Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo (...
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L’udienza ex art. 186 c.p.c.
Milano, 4 luglio 2012
Avv. Gian Paolo Coppola
Udienza ex art. 186 c.p.c.: pronuncia dei provvedimenti
Nell’udienza ex art. 186 c.p.c. il giudice, sulle domande e sulle eccezioni
delle parti, sentite le loro ragioni, può:
o dare in udienza i provvedimenti opportuni;
o riservarsi. Il termine per lo scioglimento della riserva è di 5 giorni
(termine non perentorio). Sciolta la riserva, è necessario che venga data
comunicazione della decisione alle parti costituite (Cass. Civ. 30 gennaio
1995, 1093).
Art. 186 bis c.p.c.: ordinanza per il pagamento di
somme non contestate
Provvedimento a contenuto anticipatorio, avente natura di condanna,
introdotto dalla legge 353/1990, art. 20.
L’ordinanza può essere pronunciata nel corso del processo di primo
grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.
1) Presupposti
• istanza di parte, anche oralmente in udienza. A seguito della
modifica introdotta con la legge 263/2005, nei procedimenti
instaurati dopo il 1° marzo 2006, nel caso in cui l’istanza sia
proposta fuori udienza, il giudice deve disporre la comparizione
delle parti e assegnare un termine per la notificazione dell’istanza;
• previa costituzione della parte debitrice;
• non contestazione delle parti costituite: consapevole rinuncia,
anche implicita ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a contestare.
2) Oggetto
Oggetto del provvedimento anticipatorio può essere solo
un’obbligazione pecuniaria.
3) Natura ed efficacia
L’ordinanza è un provvedimento a contenuto endoprocessuale che non può mai
pregiudicare la decisione della causa ed è destinata a venir assorbita dalla
pronuncia della sentenza definitiva.
Essa è revocabile e modificabile (artt. 177, commi 1 e 2, e 178, comma 1), anche
d’ufficio, sia nel corso della trattazione della causa, sia in sede di decisione.
Essa costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione
del processo.
Art. 186 ter c.p.c.: istanza di ingiunzione
La legge 353/1990 ha introdotto nel processo ordinario a cognizione piena un
ulteriore provvedimento anticipatorio di condanna.
1) Forma
Il provvedimento di ingiunzione, essendo generalmente pronunciato in
contraddittorio fra le parti, diversamente da quanto accade per il decreto ingiuntivo,
assume la forma della ordinanza.
2) Requisiti
• oggetto dell’istanza: diritto di credito di una somma liquida ed
esigibile, o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o
consegna di cose mobili determinate;
• prova scritta del diritto fatto valere ai sensi dell’art. 634 c.p.c.; si
intende per prova scritta qualsiasi documento proveniente dal
debitore o da un terzo, ancorché privo dell’efficacia di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c.
Si rileva che l’art. 186 ter non rinvia all’art. 636 c.p.c.. Ne
discende che i crediti dei professionisti non possono accedere
alla tutela offerta dall’ordinanza ingiuntiva in corso di causa, sulla
base della semplice allegazione della parcella.
Si è dubitato della legittimità costituzionale dell’esclusione degli elementi di
documentazione previsti dall’art. 636 c.p.c. .
Ciononostante, la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
186 ter c.p.c..
Cfr. Corte Costituzionale 04 dicembre 2000, n. 545; Corte Costituzionale 16
giugno 2005, n. 237.
3) Caratteristiche dell’ordinanza di ingiunzione ex
art. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e
ss.)
• l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente
avviene per il decreto ingiuntivo, solo nel caso di contumacia della parte
debitrice;
• mentre il decreto ingiuntivo deve essere sempre notificato al debitore
ingiunto, pena l’inefficacia del medesimo, nel subprocedimento ex art. 186
ter, la notificazione deve essere effettuata “ai sensi e per gli effetti dell’art.
644 c.p.c.” , solo nei confronti del debitore ingiunto contumace;
• la regolare notifica dell’ordinanza d’ingiunzione non comporta l’eventuale
apertura di una fase autonoma di opposizione (Cass. Civ., sez. un., 29
gennaio 2007, n. 1820).
