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ARPA Piemonte – SS Educazione e Promozione Ambientale Via Pio VII, 9 – 10135 Torino PROGETTO A.P.E. Finanziato dalla Provincia di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE DEI REQUISITI AMBIENTALI E SOCIALI NEGLI ACQUISTI DI PRODOTTI TESSILI Aggiornato a Dicembre 2010 Arpa Piemonte – SS. Educazione e Promozione Ambientale

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  • ARPA Piemonte – SS Educazione e Promozione Ambientale

    Via Pio VII, 9 – 10135 Torino

    PROGETTO A.P.E. Finanziato dalla Provincia di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale

    LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE DEI REQUISITI

    AMBIENTALI E SOCIALI NEGLI ACQUISTI DI

    PRODOTTI TESSILI

    Aggiornato a Dicembre 2010

    Arpa Piemonte – SS. Educazione e Promozione Ambientale

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    Autori: Marco Glisoni Arpa Piemonte – SS. Educazione e Promozione Ambientale Enrico Degiorgis Arpa Piemonte – SS Rischio Industriale ed Energia e.mail: [email protected]

    Coordinamento Progetto APE: Valeria Veglia Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Sviluppo sostenibile e.mail: [email protected] Si ringraziano in particolare per il loro contributo i componenti del gruppo di lavoro nazionale per i CAM prodotti tessili, coordinato da Arpa Piemonte e Arpa Toscana per conto del Ministero dell’Ambiente (Riccardo Rifici): Riccardo Rifici Ministero dell’Ambiente Marco Fontana Arpa Piemonte Paolo Fornetti Arpa Piemonte Luciano Giovannelli Arpa Toscana Ricotta Simone Arpa Toscana Rossetti Mauro Associazione Tessile e Salute Lucchetti Deborah Campagna Abiti Puliti De Rui Barbara Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa Olivieri Silvia Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa Bottini Guido Federazione Tessile e Moda Antonio Franceschini Unione CNA FEDERMODA Pisani Maria Teresa International Labour Office - International Training Centre Foglia Paolo Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale Bartolini Giuseppe Istituto Tecnico Industriale Statale "Tullio Buzzi" Chiampo Fulvia Politecnico di Torino Jucker Lodovico UNITEX - Associazione Nazionale per l'unificazione nel settore Tessile Fabrizio Piva CCPB Bologna Pierre Ierardi FEDERCHIMICA

    Sono state anche coinvolti gli uffici tecnici di Unione Industriale di Torino, API Torino e Confartigianato Piemonte oltre a tutti i partecipanti al Progetto APE. Se avete commenti, segnalazioni di errori e imprecisioni vi ringraziamo se vorrete informarci scrivendo agli indirizzi sopra indicati.

  • INDICE

    COME UTILIZZARE LE LINEE GUIDA APE .......................................................................... 1 PREMESSA............................................................................................................................. 5 PARTE I NORMATIVA DI RIFERIMENTO............................................................................. 6 LE NORME AMBIENTALI NEL SETTORE DEI PRODOTTI TESSILI .................................... 6 PARTE II PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI ................................................................... 14 PARTE III STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ..................................... 18 CRITERI AMBIENTALI AVANZATI ...................................................................................... 20

    Fibre riciclate ......................................................................................................................................................... 20 Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)......................... 20 Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica: ............................................................................................... 20

    PARTE IV ASPETTI SOCIALI............................................................................................... 21 FONTI UTILIZZATE...............................................................................................................25 GLOSSARIO ......................................................................................................................... 26 ALLEGATO I Bozza Criteri sociali - Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)27

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    COME UTILIZZARE LE LINEE GUIDA APE

    Gli Acquisti Pubblici Ecologici rappresentano una modalità di acquisto, da parte delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali, basata su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo di prodotti e servizi. Per le loro implicazioni ambientali gli Acquisti Pubblici Ecologici rientrano tra gli strumenti di sviluppo sostenibile proposti in particolare dall’Unione Europea (dove gli appalti pubblici rappresentano circa il 16% del PIL) per far fronte alla gravità dei problemi ambientali e allo spreco di risorse naturali non rinnovabili correlati a stili di vita consumistici. In questo contesto assumono il significato non solo di “comprare meglio” e “a basso impatto ambientale”, ma anche “comprare dove è necessario”, agendo su azioni di razionalizzazione gestionale dei servizi nel soddisfare bisogni diversificati, riducendo la circolazione di prodotti non necessari e favorendo invece acquisti e investimenti in tecnologie “intelligenti” e innovative (approccio di dematerializzazione). Adottare un sistema di appalti verdi significa pertanto:

    • acquistare solo ciò che è indispensabile; • considerare gli impatti e i costi (diretti e indiretti, privati e collettivi) del prodotto/servizio lungo

    tutto il suo ciclo di vita (produzione - distribuzione - uso - smaltimento); • stimolare in senso ambientalmente sostenibile l'innovazione di prodotti e servizi; • adottare comportamenti d'acquisto responsabili e dare il “buon esempio” nei confronti dei

    cittadini.

    IL QUADRO NORMATIVO In linea di principio l'introduzione di criteri di sostenibilità nelle procedure di acquisto tese all'approvvigionamento di beni e servizi per una pubblica amministrazione è di carattere volontario, secondo un orientamento generale fornito dalla Comunità Europea. A livello legislativo italiano si segnalano alcune norme nazionali che impongono l'acquisto da parte della P.A. di determinati prodotti “ecologici”: Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement – PAN GPP), recepito con Decreto Interministeriale n. 135 dell’ 11 aprile 2008 (G. U. n. 107 dell’ 8 maggio 2008). Il Piano definisce il quadro di riferimento del GPP in Italia, stabilisce gli obiettivi nazionali e identifica gli 11 settori prioritari di intervento:

    1. arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura); 2. edilizia (costruzione e ristrutturazione di edifici con particolare attenzione ai materiali da

    costruzione, costruzione e manutenzione delle strade); 3. gestione dei rifiuti; 4. servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano); 5. servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione

    pubblica e segnaletica luminosa); 6. elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativi materiali di consumo,

    apparati di telecomunicazione); 7. prodotti tessili e calzature; 8. cancelleria (carta e materiali di consumo); 9. ristorazione (servizio mensa e fornitura alimenti); 10. servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l’igiene); 11. trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile).

    Per ogni settore il piano prevede che vengano elaborati criteri ambientali minimi da inserire negli appalti. Il raggiungimento degli obiettivi individuati dal PAN è oggetto di apposito monitoraggio annuale. Testo unico ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 180) – prevenzione della produzione di rifiuti: “Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare:

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    a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

    b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

    c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti”.

    Decreto Ministeriale 203/2003: Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno stesso.

    COME OPERARE Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163) attua in Italia le Direttive europee sugli appalti e richiama in numerose parti la possibilità di integrare considerazioni ambientali negli appalti, in particolare all’art. 2 (Principi) “Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile” Prima di tutto conviene scegliere un titolo “verde” dell’appalto. La scelta di un titolo “verde” facilita gli offerenti nell’individuare velocemente ciò che si richiede e trasmette il messaggio che le prestazioni ambientali del prodotto o servizio avranno un peso importante nell’esecuzione del contratto. Ad esempio si potrà appaltare un contratto “per servizi di pulizia compatibili con l’ambiente” oppure “per la fornitura di bevande e cibo biologico” o ancora per la costruzione di un “edificio a basso consumo energetico”. La scelta di un titolo “verde” manda un messaggio non solo ai potenziali fornitori ma anche alla comunità locale e ad altri enti aggiudicatori. In pratica nella redazione di un appalto è possibile inserire criteri ambientali nella definizione di:

    • Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (Art. 40,42,44) - in casi appropriati di appalti di opere e servizi è possibile fare riferimento ai sistemi di gestione ambientale (es. EMAS1);

    • Specifiche tecniche (Art. 68) - si possono utilizzare quelle definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali (es. Ecolabel Europeo)2;

    • Valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83) è espressamente previsto il criterio ambientale;

    • Clausole di esecuzione dell’appalto - possono essere previste clausole ambientali per i sistemi di trasporto, imballaggio, formazione del personale, purché collegate con l’oggetto dell’appalto.

    Le “Linee guida per l’integrazione dei requisiti ambientali negli acquisti” seguono, per le diverse tipologie di prodotti esaminati, la stessa struttura, secondo lo schema sotto riportato.

    1 Sistema volontario europeo di eco-gestione ed audit (Reg. CE 1121/2009) 2 Sistema volontario europeo di etichettatura ecologica di prodotti/servizi (Reg. CE 66/2010)

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    Normativa di riferimento

    Principali riferimenti normativi che impongono o agevolano gli acquisti pubblici ecologici per la tipologia di prodotti presa in esame.

