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CCITTÀITTÀ DIDI A ALTAMURALTAMURAPPROVINCIAROVINCIA DIDI B BARIARI

REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DELREGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DIDIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI

PROPRIETÀ E PER LA RIMOZIONE DEI PREZZIPROPRIETÀ E PER LA RIMOZIONE DEI PREZZI MASSIMI DI CESSIONE E CANONI MASSIMI DIMASSIMI DI CESSIONE E CANONI MASSIMI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.E.P.(LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.E.P.(EdiliziaEdilizia

Economica e PopolareEconomica e Popolare) )

(Legge 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 31 commi dal 45 al 50 e ss.mm.ii.)(Legge 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 31 commi dal 45 al 50 e ss.mm.ii.)

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INDICEINDICE

PREMESSAPREMESSA

Art. 1Art. 1 Oggetto del RegolamentoOggetto del Regolamento

Art. 2Art. 2 BeneficiariBeneficiari

Art. 3Art. 3 Presentazione istanzaPresentazione istanza

Art. 4Art. 4 Condizioni per l’eliminazione del prezzo massimo di cessione e canone massimo diCondizioni per l’eliminazione del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione locazione

Art. 5Art. 5 Calcolo del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto diCalcolo del corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta’proprieta’

Art. 6Art. 6 Calcolo del corrispettivo di eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo diCalcolo del corrispettivo di eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione ex art. 31 comma 49 ter della L.448/98 ecessione e canone massimo di locazione ex art. 31 comma 49 ter della L.448/98 e s.m.i. nelle convenzioni ex art. 18 del D.P.R. 380/2001s.m.i. nelle convenzioni ex art. 18 del D.P.R. 380/2001

Art. 7Art. 7 Calcolo del corrispettivo di eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo diCalcolo del corrispettivo di eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione ex art. 31 comma 49 bis della L.448/98 ecessione e canone massimo di locazione ex art. 31 comma 49 bis della L.448/98 e s.m.i. nelle convenzioni ex art. 35 legge 865/1971, stipulate precedentementes.m.i. nelle convenzioni ex art. 35 legge 865/1971, stipulate precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 179/92.all’entrata in vigore della L. n. 179/92.

Art. 8Art. 8 Quota corrispettivo minima dovutaQuota corrispettivo minima dovuta

Art. 9Art. 9 Proposta, accettazione e modalità di pagamento dei corrispettiviProposta, accettazione e modalità di pagamento dei corrispettivi

Art. 10Art. 10 Formalizzazione della cessione in proprietà e della eliminazione dei vincoliFormalizzazione della cessione in proprietà e della eliminazione dei vincoli convenzionaliconvenzionali

Art. 11Art. 11 Condizioni di procedibilita’ della trasformazione del diritto di superficie in diritto diCondizioni di procedibilita’ della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta’proprieta’

Art. 12Art. 12 SpeseSpese

Art. 13Art. 13 Contributi pubbliciContributi pubblici

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PREMESSAPREMESSA

Il Comune di Altamura ha concesso, in diritto di superficie o in diritto di proprietà, alcune aree inserite nei piani di zona di cui alla Legge n. 167/1962 (Piano per l'Edilizia Economica e Popolare - PEEP). Dette aree sono state concesse in tempi differenti sia all’ex IACP sia a cooperative ed imprese di costruzione.

L'art. 31, commi da 45 a 50, della Legge n. 448/1998, riconosce la facoltà dei comuni di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree comprese nei piani approvati ex lege n. 167/1962, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della Legge n. 865/1971, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della stessa Legge n. 865.

Il Comune di Altamura riconosce il considerevole interesse da parte dei titolari degli alloggi concessi in diritto di superficie alla trasformazione in diritto di proprietà, in considerazione dei concreti vantaggi, riassumibili come segue:

titolarità piena ed effettiva del diritto di proprietà sulla casa abitata, con la possibilità di godere e disporre compiutamente dell'immobile, evitando in tal modo il passaggio gratuito della proprietà al comune alla scadenza della convenzione, ai sensi dell'art. 953 c.c.;

incremento del valore immobiliare di mercato, in seguito all'acquisto della titolarità del diritto di proprietà illimitato, dell'alloggio per il quale si è proceduto alla edificazione a proprie spese.

