Master Universitario di 1 livello in MANAGEMENT FUNZIONI...

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PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE AZIENDA OSPEDALIERA CARD. PANICO TRICASE Polo Didattico Formativo Universitario UNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA Master Universitario di 1° livello in MANAGEMENT FUNZIONI DI COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE Sr. Antonella Guarini DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Transcript of Master Universitario di 1 livello in MANAGEMENT FUNZIONI...

PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE AZIENDA OSPEDALIERA CARD. PANICO

TRICASE

Polo Didattico Formativo UniversitarioUNIVERSITA’ CATTOLICA SACRO CUORE

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Master Universitario di 1° livello in

MANAGEMENT FUNZIONI DI COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE

Sr. Antonella Guarini

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

2

DEONTOLOGIA

DAL GRECO

DEON =• Ciò che è necessario

• doveroso• conveniente

Il DOVERE

LOGOS = • discorso

SCIENZA DEI DOVERI

3

DEONTOLOGIA

SCIENZA DEI DOVERI

DOVERI GIURIDICI(norme di legge chevietano determinate

condotte). DOVERI DEONTOLOGICI

(derivanti dai precetti del

Codice deontologico)

DOVERI ETICI(derivanti

da valori superioridi ordine morale)

4

La DEONTOLOGIA

èespressione

dell’ETICA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

traduce in

NORME

LE ISTANZE MORALIin

relazione

5

della condotta professionale, espressione dei valori propri di

una professione, generalmente raccolte in un Codice

Deontologico, vero e proprio dettato normativo o raccolta di

indicazioni all’agire del professionista.

DEONTOLOGA PROFESSIONALE

NORME REGOLE

L’insieme di

6

E’ l’insieme dei

doveri del professionista,

degli obblighi cui egli deve corrispondere

nel suo agire professionale.

DEONTOLOGA

7

DOVERE

il professionista

non

agisce per seguire un ordine esterno o per evitare,

disattendendo quell’ordine, una sanzione;

DOVERE implica OBBLIGATORIETA’

MORALE

8

Il professionista riconosce

in sé il dovere di agire conformemente ad un

modello di condotta o a un insieme di regole con

cui tale condotta viene, appunto, regolamentata.

DOVERE

9

Agire con senso del dovere per il

professionista sanitario

significa:

agire avendo come scopo

il benessere o

la cura della persona.

DOVERE

10

Riconoscere una valenza morale all’agire

deontologico, significa riconoscere all’agire

professionale un ampio spazio alla

autonomia.

DOVERE

11

Solo comprendendo questo intreccio tra

libertà e dovere si comprende il senso

più profondo della

responsabilità.

DOVERE

12

AGIRE DEONTOLOGICAMENTE

Significa:

agire con responsabilità, conformemente

agli ideali della professione e ai suoi

correlati doveri.

13

NON

significa, pertanto, eseguire comandi,

quanto piuttosto avvertire la doverosità

morale di atti o azioni.

AGIRE DEONTOLOGICAMENTE

14

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Sono dunque gli stessi professionisti a

darsi le regole del proprio agire

professionale.

La DEONTOLOGIA

15

REGOLE DEONTOLOGICHE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

OBIETTIVI

Identificare il patrimonio

di valori e finalità di una

data professione,

di renderlo

manifesto e di tutelare la

professione da

interferenze esterne

Regolamentare la

professione alla luce

di un’etica

generalmente

condivisa

16

Nel momento in cui stabiliscono dei limiti al

comportamento, le regole consentono al soggetto di

agire con

AUTONOMIA,

ma assumendosi ogni responsabilità nei confronti di

coloro cui tale agire si indirizza.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

REGOLE DEONTOLOGICHE

17

REGOLE DEONTOLOGICHE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

L'autonomia

si esprime pienamente solo nella scelta

responsabile che l'infermiere compie in quanto

professionista chiamato a proteggere l'interersse

della pesrona assistita.

18

L'autonomia professionale di cui gode l’operatore sanitario

non deve essere intesa come autoreferenzialità nel percorso

decisionale, dal momento che essa si pone non solo e non

tanto in relazione al soggetto che agisce,( “chi decide?”) ma

soprattutto in relazione al fine che deve essere perseguito

( quale la migliore decisione per quel paziente?”)

REGOLE DEONTOLOGICHE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

19

Tali regole, esprimono quindi un patto che la società

stipula con la professione, a cui quest’ultima

risponde in termini di:

REGOLE DEONTOLOGICHE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

TRASPARENZA

COMPETENZA

FIDUCIA

20

• Gestione dei conflitti.

• Utilizzo della delega per lo svolgimento di

proprie attività gestionali e organizzative.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Direzione

21

• Determinazione dei parametri base di

riferimento per la determinazione dei

contingenti di personale da assegnare a

ciascuna unità operativa.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Pianificazione

22

• Contribuire alla definizione della mission e delle

politiche aziendali attraverso l’espressione delle

esigenze e del punto di vista della professione.

• Definizione dei parametri in base ai quali

determinare le risorse umane necessarie per la

realizzazione degli obiettivi assistenziali.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Pianificazione

23

In sintesi le regole di una professione hanno una valenza etica, ma ancor più una valenza sociale.

Servono infatti allo scopo “sociale” di:

• valorizzare e tutelare la professione,

• promuovere l’autonomia e la responsabilità dei suoi membri.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

REGOLE DEONTOLOGICHE

24

Nel caso della professione infermieristica, i suoi

principi e le sue regole di comportamento

vengono esplicitati dall’unica fonte legittimata

a farlo, cioè dalla Federazione Nazionale

Collegi IPASVI.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

REGOLE DEONTOLOGICHE

25

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE

DEONTOLOGICO

Ostetrica/o

Tecnico sanitario di radiologia

medica

Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico

Fisioterapisti

26

Le enunciazioni del Codice acquisiscono valore di

norme vincolanti per ogni appartenente alla

comunità professionale specifica, poiché

dichiarano ai fruitori del servizio e agli altri

professionisti del settore i modelli di

comportamento morale che i suoi membri si

impegnano a garantire.

REGOLE DEONTOLOGICHE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

27

Come sappiamo, la professione

infermieristica s’impegna a costruire quel

rapporto fiduciario

(Patto infermiere-cittadino)

che garantisce una relazione di aiuto.

REGOLE DEONTOLOGICHE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

28

• Art. 3: “il fisioterapista esercita la propria

professione con la finalità esclusiva del

rispetto della persona umana…..”

Il Codice deontologicodel Fisioterapista

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

29

• Art. 2.1: “Il TSRM è il professionista che pone la

persona al centro delle sue attività…”

• Art. 2.3 “Riconosce la persona ….soggetto titolare dei

“diritti inviolabili dell’uomo”

• Art. 2.7: “Si pone in ascolto della persona…”

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il Codice Deontologicodel Tecnico Sanitario di Radiologia

Medica ( TSRM)

30

• Art.3: “il Tecnico di Laboratorio esercita la

propria professione con la finalità esclusiva

del rispetto della persona umana, della sua

personalità, identità culturale e credo

religioso…”

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il Codice Deontologico

del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

31

• Art. 3. 1: “l’ostetrica/o impronta la sua opera

professionale nel rispetto dei diritti umani per

salvaguardare la libertà e la dignità della persona

assistita…”

• Art.3.2: “…assiste e consiglia la persona assistita

riconoscendole di esprimere le proprie scelte….”

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Il Codice Deontologicodell’Ostetrica/o

32

Nessuna decisione va presa unilateralmente:

questo è forse il mandato più importane di un Codice

Deontologico.

