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A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE 3 2 1 REVISIONE SIGLA ELABORATO DESCRIZIONE CONTROLLATO APPROVATO NOME FILE : SCALA : ELABORATO N° : TITOLO ELABORATO: N. GIUGNO 2020 PROGETTO ESECUTIVO DATA : ID 33392 - DELIBERA CIPE 60/2012 COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI C.DA S.M. POGGIARELLI COMUNE DI CALTAGIRONE - Capogruppo Mandataria Mandante Mandante Mandante Mandante RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI REDAZIONE : RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELLA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: Dott. Ing. Simone Venturini S.p.A. Dott. Ing. Cecilia Corrao IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) : Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13) D.P.C.M. 26 Aprile 2017 CUP: B26G14001440001 - CIG: 7168401FA0 SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO S.VENTURINI RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE S.VENTURINI S.VENTURINI

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A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO DI RIPRODURLO RENDENDOLO NOTO A TERZI ANCHE PARZIALMENTE SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

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RE

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ELABORATO

DESCRIZIONE

CONTROLLATO APPROVATO

NOME FILE :

SCALA :

ELABORATO N° :

TITOLO ELABORATO:

N.

GIUGNO 2020

PROGETTO ESECUTIVO

DATA :

ID 33392 - DELIBERA CIPE 60/2012

COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA

E ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI C.DA S.M. POGGIARELLI

COMUNE DI CALTAGIRONE

-

Capogruppo Mandataria

Mandante Mandante Mandante

Mandante

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI

REDAZIONE :RESPONSABILE DEL PROGETTO E DELLA INTEGRAZIONE

DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Simone Venturini

S.p.A.

Dott. Ing. Cecilia Corrao

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) :

Commissario Straordinario Unicoper il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane

(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13)

D.P.C.M. 26 Aprile 2017

CUP: B26G14001440001 - CIG: 7168401FA0

SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO

S.VENTURINI

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

S.VENTURINIS.VENTURINI

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A.7
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GIUGNO 2020
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LUGLIO 2019
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PRIMA EMISSIONE
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reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

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COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E ADEGUAMENTO DEL

DEPURATORE DI C.DA S.M. POGGIARELLI

COMUNE DI CALTAGIRONE

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

Progettisti:

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INDICE GENERALE

SOMMARIO

1. PREMESSA 3

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3

2.1. Quadro complessivo della normativa nazionale 3

2.2. Normativa regionale 7

3. DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTUALE 13

3.1. Area di intervento 13

4. MATERIALI DI RISULTA 15

4.1. Indagini di caratterizzazione eseguite 15

4.2. Demolizioni 19

4.3. Volumi dei materiali di risulta 20

5. MATERIALI DI APPROVVIGIONAMENTO 21

6. GESTIONE DELLE MATERIE 22

6.1. Siti di produzione dei materiali di risulta 22

Modalità di scavo 22

6.2. Siti di conferimento dei materiali di risulta 22

6.3. Siti di approvvigionamento 23

6.4. Siti di deposito temporaneo 23

6.5. Trasporto dei materiali 25

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INDICE DELLE FIGURE

Figura 2-1 - Schema di riferimento per la qualifica e gestione delle terre e rocce da scavo .................. 4

Figura 2-2 – il DPR 120/2017 ............................................................................................................... 5

Figura 3-1 – Planimetria delle opere di progetto ................................................................................. 14

Figura 4-1 – Planimetria delle indagini geognostiche ed ambientali ................................................... 17

Figura 6-1 – Aree di cantiere lungo il tracciato del progetto: Cantiere A ............................................. 24

Figura 6-2 – Aree di cantiere lungo il tracciato del progetto: Cantiere B ............................................. 24

Figura 6-3 – Aree di cantiere lungo il tracciato del progetto: Cantiere C ............................................. 25

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 4-1 – Sondaggi geognostici eseguiti nel Giugno 2019 e Giugno 2020. .................................. 18

Tabella 4-2 – Campioni geotecnici prelevati. ...................................................................................... 18

Tabella 4-3 – Campioni ambientali prelevati. ...................................................................................... 19

Tabella 4-4 – Volumi dei materiali derivanti da demolizioni e scavi .................................................... 20

Tabella 5-1 – Volumi dei materiali derivanti di approvvigionamento ................................................... 21

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1. PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Piano di Gestione delle Materie del Progetto Esecutivo per il completamento

della rete fognaria nel Comune di Caltagirone.

L'intervento in progetto consiste nell’adeguamento della rete fognaria con la realizzazione dei collettori fognari

laddove mancanti e l’adeguamento in alcuni tratti alle nuove esigenze per rendere l’intero sistema funzionale e

sicuro.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Quadro complessivo della normativa nazionale

La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del d.lgs. n. 152/2006. A

seconda delle condizioni che si verificano le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguente-

mente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.

Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185

d.lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina.

