Lo statuto dell’imprenditore in generale. L’obbligo di iscrizione nel registro delle Imprese...
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Lo statuto dell’imprenditore in generale. L’obbligo di iscrizione nel registro delle Imprese
Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di iscriversi nel
REGISTRO DELLE IMPRESE
Sezione ORDINARIA :
imprenditori commerciali non piccoli
società diverse dalla società semplice
consorzi esterni
gruppi europei di interesse economico (con
sede in Italia)
enti pubblici con oggetto l’esercizio di
un’attività commerciale
l’iscrizione rende conoscibili i dati ed ha funzione di pubblicità legale (dichiarativa o costitutiva)
Sezione SPECIALE :
imprenditori agricoli
piccoli imprenditori
artigiani
società semplici
società fra professionisti
l’iscrizione ha natura di mera
pubblicità notizia. Il d.lg. 228/01
prevede alcune ipotesi in cui
l’iscrizione ha efficacia dichiarativa.
Le scritture contabili
Finalità della tenuta delle scritture contabili è la ricostruzione dell’andamento degli affari
dell’impresa.
Vi sono scritture contabili rilevanti:
Ai fini del
DIRITTO COMMERCIALE:
per l’interesse dell’imprenditore a
conoscere le dinamiche della propria
azienda
per interesse generale alla
ricostruzione degli affari aziendali (ad
esempio in caso di insolvenza)
Ai fini delDIRITTO TRIBUTARIO:
a scopo impositivo
SCRITTURE RELATIVAMENTE OBBLIGATORIE
Devono essere tenute le scritture che siano richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
LIBRO GIORNALE
(art. 2216 cod. civ.)
devono essere indicate, giorno
per giorno (anche per gruppi
omogenei) la operazioni relative
all’esercizio dell’impresa
LIBRO DEGLI INVENTARI (art. 2217 cod. civ.)
Contiene l’indicazione e la valutazione:
delle attività e delle passività relative all’impresa,
della attività e delle passività dell’imprenditore
estranee all’impresa.
Si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle
perdite
SCRITTURE ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIE
Devono essere conservati, per ciascun affare, la copia della corrispondenza commerciale
spedita e gli originali di quella ricevuta.
LIBRI NON OBBLIGATORI (ma usati nella pratica)
LIBRO MASTROnel quale le operazioni sono registrate non cronologicamente, ma sistematicamente (ad es. per cliente)
LIBRO CASSAdove sono registrate le entrate e le uscite di denaro
LIBRO MAGAZZINOdal quale risultano le entrate e le uscite di merci
Le scritture contabili possono essere tenute:
su registri cartacei:
o le pagine devono essere numerate progressivamente prima dell’uso
o la registrazione deve avvenire secondo le norme di una ordinata contabilità
(2219 cod. civ)
mediante procedure informatica (art. 2220, ult. co., cod. civ.)
VALENZA PROBATORIA DELLE SCRITTURA CONTABILI
contro
l’imprenditore
a favore
dell’imprenditore
possono sempre costitutire prova,
anche se irregolarmente tenute e non è
possibile scinderne il contenuto (art.
2709 cod. civ.)
fanno prova solo se regolarmente
tenute e limitatamente ai rapporti tra
imprenditori soggetti all’obbligo della
tenuta delle scritture contabili
La rappresentanza commerciale
I RAPPRESENTANTI DELL’IMPRENDITORE
INSTITORE
E’ institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale (art. 2203,
1° co., cod.civ.)
può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa o della sede o del ramo
cui è preposto (art. 2204 cod. civ.)
la sua nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese (art. 2196, n. 5, cod.
civ.).
le eventuali limitazioni al suo potere di rappresentanza devono risultare dalla procura
depositata presso il registro delle imprese, pena l’inopponibilità ai terzi (artt. 2206 e
2207 cod. civ.)
PROCURATORE :
non è preposto all’attività d’impresa, ma ha funzioni direttive
il potere di rappresentanza è circoscritto al settore operativo
affidatogli
compie atti in rappresentanza dell’impresa in virtù e della
procura conferitagli e depositata presso il registro delle
imprese
eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono
opponibili solo se pubblicate nel registro delle imprese
COMMESSO:
non ha funzioni direttive
può compiere gli atti che ordinariamente comportano le operazioni
di cui sono incaricati (art. 2210 cod. civ.)
Il commesso di un negozio è di regola abilitato a stipulare atti di
compravendita.
Nei locali dell’impresa i commessi preposti alla vendita possono
esigere il prezzo delle merci da essi vendute (salvo che alla riscossione
sia palesemente destinata una cassa speciale).