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Appuntamenti organizzati dalle UP pag. 27 Eventi Edizione del 11 ottobre 2013 Reg. Trib. Civile di Roma sez. stampa n. 371/2009 Longobardi sulla Legge di Stabilità “Non perdere questa occasione” Assunzioni, collaborazioni occasionali, ecc. pag. 7 Focus Le risposte a cura del Centro Studi Ancl pag. 18 Quesiti

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Appuntamenti organizzatidalle UPpag. 27

Eventi

Edizione del 11 ottobre 2013

Reg. Trib. Civile di Romasez. stampa n. 371/2009

Longobardi sulla Legge di Stabilità“Non perdere questa occasione”

Assunzioni,collaborazionioccasionali, ecc.pag. 7

FocusLe rispostea cura delCentro Studi Anclpag. 18

Quesiti

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REDAZIONE SOMMARIOEDIZIONE DEL11 ottobre 2013

EDITORIALELegge di Stabilità: “Non perdere l’occasione”pag. 3

PRIMO PIANOConsiglio Nazionale: approvati il bilancio consuntivo e quello preventivopag. 5

FOCUSGli approfondimenti degli espertipag. 7

QUESITILe risposte a cura del Centro Studi Anclpag. 18

NEWSI praticanti ed il Centro Studipag. 25

EVENTIGli appuntamenti in programma neiprossimi giornipag. 27

CHI SIAMODirigenti e sedipag. 28

chiuso alle ore 13:00del 11 ottobre 2013

Bollettino ufficialeAssociazione NazionaleConsulenti del LavoroSindacato Unitario

Anno 6 - Numero 16 (81)Reg. Tribunale Civile di Romasezione stampan. 371 del 19.11.2009

Direttore ResponsabileFrancesco Longobardi

Capo redattorePaola Diana Onder

Coordinatori di redazioneSilvia BradaschiaGiuliana Della BiancaFrancesco PierroAntonella Scambia

Redazione e impaginazioneSolcom srlvia Salvatore Matarrese, 2/G70124 Bari

EditoreAncl - Segreteria Nazionalevia Cristoforo Colombo, 456Scala B, I piano00145 Roma

[email protected]@anclsu.com

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Legge di Stabilità: “Non perdere l’occasione”

pag. 3 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

EDITORIALE

Siamo fortunatamente usciti da quel percorso suicida che ci avreb-be portato alla crisi di Governo, in un momento di flessione globale dell’economia, particolarmente avvertita nel nostro Paese sotto diversi profili.

Ora si guarda con maggiore serenità alla struttura che assumerà la prossima Legge di Stabilità al vaglio del Governo. La necessità di abbattere il costo del lavoro per la quale l’Ancl ha disseminato nel tempo considerazioni e proposte, è stata fatta propria da ultimo dalle parti sociali ed ora approda in una legge finanziaria. Dalle dichiarazioni che si ha modo di leggere in questi giorni, conforta non poco apprendere che il taglio al cuneo fiscale rappresenterà il cuore della legge di stabilità. Si parla di taglio al cuneo fiscale da 5 miliardi (equamente divisi tra aziende e lavoratori, tra Irap e detrazioni), nuovi incentivi al lavoro, la nuova Service tax, la riforma delle aliquote Iva, il rifinanziamento delle spese indifferibili. Altra novità sarebbe in arrivo per sbloccare gli investimenti allentando il Patto di Stabilità interno. L’impianto della Legge di Stabilità che si va componendo dovrebbe servire a spingere sull’acceleratore della ripresa mettendo ‘’un po’ di soldi in tasca’’ - come dice il premier Enrico Letta - ai cittadini. In particolare ai dipendenti che, da primi calcoli, si troverebbero in tasca fino a 300 euro in più e in un’unica ‘tranche’. Al Tesoro quindi si lavora a testi e simulazioni, già am-piamente rodati visto che di tagli al cuneo fiscale si parla ormai da anni.

La riduzione della tassazione sul lavoro rappresenterebbe final-mente una prima soluzione alla vera zavorra del mercato del lavoro in Italia: l’Istat, nei suoi ultimi dati ufficiali, certifica che, in me-dia, il cuneo fiscale ha un’incidenza pari a 14mila 350 euro annui sul monte stipendio del lavoratore, con, in percentuale, un peso del 20,6% sul lavoratore e del 25,6% sul datore di lavoro. Il costo complessivo è pari, dunque, al 46,2%, che sfonda quota 53%, però, se vengono calcolati anche i surplus richiesti da Irap, Tfr e Inail. Un peso elevatissimo, tra i più alti in Europa e, sicuramente, al vertice delle economie più avanzate nel continente, al quale il Governo ha rivolto dunque la sua attenzione per i prossimi interventi in mate-ria economica. Prima che la proposta del Governo finisca nero su bianco, però, le parti sociali dovranno dire la loro in occasione dei tavoli già fissati per questa settimana: tra le ipotesi al vaglio per finanziare la misura sul cuneo fiscale, possibile un alleggerimento Irap grazie a nuove deduzioni o, in alternativa, una sforbiciata all’Ir-pef. Non è da escludere, infine, che certe agevolazioni verranno concesse solo a quelle imprese virtuose, che legheranno, cioè, gli incentivi a un incremento dell’occupazione.

Già quest’ultimo aspetto, potrebbe rappresentare un errore fon-damentale. Se è vero e condivisibile che la nuova occupazione va incentivata al fine di incidere sulle percentuali ormai intollerabili della disoccupazione (specie quella giovanile), è anche vero che va sostenuto il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso riduzione della tassazione sul lavoro anche alle imprese che non effettuano nuove assunzioni ma mantengono l’attuale forza lavoro.

scriveFrancesco Longobardipresidente nazionaleANCL-SU

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EDITORIALE

Perlomeno, si potrebbe procedere ad una differenzazione del cu-neo fiscale, ovvero con uno standard riconosciuto ad imprese che non assumono, ma neanche licenziano, ed uno più elevato in caso di nuove assunzioni.

Non può esserci ancora alcun dubbio sul fatto che l’abbattimento del cuneo fiscale non è da ritenersi solo una misura per il lavoro: è anche una misura economica e sociale: una iniezione di danaro nelle tasche dei lavoratori e delle imprese, stimola gli investimen-ti, i consumi, il risparmio, e l’intera economia. Vogliamo augurarci quindi che l’intervento preannunciato dal Governo sia sensibile ed avvertibile. Da parte dei Consulenti del Lavoro così come dalle imprese e dai lavoratori, c’è ovviamente grande fiducia per tale ri-sultato: tradirla, sarebbe davvero grave e forse, irreparabile, anche al cospetto internazionale.

“Importanteil sostegno al mantenimento dei livellioccupazionali ”

LA VIgNETTA - “TRA CONSULENTI”

pag. 4 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

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PRIMO PIANO

Consiglio Nazionale: approvati il bilancio consuntivo e quello preventivo

Ampio spazio al rinnovo del contratto studi professionali

E’ stato un Consiglio Nazionale ricco di temi e dibattiti quello che si è tenuto il 3 ottobre a Roma, il primo dopo la pausa estiva. Il te-soriere dell’Ancl Luca Bonati ha presentato il bilancio consuntivo 2012 dell’associazione e quello di previsione per il 2014, entrambi approvati. Il bilancio 2012 pre-senta un passivo di circa 63mila euro, dovuto principalmente agli investimenti in immagine e comunicazione decisi dall’as-sociazione per promuovere le attività dell’Ancl. Passivo comun-que compensato dagli avanzi di gestione degli anni scorsi.E’ da registrare anche un calo

degli iscritti, dovuto alla decisa azione intrapresa dall’Ancl contro i morosi di lunga data. Mentre è stato deliberato che la quota associativa resti invariata anche per il 2014. Ampio spazio è stato dato agli interventi dei colleghi anclisti presenti negli organismi di categoria. In particolare, l’in-tervento di Leonardo Pascazio, delegato Ancl in Confprofessioni, e quello di Roberto Sartore, in Ebipro, hanno acceso il dibattito sull’inclusione delle professioni non ordinistiche, ricordando anche il fondamentale appunta-mento del rinnovo del contratto degli studi professionali, scaduto il 30 settembre.Nell’ottica di aiutare la categoria, che risente anch’essa della crisi, l’Ancl ha deliberato la quota da dare a Confidi: 5mila euro per Confidi Nord e 5mila euro a

Confidi Sud. Una novità dei pros-simi mesi riguarderà l’ufficio di presidenza che, quando possibi-le, diventerà itinerante andando a conoscere meglio i territori dove operano i colleghi. Il primo appuntamento sarà a fine otto-bre in Toscana. Infine, sono state rese note nuove convenzioni siglate dall’Ancl con vari enti, per offrire sempre più servizi agli as-sociati. In particolare segnaliamo la convenzione con la Cnce (Com-missione paritetica nazionale per le casse edili) e quella con l’Aniv (Associazione nazionale ispettori di vigilanza): i dettagli di queste e delle altre convenzioni saranno presto pubblicati sul sito dell’An-cl. Al Consiglio Nazionale sono intervenuti anche la presidente dell’Ordine Marina Calderone e il presidente dell’Enpacl Alessan-dro Visparelli.

scriveAntonella ScambiaUfficio stampa Ancl - SU

pag. 5 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

Il D.M. 5 ottobre 2012, ai fini di promuovere l’occupazione dei giovani e delle donne incentivando la creazione di rapporti di lavoro stabili, ha previsto una dotazione di risorse (art. 2) nella misura di euro 196.108.953 per l’anno 2012 e di euro 36.000.000 per l’anno 2013. E’ stato segnalato da diversi Colleghi che le risorse destinate all’anno 2013 risultavano esaurite (comportando il rigetto delle do-mande), in quanto erano state utilizzate per soddisfare le richieste 2012. Sono stati pertanto richiesti specifici chiarimenti all’Inps attraverso il diretto intervento del Presidente Ancl Francesco Longobar-di. L’Inps ha fatto presente che le risorse in questione devono considerarsi “unitariamente”, sostan-zialmente affermando che non riguardavano due annualità diverse.Permangono molti dubbi sulla risoluzione adottata dall’Inps, tenuto conto che numerose nuove assunzioni di giovani e donne effettuate nel 2013 sono rimaste senza le agevolazioni individuate dalla legge.Nel rendere disponibile sul portale www.anclsu.com la corrispondenza intercorsa tra Ancl ed Inps, nonché i documenti richiamati nella risposta dell’Istituto, si fa presente che sono in corso specifici approfondimenti sulla risoluzione dell’Inps, anche attraverso l’Ufficio Legale Ancl.

