Messaggio concernente l'adesione della Svizzera ai Nuovi ... · ai Nuovi accordi di credito del 14...

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97.039 Messaggio concernente l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del 14 maggio 1997 Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di cre- dito. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta consi- derazione. 14 maggio 1997 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Koller II cancelliere della Confederazione, Couchepin 1997-252 31 Foglio federale. 80° anno. Voi. Ili 865

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Messaggioconcernente l'adesione della Svizzeraai Nuovi accordi di credito

del 14 maggio 1997

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno didecreto federale concernente l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di cre-dito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta consi-derazione.

14 maggio 1997 In nome del Consiglio federale svizzero:II presidente della Confederazione, KollerII cancelliere della Confederazione, Couchepin

1997-252 31 Foglio federale. 80° anno. Voi. I l i 865

Compendio

Dall'ultimo adeguamento degli Accordi generali di credito (AGEC) nel 1983,l'economia mondiale e il commercio estero hanno fatto registrare una crescitaconsiderevole. Dal 1983 al 1995, il volume delle esportazioni è pressoché rad-doppiato su scala mondiale. Parallelamente, la progressiva mobilità dei capitaliha comportato un notevole aumento dei flussi di capitale privato in particolareverso i Paesi emergenti. L'accesso agevolato ai mercati di capitali contribuisceallo sviluppo economico di questi Paesi, ma cela anche il rischio di rapidi ef-flussi di capitali. Tale pericolo si è palesato agli occhi della comunità interna-zionale alla fine del 1994, allorché il Messico, a causa di importanti fughe dicapitali, è precipitato in una crisi monetaria provocando ad altri Paesi emer-genti difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Il motivo per cui il FMI, nel suorapporto d'esercizio 1996, indicava un importo esorbitante di crediti scopertiè da ricercare nei crediti concessi dal Fondo monetario internazionale (FMI) inseguito alla crisi monetaria messicana, come pure nella concessione di creditiai Paesi dell'ex-Unione sovietica.Le risorse regolari del FMI sono state aumentate mediante diversi rialzi dellequote (aumenti delle partecipazioni al capitale). Le risorse che, conformementeagli AGEC, il FMI può procurarsi presso i Paesi che fanno parte del Gruppodei Dieci per far fronte a difficoltà eccezionali della bilancia dei pagamenti chepotrebbero pregiudicare il sistema monetario internazionale, invece, non sonostate adeguate dal 1983 ed ammontano a 17 miliardi di diritti speciali di pre-lievo (ca. 30,5 mia di fr.). È prevedibile che, in occasione di una futura gravecrisi del sistema monetario internazionale, il FMI non disponga più dei mezzifinanziari sufficienti per intervenire in modo efficace. Per tal motivo, il FMIha convenuto con i Paesi del Gruppo dei Dieci con 14 nuovi partecipanti diraddoppiare la somma che può mutuare conformemente agli AGEC medianteuna convenzione parallela - i Nuovi accordi di credito (NAC) - portandola a34 miliardi di diritti speciali di prelievo (ca. 61 mia di fr.). II FMI potrà oraattivare sia gli AGEC sia i NAC - a seconda della situazione -, senza però ol-trepassare i 34 miliardi di diritti speciali di prelievo a sua disposizione. Il rad-doppio delle risorse tiene conto dell'evoluzione dell'economia mondiale e dellamaggiore mobilità dei capitali dall'ultima revisione degli AGEC. I rischi con-nessi a un 'evoluzione del genere giustificano un aumento delle risorse disponi-bili in caso di crisi, sebbene gli ACEC non siano mai stati attivati dalla loroultima revisione.Quale Paese fortemente integrato nell'economia mondiale e piazza finanziariadi rilievo, la Svizzera è particolarmente interessata a mantenere condizioni-quadro stabili a livello mondiale. I NAC sono convenzioni volte a consentireal FMI di continuare ad adempiere i propri compiti, in particolare a garantirela stabilità monetaria e il buon funzionamento dei mercati finanziari. L'appog-gio che la Svizzera fornisce al FMI nei suoi sforzi finalizzati ad evitare l'insolvi-bilità degli Stati, dunque, non è soltanto espressione di solidarietà, ma è puredettato dal suo proprio interesse economico-finanziario come pure da ragioni

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di politica estera. La partecipazione della Svizzera ai NAC è necessaria perchécostituisce un importante strumento atto a salvaguardare tali interessi.

Scegliendo di aderire ai NAC, la Svizzera si assicura inoltre l'accesso alle riu-nioni annuali dei membri ai tali accordi. Questi incontri forniscono l'occasioneper dibattere questioni relative al sistema monetario internazionale e gli aspettidell'economia mondiale che potrebbero comportare un'attivazione dei NAC.Sebbene gli Stati parte ai NAC prevedano di riunirsi soltanto una volta al-l'anno a livello di ministeri delle finanze e di banche centrali, gli accordi nonmancheranno di ridurre l'importanza del Gruppo dei Dieci nella sua funzionedi piattaforma per la cooperazione internazionale in materia monetaria e finan-ziaria. Si tratta di un ulteriore argomento a favore dell'adesione della Svizzeraai NAC.La Svizzera parteciperebbe ai Nuovi accordi di credito impegnandosi a fornirecrédit i per un importo massimo di 1557 milioni di diritti speciali di prelievo (ca.2794 mio difr.). Gli eventuali prestiti concessi in virtù degli AGEC verrebberodedotti da tali promesse di credito. Nell'ipotesi che la promessa di credito sviz-zera sia completamente assorbita dagli AGEC, ossia 1020 milioni di diritti spe-ciali di prelievo, la Svizzera dovrebbe fornire crediti supplementari in base aiNAC in misura di 537 milioni di diritti speciali di prelievo al massimo.

Come è già avvenuto per gli AGEC, la Svizzera diverrebbe Stato membro deiNAC a nome della Banca nazionale svizzera, ossia quest'ultima finanzierebbela partecipazione della Svizzera ai NAC. I crediti che la Banca nazionale conce-derebbe al FMI non sarebbero garantiti dalla Confederazione. Tuttavia, laBanca nazionale dispone di accantonamenti sufficienti per assumere questo ri-schio autonomamente. Essa collaborera strettamente con la Confederazionenella realizzazione della partecipazione ai NAC. I dettagli saranno disciplinatiin una convenzione stipulata tra il Consiglio federale e la Banca nazionale. Ilperiodo di validità dei NAC è di cinque anni. Il Consiglio federale avrà in fu-turo la facoltà di prorogare tali accordi. Prima di ogni scadenza dei NAC, deci-derà d'intesa con la Banca nazionale svizzera sull'opportunità di prorogarli.

Il Consiglio federale svizzero propone dunque, con questo messaggio, di ap-provare l'adesione della Svizzera ai NAC.

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Messaggio

I Parte generale

II Situazione iniziale

Quando, nel 1958, i principali Paesi industrializzati hanno optato per la liberaconvertibilità delle proprie valute, si temeva che movimenti di capitali improv-visi e sostanziali avrebbero potuto squilibrare la bilancia dei pagamenti di al-cuni di questi Paesi in difficoltà facendo vacillare il sistema monetario interna-zionale. Al fine di garantire che il Fondo monetario internazionale (FMI) di-sponesse dei mezzi finanziari sufficienti per fornire un sostegno finanziario agliStati che incorrevano in tali difficoltà, i dieci principali Paesi industrializzatihanno concluso, nel 1962, gli Accordi generali di credito (AGEC) con il FMI.Gli AGEC consentono al FMI di attingere dai partecipanti a tali Accordi ri-sorse supplementari nel caso in cui fosse minacciato il sistema monetario inter-nazionale, qualora i suoi mezzi finanziari non bastassero a reagire in modoadeguato. Il FMI ha dunque la possibilità di mutuare presso i partecipanti agliAGEC un importo pari a 6 miliardi di dollari.In considerazione della crisi d'indebitamento degli anni Ottanta, innescata daserie difficoltà di pagamento da parte della Polonia e del Messico, le disponibi-lità degli AGEC sono state portate nel 1983 a 17 miliardi di diritti speciali diprelievo (DSP). Al FMI è inoltre stata accordata la facoltà di mutuare risorseper sostenere Paesi non membri. In occasione di tali modifiche la Svizzera,dopo essere stata membro associato dal 1964, è diventata membro a pieno ti-tolo degli AGEC.Alla fine del 1994, il Messico è di nuovo stato confrontato con una grave crisifinanziaria trascinando con sé altri Paesi emergenti. Grazie ad un interventocoordinato dagli Stati Uniti e a un sostanziale contributo del FMI, il Messicoha ricevuto somme considerevoli per far fronte alla crisi. Tale circostanza hatuttavia evidenziato che i mezzi finanziari del FMI potevano esaurirsi rapida-mente e che occorreva aumentare le risorse disponibili in caso di crisi moneta-rie. In occasione della riunione primaverile 1995 del FMI, i grandi Paesi mem-bri hanno auspicato che, oltre al prospettato aumento delle risorse ordinarie(quote) si procedesse anche a potenziare i mezzi finanziari supplementari aiquali il FMI può ricorrere in caso di messa in pericolo del sistema monetariointernazionale. Nell'ambito dell'incontro al vertice ad Halifax, nel 1995, i capidi Stato del G7 hanno sostenuto questa posizione, proponendo il raddoppiodelle promesse di credito in seno agli AGEC. Dopo un anno di trattative trail FMI, il Gruppo dei Dieci e i nuovi partecipanti, sono stati stipulati accordiparalleli, i Nuovi accordi di credito (NAC), i quali prevedono un aumento dellepromesse di credito disponibili in base agli AGEC a 34 miliardi di DSP.