In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

“b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia

certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Inoltre, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui

sono stati escavati, deve essere valutato ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-

ter.

Quando ricorrono le condizioni, dunque, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate come sottoprodotti o

se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere rifiuti. In quest’ultimo caso dovranno essere

soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’art 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni,

nonché gli specifici criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 184 ter.

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Figura 2-1 - Schema di riferimento per la qualifica e gestione delle terre e rocce da scavo

Come previsto dal comma 3 del citato art. 184 ter, nelle more dell'adozione del regolamento comunitario o del

decreto ministeriale sulla specifica tipologia di rifiuto, i materiali che conservano la qualifica di rifiuto possono essere

sottoposti ad operazioni di recupero in via ordinaria (con autorizzazione dell’impianto nel rispetto dell'articolo 208

del Dlgs 152/2006) o secondo le modalità previste dal DM 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi

sottoposti alle procedure semplificate di recupero.

L’allegato 1 del DM prevede, infatti, l’utilizzo delle terre da scavo in attività di recupero ambientale o di formazione

di rilevati e sottofondi stradali (tipologia 7.31-bis), previa esecuzione dell'obbligatorio test di cessione.

Nel caso il terreno oggetto dello scavo risulti contaminato, si applicano, invece, le procedure dettate dal Titolo V in

materia di bonifica dei siti contaminati (articoli 239-253 del Dlgs 152/2006).

Il DPR 120/2017 è stato predisposto sulla base dell’autorizzazione all’esercizio della potestà regolamentare del

Governo contenuta nell’articolo 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, con

la legge 11 novembre 2014, n. 164, rubricato: “Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione

della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto.

Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica

di aree con presenza di materiali di riporto”.

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Il DPR 120/2017 è composto da 31 articoli suddivisi in sei Titoli e da 10 allegati (Figura 2-2).

Figura 2-2 – il DPR 120/2017

Il DPR 120/2017 disciplina:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell’articolo 184 -bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi di-

mensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e

infrastrutture;

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- il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che

da quella dei sottoprodotti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce

l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

- il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

- la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Il Regolamento ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e

rocce da scavo qualificate sottoprodotti, abrogando, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento

stesso, le seguenti norme:

a) decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante

“Regolamento sulla disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;

b) articolo 41, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, rubricato “Disposizioni in materia ambientale”;

c) articolo 41-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”;

d) l’articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Sottoprodotti”.

Il nodo centrale attorno cui ruota il Decreto è il Piano di Utilizzo o la Dichiarazione di utilizzo, che indica dove sono

posizionati gli scavi, quali sono le profondità ed i metodi di scavo, quali sono le volumetrie movimentate, qual è la

natura litologica del materiale e la sua caratterizzazione ambientale, individua i siti di deposito, di utilizzo, di confe-

rimento o di recupero, i percorsi di trasporto e più in generale l’iter che vincola l’esclusione dalla qualifica di rifiuto.

Il Piano di Utilizzo definisce la durata di validità del piano stesso; decorso tale termine (salvo deroghe) e/o in caso

di violazione degli obblighi assunti nel piano, viene meno la qualifica di sottoprodotto con l’obbligo di gestire il

materiale come rifiuto ai sensi dell’art 183 D.lgs 152/2006.

Nel caso in argomento i materiali da scavo che verranno riutilizzati come rinterri sono sottoposti al regime di cui

all'ex articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 (o Titolo II DPR 120-2017 art 4-22 vedi Figura 2-2),

ovvero sono gestibili come sottoprodotti e non come rifiuti. Per quanto attiene il riutilizzo in situ si ricade nell’ambito

di esclusione dal campo di applicazione della disciplina TRS e rifiuti trattandosi, come recita l’articolo 185 del de-

creto legislativo n. 152 del 2006 comma 1 lettera c) di: “suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale

escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato

naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”.

Il materiale che invece non dovesse venire utilizzato per rinterri sarà sopposto a regime di rifiuto (art 24 DPR

120/2017).

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2.2. Normativa regionale

REGIONE SICILIA: Decreto 11 dicembre 2008, “Linee guida sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo a se-

guito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008. (pubblicato sulla G.U.R.S. del

06.02.2009 n. 6).

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" all'art. 186 riguardano in particolare: la prove-

nienza (viene esclusa quella da siti contaminati), l'esclusione del parere dell'Agenzia regionale protezione ambiente

(ARPA), la certezza del loro utilizzo nell'ambito di interventi già definiti ed il tempo di deposito in attesa dell'utilizzo.

L’Assessorato con precedenti circolari nn. 2 e 3 del 28 giugno 2007 ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di

utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dall'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, anche

per quei materiali provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi.