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree, avviene, ai sensi del comma 47 dell’art. 31 L. 488/1998, a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del successivo comma 48.

Il corrispettivo delle aree da cedersi in proprietà, è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 333/1992, convertito, con modificazioni, con Legge n. 359/1992, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà ai momento della trasformazione di cui al comma 47 dell’art. 31 della Legge n. 448/1998.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 5-bis, comma 1, della Legge n. 359/1992 e 37, commi 1 e 2, del DPR n.

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327/2001, che disciplinavano la determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree edificabili.

L’attuale formulazione dell’art. 37 DPR 327/2001, modificata dall’art. 2, comma 89 della Legge n. 244/2007, prevede che “l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento”.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo, con pronuncia n. 22/CONTR/11 del 14/04/2011 nonché la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l’Emilia –Romagna n. 258 del 25/07/2013, chiarisce che il corrispettivo che deve essere pagato per la trasformazione del diritto di superficie, deve essere calcolato continuando a far riferimento, così come previsto dall’art. 31, comma 48, della Legge 448/1998, ad un metodo di calcolo che preveda una misura pari al 60% del valore determinabile ai fini dell’indennità di espropriazione, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie aggiornati all’attualità.

Il parametro di riferimento dell’indennità di esproprio, alla luce delle vicende ridette, non può che ravvisarsi oggi nell’attuale formulazione dell’art. 37 del DPR 327/2001.

In conclusione, il corpus normativo su descritto, delinea una procedura che così può sintetizzarsi:

possibilità di trasformare in proprietà il precedente diritto di superficie;

pagamento di un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato ai sensi dell’art. 31 comma 48 della Legge 448/1998 e s.m.i.;

competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale, e non più dell’Agenzia del Territorio, nella determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione;

possibilità di procedere alla trasformazione per singole unità immobiliari, prescindendo così dalla necessità di passare attraverso una delibera condominiale da assumersi a maggioranza e quindi destinata a rendere la trasformazione "obbligatoria” per tutti i condomini;

facoltà della trasformazione avente come presupposto una proposta di corrispettivo del comune al privato, il quale è libero di accettarla o respingerla.

L'art. 5, comma 3-bis, della Legge n. 106/2011 ha modificato il citato art. 31 L. 448, introducendo i commi 49-bis e 49-ter, in virtù dei quali possono essere rimossi i vincoli relativi alla determinazione sia del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, che del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni ex art. 35 della Legge n. 865/1971, per la cessione del diritto di proprietà stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della L. n. 179/92, ovvero per la cessione del diritto di superficie, nonché nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 8 della legge n. 10/1977).

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Successivamente l’articolo 29, comma 16-undecies, del D.L. n. 216/2011, convertito nella Legge 24.02.2012 n. 14, ha stabilito che le percentuali di cui al punto precedente, a decorrere dal 1 gennaio 2012 venissero stabilite dai Comuni, anziché al Ministero dell’Economia e Finanze riservandone pertanto la valutazione all’Ente locale.

Art. 1

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OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto i seguenti procedimenti:

- trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree comprese nei piani approvati a norma della Legge n. 167/1962 (piani di zona per le aree PEEP), ovvero delimitate ai sensi dell’articolo 51 della Legge n. 865/1971, concesse in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 35, quarto comma della medesima Legge n. 865, precedentemente all’entrata in vigore della L.n179/92 - ai sensi dell’art. 31 comma 45 e seguenti della legge n. 448 del 23/12/1998 e s.m.i.-;

- eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione dei prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze, contenuti nelle convenzioni di cui all’ articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie - ai sensi dell’art. 31 comma 49 bis della legge n. 448/98-.

- Rientra in tale fattispecie anche l’eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione dei prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione contenuti nelle convenzioni sostitutive stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti dell’articolo 31 della legge n. 448/98 per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, per le quali non siano ancora scaduti i termini di validità (venti anni dalla data della stipulazione della convenzione originaria).

- eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione dei prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze, contenuti nelle convenzioni di cui all’ articolo 18 del D.P.R. 380/2001- ai sensi dell’art. 31 comma 49 ter della legge n. 448/98.-

Art. 2

BENEFICIARI

Ai sensi dell’art. 31 comma 45 e seguenti della L.n448/98 e s.m.i. possono avanzare richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà i singoli proprietari/assegnatari degli immobili realizzati in aree comprese nei piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P) , approvati ai sensi della L.n.167/62 ovvero delimitati ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71, già concesse in diritto di superficie.

