Mercato Mobiliare e Contratti Di Borsa

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MERCATO MOBILIARE E CONTRATTI DI BORSA Organizzazione e regolamentazione di un mercato dei valori mobiliari e degli altri strumenti finanziari risponde al duplice scopo di: 1- agevolare, con la tipizzazione e concentrazione delle negoziazioni, la conclusione e l’esecuzione dei relativi contratti di compravendita; 2- consentire la formazione di prezzi ufficiali significativi degli strumenti finanziari scambiati. Il più antico e più importante mercato mobiliare italiano regolamentato è la BORSA VALORI in essa vengono negoziati, secondo tecniche particolari, titoli di massa largamente diffusi tra il pubblico ammessi alle quotazioni ed altri strumenti finanziari collegati a titoli quotati. La disciplina della borsa valori, originariamente dettata dalla L. 272/1913, è stata più volte modificata. Attuale disciplina: artt. 61-79 TUF configura l’organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari come attività d’impresa esercitata da s.p.a., anche senza scopo di lucro, che rispondono a determinati requisiti ed operano sotto la vigilanza delle autorità pubbliche. L’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento di nuovi mercati regolamentati è perciò oggi affidata all’iniziativa privata, previa autorizzazione della Consob. Nel contempo i mercati regolamentati esistenti sono stati privatizzati con la costituzione nel 1998 della BORSA ITALIANA S.P.A. che gestisce vari mercati mobiliari tra cui il mercato telematico azionario. L’organizzazione e la gestione dei mercati sono disciplinati da un regolamento deliberato dall’assemblea ordinaria della società di gestione. Il regolamento, sottoposto ad approvazione della Consob, deve tra l’altro determinare: - condizione di ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori e degli strumenti finanziari delle negoziazioni - condizioni e modalità per lo svolgimento delle negoziaz e Diffusione dei prezzi

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MERCATO MOBILIARE E CONTRATTI DI BORSA

MERCATO MOBILIARE E CONTRATTI DI BORSAOrganizzazione e regolamentazione di un mercato dei valori mobiliari e degli altri strumenti finanziari ( risponde al duplice scopo di: 1- agevolare, con la tipizzazione e concentrazione delle

negoziazioni, la conclusione e lesecuzione dei relativi

contratti di compravendita;

2- consentire la formazione di prezzi ufficiali

significativi degli strumenti finanziari scambiati.

Il pi antico e pi importante mercato mobiliare italiano regolamentato la BORSA VALORI( in essa vengono negoziati, secondo tecniche particolari, titoli di massa largamente diffusi tra il pubblico ammessi alle quotazioni ed altri strumenti finanziari collegati a titoli quotati.

La disciplina della borsa valori, originariamente dettata dalla L. 272/1913, stata pi volte modificata. Attuale disciplina: artt. 61-79 TUF ( configura lorganizzazione e la gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari come attivit dimpresa esercitata da s.p.a., anche senza scopo di lucro, che rispondono a determinati requisiti ed operano sotto la vigilanza delle autorit pubbliche. Listituzione, lorganizzazione e il funzionamento di nuovi mercati regolamentati perci oggi affidata alliniziativa privata, previa autorizzazione della Consob. Nel contempo i mercati regolamentati esistenti sono stati privatizzati con la costituzione nel 1998 della BORSA ITALIANA S.P.A. che gestisce vari mercati mobiliari tra cui il mercato telematico azionario.Lorganizzazione e la gestione dei mercati sono disciplinati da un regolamento deliberato dallassemblea ordinaria della societ di gestione. Il regolamento, sottoposto ad approvazione della Consob, deve tra laltro determinare: - condizione di ammissione, sospensione ed esclusione degli

operatori e degli strumenti finanziari delle negoziazioni - condizioni e modalit per lo svolgimento delle negoziaz e

Diffusione dei prezzi

- tipi di contratti ammessi.

La societ di gestione provvede allorganizzazione e al funzionamento del mercato e dispone ammissione, sospensione e esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari e degli operatori, comunicando immediatamente i relativi provvedimenti alla Consob. Verifica il rispetto del regolamento del mercato comunicando la violazione alla Consob.

La Consob autorizza lesercizio dellattivit sui mercati regolamentati e cura ladempimento delle disposizioni comunitarie. Vigila su quelli esistenti al fine di assicurare la trasparenza del mercato, lordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

La Consob vigila sulla societ di gestione, soggetta a revisione legale dei conti come ente di interesse pubblico.

CONTRATTI DI BORSA

Sono contratti standardizzati che di regola hanno per oggetto il trasferimento della propriet di un determinato quantitativo di valori mobiliari (azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni) individuati solo nel genere, la cui esecuzione (individuazione e consegna, pagamento del prezzo) differita ad una scadenza predeterminata.

