[Colazione da MOCA] Facebook Advertising: stato dell'arte al 7 dicembre 2013
MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI:...
Transcript of MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI:...
MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO CON ALIMENTI:
ANALISI DOCUMENTALE
Roma 14-15 Giugno 2011
Cinzia Gesumundo
Istituto Superiore di Sanità
Esempi di riscontro documentale di dichiarazione di conformità di altri materiali
Dichiarazione di conformità per:
• Ceramiche
• Banda stagnata/cromata
• Acciai
Come possono essere redatte le dichiarazioni
Le dichiarazioni di conformità devono essere: • Redatte per iscritto e supportate da idonea
documentazione (art. 16 Regolamento 1935/2004/CE); • Uso di carta intestata dell’azienda;
• Nome, funzione e firma del responsabile (“operatore economico” ai sensi del Regolamento
1935/2004/CE);
• Data di stesura
…… segue Come possono essere redatte le dichiarazioni
Per la compilazione della dichiarazione di conformità si deve tener conto delle seguenti indicazioni pratiche:
• Identificazione del MOCA
(Si ottiene mediante una descrizione o codice aziendale o marchio o nome commerciale del prodotto o numero di serie o altro riferimento utile);
• Ove possibile, la dichiarazione va rilasciata per una specifica destinazione d’uso da indicare esplicitamente;
…… segue Come possono essere redatte le dichiarazioni
• La dichiarazione può essere integrata da eventuali specifiche di utilizzo quali trattamenti termici, meccanici, resistenza a sollecitazioni chimiche, fisiche, meccaniche, ecc…. (qualora siano rilevanti ai fini dell’idoneità alimentare);
• La dichiarazione di conformità potrebbe essere accompagnata da copia dei rapporti di prova o altri documenti di supporto, anche se non esiste un obbligo specifico.
Quando emettere le dichiarazioni
Non esiste nessun testo legislativo nazionale o Europeo che indica la periodicità di emissione della dichiarazione di conformità La periodicità di aggiornamento della dichiarazione stessa e di svolgimento delle prove di idoneità al contatto con alimenti andrà definita dalle parti e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità La dichiarazione dovrebbe essere rivista in occasione di: • modifiche significative della composizione e delle caratteristiche delle materie prime impiegate; • cambiamenti significativi del processo produttivo; • cambiamenti dei riferimenti legislativi in vigore.
Dichiarazione di conformità per:
• Ceramiche
• Banda stagnata/cromata
• Acciai
Ceramica - riscontro normativo
• Aspetti generali 1935/2004 CE e 2023/2006 CE
• Disposizioni comunitarie 84/500/CEE del 15/10/1984
• Disposizioni Nazionali D.M. 21/03/1973 e succ. mod.
• D.M. 04/04/1985 recepimento 84/500/CEE
• D.M. 01/02/2007 recepimento 2005/31/CE
Art.1
Requisiti degli oggetti in ceramica per MOCA e limiti max di Pb e Cd
Art.2
Definizione oggetti di ceramica
Art.3
Definisce i limiti di Pb e Cd con le modalità descritte negli allegati I
(condizioni) e II (metodi di prova)
Ceramica - D.M. 04/04/1985
Categoria 1
Oggetti non riempibili e oggetti riempibili la cui profondità interna, misurata tra il punto più basso ed il piano orizzontale che passa per il bordo superiore, è inferiore o pari a 25 mm
Pb
0,8 mg/dm2
Cd
0,07 mg/dm2
Categoria 2
Tutti gli altri oggetti riempibili
4,0 mg/l
0,3 mg/l
Categoria 3
Utensili per cottura; imballaggi e recipienti destinati alla conservazione, di capacità superiore a 3 litri
1,5 mg/l
0,1 mg/l
Ceramica - D.M. 01/02/2007
• E’ inserito l’articolo 2 bis relativo alla dichiarazione di conformità delle ceramiche
• La fabbricazione e l’importazione di oggetti in ceramica non conformi al presente decreto è consentita fino al 19/05/2007
• Sono migliorati i metodi di analisi:
- utilizzo non più solo di AA ma di metodi che soddisfano alcuni criteri di efficienza
Ceramiche – Dichiarazione di conformità
• Art. 2 bis della Direttiva 84/500/CEE
“1. Nelle varie fasi della commercializzazione; inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono
accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’art. 16 del reg. 1935/2004/CE. La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede
nella CE e contiene le informazioni di cui all’all. III della presente Direttiva.”
