LO STATO ITALIANO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DS/C. Normativa 010... · episcopale italiana per...

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ISMEDA Group di LOMAGLIO Franco ISMEDA Group di LOMAGLIO FRANCO Via Vitaliano Brancati, 65 - 00144 Roma TEL. 06.5916662-338.6335273 FAX 06.5916783 C.F. LMGFNC42E01A326Y - P. IVA12377951004 [email protected] www.ismeda.it www.ismeda-elearning.it 1 NORME GENERALI RIGUARDANTI LO STATO ITALIANO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Le Norme Costituzionali della Repubblica italiana Legge 400/1988: Attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri La Legge 241/90: Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, testo coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 15/2005, dal DL.vo 35/2005, dalla Legge 40/2007, dalla Legge 69/2009 (trovi il testo aggiornato e integrato in ALTALEX); DM 190/95: Regolamento di attuazione dell’art. 2 e dell’art. 4 della Legge 241/90 relativo ai termini di adozione dei provvedimenti e ai responsabili dell’amministrazione scolastica, (articoli da 1 a 10); DPR 445/2000: Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (articoli da 1 a 10, da 18 a 49, 61). La Legge 104/92: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, come modificata dalla Legge 162/98 (la legge 162/98 introduce essenzialmente delle norme di carattere finanziario); Legge 328/2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Legge 18/2009: Ratifica della Convenzione ONU in materia di persone con disabilità; Il DPR del 4 Ottobre 2013 di adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. La legge 59/97: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa (articoli da 1 a 4, 12, 13, 21), con la legislazione delegata, il DL.vo 112/98 (articoli da 1 a 5, 128, 132, 135, 147): Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il DL.vo 281/97: attribuzioni alla Conferenza Stato Regioni, il DL.vo 300/99: Riforma dell’organizzazione del Governo (articoli da 1 a 11, da 49 a 51, 75, 76, 88). DL.vo 286/98: Testo unico disciplina immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalle leggi189/2002, 125/2008, 64/2009 (articoli 28, 32, da 37 a 39 bis, 42, 43; trovi il testo integrato in ALTALEX) con il relativo Regolamento, DPR 394/99 (art. 45). Il DL.vo 165/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, testo modificato e integrato dal DL.vo 150/2009, in attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della PA (articoli da 1 a 25, 29, da 40 a 46, da 51 a 73); CM MIUR n. 88 del 08/11/2010, CM Funzione pubblica n.14 del 23/12/2010; il DL.vo 141/2011 contenente l’interpretazione autentica dell’art. 65 del DL.vo 150/2009; DM 28/11/2000: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165La Legge costituzionale 3/2001 Il DL.vo 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali, testo coordinato con le modifiche introdotte successivamente (articoli da 1 a 41, da 59 a 60, da 95 a 96, da 141 a 144, da 153 a 154, da 161 a 166); il DM del Ministro dell’istruzione 305/2006:

