MEDICO COMPETENTE E RSPP Lavorare in Team · Lavorare in Team RUOLO, RESPONSABILITA’ INDIVIDUALI...

39
Cisternino, 16 Giugno 2017 MEDICO COMPETENTE E RSPP Lavorare in Team RUOLO, RESPONSABILITA’ INDIVIDUALI E DI TEAM D.ssa Anna Guardavilla (www.annaguardavilla.it)

Transcript of MEDICO COMPETENTE E RSPP Lavorare in Team · Lavorare in Team RUOLO, RESPONSABILITA’ INDIVIDUALI...

Cisternino, 16 Giugno 2017

MEDICO COMPETENTE E RSPPLavorare in Team

RUOLO, RESPONSABILITA’ INDIVIDUALI E DI TEAM

D.ssa Anna Guardavilla(www.annaguardavilla.it)

Evoluzione del profilo normativo RSPPCassazione Penale, Sez. IV, 15 gennaio 2010 n. 1834

“Il responsabile del servizio diprevenzione e protezione è, in altritermini, una sorta di consulente deldatore di lavoro ed i risultati dei suoistudi e delle sue elaborazioni, comepacificamente avviene in qualsiasi altrosettore dell'amministrazione dell'azienda,vengono fatti propri dal datore di lavoroche lo ha scelto, con la conseguenza chequest'ultimo delle eventuali negligenze delconsulente è chiamato comunque arispondere.”

Profilo normativo dell’RSPPDefinizioni (art.2 c.1 lett.f) D.Lgs.81/08)

Responsabile del SPP: “persona inpossesso delle capacità e dei requisitiprofessionali di cui all’articolo 32designata dal datore di lavoro, A CUIRISPONDE, per COORDINARE il SPP”.

N.B. La previsione per cui l’RSPPrisponde al datore di lavoro fa pendantcon quella secondo cui la nomina dell’RSPPè indelegabile: rapporto fiduciario estretto collegamento tra soggettoobbligato e consulente in staff, senzamembrane intermedie

Evoluzione del profilo normativo RSPPCassazione Penale, Sez. IV, 15 gennaio 2010 n. 1834

“Secondo lo schema originario del decreto,il responsabile del servizio di prevenzione eprotezione è figura che non si trova inposizione di garanzia, in quanto laresponsabilità fa capo al datore di lavoro.Senonché tale schema originario ha subitonel tempo una evoluzione, che ha indotto illegislatore ad introdurre con il D.Lgs.n.195 del 2003 una norma (l'art. 8 bis) cheprevede la necessità in capo alla figura delresponsabile del servizio di prevenzione eprotezione di una qualifica specifica.”

Evoluzione del profilo normativo RSPPCassazione Penale, Sez. IV, 15 gennaio 2010 n. 1834

“La modifica normativa ha comportato invia interpretativa una revisione dellasuddetta figura, nel senso che il soggettodesignato "responsabile del servizio diprevenzione e protezione", pur rimanendoferma la posizione di garanzia del datoredi lavoro, possa, ancorché sia privo dipoteri decisionali e di spesa, essereritenuto corresponsabile del verificarsi diun infortunio, ogni qual volta questo siaoggettivamente riconducibile ad unasituazione pericolosa……

Evoluzione del profilo normativo RSPPCassazione Penale, Sez. IV, 15 gennaio 2010 n. 1834

“…..che egli avrebbe avutol'obbligo di conoscere e segnalare,dovendosi presumere, nel sistemaelaborato dal legislatore, che allasegnalazione avrebbe fatto seguitol'adozione, da parte del datore dilavoro, delle necessarie iniziativeidonee a neutralizzare dettasituazione.”

L’istituzione dell’RSPP e l’effettivitàTribunale di Ravenna, Sentenza 25 febbraio 2010

“La istituzione del SPP, con la previsione diun autonomo responsabile, interno o esternoall'azienda, costituisce una delle innovazionipiù significative del D.Lvo 626/94.Nel costruire un sistema organico dellaprevenzione, in adempimento dell'obbligo diadeguamento alla disciplina comunitaria, illegislatore italiano ha infatti dimostrato divoler privilegiare il momento organizzativo epreventivo, anche con l'istituzionalizzazione,appunto, di quel servizio di prevenzione eprotezione (art.8) in precedenza soloeventuale….

L’istituzione dell’RSPP e l’effettivitàTribunale di Ravenna, Sentenza 25 febbraio 2010

…..e ad esso attribuendo (art. 9) specificicompiti di valutazione dei rischi, diindividuazione delle misure prevenzionali, diinformazione e formazione prevenzionale deilavoratori.L'obbligatorietà della istituzione del serviziosi riverbera sulla obbligatorietàdell'adempimento della prestazione, che nonè più dovuta sulla base di un mero impegnocontrattuale ma rappresenta l'adempimentodi un compito legislativamente imposto atutela della sicurezza del lavoro.”