…..segue
• Art. 2 bis della Direttiva 84/500/CEE
“2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunita’ fornisce alle autorità nazionali competenti
un’adeguata documentazione al fine di comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di
cessione del piombo e del cadmio……
Tale documentazione contiene i risultati dell’analisi effettuata, le condizioni di prova e l’indirizzo del
laboratorio che ha effettuato le prove.”
…..segue
Ceramiche – Dichiarazione di conformità
Allegato III della Direttiva 2005/31/CE – rec. D.M. 01/02/2007
1. Identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’ importatore che lo importa nella Comunità;
2. Identità dell’oggetto;
3. Data della dichiarazione;
4. Attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni della presente direttiva e del regolamento 1935/2004/CE
Ceramiche – Dichiarazione di conformità
Banda stagnata e cromata riscontro normativo
• Aspetti generali 1935/2004 CE e 2023/2006 CE
• In Italia per gli aspetti non armonizzati D.M. 21/03/1973 e succ. mod. + Reg. CE/10/2011 • Normativa specifica (banda stagnata) D.M. 18/02/1984 + agg. D.M. n. 405 del
13/07/1995 • Normativa specifica (banda cromata) D.M. n. 243 01/06/1988
Art.1/All. I
Materiali utilizzati con specifiche e limitazioni
A - lamierino d’acciaio conforme ai valori max % di C 0,15 - P 0,025 – Cu 0,20 – Mn 0,60 - S 0,05 - Si 0,08
purezza dello stagno minimo 99,85%
B – lubrificanti: oli vegetali alimentari e di-ottile-sebacato
C - vernici
Art.2/All. II
Limiti di piombo totale negli alimenti conservati in banda stagnata
Art.3/All. III
Definisce le modalità di campionamento e i metodi di prova
Banda stagnata - D.M. 18/02/1984
Banda stagnata - D.M. 18/02/1984
STRATO DI RIVESTIMENTO: Conformita’ plastiche
VERIFICA IDONEITA’ OGGETTO FINITO: Prove di migrazione specifica : Fe, Sn, Pb sugli alimenti gia’ confezionati
BANDA STAGNATA VERNICIATA: Prove di migrazione organica globale su provini o contenitori finiti prima del confezionamento (10 giorni a 40°C)
Simulanti A-B-C: sui contenitori prima del confezionamento Simulante D: sui provini ottenuti dai contenitori
Banda stagnata - D. n. 405/1995
Ha inserito prove per qualificare il lamierino di acciaio stagnato per evitare l’impiego di
materiali di seconda scelta:
• punti di ruggine
• impronte da rulli di laminazione
• graffi e grumi di stagno, ecc.
Art.1/All. I
Materiali utilizzati con specifiche e limitazioni
A – acciaio di base conforme ai valori max % di C 0,15 - P 0,025 – Cu 0,20 – Mn 0,60 - S 0,05 - Si 0,08
Rivestimento di cromo: minimo 30 mg/m2 come Cr metallico, 5 mg/m2 come ossido di Cr
B – lubrificanti: oli vegetali alimentari e di-ottile-sebacato
C - vernici
Art.2/All. II
Limiti di cromo:
0,4 ppm almeno quattro delle cinque confezioni esaminate 0,5 ppm al massimo una delle cinque confezioni esaminate Art.3/All. III Definisce le modalità di campionamento e i metodi di prova riporta i limite
di Fe pari a 50 mg/kg
Banda cromata - D.M. n. 243/1988
Banda cromata - D.M. n. 243/1988
MIGRAZIONE SPECIFICA
migrazione specifica:
Fe, Cr sugli alimenti gia’ confezionati
VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELLO STRATO
SUPERFICIALE (come per la banda stagnata,
conformita’ come plastiche)
Banda stagnata e cromata
Il Ministero della Salute con una nota del 23/04/2010 (DGSAN 0012174-P-23/04/2010) dà delle indicazioni in merito ai controlli su materiali e oggetti in banda stagnata e cromata per quanto riguarda:
• Il controllo documentale;
• Responsabilità delle imprese;
• Indicazioni sui controlli ufficiali;
• Presenza della dichiarazione di conformità e della documentazione a supporto.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ BANDA STAGNATA/CROMATA
• Identità e indirizzo dell’operatore che produce o importa e/o trasforma;