Si atteggiano come vendite a termine di azioni o altri valori mobiliari (oggi rappresentati da strumenti finanziari dematerializzati). Si tratta comunque di vendite a termine generiche assoggettate ad una particolare disciplina. I contratti di borsa sono contratti standardizzati ( i tipi ammessi e i quantitativi minimi negoziabili sono stabiliti dal regolamento del mercato.

La negoziazione in borsa (e negli altri mercati regolamentati) riservata per legge a determinate categorie di imprenditori professionali: - Sim

- imprese di investimento autorizzate

- banche autorizzate

- agenti di cambio

Possono essere ammessi alle negoziazioni anche altri soggetti, purch in possesso di adeguati requisiti di onorabilit, professionalit, competenza e risorse sufficienti.

Chi intende acquistare o vendere titoli quotati in borsa tenuto a rivolgersi ad uno degli intermediari abilitati conferendogli un apposito incarico scritto di acquisto e di vendita, il cosiddetto ORDINE DI BORSA (modalit determinate dal regolamento del mercato).

Dal 1996 la negoziazione dei titoli in borsa effettuata con un SISTEMA TELEMATICO che collega in un unico mercato nazionale tutti gli operatori autorizzati.

Durante lorario delle negoziazioni le contrattazioni si svolgono in modo continuato e i contratti sono conclusi attraverso labbinamento automatico degli ordini di acquisto e di vendita immessi nel sistema. I contratti sono registrati in un apposito archivio elettronico e sulla loro base viene elaborato automaticamente un listino ufficiale di borsa.

I contratti di borsa sono stipulati direttamente dagli intermediari tra di loro, in nome proprio e per conto dei rispettivi clienti. Ciascun intermediario quindi direttamente obbligato verso laltro per lesecuzione del contratto.

Lesecuzione dei contratti di borsa avviene col SISTEMA DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE disciplinato dalla Banca dItalia, dintesa con la Consob. A scadenze periodiche, diverse per i contratti a contanti e a termine, gli organi della stanza attuano la liquidazione provvedendo alla compensazione delle partite omogenee e determinano il saldo di liquidazione per ciascun intermediario.Unapposita CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA che utilizza fondi costituiti con i versamenti degli intermediari partecipanti al sistema, garantisce il buon fine dei singoli contratti, nonch delle operazioni di compensazione e liquidazione.

prevista una particolare procedura di liquidazione dei contratti di borsa qualora uno dei soggetti ammessi alle negoziazioni incorra in una insolvenza di mercato, dovuta ad inadempimenti o altre situazioni stabilite dalla Consob: ( linsolvenza dichiarata dalla Consob e determina limmediata liquidazione dei contratti dellinsolvente non ancora scaduti. La liquidazione effettuata da uno o pi commissari che al termine rilasciano agli aventi diritto per i crediti residui, un certificato di credito, che ha valore di titolo esecutivo.

(in caso di inadempimento che non d luogo alla dichiarazione di insolvenza di mercato, la parte adempiente pu avvalersi della particolare procedura di liquidazione coatta dei contratti di borsa.

Le modalit di determinazione del termine di esecuzione (liquidazione) possono essere per diverse e sotto tale profilo i contratti di borsa si distinguono in:

-CONTRATTI A CONTANTI: la compravendita deve essere eseguita entro un termine massimo (attualmente di 3 gg) che decorre dalla conclusione di ciascun contratto. Il termine quindi diverso per ogni contratto, fermo restando che non si ha scambio immediato dei titoli contro il prezzo. La liquidazione per compensazione avviene giornalmente.

-CONTRATTI A TERMINE: la liquidazione era unica per tutti i contratti conclusi in un determinato periodo e avveniva con cadenza mensile in un giorno fissato dal calendario di borsa.

-CONTRATTI A PREMIO: il compratore o il venditore a termine si riservava dietro pagamento di un corrispettivo (il premio) il diritto di non darvi esecuzione. La facolt di esercitare tale scelta doveva essere esercitata entro un giorno predeterminato dal calendario di borsa che precedeva quello per la liquidazione mensile.

Dal 1996 i contratti a termine hanno cessato di esistere. Nel 2003 stato chiuso il emrcato dei premi e la possibilit di negoziare in borsa contratti a premio.

Nel contempo stato istituito un distinto mercato regolamentato: il mercato per la negoziazione degli strumenti finanziari derivati. In esso troviamo:

-i FUTURES: usato per definire quella parte sempre pi consistente di contratti a termine standardizzati su grandezze finanziarie, in cui una parte si impegna a vendere allaltra, in una data predefinita, una data quantit di uno strumento finanziario. Laltra parte a sua vilta, si impegna ad acquistare.

