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Dicembre 2012 numero doppio 3-4 nuova serie anno 11 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - Aut. GIPA/C/RM/51/2012 Direttiva servizi Semplificazioni per attività commerciali e servizi Direttiva servizi Crescita 2.0 Innovazione e competitività Crescita 2.0

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Dicembre 2012 numero doppio 3-4 nuova serie anno 11

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Questo numero delQuaderno informativo - Mercato e consumatoriè stato chiuso in tipografia il 10 dicembre 2012

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ceServizi bibliotecariEDITORIALE Il Polo del Ministero 2

DL Sviluppo 83/2012Le misure del Governo Monti per rilanciare la crescita 4

DL Crescita 2.0IL PUNTO Innovazione e competitività 8

Unione europeaL’Agenda 2012 dei consumatori 12

Beni di consumoLa settima edizione dello Scoreboard dei consumatori 18

Consumatori e ambienteI 10 consigli per ridurre gli sprechi alimentari 27

Consumatori europeiPoco nota la procedura per le controversie di modesta entità 30

Trasporto aereoLa Corte di Giustizia Europea a favore dei passeggeri 32

Commissione EuropeaUn piano di azione per i giochi on-line 35

Associazione dei ConsumatoriIl nuovo regolamento per l’iscrizione all’elenco 38

Ministero e UnioncamereCONSUMATORI Campagna di informazione sui contratti-tipo 46

Direttiva serviziLe novità introdotte dal Decreto legislativo 147/2012 48

Metalli preziosiAl via la tecnologia laser per apporre il marchio 53

Concorrenza e commercioTendenze strutturali del commercio al dettaglio in Italia 54

Vigilanza e controlloMinistero e Unioncamere per garantire prodotti più sicuri 60

Carburanti e inquinamentoLa riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 delle auto 62

Prema on-lineMERCATO Apertura del sistema telematico alle Camere di Commercio 67

Il garante prezziLimiti e potenzialità della funzione 68

I prezzi dei carburantiPREZZI Un anno difficile per i consumatori 72

DLgs 6 agosto 2012, n. 147Servizi nel mercato interno 78

DPR 26 settembre 2012, n. 208DOCUMENTI Marchi di identificazione dei metalli preziosi 93

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Questo numero presenta, nelle sue prime pagine, “Il Polo Biblio-tecario” operativo dal 2009 presso il MiSE, costituito dalle pree-sistenti biblioteche delle amministrazioni confluite nel Ministerostesso: la biblioteca del Ministero delle Comunicazioni, la biblio-teca del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica,la biblioteca del Ministero del commercio internazionale, la bi-blioteca storica della sede di Via Veneto. Questo Polo Biblioteca-rio, operante all’interno del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)ed iscritto all’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), vanta un pa-trimonio catalografico che sfiora le 200.000 unità. Esso integra ecoordina le biblioteche confluite, salvaguardando i caratteri ori-ginali di ciascuna in relazione alla rispettiva area specialistica, eoffre un unico punto di accesso ai servizi erogati:

u Consultazione

u Informazioni bibliografiche

u Prestito interno ed esterno

u Prestito intersistemico (tra biblioteche di polo)

u Prestito interbibliotecario (ILL/SBN)

u Document Delivery (ACNP, NILDE)

u Newsletter

Nel contesto del Polo Bibliotecario, però, è la biblioteca storica afornire una significativa testimonianza del Ministero dello SviluppoEconomico quale motore di sviluppo e tutela dell’intero sistemaindustriale paese, a servizio delle imprese e dei consumatori, alfine di favorire nuovi prodotti ed idee competitive. Costituita em-brionalmente nel 1861 con la nascita del Ministero per l’agricol-tura, l’industria e il commercio, antesignano dell’attuale Ministero,fu per la prima volta aperta al pubblico nel primo decennio del‘900, sotto la direzione di Vittorio Stringher, trasformandosi dastrumento di lavoro dei dipendenti a servizio culturale per la co-munità intera. Chiusa alla fine del secolo scorso e sottoposta,nel 2011, a lavori di ristrutturazione, nel 2013 la biblioteca storicasarà nuovamente messa a disposizione della comunità scientificae dell’utenza tutta.

SERVIZI BIBLIOTECARI

Il Polo del Ministero

Riapre nel 2013la biblioteca

storica

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Di particolare interesse, all’interno del fondo librario della biblio-teca, sono gli innumerevoli volumi che, accompagnando le vi-cende del Ministero, documentano la nascita e l’evoluzione deldiritto industriale fin dal primo confronto con i problemi giuridiciposti dalle nuove forme di produzione, mettendo così in risaltocome la nostra Amministrazione, da quasi un secolo, si occupi dimercati, di tutela della proprietà intellettuale/industriale e diconcorrenza. Un tema, quello della proprietà intellettuale indu-striale, che oggi, per effetto della crescente integrazione e per latransizione verso un modello di economia basato sulla cono-scenza, riveste grande importanza nel determinare i vantaggicompetitivi a livello di imprese e di sistema paese: il prodotto èsempre meno caratterizzato, in percentuale, dai fattori materialie molto di più da quelli immateriali.

Gli studi economici nazionali ed internazionali indicano gli annifuturi come quelli “dell’economia della conoscenza”: vincerà lasfida dei mercati chi sarà stato in grado di connotare i prodotticon fattori immateriali. La tutela della proprietà industriale as-sume, quindi, rilevanza strategica per lo sviluppo dell’innovazioneindustriale e della creatività e per il mantenimento di un mercatoconcorrenziale.

Ed è proprio nel contesto di una crescente necessità di richia-mare l’attenzione sull’integrazione tra conoscenza, impresa eistituzioni, che la biblioteca storica del Ministero dello SviluppoEconomico, rappresentata dalle responsabili del Polo dott.ssaGilda Gallerati e dott.ssa Liliana Mancino, ha partecipato allaGiornata di studi organizzata dall’Università di Brescia “Affer-rare….l’inafferrabile. I giuristi e il diritto della nuova economiaindustriale tra otto e novecento”, tenutasi l’11 maggio 2012. n

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Servizi PoloBibliotecario

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Continua a farsi sentire l’azione delGoverno Monti che, con il nuovopacchetto sviluppo di misure ur-

genti e strutturali varato quest’estate, staridisegnando e realizzando una parte ul-teriore dell’Agenda per la Crescita soste-nibile.Fin dal suo insediamento il Governo staattuando una politica per la crescita at-traverso molte proposte normative già ap-provate dal Parlamento e altre in corsodi valutazione, riconfermando al centrodegli interventi crescita e sviluppo delpaese.Il provvedimento punta ad attivare molte-plici leve necessarie per stimolare il raf-forzamento della competitività, la ripresadella domanda, il dinamismo imprendito-riale. Gli interventi vanno dall’attrazione dicapitali privati all’accelerazione e sempli-ficazione delle procedure per recuperare ilritardo infrastrutturale accumulato, dal ri-lancio dei settori dell’edilizia e delle co-struzioni alle misure per lo sviluppo deiporti. Le imprese, in particolare, potrannobeneficiare della costituzione del Fondoper la Crescita Sostenibile grazie al rior-dino e alla semplificazione degli strumentidi incentivazione, come ad esempio: u introduzione del credito d’imposta per

le assunzioni di personale altamentequalificato;

u introduzione di nuovi strumenti di finan-ziamento e accesso al credito per le im-prese;

u sostegno alle imprese mediante la ri-soluzione in continuità delle crisi azien-dali;

u supporto all’internazionalizzazione;

u realizzazione delle infrastrutture ener-getiche;

u riduzione dei tempi della giustizia ci-vile.

Si tratta di norme che puntano a dare al-meno una prima spinta alla crescita in uncontesto reso anemico dalla crisi.L’implementazione e l’integrazione dellemisure che seguiranno saranno importantiper dare al paese gli strumenti per rilan-ciarsi per il prossimo futuro, anche in fun-zione delle risorse che si renderanno viavia disponibili, e nel rispetto degli obbiettividi finanza pubblica che l’Italia ha assuntonei confronti dell’Ue. Dalla casa alle crisidi impresa, ripercorriamo in sintesi le areeprincipali di intervento del pacchetto Svi-luppo.

Misure a favore del lavoroPer favorire nuove assunzioni nelle im-prese, si introduce un contributo in formadi credito d’imposta per le nuove assun-zioni a tempo indeterminato di personalealtamente qualificato in possesso di laureamagistrale a carattere tecnico o scientificoimpiegato in attività di ricerca e sviluppo oin possesso di dottorato di ricerca senzavincoli sulle attività di impiego.

DL SVILUPPO 83/2012

Le misure del Governo Monti per rilanciare la crescitadi Emanuela Cappello

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misureurgenti per la crescita del Paese, convertitocon modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,n.134 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 11/08/2012 - s.o. n.171)”.

Riferimenti normativi

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L’aliquota del beneficio è pari al 35% dellespese calcolate sul costo aziendale con unvincolo di trattenere il personale assuntoper almeno 3 anni. Sono stabilmente de-stinati alla misura 50 milioni di euro al-l’anno, presi dalla riscossione annualedelle tasse sui diritti brevettuali. [cfr arti-colo 24]

Sviluppo di occupazione giovanilenella green economy Sempre in tema di ricerca, la misuraestende il finanziamento a tasso agevolatoprevisto dal fondo Kyoto (di circa 470 milionidi euro) alle imprese della green economyche assumono giovani con meno di 35 anni.Il finanziamento ai progetti di investimentoè vincolato alla creazione di nuova occu-

pazione giovanile a tempo indeterminato. Isettori pubblici e privati interessati riguar-dano:u protezione del territorio e prevenzione

del rischio idrogeologico e sismico; u ricerca, sviluppo e produzione mediante

bioraffinerie di prodotti intermedi chi-mici da biomasse e scarti vegetali;

u ricerca e sviluppo e produzioni di biocar-buranti di seconda e terza generazione;

u ricerca e sviluppo e produzioni e istal-lazione di tecnologie nel solare termico,solare a concertazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse,biogas e geotermia;

u incremento dell’efficienza negli usi finalidell’energia nei settori civile, industrialee terziario (incluso social housing);

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Contratti di rete - green economy -bonus ristrutturazione casa - risparmio

energetico - auto ecologiche -azzeramento del divario digitale.

Il Punto sull’agenda per lacrescita sostenibile

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u processi di produzione/valorizzazione diprodotti, processi produttivi/organizza-tivi o servizi che, rispetto alle alternativedisponibili, comportino una riduzionedell’inquinamento e dell’uso delle ri-sorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.[cfr. articolo 57]

Misure a favore della casae delle famigliePer sostenere i costi di ristrutturazione edi-lizia delle abitazioni e incentivare la ripresadel mercato delle costruzioni, si introdu-cono sconti per i lavori. Aumenta da 36% a50% la detrazione Irpef delle spese, tramitebonifico tracciabile, effettuate fino al 30giugno 2013. Il limite di spesa massimaagevolabile sale a 96 mila euro. [cfr. articolo11]

Bonus risparmio energeticoÈ consentita dal 1 gennaio 2013 al 30 giu-gno 2013 la detrazione di imposta del 50per cento per le spese per interventi di ri-qualificazione energetica (fino al 31 dicem-bre 2012 resta valida la detrazione pari al55%). [cfr. articolo 11]

Incentivi per l’acquisto di auto ecologichePer incentivare l’utilizzo di auto a basseemissioni di CO2 e sgombrare il mercatoda auto altamente inquinanti, è previsto un

contributo per l’acquisto di auto ecologichecon un livello di emissioni di anidride car-bonica che non superi i 120 grammi perkm percorso. Il bonus sarà pari al 20% delprezzo d’acquisto per il 2013-2014 e al15% nel 2015. Gli sconti maggiori sono suimodelli con livelli di emissioni non supe-riori a 95 e, soprattutto, 50 g/km un livelloquest’ultimo che viene raggiunto solo conauto elettriche o quanto meno ibride. [cfr.articolo 17-decies]

Call centerPer tutelare la privacy dei dati personali,quando un utente chiama un call center ilcui operatore risponda dall’estero, l’ope-ratore è obbligato a informare preliminar-mente sul Paese estero da cui risponde el’utente deve poter scegliere che il serviziorichiesto sia reso tramite operatore collo-cato nel territorio nazionale. Quando si ri-ceve una chiamata da un call center,l’utente deve essere preliminarmente av-visato del paese di provenienza della chia-mata. Ogni violazione è sanzionata con10mila euro per ogni giornata di violazione.[cfr. articolo 24-bis]

Ripristino IVA per cessionie locazioni nuove costruzioniLa norma prevede che le cessioni o loca-zioni di nuove abitazioni effettuate diretta-mente dai costruttori siano sempre assog-gettate ad IVA, anche oltre il limitetemporale dei cinque anni dalla fine dei la-vori. Ora, quindi i costruttori possono por-tare a compensazione l’Iva a credito relativaagli immobili. [cfr. articolo 9]

Semplificazioni in materiadi autorizzazioni e pareriper l’esercizio dell’attività ediliziaLa norma semplifica ulteriormente i mec-canismi procedimentali per l’ottenimentodegli assensi edilizi. In caso di interventoedilizio soggetto alla Scia (segnalazionecertificata di inizio attività, in cui l’attivitàedilizia può partire contestualmente) o Dia(denuncia di inizio attività, in cui l’attività

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edilizia può partire decorso un dato ter-mine) si possono sostituire gli atti e i pareriformali con autocertificazioni di tecnici abi-litati. In questo modo viene semplificato unnumero considerevole di ostacoli burocra-tici che l’imprenditore si trova ad affrontarenel corso dell’iter di ottenimento di tutti ititoli autorizzatori di consenso all’interventoproposto (vedi in questo numero pgg. 40-45). [cfr. articolo 13]

Sostegno alla crescita delle impresePer consentire la sollecitazione del mer-cato monetario e finanziario da parte delle“società non quotate” finora escluse, vieneintegrato l’ordinamento degli strumenti peril finanziamento dell’attività d’impresa,aprendo così il mercato dei capitali per lesocietà non quotate, come ad esempio: so-cietà cooperative e mutue assicuratrici di-verse dalle banche e dalle microimprese.Ora queste società, possono emettere cam-biali finanziarie solo se l’emissione vieneassistita da uno sponsor che mantenga inportafoglio una quota dei titoli fino alla na-turale scadenza; l’ultimo bilancio dell’emit-tente sia certificato da un revisore conta-bile; i titoli siano collocati presso investitoriqualificati che non siano in alcun modo socidell’emittente. [cfr. articolo 32]

Revisione della legge sul dirittofallimentare: strumenti per la gestionepiù efficace della crisiLa misura introduce nel nostro Paese lafacoltà - già presente negli ordinamenti dialtre economie avanzate, come ad esempioil Chapter 11 negli Usa - di depositare unricorso contenente la mera domanda diconcordato preventivo, senza la necessitàdi produrre contestualmente tutta la do-cumentazione finora richiesta. Il debitorepotrà così accedere immediatamente alleprotezioni previste dalla legge fallimentare.L’obiettivo è quello di promuovere l’emer-sione anticipata della crisi. Sarà inoltrepossibile ottenere, sin dalle primissime fasidella procedura, l’erogazione di nuova fi-nanza interinale e pagare le forniture stru-

mentali alla continuazione dell’attivitàaziendale in un contesto di stabilità. In que-sto modo il debitore potrà proseguire nel-l’attività d’impresa durante la fase prelimi-nare di preparazione della proposta diconcordato e, successivamente, durantetutta la procedura sino all’omologa del con-cordato stesso. [cfr. articolo 33]

SRL semplificata a capitale ridotto Fatto salvo quanto già previsto dalla nor-mativa vigente per le SRL semplificate pergli under 35 viene introdotta una nuova di-sciplina per la SRL semplificata nel casoin cui i soci siano over 35. [cfr. articolo 44]

Contratto di rete Per semplificare ulteriormente le modalitàdi iscrizione al Registro delle Imprese, icontratti di rete, possono ora essere sotto-scritti con firma digitale, a norma dell’ar-ticolo 24 del “Codice dell’Amministrazionedigitale”. Per le pmi che sottoscrivono uncontratto di rete viene allargata la possibi-lità di beneficiare dei contributi assegnatiai consorzi per l’internazionalizzazione, in-dipendentemente dalla loro iscrizione alConsorzio stesso. [cfr. articolo 45] n

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In attesa di essere convertito in legge dalParlamento, è stato pubblicato sullaGazzetta ufficiale n.245 del 19-10-2012

- s.o. 194 il decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, recanti ulteriori misure per la cre-scita del Paese. Nella sezione “Il punto” diquesto numero di Mercato&Consumatori,in linea con la funzione del Quaderno Infor-mativo, si è deciso, dunque, di esporre l’im-palcatura normativa del decreto e le suemaggiori aree di intervento.Da un punto di vista ampio, il provvedi-mento costituisce un ulteriore e significa-tivo passo in avanti dell’Agenda per lacrescita sostenibile del Governo, rappre-sentando la naturale prosecuzione diquanto già compiuto fin dal primo provve-dimento “Salva Italia”, proseguito con iprovvedimenti successivi sulle liberalizza-zione e le semplificazioni, fino al primo de-creto sulla crescita convertito in legge inagosto (vedi in questo numero pgg. 4-7). Adesso, le norme del nuovo decreto, so-prannominato significativamente “Crescita2.0”, puntano, in modo ambizioso, a faredel nostro Paese un luogo nel quale l’inno-vazione rappresenti un fattore strutturaledi crescita sostenibile e di rafforzamentodella competitività delle imprese. Servizi digitali, creazione di imprese start-up innovative, attrazione degli investimentiesteri in Italia, interventi di liberalizzazionein particolare in campo assicurativo sullaresponsabilità civile auto: sono queste le

maggiori aree di intervento del nuovo prov-vedimento del Governo. Cerchiamo di ca-pire, con più attenzione, di cosa si tratta.

RECEPIMENTO DELL’AGENDADIGITALE EUROPEAL’Agenda Digitale è una delle priorità del-l’azione del Governo, poiché tutti i motoriche alimentano la crescita sostenibile -dalla competitività delle imprese all’effi-cienza del sistema Paese, dalla coesione aldinamismo della società - possono esserespinti e accelerati attraverso la leva digi-tale, permettendo all’Italia di colmare il di-vario esistente con gli altri Paesi.

Azzeramento del divario digitaleu Investimento di 150 milioni da destinare

al completamento della rete a bandalarga in aree a fallimento di mercato (co-munità montane e piccoli comuni) nelCentro Nord, oltre ai 600 milioni già stan-ziati per il Mezzogiorno. [cfr. articolo 14]

Identità digitale [cfr. articoli 1-5]u Creazione di un documento unico gra-

tuito, contenente tutti i dati personali, chevada a sostituire la carta di identità e latessera sanitaria entro la fine del 2013;

u Istituzione dell’Anagrafe Nazionaledella Popolazione Residente (ANPR)nella quale, entro il 2014, confluirannoper via telematica i dati contenuti nelleanagrafi tenute dai comuni;

DL CRESCITA 2.0

Innovazionee competitivitàdi Andrea Nicita*

* Stagista presso la Divisione III - Comunicazione.Si ringrazia il dott. Andrea Nicita per la collaborazione alla realizzazione di questo numero nel-l’ambito del progetto “editoria multimediale” con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

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u Censimento ISTAT della popolazione concadenza annuale dal 2016;

u Costituzione del domicilio digitale peril cittadino e per le imprese, attraversoposta elettronica certificata (PEC), tra-mite cui inviare e ricevere tutte le co-municazioni con la Pubblica Ammini-strazione.

Pubblica amministrazione digitale(switch off) [cfr. articoli 6-9]

u Open data: obbligo per le pubbliche am-ministrazioni di rendere disponibili i datipubblici al fine di valorizzare il patrimo-nio informativo pubblico nazionale;

u Interoperabilità delle anagrafi di rile-vanza nazionale;

u Acquisti della PA esclusivamente per viatelematica;

u Promozione e diffusione di servizi in-novativi di trasporto intelligenti (ITS) edi biglietti elettronici a interoperabilitànazionale;

u Trasmissione telematica delle certifi-cazioni di malattia nel settore pub-blico.

Istruzione digitale [cfr. articoli 10-11]u Introduzione dall’anno accademico

2013/2014 del fascicolo elettronicodello studente per una gestione più ef-ficiente dell’intera carriera universitaria,favorendo anche la mobilità tra diversiatenei;

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u Adozione progressiva di testi scolasticiin versione digitale dall’anno scolastico2013/2014;

u Creazione, in collaborazione con il Miur,dei centri scolastici digitali utilizzandole nuove tecnologie per il collegamentodegli studenti in ambiti territoriali par-ticolarmente isolati.

Sanità digitale [cfr. articoli 12-13]u Istituzione del fascicolo sanitario elet-

tronico (FSE) inteso come documentodigitale unico dei dati socio-sanitari delpaziente;

u Accelerare il processo di prescrizionimediche digitali;

u Possibilità di conservare le cartelle cli-niche solo in forma digitale.

Pagamenti elettronici [cfr. articolo 15]u Introduzione dell’obbligo per le PA di

accettare pagamenti in formato elettro-nico e di pubblicare sui siti internet i co-dici IBAN;

u Estendere l’obbligatorietà dell’utilizzodi strumenti elettronici di pagamento atutte le attività di ven-dita di prodotti e diprestazione di servizi,anche professionali;

u I pagamenti potrannoessere eventualmenteeffettuati tramite tec-nologie mobile.

Giustizia digitale [cfr.articoli 16-18]

u Snellire modi e tempiin materia di comuni-cazioni e notifiche, in-troducendo processiper via telematica;

u Semplificazione dellenotifiche per la leggefallimentare introdu-cendo le comunica-zioni online nei mo-menti essenziali dellaprocedura.

ASSICURAZIONI [cfr. articoli 21-22]u Affidamento, ad una struttura interna

dell’IVASS (Istituto di vigilanza per le as-sicurazioni), della prevenzione ammini-strativa delle frodi nel settore delle RCauto tramite la gestione di un’unicabanca dati attraverso cui sarà più facileindividuare anomalie e frodi;

u Abolizione delle clausole di tacito rin-novo, anche nei contratti già stipulati;

u Introduzione del contratto base di RCAche tutte le compagnie sono tenute a of-frire in regime di piena libertà tariffaria;

u Creazione di un’area riservata su tutti isiti internet per garantire una correttaed aggiornata informativa online;

u Possibilità di collaborazione tra inter-mediari assicurativi per favorire la con-correnza;

u Ripristino del termine di 10 anni per laprescrizione delle polizze vita dormienti.

START-UP [cfr. articoli 25-32]Nel decreto, inoltre, è stato ritenuta deter-minante, in una prospettiva di crescita so-stenibile e a lungo raggio, la creazione di

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un ecosistema regolatoda condizioni favorevoliper la nascita e lo svi-luppo di imprese start-up innovative, cioèimprese caratterizzateda un forte ancoraggioall’innovazione tecnolo-gica determinata da unaforte incidenza dellespese in ricerca e svi-luppo ovvero dall’im-piego di personale dotatodi dottorato di ricerca ocomunque altamentequalificato, ovvero an-cora dallo sfruttamentodi una privativa su unbrevetto. La creazione diquesto ecosistema rap-presenta, quindi, per laprima volta un precisostrumento di politicaeconomica teso a favo-rire la crescita, la crea-zione di occupazione, inparticolare quella giova-nile, l’attrazione di talentie capitali dall’estero, e arendere più dinamico iltessuto produttivo e tuttala società italiana, pro-muovendo una culturadel merito e dell’assun-zione di rischio. Tale tipologia di start-upbeneficerà, per i primi 4 anni di attività, diparticolari agevolazioni, che ne renderannopiù semplice e meno onerosa la costitu-zione e il successivo sviluppo.

DESK ITALIA [cfr. articolo 35]Viene costituito inoltre Desk Italia, cioè unainterfaccia unica quale punto di contattofondamentale per gli investimenti esteri inItalia. Attivo presso il Ministero dello Svi-luppo Economico esso, al fine di evitare chegli investimenti subiscano battute d’arrestoa livello di attuazione locale, dovrà dialo-gare con gli appositi Uffici che le Regioni

individueranno tra quelli già operativi nel-l’ambito delle rispettive articolazioni.

CREDITO ALLE PMI [cfr. articolo 36]Un’altra misura fondamentale in ottica dicrescita e di rilancio dell’economia è quellache consente ai Consorzi di garanzia fidi dirafforzarsi patrimonialmente per potercontinuare a svolgere il ruolo di sostegnoalle PMI, divenuto essenziale nel corsodella crisi, e di imputare al fondo consortileo al capitale sociale i fondi rischi e gli altrifondi o riserve patrimoniali costituiti dacontributi dello Stato, delle regioni e di altrienti pubblici. n

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In occasione della riunionedel Consiglio Competitivitàdel 10-11 ottobre 2012, te-

nutasi a Lussemburgo, il Con-siglio dei Ministri dell’Ue ha ap-provato, all’unanimità, unaRisoluzione concernente la co-municazione della Commis-sione “Un’Agenda europea deiconsumatori - Stimolare la fi-ducia e la crescita”, già adot-tata dalla Commissione euro-pea il 22 maggio 2012. I principiispiratori dell’iniziativa sono lafiducia, la sostenibilità e laconsapevolezza dei consuma-tori europei. Il lancio di unanuova Agenda del consumatoreeuropeo dovrà creare un climadi fiducia e promuovere la cre-scita ponendo i consumatori alcentro del mercato unico. In tale prospet-tiva la Commissione auspica il rilancio del-l’intero mercato unico come strumento persuperare la difficile situazione economica.

Crescita economica e potere dei consu-matori, la parola a John Dalli.All’Agenda europea dei Consumatori è statadedicata la sessione introduttiva del Sum-mit europeo dei consumatori, tenutosi aBruxelles il 29 maggio 2012. In tale occa-sione l’ex Commissario europeo per la Sa-lute e la politica dei consumatori, JohnDalli, ha posto l’accento sull’importanzaessenziale della fiducia dei consumatoriper il rilancio della crescita, ricordando chela domanda al consumo rappresenta il 56%del PIL dell’Unione europea.