Incentivi per nuove assunzioni di giovani e donneDubbi sull’operato dell’Inps

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FOCUS

Appaltatrice e committenteSolidarietà nel pagamento dell’indennità

di mancato preavviso

Se il licenziamento del dipendente della società appaltatrice avviene dopo la cessazione dell’appal-to, non si configura la solidarietà del committente nel corrispondere l’indennità di mancato preavviso non corrisposta dall’appaltatrice. E’ questo il sottile profilo colto dalla Corte di Cassazione in tema di solidarietà negli appalti (sentenza 4 ottobre 2013, n. 22728). La Corte d’appello aveva già rigettato l’impugnazione proposta da un lavoratore avverso la sentenza non definitiva del giudice del lavoro che gli aveva respinto la domanda volta alla condanna della società committente s.p.a al pagamento della somma dovutagli a titolo di indennità di mancato preavviso del licenziamento comunicatogli dalla società appaltatrice s.r.l. alle cui dipendenze egli aveva lavorato. La Corte ha spiegato che non ricor-revano nella fattispecie i presupposti per l’affer-mazione della responsabilità solidale nei confronti della società committente ai sensi dell’art 29 del d.lgs n. 276/2003, in quanto il contratto d’appalto intercoso tra le imprese convenute era cessato ancor prima che l’appellante venisse licenziato dall’appaltatrice, quale sua datrice di lavoro, per cui il trattamento retributivo preteso non era sorto nella vigenza del predetto contratto, essendo, inve-ce, la conseguenza dell’autonoma scelta successiva della società appaltatrice di interrompere in tronco il rapporto lavorativo; inoltre, non era stato provato, né allegato, che tale atto di risoluzione fosse dipeso dalla cessazione dell’appalto, per cui, difettando qualsiasi collegamento, sia temporale che causale, tra il licenziamento e l’appalto non poteva essere affermata una responsabilità solidale dell’impresa committente.

Il lavoratore propone quindi ricorso per Cassazione, sostenendo che l’indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e tale qualità giuridica consen-te di ritenere applicabile nella fattispecie la respon-sabilità solidale delle imprese convenute, rispetti-vamente committente ed appaltatore dei lavori in cui era stato impiegato, ai sensi della citata norma

di cui all’art. 29 del d.lgs n. 276/03 che, nel sancire il suddetto regime di responsabilità, fa riferimento ai trattamenti retributivi a carico di tali soggetti. Quin-di, secondo il ricorrente, a nulla può valere quanto affermato dalla Corte territoriale circa il fatto che il contratto d’appalto era cessato precedentemente alla risoluzione del rapporto lavorativo, atteso che il fatto generatore del regime di responsabilità soli-dale era rappresentato nel caso in esame proprio dall’esistenza dell’appalto e dall’avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa nell’ambito dello stesso. Ha però osservato la suprema Corte che la questio-ne della natura giuridica dell’indennità spettante a titolo di mancato preavviso del licenziamento, che il ricorrente ritiene essere retributiva al fine di soste-nere la tesi della sua riconducibilità ai trattamenti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore nei contratto d’appal-to di opere o di servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 2°, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, non scalfisce la validità della “ratio decidendi” sulla quale riposa l’impugnata sentenza, vale a dire la mancanza della prova dell’esistenza di un nesso causate tra il recesso e l’appalto atto a giustificare l’applicabilità nella fattispecie del suddetto regime di responsabilità.

Si osserva, al riguardo, che con accertamento di fatto immune da rilievi di carattere logico-giuridico ed adeguatamente motivato, la Corte territoriale ha avuto modo di verificare che il contratto d’appalto era cessato ancor prima che il rapporto di lavoro venisse autonomamente risolto dalla società ap-paltatrice per ragioni non risultate connesse all’ese-cuzione dell’appalto intercorso in precedenza tra quest’ultima e la società committente. Ne consegue la correttezza della decisione in ordine all’affer-mazione che l’indennità di mancato preavviso del licenziamento non era esigibile nei confronti dell’im-presa committente s.p.a. dal momento che tale indennità era maturata il 17 maggio 2007, mentre il contratto d’appalto era già cessato il 4 maggio 2007, per cui è altrettanto logica la motivazione impu-gnata nella parte in cui è precisato che il credito in questione non derivava dalla prestazione lavorativa resa nell’esecuzione del contratto d’appalto, bensì dall’autonoma scelta imprenditoriale successiva alla

scriveRenzo La Costa

pag. 7 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

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FOCUS

cessazione dell’appalto, di non avvalersi più dell’at-tività lavorativa del dipendente, interrompendo, in tal modo, il rapporto in tronco. Quindi, è esatto il rilievo della Corte di merito per la quale il credito invocato non era temporalmente connesso alla ces-sazione del contratto d’appalto e che dalla stessa motivazione del licenziamento non emergeva alcun

collegamento causale tra lo stesso ed il contratto d’appalto intercorso tra le società appellate, essendo anche mancata la prova che il recesso fosse stato una conseguenza obbligata della cessazione del contratto d’appalto. Respinto, quindi, ulteriormente il ricorso del lavoratore.

Assunzioni agevolate giovaniIl cubo di Rubik

La circolare inps 131 del 17/09/2013 detta le condizioni per poter beneficiare dell’incentivo di cui all’articolo 1 del decreto legge 76/2013 per i giovani al di sotto dei 30 anni.Come troppo spesso accade il passaggio dalla norma legislativa alla prassi nasconde sempre delle novità in senso restrittivo quando in gioco è un incentivo.Nel macchinoso congegno messo in atto per la verifica della spettanza o meno del beneficio di cui al suddetto decreto legislativo, si nasconde un elemento che dalla lettura della suddetta circola-re Inps potrebbe sembrare poco importante ma che invece porta in alcuni casi all’azzeramento del benficio. Mi riferisco al paragrafo della menzionata circolare 131 intitolato “coordinamento con altri benefici”: “nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 sia i presupposti di ap-plicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stret-to (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.”Il datore di lavoro non e’ libero di poter scegliere nello striminzito panorama delle agevolazioni, l’age-volazione più confacente. E’ questo il significato del-la prassi in barba a nessun cenno legislativo in tal senso. Pertanto laddove sussitano altri benefici di natura contributiva che il datore di lavoro potrebbe vantare, il beneficio di euro 650,00 mensili potreb-be vedersi notevolmente assottigliato o addiritura azzerato. Si pensi alla legge 407/90 art. 8 comma

9 (laddove il giovane fosse disoccupato da almeno 24 mesi), alle legge 223/1991 (giovane iscritto nelle liste di mobilità); alla legge 92/2012 (giovane donna appartenente alle aree svantaggiate).In tutti questi casi il benefico agevolativo di cui all’art. 1 della legge 76/2013.Potrà essere goduto in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

EsempioLavoratore con meno di anni 30 iscritto nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/91.Se il datore di lavoro assumesse tale giovane ai sensi dell’art 1 dlg. 76/2013 a fronte di una retribuzione di euro 1.200,00 lorde mensile, il beneficio di euro 650,00 teoricamente spettante si riduce a euro 120,00, in quanto la contribuzione agevolata che il datore di lavoro avrebbe goduto se pescava dalle liste di mobilità era pari al 10% (aliquota agevolata) della retribuzione lorda di euro 1.200,00.Ancora più drastica è la situazione di un lavoratore del sud che oltre ad avere meno di trent’anni ha an-che una disoccupazione storica di almeno 24 mesi.Ebbene seguendo lo stesso concetto e la stessa retri-buzione il benficio teorico di euro 650,00 si azzera in quanto l’aliquota agevolata contributiva per i datori di lavoro del Mezzogiorno ai sensi della legge 407/90 art. 8 c. 9 è pari a zero.Pertanto prima di poter godere dell’incentivo oltre a tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, dovremmo fare molta attenzione allo stato giuridico di disoccupazio-ne del lavoratore, perché se per assurdo un datore di lavoro chiede l’incentivo giovani anziché la legge 407/90 per un lavoratore giovane disoccupato da almeno 24 mesi, si potrà vedere revocato il beneficio nella sua totalità. Rimanendo nell’ambito delle “age-volazioni in gioco”, come ho citato all’inizio,Questo incentivo mi ricorda tanto il cubo di Rubik.

scrivegiuseppe De Biase

pag. 8 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

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FOCUS

Occupazione, agevolazioni per under 30 Analisi sui pregi e sui difetti

scriveFrancesco Pierro

pag. 9 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

Dal 7 agosto 2013 l’incentivo per i giovani fino a 29 anni (e 364 giorni) si aggiunge ad una serie provve-dimenti adottati negli ultimi anni e tesi al comune intento di favorire l’occupazione, anche se per la verità non sembrano al momento considerare gli uomini over 30 ed under 50. Ciò nonostante, l’in-centivo in commento ha certo il pregio di allagare al datore di lavoro gli orizzonti delle possibilità “age-volative”, limitatamente ai giovani, divenendo, ad esempio, una valida alternativa alla Legge 407/90, in particolar modo nei casi in cui la riduzione contribu-tiva è al 50% (art. 8, comma 9 Legge 407/90).

Un altro aspetto positivo che va riconosciuto al legislatore è la previsione di un sistema di prenota-zione dell’incentivo, e quindi di verifica preventiva sull’effettiva disponibilità senza alcun impegno, la cui risposta da parte dell’Inps si è dimostrata essere molto rapida rispetto al limite dei tre giorni previsti.Tale procedura di prenotazione è evidente merito dell’Ancl che in fase di discussione parlamentare del provvedimento ha proposto lo spcifico emenda-mento che ha introdotto ( forse per la prima volta in materia di incentivi) il criterio della prenotazione e dell’assicurazione dell’Istituto alla disponibilità dei fondi. Di converso, non si può non considerare che l’incentivo è limitato nella spesa, nel tempo (fino al 30 giugno 2015) e sottoposto a diverse condizioni (regolarità contributiva, rispetto delle condizioni di lavoro, rispetto di accordi e contratti collettivi, principi stabiliti dall’art. 4 commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, limiti agli aiuti posti dal Regolamento 800/2008).

Sicuramente, fra le varie condizioni per l’accesso non si condivide la singolare scelta fatta per i con-tratti a termine nella misura in cui l’agevolazione,

in caso di trasformazione, è condizionata ad una ulteriore assunzione: “5. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, per un periodo di 12 mesi, ed entro i limiti di seicentocin-quanta euro mensili per lavoratore, nel caso di tra-sformazione con contratto a tempo indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro hanno comunque già bene-ficiato dell’incentivo di cui al comma 4. Alla trasfor-mazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere (entro un mese un’ulteriore assunzio-ne di lavoratore con contratto di lavoro dipendente), prescindendo in tal caso, per la sola assunzione ulteriore, dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 3. “Perché, senza andare molto lontano, la Legge 92/2012 proprio in materia di agevolazioni per don-ne ed over 50 in caso di trasformazione di un con-tratto a termine instaurato nel 2013 ha chiaramente previsto l’esclusione dal computo di quest’ultimo:“Per la proroga e la trasformazione a tempo inde-terminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova valutazione dell’incremento occupazionale (vedi gli esempi numero cinque e sei riportati nell’allegato n. 3); in tal caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione. Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato – ... omissis “

In conclusione, pur se il concetto è ormai ampia-mente sperequato, è indubbio che il costo del lavoro è fin troppo elevato e sempre più spesso, con le dovute eccezioni, negli ultimi anni compensato da agevolazioni ottenibili esclusivamente con la stres-sante ed incerta procedura del “click day”, senza poi sottovalutare le possibili ricadute sulla nostra pro-fessionalità che talvolta rischia o finisce per essere confusa con velocità o fortuna.