    Impatti ambientali

    Presentazione delle principali problematiche ambientali legate al prodotto in esame. Gli impatti ambientali sono solitamente analizzati nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto: produzione, uso e smaltimento.

    Criteri di preferibilità ambientale

    Sulla base dell’esame degli impatti ambientali sono forniti i principali criteri che permettono di identificare un prodotto come migliore sotto il profilo ambientale di un altro. Nei casi in cui esistano dei marchi di qualità ecologica per il gruppo di prodotti esaminato si fa in genere riferimento ai criteri da questi stabiliti.

    Prodotti certificati/prodotti a basso impatto ambientale

    Presentazione della disponibilità sul mercato di prodotti certificati e/o a basso impatto ambientale. Riferimenti per individuare fornitori che possano offrire prodotti rispondenti a stringenti requisiti ambientali. Si fa in particolare riferimento all’Italia e all’ambito geografico in cui si è sviluppato il progetto APE.

    Requisiti ambientali nell’acquisto

    Istruzioni operative per integrare i requisiti ambientali nell’acquisto. L’integrazione dei requisiti ambientali è suddivisa in:

    • definizione dell’oggetto; • capacità tecnica del fornitore; • specifiche tecniche di minima; • criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; • specifiche tecniche ambientali più restrittive; • clausole di esecuzione.

    Suggerimenti pratici

    Sono illustrate le modalità per garantire una corretta gestione sia dell’acquisto che del bene acquisito. Soluzioni per la riduzione degli impatti ambientali derivanti dall’acquisto e dall’uso del prodotto attraverso un uso razionale e la riduzione degli sprechi, in particolare viene curata la sensibilizzazione del personale dell’ente

    La collaborazione tra tutti i partecipanti al Progetto APE e un ampio lavoro di concertazione hanno portato a definire specifiche tecniche di minima condivise. Le specifiche tecniche di minima sono definite nei diversi allegati del Protocollo d’Intesa per la promozione degli Acquisti Pubblici Ecologici, così come i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le specifiche tecniche ambientali più restrittive non sono invece frutto di concertazione tra i partecipanti al progetto ma sono indicazioni e suggerimenti per dare maggiore peso agli aspetti ambientali. L’integrazione di criteri ambientali più restrittivi rispetto a quelli di minima deve essere valutata da caso a caso a seconda delle specificità dell’acquisto. Le specifiche tecniche concorrono a definire le caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto e devono essere obbligatoriamente soddisfatte dalle imprese concorrenti, a pena di esclusione. I criteri di valutazione vanno invece inseriti (nel caso di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa) tutti o in parte, scelti in base alle priorità ambientali dell’Ente aggiudicatore e alle caratteristiche peculiari della gara (tipo di materiale richiesto, tipo di procedura

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    utilizzata, numero di partecipanti alla gara, disponibilità finanziarie, ecc.). Occorre assegnare ad ogni criterio uno specifico punteggio. A tali criteri inoltre è possibile ispirarsi per la definizione di ulteriori specifiche tecniche obbligatorie, o di varianti. I criteri di valutazione proposti non vanno ritenuti esclusivi ma vengono ad aggiungersi ad altri già tradizionalmente richiesti, quali ad esempio il termine di esecuzione o di consegna, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, il carattere estetico e funzionale. Le specifiche tecniche e i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa possono essere usati in alternativa gli uni agli altri oppure congiuntamente. Si possono cioè utilizzare solo i primi, o solo i secondi, o tutti e due insieme. Nel caso si decida di utilizzarli tutti e due (evidentemente nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è necessario accertarsi che siano coerenti gli uni con gli altri. Le possibilità di integrare considerazioni ambientali negli acquisti evolvono rapidamente. Le linee-guida sono state sviluppate nel tentativo di tenere conto della situazione attuale di offerta di prodotti ambientalmente preferibili e della realtà locale in cui si è sviluppato il progetto. Per questo motivo andranno continuamente aggiornate con l’evolversi della normativa e del mercato. Per la valutazione della preferibilità ambientale di un prodotto le linee guida fanno, tutte le volte che ciò è possibile, riferimento ai marchi ecologici e/o alle etichette energetiche. È quindi necessario precisare in cosa consistano questi strumenti, il cui obiettivo è quello di incoraggiare la domanda di prodotti a ridotto impatto ambientale attraverso la comunicazione di informazioni accurate, verificabili e non ingannevoli. Esistono tre diversi tipi di marchi/dichiarazioni ambientali di prodotto, che fanno capo agli standard di riferimento della serie ISO 14020:

    • marchi/dichiarazioni di Tipo I (ISO 14024): sono basati su criteri singoli o multipli sviluppati da una parte terza. Tali criteri fissano dei valori soglia, da rispettare per ottenere il marchio. Il marchio viene rilasciato da una parte terza indipendente, che può essere un organismo pubblico o privato. Sono etichette ecologiche di Tipo I l’Ecolabel europeo, il Nordic Swan dei paesi nordici, Il Blauer Engel tedesco.

    • Marchi/dichiarazioni di Tipo II (ISO 14021): sono etichettature basate su asserzioni ambientali autodichiarate. In questo caso non esistono criteri o prestazioni minime di riferimento e non è richiesta la certificazione di una parte terza.

    • Marchi/dichiarazioni di Tipo III (ISO 14025): la dichiarazione consiste in una quantificazione degli impatti ambientali associati al prodotto attraverso l’analisi del suo ciclo di vita. Le informazioni devono essere presentate in una forma che faciliti il confronto tra prodotti, attraverso la standardizzazione di alcuni parametri.

    I criteri di preferibilità ambientale stabiliti dalle presenti linee guida fanno riferimento a sistemi di ecoetichettatura che rispettano le condizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici (Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 art. 68). Tali sistemi sono innanzitutto le dichiarazioni di Tipo I. Il Codice dei contratti pubblici stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche (ambientali) definite nel capitolato d'oneri; essi devono però accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

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    PREMESSA L’Industria tessile italiana è caratterizzata da una netta predominanza di imprese di piccole e piccolissime dimensioni, molte delle quali sono a conduzione “famigliare”. Una struttura così parcellizzata rende molto difficile ottenere dati statistici o economici aggregati precisi. In generale sul territorio italiano è ben rappresentata tutta la catena produttiva anche se, a causa del forte incremento della competizione relativa ai prodotti provenienti dai Paesi in via d’industrializzazione, si sta assistendo ad una sempre più massiccia delocalizzazione verso aree a basso costo del lavoro di alcune fasi della catena produttiva, in particolare la confezione ma anche alcune fasi manifatturiere come la filatura e la tessitura. A questo fenomeno di delocalizzazione di parte del ciclo produttivo si associa la flessione negativa della produzione italiana, dovuta all’improvvisa e massiccia concorrenza di Paesi emergenti, in particolar modo la Cina. Questo Stato, pur costituendo potenzialmente un mercato di accesso di grande interesse per i nostri prodotti, rappresenta anche una continua minaccia a causa della concorrenza basata su condizioni interne (costo del lavoro, protezioni sociali, standard ambientali, discrezionalità politiche, dumping valutario) tali da avvantaggiarla nettamente rispetto agli altri competitori. La situazione si aggrava considerando che molte aziende cinesi operano sui mercati di esportazione mediante il massiccio ricorso a pratiche scorrette ed illegali, tra cui la sistematica attività di contraffazione dei prodotti dei Paesi concorrenti, in primo luogo quelli italiani. Il presente documento intende per prodotti tessili la definizione oggetto del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo, ossia: a) articoli di abbigliamento e accessori tessili: articoli di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, sciarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili; b) prodotti tessili per interni: prodotti tessili per interni consistenti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili. Sono compresi stuoie e tappeti. I rivestimenti per pavimenti «wall to wall» e i rivestimenti per pareti sono esclusi; c) fibre, filati e tessuti (ivi compresi beni durevoli non tessuti) destinati alla produzione di articoli di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni. Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che questi ultimi non figurino all’allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che conferiscano ai tessili proprietà aggiuntive destinate direttamente a proteggere la salute umana (ad esempio, biocidi applicati su reti e articoli di abbigliamento come repellenti per zanzare, le pulci, le tarme o gli allergeni) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l’utilizzo in questione, conformemente all’allegato V della direttiva 98/8/CE. Sono altresì esclusi da questo gruppo gli articoli per bambini di età inferiore ai 3 anni. Occorre notare che i principali gruppi della grande distribuzione e le relative aziende di confezioni, al fine di rendere i propri prodotti immessi nei diversi mercati, sempre aderenti alle specifiche legislative emesse dai vari paesi, ed anche allo scopo di “qualificare” il proprio prodotto sia da un punto di vista ambientale che di “sicurezza per il consumatore”, hanno introdotto nei propri capitolati tecnici una corposa sezione riguardante il rispetto, da parte del fornitore, di numerosi parametri ecotossicologici. Purtroppo, il proliferare dei capitolati privati ha generato una notevole confusione in quanto, ad esempio, uno stesso parametro può essere presente in diversi capitolati ma il metodo analitico o, peggio, i limiti di accettabilità presenti nei diversi capitolati, possono risultare tra loro differenti. Oltre a ciò non vengono generalmente differenziati i parametri che sottostanno a requisiti normativi obbligatori e “cogenti”, rispetto a quelli indicati dal gruppo in maniera “volontaria”. In quest’ultimo periodo si sta comunque assistendo, ad un allineamento dei vari gruppi, sempre più omogeneo, verso le norme cogenti indicate dalle direttive comunitarie e verso i parametri “volontari” indicati dal marchio caratterizzato dalla maggiore penetrazione commerciale, e cioè: OEKO – TEX.