L’istituzione dell’RSPP e l’effettivitàTribunale di Ravenna, Sentenza 25 febbraio 2010

“É per altro ben noto che il momento dellaprevenzione è quello più importante al finedella tutela del bene salute e integrità dellavoratore ed è evidente che solo un sistemadotato di strumenti di autoadattamento,capaci di assicurare che la prevenzionerisponda alle effettive e variabili necessitàdella singola realtà produttiva, puòcostituire uno strumento efficace perraggiungere l'obiettivo; di qui l'importanzadei compiti attribuiti al servizio diprotezione e prevenzione dei rischi, che….

L’istituzione dell’RSPP e l’effettivitàTribunale di Ravenna, Sentenza 25 febbraio 2010

….ove rettamente intesi e adempiuti,costituiscono il momento iniziale,fondamentale ed ineliminabile della catenadella sicurezza.”

Così anche:Cass. 4/4/2007, Aimone;In senso del tutto conforme, in precedenza,cfr. Cass. 20/4/2005, Stasi e altro e Cass.15/2/2007, Fusilli; successivamente v. Cass.6/12/2007, Oberrauch e altro).

Evoluzione del profilo normativo del MCCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«Il "medico competente", secondo ladefinizione fornita dall'art. 2, lettera h)d.lgs. 81/2008, è il medico che, in possessodi uno dei titoli e dei requisiti formativi eprofessionali di cui all'articolo 38, collabora,secondo quanto previsto all'articolo 29,comma 1, con il datore di lavoro ai fini dellavalutazione dei rischi ed è nominato dallostesso per effettuare la sorveglianzasanitaria e per tutti gli altri compiti di cui aldecreto legislativo 81/2008.»

La nomina del medico competente èdelegabile (art.18 c.1 lett.a)

D.ssa Anna Guardavilla

Qualificazione professionale

Art. 38 D.Lgs. 81/08

«Il legislatore, richiedendo che la figura delmedico competente sia individuata sulla basedi specifici parametri (specializzazione inmedicina del lavoro …ed altre specializzazioni)e nel richiedere contestualmente anche unacomprovata esperienza professionale delmedico designato, ha inteso evidentementeindividuare la figura di un medico diqualificata professionalità, in grado didiventare il collaboratore del datore di lavoroe del responsabile del SPP aziendale.»Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 luglio 2008 n. 26539.

D.ssa Anna Guardavilla

Rapporto privatistico e ruolo pubblicistico

Gli accordi contrattuali nell’ambito della cornice legale

«Non vi è dubbio che l’incarico delmedico competente abbia un'origineprivatistica, nel senso che è affidatoalla decisione di due soggetti che siaccordano per una serie di prestazionispecialistiche all'interno dell'azienda.Ma, d'altro lato, non vi è nessundubbio che quelle prestazioni sonodirette a salvaguardare la salute deilavoratori dell'azienda…

D.ssa Anna Guardavilla

Rapporto privatistico e ruolo pubblicistico

Gli accordi contrattuali nell’ambito della cornice legale

…e debbano essere svolte dal medico inpiena autonomia e secondo le regoletecniche e scientifiche della scienzamedica.In questo senso l'attività del medicocompetente acquista una dimensione dinatura senz'altro pubblicistica.»

Beniamino Deidda, Atti del CongressoNazionale SIMLII, 2010.

D.ssa Anna Guardavilla

Rapporto privatistico e ruolo pubblicistico Gli accordi contrattuali nell’ambito della cornice legale

«Nel sistema della sicurezza del lavoro, lafigura del Medico Competente ben si puòconsiderare come un ibrido giuridico.Tecnicamente, infatti, egli è uncollaboratore dell’imprenditore: in quantotale egli è scelto e retribuito daquest’ultimo nell’ambito di un rapportoprivatistico, avente ad oggetto l’assistenzadel vertice aziendale nell’esercizio degliobblighi prevenzionali che richiedono unacompetenza medica…

D.ssa Anna Guardavilla

Rapporto privatistico e ruolo pubblicistico

Gli accordi contrattuali nell’ambito della cornice legale

...Funzionalmente, però, il medicocompetente svolge un compito di naturapubblicistica, in tanto in quanto finalizzatoalla tutela della salute e dell’integritàfisica dei lavoratori.Si spiega così la ragione per cui un talesoggetto è, da un lato, sottoposto aeventuali controlli e, dall’altro,destinatario esclusivo di alcuni reatipropri.»