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FOCUS

Prepensionamento a carico delle aziende

(TERZA PARTE)

La posizione del datore di lavoroSi è già avuto modo di segnalare che in contropar-tita della possibilità di affrancarsi dall’eccedenza di personale, il datore di lavoro dovrà sobbarcarsi il non indifferente onere di erogare alle maestranze in uscita dalla compagine aziendale una prestazio-ne corrispondente all’importo della pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, nonché di sopportare l’ulteriore onere relativo alla contribu-zione figurativa. Ora aggiungiamo che, avuto riguardo alla prima questione, l’azienda conseguirà certamente un van-taggio in quanto l’importo della “prestazione” non potrà che essere di ammontare almeno inferiore all’ottanta per cento della retribuzione media men-sile percepita dal lavoratore nel periodo immediata-mente antecedente all’esodo: ciò in quanto qualora la pensione riconosciuta nel sistema retributivo, in presenza dell’accreditamento del periodo massi-mo di contribuzione valutabile (40 anni), sarà pari, grosso modo, all’80 per cento della media delle retribuzioni fatte valere negli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla decorrenza del trattamento pensionistico, a seconda dei periodi in cui queste si collochino temporalmente.I vantaggi per il datore di lavoro saranno di entità più elevata in ipotesi di riconoscimento della pen-sione nel sistema contributivo o misto (vale a dire, in quest’ultimo caso, nel metodo retributivo per le anzianità che si collochino temporalmente antece-dentemente al 1° gennaio 1996, e nel metodo con-tributivo relativamente ai periodi assicurativi che si pongono prima di tale data): ricorrendo tali ipotesi, infatti, l’azienda dovrà esborsare una “prestazione” di importo decisamente inferiore, atteso che detto trattamento, dovendo corrispondere all’importo della pensione che spetterebbe in base alle rego-le vigenti, ammonterà allo 0,8-0,9 per cento della retribuzione media dell’ultimo periodo di lavoro per ogni anno di contribuzione, laddove nel metodo esclusivamente retributivo l’aliquota di rendimento salirà a poco meno del 2 per cento, sempre relativa-mente ad ogni anno di contributi accreditati.Con riferimento invece alla contribuzione figurativa, l’incombenza dovrebbe avere più o meno lo stesso ordine di grandezza rispetto a quella che avrebbe

scriveLivio Lodi

dovuto essere versata in costanza dello svolgimen-to, nel corso del periodo di accompagnamento all’esodo, del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, nonostante che la norma non lo specifichi in modo inequivocabile, il contributo da versare all’Ente di previdenza dovrà essere solo quello pen-sionistico (ossia il contributo dell’assicurazione I. V. S., acronimo di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) e non anche quello relativo alle cc. dd. “Assicurazioni minori”, altrimenti denominate “Assicurazioni non pensionistiche” (ASPI, ANF, CIG, indennità economi-ca di malattia e maternità, fondo di garanzia per il TFR, ecc.). Ciò è tuttavia controbilanciato, in negativo, dall’ul-teriore circostanza (di qui appunto il più sopra accennato ordine di grandezza) che lo stesso datore di lavoro assume, o per lo meno così sembrerebbe di poter ritenere, di corrispondere l’intero importo del contributo relativo all’assicurazione pensioni, ivi compresa cioè la quota a carico del prestatore d’opera (che, come è noto, è pari ad un terzo del contributo complessivo). Anche su questo punto sarebbe opportuno l’intervento di una apposita norma di prassi. Lo stesso datore di lavoro dovrà inoltre farsi carico del costo della fideiussione bancaria necessaria, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la copertura degli impegni che assume nei confronti dell’INPS.Trattandosi inoltre di esodo volontario (a differenza di quanto avviene per talune procedure per le quali l’esubero del personale presenta, in ultima analisi, la caratteristica della coercibilità), l’azienda potreb-be trovarsi, di fatto, nell’impossibilità di utilizzare tale leva gestionale qualora mancassero le adesio-ne dei lavoratori.In caso di consenso da parte di questi ultimi, i suddetti sacrifici economici saranno ulteriormente compensati: - dal recupero delle somme pagate ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’IN-PS. Detto per inciso, tale chance è limitata ai soli lavoratori posti in mobilità e per i quali l’impresa ha dovuto versare alla “Gestione degli interventi assi-stenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (il c. d. “Contributo di ingresso nella mobilità”). Tale somma, come è noto, è ridotta alla metà qualora la dichiarazione di eccedenza del personale abbia for-mato oggetto di accordo sindacale. Sempre con la circolare n. 24, al punto A.2., il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato a tale riguardo che “Nonostante il richiamo all’art. 5, comma 4,

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FOCUS

della legge 223/1991, è da ritenere che il legislato-re si riferisca non già al contributo di ingresso alla mobilità (in relazione al quale non vi sarebbe alcun obbligo, data la mancata corresponsione dell’inden-nità) quanto alle somme corrisposte, in apertura della procedura di mobilità, a titolo di anticipazione del contributo stesso (secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della legge 223/1991).”; - dall’inapplicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale prevede che “In tutti i casi di interruzio-ne di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a de-correre dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASPI per ogni do-dici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compre-si i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30 [il contributo addizionale a carico delle aziende per il finanziamento dell’ASPI, n. d. a.].” In pratica l’azien-da non dovrà procedere al pagamento del suddetto contributo addizionale sulle interruzioni dei rappor-ti di lavoro a tempo indeterminato;- dalla possibilità di effettuare nuove assunzioni, anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti, in deroga al diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, laddove si recita che “Per i lavoratori in mobi-lità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell’assunzione di cui al sesto comma dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni [come è noto, tale diritto di precedenza può essere esercita-to dai lavoratori licenziati da un’azienda per ridu-zione di personale entro sei mesi dal licenziamento, n. d. a.].” Ciò in quanto la norma, ancorchè finalizza-ta anche alla riduzione del personale eccedentario ai fini produttivi, ha lo scopo precipuo di operare il turn-over dei lavoratori più anziani.

La posizione dell’INPSPremesso che l’attuazione di alcuni aspetti buro-cratico-procedurali dovranno essere rimandati alle successive istruzioni che saranno diramate dal mas-simo Istituto previdenziale del nostro Paese, si può anticipare fin d’ora che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge in commento, l’INPS ha il compito di “validare”, ossia di operare la verifica, circa il corret-to assolvimento di tutte le previsioni normative che fanno capo al lavoratore ed al datore di lavoro, e di rendere efficace l’accordo intercorso tra quest’ul-timo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.Detto in estrema sintesi (l’argomento sarà ripreso

con maggior dovizia di particolari nel paragrafo successivo), la verifica, sul versante del prestatore d’opera, dovrà essere effettuata con riferimento alle regole (da intendersi per tali quelle per l’accesso ai trattamenti pensionistici) vigenti all’atto della cessa-zione del rapporto di lavoro, tenendo anche conto degli adeguamenti alle speranze di vita residua fino a quel momento accertati.A tal fine l’azienda trasmette all’Istituto previdenzia-le la domanda di prepensionamento accompagnata dalla fideiussione bancaria a garanzia della solvibili-tà in relazione agli obblighi assunti (art. 4, comma 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92).Si osserva in proposito che la verifica di che trattasi non deve essere effettuata a partire dalla data della domanda, bensì da quella successiva all’uscita dalla compagine aziendale (come appena sottolineato, la data del licenziamento).Con riferimento invece alla fideiussione bancaria, considerato che la norma stabilisce che “il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pen-sione che spetterebbe in base alle regole vigenti”, si può legittimamente assumere che l’importo della prestazione rimarrà “cristallizzato” all’ammontare iniziale e che l’INPS dovrà perciò comunicare al datore di lavoro il solo importo quantificato “ab origine” della prestazione, senza cioè considerare le eventuali rivalutazioni che di anno in anno avrebbe-ro potuto essere applicate al sottostante (ed ipo-tetico, aggiungeremmo noi) trattamento pensioni-stico all’interno del limite massimo di quattro anni all’uopo previsto.Allo stesso tempo dovranno essere identificati i codici per l’effettuazione dei pagamenti mensili a carico delle aziende.A tale scopo l’INPS rilascerà un PIN con il quale sarà possibile effettuare tutte le operazioni on-line ed in particolare la comunicazione dell’elenco dei lavo-ratori interessati, la stima dell’impegno comples-sivo utile per la determinazione dell’importo della fideiussione, ecc.In ogni caso, l’operatività della procedura informa-tica di gestione della specifica fattispecie implica l’attribuzione all’azienda interessata di un nuovo co-dice di autorizzazione (“E6”), avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”, nonché la necessità dell’immissione di dati sul flusso Uniemens me-diante la previsione di un ulteriore codice di nuova istituzione (“M161”). Ma che cosa accade, con riferimento alla valida-zione dell’accordo, qualora l’INPS accerti che uno o più dipendenti coinvolti nell’esodo non abbiano conseguito i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche?A tale riguardo il Ministero del lavoro e delle politi-

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che sociali, modificando il precedente orientamen-to formulato con la circolare n. 24 del 19 giugno 2013, ha chiarito che l’accordo collettivo ha “una valenza differente nelle tre fattispecie individuate dalla norma (e di cui al paragrafo A della citata circolare): infatti, mentre l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 non abbisogna di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, negli altri casi l’accordo aziendale costituisce esclusiva-mente la cornice per la successiva adesione dei singoli lavoratori.Conseguentemente, ricorrendo la prima ipotesi (ripetesi, l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991) si pone il problema della tutela della volontà dei contraenti, i quali si presume abbiano stipulato l’accordo sul presupposto che tutti i lavo-ratori interessati fossero in possesso dei requisiti prescritti.Solo in questo caso, pertanto, l’accertata assenza dei requisiti soggettivi in capo ad uno a più lavora-tori coinvolti comporta l’invalidazione dell’accordo.Allo scopo di evitare una tale conseguenza, la parti stipulanti potranno tuttavia convalidare ex post l’accordo medesimo ovvero prevedere ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi i indipendentemente da tale numero.” (circolare n. 38 del 25 luglio 2013).