La spesa per i consumi, pari al 56% del PILdell’Ue, riflette l’enorme potere che hannoi consumatori di dare impulso all’economiaeuropea. Soltanto consumatori emancipatie fiduciosi possono valorizzare appieno lepotenzialità del mercato unico, dando im-pulso all’innovazione e alla crescita. Per talemotivo la visione strategica della Commis-sione europea, relativa alla politica dei con-sumatori negli anni a venire, intende mas-simizzare la partecipazione dei consumatorie accrescere la loro fiducia nel mercato. Dalli ha, inoltre, dichiarato che «nell’attualecontesto economico è necessaria una fortepolitica dei consumatori. Conferire maggioripoteri ai 500 milioni di consumatori europeirecherà un contributo fondamentale allacrescita nell’economia europea» e che «la

UNIONE EUROPEA

L’Agenda 2012dei consumatoridi Francesco Piccarreta

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MERCATO&CONSUMATORI

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strategia intende conferire maggiori poteriai consumatori e stimolare la loro fiduciafornendo loro gli strumenti per partecipareattivamente sul mercato, per farlo funzio-nare nel loro interesse, per esercitare il loropotere di scelta e far rispettare adeguata-mente i loro diritti. A tal fine sottoporremo a revisione il quadroeuropeo per assicurare che i prodotti e glialimenti immessi sul mercato unico sianosicuri, intensificheremo le misure attuativedella legislazione Ue sul consumo in strettacooperazione con le autorità nazionali, for-niremo un maggiore sostegno ai consuma-tori che fanno acquisti transfrontalieri fa-cendo agire i Centri europei consumatori eassicureremo che gli interessi dei consu-matori siano integrati in modo più siste-matico nelle politiche Ue che rivestonoun’importanza economica fondamentaleper i nuclei familiari».

Gli obiettivi dell’AgendaL’Agenda si inserisce a pieno titolo nelnuovo approccio strategico per la crescitadell’economia europea (“Europa 2020”) esi articola in quattro obiettivi principali: 1) rafforzamento della sicurezza di beni

e servizi. È stata confermata la pros-sima revisione della disciplina sulla si-curezza generale dei prodotti (Generalproduct safety directive GPSD); nel 2013è previsto un Libro Verde sulla sicurezzadei servizi; è, inoltre, prevista una revi-sione della legislazione in materia di si-curezza alimentare.

2) Sviluppo degli strumenti di cono-scenza, sia per i consumatori che perle imprese. Particolare impegno sarà

dedicato agli strumenti di informazioneed educazione, in stretta cooperazionecon le autorità nazionali e gli interme-diari, in particolare le associazioni deiconsumatori. Nel 2013 sarà lanciata unacampagna di comunicazione sugli ac-quisti on-line; saranno sviluppati per-corsi formativi per i futuri consumatori(giovani tra i 12 e i 18 anni) con la crea-zione di una piattaforma informatica alservizio del corpo docente. Nei prossimimesi sarà pubblicato un documento dilavoro dedicato agli strumenti volti arafforzare le capacità di orientamentoe di scelta dei consumatori (cd. “consu-mer empowerment”).

3) Potenziamento del sistema di attua-zione delle regole (cd. “enforcement”)e sviluppo dei sistemi di risarcimento.Oltre al rafforzamento del sistema dicooperazione tra le autorità ammini-strative (CPC) il Commissario ha pre-annunciato, con una certa cautela, il rie-same della disciplina basata sulregolamento 2006/2004/CE in materiadi cooperazione tra le autorità nazionaliresponsabili dell’esecuzione della nor-mativa che tutela i consumatori («Re-golamento sulla cooperazione per la tu-tela dei consumatori»).L’ex Commissario ha inoltre auspicatouna rapida adozione del pacchetto legi-slativo in materia di risoluzione extra-giudiziale delle controversie (ADR alter-native dispute resolution / ODR Onlinedispute resolution). Con maggiore cau-tela il Commissario ha richiamato il pro-prio impegno in materia di azioni risar-citorie collettive.

Fiducia, sostenibilitàe consapevolezza dei consumatori

europei sono i principidell'Agenda 2012

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4) Adeguamento dei diritti dei consumatoriallo sviluppo del mercato digitale. Il ri-lancio del commercio elettronico sarà ac-compagnato da misure di tutela dei dirittidi autore per una più rapida ed efficacediffusione della produzione digitale.

Dalli ha, inoltre, posto l’accento su misurepreviste nell’ambito di alcune politiche set-toriali: efficienza energetica; sicurezza esostenibilità alimentare; sicurezza dei ser-vizi finanziari; sostenibilità dei trasporti;servizi turistici, per i quali è prevista la re-visione della disciplina in materia di viaggia pacchetto.u alimenti: assicurare la sostenibilità e

la sicurezza;u energia: far sì che i consumatori rie-

scano a fruire dei prezzi più vantaggiosinel mercato liberalizzato e sappiano me-glio gestire il loro consumo energetico;

u settore finanziario: tutelare gli interessifinanziari dei consumatori e conferireloro gli strumenti per gestire le loro fi-nanze;

u trasporti: adattare la legislazione aimoderni pattern di viaggio e incorag-giare la mobilità sostenibile;

u digitale: affrontare i problemi che i con-sumatori incontrano e garantire la lorotutela online.

Un passaggio decisivo di Dalli è l’impegnodi monitorare l’Agenda dei Consumatori,attraverso la Relazione annuale sullo statodi attuazione della strategia. Sarà assicurata piena coerenza tra l’Agendae il prossimo Programma finanziario per iConsumatori 2014-2020. Particolare attenzione, tra le politiche di tu-tela al consumo, sarà data ai consumatori

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RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

1. ACCOGLIE CON FAVOREa) l’adozione della comunicazione della Commissione del 22 maggio 2012 “Un’agenda

europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita”, che contiene i principidella politica dei consumatori nei prossimi anni conformemente a Europa 2020,nonché un elenco di iniziative specifiche da attuare entro il 2014. Tali principi emisure specifiche mirano a dare maggior forza al ruolo dei consumatori, ad accre-scere la loro fiducia e a porre il consumatore al centro di tutte le politiche dell’Ue.Tali misure dovrebbero essere finanziate, tra l’altro, dalla proposta di regolamentorelativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020), che fa seguitoal programma d’azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013), nonché dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Con-siglio che istituisce il programma “Diritti e cittadinanza” per il periodo 2014-2020e, se del caso, da altri programmi settoriali, senza pregiudicare i negoziati sul fu-turo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020;

b) la risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 su una nuova stra-tegia per la politica dei consumatori.

2. RICORDAa) la risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sulla strategia per la

politica dei consumatori dell’Unione europea 2007-2013;b) la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo “Europa 2020 -

Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;c) la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010 “Un’agenda digitale eu-

ropea” e la necessità di accrescere la fiducia dei consumatori nel mercato unico;d) le conclusioni del Consiglio del 30 maggio 2011 sulle priorità per il rilancio del

mercato unico, in cui si rileva la necessità di sviluppare un piano d’azione proattivo

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vulnerabili dal momento che «siamo tuttipotenzialmente consumatori vulnerabili». I consumatori europei godono già di dirittie di una tutela tra i più forti al mondo. Isettori nei quali i consumatori godono dimaggiore tutela sono: protezione da pro-dotti non sicuri, pubblicità ingannevole, co-sti di roaming imprevedibili, pratiche frau-dolente online.

I nuovi strumenti di tutelaLe proposte in tema di risoluzione alter-nativa delle controversie e di risoluzionedelle controversie online (ADR/ODR) at-tualmente all’esame, consentiranno ai con-sumatori di risolvere celermente i problemiin modo agevole e a costi contenuti. Inoltre, a partire dal 2013 i consumatori, at-traverso il portale europeo della giustizia

elettronica, potranno completare online iformulari per i reclami di piccola entità inuna qualsiasi delle lingue ufficiali rispar-miando così tempo e fatica, - c.d. “Procedi-mento europeo per le controversie di mo-desta entità” - che semplifica, accelera eriduce i costi delle controversie a dimen-sione transfrontaliera per importi fino a 2000euro (vedi in questo numero pgg. 30-31). Anche se l’Ue dispone di un corpus sostan-ziale di diritto del consumo e se la dimen-sione “consumatori” è un elemento impor-tante di molte politiche dell’Ue, occorrecomunque un quadro globale che propongamodelli che siano in grado di coniugare ilpassaggio al digitale della vita quotidiana,a modelli di consumo più sostenibili e aibisogni specifici dei consumatori vulnera-bili. n

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e orizzontale inteso a eliminare la frammentazione nel mercato unico e a garantireai consumatori tutti i vantaggi che lo stesso può offrire;

e) la relazione del Parlamento europeo dell’8 maggio 2012 su una strategia per raf-forzare i diritti dei consumatori vulnerabili.

3. RILEVA che nel 2012 la politica dei consumatori dell’Unione compie 40 anni. In occa-sione del vertice di Parigi dell’ottobre 1972 i capi di Stato o di governo hanno invitatole istituzioni delle Comunità a rafforzare e coordinare le azioni di protezione del con-sumatore e a presentare un programma. Tale programma è stato approvato da unarisoluzione del Consiglio nell’aprile 1975;

4. RICONOSCEa) che la frammentazione delle parti nazionali del mercato unico e la crescente

complessità dei mercati, caratterizzata dalla mondializzazione delle catene diproduzione e di distribuzione, dal diffondersi della digitalizzazione e da un eccessodi informazioni ai consumatori, sta cambiando rapidamente le esigenze e le aspet-tative di questi ultimi. È essenziale, in questo contesto, garantire un elevato livellodi protezione dei consumatori e metterli in grado di compiere scelte consapevolie informate offrendo loro mezzi, conoscenze, abilità e competenze sufficienti,nonché favorire il consumo sostenibile, tenendo conto anche delle esigenze par-ticolari dei gruppi di consumatori più vulnerabili;

b) che il sondaggio speciale pubblicato nel 2011 sul potenziamento delle responsabilitàdei consumatori ha mostrato che un consumatore europeo su quattro non si sentefiducioso e che più di uno su tre non si sente ben informato; che l’edizione di pri-mavera 2012 del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori ha indivi-duato gravi lacune nell’applicazione della legislazione in materia di consumi e disicurezza dei prodotti nell’Unione;

c) che la fiducia dei consumatori assume particolare importanza nell’attuale con-giuntura economica;

d) che è importante proseguire il miglioramento della legislazione sulla protezionedei consumatori a livello dell’Unione, sia per i consumatori che per le imprese;

e) che occorre rafforzare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra le autoritànazionali;

f) che occorre riconoscere il ruolo vitale delle organizzazioni dei consumatori e, sedel caso, sostenerle, in considerazione del loro compito fondamentale di assistenzaai consumatori e di difesa dei loro interessi;

g) che l’agenda europea dei consumatori 2012-2020 richiederà un impegno costantesia a livello dell’Unione che degli Stati membri;

h) che i consumatori e i commercianti sono tuttora spesso confinati entro le frontierenazionali a causa degli ostacoli ingiustificati o sproporzionati che permangono eche impediscono loro di fare acquisti o vendere all’estero, online od offline;

i) che, pertanto, gli obiettivi generali della strategia europea per i consumatori 2007-2013 - consentire ai cittadini di acquistare da qualsiasi paese dell’Ue, dal negozio al-l’angolo al sito web, fiduciosi nel fatto di poter godere ovunque di una tutela unifor-memente efficace, e permettere a tutti i dettaglianti di vendere ovunque sulla basedi un’unica e semplice serie di regole - non sono stati ancora pienamente raggiunti;

j) che l’applicazione delle norme rappresenta una priorità sia per i consumatori cheper le imprese e richiede una ripartizione adeguata delle risorse a livello nazionalee di Unione. L’applicazione delle norme è essenziale non solo per accrescere la fi-ducia dei consumatori nell’efficacia dei loro diritti, ma anche per salvaguardare laparità di condizioni tra le imprese che operano legalmente e garantire che i con-correnti che non rispettano i diritti dei consumatori non godano di vantaggi sleali;

k) che i consumatori dovrebbero avere accesso a meccanismi di ricorso adeguati;

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l) che l’Unione e gli Stati membri dovrebbero destinare le risorse necessarie allosviluppo di un mercato unico che soddisfi realmente le esigenze dei consumatori,inclusi i gruppi vulnerabili, per tener conto del potenziale rappresentato dallaspesa per i consumi, che equivale attualmente al 56% del PIL dell’Ue, quale im-portante fonte di crescita. Il programma per la tutela dei consumatori 2014-2020dovrebbe fungere da catalizzatore dal 2014 in poi, integrato da altri programmidell’Unione volti a sostenere la politica dei consumatori secondo necessità, speciein settori specifici (e con riguardo al sostegno alle imprese);

m) che l’agenda europea dei consumatori costituisce un importante contributo allastrategia Europa 2020, è coerente con gli elementi di tale strategia e integra altreiniziative, quali la relazione sulla cittadinanza dell’Unione dell’ottobre 2010, l’Attoper il mercato unico dell’aprile 2011, l’Agenda digitale europea del maggio 2010, lacomunicazione sul commercio elettronico del gennaio 2012 e la tabella di marciaverso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse del settembre 2011.

5. APPROVAa) la visione proposta dalla Commissione per la politica dei consumatori negli anni a

venire, in particolare la natura globale dell’approccio adottato dall’agenda europeadei consumatori che si impernia su quattro grandi obiettivi, e nella prospettivadell’obiettivo generale di creare un mercato unico senza frontiere per i consumatorie le imprese:- rafforzare la sicurezza di beni, servizi e alimenti per i consumatori, consolidare il

quadro normativo e rendere più efficiente la vigilanza del mercato;- migliorare le conoscenze fornendo ai consumatori un’informazione e un’educa-

zione mirate e sostenendo in modo efficace le organizzazioni dei consumatori;- migliorare l’applicazione delle norme e garantire i mezzi di ricorso rafforzando il

ruolo delle reti di tutela dei consumatori;- allineare i diritti e le principali politiche all’evoluzione dell’economia e della

società, adattando fra l’altro il diritto dei consumatori all’era digitale;b) la necessità di integrare sistematicamente gli interessi dei consumatori nell’ela-

borazione e nell’attuazione delle politiche settoriali che rivestono un’importanzafondamentale per i consumatori, in particolare, nei settori della catena alimentare,dell’energia, dei viaggi e dei trasporti, dei prodotti sostenibili e dei servizi digitalie finanziari;

c) la stesura di un elenco ambizioso di azioni da attuarsi entro il 2014, come indicatonell’agenda europea dei consumatori;

d) il monitoraggio dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi dell’agendaeuropea dei consumatori, anche attraverso la relazione della Commissione sullapolitica dei consumatori;

e) la necessità di concentrarsi sull’eliminazione degli ostacoli ingiustificati e spro-porzionati che rendono più difficili e costose le transazioni transfrontaliere tra im-prese e consumatori, incluso il commercio elettronico, e la necessità di rafforzarela fiducia dei consumatori nelle transazioni elettroniche transfrontaliere.

6. ATTIRA L’ATTENZIONE dei capi di Stato e di governoa) sull’importanza che riveste l’agenda europea dei consumatori quale contributo

alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;b) sulla necessità di adottare ulteriori misure per creare un mercato unico senza

frontiere per i mercati al dettaglio per i consumatori, incluso il commercio elettro-nico, avvalendosi di tutti i mezzi e gli strumenti appropriati.

7. INVITA la Commissione e gli Stati membri a collaborare efficacemente al fine di assi-curare la celere attuazione dell’agenda.

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Il settimo Consumer Markets Score-board (quadro di valutazione dei mercatidei beni di consumo - maggio 2012)

analizza le condizioni di consumo negli Statimembri dell’Ue e lo sviluppo del commer-cio transfrontaliero e del commercio elet-tronico.Le condizioni dei consumatori sono miglio-rate nella maggior parte degli Stati mem-bri, che continuano a reagire dopo la cadutadel 2009. I miglioramenti più importantisono stati osservati in Bulgaria, Belgio,Francia e Danimarca.Allo stesso tempo, la presenza persistentedi pratiche commerciali sleali è motivo dipreoccupazione, così come la conoscenzadei diritti fondamentali dei consumatoriresta deludente sia tra i consumatori chetra le imprese.Sebbene il commercio elettronico continuia crescere, esso rimane in gran parte a li-vello nazionale, nonostante l’evidente po-tenziale in termini di scelta e di risparmiooltre le frontiere. I consumatori potrebberoessere più sicuri di spendere in altri paesidell’Ue, dal momento che l’e-commercetransfrontaliero sembra essere affidabilealmeno quanto quello domestico.

Cosa emerge dall’indagineIl Quadro di valutazione dei mercati deibeni di consumo rivela in quali paesi d’Eu-ropa le condizioni che si offrono ai consu-matori sono migliori.L’edizione di primavera del Quadro di va-lutazione dei mercati dei beni di consumopubblicata in occasione del Vertice europeodei consumatori (29 maggio 2012) indicache nel 2011, per il secondo anno consecu-

tivo dopo l’autunno del 2009, si registranomiglioramenti in diversi paesi dell’Ue. Lecondizioni per i consumatori sono misuratead esempio in base alla fiducia dei consu-matori nelle autorità, nei dettaglianti enelle organizzazioni dei consumatori, nellasicurezza dei prodotti, nell’efficacia dellarisoluzione delle controversie nonché inbase alla loro soddisfazione in relazione aldisbrigo dei reclami.Il Quadro di valutazione indica inoltre che iconsumatori ancora non possono fare ac-quisti transfrontalieri con la stessa facilitàdi quanto li fanno nel loro paese, trovandosicosì penalizzati sia sul piano delle scelteche dei risparmi potenziali; l’agevolazionedegli acquisti transfrontalieri potrebbeportare a un guadagno pari a 204 miliardidi EUR all’anno.

John Dalli, già Commissario responsabileper la salute e i consumatori, ha affermato:“Sollecito i decisori politici nazionali e leparti interessate ad avvalersi dei risultatidel Quadro di valutazione per costituire un

BENI DI CONSUMO

La settima edizionedello Scoreboard dei consumatoridi Anastasia Crudele

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contesto consumeristico qualitativamentevalido nell’interesse dei consumatori. Sol-tanto i consumatori che conoscono i lorodiritti e sanno come farli valere possonosfruttare appieno le potenzialità del mer-cato unico al fine di incentivare l’innova-zione e la crescita. È essenziale pertantocreare le condizioni opportune per valoriz-zare tale potenzialità nell’interesse del-l’economia europea, dei consumatori edelle aziende.”

Principali risultatiIl Quadro di valutazione dei mercati dei benidi consumo fornisce dati e avvertimenti sulmodo in cui il mercato unico funziona nel-l’interesse dei consumatori dell’Ue in ter-mini di scelta, prezzi e tutela dei diritti deiconsumatori. L’edizione di primavera esa-mina l’integrazione del mercato al dettaglio

e le condizioni che sioffrono ai consuma-tori sul piano nazio-nale. Esso com-prende l’indice dellecondizioni per i con-sumatori calcolato inbase alla qualità dellanormativa che inte-ressa i consumatori ele imprese, all’effica-cia della risoluzionedelle controversie edella trattazione deireclami, alla fiduciadei consumatori nelleautorità, nei detta-glianti, nei pubblici-tari e nelle organizza-zioni dei consumatori,e al grado di fiducianella sicurezza deiprodotti presenti sulmercato. Tali dati of-frono agli Stati mem-bri un parametro diriferimento per con-sentire loro di valu-tare nel tempo i risul-

tati raggiunti. Il Quadro di valutazione si basaessenzialmente su indagini relative ai con-sumatori e ai dettaglianti, su dati Eurostatnonché sulle informazioni fornite dagli Statimembri.

Risultati chiaveSi registrano progressi nelle condizioni chesi offrono ai consumatori sul piano nazio-nale.L’indice 2011 indica che le condizioni per iconsumatori sono migliorate per il se-condo anno consecutivo dopo l’autunno del2009.I consumatori fruiscono di condizioni mi-gliori in Lussemburgo, Regno Unito, Dani-marca, Austria, Irlanda, Finlandia, PaesiBassi, Belgio, Germania, Francia e Svezia(Stati membri che si situano al di sopradella media Ue).

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Il gap del commercio elettronicoIl Quadro di valutazione indica che, sebbeneil commercio elettronico continui a cre-scere, esso rimane essenzialmente dome-stico nonostante le chiare potenzialità cheesso presenta nella sua dimensione tran-sfrontaliera in termini di più ampia sceltae di possibilità di risparmiare.Si devono incentivare gli sforzi per valoriz-zare appieno i vantaggi di un vero e propriomercato unico digitale.I consumatori possono essere più fiduciosinell’acquistare in altri paesi dell’Ue poichéle loro preoccupazioni in merito ai venditoristranieri sono per lo più infondate e il com-mercio elettronico transfrontaliero risultaessere almeno altrettanto affidabile diquello domestico. I risultati evidenziano ilruolo chiave che potrebbe svolgere un’in-formazione più efficace sulle strutture giàattive di consulenza transfrontaliera, suimeccanismi di attuazione della normativae di riparazione. Si pensi al ruolo della retedelle autorità nazionali di tutela (Rete dicooperazione per la tutela dei consumatori- rete CPC) e dei Centri europei consuma-tori che forniscono aiuto e consulenza gra-tuiti ai consumatori che fanno i loro acquistinel mercato unico).

La conoscenza dei dirittidei consumatori è scarsaMolti consumatori non conoscono i loro di-ritti. Soltanto il 12% degli intervistati intutta l’Ue è stato in grado di rispondere adomande sui loro diritti in quanto consu-matori in relazione alle garanzie, ai periodidi ripensamento e all’atteggiamento da te-nere se ricevono prodotti che non hannomai ordinato. Molte imprese non erano aconoscenza dei loro obblighi legali nei con-fronti dei consumatori. Ad esempio, sol-tanto il 27% dei dettaglianti sapeva diquanto tempo dispongono i consumatoriper restituire i prodotti difettosi.

Persistono le pratiche commerciali slealiLe pratiche commerciali illegali continuanoad esistere. Dal 2010 un numero crescente

di consumatori e dettaglianti dell’Ue si èimbattuto in pubblicità e offerte fuorviantie ingannevoli, se non addirittura fraudo-lente, ed è cresciuto il numero di coloro chehanno ricevuto prodotti che non avevanomai ordinato.Sette anni dopo l’adozione della direttivasulle pratiche commerciali sleali tale feno-meno suscita sollecitudine e andrebbe af-frontato in modo maggiormente attivo. Leautorità devono fare rispettare le regole chegià esistono a tutela dei consumatori, inparticolare dei consumatori vulnerabili, ap-plicandole contro tali pratiche. I consuma-tori devono essere resi consapevoli delpotere che detengono in modo da indivi-duare ed evitare tali pratiche. Deve essereinoltre possibile disporre di soluzioni più ce-leri, più agevoli e meno costose nelle con-troversie con i commercianti, sia on-line cheoff-line. La Commissione esaminerà ilmodo per intensificare l’applicazione dellanormativa in modo da rafforzare la fiduciadei consumatori nelle transazioni transfron-taliere. Questo aspetto sarà enunciato inuna relazione da presentarsi nel 2012 sul-l’attuazione della direttiva relativa alle pra-tiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE).

Prospettive futureLa nuova Agenda del consumatore europeo2014-2020 (vedi “Mercato&Consumatori”giugno 2012 pgg. 20-21) intende emanci-pare i consumatori e sensibilizzarli dandoloro gli strumenti per partecipare attiva-mente al mercato, per far sì che esso fun-zioni nel loro interesse, per esercitare il loropotere di scelta e far debitamente rispettarei loro diritti. Una volta adottate, le proposteattualmente all’esame relative ai meccani-smi di risoluzione delle controversie con icommercianti senza dover adire il tribunale(risoluzione alternativa delle controversie erisoluzione delle controversie online - ADR/ODR), aiuteranno i consumatori europei ameglio risolvere i loro problemi indipenden-temente dal luogo e dal modo in cui acqui-stano un prodotto o un servizio nell’Ue.