F. Giunta e D. Micheletti, Il nuovo diritto penale dellasicurezza nei luoghi di lavoro, 2010.

D.ssa Anna Guardavilla

Ruolo pubblicistico del MC

La nomina del MC e il “sistema di controllo pubblicistico”

L’omessa nomina del medico competente vainquadrata nell’ambito degli “illeciti relativiall’effettività dei controlli”, all’interno deiquali “ve ne sono alcuni accomunati dal fattoche la condotta tipica, in prevalenzaomissiva, si traduce in una forma di elusionedel sistema di controllo pubblicistico oparapubblicistico, congegnato dal legislatoreal fine di assicurare o monitorare il benedella sicurezza sui luoghi di lavoro….”

F. Giunta e D. Micheletti, Il nuovo diritto penale dellasicurezza nei luoghi di lavoro, 2010.

D.ssa Anna Guardavilla

Ruolo pubblicistico del MC

La nomina del MC e il “sistema di controllo pubblicistico”

“Il riferimento è, in particolare, a tutti quegliilleciti contravvenzionali o amministrativi chesanzionano i vertici aziendali per la mancataassistenza, collaborazione o interazione contalune FIGURE ISTITUZIONALI coinvolte nellagestione della materia prevenzionistica,frustrando così il perseguimento diquell’interesse - strumentale alla sicurezza dellavoro - la cui tutela è affidata a talisoggetti”.Tra questi illeciti vi sono gli “illeciti del datoredi lavoro rispetto alla figura del medicocompetente”. F. Giunta e D. Micheletti, 2010.

D.ssa Anna Guardavilla

L’autonomia del Medico Competente

La garanzia dell’autonomia nel rapporto col DL

«Il datore di lavoro assicura almedico competente le condizioninecessarie per lo svolgimento di tuttii suoi compiti garantendonel’autonomia» (Art. 39 c. 4 T.U.)

L’autonomia che deve essereesercitata dal MC e garantita dal DLè collegata alla funzione pubblicisticadel MC.

D.ssa Anna Guardavilla

Autonomia e Codice etico

La garanzia dell’autonomia nel rapporto col DL

«Accentuandosi così la natura pubblicisticadella funzione del medico competente sirafforzerebbe anche la sua indipendenza,sottraendolo al ruolo marginale a cui avolte viene di fatto costretto dal datoredi lavoro. In questa stessa direzioneandrebbe anche un espresso richiamonormativo al codice etico.»

S.Cantoni e M. Di Lecce, Attività di prevenzione eindagini giudiziarie, “in Le malattie da lavoro -Prevenzione e tutela”, a cura di C. Smuraglia, 2008(Nel periodo a cavallo tra legge delega e testo unico)

D.ssa Anna Guardavilla

L’autonomia del Medico Competente

La garanzia dell’autonomia nel rapporto col DL

Il ruolo del MC «è indubbiamentecontraddistinto da connotati di naturapubblicistica. Infatti, il medico riveste, inseno all’azienda, una posizione caratterizzatada notevole indipendenza ed autonomiarispetto agli altri soggetti della prevenzione:è tenuto cioè ad operare imparzialmente, perla esclusiva finalità di tutela della salute edell’integrità fisica dei lavoratori e non allastregua di un semplice consulente tecnicosanitario del datore di lavoro.»

F. Giunta e D. Micheletti, 2010.

D.ssa Anna Guardavilla

L’autonomia dell’RSPP

Art.33 c. 1 lett.a) D.Lgs.81/08

“Il servizio di prevenzione e protezione dairischi professionali provvede:

a) all’individuazione dei fattori di rischio,alla valutazione dei rischi eall’individuazione delle misure per lasicurezza e la salubrità degli ambienti dilavoro, nel rispetto della normativa vigentesulla base della specifica conoscenzadell’organizzazione aziendale”.

D.ssa Anna Guardavilla

L’autonomia dell’RSPP

Cass. Pen., Sez. Un., 18.9.2014 n.38343 (caso Thyssen)

L’RSPP, quale “peculiare figura istituzionale delsistema prevenzionistico […], insieme al medicocompetente, svolge un importante ruolo dicollaborazione con il datore di lavoro”.Il “servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. delT.U, deve essere composto da persone munite dispecifiche capacità e requisiti professionaliadeguati ai bisogni dell’organizzazione...”

La figura dell’RSPP “svolge una delicata funzione disupporto informativo, valutativo e programmaticoma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttaviacoopera in un contesto che vede coinvolti diversisoggetti, con distinti ruoli e competenze.In breve, un lavoro in équipe.”