La fideiussione bancariaLa presentazione della fideiussione bancaria costi-tuisce, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la “garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi” assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’INPS, comportanti il versamento della provvista necessaria affinché quest’ultimo: 1) corrisponda ai lavoratori interessati una “presta-zione” di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle regole vigenti; 2) versi la contribuzione correlata (c. d. “contribu-zione figurativa”) dovuta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento;La formulazione letterale della norma, evidenziato in grassetto nel capoverso precedente, è tale da far intendere che la quantificazione dell’importo della “provvista di copertura” sia stato artatamente imprecisato, nel senso che non siano stati stabiliti precisi parametri di riferimento.Questo perché, da un lato, non è possibile determi-nare aprioristicamente l’ammontare delle somme che l’INPS dovrà anticipare al lavoratore per conto dell’azienda esodante e quello della sottostante contribuzione figurativa, mentre, dall’altro lato, la fideiussione deve essere presentata contem-poraneamente alla produzione della domanda di pensionamento anticipato, per cui il livello di approssimazione dell’importo si rivela quanto mai

indeterminabile.Premesso che l’argomento sarà ripreso nel paragra-fo successivo, al momento ci limitiamo a sottoline-are come non sia un caso che, alla lettera f) del fac-simile della fideiussione, l’Ente previdenziale abbia tenuto a precisare che l’”importo della provvista” (c. d. “obbligazione garantita”), oltre che ad avere la finalità di assolvere agli obblighi di cui ai punti 1 e 2 appena citati, non costituisce un importo definitivo, atteso che il suo ammontare potrà variare in ragio-ne delle successive verifiche che saranno necessa-riamente effettuate dallo stesso INPS.L’importo della provvista, maggiorato della “parte variabile” degli impegni assunti dalla banca (pari almeno al 15 % degli stessi), costituisce il c. d. “Importo Massimo Garantito”, vale a dire la misura massima dell’esborso della Banca, entro la quale opera la garanzia fideiussoria, e ciò anche qualora le obbligazioni nei confronti dell’INPS dovessero risultare, per qualsiasi ragione o causa, anche sopravvenuta, superiori alla misura dell’importo massimo garantito. A scanso di equivoci, lo stesso INPS si è premurato di predisporre lo schema del modulo di fideius-sione contenente un prospetto (quest’ultimo, per la verità, non è stato, almeno al momento in cui si scrive, riportato nel modulo stesso) relativo al “pro-gramma di esodo annuale” (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dell’anno in corso), composto da due sezioni recanti la quantifi-cazione stimata degli importi che il datore di lavoro deve versare e le scadenze.“Nell’ipotesi di accordo pluriennale, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno.” (punto 4. 1 della circolare dell’INPS n. 119 del 1° agosto 2013). In attesa di conoscere il contenuto del suddetto prospetto, si ritiene che esso debba contenere la previsione di un numero variabile di anni solari, dei quali il primo dovrà coincidere necessariamente con la data di cessazione del rapporto di lavoro relativo al soggetto che inizia, fra tutti gli altri lavo-ratori dell’azienda, l’esodo.Dalla lettura combinata del testo della circolare n. 119 e di quello del prospetto ad essa allegato emerge tuttavia una evidente discrasia, che l’Istitu-to previdenziale farà bene a chiarire al più presto: infatti, mentre al punto 4. 3 della circolare medesi-ma viene stabilito che l’importo della parte variabile deve essere almeno pari al 15 per cento di quella fissa stimata, nello schema relativo alla fideiussione è stato invece indicato che l’ammontare della parte variabile medesima non può comunque essere superiore al 15 della stima.La questione non è di poco conto, dal momento che, come opportunamente evidenziato nel fac-simile della fideiussione bancaria, il limite della garanzia non potrà superare l’ammontare dell’im-porto massimo assicurato.

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Un altro problema di notevole spessore è sta-to risolto (brillantemente, aggiungeremmo noi) dall’INPS in relazione alla necessità di garantire la continuità dei pagamenti ai lavoratori interessati alla procedura di prepensionamento, atteso che il datore di lavoro potrebbe non onorare la cor-responsione di una o più rate mensili: ciò è stato realizzato mediante il ricorso all’istituto della “escus-sione parziale”, che è stato introdotto in via ammi-nistrativa dall’Istituto previdenziale, dal momento che la legge n. 92 non ne fa menzione alcuna.A tal fine occorre premettere che alla fattispecie in esame non si può applicare il c. d. “Principio dell’au-tomaticità delle prestazioni”, contemplato dall’art. 23-ter del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e valido nel rapporto di lavoro subor-dinato, laddove si recita che “Il requisito di con-tribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescri-zione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.I periodi non coperti da contribuzione di cui al com-ma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni.”Ciò in quanto nel corso della procedura di incen-tivazione all’esodo in effetti l’INPS non eroga una pensione vera e propria, bensì una “prestazione” che sostituisce la mancata percezione della retribu-zione in attesa, peraltro, che il lavoratore consegua i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensio-nistico medesimo.Per venire al punto, la più volte citata legge n. 92 si limita a prevedere che l’erogazione della prestazio-ne avvenga in presenza del versamento anticipato mensile da parte del datore di lavoro, e che in caso di mancato versamento l’Istituto proceda a notifica-re al datore di lavoro un avviso di pagamento. “Per garantire la continuità nella prestazione al lavoratore e nell’accredito contributivo, lo schema di fideiussione bancaria predisposto dall’Istituto prevede che la banca assuma l’obbligo di garantire all’INPS la possibilità di procedere all’escussione parziale della garanzia al verificarsi del mancato versamento delle singole rate della provvista per la prestazione e/o la contribuzione figurativa correla-ta.Pertanto, contestualmente all’invio al datore di lavo-ro dell’avviso di pagamento, l’Istituto inoltrerà una richiesta, tramite PEC, alla banca - e per conoscenza al datore di lavoro - di procedere al versamento della singola rata garantita e non versata.In presenza di doppio pagamento da parte del da-tore di lavoro e della banca per una stessa scaden-za, l’Istituto procederà a reintegrare la banca della quota versata in eccedenza.Lo svincolo parziale della garanzia per la provvista

per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata avverrà solo dietro comunicazione forma-le dell’Istituto alla banca degli avvenuti versamenti da parte del datore di lavoro.Nell’ipotesi di mancato versamento della rata per la provvista per la prestazione e/o per la contribuzio-ne figurativa correlata da parte del datore di lavoro per un periodo continuativo di centottanta giorni, l’Istituto escuterà l’intera fideiussione. Il garante dovrà provvedere a saldare in un’unica soluzione quanto dovuto dal datore di lavoro al netto dei pagamenti effettuati. In caso di mancato pagamento della fideiussione da parte del garante, l’Istituto non erogherà la pre-stazione né accrediterà la contribuzione figurativa correlata.” (punto 4.3 della circolare n. 119).

L’esigenza della rideterminazione dell’importo della fideiussione bancaria La necessità di procedere al ricalcolo dell’importo della garanzia fideiussoria deriva da una serie di circostanze che è bene individuare in modo partico-lareggiato. In proposito vale innanzitutto la pena di conside-rare che “Preliminarmente, il datore di lavoro deve presentare alla sede INPS, presso la quale assolve i propri obblighi contributivi, l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrat-tualmente definite, il numero degli esuberi del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento previsto dall’articolo 4 della legge n. 92/2012, a cui seguirà rilascio di apposito PIN per l’accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione in argomento.... omissis ...L’accordo viene validato dall’Istituto con riferimen-to ai soli lavoratori per i quali è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti, in caso di esodo volontario.In caso, invece, di esodo derivante da accordo nell’ambito delle procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, l’accertamento della mancanza dei requisiti soggettivi in capo ad uno o più lavora-tori coinvolti impedisce la validazione dell’accordo, salvo le parti stipulanti abbiano previsto ex ante che esso resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia riscontrata la presenza dei requisiti soggettivi o indipendentemente da tale numero, oppure che le medesime parti convalidino ex post l’accordo medesimo.” (punto 4 della circola-re dell’INPS n. 119)Ai fini della stima, quanto più accurata possibile, dell’onere relativo e della conseguente determina-zione dell’importo della fideiussione, il datore di lavoro deve confermare nella procedura automatiz-zata l’elenco dei lavoratori interessati dal program-ma di esodo c.d. annuale (con ultima decorrenza di accesso all’esodo il 1° dicembre dello stesso anno).Nell’ipotesi di accordo pluriennale, come sottoline-

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ato in precedenza, l’operazione di conferma dovrà essere ripetuta ogni anno. In seconda battuta (e veniamo ad un ulteriore elemento di valutazione del gravame che fa capo all’azienda esodante) l’INPS rilascia “un prospetto contenente l’informazione relativa all’onere com-plessivamente stimato del programma di esodo an-nuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC.Il datore di lavoro deve consegnare alla sede presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 di cui al programma annuale di esodo. La predetta sede, verificata la conformità della fideiussione agli obblighi indicati nel prospetto INPS, ne comunica l’accettazione al datore di lavoro e alla banca. ... omissis ...In seguito all’accettazione della fideiussione, viene aperta una posizione contributiva dedicata al versa-mento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012, contraddistinta dal nuovo codice di autorizzazio-ne “6E”, avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n. 92/2012”. (punto 4.2 della circolare dell’INPS più volte citata). Trattandosi tuttavia, anche in questo caso, di una stima, nel corso dell’effettiva quantificazione della prestazione si potrà verificare un maggior costo delle somme da corrispondere al lavoratore e del conseguente accreditamento della contribuzione figurativa, con l’ovvia conseguenza che l’importo della fideiussione originaria non potrà, come già sottolineato, essere vincolante per l’Istituto previ-denziale. Lo stesso discorso deve essere fatto allorchè l’azien-da preferisca corrispondere anticipatamente, ed in un’unica soluzione, l’importo della provvista dei fu-turi impegni nei confronti dell’INPS, con ciò affran-candosi, tuttavia solo in un primo momento, dalla presentazione della garanzia fideiussoria: anche in questo caso infatti, qualora l’importo preventivato si rivelasse inferiore rispetto a quello effettivo (pos-sibilità tuttaltro che peregrina), il datore di lavoro dovrà versare la differenza ovvero presentare una fideiussione bancaria. Si rammenta al riguardo che, al punto 5 della circolare n. 119, l’INPS ha precisato (e riprendiamo l’argomento lasciato in sospeso nel paragrafo rubri-cato con il titolo di “La posizione dei lavoratori”) che “la liquidazione della pensione al termine del perio-do di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.Nel caso in cui intervengano modifiche normative

che innalzino i requisiti di accesso al trattamen-to pensionistico, nonché nel caso di incremento dell’aspettativa di vita superiore a quello - tempo per tempo - previsto dalla tabella tecnica di accom-pagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l’erogazione di quest’ultima proseguirà per l’ulteriore necessa-rio periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante, anche con l’eventuale rimodulazione dell’importo della garan-zia fideiussoria.”Anche tale presa di posizione è il risultato di un at-teggiamento di prassi amministrativa a cui ci ha abi-tuati, ovviamente in positivo, l’Istituto previdenziale: allo scopo precipuo di evitare il riaprirsi, per quanto possibile, l’incresciosa “questione degli esodati” (che tanti problemi, lo abbiamo già sottolineato in altra occasione, ha creato in chiave istituzionale) e di soddisfare perciò le più che legittime aspettative dei lavoratori “accompagnati” al pensionamento anticipato, è stato previsto una sorta di proroga modulata (che tuttavia non potrà superare il limite massimo di 48 mesi) nell’erogazione della presta-zione oggetto del presente lavoro.Nonostante questa ulteriore garanzia, non siamo in grado di tranquillizzare in modo assoluto i lavora-tori aderenti al programma di esodo anticipato: la presa di posizione dell’INPS potrebbe infatti essere disattesa dai datori di lavoro senza che l’Ente di previdenza medesimo abbia lo strumento coerci-tivo per farla applicare in mancanza di una precisa previsione normativa. Staremo a vedere se, in ipotesi di ulteriori modifi-che dei requisiti di accesso al pensionamento, le norme modificative prevederanno deroghe in tale direzione, con ciò fornendo la garanzia assoluta della mancanza di soluzione di continuità dell’ero-gazione della “prestazione” relativa all’esodo con il trattamento pensionistico.Vale infine la pena di sottolineare che, a mente dell’art. 4, comma 7, della sopra citata legge “Il pagamento della prestazione avviene da parte dell’INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni. L’Istituto provvede contestualmente all’accredito della relativa contribuzione figurativa.”In proposito si pone questione circa gli effetti che si produrrebbero sulla contribuzione figurativa da accreditare a favore del lavoratore in ipotesi di duplice insolvenza, sia cioè da parte dell’azienda, sia con riferimento al fideiussore (anche le banche possono infatti essere sottoposte alle procedura concorsuali in conseguenza di loro inadempienze contrattuali).Ipotizzando che le suddette procedure di recupero abbiano un esito negativo, è fuori dubbio che gli impegni onorati parzialmente dall’azienda e dal fideiussore debbano comportare l’accreditamento parziale della contribuzione a favore dei lavoratori. Rimarrebbero tuttavia scoperte da contribuzione le