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Italia Risultati media EUprecedenti 2011

2011 2010 2009 2008 EU27

Indice delle condizioni dei consumatori 57 66 52 49 62

Percentuale di consumatori che si sentonoadeguatamente protetti dalle misure esistenti 44% 61% 48% 39% 58%

1 APPLICAZIONE

1.1 Percentuale di consumatori che confidano nelle Istituzioniper la protezione dei propri diritti in qualità di consumatori 52% 70% 55% 43% 62%

1.2 Percentuale di consumatori che credono che i venditori/fornitori rispettino i diritti dei consumatori 50% 58% 41% 36% 65%

1.3 Percentuale di consumatori che si sono imbattuti in pratiche commerciali ingannevoli o sleali 36% 25% 47% 29% 46%

1.4 Percentuale di consumatori che si sono imbattuti in pratiche commerciali illecite 13% 10% 20% 16% 29%

1.5 Percentuale di commercianti che si sono imbattutiin pratiche commerciali ingannevoli o slealida parte della concorrenza nello scorso anno 29% 15% 30% NA 31%

1.6 Percentuale di commercianti che si sono imbattuti in pratiche commerciali illecite da partedella concorrenza nello scorso anno 18% 12% 21% NA 23%

1.7 Indagine sui biglietti online per eventi sportivi e culturali – % di siti che rispettanola normativa Eu sui consumatori 67% 17% NA NA 88%

1.8 Indagine sul credito al consumo – % di siti segnalatiper future indagini 80% NA NA NA 70%

SICUREZZA PRODOTTI

1.9 Numero di notifiche Rapex ai sensi dell’articolo 12 -notifica per rischio grave 27 88 33 38 1556

1.10 Percentuale di consumatori che ritiene che un numero significativo di prodotti non alimentari sia non sicuro 29% 20% 27% 28% 25%

1.11 Percentuale di commercianti che ritieneche un numero significativo di prodotti sia non sicuro 22% 21% 21% 37% 17%

1.12 Percentuale di commercianti i cui prodottisono stati controllati dalle Autorità 53% 23% 26% 40% 50%

1.13 Percentuale di commercianti i cui prodotti sono stati richiamati o segnalati 14% 8% 4% 22% 13%

1.14 Percentuale di consumatoriche hanno utilizzato prodotti ritirati 10% 6% 4% 16% 18%

1.15 Percentuale di commercianti che hanno effettuato testper essere sicuri che i propri prodotti venduti siano sicuri 43% 44% 27% 28% 47%

1.16 Percentuale di commercianti che hanno ricevuto lamentele da parte dei consumatori sulla sicurezza dei loro prodotti 18% 12% 18% 15% 17%

CONSAPEVOLEZZA DEI COMMERCIANTI DELLA NORMATIVA SUI CONSUMATORI

1.17 Percentuale di commercianti che sono ben informatisulla normativa sui consumatori 56% 77% 84% 66% 71%

1.18 Percentuale di commercianti che conosconoil tempo necessario entro cui esercitare il dirittodi recesso nelle vendite a distanza 11% 6% 6% NA 29%

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STATISTICHE SUL CONSUMO IN ITALIA

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Italia Risultati media EUprecedenti 2011

2011 2010 2009 2008 EU27

1.19 Percentuale di commercianti che conoscono il periodo legale per riparare un prodotto difettoso 36% 34% 29% NA 27%

2 VALORIZZAZIONE DEI CONSUMATORI

PROBLEMI E LAMENTELE

2.1 Percentuale di consumatori che hanno incontratoproblemi durante l’acquisto 13% 12% 9% 17% 17%

2.2 Percentuale di consumatori che hanno reclamato pressoun venditore/fornitore/produttore 11% 10% 6% 9% 14%

2.3 Percentuale di consumatori che pensavano di avere unaragione per effettuare un reclamo, ma non l’hanno fatto 17% 13% 32% 47% 20%

2.4 Percentuale di consumatori che sono rimasti soddisfattidella gestione del reclamo 52% 62% 41% 48% 58%

2.5 Percentuale di consumatori che non hanno agito dopouna gestione del reclamo insoddisfacente 57% 28% 41% 46% 45%

RIPARAZIONE

2.6 Percentuale di consumatori che hanno risolto facilmentecontroversie con venditori/fornitori attraverso ADR(alternative dispute resolution) 42% 46% 30% 27% 52%

2.7 Percentuale di consumatori che hanno risolto facilmentecontroversie con venditori/fornitori attraverso i tribunali 26% 35% 20% 31% 38%

2.8 Percentuale di commercianti che sono ricorsial meccanismo ADR 3% 3% 4% 27% 10%

CONSAPEVOLEZZA DEI CONSUMATORI SUI PROPRI DIRITTI

2.9 Percentuale di consumatori che conoscono il tempo necessario entro cui esercitare il diritto di recesso nelle vendite a distanza 64% NA NA NA 70%

2.10 Percentuale di consumatori che conoscono il periodo legale per riparare o sostituire un prodotto difettoso 60% NA NA NA 51%

2.11 Percentuale di consumatori che conoscono i propri diritti in caso di vendita non richiesta 26% NA NA NA 35%

MEDIA

2.12 Percentuale di consumatori che guardano/ascoltano programmi TV o radio sui problemi dei consumatori 61% NA NA NA 55%

2.13 Percentuale di consumatori che hanno cambiato comportamento a seguito di un contenuto mediatico 38% 55% 55% NA 41%

CONSUMO SOSTENIBILE

2.14 Percentuale di consumatori le cui scelte sono influenzate dal loro impatto ambientale 28% 36% NA NA 29%

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E INFORMAZIONI

2.15 Percentuale di consumatori che si fidano delle associazioni dei consumatori, per la tutela dei propri diritti di consumatori 68% 70% 60% 51% 72%

2.16 Differenza tra la fiducia nelle associazioni dei consumatori rispetto alla fiducia nelle Istituzioni 16% 1% 5% 8% 10%

2.17 Fondi pubblici per le associazioni di consumatori Dati da(in € per 1.000 abitanti) nel 2010 74 58 NA NA CPN

STATISTICHE SUL CONSUMO IN ITALIA

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I dati indicano che:u L’Italia ha registrato una significativa ri-

duzione dell’Indice da 66 (nel 2010) a 57(nel 2011).

u La prevalenza di pratiche commercialisleali sembra essere piuttosto limitatavisto che registra la percentuale piùbassa dell’Unione europea di consuma-tori che si sono imbattuto in pubblicità/offerte ingannevoli/ (13%) o reclami am-bientali (21%).

u Il ritiro dei prodotti ha interessato soloil 10% dei consumatori, la percentualepiù bassa nell’Unione europea.

u Rispetto ad altri Paesi dell’Ue, abbiamola percentuale più bassa di venditori(56%) che sanno dove trovare od otte-nere informazioni e consigli sulla legi-slazione dei consumatori.

u Come nel 2010, solo il 3% dei venditoriha ricorso a meccanismi ADR (la per-centuale più bassa in Europa).

Performance generale dell’ItaliaLa perfomance dell’Italia è valutata al disotto della media dell’Ue-27 nel complesso

e appare al 23° posto nella classifica Paese.La graduatoria dei mercati dei beni del2012 in Italia è abbastanza simile a quelladel 2011 e dell’Ue-27 senza grandi cam-biamenti da menzionare.

diff. 2012/2011 2012 2011 2010 PRODOTTI1,6 1 2 1 LIBRI, RIVISTE E GIORNALI 105,8-2,1 2 1 OCCHIALI E LENTI A CONTATTO 103,20,2 3 4 4 PANE, CEREALI, RISO E PASTA 103,10,6 4 6 9 ALTRI PRODOTTI ELETTRONICI 102,60,4 5 5 6 PICCOLI ELETTRODOMESTICI 102,5-0,8 6 3 8 PRODOTTI PER IL TEMPO LIBERO 102,10,6 7 10 3 BEVANDE NON ALCOLICHE 101,6-0,2 8 7 5 PRODOTTI PER LA CURA PERSONALE 101,5-0,3 9 8 10 GRANDI ELETTRODOMESTICI 101,40,4 10 11 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 100,91,1 11 14 15 MOBILI E ARREDAMENTI 100,61,5 12 18 7 BEVANDE ALCOLICHE 100,50,2 13 13 11 PRODOTTI TIC 100,4-0,1 14 12 14 PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI E GIARDINI 100,30,4 15 15 13 FRUTTA E VERDURA 99,70,5 16 17 12 CARNE E PRODOTTI DELLA CARNE 99,6-1,6 17 9 3 MEDICINALI IN VENDITA SENZA RICETTA 99,50,1 18 16 17 AUTOVETTURE NUOVE 99,20,6 19 19 18 ABBIGLIAMENTO E CALZATURE 95,9-1,6 20 20 19 AUTOVEICOLI D’OCCASIONE 90,5-1,6 21 21 20 CARBURANTI 89,0

ITALIA - POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DEI MERCATI DEI BENI

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diff. 2012/2011 2012 2011 2010 SERVIZI1,5 1 1 1 SERVIZI PER LA CURA PERSONALE 111,91,5 2 3 3 SERVIZI CULTURALI E D’INTRATTENIMENTO 109,61,2 3 2 2 SERVIZI PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 109,31,7 4 5 9 CAFFÈ, BAR, RISTORANTI 107,80,7 5 4 5 ALLOGGI VACANZE 107,51,5 6 6 13 SERVIZI DI TRASPORTO AEREO 106,90,2 7 7 8 LOCAZIONE MEZZI DI TRASPORTO 105,2-0,1 8 8 7 PACCHETTI VACANZE E VIAGGI ORGANIZZATI 104,40,3 9 10 10 SERVIZI PER GIOCHI D’AZZARDO E LOTTERIE 102,6-0,4 10 11 12 SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 101,70,0 11 12 MUTUI E CARTE DI CREDITO 100,7-3,2 12 9 11 ASSICURAZIONE ABITAZIONI 99,1-0,8 13 15 23 SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLOGGI E GIARDINI 98,8-0,9 14 14 14 ASSICURAZIONE TRASPORTI 98,80,7 15 17 SERVIZI GIURIDICI E CONTABILI 98,7-1,2 16 13 20 SERVIZI DI DISTRIBUZIONE GAS 98,60,3 17 18 26 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 98,22,0 18 24 22 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 98,10,5 19 20 25 ACCESSO A INTERNET 98,02,6 20 25 SERVIZI DI TELEVISIONE 97,90,7 21 21 ASSICURAZIONI VITA 97,8-0,3 22 19 18 TRASPORTI URBANI 97,40,8 23 23 17 FORNITURE D’ACQUA 97,3-1,9 24 16 15 SERVIZI POSTALI 97,20,5 25 22 19 SERVIZI DI ELETTRICITÀ 97,1-0,9 26 26 IPOTECHE 94,1-0,3 27 28 30 INVESTIMENTI, FONDI PENSIONE E TITOLI 93,7-0,2 28 29 28 SERVIZI IMMOBILIARI 93,5-2,3 29 27 27 CONTI CORRENTI BANCARI 92,2-4,5 30 30 29 SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO 85,9

ITALIA - POSIZIONI NELLA GRADUATORIA DEI MERCATI DEI SERVIZI

La graduatoria dei mercati dei servizi è ab-bastanza simile alla classifica del 2011, an-che se la valutazione del mercato delle as-sicurazioni sulla casa è considerata piùnegativa, con un calo di 3,2 punti. Le diffe-renze con la classifica dei 27 sono più rile-vanti. I servizi di manutenzione e riparazionedei veicoli sono valutati meglio rispetto allamedia Ue-27, rispettivamente da 13 a 10punti. I conti bancari sono valutati meno fa-vorevolmente rispetto alla media europea

con una differenza di 6,3 punti. Ciò potrebbeessere legato all’introduzione di nuovi rego-lamenti in materia di conti bancari. I servizipostali sono 5,2 punti al di sotto della mediaUe e rappresentano il mercato che maggior-mente si muove in basso sin dal 2011.Da dicembre 2012 è disponibile l’ottavoQuadro di valutazione dei mercati (8thConsumer Conditions Scoreboard), checontiene le performance dei 51 mercati diconsumo a livello nazionale. n

Chi vuole approfondire l’argomento può trovare il testo integrale del Quadro di valutazione: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMSe ulteriori info suhttp://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_it.htm

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DIFFERENZE DEL MERCATO DEI SERVIZI ITALIANO RISPETTO ALLA MEDIA EU

Top Market 2012 2012 2012 2012(secondo la Media Eu) Classifica Classifica Differenza nMPI* nMPI*

paese EU27 paese EU27

21 servizi di manutenzionealloggi e giardini 13 26 13 98.8 97.1

23 servizi di manutenzionee riparazione autoveicoli 10 20 10 101.7 98.4

58 mutui e carte di credito 11 19 8 100.7 98.5

34 accesso a internet 19 25 6 98.0 97.4

10 prodotti elettronici 4 10 6 102.6 101.1

Bottom Markets 2012 2012 2012 2012(secondo la Media Eu) Classifica Classifica Differenza nMPI* nMPI*

paese EU27 paese EU27

31 servizi postali 24 9 -15 97.2 102.4

26 conti correnti bancari 29 16 -13 92.2 98.6

36 servizi di trasporto ferroviario 30 21 -9 85.9 98.3

35 trasporti urbani 22 13 -9 97.4 100.3

30 assicurazioni trasporti 14 7 -7 98.8 102.9

DIFFERENZE CON IL 2011

Top Market 2012 2011 2012 2011(secondo il livello 2011) Classifica Classifica Differenza nMPI* nMPI*

paese EU27 paese EU27

6 bevande alcoliche 12 18 6 100.5 98.9

33 servizi di telefonia mobile 18 24 6 98.1 96.1

54 servizi di televisione 20 25 5 97.9 95.4

9 mobili e arredamenti 11 14 3 100.6 99.6

5 bevande non alcoliche 7 10 3 101.6 100.9

Bottom Markets 2012 2011 2012 2011(secondo il livello 2011) Classifica Classifica Differenza nMPI* nMPI*

paese EU27 paese EU27

31 servizi postali 24 16 -8 97.2 99.1

48 medicinali in vendita senza ricetta 17 9 -8 99.5 101.2

29 assicurazione abitazioni 12 9 -3 99.1 102.3

46 servizi di elettricità 25 22 -3 97.1 96.6

35 trasporti urbani 22 19 -3 97.4 97.6

*MPI Indicatore della performance del Mercato

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CONSUMATORI E AMBIENTE

I 10 consigli per ridurregli sprechi alimentaridi Anastasia Crudele

L a Commissione Europea ha pubbli-cato quest’estate una brochure suglisprechi alimentari in tutte le lingue

dell’Unione europea dal titolo “STOP FOODWASTE”, un decalogo di consigli per ri-durre i rifiuti alimentari nella vita di tutti igiorni, attraverso suggerimenti per ridurregli sprechi, risparmiare denaro e proteg-gere l’ambiente.

Le cause dei rifiuti alimentari sono da ri-cercare nellau sovrapproduzione, danneggiamento dei

prodotti o delle confezioni sia nella pro-duzione all’origine che nell’industria ali-mentare;

u inefficienza degli stoccaggi o delle stra-tegie di marketing, come le offerte 2x1nelle vendite al dettaglio;

u mancanza di consapevolezza, mancanzadi pianificazione commerciale e confu-sione nella lettura delle date di scadenzasulle etichette (“preferibilmente entro”ed “entro”) da parte delle famiglie;

u dimensioni delle porzioni standard (es.catering);

u conservazione inadeguata durante tuttala catena di approvvigionamento ali-mentare;

u inadeguatezza degli imballaggi alimen-tari.

Tutti gli attori della catena alimentare do-vrebbero contrastare le diverse cause, spe-cifiche per settore, allo scopo di ridurre irifiuti alimentari.

Cosa si può fare?Il cibo che buttiamo è uno spreco di risorsepreziose in quanto è costoso da acquistare

e smaltire: ecco, quindi, dieci pratici con-sigli. 01 Acquistare in modo intelligente e piani-

ficare i pasti settimanali. Fare una listadella spesa e attenersi ad essa. Nonfare acquisti quando si ha fame. Acqui-stare frutta e verdura sfuse in modo dapoter selezionare la quantità deside-rata.

02 Controllare le date di scadenza: “consu-mare entro” significa che il cibo è sicuroda mangiare fino al giorno indicato, adesempio per la carne ed il pesce; “con-sumare preferibilmente entro” mostra,invece, la data fino a quando il prodottomantiene le sue qualità, ma si può con-sumarlo ancora dopo tale data.

03 Pensare al portafoglio: sprecare cibo si-gnifica sprecare denaro.

04 Verificare la “salute” del frigorifero,controllandone regolarmente le guar-nizioni e la temperatura, che deve es-sere tra 1 e 5 gradi, al fine di manteneregli alimenti freschi il più a lungo possi-bile.

05 Conservare gli alimenti secondo leistruzioni riportate sulla confezione diimballaggio.

06 Far ruotare gli elementi nella dispensae nel frigorifero, portando in avantiquelli più vecchi e riponendo sul fondoquelli più nuovi, in modo di evitare di tro-vare prodotti ammuffiti negli scomparti.

07 Servire piccole porzioni, si può semprefare il bis!

08 Conservare gli avanzi e consumarli peril pranzo o la cena del giorno succes-sivo, oppure congelarli per un’altra oc-casione.

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09 Congelare il pane in eccesso e sconge-larne qualche fetta al bisogno.

10 Trasformare i rifiuti in cibo per il giar-dino, creando una compostiera per lebucce della frutta e della verdura pernutrire le piante con un composto ricco.

Alcuni numeriIl cibo è sprecato prima, durante e dopo lapreparazione dei pasti nelle famiglie ed èscartato durante la produzione, la distribu-zione, la vendita al dettaglio e la ristora-zione. Circa 90 milioni di tonnellate di cibo vienesprecato ogni anno e 180 kg pro capite al-l’anno solo in Europa, esclusi i rifiuti agri-coli alimentari e gli scarti di pesce. Circa un terzo degli alimenti destinati alconsumo umano viene sprecato a livellomondiale: 1,3 miliardi di tonnellate l’anno,secondo la FAO.La quantità di rifiuti alimentari nei paesi in-dustrializzati è pari a quella nei paesi in viadi sviluppo: nei paesi in via di sviluppo,oltre il 40% delle perdite di cibo avvienedopo la raccolta e durante la lavorazionementre nei paesi industrializzati, oltre il40% delle perdite avviene a livello di ven-dita al dettaglio e di consumatori. La sostenibilità della catena alimentare èimportante ed è essenziale per affrontareil cambiamento climatico, la scarsità dellerisorse e la sicurezza alimentare globale.

La produzione alimentare e il consumo co-stituiscono il 20-30% di tutti gli impatti am-bientali dell’Ue, il 17% delle emissionidirette di gas effetto serra ed il 28% dellerisorse materiali dell’Ue. Gli altri impattiambientali sono legati al consumo di ener-gia, all’uso del suolo, all’uso dell’acqua,alla mancanza di biodiversità e alla produ-zione dei rifiuti.

Cosa sta facendo l’Ue?La Commissione sta analizzando come ri-durre al minimo i rifiuti alimentari senzacompromettere la sicurezza alimentare at-traverso delle piattaforme tra le parti inte-ressate; si consulta con i Paesi dell’Ue e gliesperti per scegliere le azioni più appro-priate a complemento di quelle nazionali elocali; intende istituire una banca dati sullebuone pratiche in materia di riduzione deirifiuti alimentari. La Comunicazione dellaCommissione del settembre 2011 “Road-map to a Resource Efficient Europe”, unatabella di marcia per un uso efficiente dellerisorse in Europa, definisce il quadro diquesto lavoro, identificando l’alimentarecome il settore chiave per migliorare l’ef-ficienza delle risorse e cercare incentivi perdimezzare lo smaltimento dei rifiuti ali-mentare commestibili nell’Unione europeaentro il 2020. Questo lavoro confluirà in unanuova Comunicazione sul cibo sostenibileche sarà adottata nel 2013. n

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• EU Innovation Partnership’s ‘Agricultural Productivity & Sustainability’ - February 2012.• Come evitare lo spreco di alimenti: strategie per migliorare l’efficienza della catena alimen-

tare nell’Ue - Relazione del Parlamento Europeo, gennaio 2012(in italiano http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0430+0+DOC+XML+V0//IT)

• Roadmap to a Resource Efficient Europe, settembre 2011(http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf)

• Global food losses and food waste FAO, maggio 2011(http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf)

• Sustainable food consumption & production in a resource-constrained world - 3rd SCAR re-port, febbraio 2011(http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf)

• Preparatory study on food waste across Ue 27 BIOS IS, ottobre 2010(http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf)

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La Rete dei Centri Europei Consuma-tori (ECC-Net) ha pubblicato recen-temente un rapporto sul procedi-

mento europeo per le controversie dimodesta entità. I risultati dimostrano chepur essendo in teoria uno strumento di so-luzione delle controversie di consumo tran-sfrontaliero rapido, economico e facile, lasua conoscenza ed applicazione pratica èpiuttosto scarsa. Il Centro Europeo Consu-matori di Bolzano qualche esempio di ap-plicazione pratica di questa procedura l’hacollezionata: ad esempio con il consuma-tore altoatesino che da una agenzia matri-moniale tedesca ha richiesto la restituzionedi parte del prezzo a causa dell’inadempi-mento del contratto. Dopo che il CEC di Bol-zano ha cercato - inutilmente - di ottenereuna soluzione bonaria con l’agenzia matri-moniale, il consumatore ha consegnato ilmodulo per iniziare il procedimento europeoper le controversie di modesta entità al Giu-dice di Pace di Chiusa. Quest’ultimo si è at-tivato immediatamente e alla fine del pro-cedimento ha emesso una sentenza -immediatamente esecutiva in Germania -

favorevole al consumatore. La contropartenon si è allineata subito alla sentenza, maè stato necessario l’intervento di un avvo-cato per portarne avanti l’esecuzione.Un altro esempio è quello del bagaglio di unconsumatore veneto smarrito da una com-pagnia aerea spagnola nel lontano dicembre2008 durante un volo da Venezia a Madrid.Lo sfortunato viaggiatore aveva compilatoimmediatamente il modulo di smarrimento(PIR) e inviato un reclamo scritto alla com-pagnia visto che la sua valigia - che conte-neva diversi abiti firmati e aveva un valorecomplessivo di ben 6.000 Euro - non gli èmai stata riconsegnata. Dopo diversi mesi ilvettore iberico ha offerto un rimborso di soli500 Euro. Il CEC Spagna ha contattato lacompagnia per ottenere il pagamento dellasomma massima di risarcimento previstodalla normativa comunitaria (all’incirca 1.200Euro), senza però ricevere risposta. A questopunto il consumatore ha giocato un’ultimacarta e iniziato la c.d. small claims proce-dure (così viene chiamata in inglese), com-pilando l’apposito modulo e lo ha inviato altribunale spagnolo competente. Dopo alcuni

CONSUMATORI EUROPEI

Poco nota la procedura perle controversie di modesta entitàdi Gianfranco Nitti

Il rapporto completo effettuato dalla Rete dei Centri Europei Consumatori sul procedimento eu-ropeo per le controversie di modesta entità è disponibile in lingua inglese a questo link: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/small_claims_210992012_en.pdfSul sito dell’Atlante Giudiziario Europeo sono invece disponibili tutte le informazioni sulla proce-dura stessa (Regolamento comunitario che lo ha introdotto, giudici competenti, moduli e via di-cendo): http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_it.htm?countrySession=5&Altre info: http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htmLa sede di Bolzano: http://www.euroconsumatori.org/16835.htmle quella di Roma: http://www.ecc-net.it/

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mesi i giudici spagnoli hanno condannato lacompagnia a risarcire 1.200 Euro: anche sea distanza di quasi 3 anni dallo smarrimento,il consumatore alla fine ha ricevuto quantogli spetta.

Diffusione della proceduraQuando in un acquisto transfrontaliero al-l’interno dell’Ue qualcosa va storto, il pro-cedimento europeo per le controversie dimodesta entità è una delle soluzioni dispo-nibili per risolvere le controversie tran-sfrontaliere fino a 2.000 Euro. Tuttavia, unrapporto appena presentato dalla Rete deiCentri Europei Consumatori (ECC-Net) di-mostra che questa procedura, facile dausare e che si applica dal 1° gennaio 2009,è spesso infruttuosa. La Vice-Presidente eCommissaria Ue per la Giustizia VivianeReding in proposito ha dichiarato: “I con-sumatori europei devono essere convintiche le transazioni transfrontaliere nel mer-cato unico non creano rischi supplementarie che essi saranno in grado di difendere ipropri diritti nei tribunali dell’Unione eu-ropea in modo efficiente ed efficace”. L’exCommissario Ue per la salute ed i consu-matori John Dalli ha aggiunto: “I consu-matori che vogliono sfruttare le opportunitàofferte dal mercato unico devono poter fare

affidamento su una serie di strumenti diricorso efficaci ed efficienti”.Da un’indagine di Eurobarometro (la nu-mero 342) è emerso che sui mercati na-zionali, circa il 20% dei consumatori euro-pei negli ultimi 12 mesi ha avuto unproblema con l’acquisto di un bene o di unservizio; il valore medio stimato delle per-dite è di 375 Euro. Il 60% ha trovato unasoluzione soddisfacente per lo più diretta-mente con il commerciante, mentre il re-stante 40% non ha ottenuto alcun rimedio;il 25% di questi non ha nemmeno provatoa lamentarsi. A citare in giudizio un’im-presa è solo il 2%: molti non reclamanoperché gli importi coinvolti sono troppo esi-gui (26%) o ritengono che la procedura ètroppo costosa rispetto alla somma in que-stione (13%) o troppo lunga (12%).La Rete dei CEC ha analizzato come fun-ziona nella pratica la procedura europea perle controversie di modesta entità nei 27Paesi membri dell’Ue. Il rapporto dimostrache la procedura è relativamente scono-sciuta: non solo tra i consumatori, ma anchetra i giudici. Anche se in linea di principio sidovrebbe trattare di una procedura semplicee gratuita, l’esecuzione della sentenza èspesso prolungata dalla parte soccombente:di conseguenza solo una minima parte dellesentenze favorevoli ai consumatori vengonoapplicate nell’altro Paese Ue, nonostantesiano immediatamente esecutive. Quandosi rende necessaria un’azione legale per ot-tenere l’esecuzione della sentenza nelPaese del commerciante, solitamente i con-sumatori si arrendono in quanto l’esecu-zione è complessa e spesso costosa.La Commissione europea ha annunciatoche si adopererà per assicurare l’applica-zione pratica di questo strumento e peraumentarne la consapevolezza e la suacorretta applicazione, ad esempio colla-borando con le autorità giudiziarie per pro-muovere la conoscenza della procedura,pubblicando una guida che fornisce con-sigli pratici per i consumatori e gli opera-tori del diritto e pubblicando informazionie materiali on-line. n

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Un importante passo per la tutela deiconsumatori in materia di trasportoaereo è arrivato con la sentenza

della Corte europea di giustizia che ha con-fermato la propria giurisprudenza sul di-ritto al risarcimento del passeggero in casodi ritardi prolungati.Si tratta di un passaggio decisivo che pre-vede, per i passeggeri di voli che subisconoritardi prolungati, il beneficio di una com-pensazione pecuniaria.Il diritto dell’Unione* stabilisce che, in casodi cancellazione del loro volo, i passeggeripossano ricevere una compensazione for-fettaria di importo compreso tra euro 250e euro 600.

Le sentenze: dalla cancellazionedel volo ai ritardiNella sentenza Sturgeon** la Corte di giu-stizia aveva considerato che i passeggeridi voli ritardati possono essere assimilatiai passeggeri di voli cancellati per quantoriguarda il loro diritto ad una compensa-zione pecuniaria. La Corte ha così dichia-rato che se essi raggiungono la loro desti-nazione finale tre ore o più dopo l’orario diarrivo originariamente previsto, possonochiedere alla compagnia aerea una com-pensazione forfettaria, salvo che il ritardonon sia dovuto a circostanze eccezionali. L’Amtsgericht Köln (Tribunale distrettualedi Colonia, Germania) e la High Court ofJustice (Regno Unito) avevano chiesto chefosse precisata la portata della sentenzaSturgeon. Nella prima causa (C-581/10), il giudice te-desco doveva risolvere una controversia traalcuni passeggeri e la compagnia aerea

Lufthansa in merito a un ritardo del lorovolo superiore a 24 ore rispetto all’orariooriginariamente previsto. Nella seconda causa (C-629/10), la TUI Tra-vel, la British Airways, la easyJet Airlinenonché l’International Air Transport Asso-ciation (associazione internazionale per iltrasporto aereo - IATA) avevano adito lagiustizia del Regno Unito in seguito al di-niego, da parte ella Civil Aviation Authority(autorità per l’aviazione civile), di accoglierela loro richiesta di non imporre loro l’ob-bligo di risarcire i passeggeri di voli ritar-dati. Detta autorità indipendente, incaricatadi garantire il rispetto della normativa ae-rea nel Regno Unito, aveva dichiarato di es-sere vincolata dalla sentenza Sturgeon.