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12 Attuale partecipazione della Svizzera agli Accordi generalidi credito

Come già menzionato in precedenza la Svizzera, rappresentata dalla Banca na-zionale quale istituzione partecipante, è divenuta membro a pieno titolo degliAGEC nel 1983]). In caso di attivazione, essa concede al FMI crediti fino aconcorrenza di un importo massimo di 1020 milioni di DSP. Contrariamenteal precedente accordo di associazione, questi crediti non sono garantiti dallaConfederazione. Alla stessa data, la Svizzera è inoltre divenuta membro del co-siddetto Gruppo dei Dieci, di cui fanno parte anche il Belgio, il Canada, laFrancia, la Germania, il Giappone, la Gran Bretagna, l'Italia, i Paesi Bassi, gliStati Uniti e la Svezia. Il precedente accordo di associazione le concedeva uni-camente lo statuto di osservatore. Le sedute del Gruppo dei Dieci a livello diministri delle finanze e di governatori delle banche centrali si tengono seme-stralmente, ossia in concomitanza con la seduta primaverile e con l'assembleagenerale delle istituzioni di Bretton Woods. I lavori preparatori sono svolti daisupplenti, i quali si riuniscono diverse volte sull'arco di un anno.Durante il periodo in cui la Svizzera era soltanto membro associato, gli AGECsono stati attivati in favore della Gran Bretagna (1964, 1965, 1967, 1969, 1977),della Francia (1968, 1969), dell'Italia (1977) e degli Stati Uniti (1978). La Sviz-zera ha partecipato ai crediti accordati nel 1964, nel 1965 e nel 1977 alla GranBretagna e nel 1977 all'Italia. Tali crediti sono stati rimborsati regolarmente.La revisione degli AGEC, nel 1983, è avvenuta sullo sfondo della crisi d'indebi-tamento all'inizio degli anni Ottanta. I crediti scoperti del FMI erano aumen-tati a dismisura. Sembrava dunque opportuno, in una situazione del genere,aumentare a una cifra complessiva di 17 miliardi di DSP le risorse finanziariedi cui il FMI può disporre in situazioni di emergenza. Dopo tale revisione, tut-tavia, non si è più fatto ricorso agli AGEC. A partire dal 1985, i crediti scopertidel FMI sono diminuiti. A partire dal 1994, in seguito al crescente fabbisognodi finanziamenti dei Paesi in transizione e della crisi finanziaria in Messico,hanno raggiunto nuovi livelli di guardia. Il rischio di una crisi monetaria si pre-sentava molto più marcato nei Paesi emergenti rispetto a quelli industrializzati,come invece avveniva negli anni Settanta. Gli AGEC hanno dunque conservatola loro importanza principalmente quale strumento d'intervento in caso di crisimonetarie di ampia portata.

13 Sviluppi del sistema monetario internazionale quale corniceper la conclusione dei Nuovi accordi di credito

131 Commercio internazionale in espansione e globalizzazionedei mercati finanziari

La forte espansione del commercio internazionale e la globalizzazione dei mer-cati finanziari intervenute dall'ultima revisione degli AGEC, nel 1983, giustifi-

'>DF del 14 dicembre 1983 che approva l'adesione della Svizzera agli Accordi generalidi credito del Fondo monetario internazionale (RS 941.15). Cfr. messaggio concernentel'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito (FF 1983 II 1333)

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cano un aumento delle risorse disponibili. Dal 1983 al 1995, soltanto il volumedelle esportazioni su scala planetaria è aumentato da circa 1600 miliardi di DSPa circa 3300 miliardi di DSP. Il commercio mondiale, espresso in DSP, è dunqueraddoppiato È nettamente progredita anche la quota del commercio esterorispetto alla produzione mondiale. Nello stesso periodo, sono fortemente evo-luti anche i mercati finanziari internazionali. Molti Paesi in sviluppo, e in parti-colare i Paesi emergenti, hanno beneficiato negli ultimi anni di un accesso age-volato ai mercati internazionali dei capitali. Ha contribuito a questa tendenzal'allentamento delle restrizioni sui movimenti di capitali. Di conseguenza, ilflusso di capitali verso i Paesi in sviluppo, espresso in DSP, è quadruplicato dal1990 al 1995. Ne risulta una minore dipendenza dei Paesi in sviluppo e dei Paesiemergenti dall'aiuto finanziario dei creditori ufficiali e delle organizzazioni mul-tilaterali. Tuttavia, proprio in seguito allo smantellamento degli ostacoli allamobilità, gli investimenti privati, e in particolare gli impegni a corto termine neiPaesi in sviluppo, possono reagire in modo molto immediato alle oscillazionidella fiducia nei confronti dei Paesi debitori. Il rischio di importanti fughe dicapitali è particolarmente elevato nei momenti in cui viene a mancare la fiducia.Una crisi finanziaria in un Paese, inoltre, può comportare una rivalutazione deirischi in altri Paesi: i disavanzi nel conto economico, le riserve valutarie limitatee la debolezza di alcuni settori bancari sono giudicati più severamente dal mer-cato e possono comportare una massiccia fuga di capitali.

132 Crisi valutaria in Messico

La grave crisi valutaria che ha investito il Messico alla fine del 1994 è conside-rata a livello generale il primo esempio che mostra come i rischi aumentino inseguito alla globalizzazione dei mercati finanziari. Nonostante che facesse regi-strare un disavanzo del conto economico abbastanza rilevante, si era ritenutoper molto tempo che il Messico - membro dell'OCSE - fosse in grado di finan-ziare il proprio disavanzo di bilancio facendo capo a crediti sul mercato inter-nazionale dei capitali. Le turbolenze politiche legate alle elezioni presidenzialihanno fatto venir meno la fiducia degli investitori esercitando forti pressionisulla valuta. Le riserve valutarie sono diminuite ed è stato necessario abbando-nare il vincolo della valuta al dollaro americano. La fuga di capitali si è accen-tuata provocando una notevole svalutazione del Peso. Questo clima d'insicu-rezza ha avuto ripercussioni sugli investimenti in altri Paesi emergenti. In Ame-rica latina, il Brasile e in particolare l'Argentina sono stati confrontati conenormi fughe di capitali. In Asia, l'Indonesia, la Thailandia e le Filippinehanno avuto la stessa sorte e le Filippine hanno subito il contraccolpo più vio-lento.Gli Stati Uniti hanno coordinato una campagna internazionale a sostegno delMessico, promettendo un aiuto pari a 50 miliardi di dollari. I mezzi finanziarisono stati messi a disposizione dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Banca deiregolamenti internazionali (BRI) e dal FMI. Il FMI ha concesso un credito di

"Poiché nel frattempo il franco svizzero ha acquisito valore, tale aumento - espressonella nostra valuta - corrisponde al 65 per cento circa.

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12,1 miliardi di DSP ed ha elaborato, in collaborazione con le autorità messi-cane, un programma destinato a risanare la situazione economica e a ristabilirela fiducia nel Paese.

133 Ruolo del Fondo monetario internazionale

La partecipazione del FMI all'operazione di sostegno del Messico ha contri-buito a risolvere la crisi finanziaria. Uno dei compiti principali del FMI è laconcessione di crediti atti a superare le difficoltà nella bilancia dei pagamenti.Il finanziamento del FMI accorda al Paese interessato più tempo per operaregli adeguamenti che s'impongono, riducendo i costi per l'economia pubblica.Il credito concesso al Messico ha però costituito un caso particolare poichél'importo mutuato superava ampiamente la portata abituale. Questo prestito,al quale si sono aggiunti ulteriori crediti legati alla crisi monetaria messicana,come pure i consistenti crediti concessi ai Paesi dell'ex blocco sovietico, com-presi gli elevati crediti alla Russia, hanno fatto sì che i crediti scoperti del FMIraggiungessero, nel 1995/96, una somma record. Tale somma ammontava, nel-l'aprile 1996, a 42 miliardi di DSP. Nel solo periodo contabile 1995/96, il FMIha concesso accordi di conferma e crediti nell'ambito dell'accordo allargato perun totale di 18 miliardi di DSP.

In reazione a questa lievitazione del fabbisogno, il FMI ha adottato provvedi-menti destinati a prevenire più efficacemente future crisi monetarie o a miti-garne gli effetti. Si tratta innanzitutto di prevenire le crisi. A tal fine, il FMIha rafforzato la sua attività di vigilanza in modo da poter affrontare più rapi-damente e più apertamente i problemi economici con i Paesi potenzialmenteminacciati di crisi e da esercitare su di essi una maggiore pressione medianteraccomandazioni di politica economica. L'intento del FMI è quello di promuo-vere lo scambio d'informazioni in campo economico e di aumentare la traspa-renza riducendo i costi legati al reperimento dei dati. Informazioni negativesulla situazione economica dovrebbero comportare reazioni del mercato, inparticolare l'aumento dei tassi d'interesse e il ritiro di capitali, per instaurarele condizioni idonee ad avviare il processo di ripresa.

Nel 1996, il FMI ha dunque messo a punto direttive sulla pubblicazione di datistatistici. I Paesi che scelgono di adottare la norma generale sulla pubblicazionedi dati (generai data dissémination standard) e la norma speciale sulla pubblica-zione di dati (special data dissémination standard) si impegnano a fornire rego-larmente e a intervali prestabiliti dati sulla politica fiscale, sull'economia reale,sul settore finanziario e sul commercio estero. La seconda norma, più severa,è particolarmente rilevante per i Paesi che hanno accesso ai mercati finanziariinternazionali o che aspirano ad averlo.

Malgrado una migliore prevenzione, è impossibile escludere future crisi mone-tarie con conseguenze anche più gravose di quella messicana. Se più Paesi digrosse dimensioni avessero subito il contraccolpo, i mezzi del FMI non sareb-bero bastati. I pericoli di contagio in caso di crisi monetarie sono soprattuttodovuti al fatto che gli investitori, in situazioni di crisi, tendono a rivalutare ilrischio legato a un Paese e giudicano più criticamente le debolezze macroeco-nomiche o strutturali.

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Al fine di tener conto dell'espansione del commercio internazionale e dell'inter-connessione dei mercati finanziari, il FMI intende potenziare anche i mezzi fi-nanziari di cui potrebbe necessitare malgrado tutti gli sforzi di prevenzione.L'obiettivo primario è un ulteriore aumento delle quote-parti, ossia delle parte-cipazioni al capitale dei Paesi membri. Queste risorse sono a disposizione perla concessione ordinaria di crediti. Parallelamente, il Gruppo dei Dieci e il FMIhanno deciso di raddoppiare i mezzi disponibili nell'ambito degli AGEC con-cludendo Nuovi accordi di credito grazie ai quali il FMI dovrebbe disporre dirisorse sufficienti per sopperire ad eventuali nuove crisi monetarie. Tuttavia, laconcessione di crediti è vincolata a rigidi programmi di risanamento economicoin modo da impedire che i Paesi gestiscano la loro politica economica con ne-gligenza ricorrendo agli aiuti finanziari internazionali in caso di crisi. A medioe a lungo termine, i programmi di adeguamento che accompagnano gli aiuti fi-nanziari del FMI dovrebbero ristabilire la fiducia degli investitori privati. L'at-tività del FMI non esclude dunque i mercati privati, ma intende assicurare illoro buon funzionamento mediante una combinazione di aiuti finanziari ridottie programmi di adeguamento globali. I fondi dei NAC vanno dunque interpre-tati quale riserva d'emergenza alla quale attingere in occasione di crisi partico-larmente gravi.