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NORME GENERALI RIGUARDANTI

LO STATO ITALIANO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Le Norme Costituzionali della Repubblica italiana Legge 400/1988: Attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri La Legge 241/90: Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, testo coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 15/2005, dal DL.vo 35/2005, dalla Legge 40/2007, dalla Legge 69/2009 (trovi il testo aggiornato e integrato in ALTALEX); DM 190/95: Regolamento di attuazione dell’art. 2 e dell’art. 4 della Legge 241/90 relativo ai termini di adozione dei provvedimenti e ai responsabili dell’amministrazione scolastica, (articoli da 1 a 10); DPR 445/2000: Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (articoli da 1 a 10, da 18 a 49, 61). La Legge 104/92: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, come modificata dalla Legge 162/98 (la legge 162/98 introduce essenzialmente delle norme di carattere finanziario); Legge 328/2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Legge 18/2009: Ratifica della Convenzione ONU in materia di persone con disabilità; Il DPR del 4 Ottobre 2013 di adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità. La legge 59/97: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa (articoli da 1 a 4, 12, 13, 21), con la legislazione delegata, il DL.vo 112/98 (articoli da 1 a 5, 128, 132, 135, 147): Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il DL.vo 281/97: attribuzioni alla Conferenza Stato – Regioni, il DL.vo 300/99: Riforma dell’organizzazione del Governo (articoli da 1 a 11, da 49 a 51, 75, 76, 88). DL.vo 286/98: Testo unico disciplina immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalle leggi189/2002, 125/2008, 64/2009 (articoli 28, 32, da 37 a 39 bis, 42, 43; trovi il testo integrato in ALTALEX) con il relativo Regolamento, DPR 394/99 (art. 45). Il DL.vo 165/2001: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, testo modificato e integrato dal DL.vo 150/2009, in attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della PA (articoli da 1 a 25, 29, da 40 a 46, da 51 a 73); CM MIUR n. 88 del 08/11/2010, CM Funzione pubblica n.14 del 23/12/2010; il DL.vo 141/2011 contenente l’interpretazione autentica dell’art. 65 del DL.vo 150/2009; DM 28/11/2000: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″ La Legge costituzionale 3/2001 Il DL.vo 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali, testo coordinato con le modifiche introdotte successivamente (articoli da 1 a 41, da 59 a 60, da 95 a 96, da 141 a 144, da 153 a 154, da 161 a 166); il DM del Ministro dell’istruzione 305/2006:

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Regolamento in materia di protezione dei dati personali. Il DM 292/96: Individuazione del datore di lavoro nelle istituzioni dipendenti dal MIUR, ai sensi dei DL.vo 626/94 e del DL.vo 242/96; DL.vo 81/2008, come modificato dal DL.vo 106/2009: Attuazione dell’art.1 della Legge 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo I, II, III, V, VII, VIII, IX). Il DL.vo 235/2010: modifiche apportate al DL.vo 82/2005 in materia di Codice dell’amministrazione digitale IL DL.vo 167/2011 - TESTO UNICO SULL’APPRENDISTATO, come modificato dalla riforma del lavoro Fornero, LEGGE 92/2012, che ha potenziato e valorizzato il contratto di apprendistato. Il contratto di apprendistato è oggetto di ulteriori modifiche introdotte dal DL 34/2014. A partire dal 2011, il contratto di apprendistato è stato riformato da una legge nazionale - il Decreto legislativo n. 167 detto “Testo unico dell’apprendistato” - e da successivi provvedimenti nazionali e regionali. Il “Testo unico” ha abrogato tutte le norme preesistenti e ha definito un nuovo apprendistato, articolato in tre tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale apprendistato professionalizzante o di mestiere apprendistato di alta formazione e ricerca Il Testo unico ha affidato alle Regioni la competenza di stabilire come deve svolgersi la formazione degli apprendisti, in modo coerente con le strategie regionali e con il contesto economico e produttivo di ciascun territorio. Il Pacchetto lavoro, Decreto Legge n° 76 del 28 giugno 2013, all’art. 2, ha introdotto importanti novità attinenti l’Istituto dell’apprendistato professionalizzante, introducendo alcune disposizioni derogatorie su quanto stabilito dal Dl.gs 167/2011: a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è obbligatorio

esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede.

DL.vo 34/2014, convertito nella legge 78/2014, in materia di apprendistato. DL.vo 81/2015 articoli da 41 a 47, sull’apprendistato.

