Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo (...

18
Ludienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo Coppola

Transcript of Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo (...

Page 1: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

L’udienza ex art. 186 c.p.c.

Milano, 4 luglio 2012

Avv. Gian Paolo Coppola

Page 2: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Udienza ex art. 186 c.p.c.: pronuncia dei provvedimenti

Nell’udienza ex art. 186 c.p.c. il giudice, sulle domande e sulle eccezioni

delle parti, sentite le loro ragioni, può:

o dare in udienza i provvedimenti opportuni;

o riservarsi. Il termine per lo scioglimento della riserva è di 5 giorni

(termine non perentorio). Sciolta la riserva, è necessario che venga data

comunicazione della decisione alle parti costituite (Cass. Civ. 30 gennaio

1995, 1093).

Page 3: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Art. 186 bis c.p.c.: ordinanza per il pagamento di

somme non contestate

Provvedimento a contenuto anticipatorio, avente natura di condanna,

introdotto dalla legge 353/1990, art. 20.

L’ordinanza può essere pronunciata nel corso del processo di primo

grado, fino al momento della precisazione delle conclusioni.

Page 4: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

1) Presupposti

• istanza di parte, anche oralmente in udienza. A seguito della

modifica introdotta con la legge 263/2005, nei procedimenti

instaurati dopo il 1° marzo 2006, nel caso in cui l’istanza sia

proposta fuori udienza, il giudice deve disporre la comparizione

delle parti e assegnare un termine per la notificazione dell’istanza;

• previa costituzione della parte debitrice;

• non contestazione delle parti costituite: consapevole rinuncia,

anche implicita ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a contestare.

2) Oggetto

Oggetto del provvedimento anticipatorio può essere solo

un’obbligazione pecuniaria.

Page 5: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

3) Natura ed efficacia

L’ordinanza è un provvedimento a contenuto endoprocessuale che non può mai

pregiudicare la decisione della causa ed è destinata a venir assorbita dalla

pronuncia della sentenza definitiva.

Essa è revocabile e modificabile (artt. 177, commi 1 e 2, e 178, comma 1), anche

d’ufficio, sia nel corso della trattazione della causa, sia in sede di decisione.

Essa costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione

del processo.

Page 6: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Art. 186 ter c.p.c.: istanza di ingiunzione

La legge 353/1990 ha introdotto nel processo ordinario a cognizione piena un

ulteriore provvedimento anticipatorio di condanna.

1) Forma

Il provvedimento di ingiunzione, essendo generalmente pronunciato in

contraddittorio fra le parti, diversamente da quanto accade per il decreto ingiuntivo,

assume la forma della ordinanza.

Page 7: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

2) Requisiti

• oggetto dell’istanza: diritto di credito di una somma liquida ed

esigibile, o di una determinata quantità di cose mobili fungibili o

consegna di cose mobili determinate;

• prova scritta del diritto fatto valere ai sensi dell’art. 634 c.p.c.; si

intende per prova scritta qualsiasi documento proveniente dal

debitore o da un terzo, ancorché privo dell’efficacia di cui agli artt.

2700 e 2702 c.c.

Si rileva che l’art. 186 ter non rinvia all’art. 636 c.p.c.. Ne

discende che i crediti dei professionisti non possono accedere

alla tutela offerta dall’ordinanza ingiuntiva in corso di causa, sulla

base della semplice allegazione della parcella.

Page 8: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Si è dubitato della legittimità costituzionale dell’esclusione degli elementi di

documentazione previsti dall’art. 636 c.p.c. .

Ciononostante, la Corte Costituzionale in diverse occasioni ha dichiarato

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.

186 ter c.p.c..

Cfr. Corte Costituzionale 04 dicembre 2000, n. 545; Corte Costituzionale 16

giugno 2005, n. 237.

Page 9: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

3) Caratteristiche dell’ordinanza di ingiunzione ex

art. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e

ss.)

• l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

avviene per il decreto ingiuntivo, solo nel caso di contumacia della parte

debitrice;

• mentre il decreto ingiuntivo deve essere sempre notificato al debitore

ingiunto, pena l’inefficacia del medesimo, nel subprocedimento ex art. 186

ter, la notificazione deve essere effettuata “ai sensi e per gli effetti dell’art.

644 c.p.c.” , solo nei confronti del debitore ingiunto contumace;

• la regolare notifica dell’ordinanza d’ingiunzione non comporta l’eventuale

apertura di una fase autonoma di opposizione (Cass. Civ., sez. un., 29

gennaio 2007, n. 1820).

Page 10: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

4) Efficacia

L’ordinanza d’ingiunzione non è munita di efficacia esecutiva ex lege. Occorre distinguere due ordini di casi:

a. Parte ingiunta contumace: l’ordinanza deve essere dichiarata

provvisoriamente esecutiva se ricorrono i presupposti ex art. 642,

c.p.c., nonché se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal

debitore comprovante il diritto fatto valere. Essa, inoltre, deve essere

notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644 c.p.c. e deve altresì

contenere l’espresso avvertimento che, in caso di mancata

costituzione della parte entro venti giorni dalla notifica, diverrà

esecutiva ai sensi dell’articolo 647 c.p.c..

b. Parte ingiunta costituita: la provvisoria esecutività dell’ordinanza può

essere concessa, oltre che ai sensi dell’art. 642 c.p.c., anche nei casi

previsti dall’art. 648 c.p.c., ovvero, quando il debitore abbia proposto

opposizione sollevando eccezioni non fondate su prova scritta o di

pronta soluzione;

Page 11: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

L’ordinanza de qua acquista altresì efficacia esecutiva automaticamente,

qualora non ne sia già munita, nel caso di estinzione del processo, o di

mancata costituzione dell’ingiunto contumace ex art. 186 ter, comma 5.

