Mario Romanelli1 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla...

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Mario Romanelli 1 Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 10 marzo 2005 – Giornata di Studio Mario Romanelli Regione Toscana - Settore “ Qualità dell’aria, industrie a

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Decreto 16 gennaio 2004, n. 44

Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203

10 marzo 2005 – Giornata di StudioMario Romanelli – Regione Toscana - Settore “ Qualità dell’aria, industrie a rischio e prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento “

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Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Il decreto si propone di prevenire e di ridurre gli

effetti diretti e indiretti delle emissioni di composti organici volatili sull'ambiente, in particolare sull'aria, nonché i rischi potenziali per la salute umana derivanti dalle stesse emissioni.

Recepisce una direttiva della U.E. ( 1999/13/CE ) che fa parte della linea strategica comunitaria per la riduzione dei precursori dell’ozono troposferico

Viene adottato come una linea guida settoriale prevista dal DPR n. 203/88 e quindi è coerente con i suoi contenuti e costituisce il requisito minimo per il D.lgs n. 372/99

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Decreto 16 gennaio 2004, n. 44 Introduce degli elementi innovativi

prevedendo la gestione dei solventi nell’impianto

- tutti gli input di solventi nel ciclo produttivo - tutte le possibili fonti emissive, compreso le

emissioni diffuse e vincolando il potenziale inquinante

dell’impianto/attività ( valore limite di emissione totale annua di COV )

le autorizzazioni, le modalità di rilascio e le sanzioni sono quelle previste dal DPR n. 203/88 e dal D.lgs n. 372/99

le attività ricadenti nel suo campo di applicazione sono quelle dell’allegato I

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Ambito di applicazione

Il decreto disciplina: i valori limite, i criteri temporali di

adeguamento e i metodi di analisi e valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera r), che nell’esercizio delle attività individuate all’allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.

per impianto si intende un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività di cui all'allegato I e qualsiasi altra attività direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel sito e possa influire sulle emissioni.

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Alcune definizioni connesse al campo di applicazione

“capacità nominale” la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialità di prodotto prevista a livello di progetto;

la capacità nominale è una grandezza caratteristica dell’impianto o delle sue modalità di utilizzo definita al momento della progettazione e prescinde dai dati storici di utilizzo o di uso attuale

Coerenza con la Direttiva 96/61/CE ( IPPC )

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Alcune definizioni connesse al campo di applicazione

la capacità nominale viene valutata, in generale, assumendo un esercizio dell’impianto continuativo pari a 24 ore/d.

eccezioni in caso di limiti tecnologici o in casi di definizione di limite legale della capacità potenziale dell’impianto ( dimostrazione da parte del gestore )

soglia di consumo ( in t/a ) calcolata, in riferimento alla capacità nominale dell’impianto, in partenza tenendo conto di un funzionamento pari a 330 giorni/a o 240 giorni/a ( esercizio 7 o 5 giorni/settimana ) in condizioni di esercizio normali

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Alcune definizioni “consumo” il quantitativo totale di solventi

organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo.

“emissione” qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;

“emissioni diffuse” qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell’allegato II. Comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari.

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Alcune definizioni

“emissioni totali”: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi.

“esercizio normale”: tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attività, ad eccezione delle operazioni di avviamento, arresto e manutenzione delle attrezzature.

“impianto esistente”: un impianto per il quale l’autorizzazione è stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

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Alcune definizioni migliori tecniche disponibili :la più

efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato IV del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.