D.ssa Anna Guardavilla

L’autonomia dell’RSPP

Cass. Pen., Sez. Un., 18.9.2014 n.38343 (caso Thyssen)

Il “ruolo svolto da costoro [i componenti del SPP] èparte inscindibile di una procedura complessa chesfocia nelle scelte operative sulla sicurezzacompiute dal datore di lavoro.La loro attività può ben rilevare ai fini dellaspiegazione causale dell’evento illecito. Si pensi alcaso del SPP che manchi di informare il datore dilavoro di un rischio la cui conoscenza derivi dacompetenze specialistiche.”Diversamente, si “rischierebbe di far gravare suldatore di lavoro una responsabilità che esula dallasfera della sua competenza tecnico-scientifica. Laresponsabilità di tale figura è stata del restoammessa da diverse pronunzie della Corte dicassazione ...”

Da questo principio, in conclusione, “emerge la

L’autonomia dell’RSPP

Cass. Pen., Sez. Un., 18.9.2014 n.38343 (caso Thyssen)

Da questo principio “emerge la sicurariferibilità del ruolo di garante in capoal C.C. [RSPP]; e l’obbligo conseguentedi svolgere in autonomia, nel rispettodel sapere scientifico e tecnologico, ilcompito di informare il datore di lavoroe di dissuaderlo da scelte magarieconomicamente seducenti ma esizialiper la sicurezza.”

Evoluzione del profilo normativo del MCCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«L’attività di collaborazione del "medicocompetente", già prevista dall'ormaiabrogato art. 17 d.lgs. 626/1994, malimitata alla predisposizionedell'attuazione delle misure per la tuteladella salute e dell'integrità psico-fisicadei lavoratori sulla base della specificaconoscenza dell'organizzazionedell'azienda, ovvero dell'unità produttivae delle situazioni di rischio, è stataampliata dal d.lgs. 81/2008 che,nell'art. 25, la estende…»

Evoluzione del profilo normativo del MCCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«…anche alla programmazione, ovenecessario, della sorveglianza sanitaria,all'attività di formazione e informazione neiconfronti dei lavoratori, per la parte dicompetenza e alla organizzazione del serviziodi primo soccorso, considerando i particolaritipi di lavorazione ed esposizione e lepeculiari modalità organizzative del lavoro.Originariamente, per la violazione degliobblighi di collaborazione non era previstaalcuna sanzione penale, introdottasuccessivamente con […] il d.lgs. 106/2009che ha modificato l'art. 58 del d.lgs.81/2008.»

Il MC e la collaborazione alla VRCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«La introduzione della sanzione penale adopera del d.lgs. 106/2009 riguarda,peraltro, come pure osservato nelprovvedimento impugnato, il solo "medicocompetente", mentre resta sottratto allasanzione penale per mancata collaborazione ilresponsabile del servizio di prevenzione eprotezione cui pure è demandato un ruoloausiliario. In maniera pienamentecondivisibile il provvedimento impugnato ponein rilievo, oltre alla evidente disparità ditrattamento di situazioni analoghe, anche laestrema genericità del modello di condottasanzionato…»

Il MC e la collaborazione alla VRCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

Al medico competente «non è affattorichiesto l'adempimento di un obbligo altruiquanto, piuttosto, lo svolgimento del proprioobbligo di collaborazione, espletabile anchemediante l'esauriente sottoposizione aldatore di lavoro dei rilievi e delle propostein materia di valutazione dei rischi checoinvolgono le sue competenze professionaliin materia sanitaria. Viene così delimitatol'ambito degli obblighi imposti dalla norma al"medico competente adempiuti i quali,l'eventuale ulteriore inerzia del datore dilavoro resterebbe imputata a sua esclusivaresponsabilità penale.»

Il ruolo del MC in azienda e l’effettivitàCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«La questione implica, in primo luogo, unaadeguata individuazione del ruolo assegnatoal "medico competente" nell'ambitodell'organizzazione aziendale, ruolo che ladottrina citata qualifica di meraconsulenza, evidenziando l'anomalia dellasottoposizione alla sanzione penale (che noncolpisce l'altra figura professionale delresponsabile del servizio di prevenzione eprotezione cui pure è attribuito il ruolo diconsulente del datore di lavoro)….»

