHCR, a partire dal maggio 2006 fino ai documenti pi recenti, fissanoobblighi di comportamento assai precisi in relazione alla determinazione formale dellinteresseprevalente del minore, e dei potenziali richiedenti asilo, con riferimento agli obblighi degli Stati. Sitratta di obblighi di protezione che garantiscono i diritti di difesa e vietano il trattenimento deiminori non accompagnati, sia pure in attesa di identificazione, in strutture promiscue con gli adulti.Eppure proprio questa forma di trattenimento si realizzata a pi riprese nei centri di contradaImbriacola e nella ex base Loran nellisola di Lampedusa. Come osservava Save the Children in undossier del 2009, ancora assai attuale, sulla situazione dei minori non accompagnati , nelle aree diarrivo della Sicilia, al momento dello sbarco, le Forze dellordine non procedono a fornireinformazioni di base aipmigranti sulle fasi successive allarrivo, sulle procedure applicate e 16. sullopportunit di fornire dati anagrafici corretti. nello stesso rapporto si segnalava che, indiversi casi, le organizzazioni partner del progetto Praesidium, incaricate di effettuare attivit diinformazione e supporto agli sbarchi non sono state allertate e non hanno dunque potutomonitorare e intervenire sulle prassi adottate. Ancora oggi queste considerazioni possonoritenersi valide se si rammentano le difficolt frapposte ad operatori di diverse organizzazioni diaccedere alle strutture di transito ubicate nei porti di Pozzallo e di Porto Empedocle ed il climaassai pesante che caratterizza le strutture di Lampedusa dove sono rinchiusi da settimanecentinaia di minori stranieri non accompagnati, con frequenti atti di autolesionismo e gesti diinsubordinazione duramente repressi.5. Qualora poi si sostenga che si tratti di giovani adulti che si fingono minori, comunque inattesa di identificazione, dovrebbe essere data la possibilit di ricorso contro il provvedimentoche stabilisce let maggiore. Non si pu continuare ad utilizzare la ( asserita) identificazionecome maggiorenne come uno strumento di pressione o di punizione che legittima le condizionidi detenzione pi dure . Inoltre, gli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 286/98 prevedono che ilcittadino straniero possa essere privato della libert personale con provvedimentoamministrativo, unicamente nei casi in cui venga nei suoi confronti adottato unprovvedimento di respingimento alla frontiera, definito come respingimento differito delQuestore (art. 10, comma 2), ovvero un provvedimento di espulsione (art. 13), ovvero unprovvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza(art. 14). Tali provvedimenti, inoltre, hanno natura recettizia: essi acquistano, cio efficaciasolo dal momento della loro notifica al destinatario. Non si possono utilizzare le esigenze diprimo soccorso ed accoglienza per protrarre a tempo indeterminato una condizione didetenzione amministrativa in assenza di provvedimenti formali. In questo senso, anche conriferimento a persone transitate da Lampedusa, di nazionalit tunisina, si stannocominciando ad orientare i giudici, come emerge in una recente sentenza adottata presso ilTribunale di Torino, e come sta emergendo anche nel caso dei tunisini rinchiusi a Santa MariaCapua Vetere, dopo essere stati trasfeiti da Lampedusa a bordo di una nave nella quale sonorimasti rinchiusi per sei giorni. Non certo per loro libera scelta, come qualcuno vorrebbeancora asserire.Il decreto di trattenimento dello straniero deve essere necessariamente comunicato al Giudicedi Pace entro 48 ore dalla applicazione della misura restrittiva della libert personale. IlGiudice di Pace, verificati i requisiti formali, convalida il detto provvedimento entro le 17. successive 48 ore (artt. 13, co. 5 bis e 14, co. 4, D.Lgs. 286/98). La mancata convalida rendeinefficace lordine di trattenimento emesso dal Questore. Non si comprende, al di l delleprocedure di primo soccorso ed assistenza, come questi obblighi di legge possano essere elusi adistanza di oltre un mese, e comunque diverse settimane dopo larrivo, o lo sbarco assistito,nellisola di Lampedusa ed in altre localit siciliane.Le disposizioni di fonte regolamentare, contenute nel regolamento di attuazione n.394 del1999, agli art. 20-23, in ossequio alla legge - n potrebbe essere altrimenti, stante la riservaassoluta prevista dallart. 