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rate successive insolute: si deve infatti ritenere che, alla fattispecie, possano essere riconosciuti gli effet-ti dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale parziale, così come avviene, per restare in campo previdenziale, nel riscatto ai fini previdenziali del corso legale di laurea, o di altre situazioni analoghe, qualora il soggetto interessato non abbia provvedu-to a versare l’intero onere del riscatto medesimo.In ogni caso al lavoratore esodato non potrà essere riconosciuto il diritto alla pensione per carenza del requisito contributivo, requisito che avrebbe potuto esse invece conseguito qualora il datore di lavo-ro ed il fideiussore avessero onorato gli impegni assunti.Staremo a vedere la presa di posizione che dovrà necessariamente assumere l’INPS a tale riguardo.

I riflessi sul rapporto di lavoro in attoIn considerazione del fatto che le fattispecie per l’accesso all’uscita anticipata sono tre, gli sbocchi che si potranno avere sul rapporto di lavoro sono a loro volta differenziati: infatti, l’accettazione da par-te del prestatore d’opera, costituirà condizione della cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente nei casi ipotizzati ai punti A.1. (incentivo all’esodo mediante accordo aziendale) e A. 3. (processi di riduzione del personale dirigente) della circolare n. 24 più volte citata.Verificandosi invece la situazione di cui al punto A.2. (accordi sindacali nell’ambito di procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sempre con la circolare medesima, ha chiarito che “... omissis ... la cessazione del rapporto di lavoro si produce per effetto del licenziamento, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge n. 223/1991, e l’accettazione da parte del lavoratore riguarda esclusivamente la scelta tra la prestazione in oggetto [quella relativa al trattamento di pensio-ne che spetterebbe in base alle regole vigenti, n. d. a.] e le altre prestazioni connesse alla cessazio-ne del rapporto di lavoro [l’indennità di mobilita, almeno fino a quando - 31 dicembre 2016 - tale prestazione previdenziale resterà operativa nell’or-dinamento del nostro Paese, n. d. a.] .”

Una fattispecie di difficile attuabilità Ancora una volta il legislatore predispone una norma con il chiaro intento di consentire eventuali riassetti organizzativi delle imprese, anche me-diante l’incentivazione all’esodo e di privilegiare, in qualche modo, il ricambio intergenerazionale dei loro organici (c. d. “ turn over”). Di tutto questo non si può ovviamente che esserne compiaciuti: purtroppo, però, nel caso specifico chi scrive nutre forti dubbi circa la sua effettiva fatti-bilità concreta a ragione del fatto che l’onere del pensionamento anticipato è a totale carico delle aziende: ben si sarebbe potuto prevedere un contri-

buto, sia pure di entità parziale rispetto all’onere complessivo, a carico della fiscalità generale. Quale impresa potrebbe infatti essere disposta a profondere un così consistente sacrificio economi-co potendo utilizzare altri strumenti che, seppure più farraginosi dal punto di vista realizzativo, alla fine produrrebbero gli stessi risultati e con minor dispendio di risorse?Considerato inoltre che le possibilità operative sono alquanto contenute, in quanto limitate a specifiche situazioni che potrebbero anche non verificarsi nel-la pratica di mercato, l’impianto normativo appena varato rischia di rimanere nel limbo delle buone intenzioni: ciò è dimostrato anche dal fatto che, nonostante sia decorso oltre un anno dalla data di entrata in vigore della norma, la struttura burocrati-co-amministrativa non risulta del tutto essere stata completata, atteso che mancano ancora talune istruzioni applicative che dovranno essere diramate dall’INPS. Non è un caso infatti che lo stesso Istituto previdenziale, solo recentemente, abbia pubblicato il testo del modello di presentazione della richiesta automatizzata di gestione della “prestazione” di cui si discorre. (v. a tal fine il messaggio n. 12997 del 12 agosto 2013). Qualche caso potrebbe comunque riscontrarsi unicamente presso talune aziende che abbiano in forza personale assai prossimo (per esempio di pochi mesi) al pensionamento di anzianità (ora pensionamento anticipato): non potendo in tali casi i datori di lavoro esercitare nell’immediato il pote-re di recesso “ad nutum” dal rapporto di lavoro, i medesimi potrebbero essere indotti ad utilizzare la nuova leva gestionale ed allo stesso tempo soppor-tare un onere contenuto.Vedremo se la realtà dei fatti potrà smentire tale fosca previsione.

Una norma in contro tendenzaPrima di concludere il lavoro, merita segnalazione la disposizione contenuta nell’art. 4, commi 8 e 9, del “Decreto sviluppo”, laddove si prevede una serie di agevolazioni a favore delle aziende che assumo-no soggetti ultracinquantenni.Per quanto detto finora, tale ulteriore previsione normativa si qualifica evidentemente in contro tendenza (si potrebbe anzi affermare che si designi in chiave antagonistica) rispetto alla più volta con-clamata finalità di ricambio generazionale mediante l’incentivazione all’esodo, dal momento che è rivolta alla ricollocazione dei lavoratori anziani.Anziani ma non troppo, visto che i soggetti inte-ressati devono sì aver conseguito il cinquantesimo anno di età, ma, stando allo spirito della norma, non devono tuttavia essere troppo prossimi al pen-sionamento, ed in particolare non devono nemme-no essere vicini alla soglia dei quattro anni (o per lo meno così si ritiene di poter assumere) previsti dal comma 1 dell’art. 4 del più sopra citato “Decreto

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sviluppo”!Recitano infatti gli appena citati commi 8 e 9 che “In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipen-dente, a tempo determinato anche in somministra-zione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è tra-sformato a tempo indeterminato, la riduzione dei

contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.” La previsione legislativa non richiede particolari commenti, tanto la sua formulazione risulta chiara e lineare: anche in questo caso, tutta-via, non possiamo esimerci dal dubitare della sua applicazione concreta, se non altro perché presup-pone uno specifico interesse da parte del datore di lavoro ad assumere personale così anziano, circo-stanza, quest’ultima, che difficilmente si riscontra nell’attuale situazione di mercato.

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Le collaborazioni occasionali dei familiari alla luce degli ultimi chiarimenti

Premessa normativaLa Direzione generale per l’attività ispettiva, con le circolari n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013, è intervenuta per fornire al perso-nale ispettivo indicazioni in merito al corretto in-quadramento dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.

I PUNTI PRINCIPALI TRATTATI DAL MINISTERO DEL LAVOROSoggetti obbligati all’iscrizione IVSIn presenza dei caratteri dell’abitualità e della pre-valenza sono obbligati all’iscrizione IVS i seguenti soggetti:- titolari;- soci della snc;- soci accomandatari della sas;- socio d’opera della srl.

In materia previdenziale occorre inoltre operare le seguenti distinzioni:- ARTIGIANI: sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS i familiari collaboratori che lavora-no abitualmente e prevalentemente nell’impresa artigiana, purché non siano già assoggettati ad un obbligo assicurativo in quanto contitolari dell’im-presa artigiana, ovvero lavoratori dipendenti, anche apprendisti (art.2, L. n.463/59). La prestazione resa dal coadiutore dell’artigiano non deve consistere necessariamente nella partecipazione “manuale”

al lavoro e può riguardare solo compiti impiegatizi (sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado);- COMMERCIANTI: sono iscrivibili alle relative ge-stioni speciali INPS i familiari collaboratori preposti al punto vendita che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e preva-lenza (art.1, co. 203 – 206, L. n.662/96, art.29, co. 1, L. n.160/75, art.2 L. n.613/66) (sono considerati familiari coadiutori il coniuge ed i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 3° grado);- COLTIVATORI DIRETTI sono iscrivibili alle relative gestioni speciali INPS il coniuge ed i parenti e affini entro il 4° grado componenti il nucleo familiare, purché la forza complessiva di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella oc-corrente per le normali necessità aziendali (art.1 e 2 L. n.1047/57).

LA SCALA DELLA PARENTELA In riferimento alle prestazioni dei familiari occorre fare riferimento alla seguente suddivisione:- parenti di primo grado: genitori ed i figli;- di secondo grado: i nonni, i fratelli e le sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;- di terzo grado: i bisnonni e gli zii, i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado;- gli affini: sono i parenti del coniuge, ed in partico-lare i suoceri (primo grado), i nonni del coniuge ed i cognati (secondo grado), i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati (terzo grado).I FAMILIARI COLLABORATORI DELL’IMPRESA:

scriveCeleste Vivenzi

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FOCUS

PRESUNZIONI DI OCCASIONALITàIl Ministero del Lavoro (circolare n.10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013) chia-risce che le prestazioni effettuate dai familiari generalmente sono prestazioni occasionali rese in via gratuita (sono di natura morale) e comportano l’iscrizione IVS solo in presenza dei requisiti di abi-tualità e di prevalenza.

La prestazione è da considerarsi sempre occasiona-le in presenza delle seguenti situazioni:- prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se di invalidità, anzianità o vecchiaia);- prestazioni rese da familiare assunto a tempo pie-no presso altro datore di lavoro (sembrano escluse le prestazioni di familiari assunti presso terzi con contratto a Progetto o di Associazione in partecipa-zione);- prestazioni rese nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare ovvero ore 720/anno.(Non rileva che la prestazione venga svolta nei locali dell’azienda in presenza o meno del titolare).

