Master Raviolo 15 Mar 08
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RETE REGIONALE MALATTIE RARE
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PROGRAMMA DELL’INTERVENTO
Il sistema informativo della Rete Regionale delle Malattie Rare
Codifica delle informazioni e nozioni di base sugli archivi informatici
L’importanza della standardizzazione delle codifiche
Alcuni riferimenti alla sicurezza dei dati e alla tutela della privacy (D.Lgs.196/03)
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RETE REGIONALE MALATTIE RARE
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LA RETE REGIONALE DELLE MALATTIE RARE
LA RETE REGIONALE PER LE MALATTIE RARE
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RETE REGIONALE MALATTIE RARE
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IL REGISTRO REGIONALE MALATIE RAREIl Sistema Informativo nasce dalla necessità di creare un network con i
seguenti obiettivi:
� costituire una base dati regionale centralizzata dei pazienti affetti da malattie rare utilizzabile a fini statistici ed epidemiologici
� supportare il processo di analisi delle schede regionali sui pazienti affetti da malattie rare;
� permettere la circolazione delle informazioni tra i partecipanti al progetto;
� adempiere al debito informativo nei confronti della Regione Piemonte e dell’Istituto Superiore di Sanità .
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IL REGISTRO REGIONALE MALATIE RAREIl sistema informativo offre strumenti rivolti:
� ai Medici Specialisti , per permettere la registrazione dei casi di pazienti affetti da malati rari, dei piani terapeutici prescritti dal medici e dei criteri adottati per la diagnosi della malattia;
� ai Coadiutori , che effettuano la registrazione dei dati per conto dei medici specialisti, inoltre per permettere la registrazione dei medici specialisti che non hanno richiesto l’abilitazione all’accesso al sistema.
� ai Referenti Aziendali della Rete, per consultare le informazioni registrate nell’ambito della propria azienda e svolgere la funzione di coordinamento della rete nell’ambito della propria azienda;
� al Centro di Coordinamento della Rete, per svolgere le funzioni di governo e coordinamento del Registro e della Rete della Malattie Rare, può consultare le informazioni registrata in forma anonimizzata.
� al Personale dell’ufficio esenzioni delle ASL per permettere la consultazione dei soggetti malati rari di pertinenza della propria azienda che intendono avvalersi dell’esenzione.
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IL REGISTRO REGIONALE MALATIE RARE
Il Sistema Informativo è costituito dalle seguenti principali moduli funzionali :
� Archivio Schede Malattie Paziente
� Archivio Schede Criterio Diagnostico
� Archivio Piani Terapeutici
� Archivio Malattie
� Dati di Sintesi del Paziente
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ARCHIVIO SCHEDE MALATTIE PAZIENTE� Sono gestiti i seguenti dati:
� I dati del paziente (identificazione,residenza,domicilio,medico curante, aspetto sociale)
� I dati relativi all’attivazione della scheda� I dati della malattia� I dati degli esami eseguiti e i segni clinici rilevati
� Al fine di agevolare l’operatore nella fase di inserimento dei dati, la funzionalità è integrata con la Banca dati degli Assistiti della Regione Piemonte (BAR ).
� La scheda può essere inserita nel sistema solo se il paziente haconcesso il consenso al trattamento dei dati persona li
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ARCHIVIO SCHEDE MALATTIE PAZIENTE
� La funzionalità consente la gestione di tre differenti tipo di scheda:� Temporanea� Definitiva� Storica
� A seconda del tipo di scheda variano i campi che devono essere inseriti obbligatoriamente e facoltativamente
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SCHEDA TEMPORANEA – Accertamento Diagnostico
Richiede accertamento
Diagnosi temporanea
Inserisce scheda
Firma Consenso Informato
Cittadino Medico Specialista
Centro Coordinamento
Addetto Esenzione ASL
Diagnosi Temporanea
Certificato Esenzione
Temporanea
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
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STATI SCHEDA TEMPORANEA
IN_MODIFICA
il medico specia lista / coadiutore integra le
informazioni della scheda
il medico specialsita / coadiutore inserisce la scheda
paziente
CHIUSA
CANCELLATAIl medico specialista/coadiutore
cancella la scheda
il medico specialista / coadiutore rilascia la scheda
al comitato scientifico
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SCHEDA MALATTIA PAZIENTE DEFINITIVA - diagnosi definitiva
Cittadino Medico Specialista
Diagnosi Definitiva
Richiede accertamento
Addetto Esenzione ASL
Diagnosi Definitiva
Certificato Esenzione
Firma Consenso Informato
Inserisce e trasmette la scheda
Centro Coordinamento
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
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STATI SCHEDA DEFINITIVA
IN_MODIFICA
il medico specialsita / coadiutore inserisce la
scheda paziente
il medico specialista / coadiutore integra le
informazioni della scheda
CHIUSA
CONVALIDATA
RESPINTA
INVIATA ISS
il medico specialista / coadiutore rilascia la scheda al comitato
scientifico
CANCELLATA
Il medico spe cia lista /co adiutore cancella la scheda
il verificato re rinvia la
scheda allo specialista
Il verificatore co nferma la valid ità
della scheda
il medico specialista / coadiutore
modifica la scheda
La scheda è scaricata al ISS
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SCHEDA MALATTIA PAZIENTE STORICA
Comunica Scheda Storica
Cartelle Storica Malato Raro Medico Specialista
Firma Consenso Informato
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
Centro Coordinamento
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STATI SCHEDA STORICA
il medico specialista / coadiutore rilascia la scheda al comita...