Il ruolo del MC in azienda e l’effettivitàCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«…nonostante il fatto che il "medicocompetente" non possa obbligare il datore dilavoro a consultarlo né disponga di alcunapossibilità di iniziativa nella gestione delprocesso di valutazione del rischio.[…]L'ambito di attribuzione di compiti consultivial "medico competente" è stato già oggettodi valutazione da parte della giurisprudenzadi questa Corte con riferimento allanormativa previgente, considerando la figuraprofessionale in esame - introdotta, per laprima volta, dall'art. 33 d.P.R. 303/56 -…»

Medico Competente e VRCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«Occorre innanzitutto non dimenticare che lefinalità del d.lgs. 81/2008 sono quelle diassicurare la tutela della salute e dellasicurezza sui luoghi di lavoro e che lavalutazione dei rischi - definita dall'art. 2,comma 1, lett. q) del d.lgs. 81/08 come la"valutazione globale e documentata di tutti irischi per la salute e sicurezza dei lavoratoripresenti nell'ambito dell'organizzazione in cuiessi prestano la propria attività, finalizzataad individuare le adeguate misure diprevenzione e di protezione...»

Medico Competente e qualificazioneCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«…e ad elaborare il programma delle misureatte a garantire il miglioramento nel tempodei livelli di salute e sicurezza" - èattribuita dall'art. 29 al datore di lavoro,per il quale costituisce, ai sensi dell'art.17,un obbligo non delegabile. E' evidente, avutoriguardo all'oggetto della valutazione deirischi, che il datore di lavoro deve esserenecessariamente coadiuvato da soggettiquali, appunto, il "medico competente",portatori di specifiche conoscenzeprofessionali tali da consentire un correttoespletamento dell'obbligo mediante l'apportodi qualificate cognizioni tecniche.»

Il ruolo del MC in azienda e l’effettivitàCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«L'espletamento di tali compiti da parte del"medico competente" comporta una effettivaintegrazione nel contesto aziendale e non puòessere limitato ad un ruolo meramentepassivo in assenza di opportuna sollecitazioneda parte del datore di lavoro, anche se ilcontributo propulsivo richiesto resta limitatoalla specifica qualificazione professionale.Del resto, l'importanza del ruolo sembraessere stata riconosciuta dallo stessolegislatore il quale, nel modificarel'originario contenuto dell'art. 58, haintrodotto la sanzione penale solo conriferimento alla valutazione dei rischi.»

In cosa consiste la “collaborazione”Cass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«L’ambito della responsabilità penaleresta confinato nella violazionedell'obbligo di collaborazione checomprende anche un'attività propositivae di informazione che il medico devesvolgere con riferimento al proprioambito professionale ed il cuiadempimento può essere opportunamentedocumentato o comunque accertato dalgiudice del merito caso per caso.»

Le informazioni che riceve il MCCass. Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

«…il "medico competente" assume elementi divalutazione non soltanto dalle informazioniche devono essere fornite dal datore dilavoro, quali quelle di cui all'art. 18, comma2, ma anche da quelle che può e devedirettamente acquisire di sua iniziativa, adesempio in occasione delle visite agliambienti di lavoro di cui all'art. 25, letteraI) o perché fornitegli direttamente dailavoratori sottoposti a sorveglianza sanitariao da altri soggetti.Tale approccio interpretativo apparepienamente condivisibile […].»

Le informazioni che riceve l’RSPPCass. IV Pen. 4 febbraio 2010 n. 4917

L’RSPP “aveva predisposto una relazione nellaquale però non era stata esaminata laspecificità della mansione svolta dagli operaiall'interno dei silos e pertanto aveva omessoogni valutazione dei rischi collegabili allastessa.”Questi “aveva dichiarato di non essere aconoscenza di tale lavorazione: dunque, inassenza di informazioni rilevanti che avrebberodovuto essere fornite da persone informate,"in primis" il datore di lavoro, l'ing.. non avevamai fatto riferimento, nella sua relazione,all'operazione di pulizia delle celle granarie.”

Le informazioni che riceve l’RSPPCass. IV Pen. 4 febbraio 2010 n. 4917

“L'omessa previsione, da parte dell'ing. Pa., deirischi correlati alle operazioni di puliziaall'interno delle celle granarie, è pienamentericonducibile al F. [datore di lavoro] il quale eraperfettamente a conoscenza dellecaratteristiche del luogo, del tempo e delle piùrilevanti circostanze concernenti lo svolgimentodel lavoro di pulizia all'interno dei silos“.Dunque “il Datore di lavoro avrebbe dovutocontrollare la relazione predisposta dall'ing…[RSPP] onde poter segnalare al dettoprofessionista quelle attività del ciclo produttivoeventualmente ignorate (come poi in concreto siè verificato) nella valutazione dell'attivitàaziendale ai fini della pianificazione dei rischi.”

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Anna Guardavilla

www.annaguardavilla.it

[email protected]