Secondo la circolare: i 90 giorni possono essere for-mati anche da giornate con più di 8 ore giornaliere di lavoro ovvero, in caso di prestazione inferiore alle 8 ore, il limite dei 90 giorni potrebbe essere anche superato in quanto non sarebbe superato il requisito delle 720 ore lavorative. In buona sostan-za quindi, in presenza delle circostanze soprain-dicate, l’occasionalità è da considerarsi come la regola generale (la circolare sembra richiedere fonti probatorie scritte da acquisire in sede ispettiva ovvero verbalizzazioni di dichiarazioni testimoniali da parte degli ispettori).

LE COLLABORAZIONI DEI FAMILIARI AI FINI INAIL Ai fini Inail resta sempre dovuto il premio contro gli Infortuni sul lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Tuttavia , secondo il Ministero , per le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricorrenti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello stesso mese, purché le prestazioni complessiva-mente effettuate nell’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative. Ai fini dell’adozione del provve-dimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, si deve inoltre tener presente quanto segue:1) la base su cui calcolare il totale dei lavoratori pre-senti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprende anche i lavoratori che effettuano una prestazione non “ricorrente” (lavora-tori non soggetti all’assicurazione INAIL);2) ai fini dell’individuazione del 20% del personale

non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’INAIL.

n.b. Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale verte sul tema delle violazioni in materia antinfortunistica e riguarda le ipotesi di impiego di lavoratori “in nero” ovvero di gravi e reiterate violazioni.

IL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTI-VOCome noto il concetto di occasionalità significa non sistematicità e non stabilità della prestazione; il personale ispettivo potrà richiedere l’iscrizione alla relativa gestione INPS solamente qualora risulti provato il superamento del limite di 90 giorni ovve-ro delle 720 ore annue. I verificatori potranno non ritenere occasionale la prestazione lavorativa e con-vertire il rapporto in rapporto di lavoro subordinato (l’onere della prova grava sull’Organo di Vigilanza).

Altre tipologie contrattuali previste per la rego-larizzazione dei familiariSecondo il Ministero nulla vieta che con i familiari possa essere instaurato anche un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dietro correspon-sione di una vera e propria retribuzione. In effetti lo stesso art.230 bis del codice civile prevede una specifica tutela nel caso in cui al familiare non sia stato assicurato un rapporto economico adeguato e l’art.5 del D.P.R. n.1668/56 in materia di ’apprendi-stato (ora superato dal D.Lgs. n.167/11) ammetteva l’assunzione in qualità di apprendisti dei figli del datore di lavoro. In questo senso il familiare che opera nell’azienda può pertanto essere assunto con un contratto di lavoro subordinato,con un contrat-to di associazione in partecipazione o con il lavoro accessorio (voucher). Gli Ispettori devono prestare attenzione a quelle situazioni in cui i rapporti di lavoro tendano a nascondere la finalità ultima di poter godere di prestazioni previdenziali fasulle.

IL PUNTO DI VISTA FISCALE IN MATERIA DI COL-LABORAZIONI DEI FAMILIARIE’ sempre importante sottolineare che il compen-so devoluto ai familiari ovvero al coniuge ,ai figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro e agli ascendenti e parenti entro il 3 grado e agli affini en-tro il 2 grado non è deducibile dal reddito (rimango-no deducibili i soli contributi previdenziali) mentre, al contrario, rimane deducibile il compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo (coniuge avvocato con partita IVA che fattura al marito com-mercialista le sue prestazioni).

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QUESITI

a cura di

Paola Diana OnderCoordinatriceCentro Studi Nazionale Ancl

Sentito anche il parere di chi ha seguito direttamente la stesura del CCNL degli Studi Professionali, si può affermare che l’affiancamento può avvenire sia 90 giorni prima che 90 giorni dopo l’assenza.Anche se in totale risultano 180 giorni è doveroso evidenziare che, come sopra riportato, sono:” 90 gior-ni prima e 90 giorni dopo” questa precisazione risulta utile ad evitare che si possa interpretare errone-amente che gli stessi 180 giorni siano fruibili in affiancamento tutti in unica soluzione o prima o dopo l’assenza.

RISPOSTA Esperto:RobertoSartore

Contratto a termine per sostituzione maternità - affiancamento. L’art.53 del CCNL Studi professionali prevede che “In caso di necessità organizzative la lavoratrice/ore potrà essere affiancata dalla sostituta/o per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni di calendario, sia prima dell’assenza che al momento del rientro.” I novanta giorni devono essere considerati complessivamente, in caso di affiancamento sia prima che dopo, o ci può essere un affiancamento di 90 giorni prima e un affiancamento di 90 giorni dopo per un totale massimo di 180?

QUESITO

Contratto a termineper sostituzionematernità,quanto dural’affiancamento?

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Come si calcolala maturazione degliscatti di anzianitàCCNL studi professionali?

Tempo fa avevamo inoltrato un quesito in relazione alla maturazione scatti anzianità CCNL studi pro-fessionali (risposta protocollo 679/csn/2008) nel quale veniva confermato in base all’esempio proposto che in occasione del nuovo scatto, tutti gli scatti maturati anche in precedenza andavano rideterminati in base ai nuovi importi. Ora leggendo un quesito simile pubblicato con data 23/04/2012 la risposta è diversa, ovvero i vecchi scatti rimangono invariati e solo i nuovi vengono conteggiati in base ai nuovi importi. Chiediamo pertanto se siano intervenuti nel frattempo dei chiarimenti e quindi quale sia la tesi interpretativa da applicare.

QUESITO

Probabilmente il rinnovo contrattuale nel periodo citato, può aver creato in chi ha risposto al quesito, per sua stessa ammissione, un certo imbarazzo interpretativo fugato peraltro dalla risposta ad ulteriori analoghi quesiti che ripropongo:Ritornando sul problema degli scatti di anzianità , riaffiorano gli stessi dubbi di sempre anche nel re-cente rinnovo del CCNL degli Studi Professionali ripropongo la stessa risposta data ad un recentissimo quesito analogo:L’art. 116 del rinnovato CCNL degli Studi Professionali modifica unicamente gli importi degli scatti mede-simi, resta confermato tutto il resto: come all’art.131 dello stesso CCNL del 2004, così poi come ripreso nel 2006 relativamente alla” rideterminazione” degli scatti.Pertanto vale ancora la stessa risposta che il Collega Leonardo Pascazio scrisse il 4 Agosto 2004 e che di seguito ripropongo.“La norma contrattuale relativa alla nuova regolamentazione degli scatti di anzianità appare chiara.All’ultimo capoverso dell’articolo in questione,essa recita: Le parti, comunque, stabiliscono che gli scatti di anzianità maturati sino alla data di sottoscrizione del presente accordo,non subiranno alcuna rideter-minazione in relazione agli importi sotto riportati e quindi per essi resteranno validi i precedenti valori.Non essendo ,quindi, prevista alcuna rideterminazione e/o rivalutazione,gli scatti già maturati fino al 30 giugno 2004 rimarranno invariati mentre i nuovi importi varranno solo ed esclusivamente per i nuovi scatti maturandi dal 1° luglio 2004. Pertanto , nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia già maturato tutti gli otto scatti previsti alla data del 30 giugno 2004, i valori di questi rimarranno invariati anche per il futuro.”Ribadendo quindi che nella fattispecie specifica tutt’ora nulla è variato, ricordiamo invece che diversa è la questione in caso di passaggio di categoria.

RISPOSTA Esperto:Roberto Sartore

QUESITI

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QUESITI

Premesso che il novellato art. 3 della Legge 223/91 recita: il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichia-razione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a para-metri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento stra-ordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione di beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non supe-riore a 12 mesi (art. 2 comma 70 legge 28/06/2012 n. 92). Alcuni commentatori (vedi sotto) leggono la nuova formulazione accumunando tutte le procedure concorsuali (ivi compreso il concordato preventivo consistente nella cessione di beni) e, conseguentemente, condizionando tutti ai parametri oggettivo de-finiti con D.M. 04/12/2012 n. 70750. Fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministra-tiva o amministrazione straordinaria, quando sussistono prospettive di continuazione o ripresa dell’atti-vità e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi con decreto del Ministero del lavoro (art. 3 comma 1 Legge 223/91; ML circolare 48/2000). I predetti parametri oggettivi sono stati individuati con DM 4 dicembre 2012 n. 70750. Visti anche gli artt. 2 e 3 del DM 4/2012: art. 2 DM 4/2012 ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 3 della citata Legge 223/91 nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si tiene conto dei seguenti parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa all’istanza di conces-sione del trattamento straordinario di integrazione salariale; art. 3 DM 4/2012 ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 3 della citata legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modifiche, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quan-to attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, si tiene contro, in aggiunta ad i parametri oggettivi di cui all’art. 2, come indicare, anche in via alternativa, dei seguenti ulte-riori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.Soluzione proposta. Personalmente non interpreto allo stesso modo (dei commentatori) la disposi-zione legislativa e conseguentemente non condivido le loro conclusioni. Ritengo che il concordato sia una ulteriore “casistica” rispetto al “fallimento” “alla liquidazione coatta amministrativa” e “all’ammini-strazione straordinaria” per le seguenti considerazioni: 1) l’art, 3 della legge 223/91 risporta insieme, il “fallimento” la “liquidazione coatta amministrativa” e l’”amministrazione straordinaria” sottoponendoli ai parametri del DM. Prosegue non l’avverbio “altresi” individuando “il concordato” senza ricondurlo ai pa-ramentri de quo. 2) né l’art. 2 né l’art, 3 del D.M. fanno menzione del “concordato” ma citano solo le altre procedure sottoponendole, giustamente, ai parametri individuati. In conclusione, a mio avviso, nulla è cambiato per la concessione della CIGS relativa al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni.

QUESITO

Integrazione salarialee concessione della CIgS, come funziona?

pag. 20 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

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Offro il mio contributo a chiarire e rispondere a quest’articolato quesito.La Legge 134/2012, entrata in vigore in data 12/08/2012, con l’articolo 46 bis lettera h), ha modificato l’articolo 3 (tre) della Legge 223/1991 in materia d’intervento straordinario d’integrazione salariale per le imprese soggette a procedure concorsuali.Dalla data del 12/08/2012, nell’articolo 3) della L. 223/1991 sono state apportate le seguenti modifiche: è stata cassata la frase: “qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata”; e sosti-tuita con1. quando sussistono prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche par-ziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministe-ro del Lavoro e delle politiche sociali;2. l’articolo 3 (tre) della Legge 223/1991 è abrogato dalla data del 1/01/2016.3. Spetta al Ministero del Lavoro, con specifico decretoPer quanto precede, il ricorso allo strumento di tutela del reddito è consentito solo nel caso in cui sussi-stono le prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da stabilire secondo le regole definite dal Ministero del Lavoro con proprio decreto.Il Decreto 04/12/2012 n. 70750 ha lo scopo di individuare i parametri oggettivi della valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordina-rio.I parametri riportati nella citata norma sono quelli di cui all’articolo 2 alle lettere A), B) e C) e quelli di cui all’articolo 3 alle lettere A).B) e C).Nei due succitati articoli vengono richiamate le tipologie di fallimento, emanazione di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, ma non il concordato.Non viene riportata la tipologia del “concordato” perché questo termine fa parte dell’ultimo periodo dell’articolo 3 “modificato” della Legge 223/1991, il quale è “legato” dall’avverbio “altresì” al primo perio-do dell’articolo 3 nel quale sono indicate le altre tipologie.Mi permetto ricordare che:1. l’avverbio “altresì” è un sinonimo di “inoltre”, “anche”” ed è proposto al periodo o al verbo principale con valore aggiuntivo;2. alla lettera a) dell’art- 2 del Decreto 70750/2012 è riportato la frase: “...adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale”;3. al punto 4 della circolare n. 1 del 07/01/2013, l’INPS titola: ”La concessione di integrazione salariale straordinaria nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali”;4. il concordato è una delle procedure concorsuali.Concludo, confermando che il trattamento d’integrazione salariale spetta ai lavoratori delle imprese soggette a questa disciplina, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.