I contenuti dell’ultima sentenzaNella sentenza attuale, la Corte confermal’interpretazione del diritto dell’Unione giàfornita nella sentenza Sturgeon. Essa ram-menta che, in virtù del principio della paritàdi trattamento, la situazione dei passeggeridi voli ritardati deve essere considerata pa-ragonabile, per quanto riguarda l’applica-zione del diritto ad una compensazione pe-cuniaria, a quella dei passeggeri di volicancellati «all’ultimo momento», poiché talipasseggeri subiscono un disagio simile, valea dire una perdita di tempo. Dunque, datoche i passeggeri di voli cancellati hanno di-ritto ad una compensazione pecuniariaquando subiscono una perdita di tempo pario superiore a tre ore, la Corte ha stabilitoche anche i passeggeri di voli ritardati pos-sono invocare tale diritto quando, a causadi un ritardo del loro volo, subiscono lastessa perdita di tempo, vale a dire quando

TRASPORTO AEREO

La Corte di Giustizia Europeaa favore dei passeggeridi Gianfranco Nitti

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raggiungono la loro destinazione finale treore o più dopo l’orario di arrivo originaria-mente previsto dal vettore aereo. Ciò pre-messo, il legislatore dell’Unione, adottandotale normativa, intendeva bilanciare gli in-teressi dei passeggeri del traffico aereo equelli dei vettori aerei. Pertanto, un siffattoritardo non dà diritto ad una compensazionepecuniaria a favore dei passeggeri se il vet-tore aereo è in grado di dimostrare che il ri-tardo prolungato è dovuto a circostanze ec-cezionali che non si sarebbero potute evitareanche se fossero state adottate tutte le mi-sure del caso, ossia circostanze che sfug-gono all’effettivo controllo del vettore aereo.

La Convenzione di MontrealNella sentenza, la Corte rileva altresì chel’obbligo di compensazione pecuniaria a fa-

vore dei passeggeri di voli ritardati è com-patibile con la Convenzione di Montreal***. La Corte constata, in proposito, che la per-dita di tempo inerente a un ritardo del volocostituisce un disagio non disciplinato dallaConvenzione di Montreal. Di conseguenza,l’obbligo di corrispondere una compensa-zione pecuniaria ai passeggeri di voli ritar-dati si colloca al di fuori dell’ambito di ap-plicazione di tale convenzione ed ècomplementare al regime del risarcimentodei danni previsto da quest’ultima.

Diritti e obblighi La Corte ritiene poi che il suddetto obbligosia altresì compatibile con il principio dellacertezza del diritto, in base al quale i pas-seggeri e i vettori aerei devono conoscerecon esattezza la portata rispettiva dei loro

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diritti e obblighi. La Corte precisa inoltreche tale obbligo è conforme al principio diproporzionalità, in base al quale gli attidelle istituzioni dell’Unione non devono su-perare i limiti di quanto idoneo e necessarioal conseguimento degli obiettivi legittimiperseguiti dalla normativa di cui trattasi, egli inconvenienti causati non devono esseresproporzionati rispetto agli scopi perse-guiti.

Il risarcimento per ritardi prolungatiLa Corte constata, al riguardo, che l’obbligodi compensazione pecuniaria non riguardatutti i ritardi, ma solo i ritardi prolungati.Peraltro, le compagnie aeree non sono te-nute al versamento di una compensazionepecuniaria qualora siano in grado di dimo-strare che la cancellazione del volo o il ri-tardo prolungato siano dovuti a circostanzeeccezionali. Infine, la Corte esamina le ri-chieste delle compagnie aeree interessate,dirette a limitare l’efficacia temporale dellasentenza pronunciata il 23 ottobre 2012.Queste ultime ritengono che il diritto del-l’Unione non possa essere fatto valere perfondare richieste di compensazione pecu-niaria di passeggeri relative a voli ritardatirisalenti a prima della data di pronunciadella presente sentenza, salvo per quanto

attiene ai passeggeri che hanno già pro-mosso un’azione giudiziaria al fine di otte-nere, a tale data, detta compensazione pe-cuniaria. La Corte risponde, al riguardo,che non occorre limitare nel tempo l’effi-cacia della presente sentenza.

I giudici nazionaliSulla procedura, si evidenzia che il rinviopregiudiziale consente ai giudici degli Statimembri, nell’ambito di una controversiadella quale sono investiti, di interpellare laCorte in merito all’interpretazione del di-ritto dell’Unione o alla validità di un attodell’Unione. La Corte non risolve la con-troversia nazionale. Spetta al giudice na-zionale risolvere la causa conformementealla decisione della Corte. Tale decisionevincola egualmente gli altri giudici nazio-nali ai quali venga sottoposto un problemasimile. Il testo integrale della sentenza è pubbli-cato sul sito CURIA. Sentenza nelle causeriunite C-581/10, Nelson e a. / DeutscheLufthansa AG e C-629/10 TUI Travel e a.Civil Aviation Authority: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?tex=&docid=128861&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1025057 n

*** Regolamento (CE) n. 261/2004 del Par-lamento europeo e del Consiglio, dell’11febbraio 2004, che istituisce regole co-muni in materia di compensazione ed as-sistenza ai passeggeri in caso di negatoimbarco, di cancellazione del volo o di ri-tardo prolungato e che abroga il regola-mento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

*** Sentenza della Corte del 19 novembre2009, Sturgeon (C-402/07 e C-432/07),v. anche CS n. 102/09.

*** Convenzione per l’unificazione di alcunenorme relative al trasporto aereo inter-nazionale, firmata a Montreal il 9 dicem-bre 1999, approvata a nome della Co-munità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001(GU L 194, pag. 38).

Normativa di riferimento

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COMMISSIONE EUROPEA

Un piano di azioneper i giochi on-linedi Gianfranco Nitti

Igiochi on-line, purtroppo, costituisconouna delle attività di servizi che registranola maggiore espansione nell’Ue, con

tassi annuali di crescita di quasi il 15% edentrate stimate di circa13 miliardi di dollarientro il 2015. I giochi on-line imperversano insieme alrapido progresso della tecnologia on-line.I servizi di giochi on-line comprendono unaserie di giochi d’azzardo come scommessesportive, poker, casinò e lotterie, con 6,8milioni di consumatori che partecipano auno o più tipi di giochi on-line. Esistonotuttavia anche migliaia di siti internet digioco d’azzardo non regolamentati, spessosituati al di fuori dell’Ue, ai quali i consu-matori sono esposti e che presentano no-tevoli rischi come le frodi e il riciclaggio didenaro.

Un quadro normativo non uniformeI giochi on-line nell’Ue sono caratterizzatida normative nazionali diverse. Nonostantesiano tenuti a conformarsi alle normedell’Ue, gli Stati membri possono restrin-gere o limitare l’offerta di tutti o di deter-minati tipi di giochi on-line sulla base diobiettivi di pubblico interesse che essi in-tendono tutelare per quanto riguarda ilgioco d’azzardo. Un crescente numero diStati membri sta cercando di far fronte aqueste sfide e sta rivedendo le proprie pra-tiche e regolamentazioni nazionali. Tuttaviagli Stati non sono in grado di affrontare dasoli in modo adeguato i principali problemidi tipo normativo, sociale e tecnico che sipresentano nell’Ue. Questo è particolar-mente vero a causa della dimensione tran-sfrontaliera dei giochi d’azzardo on-line.

Il piano d’azione dell’UeConsapevole delle problematiche derivantida queste attività, la Commissione Europeaha adottato lo scorso 23 ottobre una co-municazione relativa ad un piano d’azioneche prevede una serie di iniziative da pren-dere nei prossimi due anni, dirette a preci-sare la regolamentazione dei giochi d’az-zardo e promuovere la cooperazione traStati membri.Michel Barnier, Commissario per il Mer-cato interno e i servizi, ha dichiarato: “I con-sumatori, ma più generalmente tutti i cit-tadini devono essere adeguatamenteprotetti, il riciclaggio di denaro e le frodidevono essere impediti, lo sport deve esseretutelato nei confronti delle scommesse gio-cate su partite truccate mentre le normenazionali devono essere conformi alla nor-mativa dell’Ue. Questi sono gli obiettivi delpiano d’azione che abbiamo adottato“.

I punti chiave della comunicazioneLa Commissione non propone una norma-tiva Ue sui giochi d’azzardo on-line, ma unaserie di iniziative e principi comuni a fini diprotezione.Mentre gli Stati membri sono in linea diprincipio liberi di stabilire gli obiettivi delleloro politiche in materia di giochi d’azzardoon-line, assicurare la conformità delle legginazionali al trattato sul funzionamentodell’Ue (TFUE) è un prerequisito per unaefficace politica europea in questo settore.La Commissione quest’anno istituirà ungruppo di esperti allo scopo di facilitare gliscambi di esperienze in materia di regola-mentazione tra Stati membri. Questo con-tribuirà a sviluppare nell’Ue un settore dei

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giochi d’azzardo on-line ben regolato e piùsicuro, il che contribuirà ad allontanare iconsumatori dai siti non regolamentati.

I giocatori adolescentiGli adolescenti e altri gruppi vulnerabili de-vono essere protetti in quanto il 75% deicittadini Ue con meno di 17 anni usa inter-net. La Commissione incoraggia lo sviluppodi più efficienti strumenti di controllo del-l’età e di filtri on-line del contenuto. Essaintende promuovere inoltre una pubblicitàpiù responsabile e una maggiore consape-volezza dei genitori sui pericoli associati aigiochi d’azzardo. Oltre a tutelare i minorinon esponendoli ai rischi, dobbiamo pro-teggere i cittadini e le famiglie che hannogià sofferto a causa della dipendenza dalgioco d’azzardo (tra lo 0,5 e il 3% della po-

polazione) o a causa di altre patologie con-nesse al gioco, individuando metodi efficacidi cura e prevenzione. Per questo è neces-saria una migliore comprensione dellecause che ne sono all’origine.

Le frodi e le scommesse sportiveUn altro obiettivo importante consiste nelprevenire e nello scoraggiare le frodi e ilriciclaggio di denaro attraverso i giochi on-line. A causa della sua natura transfronta-liera, i singoli Stati membri non possonoapplicare efficaci meccanismi antifrode, percui è necessaria un’impostazione che riu-nisca l’Ue, gli Stati membri e l’industria peraffrontare il problema sotto tutti gli aspetti.Un elevato livello di cooperazione, in parti-colare, è necessario per salvaguardare l’in-tegrità dello sport.

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Le scommesse giocate sulle partite truc-cate contraddicono l’idea stessa di “fairplay” e corretta competizione che definiscelo sport.Per combattere questo fenomeno, la Com-missione intende promuovere un più rapidoscambio di informazioni, dei meccanismidi segnalazione e una cooperazione gene-rale a livello nazionale e internazionale traparti interessate, operatori e regolatori perpreservare l’integrità dello sport, nonchéuna maggiore educazione e consapevolezzadegli stessi sportivi.

Le azioni della CEConcretamente, la Commissione adotteràtre regolamenti destinati agli Stati mem-bri suu protezione comune dei consumatoriu pubblicità responsabile dei giochi d’az-

zardo u prevenzione e la lotta contro le scom-

messe relative a partite truccateAltre misure prevedono, tra l’altro, il so-stegno a punti di riferimento e alla provadi strumenti di controllo per i genitori; l’am-pliamento del campo di applicazione delladirettiva antiriciclaggio; la promozionedella cooperazione internazione per pre-venire il fenomeno delle partite truccate.Gli Stati membri sono inoltre sollecitati, adesempio, ad effettuare indagini e a racco-gliere dati sulle patologie connesse al gioco

d’azzardo; a promuovere laformazione dei magistratiin materia di frodi e rici-claggio di denaro e a stabi-lire punti di contatto nazio-nali che riuniscano tutti gliattori coinvolti nella lottacontro le partite truccate.

Lo scenarioe le prossime tappeLa comunicazione adottatafa seguito alla consulta-zione sul Libro verde tenu-tasi nel 2011. Una primariunione del gruppo di

esperti degli Stati membri è prevista perdicembre 2012 mentre, nel 2013, la Com-missione organizzerà una conferenza delleparti interessate.La Commissione valuterà l’attuazione delpiano d’azione e i progressi compiuti nel-l’Ue due anni dopo l’adozione della comu-nicazione.Nel contempo, la Commissione sta in-viando richieste di informazione agli Statimembri nei confronti dei quali sono statiavviati procedimenti di infrazione a partiredal 2008 al fine di ottenere un aggiorna-mento completo e preciso sugli ultimi svi-luppi delle rispettive normative nazionali.Sono chieste informazioni anche a quegliStati membri contro i quali sono state pre-sentate denunce, e la Commissione sperache la cooperazione da parte degli Statimembri possa portare ad una risoluzionetempestiva e soddisfacente per quanto ri-guarda la compatibilità delle misure nazio-nali con l’attuale normativa Ue. n

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Il testo della comunicazione e il documentodi lavoro che l’accompagna nonché una sin-tesi delle risposte alla consultazione pub-blica sul Libro verde si possono trovare sulsito internet della Commissione:http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Per saperne di più

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Il Ministero dello sviluppo economico haavviato già da tempo un’iniziativa perl’adozione di un nuovo regolamento per

l’iscrizione delle associazioni dei consuma-tori nell’elenco nazionale che ne attesta larappresentatività consentendo alle stessel’esercizio delle prerogative riconosciutedal Codice del consumo, ivi compresa lapartecipazione con propri rappresentantial Consiglio nazionale dei consumatori edegli utenti (CNCU).Si dà in tal modo attuazione alla specificaprevisione dell’articolo 137, comma 2, deldecreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del consumo) che, nel confer-mare i requisiti cui èsubordinata l’iscrizionenell’elenco delle asso-ciazioni dei consuma-tori e degli utenti tenutodal Ministero dello svi-luppo economico, haconfermato anche chetali requisiti sono dacomprovare con la pre-sentazione di documen-tazione conforme alleprescrizioni e alle pro-cedure stabilite con de-creto del Ministro dellosviluppo economico.Poiché tale iniziativa haavuto un certo eco distampa, con commentiche non sempre hannoriportato correttamentecontenuti e scopi di taleipotesi normativa, si ri-tiene utile fornire anche

in questa sede una più adeguata informa-zione in merito.

Lo stato dell’iterLo schema di regolamento in questione -pur non essendo prevista in merito l’acqui-sizione di un parere formale del CNCU, néessendo opportuno condizionarne l’iter alparere dei soggetti destinatari di tale di-sciplina, per non subordinare al gradimentodei controllati le decisioni in tema di orga-nizzazione dei controlli - è stato comunquein più occasioni oggetto di confronto anchein sede di Consiglio, considerata la neces-sità di acquisire comunque le osservazioni

ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Il nuovo regolamentoper l’iscrizione all’elenco

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dei destinatari del provvedimento in meritoal suo impatto e di tener conto nelle auto-nome valutazioni dell’amministrazione ditutte le osservazioni e delle diverse posi-zioni al riguardo espresse dalle stesse as-sociazioni dei consumatori.Naturalmente le posizioni espresse dalleassociazioni non sono state univoche, nétutte di consenso all’iniziativa, ma tutte leloro osservazioni ed i loro contributi sonostati attentamente valutati dall’amministra-zione.Sullo schema di provvedimento in que-stione è stato acquisito il prescritto pareredel Consiglio di Stato: la Sezione consultivaper gli atti normativi nell’adunanza dell’8novembre 2012 ha, infatti, espresso in me-rito il proprio parere favorevole con limitateosservazioni. Tale parere favorevole consente ora una re-lativamente rapida conclusione dell'iter inquestione, con l'accoglimento dei suggeri-menti migliorativi del testo ivi contenuti,che non ne modificano l'impianto comples-sivo, ma consentono una più adeguata for-

mulazione anche ri-spetto ad alcune dellecriticità e preoccupa-zioni già segnalate dauna parte delle associa-zioni.

Gli obiettividell’iniziativaL’adozione di un nuovoregolamento è un attodovuto in relazione alleinnovazioni normativeintervenute in materia,anche per evitare dimantenere ulterior-mente in vigore l’attualeregolamento attuativoche fa testuale riferi-mento ad una norma-tiva formalmente abro-gata, pur se riprodottanei suoi contenuti insede di codificazione, e

per aggiornarne il testo anche alla luce deicambiamenti nel frattempo intervenutinell’organizzazione del Governo ed ammi-nistrativa. Tale aggiornamento inoltre èreso necessario dall’esigenza di migliorarele procedure e le prescrizioni per risolveretalune problematiche applicative eviden-ziatesi nel corso di questi anni e, soprat-tutto, per rendere più efficaci le verifichedi rappresentatività relative alle organiz-zazioni iscritte nell’elenco, evitando che lacombinazione fra autodichiarazione dei re-quisiti e difficoltà di verificarli mediante ladocumentazione oggi prevista determiniperplessità e dubbi circa l’effettiva rappre-sentatività delle associazioni iscritte, conrischi di ingiustificata frammentazione eproliferazione delle stesse e di complessivaperdita di credibilità del sistema e di perditadi valore di tale fondamentale strumentodi tutela dei consumatori.L’aggiornamento della normativa è resoancora più urgente dall’esigenza di coor-dinare tali disposizioni con quelle previste,ai medesimi fini di garanzia della rappre-

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sentatività, dal decreto del Ministro dellosviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156,relativo alla designazione e nomina in cia-scuna circoscrizione provinciale dei com-ponenti del consiglio delle camere di com-mercio, anche le procedure per ladeterminazione della consistenza delle as-sociazioni dei consumatori, e i dati da for-nire al fine dell’individuazione del consi-gliere in rappresentanza dei consumatori,collegandoli fra l’altro al predetto elenconazionale.L’obiettivo complessivo resta quello di raf-forzare la tutela dei consumatori, garan-tendo la rappresentatività e migliorando lareputazione delle loro associazioni, senzain alcun modo intaccarne l’autonomia ed ilpluralismo e senza nessuna intenzione pre-concetta di ridurne il numero o di privile-giare l’uno o l’altro modello associativo.Come chiarito anche dal Consiglio di Stato,

non si tratta a tal fine di individuare nuovirequisiti, che restano quelli fissati dallalegge, ma di individuare documentazionee procedure idonei a comprovarli in modoadeguato.Proprio perché l’intervento non è motivatoda nessun obiettivo di smantellamentodell’importante assetto di rappresentanzaesistente, in sede di prima applicazione,alle associazioni iscritte all’elenco alla datadi entrata in vigore del regolamento stessoè concesso un anno per predisporre ununico elenco nazionale dei propri iscritticon i contenuti e le forme introdotte dallenuove disposizioni. A maggior garanzia diun intervento che non incida eccessiva-mente ed improvvisamente su soluzioni or-ganizzative già consolidate e non alteri irapporti già in corso fra ciascuna associa-zione ed i suoi iscritti, a vantaggio dellepredette associazioni esistenti sono inoltre

previste ulteriori disposi-zioni transitorie volte a ga-rantire la gradualità e so-stenibilità delle innovazioninecessarie ai fini del ri-spetto delle nuove prescri-zioni.

Gli strumentie le soluzioni ipotizzateIl principale intervento ipo-tizzato a garanzia della rap-presentatività è quello rela-tivo alle modalità di tenutae eventuale deposito a finidi controlli dell’elenco degliiscritti dell’associazione. E’certamente necessario uti-lizzare una pluralità di indi-catori di valutazione di talerappresentatività e tenerconto del complesso dei re-quisiti prescritti a tal finedalla normativa vigente, maappare evidente che il nu-mero delle adesioni resta ilcriterio principale e più og-gettivo di valutazione del-

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l’effettiva rappresentatività di un’associa-zione e che la scarsa verificabilità e tra-sparenza di tale requisito vanifica la ne-cessaria selezione di rappresentatività orischia di indirizzarla in maniera eccessivasu parametri meno oggettivi che, se irrigi-diti in termini interpretativi e con troppi oinadeguati indicatori formali (numero mi-nimo di sedi troppo elevato, tipologie e nu-mero minimo delle attività svolte indivi-duate in modo univoco o troppo dettagliato),rischiano di risultare lesivi della libertàdelle forme organizzative e del pluralismodelle forme di attività.In tale ambito, senza alcuna compressionedella piena libertà associativa ed organiz-zativa ad altri fini - considerato che l’iscri-zione nell’elenco non costituisce natural-mente requisito di svolgimento dell’attivitàassociativa e di tutela dei consumatori,bensì solo il presupposto per il formale ri-conoscimento di rappresentatività delle as-sociazioni da parte delle pubblica ammini-strazione e per il conseguente utilizzo delleparticolari prerogative previste dal Codicedel consumo per le associazioni iscritte

nell’elenco - si è inteso an-che richiamare indiretta-mente i requisiti minimiche tali adesioni devonopossedere per essere util-mente considerate e veri-ficate in questa sede, perevitare che vengano presein considerazione iscrizionirisalenti nel tempo e per lequali l’attualità dell’ade-sione non possa essereconcretamente verificata.Per meglio precisare qualiiscritti all'associazionesono considerati e devonoessere dichiarati e docu-mentati nell’ambito dellapresente procedura, è in-fatti introdotto il riferi-mento alle iscrizioni com-provate dal pagamento diuna quota associativa di

importo non meramente simbolico effet-tivamente corrisposto in forma tracciabilealmeno una volta nel biennio anteriore allarelativa dichiarazione ovvero, nel caso talepagamento sia effettuato in contanti, con-fermato dalla corrispondenza con gli im-porti iscritti in bilancio e dalla sottoscri-zione, almeno una volta nel corso delmedesimo biennio, di un modulo di ade-sione o di conferma espressa dell’ade-sione. In tal modo si fa riferimento alleadesioni concretamente verificabili, pur la-sciando alternative sufficienti a non limi-tare le diverse scelte organizzative dellesingole associazioni. Tale scelta è giustificata dall’opportunità dimantenere flessibilità a tale prescrizione,in modo da poter conciliare nel tempo l’esi-genza di contrastare comportamenti voltiad eludere le possibilità di controllo e ognieffettivo impegno associativo in fase di ade-sione (in passato vi è stata difficoltà ad in-dividuare una base normativa idonea a di-sconoscere la validità di iscrizioni a titologratuito o che indicavano in bilancio soloquote individuali di pochi centesimi), con

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quella di mantenere li-bertà alle singole scelteorganizzative delle asso-ciazioni, anche quando lestesse decidano di chie-dere l’iscrizione nel-l’elenco.In relazione alla libertà diassociazione ed a tuteladel pluralismo associa-tivo, è inoltre precisatoche anche gli eventualiiscritti a più associazionipossono essere conside-rati per il raggiungimentodei requisiti da parte diciascuna delle associa-zioni cui aderiscono. E’stata però ipotizzata unaprevisione meramenteprocedimentale volta aprescrivere un rafforza-mento dei controlli per leassociazioni che risultino strettamente col-legate fra loro, anche se specializzate pertematica o settore di tutela, individuatesulla base della coincidenza di una signifi-cativa percentuale di iscritti o di sedi o diesponenti degli organi associativi o sullabase delle prescrizioni contenute nei ri-spettivi statuti, in adesione all’osservazionedel Consiglio di Stato secondo cui “qualorasi intendesse contrastare condotte delleassociazioni elusive dell’effettiva sussi-stenza di un numero minimo di iscritti, ilrimedio proporzionato non è il sostanzialedivieto di una doppia iscrizione (o megliola eccezionale valutabilità degli iscritti apiù associazioni), ma consiste nel verificarel’effettiva adesione degli iscritti alle diverseassociazioni”.Resta ferma, infatti, l’esigenza di evitare,attraverso un rimedio proporzionato, unaframmentazione artificiosa dell’associazio-nismo, mediante iscrizione nell’elenco dipiù associazioni sostanzialmente riferibilialla medesima base associativa e solo for-malmente diverse, al solo fine di moltipli-care i benefici conseguibili con l’iscrizione

e prescindendo dall’effettiva esistenza diun diverso centro di rappresentanza degliinteressi dei consumatori.Al contrario, per garantire le reali esigenzedi pluralismo delle forme di organizzazione,viene chiarito che le per le associazioni co-stituite in forma di federazione di associa-zioni o analoghe aggregazioni di secondolivello, ivi comprese le federazioni nazionalidi associazioni settoriali o territoriali, i re-quisiti prescritti devono essere possedutidall’associazione federale che richiedel’iscrizione e da tutte le associazioni fede-rate, salvo che per il numero degli iscrittie per la presenza sul territorio di almenocinque regioni o province autonome, chepossono essere dimostrati con riferimentoal numero complessivo degli iscritti ed alleattività di tutte le associazioni federate. Re-sta ferma anche in tal caso la necessitàdella tenuta di un elenco nazionale unitariodegli iscritti in cui ciascuno di essi è consi-derato una sola volta, anche se iscritto apiù associazioni federate, escludendo du-plicazioni. Il requisito della triennalità dellacostituzione e dell’attività è riferito in tal

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caso alla sola associazione federale o adalmeno una delle associazioni nazionali fe-derate.Per facilitare processi di aggregazione esemplificazione della rappresentanza èinfine previsto che l’iscrizione dell’associa-zione derivante dalla fusione o dalla fede-razione di associazioni già iscritte nel-l’elenco è sempre consentita con modalitàsemplificate, su semplice comunicazionedei rispettivi rappresentanti legali. Quanto agli altri requisiti, si è inteso chia-rire, per evitare strumentali modifiche sta-tutarie dell’ultimo minuto, che il requisitodella triennalità della costituzione va na-turalmente documentato con riferimentoalla costituzione come associazione deiconsumatori con tale scopo esclusivo e conil prescritto ordinamento democratico.Al riguardo il Consiglio di Stato ha osser-vato che “certamente lo statuto è il primoelemento in base a cui verificare l’ordina-mento a base democratica dell’associa-zione; tale requisito va, tuttavia, verificatonon solo in astratto, ma anche in concreto

in relazione alla effettiva possibilità degliiscritti di partecipare alla vita sociale del-l’associazione” rappresentando a tal finela necessità di prevedere “anche la produ-zione dei verbali delle ultime assembleedegli iscritti, dei regolamenti che discipli-nano le elezioni e degli atti delle ultimeelezioni dei rappresentanti e degli organidirettivi dell’associazione” per consentireall’Amministrazione di poter verificare re-almente il possesso del requisito della de-mocraticità dell’ordinamento.Quanto a tali precisazioni introdotte relati-vamente alla documentazione ed agli ele-menti di informazione da dichiarare, è statochiarito, per evitare inutile aggravio degliadempimenti, che l’indicazione dei respon-sabili delle sedi deve essere riferita non atutte le singole sedi, bensì alle sedi princi-pali, e sono stati elencati in modo non tas-sativo e non esaustivo (per evitare di privi-legiare l’uno o l’altro dei diversi modelliassociativi), una serie di indicatori cui leassociazioni stesse possono fare riferi-mento nella relazione da presentare a di-

mostrazione della con-tinuità e rilevanzadell’attività nel trien-nio. Pur evidenziandoin tal modo l’impor-tanza che si riconosceanche al requisito so-stanziale dell’attivitàsvolta a favore dei con-sumatori nel triennio, enon solo al prioritarioe più oggettivo requi-sito consistente nelladimostrazione del nu-mero minimo di iscrittiprescritto dalla legge,la possibilità di fare ri-ferimento anche soload una parte significa-tiva degli indicatori ri-portati, formulando di-chiarazioni negativeper i restanti, evita diirrigidire in un unico