• Identità dei materiali ed oggetti (ad es. partita di fogli di
banda stagnata di tot dimensioni , ecc); • Data della dichiarazione;
• Conferma che i materiali soddisfino la prestazioni delle norme
applicabili comunitarie e nazionali di seguito riportate: - Regolamento CE 1935/04 - Regolamento CE 2023/06 - D.M. 18.02.1984, aggiornato con D.M n. 405 del 13.07.1995
(banda stagnata) D.M. n. 243 del 1.06.1988 (banda cromata) …..segue
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ BANDA STAGNATA/CROMATA ……….segue
• Informazioni utili per consentire agli utilizzatori (industria alimentare o trasformatori) di assicurare l’idoneità tecnologica allo scopo a cui sono destinati (*);
• In caso di impiego di vernice la conferma che il materiale o l’oggetto è conforme alle norme di cui al 21.03.1973 e succ. agg. + Regolamento CE/10/2011
• (*) dati utili per il corretto impiego e controllo dei materiali e oggetti:
a) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto (ad esempio legumi anziché pomodori);
b) l’indicazione del rapporto tra superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume utilizzato per determinare la conformità dell’oggetto.
Acciai riscontro normativo
• Aspetti generali 1935/2004 CE e 2023/2006 CE
• In Italia per gli aspetti non armonizzati
D.M. 21/03/1973 e succ. mod.
• Ultimo Decreto M. n. 258 del 21/12/2010
ACCIAIO- D.M. 21/03/1973 e succ. mod.
Su quali articoli si applica?
Artt. 1- 8 Parte generale
Art. 36 Definisce i tipi di acciaio inox ammessi all’impiego (Sezione 6
Allegato II)
Art. 37 Definisce le prove di migrazione globale e specifica (Cr III e Ni)
Allegato I: protocollo di inserimento di nuove leghe (aggiornato con DM 03/06/1994)
Allegato II: liste positive MODIFICA introdotta dal D. 176/2009 (pubblicato sulla G.U. del 10/12/2009)
Allegato III – IV: classificazione convenzionale, criteri e metodi di
controllo
Quali oggetti?
Oggetti in acciaio inox impiegabili per qualsiasi tipo di alimento
Quali prove?
- Migrazione globale
- Migrazione specifica (CrIII, Ni, Mn) 3 attacchi e
determinazione sul 3° attacco LMS Cr III, Ni e Mn ≤ 0,1 ppm
Quali condizioni di prova?
Prova 10gg a 40°C in acido acetico al 3% (per oggetti destinati al contatto prolungato a t.a.) Prova 30 min a 100°C in acido acetico al 3% - 3 attacchi consecutivi (per oggetti destinati a uso ripetuto, di breve durata a caldo o a t.a. conformità terzo attacco)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ACCIAI
• Identità e indirizzo dell’operatore che produce o importa e/o trasforma;
• Identità dei materiali ed oggetti (ad es. partita di fogli di
banda stagnata di tot dimensioni , ecc); • Data della dichiarazione;
• Conferma che i materiali soddisfino la prestazioni delle norme
applicabili comunitarie e nazionali di seguito riportate: - Regolamento CE 1935/04 - Regolamento CE 2023/06 - D.M. 21/03/73 e succ. mod. …..segue
………. segue DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ACCIAI
• Informazioni adeguate per consentire agli utilizzatori (industria alimentare o trasformatori) di assicurare l’idoneità tecnologica allo scopo a cui sono destinati;
• Eventulamente le specifiche per l’impiego del materiale come:
a) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;
b) i tempi e le temperature di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare.
….. IN CONCLUSIONE
• Abbiamo visto per alcuni materiali le possibili dichiarazioni di conformità
• Tali dichiarazioni riportano elementi per la caratterizzazione del materiale
• Le dichiarazioni possono essere accompagnate dai documenti di supporto
….. E ADESSO
Costituiremo dei gruppi di lavoro/studio
per mettere in pratica le nozioni acquisite
A tutti …… BUON LAVORO!
Grazie per l’attenzione!
Cinzia Gesumundo Istituto Superiore di Sanità