In merito a quest'ultima fattispecie con nota assessoriale n. 40398 del 23 maggio 2008 è stato chiarito che i conte-

nuti presenti nella precedente circolare rimangono validi, nel rispetto delle nuove disposizioni. Alla luce proprio delle

nuove disposizioni si è ritenuto opportuno rivedere i contenuti della circolare n. 3 elaborando delle nuove linee guida

per l’utilizzo del materiale in esame.

Prima di entrare nel dettaglio della normativa vigente bisogna specificare che per terre e rocce da scavo si deve

intendere un materiale originato dall'attività di scavo di terreni naturali dove sono assenti, frammenti o frazioni di

materiali inerti di origine antropica (detriti, macerie, frammenti di laterizi, materiali provenienti dalla scarificazione o

fresatura dell'asfalto, etc.), che la normativa considera rifiuti e pertanto ne vieta la presenza nei materiali di scavo.

Le operazioni di scavo devono, quindi, essere realizzate facendo in modo da attuare modalità operative di cantiere

tali da gestire separatamente le terre e rocce e i rifiuti inerti da demolizione.

Le terre e rocce se utilizzate nell'ambito dello stesso cantiere di produzione non necessitano di alcuna autorizza-

zione. Qualora per motivi gestionali non è possibile depositare il materiale, che sarà riutilizzato in loco, all'interno

del cantiere stesso l'eventuale stoccaggio fuori dal cantiere dovrà risultare in sede di progetto di produzione. Rien-

trano in questa disciplina anche le terre e rocce da scavo che, anche se il loro utilizzo è stato previsto in progetto

(per esempio smaltimento in discarica), per mutate condizioni di carattere amministrativo, tecnico, geologico, etc.

non è più fattibile l’opera di utilizzo nel sito individuato.

Rimangono valide, ai fini del corretto utilizzo di detti materiali, le autorizzazioni già rilasciate per interventi in cui è

previsto l'utilizzo di terre e rocce, con l'obbligo che vengano rispettate le condizioni gestionali e le modalità operative

(in seguito descritte). Modalità e condizioni per il loro utilizzo (comma 1)

Le terre e rocce da scavo, anche da gallerie, se costituiscono sottoprodotti secondo i nuovi criteri, possono essere

utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti.

I progetti nei quali possono essere utilizzate le terre e rocce da scavo devono necessariamente essere

ad un livello di progettazione che permetta di definirne le effettive quantità utilizzabili. Non è quindi

sufficiente la sola indicazione generica di interventi in fase di progettazione;

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b) sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo.

Si conferma la necessità di conoscere precedentemente all'intervento di scavo e con un certo dettaglio,

i progetti relativi agli interventi di destinazione per poter determinare le quantità di terre e rocce da

scavo utilizzabili nelle opere o interventi individuati.

Se il progetto di intervento che produce le terre e rocce che, per motivi vari, non individua con certezza

l'effettivo utilizzo e non viene indicata la loro destinazione, le stesse sono da considerarsi rifiuto e come

tali dovranno essere gestiti in conformità alla disciplina prevista dal titolo quarto del decreto legislativo

n. 152/2006;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di pre-

ventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità

idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni, più in generale, ad impatti ambientali

qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito

dove sono destinate ad essere utilizzate.

Le terre e rocce da scavo non devono subire in nessuna delle operazioni di produzione, trasporto,

stoccaggi intermedi e riutilizzo, trasformazioni preliminari;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale.

Oltre ad essere valutati gli impatti diretti legati all'interazione dei materiali con il sito di destinazione,

dovranno essere valutati anche quelli concernenti il trasporto eolico delle polveri, il rumore, le emissioni,

etc.;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati.

La norma prevede in modo chiaro ed univoco che le terre e rocce da scavo non devono provenire da

siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica, l'accertamento qualitativo è, quindi, obbligatorio

per tutte le tipologie di aree senza esclusioni.

A scopo meramente indicativo, se sul sito non venivano svolte attività pericolose, così come previsto

nel decreto ministeriale del 16 maggio 1989 e quindi oggetto di caratterizzazione secondo le procedure

della parte IV, titolo V del decreto n. 152/2006, l'accertamento potrà essere svolto con una relazione

sullo stato dei luoghi ed il suo passato.

Se il sito di produzione ricade in prossimità di aree interessate, anche in passato, da attività potenzial-

mente inquinanti, al fine di accertare che il materiale da utilizzare non sia contaminato, è necessario

l'esecuzione di campionamenti puntuali all'atto della formazione delle stesse, a differenza della prece-

dente normativa che permetteva l'accertamento delle caratteristiche anche sul sito di deposito relativa-

mente alla “...composizione media dell’intera massa”.

I certificati di analisi dovranno essere allegati alla relazione illustrativa sullo stato dei luoghi di produ-

zione, attestante la compatibilità con il sito di destinazione;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non

determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto

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delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle

aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è conta-

minato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale

con il sito di destinazione. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito diverso da quello che le ha

generate non deve comportare alcuna modifica dello stato di qualità delle matrici ambientali interessate

e degli habitat, della flora e della fauna;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre e rocce da scavo nei processi

industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentita nel rispetto delle condi-

zioni fissate all’art. 183, comma 1, lettera p).