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modello operativo un ambito divalutazione in cui perman-gono aspetti di discrezio-nalità da utilizzare in ter-mini non irragionevol-mente preclusivi.Si è ritenuto infineopportuno chiarire,per salvaguardarela verifica dei re-quisiti di effettivaindipendenza delleassociazioni a tu-tela dei consuma-tori ed utenti rap-presentati, evitandoperò dubbi e perples-sità ingiustificati, qualisiano le specifiche di-chiarazioni che le associa-zioni stesse devono formu-lare perché l’amministrazionepossa valutare se considerare omeno indicatori di connessione di inte-ressi incompatibile, la stipula di accordicon imprese ed associazioni di imprese. Atal fine è stato quindi previsto che tali di-chiarazioni evidenzino gli eventuali accordi,specificando se sono stipulati per finalitàdi tutela dei consumatori, o le eventualiconvenzioni, specificando se sono stipulatea favore degli iscritti, o lo svolgimento diattività comuni per le medesime finalità ol’acquisizione di contributi finanziari perspecifiche iniziative di interesse dei con-sumatori, e che fra gli elementi addotti agiustificazione della compatibilità di taliaccordi, convenzioni, attività e contributisia evidenziato anche se in merito è statadata informazione completa e trasparentenel sito web dell’associazione e, per i con-tributi, anche nel bilancio o rendicontodell’associazione. Fermo restando, quindi,che le associazioni non devono esserecoinvolte in attività di promozione di pro-dotti o servizi o di marchi di imprese ed inconnessioni di interessi con le stesse, si èinteso consentire alle stesse di documen-tare l’eventuale compatibilità di rapporti

fra associa-zioni dei consuma-

tori ed imprese o associazioni di imprese,finalizzati proprio a meglio realizzare latutela dei consumatori (quali ad esempiogli accordi per lo svolgimento di proceduredi conciliazione bilaterale), quando l’inte-resse delle imprese a tali attività comunisia limitato all’indiretta positiva ricadutadi immagine che può derivarne anche alleimprese interessate. Non consentendo didocumentare tale eventuale compatibilitàsi rischia infatti di scoraggiare comporta-menti imprenditoriali virtuosi e maggior-mente consapevoli dell’importanza dellatutela dei consumatori, che andrebbero in-vece valorizzati ed incoraggiati, rispetto aiquali gli effetti negativi di ipotetico implicitocondizionamento della libertà delle asso-ciazioni possono essere contrastati inmodo più adeguato e proporzionale da mi-sure di trasparenza che mettano in condi-zione gli associati ed il pubblico tutto divenire a conoscenza di tali rapporti edeventuali finanziamenti e, quindi, di verifi-care in concreto nell’ambito associativo, ai

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fini della loro adesione o conferma di ade-sione all’associazione, se l’azione dell’as-sociazione stessa nei relativi settori ne siastata in qualche modo condizionata.Per i controlli delle dichiarazioni sostitu-tive prodotte dalle associazioni in sede diiscrizione o di aggiornamento annualedell’elenco nazionale, ivi compresi gli even-tuali controlli di corrispondenza con le di-chiarazioni formulate dalle medesime as-sociazioni nel corso delle procedure dirinnovo dei Consigli delle Camere di com-mercio, è previsto che il Ministero possaeffettuare accertamenti presso le sedidell’associazione o richiedere la trasmis-sione di documentazione, ivi compresol’elenco degli iscritti da cui estrarre uncampione per il quale richiedere copia dellecontabili dei versamenti delle quote asso-ciative o delle conferme di adesione del-l’ultimo biennio. A semplice richiesta del Ministero l’elencodegli iscritti deve essere depositato, per iltempo strettamente necessario ai controlli,in formato digitale criptato o, comunque susupporto informatico consegnato in bustachiusa e sigillata.

Le fasi successiveTrattandosi di un regolamento ministe-riale, una volta che gli uffici di diretta col-laborazione dell'organo politico avrannocompletato le valutazioni necessarie sulnuovo testo con cui recepire le osservazioniformulate dal Consiglio di Stato, lo schemadel regolamento in questione dovrà esserecomunicato alla Presidenza del Consigliodei Ministri ai sensi dell'articolo 17,comma 3, della legge n. 400/1988 e suc-cessive modificazioni e poi sottoposto alledefinitive valutazioni del Ministro ed allasua firma. Dopo tale firma e prima dellapubblicazione del regolamento in Gazzetta

ufficiale e della conseguente entrata in vi-gore al quindicesimo giorno successivo, ilregolamento stesso dovrà ancora esseresottoposto al visto del Ministro Guardasi-gilli ed alla registrazione della Corte deiconti, completando in tal modo tutte le pre-scritte verifiche preventive di regolarità elegittimità delle nuove disposizioni rego-lamentari.Al regolamento dovranno naturalmenteseguire le necessarie istruzioni operativeanche per la gestione della fase transitoriaivi prevista e, in particolare, la predisposi-zione della modulistica per la presenta-zione delle domande di iscrizione e di con-ferma annuale di iscrizione. Anche su taliistruzioni operative e su tale modulistica,naturalmente, sarà necessario sviluppareun adeguato confronto con tutte le asso-ciazioni dei consumatori rappresentate nelCNCU, per acquisire osservazioni, sugge-rimenti e valutazioni di sostenibilità ed im-patto, che consentano poi al Ministeronella sua autonomia di assumere le con-seguenti determinazioni sulla base di unadeguato approfondimento degli effettidelle stesse.Contestualmente sarà opportuno avviareanche un confronto con le Regioni e le Pro-vince autonome, per valutare i possibili ri-flessi indiretti sulla disciplina regionale diriconoscimento della rappresentativitàdelle associazioni dei consumatori in taleambito, in modo da renderne per quantopossibile coerente e sinergica l’azione ri-spetto alle innovazioni introdotte a livellonazionale. Sarà certamente un processo diattuazione relativamente complesso e nonbrevissimo, ma l’auspicio è naturalmenteche nell’arco al massimo di un paio di annipotrà già apprezzarsene l’effetto di riqua-lificazione e rafforzamento della rappre-sentanza dei consumatori, con una mag-giore forza e credibilità delle relativeassociazioni che possa contribuire a favo-rire anche ulteriori interventi di riconosci-mento e sostegno del loro indispensabileruolo di tutela dei diritti e degli interessidei consumatori ed utenti. n

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Il portale del CNCU è consultabile al sito:www.tuttoconsumatori.org

Link utili

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Per i consumatoriinesperti in mate-ria giuridica stipu-

lare un contratto, siaesso un contratto di lo-cazione o un contrattoper la vendita online dibeni di consumo, implica,spesso, la possibilità diincappare in controver-sie. È, dunque, in rela-zione alla tutela dei con-sumatori in merito allastipula dei contratti chesi orienta l’iniziativa, an-cora in corso di svolgi-mento, del Ministerodello Sviluppo Econo-mico, in collaborazionecon Unioncamere e conle Camere di Commercio,sulla promozione di con-tratti-tipo e di verificadella presenza di clau-sole inique nei contrattiper i consumatori. Tale progetto si colloca incontinuità con quanto giàsvolto negli anni 2006-2009: la nuova iniziativaprevede, infatti, l’elabo-razione di nuovi contratti-tipo tra imprese e consu-matori, differenti e ulteriori rispetto ai 13già realizzati nel contesto dell’attività giàsvolta dalle Camere di Commercio. Lacreazione di contratti-tipo è, dunque, volta,essenzialmente, alla promozione di unacultura della trasparenza e della corret-

tezza attraverso l’uso dimodelli contrattuali prividi clausole vessatorie e,di conseguenza, alla pro-mozione di comporta-menti virtuosi da partedel sistema economico,facendo dialogare profi-cuamente imprese e con-sumatori.Disponendo di contratti-tipo già redatti, quindi, iconsumatori hanno lapossibilità di evitare di ri-manere intrappolati inclausole vessatorie, scon-giurando così possibilicontenziosi.

La campagnadi divulgazioneQuesta campagna in fa-vore della trasparenzaprevede, però, un ulte-riore passo di sviluppo.Alla trasparenza deter-minata dalla disponibilitàdei contratti-tipo si af-fianca, infatti, una cam-pagna di promozione alfine di informare i consu-matori sui canali attra-verso i quali è possibile

reperire tali contratti, rendendoli conte-stualmente consapevoli dei loro diritti edelle tutele a loro specificamente dedicate.Tale campagna avrà nel mese di novembrela sua seconda settimana di realizzazione,mentre la prima si è già svolta dal 2 al 9

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MINISTERO E UNIONCAMERE

Campagna di informazione sui contratti-tipodi Andrea Nicita

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luglio. In particolare, il secondo step pro-mozionale si svolgerà dal 19 al 25 novem-bre, cioè nella settimana precedente allaQuarta edizione del Salone della Giustizia.Oggetto della campagna è, dunque, la di-vulgazione, presso i consumatori, dellapossibilità di reperire presso le Camere diCommercio i contratti-tipo in materia dicommercio, condominio, vendita di immo-bili, locazione di immobili, servizi e turismoe contemporaneamente di promuovere ilsito web www.contratti-tipo.camcom.it, in-teramente dedicato a questo tipo di con-tratti. La campagna di promozione è, infatti,principalmente orientata sul web. Essaprevede la pubblicazione di banner web,classici e in formato video, presso i mag-giori siti di informazione generalista, quali,ad esempio, repubblica.it, corriere.it, rai.it.Questi banner condurranno direttamenteal sopracitato sito web dedicato intera-mente ai contratti-tipo, presso il quale iconsumatori potranno consultare tutte leinformazioni utili in materia e scaricare di-

rettamente sul proprio pc, in formato.pdf, icontratti-tipo cui sono interessati. Inoltre, la promozione web avverrà ancheattraverso una campagna di keywordsadertising, cioè una forma promozionaleonline che sfrutta le preferenze degli utentiattraverso determinate parole-chiave. Aquesta campagna web si è, poi, affiancatauna campagna di promozione radiofonicanel contesto della trasmissione di grandesuccesso “Il Ruggito del Coniglio”, in ondasulle frequenze di Radio2, dal lunedì al ve-nerdì, dalle 8.00 alle 10.00. Questa ampia iniziativa diretta all’informa-zione dei consumatori sui contratti-tipo èstata, inoltre, anticipata da un’ulteriorecampagna curata da Unioncamere rivoltaalle PMI e ai professionisti (commercialisti,notai, avvocati) attraverso strumenti tradi-zionali, come ad esempio riviste economi-che e giuridiche destinate ai professionisti,ma anche mediante mezzi innovativi qualibanner web e applicazione per smartphonee tablet. n

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A due anni dall’entrata in vigore deldecreto 59/2010 di attuazione dellaDirettiva servizi, è stato adottato il

nuovo decreto legislativo 147/2012 che ap-porta alcune modifiche ed integrazioni pergarantire la puntuale applicazione della di-rettiva servizi. L’obiettivo prioritario della Direttiva ri-sponde alla necessità di armonizzare i re-gimi normativi di accesso e di eserciziodelle attività e di eliminare gli ostacoli allaprestazione di servizi nel mercato interno,che impediscono ai prestatori di espandersioltre i confini nazionali e di sfruttare ap-pieno il mercato unico, per favorire, in viaprioritaria, la crescita economica e lo svi-luppo della competitività. Si tratta di misure che danno un ulteriorespinta alla liberalizzazione e semplifica-zione per l’esercizio delle attività impren-ditoriali, commerciali e artigianali. A seguito di operazioni di screening (fina-lizzate ad evidenziare i requisiti vietati equelli da sottoporre a verifica di compati-bilità), ogni Stato membro ha dovuto effet-tuare precise scelte volte a favorire la sem-plificazione e la libera concorrenza nelmercato dei servizi.

Che cosa prevedevail 59/2010?Il D.lgs. n.59/2010 ha consentito di rag-giungere alcuni obiettivi in termini di au-mento della concorrenza:u Unificazione, su tutto il territorio nazio-

nale, dei requisiti di onorabilità e quellidi professionalità per l’accesso al com-mercio e all’attività di somministra-zione;

u semplificazione di avvio delle attivitàcommerciali e artigianali (esclusi gliesercizi di dimensioni medie, grandi ecentri commerciali e le attività del com-mercio su area pubblica ed esclusi icasi di apertura in zone sottoposte aparticolari tutele);

u eliminazione di albi e ruoli.

Nel caso di altre attività (intermediazionecommerciale e di affari, di agente e rappre-sentante dì commercio e di mediatore ma-rittimo), il D.lgs. n.59 ha eliminato ruoli edelenchi quale presupposto per il loro avvioregolando, attraverso quattro decreti mini-steriali, anche le modalità del passaggio alRegistro delle imprese (REA) dei soggettiimprenditoriali e delle persone fisiche giàiscritte ai ruoli e all’elenco soppressi. [cfr.Mercato&Consumatori n. 9/aprile 2010]

CHE COSA CAMBIA CON IL 147/2012?

L’introduzione della SCIATra le novità più rilevanti c’è l’introduzionedella segnalazione certificata di inizio at-tività (SCIA) che sostituisce sia la dichiara-zione di inizio attività (DIA), immediata edifferita, sia le autorizzazioni di attività nonsoggette a programmazione, ma solo a ve-

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DIRETTIVA SERVIZI

Le novità introdotte dal Decreto legislativo 147/2012di Artemisia Rossi e Domenico Maria Somma

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Le ulteriori norme semplificanol'accesso e l'esercizio delle attività

commerciali e rimuovono gli ostacolinel mercato interno

rifica dei requisiti. La principale differenzatra la DIA e la SCIA attiene al meccanismoche legittima il privato ad intraprendere l’at-tività oggetto della segnalazione. In precedenza, si prevedeva, infatti, che ilprivato dovesse dichiarare l’inizio dell’at-tività, attendere il decorso di trenta giorni,comunicare l’inizio dell’attività decorsi itrenta giorni e che, la PA, per trenta giornidecorrenti dalla seconda comunicazione,in caso di accertata carenza, potesse adot-tare motivati provvedimenti di divieto diprosecuzione dell’attività intrapresa e dirimozione dei suoi effetti e dei presupposti.Solo in alcuni casi, tuttavia, si consentiva,attraverso l’istituto della DIA immediata,l’avvio dell’attività di vendita senza la ne-cessità di attendere il periodo di trentagiorni. In base alla nuova procedura, in-vece, ogni atto di autorizzazione, licenza,concessione non costitutiva, permesso onulla osta, comunque denominato, è so-stituito da una segnalazione dell’interes-sato, salvo alcune eccezioni evidenziatedalla norma medesima.Tra questi casi sono comprese anche le do-mande per le iscrizioni in albi e ruoli ri-chieste per l’esercizio di attività imprendi-toriale, commerciale o artigianale il cuirilascio dipenda esclusivamente dall’accer-tamento dei requisiti e presupposti richiestidalla legge o da atti amministrativi a ca-rattere generale, nel caso in cui non siaprevisto alcun limite o contingente com-plessivo o specifici strumenti di program-mazione settoriale per il rilascio degli attistessi. Questa segnalazione deve esserecorredata, riguardo agli stati, alle qualitàpersonali e ai fatti previsti dalla legislazione

vigente, dalle dichiarazioni sostitutive del-l’interessato. Solo nei casi previsti dovrà,inoltre, essere accompagnata dalle even-tuali attestazioni e asseverazioni di tecniciabilitati, oppure dalle dichiarazioni di con-formità da parte di un’agenzia per le im-prese, attestante la sussistenza dei requi-siti e dei presupposti richiesti dalla legge. Dichiarazioni sostitutive, attestazioni, as-severazioni e dichiarazioni di conformitàsostituiscono eventuali pareri di organi oenti appositi, o l’esecuzione di verifiche pre-ventive, previste dalla legge.La SCIA consente di iniziare l’attività se-gnalata il giorno stesso della comunica-zione allo Sportello Unico delle Attività Pro-duttive (SUAP) competente per territorio. Nei sessanta giorni dalla SCIA la PA potràintervenire vietando la prosecuzione del-l’attività e rimuovendone gli effetti salva lapossibilità di accordare al privato un ter-mine non inferiore a trenta giorni per con-formare l’attività ai requisiti imposti dallalegge. Tale facoltà dell’amministrazione è,

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peraltro, esercitabile sine die in caso di di-chiarazioni mendaci.Decorso il termine di sessanta giorni simantiene anche per la SCIA la possibilitàper l’amministrazione di intervenire in au-totutela per sopravvenuti motivi di pubblicointeresse, nel caso di mutamento della si-tuazione di fatto o di nuova valutazione del-l’interesse pubblico originario oppure inpresenza di violazione di legge, eccesso dipotere o incompetenza.

I casi soggetti a SCIA Quasi tutte le attività commerciali e di som-ministrazione di alimenti e bevande pos-sono essere oggetto di SCIA:u l’apertura, il trasferimento di sede o

della gestione o della titolarità degliesercizi, non ricadenti in zone tutelate,di somministrazione di alimenti e be-vande al pubblico, comprese quelle al-coliche di qualsiasi gradazione;

u l’apertura, il trasferimento di sede el’ampliamento della superficie di unesercizio di vicinato (cioè quelli aventisuperficie di vendita non superiore a150 mq. nei comuni con popolazione re-sidente inferiore a 10.000 abitanti e a250 mq. nei comuni con popolazione re-sidente superiore a 10.000 abitanti);

u l’attività di vendita di prodotti a favore didipendenti da enti o imprese, pubblici oprivati, di militari, di soci di cooperativedi consumo, di aderenti a circoli privati,nonché la vendita nelle scuole e negliospedali esclusivamente a favore di co-loro che hanno titolo ad accedervi (spacciinterni);

u l’attività di vendita dei prodotti al detta-glio per mezzo di apparecchi automa-tici;

u l’attività di vendita al dettaglio per cor-rispondenza, o tramite televisione oaltri sistemi di comunicazione;

u l’attività di vendita al dettaglio o la rac-colta di ordinativi di acquisto presso ildomicilio dei consumatori.

EccezioniL’autorizzazione è ancora prevista per lemedie strutture di vendita, per le grandistrutture di vendita, per i centri commer-ciali e per l’attività commerciale su areapubblica. Per quanto riguarda, invece, le attività disomministrazione di alimenti e bevande,resta ferma la necessità dell’autorizzazionenei casi di:u avvio delle citate attività nelle zone del

territorio comunale assoggettate a pro-grammazione;

u trasferimento di un’attività da una sedecollocata in una zona non sottoposta aprogrammazione, ad un’altra collocatain una zona tutelata nell’ambito di taleprogrammazione;

u trasferimento di sede nell’ambito dizone tutelate.

Le professioni e i servizisemplificati dalla SCIA Sono soggette a SCIA anche le seguenti at-tività: u facchinaggio; u intermediazione commerciale e di af-

fari;u agente e rappresentante di commercio; u mediatore marittimo;u spedizioniere; u acconciatore ed estetista; u apertura, modificazione, ampliamento

ed esercizio di un magazzino gene-rale;

u impianto di un nuovo molino, trasferi-mento o trasformazione di molini esi-stenti;

u tinto lavanderia e lavanderia a gettoni.

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Semplificazioni e soppressioni di ruoliIl provvedimento elimina i ruoli di pesatorie stimatori pubblici e di mediatori delleunità di diporto, equiparati ai mediatori ma-rittimi. Si sopprimono, inoltre, l’albo delleattività di commissionario, quello delle at-tività di mandatario e quello relativo all’at-tività di astatore dei prodotti ortofrutticoli,carnei ed ittici. Mentre, in merito all’attivitàdi commercio all’ingrosso di prodotti ap-partenenti al settore alimentare, compresiquelli ortofrutticoli, carnei ed ittici, si inse-risce una modifica che consente l’avvio delleattività senza l’obbligo del possesso dei re-quisiti professionali per il settore alimen-tare. Resta, comunque, vigente l’obbligo delpossesso dei requisiti di onorabilità.

Le modifiche ai requisiti di onorabilità Per la verifica dei requisiti di onorabilitànon si tiene più conto delle misure non de-tentive in caso di misure di sicurezza, men-tre permangono le misure di sicurezza per-sonali, detentive o meno. Inoltre, le infrazioni alle norme sui giochisono ostative solo se punite penalmente;ne consegue che non possono considerarsitali le infrazioni che rientrano negli illecitiamministrativi. Il decreto prevede, inoltre, stessi requisistidi onorabilità sia per le attività di sommi-nistrazione che per le attività di vendita. Sidispone, poi, che il divieto di esercizio del-l’attività permanga per la durata di cinqueanni sia per i reati ostativi al commercioche per quelli aggiuntivi per la sommini-strazione e che l’istituto della riabilitazionedi cui all’articolo 178 del codice penale o ildecorso dei cinque anni, sono ammissibiliin ambedue i casi. Altra novità di rilievo consiste nella possi-bilità, anche nel caso dell’impresa indivi-duale, di indicare un soggetto prepostoall’attività commerciale in possesso dei re-quisiti di onorabilità e professionalità. È,inoltre, previsto che in caso di società, as-sociazioni od organismi collettivi, tutti isoggetti, per i quali è previsto l’obbligo delpossesso dei requisiti di onorabilità, do-

vranno risultare in possesso di quelli elen-cati nei commi 1 e 2 dell’articolo 71 deldecreto legislativo n. 59/2010.

Le modifiche ai requisiti professionali Il provvedimento facilita, poi, il consegui-mento e la dimostrazione dei requisiti pro-fessionali per i nuovi soggetti che intendanoesercitare le attività d’impresa.In particolare, si elimina l’obbligo del pos-sesso dei requisiti professionali (corso pro-fessionale; esercizio per almeno due annidi attività nel settore; corso di studi com-prendente materie attinenti al commercio,preparazione o somministrazione degli ali-menti) per le attività esercitate nei confrontidi una cerchia ristretta di persone, in spazinei quali l’accesso non è consentito libera-mente ma previo possesso di un titolo d’in-gresso o nei casi in cui l’ingresso è riservatoa determinati soggetti. Ad esempio, per la somministrazione dialimenti e bevande in:u alberghi, pensioni e locande o altri

complessi ricettivi;u mense aziendali e spacci annessi ai cir-

coli cooperativi e degli enti a caratterenazionale;

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u amministrazioni, enti o imprese pubbli-che;

u scuole, ospedali e comunità religiose;u stabilimenti militari delle Forze di poli-

zia e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco;

u mezzi di trasporto pubblico.

Per la vendita al dettaglio nei così detti"spacci interni" non sono più richiesti i re-quisiti professionali per l'avvio dell'attivitàdi vendita. Inoltre, il decreto chiarisce chei requisiti professionali non sono richiestiper la vendita di mangimi animali.La normativa attuale limita il possesso deirequisiti professionali al commercio deiprodotti alimentari solo nel caso di venditaal dettaglio e non più nel caso di venditaall’ingrosso, in cui il rapporto è solo traprofessionisti. Il provvedimento esplicita,inoltre, che al titolare o rappresentante le-

gale dell’impresa del settore alimentare,che voglia riattivare la propria attività o at-tivarne una nuova, sia riconosciuto il re-quisito professionale a pari condizioni conil proprio dipendente qualificato. Con lenuove norme è possibile, inoltre, eserci-tare, nello stesso locale, l’attività di venditaall’ingrosso e al dettaglio. Ai locali utilizzatiin modo promiscuo si applicano le disci-pline più restrittive previste per le due at-tività. In tal modo l’attività promiscua èsempre consentita, ma si garantisce il ri-spetto dei vincoli per le grandi superfici divendita al dettaglio connessi alle esigenzedi programmazione urbanistica.

Semplificare e sburocratizzareConcludendo il Decreto legislativo 6 agosto2012, n.147 si inquadra positivamente nellapiù recente azione del Governo in tema diliberalizzazioni e semplificazioni. Tradu-cendone i principi generali in una primaserie di ulteriori interventi definiti e di im-mediata applicazione, può offrire un con-tributo significativo alla più complessivasburocratizzazione indispensabile per fa-vorire il necessario recupero di competiti-vità dell’economia nazionale. Risulta, in-fatti, indispensabile per lo sviluppo in ognisettore economico la realizzazione di unaregolazione idonea a creare un ambientefavorevole alla crescita della competitivitàdelle imprese e, quindi, alla libertà di ac-cesso nel mercato.Il provvedimento in discorso, pertanto, siinquadra pienamente nell’ambito di quelleattività finalizzate al determinarsi dellecondizioni volte a costituire un mercato nelquale l’iniziativa economica sia caratteriz-zata dal rispetto di regole certe e confacentialle esigenze del Paese.Tutto questo, infatti, permette il determi-narsi di una situazione di equilibrio e dipari opportunità tra gli operatori del mer-cato nel quale lo sviluppo competitivo rap-presenta la principale finalità poiché favo-risce non solo le imprese ma anche lacrescita, l’occupazione e gli investimenti,quindi, l’intera collettività. n

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• al domicilio del consumatore;• negli esercizi annessi ad alberghi, pen-

sioni, locande o ad altri complessi ricet-tivi, limitatamente alle prestazioni reseagli alloggiati;

• negli esercizi posti nelle aree di serviziodelle autostrade e nell'interno di stazioniferroviarie, aeroportuali e marittime;

• negli esercizi nei quali sia prevalente l'at-tività congiunta di trattenimento e svago;

• nelle mense aziendali e negli spacci an-nessi ai circoli cooperativi e degli enti acarattere nazionale le cui finalità assi-stenziali sono riconosciute dal Ministerodell'interno;

• per le dette attività esercitate in via direttaa favore dei propri dipendenti da ammini-strazioni, enti o imprese pubbliche;

• nelle scuole; negli ospedali;• nelle comunità religiose;• in stabilimenti militari delle Forze di po-

lizia e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco;

• nei mezzi di trasporto pubblico.