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Alcune definizioni In particolare si intende per :

• “tecniche”, le tecniche impiegate e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

• “disponibili”, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i benfici, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché disponibili a condizioni ragionevoli;

• “migliori”, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso;

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Alcune definizioni

“modifica sostanziale”:• per un impianto che rientra nell'ambito di

applicazione del D.lgs 4 agosto 1999, n. 372 la definizione ivi specificata;

• per un piccolo impianto, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;

• per tutti gli altri impianti, una modifica della capacità nominale che porti ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;

• qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;

• qualsiasi modifica della capacità nominale che comporti variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l’allegato II;

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Alcune definizioni “piccolo impianto” un impianto dove sono

svolte le attività di cui all’allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17 con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attività dell’allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;

“valore limite di emissione” la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non può essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale e/o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali

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Relazione tecnica per impianti esistenti da presentarsi entro il

12 marzo 2005 preliminarmente scelta di adeguamento

allegato II e/o allegato III contiene:- descrizione attività- descrizione tecnologie- quantità e qualità emissioni con riferimento

alle prescrizioni applicabili- progetto di adeguamento ( se necessario ) - definizione procedure per raccolta dati e

informazioni per elaborare e aggiornare piano gestione solventi

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Vincoli

coerenza con i contenuti dell’autorizzazione già rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88

non peggioramento delle emissioni

fatte salve prescrizioni antecedenti che conseguono un maggior contenimento delle emissioni di COV rispetto a quanto indicato negli allegati II e III

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Scelta adeguamento

Il gestore può scegliere: rispetto dei valori limite di emissione negli

scarichi gassosi ( VLEsg ) e valori limite di emissione per emissioni diffuse ( VLEd ) ( allegato II ) oppure

rispetto valore limite emissione totale V.L.E.T. ( allegato II ). Per molte l’attività vi è il rinvio all’allegato III non essendo espresso un V.L.E.T. nell’allegato II

L’emissione totale secondo l’allegato III deve essere equivalente a quella che si otterrebbe applicando VLEsg + VLEd

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Dimostrazione dell’equivalenza

L’equivalenza, da indicare nella relazione tecnica, si basa:

calcolo flusso volumetrico orario normalizzato per camino

calcolo flusso di massa orario di C emettibile ( VLEsg per V.L. allegato II )

trasformazione flusso di massa orario espresso in C in f.m. espresso in COV

calcolo flusso di massa annuo di COV emettibile per camino ( n. ore/d e n. giorni/a coerenti con capacità nominale – autorizzata DPR n. 203/88 )

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Dimostrazione dell’equivalenza

dalla sommatoria flussi di massa annui di COV per camino si ottiene il flusso di massa annuo di COV emettibile da scarichi gassosi

calcolo flusso di massa annuo di COV emettibile come emissione diffusa ( % input solventi rapportato alla capacità nominale impianto – allegato II )

il valore limite di emissione totale annua di COV per l’impianto/attività si ottiene come somma del flusso di massa annuo di COV relativo agli scarichi gassosi e quello relativo alla emissione diffusa

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Contenuti dell’autorizzazione

nella autorizzazione devono essere fissati: - limiti in concentrazione e/o flusso di massa

negli scarichi gassosi - limiti alle emissioni diffuse come % di input

di solvente e/o come flusso di massa - limiti di emissione totale come fattore di

emissione - l’emissione totale annua ( tenendo conto

della capacità nominale dell’impianto ) periodicità di elaborazione aggiornamento del

Piano di gestione solventi

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Conclusioni Il decreto determina un nuovo approccio sul

controllo delle emissioni rispetto al DPR n.203/88 E’ coerente con le norme IPPC Responsabilizza il gestore ( piano di gestione dei

solventi ) Comporta un aggravio tecnico-amministrativo

per l’autorità competente ( nuove autorizzazioni ) Dovrà essere coordinato con la Direttiva

2004/42/CE su solventi organici in pitture e vernici …..

Persegue più obiettivi ambientali

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Conclusioni La scelta del gestore di rispettare i VLEsg ed i

VLEd ( all. II ) ovvero i VLET ( all. III ) comporta differenti impegni dal punto di vista analitico. Quali ?

Procedure di raccolta e registrazione dati e informazioni per elaborare e aggiornare il Piano di gestione dei solventi ( all. IV ) – Necessità di linee guida ?

Rimangono vigenti le prescrizioni sugli autocontrolli già in essere

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Grazie per l’attenzione