Qualora le terre e rocce da scavo, invece di essere reimmesse nell'ambiente vengono utilizzate in un processo

produttivo sono considerate sottoprodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. p) e non all’art. 186.

È possibile, quindi, laddove le litologie lo consentono, utilizzare i materiali scavati nel processo industriale di pro-

duzione di inerti.

Le eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo rivolte a rendere utilizzabile il prodotto (vagliatura, lavaggio,

essiccazione e riduzione volumetrica,) non modificano la classificazione di sottoprodotto degli stessi in quanto non

costituiscono "trattamenti o trasformazioni preliminari" indicati all'art. 186, comma 1, lett. c), ma intesi come lavora-

zioni che consentono di ottimizzare la produzione e rendere più efficace l'utilizzo di tali materiali.

Procedure amministrative per l’utilizzo (commi 2, 3 e 4)

I requisiti di cui al comma 1 devono essere acquisiti ed accertati in sede di valutazione del progetto. La caratteriz-

zazione qualitativa, i luoghi di destinazione, le modalità di deposito e movimentazione devono far parte della docu-

mentazione progettuale trasmessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi.

I commi 2, 3, 4 dell'art. 186 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare l'utilizzo a seconda dell'o-

pera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA), attività

soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), opere private soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA)

o permesso di costruire, opere pubbliche.

c.2) Ove la produzione di terre e rocce da scavo avviene nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte

a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la sussistenza dei requi-

siti, nonché i tempi di un eventuale deposito, devono risultare da un apposito progetto approvato dall’autorità titolare

del procedimento.

Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo all'interno del medesimo progetto, i tempi dell'e-

ventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché non superino tre anni.

c.3) Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di realizzazione di opere o attività

soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA), la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi di un

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eventuale deposito devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire o

secondo le modalità previste nella dichiarazione di inizio dell'attività.

I tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo non possono superare un anno.

Poiché la proposta va presentata unitamente alla richiesta di concessione il soggetto abilitato a riceverla ed a

rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo è necessariamente il comune nel quale viene realizzata l'opera che produrrà

i materiali.

c.4) Ove la produzione delle terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a

permesso di costruire o denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di idoneità devono risultare da idoneo

allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.

Anche in questo caso i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo non possono superare un anno.

Terre e rocce da scavo come rifiuti (comma 5)

La norma non esclude le terre e rocce da scavo dalla dizione di rifiuto, infatti il comma 5 dell'art. 186 dice che "Le

terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte

alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto".

Già nel comma 1 si dice che l'art. 186 è riferito alle "terre e rocce da scavo ... ottenute quali sottoprodotti ..." ritro-

vando la definizione di sottoprodotto all'art. 183 comma 5, punto p) dove al punto p) si legge: p) "sottoprodotto:

sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, comma

1, lett. a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del

processo di riproduzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia

luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli auto-

rizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i

requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla

fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato".

I criteri della definizione di sottoprodotto sono quindi da attribuire alle terre e rocce da scavo affinché esse possano

rientrare nell'art. 186.

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Piano di utilizzo

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera aa) del DPR 120/2017, sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo

processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo deve indicare:

• l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione dei relativi volumi in

banco suddivisi nelle diverse litologie;

• l'ubicazione dei siti di destinazione e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e

rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle

diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di

destinazione possono essere alternativi tra loro;

• le operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche,

tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato

all'allegato 3;

• le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo

eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4;

• l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con

l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;

• i percorsi previsti per il trasporto delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo

di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione

e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste

Gestione e modalità operative

Al fine di individuare la tracciabilità del materiale e consentire quindi una verifica sulle quantità utilizzate nel sito di

destinazione, il trasporto dovrà essere disciplinato in conformità all’art.6 del DPR 120/2017 che prevede:

1) Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accom-

pagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della re-

sponsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto

in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Nello specifico la documentazione di cui all’Allegato 7 prevede:

A. Anagrafica del sito di produzione;

B. Anagrafica del sito di destinazione o del sito di deposito intermedio;

C. Anagrafica della ditta che effettua il trasporto;

D. Condizioni di trasporto (targa, tipologia di materiale, quantità, numero di viaggi)

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2) La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il

produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conser-

vata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo.

Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve

essere conservata dall'esecutore.

Tutti i documenti di trasporto dovranno comprovare il corretto conferimento, presso il sito di destinazione, della

volumetria di scavo prevista in sede progettuale e regolarmente autorizzata.