Si deve arrivare alle decisioni-scelte attraverso il

dialogo, la discussione, il confronto anche con il

paziente.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

REGOLE DEONTOLOGICHE

33

Gli operatori sanitari devono fare di questo punto il

loro principale oggetto di intervento e regola di

comportamento perché, nella posizione in cui si

trovano, possono essere le persone che meglio

conoscono il significato della malattia.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

REGOLE DEONTOLOGICHE

34

Il Codice rappresenta pertanto l’ordinamento

interno, elaborato dagli stessi professionisti, la

cui inosservanza comporta l’erogazione di

sanzioni disciplinari, a cui si associano spesso

sanzioni penali.

Il Codice deontologico

35

Nel Codice sono confluite norme che

trovano una specifica collocazione

anche in ambito penale

( ad es. rivelazione di segreto

professionale).

Il Codice Deontologico rappresenta

un documento di autodisciplina.

Il Codice deontologico

36

Per il professionista, il C.D.

deve essere visto come una GUIDA ed un

RIFERIMENTO per l’esercizio quotidiano della

sua attività, in un contesto nel quale sono venute

aumentando sia la complessità dei problemi da

affrontare, sia l’autonomia e la responsabilità

professionale.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

37

Il nuovo Codice Deontologico presentato e celebrato

nell’ambito del XV Congresso Ipasvi tenutosi a

Febbraio 2009 approvato dalla Federazione

Nazionale Collegi IPASVI il 2009, frutto di un

grande e corale impegno dell’intera compagine

professionale.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

( 2009)

38

L’infermiere non è più “l’operatore sanitario”

dotato di un diploma abilitante

ma

il “PROFESSIONISTA SANITARIO”

responsabile dell’assistenza infermieristica”.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

(2009)

39

Un professionista che, in quanto tale e anche nella sua individualità, assiste la persona e la

collettività attraverso

“l’ATTO INFERMIERISTICO” inteso come il complesso dei saperi, delle attività,

delle competenze e delle responsabilità dell’infermiere.

IL CODICE DEONTOLOGICO

(2009)

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

40

Una svolta significativa per la professione infermieristica, si delinea con chiarezza nel

rapporto

“infermiere-persona/assistito” che racchiude due soggetti autonomi nella relazione e reciprocamente responsabili del patto

assistenziale.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

(2009)

41

Un patto di per sé valido e operante senza

mediazioni da parte di altre professionalità e

che acquisisce una sua specificità all’interno

dei percorsi terapeutici e clinico assistenziali.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

(2009)

42

Quanto detto costituisce la base delle responsabilità dell’infermiere, che deve

avere come riferimento valori quali:

• il rispetto della vita,

• il rispetto della salute,

• il rispetto della libertà,

• il rispetto della dignità della persona.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO (2009)

43

Nel Codice Deontologico dell’Infermiere confluiscono tre tipi di norme:

• deontologica: inerente l’esercizio della professione;

• giuridica: che si richiama all’ordinamento vigente, alla Costituzione, alle leggi sanitarie, ecc.

• etica: che sottolinea i valori nella professione infermieristica.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO ( 2009)

44

Il nuovo Codice Deontologico dell’Infermiere

abbraccia tre aspetti fondamentali per la nostra

professione che sono in sintesi:

1) l’infermiere e la relazione con la

persona/assistito;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

45

2) l’infermiere e la volontà e la dignità dell’assistito nei processi di cura

assistenziali;

3) l’infermiere, le relazioni professionali e il rapporto con il sistema sanitario.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

46

Il nuovo C.D. fissa le norme dell’agire

professionale e definisce i principi guida

che strutturano il sistema etico in cui si

svolge la relazione con la persona/assistito.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

47

Relazione che si realizza attraverso interventi

specifici, autonomi e complementari di

natura intellettuale, tecnico-scientifica,

gestionale, relazionale ed educativa.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CODICE DEONTOLOGICO

48

I termini utilizzati per definire gli interventi

assistenziali contengono le chiavi interpretative

della natura dell’atto infermieristico che ricerca

e persegue appropriatezza e pertinenza

nell’interesse della persona/assistito.

IL CODICE DEONTOLOGICO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

49

IL CODICE DEONTOLOGICO

INTERVENTI SPECIFICI

Sta per “propri”, ossia interni alla professione

in quanto patrimonio di peculiari

competenze ed esperienze professionali

50

IL CODICE DEONTOLOGICO

INTERVENTI AUTONOMI

Sta per “decisione propria” rispetto ad

altre figure professionali

51

IL CODICE DEONTOLOGICO

“NATURA INTELLETTUALE, TECNICO -

SCIENTIFICA, GESTIONALE ED EDUCATIVA”

Sta per... sapere disciplinare che sostiene le diverse

funzioni infermieristiche e per l'irrinunciabilità

della relazione, dell'educazione e del'informazione.

52

Anche la responsabilità collegata all’autonomia, è intesa come un principio guida dell’agire

professionale.

L’assunzione di responsabilità pone l’infermiere in una condizione di costante impegno:

• quando assiste,

• quando cura,

• quando si prende cura.

IL CODICE DEONTOLOGICO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

53

L’infermiere è un soggetto attivo, che agisce in

prima persona con autonomia di scelta e

responsabilità entro una cornice valoriale in

cui il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e

dei principi etici della professione è condizione

essenziale per assistere e perseguire la salute

intesa come bene fondamentale del singolo e

interesse peculiare della collettività.

IL CODICE DEONTOLOGICO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

54

L’infermiere sviluppa il suo sapere ed il suo essere professionista nella relazione con la persona

che assiste.

IL CODICE DEONTOLOGICO

PERSONA ASSISTITO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

55

È il “cittadino” inteso come detentore di diritti e protagonista delle attività di promozione e tutela del suo stato

di salute.

PERSONA

IL CODICE DEONTOLOGICO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

56

E’ “la persona” con cui l’infermiere attiva una peculiare, specifica e professionale relazione

in cui trova manifestazione il rispetto, il confronto e il dialogo vissuti come principi

guida della deontologia professionale.

IL CODICE DEONTOLOGICO

ASSISTITO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

57

CODICE DEONTOLOGICO 2009

RESPONSABILITA’ (ARTICOLI 1, 3, 13, 47, 48)

Oltre alla dimensione giuridico-professionale tale concetto ha anche una dimensione

deontologica.

Una ricerca ha fornito dati interessanti:

“gli infermieri si sentono responsabili soprattutto della salute del paziente, del suo benessere fisico e

spirituale, nonché dell’informazione alla persona e ai familiari”.

Indagine condotta dal CENSIS

58

Viene così affermata la responsabilità deontologica

dell’infermiere anche in relazione all’organizzazione del

lavoro, alla scelta e all’applicazione di protocolli

terapeutici, all’uso di materiali e presidi, alla gestione dei

rapporti tra i vari operatori e ai valori culturali del

cittadino-paziente.

RESPONSABILITA’ (ARTICOLI 1, 3, 13, 47, 48)

CODICE DEONTOLOGICO 2009

59

• ART. 5.1: “ L’ostetrica/o deve contribuire

ad assicurare l’efficienza del servizio e il

corretto uso delle risorse, la qualità delle

prestazioni…”

Il Codice Deontologicodell’Ostetrica/o

RESPONSABILITA’

60

Il Codice DeontologicoTecnico di Radiologia

RESPONSABILITA’

• Art.8.5: “ dato uno standard ottimale di

produttività concordato per tipologie,

determina ….se essa sia una variabile

migliorabile dall’aumento dei ritmi o dal

miglioramento dei metodi”

61

• Art. 9: “…ha la responsabilità diretta

delle proprie procedure”.

RESPONSABILITA’

Il Codice Deontologicodi Laboratorio

62

• Art. 18. “…ha il dovere di utilizzare

metodologie e tecnologie la cui efficacia e

sicurezza siano state scientificamente

validate da società scientifiche”

RESPONSABILITA’

Il Codice Deontologicodel Fisioterapista

63

Responsabile può essere solo chi è

autonomo, ovvero solo colui che agisce

coscientemente, che sa di dover agire

secondo una norma che è la sua

coscienza morale.