2 Parte speciale

21 Natura giurìdica e tenore dei Nuovi accordi di credito

211 Natura giurìdica

La base giuridica dei NAC è costituita dall'articolo VII sezione 1 dello statutodel Fondo monetario internazionale, che disciplina «i provvedimenti che con-sentono di ricostituire i suoi averi monetari». L'adesione al FMI non significaautomaticamente la partecipazione ai NAC. I NAC sono l'esito di negoziati trai Paesi del Gruppo dei Dieci, i nuovi membri e il FMI. Sono stati adottati il27 gennaio 1997 mediante decisione del Consiglio d'amministrazione del FMI.I NAC sono dunque una convenzione di diritto internazionale pubblico sullaquale si fondano determinati diritti e doveri che spettano al FMI come pure aiPaesi e alle istituzioni partecipanti. Il tenore dei NAC comporta che gli stessipossano essere modificati mediante decisione del Fondo e con il consenso deipartecipanti durante il periodo di validità in ossequio alle disposizioni del para-grafo 15 lettera a NAC.

212 Finalità e tenore dei Nuovi accordi di credito

212.1 Finalità

Lo scopo dei NAC è quello di consentire al FMI di adempiere più efficace-mente il suo compito nel sistema monetario internazionale (preambolo deiNAC). In base ai NAC, i Paesi partecipanti concedono al FMI mutui fino aconcorrenza di una determinata somma, qualora necessiti di risorse supplemen-tari. Si può ricorrere ai NAC soltanto per prevenire un deterioramento del si-stema monetario internazionale o per farvi fronte.

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212.2 Partecipanti e nuove adesioni(§ 3 NAC)

Dalla conclusione degli AGEC tra il FMI e i dieci grandi Paesi industrializzati,il panorama finanziario internazionale è mutato. Già nel 1983, in occasionedell'ultima revisione degli AGEC, non erano più i Paesi industrializzati che sitrovavano confrontati con difficoltà della bilancia dei pagamenti particolar-mente gravose. In quel periodo, era consentito il ricorso ai crediti nell'ambitodegli AGEC anche ai Paesi che non facevano parte del Gruppo dei Dieci. Sitratta ora di allargare anche la cerchia dei creditori. Oltre ai Paesi del Gruppodei Dieci, una serie di altri Paesi dispone della capacità finanziaria necessariaa fornire le risorse finanziarie atte a contenere o a far fronte a un deteriora-mento del sistema monetario. L'onere della concessione di crediti al FMI,d'ora in poi, dovrà dunque essere ripartito tra un maggior numero di parteci-panti. Nell'ambito dei NAC, ai Paesi del Gruppo dei Dieci si aggiungono ulte-riori 14 Paesi o istituzioni '>, tra cui si contano alcuni Paesi emergenti.Contrariamente alle modalità in ambito AGEC, in occasione di ogni prorogapossono entrare a far parte dei NAC nuovi partecipanti. Ogni nuova adesionedeve essere approvata da una maggioranza qualificata di partecipanti i cui ac-cordi di credito rappresentano l'80 per cento del totale (§ 3 lett. b NAC). Laponderazione del voto di un Paese o di un'istituzione avviene sulla base dellasua quota rispetto alla totalità delle promesse di credito. La maggioranza quali-ficata dell'80 per cento per l'approvazione di nuove adesioni è inferiore rispettoa quella richiesta per altre decisioni importanti Questo dovrebbe servire daincentivo per i potenziali partecipanti, affinchè aderiscano agli accordi. In talmodo i NAC si dotano di un elemento di flessibilità che consente loro di ade-guarsi costantemente agli sviluppi dell'economia mondiale e dell'economia deipotenziali Paesi o istituzioni partecipanti.

212.3 Impegni dei partecipanti

I partecipanti ai NAC s'impegnano a concedere mutui nella propria valuta alFMI secondo il fabbisogno e conformemente alle modalità dei NAC fino a con-correnza di un determinato importo (§ 2 e annesso ai NAC). Gli importi mas-simi relativi alle promesse di credito sono fissati, per ogni partecipante, nell'an-nesso ai NAC come segue:

"Uno di questi Paesi - l'Arabia Saudita - è già membro associato degli AGEC.2)La maggioranza qualificata, richiesta per l'aumento delle promesse di credito (§ 5

NAC) e per la modifica dei NAC, è dell'85 per cento della somma totale degli accordidi credito (§ 15 NAC). Per l'approvazione di una proposta di attivazione dei NAC oc-corre una maggioranza qualificata dell'80 per cento dell'importo totale degli accordi dicredito (§ 7A lett. g NAC).

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Partecipante

Arabia SauditaAustraliaAustriaAutorità monetaria di Hong KongBanca nazionale svizzeraBelgioCanadaCoreaDanimarcaDeutsche BundesbankFinlandiaFranciaGiapponeItaliaKuwaitLussemburgoMalaysiaNorvegia ^Paesi BassiRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del NordSingaporeSpagnaStati Uniti d'AmericaSveriges RiksbankThailandia

in mio DSP

1780810412340

1557967

1396340371

3557340

257735571772

345340340383

13162577

340672

6712859340

In «:.

5,22,41,214,62,84,111,1

10,51

10,510,55,2

'1111,13,97,612

19,72,51

Totale 34 000 100

In caso di adesione di un nuovo partecipante, di regola, si riducono proporzio-nalmente gli impegni degli altri partecipanti conformemente al § 3 lettera bNAC. Generalmente, la somma complessiva di tale riduzione corrisponde al-l'impegno del nuovo partecipante. La promessa minima di credito non deveperò mai essere inferiore a 340 milioni di DSP. Tuttavia, se alcuni partecipantiche assieme raggiungono 1*85 per cento della somma totale degli accordi di cre-dito auspicano un aumento dei mutui accordati sulla base dei NAC (cfr. § 5lett. a NAC), gli impegni dei precedenti partecipanti vengono diminuiti sol-tanto nella misura dell'impegno del nuovo partecipante, al netto dell'aumentodeciso.

Gli impegni elencati nella tabella precedente possono essere modificati anchesenza che vi sia l'adesione di un nuovo partecipante conformemente al § 5 let-tera b NAC. A tal fine occorre il consenso di un gruppo di partecipanti i cuiaccordi di credito raggiungono l'85 per cento della somma totale dei NAC, ilconsenso di ogni partecipante interessato dalla modifica, e il consenso delFMI. "

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212.4 Ricorso ai Nuovi accordi di credito - Procedura iniziale(§ 6 NAC)

I NAC sono attivati se un membro del FMI fa una richiesta di credito. Se ilDirettore generale del FMI ritiene che nel caso in questione le condizioni peril ricorso ai NAC siano adempiute, propone, previa consultazione, l'avvio diuna procedura di utilizzazione dei fondi.II direttore generale può attivare i NAC a favore di un partecipante per preve-nire o far fronte a un deterioramento del sistema monetario internazionale,qualora i mezzi di cui dispone il FMI non siano sufficienti (§ 6A NAC).

Per il ricorso ai NAC nel caso di un non partecipante, una disposizione più re-strittiva stabilisce che deve vigere una situazione straordinaria legata a pro-blemi della bilancia dei pagamenti che, per la sua portata o natura, potrebbeminacciare la stabilità del sistema monetario internazionale. Un'altra condi-zione è quella che i mezzi propri del FMI non siano sufficienti alla concessionedi un credito. Nell'ambito dei NAC, un non partecipante può ottenere un cre-dito - peraltro vincolato a rigorosi programmi di risanamento (§ 6B NAC) -soltanto nelle frazioni di credito superiori.

212.5 Ricorso ai Nuovi accordi di credito - Procedura di riscossionedei fondi(§ 7 NAC)

II Direttore generale propone il ricorso ai NAC dopo aver consultato il consi-glio d'amministrazione del FMI e i membri dei NAC. Nella proposta, che vienepresentata ai membri dei NAC per decisione, dev'essere menzionato il benefi-ciario, l'importo e la durata del credito (§ 7A lett. a e b NAC). Il ricorso aiNAC è autorizzato se vi acconsente un gruppo di partecipanti i cui accordi dicredito costituiscono l'80 per cento della somma totale.Generalmente, il Direttore generale propone che ogni partecipante partecipi alcredito proporzionalmente all'importo massimo della sua promessa di creditonell'ambito dei NAC (§ 7A lett. d NAC). Il partecipante ai NAC che non possaassolvere ai propri obblighi di creditore in ragione della situazione attuale o fu-tura della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve deve informarne il FMIe gli altri partecipanti una volta che la proposta è stata inoltrata (§ 7A lett. eNAC). Il Direttore generale può chiedere in via eccezionale a singoli parteci-panti di fornire un contributo sovraproporzionale, qualora almeno un parteci-pante non sia in grado, a causa di difficoltà nella bilancia dei pagamenti o diriserve insufficienti, di contribuire in maniera proporzionale o non disponga diun importo sufficiente nella valuta richiesta (§ 7A lett. e NAC).Per attivare i NAC occorre una maggioranza qualificata dell'80 per cento (§7A lett. g NAC). In occasione di una votazione a tal proposito, i partecipantiche non possono contribuire in ragione della situazione della loro bilancia deipagamenti e delle loro riserve non hanno diritto di voto (§ 7A lett. h NAC).Dopo l'approvazione da parte dei partecipanti ai NAC, la proposta dev'esserepresentata al Consiglio d'amministrazione del FMI. Essa entra in vigore se que-st'ultimo da il proprio consenso (§ 7A lett. i NAC).

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212.6 Tasso d'interesse e utilizzazione del credito(§§ 9, 10 NAC)

II FMI riscuote sui mutui concessi nell'ambito dei NAC lo stesso tasso d'inte-resse applicato agli averi in DSP. Si utilizza quale base la media ponderata deitassi d'interesse a corto termine praticati in Francia, in Giappone, nel RegnoUnito di Gran Bretagna e d'Manda del Nord, nella Repubblica federale di Ger-mania e negli Stati Uniti. Il FMI può anche fissare un interesse più elevato sene fa richiesta un gruppo di partecipanti che assieme raggiunge l'80 per centodegli accordi di credito (§ 9 NAC).Il FMI è tenuto ad utilizzare i mezzi mutuati nell'ambito dei NAC conforme-mente alle disposizioni dell'articolo V dello Statuto del FMI riguardante il so-stegno in caso di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. In altri termini, il FMIimpone sui crediti finanziati grazie ai fondi NAC gli stessi oneri di politica eco-nomica e monetaria applicati ai mutui finanziati con i propri mezzi. È dunqueescluso un'influsso diretto dei partecipanti ai NAC sull'utilizzazione dei mezzidel FMI (§ 10 NAC).In caso di liquidazione del FMI, gli impegni del Fondo - quote-parti escluse- sono prioritari nella distribuzione degli attivi del FMI. I crediti messi a dispo-sizione del FMI devono essere rimborsati prima delle quote-parti dei membri(allegato K allo Statuto del FMI).

