Crediti dei professionisti: Il decreto ingiuntivo e LA ... · In tema di tariffe professionali,...

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CREDITI DEI PROFESSIONISTI: IL DECRETO INGIUNTIVO E LA RELATIVA OPPOSIZIONE Avv. Marco B. Franzini Associazione Giovani Avvocati Milano STUDIO LEGALE SMF SANTIN - MASTELOTTO - FRANZINI VIA F.LLI GABBA 5 – 20121 MILANO

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CREDITI DEI PROFESSIONISTI:

IL DECRETO INGIUNTIVO E LA

RELATIVA OPPOSIZIONEAvv. Marco B. Franzini

Associazione Giovani Avvocati Milano

S T U D I O L E G A L E S M FSANTIN - MASTELOTTO - FRANZINI

VIA F.LLI GABBA 5 – 20121 MILANO

IL DECRETO INGIUNTIVO PER I CREDITI

DEI PROFESSIONISTI E LA RELATIVA

OPPOSIZIONE

Panorama normativo minimo di riferimento

SMFs t u d i ol e g a l e

PROFILI SOSTANZIALI:

Art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalla parti e non può essere determinato secondo

le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione

professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza

dell’opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti

abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali1.

(c.c. libro V, titolo III, capo II: delle professioni intellettuali)

(1) Comma così sostituito dall'art. 2 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., in l. 4 agosto 2006, n.

248, introdotto in sede di conversione, con decorrenza dal 12 agosto 2006.

PROFILI SOSTANZIALI:

Art. 2233. Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalla parti e non può essere determinato secondo

le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione

professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza

dell’opera e al decoro della professione.

Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti

abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

PROFILI PROCESSUALI:

(c.p.c. libro IV, titolo I, capo I: del procedimento d’ingiunzione)

Art. 633 – Condizioni di ammissibilità

Art. 636 – Parcella delle spese e delle prestazioni

Art. 637 – Giudice competente

Art. 645 – Opposizione

PROFILI PROCESSUALI:

(D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 – c.d. «Semplificazione dei riti»)

Art. 14 – Delle controversie in materia di liquidazione degli

onorari e dei diritti di avvocato

(D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 – c.d. «Codice del consumo»)

Art. 33, comma 2, lett. u – Clausole vessatorie nel contratto

tra professionista e consumatore

IL DECRETO INGIUNTIVO PER I CREDITI

DEI PROFESSIONISTI…

Problematiche connesse alle condizioni di ammissibilità

SMFs t u d i ol e g a l e

C.P.C. Art. 633. Condizioni di ammissibilità:

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata

quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile

determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di

consegna:

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di

spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro

ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro

legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la

quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una

controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far

presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

C.P.C. Art. 636. Parcelle delle spese e delle prestazioni:

Nei casi previsti nei numeri 21 e 32 dell'articolo 633, la domanda deve essere

accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione

del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il

parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in

base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere

nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali

1 ONORARI E SPESE SORTI IN OCCASIONE DI UN PROCESSO

2 ONORARI E SPESE DI PROFESSIONISTI BASATI SU TARIFFE

Cosa resta degli artt. 633 e 636 c.p.c. dopo l’entrata in vigore

dell’art. 9 D.L. 1/2012 (Crescitalia)?

Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. […]

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del

professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. […]

Le risposte della giurisprudenza di merito…

Tribunale Varese sez. I 11 ottobre 2012

L'abrogazione da parte dell'art. 9 l. 24 marzo 2012, n. 27 delle tariffe delle professioni

regolamentate ha comportato l'abrogazione anche dell'art. 2233 comma 1 c.c., nella

parte in cui prevedeva, ai fini della determinazione del compenso del professionista,

l'acquisizione giudiziale del parere dell'associazione professionale nonché dell'art. 636

c.p.c.. Da ciò consegue che, nel nuovo regime dei parametri, integrano la prova scritta,

richiesta dall'art. 633 comma 1, n. 1, c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore

del professionista intellettuale, l'accordo scritto con il cliente e il preventivo scritto, previsti

dall'art. 9 comma 5 l. 24 marzo 2012, n.27.

Le risposte della giurisprudenza di merito…

Tribunale Verona 25 settembre 2013

In tema di tariffe professionali, dovendosi considerare tacitamente abrogata la norma di

diritto sostanziale che prevedeva il coinvolgimento dell’associazione professionale nella

determinazione del compenso del professionista, si deve ritenere che le disposizioni

processuali che di essa costituivano una specifica applicazione abbiano subito la stessa

sorte. La valutazione che in precedenza, ai sensi dell’art. 2233 comma 1 c.c., spettava

all’associazione professionale, è ora rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria.