A completamento di detta fase il produttore attesta l’utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di

utilizzo o alla dichiarazione di cui all’art.21 all’autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo

(art. 7 del DPR 120/2017)

La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica,

del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destina-

zione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per

cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo. La dichiarazione di avvenuto

utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichia-

razione di cui all'allegato 7; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione,

con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

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3. DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTUALE

3.1. Area di intervento

L’area oggetto di intervento è interamente ricadente nel Comune di Caltagirone.

In particolare, l’adeguamento della rete fognaria interessa 10 aree, come di seguito descritto.

Le prime 7 aree interessate dal presente progetto sono quelle già individuate nel Progetto Preliminare ed in parti-

colare:

1. Via Belmangiare;

2. Via Circonvallazione e via Santa Maria di Gesù;

3. Villaggio Paradiso;

4. Zona ad Ovest di via Arcoleo;

5. Via Canalotto;

6. Zona Fontanoni - Acquanova;

7. Quartiere Semini.

Tutte queste zone, eccetto via Belmangiare, sono già servite da rete fognaria mista, che presenta allo stato attuale

gravi carenze dal punto di vista del dimensionamento idraulico.

Inoltre, a seguito di Perizia di Variante e Suppletiva, la progettazione è stata estesa a 3 ulteriori sottobacini della

rete dei collettori fognari del Comune di Caltagirone:

8. Via Tre Luci,

9. Via Antonino Barbàra;

10. Via Mons. Mario Sturzo.

Anche queste zone, eccetto via Antonino Barbàra, sono già servite da rete mista e necessitano di interventi di

sistemazione idraulica, determinati nel presente progetto.

La corografia generale di progetto e delle aree di intervento e cantiere è indicata in Tavola 6.01.01 e 6.01.02.

Nell’immagine seguente è rappresentato un estatto dalla planimetria delle opere di progetto (2.04.00).

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Figura 3-1 – Planimetria delle opere di progetto

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4. MATERIALI DI RISULTA

In questo paragrafo si illustrano i materiali risultanti dalle attività di realizzazione dell’opera, ovvero materiali prove-

nienti da una demolizione, da uno scavo, oppure residui della lavorazione di una materia prima, che possono essere

utilizzati per altri scopi o debbano essere inviati ad un appropriato centro di recupero o smaltimento.

4.1. Indagini di caratterizzazione eseguite

Su incarico del Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di colletta-

mento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, oggetto di sentenza di condanna della Corte di Giustizia

dell’Unione Europea (C-565/10 e C-85/13), la ditta GEO R.A.S. S.r.l. facente parte del Raggruppamento Tempora-

neo (Technital, Etatec, Hydro Engineering, Gigateck Associati, GEO R.A.S.), nel mese di Giugno 2019 ha effettuato

una campagna di indagini geognostiche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio geotecnico ed analisi di caratte-

rizzazione ambientale dei terreni nell’ambito della progettazione per il completamento della rete fognaria e adegua-

mento del depuratore di C.da S.M. Poggiarelli nel Comune di Caltagirone (per dettagli vedasi Elaborato di progetto

“Relazione tecnica relativa alle indagini geognostiche e geotecniche - Piano di indagine“ elab. 50100).

I servizi sono stati svolti attraverso le seguenti fasi operative:

Indagini geognostiche per l’adeguamento del depuratore

• Esecuzione di n. 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo di profondità 15 m;

• Prelievo di n. 1 campione indisturbato di terreno da sottoporre ad analisi e prove geotecniche di laboratorio;

• Prelievo di n. 1 campione rimaneggiato di terreno da sottoporre ad analisi di caratterizzazione ambientale;

• Esecuzione di n. 2 prove penetrometriche dinamiche SPT;

• Installazione di n. 1 piezometro a tubo aperto da 3’’ entro il foro di sondaggio realizzato;

• Esecuzione di analisi e prove di laboratorio geotecnico sui campioni di terreno prelevati nel corso dei son-

daggi;

• Esecuzione di n. 1 prova di sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves);

• Esecuzione di n. 1 prova sismica passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) mediante l’acquisi-

zione

• di rumore sismico registrato con geofono 3D.

Indagini geognostiche per il completamento della rete fognaria

• Esecuzione di n. 6 sondaggi geognostici a carotaggio continuo di profondità compresa tra 2 e 10 m;

• Esecuzione di n. 6 prove penetrometriche dinamiche SPT;

• Prelievo di n. 1 campione indisturbato di terreno da sottoporre ad analisi e prove geotecniche di laboratorio;

• Prelievo di n. 6 campioni rimaneggiati di terreno da sottoporre ad analisi di caratterizzazione ambientale;

• Esecuzione di prove di laboratorio sui campioni di calcestruzzo prelevati.