212.7 Rimborso dei crediti(§ 11 NAC)

Di regola, il FMI rimborsa i crediti NAC dopo cinque anni (§11 lett. a NAC).Se un Paese debitore estingue il suo debito prima di tale termine, il FMI è te-nuto a sua volta a rimborsare anzitempo i partecipanti ai NAC (§11 lett. eNAC). Negli altri casi, un rimborso anticipato è possibile soltanto previa con-sultazione dei partecipanti (§ 11 lett. b NAC). Infine, un partecipante può esi-gere un rimborso anticipato se la situazione della sua bilancia dei pagamenti10 richiede (§ 11 lett. e NAC).Nella misura del possibile, i rimborsi avvengono nella valuta in cui è stato con-tratto il debito. Se vi fosse un impedimento, il FMI può anche effettuare rim-borsi nella valuta del partecipante interessato o, con determinate riserve, inDSP. Dopo aver consultato il partecipante interessato, il FMI può rimborsare11 prestito anche in altre valute convertibili (§11 lett. a e b NAC).

212.8 Periodo di validità e modifica dei Nuovi accordi di credito(§§ 5, 15, 16 e 19 NAC)

II periodo di validità dei NAC è fissato a cinque anni (§ 19 lett. a NAC) e vieneprorogato ogni volta per un ulteriore periodo di cinque anni. Il FMI deve deci-dere in merito a una proroga dei NAC almeno 12 mesi prima della scadenzadegli accordi (§ 19 lett. b NAC).

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I NAC possono essere modificati sia in occasione di ogni proroga sia duranteil periodo di validità di cinque anni. Per una modifica durante il periodo di va-lidità occorre una maggioranza qualificata dei partecipanti che assieme rag-giungono 1'85 per cento dell'importo totale degli accordi di credito (§15 lett.a NAC). Un partecipante può revocare la sua adesione ai NAC, se in sede divotazione respinge la modifica proposta. Per poter usufruire di questa opzione,il partecipante deve informare il FMI e gli altri partecipanti entro 90 giorni dal-l'entrata in vigore della modifica (§ 15 lett. b NAC). L'aumento delle promessedi credito, come illustrato in precedenza, è disciplinato da disposizioni speciali(§ 5 NAC, n. 212.3 Impegni dei partecipanti).I partecipanti hanno la possibilità di revocare la loro adesione in occasionedella proroga dei NAC. Essi devono notificare la loro decisione al FMI sei mesiprima della scadenza del periodo ordinario di validità. In caso contrario, l'ade-sione è prorogata automaticamente. Questa soluzione è stata pensata in parti-colare per i partecipanti che non condividono eventuali modifiche dei NAC.

212.9 Relazione con gli Accordi generali di credito(§ 21 NAC)

I NAC sono accordi paralleli agli AGEC, i quali vengono attivati prioritaria-mente. Vi sono soltanto due eccezioni a questa regola:- Nel caso di un prestito a favore di un partecipante sia agli AGEC sia ai

NAC, si può ricorrere ad entrambi gli accordi.- Qualora una proposta del Direttore generale conformemente al § 7A NAC

non fosse accettata, è possibile formulare la stessa nell'ambito degli AGEC(§ 21 lett. a NAC).

Si può dunque far capo agli AGEC soltanto se le risorse occorrono a un mem-bro del Gruppo dei Dieci oppure se i partecipanti ai NAC non raggiungono unaccordo.L'importo massimo che il FMI può mutuare in ragione degli AGEC e dei NACcongiuntamente corrisponde alla somma delle promesse massime di credito deipartecipanti ai NAC (§ 21 lett. b NAC). Al momento attuale, tale importo am-monta a 34 miliardi di DSP (cfr. allegato ai NAC). Gli importi già prestati nel-l'ambito degli AGEC vengono dedotti dai NAC. Per converso, gli importi giàmutuati in seno ai NAC vengono dedotti dagli AGEC. Considerando gliAGEC e i NAC assieme, la Svizzera sarebbe dunque tenuta a onorare una pro-messa di credito pari a 1557 milioni di DSP al massimo.

212.10 Entrata in vigore(§ 4 NAC)

I NAC entrano in vigore non appena hanno aderito all'accordo partecipanti lecui promesse di credito raggiungono assieme almeno 28,9 miliardi di DSP.Un'ulteriore condizione per l'entrata in vigore è inoltre la ratifica da parte deicinque partecipanti che hanno espresso le promesse di credito più elevate.

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213 Disciplinamento istituzionale

I NAC rivestono la forma giuridica di una decisione del FMI. Il disciplina-mento istituzionale dei rapporti che intercorrono tra i creditori non può dun-que essere oggetto di tale decisione. Tali rapporti sono dunque disciplinati inun annesso complementare, il quale prevede che i partecipanti si riuniscano unavolta all'anno, in occasione dell'assemblea generale delle istituzioni di BrettonWoods, per affrontare la tematica degli sviluppi macroeconomici e dei mercatifinanziari che potrebbero comportare il ricorso ai NAC - escludendo l'attiva-zione, la proroga e la modifica degli stessi. I partecipanti sono rappresentatida un ministro (generalmente il ministro delle finanze) e/o dal governatoredella banca centrale o da un loro sostituto. La presidenza dei NAC è assuntaa turno, annualmente, da un partecipante in ordine alfabetico (lingua inglese).II segretariato dei NAC è assicurato dal FMI.

22 Partecipazione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito

221 Gli interessi della Svizzera

La Svizzera vanta un alto livello d'integrazione nell'economia mondiale. Laquota delle esportazioni rispetto al prodotto interno lordo raggiungeva nel 1995circa il 36 per cento, era cioè nettamente superiore alla media mondiale (22 percento). Anche la piazza finanziaria svizzera è molto ben integrata nell'econo-mia mondiale. Questo è il motivo per cui il nostro Paese è particolarmente inte-ressato a un'economia mondiale equilibrata. I NAC e gli AGEC sono accordiche consentono al FMI di ottemperare ai propri compiti, segnatamente la ga-ranzia di una stabilità monetaria internazionale e il buon funzionamento deimercati finanziari. L'appoggio fornito al FMI nei suoi sforzi volti a prevenirel'insolvibilità di alcuni Paesi non è dunque soltanto espressione di solidarietà,ma corrisponde anche agli interessi economici, finanziari e di politica esteradella Svizzera. La nostra partecipazione ai NAC rappresenta un importantestrumento per la salvaguardia di questi interessi.

Dal 1983, la Svizzera è membro a pieno titolo degli AGEC e quindi anche membrodel Gruppo dei Dieci. Il Gruppo dei Dieci è per la Svizzera un'importante occasionedi collaborazione in questioni monetarie e finanziarie internazionali. Questo valesia per gli incontri a livello dei ministri delle finanze e dei governatori delle Banchecentrali sia per la collaborazione nell'ambito della Banca dei regolamenti interna-zionali (BRI). Sebbene i partecipanti ai NAC si riuniranno soltanto una volta al-l'anno a livello di ministeri delle finanze e di banche centrali, è innegabile che iNAC contribuiranno a ridurre l'importanza del Gruppo dei Dieci: un'ulterioreragione perché la Svizzera partecipi a questi accordi paralleli.

222 Importo della partecipazione svizzera

La partecipazione prevista per la Svizzera ammonta a 1557 milioni di DSP (ca.2794 mio di fr. '>), ossia il 4,6 per cento dell'importo che il FMI può mutuare

"Calcolato in base al tasso di cambio medio del 1996, ossia 1,795 franchi per DSP.

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complessivamente nell'ambito dei NAC o il 5,8 per cento della somma messaa disposizione dai Paesi del Gruppo dei Dieci in ragione dei NAC. L'importocitato tiene conto del fatto che la Svizzera è uno dei pochi Paesi che presentauna notevole eccedenza in conto economico e che dispone di riserve monetarienon indifferenti. La Svizzera partecipa alle promesse complessive di creditonell'ambito degli AGEC in ragione del 6 per cento. La sua quota in ambitoNAC, che corrisponde al suo potere decisionale, è dunque leggermente infe-riore a quella in ambito AGEC.

223 Collaborazione della Banca nazionale e dell'Esecutivonegli affari inerenti alla partecipazione

Sul piano internazionale, l'adesione del nostro Paese ai NAC è notificata dalConsiglio federale. Poiché le funzioni svolte dai NAC sono di natura pretta-mente monetaria, la Banca nazionale sarà l'istituzione partecipante - così comelo è già in ambito AGEC. Sarà anche la Banca nazionale che finanzierà i pre-stiti. La dichiarazione d'adesione del Consiglio federale conferisce al presentetesto un'applicabilità a livello nazionale.La Banca nazionale collaborera strettamente con la Confederazione nella fasedi applicazione dell'adesione ai NAC. I dettagli saranno disciplinati in una con-venzione stipulata tra il Consiglio federale e la Banca nazionale. Tale conven-zione sarà conclusa in conformità con la procedura che disciplina la collabora-zione in ambito AGEC e in considerazione della collaborazione avvenuta fi-nora in seno al FMI.Alle sedute dei partecipanti ai NAC, la Svizzera sarà rappresentata dalla Con-federazione e dalla Banca nazionale.

23 Decreto d'approvazione

Poiché la partecipazione al FMI non giustifica automaticamente una partecipa-zione ai NAC, l'adesione - così come è avvenuto per l'adesione agli AGEC 1)- necessita dell'avallo dell'Assemblea federale sotto forma di un decreto d'ap-provazione, il quale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione fede-rale. Dal punto di vista del contenuto, il decreto disciplina i principi della par-tecipazione ai NAC e autorizza il Consiglio federale a dichiarare l'adesione aiNAC e a dare il suo consenso per eventuali proroghe del periodo di validità.I decréti d'approvazione concernenti l'adesione ai NAC e agli AGEC2) sonofondamentalmente indipendenti l'uno dall'altro. Alla scadenza degli AGEC(1998) e dei NAC (2002), la Svizzera potrà decidere liberamente di prorogarela sua adesione. Tuttavia, conformemente al meccanismo stabilito dal § 21 let-tera b NAC (cfr. n. 212.9), l'impegno di 1557 milioni di DSP contratto dallaBanca nazionale svizzera rappresenta contemporaneamente un limite massimo

') Messaggio concernente la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi gene-rali di credito del Fondo monetario internazionale, FF 1993 III 449

2) DF del 13 dicembre 1993 che proroga la partecipazione della Svizzera agli Accordi ge-nerali di credito del Fondo monetario internazionale (RS 941.151.2)

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per il ricorso ad entrambi gli accordi. Ossia, se nel 1998 la Svizzera decidessedi non prorogare la sua partecipazione agli AGEC, la promessa di credito ri-marrebbe la stessa anche nell'ambito dei NAC. L'impegno complessivo dellaBanca nazionale svizzera non sarebbe dunque modificato. Per contro, il nostroPaese sarebbe escluso dal Gruppo dei Dieci e non beneficierebbe più dei van-taggi stabiliti dal paragrafo 21 NAC a favore dei membri che aderiscono ad en-trambi gli accordi di credito (cfr. n. 212.9). Nel 1998, dunque, il nostro Colle-gio vi sottoporrà un messaggio concernente un decreto federale relativo allaproroga della partecipazione svizzera agli AGEC.