Pertanto, i professionisti ai quali si applica la riforma dei parametri, per effetto

dell’abrogazione dell’art. 636 c.p.c. e di quella conseguente (e parziale) dell’art. 633

comma 1 n. 2 e 3 stesso codice, non possono più azionare il loro diritto alla riscossione

del credito nelle forme del procedimento monitorio puro, ma dovranno fare ricorso a

quello fondato su prova scritta, ai sensi dell’art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c..

La posizione degli ordini professionali…

C.N.D.C.E.C., 12 settembre 2013: esprime un parere sostanzialmente adesivo rispetto

alla provvedimento del tribunale di Varese (citato letteralmente) esclude che il parere

dell’ordine possa legittimare il ricorso per ingiunzione ex artt. 633-636 c.p.c.;

Cons. Naz. Consulenti del Lavoro, 13 marzo 2014: non ritiene abrogate le norme in

questione e continua a prevedere il parere di legittimità sulla parcella quale

condizione sufficiente ex artt. 633-636 c.p.c.;

Cons. Naz. Ingegneri, 7 agosto 2014: esprime un parere sostanzialmente conforme a

quello espresso dal Cons. Naz. Consulenti del Lavoro

La posizione degli ordini professionali…

Consiglio Nazionale Forense, parere del 23 ottobre 2013

Per ciò che riguarda, in particolare, l’art. 636, si ritiene che l’art. 9 del D. L. n. 1/12 abbia potuto al più

determinare l’abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza

intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il

decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione

professionale.

L’art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso

dell’avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa “legalmente approvata” (cd. tariffe

normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla

sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell’Ordine degli

avvocati.

Quanto all’art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli “onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o

rimborso di spese fatte da avvocati […] in occasione di un processo”, è giocoforza osservare che,

non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente

intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.

La prova scritta: cos’è e quale oggetto deve avere

Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774

In materia di ingiunzione, mentre prova scritta atta a legittimare la concessione del

decreto ingiuntivo a norma degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento

proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo

a dimostrare il diritto fatto valere, nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione

piena, il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità,

validità ed efficacia del decreto, così come il debitore può dimostrare l’insussistenza

del preteso diritto del creditore

La prova scritta: cos’è e quale oggetto deve avere

Tribunale di Milano sez. VII 24 settembre 2013 n. 11774 (conforme a Cass. n. 2924/95)

[…] prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma

degli art. 633 e 634 c.p.c. è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un

terzo che abbia intrinseca legalità, purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere

[…]

La prova scritta: cos’è e quale oggetto deve avere

Cassazione civile sez. II 11 settembre 2013 n. 20843

Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con

prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa

dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e

dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia

subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si

accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

La prova scritta nel rapporto professionista-cliente

Alcuni esempi:

Contratto professionista-cliente;

Preventivo scritto accettato dal cliente;

Parcella pro forma sottoscritta dal cliente per accettazione e impegno al relativo

pagamento; N.B.: quest’ultima, utile ai fini dell’art. 642 c.p.c per la concessione

della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

La prova scritta nel rapporto avvocato-cliente

Alcuni esempi:

Contratto avvocato-cliente;

Preventivo scritto accettato dal cliente;

Parcella pro forma sottoscritta dal cliente per accettazione e impegno al relativo

pagamento; N.B.: quest’ultima, utile ai fini dell’art. 642 c.p.c per la concessione

della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

Sentenza che preveda la condanna alle rifusione delle spese a carico della

controparte per il caso in cui la controparte non provveda e il cliente, a sua volta,

si sottragga al pagamento.

IL DECRETO INGIUNTIVO PER I CREDITI

DEI PROFESSIONISTI…

Problematiche connesse alla competenza

SMFs t u d i ol e g a l e

C.P.C. Art. 637. Giudice competente:

1° comma, la regola generale

«Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il

tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria […]»

In altre parole:

Quanto alla competenza per materia si deve fare riferimento agli artt. 7, 9 e 10;

Quanto alla competenza per territorio si deve fare riferimento agli artt. 18 e 19

c.p.c. oltra all’art. 20 relativo al foro facoltativo per le cause relative a diritti di

obbligazione

C.P.C. Art. 637. Giudice competente:

2° e 3° comma, le regole speciali

«Per i crediti previsti nel n. 2 dell’art. 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che

deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri

clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine

al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono» *

* N.B: va identificato in quello al quale il professionista è iscritto attualmente, cioè con

riferimento al momento della proposizione del ricorso (cfr., da ultimo, Cass. 17049 e

17050 del 2010)

Ovviamente, non tutto è semplice come ad una prima lettura

potrebbe apparire…

Innanzitutto:

qual è il giudice territorialmente competente ex art. 20 c.p.c. con riferimento al luogo

in cui deve eseguirsi l’obbligazione di pagamento del credito professionale?