13 della Costituzione - prevedono che la privazione della libertpersonale dello straniero pu avvenire unicamente presso i CIE, mentre al di fuori di talicentri (e dunque anche nei CPA e nei CPSA) possono svolgersi unicamente attivit diaccoglienza, assistenza e igienico-sanitarie, ma entro termini ben precisi.Secondo lart. 23 del Regolamento di attuazione n.394 del 1999 (Attivit di prima assistenza esoccorso) le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie,connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cuiallarticolo 22 (CIE) , per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetticentri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme diassistenza di competenza dello Stato. In base alla stessa disposizione, gli interventi di cui alcomma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con limputazione degli oneri a normadelle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (legge Puglia).Il tempo strettamente necessario, individuato nei rapporti di Save The Children in 48-72 ore, perlavvio ad altri centri non pu certo protrarsi per intere settimane, anche perch a fronte del ritmocostante degli sbarchi assistiti, e della crescente presenza di minori stranieri non accompagnati sulleimbarcazioni che giungono dalle coste nordafricane, un ulteriore blocco di questi minori nellisoladi Lampedusa rischia di fare esplodere una nuova emergenza, con conseguenze incalcolabili per levite di soggetti particolarmente vulnerabili che per effetto di una prolungata condizione diabbandono nei centri dellisola di Lampedusa, si vedono preclusa qualsiasi possibilit di accoglienzain linea con gli standard comunitari e di successiva regolarizzazione al compimento della maggioreet. E la recentissima tragedia di Sciacca, del 22 giugno scorso, dove un minore straniero morto inoccasione dello sbarco sulla spiaggia, probabilmente colpito dallelica dellimbarcazione che lotrasportava, conferma che gli arrivi di minori stranieri non accompagnati non sono di certo cessati,come vorrebbe fare ritenere chi preferisce tenere sotto segreto militare gli arrivi e la presenza diquesti soggetti particolarmente vulnerabili. 18. Dal momento della entrata sul territorio nazionale, la maggior parte dei minori stranieri nonha alcuna possibilit di comunicare con un avvocato, n i contatti con associazioni di tutela deirifugiati e migranti convenzionate con il Ministero dellinterno hanno consentito di adempiereai precisi obblighi di informazione ed assistenza sanciti dalla legge. Uno dei minoriattualmente detenuto a Lampedusa, orfano di madre, non ha avuto neppure la possibilit dicomunicare al padre il suo arrivo a Lampedusa. Un altro minore, un ragazzino tunisino diappena tredici anni, trattenuto nel campo di calcio dellisola di Linosa avrebbe tentato diimpiccarsi con la rete della porta.6. In virt delle ragioni e delle basi normative sopra richiamate sarebbe opportuno che lecompetenti autorit di vigilanza aprano unindagine al fine di verificare quanto sopra espostoe accertare se ricorrano ipotesi di reato; in particolare,se i minori stranieri trattenuti presso ilcentro di Contrada Imbriacola, o alla ex base Loran a Lampedusa, o in altre struttureprovvisorie siciliane, si siano trovati, ovvero si trovino, in una condizione di illecita limitazionedella libert personale; se nei loro confronti, ancorch in corso di identificazione, siano statimai adottati e notificati provvedimenti amministrativi che giustifichino tale privazione dellalibert personale da parte delle autorit di polizia e se tali provvedimenti restrittivi siano statisottoposti tempestivamente al vaglio giurisdizionale nei termini imposti dalla vigentenormativa interna e europea; se siano stati tempestivamente assolti i doveri di informazionedella presenza di minori stranieri non accompagnati al Giudice tutelare competente perterritorio, alla Procura del competente Tribunale dei minori ed al Comitato per i minoristranieri; se sussistano ipotesi di reato in relazione alle condotte poste in essere da privati o dapubblici ufficiali in aperto contrasto con lesercizio del diritto di difesa e del diritto alla libertpersonale, manifestamente limitati quando non del tutto negati; se siano state rispettate leprocedure per le nomine dufficio delle figure tutoriali previste dalla legge; se ricorranoipotesi di reato per lomissione di atti di ufficio da parte delle autorit preposte allassistenzaed ai successivi trasferimenti dei minori stranieri non accompagnati verso i centri diaccoglienza.Fulvio Vassallo PaleologoUniversit di Palermo