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

I crediti messi a disposizione del FMI nell'ambito di questi accordi sono mobi-lizzati dalla Banca nazionale e non beneficiano della garanzia della Confedera-zione. A tale scopo, la Banca nazionale dispone degli accantonamenti neces-sari. La collaborazione tra la Confederazione e la Banca nazionale durante lafase di realizzazione dei NAC può essere assicurata con il personale esistente.

4 Programma di legislatura

II progetto non è compreso nel programma di legislatura 1995-1999. L'inizia-tiva relativa alla conclusione dei NAC è stata presa soltanto nella primavera del1996. Quale accordo parallelo agli AGEC, il progetto corrisponde alla politicafinora perseguita dalla Svizzera, finalizzata a rafforzare il sistema monetariointernazionale e a prevenire crisi finanziarie che potrebbero minacciarlo. L'ade-sione della Svizzera ai NAC appare "ancora più opportuna se si considera chevi partecipa il Gruppo dei Dieci come pure 14 altri importanti Paesi industria-lizzati ed emergenti.

5 Costituzionalità

Conformemente all'articolo 8 della Costituzione federale (competenze in mate-ria di affari esteri), la Confederazione ha la competenza di concludere trattatidi diritto pubblico internazionale o di aderirvi. Secondo l'articolo 85 numero5 della Costituzione federale, tali trattati devono essere approvati dall'Assem-blea federale. Il decreto federale concernente l'adesione ai NAC si fonda inol-tre sull'articolo costituzionale relativo alla banca centrale (art. 39 Cost.). Que-sta disposizione costituzionale è determinante perché la Banca nazionale sviz-zera finanzia i crediti concessi nell'ambito dei NAC e collabora con il Consigliofederale alla realizzazione degli stessi.Come stabilisce il paragrafo 19 lettera b degli accordi, ogni Stato può comuni-care al FMI l'intenzione di ritirare la sua adesione al più tardi sei mesi primadella scadenza del periodo di validità degli accordi (cfr. precedentemente n.212.8). Nella misura in cui la Svizzera dispone di un siffatto diritto di parteci-pazione a decisioni internazionali, l'esercizio di tale diritto rientra nella sferadi competenze del Consiglio federale quale atto unilaterale di diritto internazio-

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nale, poiché conformemente all'articolo 102 numero 8 della Costituzione fede-rale la gestione ordinaria nell'ambito degli affari esteri è di sua competenza.Dal momento che le decisioni internazionali non sono equiparate a trattati in-ternazionali, l'articolo 85 numero 5 della Costituzione non è applicabile (cfr.FF 1980II 686,1982 III 877, 1994 II 11). Approvando l'accordo internazionale,di base, l'Assemblea federale prende una decisione di principio in materia didecisioni internazionali.Il Consiglio federale è competente per la proroga dei NAC. Questo s'imponeanche perché i brevi termini previsti dal paragrafo 19 lettera b NAC non con-sentirebbero all'Assemblea federale di pronunciarsi in merito. In effetti, i Paesimembri avrebbero a disposizione soltanto sei mesi per decidere un eventuale ri-tiro, un periodo troppo breve per elaborare un messaggio e per la successivapresa di decisione delle Camere. Ogni proroga dell'adesione ai NAC presup-pone che Consiglio federale e BNS siano concordi nel ritenere che la partecipa-zione della Svizzera continui a corrispondere agli interessi del nostro Paese.L'articolo 1 capoverso 3 del decreto d'approvazione proposto assicura che ilConsiglio federale informi sempre adeguatamente le Camere.Con la sua partecipazione ai NAC, la Svizzera assume impegni nella misura di1557 milioni di diritti speciali di prelievo (ca. 2794 mio di fr.). Per procederea un aumento degli impegni durante il periodo di validità, occorre il consensodel partecipante interessato. Per la Svizzera, si prevede che possa fornire taleconsenso soltanto previa approvazione dell'Assemblea federale.

Secondo l'articolo 1 capoverso 2 del decreto d'approvazione, il Consiglio fede-rale decide, d'intesa con la BNS, prima di ogni scadenza dei NAC se intendeproseguire o sospendere la partecipazione. Tuttavia, la proroga presuppone chel'accordo di base non sia modificato sostanzialmente; in caso contrario, sussi-sterebbe materialmente un nuovo accordo il quale dovrebbe essere sottopostoa sua volta alle Camere federali per approvazione.Il decreto d'approvazione proposto non sottosta al referendum facoltativo,come prevede l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. In effetti,i NAC possono essere denunciati (§§ 15-17). Essi non implicano alcuna unifica-zione multilaterale del diritto né prevedono l'adesione a un'organizzazione in-ternazionale.

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Decreto federale Disegnoche approva l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordidi credito del Fondo monetario internazionale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 8 e 39 della Costituzione federale;visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 1997'',decreta:

Art. l1 È approvata l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del Fondomonetario internazionale.2 II Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare la partecipazione della Sviz-zera ai Nuovi accordi di credito. Prima della scadenza di ogni periodo di validi-tà contrattuale decide, previa intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), diprorogare la partecipazione della Svizzera o di mettervi termine.3 La BNS ha qualità d'istituto partecipante ai Nuovi accordi di credito. Essacollabora strettamente con la Confederazione nella realizzazione della parteci-pazione ai Nuovi accordi di credito. Le modalità d'applicazione sono discipli-nate da una convenzione stipulata tra il Consiglio federale e la BNS. Il Consi-glio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione dellaSvizzera ai Nuovi accordi di credito.4 I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei Nuovi accordi di credito nonsono garantiti dalla Confederazione.

Art. 2

II presente decreto non sottosta al referendum.

9472

i) FF 1997 III 865

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Allegato 1

Nuovi accordi di credito Traduzione"

del 27 gennaio 1997

PreamboloAlfine di mettere in grado il Fondo monetario internazionale di espletare piùefficacemente il suo ruolo nel sistema monetario internazionale, un certo nu-mero di Paesi dotati della capacità finanziaria indispensabile a sostenere il si-stema monetario internazionale hanno convenuto di mettere a disposizione delFondo monetario internazionale risorse sotto forma di prestiti, fino a concor-renza di un determinato importo, nel caso in cui risorse supplementari fosseronecessarie per prevenire o per far fronte ad un deterioramento del sistema mo-netario internazionale che rappresenta un pericolo per la stabilità del sistemastesso. Per dare attuazione a questi propositi, vengono adottate le seguenti re-gole e condizioni in base all'articolo VII sezione 1 dello Statuto.

Paragrafo 1 Definizionia) I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente:i) «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di

prelievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di unaccordo di credito;

ii) «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale;Sii) «credito disponibile»: impegno di un partecipante al netto degli averi già

impegnati o ritirati;iv) «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un ac-

cordo di credito;v) «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di

eseguire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo dicredito;

vi) «accordi di credito»; impegno di prestare al Fondo secondo i termini e lecondizioni della presente decisione;

vii) «valuta effettivamente convertibile»: una valuta inclusa nel bilancio pre-ventivo trimestrale del Fondo ai fini di trasferimento;

viii) «traente»: Stato membro che acquista al Fondo la valuta mutuata attra-verso una transazione valutaria, compresa la transazione valutaria nelquadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato;

ix) «indebitamento» del Fondo: importo che esso si è impegnato a rimborsarein virtù di un accordo di credito;

" Versione conforme alla decisione del Consiglio d'Amministrazione del FMI. Traduzio-ne del testo originale inglese.

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Nuovi accordi di credito

x) «Stato membro»: uno Stato membro del Fondo;xi) «partecipante»: Stato membro partecipante o istituzione partecipante;xii) «istituzione partecipante»: istituzione ufficiale di uno Stato membro che

ha concluso con il Fondo un accordo di credito con il consenso di questoStato membro, o istituzione ufficiale di uno Stato non membro che ha sti-pulato con il Fondo un accordo di credito;

xiii) «Stato membro partecipante»: Stato membro del Fondo che ha conclusoun accordo di credito con il Fondo.

b) Ai fini della presente decisione, la Hong Kong Monetary Authority(HKMA) è ritenuta l'istituzione dello Stato membro i cui territori includonoHong Kong, considerato:i) i prestiti della HKMA e i versamenti del Fondo alla HKMA nel quadro

della presente decisione sono effettuati, in linea di massima, nella valutadegli Stati Uniti d'America, a meno che il Fondo e la HKMA concordinouna valuta di un altro Stato membro;

ii) la partecipazione della HKMA non attribuisce al membro, i cui territoriincludono Hong Kong, il diritto di applicare l'articolo 6A;

iii) i riferimenti alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve aiparagrafi 7A e), 7 B b) e 11 e) sono intesi come riferimenti alla situazionedella bilancia dei pagamenti e delle riserve di Hong Kong.

Paragrafo 2 Accordi di creditoa) Lo Stato membro o istituzione che aderisce alla presente decisione si impegnaa prestare al Fondo, secondo i termini e le condizioni della presente decisione,un importo massimo pari all'importo in diritti speciali di prelievo convenutonell'allegato alla presente decisione o stabilito conformemente al paragrafo 3 b).b) Salvo convenzione contraria con il Fondo, i prestiti accordati in virtù dellapresente decisione sono espressi nella valuta del partecipante. Se il partecipanteè un'istituzione di uno Stato non membro, il Fondo e il partecipante convengo-no di applicare la valuta dello Stato membro o le valute degli Stati membri uti-lizzate per il versamento dei prestiti. Gli accordi che si fondano sul presente ar-ticolo necessitano del consenso dei membri la cui valuta è utilizzata per il versa-mento dei prestiti.