4) Efficacia
L’ordinanza d’ingiunzione non è munita di efficacia esecutiva ex lege. Occorre distinguere due ordini di casi:
a. Parte ingiunta contumace: l’ordinanza deve essere dichiarata
provvisoriamente esecutiva se ricorrono i presupposti ex art. 642,
c.p.c., nonché se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore comprovante il diritto fatto valere. Essa, inoltre, deve essere
notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644 c.p.c. e deve altresì
contenere l’espresso avvertimento che, in caso di mancata
costituzione della parte entro venti giorni dalla notifica, diverrà
esecutiva ai sensi dell’articolo 647 c.p.c..
b. Parte ingiunta costituita: la provvisoria esecutività dell’ordinanza può
essere concessa, oltre che ai sensi dell’art. 642 c.p.c., anche nei casi
previsti dall’art. 648 c.p.c., ovvero, quando il debitore abbia proposto
opposizione sollevando eccezioni non fondate su prova scritta o di
pronta soluzione;
L’ordinanza de qua acquista altresì efficacia esecutiva automaticamente,
qualora non ne sia già munita, nel caso di estinzione del processo, o di
mancata costituzione dell’ingiunto contumace ex art. 186 ter, comma 5.
In ogni caso, l ’ esecuzione provvisoria deve essere negata se la
controparte disconosce la scrittura privata prodotta contro di lei, o ha
proposto querela di falso contro l’atto pubblico.
5) Ordinanza ingiuntiva e idoneità al giudicato
La dottrina è divisa sull’interpretazione della natura dell’ordinanza in esame e
sull’idoneità ad acquisire l’autorità di cosa giudicata nei casi di estinzione del
processo e contumacia del debitore ingiunto contumace.
A) Efficacia meramente esecutiva:
• dato letterale della norma;
• carattere provvisorio dell’ordinanza;
• cognizione “sommaria” del giudice;
• struttura della tutela anticipatoria;
B) Idoneità al giudicato:
• scopo e funzione della norma;
• carattere decisorio dell’ordinanza;
• provvisorietà del provvedimento non
impeditiva dell ’ idoneità al giudicato
dello stesso;
• compatibilità della struttura del
subprocedimento con la garanzia di un
giudizio a cognizione piena, e con la
manifestazione del non interesse alla
contestazione da parte del debitore
rimasto contumace.
Nel 2006 la Corte di Cassazione sceglie di aderire all’orientamento che
riconosce all’ordinanza l’idoneità al giudicato. Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2006, n. 13252:
“L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte
contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di
venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul
capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia
necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647
c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera
domanda che ne costituisce l'oggetto, deve essere definito con un'ordinanza che dichiari
l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo,
mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio
ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso
riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo.Viceversa,
in difetto dell'istanza del creditore, il processo deve essere deciso necessariamente con sentenza,
la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è
passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace (…)”.
Il contrasto viene risolto da una pronuncia delle Sezioni Unite.
Cassazione civile, sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1820:
“La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o
di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione,
svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti
del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire
regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza
conclusiva,dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto
provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e
178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con
l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale
ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la
costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima
nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla
controversia nel suo complesso. (…)”
Art. 186 quater c.p.c.: ordinanza
successiva alla chiusura dell’istruzione
Ordinanza introdotta con d.l. 432/1995, art. 7.
1) Presupposti
• istanza di parte, oralmente in udienza, o in atto depositato in
cancelleria;
• chiusura dell’istruzione;
• oggetto: domande di condanna al pagamento di somme, consegna e/o
rilascio di beni mobili o immobili.
2) Diritto di difesa e contraddittorio
Le forme accelerate del giudizio non devono pregiudicare i diritti di difesa.
L’art. 186 quater, u.c., offre una duplice alternativa:
1. notificare e depositare un ricorso entro 30 giorni dalla conoscenza
dell’ordinanza, manifestando l’intenzione di attendere la sentenza
(giudizi instaurati dopo 1° marzo 2006);
2. appellare subito l’ordinanza che acquista l’efficacia della sentenza
impugnabile.
La norma invece tace sull’eventuale necessità dell’instaurazione del
contraddittorio a seguito dell’istanza di parte.
3) Efficacia e stabilità
L’ordinanza è dotata di un’immediata efficacia esecutiva ex lege, che
permette l’instaurazione del processo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e ss.
c.p.c..
Non è consentita invece l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
In caso di estinzione del processo, in deroga alla asserita caducità dei
provvedimenti interinali anticipatori, è espressamente previsto che
l’ordinanza acquisti l’efficacia di sentenza impugnabile.
4) Rimedi
L’ordinanza de qua non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione o
reclamo.
Non è ammesso l ’appello, essendo questo proponibile solo contro
l’ordinanza divenuta sentenza in virtù della rinuncia dell’ intimato o
dell’estinzione del processo.
È altresì esclusa l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e deve
ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111,
comma 7 Cost.