Attività di somministrazionedi alimenti e bevande soggettea SCIA:

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P er favorire la compe-titività del settoreorafo italiano nel

commercio internazionale, èstato adottato il Decreto delPresidente della Repubblica26 settembre 2012, n. 208(pubblicato sulla GazzettaUfficiale del 4 dicembre2012, n.283) sulla disciplinadei titoli e dei marchi di iden-tificazione dei metalli pre-ziosi.Il nuovo provvedimento con-sente di aderire alla Conven-zione di Vienna, cioè la “Con-venzione sul controllo e lamarchiatura degli oggetti inmetalli preziosi” e di apporreil marchio identificativo el’indicazione del titolo legaledel metallo anche mediantetecnologia laser.La novità darà agli impren-ditori italiani, la possibilità diesportare in tutti i Paesi ade-renti alla Convenzione, glioggetti realizzati in metalloprezioso, marcati secondo laConvenzione.Si tratta un passaggio importante che sem-plifica le procedure, perché gli imprenditorinon dovranno più rivolgersi a laboratori di

altri Paesi già aderenti alla Convenzione,potendo dunque, competere in condizionidi parità rispetto alla concorrenza dei pro-duttori esteri.Il regolamento prevede, inoltre, l’emana-zione di successive norme attuative con lequali il Ministero dello Sviluppo Economicostabilirà le modalità tecniche per l’utilizzodella tecnologia laser e per l’effettuazionedei controlli. n

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METALLI PREZIOSI

Al via la tecnologia laserper apporre il marchiodi Andrea Nicita

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Sul sito www.mise.gov.it è disponibile la re-lazione illustrativa del decreto 26 settembre2012, n 283

Per saperne di più

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L’Italia è nota all’estero come il Paesedella piccola impresa ed anche nelcommercio si riscontra tale carat-

tere distintivo della dimensione delle im-prese. Nonostante questo il commercio aldettaglio, che ha una posizione di rilievonell’economia nazionale, ha subito nelcorso degli anni un’evoluzione che ne mo-difica i caratteri strutturali.

Il rapporto annualesul sistema distributivoL’indagine statistica condotta dal Ministeroper mezzo di InfoCamere, la Società Con-sortile di Informatica delle Camere di Com-mercio Italiane, fornisce annualmente unmonitoraggio periodico del sistema distri-butivo, pubblicato nel “Rapporto sul si-stema distributivo”. La pubblicazione annuale dei dati e quellaeffettuata sul sito del Ministero con cadenzasemestrale, costituiscono, per così dire, una“fotografia” del sistema commerciale aldettaglio e necessitano, in alcuni casi, disuccessive elaborazioni per cogliere l’entitàdei mutamenti strutturali avvenuti nel corsodi periodi di tempi superiori all’anno.In questo articolo si esamina la dinamicadi alcune variabili strutturali rilevate dal-l’indagine ministeriale, nel corso del de-cennio trascorso, quali la consistenza, leforme costitutive e la superficie degliesercizi commerciali nonché le aperturee le cessazioni al fine di individuarne i ca-ratteri salienti.

La consistenza degli eserciziIl numero degli esercizi commerciali, cosìcome la relativa localizzazione in unità lo-

cali, ha subito un’interessante evoluzionenel decennio. Per “sede” (o sede princi-pale) si intende il luogo nel quale l’im-presa esercita stabilmente una o più atti-vità economiche, mentre l’unità locale èl’impianto operativo o amministrativo-ge-stionale ubicato in luogo diverso da quellodella sede. Se per la maggior parte del decennio tra-scorso, dal 2000 sino al 2008, si è registratoun consistente aumento del numero totaledelle sedi (sede principale + unità locale),dal 2008 si ha un’inversione di tendenza conla diminuzione della relativa numerosità.Negli anni successivi la tendenza alla di-minuzione si conferma, anche se con di-versa intensità. Dal grafico si può rilevare anche il diversoandamento delle sedi e delle unità locali:la consistenza delle sedi mantiene un an-damento costante nel corso del decenniotrascorso per poi decrescere dal 2008, leunità locali evidenziano invece un anda-mento ascendente che si mantiene co-stante per tutto il periodo considerato. Ilnumero totale degli esercizi commerciali(sedi + unità locali) si mantiene sostan-zialmente costante nel tempo e ciò è pergran parte dovuto alla crescita delle unitàlocali. Infatti, l’aumento delle nuove aper-ture in localizzazioni separate (unità locali)compensa la diminuzione delle sedi d’im-presa.Anche i dati della tabella rappresentanoquantitativamente la tendenza di un minornumero d’imprese con un crescente nu-mero di sedi localizzate sul territorio. Dal-l’inizio del decennio trascorso si passa dal17,7% di unità locali per esercizi commer-

CONCORRENZA E COMMERCIO

Tendenze strutturalidel commercio al dettaglio in Italiadi Fausto Ingravalle

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ciali al 26,7% registrando un raddoppiodella relativa percentuale.È interessante considerare la densità degliesercizi commerciali, rappresentata dal nu-mero di esercizi in rapporto alla popolazione(ogni 1.000 abitanti), poiché tale parametroè indicativo della distribuzione territorialedegli esercizi commerciali nel Paese.

Il trend della distribuzione territoriale degliesercizi è decrescente nel periodo consi-derato in tutte le aree geografiche. È im-portante rilevare che la differenza di den-sità tra il Nord e il Centro-Sud del Paese siaccentua nel corso del decennio: se all’ini-zio del periodo la differenza tra Nord e Cen-tro-Sud di 2,7 punti, essa si incrementa fino

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GRAFICO 1. Commercio al dettaglio

COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Anni Sede % Unità locali % Totale

2000 82,3 17,7 1002001 81,5 18,5 1002002 80,5 19,5 1002003 79,7 20,3 1002004 78,7 21,3 1002005 77,7 22,3 1002006 76,7 23,3 1002007 75,8 24,2 1002008 75,0 25,0 1002009 74,3 25,7 1002010 73,7 26,3 1002011 73,3 26,7 100

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a giungere al valore 3,8 punti nel 2011. Ri-sulta, invece, sostanzialmente stabile lamedia nazionale che si attesta a circa 13esercizi ogni 1.000 abitanti.

La forma costitutiva La forma costitutiva d’impresa subisce neltempo una lenta modifica rappresentatadalla crescita costante delle società di ca-pitale a scapito delle imprese individuali,che restano, comunque, la forma giuridicapiù utilizzata. Nella rilevazione più recente - anno 2011 -è stata osservata una percentuale delle im-prese individuali del 59,8% mentre le so-

cietà di capitale, anche se in crescita, rap-presentano il 18,8% del totale.Se consideriamo l’evoluzione nel corso deldecennio, notiamo un incremento delle So-cietà di capitale di circa l’80% a scapitodelle imprese individuali (–7%) e delle so-cietà di persone (–15%).

La dimensione della superficie di vendita La dimensione della superficie di venditaha subito una lenta evoluzione nel corsodel decennio. La rilevazione della variabile“superficie di vendita” ha avuto inizio nel2002. Anche se inizialmente non tutti gliesercizi commerciali dichiaravano la su-

GRAFICO 2. Densità per abitanti

DENSITÀ (esercizi per mille abitanti)

Aree geografiche 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nord ovest 10,5 10,3 10,3 10,2 10,4 10,2 10,1 9,9 9,9 9,9Nord est 12,1 12,0 12,0 11,8 11,9 11,8 11,6 11,4 11,4 11,3Centro 13,0 13,0 13,1 13,2 13,5 13,3 13,2 13,1 13,2 13,1Sud isole 14,9 15,1 15,4 15,6 15,8 15,9 15,8 15,6 15,6 15,6ITALIA (media) 12,9 12,9 13,0 13,0 13,2 13,2 13,0 12,9 12,9 12,8

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perficie di vendita e pertanto la rilevazionestatistica non era completa, progressiva-mente, però, nel corso degli anni la rileva-zione ha assunto un valore significativo, inquanto è aumentato il numero degli eser-cizi che dichiarava la relativa superficie: adoggi, gli esercizi che indicano la superficiedi vendita ha superato i due terzi del totaledegli esercizi.

Al fine di individuare il trend di tale variabileè stata effettuata la suddivisione in treclassi da 0 a 250 mq, da 251 mq a 1.500mq e oltre 1.500 mq.All’inizio del decennio - anno 2002 - pre-valgono i piccoli esercizi con una superficieinferiore ai 250 mq, che definiscono circail 95% della totalità del commercio al det-taglio in sede fissa (cfr tabella consistenza

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GRAFICO 3. Forma costitutiva

ANALISI PER FORMA COSTITUTIVA (percentuale)

Anno Imprese Società di Società di Altre Totaleindividuali capitale persone forme

2000 64,6 10,5 23,9 0,9 1002001 64,4 11,1 23,5 0,9 1002002 66,0 11,2 21,8 1,0 1002003 65,5 11,8 21,7 1,0 1002004 65,2 12,5 21,3 1,0 1002005 64,6 13,4 21,0 1,0 1002006 63,3 14,5 21,2 1,0 1002007 62,4 15,6 21,0 1,1 1002008 61,5 16,5 20,9 1,1 1002009 60,7 17,4 20,8 1,1 1002010 60,2 18,1 20,5 1,2 1002011 59,8 18,8 20,3 1,2 100

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per classe di superficie qui in alto); circa il4,7% degli esercizi ha una superficie tra i250 mq ed i 1.500 mq, mentre gli esercizidi grandi dimensioni sono rappresentatidallo 0,2% del totale. Nel corso del decen-nio si osserva l’evoluzione sia della nume-rosità in percentuale che della superficiedi vendita (vedi tabella).Alla fine del decennio - anno 2011 - i piccoliesercizi (classe fino a 250 mq) hanno regi-

strato una diminuzione sia della consi-stenza che dell’estensione della superficiedi vendita, conservando tuttavia una parterilevante. Viceversa si assiste al trend po-sitivo degli esercizi commerciali con su-perficie oltre i 1.500 mq che hanno tripli-cato la loro consistenza e raddoppiato laloro estensione superficiale nel corso deldecennio.

La demografia del settore:aperture e cessazioniLa rilevazione dei flussi (aperture/cessa-zioni) consente un’analisi della vitalità delsettore. La rilevazione ha subito nel 2007una revisione metodologica, concordata conInfocamere, finalizzata a migliorarne l’alli-neamento con le rilevazioni di consistenza.Da quell’anno l’analisi dei flussi si basa sudue diverse metodologie di calcolo: la primariferita alle nuove aperture e cessazioni diesercizi attivi nel periodo di riferimento; laseconda relativa alle iscrizioni/cessazioniper variazione di codice attività (“da” e “per”altro settore) o di stato attività (da “inattiva”ad “attiva” e viceversa).La somma dei due aggregati fornisce la mo-vimentazione complessiva avvenuta nel pe-riodo e consente un confronto più correttocon le variazioni desunte dai dati di consi-stenza.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SUPERFICI DI VENDITA

Anni fino a 250 da 251 a 1.500 oltre 1.500

Esercizi Mq. vend. Esercizi Mq. vend. Esercizi Mq. vend.(%) (%) (%) (%) (%) (%)

2002 95,1 62,6 4,7 29,1 0,2 8,32003 95,0 61,2 4,7 28,7 0,3 10,12004 94,8 58,5 4,8 28,1 0,4 13,42005 94,7 57,0 4,9 27,8 0,4 15,22006 94,6 56,3 4,9 27,9 0,5 15,82007 94,4 54,9 5,1 28,0 0,5 17,12008 94,3 54,0 5,1 28,0 0,5 18,02009 94,1 52,6 5,3 28,2 0,6 19,22010 94,1 52,1 5,3 28,2 0,6 19,62011 93,9 51,5 5,4 28,6 0,6 19,9

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Analizzando la movimentazione comples-siva negli anni che vanno dal 2007 al 2011si osserva una tendenza ad una diminu-zione delle sedi d’impresa in tutto il quin-quennio alla quale si contrappone un trendcrescente delle aperture di sedi secondaried’impresa. Il saldo complessivo, presenta,dunque, nel corso del quinquennio inesame, un andamento alternante con valorisia positivi che negativi, registrando unatendenza ad una saldo prossimo alla zero.Tale analisi può essere ulteriormente ap-profondita visitando il sito dell’osservatorionazionale del commercio al seguente indi-rizzo http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it

Il trend rilevatoNonostante il settore del commercio al det-taglio del nostro Paese stia attraversandonegli ultimi anni una profonda trasforma-zione rilevabile dall’evoluzione delle variabilistrutturali considerate, permangono, tutta-via, i caratteri distintivi del sistema del com-mercio al dettaglio costituiti dall’impresaindividuale con un’unica localizzazione e con

superfici di vendita di dimensioni piccole(inferiori a 250 mq). È interessante, tuttavia,notare che la consistenza degli esercizicommerciali al dettaglio presenta una ten-denza complessivamente positiva, grazie alcontributo delle aperture di sedi locali, ri-levabile sia nell’analisi delle consistenze chedei flussi (natalità/mortalità). Si rileva, inol-tre, che la differenza di densità degli esercizitra Nord e Sud si accentua nel corso deglianni allargando il divario tra le aree geo-grafiche del Paese, anche se la media na-zionale rimane sostanzialmente stabile.Dall’analisi condotta emerge anche la ten-denza dell’affermarsi delle Società di capi-tale, degli esercizi con superfici di venditasuperiori ai 1.500 mq e della tendenza diapertura di sedi locali, elementi che mo-strano un’interessante propensione allamodernizzazione del sistema. La rilevazionedei flussi (aperture/cessazioni) mostrerebbeun trend negativo, tuttavia il contributo delsaldo positivo delle variazioni contribuiscein maniera significativa per la sostanzialestabilità del settore confermando la capacitàdi tenuta dello stesso. n

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GRAFICO 4. Aperture e cessazioni 2007 - 2011

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P artirà agli inizi del 2013, nell’ambitodel protocollo di intesa sottoscrittoil 26 giugno tra il Mise e Unionca-

mere, un progetto pilota per le attività divigilanza e controllo da parte del Mise, conil supporto di Unioncamere, Enea e dellecamere di commercio, relativamente al set-tore dell’etichettatura energetica dellelampade ad uso domestico. Nasce conquesto obiettivo l’esigenza emersa di av-viare nuove tipologie di controlli, anche aseguito dell’entrata in vigore della direttivaquadro 2010/30/ce recepita nell’ordina-mento italiano con decreto legislativo del28 giugno 2012 n. 104.La nuova direttiva aggiorna la precedentenormativa sia nel campo di applicazione,estendendo l’obbligo di informazione sulconsumo energetico mediante etichetta-tura ed altre informazioni sul prodotto aqualsiasi bene che abbia un impatto sulconsumo di energia durante l’uso, sia spe-cificando responsabilità ed obblighi deglioperatori economici coinvolti, fornitori e di-stributori. Vengono precisate, inoltre, lefunzioni delle autorità nazionali preposte

alla vigilanza sul rispetto delle prescrizionicontenute nella direttiva e nei pertinentiatti delegati (per definizione un atto dele-gato è un regolamento delegato medianteil quale la Commissione dell’Unione euro-pea definisce gli elementi tecnici specificiriguardanti l’etichetta e la scheda per cia-scun tipo di prodotto ai sensi dell’articolo10 della direttiva 2010/30/Ue del Parla-mento europeo e del Consiglio e secondole procedure e le condizioni di cui agli arti-coli 11, 12 e 13 della medesima direttiva) eribaditi gli obblighi di effettuare controlli acampione sui prodotti. Tali controlli sonorelativi sia alla verifica della presenza suiprodotti dell’etichetta indicante, tra altro,la classe energetica, sia la corrispondenzadei parametri tecnici del prodotto a quantoindicato nell’etichetta e riportato nella pre-scritta documentazione tecnica.

Quali sono i prodotti interessatie in cosa consiste l’interventoL'intervento si propone di di valutare la con-formità delle sorgenti luminose coperte da

VIGILANZA E CONTROLLO

Ministero e Unioncamereper garantire prodotti più sicuridi Antonio Vecchi

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• Regolamento (CE) N. 765/2008 che stabilisce norme di accreditamento e vigilanza del mercatoper la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

• Decisione 768/2008/CE su un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e cheabroga la decisione 93/465/CE.

• D.M. 10 luglio 2001, recepimento della direttiva 98/11/CE che stabilisce le modalità di applica-zione della direttiva 92/75/CEE sull’etichettatura dell'efficienza energetica delle lampade peruso domestico.

• D.lgs 28 giugno 2012, n. 104, attuazione della direttiva 2010/30/Ue sull’indicazione del consumodi energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e infor-mazioni uniformi relativa ai prodotti.

La normativa di riferimento

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etichettatura energetica secondola direttiva 98/11/CE.In particolare saranno verificatele prestazioni due tipologie dilampade:u CFL-i (le lampadine com-

patte - fluorescenti - inte-grate con trasformatore)

u Lampade alogene con at-tacco E27 o E14, a tensione direte.

I controlli verranno effettuati suun massimo di 70 modelli diffe-renti di sorgenti luminose (com-patibilmente con le risorse di-sponibili).I parametri di conformità dell'etichettaenergetica da controllare saranno:u flusso luminoso;u la potenza assorbita dalla lampada;u conformità formale ai requisiti di eti-

chettatura.

Il ruolo del MinisteroII Mise è l’autorità di vigilanza sulla con-formità dei prodotti (ai sensi dell’art.4 delD.lgs 104/2012) e ha responsabilità dellaprogettazione e, insieme ad Unioncamere,coordinerà il progetto peru identificare, per ciascuna tipologia di

sorgente luminosa, i modelli (marca enome commerciale o codice di identifi-cazione) per i quali saranno acquistati i20 pezzi da includere nel campione og-getto di controllo;

u elaborare un elenco di operatori econo-mici potenzialmente coinvolti nell'atti-vità di controllo;

u adottare gli eventuali provvedimenti dipropria competenza, in caso di non con-formità dei modelli delle sorgenti lumi-nose.

Il ruolo di UnioncamereUnioncamere individuerà le Camere di com-mercio da coinvolgere nell'esecuzione deicontrolli, sulla base localizzazione geogra-fica degli operatori economici da sottoporread attività di vigilanza. Inoltre, concorderà

con le Camere di commercio coinvolte i pianidi vigilanza provinciali e provvederà al pa-gamento per lo svolgimento dei controlli.

Il ruolo di Enea La collaborazione dell’agenzia in questoprogetto è un importante supporto per leattività di verifica tecnica sulla veridicitàdel contenuto delle etichette.Ha il compito di:u supportare il Ministero nell'identifica-

zione sia dei modelli delle lampade chedelle marche da controllare;

u valutare la documentazione tecnica deimodelli di sorgenti luminose ed i rap-porti di prova elaborati dai laboratori cheeseguiranno le prove stesse.

Risultati attesi Il progetto prevede il potenziamento dellacollaborazione tra i soggetti coinvolti in que-sta attività di vigilanza, Ministero - Union-camere, camere di commercio, Enea e Din-tec, per attuare al meglio il piano di vigilanzadel mercato nel settore delle sorgenti lu-minose.La stretta collaborazione punta a svolgereverifiche mirate in un’ottica di fornire ai con-sumatori informazioni accurate, pertinentie comparabili sul consumo di energia deiprodotti in questione, anche inducendo siail consumatore che il fabbricante a prendereiniziative volte a ridurre il consumo di ener-gia e di altre risorse essenziali. n

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L a necessità di ridurre i consumi e leemissioni delle autovetture, qualecomponente importante, anche se

non principale, dell’inquinamento atmosfe-rico, è da molti anni al centro di iniziativeeuropee, che sono state recepite, pur conqualche ritardo, anche nel nostro Paese.

Direttive europee su emissioni e consumi Per le emissioni inquinanti sono state viavia approvate varie direttive (denominateEuro 1, 2 etc.; l’ultima è la Euro 6, che saràobbligatoria dal 2014, mentre è vigente laEuro 5) che hanno progressivamente ri-dotto i livelli di sostanze inquinanti (es. mo-nossido di carbonio) consentiti per metterein commercio autovetture nell’Unione eu-ropea. Per ridurre i consumi e le emissioni di ani-dride carbonica (CO2), invece, ci si è affidatiin origine ad un accordo volontario stipu-lato, nel 1998, con le principali case auto-mobilistiche, le quali si erano impegnate aridurre il livello medio di tali emissioni a140 grammi per chilometro percorso entroil 2008, e a 120 grammi entro il 2012. Con il passare degli anni, è apparso chiaroche tale obiettivo non sarebbe stato rag-giunto. L’Unione europea, anche in seguitoad una maggiore consapevolezza degli ef-fetti di queste emissioni sui mutamenti cli-matici, ha perciò cambiato la sua strategia,approvando nel 2009 un Regolamento (di-rettamente applicabile senza necessità direcepimento da parte dei singoli Stati) cheindividua dei “target” di riduzione delleemissioni che le singole Case automobili-stiche devono raggiungere, a pena di pe-santi sanzioni pecuniarie, sia pure dal 2020.

Collateralmente, era stata approvata nel1999 la direttiva 1999/94, recepita in Italiacon il D.P.R. 84/2003, che poneva degli ob-blighi relativi alla pubblicità delle automo-bili e prevedeva una guida annuale che ri-portasse i consumi e le emissioni ufficialidi ogni auto in vendita in ogni paese.L’obiettivo era (ed è tuttora) favorire l’in-formazione ambientale dei consumatori,mettendoli in condizione di scegliere autocon minori consumi ed emissioni, sia a li-vello assoluto che relativamente ad altrimodelli simili.

La guida annualeDal 2008 la guida viene pubblicata annual-mente dal Ministero dello Sviluppo Eco-nomico, insieme con i Ministeri dell’Am-biente e delle Infrastrutture e Trasporti. Idati, che vengono comunicati dalle aziendedel settore, sono conformi a quelli delleomologazioni necessarie per mettere incommercio gli autoveicoli, e quindi, sonodirettamente comparabili, sebbene pos-sano, per loro natura, divergere anche sen-sibilmente da quelli dell’esperienza quoti-diana di ogni automobilista, legata a fattorisoggettivi, ma anche oggettivi (traffico, con-dizioni atmosferiche, etc.), estremamentevariabili.La guida contiene anche una graduatoriadei modelli di auto con minori emissioni dianidride carbonica, che, sebbene previstadalla norma per soli dieci modelli, è stataestesa ai dieci minori livelli di emissioni,per dare una maggiore informazione alconsumatore e un giusto riconoscimentoalle imprese che investono nelle caratteri-stiche ecologiche dei loro prodotti.

CARBURANTI E INQUINAMENTO

La riduzione dei consumie delle emissioni di CO2 delle autodi Emilio Rossillo

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L’analisi dei migliori modelli inseriti nelleguide, unitamente ai dati sui consumi com-plessivi e sulla media delle autovetture ven-dute, permette di individuare un “trend”generale di riduzione dei consumi e delleemissioni.

Trend dal 2008 al 2012In particolare, l’analisi dei dati relativi alperiodo 2008-2012, mostra miglioramenticontinui, anche se con differenti ritmi, siadei livelli minimi assoluti che di quelli re-lativi ai valori massimi dei modelli presentinella graduatoria. La presenza di modelli con emissioni di ani-dride carbonica inferiori a 100 grammi perkm percorso, che prima era sporadica, oraè piuttosto consistente e non assicura ne-anche la presenza nella graduatoria (il va-lore massimo riscontrato nel 2012 è 98g/km), mentre sono ormai disponibili mo-delli a quattro posti con emissioni pari a 87g/Km (86 se a due posti), sia a benzina (contecnologia ibrida; con solo motore a benzinail valore minimo è 90 g/km) che a gasolio.

Per i prossimi anni le Case automobilistichepromettono ulteriori riduzioni fino a livelliche prima erano impensabili, grazie anchealla tecnologia ibrida, che unisce un motoreelettrico a quello tradizionale.Anche per i consumi i dati della guida evi-denziano una costante riduzione: sono oggidisponibili modelli a quattro posti che con-sumano circa 3 litri di gasolio per 100 km,dato disponibile nel 2008 solo per vetturea due posti.Per la benzina i dati sono meno eclatanti,ma pur sempre significativi: si è passati da4,3 a 3,8 litri per 100 km, pari a 26,3 kmcon un litro di benzina.Anche i livelli massimi dei modelli presentinella graduatoria sono sensibilmente scesi:per la benzina si è passati da 5 a 4,3 litriper 100 km e per il gasolio da 4,4, a 3,8.Tutto ciò si ricollega ad una generale dimi-nuzione dei consumi di carburanti. Neiprimi sette mesi del 2012, le vendite di ben-zina in termini fisici sono diminuite del9,8% rispetto allo stesso periodo dell’annoprecedente, mentre per il gasolio la dimi-

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nuzione è del 9% (dati MiSE*): sebbene lecause prevalenti della diminuzione sianola crisi economica e l’aumento dei prezzi,un certo ruolo può essere anche attribuitoalla crescente presenza di auto con minoriconsumi e alla diffusione di stili di guidapiù orientati al risparmio di carburante.Nello stesso periodo, la media delle emis-sioni di anidride carbonica delle auto ven-dute in Italia, sia pure in netto calo rispettoall’anno precedente, si è ridotta da 130,2grammi per km a 127**, con una riduzionedel 2,4%, confermando una tendenza chedura da diversi anni, anche a livello euro-

peo: i dati relativi al 2011 evidenziavanouna riduzione del 3% rispetto all’anno pre-cedente, con un livello assoluto pari a 135,7g/km (l’Italia è uno dei paesi più virtuosi).

Crisi e innovazioneVa considerato che siamo attualmente, intutta l’Europa, in una fase di crisi del mer-cato dell’auto, che subisce i problemi del-l’economia continentale e contribuisce asua volta al ristagno, per l’importanza chel’industria dell’auto riveste in molti Paesi,fra cui l’Italia. Gli elevati prezzi dei carbu-ranti, dovuti sia a fattori internazionali (au-

MODELLI CON MINORI CONSUMI SUL MERCATO ITALIANO (Dati in l/100km)

Benzina Gasolio

Anno di Valore Valore Valore Valoreriferimento minimo minimo minimo minimo

tecnologia con sola 2 posti 4 postiibrida* benzina

2008 4,3 4,3 3,3 3,82010 3,9 4,3 3,4 3,72012 3,8 3,9 3,3 3,3*con tecnologia ibrida (benzina-elettrico)

Commento: si può notare come, seppure con qualche eccezione, i valori tendono a scendere nelcorso degli anni; l’introduzione della tecnologia ibrida e di altre innovazioni ha permesso aimigliori modelli a benzina di avvicinarsi ai valori dei migliori modelli a gasolio, aventi in genereminori consumi di carburante.