Ai sensi dell’art. 31 comma 49 bis della L. n. 448/98 e s.m.i. possono avanzare richiesta di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze i singoli proprietari/assegnatari degli immobili realizzati in aree comprese nei piani di edilizia economica

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e popolare (P.E.E.P) , approvati ai sensi della L. n. 167/62 ovvero delimitati ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71, concesse in diritto di proprietà in forza di convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della Legge 865/1971, precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 179/92, ovvero concesse in diritto di superficie e trasformate in diritto di proprietà, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento (acquisto con regolare atto di vendita dell’alloggio da parte dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti o dalla locazione effettiva dell’alloggio in favore dei soggetti beneficiari).

Ai sensi dell’art. 31 comma 49 ter della L. n. 448/98 e s.m.i. possono avanzare richiesta di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione delle singole unità abitative e loro pertinenze i singoli proprietari/assegnatari degli immobili realizzati in forza di convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 380/2001 (già art. 8 della L. n. 10/77), a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento (acquisto con regolare atto di vendita dell’alloggio da parte dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti o dalla locazione effettiva dell’alloggio in favore dei soggetti beneficiari).

Art. 3

PRESENTAZIONE ISTANZA

Il Comune di Altamura procederà a dare adeguata informazione alla cittadinanza delle possibilità previste nel presente regolamento, mediante pubblicazione sull’albo pretorio on line e pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente nonché affissione di manifesti nel territorio comunale.

La domanda per la determinazione del corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà o per l’eliminazione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione dovrà essere presentata su apposito modello, che potrà essere scaricato dal sito internet istituzionale all’indirizzo: www.comune.altamura.ba.it o ritirato presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.

La richiesta deve, a pena di inammissibilità, indicare gli estremi della convenzione stipulata con il Comune per l'assegnazione dell'area in diritto di proprietà o in diritto di superficie o della convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.380/2001. La richiesta può interessare una o più unità immobiliari comprese nell'edificio realizzato sull'area assegnata in diritto di superficie. Alla richiesta, inoltre, devono essere allegati, per ogni unità immobiliare interessata:

1. copia documento d’identità valido di tutti i sottoscrittori titolari di diritto;2. copia codice fiscale di tutti i sottoscrittori titolari di diritto;3. a) copia dell'atto di assegnazione della/e unità immobiliare/i e ai singoli soci da parte della Cooperativa / Impresa esecutrice assegnataria dell'area in diritto di superficie e

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degli eventuali atti di acquisto successivi all’assegnazione (ove si tratti di richiesta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà);3. b) copia dell’atto del primo trasferimento o del contratto di locazione della/e unità immobiliare/i e da parte del soggetto attuatore in favore dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti e degli eventuali atti di acquisto successivi al primo trasferimento (ove si tratti di richiesta di eliminazione dei prezzi massimi di cessione e canoni massimi di locazione). 4. nel caso di richiesta di eliminazione dei prezzi massimi di cessione o canoni di locazione contenuti nelle convenzioni stipulate ai sensi dei commi 45 e seguenti dell’art. 31 della L. n. 448/98 per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà, sostitutive delle convenzioni originarie per le quali non siano ancora scaduti i termini di validità (vent’anni dalla data della stipulazione della convenzione originaria), copia dell’atto notarile di trasformazione del diritto di superficie stipulato ai sensi dell’art. 31 commi dal 45 al 50 della L. 448/1998;5. copia conforme all'originale della tabella A) del Regolamento di condominio riguardante i millesimi di proprietà generale, con l'indicazione della quota millesimale di competenza della/e unità immobiliare/i interessata/e;

6. copia dell’eventuale denuncia di successione debitamente registrata per gli eredi aventi diritto;

7. copia della planimetria catastale aggiornata, in scala esatta, relativa alla/e unità immobiliare/i interessata/e e relative pertinenze (autorimessa, soffitta, eccetera);

8. copia degli eventuali versamenti della quota, commisurata all'acquisizione delle aree, del contributo di concessione del diritto di superficie eseguiti dalla Cooperativa/Impresa esecutrice assegnataria dell'area.