RISPOSTA Esperto:Roberto Morini

QUESITI

pag. 21 - Edizione del 11 ottobre - n. 81 - XVI del 2013

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QUESITI

Socio lavoratoredi cooperativa, chiarimenti suun caso specifico

Legge 3 aprile 2001, n. 142 articolo 1 (Soci lavoratori di cooperativa) comma 3. Il socio lavoratore di coo-perativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al rag-giungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettiva-mente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Alla luce delle disposizioni sopra indicate si chiede: una coopera-tiva che gestisce un ristorante ed un negozio di vendita di prodotti alimentari, in cui lavorano soci impie-gati indifferentemente in entrambe le realtà, 1) potrebbe iscrivere i soci come commercianti versando la relativa contribuzione? 2) se non fosse possibile, in alternativa, se i soci sono tutti anche amministratori, è possibile l’iscrizione come commercianti? 3) considerato che la cooperativa non può distribuire utili, come potrebbe essere configurato ai fini previdenziali un eventuale compenso corrisposto agli ammini-stratori e/o ai soci? A) compenso amministratori assimilato a parasubordinato con assoggettamento a contributi alla gestione separata?? B) compenso soci lavoratori?

QUESITO

La facoltà di associare in cooperativa un socio lavoratore autonomo, presuppone che tale socio abbia la personalità giuridica di lavoratore autonomo (ad es. ditta individuale). La sola iscrizione del socio alla ge-stione commercianti non configura affatto la predetta personalità giuridica: tra l’altro, nel caso ipotetico tale socio sia in effetti lavoratore autonomo commerciante con propria personalità giuridica, non potreb-be essere ammesso in cooperativa a causa del divieto posto dall’art. 2527 c.2 codice civile (Requisiti dei soci : “ 2. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.”). Né appare percorribile l’ipotizzata attribuzione della carica di ammini-stratore a tutti i soci) per legittimare l’iscrizione alla gestione commercianti. Quanto al compenso da corrispondere agli amministratori, il medesimo è ulteriore e distinto dal compenso erogato per le presta-zioni del socio quale lavoratore, e va assoggettato a contribuzione presso la gestione separata. Tuttavia, si evidenzia che il compenso agli amministratori deve essere sempre deliberato dall’Assemblea dei soci. In relazione allo svolgimento della carica di amministratore contestualmente allo svolgimento di pre-stazioni lavorative da parte del socio, si rinvia integralmente alle condizioni previste dal Messaggio Inps dell’8-6-2011 , nr . 12441 . Circa infine alla possibilità di corrispondere maggiorazioni delle retribuzioni ai soci lavoratori di cooperative, si potrà legittimamente utilizzare la disciplina dei cd. “ristorni” da erogare in sede di approvazione del bilancio sociale , in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi , come indicato dall’art. 3 c.2 della legge 142/2001.

RISPOSTA Esperto:Renzo La Costa

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QUESITI

Il CCNL 25/07/2011 del Settore Chimica, Gomma, Plastica e Vetro recita che “ In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla con-servazione del posto secondo i seguenti termini: mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; mesi 12 per an-zianità oltre i 5 anni. In caso di unica malattia, che comporti assenza continuativa dal lavoro per l’intero periodo di conserva-zione del posto, i limiti dello stesso sono prolungati per un periodo corrispondente all’eventuale degenza presso strutture sanitarie, superiore a 5 gg., fino a un massimo di 30. In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto sopra indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono com-putate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previ-

RISPOSTA Esperto:Paola Maschietto

Un lavoratore, dipendente da un’azienda del vetro artigiano (CCNL chimica, gomma, plastica, vetro arti-giano, in allegato articolo del CCNL riguardante la malattia) , il quale ha diritto a 12 mesi di comporto in un arco temporale di 24 mesi, ha superato con le relative certificazioni il 180° giorno di malattia, preci-samente il 27 novembre 2012. E continua a mandare certificati medici: l’ultimo è fino al 22 di dicembre 2012. E non si sa se ne manderà altri. A questo punto, all’inizio dell’anno del 2013, se il lavoratore non riprende l’attività e sta ancora in malattia, spetterebbe allo stesso l’indennità di malattia Inps in manie-ra diretta, quindi con corresponsione dell’indennità direttamente dall’istituto e in maniera ridotta (cfr circolare n. 144/88 in allegato). Quello che non è chiaro dall’esegesi del contratto è : A) se relativamente all’anno 2013 per l’azienda ricomincia l’obbligo di erogazione per altri 180 giorni: in questo caso sarebbe un costo ancora più alto perché l’Inps eroga direttamente l’indennità in misura ridotta ai due terzi del 66,66% (cioè il 22,22%). Quindi l’azienda dovrebbe dare circa l’80% e ci sembra un vero problema! (vedi anche articolo allegato rivista n. 3). B) O se, invece, per il 2013 e gli anni successivi, per la ditta non c’è più alcun obbligo avendo raggiunto una volta per tutte il 180° giorno di erogazione dell’indennità. Quindi in pratica l’azienda non dovrebbe dare più niente al dipendente per il resto della vita in caso di malattia. Si chiede quale sia l’opzione giusta, la A o la B, tenendo conto di quanto affermato dalla circolare INPS n.144/88 e dell’articolo della rivista n. 3 rimessi in allegato.Soluzione proposta. Secondo il nostro parere la soluzione è la B) dato che se il contratto collettivo aves-se voluto dire che i 180 giorni sono, ad esempio, per anno solare, avrebbe dovuto dirlo (vedi contratto collettivo del commercio). Invece, dalla lettura del CCNL in oggetto si evince che il limite di 180 giorni, una volta superato, vale, per così dire, per tutta la vita lavorativa del dipendente in quell’ azienda. E che quindi nulla spetta più al dipendente per altre malattie dopo il 180° giorno.

QUESITO

Un dipendentesupera le giornatedi malattia previste,come ci si comporta?

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QUESITI

sti. Durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti Previdenziali o Assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a carico dell’azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi: - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 6 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un’integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° gior-no; - in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore un’integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno e fino al 180°. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia”. Dal 181° giorno di malattia, ovvero dal 28 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, non è prevista alcuna anticipazione a carico dell’istituto per indennità di malattia, né integrazione a carico della ditta a tale titolo.Pertanto, a dicembre 2012 verrà pagato solo il rateo afferente la tredicesima mensilità. Correttamente il lavoratore sta continuando a giustificare la sua assenza per malattia, ancorché non retribuita. Al 1° gennaio 2013 il rapporto di lavoro risulterebbe sospeso da meno di 60 giorni(retribuito fino al 27 novembre 2012). Per le malattie iniziate nel corso di un anno che si protraggono nell’anno seguente, quando nell’anno di insorgenza è stato raggiunto il massimo assistibile, l’indennità è dovuta in misura ridotta (2/3 della misura normale) per un massimo di ulteriori 180 giorni. Solo se permanessero a carico dell’azienda oneri retributivi riferibili al periodo considerato, in caso di malattie a cavallo di due anni solari (circ. 144/1988, circ. 145/1993), cioè iniziate nel corso di un dato anno e che per effetto del periodo di comporto contrat-tuale si protraessero nell’anno seguente, l’indennità sarebbe dovuta in misura intera (66,66%), per un massimo di ulteriori 180 giorni. Sia il periodo di malattia “neutro”, dal 28 novembre al 31 dicembre 2012, che per quello “non integrato dalla ditta”, dal 1 gennaio 2013 a fine malattia o al termine del periodo di comporto, devono essere documentati. Superato il periodo di comporto, stabilito dal contratto in base all’anzianità di servizio, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando al lavoratore regola-re preavviso.

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I praticanti ed il Centro StudiUn momento di incontro e confronto a Teramo

In occasione del termine del Cor-so per la preparazione all’Esame di abilitazione rivolto a quanti si accingono a diventare CdL che Ordine e Up di Teramo hanno realizzato insieme per il 2013, in vista degli esami di abilitazione di questo fine anno, e in considera-zione del successo che il percor-so formativo nazionale Ancl-su ha avuto nella provincia (Teramo è stato uno dei primi incontri del percorso) l’Ordine e l’Up hanno voluto invitare uno dei relatori alla cerimonia di chiusura del percorso verso gli esami di abi-litazione. La data era il 26 luglio. Data “strana” in piena estate ma voluta dai praticanti che hanno chiesto il prolungamento del corso di un mese (doveva infatti finire a fine giugno) per appro-fondire alcuni temi. La cerimonia di chiusura e l’in-contro con David Trotti membro del Centro studi non è stata una passerella ma un momento in cui si sono approfonditi alcu-ni elementi deontologici della professione. Un incontro anzi, un confronto, che ha visto discutere e dialogare futuri consulenti, consulenti anziani e chi ha fatto dell’approfondimento una parte della professione. Un confronto che ha coinvolto anche il docente dell’ultima “lezione” Stella Ame-deo Vladimiro che ha testimo-niato come poi l’essere al servizio dei colleghi e dei colleghi giovani sia anche un modo con cui la

professione si realizza,Si è infatti discusso ed appro-fondito su quello che è il cuore della nostra professione “il suo essere intellettuale”. Una profes-sione che per questo richiede un costante “studio” ed un costante approfondimento per poter es-sere sempre in linea con i bisogni di chi assistiamo. Si è marcato, di conseguenza, la differenza tra professione intellettuale e attività economica (quello delle fabbri-che di cedolini tanto per inten-derci). Non si tratta di studiare per guadagnare, ma di studiare per poter essere elemento distintivo e qualificante per le realtà che supportiamo. Durante il dibattito è intervenuto il presi-dente dell’Ordine di Teramo Bru-no Santori che ha presentato le riflessioni di chi al Servizio dei Consulenti della Provincia lotta tutti i giorni per questa professio-ne che è la “più bella del mondo”.I dirigenti degli organismi provin-ciali di categoria hanno sempre avuto una particolare attenzione verso la promulgazione della professione del Consulente del Lavoro tanto che ogni anno, già del 2010, partecipano insieme ad altri ordini professionali dell’area giuridico-economica, ad incon-tri presso le scuole superiori dove si trovano ad illustrare le competenze e le modalità di accesso alla professione. Nel 2010 sono stati a Roseto Degli Abruzzi – presso l’ITC Moretti; nel 2012 ad Atri – presso l’ITC Zoli e nel 2013 a Teramo- presso l’ITC Pascal. A queste iniziative è stato dato risalto dalla stampa locale con grande soddisfazione degli studenti.La discussione cordiale e franca è stato molto calorosa e Lucia Scarpone ha presentato tutte le attività che il sindacato offre a chi si affaccia alla Consulenza