RESPONSABILITA’

64

Tradizionalmente, la responsabilità è suddivisa in tre ambiti:

• responsabilità penale ( obbligo di rispondere per azioni che

costituiscono un reato);

• responsabilità civile ( obbligo di risarcire un danno

ingiustamente causato);

• responsabilità disciplinare ( che diventa una responsabilità

ordinistico-disciplinare: ad essa si riferiscono gli obblighi

contrattuali e di comportamento professionale).

RESPONSABILITA’ (ARTICOLI 1, 3, 13, 47, 48)

CODICE DEONTOLOGICO 2009

65

Sussiste un profilo di responsabilità

dell’infermiere per colpa professionale

nell’ipotesi in cui questo professionista

dell’assistenza infermieristica non abbia

operato secondo la legge dell’arte.

LA COLPAPROFESSIONALE

66

Per legge dell’arte si intende quel complesso di

regole e prescrizioni tecniche che la scienza e

l’esperienza professionale hanno elaborato

per effettuare un determinato trattamento

nell’interesse del paziente.

LA COLPAPROFESSIONALE

67

La capacità professionale dell’infermiere deve quindi essere continuamente aggiornata per poter

esprimere sempre le conoscenze migliori, altrimenti si rischia un addebito per

IMPERIZIA

cioè per non aver eseguito un trattamento assistenziale con le modalità prescritte dalle linee guida ovvero dai protocolli operativi del

momento.

LA COLPAPROFESSIONALE

68

Nell’ambito della legge dell’arte possono essere

fatti rientrare anche i profili di colpa

generica consistenti nell’aver operato con

NEGLIGENZA

cioè in modo superficiale e disatteso...

LA COLPAPROFESSIONALE

69

…e con

IMPRUDENZA

cioè senza la dovuta ponderazione della

situazione e delle proprie capacità

professionali.

LA COLPAPROFESSIONALE

70

Lo stato dell’arte inoltre, ha anche un aspetto

che riguarda in generale la

DILIGENZA ( precisione, scrupolosità, ecc.)

la PRUDENZA ( cautela ) e la

TEMPESTIVITA’ ( puntuale, appropriato),

nelle attività assistenziali infermieristiche.

LA COLPAPROFESSIONALE

71

Altro profilo di colpa consiste nella mancata

osservanza di leggi, regolamenti, ordini o

discipline in base alla definizione contenuta

nell’art. 43 del C.P………..

LA COLPAPROFESSIONALE

72

art. 43 del C.P.“…doloso,

o secondo l’intenzione, quando l’evento

dannoso o pericoloso……..è dall’agente

preveduto e voluto come conseguenza della

propria azione od omissione…...”

LA COLPAPROFESSIONALE

73

art. 43 del C.P.“…preterintenzionale, o

oltre l’intenzione, quando dall’azione o dalla

omissione deriva un evento dannoso o

pericoloso più grave di quello voluto

dall’agente……”

LA COLPAPROFESSIONALE

74

art. 43 del C.P.“…colposo, o contro

l’intenzione quando l’evento, anche se

preveduto, non è voluto dall’agente e si

verifica a causa di negligenza o imprudenza o

imperizia, ovvero per inosservanza di leggi,

regolamenti, ordini o discipline…”

LA COLPAPROFESSIONALE

75

• Per colpa grave in campo professionale s’intende comunemente l’errore grossolano che denota assoluta impreparazione ovvero una notevole negligenza, imprudenza;

• per colpa lieve, invece, l’errore risulta di minore entità, per es. quello derivante da una trascuratezza nella prestazione di assistenza al malato di grado non elevato, ma rilevante.

LA COLPAPROFESSIONALE

76

1° es. di lesione colpose cagionate per colpa

professionale infermieristica può essere

individuato nelle lesione da decubito

qualora sia ravvisabile una condotta colposa

dell’infermiere nella produzione dell’evento

dannoso.

LA COLPAPROFESSIONALE

77

2° es. di lesioni colpose in danno dei pazienti per

difetto di adeguata assistenza infermieristica

possono rinvenire nelle ipotesi in cui nel

reparto non vengano rispettate le prescrizioni

dirette a prevenire l’insorgenza di infezioni

nei malati.

LA COLPAPROFESSIONALE

78

3° es. di lesioni colpose in danno dei pazienti

può avvenire per le cadute accidentali dal

letto o da altri tipi di danni alla persona ( atti

di autolesionismo).

LA COLPAPROFESSIONALE

79

La protezione dei pazienti da questi rischi, deve essere

realizzata con particolare cura e attenzione e può

anche essere in via eccezionale effettuata con

mezzi di contenzione, sempre che l’uso di questi

mezzi rappresenti l’unico modo di prevenire un

danno prevedibile al malato e sia limitato ad un

tempo necessario a superare il pericolo derivante

dalla patologie in essere. (C.D. art. 30)

LA COLPAPROFESSIONALE

80

Per contenzione fisica

s’intende una

limitazione delle possibilità

di movimento di un

soggetto.

LA CONTENZIONE FISICALA CONTENZIONE FISICA

LA COLPA PROFESSIONALE

81

Il ricorso a misure di coercizione della libertà

individuale nei confronti di soggetti

ospedalizzati o ospiti di case di cura, sembra

evidentemente opportuno al fine di evitare

danni alla incolumità o alla vita degli stessi

interessati o di altri ospiti della struttura o del

personale di assistenza.

LA COLPA PROFESSIONALE

LA CONTENZIONE FISICALA CONTENZIONE FISICA

82

Il rischio di detti danni è in genere connesso sia ad

alterazioni patologiche, psichiche o fisiche ….sia

in rapporto alla degenza in genere ( in seguito, ad

esempio, a movimenti durante interventi

chirurgici o accertamenti diagnostici, oppure a

cadute dal letto).

LA CONTENZIONE FISICALA CONTENZIONE FISICA

LA COLPA PROFESSIONALE

83

L’articolo del codice deontologico degli infermieri

che disciplina tale materia è il n 30.

“L’infermiere si adopera affinchè il ricorso alla contenzione sia

evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da

documentate valutazioni assistenziali”.

CONTENZIONE E CODICE DEONTOLOGICO

CONTENZIONE E CODICE DEONTOLOGICO

LA COLPA PROFESSIONALE

84

La contenzione deve essere una scelta

condivisibile quando vi si configuri

l’interesse della persona e inaccettabile

quando sia una implicita risposta alle

necessità istituzionali”.

LA COLPA PROFESSIONALE

CONTENZIONE E CODICE DEONTOLOGICO

CONTENZIONE E CODICE DEONTOLOGICO

85

Spesso l’utilizzo dei mezzi di contenzione in ambito

sanitario o, più genericamente, socio-assistenziale, ha

dato luogo ad addebiti di responsabilità, anche sotto il

profilo penale, a carico del personale di cura o di

assistenza che disponeva o attuava, tali provvedimenti,

senza giusta motivazione.

LA COLPA PROFESSIONALE

CONTENZIONE E CODICE DEONTOLOGICO

CONTENZIONE E CODICE DEONTOLOGICO

86

Le condanne penali hanno riguardato, di volta in volta,

• i delitti di sequestro di persona ( art. 605 c.p.),

• di violenza privata ( art. 610 c.p.),

• di abuso dei mezzi di correzione ( art. 571 c.p. ),

• di maltrattamenti ( art. 572 c.p. ),

• di percosse ( art. 581 c.p. ),

• di lesioni personali ( art. 582 c.p. ).

CONTENZIONE E LEGGI DELLO STATO

CONTENZIONE E LEGGI DELLO STATO

LA COLPA PROFESSIONALE

87

La contenzione fisica risulta ammissibile solo

quando costituisce provvedimento preventivo

o terapeutico senza alternative meno afflittive

in quelle concrete circostanze.