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• Indagini strutturali per l’adeguamento del depuratore

• Indagine magnetometrica con pacometro;

• Esecuzione di n.27 prove SONREB che prevede la combinazione dei risultati ottenuti da prove ultrasoniche

e

• prove sclerometriche;

• Prelievo di n. 9 carote di calcestruzzo da sottoporre a prove di compressione di laboratorio;

• N. 9 determinazioni in situ della profondità di carbonatazione su altrettante carote di cls prelevate;

Indagini sui sottoservizi – Misure geofisiche di tipo Georadar

• Esecuzione di n. 105 sezioni di indagine GPR trasversali alle strade soggette a lavorazioni per posa tuba-

zioni mediante strumentazione Georadar Hi Mod a singola antenna;

• Esecuzione di 154 m2 di indagine GPR nelle strade soggette a lavorazioni per posa tubazioni mediante

strumentazione Georadar Stream C a 34 antenne.

A seguito della Perizia di Variante e Suppletiva, alla luce della maggiore estensione della rete in analisi, è stato

necessario prevedere una ulteriore campagna di indagini geognostiche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio

geotecnico ed analisi di caratterizzazione ambientale dei terreni.

Tale campagna di indagini è stata eseguita nel Giugno 2020 con il prelievo di ulteriori 4 campioni: un campione in

ciascuno dei sottobacini 8 e 10 e due campioni nel sottobacino 9. La scelta di eseguire un campione in più nel

sottobacino 9 è stata presa in ragione della notevole lunghezza della via Antonino Barbàra su cui intervenire (circa

1,5 km).

Al momento della redazione del presente elaborato, le indagini integrative sono state appena concluse ed è in corso

di esecuzione l’analisi chimica sui campioni prelevati per la determinazione della qualità ambientale. I risultati delle

indagini costituiranno un’integrazione al presente elaborato che verrà consegnata agli enti nel corso del procedi-

mento autorizzativo e/o saranno inclusi nella Dichiarazione di Utilizzo che sarà redatta dall’Esecutore delle opere.

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Figura 4-1 – Planimetria delle indagini geognostiche ed ambientali

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Nelle tabelle che seguono sono indicati i sondaggi geognostici eseguiti ed i campioni prelevati. Per i certificati di

laboratorio si rimanda all’elaborato “Relazione tecnica relativa alle indagini geognostiche e geotecniche - Piano di

indagine”.

Tabella 4-1 – Sondaggi geognostici eseguiti nel Giugno 2019 e Giugno 2020.

Sondaggio Indagine Profondità

(m)

Lunghezza

rivestimento

(m)

Strumentazione installata

S1 Depuratore 15.0 15.0 Piezometro a tubo aperto 3’’

S1-2 Collettori 3.0 - -

S1-3 Collettori 2.0 - -

S2-3 Collettori 10.0 1.5 -

S1-5 Collettori 2.0 - -

S1-6 Collettori 2.0 -

S1-7 Collettori 3.5 - -

S3-8 Collettori 5.0 3.0 -

S1-9 Collettori 5.0 1.5 -

S4-9 Collettori 5.0 5.0 -

S2-10 Collettori 5.0 5.0 -

Tabella 4-2 – Campioni geotecnici prelevati.

Sondaggio

Campione Tipologia di

campione

Materiale

campionato

Intervallo di prelievo

(m dal p.c.)

S1 S1 C1 Indisturbato Terra 9.20 9.60

S2-3 S2-3 C1 Indisturbato Terra 4.50 5.00

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Tabella 4-3 – Campioni ambientali prelevati.

Sondaggio Campione Tipologia di

campione

Materiale

campionato

Intervallo di prelievo

(m dal p.c.)

S1 S1 C1A Ambientale Terreno 0.10 0.70

S1-2 S1-2 C1A Ambientale Terreno 0.50 1.50

S1-3 S1-3 C1A Ambientale Terreno 1.00 2.00

S2-3 S2-3 C1A Ambientale Terreno 1.00 2.00

S1-5 S1-5 C1A Ambientale Terreno 0.50 1.50

S1-6 S1-6 C1A Ambientale Terreno 0.50 1.50

S1-7 S1-7 C1A Ambientale Terreno 1.00 2.00

S3-8 S3-8 C1A Ambientale Terreno 1.00 2.00

S1-9 S1-9 C1A Ambientale Terreno 0.10 1.00

S4-9 S4-9 C1A Ambientale Terreno 1.00 2.00

S2-10 S2-10 C1A Ambientale Terreno 0.20 1.00

Le stratigrafie hanno presentato uno strato di riporto superficiale (mediante spesso 1-2m dal p.c.) seguito da uno

strato di limi argillosi giallastri o limitatamente sabbie limose.

I risultati delle indagini di caratterizzazione chimico-fisiche sono risultati:

1. Tutti ammissibili ad uso industriale, ovvero All.5 tit V Parte IV Tab1, col. B

2. Solamente due superamenti dei limiti ad uso verde pubblico, ovvero All.5 tit V Parte IV Tab1, col. A in:

o S1 per Cobalto (Co 29 mg/Kg contro un limite di 20 mg/Kg).

o S1-6 per IC>12 da 0,50-1,50 m dal p.c. (con IC>12 pari a 190 mg/Kg contro un limite di 50 mg/kg)

Tutti i rimanenti campioni sono conformi al limite per col. A.

