Lo Stalking

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1 Lo stalking. I mezzi di tutela della vittima dei reati inerenti la violenza di genere.

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Lo stalking.I mezzi di tutela della vittima dei reati inerenti la violenza di genere.

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Atti persecutori c.d. stalking (Art. 612 bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata.

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Atti persecutori procedibilità e casistica

A querela di parte irrevocabile; D’ufficio se il delitto è commesso ai danni di un minore, di una

persona con disabilità, se connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; quando il delitto è commesso da soggetto ammonito.

Il perdurante e grave stato di ansia, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori, è configurabile in presenza del destabilizzante turbamento psicologico di una minore determinato da reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgere apprezzamenti mandandole dei baci, nell’invitarla a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzarle sguardi insistenti e minacciosi.

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Uno strumento di tutela preventiva per la vittima di stalking: l’mmonimento del

questore

Fino a quando non è proposta querela per il delitto di atti persecutori la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

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Novità procedurali introdotte dal D.L. 93/2013

Sono state previste una serie di norme riguardanti i maltrattamenti in famiglia:

Inanzitutto viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento dei relativi procedimenti penali;

Viene estesa la possibilità di acquisire testimonianze con modalità protette allorquando la vittima sia una persona minorenne o maggiorenne che versa in uno stato di particolare vulnerabilità;

Viene esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e al delitto di stalking la possibilità di arresto in flagranza già previsto per i delitti di violenza sessuale.

Si prevede che in presenza di gravi indizi di colpevolezza di violenza sulle persone o minaccia grave e di serio pericolo di reiterazione di tali condotte con gravi rischi per le persone, il PM, su informazione della polizia giudiziaria, può richiedere al giudice di irrogare un provvedimento inibitorio urgente, vietando all’indiziato la presenza nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

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Novità procedurali- continuazione

E’ stabilito che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi o di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito. Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul, recentemente ratificata, che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza il diritto all’assistenza legale gratuita;

Sempre in attuazione della Convenzione di Istanbul, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione, permesso che viene concesso per motivi umanitari, come già previsto all’art. 18 del TU per le vittime di tratta.

Si è provveduto inoltre a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza ed i servizi i assistenza, formare gli operatori.

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L’allontanamento urgente introdotto dal nuovo art. 384 bis CPP

- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente della casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa.

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La tutela penalistica: le misure cautelari

Mentre l’arresto in flagranza (esteso come si è visto ai delitti di maltrattamenti ai danni di familiari e conviventi e al delitto di atti persecutori) è una misura pre- cautelare, le misure cautelari sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi tesi ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l’accertamento del reato, per l’esecuzione della sentenza ovvero determinare l’aggravamento delle conseguenze del reato o l’agevolazione di altri reati . Possono essere adottate dall’autorità giudiziaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nella fase processuale, e limitano la libertà personale ovvero la disponibilità di beni. Le misure cautelari si suddividono in: misure cautelari personali e reali. Le prime si distinguono in coercitive e interdittive. Le misure cautelari personali consistono in limitazioni libertà personale; sono disposte da un giudice nella fase delle indagini preliminari o nella fase processuale.

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Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.)

La misura cautelare in questione prevede che il giudice prescriva all’imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa.

Nell’ipotesi in cui si ritengano sussistenti ulteriori esigenze degne di tutela, inoltre, il giudice può altresì prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa, o dalle altre persone con questa conviventi o comunque ad essa legate da relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.

In ogni caso, il giudice può vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa , nonché con i prossimi congiunti della persona offesa e con le persone con questa conviventi o comunque ad essa legate da relazione affettiva.

Qualora la frequentazione dei predetti luoghi da parte dell’indagato sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice può prescrivere le relative modalità di accesso agli stessi e può imporre limitazioni alla loro frequentazione.

Tale misura cautelare è molto simile per contenuti prescrittivi a quella di cui all’art. 282 bis c.p.p.

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Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)

Con questa misura il giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare , ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona

offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta , rimangano prive di mezzi adeguati.

Il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all’art. 282 ter c.p. può essere disposto indipendentemente dalla misura di allontanamento della casa familiare di cui all’art. 282 bis c. p.

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La tutela civilistica: gli obblighi di protezione familiare

l’art. 342 bis c.c. prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio per l’integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter c.c.

L’art. 342 ter c.c.: con il suddetto decreto il giudice ordina al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, di cessare da tale condotta disponendone l’allontanamento dalla casa familiare, prescrivendogli, altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

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Doppia tutela (penalistica e civilistica) per la vittima

Gli ordini di protezione contenuti nel codice civile hanno un contenuto analogo a quello tipico della misura cautelare di cui all’art. 282 bis c.c. (allontanamento dalla casa familiare), differenziandosene in quanto la loro applicazione non è condizionata dalla necessaria sussistenza di una condotta integrante gli estremi di un reato.

Alla vittima dell’abuso di fatto è offerta una doppia tutela, in sede penale e in sede civile.

La circostanza che sia stata promossa l’azione penale per una delle fattispecie criminose rispetto alle quali può essere disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, quindi, non esclude di per sé che la vittima dell’abuso possa chiedere anche al giudice civile l’adozione di un ordine di protezione.