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    PARTE I NORMATIVA DI RIFERIMENTO LE NORME AMBIENTALI NEL SETTORE DEI PRODOTTI TESSILI Principio del GPP è la richiesta negli appalti pubblici di aspetti ambientali migliorativi rispetto a quanto obbligatorio per legge. Il rispetto degli obblighi di legge rimane ovviamente un prerequisito. Nel seguito sono riportate le principali disposizioni legislative comunitarie e nazionali che investono direttamente la gestione di sostanze pericolose che hanno attinenza con i cicli prodottivi e i prodotti tessili.

    • Regolamento (CE) N. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

    • Decisione della Commissione (2009/251/CE) del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

    • Regolamento del Consiglio (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

    • Decreto Legislativo n. 194 del 22 maggio 1999. • Circolare 8 Giugno 2004 Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per

    l'operativita' nel settore tessile e abbigliamento (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/6/2003) • Decreto 31 gennaio 2005 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio “Emanazione

    di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372” (GU n. 135 del 13-6-2005- Suppl. Ordinario n.107)

    • Decreto legislativo n.59/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 - S. O. n. 72

    Nel seguito sono riportate le definizioni tecniche principali e le tabelle con il dettaglio per ogni parametro/sostanza considerato, il riferimento legislativo applicabile, la quantità limite ammessa e il metodo analitico di prova e verifica3.

    3 Fonte: UNI/TR 11359 del maggio 2010 ” Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento,

    calzaturieri, in pelle e accessori”.

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    La sezione seguente può essere impiegata come pro-memoria per il richiamo degli obblighi di legge relativi ai prodotti tessili4.

    1. COLORANTI AZOICI che per scissione riduttiva possono generare una o più ammine aromatiche pericolose

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Ammine aromatiche da coloranti azoici

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 43 e Appendice 8 + “Candidate list” per SVHC

    30 mg/kg • EN 14362-1 (Tessili: metodo senza estrazione per fibre cellulosiche e proteiche)

    • EN 14362-2 [Tessili: metodo con estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)]

    • pr EN 14362-3 (tessili: 4-aminoazobenzene per fibre naturali)

    • pr EN 14362-4 (tessili: 4-aminoazobenzene per fibre sintetiche)

    • pr EN ISO 17234-2 (pelle: 4-aminoazobenzene)

    2. Colorante Blu – “Navy Blu” Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Colorante Blu – “Navy Blu” Miscela di: di-sodio (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)(1-(5-cloro-2-ossidofenilazo)-2- naftolato)cromato(1-); Componente 1: N. CAS: 118685-33-9 C39H23ClCrN7O12S.2Na trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1-) Componente 2: C46H30CrN10O20S2.3Na

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 43, Appendice 9

    0,1%

    nei preparati

    Non disponibile

    (dichiarazione di conformità)

    4 informazioni disponibili alla data di pubblicazione di questo documento. È responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che non siano avvenute variazioni nel periodo intercorso tra l’emissione e il suo utilizzo.

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    3. Coloranti Cancerogeni e Dispersi Allergenici Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Coloranti cancerogeni

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 28, 29 e 30

    Non ammesso l’uso

    (Non rilevabili con i comuni

    metodi di analisi)

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • DIN 54231: (limite di

    rilevabilità: ≤ 5 mg/L) • Metodo di estrazione

    totale (solvente organico e rivelazione LC-DAD/MS): (limite di rilevabilità: ≤ 50 mg/kg)

    Coloranti cancerogeni: a) C.I. Blu Diretto 6

    C.I. 22 610 N. CAS 2602-46-2 N. CE 220-012-1

    b) C.I. Nero Diretto 38 C.I. 30 235 N. CAS 1937-37-7 N. CE 217-710-3

    c) C.I. Blu Disperso 1 C.I. 64 500 N. CAS 2475-45-8 N. CE 219-603-7

    d) C.I. Arancio Disperso 149 N. CAS 85136-74-9

    N. CE 400-340-3

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 28, Appendice 2

    Non utilizzo

    (Non rilevabili con i comuni

    metodi di analisi)

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • DIN 54231: (limite di

    rilevabilità: ≤ 5 mg/L) • Metodo di estrazione

    totale (solvente organico e rivelazione LC-DAD/MS): (limite di rilevabilità: ≤ 50 mg/kg)

    Coloranti dispersi allergenici: a) C.I. Blu Disperso 1

    C.I. 64 500 N. CAS 2475-45-8

    N. CE 219-603-7

    b) d) C.I. Arancio Disperso 149 N. CAS 85136-74-9

    N. CE 400-340-3

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 28, Appendice 2

    Non utilizzo

    (Non rilevabili con i comuni

    metodi di analisi)

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • DIN 54231: (limite di

    rilevabilità: ≤ 5 mg/L) • Metodo di estrazione

    totale (solvente organico e rivelazione LC-DAD/MS): (limite di rilevabilità: ≤ 50 mg/kg)

    4. POLICLOROFENOLI: Pentaclorofenolo (PCP) e suoi sali Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Pentaclorofenolo (PCP), suoi sali ed esteri N. CAS 87-86-5

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 22

    0,1%

    nei preparati

    • UNI 11057 (prodotti tessili)

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    5. BENZENI E TOLUENI CLORURATI (carrier alogenati per il poliestere)

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Benzeni e tolueni clorurati (carrier alogenati per il poliestere) - Triclorobenzeni

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°49

    0,1%

    nei preparati

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • tessili: estrazione con

    solvente organico e rivelazione GC-ECD/MS

    6. COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Composti organostannici Esempio: • Tributilstagno (TBT)

    N CAS 56573-85-4 • Trifenilstagno (TPT)

    N CAS 668-34-8 • Dibutilstagno (DBT)

    N CAS 1002-53-5 • Tributilstagno-ossido (TBTO)

    N CAS 56-35-9

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°20

    Non utilizzo

    (Non rilevabili con i comuni

    metodi di analisi)

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • tessili: estrazione con

    solvente organico e rivelazione GC-MS

    Composti organostannici: Di-µ-ossi-di-n-butil-stannoidrossiborano/ Idrogenoborato di dibutilstagno C 8 H 19 BO 3 Sn (DBB) N. CAS 75113-37-0 N. CE 401-040-5

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°21

    0,1%

    nei preparati

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • tessili: estrazione con

    solvente organico e rivelazione GC-MS

    7. NONILFENOLO, NONIFENOLI ETOSSILATI

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Nonilfenolo C6H4(OH)C9H19

    N. CAS 25154-52-3 N. CE 246-672-0

    Nonilfenoli etossilati (C2H4O)nC15H24O

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°46

    0,1%

    nei preparati

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • tessili: estrazione con

    solvente organico e rivelazione GC-MS (nonilfenolo) e LC-MS (nonilfenoli etossilati)

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 10 di 53

    8. FTALATI

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    a) Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)

    N. CAS 117-81-7 N. CE 204-211-0

    b) Dibutilftalato (DBP) N. CAS 84-74-2 N. CE 201-557-4

    c) Benzilbutilftalato (BBP) N. CAS 85-68-7

    N. CE 201-622-7

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°51

    0,1%

    giocattoli ed articoli per

    puericultura

    • EN 15777 (tessili)

    a) Diisononilftalato (DINP) N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0 N. CE 249-079-5 e 271- 090-9

    b) Diisodecilftalato (DIDP) N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1 N. CE 247-977-1 e 271- 091-4

    c) Ftalato di diottile (DNOP) N. CAS 117-84-0

    N. CE 204-214-7

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°52

    0,1%

    giocattoli ed articoli per

    puericultura che possono essere messi

    in bocca

    • EN 15777 (tessili)