Il campione S1 cade all’interno del perimetro del depuratore. Pertanto, per quell’area vale il limite per suolo ad uso

industriale, ed il campione è conforme.

Il campione S1-6 cade su sedime stradale, pertanto anche questo campione è da considerarsi conforme ai limiti di

destinazione d’uso.

4.2. Demolizioni

La maggior parte delle lavorazioni avviene su aree già utilizzate, fondamentalmente in area stradale esistente.

Saranno quindi effettuate delle demolizioni di strutture esistenti e rimozione della pavimentazione stradale.

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4.3. Volumi dei materiali di risulta

Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi dei materiali risultanti dalle attività di scavo e di demolizione.

Tabella 4-4 – Volumi dei materiali derivanti da demolizioni e scavi

DEMOLIZIONI , SCARIFICHE E SCAVI Unità

Misura Quantità -Volumi

DEMOLIZIONI

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine…

m³ 15.65

TOTALE m³ 15.65

SCARIFICA

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo id…. per ogni m² e per i primi 3

m³ 921.34

Scarificazione a freddo di pavimentazione in congl. bit…per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm ….. (7 cm)

m³ 1 812.60

Scarificazione a freddo di pavimentazione in congl. bit…per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm …(17 cm per sottobacino 2 e 10 dove la pavim è cm 20)

m³ 808.10

Scarificazione a freddo di pavimentazione in congl. bit…per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm ( cm 10 su zona sfioar.e soll..)

m³ 2.49

TOTALE m³ 3 544.53

SCAVI

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo mec-canico, fino alla prof. di 2,00 m,…..(per condotta e pozzetti)

m³ 25 959.77

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo mec-canico, fino alla prof. di 2,00 m,…..(per Sfior. e Soll.)

m³ 1 228.80

TOTALE m³ 27 188.57

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5. MATERIALI DI APPROVVIGIONAMENTO

I materiali da approvvigionare nell’ambito del progetto consistono essenzialmente in:

- materiale drenante (sabbia) per il rinfianco della rete di raccolta delle acque meteoriche e della rete di

approvvigionamento e distribuzione idrica.

- misto granulare stabilizzato per la fondazione della pavimentazione stradale

- materiale per il rinterro degli scavi, al netto del materiale di rinfranco e del sottofondo della pavimentazione

stradale

Il materiale drenante e lo stabilizzato saranno recuperati da cava; per quanto concerne invece il materiale per il

rinterro degli scavi, potrà essere costituito dal materiale scavato in situ, nel rispetto dei criteri di qualità ambientale

previsti dalla vigente normativa (rif. Cap. 2).

Tabella 5-1 – Volumi dei materiali derivanti di approvvigionamento

RIUTILIZZO E APPROVVIGIONAMENTO Unità

Misura Quantità -Volumi

UTILIZZI

rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei prove-nienti dagli scavi……..(Rinterri condotta)

m³ 12 501.10

rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei prove-nienti dagli scavi (Rinterri Sfioratori Soll.ti)

m³ 725.98

TOTALE m³ 13 227.08

APPROVVIGIONAMENTO

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diame-tro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto)..( condotta)

m³ 7 754.72

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli ele-menti non superiore a 40 mm…..

m³ 1 372.12

TOTALE m³ 9 126.84

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6. GESTIONE DELLE MATERIE

Dai paragrafi precedenti si deduce che verrà scavato un volume di terreno pari a circa 27.189 m3, dei quali circa

13.227 m3 saranno riutilizzati quale rinterro dello stesso scavo mentre i restanti circa 13.962 m3 saranno da conferire

presso un centro di recupero/discarica.

Verranno inoltre inviati a discarica circa 3.560 m3 di materiale da demolizione di strutture e pavimentazione stradale.

6.1. Siti di produzione dei materiali di risulta

I siti di produzione dei materiali di risulta sono costituiti dalle aree oggetto di rimozione della pavimentazione stradale

e scavo.

Per quanto riguarda il terreno naturale, esso sarà scavato secondo le modalità riportate nel seguente Par. 6.1.1 e

depositato temporaneamente come descritto nel Par. 6.2.

Modalità di scavo

Si segnala che per l’esecuzione dei lavori non sono utilizzate tecnologie di scavo con impiego di prodotti tali da

contaminare le rocce e terre.

6.2. Siti di conferimento dei materiali di risulta

In funzione della natura del materiale, sono previsti diversi siti di conferimento.

Per quanto riguarda il terreno naturale, esso sarà scavato secondo le modalità riportate nel Par. 6.1.1 e depositato

temporaneamente nei siti descritti nel Par. 6.4.