LA COLPA PROFESSIONALE

CONTENZIONE E LEGGI DELLO STATO

CONTENZIONE E LEGGI DELLO STATO

88

La decisione deve scaturire da una valutazione collegiale

con conclusione concorde fra medici e infermieri e che

la responsabilità di individuare le specifiche indicazioni

sia esclusivamente medica e discenda da una valutazione

attuale delle necessità di tutela della salute dell’assistito.

Chi prescrive la contenzione?Chi prescrive la contenzione?

LA COLPA PROFESSIONALE

89

4° es. di lesioni colpose in danno dei pazienti possono

essere ancora cagionate dagli infermieri per erronee

trascrizioni della annotazioni di loro competenza,

come ad es. nel caso in cui una determinata terapia

venga effettuata ad un soggetto diverso da quello

cui invece competeva.

LA COLPAPROFESSIONALE

90

La detenzione dei farmaci a carico, segue

determinate procedure indicate nel

foglietto illustrativo.

LA COLPA PROFESSIONALE

…a proposito di farmaci………a proposito di farmaci……

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

91

Vi sono farmaci che necessitano di:

• determinate temperature di conservazione;

• protezione dalle fonti di luce;

• particolari cautele e devono essere

accompagnati da particolari strumenti

documentativi nella conservazione, come gli

stupefacenti;

LA COLPA PROFESSIONALE

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

92

• una detenzione ormai soltanto in determinati

reparti per la loro pericolosità in caso di

errore ( cloruro di potassio);

• una detenzione ed una manipolazione solo

nelle farmacie centrali come gli antiblastici;

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

LA COLPA PROFESSIONALE

93

Infine, un discorso a parte

meritano

i farmaci campioni!

LA COLPA PROFESSIONALE

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

LA DETENZIONE DEI FARMACInelle unità operative di degenza

94

La detenzione di farmaci scaduti è

un reato previsto dal Codice

Penale ( art. 443).

LA COLPA PROFESSIONALE

LA DETENZIONE DI FARMACI SCADUTILA DETENZIONE DI FARMACI SCADUTI

95

I farmaci nelle strutture sanitarie vengono conservati:

LA COLPA PROFESSIONALE

LA DETENZIONE DI FARMACI SCADUTILA DETENZIONE DI FARMACI SCADUTI

Nelle farmacie centrali

Nelle farmacie di reparto

Responsabilità del farmacista

Responsabilità del caposala e degli infermieri

Nelle case di cura private

Responsabilità del direttore

sanitario

96

Gli elementi indispensabili per identificare

una responsabilità infermieristica possono

essere evidenziati dal C.D. in questo

modo:

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

97

• art. 1 affida all’infermiere una

responsabilità totale per quanto riguarda

l’assistenza generale infermieristica.

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

98

• art. 22 “l’infermiere conosce il progetto

diagnostico-terapeutico per le influenze

che questo ha sul percorso

assistenziale…”

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

99

• L’utilizzo di una metodologia scientifica e valida quale il

processo di assistenza infermieristica, comporta

l’implementazione di una documentazione

infermieristica, necessaria per documentare

concretamente e storicamente le prestazioni

infermieristiche.

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

100

Si tratta di una responsabilità che assume

non solo una mera valenza amministrativa,

ma anche legale, come atto pubblico.

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

101

• art. 14 “L’infermiere riconosce

l’integrazione fra professionisti e

l’integrazione interprofessionale …”

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

102

Si tratta di una responsabilità condivisa con altri

professionisti dove ognuno risponde per il

proprio ambito professionale peculiare.

Responsabilitàclinico-assistenziale

CODICE DEONTOLOGICO 2009

103

L’assegnazione della responsabilità dell’assistenza

infermieristica all’infermiere comporta giuridicamente

due concetti:

Responsabilitàclinico-assistenziale

AUTONOMIAPROFESSIONALE

SCIENTIFICITA’DELL’ASSISTENZAINFERMIERISTICA

CODICE DEONTOLOGICO 2009

104

E’ nel momento formativo che si plasma la forma

mentis dell’infermiere, allo scopo di costruire una

chiara identità e consapevolezza infermieristica e,

soprattutto, di sviluppare una piena padronanza

dei processi decisionali rispetto al campo proprio

di attività.

Responsabilitàformativa

CODICE DEONTOLOGICO 2009

105

Ciò significa che la formazione deve fare

acquisire anche il metodo di ragionamento per

discriminare l’attività propria da quella

attribuibile ad altri professionisti sanitari e alle

figure di supporto.

Responsabilitàformativa

CODICE DEONTOLOGICO 2009

106

E’ la combinazione di:

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

CONOSCENZE PROFESSIONALICAPACITA’

ORIENTAMENTI GESTIONALI

richiesta dai processi che si svolgono nell’azienda sanitaria.

CODICE DEONTOLOGICO 2009

107

Conoscenze professionali:

sono un insieme di modelli concettuali, teorie,

metodi, strumenti e tecniche che l’operatore ha

acquisito attraverso la formazione di base,

l’aggiornamento e l’esperienza, e che applica allo

scopo di realizzare gli obiettivi di un processo e

di un ruolo.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

108

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

…tra le conoscenze indispensabili all’infermiere

(coordinatore) ve ne sono alcune di carattere

organizzativo-gestionale, per es. quelle relative ai

concetti e alla metodologia del budget e della

contabilità analitica: queste stanno alla base

dell’orientamento gestionale.

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

109

Capacità:

sono costituite dal complesso di abilità

personali che l’operatore traduce in azioni e

comportamenti direttamente collegati alle

prestazioni che eroga.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

110

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Tra quelle richieste agli infermieri hanno

particolare rilevanza le capacità di diagnosi

infermieristiche ( di riconoscimento dei problemi e delle

loro cause), di pianificazione e di intervento.

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

111

Per quanto riguarda l’infermiere (coordinatore)

le capacità diagnostiche, decisionali e di

intervento riguardano principalmente i

problemi gestionali, organizzativi e formativi.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

112

E’ necessario inoltre sviluppare anche le capacità

relazionali nei confronti sia dei pazienti che

degli operatori.

Pensiamo alle relazioni interpersonali dei

coordinatori infermieristici per risolvere

conflitti tra i propri collaboratori.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

113

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Orientamento gestionale:

è essenziale affinché i professionisti interpretino

il proprio ruolo in sintonia con la visione e i

valori fondamentali dell’azienda.

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

114

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Nelle organizzazioni sanitarie sono da

considerare centrali i valori quali il servizio

globale alla persona, la qualità del servizio,

l’efficienza, la produttività e la capacità di trovare

nuove risposte ai problemi e alla sfide.

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

115

Le competenze così intese si esprimono in

comportamenti che danno luogo a

prestazioni individuali e collettive efficaci e

tali da determinare un alto gradimento da

parte del cittadino ( qualità percepita).

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

116

Si ritiene opportuno la realizzazione in azienda di

un vero e proprio management delle

competenze cioè di un processo con il quale gli

infermieri (coordinatori) gestiscono e sviluppano

il patrimonio di competenze in sintonia con le

scelte strategiche aziendali.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

117

Secondo uno studio condotto da P. Benner

esistono 5 stadi di competenza infermieristica:

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

1. NOVIZIO2.PRINCIPIANTE

AVANZATO

3.COMPETENTE

5. ESPERTO4. ABILE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

118

Affronta le situazioni non in modo globale, ma in termini

di attributi oggettivi ( es. polso, pressione, temperatura

del paziente ) che prescindono dal contesto. Il suo

comportamento si basa su regole che vengono

tipicamente applicate con un’ottica limitata e inflessibile.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

1. NOVIZIO

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

119

Si basa ancora sugli attributi della prima fase, ma in più,

avendo fatto fronte a diverse situazioni, è in grado di

comprenderne alcune componenti ricorrenti.