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Dibutilftalato (DBP) N. CAS 84-74-2 N. CE 201-557-4

    Benzilbutilftalato (BBP)

    N. CAS 85-68-7 N. CE 201-622-7

    Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) N. CAS 117-81-7

    N. CE 204-211-0

    Reg. 1907/2006: sostanza SVHC • 1a candidate list

    del 4 novembre 2008

    0,1%

    • EN 15777 (tessili)

    Diisobutil ftalato (DIBP) N. CAS 84-69-5

    N. CE 201-553-2

    Reg. 1907/2006: sostanza SVHC • 2a candidate list

    ottobre 2009

    0,1%

    • EN 15777 (tessili)

    9. PERFLUOROTTANO SULFONATI (PFOS) Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Perfluorottano sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n°53

    1 µg/m2

    (“rivestimento” dei prodotti

    tessili rivestiti con polimeri)

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • tessili: estrazione con

    solvente organico e rivelazione LC-MS

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 11 di 53

    10. RITARDANTI DI FIAMMA ALOGENATI

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile (TRIS) N. CAS 126-72-7

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con metanolo e

    determinazione LC-MS

    Ossido di trisaziridinilfosfina (TEPA) N. CAS 5455-55-1 N. CE 208-892-5

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con potassio

    idrossido – spazio di testa e determinazione GC-MS

    Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1

    Non ammesso l’uso

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS o GC-MS

    Difeniletere, pentabromo derivato (Penta-BDE) C12 H5 Br5 O N. CAS 60348-60-9 N. CAS 189084-64-8

    0,1%

    Nei preparati e negli articoli

    tessili

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS o GC-MS

    Difeniletere, ottabromo derivato (Otta-BDE) C12 H2 Br8 O

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 4, n. 7, n. 8, n.44, n. 45

    0,1%

    Nei preparati e negli articoli

    tessili

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS o GC-MS

    HBCDD n. CAS 25637-99-4

    Reg. 1907/2006: Sostanze SVHC • 1a candidate list

    del 4 novembre 2008

    0,1%

    Nei preparati e negli articoli

    tessili

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS o GC-MS

    TCEP Tris (2-cloroetil) fosfato n. CAS 115-96-8

    Reg. 1907/2006: Sostanze SVHC • 2a candidate list

    ottobre 2009

    0,1%

    Nei preparati e negli articoli

    tessili

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS

    11. PARAFFINE CLORURATE A CATENA CORTA

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Alcani, C 10 -C 13 , cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); N. CAS 85535-84-8 N. CE 287-476-5

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 42 e sostanze SVHC • 1a candidate list

    del 4 novembre 2008.

    1%

    Nei preparati

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS o GC-MS

    12. DIMETILFUMARATO (DMFU)

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Dimetilfumarato CAS 624-49-7

    Decisione della Commissione 2009/251/CE

    0,1 mg/kg Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • estrazione con solventi

    organici e determinazione LC-MS o GC-MS

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 12 di 53

    13. Metalli pesanti e altri metalli classificati tossici estraibili – ACCESSORI METALLICI: PROVA DI

    RILASCIO DEL NICHEL Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Nickel N. CAS 7440-02-0 N. CE 231-111-4 e suoi composti

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 27

    0,5 µ/cm2 / settimana

    • EN 12472 – Metodo per la simulazione dell’usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichel da articoli ricoperti.

    • EN 1811 – Metodo per la determinazione del rilascio di nichel da articoli che vengono in contatto prolungato con la pelle.

    14. Metalli pesanti e altri metalli classificati tossici estraibili – METALLI PESANTI TOTALI - CADMIO Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Cadmium N. CAS 7440-43-9 N. CE 231-152-8 e suoi composti

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 23

    Non ammesso l’uso

    • EN 1122 (materiali plastici)

    15. Metalli pesanti e altri metalli classificati tossici estraibili – METALLI PESANTI TOTALI - PIOMBO

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Carbonati di piombo: a) Carbonato anidro neutro (PbCO3 ) N. CAS 598-63-0 N. CE 209-943-4 b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2PbCO3 -Pb(OH)2 N. CAS 1319-46-6 N. CE 215-290-6

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 16

    Solfati di piombo: a) PbSO 4 N. CAS 7446-14-2 N. CE 231-198-9 b) PbxSO 4 N. CAS 15739-80-7 N. CE 239-831-0

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 16

    Idrogenoarsenato di piombo CAS 7784-40-9 Numero CE 232-064-2

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 28 e 30, appendice 1 e 5

    Non ammesso l’uso

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • Attacco acido in

    microonde e determinazione ICP-OES/MS.

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 13 di 53

    Parametro / Sostanza Legislazione

    cogente Limiti di

    accettabilità Metodi di analisi

    Composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati Piomboalchili Piombo esafluosilicato CAS 25808-74-6 Numero CE 247-278-1 Azoturo di piombo; piombo azoturo CAS 13424-46-9 Numero CE 236-542-1 Cromato di piombo CAS 7758-97-6 Numero CE 231-846-0 Di(acetato) di piombo CAS 301-04-2 Numero CE 206-104-4 Bis(ortofosfato) di tripiombo CAS 7446-27-7 Numero CE 231-205-5 Acetato di piombo, basico CAS 1335-32-6 Numero CE 215-630-3 Metansolfonato di piombo (II) CAS 17570-76-2 Numero CE 401-750-5 Giallo di piombo solfocromato (sostanza identificata dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603) CAS 1344-37-2 Numero CE 215-693-7 Piombo cromato molibdato solfato rosso (sostanza identificata dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605) CAS 12656-85-8 Numero CE 235-759-9

    Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 30, appendice 5

    Non ammesso l’uso

    Esempi di metodi di analisi non normalizzati: • Attacco acido in

    microonde e determinazione ICP-OES/MS.

    16. Metalli pesanti e altri metalli classificati tossici estraibili – METALLI PESANTI TOTALI - MERCURIO

    Parametro / Sostanza Legislazione cogente

    Limiti di accettabilità

    Metodi di analisi

    Composti del Mercurio Reg. 1907/2006: Allegato XVII, n. 18

    Non ammesso l’uso

    • EN 1122 (materiali plastici)

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 14 di 53

    PARTE II PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI Gli aspetti ambientali di maggiore rilievo delle industrie tessili riguardano gli elevati quantitativi di acqua scaricata e il carico di sostanze chimiche in essa immesse. L’acqua viene utilizzata nelle industrie tessili come principale mezzo per rimuovere le impurità, applicare i coloranti e gli agenti di finissaggio, oltre che per la produzione di vapore. Gli altri aspetti rilevanti sono i consumi energetici, le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti solidi e l’emissione di odori, che possono rappresentare una notevole fonte di disturbo in alcuni trattamenti. L’uso di alcune sostanze chimiche può rappresentare un impatto tanto sull’ambiente che sulla salute umana. La moderna industria tessile utilizza una grandissima varietà di materiali, alcuni di origine naturale, altri artificiali. Sia la produzione/coltivazione che le successive lavorazioni di questi materiali sono molto variegati e conseguentemente possono comportare una grande varietà di potenziali impatti. Nel caso di fibre naturali è di particolare importanza sotto il profilo ambientale l’uso di pesticidi e fertilizzanti in fase di coltivazione mentre per le fibre sintetiche l’attenzione si concentra sui prodotti chimici impiegati per la produzione delle fibre stesse. Sostanze utilizzate nella coltivazione delle fibre L’agricoltura moderna, basata sulle pratiche monocolturali, richiede un uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti, dato che le monocolture sono più soggette all’attacco di organismi infestanti e attingono molti nutrienti dal suolo. Il cotone è una coltivazione che richiede un uso particolarmente intensivo di sostanze chimiche – nonostante rappresenti solo il 2,5% del totale della terra coltivata a livello globale, il cotone è responsabile del rilascio del 16% degli insetticidi (per quota di mercato). Localmente l’uso di sostanze innalza il livello di nitrati e pesticidi (entrambi pericolosi per la salute pubblica) nelle acque sotterranee e riduce la qualità dei suoli. Alcuni fertilizzanti possono acidificare il suolo causando una perdita di nutrienti chiave e compromettendo la produttività a lungo termine del terreno. A livello globale i coltivatori utilizzano oggi 10 volte più fertilizzanti che nel 1950, e spendono circa 17 volte di più – tenendo conto dell’inflazione – per l’acquisto di pesticidi. I pesticidi sono sostanze utilizzate per prevenire, eliminare o allontanare gli attacchi di organismi nocivi. Rientrano nella categoria non solo gli insetticidi ma anche erbicidi, fungicidi, battericidi e altre sostanze impiegate per controllare specifici organismi nocivi (quali ad esempio insetti, piante infestanti, funghi, batteri, topi, ecc.). I pesticidi possono essere dannosi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente in quanto sono espressamente studiati per uccidere o avere altri effetti negativi sugli organismi viventi. L’Organizzazione Mondiale per la Sanità stima che ogni anno 3 milioni di persone soffrono di gravi avvelenamenti da pesticidi, a questi si aggiungono numerosi casi non riferiti e meno gravi di manifestazioni acute quali irritazioni della pelle, nausea, diarrea e problemi respiratori. Tuttavia questi sono solamente i problemi di salute causati dall’uso e dal contatto diretto con i pesticidi. I pesticidi hanno inoltre un effetto eco-tossico quando questi prodotti inquinano i suoli e le acque superficiali e, come conseguenza, si accumulano nella catena alimentare con effetti negativi sugli animali e i consumatori. I pesticidi sono utilizzati sulle colture e per il trattamento delle pecore, si trovano quindi sulle fibre grezze; tuttavia vi possono essere residui anche sul prodotto finale. Abitualmente vengono asportate con le operazioni di lavaggio delle fibre grezze e si ritrovano pertanto nelle acque di scarico. I fertilizzanti sono composti dati alle piante per favorirne la crescita; sono abitualmente applicati al suolo e assorbiti attraverso le radici delle piante, o sulle foglie. Sebbene i rischi per la salute causati dai fertilizzanti siano minori di quelli causati dai pesticidi, il loro ampio utilizzo e talvolta eccessivo è causa di gravi impatti sull’ambiente quali:

    • Inquinamento delle acque ed eutrofizzazione causata da eccessivi apporti di nitrati e fosfati; • Perdita di biodiversità e disequilibrio di lungo termine degli ecosistemi acquatici; • Acidificazione del suolo e delle acque, che aiuta la mobilizzazione di metalli pesanti che

    possono entrare nella catena alimentare; • Riduzione della produttività naturale dei suoli dovuta alla perdita di nutrienti delle piante.

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 15 di 53

    Le figure che seguono schematizzano le fasi di un generico processo di produzione dell’industria tessile e le fasi più dettagliate del processo produttivo del cotone.

    FASI DI UN GENERICO PROCESSO DELL’ INDUSTRIA TESSILE

    Fonte: BREF document for the textile industry - 2003

    FIBRE NATURALI

    POLIMERI

    PRODUZIONE FIBRE

    PREPARAZIONE FIBRE

    FIBRE LIBERE

    FIBRE SINTETICHE

    PRODUZIONE FILATO

    - Filatura

    FILATO

    PRODUZIONE TESSUTO

    Tessitura Immagliatura

    TESSUTO

    PRODUZIONE PRODOTTI FINALI

    PROCESSI DI FINITURA

    pretrattamento

    tintura

    stampa

    finissaggio

    trattamenti superficiali

    lavaggio

    asciugatura

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 16 di 53

    Fibre riciclate Il mercato presenta attualmente un buon ricorso a fibre rigenerate sia naturali che sintetiche limitatamente ad alcuni segmenti di mercato (si pensi al pile con le bottiglie di plastica e riciclo di vestiti di lana). Ad oggi esiste un solo metodo di prova analitico per stabilire se il tessuto è di materiale riciclato, si tratta di una norma ASTM (americana) per la lana, che si basa sulla osservazione delle fibre con rottura meccanica. Pertanto ad oggi l’unico metodo generale di verifica si deve basare sulla documentazione fornita da attestazioni di filiera e bilanci di materia con verifica di tracciabilità in azienda, partendo dalla fase di filatura. Sostanze utilizzate nella lavorazione dei prodotti tessili Alla grande varietà di materiali utilizzati per la produzione di prodotti tessili corrisponde una grande varietà di processi produttivi. Così come i processi di produzione di certe specifiche fibre, la tintura, il finissaggio, il candeggio, l’aumento della resistenza al fuoco tendono a necessitare un uso intensivo di sostanze chimiche. L’ampia gamma di prodotti chimici utilizzati nelle diverse fasi del ciclo produttivo, comporta particolari esposizioni e potenziali rischi anche per i lavoratori (tinture e colori, colle, solventi ed anche polveri) Nella lavorazione sono utilizzate un gran numero di sostanze chimiche che hanno effetti negativi quando rilasciate in acqua o in aria. Esse sono sovente poco degradabili e tossiche per gli ambienti acquatici, inoltre possono causare problemi di salute agli utilizzatori, qualora restino come residui sui tessuti, ad esempio l’uso di certi coloranti nel processo di tintura può dare origine ad alcune ammine cancerogene. Nella maggior parte dei casi questi impatti possono essere considerevolmente ridotti attraverso l’uso delle migliori tecniche disponibili (BAT), diverse sostanze e con una corretta gestione dei rifiuti. Tra le sostanze più pericolose che possono essere presenti nel ciclo tessile va menzionata la formaldeide (classificata dallo IARC come cancerogena), gli ftalati e PVC, i rigonfianti alogenati, gli APEOs, i ritardanti di fiamma, i coloranti azoici che possono liberare ammine aromatiche pericolose, le materie coloranti cancerogene e allergeniche, i metalli pesanti… Dal programma di monitoraggio Progetto R.I.T.M.I. dei manufatti tessili (materie prime, filati, tessuti e capi confezionati che, per la composizione fibrosa e per i cicli di tintoria-finissaggio a cui sono stati sottoposti, erano da ritenersi “ a rischio”) che si è svolto, presso il Laboratorio di Analisi dell’Istituto Buzzi di Prato (nel periodo aprile 2005 – novembre 2006), è risultato che su 1.422 campioni esaminati, il 4,5% presentava non conformità per le ammine aromatiche da azocoloranti5 (parametro cogente

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 17 di 53

    Consumi d’acqua ed energia Elevati quantitativi di acqua ed energia sono utilizzati nelle lavorazioni dei diversi materiali lungo la catena di produzione dei prodotti tessili. Il processo necessità di una risorsa idrica di elevata purezza in particolare nei processi di lavaggio della materia prima, tintura e finissaggio, contaminando l’acqua con coloranti, tensioattivi, materiali in sospensione, metalli pesanti. Un refluo tessile può avere diverse caratteristiche, a seconda della provenienza; generalmente le acque che vengono scaricate possono essere classificate in: − Acque di raffreddamento: sono caratterizzate da temperature medio-alte, ma scarso carico inquinante − Acque di lavaggio: presentano portate considerevoli, con carico inquinante non trascurabile, ma inferiore rispetto alle acque di processo − Acque di processo vere e proprie: sono le acque scaricate dai bagni di tintura, candeggio, purga, e finissaggio; tali acque hanno portate non molto elevate ma, spesso, carico inquinante notevole L’acqua è anche chiaramente utilizzata per l’irrigazione nella crescita delle fibre naturali, a seconda del profilo di piovosità locale. Secondo uno studio dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente danese esistono grossi potenziali di risparmio idrico ed energetico nell’industria tessile, quali recuperi energetici, riutilizzo di acque di scarico calde e l’uso di trattamenti meccanici che non richiedono acqua. Tuttavia questi aspetti non sono presi in considerazione nel dettaglio da nessuno dei principali sistemi di eco-etichettatura, i quali non fissano specifici limiti a questo riguardo. Per questa ragione è al momento difficoltoso integrare questi aspetti tra le richieste ambientali inserite in un appalto pubblico. Comportamenti per ridurre gli impatti dopo l’acquisto

    • Assicurare un piano di manutenzione dei capi per garantirne una maggiore durata • Lavare I tessuti limitando l’uso di detersive seguendo le dosi e i metodi consigliate nelle

    etichette del prodotto • A fine vita consegnare gli abiti usati i nei circuiti di raccolta differenziata

  • Rev. del 31/12/2010 Pagina 18 di 53

    PARTE III STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE Per quanto riguarda la diffusione di sistemi di etichettatura ecologica dei prodotti tessili, occorre evidenziare che accanto al limitato successo del marchio europeo Eco-Label sono presenti sul mercato alcuni marchi pubblici (Blauer Engel, Nordic Swan..) e l’etichetta privata Ökotex adottata da un gran numero di aziende (più di 6.000 a livello mondiale), per questa ragione è stato posta particolare attenzione al confronto tra il contenuto di Eco-Label con quello di Ökotex standar 100. Occorre precisare che le principali differenze tra i due marchi sono rappresentate dal fatto che l’Ecolabel Europeo è marchio pubblico, basato sul ciclo di vita dei prodotti riferndosi spesso al processo produttivo e in particolare agli impatti ambientali e; il marchio Ökotex è invece privatistico, si concentra sul prodotto finito e considera principalmente le sostanze nocive alla salute e sicurezza dei consumatori. Per approfondimenti sulle differenze tra i 2 marchi vedere allegato