Sulla base delle prime indagini effettuate, il terreno campionato risulta utilizzabile per il rinterro delle opere in desti-

nazione d’uso industriale. Il terreno che risponde ai requisiti di qualità ambientale per la specifica destinazione

d’uso, da verificare secondo le modalità che l’Esecutore sceglierà in funzione della logistica di cantiere, e che sia

caratterizzato dalle adeguate caratteristiche geotecniche, sarà reimpiegato in sito per il rinterro degli scavi.

Il materiale derivante dalle demolizioni ed il terreno scavato non adoperato nelle attività di progetto sarà avviato a

smaltimento e/o recupero presso impianto autorizzato ex sito, prediligendo, laddove possibile, il recupero (rif. Par.

6.5). In questa sede sono ipotizzabili i seguenti codice CER per i materiali di risulta:

- CER 170101 per il calcestruzzo;

- CER 170301 per i bitumi;

- CER 170504 per il terreno.

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per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue ur-

bane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

D.P.C.M. del 26/04/2017 Completamento della rete fognaria e adeguamento del depuratore di c.da s.m. Poggiarelli - comune di Caltagirone

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Si precisa che il codice CER dovrà essere confermato in sede di esecuzione del lavoro dall’Appaltatore incaricato;

ai sensi della normativa vigente (Legge 116/14 e s.m.i., D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), infatti, la “responsabilità di asse-

gnazione del competente codice CER” è in capo al produttore del rifiuto.

Il sito di smaltimento/recupero del materiale proveniente da scavi e scarifiche individuato e del quale è stato acqui-

sito un preventivo (LA RIGENERA s.r.l.), è situato nel comune di Caltagirone e si trova ad una distanza entro i 12

Km dal cantiere.

6.3. Siti di approvvigionamento

Per quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali per la chiusura degli scavi per la posa in opera delle con-

dotte, è stata effettuata una ricognizione per individuare le cave autorizzate presenti in un ambito territoriale ragio-

nevolmente esteso.

Sono state individuate le strutture in grado di fornire il materiale necessario alla chiusura degli scavi, che si trovano

ad una distanza massima di circa 12 km dalle aree oggetto di intervento.

L’ubicazione delle cave di riferimento per l’approvvigionamento del materiale necessario per la realizzazione delle

opere è mostrata nell’elaborato grafico DS-1.13.02 “Planimetria con individuazione delle cave di prestito e dei siti

di conferimento”.

6.4. Siti di deposito temporaneo

Il materiale di scavo prodotto durante la realizzazione delle trincee potrà essere depositato momentaneamente a

bordo scavo. Alla fine della giornata, o quando le quantità depositate lo consentono, il materiale proveniente da

scavi potrà comunque essere trasportato nelle aree specificamente dedicate allo stoccaggio e poste in corrispon-

denza deli cantieri. I tempi di stoccaggio non dovranno superare la durata dei lavori.

Le aree di deposito temporaneo saranno ubicate in tre aree di cantiere indicate in rosso nella figura che segue.

Sono previste in particolare tre aree di cantiere, denominate Cantiere A, Cantiere B e Cantiere C. In tutte e tre le

aree di cantiere saranno predisposte delle aree di deposito temporaneo i cui dettagli sono visibili nelle Tavole di

Progetto.

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bane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

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Figura 6-1 – Aree di cantiere lungo il tracciato del progetto: Cantiere A

Figura 6-2 – Aree di cantiere lungo il tracciato del progetto: Cantiere B

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bane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10 e C-85/13).

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Figura 6-3 – Aree di cantiere lungo il tracciato del progetto: Cantiere C

6.5. Trasporto dei materiali

Il materiale per la realizzazione delle opere sarà approvvigionato da diversi siti che si trovano ad una distanza

massima di circa 12 km dalle aree oggetto di intervento.

Il materiale che costituisce esubero, sarà depositato temporaneamente (sia esso costituito da terre e roccia, calce-

struzzo o asfalto) per le opportune verifiche e verrà successivamente trasportato e conferito a titolo oneroso presso

il centro di trasformazione LA RIGENERA s.r.l. situata ad una distanza media dal cantiere di 12 km circa.

L’ubicazione delle cave e delle discariche di riferimento per la realizzazione delle opere è mostrata nell’elaborato

grafico DS-1.13.02 “Planimetria con individuazione delle cave di prestito e dei siti di conferimento”.

La movimentazione dei materiali avverrà esclusivamente con mezzi e ditte autorizzate a tale funzione mentre al

fine di consentire la tracciabilità dei materiali interessati dall'escavazione sarà redatta la prescritta documentazione

che consentirà anche nel tempo di individuare l'intera filiera percorsa dal materiale. Tale documentazione come per

legge sarà custodita almeno per i successivi cinque anni e sarà disponibile presso la società committente dell'opera.

Per la determinazione degli oneri di conferimento si rimanda al computo di progetto.