CANCELLATA
Il medico specialista/coadiutore
cancella la scheda
INVIATA ISS
la scheda e' scaricata all'ISS
IN_MODIFICA
CHIUSA
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PIANO TERAPEUTICOSono gestiti i seguenti dati:
� Dati identificativi del paziente� La malattia� Centro e medico prescrittore regionale o extra regionale� Data di inizio e durata� Tipo di prescrizione( prima prescrizione , prosecuzione della cura,
modifica piano terapeutico)� Motivo variazione prescrizione(effetti collaterali, mancata risposta, altro )� Elenco dei farmaci prescritti per ciascuno:
• Farmaco (nazionali in fascia A/C/H , estero o un galenico)• Quantità• Frequenza
� Il piano può essere inserito solo se è stata registrata in precedenza la scheda malattia del paziente.
� La funzionalità sarà rilasciata nell’ultima versione del software.
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ARCHIVIO MALATTIE
� Permette al centro di coordinamento di registrare nuove malattie nel registro delle malattie accreditate del registro.
� L’archivio è consultabile dai medici specialisti, coadiutori e referenti aziendale.
� Sono gestiti i seguenti dati:� I dati della malattia: Codice, sub codice esenzione, tipo
esenzione (ministeriale o regionale),Nome della malattia,Tipo della malattia secondo la classificazione ICD-IX-CM, data segnalazione …
� I sinonimi� Gli esami e i segni clinici previsti per la malattia
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SINTESI DEL PAZIENTE
Permette ai Medici specialisti, coadiutori, e ai referenti aziendali di ricercare un paziente e consultare:
� le schede malattia attivate per il paziente;� I piani terapeutici prescritti al paziente.
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ARCHITETTURA
RUPAR
Addetto ufficio esenzioniAddetto ufficio esenzioni
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
REGISTRO REGIONALE MALATTIE RARE
Medico specialistaMedico specialista
CoadiutoreCoadiutore
Referente AziendaleReferente Aziendale
Centro coordinamentoCentro coordinamento
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CODIFICA DELLE INFORMAZIONI
CODIFICA DELLE INFORMAZIONI E NOZIONI DI BASE SUGLI ARCHIVI INFORMATICI
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Codice binarioMemorizzazione e trasmissione su
supporto fisico
Codifica dell’informazioneFile, database, formato logico
Software di decodificaVisualizzazione / editing / analisi dei dati
CODIFICA DELLE INFORMAZIONI
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CODIFICA DELLE INFORMAZIONI
La strutturazione logica dei dati: i file
File strutturati , effettivamente costituiti da sequenze di record.
file costituiti da sequenze di byte organizzate definite record, ciascun record è suddiviso in unità elementari definite campi e ogni campo èomogeneo, nel senso che in tutti i record dell’archivio contiene lo stesso tipo di dato (testo, numero, data, ecc.)
File non strutturati , in cui l’informazione è semplicemente una sequenza di byte.
Testo;Immagini;Suono
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CODIFICA DELLE INFORMAZIONI
Struttura di un Database – tabella singola
Record
Campo
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CODIFICA DELLE INFORMAZIONI
Struttura di un Database – struttura relazionale
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CODIFICA DELLE INFORMAZIONI
Anagrafica assistito
Scheda diagnosi malattia rara
Unità organizzativa sanitaria
Anagrafica specialista
Piano terapeutico
Scheda criteri diagnostici
Base dati Assistibili regionale Anagrafe Strutture Sanitarie Regionali
Rete delle Malattie Rare
Scheda segnalazione malattia rara - anonima
Sistema informativo ISS
Sistema Informativo Sanitario Regionale
Codice ass. Codice ass.
Codice UO Codice UO
Codice Scheda C.D.
Codice Spec.
Codice Scheda M.R.
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
L’importanza della standardizzazione
Tutte le informazioni vengono collegate tra di loro per mezzo di chiavi codificate (codice assistito, codice scheda, codice struttura sanitaria, codice specialista ecc.).
Le chiavi devono essere elenchi di codici univoci condivisi tra tutti i sistemi informativi, in assenza di codifiche univoche i diversi archivi non possono essere messi in relazione e la loro utilità viene fortemente ridimensionata.
La codifica standard delle informazioni consente di effettuare ricerche e analisi statistiche dei dati che non sono state previste nella fase di costruzione degli archivi (data mining).
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
L’importanza della standardizzazione
Tanto più sono codificati i dati contenuti in un archivio informatico, tanto più valore ha l’archivio e tanto più i dati immagazzinati potranno essere oggetto di analisi.