    L’Ecolabel Europeo per i prodotti tessili L'Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010) è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita. I punti critici per l’ultimo rinnovo dei criteri si sono rivelati i biocidi e i ritardanti di fiamma. Ad oggi sono 14 le aziende italiane che hanno ottenuto la

    licenza d’uso del marchio per i prodotti tessili, per circa 88 prodotti certificati tra cui vi sono tessuti per abbigliamento, tessuti per materassi, imbottiture per arredamenti e rivestimenti interni per autoveicoli. Alcuni articoli sono utilizzabili come dispositivi di protezione individuale. www.ecolabel.eu, www.eco-label.come

    Nordic Swan per tessile, pelli e cuoio. Il marchio di qualità ecologica dei Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) è Nordic Swan (o Cigno Bianco) ed è un’etichetta ambientale di Tipo I. È il solo marchio, oltre a quello europeo ad essere multinazionale. Un ente coordina i quattro consigli nazionali. Esso è stato introdotto nel 1989. Il Nordic Ecolabelling Board è l’ente che gestisce il marchio. www.nordic-ecolabel.org/ I criteri per i prodotti tessili prendono in considerazione gli impatti

    sull’ambiente, sulla salute e anche alle condizioni sociali dei lavoratori. Per i criteri ambientali è in linea con quelli dell’Ecolabel Europeo. Oeko-Tex Standard 100

    Oeko-tex standard 100 è una certificazione di ambito privatistico, nata nel 1992 che attesta l’assenza di una serie di sostanze potenzialmente pericolose per la salute e l’ambiente nei prodotti tessili. Si tratta di uno standard volto verso una “ecologia umana”, ovvero che prende in considerazione le sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nel prodotto finale e quindi venire a contatto con il consumatore. Lo standard contiene una serie di test analitici da eseguire su determinati parametri e ne specifica i limiti in

    base a considerazioni scientifiche. La certificazione prevede 4 differenti classi con limiti diversi a seconda del tipo di prodotto. Le aziende che hanno ottenuto questa certificazione sono oltre 6000, situate in più di 80 paesi del mondo. In Italia sono circa 640 le aziende offrono prodotti certificati (abbigliamento, arredamento, biancheria, …). Il marchio Oeko-Tex Standard 100 riguarda il contenuto e il rilascio di sostanze nocive per la salute dell'uomo dei prodotti tessili, o loro accessori (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). Il sistema è governato dall’”Associazione Internazionale Oeko-Tex”, a cui appartengono 14 istituti di ricerca nel campo tessile in Europa e Giappone, uno dei quali opera in Italia. I criteri di assegnazione del marchio

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    dipendono dalla loro destinazione d’uso: maggiore è il tempo per il quale un prodotto può restare a contatto con la pelle, più restrittivi sono i requisiti da rispettare per ottenere il marchio. L’istituto che rilascia il marchio in Italia è il Centro Tessile Cotoniero di Busto Arsizio (Varese). www.oeko-tex.com/ Il marchio si differenzia su 4 classi: • Classe I: prodotti per bambini (biancheria intima, tutine, biancheria per la culla/letto, pupazzi di stoffa, etc.); • Classe II: prodotti a diretto contato con la pelle (biancheria intima, biancheria per il letto, articoli in spugna, camice, camicette, etc.); • Classe III: prodotti non a contatto con la pelle (giacche, cappotti, materiali di rivestimento, etc.); • Classe IV: materiali decorativi (tovaglie e tende, ma anche tessuti per rivestimenti di pareti e pavimenti, etc.). Nel 1995, comparve la prima versione dell’Oeko-Tex Standard 1000, con la quale furono fissati i presupposti per una produzione favorevole all’ambiente. Si tratta di un sistema di controllo, di analisi e di certificazione per siti produttivi eco-compatibili che contempla tutta la catena tessile. Per ottenere una certificazione secondo l’Oeko-Tex Standard 1000, le aziende devono rispettare i criteri prestabiliti per i loro processi produttivi eco-compatibili e dimostrare che almeno il 30% della produzione totale è già certificata secondo l’Oeko-Tex Standard 100. I criteri richiesti comprendono: • il divieto di utilizzo di ausiliari e di coloranti dannosi per l’ambiente; • l’osservanza dei valori standard per il trattamento delle acque di scarico e delle emissioni; • l’ottimizzazione del consumo energetico; • misure per evitare rumore e polvere; • misure per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro; • il divieto del lavoro minorile; • l’introduzione di elementi base per un sistema di gestione ambientale.

    Global Organic Textile Standard (GOTS) Lo standard ha l’obiettivo di assicurare sia la qualità biologica dei tessuti, a partire dalla raccolta delle materie prime, sia la conformità a standard ambientali e di re-sponsabilità sociale dei processi di manifattura, fino all’etichettatura del prodotto finito. Lo standard GOTS è gestito dall’International Working Group on Global Organic Textile Standard. Fanno parte del sistema GOTS anche nove Organismi di Certifi-

    cazione, due dei quali operano in Italia. www.global-standard.org/

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    CRITERI AMBIENTALI AVANZATI I prodotti devono soddisfare oltre ai requisiti di cui ai criteri base.

    Fibre riciclate

    I prodotti devono contenere almeno il 30% in peso di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo. Verifica: Gli offerenti devono dichiarare, per ciascun prodotto, il contenuto di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo espresso in percentuale sul peso totale del prodotto stesso. L’aggiudicatario provvisorio deve fornire la documentazione attestante l’esatta composizione del prodotto finito indicando l’origine delle fibre riciclate utilizzate, verificata e certificata da un ente terzo indipendente.

    Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l’ottenimento dell’Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)

    Verifica: tutti i prodotti muniti dell’etichetta ecologica europea per i prodotti tessili sono considerati conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

    Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica:

    I prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008. Nella composizione di un prodotto, non è ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e fibre naturali convenzionali dello stesso tipo. Verifica: Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del materiale tessile stesso. L’aggiudicatario provvisorio è tenuto a dimostrare la composizione del prodotto e la conformità dei metodi di coltivazione delle fibre utilizzate a quanto stabilito nei Regolamenti CE 834/2007 e CE 889/2008, tramite controlli di processo effettuati e certificati da enti terzi indipendenti. Criteri prestazionali I criteri ambientali e sociali sono accompagnati da criteri prestazionali per garantire i requisiti di durabilità del prodotto finito, facendo riferimento all’indicazione di parametri fisico-chimici relativi a caratteristiche che incidono sulla durata stessa, quali ad es. la resistenza allo sfregamento (UNI EN ISO 12917), comportamento al lavaggio (UNI EN ISO 3175) , ecc.) [le norme citate sono il riferimento per la definizione di criteri prestazionali]. La tracciabilità della filiera di fornitura Il settore del tessile è soggetto a forti feno-meni di delocalizzazione produttiva, nell’ambito dei quali si manifestano criticità dal punto di vista del rispetto dei fonda-mentali diritti umani e sociali. La trasparen-za nella filiera produttiva, la tracciabilità del percorso dei materiali e dei prodotti, nel loro “ciclo di vita”, rappresenta un elemento strategico fondamentale per garantire la sostenibilità del prodotto.