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NORME RIGUARDANTI IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Testo unico sull’istruzione, DL.vo 297/94 DPR 751/85: Esecuzione dell’intesa tra autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento delle religione cattolica nelle scuole pubbliche, in seguito al Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, Legge 121/85, come modificato dal DPR 202/90 Legge 285/97: Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza; Direttiva 16 del 05/02/2007: Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; Direttiva 30 del 15/03/2007: Utilizzo telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici La legge 425/97, come modificata dalla Legge 1/2007: Esami di Stato scuola secondaria di II grado; DPR 323/98: Regolamento attuativo esami di Stato istruzione secondaria di II grado; OM esami di Stato relativa all’ultimo anno scolastico. La Legge 144/99, art.68 e art.69; DPR 257/2000: Regolamento di attuazione dell’art. 68; DI 436/2000: istruzione e formazione tecnica superiore, Regolamento istituzione IFTS; il DPCM 25/01/2008: Linee guida per la riorganizzazione di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori, in applicazione dei commi 631 e 632, art. 1, della legge finanziaria 2007 e dell’art. 13 della Legge 40/2007; l’art. 52 del DL 5/20012, convertito nella Legge 35/2012 che regolamenta l’istruzione e formazione tecnica superiore in relazione alla costituzione dei poli tecnico professionali; Decreto interministeriale del 7 febbraio 2013 “Linee guida per l’istituzione dei poli tecnico professionali”. Il DPR 275/99: Regolamento dell’autonomia scolastica, ai sensi dell’art. 21 della Legge 59/97; il DM 234/2000: Regolamento curricoli dell’autonomia; il DPR 347/2000 regolamento relativo all’articolazione interna del MIUR, in attuazione del DL.vo 300/99; i Regolamenti di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, DPR 260/2007 e DPR 17/2009, come modificato dal DPR 132/2011; DM 60 del 23/07/2010; Delibera Regione Lazio calendario scolastico assunta per ogni anno scolastico. DI 44/2001: Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche. Ordinanza ministeriale 90/2001: Scrutini ed esami in tutte le scuole di ogni ordine e grado. DM 86/2004 ed OM 87/2004: Passaggio dal sistema della formazione a quello dell’istruzione, certificazione riconoscimento crediti. La legge 53/2003: Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Legislazione delegata in base agli articoli della Legge 53: DL.vo 59/2004: Norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 della Legge 53 con allegato il documento tecnico sulle Indicazioni nazionali; DL.vo 76/2005: Norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art.2 della Legge 53/2003; DL.vo 77/2005: Norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’art.4 della Legge 53; DL.vo 226/2005: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di istruzione e formazione, a norma dell’art.2 della Legge 53; DL.vo 227/2005: Formazione iniziale dei docenti a norma dell’art. 5 della Legge 53/2003.

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DM 31/07/2007: Norme sul curricolo scuola dell’infanzia e del primo ciclo. DM 139/2007: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art.1, comma 622, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007). Art. 13 del Decreto legge 7/2007, convertito nella Legge 40/2007: l’istruzione tecnica e l’istruzione professionale rientrano nel sistema di istruzione secondaria superiore con modifica del DL .vo 226/2005. DM 47/2006: Norme sulla quota oraria dell’autonomia che passa dal 15% al 20%. DL.vo 21/2008: Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’Università, per il raccordo tra scuola ed università, ai sensi dell’art. 2 della Legge 1/2007. DL.vo 22/2008: Percorsi di orientamento finalizzati alla professioni ed al lavoro, ai sensi dell’art. 2 della Legge 1/2007. Legge 62/2000: Norme sulla parità scolastica; Legge 27/2006, DM 263/2007: Disciplina procedimentale inclusione e mantenimento nell’ elenco regionale scuole non paritarie, ai sensi della Legge 27/2006, DM 267/2007: Disciplina modalità procedimentali riconoscimento e mantenimento parità scolastica, ai sensi della Legge 27/2006, DPR 23/2008: Regolamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie, ai sensi della Legge 27/2006. CM 76 del 28/12/2006: applicazione della Legge finanziaria 2007, istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; Legge 111/2011(manovra finanziaria): soppressione dell’ANSAS (art.19); DL.vo 286/2004: Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione nonché riordino dell’omonimo istituto ai sensi della Legge 53/2003; Legge 10/2011 (cosiddetta mille proroghe): conferma del ruolo dell’INVALSI come una delle strutture del sistema di valutazione. OM 455 del 29/07/97: Istituzione dei CTP; DM 25/10/2007: Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e di corsi serali, in attuazione dell’art. 1, comma 632, della Legge 296/2006; Schema di regolamento di riorganizzazione dell’istruzione degli adulti, ai sensi dell’art. 64, comma 4, della Legge 133/2008. DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/2007: Statuto degli studenti; Nota del MIUR del 31/07/2008, n.3602 sui Regolamenti. Direttiva 16 del 25/01/2008: Svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ai sensi del DL.vo 59/2004; CM 49/2010: Valutazione degli alunni ed esami conclusivi del primo ciclo di istruzione anno scolastico 2009/2010, ai sensi del DPR 122/2009 e del DL.vo 297/94; CM n.48 del 31/05/2012, derivante dalla sintesi delle CM 49/2010 e CM 46/2011, avente carattere permanente DM 80/2007: Recupero dei debiti formativi, in attuazione dell’art. 1 della Legge 1/2007 ed OM 92/2007: Modalità recupero debiti formativi CCNL del personale scolastico, Norme sulla sicurezza e sulla privacy (già citate), norme sulla tutela delle libertà sindacali e sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; DM 28/11/2000: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; CM 88 del 08/11/2010: Codici disciplinari del personale della scuola ai sensi del DL.vo 150/2009. DPR 24/02/94: Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, DPCM 185/2006: Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi della Legge 289/2002, art.35, comma 7; Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità, nota del MIUR 4274 del 04/08/2009; Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici

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dell’apprendimento relativa ai disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; DM 30/08/2006 “ Osservatorio per l’integrazione delle persone disabili”; DM 5669 del12/07/2011: Linee guida modalità di intervento e di applicazione per i disturbi specifici di apprendimento; Legge 111/2011: organico e posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili; Direttiva ministeriale 27/12/2012 che introduce nuovi strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e per l’organizzazione territoriale dell’inclusione scolastica (CM n.18 del 06/03/2013). CM 24 del 01/03/2006: Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; Linee guida del mese di Febbraio 2014 per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. Legge 133/2008, art.64: Disposizioni urgenti per la finanza pubblica con il Regolamento attuativo DPR 81/2009: Riorganizzazione della rete scolastica; Legge 111/2011: nuova configurazione della rete scolastica, istituzione di istituti comprensivi e soppressione scuole del primo ciclo autonome Legge 169/2008 con i relativi Regolamenti attuativi DPR 89/2009: Riforma della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; Atto di indirizzo del ministro dell’istruzione relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo del 08/09/2009 DPR 122/2009: Regolamento valutazione alunni DM 9/2010, trasmesso con nota del 21/04/2010, Certificazione di fine obbligo in termini di competenze DPR 89 del 25/03/2010: Riordino dei licei, Indicazioni nazionali licei: DM 211 del 07/10/2010 DPR 88 del 25/03/2010: Riordino degli istituti tecnici e Linee guida primo biennio istituti tecnici: Direttiva 57 del 15/07/2010; Linee guida secondo biennio e ultimo anno DPR 87 del 25/03/2010; Riordino degli istituti professionali e Linee guida primo biennio degli istituti professionali: Direttiva 65 del 28/07/2010; Linee guida secondo biennio e ultimo anno DM 249/2010 relativo alla formazione iniziale dei docenti, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 244/2007 (finanziaria 2008), in applicazione del DL.vo 227/2005; DM 139/2011 attuativo del DM 249/2010 I sistemi di rendicontazione della PA, come previsti dal DL.vo 150/2009, oggetto delle Linee guida per le amministrazioni pubbliche ai fini della predisposizione del Bilancio sociale; il ruolo dell’INVALSI e il sistema VALSIS messo a punto dall’istituto; il ruolo assegnato, dalla Legge 10/2011, al servizio ispettivo in materia di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici. Ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, DPR 263/2012 Le nuove Indicazioni nazionali per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione trasmesse con Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254 CM 22 del 26/08/2013 “Misure di accompagnamento alle nuove Indicazioni nazionali del primo ciclo” L’art. 50, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 6 giugno 2012, ad emanare un decreto contenente linee guida per conseguire le seguenti finalità: a) potenziamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito

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progetto sperimentale; b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola; c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie; d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell’abbandono e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica; e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