MODELLI CON MINORI EMISSIONI SUL MERCATO ITALIANO (migliori 10 livelli)

Benzina Gasolio

Anno di Valore Valore Valore Valoreriferimento minimo massimo minimo massimo

2008 103 118 88° (99) 1152009 99 110 88° (98) 1132010 89* (99) 110 89° (98) 1122011 87* (92) 101 87 1072012 86* (90) 98 87 98*con tecnologia ibrida (benzina-elettrico); tra parentesi il dato del migliore modello con sola benzina°modello omologato per due posti; tra parentesi il dato del migliore modello a gasolio con almeno quattro posti

Commento: si può notare come, seppure con qualche eccezione, i valori tendono a scendere dianno in anno; l’introduzione della tecnologia ibrida ha permesso ai migliori modelli a benzina diavvicinarsi e raggiungere i valori dei migliori modelli a gasolio, aventi in origine minori emissionidi anidride carbonica.

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mento dei prezzi del petrolio e debolezzadell’euro), sia all’aumentato carico fiscale,deprimono il mercato dell’automobile, ren-dendo più costoso il suo utilizzo. Questopuò essere visto, tuttavia, non solo comeproblema ma anche come opportunità, nelsenso di una spinta ad una ulteriore ridu-zione di consumi/emissioni, sia nell’acqui-

sto di nuove automobili da parte dei con-sumatori, sia nella progettazione e costru-zione di nuovi modelli da parte delle im-prese. Un esempio in questo senso èl’aumento, nel nostro Paese, delle imma-tricolazioni di veicoli a gas naturale (GPLe metano), dei consumi di questi carbu-ranti, e nel lancio di nuovi modelli a pro-pulsione elettrica o quantomeno ibrida.Nei primi sette mesi del 2012, le immatri-colazioni di auto alimentate a gpl sono piùche raddoppiate rispetto allo stesso pe-riodo dell’anno precedente (+119,6%), incontrotendenza rispetto al crollo del mer-cato dell’auto (-21,6% nello stesso periodo).Nello stesso periodo sopra considerato, iconsumi di GPL per autotrazione*** sonoaumentati del 5,8% rispetto all’anno pre-

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***Ministero Sviluppo Economico - Diparti-mento per l’Energia - DGSAIE.

***UNRAE (associazione delle Case auto-mobilistiche estere).

***Ministero Sviluppo Economico - Diparti-mento per l’Energia - DGSAIE.

Le fonti

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cedente, in controtendenza rispetto ai car-buranti tradizionali. Anche per il metano siregistra un notevole aumento delle imma-tricolazioni (+44,3% nello stesso periodo)e dei consumi (+2,7% nel 2011; non sonodisponibili dati ufficiali più recenti). Nel-l’insieme, le immatricolazioni di veicoli agas naturale hanno superato il 10% del to-tale del periodo considerato, e questo inassenza di incentivi all’acquisto, grazie an-che al minore aumento dei prezzi di questicarburanti.Contemporaneamente, è aumentata l’of-ferta di autovetture elettriche e ibride, cheaccoppiano un motore elettrico ad uno tra-dizionale, anche diesel.Nella guida del Ministero dello SviluppoEconomico, aggiornata a febbraio 2012,sono presenti 5 modelli elettrici, contro i 4del 2011, mentre il numero di Case auto-mobilistiche che presentano modelli ibridiè arrivato a 12, contro le 7 dell’anno prece-dente, con 22 modelli contro i 16 prece-denti. Tra i nuovi modelli, ce ne sono 2, pre-

sentati da altrettante Case,che applicano la tecnologiaibrida al motore diesel. Tra l’altro è oggi disponibileun modello ibrido che hacome motore principalequello elettrico, utilizzandoil motore termico per au-mentare la durata delle bat-terie. Tale tipo di autovet-tura, definita da alcunicome “elettrica ad autono-mia estesa”, è giudicata damolti la novità più interes-sante dal punto di vista eco-logico, in attesa che ven-gano risolti i problemi legatialla difficoltà e al tempo diricarica delle batterie.

Idee per il futuroIn conclusione, dalla crisipotrebbe nascere un mo-dello di sviluppo più sobrioe meno legato allo spreco

di risorse economiche ed ambientali, in cuil’automobile abbia il suo giusto ruolo dimezzo di trasporto individuale e familiare,nonché, in alcuni casi, collettivo (maggioreuso di taxi, sviluppo di car-sharing e car-pooling), perdendo invece alcune caratte-ristiche improprie che aveva acquisito nelrecente passato (es. status symbol o, peg-gio, fonte di “emozioni forti” legate al ri-schio: pensiamo al triste fenomeno delle“stragi del sabato sera”).In quest’ottica la tendenza alla riduzionedi consumi ed emissioni di anidride carbo-nica delle auto è un segnale positivo, ed èauspicabile che si sviluppi e si consolidinegli anni a venire. n

La guida 2012 al risparmio di carburanti ealle emissioni di CO2 delle auto è disponibilesul sito del Ministero dello sviluppo econo-mico alla sezione:Per il cittadino » Auto ed emissioni di CO2

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Il Ministero dello sviluppo eco-nomico, in collaborazione conUnioncamere e le principali Ca-

mere di Commercio, ha implemen-tato il servizio telematico Premaon-line utilizzato dalle imprese perla trasmissione della documenta-zione sui concorsi a premio.

Il protocollo d’intesa Sulla base del protocollo d’intesatra Ministero dello sviluppo economico eUnioncamere del 26 giugno 2009, in un’ot-tica di potenziamento dell’attività di con-trollo sulle manifestazioni a premio, è statodeciso infatti di dare alle Camere di com-mercio uno strumento di condivisione delladocumentazione che le imprese trasmet-tono al Ministero implementando le fun-zionalità del servizio telematico Prema on-line sia sul front office sia sul back office.

Un esempio di interoperabilitàtra le PAIl via è previsto per dicembre 2012, e graziead una serie di sviluppi tecnici realizzati alsistema telematico, tutta la documenta-zione e le informazioni sullo stato delle pra-tiche contenute nel database ministerialepossono essere acquisite direttamentedalle Camere di Commercio attraversospecifiche funzioni messe a disposizionedei funzionari camerali sul portale delleimprese (www.impresa.gov.it).La soluzione tecnica predisposta assicuraun accesso filtrato per singola pratica nelrispetto del Codice per la protezione deidati personali approvato con decreto legi-slativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e sulla base

di precise indicazioni fornite dal Garantedella Privacy. Inoltre, le imprese decideranno di volta involta se avvalersi delle Camere di Com-mercio per inviare al Ministero il verbale dichiusura.Qualora per il singolo concorso il Ministeroabbia emesso determinati atti non caricatisu Prema on line (per interruzione mo-mentanea del servizio), l’impresa sarà co-munque tenuta a consegnarli, spontanea-mente o su richiesta, alla Camera diCommercio che dovrà redigere il processoverbale delle operazioni svolte per il con-corso a premio.Con tali modifiche, pertanto, continua ilprocesso di interoperabilità tra pubblicheamministrazioni, conformemente a quantoprevisto dalle attuali linee guida del-l’Agenda digitale. n

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PREMA ON-LINE

Apertura del sistema telematicoalle Camere di Commerciodi Silvia Petrucci

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Le pagine web di manifestazioni a premiosono raggiungibili dal sito www.mise.gov.italla sezione:home page » in primo piano - elenco com-pleto » manifestazioni a premio

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In occasione della mia recente nomina aGarante per la sorveglianza dei prezzi èstato giustamente sottolineato come

l’attribuzione di tale funzione al titolaredella Direzione generale per il mercato, laconcorrenza ed i consumatori, che ha fra isuoi compiti il rapporto con le associazionidei consumatori e la gestione dell’Osser-vatorio prezzi, sia “finalizzata ad aumentarela sinergia fra segnalazioni dei consumatorie attività di monitoraggio e informazione,particolarmente importante in questo mo-mento in cui le difficoltà economiche perle famiglie e il calo dei consumi richiedonola massima attenzione sulle dinamiche deiprezzi”. Tale affermazione contiene in estre-ma sintesi una sorta di bilancio dell’evolu-zione di tale figura, dei suoi limiti e dellesue potenzialità, e al tempo stesso un im-portante spunto per le linee di attività delnuovo triennio.

Quali sono i compitiLe funzioni del Garante sono individuatedalla norma istitutiva (articolo 2, commi196-203, della legge finanziaria del 2008 esuccessive modificazioni) nel sovrintenderealla tenuta ed elaborazione dei dati e delleinformazioni segnalate agli uffici prezzidelle Camere di commercio, nella verificadelle segnalazioni delle associazioni deiconsumatori riconosciute, nell’analisi delleulteriori segnalazioni ritenute meritevolidi approfondimento, nella possibilità di av-viare indagini conoscitive finalizzate a ve-rificare l’andamento dei prezzi di deter-minati prodotti e servizi.Gli strumenti per lo svolgimento di tali fun-zioni sono individuati nella possibilità di av-

valersi, oltre che delle strutture del Ministerodello sviluppo economico, anche dei datirilevati dall’Istat, della collaborazione deiMinisteri competenti per materia, dell’Ismea,dell’Unioncamere, delle Camere di com-mercio, nonché del supporto operativo dellaGuardia di finanza per lo svolgimento di in-dagini conoscitive. Il Garante può inoltreconvocare le imprese e le associazioni dicategoria interessate al fine di verificare ilivelli di prezzo dei beni e dei servizi dilargo consumo corrispondenti al corretto enormale andamento del mercato.

I limiti delle funzioniNon sono invece attribuiti al Garante poteridiretti di intervento sanzionatorio relativa-mente alle eventuali anomalie rilevate, nécompetenze di proposta diretta relativa-mente agli interventi finalizzati a risolvereeventuali criticità rilevate nel livello deiprezzi ritenute connesse a carenza di tra-sparenza e concorrenzialità del mercato,essendo invece i risultati dell’attività diverifica, analisi ed indagine sull’andamentodei prezzi svolta dal Garante espressamentedestinati, da un lato, ad essere resi noti alpubblico attraverso il sito dell’Osservatorioprezzi e, dall’altro, ad essere riferiti al Mi-nistro dello sviluppo economico anche aifini della formulazione da parte del mede-simo Ministro di segnalazioni all’AutoritàGarante della concorrenza e del mercato edi proposte normative.

Gli spazi di interventoChiarire in tal modo i limiti dell’istituto nonè però un modo per sminuirne la portata,o per sottovalutare l’impegno che mi viene

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IL GARANTE PREZZI

Limiti e potenzialità della funzionedi Gianfrancesco Vecchio

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zirichiesto e che intendo adempiere piena-mente, né ridimensionare le grandi poten-zialità di un incarico che sono onorato misia stato attribuito. Al contrario, è il miomodo di evidenziare tutti i molteplici spazidi intervento propri della figura, senza in-dulgere a velleità di “espansione” dellesue funzioni oltre il confine normativo trac-ciato, e senza, quindi, disperdere energiee determinare aspettative destinate a restarefrustrate.Ho la fortuna, stante il tempo trascorsodalla prima istituzione del Garante, di nonavere la pressione della forte attenzionemediatica e delle eccessive aspettative inizialia suo tempo determinate da tale innovazionenormativa e di potermi, per contro, avvalerein tale attività dell’esperienza che gli ufficidel Ministero hanno maturato nel supportoal dottor Sambuco e al dottor Mastrobuono,che mi hanno preceduto in tale funzione e,soprattutto, al dottor Lirosi che, quale primoGarante prezzi, ha costruito con unanimeapprezzamento i fondamenti di tale figura.

Lo scenarioAnche la generale situazione dei prezzi(proprio il mese di novembre ha segnatoun lieve rallentamento dell’inflazione) mipermette di avviare la mia attività in unasituazione di minore allarme, ma non diminore attenzione, considerate le tensioniricorrenti sui prezzi dei prodotti energeticie di quelli a maggiore frequenza d’acquisto(il cui tasso di inflazione è comunque piùalto e si riduce in misura minore) e tenutoconto della grave situazione di crisi checontinua a colpire duramente le capacitàd’acquisto delle famiglie, rendendo inso-stenibili ed estremamente preoccupantianche aumenti di prezzi che in altri momentinon sarebbero forse apparsi particolarmentesignificativi.Questa lunga premessa, quindi, ha lo scoposoprattutto di evidenziare che, nel miomodo di vedere le cose, il Garante ha in-nanzitutto una importante funzione di“ascolto”, analisi ed elaborazione dellesegnalazioni che pervengono dai singoli

Un importante ruolo di catalizzatoredelle varie attività svolte da diversi

soggetti pubblici e privati edalle associazioni dei consumatori

per la sorveglianza dei prezzi

Con Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri del 4 ottobre 2012, su proposta delministro dello Sviluppo economico CorradoPassera, è stato nominato il nuovo Garantedella sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mr.Prezzi. È Gianfrancesco Vecchio, 57 anni, Di-rettore generale per il mercato la concorrenzail consumatore la vigilanza e la normativa tec-nica del Ministero dello sviluppo economico.La nomina del dottor Vecchio - che ricoprel’incarico a titolo totalmente gratuito - è di-venuta operativa il 19 novembre 2012 con laregistrazione della Corte dei Conti.

Il nuovo garante dei Prezzi

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cittadini consumatori,che consente di daremaggior ruolo e voceagli stessi, e di raccolta,analisi ed elaborazionedelle più organiche se-gnalazioni effettuatedalle associazioni deiconsumatori, cui per-sonalmente annetto im-portanza fondamentalenello sviluppo della miaattività.

Gli interlocutorie le collaborazioniNé meno importante ap-pare l’integrazione di talisegnalazioni di parte,dal lato della domandadi mercato e dei soggetti più meritevolidella tutela pubblica, con le informazioniacquisite anche dal lato dell’offerta di mer-cato, mediante le indagini dirette o il rap-porto dialettico con le organizzazioni di ca-tegoria rappresentative dei produttori dibeni e servizi, e con le evidenze e valutazioniche il Garante può e deve acquisire nel-l’ambito di rapporti istituzionali di collabo-razione con le altre amministrazioni edenti competenti in materia, e in primo luogocon la collaborazione dell’Istat e del si-stema delle Camere di commercio, ed an-che attraverso le opportune intese di col-laborazione con le autorità di regolazionedi settore, dotate di più significativi poteridi indagine ed anche di competenze di in-tervento relativamente ai prezzi ed alletariffe di importanti servizi di interessepubblico.Centrale è quindi l’attività di analisi, perevitare che la somma acritica delle diversesegnalazioni non consenta di comprendererealmente i fenomeni di mercato in corso.Si tratta di dare voce e sostanza concretaalle denunce dei consumatori e non sem-plicisticamente di aggiungere denuncia adenuncia o, peggio, di partecipare ad un’inu-tile gara a chi genera più allarme, a rischio

di determinare assuefazione all’idea stessadei continui aumenti e, amplificando ingiu-stificatamente l’aspettativa del loro verifi-carsi, di finire addirittura per favorirli, comeuna sorta di profezia che si autoavvera. Im-portante a tal fine è l’esperienza già maturatadall’Osservatorio prezzi nell’individuazionedelle variazioni “anomale”, significativamenteinferiori o superiori alle variazioni generalidell’inflazione, al fine di concentrare sullestesse l’attenzione e di approfondirne lecause a seconda che le stesse possano es-sere individuate in fattori esogeni (ad esem-pio incrementi o decrementi dei prezzi in-ternazionali delle relative materie prime) opiuttosto in problemi connessi alle caratte-ristiche scarsamente concorrenziali e dipoca trasparenza del relativo mercato, o inveri e propri comportamenti speculativi.Fondamentale, infine, è l’informazione piùcompleta e corretta possibile al consu-matore, per favorire una piena ed esattaconoscenza dei fenomeni, evitando al tempostesso allarmismi ingiustificati e parimentiingiustificate sottovalutazioni relativamentealle dinamiche di prezzo in corso, nell’otticadi contribuire a rendere i consumatori sog-getti sempre più consapevoli ed attivi sulmercato, protagonisti che con i loro com-

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portamenti virtuosi e le loroscelte possono contribuirein modo determinante al-l’evoluzione del mercato stes-so ed alla determinazione diun livello dei prezzi sosteni-bile. Importante è a tal finel’attività di comunicazione,attraverso tutti gli strumentidisponibili, intesa come co-municazione di dati, infor-mazioni, iniziative, contenuti- che presuppone, quindi, ungrande e reale lavoro di squa-dra a monte per il reperi-mento dei dati, l’elaborazionedelle informazioni, la costru-zione delle iniziative e deicontenuti - e non quale atti-vità fine a se stessa di auto-promozione della figura stes-sa del Garante. Segnalazioni, dati, analisi evalutazioni di criticità, co-struite con il coinvolgimentoe la partecipazione dei diversisoggetti interessati e dei di-versi enti competenti, fruttodi un lavoro collettivo e dellastruttura del Ministero, sono poi elementiche il Garante pone a disposizione dell’au-torità politica come base per l’individuazionedei settori in cui intervenire a correzionedi squilibri e distorsioni e per l’individuazionedelle soluzioni più opportune per tutelaregli interessi dei consumatori e ripristinarecondizioni di corretto ed efficiente funzio-namento del mercato.E questo solo per restare nell’ambito dellanormale fisiologia del compito. Quando poil’analisi dovesse evidenziare ipotesi pato-logiche di vere e proprie speculazioni o dicomportamenti distorsivi della concorrenza,non è infatti poca cosa che vi sia comunqueanche un ruolo di segnalazione ai fini delleulteriori verifiche e degli interventi san-zionatori da parte dell’Autorità Garantedella concorrenza e del mercato e dellealtre autorità competenti.

Come Garante, in conclusione, non mi sentoinvestito di rilevanti poteri e compiti di au-tonomo intervento per sanzionare i com-portamenti scorretti in materia di prezzi etariffe e neppure di compiti esclusivi di rile-vazione ed analisi dei prezzi. Ma sicuramente,con l’aiuto di tutti coloro che hanno a cuoregli interessi dei consumatori ed il rafforza-mento del loro ruolo, dovrò impegnarmi inun importante ruolo di catalizzatore dellediverse attività svolte in materia da unamolteplicità di soggetti pubblici e privati edalle stesse associazioni dei consumatori,con una grande opportunità, che non deveessere vanificata, di contribuire insieme almiglioramento del funzionamento del mer-cato ed al contenimento dei prezzi entro di-namiche coerenti con il buon funzionamentodello stesso e, comunque, sostenibili per icittadini e per le imprese. n

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Nel periodo ottobre 2011-ottobre2012 i cittadini italiani hanno assi-stito a rincari rilevanti dei prezzi dei

carburanti: benzina e GPL sono aumentatidel 16% e il diesel del 18%.Essendo l’Italia un paese fortemente mo-torizzato, tali aumenti si ripercuotono di-rettamente e significativamente su un grannumero di cittadini e famiglie.

Le componenti delprezzo della benzinaPer quanto riguarda le variazioni del prezzodella benzina, se un ruolo di primo pianohanno avuto le modifiche delle accise - so-prattutto quelle varate nel dicembre 2011- che passate da 0,622 a 0,704 €/litro a di-

cembre, aumentano di 2 centesimi a giu-gno, per salire di ulteriori 4 millesimi adagosto, si deve anche evidenziare il ruolodelle diverse componenti del prezzo stesso(cfr Grafico 1).

Il prezzo industriale, in primo luogo, equi-valente ad un costo di produzione prima ditasse ed accise, che include il costo dellamateria prima (il petrolio greggio), la raffi-nazione, il trasporto e la distribuzione, pas-sato da 0,69 a 0,79 €/lt. con un massimo aaprile 2012 di 0,826 €/lt.Ed, infine, l’IVA applicata che a seguito del-l’incremento a settembre 2011 incide at-tualmente per 0,320 €/lt, rispetto ai 0,276di un anno fa.

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I PREZZI DEI CARBURANTI

Un anno difficileper i consumatoridi Orietta Maizza e Giancarlo Fiorito

GRAFICO 1. Le componenti del prezzo della benzina (€/litro) ottobre 2011 - ottobre 2012

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Il dieselAnalogamente per l’evolu-zione delle componentidel costo del diesel pa-gato alla pompa: ilprezzo industrialea ottobre 2011era 0,752 €/lt.cui si som-mava l’accisadi 0,481 €/lt.Su questi ele-menti un’IVA del21% significava 0,257 €/lt. I suc-cessivi aumenti sia del prezzo in-dustriale che dell’accisaspiegano il passaggio da 1,481€/lt. agli attuali 1,747 €/lt. Ineffetti, l’accisa gravante

sul diesel è aumentata del 30% in un annoe, per dare un’idea dell’impatto, il diesel

rappresenta il triplo dei consumi dellabenzina - 1,8 rispetto a 0,6milioni di tonnellate (fonte

MISE - DGSAIE) - es-sendo il carburanteutilizzato per il tra-

sporto pesante.

Il GPL Il GPL per autotra-

zione è un carburante cheva diffondendosi per ragioni sia

economiche che ambientali pur -ad oggi - rappresentando meno

del 4% del mercato dei carburantiin termini di quantità vendute.

Rispetto ai carburanti

GRAFICO 2. Le componenti del prezzo del diesel per auto (€/litro) ottobre 2011 - ottobre 2012

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tradizionali il gas petrolio liquefatto è sog-getto ad una accisa minima che, tuttavia, èpassata da 0,125 a 0,147 €/lt. (+18%) con ildecreto SalvaItalia di dicembre 2011.

Il Grafico 3 presenta l’evoluzionedelle componenti di costo del GPL,il prezzo industriale è cresciuto dioltre 7 centesimi negli ultimi 12mesi, passando per un massimoall’inizio di aprile; le altre compo-nenti di costo confermano unacrescita prossima ai 2 centesimi/litro.

Confronto con gli altripaesi europeiUn confronto del prezzo della ben-zina al consumo nei maggiori paesieuropei è proposto nel Grafico 4, incui presentiamo gli stacchi (o diffe-renziali) tra il prezzo di ciascunpaese e la media di Eurolandia(l’Unione Monetaria Europea a 17paesi). Dal grafico si nota come ildifferenziale del prezzo italiano siasuperiore agli altri paesi conside-rati, viaggiando intorno ai 15 cen-

tesimi mentre negli altri paesi risultacostante o in calo. Il contributo a tale diffe-renziale proviene principalmente dall’in-cremento della componente fiscale ed, in

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GRAFICO 3. Le componenti del prezzo del GPL per auto (€/litro) ottobre 2011 - ottobre 2012

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particolare, dall’incremento dell’accisa. In-fatti, nel corrispondente periodo lo staccoitaliano dalla media UME del prezzo indu-striale si è aggirato su una media di 3 mil-lesimi risultando decrescente tra ottobre2011 e ottobre 2012.

Il prezzo del diesel rispetto alla media UeL’analisi degli stacchi del diesel al con-sumo (Grafico 5) ci vede al primo posto, conun trend in evidente crescita in corrispon-denza con l’ aumento delle accise di finedel 2011, nonostante in questo periodo lostacco del prezzo industriale del diesel siaandato diminuendo da 4 a 2 centesimi/litro.

Il prezzo del GPL a confrontocon la media UeUn discorso diverso concerne il GPL, carbu-rante che in Italia è stato storicamente piùeconomico rispetto agli altri paesi e chegode di notevole diffusione sia per quantitàvendute che in termini di vetture circolanti.Il Grafico 6 mostra un differenziale prossimoallo zero nel nostro paese con un massimonel mese di aprile.Negli altri paesi si registrano oscillazioni,particolarmente rilevanti in Francia, e ten-denzialmente speculari rispetto allo staccoitaliano in quanto l’Italia ha un forte peso nelcalcolo della media. In altri termini, l’au-

GRAFICO 4. Stacco del prezzo della benzina al consumo rispetto alla media UME (€/litro)

Benzina senza piombo Gasolio auto GPL auto

P. ACC. IVA P. P. ACC. IVA P. P. ACC. IVA P.CONS IND. CONS IND. CONS IND.

var. % 15,9 18,8 15,9 13,4 17,9 30,8 18,0 9,9 16,2 17,6 16,2 15,8ott. 2012* 1,842 0,728 0,320 0,794 1,747 0,617 0,303 0,826 0,849 0,147 0,147 0,555ott. 2011* 1,590 0,613 0,276 0,701 1,481 0,472 0,257 0,752 0,731 0,125 0,127 0,479*media calcolata sulle prime tre settimane

TABELLA 1. Valori e variazioni di Benzina, Diesel e GPL

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mento italiano di aprile ha“spinto” la media Ue, com-portando una diminuzionedello stacco negli altri paesi.Da notare, infine, che l’accisavigente sul GPL negli altripaesi è notevolmente infe-riore al nostro: ogni mille litrisi pagano 59,9 € in Francia,91,8 in Germania e 32,42 inSpagna a fronte dei 147 € inItalia.

Il trend A fronte di questa analisi deiprezzi è opportuno fare uncenno ai consumi di carbu-rante. Nell’ultimo anno sia levendite di benzina che deldiesel hanno risentito dellacrisi economica, riflettendo comporta-menti dei consumatori volti a un minor uti-lizzo di veicoli ed indicativi di minore attivitàeconomica nel suo complesso. Nella Ta-bella 2 vengono riportati i consumi nel pe-riodo gennaio - settembre 2011 e 2012. Daquesta si evince come i carburanti mag-

giori presentino variazioni decisamentenegative; nei primi nove mesi di que-st’anno, infatti, benzina e diesel per autosono calati, rispettivamente del 10,6 e del9,3% rispetto al corrispondente periodo del2011. Fa un’eccezione il GPL che presentavariazioni positive rispetto al 2011.

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GRAFICO 5. Stacco del prezzo del diesel al consumo rispetto alla media UME (€/litro)

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GRAFICO 6. Stacco del prezzo del GPL al consumo rispetto alla media UME (€/litro)

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Infine, si deve sottolineare come oltre aquella fiscale, in Italia anche la compo-nente industriale del prezzo giochi un ruolofondamentale, poiché nel nostro paesesussistono inefficienze (e costi) dovuti siaalle raffinerie che la rete di distribuzionesovradimensionata.In Italia vi sono oltre 20.000 distributori sulterritorio, con un erogato medio inferioreagli altri paesi.Se da una parte può essere comodo avereil distributore sotto casa, dall’altra portarei carburanti in modo capillare sul territoriogenera costi aggiuntivi rispetto a rifornireun numero minore di stazioni più grandiaperte 24 ore al giorno. n

gennaio-settembre 2011 gennaio-settembre 2012 Variazione(in .000 tonnelate) (in .000 tonnelate) (valori percentuali)

Benzina 7.105 6.351 -10,6Diesel 19.078 17.308 -9,3GPL 936 995 6,3

TABELLA 2. Consumi di carburante

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DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012, N. 147

Servizi nelmercato interno

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE,relativa ai servizi nel mercato interno.(G.U. n. 202 del 30 agosto 2012 - s.o.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato in-terno;Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adem-pimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-munità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gliarticoli 1 2, 3 e 4 e 41 e l’allegato B;Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazionedella direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;Considerata la necessità di apportare correzioni ed integrazionial decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con il quale è stata re-cepita nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE relativa aiservizi nel mercato interno;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 30 aprile 2012;Preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanonon ha espresso il parere nei termini prescritti ai sensi dell’articolo2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 3 agosto 2012;Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministrodello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concertocon i Ministri dell’interno, degli affari esteri, dell’economia e dellefinanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione eper gli affari regionali, il turismo e lo sport;

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EmanaIl seguente decreto legislativo:

Modificazioni all’articolo 8, relativo alle definizioni, e all’articolo10, relativo alla libertà di accesso ed esercizio, del decreto le-gislativo 26 marzo 2010 n. 59

1. All’articolo 8, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59, le parole: «dichiarazione di inizio attività (D.I.A.),di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7agosto 1990, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazionecertificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all’articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241».2. All’articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ilcomma 2 è abrogato.