I dati codificati di solito sono proposti dal sistema informativo al momento dell’inserimento, i dati inseriti manualmente (testo libero) sono soggetti ad errori o interpretazioni soggettive e generalmente sono difficili se non impossibili da standardizzare a posteriori.
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
Caratteristiche di una codifica standard
Elenco di codici univoci
Eventuale strutturazione gerarchica dei codici
Definizione di ciascun codice che consenta di individuare e suddividere il dominio di riferimento in modo omogeneo rispetto alla codifica e il più possibile oggettivo.
Regole di applicazione e di aggiornamento dei codici univoche e condivise.
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
La qualità del dato
Nell’applicazione della codifica ad un’informazione, ad esempio una patologia, il soggetto che inserisce il dato deve compiere un’operazione di discretizzazione dell’informazione, ossia passare da una realtà complessa e con infinite sfaccettature ad una classificazione che inevitabilmente non può riprodurla integralmente.
Si tratta di scegliere quale informazione non è considerata rilevante e quindi va perduta.
E possibile inserire anche descrizioni soggettive molto ampie, ma la ricerca e l’analisi dei dati sui sistemi informativi è basata soprattutto sui dati codificati.
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHE
La qualità del dato
La qualità dell’informazione codificata è data in primo luogo dall’accuratezza di chi la inserisce, quindi dall’affidabilità del sistema di codifica.
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STANDARDIZZAZIONE DELLE CODIFICHEEsempi di dati codificati
Anagrafiche:• Codice fiscale• Codici istat dei comuni italiani• Codifica internazione dei paesi• Codifiche istat delle professioni, del titolo di studio, ecc.• …
Codifiche in ambito sanitario• ICD-IX-CM /ICD-X – codifica patologie/interventi• Codici HSP/STS, UO e UP – codifica strutture sanitarie (da
anagrafe delle strutture regionale)• Codice Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta• Codice ricetta• CODIFA – Codifica Principi attivi e farmaci • Nomenclatore tariffario protesica/Integrativa
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
Il dato personale è:
qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente
qualunque informazione relativa a persona giuridica, ente o associazione identificata o identificabile anche indirettamente.
Non sono dati personali:
il dato anonimo, cioè il dato che, in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile - di cui all'art. 4 comma1 lettera n) DLgs.196/03.
Più in generale, i dati non riferibili direttamente o indirettamente a persone fisiche o giuridiche, come i dati territoriali.
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
Il dato personale sensibile è:
il dato personale idoneo a rivelare origine razziale, etnica, convinzioni religiose, filosofiche, politiche, nonché a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Il dato personale giudiziario è
qualunque informazione idonea a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale oppure di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti - di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
qualunque informazione idonea a rivelare la qualità di imputato o indagato - ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I dati pubblicati su un sito web o su un pubblico registro da chiunque consultabile sono destinati alla diffusione.
Nota bene: i dati destinati alla diffusione sono sottratti all'applicazione dei sistemi di autenticazione e autorizzazione prescritti dall'allegato B DLgs196/03.
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
Definizione dei soggetti della privacy:
Titolare : art. 4 1 comma lettera f) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Responsabile : art. 4 1 comma lettera g) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
Incaricati : art. 4 1 comma lettera h) le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
Interessato : art. 4 1 comma lettera i) la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
Principio di protezione dei dati:
è un diritto fondamentale della persona.
Principio di necessità:
indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
Principio di pertinenza e non eccedenza:
individuazione dello scopo/ambito nel trattamento dei dati personali.
Principio di proporzionalità:
bilanciamento dei diritti coinvolti
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi (Principio di pertinenza e non eccedenza);
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati (Principio di pertinenza e non eccedenza);
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati (Principio di necessità).
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
L'interessato deve quindi ricevere dal titolare la descrizione di tutti gli elementi del trattamento stabiliti dal Codice. Tale descrizione può avere forma scritta o orale, si compone di una serie di punti e ha come finalità quella di informare l'interessato su:
chi è il titolare del trattamento;
chi è il responsabile del trattamento;
quali sono le finalità e le modalità del trattamento;
la natura obbligatoria o al contrario facoltativa del conferimento dei dati;
le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
quali sono i diritti dell’interessato.
Il trattamento in questo ambito riguarda una particolare categoria di dati sensibili, ovvero i dati sanitari, trattati al fine di tutela della salute e dell’incolumità fisica.
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SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
Tutti i dati sanitari collegati a dati anagrafici sono da considerarsi sensibili.
Sicurezza
Rete sicura: Rete Unitaria della P. Amm. Regionale (RUPAR)
Connessioni criptate per la trasmissione dati
Password personali con scadenza trimestrale
Dati anagrafici e i dati clinico/sanitari conservati su archivi separati
Privacy
Tracciamento di tutte le attività degli operatori della PP. AA.
Accesso ai soli dati necessari all’erogazione del servizio da parte delle amministrazioni coinvolte, con assenso dell’interessato
trattamento dei dati statistici solo in forma anonimizzata
Sistema conforme alla D.Lgs.196/03.