La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.

Art. 1182 c.c.:

«I. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla

convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da

altre circostanze, si osservano le norme che seguono.

[…]

III. L’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta

al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso

da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più

gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore,

ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

IV. Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore

ha al tempo della scadenza»

La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.

La giurisprudenza è unanime nell’interpretare restrittivamente il principio previsto

dall’art. 1182, III comma, c.c.:

si ritiene, infatti, che tale criterio possa trovare piena applicazione soltanto nel caso

in cui oggetto dell’obbligazione sia ab origine un credito liquido, ossia qualora

l’obbligazione tragga origine da un titolo, negoziale o giudiziale, che stabilisca la

misura del credito (Cass. S.U. 5899/1997 su tutte), ovvero qualora quest’ultimo,

benchè illiquido, risulti tuttavia di agevole liquidazione mediante semplici operazioni

di calcolo, senza necessità di ulteriori accertamenti (ex plurimis, Cass. 26790/2009).

La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.

E i compensi dei professionisti?

Secondo la giurisprudenza si tratta di compensi che, di regola, non sono prestabiliti

al tempo del conferimento dell’incarico, ma determinabili solo ex post, con

riguardo all’entità ed alla qualità della prestazione professionale eseguita ed in

relazione alle tariffe (ora ai parametri) che, di solito, prevedono compensi minimi e

massimi.

Quindi:

il relativo pagamento deve adempiersi, ex art. 1182, ult. co., c.c. al domicilio del

debitore e, conseguentemente, sono la residenza o il domicilio di quest’ultimo a

radicare la competenza territoriale.

La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.

Cass. civ. sez. VI n. 21000/2011 afferma il seguente principio di diritto:

«Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è

un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale;

perciò il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l'obbligazione (art. 20 c.p.c.,

seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell'art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del

debitore in quel medesimo tempo» (Cass. 28.3.2001 n. 4511; Cass. 25.3.1997, n. 2591;

Cass. 9. 12.1995 n. 12629)

La competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.

Cass. civ. sez. III n. 6096/2013, nel ribadire il principio, afferma anche che:

«L'impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del

creditore e il parere del Consiglio dell'Ordine non equivalgono a liquidazione del

credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel

luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art.

1182 c.c., u.c.) e non in quello del creditore (art. 1182 c.c., comma 3)».

Ovviamente, non tutto è semplice come ad una prima lettura

potrebbe apparire…

In secondo luogo:

che natura ha il rapporto professionista cliente quando il cliente è una persona fisica

che stipula il contratto (i.e. conferisce il mandato) per finalità estranee all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta?

Un orientamento ormai consolidato: Cassazione dixit

Cass. civ. sez. VI n. 1464/2014

«[…] Va ribadito il principio, già affermato da questa Corte (Cass. n. 12865/2011),

che la direttiva comunitaria del 5.4.19 93, n. 93/13 CEE non limita il suo ambito di

applicazione alle "attività commerciali", come comunemente intese. Anzi la

predetta direttiva comunitaria, al suo decimo "considerando", afferma

espressamente la sua applicabilità "a qualsiasi contratto stipulato tra un

professionista e un consumatore", eccezion fatta per alcuni contratti espressamente

enucleati. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs. 23

ottobre 2007, n. 221, art. 3, definisce il consumatore come: "la persona fisica che

agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o

professionale eventualmente svolta".

Un orientamento ormai consolidato: Cassazione dixit

Cass. civ. sez. VI n. 1464/2014

Lo stesso art. 3 (mod. dal D.Lgs. n. 221 del 2007), alla lett. c) definisce il professionista

come la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo

intermediario". Questa definizione di professionista, così come quella di

consumatore, fa riferimento all'esercizio dell'attività "imprenditoriale, commerciale,

artigianale o professionale" che nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra

imprenditore, artigiano e prestatore d'opera professionale.

4. E' evidente, quindi, che la disciplina del consumatore si applica anche al

professionista prestatore d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.), qual è l'avvocato».

La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.

Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

«1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano

vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del

consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal

contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto,

o per effetto, di:

[…]

u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da

quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; […]»

La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.

Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

Conseguentemente:

Nei confronti del cliente persona fisica che abbia conferito il mandato per finalità

estranee alla sua attività professionale – fatta salva la possibilità per il professionista di

provare la sussistenza di un valido (i.e. non vessatorio) patto che preveda diversamente

– l’azione volta al recupero del credito del professionista dovrà essere radicata davanti

al giudice competente per valore del luogo ove il cliente/consumatore ha residenza o

domicilio elettivo

La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.

Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

Il conflitto con quanto previsto dall’art. 637, commi 2 e 3, c.p.c.:

Cassazione civile sez. VI 16 febbraio 2012 n. 2270

In tema di competenza per territorio, qualora un avvocato abbia agito, con il

procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere, dal proprio cliente, il pagamento di

competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, comma 3,

c.p.c., il rapporto tra quest'ultimo e il foro speciale della residenza o del domicilio del

consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lg. 206/2005, va risolto nel senso

della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché,

trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di

quella precedente.

La competenza individuata dall’art. 33, comma 2, lett. u, D.

Lgs. 206/2005 (Codice del consumo)

Il conflitto con quanto previsto dall’art. 637, commi 2 e 3, c.p.c.:

Cassazione civile sez. VI 16 febbraio 2012 n. 2270

In tema di competenza per territorio, qualora un avvocato abbia agito, con il

procedimento di ingiunzione, al fine di ottenere, dal proprio cliente, il pagamento di

competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, comma 3,

c.p.c., il rapporto tra quest'ultimo e il foro speciale della residenza o del domicilio del

consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, va risolto nel senso

della prevalenza del foro del consumatore, sia perché esso è esclusivo sia perché,

trattandosi di due previsioni speciali, la norma successiva ha una portata limitatrice di

quella precedente.

Principio, questo, ribadito più recentemente da Cass. civ. Sez, VI n. 5703/2014

…E LA RELATIVA OPPOSIZIONE

Problematiche comuni

SMFs t u d i ol e g a l e

Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di

merito instaurata con l’opposizione

Come nella generalità dei casi, anche l’opposizione a D.I. avente per oggetto la

contestazione del credito professionale comporta la necessità per l’opposto/attore in

senso sostanziale di provare il suo credito sia sotto il profilo dell’an debeatur che sotto

quello del quantum debeatur; infatti…

Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di

merito instaurata con l’opposizione

… anche nei casi previsti dagli artt. art. 633, n. 1 e 2, e 636 c.p.c. le indicazioni

contenute nella parcella e le attestazioni e valutazioni che compongono il parere

dell’ordine professionale sono considerate veritiere solo in via presuntiva e vincolanti

(limitatamente al quantum) solo nella fase monitoria, mentre perdono tale valore

privilegiato – se contestate da parte dell’ingiunto – nell’ambito della successiva fase

di opposizione, con conseguente necessità per il ricorrente opposto di fornire una

prova piena, nelle forme ordinarie, dell’effettivo espletamento delle prestazioni e

della misura del relativo compenso, che dovrà essere determinata in osservanza dei

criteri previsti dall’art. 2233 c.c..

Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di

merito instaurata con l’opposizione

Per prestazioni di natura giudiziale:

Contratto con il cliente ovvero preventivo scritto dallo stesso accettato;

Procura alle liti;

Atti (propri e delle controparti);

Verbali di causa;

Corrispondenza informativa con il cliente;

Provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Alcuni esempi di prove possibili

Ordinaria ripartizione dell’onere probatorio nella causa di

merito instaurata con l’opposizione

Per prestazioni di natura stragiudiziale:

Contratto con il cliente ovvero preventivo scritto dallo stesso accettato;

Corrispondenza intercorsa con il cliente e/o la controparte;

Pareri scritti, bozze di contratti;

Rapporti periodici sulle attività svolte inviati al cliente e, eventualmente, dallo

stesso approvati espressamente (particolarmente importanti, se non indispensabili

nel caso di compensi orari).

Alcuni esempi di prove possibili

…E LA RELATIVA OPPOSIZIONE

Il particolare caso previsto dall’art. 14 D.Lgs 150/2011

SMFs t u d i ol e g a l e

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (in Gazz. Uff., 21

settembre, n. 220). - (SEMPLIFICAZIONE DEI RITI).

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e

l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro

il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per

prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale

l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione

collegiale.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (in Gazz. Uff., 21

settembre, n. 220). - (SEMPLIFICAZIONE DEI RITI).

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e

l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro

il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per

prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 (in Gazz. Uff., 21

settembre, n. 220). - (SEMPLIFICAZIONE DEI RITI).