Art.4

CONDIZIONI PER L’ELIMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE

La procedura per la cancellazione del prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione può avvenire solo alle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento come stabilito dalla L. n.106/2011 art.5 comma 3 bis (acquisto con regolare atto di vendita dell’alloggio da parte dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti o locazione effettiva dell’alloggio in favore dei soggetti beneficiari).

b) ove si tratti di aree originariamente concesse in diritto di superficie, sia stato precedentemente stipulato e sottoscritto l’atto notarile di trasformazione del diritto

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di superficie in diritto di proprietà dell’area, ai sensi della L. n. 448/98;

c) in caso di edilizia agevolata il proprietario dell’alloggio richiedente abbia già completamente estinto il mutuo agevolato di cui ha usufruito per l’acquisto della casa;

d) sia effettuato il pagamento del corrispettivo come calcolato dagli uffici comunali ai sensi dei successivi artt. 6 e 7;

e) sia effettuato il versamento di un importo pari al contributo sul costo di costruzione calcolato in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta dello svincolo calcolato ai sensi dei successivi artt. 6 e 7;

f) venga stipulata convenzione sostitutiva redatta secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 5

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERIFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’.

Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà sarà calcolato secondo la seguente formula:

C = [(Va x Sf) – (OC x IR)] x Q

C = corrispettivo per il riscatto dell’unità immobiliare interessata;

Va = valore unitario della superficie interessata dall’intervento di E.E.P. o L. 167/62 o E.R.P.;

Sf = superficie fondiaria intervento;

OC = contributo pagato per la concessione dell’area in diritto di superficie al netto degli oneri di urbanizzazione. Ove non vi sia stato un effettivo versamento di un corrispettivo per la concessione dell’area in diritto di superficie, verrà decurtata la somma indicata nella convenzione ai fini fiscali quale corrispettivo per la concessione dell’area in diritto di superficie;

IR = indice di rivalutazione ISTAT in riferimento alla variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di determinazione del corrispettivo. Ove non vi sia stato un effettivo versamento di un corrispettivo per la concessione dell’area in diritto di superficie si terrà conto come data iniziale per il calcolo della variazione Istat della data di stipulazione della convenzione di concessione dell’area in diritto di superficie;

Q = quota millesimale corrispondente all’unità immobiliare da trasformare, ricavata dalla corrispondente tabella millesimale di proprietà generale.

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In mancanza di Tabelle Millesimali, Q sarà uguale alla superficie commerciale dell’unità immobiliare da trasformare diviso la superficie commerciale totale dell’intervento (D.P.R. n. 138/98 all. C).

Art. 6

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE EX ART. 31 COMMA 49 TER DELLA L.448/98 E S.M.I. NELLE CONVENZIONI EX ART. 18 DEL D.P.R. 380/2001

Il corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione sarà pari a:

- una percentuale del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 31 comma 49 bis della L. 448/98, fissata nelle misura massima del 100% del corrispettivo di cui all’art. 5 del presente regolamento;

- l’importo pari alle agevolazioni ottenute sul contributo per il rilascio del titolo edilizio, rideterminato secondo le tariffe in vigore al momento della richiesta.

Il corrispettivo così determinato sarà proporzionato alla durata residua del vincolo rispetto alla data del primo trasferimento (atto di acquisto con regolare atto di vendita dell’alloggio da parte dei soggetti beneficiari in possesso dei requisiti o contratto di locazione effettiva a soggetti in possesso dei requisiti).

SCALA SU VENTICINQUE ANNI (30 anni – durata massima dei vincoli convenzionali decurtata dei cinque anni dalla data del primo trasferimento come stabilito dalla L. n.106/2011 art.5 comma 3 bis), e calcolata come di seguito esplicitata:

4,00% da 0 a 1 anno (tempo residuo dei vincoli)8,00% da 1 a 2 anni (tempo residuo dei vincoli)12,00% da 2 a 3 anni (tempo residuo dei vincoli)16,00% da 3 a 4 anni (tempo residuo dei vincoli)20,00% da 4 a 5 anni (tempo residuo dei vincoli)24,00% da 5 a 6 anni (tempo residuo dei vincoli)28,00% da 6 a 7 anni (tempo residuo dei vincoli)32,00% da 7 a 8 anni (tempo residuo dei vincoli)36,00% da 8 a 9 anni (tempo residuo dei vincoli)40,00% da 9 a 10 anni (tempo residuo dei vincoli)44,00% da 10 a 11 anni (tempo residuo dei vincoli)48,00% da 11 a 12 anni (tempo residuo dei vincoli)52,00% da 12 a 13 anni (tempo residuo dei vincoli)56,00% da 13 a 14 anni (tempo residuo dei vincoli)