Legge 23 novembre 2012, n. 222, Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole L’art. 7, c. 27-32, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede la realizzazione entro il 14 ottobre 2012 di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; nello specifico dall’a.s. 2012-2013 tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente on line, la pagella degli alunni sarà in formato elettronico e disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale, saranno adottati registri on line e l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie avverrà in formato elettronico. Il comma 5, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome“; l’art. 4, comma 69, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede: “All’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400»”; per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica, al fine di far valere il parametro di 400 alunni per avere titolo ad un posto di dirigente e di DSGA, si intendono le aree con le minoranze linguistica quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera linguistiche di lingua madre straniera (Legge 7 agosto 2012, n. 135); la Conferenza unificata Stato-Regioni, vista la sentenza della Corte Costituzionale 4

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giugno 2012, n. 147, preso atto della Risoluzione della 7a Commissione Senato del 10 luglio 2012, (Intesa 11 ottobre 2012, Definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alla rete scolastica), ha deliberato: “(Art. 1) Al fine di salvaguardare le specificità territoriali, ad ogni Regione, con provvedimento del Ministro dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, viene assegnato un contingente regionale di dirigenti scolastici, cui corrisponde un numero di norma pari di istituzioni autonome comprese quelle educative, le scuole speciali e i poli tecnico-professionali di cui all’art. 52 della L. 35/2012, esclusi i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), il cui numero è pari a 107. Tale contingente, al fine anche di assicurare il contenimento della spesa pubblica, è definito dividendo per 900 il numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell’organico di diritto del primo anno scolastico di riferimento del triennio, integrato dal parametro della densità degli abitanti per Kmq. Il primo anno del triennio è l’anno scolastico 2012/ 2013. Per le scuole con insegnamento in lingua slovena si confermano le autonomie già funzionanti nell’a.s. 2012-2013. Nell’ambito del contingente assegnato le Regioni, di cui alla tabella A) allegata, definiscono autonomamente il numero degli alunni per ogni istituzione scolastica a seconda delle diverse realtà territoriali che come afferma la citata sentenza della Corte costituzionale “ben possono essere apprezzate in sede regionale”. Il Governo si impegna a proporre l’abrogazione del comma 5 dell’ art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dalla legge 183 / 2011 art. 4 comma 69, nonché dell’art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233 e a definire, in coerenza con la presente intesa, i criteri di assegnazione per i DSGA. (Art. 2) Per consentire l’attivazione delle procedure legate all’avvio dell’anno scolastico di riferimento, relative alla definizione degli organici, alla mobilità del personale, alle immissioni in ruolo, il piano di dimensionamento della rete scolastica è approvato dalla Regione entro il 30 novembre di ogni anno. Eventuali deroghe e/ o differimenti temporali possono essere previste in presenza di situazioni complesse o in via di definizione. Gli Uffici scolastici regionali entro il 31 dicembre di ogni anno provvedono ad apportare le necessarie modiche al sistema informativo adeguando le scuole secondo le delibere regionali.” L’art. 4, comma 70, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, introduce un comma 5-bis all’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111; esso prevede che «a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma»; Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, in ragione di quanto previsto dal comma 618, art. 1, della Legge 296/06, ha modificato sostanzialmente l’art. 29 del DL.vo 165/01, definendo modalità e procedure delle nuove tornate concorsuali ai ruoli di dirigente scolastico. Con il DPCM 21 aprile 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il MIUR a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013 per 2.386 posti di dirigente scolastico e 450 di DSGA.

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Le procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese (art. 64, c. 4/ter, Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed è stato varato il regolamento relativo alla formazione iniziale dei docenti (Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249); con Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 vengono regolamentate e definite le modifiche al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; con lo stesso Decreto Ministeriale 25 marzo 2013 sono istituiti i percorsi speciali abilitanti. L’art. 45 comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che “al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; b) all’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.”; c) all’articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26“. L’art. 5, c. 8, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile; i commi 54 e 55, art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) stabiliscono, rispettivamente che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza

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pubblica” e che “all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie»”. L’art. 11, c. 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, stabilisce che “All’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l’anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista (…) »”; l’art. 14, c. 22, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano del semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico; L’art. 50, comma 3, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, impegna il MIUR, entro il 5 agosto 2012, ad emanare un decreto, con cadenza triennale, che definisca la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il comma 9 dell’articolo 64 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell’organico dell’autonomia e per le finalità dell’organico di rete. Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″. Il DM del 30/06/2014, prot. 525, dispone il Codice di comportamento dei dipendenti del MIUR La Legge 4 novembre 2010, n. 183 delega il Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (vd. Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119); tentativo di conciliazione: con l’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 torna ad essere facoltativo il tentativo di conciliazione (reso obbligatorio dal DL.vo 80/98) Sistema nazionale di valutazione (funzione ispettiva, INVALSI, ANSAS/INDIRE): - la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione in legge del Decreto- Legge 29 dicembre 2010, n. 225 delega il MIUR ed il governo, entro il 27 aprile 2011, a riorganizzare la funzione ispettiva (Art. 2, comma 4-octiesdecies) ed a regolamentare il sistema nazionale di valutazione (Art. 2, comma 4 - novies decies);

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- il comma 1, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che, a far data dal 1° settembre 2011, sia soppresso l’ANSAS e ripristinato l’INDIRE; si vedano inoltre la Direttiva 30 luglio 2010, n. 67 (INVALSI) e l’Atto di indirizzo 6 agosto 2010, prot.n. 5918 (ANSAS);

- l’art. 51, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, stabilisce che l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10; - l’art. 51, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce che “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176“; Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione“ Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 relativo alla “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge n. 92 del 2012 sulla riforma del mercato del lavoro″ L’art. 7, c. 33-34, della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede che le scuole entrino nel sistema della “Tesoreria Unica” dello Stato e che tutta la loro liquidità sia trasferita entro il 12 novembre 2012 alla Tesoreria Provinciale (art. 7, cc. 33-34). Sezioni primavera: Proseguono in via sperimentale i servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (’Accordo Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con Nota 21 giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630 della Legge 296/06. Si veda anche l’art. 2, c. 3, del DPR 89/09. L’Accordo siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto dall’anno scolastico 2010-2011 per un triennio Scuola dell’Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione: Il comma 4, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, (dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale 4 giugno 2012, n. 147) prevede che, “per garantire un processo di continuita’ didattica nell’ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l’autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”. Il DPR 52 del 15/03/2013, che regolamenta l’organizzazione dei percorsi a

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indirizzo sportivo del sistema dei licei. Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente (2014) La Legge 128 del 08/11/2013, conversione del Decreto legislativo 104 del 19/09/2013: Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca L’art. 5, comma 4-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, in tema di Alternanza scuola-lavoro stabilisce: Ai fini dell’implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all’individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. L’art. 8-bis della Legge 8 novembre 2013, n. 128 sull’Apprendistato; il Decreto Interministeriale 5 giugno 2014 sull’apprendistato. La Nota 1 aprile 2014, AOODIGIPER Prot. n. 3119, in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso – previsto dall’art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 – trasmette le tabelle relative alle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline dei cinque anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino, nonché alle Opzioni dei percorsi degli istituti Tecnici e Professionali. La Nota 25 luglio 2014, MIURAOODGOS Prot. n. 4969, che detta le norme transitorie per l’avvio in ordinamento, dall’a.s. 2014/15, dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici. L’art. 23-quinquies (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico) della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, stabilisce che: 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l’ordinanza di cui all’art. 2, comma 9, del Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche

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in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2. Prendono avvio, dall’a.s. 2014/2015, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) – DPR 263/12 – la Circolare Ministeriale 10 aprile 2014, n. 36 AOODPIT Prot. n. 1001 trasmette le Linee guida e la Nota 22 aprile 2014, AOODPIT Prot. n. 1137, contiene i Quadri orario Per il Dimensionamento delle istituzioni scolastiche: l’art. 12 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che dopo il comma 5-bis, dell’art. 19 della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, sia inserito il seguente: «5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis». L’art. 17 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, così modifica l’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all’ultimo periodo. Al concorso per l’accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E’ previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell’amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei

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candidati ammessi al corso.». 1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all’assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell’indizione del nuovo corso-concorso di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. E’ fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 1- ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall’ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva e’ prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’ art. 1, c. 2-ter della Legge 5 giugno 2014, n. 87, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, stabilisce che “Entro il 31 dicembre 2014, e’ bandita ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si e’ esaurita la graduatoria di cui al comma 1- bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso- concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.” L’art. 5, comma 4-bis, e l’art. 7 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 interviene sul tema della dispersione scolastica; il Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014, n. 87, Bando nazionale per i progetti di prevenzione della dispersione scolastica

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Si svolgono i primi Esami di Qualifica triennale in regime di Istruzione e Formazione Professionale sulla scorta di quanto previsto dall’accordo Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 febbraio 2014. Sul tema dei Libri scolastici; l’art. 6, della Legge 8 novembre 2013, n. 128 (Nota 9 aprile 2014, AOODGOS Prot. n. 2581), stabilisce:

lo sviluppo della cultura digitale (art. 6, c. 2 quater, legge n. 128/2013) la facoltatività della scelta dei testi scolastici (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013) la realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n.

128/2013) AI fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, il MIUR emanerà, entro la fine dell’a.s. 2013-2014, le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l’elaborazione dei suddetti materiali. Tutti i materiali didattici digitali, prodotti durante l’anno scolastico, dovranno essere inviati entro la fine dell’a. s. 2014/2015 – secondo le modalità previste nelle linee guida predette – al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR, in vigore dal 29 luglio 2014 (nuovi Direttori generali), determina l’articolazione del Ministero in:

3 Dipartimenti (art. 3), ciascuno con 3 direzioni generali, 18 Uffici scolastici regionali, di cui 14 di livello dirigenziale generale e 4 non

generale, il Corpo ispettivo ( Dirigenti Tecnici)

Nuova struttura MIUR

1. Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione Formazione (art. 5) Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Direzione generale per il Personale Scolastico Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema

Nazionale di Istruzione

2. Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (art. 6)

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore

Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

3. Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali (art. 7)

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la

statistica Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione

dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale

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Uffici Scolastici Regionali (art. 8)

– 14 di livello dirigenziale generale Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Veneto

– 4 di livello dirigenziale non generale Basilicata Friuli-Venezia Giulia Molise Umbria

Corpo ispettivo (art. 9)

L’art. 5 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce: al comma 1, l’inserimento di un’ora di insegnamento di «geografia generale

ed economica» negli istituti tecnici e professionali, in una delle due classi del primo biennio, laddove lo stesso non sia già previsto;

al comma 4-quater, l’introduzione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell’infanzia

L’art. 8 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 si occupa di orientamento. L’art. 15, commi dal 2 al 3-ter, della Legge 8 novembre 2013, n. 128, si occupa del personale docente di sostegno:

2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al 75 per cento e al 90 per cento ed è pari al 100 per cento a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016». 2- bis. Dall’anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall’applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall’attuazione del comma 2. 3. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto di cui all’articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dal presente articolo, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3- bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01),

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umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico- funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018- 2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie. Sul tema la Nota 22 luglio 2014, Prot. n. AOODGPER 7328, che trasmette la Sequenza contrattuale art.30 CCNI mobilita 2014-15, sottoscritta in data 22.7.2014. In merito alla Professionalità docente: il MIUR ha costituito uno specifico gruppo di lavoro (Decreto Direttore Generale 8 aprile 2014, AOODPIT Prot. 111 e Decreto Direttore Generale 7 maggio 2014, AOODPIT Prot. n. 190) e due cantieri per la scuola (Docenti – Competenze per il Made in Italy). L’art. 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, estende il divieto di fumo, previsto dall’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, anche alle sigarette elettroniche ed alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche Per quanto riguarda i distacchi sindacali, l’articolo 7 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, prevede: 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1º settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ivi compreso quello dell’art. 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale; la Circolare della Funzione Pubblica 20 agosto 2014, n. 5. Per quanto riguarda Wireless nelle scuole: l’art. 11 della Legge 8 novembre 2013, n. 128, autorizza “la spesa di euro 5 milioni nell’anno 2013 e di euro 10 milioni nell’anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente a quelle di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l’accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali”; Decreto Ministeriale 9 ottobre 2013, AOOUFGAB Prot. n. 804 ed il Decreto Direttore Generale 19 dicembre 2013, Prot.n. 3559. La Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e deleghe per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