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

Il limite oggettivo e l’orientamento determinatosi sotto prima del D.Lgs. 150/11

Queste regole [deroga all’opposizione ordinaria, n.d.r.] non possono trovare

applicazione quando la controversia non verta unicamente sulla misura del

compenso dovuto all'avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia

civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero

l'esistenza del rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate

riguardino, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in

detta materia, o in materia penale, o in giudizi amministrativi oppure la controversia

sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a

suo carico dal rapporto professionale. In tali casi, il procedimento ordinario attrae

nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del

procedimento speciale (Cass. civ. n. 876/2012)

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? L’orientamento definitosi

prima del D.Lgs. 150/2011

La giurisprudenza della S.C. risulta pressoché costantemente orientata a ritenere che

l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento

dei propri onorari relativi a prestazioni giudiziali in materia civile debba rivestire la

forma dell'atto di citazione (già con la sentenza del 2 agosto 1956, n. 3041, difatti,

venne affermato il principio secondo cui, avverso il provvedimento monitorio

ottenuto dall'avvocato contro il proprio cliente per prestazioni giudiziali in materia

civile, l'opposizione deve essere proposta con atto di citazione nel termine stabilito

dal decreto stesso, principio poi ribadito da Cass. 22 maggio 1959, n. 1561, 3 gennaio

1966, e 16 maggio 1981, n. 3225, ove, in particolare, si legge che l'opposizione

instaurata mediante ricorso depositato in cancelleria "non è prevista dalla legge",

salvo casi del tutto particolari dovuti alla competenza funzionale cui è connessa una

procedura particolare come nel caso del processo del lavoro).

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? L’orientamento definitosi

prima del D.Lgs. 150/2011

In tempi più recenti, il principio è stato espressamente ribadito con la sentenza della

seconda sezione del 16 febbraio 1999, n. 1283, a mente della quale il procedimento

speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794 è posto in

alternativa a quello monitorio per ingiunzione di agli artt. 633 e segg. c.p.c., con la

scelta tra i due riti demandata esclusivamente al professionista e con la conseguenza

che, qualora egli abbia optato per il procedimento di ingiunzione e la domanda sia

stata accolta, il debitore che ritenga la somma liquidata non dovuta, in tutto o in

parte, deve proporre opposizione al decreto ingiuntivo mediante atto di citazione,

notificato al ricorrente nel termine di venti giorni (elevato a quaranta con legge

20.12.1995 n. 432) di cui all'art. 641 c.p.c.

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? L’orientamento definitosi

prima del D.Lgs. 150/2011

Nel solco di tale orientamento si pone ancora la sentenza di cui a Cass. 26 gennaio

2000, n. 850 - mentre in epoca ancor più recente non sembrano rinvenirsi pronunce

che abbiano affrontato espressamente la questione della forma dell'atto di

opposizione in discorso, anche se le Sezioni Unite, con pronuncia del 22 febbraio

2010, n. 4071, hanno precisato che, quando un decreto ingiuntivo sia stato emesso

per i compensi professionali di un avvocato, al giudizio di opposizione si applicano gli

art. 28, 29 e 30 legge n. 794 del 1942, ma, per tutto quanto non previsto da queste

disposizioni speciali, il giudizio è regolato dalle norme sull'ordinario giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo.

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? S.U. N. 21675/2013 su

disciplina previgente

«A tanto consegue l'affermazione del principio di diritto secondo cui, ai sensi del

disposto della legge 794/1942 (applicabile nella specie ratione temporis),

l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali in

materia civile deve essere proposto con atto di citazione, di talché, se l'opponente

abbia introdotto il relativo giudizio con ricorso, la sanatoria del relativo vizio

procedurale deve ritenersi ammissibile a condizione che il ricorso venga notificato

nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto

procedere con la citazione».

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

L’atto introduttivo dell’opposizione: citazione o ricorso? S.U. N. 21675/2013 su

disciplina previgente

«Il principio di diritto così esposto va poi coniugato (in adesione con quanto

correttamente ritenuto da Cass. 1283/1999) con quello, più generale, secondo il

quale l'adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non

determina, peraltro, la nullità (ovvero la inammissibilità) del procedimento di

opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente

alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato

comunque raggiunto lo scopo detratto, in virtù del principio di conversione degli atti

processuali nulli di cui all'art. 156 c.p.c.».

Art. 14 D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150

S.U. N. 21675/2013 su disciplina previgente, l’avvocatura sentitamente ringrazia

«Non può dubitarsi che il principio in parola è destinato ad essere radicalmente

rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, 150, a mente del

quale l'atto di opposizione all'ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702-

bis c.p.c., e non più dell'atto di citazione»