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    PARTE IV ASPETTI SOCIALI La catena di fornitura del settore tessile è molto complessa, spesso frammentata e localizzata anche in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani fondamentali e l’applicazione di standard minimi relativi alle condizioni di lavoro. E’ stata recentemente sviluppata a tale proposito la metodologia Social Life Cycle Assessment (S-LCA finalizzata a valutare le ricadute sociali del prodotto, al fine di migliorare le condizioni sociali degli stakeholders che sono coinvolti nel ciclo di vita dello stesso. Nonostante il tema sia di recente sviluppo, negli ultimi anni c’è stata una forte accelerazione, possibile anche grazie alla pubblicazione delle Linee Guida della UNEP/ SETAC Life Cycle Initiative, che forniscono un framework metodologico proprio per applicare la S-LCA. Anche se numerosi sono ancora gli aspetti da sviluppare, tuttavia una prima ossatura del metodo è pronta ed ora servono quindi casi studio su cui testarlo e ulteriormente svilupparlo. Per la prima volta da quando è stato avviato il progetto APE, è stata affrontato il tema di introdurre negli appalti pubblici anche gli aspetti sociali.6 Il D.Lgs. 163/06 - Codice dei contratti pubblici all’art. 69, comma 2 in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando, che le condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. Anche il Decreto Interministeriale 135/08 - Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, al par. 4.3, precisa che i criteri ambientali minimi sono le “indicazioni tecniche” del Piano d’Azione Nazionale, che consisteranno sia in considerazioni generali che in considerazioni specifiche di natura prevalentemente ambientale e, quando possibile, etico-sociale. Il quadro normativo vigente in Europa in tema di appalti pubblici prevede già alcune misure relative alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro, come quelle relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla necessaria valutazione dell’adeguatezza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro (che considera anche la dimensione previdenziale e assistenziale) e al costo relativo alla sicurezza (art. 86 commi 3-bis e 3-ter; art. 87 comma 2 lettera g). Il quadro normativo consente inoltre alle stazioni appaltanti la possibilità di chiedere particolari condizioni di esecuzione contrattuale che possono attenere ad esigenze di carattere sociale (art. 69, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/06). Nelle presenti Linee Guida, per “criteri sociali” si intendono i criteri tesi a promuovere l’applicazione, lungo la catena di fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale e definiti da: - la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (ar. 25 e 35); - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; - le Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International

    Labour Organization – ILO), su: lavoro senza costrizione (29,105), parità di trattamento (100, 111), esclusione del lavoro minorile (138,182), libertà sindacali (87,98,13 5), salario vivibile (26), orario dignitoso (1), sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro (174,176);

    - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza).

    6 Per quanto riguarda il rispetto di criteri sociali, in Italia, è stata recentemente emana la Legge 08.04.10, n.55, Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (GURI 21/04/10, n.92 - Serie generale), di cui mancano ancora i decreti attuativi, che istituisce un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. “art. 1 comma 3 3. Nell’etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l’impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all’Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull’esclusione dell’impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale. art. 1 comma 4. L’impiego dell’indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6, 7, 8 e 9, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.”

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    Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, occorre garantire la conformità allo standard più elevato. A livello europeo sono il tema è già stato trattato all’interno dei seguenti progetti per la promozione di criteri sociali negli appalti pubblici Il progetto RESPIRO – Responsibility in Procurement Partners: ICLEI (coordinatore), Eurocities, European Construction Industry Federation (FIEC), European Federation of Building and Wood Workers (EFBWW), European Trade Union Federation of Textiles, Clothing and Leather (ETUF – TCL), European Apparel and Textile Organisation (EURATEX). Obiettivo: facilitare l’introduzione di requisiti di responsabilità sociale all’interno delle procedure d’appalto nei settori edile e tessile-abbigliamento. European Observatory on Fair Trade Public Procurement - artners: European Fair Trade Association (EFTA), Ideas (Spagna), ACTM-Altromercato (Italia), Oxfam (Belgio) e ICLEI. Obiettivo:realizzare una piattaforma per facilitare la diffusione del commercio equo e solidale negli appalti pubblici . Alcuni stati europei hanno una esperienza pluriennale sul tema, da queste esperinze è possibile individuare alcuni aspetti comuni (Olanda, Norvergia, Svezia).

    • I criteri sociali sono applicati come clausole contrattuali, quindi successivamente all’individuazione del contraente

    • I criteri sociali fanno riferimento a standard internazionali (Convenzioni dell’ILO, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU)

    • Il monitoraggio della conformità avviene, in prima istanza, con strumenti di auto-valutazione (i questionari)

    • L’importanza di analisi, valutazione e gestione del rischio lungo la catena di fornitura • Il dialogo tra Pubbliche Amministrazioni e fornitori, l’attivazione di un flusso di informazioni, la

    gradualità delle soluzioni • Il riferimento agli audit, cioè alle verifiche ispettive come mezzo di prova per superare le

    difficoltà relative all’accertamento di situazioni ritenute rischiose A livello internazionale sono disponibili due tipi di certificazione: Commercio Equo e Solidale e SA8000. Il marchio del Commercio Equo e Solidale mira a garantire che il prodotto sia ottenuto rispettando i

    seguenti criteri: • partecipazione dei piccoli produttori alle decisioni nelle loro organizzazioni, • assicura condizioni di accesso al mercato eque, • fornisce una garanzia di continuità; • assicura possibilità di prefinanziamento e microcredito; • fissa degli standard da rispettare in materia di condizioni di lavoro, salari,

    lavoro minorile e ambiente. Il rispetto dei criteri è garantito da un’organizzazione indipendente, che rilascia le licenze per l’uso del marchio sui prodotti certificati. Disponibili in Italia prodotti tessili in cotone con certificazione del commercio equo e solidale

    La SA8000 Si tratta del primo standard emanato a livello internazionale sulla responsabilità sociale di un’azienda ed applicabile ad aziende appartenenti a qualsiasi settore, allo scopo di dimostrarne l’ottemperanza ai requisiti minimi in termini di diritti umani e sociali. Nello specifico, lo standard è composto da requisiti collegati alla tematica dei diritti umani, quali:

    • lavoro minorile • lavoro obbligato • salute e sicurezza • libertà di associazione e diritto alla contrattazione

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    • discriminazione • procedure disciplinari • orario di lavoro • retribuzione • sistemi di gestione.

    Nel mondo ci sono oltre 2150 aziende certificate SA8000 (53% in Europa). In Italia su 836 aziende certificate, 44 appartengono al settore tessile (250 nel mondo). Nel 2010 è uscita la ISO 26000 che è uno standard di indirizzo e fornisce suggerimenti e raccomandazioni sulla Responsabilità Sociale. Non si tratta di uno standard certificabile, ma piuttosto di un modello che propone le pratiche migliori da cui le organizzazioni possono prendere spunto per adattare le proprie linee guida per il funzionamento dei processi interni, della supply chain e dei mercati. www.saasaccreditation.org www.fabricaethica.it/ Numero di organizzazioni certificate SA8000 per nazionalità.

    Italy

    India

    China

    Pakistan

    Czech RepublicTaiwan ThailandLithuania GREECE Sri Lanka

    SpainHong Kong

    Portugal

    VietnamRomania

    Brazil

    Other

    Fonte: SAAS 2010 Iniziativa Multi-Stakeholder (MSI): un’organizzazione nella quale sono rappresentati vari portatori di interessi, come imprese, sindacati e organizzazioni non governative, che generalmente adotta un codice di condotta ed un sistema di verifica indipendente, con la finalità di assicurare che determinati standard sociali sono rispettati da parte delle imprese aderenti. Esempi di iniziative Multi-Stakeholder sono: Fair Wear Foundation (FWF), Ethical Trading Initiative (ETI), Fair Labor Association (FLA). Accanto a queste iniziative opera la Clean Clothes Campaign (Abiti Puliti), una rete di azione e solidarietà internazionale che coinvolge 13 paesi europei, Italia compresa, mettendo in collegamento oltre 250 realtà di base fra attivisti, sindacati, difensori dei diritti umani e di genere, per denunciare i casi di sfruttamento nell’industria tessile mondiale. Essa ha l’obiettivo di porre fine all’oppressione, allo sfruttamento e agli abusi che subiscono molti lavoratori, per la maggioranza donne e spesso bambini, impiegati in questo settore.

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    Le Pubbliche Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, possono contribuire a migliorare il soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al contempo lo sviluppo del mercato globale nel rispetto tali diritti e condizioni. L’applicazione dei criteri sociali si basa sulla qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro che si debbono verificare lungo l’intera la catena di fornitura. Per questo motivo, l’approccio proposto si basa sulla trasparenza e la tracciabilità. Per facilitare il rispetto dei criteri sociali, la stazione appaltante può quindi inserire opportune condizioni di esecuzione contrattuale, riportate nell’Allegato I, oltre a connotare con riferimenti sociali l’oggetto dell’appalto. Le clausole contrattuali possono prevedere la realizzazione del dialogo con l’aggiudicatario dell’appalto, l’attivazione del flusso di informazioni, e quindi il monitoraggio del rispetto delle stesse clausole. Secondo le seguenti fasi: 1. Inserimento di clausole relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni

    di esecuzione contrattuale: le clausole da inserire nel capitolato speciale e nel contratto di fornitura riguardano gli impegni assunti dall’aggiudicatario relativi alla conformità agli standard sociali minimi (di cui all’Allegato I), le clausole sono inserite già in fase di gara in modo da informare preventivamente tutti i partecipanti;

    2. Sottoscrizione di una “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”: la dichiarazione (da allegare al capitolato e al contratto di fornitura) riporta l’assunzione di impegni dell’aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, e la collaborazione con l’Amministrazione aggiudicatrice per il monitoraggio degli impegni assunti in riferimento alla commessa oggetto della fornitura (Allegato II);