Sia il novizio che il principiante avanzato devono dedicare

molte energie alla memorizzazione delle regole che sono

state loro insegnate.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

2. PRINCIPIANTE AVANZATO

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

120

Infermiere che possiede almeno 2 o 3 anni di

esperienza, ha acquisito padronanza e sa affrontare e

gestire le numerose contingenze della pratica clinica.

La consapevole capacità di pianificare che caratterizza

questo livello lo aiuta ad essere efficiente e

organizzato.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

3. COMPETENTE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

121

E’ l’infermiere con una esperienza lavorativa di 3 - 5 anni.

Più rapido e flessibile del competente, l’infermiere abile

percepisce ancora meglio le situazioni come insiemi che

hanno un significato in termini di obiettivi a lungo

termine.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

4. ABILE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

122

Tale percezione aumenta la sua capacità di prendere

decisioni e di capire agevolmente quali sono gli

attributi e gli aspetti importanti dell’intera situazione.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

4. ABILE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

123

L’infermiere esperto collega la propria comprensione

della situazione con l’azione a essa appropriata non

sulla base di principi analitici ( regole, linee guida o

massime), ma grazie alla capacità che ha sviluppato

di cogliere la situazione stessa in maniera intuitiva.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

5. ESPERTO

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

124

Tuttavia egli non rinuncia all’uso degli strumenti analitici,

che possiede in alto grado: li utilizza nelle situazioni

nuove e quando, avendo avuto la percezione errata, si

accorge che le cose non vanno come si aspettava.

L’infermiere esperto è quello che meglio può fungere da

consulente per i colleghi.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

5. ESPERTO

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

125

- La consulenza infermieristica –

Si può definire come il processo tramite il quale

un infermiere fornisce informazioni e consigli

su metodiche e tecniche professionali nella

materia in cui ha sviluppato una particolare

competenza.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

126

I vantaggi sono i seguenti:

• Un beneficio diretto e immediato, che è quello di contribuire a gestire in maniera ottimale un caso specifico.

• Il vantaggio di aumentare le competenze degli infermieri che l’ hanno richiesta e che affiancano il collega consulente al momento in cui visita il paziente o effettua determinate prestazioni.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

127

• Un vantaggio per tutta l’azienda sanitaria, la

quale viene messa in grado di conseguire migliori

esiti per i suoi clienti e di ottimizzare l’uso delle

sue risorse.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

128

Per il costante sviluppo delle competenze del

singolo professionista e dell’infermieristica

nel suo insieme è essenziale, la

FORMAZIONE PERMANENTE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COMPETENZA PROFESSIONALE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

129

Questa rappresenta contemporaneamente:

• Un interesse dell’azienda, la quale sarà tanto

più apprezzata quanto più sarà in grado di

avvalersi di personale preparato, motivato e

corretto sul piano comportamentale;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

130

• Un dovere del singolo professionista, il

quale, se adeguatamente aggiornato, può

davvero “garantire alla persona le cure e

l’assistenza più efficaci”.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

131

Un idonea formazione permanente si

preoccupa dei contenuti da insegnare, ma

anche di aiutare i professionisti a sviluppare il

pensiero critico e l’apprendimento

continuo.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

132

La nuova normativa sulla responsabilità del professionista,

richiede dunque all’infermiere di divenire un vero e

proprio gestore del caso ( case manager ) , così da

ricomporre per l’assistito quella frammentazione che i

fruitori dei servizi sanitari lamentano frequentemente.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

133

“Ha la responsabilità di provvedere all’accertamento nei

confronti del paziente e dei suoi familiari, stabilire la

diagnosi infermieristica, sviluppare il piano di assistenza

infermieristica, delegare l’assistenza a colleghi, attivare gli

interventi, coordinare e collaborare con il gruppo

interdisciplinare e valutare i risultati”

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

IL CASE MANAGER

134

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

All’interno del più generale ruolo del case manager, è

opportuno focalizzare la funzione di CARE

MANAGER ( gestore della cura) funzione trasversale

che può essere svolta da più ruoli e livelli operativi,

inclusi gli infermieri nella loro generalità.

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

135

L’infermiere CARE MANAGER assume

rilievo nel nuovo contesto sanitario come

mediatore tra le esigenze del cittadino e le

risposte dell’organizzazione.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

136

FORMAZIONE DI BASE

Con un percorso di studio che dovrebbe prendere le

mosse dai problemi di salute prevalenti nella

società e dalle competenze necessarie a soddisfare

i principali bisogni di assistenza infermieristica ad

essi correlati.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

137

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Ha per oggetto tutti i settori di formazione

orientati all’acquisizione di competenze

infermieristiche specifiche, successive alla

formazione di base.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

138

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Settori:

• Sanità pubblica ( infermiere di sanità pubblica),

• Pediatria ( infermiere pediatrico )

• Salute mentale-psichiatria ( inf. psichiatrico )

• Geriatria (infermiere geriatrico )

• Area critica ( infermiere di area critica ).

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

139

FORMAZIONE PERMANENTE

Rappresenta quell’insieme di attività di varia origine e

natura, mirate a mantenere le competenze del

professionista in linea con le esigenze della cittadinanza,

dell’azienda e dello stesso professionista nella sua

evoluzione professionale e nelle sue diverse collocazioni

lavorative.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

140

Assume particolare rilievo in questo ambito

l’AUTOFORMAZIONE.

Questa viene intesa come acquisizione di

conoscenze e competenze che non rientrano

necessariamente nelle classificazioni formali, ma

consistono anche in esperienze sul campo che il

singolo professionista progetta e realizza.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

FORMAZIONE PERMANENTE(ARTICOLI 11, 12, 13, )

141

“L’infermiere aggiorna le proprie competenze attraverso

la ricerca”.

La ricerca infermieristica ha l’obiettivo di

sviluppare le conoscenze nella presa in carico

della persona sana o ammalata.

( E.B.N.)

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

RICERCA INFERMIERISTICA(ARTICOLI 11, 12, 13, )

142

“L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze

validate...”

Attualmente si fa sempre più pressante la necessità che le

procedure e le terapie siano basati su prove di efficacia,

derivanti da ricerche condotte con rigoroso metodo

scientifico e sottoposte a controlli di validità

( EBM / EBN ).

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

EVIDENZA SCIENTIFICA(ARTICOLI 11, 12, 13, )

143

Tutto questo implica da una parte la disponibilità

degli infermieri ad applicare nella pratica

quotidiana le conoscenze desunte dallo studio

della letteratura, dall’altra una attiva

partecipazione a progetti di ricerca che mirino a

definire, o ridefinire, pratiche assistenziali

scientificamente fondate.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

EVIDENZA SCIENTIFICA(ARTICOLI 11, 12, 13, )

144

23. L’infermiere riconosce il valore dell’informazione integrata multiporfessionale….

26. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio delle

informazioni l’infermiere assicura e tutela la

riservatezza..

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLO 23, 26)

145

27. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale

contribuendo alla gestione di strumenti informativi.

28. L’infermiere rispetta il segreto professionale…per

intima convinzione e come espressione concreta del

rapporto di fiducia con l’assistito...

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 27, 28)

146

Se tale principio può dirsi valido in generale, a

maggior ragione il mondo sanitario e, al suo

interno, la professione infermieristica

presenta oggi condizioni tali da far emergere

con forza il significato e la valenza della

documentazione.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

147

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTARE

Registrareinformazioni

aggregate in modo

organizzato e finalizzato

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

148

Risulta chiaro il riferimento alla tutela dei dati

personali degli assistiti e il riferimento alla

chiara gestione degli strumenti informativi e

quindi alla documentazione dell’attività

assistenziale.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

149

• Le fasi del processo di assistenza

infermieristica che documentano la presa in

carico del paziente: raccolta dati e individuazione

dei bisogni di assistenza infermieristica, definizione

degli obiettivi, prescrizione e attuazione degli interventi

assistenziali, valutazione.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COSA DOCUMENTARE?