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60,00% da 14 a 15 anni (tempo residuo dei vincoli)64,00% da 15 a 16 anni (tempo residuo dei vincoli)68,00% da 16 a 17 anni (tempo residuo dei vincoli)72,00% da 17 a 18 anni (tempo residuo dei vincoli)76,00% da 18 a 19 anni (tempo residuo dei vincoli)80,00% da 19 a 20 anni (tempo residuo dei vincoli)84,00% da 20 a 21 anni (tempo residuo dei vincoli)88,00% da 21 a 22 anni (tempo residuo dei vincoli)92,00% da 22 a 23 anni (tempo residuo dei vincoli)96,00% da 23 a 24 anni (tempo residuo dei vincoli)100,00% da 24 a 25 anni (tempo residuo dei vincoli)

La rimozione totale di ogni vincolo convenzionale che imponga un prezzo massimo di vendita e canone massimo di locazione relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comporta necessariamente l’ulteriore versamento, da parte del richiedente, del contributo sul costo di costruzione, precedentemente non dovuto in conseguenza all’impegno da parte del soggetto attuatore ad applicare prezzi calmierati, oltre al 25% afferente la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui si è beneficiati ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 53/1985 e della deliberazione di C.C. n. 7/1980. Tali contributi saranno calcolati in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta dello svincolo.

Art. 7

CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DI ELIMINAZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE EX ART. 31 COMMA 49 BIS DELLA L.448/98 E S.M.I. NELLE CONVENZIONI EX ART. 35 LEGGE 865/1971, STIPULATE PRECEDENTEMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. N. 179/92.

In relazione alla suddette convenzioni, aventi durata di novantanove anni, ai sensi del comma 46° dell’art. 31 della L.n.448/98 e ss.mm.ii., è possibile la sostituzione delle stesse con convenzioni di cui all’art. 8 commi primo, quarto e quinto della L.n.10/77 per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione. Atteso che per la fattispecie di convenzione in oggetto:

- sono decorsi i termini ventennali e pertanto oggi non sarebbe possibile stipulare nuova convenzione per la durata residua di cui sopra;

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- ove fossero state stipulate convenzioni sostitutive di durata residua di cui al comma 46° dell’art. 31 della L.n.448/98 e ss.mm.ii., i termini convenzionali e i relativi vincoli di prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione ad oggi sarebbero decaduti;

pertanto, per tali fattispecie convenzionali, si ritiene opportuno stabilire il corrispettivo per l’eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione nella misura fissa di €.2.000,00 (euro duemila/00), pari alla somma prevista nel successivo art. 8 quale corrispettivo minimo dovuto.

La rimozione totale di ogni vincolo convenzionale che imponga un prezzo massimo di vendita e canone massimo di locazione relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, comporta necessariamente l’ulteriore versamento, da parte del richiedente, del contributo sul costo di costruzione, precedentemente non dovuto in conseguenza all’impegno da parte del soggetto attuatore ad applicare prezzi calmierati, oltre al 25% afferente la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria di cui si è beneficiati ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 53/1985 e della deliberazione di C.C. n. 7/1980. Tali contributi saranno calcolati in base alle tariffe in vigore alla data della richiesta dello svincolo.

Art. 8

QUOTA CORRISPETTIVO MINIMA DOVUTA

Il Comune fissa in €. 2.000,00 la quota minima dovuta in ogni caso per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione, onde coprire le spese di procedura e di istruttoria, qualora i corrispettivi determinati sulla base delle formule e dei criteri sopra fissati, al netto del contributo sul costo di costruzione e oneri di urbanizzazione secondaria, siano negativi o inferiori a tale cifra.

Art. 9

PROPOSTA, ACCETTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, se completa, o dalla data di completamento della stessa, si comunicherà all’interessato, sulla base dei conteggi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, l’ammontare del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o per l’eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione o canone massimo di locazione, da valere quale proposta di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o di eliminazione dei vincoli convenzionali.