    3. Monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi: nel corso della durata del contratto, l’Amministrazione invia all’aggiudicatario un questionario relativo al monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi (vedi gli Allegati III), che è tenuto a compilare ed inviare all’Amministrazione entro congrui termini stabiliti dalla stessa; essa analizzerà il questionario allo scopo di valutare il rischio di potenziale violazione delle clausole contrattuali (gli standard sociali minimi), e quindi per l’eventuale effettuazione di ulteriori attività di cui ai punti successivi; il questionario è parte integrante della documentazione contrattuale, e quindi le informazioni fornite dall’aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi dal DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci;

    4. Richieste di chiarimenti ed incontri: l’Amministrazione richiede chiarimenti all’aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute nel questionario, nonché organizza incontri tesi a soddisfare necessità informative dell’aggiudicatario, a facilitare la soluzione di eventuali problemi connessi alle informazioni richieste dall’Amministrazione, ecc.;

    5. Verifiche ispettive: l’Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa effettuare per proprio conto da soggetti specificatamente incaricati, finalizzate a monitorare il rispetto delle clausole contrattuali;

    6. Azioni correttive: l’aggiudicatario potrà essere tenuto a effettuare adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori, di cui l’Amministrazione aggiudicatrice potrà chiederne l’attuazione entro i termini stabiliti dalla stessa; l’Aggiudicatario sarà tenuto a dimostrare che le clausole sono rispettate e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate;

    7. Penalità: l’Amministrazione aggiudicatrice stabilisce specifiche penalità nel caso di mancata o incompleta compilazione del questionario di monitoraggio da parte dell’aggiudicatario. Le penalità, proporzionali alla gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, possono prevedere anche la risoluzione del contratto.

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    FONTI UTILIZZATE Arpa Piemonte – Analisi del ciclo produttivo del settore tessile-laniero. Asqual, Ifth - Revision of the Textile Eco-label, 2007 Associazione Internazionale per la Ricerca e Prova nel campo dell'Ecologia Tessile - Oeko-tex standard 100 – Condizioni generali e particolari. Edizione 02/2009.

    Associazione Internazionale per la Ricerca e Prova nel campo dell'Ecologia Tessile - Oeko-tex standard 200 – Metodi di prova. Edizione 01/2009. Commission Staff Working Group, Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement, 19/10/2010 Documenti preparatori per il Rapporto Tecnico UNI - Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturieri, in pelle e accessori, 2009 Decisione della Commissione 2002/371/CE del 15.05.2002 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE Decisione della Commissione 2009/567/CE del 9 luglio 2009 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili European Commission. July 2003. Integrated Pollution Prevention and Control – Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry. ICLEI per la Commissione Europea – GPP Training Toolkit: scheda tecnica di prodotto per acquisti verdi della Pubblica Amministrazione, marzo 2009 ICLEI per la Commissione Europea – GPP Training Toolkit: textiles background product report, 2008. ISPRA – Manuale tecnico Ecolabel per prodotti tessili, 2009 Studio sull’integrazione di considerazioni sociali negli appalti pubblici nell’Unione Europea, UE 2008 Dichiarazione Ambientale di Prodotto per tovaglia e tovagliolo 100% cotone 32/2 cardato, INDUSTRIA TESSILE GASTALDI Spa, 2007 The sustainability of cotton, Consequences for man and environment, Wageningen University, 2006 Requisiti specifici di prodotto (PCR) per la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) per Biancheria da tavola uso industriale e Privato,, Swedish Environmental, Management Council, 2006 UNI/TR 11359:2010: Gestione della sicurezza dei prodotti tessili, di abbigliamento, arredamento, calzaturiero, in pelle e accessori, 2010 UNEP, Setac Guidelines for social life cycle assessment of products, 2009 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm http://www.cleanclothes.org/ http://www.abitipuliti.org/ http://fairwear.org/ http://www.fairlabor.org/ http://www.itglwf.org/ http://www.respiro-project.org/ http://www.etuf-tcl.org/ http://www.swedwatch.org/en http://www.remei.ch/en/ http://www.clearingthehurdles.org/ http://www.etiskhandel.no/English/

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    GLOSSARIO Convenzioni ILO: sono trattati internazionali legalmente vincolanti, sottoposti alla ratifica da parte degli Stati membri dell’ILO. Attraverso la ratifica, le Convenzioni entrano in vigore nell’ordinamento giuridico degli Stati membri. Essi si impegnano all’applicazione delle Convenzioni nella legislazione e nella prassi, ed a presentare periodicamente un rapporto sulle misure adottate. Convenzioni ILO fondamentali: sono le otto Convenzioni che riguardano principi e diritti del lavoro che ILO ha identificato come “fondamentali”: la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l’abolizione effettiva del lavoro minorile e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. Attualmente sono oltre 1.200 le ratifiche di queste Convenzioni, rappresentanti l’86% del numero delle possibili ratifiche. Commercio equo e solidale: è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale (Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006). Catena di fornitura: l’insieme costituito dai distributori, i produttori e i fornitori di tutti i prodotti tessili che sono oggetto del contratto, incluso i sub-fornitori, che possono progettare, commercializzare, fabbricare e/o fornire beni che sono usati nella produzione e nella fornitura del prodotto finale. ILO: International Labour Organization, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile dell’adozione e dell’attuazione delle norme internazionali del lavoro. E’ un’organizzazione tripartita, ossia governata da rappresentanti dei Governi, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Attualmente sono 183 gli Stati membri dell’Organizzazione. Salario dignitoso: salario che permette di garantire al lavoratore e al suo nucleo familiare di quattro persone (due adulti e due bambini) i bisogni fondamentali (alimentazione, abitazione, educazione, salute, abbigliamento, trasporti) con una settimana lavorativa di 48 ore. Produttore: impresa che realizza i prodotti, anche attraverso fornitori e sub-fornitori; Proprietario di marchio: impresa proprietaria dei diritti sui marchi apposti sui prodotti forniti Rivenditore o grossista: impresa che rivende prodotti realizzati da altre imprese Sostanze chimiche pericolose Sostanze che presentano proprietà intrinseche tali da costituire una fonte di pericolo “potenziale” per l’uomo e per l’ambiente e che corrispondono ai criteri relativi ai pericoli fisici, per la salute o per l’ambiente definiti nell’Allegato VI della Direttiva 67/548/CE (ovvero nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I del Regolamento N. 1272/2008/CE). Sostanze chimiche estremamente preoccupanti Le sostanze comunemente denominate "sostanze estremamente problematiche" (Substances of Very High Concern - SVHC) ossia le sostanze che soddisfano i criteri definiti all'articolo 57 del Regolamento REACH, sono: Sostanze chimiche CMR Sono le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione secondo i punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’Allegato VI della Direttiva 67/548/CE (ovvero secondo i punti 3.5, 3.6 e 3.7 dell’Allegato I del Regolamento N. 1272/2008/CE). Sostanze chimiche PBT e vPvB Sono le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche e le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili ,ovvero che rispondono ai criteri di identificazione riportati in Allegato XIII del Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH). Sostanze chimiche critiche Sono tutte le sostanze chimiche pericolose e altamente problematiche.

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    ALLEGATO I Bozza Criteri sociali - Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali) Testo da inserire tra le condizioni di esecuzione contrattuale (es.: nel capitolato speciale d’appalto e nel contratto d’appalto).

    Conformità a standard sociali minimi I beni oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d’appalto, che deve essere sottoscritta dall’offerente (Allegato n. … :“Dichiarazione di Conformità a standard sociali minimi”). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l’aggiudicatario sarà tenuto a: 1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto; 2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; 3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa; 4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura; 5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all’Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l’applicazione delle sanzioni previste al par. … del presente contratto/capitolato speciale. Non è tenuto a documentare le fasi predette da 1 a 5 l’aggiudicatario che dimostri di trovarsi in una delle tre situazioni sotto descritte: a. partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Mulsti-Stakeholder Initiative – MSI); b. abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d’Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti; c. fornisca all’Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l’appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del “commercio equo e solidale”, come definito dall’Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006;

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    ALLEGATO II Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (Allegato n. …..al capitolato e al contratto di fornitura) Il sottoscritto………….in qualità di rappresentante legale di……………………………..DICHIARA: che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da: - le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182; - Convention concerning Occupational Safety and Health and the Working Environment (n° 155); - la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; - art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”; - la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e assistenza). Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato. Convenzioni fondamentali dell’ILO: Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182) - I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione. - L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi). - I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità. - Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adotta