150

• Gli interventi eseguiti in seguito a

prescrizione medica: tutte le somministrazioni

di farmaci e le medicazioni andrebbero registrate

non appena compiute, altrettanto dicasi per tutti gli

interventi terapeutici;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COSA DOCUMENTARE?

151

• La comunicazione con gli altri erogatori

di assistenza relative ai problemi attuali e

potenziali della persona assistita;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COSA DOCUMENTARE?

152

• Le reazioni della persona al trattamento;

• I risultati inaspettati o avversi nelle

condizioni del paziente o nell’assistenza;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COSA DOCUMENTARE?

153

• Gli eventuali incidenti, ovvero le cadute dei pazienti, gli errori di somministrazione, ecc.;

• Le occasioni nelle quali il paziente lascia il reparto o vi rientra e con quali modalità.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

COSA DOCUMENTARE?

154

La documentazione infermieristica, come

tutti gli atti che documentano un’attività

svolta per un paziente, ha rilevanza legale; le

registrazioni servono anche come documenti

legali sullo stato di salute del paziente e

sull’assistenza erogata.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

155

I problemi più frequenti di documentazione in

caso di malpractice sono le omissioni e le

alterazioni delle registrazioni ( false e/o

sbagliate);

cosa e come un infermiere documenta sono

aspetti importanti rispetto ai rischi legali.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

MALPRACTICE

156

Le procedure legali che coinvolgono medici,

infermieri e strutture sanitarie, generalmente

includono casi di:

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

MALPRACTICE

• Negligenza

• Danni personali

• Invalidità

• Richiesta di

risarcimento dei

lavoratori

• Reclami (assicuraz.)

157

Gli infermieri oggi, alla luce della legge n. 42 del

26/2/99) devono prestare una maggiore attenzione

alla documentazione delle proprie attività, diventa

importante poter documentare con precisione gli

interventi effettuati dai singoli, altrimenti si potrebbe

obiettare che “ se non è documentato,

non è stato fatto”.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

158

La presenza di registrazioni carenti e non esaustive

comporta, in caso di controversie, l’onere di

dimostrare ciò che si è documentato; a questo

proposito è utile precisare che la

documentazione infermieristica ha il valore di un

atto pubblico.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

159

PRIMAdella legge 42/99 gli infermieri esercitavano una

“professione sanitaria ausiliaria”; erano incaricati di pubblico servizio e strutturavano una

documentazione considerata come

“atto pubblico in senso lato” e quindi utilizzabile come mero elemento facoltativo per la

ricostruzione dei fatti in un processo civile.

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

160

OGGI

le azioni infermieristiche assumono, rispetto

a certe procedure o prestazioni, le

caratteristiche di attività esercitata da un

pubblico ufficiale.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

161

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La cartella clinica è considerata un

insieme di documenti nei quali è

registrato un complesso di

informazioni concernente un

determinato paziente.

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

162

SCOPO

della cartella clinica è quello di rilevare ciò che riguarda il paziente in senso

diagnostico-terapeutico, durante l’intero percorso curativo, al fine di predisporre

gli opportuni interventi sanitari.

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28 )

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

163

Il riconoscimento della professione infermieristica

come professione sanitaria ( Legge 42/99), ha

conferito alla documentazione infermieristica pari

dignità rispetto alla documentazione medica;

insieme a questa costituisce oggi la raccolta

organica di tutti i dati e le informazioni riguardanti

l’assistito.

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA

( D.I.)

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

164

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Requisiti formali e sostanziali della C.I.

VERIDICITA’

COMPLETEZZA E PRECISIONE

CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’

TEMPESTIVITA’

165

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Requisiti formali e sostanziali della C.I.

Indica l’effettiva corrispondenza fra il

dato registrato e il fatto, tra quanto

osservato, percepito, pianificato eseguito

e quanto scritto.

VERIDICITA’

166

I dati riportati devono essere il più possibile capaci

di descrivere quello che è accaduto, dandone

una visione completa, per cui non si deve

trascurare o omettere elementi che possano

essere essenziali.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Requisiti formali e sostanziali della C.I.

COMPLETEZZA E PRECISIONE

167

La registrazione deve essere chiaramente

leggibile da parte di chiunque senza

possibili interpretazioni.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Requisiti formali e sostanziali della C.I.

CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA’

168

La registrazione di ogni annotazione deve essere effettuata contestualmente al verificarsi

dell’evento.

Anche nei casi eccezionali ( urgenze e/o emergenze) i fatti devono essere registrati il

prima possibile.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Requisiti formali e sostanziali della C.I.

TEMPESTIVITA’

169

“ La cartella è un atto pubblico che esplica la

funzione di diario dell’intervento medico e dei

relativi fatti clinici rilevanti, sicchè i fatti devono

essere annotati conformemente al loro

verificarsi”

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Sentenza di Cassazione22694/2005

170

La carente compilazione della cartella o di certificati

annessi può determinare una “presunzione di colpa” a

carico dell’infermiere ( C.C. 11316/2003) in quanto nel

caso in cui dalla cartella non sia possibile trarre utili

elementi di valutazione della condotta del sanitario,

il giudice può fare ricorso a presunzioni logiche

come fonti di prova.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA

( D.I.)

171

Il mancato inserimento nella cartella

infermieristica di determinate circostanze o

fatti di una certa rilevanza può configurarsi

come una “ omissione di atti di ufficio”.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA

( D.I.)

172

• non inserire opinioni personali;

• riportare i fatti, se si riferiscono osservazioni del paziente ( es. il paziente riferisce che…);

• in caso di segnalazione di eventi avversi, inserire l’accaduto e gli esiti per l’assistito senza inserire giustificazioni;

• scrivere quanto messo in atto, riportando anche, se necessario e possibile, le reazioni della persona;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

173

• scrivere solo quello che si è messo in atto personalmente;

• non sostituirsi ad altre, rispetto degli ambiti di competenza;

• se non si è d’accordo con un’indicazione clinica, registrare il proprio dissenso e l’eventuale rationale, senza commenti o giustificazioni;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

174

• riportare sempre data e ora dell’accertamento delle annotazioni e rilevazioni;

• se costretti a posticipare le annotazioni, evidenziare l’orario dei diversi momenti;

• scrivere le prestazioni via via che si eseguono, senza rimandare a un momento successivo;

• scrivere nome e cognome di chi procede alle annotazioni;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

175

• Indicare protocolli e procedure utilizzati;

• se si riportano decisioni mediche, indicare il nome del medico;

• le cancellature NON sono ammesse;

• correggere l’errore tracciando una linea sopra in modo che sia leggibile;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

176

• NON usare correttori o cancellature che impediscono di leggere il contenuto;

• scrivere la correzione di seguito;

• non scrivere fuori riga;

• le correzioni effettuate in momenti successivi devono riportare chiaramente a cosa si riferiscono e perché sono effettuate, con data, ora e firma di chi annota;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

177

• non aggiungere annotazioni dimenticate utilizzando spazi bianchi ristretti;

• non lasciare spazi vuoti;

• scrittura e firma devono essere sempre leggibili;

• scrivere sempre a penna con inchiostro indelebile e in modo leggibile;

• usare solo termini e abbreviazioni codificati e allegare la legenda;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

178

• utilizzare solo termini tecnici corretti scientifici e in lingua italiana;

• non utilizzare espressioni generalizzate;

• non usare parole ambigue ( es. molto, poco, grande, probabile);

• trasformare le affermazioni in negativo ( no dolore) in positivi (assenza di dolore).