del lavoro. Tra queste, le attività del Centro Studi (di cui è motore Diana Onder) che è stata pre-sentata da David Trotti. Questi ultimi hanno ricordato che l’amore della conoscenza oggi si scontra con una realtà difficile e complessa. Non si sono na-scoste le difficoltà che in questo momento abbiamo. Difficoltà illustrate dal Presidente Nazio-nale Francesco Longobardi in diversi interventi sulla 1081 (altro strumento offerto dal Centro Studi che David Trotti ha richia-mato) che evidenziano chiara-mente come oggi il legislatore produca norme che è non solo difficile studiare ma semplice-mente capire. Norme che poi chi assistiamo si trova a dover vivere e a vedere applicare. Si è fatto l’esempio del DL 76 del 2013 e si è affrontato a volo radente l’analisi di alcuni passi, con la domanda annosa: “e adesso cosa diciamo al cliente?”. Come gli possiamo dire che la norma non è “sicura” nella interpretazione e che spesso è più prudente non fare? Anche per le agevolazioni tanto sbandierate siamo costretti a dire che le norme ci sono ma mancano tutti gli atti applicativi. Molto spesso dobbiamo non solo capire ma aiutare a capire cose spesso assurde. Abbiamo richia-mato Diana Onder e Francesco Longobardi anche per far capire che dietro le cose che si fanno, come sindacato, ci sono persone che non sono distanti ma Consu-lenti del Lavoro che condividono i nostri stessi problemi. Infine David Trotti ha consegnato gli attestati di partecipazione e si sono fatte le foto di rito.Il tutto è terminato con una cena a base di specialità Teramane... della serie anche lo stare insieme fa parte della professione. E’ stata un’oc-

scrivonoLucia ScarponePresidente UP di Teramo

David Trottimembro del Centro Studi Nazionale Ancl-Su

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Esperti e professionisti, incontro a Roseto

Commercialisti, consulenti e revisori a confronto.I vari ruoli professionali oggi sono altamente specialistici: pertanto occorre affrontare con molta preparazione le varie problematiche. Se ne è parlato in un convegno presso il nostro Istituto.Nei giorni scorsi si è tenuto, presso l’aula magna dell’Istituto “Moretti” di Roseto, un incontro sul tema “I rapporti tra Impresa, Ordini Professionali, Banche e Camera di Commercio”.Sono intervenuti il dott. Mau-rizio Di Provvido (Presidente della Fondazione Ordine Dot-tori Commercialisti), la dott.ssa Lucia Scarpone (Tesoriere del Consiglio Provinciale dell’Ordi-ne dei Consulenti del Lavoro di Teramo), il dott. Carlo Flagella (Presidente dei Revisori dei Conti del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Tera-mo), il dott. Salvatore Florimbi (Vicesegretario generale della Camera di Commercio, Industria e Artigianato), il dott. Marco Litta (Capo Area per Teramo e Ascoli Piceno della Bls) e il prof. Marco Fava (docente di Disci-pline Economico-Aziendali del “Moretti”), nonché organizzatore dell’evento.

Gli esperti presenti hanno spie-gato in cosa consiste la propria attività. È stato analizzato, in par-ticolare, il ruolo del consulente del lavoro, ben diverso da quello dei dottori commercialisti. In pra-tica il consulente del lavoro cura tutti gli adempimenti in ambito lavorativo e precipuamente il rapporto tra aziende e istituzioni, mentre il dottore commercialista ha competenza tecnica nelle ma-terie commerciali, economiche, finanziarie e tributarie. È stata, inoltre,ribadita l’importanza della

Camera di Commercio dell’Indu-stria e dell’Artigianato, in quanto ha il compito di tutelare gli inte-ressi collettivi delle imprese. Il dott. Litta, in qualità di capo area della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, ha chiarito il ruolo della Banca e ha illustrato in che modo essa fornisca il sostegno finanziario per la vitalità delle imprese. L’augurio finale dei re-latori è stato rivolto agli studenti, affinché continuino gli studi e si realizzino nei vari settori dell’eco-nomia.

fonteMoretti InformaGiornale IndipendenteAnno VI n.3

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casione per dire che nel nostro lavoro la trasmissione delle com-petenze è elemento qualificante della nostra associazione e che mettere al servizio di tutti quel poco che si ha rappresenta il no-stro modo di essere. Insomma si è trattato di un momento in cui

(noi anziani professionalmente parlando) ci siamo tutti rigene-rati e abbiamo gustato la forza e l’energia di chi si appresta a fare di questa professione l’evento più importante della propria vita, sia per tempo che per spazio.E ricominciare dopo la pausa

estiva con questo ricordo è proprio una cosa piacevole, un ricordo che vogliamo mettere in comune con tutti i Consulenti del Lavoro.

Incontro a Teramo

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EVENTI

MILANO - 14 ottobre 2013

Il rapporto di lavoro nell’ambito delle società cooperative

corso

organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milanotema: Il rapporto di lavoro nell’ambito delle società cooperativedata: lunedì 14 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore 18,00sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano

MILANO - 18 ottobre 2013

L’infortunio e la malattiaprofessionale: i presuppostigiuridici e gli adempimenti

corso

organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milanotema: L’infortunio e la malattia professionale: i pre-supposti giuridici e gli adempimentidata: venerdì 18 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore 18,00sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano

MILANO - 24 ottobre 2013

Enti pubblici non economici:aspetti gestionali e contrattuali

corso

organizza: Ancl - UP Milano e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milanotema: Enti pubblici non economici: aspetti gestionali e contrattuali - cenni sulla privatizzazione del pubbli-co impiegodata: giovedì 24 ottobre 2013 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 sede: Aula Multimediale - Istituto Salesiani – via Tonale 19 Milano

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BRESCIA - 18 ottobre 2013

Redditometro e gli adempimenti amministrativi correlati

corso

organizza: Ancl - UP Brescia e Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bresciatema: Redditometro e gli adempimenti amministra-tivi correlatidata: venerdì 18 ottobre 2013 dalle ore 14,15 alle ore 18,30sede: Centro Pastorale Paolo VI - via G. Calini 30 – Brescia (parcheggio interno)

ROMA - 22 ottobre 2013

La gestione dello studioprofessionale e le novità normative

convegno

organizza: Ancl e i Consigli Regionali di Lazio e Abruzzotema: La gestione dello studio professionale e le novità normativedata: martedì 22 ottobre dalle ore 14,00 alle 19,00sede: Auditorium Salesianum di Roma

MASSA CARRARA - 31 ottobre 2013

Legge 99/2013 e apprendistato

convegno

organizza: Ancl - SU, Centro Studi Nazionale, in colla-borazione con Ancl - UP Massa Carraratema: Legge 99/2013 e Apprendistatodata: giovedì 31 ottobre alle ore 14,00 alle 19,00sede: Albergo Ristorante “La Castellana”, via Pilastri, 18, Fosdinovo (MS)

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CHI SIAMO

Dirigenti e sedi Associazione NazionaleConsulenti del Lavoro Sindacato Unitario

UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALEDa chi è composto l’Ufficio di presidenzaPresidente Nazionale Francesco LongobardiVice Presidente Nazionale Vicario Stefano SassaraSegretario Tesoriere Luca BonatiSegretario Amministrativo Romana BettoniCoordinatore del Centro Studi Professionale Paola Diana OnderComponenti Claudio Faggiotto, Manuela Maffiotti, Roberto Morini, Guido Sciacca

CONSIgLIO NAZIONALE SINDACI REVISORIDa chi è composto il ConsiglioGiammaria Monticelli, Renato Boscutti, Luigi Sabatini

CONSIgLIO NAZIONALE PROBIVIRIDa chi è composto il ConsiglioRossano Zanella, Filippo Continisio, Luciano Ognissanti

CONSIgLIO NAZIONALEDa chi è composto il ConsiglioConsiglieri di estrazione congressualeWalter Agostini, Mario Alborno, Mario Annaro, Omar Barella, Giovanni Besio, Romana Bettoni, Paolo Bisca-rini, Francesco Blasini, Luca Bonati, Bruno Bravi, Luciana Bruno, Maurizio Buonocore, Biancamaria Burali, Stefano Camassa, Stella Crimi, Nestore D’Alessandro, Laura Della Rosa, Roberto Entilli, Claudio Faggiotto, Vittorina Faoro, Nicola Filippi, Carlo Flagella, Giovanna Formentin, Annarita Formicola, Debora Furlan, Mas-similiano Gerardi, Antonietta Giacomin, Zeno Giarola, Daniele Girini, Mariano Giunta, Alfonso Izzo, Manuela Maffiotti, Livio Masi, Domenico Monaco, Dario Montanaro, Roberto Morini, Piervittorio Morsiani, Loredana Nicoli, Paola Diana Onder, Marco Operti, Leonardo Pascazio, Roberto Pasquini, Valeria Rama, Alessandro Rota Porta, Alberto Saitta, Antonio Saporito, Roberto Sartore, Stefano Sassara, Guido Sciacca, Stefania Sco-glio, Roberta Sighinolfi, Antonella Spalletti, Giuseppe Trovato, Massimiliano Umbaldo, Enrico Vannicola.

Ex presidenti ed ex segretari generali nazionali - consiglieri nazionali di dirittoGiancarlo Bottaro, Roberto De Lorenzis, Franco Dolli, Giuseppe Innocenti, Gabriella Perini, Benito Pesenato

PRESIDENTI CONSIgLI REgIONALI ANCLI presidenti dei Consigli Regionali dell’Associazione Nazionale Consulenti del LavoroPasquale Arteritano (Campobasso), Crocifisso Baldari (Puglia), Elisabetta Battistella (Bolzano), Alessandro Bonzio (Veneto), Filippo Carrozzo (Piemonte), Maria Paola Cogotti (Sardegna), Paolo Dressi (Friuli Venezia Giulia), Luca Fedeli (Toscana), Luca Follatello (Lombardia), Gianni Giacobelli (Marche), Anna Maria Grana-ta (Campania), Giacomo Greco (Aosta), Francesca Antonia Laganà (Calabria), Giovanna Manca (Basilicata), Claudia Paoli (Umbria), Fabiano Paoli (Trento), Andrea Parlagreco (Lazio), Luca Piscaglia (Emilia Romagna), Elisabetta Plevano (Abruzzo), Luigi Schenone (Liguria), Stefania Scoglio (Sicilia).

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