Paragrafo 3 Adesionea) Tutti gli Stati membri e le istituzioni indicati nell'allegato possono aderirealla presente decisione conformemente al paragrafo 3 e).b) Tutti gli Stati membri o le istituzioni non indicati nell'allegato, comprese leistituzioni di Stati non membri, possono richiedere l'adesione al momento dellaproroga della presente decisione conformemente al paragrafo 19. Gli Statimembri o le istituzioni che desiderano diventare partecipanti devono, dopoconsultazione con il Fondo, comunicare a quest'ultimo la loro disponibilità diaderire alla presente decisione. Se il Fondo e un gruppo di partecipanti, i cui

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accordi di credito rappresentano complessivamente P80 per cento del totale invirtù della decisione prorogata, acconsentono, tali Stati membri o istituzionipossono aderirvi conformemente ai termini del paragrafo 3 e). Comunicandola sua disponibilità di aderire conformemente ai termini del paragrafo 3 b), loStato membro o l'istituzione specificherà l'importo, espresso in diritti specialidi prelievo, dell'accordo di credito che è disposto a concludere, a condizioneche l'importo non sia inferiore all'accordo di credito del partecipante che si èimpegnato per la somma minore. L'ammissione di un nuovo partecipante com-porta una riduzione proporzionale degli accordi di credito di tutti gli altri par-tecipanti il cui accordo di credito raggiunge un importo superiore a quello delpartecipante con l'accordo di credito più esiguo. L'ammontare complessivo ditale riduzione proporzionale degli accordi di credito dei partecipanti corrispon-de all'importo dell'accordo di credito del nuovo partecipante, dal quale vienededotto un eventuale aumento della somma complessiva degli accordi di credi-to decisa conformemente ai termini del paragrafo 5 a), purché nessun accordodi credito di un partecipante sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato.

e) Qualsiasi Stato membro o istituzione può aderire alla presente decisione me-diante deposito, presso il Fondo, di uno strumento indicante che vi ha aderitoconformemente alla propria legislazione e che ha preso tutte le misure necessa-rie per consentirgli di osservare le regole e le condizioni della presente decisio-ne. Dopo il deposito di questo strumento, lo Stato membro o l'istituzione di-venterà partecipante a contare dalla data del deposito o dall'entrata in vigoredella presente decisione, se essa è posteriore.

Paragrafo 4 Entrata in vigore

La presente decisione entrerà in vigore qualora vi avranno aderito Stati membri0 istituzioni indicati nell'allegato i cui accordi di credito ammontano complessi-vamente a un importo minimo di 28,9 miliardi di diritti speciali di prelievo(DSP), compresi i cinque Stati membri o istituzioni i cui accordi di credito sono1 più elevati conformemente all'allegato.

Paragrafo 5 Modificazioni degli importi degli accordi di credito

a) Se uno Stato membro o un'istituzione è autorizzato ad aderire alla presentedecisione conformemente al paragrafo 3 b), il Fondo può aumentare l'importoglobale degli accordi di credito previo il consenso di partecipanti i cui accordi dicredito rappresentano complessivamente l'85 per cento del totale. Tale aumentonon deve superare l'importo dell'accordo di credito del nuovo partecipante.

b) Gli importi degli accordi di credito dei singoli partecipanti possono, se lecircostanze lo giustificano, essere riveduti e modificati con il consenso del Fon-do e di un gruppo di partecipanti i cui accordi di credito rappresentano l'85per cento dell'importo complessivo degli accordi di credito, compresi i parteci-panti il cui accordo di credito è interessato dalla modifica. La presente disposi-zione può essere modificata soltanto con il consenso di tutti i partecipanti.

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Paragrafo 6 Procedura iniziale

A. Partecipanti

Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione uffi-ciale è un partecipante, entra in trattative con il Fondo in occasione di un'ope-razione valutaria, di un accordo di conferma o di un accordo allargato e se ilDirettore generale, previa consultazione, giudica che la transazione, l'accordodi conferma oppure l'accordo allargato sia necessario per prevenire o far frontea un indebolimento del sistema monetario internazionale e che occorra aumen-tare le risorse del Fondo, il Direttore generale può avviare la procedura di cuial paragrafo 7A.

B. Non partecipanti

II Direttore generale può avviare la procedura di cui al paragrafo 7A per letransazioni valutarie richieste dagli Stati membri non partecipanti, se:a) le transazioni sono (i) transazioni nelle frazioni più elevate di credito, (ii)

transazioni a titolo di accordi di conferma che superano la prima frazionedi credito, (iii) transazioni nell'ambito di un accordo allargato, oppure (iv)transazioni nella prima frazione di credito operate nel quadro di un accor-do di conferma o di un accordo allargato, e

b) il Direttore generale, previa consultazione, ritiene che occorra aumentarele risorse del Fondo per soddisfare un fabbisogno di finanziamento esi-stente e futuro dovuto a una situazione eccezionale, derivante da difficoltànella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, la cui natura o portatapotrebbe compromettere la stabilità del sistema monetario internazionale.

Nel caso di proposte per richieste di fondi di cui al paragrafo 6B, il Direttoregenerale tiene in debita considerazione le possibili richieste di fondi conforme-mente al paragrafo 6A.

Paragrafo 7 Proposte e richieste di fondi

A. Propostea) II Direttore generale propone una richiesta di fondi ai sensi della presentedecisione soltanto previa consultazione degli amministratori e dei partecipanti.b) Se il Direttore generale sottopone al Fondo una proposta per la messa a di-sposizione di un prestito, deve specificare il potenziale traente, l'importo e ilperiodo durante il quale i fondi richiesti potranno essere ritirati.

e) II partecipante che ritiene di non essere in grado di dar seguito a una propo-sta di richiesta di fondi in ragione della situazione sia attuale sia prevedibiledella sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve, la quale di regola si traducein una radiazione dello Stato membro dalla lista dei Paesi la cui valuta è inclusaai fini del trasferimento nel bilancio preventivo trimestrale delle operazioni edelle transazioni del Fondo, è tenuto ad informarne il Fondo e gli altri parteci-panti. Se il partecipante è un'istituzione di uno Stato non membro, deve con-

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Nuovi accordi di credito

sultare il Fondo in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e delleriserve di tale Stato non membro prima di prendere una decisione ai sensi dellapresente disposizione. In una siffatta situazione, il partecipante deve agire concautela e tenere conto del parere del Fondo e degli altri partecipanti.

d) Salvo disposizione contraria del paragrafo 7A e), una proposta prevede ri-chieste di fondi proporzionali agli importi degli accordi di credito dei parteci-panti.

e) Nelle circostanze seguenti, il Direttore generale può proporre richieste difondi non proporzionali agli importi degli accordi di credito dei partecipanti:i) Qualora richieste di fondi proporzionali formulate ai partecipanti non do-

vessero bastare al finanziamento della transazione valutaria proposta per-ché il credito disponibile di almeno un partecipante è troppo esiguo persoddisfare una richiesta di fondi proporzionale, il Direttore generale puòinvitare tutti i partecipanti, il cui credito disponibile è sufficiente a soddi-sfare tale richiesta di fondi proporzionale, a mettere a disposizione l'im-porto corrispondente; resta inteso che, qualora il Direttore generale inviticiascuno di questi partecipanti a mettere a disposizione l'importo in que-stione, dovrà chiedere anche a ogni partecipante, il cui credito disponibilenon è sufficiente a soddisfare tale richiesta di fondi proporzionale, di for-nire un importo corrispondente al suo credito disponibile. AH'occorrenzail Direttore generale può invitare un partecipante, il cui credito disponibilesupera l'importo che dovrebbe mettere a disposizione conformemente allarichiesta di fondi proporzionale, a fornire ulteriori risorse oltre all'impor-to citato nella frase precedente.

ii) Se le richieste di fondi proporzionali formulate ai partecipanti non doves-sero bastare al finanziamento della transazione valutaria proposta perchéalmeno uno dei partecipanti non dispone di risorse sufficienti, nella valutao nelle valute richieste per finanziare la transazione finanziaria proposta,il Direttore generale può chiedere a ciascun partecipante in grado di mette-re a disposizione le risorse sufficienti nella valuta o nelle valute necessariea soddisfare la richiesta di fondi proporzionale di mettere a disposizionetali risorse fino a un importo corrispondente all'ammontare del suo credi-to disponibile o a un importo consono alle sue possibilità, se quest'ultimoè inferiore. All'occorrenza il Direttore generale può invitare un parteci-pante, il cui credito disponibile supera l'importo necessario a soddisfarela richiesta di fondi proporzionale e che è in grado di fornire risorse nellavaluta o nelle valute richieste, a fornire ulteriori risorse nella valuta o nellevalute in questione, oltre all'importo citato nella frase precedente.

f) Perché una proposta sia accettata conformemente al paragrafo 7A g), è ne-cessario il consenso di tutti i partecipanti che forniscono proporzionalmentepiù risorse di almeno un altro partecipante.

g) Se all'unanimità non ritengono di essere in grado di facilitare le transazionivalutarie, l'accordo di conferma o l'accordo allargato proposti mediante presti-ti, i partecipanti dovranno decidere in merito in sede di votazione. Una deci-

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sione favorevole esige l'approvazione di una maggioranza dei partecipanti -con diritto di voto - che assieme raggiungono P80 per cento degli accordi dicredito. La decisione deve essere comunicata al Fondo.h) Non sono autorizzati a votare in merito alla proposta: il potenziale traente,la sua istituzione partecipante e i partecipanti che avranno reso noto di non po-ter dar seguito alle richieste di fondi proposte.

i) Una proposta entra in vigore soltanto se è stata approvata dai partecipanticonformemente al paragrafo 7A g) e il Consiglio d'amministrazione ha in se-guito dato il suo consenso.

j) Se una proposta è stata approvata, gli impegni e le transazioni valutarie ri-mangono invariati anche se vengono operate successive modifiche degli importidegli accordi di credito.

B. Richiesta di fondi

a) Salvo disposizioni contrarie convenute in una proposta di future richieste difondi, approvata conformemente al paragrafo 7A, ogni richiesta di fondi è ef-fettuata proporzionalmente agli importi specificati nella proposta.b) A meno che il partecipante interessato vi acconsenta, non vengono indiriz-zate richieste di fondi a un partecipante al quale, secondo i termini del presentearticolo, possono normalmente essere presentate richieste in tal senso, se loStato membro, in ragione della situazione attuale o futura della sua bilanciadei pagamenti o delle sue riserve, non figura nella lista dei Paesi la cui valutaè inclusa ai fini del trasferimento nel bilancio preventivo trimestrale delle ope-razioni e delle transazioni del Fondo e se il Direttore generale non ne ha nem-meno proposto l'integrazione. Se il partecipante è un'istituzione di uno Statonon membro, il Fondo determina, dopo consultazione con il partecipante e sul-la base della situazione attuale e futura della bilancia dei pagamenti e delle ri-serve dello Stato non membro, se lo stesso è in grado di dar seguito a una ri-chiesta di fondi. Se a un partecipante non è rivolta alcuna richiesta di credito,il Direttore generale può proporre agli altri partecipanti di fornire risorse di so-stituzione in base ai rispettivi accordi di credito. Questa proposta soggiace allaprocedura prevista dal paragrafo 7A.e) Se il Fondo formula una richiesta conformemente al presente paragrafo, ilpartecipante deve effettuare senza indugio il trasferimento corrispondente allarichiesta.