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

CORRETTEZZA DELLA COMPILAZIONE

179

Gli infermieri oggi, alla luce della legge n. 42 del

26/2/99) devono prestare una maggiore attenzione

alla documentazione delle proprie attività, diventa

importante poter documentare con precisione gli

interventi effettuati dai singoli, altrimenti si potrebbe

obiettare che “ se non è documentato,

non è stato fatto”.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28)

180

La presenza di registrazioni carenti e non esaustive

comporta, in caso di controversie, l’onere di

dimostrare ciò che si è documentato; a questo

proposito è utile precisare che la

documentazione infermieristica ha il valore di un

atto pubblico.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DOCUMENTAZIONE (ARTICOLI 26, 27, 28)

181

Art. 47: “l’infermiere, ai diversi livelli di

responsabilità, contribuisce ad orientare le

politiche e lo sviluppo del sistema sanitario,

al fine di garantire il rispetto dei diritti degli

assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la

valorizzazione del ruolo professionale”

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

LIVELLI DI RESPONSABILITA’

(ARTICOLO 47)

182

LA LEGGE 251/00

183

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

Nell’estate del 2000 è promulgato uno dei

provvedimenti normativi più attesi dalla professione

infermieristica:

la

Legge 251/00istitutiva della dirigenza

184

Il percorso del paziente

si pone come obiettivo quello di mettere l’ infermiere

(coordinatore)

in grado di governare e valutare le proprie attività e quelle

dei collaboratori, dalla cui integrazione e combinazione

si determina il risultato del processo di cura ( outcame ).

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

185

La chiara definizione di “chi fa che cosa e quando” è un

elemento che sgombra il campo da possibili equivoci

perché consente di stabilire chi è il soggetto che si deve

attivare al fine di garantire al paziente una prestazione o

un servizio.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

ASPETTIOPERATIVI

186

La possibilità di disporre dello strumento “percorso” e la

chiara definizione di come e quando agire, rappresenta

uno strumento formidabile per la trasmissione delle

conoscenze; inoltre rappresentano un momento di

aggiornamento continuo per tutto il personale

infermieristico.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

ASPETTIFORMATIVI

187

Attribuire la diretta responsabilità e gestione delle

attività di assistenza infermieristica significa delineare,

una linea gerarchica e funzionale di tutti gli infermieri:

l’ infermiere (coordinatore ) viene infatti chiamato a

governare tutti i processi organizzativi della funzione

infermieristica e, quindi, a governare i professionisti

sanitari.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

188

All’infermiere (coordinatore) sono richieste specifiche responsabilità, caratteristiche del suo ruolo, esse sono:

• Funzioni di pianificazione.

• Gestione.

• Organizzazione.

• Direzione.

• Sviluppo del personale.

• Valutazione e controllo.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

LIVELLI DI RESPONSABILITA’

(ARTICOLO 47)

189

• Assegnazione del personale alle unità operative

sulla base della pianificazione, nonché di criteri

e modalità di gestione definiti ( articolazione degli

orari di lavoro, adozione di linee guida, protocolli e

procedure in forma scritta).

• Gestione del budget a disposizione.

Gestione

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

190

• Definizione dei modelli di organizzazione

dell’assistenza infermieristica e del servizio

alberghiero.

• Adozione degli strumenti operativi di

organizzazione dell’assistenza orientati alla

centralità della persona, e all’efficienza gestionale

( linee guida, indicatori di risultato, ecc.)

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Organizzazione

191

• Tenuta delle riunioni con il personale infermieristico e di

supporto; partecipazione alle riunioni interdisciplinari.

• Promozione della motivazione del personale abbinando

opportunamente all’uso dell’autorità formale, relazioni

interattive con i singoli collaboratori, per coinvolgerli nel

perseguimento degli obiettivi aziendali.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Direzione

192

• Concorso alla formazione di base e complementare degli

infermieri attraverso lo svolgimento delle attività di

insegnamento e di formazione.

• Definizione delle priorità in tema di formazione

permanente e aggiornamento professionale del personale.

Programmazione, supervisione e valutazione di specifici

interventi di formazione permanente.

Sviluppo delle risorse umane

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

193

• Definizione di percorsi e criteri per l’accoglimento,

l’orientamento e l’inserimento del personale neo-

assunto.

• Promozione, supervisione e valutazione di iniziative

di ricerca in campo assistenziale, alberghiero,

organizzativo.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Sviluppo delle risorse umane

194

• Definizione dei criteri per la valutazione del

personale ( supervisione, intervento diretto in casi

particolari, valutazione).

• Adozione di provvedimenti disciplinari

all’occorrenza, secondo le procedure stabilite

dall’azienda.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Valutazione e controllo

195

• Definizione dei fattori che determinano la qualità

dell’assistenza infermieristica e delle attività

domestico-alberghiere. Attribuzione dei risultati

attesi in termini di qualità e verifica del loro

raggiungimento.

Valutazione e controllo

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

196

• Verifica dell’attuazione dei criteri e delle modalità

di gestione del personale assegnato alle unità

operative: tenuta dei modelli di servizio,

articolazione degli orari di lavoro, utilizzo di

procedure scritte, contenimento dei costi.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Valutazione e controllo

197

Il tempo è una risorsa che va

utilizzata in modo oculato e

produttivo!

Responsabilità gestionale - organizzativa

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

198

La gestione del tempo del personale sul quale

l’infermiere (coordinatore) esercita la propria

autorità, rientra nell’appropriata programmazione

di un orario lavorativo funzionale a quello di

servizio e al carico di lavoro:

Il tempo del personale

Responsabilità gestionale - organizzativa

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

199

Se essa è ben fatta e sostanzialmente rispettata,

può contribuire notevolmente a ridurre lo

stress, l’insoddisfazione e “forse”

l’assenteismo dei collaboratori.

Responsabilità gestionale - organizzativa

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

200

Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto

attraverso la formulazione di piani di attività

giornalieri e settimanali per suddividere fra le

varie attività il tempo di lavoro del personale

sia nell’arco delle 24 ore che all’interno di

ciascun turno.

Responsabilità gestionale - organizzativa

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

201

VANTAGGI

1. Evitare tempi morti in alcune ore e un accumulo di

attività in altre;

2. Evitare di impiegare relativamente troppo tempo in

determinate attività, dedicandone di conseguenza troppo

poco ad altre ugualmente importanti.

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Responsabilità gestionale - organizzativa

202

SVANTAGGI

Che una programmazione rigida del tempo standardizzi in

misura eccessiva il lavoro, ( specialmente degli

infermieri) con pregiudizio per quella personalizzazione

dell’assistenza che non può che fondarsi sulla capacità di

ascolto, iniziativa e creatività.

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Responsabilità gestionale - organizzativa

203

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Responsabilità gestionale - organizzativa

Si ritengono tuttavia più appropriati i piani di attività

abbastanza dettagliati per la programmazione delle

attività domestico-alberghiere.

Per limitarsi all’igiene ambientale, un piano giornaliero

può indicare la successione delle operazioni di igiene

degli ambienti ecc.

204

Responsabilità gestionale - organizzativa

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Per il lavoro infermieristico e degli operatori di supporto

( OSS e OTA ) è necessario in primo luogo stabilire quali

gruppi di attività devono essere svolte la mattina, il

pomeriggio e la notte.

Circa i piani relativi ai singoli turni è preferibile che pongano

vincoli di orario tassativi solo quando è strettamente

necessario (es. prelievi ematici entro le ore 8.30).

205

Responsabilità gestionale - organizzativa

LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO

Ovviamente le scelte da attuare in questo campo

devono essere il più possibile partecipate e

condivise, inoltre ogni scelta va considerata

suscettibile di revisione e il suo esito richiede

accurata valutazione.