In ogni caso, l ’ esecuzione provvisoria deve essere negata se la

controparte disconosce la scrittura privata prodotta contro di lei, o ha

proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

Page 12: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

5) Ordinanza ingiuntiva e idoneità al giudicato

La dottrina è divisa sull’interpretazione della natura dell’ordinanza in esame e

sull’idoneità ad acquisire l’autorità di cosa giudicata nei casi di estinzione del

processo e contumacia del debitore ingiunto contumace.

A) Efficacia meramente esecutiva:

• dato letterale della norma;

• carattere provvisorio dell’ordinanza;

• cognizione “sommaria” del giudice;

• struttura della tutela anticipatoria;

B) Idoneità al giudicato:

• scopo e funzione della norma;

• carattere decisorio dell’ordinanza;

• provvisorietà del provvedimento non

impeditiva dell ’ idoneità al giudicato

dello stesso;

• compatibilità della struttura del

subprocedimento con la garanzia di un

giudizio a cognizione piena, e con la

manifestazione del non interesse alla

contestazione da parte del debitore

rimasto contumace.

Page 13: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Nel 2006 la Corte di Cassazione sceglie di aderire all’orientamento che

riconosce all’ordinanza l’idoneità al giudicato. Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2006, n. 13252:

“L'ordinanza ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., nei confronti della parte

contumace e regolarmente ad essa notificata, ove il contumace non si costituisca nel termine di

venti giorni dalla notifica, diventa inoppugnabile e, quindi, la decisione sulla domanda ovvero sul

capo di domanda che ne era oggetto si intende passata in cosa giudicata, senza che all'uopo sia

necessaria l'istanza del creditore di attribuzione all'ordinanza della esecutività ai sensi dell'art. 647

c.p.c. In presenza dell'istanza del creditore il processo, ove l'ordinanza abbia deciso sull'intera

domanda che ne costituisce l'oggetto, deve essere definito con un'ordinanza che dichiari

l'esecutività dell'ordinanza ingiuntiva ai sensi dell'art. 647 e l'idoneità alla definizione del processo,

mentre, se l'ordinanza ingiuntiva abbia deciso solo su una delle domande oggetto del giudizio

ovvero su un capo o su parte dell'unica domanda, l'ordinanza deve provvedere in tal senso

riguardo a detta domanda, capo o parte, e disporre il prosieguo del giudizio per il residuo.Viceversa,

in difetto dell'istanza del creditore, il processo deve essere deciso necessariamente con sentenza,

la quale deve dare atto della definizione dell'oggetto deciso dall'ordinanza perché quest'ultima è

passata in cosa giudicata a seguito della mancata costituzione del contumace (…)”.

Page 14: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Il contrasto viene risolto da una pronuncia delle Sezioni Unite.

Cassazione civile, sez. un., 29 gennaio 2007, n. 1820:

“La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o

di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione,

svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti

del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire

regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza

conclusiva,dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto

provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli art. 177 e

178, comma 1, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con

l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale

ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la

costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima

nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla

controversia nel suo complesso. (…)”

Page 15: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

Art. 186 quater c.p.c.: ordinanza

successiva alla chiusura dell’istruzione

Ordinanza introdotta con d.l. 432/1995, art. 7.

1) Presupposti

• istanza di parte, oralmente in udienza, o in atto depositato in

cancelleria;

• chiusura dell’istruzione;

• oggetto: domande di condanna al pagamento di somme, consegna e/o

rilascio di beni mobili o immobili.

Page 16: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

2) Diritto di difesa e contraddittorio

Le forme accelerate del giudizio non devono pregiudicare i diritti di difesa.

L’art. 186 quater, u.c., offre una duplice alternativa:

1. notificare e depositare un ricorso entro 30 giorni dalla conoscenza

dell’ordinanza, manifestando l’intenzione di attendere la sentenza

(giudizi instaurati dopo 1° marzo 2006);

2. appellare subito l’ordinanza che acquista l’efficacia della sentenza

impugnabile.

La norma invece tace sull’eventuale necessità dell’instaurazione del

contraddittorio a seguito dell’istanza di parte.

Page 17: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

3) Efficacia e stabilità

L’ordinanza è dotata di un’immediata efficacia esecutiva ex lege, che

permette l’instaurazione del processo esecutivo ai sensi degli artt. 474 e ss.

c.p.c..

Non è consentita invece l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

In caso di estinzione del processo, in deroga alla asserita caducità dei

provvedimenti interinali anticipatori, è espressamente previsto che

l’ordinanza acquisti l’efficacia di sentenza impugnabile.

Page 18: Milano, 4 luglio 2012 Avv. Gian Paolo · PDF fileart. 186 ter rispetto al decreto ingiuntivo ( art. 633 e ss.) • l’ordinanza viene pronunciata inaudita altera parte, come tipicamente

4) Rimedi

L’ordinanza de qua non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione o

reclamo.

Non è ammesso l ’appello, essendo questo proponibile solo contro

l’ordinanza divenuta sentenza in virtù della rinuncia dell’ intimato o

dell’estinzione del processo.

È altresì esclusa l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e deve

ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111,

comma 7 Cost.