Modificazioni all’articolo 17 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni eall’articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e be-vande

1. All’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ilcomma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del rilascio del titoloautorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attività diservizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamenteprevisto, il procedimento di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto1990, n. 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all’articolo 14per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del pre-sente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazionedi inizio attività, si applica l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni.».2. All’articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’apertura o il trasfe-rimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti ebevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gra-dazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti adautorizzazione rilasciata dal comune competente per territoriosolo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’aperturae il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento dellagestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma,in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio diattività da presentare allo sportello unico per le attività produttivedel comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;b) al comma 2, le parole: «È subordinata alla dichiarazione diinizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo,

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anche» sono sostituite dalle seguenti: «È subordinata alla se-gnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19della legge n. 241 del 1990, anche»;c) al comma 9, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività».

Modificazioni all’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo agli esercizi di vicinato

1. All’articolo 65 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, dellalegge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività».

Modificazioni all’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo agli spacci interni

1. All’articolo 66 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, dellalegge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività».

Modificazioni all’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo agli apparecchi automatici

1. All’articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, dellalegge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività».

Art. 3

Art. 4

Art. 5

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Modificazioni all’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo alla vendita per corrispondenza, televisione oaltri sistemi di comunicazione.

1. All’articolo 68 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di inizio di at-tività” e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo, dellalegge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività” sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività».

Modificazioni all’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo alle vendite presso il domicilio dei consumatori

1. All’articolo 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività»sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di iniziodi attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 dellalegge»;b) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività»;c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L’attività di in-caricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è con-siderata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge17 agosto 2005, n. 173, se nell’anno solare per la stessa è percepitoun reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapportodi agenzia di cui all’articolo 74 fintanto che l’incaricato operi, inassenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione,a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2dell’articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver as-sunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante alcunobbligo vincolante di svolgere attività promozionale.».

Modificazioni all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del2010, recante requisiti di accesso e di esercizio delle attivitàcommerciali, ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) alla lettera f) del comma 1 le parole: «non detentive» sonosoppresse;

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b) al comma 2 le parole: «il gioco d’azzardo, le scommesse clan-destine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalleseguenti: «il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonchéper reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi»;c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il divieto di eserciziodell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e aisensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a de-correre dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la penasi sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dalgiorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilita-zione.»;d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di società,associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui aicommi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante,da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti isoggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Pre-sidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresaindividuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posse-duti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attivitàcommerciale.»;e) l’alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: «6. L’esercizio,in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, diun’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceolo-gico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti ebevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti re-quisiti professionali:»;f) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: «b)avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quin-quennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresanel settore alimentare o nel settore della somministrazione dialimenti e bevande o avere prestato la propria opera, pressotali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto allavendita o all’amministrazione o alla preparazione degli ali-menti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equi-valenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzogrado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previ-denza sociale;»;g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Sia per le im-prese individuali che in caso di società, associazioni od organismicollettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essereposseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alter-nativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commer-ciale.»;h) l’ultimo comma indicato con il numero 3 assume il numero 7;i) al comma 7, dopo le parole: «Sono abrogati i commi 2, 4, e 5»sono inserite le seguenti: «e 6».2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate leseguenti modificazioni:

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a) all’articolo 22, comma 1, dopo la parola: «decreto» sono inseritele seguenti: «e le disposizioni di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 e 69del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,»;b) all’articolo 22, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), leparole: «di cui all’articolo 5, comma 2» sono sostituite dalle se-guenti: «di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59»;c) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelcaso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di ven-dita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presain considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le disciplineper le due tipologie di attività.».

Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59del 2010, recanti altre semplificazioni di attività commerciali,ausiliarie e connesse

1. Dopo l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sonoinseriti i seguenti:«Art. 71-bis (Commercio all’ingrosso con deposito e produzionedi margarina e grassi idrogenati).1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo,sono abrogate le seguenti disposizioni:a) la legge 4 novembre 1951, n. 1316, recante disciplina dellaproduzione e del commercio della margarinae dei grassi idrogenati alimentari;b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n.131, recante approvazione del regolamento per la esecuzione dellalegge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione edel commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;c) il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997,n. 519, recante regolamento recante disciplina dei procedimentirelativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassiidrogenati alimentari, a norma dell’articolo 20, comma 8, dellalegge 15 marzo 1997, n. 59.2. All’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti ammi-nistrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazionedel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole: “È subor-dinato ad una denuncia di inizio attività” sono sostituite dalleseguenti: “Non è subordinato ad alcuna specifica segnalazionecertificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal rego-lamento CE/852/2004.”.Art. 71-ter (Attività di commissionario, mandatario, astatore e dicommercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelliortoflorofrutticoli, carnei, ittici) - 1. A decorrere dalla data di en-trata in vigore del presente articolo, è soppresso l’albo dei com-missionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei

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ed ittici ed è abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio all’ingrossodei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.2. Il comune inibisce l’attività di commissionario, mandatario,astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggettiche, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono osono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previstidagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 delcodice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate inleggi speciali di igiene. Il provvedimento viene comunicato dallosportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati al-l’ingrosso perché non consentano all’inibito l’accesso al mercatoe telematicamente al registro delle imprese per l’iscrizione delprovvedimento nel repertorio delle notizie economiche e ammi-nistrative (REA).3. Il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del decreto legi-slativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: “L’eser-cizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quellorelativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflo-rofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al pos-sesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1,del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”.».

Modificazioni all’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo all’attività di facchinaggio

1. All’articolo 72 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività»;b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. All’articolo 17,comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: “di capacitàeconomico-finanziaria, tecnico-organizzativa e” sono soppresse.».

Modificazioni all’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo all’attività di intermediazione commerciale e diaffari

1. All’articolo 73 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, dellalegge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;b) il comma 7 è abrogato.

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Modificazioni all’articolo 74 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo all’attività di agente e rappresentante di com-mercio

1. All’articolo 74, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010,le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalleseguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole:«articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituitedalle seguenti: «articolo 19 della legge».

Modificazioni all’articolo 75 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo all’attività di mediatore marittimo

1. All’articolo 75, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010,le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalleseguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole:«articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge» sono sostituitedalle seguenti: «articolo 19 della legge».

Modificazioni all’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo all’attività di spedizioniere, ed alla legge 14 no-vembre 1941, n. 1442

1. All’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sonosostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di at-tività» e le parole: «articolo 19, comma 2, primo periodo, dellalegge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 della legge»;b) al comma 3, le parole: «se l’attività è svolta in forma di impresa,oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative(REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnandoad essi la relativa qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «e,quelli dei soggetti che l’abilitano, nella posizione REA relativa al-l’impresa»;c) il comma 5 è abrogato;d) al comma 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: «È altresìsoppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14, 15, e 16della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sonoassicurate dal Ministero dello sviluppo economico.».2. Alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 6, comma 3, primo periodo, come modificato dal-l’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «Ilsoggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità

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finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di unaSocietà per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata,Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, oc-corre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delleeventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale» sonosostituite dalle seguenti: «L’impresa deve essere in possesso deirequisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capi-tale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nelcaso di Società a responsabilità limitata, Società in accomanditasemplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraversol’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’am-montare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato,»;al secondo periodo, le parole: «Per le ditte individuali» sono so-stituite dalle seguenti: «Per le imprese individuali e le societàcooperative»;b) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7 - 1. Quando il ri-chiedente l’iscrizione nell’elenco autorizzato è una società, i cer-tificati di cui alla lettera d) dell’articolo 4 devono riferirsi al presi-dente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui èconferita la firma sociale; per le società in accomandita ai sociaccomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro com-ponenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidenteo al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previstodal comma 2 dell’articolo 6, devono possedere i requisiti di cui alcomma 1 dell’articolo 6.».

Modificazioni alla legge 17 agosto 2005, n. 174, e all’articolo 77del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attività di ac-conciatore

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all’articolo 2, comma 2, come modificato dall’articolo 77, comma1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazionedi inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazionecertificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2,secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «ar-ticolo 19 della legge»;b) all’articolo 3, comma 5-bis, come inserito dall’articolo 77,comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo la parola:«acconciatore» sono aggiunte le seguenti: «ed è iscritto nel re-pertorio delle notizie economico-amministrative (REA) conte-stualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di ini-zio di attività».2. All’articolo 77 del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo ilcomma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dalla data dientrata in vigore del presente comma sono abrogati gli articoli 1,commi terzo, quarto, quinto e sesto e 2, 2-bis, 3, 4 e 5 della legge

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14 febbraio 1963, n. 161. Al secondo comma dell’articolo 1 dellalegge 14 febbraio 1963, n. 161, le parole: “degli articoli successivi”sono sostituite dalle seguenti: “legislative vigenti in materia”.».

Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all’articolo 78del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all’attività di este-tista

1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:a) all’articolo 2, come modificato dall’articolo 78 del decreto legi-slativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività»sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di iniziodi attività» e le parole: «articolo 19, comma 2, secondo periodo,della legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 19 dellalegge»;b) all’articolo 3, comma 01, come inserito dall’articolo 78 del de-creto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto in fine il seguente pe-riodo: «Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizieeconomico amministrative (REA) contestualmente alla trasmis-sione della segnalazione certificata di inizio di attività.»;2. Il comma 3 dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del2010 è sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l’arti-colo 4, comma 1, l’articolo 6, comma 4, dalle parole: “prevedendole relative sessioni” fino alla fine del precitato comma, e l’articolo9, comma 1, limitatamente alle parole: “in forma di imprese eser-citate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme disocietà previste dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 8agosto 1985, n. 443”, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».

Modificazioni all’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo all’attività di tintolavanderia

1. All’articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sonoap-portate le seguenti modificazioni:a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di at-tività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazionecertificata di inizio di attività» e le parole: «articolo 19, comma 2,secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «ar-ticolo 19 della legge»;b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizionidella legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificatedal presente articolo, escluse quelle concernenti l’obbligo di de-signazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle im-prese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionaliad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamentedalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».

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Articoli aggiuntivi dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli

1. Dopo l’articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sonoinseriti i seguenti:«Art. 80-bis (Stimatori e pesatori pubblici). - 1. È soppresso il ruolodegli stimatori e pesatori pubblici.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolosono o restano abrogate le seguenti disposizioni:a) l’articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato conregio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazionedel testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell’economiacorporativa nella sola parte in cui prevede l’istituzione del ruolodegli stimatori e pesatori pubblici;b) il decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’ar-tigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovoregolamento-tipo per la formazione presso le Camere di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli sti-matori e pesatori pubblici.Art. 80-ter (Attività di mediatori per le unità di diporto). - 1. Adecorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo èsoppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità da di-porto, sono abrogati il capo III del titolo III e gli articoli 50 e 51del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse,nella rubrica del citato Titolo III, le parole: «e sulla mediazione». Art. 80-quater (Ruolo dei periti e degli esperti). - 1. Fatta salvala possibilità di successive modificazioni nell’ambito dell’ordi-naria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degliesperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo deiperiti e degli esperti presso le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell’indu-stria del commercio e dell’artigianato in data 29 dicembre 1979,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980,sono apportate le seguenti modificazioni.a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «4. - L’iscrizione nel ruoloè disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato eagricoltura.»;b) al settimo comma dell’articolo 5 le parole: «La commissionedi cui all’articolo 4» e le parole: «la commissione» sono sostituitedalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianatoe agricoltura»;c) al primo comma dell’articolo 6 le parole: «ed alla propostadella commissione di cui all’art. 4» sono soppresse ed al secondocomma dell’articolo 6 le parole: «in base ad istruttoria eseguitadalla commissione anzidetta» sono soppresse;d) all’articolo 7 le parole: «che decide, sentita la commissionecentrale per l’esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui al-l’articolo seguente» sono abrogate;

Art. 18

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e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;f) all’articolo 10 le parole: «l’attività abitualmente esercitata»sono soppresse;g) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «11. Il ruolo è pubblico el’elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della cameradi commercio.»;h) all’articolo 13, le parole: «La commissione di cui all’articolo 4»sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, indu-stria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove delcaso, l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15»sono soppresse;i) all’articolo 15, le parole: «commissione prevista dall’art. 4»sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di com-mercio» e il quinto comma è abrogato;l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente allelettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma,e 16.2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degliesperti sono assolte dall’ufficio competente della camera di com-mercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.Art. 80-quinquies (Apertura, modificazione, ampliamento ed eser-cizio di un magazzino generale). - 1. L’attività di apertura, modifi-cazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale èsoggetta, ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, alla segnalazionecertificata di inizio di attività, da presentare con comunicazioneunica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamenteallo sportello unico per le attività produttive.2. L’alinea del primo periodo del primo comma dell’articolo 2 delregio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, è sostituito dal seguente:«Le imprese che vogliono istituire ed esercitare un magazzino ge-nerale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico,ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5,per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allosportello unico per le attività produttive la segnalazione certificatadi inizio dell’attività corredata dalle seguente documentazione edichiarazioni sostitutive dal quale risulti:».3. All’articolo 21, secondo comma, del regio decreto-legge 1° lu-glio 1926, n.2290, le parole: «trascorso il detto termine» sonosoppresse.4. L’articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio1927, n. 126, è sostituito dal seguente: “Art. 1. -1. La segnalazionecertificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzinogenerale in locali da costruire o da trasformare deve essere cor-redata da un regolare progetto delle opere da compiere, munitodel «visto» dell’ufficio del genio civile nonché del relativo pianofinanziario, con l’indicazione delle persone o enti che forniscono icapitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate

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le planimetrie con una perizia vistata dall’ufficio del genio civile.Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello spor-tello unico dell’edilizia a cui lo sportello unico per le attività pro-duttive trasmette l’istanza. Lo sportello unico dell’edilizia comu-nica l’esito al Ministero dello sviluppo economico.”.5. Il sesto comma dell’articolo 2 del regolamento di cui al regiodecreto 16 gennaio 1927, n. 126, è sostituito dal seguente: “La li-berazione della cauzione deve essere chiesta al Ministero dellosviluppo economico contestualmente alla presentazione della se-gnalazione di cessazione dell’attività presentata al registro delleimprese. La domanda di liberazione della cauzione è pubblicatadal registro delle imprese e nell’albo della camera di commercio.Trascorsi quaranta giorni dalla data dell’ultima di tali pubblicazionisenza che vi siano opposizioni, la camera di commercio pronunciala liberazione della cauzione; l’opposizione ha effetto sospensivosino a che non sia ritirata o respinta anche con sentenza provvi-soriamente esecutiva.”.6. L’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, èsostituito dal seguente: “Art. 4 - 1. Il Ministero dello sviluppo eco-nomico esegue gli accertamenti e le verifiche necessarie, ancheavvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, neitermini previsti dall’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Taliaccertamenti verranno effettuati, di concerto col Ministero del-l’economia e delle finanze - Agenzia delle dogane-, quando sitratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.”.7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n.126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di iniziodi attività. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i re-quisiti morali previsti per l’esercizio delle attività commerciali aisensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibilial possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell’esistenzao meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmenteadottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determi-nazione della cauzione o fideiussione per l’esercizio dell’attività.Sono fatte salve le disposizioni applicabili ai magazzini generaliper gli aspetti di natura fiscale e per gli aspetti della loro attivitàriconducibili ad attività escluse dall’ambito di applicazione delpresente decreto ai sensi dell’articolo 48. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo,sono abrogate le seguenti disposizioni.a) gli articoli 2, primo comma, quinto paragrafo, 3, 5, 6, secondocomma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, “Ordinamento deimagazzini generali”.b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto 16 gen-naio 1927, n. 126, recante approvazione del regolamento generale

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concernente l’ordinamento e l’esercizio dei magazzini generali el’applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini ge-nerali. Art. 80-sexies (Impianto di un nuovo molino, trasferimentoo trasformazione di molini esistenti).1. L’esercizio dell’attività di impianto di un nuovo molino, trasfe-rimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensidell’articolo 25, comma 3, alla segnalazione certificata di inizio diattività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dal-l’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delleimprese che la trasmette immediatamente allo sportello unicoper le attività produttive.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo,la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente dellaRepubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.».

Modificazioni all’articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del2010, relativo ai marchi ed attestati di qualità dei servizi

1. All’articolo 81, del decreto legislativo n. 59 del 2010, dopo ilcomma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le violazioni delle di-sposizioni di cui al comma 1 sono valutate ai fini della individua-zione di eventuali azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli aisensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il codice del con-sumo, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’arti-colo 27 del medesimo codice.».

Modificazioni all’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del2010, recante modifiche ed abrogazioni

1. All’articolo 85 del decreto legislativo n. 59 del 2010 sono ap-portate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è abrogato;b) al comma 4, le parole: «74, 75, 76, 77 e 78» sono sostituitedalle seguenti: «73, 74, 75 e 76»;c) al comma 5, le lettere a), b), d), f) e g) sono soppresse;d) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis)l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre1941, n. 1442;»;e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. All’articolo 139,comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «b-bis) decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativaai servizi nel mercato interno.».

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Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente de-creto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agliadempimenti del presente decreto con le risorse umane, stru-mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presentedecreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto ob-bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addì 6 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei MinistriMoavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

Passera, Ministro dello sviluppo economicoSeverino, Ministro della giustiziaCancellieri, Ministro dell’internoTerzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteriGrilli, Ministro dell’economia e delle finanzePatroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-plificazioneGnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sportVisto, il Guardasigilli: Severino

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tiDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA26 settembre 2012 , n. 208Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme perbl’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251,sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metallipreziosi. (GU n. 283 del 4-12-2012)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivemodificazioni;Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la di-sciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi,in attuazione dell’articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, edin particolare, l’articolo 27, che dispone l’emanazione del regola-mento di applicazione del citato provvedimento mediante decretodel Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’in-dustria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Mini-stro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 150, regolamento recante norme per l’applicazione del decretolegislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e deimarchi di identificazione dei metalli preziosi;Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioniurgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenzadel Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed in particolare, l’istitu-zione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato nellecompetenze del Ministero delle attività produttive che, a sua volta,era subentrato nelle competenze in materia del Ministero del-l’industria, del commercio e dell’artigianato;Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto del Presidentedella Repubblica n. 150 del 2002, per adeguarne le disposizioni alprogresso tecnico ed all’adesione dell’Italia alla Convenzione sulcontrollo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, sotto-scritta a Vienna il 15 novembre 1972, e successive modificazioni;

DPR 26 SETTEMBRE 2012, N. 208

Marchi di identificazionedei metalli preziosi

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Esperita la procedura d’informazione prevista dalla direttiva98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno1998, che codifica la procedura di notifica della direttiva 83/189/CEE,recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifica-zioni;Considerato che il Comitato centrale metrico è stato soppressodai commi 36 e 37 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n.99, e che le modifiche da apportare al decreto del Presidentedella Repubblica n. 150 del 2002, per la loro natura, non sonotali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologiciprimari;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 30 aprile 2012;Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione con-sultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza del 7 giugno 2012;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 10 agosto 2012;Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concertocon il Ministro dell’interno;

Emanail seguente regolamento:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del20021. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.150, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 11, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis.I metodi ufficiali di analisi, di cui all’allegato II previsto dal comma1, sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministro dellosviluppo economico di natura non regolamentare, anche in rela-zione all’evoluzione delle norme di cui al comma 3.»;b) all’articolo 12, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:«5-bis. Il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo legalesugli oggetti in metallo prezioso previsti dall’articolo 4 del decretopossono essere impressi anche mediante tecnologia laser.5-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economicodi natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecnichedi dettaglio indispensabili all’attuazione del presente regolamentorelativamente alle modalità per l’applicazione della tecnologialaser, nonché per la sicurezza informatica e per l’esecuzione dicontrolli in relazione all’utilizzo di tale tecnologia.»;c) all’articolo 25, comma 7, lettara c), le parole: «apposta ai finidell’esportazione.» sono sostituite dalle seguenti: «apposta ai finidell’esportazione, salvo il caso in cui si tratta di marchi o indica-zioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l’Italiasia firmataria.»;

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d) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ilmarchio di cui all’articolo 13 del decreto è costituito dall’immaginedi profilo della testa dell’Italia turrita all’interno di un cerchiosotto cui è un cartiglio riportante la sigla della provincia.2. Il marchio di cui al comma 1 è realizzato in una serie di tre di-verse grandezze; le sue caratteristiche e dimensioni sono indicatenell’Allegato VII.2-bis. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto anche contecnologia laser.»;e) all’articolo 35, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:«3-bis. Nel caso di applicazione del marchio su tutti gli oggetti aisensi del comma 3, gli interessati possono richiedere, ai laboratoriall’uopo abilitati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,l’apposizione del marchio di cui al comma 2 dell’articolo 34 comemarchio ufficiale a convalida dei marchi e delle indicazioni appostiin relazione alle prescrizioni di convenzioni o accordi internazionalidi cui l’Italia sia firmataria.3-ter. I marchi o indicazioni di cui al comma 3-bis possono essereapposti anche con tecnologia laser.»;f) all’articolo 35, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Lespese per il saggio e per l’applicazione dei marchi previsti dal-l’articolo 34 sulle materie prime e sugli oggetti sono a carico delrichiedente.»;g) l’allegato VII è sostituito dall’allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-servare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei MinistriPassera, Ministro dello sviluppo economicoCancellieri, Ministro dell’internoVisto, il Guardasigilli: SeverinoRegistrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2012 Ufficio di con-trollo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 114

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ALLEGATO(articolo 1, comma 1, lettera g))

ALLEGATO VII(articolo 34, comma 2)

MARCHIO PER IL SAGGIO FACOLTATIVO

(*)

Circonferenza in mm1a grandezza 1,6 2a grandezza 3,2 3a grandezza 6,0

(*) Il cartiglio sotto il profilo della testa dell’Italia turrita riporta lasigla della provincia.

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Direttore generaleGianfrancesco Vecchio

Divisione I - Affari generali, personale e [email protected]

Divisione II - Affari giuridici e [email protected]

Divisione III - [email protected]

Divisione IV - Promozione della [email protected]

Divisione V - Monitoraggio dei [email protected]

Divisione VI - Servizi e [email protected]

Divisione VII - Statistiche sul commercioe sul [email protected]

Divisione VIII - Servizi [email protected]

Divisione IX - Politiche comunitarieed [email protected]

Divisione X - Cooperazione amministrativae punto di contatto [email protected]

Divisione XI - Politiche normativeper i [email protected]

Divisione XII - Consiglio nazionale consumatorie utenti (Cncu)[email protected]

Divisione XIII - Progetti per i consumatori(reggente)[email protected]

Divisione XIV - Rapporti istituzionaliper la gestione tecnica, organismi notificatie sistemi di [email protected]

Divisione XV - Strumenti di misurae metalli [email protected]

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei [email protected]

Divisione XVII - Qualità dei prodotti e dei [email protected]

Divisione XVIII - Normativa [email protected]

Divisione XIX - Manifestazioni a [email protected]

Divisione XX - Società fiduciarie e di [email protected]

Divisione XXI - Registro [email protected]

Divisione XXII - Sistema [email protected]

Segreteria06.4705.5500 - 530906.4821.706

e-mail:[email protected]

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato, la concorrenza,il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

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Anche questo secondo numero del 2012 del Quaderno Infor-mativo “Mercato & Consumatori” testimonia, ancora unavolta, l’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico,in particolare del Dipartimento per l’impresa e l’internazio-nalizzazione, in tema di mercato e di tutela dei consumatori. In continuità con il primo numero del Quaderno di questo2012, in cui si analizzavano i cosiddetti decreti CrescItalia eSemplificaItalia, nella sezione Il Punto di questo numero siespongono i maggiori punti di interesse degli ultimi due de-creti del Governo Monti in materia di rilancio della crescitadel Paese, cioè il Dl Sviluppo 83/2012 e il Dl Crescita 2.0.Nella sezione Consumatori si segnalano, invece, diversicontributi in materia di sinergia tra istituzioni nazionali e co-munitarie, come, ad esempio, la Risoluzione sull’Agenda eu-ropea dei consumatori 2012 e la pubblicazione della settimaedizione del Consumer Markets Scoreboard.Si segnala, inoltre, il commento alle iniziative normative incorso per rafforzare la rappresentatività delle associazionidei consumatori.Di grande rilevanza è poi, nella sezione Mercato, il focussulle novità introdotte dal Decreto legislativo 147/2012, cuiè dedicata anche la parte documentale, in tema di liberaliz-zazione e sburocratizzazione riguardo all’accesso e all’eser-cizio di attività di servizi.Sempre nella sezione Mercato, è, poi, da segnalare la colla-borazione tra Ministero e Unioncamere relativamente alleattività di vigilanza e controllo nel settore dell’etichettaturaenergetica delle lampade ad uso domestico. Infine, nella sezione Prezzi, si evidenzia la nomina di Gian-francesco Vecchio, Direttore generale per il mercato, la con-correnza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica,quale Garante per la sorveglianza dei prezzi, e il focus del-l’Osservatorio prezzi sui carburanti.

Registrazione al tribunale di Roman. 334 del 6 ottobre 2009

Editore Ministerodello Sviluppo EconomicoDipartimento per l’impresae l’internazionalizzazione

Direzione Generaleper il mercato, la concorrenza,il consumatore, la vigilanzae la normativa tecnica

Via Sallustiana, 53 - 00187 Romatel. 06.4705.5363 - 5586fax: 06.4821.702

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Direttore responsabileGiuseppe Tripoli

Coordinatoredel Comitato OperativoGabriella Di Bella

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Collana onlineMercato&Consumatori