206

207

DEONTOLOGIA E

LEADERSHIP

208

DEONTOLOGIA E LEADERSHIP

Diversi sono i principi deontologici che ogni

leader dovrebbe rispettare, per es.:

• la centralità dei principi istituzionali e non di

quelle del leader che da essi divergono;

• la costante disponibilità ad apprendere e ad

affrontare positivamente i cambiamenti;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

209

• costante disponibilità alla comunicazione in

tutte le direzioni, e in particolare all’ascolto,

anche delle critiche;

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA E LEADERSHIP

210

• Impegno a condividere con i collaboratori il

proprio potere ( in primo luogo l’informazione

e il potere decisionale ) sulla base di un rapporto

empatico e di un clima positivo, anche per

stimolarli ad acquisire a loro volta capacità di

leadership.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA E LEADERSHIP

211

LEADERSHIP è guidare !

Le persone sono il fulcro di ogni attività umana

e vengono prima delle cose materiali.

Tali persone non si possono “comandare” ma

“guidare”; non si devono “costringere” ma

“coinvolgere”.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

ETICA E LEADERSHIP

212

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

E’ l’atteggiamento di chi difende

qualcuno, specialmente persone in

condizioni di debolezza.

Quanto all’ infermiere coordinatore

questa caratteristica ha diversi aspetti.

GARANTE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

213

Anch’egli indirettamente funge da “avvocato” degli

utenti quando crea le condizioni perché gli

infermieri svolgano la migliore assistenza possibile

nei limiti consentiti dalla organizzazione,

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

GARANTE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

214

o…

quando redarguisce un operatore che non rileva

o non soddisfa come richiesto e possibile i

loro bisogni.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

GARANTE

215

Inoltre è schierato dalla parte degli infermieri e

dell’infermieristica quando sorgono difficoltà o

conflitti con altre categorie o gruppi che tentano

di imporre il loro punto di vista sul lavoro

comune.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

GARANTE

216

L’infermiere (coordinatore) è credibile se mostra

competenza nella gestione delle risorse,

specialmente di quelle umane, se risulta essere

leale e sincero, se è coerente nel senso che fa

davvero quello che dichiara e mantiene le

promesse e,

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

217

infine,

se si pone consapevolmente come un

efficace modello di ruolo.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

CREDIBILITA’

218

E’ importante che trasmetta energia ed entusiasmo,

e che manifesti un apprezzabile equilibrio fra la

vita professionale e la vita personale.

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

219

Sulla credibilità si fonda la “FIDUCIA” ,

che favorisce la cooperazione,

l’impegno reciproco e la creatività.

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

220

Il suo contrario, la “DIFFIDENZA” crea invece

un clima di sospetto e di menzogna e induce le

persone a “ non scoprirsi”, quindi probabilmente

a non dare il meglio di sé e a non cercare

soluzioni nuove.

CREDIBILITA’

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

221

“Fiducia genera fiducia”

In presenza di una reciproca affidabilità la leadership

non è qualcosa di già definito ma una co-

costruzione, che vede l’impegno di entrambi i

soggetti in relazione.

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

222

Un infermiere (coordinatore) che dà e riceve

fiducia e agisce con trasparenza contribuisce in

misura rilevante all’autostima e all’autonomia

operativa dei collaboratori e, quindi, alla loro

efficacia ed efficienza.

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

223

La credibilità inoltre è legata :

• all’”imparzialità”, intesa come rispetto di criteri prefissati e come assenza di favoritismi e discriminazioni;

• all’”umiltà”, che si esprime essenzialmente con la disponibilità a riconoscere i propri errori e ad ascoltare consigli e suggerimenti.

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

224

Questo atteggiamento - l’umiltà - non è segno di

debolezza, ma di maturità e di competenza

relazionale; esso può rappresentare per i

collaboratori un grande esempio di dedizione ai

fini istituzionali , il primo dei quali – non va

dimenticato – è il benessere delle persone assistite.

CREDIBILITA’

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

225

Nel prendere decisioni e

nell’assumersi la responsabilità

delle proprie azioni e

“determinazione e perseveranza”

nel realizzare gli obiettivi stabiliti.

CORAGGIO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

226

Questa caratteristica acquista un valore particolare quando

si tratta di attuare innovazioni, come per es.

introduzione di un nuovo modello organizzativo e/o

della sperimentazione di modelli professionali

relativamente nuovi (es.il case manager e il consulente.)

CORAGGIO

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Caratteristiche del leader con valenza

deontologica

227

LA LEGGE 251/00

228

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

Nell’estate del 2000 è promulgato uno dei

provvedimenti normativi più attesi dalla professione

infermieristica:

la

Legge 251/00istitutiva della dirigenza

229

Tale documento rafforza e legittima

l’autonomia e la responsabilità

infermieristica non solo a livello

clinico - assistenziale ma anche a

livello gestionale -organizzativo e

formativo.

Responsabilitàgestionale - organizzativa

LEGGE 251/00

230

• art. 1 comma 3 prevede che “ il Ministero della

sanità emani linee guida per l’attribuzione in tutte

le aziende sanitarie della diretta responsabilità e

gestione delle attività di assistenza infermieristica

e delle connesse funzioni e la revisione

dell’organizzazione del lavoro”.

Responsabilitàgestionale - organizzativa

LEGGE 251/00

231

Attribuire la diretta responsabilità e gestione delle

attività di assistenza infermieristica significa delineare,

una linea gerarchica e funzionale di tutti gli infermieri:

l’ infermiere (coordinatore ) viene infatti chiamato a

governare tutti i processi organizzativi della funzione

infermieristica e, quindi, a governare i professionisti

sanitari.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

232

Il percorso del paziente

si pone come obiettivo quello di mettere l’ infermiere

(coordinatore)

in grado di governare e valutare le proprie attività e quelle

dei collaboratori, dalla cui integrazione e combinazione

si determina il risultato del processo di cura ( outcame ).

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

233

Tale logica cerca di porre in essere uno strumento in

grado di governare tutto il processo di cura,

per tale motivo l’infermiere (coordinatore) diventa

gestore, del percorso di cura complessivo, cercando

di favorire il coordinamento dei diversi interventi

lungo il processo assistenziale.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

234

Il percorso del paziente può fornire contributi

utili sotto diversi punti di vista:

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

ASPETTIFORMATIVI

ASPETTIOPERATIVI

235

La possibilità di disporre dello strumento “percorso” e la

chiara definizione di come e quando agire, rappresenta

uno strumento formidabile per la trasmissione delle

conoscenze; inoltre rappresentano un momento di

aggiornamento continuo per tutto il personale

infermieristico.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

ASPETTIFORMATIVI

236

La chiara definizione di “chi fa che cosa e quando” è un

elemento che sgombra il campo da possibili equivoci

perché consente di stabilire chi è il soggetto che si deve

attivare al fine di garantire al paziente una prestazione o

un servizio.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

ASPETTIOPERATIVI

237

La rappresentazione chiara degli atti gestionali e

il riconoscimento del ruolo svolto,

consentono di rendere le persone consapevoli

dell’importanza delle funzioni e delle attività

svolte migliorandone le performance.

LEGGE 251/00

Responsabilitàgestionale - organizzativa

238

GANDHI

239

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

• A. Carnevale, C. D’Ovidio, La professione di

infermiere, aspetti giuridici, medico-legali, etico-deontologici,

Ed. Piccin, 2005

• L. Benci, La prescrizione e la somministrazione dei

farmaci, responsabilità giuridica e deontologica, Ed.

McGraw-Hill, 2007

240

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

• S. Fucci, La responsabilità nella professione

infermieristica, questioni e problemi giuridici, Ed.

Masson, 1998

• D. Rodriguez, A. Aprile, Medicina legale per

infermieri, Ed. Carocci Faber. 2005

• L. Benci, Aspetti giuridici della professione

infermieristica, Ed. McGraw-Hill 2° edizione, 1999

241