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In base alla Legge 107/2015, art.1, commi da 33 a 43, e alla successiva Guida operativa per le scuole emanata dal MIUR il giorno 8 Ottobre 2015, l’alternanza scuola lavoro, dall’a.s.2015-2016, viene sistematizzata nel secondo ciclo di istruzione, attraverso. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. L’articolo 1, comma 60, della legge n.107/2015, introduce i Laboratori territoriali per l’occupabilità, di cui le istituzioni scolastiche ed educative statali di secondo grado possono dotarsi anche attraverso i poli tecnico-professionali. Sul fronte della certificazione delle competenze, viene emanata la CM 13/02/2015 concernente l’”Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.

La Legge 1/2007 introduce anche la materia della valorizzazione delle eccellenze che, dopo una prima fase transitoria, è ora disciplinata dal decreto legislativo 262/2007 e dal DM08/09/2011. Con la CM 17 del 17/09/2015, viene diffuso il DM 514 DEL 28/07/2015 di definizione del programma di promozione delle eccellenze per l'a.s.2015/2016 con incentivi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

La legge 107/2015 ha stabilito, nel comma 181, punto 5, tra le deleghe fornite al governo, il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Per quanto riguarda il periodo di formazione e di prova dei docenti, il DM 850 del 27/10/2015 fissa gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art.1, comma 118, della Legge 107/2015.

Il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l’applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 (c.d. “legge anti corruzione”), ha provveduto al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, la nota MIUR n 276 del 20/01/2014 rinvia l’applicazione delle norme, per le scuole, all’inserimento delle modalità in apposito atto aggiuntivo al Piano nazionale anticorruzione ancora da definire. Bisogna poi ricordare la Legge 69/2015 e la Legge 124/2015, la prima riguarda le Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190, la seconda le Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. La legge 107/2015, in relazione alle competenze del Dirigente scolastico, ribadite nel comma 78 della Legge 107/2015, determina un significativo ampliamento in relazione alla gestione delle risorse umane allorquando si prevede, commi da 78 a 85, la scelta, da parte del DS, dei docenti dell’organico dell’autonomia ai quali attribuire incarichi coerenti con il POF e dei docenti chiamati a collaborare con lo stesso DS nelle attività gestionali e organizzative (per una quota sino ad un massimo del 10/% dell’organico dell’autonomia).

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Altrettanto significativo è il ruolo svolto dal DS all’interno del Comitato di valutazione dei docenti.

In applicazione della Legge 107/2015, è stato emanato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione.

In relazione a quanto indicato sopra, per l’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni fissate nel DL.vo 33/2013, sono state emanate, da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera 430 del 13/04/2016, le relative Linee guida nelle quali il ruolo di responsabile della trasparenza viene assunto dal Dirigente scolastico che adotta il relativo Piano triennale della trasparenza, mentre il ruolo del responsabile dell’anticorruzione è assunto dal Direttore dell’USR.

Per la valutazione dei Dirigenti scolastici, viene emanata la Direttiva MIUR numero 25 del 28/06/2016, che stabilisce criteri e procedure della valutazione dei Dirigenti scolastici finalizzata alla retribuzione di risultato, criteri e procedure che saranno oggetto di future Linee guida nelle quali i parametri di riferimento saranno quelli fissati nella Legge 107/2015 e negli indicatori individuati da INVALSI secondo quanto stabilito nel DPR 80/2013. In relazione alla individuazione dei docenti ai quali affidare, da parte dei Dirigenti scolastici, incarichi di insegnamento, ai sensi dei commi 79-82 dell’art.1 Legge 107/2015, viene emanata la Nota MIUR prot. 2609 del 22/07/2016, che fornisce la indicazioni operative.