Paragrafo 8 Prova dell'indebitamentoa) Su espressa richiesta, il Fondo emette a favore di un partecipante strumentinon negoziabili che attestano l'indebitamento del Fondo verso tale partecipan-te. Il Fondo e il partecipante stabiliscono di comune intesa la forma di questistrumenti.b) All'atto del rimborso dell'importo di qualsiasi strumento emesso in virtù delparagrafo 8 a), aumentato di tutti gli interessi scaduti, lo strumento è conse-

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gnato al Fondo per essere annullato. Se il rimborso concerne un importo infe-riore a quello di detto strumento, quest'ultimo è reso al Fondo e sostituito daun nuovo strumento per l'importo rimanente, che scade alla stessa data del pre-cedente.

Paragrafo 9 Interessia) II Fondo paga sul suo indebitamento, in conformità della presente decisio-ne, interessi a un tasso pari all'interesse composto di mercato, calcolato perio-dicamente dal Fondo per determinare il tasso degli interessi che paga sugli averiin diritti speciali di prelievo, o a un tasso più elevato convenuto dal Fondo edai partecipanti che assieme rappresentano l'80 per cento di tutti gli accordi dicredito.b) Una modifica del metodo di calcolo del tasso composto del mercato è appli-cabile all'indebitamento del Fondo in virtù della presente decisione soltanto seil Fondo e i partecipanti che assieme rappresentano P80 per cento di tutti gliaccordi di credito vi acconsentono; se, al momento della conclusione del pre-sente accordo, un partecipante formula una richiesta in tal senso, la modificanon è applicabile all'indebitamento del Fondo nei confronti di tale partecipantealla data dell'entrata in vigore della modifica.e) Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati appena possibile dopo il31 luglio, il 31 ottobre, il 31 gennaio e il 30 aprile.d) Gli interessi dovuti a un partecipante, stabiliti dal Fondo previa consultazio-ne con il partecipante, sono versati in diritti speciali di prelievo, nella valutadel partecipante, nella valuta mutuata o in altre valute effettivamente converti-bili.

Paragrafo 10 Utilizzazione delle valute mutuateLe regole e le pratiche del Fondo di cui all'articolo V sezioni 3 e 7 concernentil'utilizzazione delle sue risorse generali, gli accordi di conferma e gli accordiallargati, in particolare le norme concernenti il periodo d'utilizzazione, si appli-cano agli acquisti di valute mutuate dal Fondo. Nessuna disposizione della pre-sente decisione modifica la facoltà del Fondo per quanto concerne le domanded'utilizzazione delle sue risorse sottoposte dai diversi Paesi membri. L'accessodei Paesi membri a tali risorse è determinato dalle politiche e dalle pratiche delFondo e non dipende dai prestiti che il Fondo può contrarre in virtù della pre-sente decisione.

Paragrafo 11 Rimborso da parte del Fondoa) Con riserva di altre disposizioni del presente paragrafo 11, il Fondo, cinqueanni dopo l'esecuzione di un trasferimento da parte di un partecipante, rimbor-sa a quest'ultimo un importo equivalente al trasferimento, calcolato conforme-mente al paragrafo 12. Se il traente, per i cui acquisti i partecipanti hanno ope-

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rato trasferimenti, è tenuto ad eseguire un riscatto ad una data prestabilita si-tuata prima della scadenza di cinque anni dall'acquisto, il Fondo rimborsa ipartecipanti a tale data. Il rimborso conformemente al presente paragrafo 11a) o al paragrafo 11 e) è effettuato, a seconda della decisione del Fondo, perquanto possibile nella valuta di emissione, nella valuta del partecipante o in di-ritti speciali di prelievo per un importo che non implichi un aumento degli averidel partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell'articoloXIX dello Statuto, a meno che il partecipante acconsenta che il rimborso in di-ritti speciali di prelievo superi tale limite. Previa consultazione con il parteci-pante, il rimborso può anche essere effettuato in un'altra valuta effettivamenteconvertibile. I rimborsi fatti a un partecipante in virtù del paragrafo 11 b) e11 e) sono accreditati in contropartita dei trasferimenti eseguiti dal partecipanteper gli acquisti di un traente secondo l'ordine nel quale il rimborso dev'essereoperato giusta il presente paragrafo.

b) II Fondo può, previa consultazione dei partecipanti, effettuare un rimborsoparziale o totale ad uno o più partecipanti prima della data indicata al paragra-fo 11 a). Il rimborso conformemente al presente paragrafo 11 b) è effettuato,a seconda della decisione del Fondo, nella valuta del partecipante, nella valutadi emissione o in diritti speciali di prelievo per un importo che non implichi unaumento degli averi del partecipante in tali diritti oltre il limite indicato nellasezione 4 dell'articolo XIX dello Statuto, a meno che il partecipante acconsentache il rimborso in diritti speciali di prelievo superi tale limite. Previo consensodel partecipante, il rimborso può anche essere effettuato in un'altra valuta ef-fettivamente convertibile.

e) Se una riduzione degli averi del Fondo nella valuta di un traente è da ricon-durre all'acquisto di una valuta mutuata ai sensi della presente decisione, ilFondo rimborsa senza indugio un importo equivalente. Se il Fondo è debitorenei confronti di un partecipante in seguito a trasferimenti destinati al finanzia-mento dell'acquisto di un traente entro la quota di riserva e se gli averi del Fon-do nella valuta di quest'ultimo non sottoposti a riacquisto sono ridotti in segui-to a vendite nette in questa valuta durante un periodo trimestrale al quale siestende un bilancio preventivo delle operazioni e delle transazioni, il Fondorimborsa all'inizio del periodo trimestrale seguente un importo equivalente atale riduzione, sino a concorrenza dell'importo dovuto al partecipante.

d) I rimborsi secondo il paragrafo 11 c) sono eseguiti in proporzione dell'inde-bitamento del Fondo nei confronti dei partecipanti che hanno eseguito i trasfe-rimenti cui corrisponde il rimborso.

e) Prima della data indicata al paragrafo 11 a), un partecipante può far valereche la situazione della sua bilancia dei pagamenti rende necessario un rimborsoparziale o totale dell'importo di cui il Fondo è debitore ed esigerne il rimborso.Se il rimborso di un prestito può comportare l'aumento dei prestiti degli altripartecipanti a favore del Fondo, il partecipante che ha richiesto tale rimborsoè tenuto a consultare il Direttore generale e gli altri partecipanti prima di for-mulare la sua richiesta. Il Fóndo, se non sussistono motivi manifestamente

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contrari, deve accettare la dichiarazione del partecipante. Il rimborso ha luogo,previa consultazione del partecipante, nelle valute effettivamente convertibili dialtri Stati membri o in diritti speciali di prelievo, secondo la decisione del Fon-do. Se gli averi del Fondo nelle valute che devono essere utilizzate per il rim-borso non sono sufficienti, taluni partecipanti saranno invitati a fornire il saldonecessario in conformità con il loro accordo di credito, a condizione che nonsia superato il loro credito disponibile. Per l'applicazione di tutte le disposizio-ni del presente paragrafo, i trasferimenti previsti alla lettera e) sono consideratieseguiti nello stesso momento e per gli stessi acquisti dei trasferimenti del parte-cipante rimborsato ai sensi del presente paragrafo I l e ) .

f) Se un partecipante è rimborsato, l'importo che può essere chiesto secondoil suo accordo di credito, conformemente ai termini della presente decisione,verrà ricostituito nella stessa misura.

g) L'obbligo del Fondo verso un'istituzione partecipante di eseguire un rim-borso conformemente alle disposizioni del presente paragrafo o di pagare inte-ressi in virtù delle disposizioni del paragrafo 9 è considerato adempiuto, se ilFondo trasferisce un importo equivalente di diritti speciali di prelievo allo Statomembro in cui ha sede l'istituzione.

Paragrafo 12 Tassi di cambio

a) II valore di un trasferimento è calcolato alla data dell'invio delle istruzionirelative. Il calcolo dev'essere effettuato in diritti speciali di prelievo, conforme-mente all'articolo XIX sezione 7 a) degli Statuti. Il Fondo è tenuto a rimborsa-re un valore equivalente.

1 b) Per l'applicazione di tutte le disposizioni della presente decisione, il valoredi una valuta in termini di diritti speciali di prelievo dev'essere calcolato dalFondo conformemente alla regola 0-2 delle Regole e dei Regolamenti delFondo.

Paragrafo 13 Trasferibilità

Un partecipante può trasferire parzialmente o interamente un diritto al rimbor-so nel quadro di un accordo di credito soltanto previo consenso del Fondo ealle condizioni approvate da quest'ultimo.

Paragrafo 14 Notificazione

Qualsiasi notificazione fatta in virtù della presente decisione a o da uno Statomembro partecipante deve essere trasmessa per scritto o mediante un mezzo dicomunicazione rapido e indirizzata al o dall'organismo finanziario dello Statomembro partecipante designato conformemente all'articolo V sezione 1 delloStatuto e alla regola G-l delle Regole e Regolamenti del Fondo. Ogni notifica-zione fatta a o da un'istituzione partecipante dev'essere trasmessa per scrittoo mediante un mezzo di comunicazione rapido ed indirizzata a o da un'istitu-zione partecipante.

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Nuovi accordi di credito

Paragrafo 15 Modificaa) Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 5 b), 15 b) e 16, la presente de-cisione può essere modificata durante il periodo stabilito al paragrafo 19 a) edurante ulteriori periodi di proroga stabiliti dal paragrafo 19 b) soltanto conuna decisione del Fondo e previo consenso della maggioranza dei partecipantiche assieme raggiungono P85 per cento della somma complessiva degli accordidi credito. Tale consenso non è richiesto per modificare la decisione all'attodella sua proroga conformemente al paragrafo 19 b).

b) Se ritiene che una modifica contro la quale ha votato sia lesiva in modo de-terminante dei suoi interessi, il partecipante ha il diritto di recedere dalla pre-sente decisione dandone notifica al Fondo e agli altri partecipanti entro 90 gior-ni dall'approvazione della modifica in questione. La presente disposizione puòessere modificata soltanto previo consenso di tutti i partecipanti.