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Qualora il richiedente accetti, dovrà inviare una comunicazione scritta al Comune, allegando alla stessa la ricevuta di pagamento, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, dell’importo minimo di cui all’art. 8 pari a €. 2.000,00

La restante parte del corrispettivo dovrà essere versata entro la data di stipula della convenzione.

Ove la parte ne faccia esplicita richiesta nella comunicazione di trasmissione all’Ente della ricevuta di pagamento dell’importo minimo di cui sopra, sarà possibile la rateizzazione del restante importo, maggiorato degli interessi legali come per legge, in quattro rate semestrali, previa presentazione di idonea fideiussione prestata da Istituto Bancario o Assicurazione autorizzata, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Il Comune ha diritto di valersi della polizza fideiussoria nel caso di mancato pagamento delle rate entro e non oltre 30 giorni dalle scadenze delle stesse previste nel relativo piano di rientro predisposto dall’Ente. La garanzia cessa di avere effetto ed è svicolata automaticamente ad avvenuto pagamento dell’intero corrispettivo nei termini di cui al richiamato piano di rientro.

La rinuncia alla domanda comporta la perdita dell’anticipo che sarà incamerato nelle casse comunali.

Per coloro che sono tenuti al versamento di conguagli a favore del Comune a titolo di maggiori oneri di esproprio e/o maggiori oneri di urbanizzazione, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o l'eliminazione dei vincoli convenzionali sulla alienabilità e locazione degli alloggi sono subordinate all'estinzione a saldo del residuo debito nella misura accertata dal Comune, anche contestualmente alla stipula della nuova convenzione.

Art. 10

FORMALIZZAZIONE DELLA CESSIONE IN PROPRIETÀ E DELLA ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI

Con determinazione dirigenziale, da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'accettazione, verrà disposta la cessione dell'area in proprietà e/o l’eliminazione dei vincoli convenzionali relativi alla alienazione ed alla locazione degli alloggi, sulla base degli schemi di convenzione e atti di cessione approvati dal Consiglio Comunale.

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e/o l’eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e locazione saranno formalizzate con atto pubblico registrato e trascritto nei registri di pubblicità immobiliare sulla scorta degli schemi di convenzione approvati unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale.

All’atto della stipula della convenzione per il trasferimento del diritto di superficie in diritto di

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proprietà, verrà determinata la misura massima del prezzo di cessione dell’alloggio e i relativi limiti alla locazione. In questo caso ai sensi dell’art. 31 comma 46 della L. 448/98, la nuova convenzione avrà una durata pari a venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; per la suddetta durata continueranno ad operare i limiti convenzionali suindicati.

Ove invece siano decorsi i termini di cui all’art. comma 46 lett. a) della L. n. 448/98, le unità immobiliari degli istanti potranno essere alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo l’esigenza di imporre alcun prezzo massimo di cessione e/o canone massimo di locazione.

Art. 11

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’ DELLA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA’

Ove le aree concesse in diritto di superficie dal Comune di Altamura alle Cooperative siano state oggetto di esproprio a cura del Comune di Altamura, si potrà procedere ad istruire le istanze dirette alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà soltanto all’esito della verifica da parte degli uffici competenti dell’avvenuto perfezionamento della procedura di esproprio con la piena acquisizione della proprietà in capo al Comune di Altamura dell’area interessata dall’esproprio.

Inoltre, in assenza di convenzioni e/o atti che disciplinano la concessione in diritto di superficie delle aree destinate alla realizzazione di E.E.P., si potrà procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà solo previa regolarizzazione dell’avvenuta concessione dell’area con apposita convenzione.

Art. 12

SPESE

Le spese notarili, catastali, ipotecarie, l’imposta di registro, di bollo e di voltura, se ed in quanto dovute, e tutte quelle inerenti e conseguenti le convenzioni per la cessione del diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie e/o per l’eliminazione dei vincoli convenzionali relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione sono interamente a carico del richiedente.

Art. 13

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CONTRIBUTI PUBBLICI

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o la rimozione dei vincoli e degli ulteriori vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione non eliminano eventuali vincoli derivanti da contributi pubblici concessi per la realizzazione degli alloggi o da vincoli costituiti a seguito della cessione di alloggi ERP agli assegnatari.

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