-gli SWAPS: sono contratti con cui le parti si accordano di scambiarsi, alla scadenza o alle scadenze prefissate somme di denaro la cui entit dipende da uno o pi parametri di riferimento (tassi di interesse, cambio di una valuta, valore di una merce, indici azionari). La funzione del contratto consiste nella copertura di un rischio mediante un contratto aleatorio, stipulato di norma tra un operatore economico e un intermediario finanziario o una banca.

-le OPTIONS: un contratto che attribuisce allacquirente il diritto e non lobbligo di comprare o vendere uno specifico strumento finanziario ad un determinato prezzo entro o ad una data futura determinata, versando al venditore un premio.

La negoziazione dei contratti futures e delle opzioni avviene col sistema telematico. La cassa di compensazione e garanzia svolge un ruolo centrale per assicurare il buon fine di tali contratti.

Nascono infine da unevoluzione dei contratti derivati ed in particolare dei contratti di opzione, i c.d. strumenti finanziari derivati cartolarizzati, che dal 1998 sono negoziati in un apposito mercato della borsa, il mercato SEDEX. Attualmente vi sono negoziati due tipi di strumenti derivati cartolarizzati:

-i COVERED WAARANTS: sono strumenti finanziari de materializzati ed emessi in serie i quali incorporano un contratto di opzione di acquisto o di vendita avente ad oggetto azioni, altre attivit finanziarie, indici o anche merci.

-i CERTIFICATI: sono, in via residuale, tutti gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati diversi dai covered warrants. Sono emessi in serie e de materializzati, il valore varia in dipendenza dellandamento di unattivit assunta come parametro di riferimento, fermo restando che il titolare non esposto a perdite che superano il capitale investito nellacquisto o nella sottoscrizione del certificato.

Covered e certificati possono essere emessi solo da stati, enti sopranazionali o societ soggette a vigilanza prudenziale, dotate di requisiti di particolare solidit patrimoniale fissati dal regolamento di borsa, ovvero con la garanzia di uno di questi soggetti.

IL RIPORTO

Contratto con il quale una parte (il riportato) trasferisce in propriet allaltra parte (il riportatore) titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo. Nel contempo il riportatore si obbliga a trasferire al riportato, ad una determinata scadenza, la propriet di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso di un prezzo che pu essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.

Si presenta come un contratto unitario che comporta un duplice trasferimento di titoli: un trasferimento a pronti dal riportato al riportatore ed un successivo trasferimento a termine dal riportatore al riportato.Il riporto, con durata massima di 10 gg e facolt di estinzione anticipata, pu essere stipulato contestualmente ad un acquisto di azioni per procurarsi, per un breve periodo, le somme necessarie al relativo pagamento, in attesa che un rialzo delle quotazioni renda conveniente la successiva vendita (riporto a contante).Il riporto praticato anche fuori borsa, soprattutto dalle banche come operazione di finanziamento clienti (riporto finanziario). La banca lucra la differenza tra il prezzo a pronti pagato (finanziamento al cliente) ed il pi elevato prezzo a termine che il riportato le dovr corrispondere alla scadenza per riacquistare la propriet dei titoli.

Il riporto fuori borsa pu essere utilizzato anche per assicurare la temporanea disponibilit dei titoli al portatore. Per es,chi ha bisogno di azioni per rafforzare la propria posizione in una prossima assemblea della societ, anzich acquistarle pu prenderle a riporto. Loperazione risponde qui ad un interesse del riportatore. Il compenso pagato dal riportatore al riportato (deporto).Il riporto un contratto reale.

Nel riporto la posizione del riportato simile a quella dellacquirente a termine dei titoli di credito( tutti i diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati in riporto spettano al riportato eccezion fatta per il diritto di voto che, salvo patto contrario, spetta al riportatore (questo rende possibile il deporto).Se una delle parti si rende inadempiente, laltra pu agire per lesecuzione coattiva secondo il diritto comune o la liquidazione coattiva di borsa.

Se entrambi le parti si rendono inadempienti, il riporto cessa di avere effetto e ciascuna trattiene ci che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto. Non possibile la risoluzione per inadempimento.

INSIDER TRADING

E luso di notizie riservate, conosciute per ragioni dufficio, al fine di speculare sui titoli di una societ con vantaggio personale, anticipando le reazioni che si verificheranno nel mercato al momento della divulgazione.Labuso di informazioni privilegiate attualmente disciplinato dal T.U. 58-1998 ( riconduce al concetto di informazione privilegiata ogni informazione di carattere preciso, che non stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o pi emittenti strumenti finanziari, che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti.

Sono previste sanzioni penali a carico di chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualit di membro di organi di amministraz, direz o controllo dellemittente, della partecipazione al capitale della stessa o dellesercizio di unattivit lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio:

-acquista, vende o compie altre operazioni, direttam o indirettam, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui in possesso;

- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dellufficio;

-raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento di talune operazioni indicate.

Accanto alle sanzioni penali, sono previste sanzioni amministrative irrogate direttamente dalla Consob.