Paragrafo 16 RevocaFatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 15 b), un partecipante può revoca-re la sua adesione alla presente decisione conformemente al paragrafo 19 b),mentre durante il periodo indicato al paragrafo 19 a) può farlo soltanto previoconsenso del Fondo e di tutti i partecipanti. La presente disposizione può esseremodificata soltanto previo consenso di tutti i partecipanti.

Paragrafo 17 Ritiro dal FondoSe uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione èun partecipante, si ritira dal Fondo, l'accordo di credito di tale partecipantesi estingue a contare dalla data in cui ha effetto il ritiro. L'indebitamento delFondo in virtù dell'accordo di credito è considerato un importo dovuto dalFondo conformemente all'articolo XXVI sezione 3 e l'allegato J dello Sta-tuto.

Paragrafo 18 Sospensione delle transazioni valutarie e liquidazionea) II diritto del Fondo monetario internazionale di far richieste di fondi in virtùdel paragrafo 7 e l'obbligo di eseguire rimborsi in virtù del paragrafo 11 sonosospesi durante ogni interruzione delle transazioni valutarie decisa conforme-mente all'articolo XXVII dello Statuto.b) In caso di liquidazione del Fondo, gli accordi di credito cessano e l'indebita-mento del Fondo costituisce impegni conformemente all'allegato K dello Statu-to. Per l'applicazione del paragrafo 1 a) dell'allegato K, ognuno degli impegnidel Fondo risulterà esigibile: in primo luogo nella valuta mutuata, quindi nellavaluta del partecipante ed infine nella valuta del traente per i cui acquisti i par-tecipanti hanno eseguito trasferimenti.

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Paragrafo 19 Validità e proroga

a) La presente decisione rimane valida cinque anni a contare dalla data dellasua entrata in vigore. All'atto del rinnovo della presente decisione per il perio-do successivo al periodo di cinque anni stabilito dal presente paragrafo 19 a),il Fondo e i partecipanti esamineranno la validità della stessa e deciderannoeventuali modifiche.

b) II Fondo può decidere una o più proroghe della validità della presente deci-sione, con eventuali modifiche, fatti salvi i paragrafi 5 b), 15 b) e 16. Il Fondodeve prendere tale decisione di proroga e, eventualmente, di modifica, entrododici mesi prima della scadenza del periodo indicato al paragrafo 19 a). Ognipartecipante può notificare al Fondo, al più tardi sei mesi prima della scadenzadel periodo indicato al paragrafo 19 a), il suo proposito di ritirare l'adesionealla decisione così prorogata. In difetto di una tale notificazione, si considerache il partecipante continua ad aderire alla decisione così prorogata. Il parteci-pante, figurante o non figurante nell'elenco dell'allegato, che revoca la suaadesione conformemente al presente paragrafo non perde il diritto di riaderirealla decisione in virtù del paragrafo 3 b).

e) Se la presente decisione è annullata o non è prorogata, i paragrafi da 8 a14, 17 e 18 b) continuano tuttavia ad essere applicabili, sino al rimborso com-pleto, per quanto concerne qualsiasi indebitamento del Fondo in virtù di accor-di di credito vigenti alla data dell'annullamento o della scadenza della decisio-ne. Il partecipante che revoca la sua adesione alla presente decisione conforme-mente ai paragrafi 15 b), 16 o l9b) cessa di essere tale secondo la presente deci-sione, tenuto conto che i paragrafi da 8 a 14, 17 e 18 b) di detta decisione conti-nuano ad essere applicabili sino al rimborso completo ad ogni indebitamentodel Fondo risultante dal precedente accordo di credito del partecipante.

Paragrafo 20 Interpretazione

Qualsiasi questione d'interpretazione riguardante la presente decisione che nonrientra nell'ambito dell'articolo XXIX dello Statuto dev'essere chiarita d'intesareciproca tra il Fondo, il partecipante che l'ha sollevata e tutti gli altri parteci-panti. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo 20, sono considerati par-tecipanti anche i precedenti partecipanti ai quali continuano ad applicarsi i pa-ragrafi da 8 a 14, 17 e 18 b), in virtù del paragrafo 19 e), qualora uno di questiprecedenti partecipanti sia interessato dalla questione d'interpretazione solle-vata.

Paragrafo 21 Relazione con gli Accordi generali di creditoe con gli Accordi di credito associati

a) Qualora il Fondo decida di attivare i Nuovi accordi di credito o gli Accordigenerali di credito, deve attenersi ai principi seguenti: la concessione di un cre-dito è effettuata innanzitutto ed essenzialmente in virtù dei Nuovi accordi dicredito, eccetto nei casi seguenti:

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i) Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzioneè un partecipante che ha aderito sia agli Accordi generali di credito sia aiNuovi accordi di credito, sottopone al Fondo una richiesta di transazionevalutaria, può essere formulata una proposta di richiesta di fondi in virtùsia dell'uno sia dell'altro Accordo.

ii) Se una proposta di richiesta di fondi ai termini dei Nuovi accordi di credi-to conformemente al paragrafo 7A è respinta, può essere formulata unaproposta di richiesta di fondi in virtù degli Accordi generali di credito.

b) Le transazioni valutarie e gli impegni pendenti in virtù dei Nuovi accordi dicredito e degli Accordi generali di credito non devono superare i 34 miliardi diDSP, ossia l'importo complessivo degli accordi di credito stabilito in base allapresente decisione. Il credito disponibile di un partecipante in virtù dei Nuoviaccordi di credito è ridotto nella stessa misura delle transazioni valutarie nonrimborsate sul suo accordo di credito, nonché dei suoi impegni in virtù degliAccordi generali di credito. Il credito disponibile di un partecipante in virtù de-gli Accordi generali di credito è ridotto nella stessa misura in cui l'importo delsuo accordo di credito in virtù degli Accordi generali di credito supera il suocredito disponibile in virtù dei Nuovi accordi di credito.

e) I riferimenti a transazioni valutarie e a impegni retti dagli Accordi generalidi credito comprendono transazioni valutarie e impegni in virtù degli Accordidi credito associati ai quali si fa riferimento al paragrafo 23 degli Accordi gene-rali di credito.

Paragrafo 22 Altri accordi di credito

La presente decisione non esclude in alcun modo che il Fondo concluda ancheaccordi di credito di altro genere.

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AnnessoA: Partecipanti e ammontare degli accordi di credito

L'ammontare dell'accordo di credito di ognuno dei partecipanti figuranti nellalista qui appresso è stato stabilito, in linea di massima, sulla base della sua po-tenzialità economica relativa, espressa mediante la sua quota-parte al Fondo.L'importo minimo dei singoli accordi di credito ammonta a 340 milioni diDSP. Gli importi sono stati adeguati tra alcuni partecipanti a condizione chel'importo complessivo dei partecipanti oggetto dell'adeguamento rimanga inva-riato e che sia raggiunto l'importo minimo. Gli importi dei singoli accordi dicredito, espressi in DSP, e la loro cifra complessiva rimangono validi finchénon saranno modificati dalla presente decisione.

L'ammontare dell'accordo di credito dell'Autorità monetaria di Hong Kong(HKMA) non è stato calcolato in base alla quota-parte dello Stato membro icui territori includono Hong Kong. La disposizione speciale relativa all'attiva-zione dei Nuovi accordi di credito allo scopo di soddisfare le domande di taleStato membro è fondata sullo stesso principio.

Partecipante Importo in milionidì DSP

Arabia SauditaAustraliaAustriaAutorità monetaria di Hong KongBanca nazionale svizzeraBelgioCanadaCoreaDanimarcaDeutsche BundesbankFinlandiaFranciaGiapponeItaliaKuwaitLussemburgoMalaysiaNorvegiaPaesi BassiRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del NordSingaporeSpagnaStati Uniti d'AmericaSveriges RiksbankThailandia

Totale

1780810412340

1557967

1396340371

3557340

257735571772345340340383

13162577340672

6712859340

34000

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B: Nuovi accordi di credito: trasferibilità di diritti

Conformemente al paragrafo 13 dei Nuovi accordi di credito (NAC), il Fondoapprova a priori il trasferimento di diritti al rimborso, dovuti in virtù dei NACsecondo le modalità elencate qui appresso:

1. Un diritto ai termini dei NAC può essere trasferito, in ogni momento, in-teramente o in parte a un partecipante ai NAC.

2. A contare dalla data di validità del trasferimento, il destinatario del dirittotrasferito detiene quest'ultimo alle stesse modalità, stabilite originaria-mente per tali diritti nel suo accordo di credito, a meno che lo stesso desti-natario non ottenga il diritto di richiedere un rimborso anticipato del dirit-to trasferito per motivi legati alla sua bilancia dei pagamenti conforme-mente all'articolo 11 e) dei NAC, ma soltanto se il destinatario, al mo-mento del trasferimento:i) è uno Stato membro o un'istituzione di uno Stato membro la cui si-

tuazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve è considerata suf-ficientemente forte da poterne utilizzare la valuta per trasferimentinetti nel bilancio preventivo delle operazioni e delle transazioni delFondo; o

ii) è l'istituzione di uno Stato non membro la cui situazione della bilan-cia dei pagamenti e delle riserve è considerata dal Fondo sufficiente-mente forte da giustificare un tale acquisto.

3. Il prezzo del diritto trasferito è concordato tra il destinatario e il mandan-te del trasferimento.

4. Il mandante del trasferimento di un diritto informa senza indugio il Fondoin merito al diritto trasferito, al nome del destinatario del trasferimento,all'entità del diritto trasferito, al prezzo concordato per il trasferimentodel diritto e alla data di validità del trasferimento.

5. Se il trasferimento ottempera alle disposizioni e alle condizioni della pre-sente decisione, il Fondo ne prende nota. Il trasferimento entra in vigorealla data concordata tra il destinatario e il mandante del trasferimento.

6. Se un diritto è trasferito interamente o parzialmente per un trimestre comedescritto al paragrafo 9 e) dei NAC, il Fondo versa al destinatario del tra-sferimento interessi sull'ammontare del diritto per la totalità di detto pe-riodo.

7. Su richiesta, il Fondo offre il suo aiuto per le pratiche relative al trasferi-mento.

8. La presente decisione è valida a contare dall'entrata in vigore dei NAC.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito del 14 maggio

1997

In BundesblattDans Feuille fédéraleIn Foglio federale

Jahr 1997Année

Anno

Band 3Volume

Volume

Heft 26Cahier

Numero

Geschäftsnummer 97.039Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 08.07.1997Date

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