LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER ... - GRUPPI ELETTROGENI 41 6.8 - IMPIANTI TERMOTECNICI 41...

79
Edizione: Febbraio 1999 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LOCALI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA SISTEMA DI VIE DI USCITA DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI PER IL PUBBLICO STRUTTURE E MATERIALI AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTIVITÀ PARTICOLARI SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO : NORME , PROCEDURE E COMPITI GESTIONE DELLA SICUREZZA E NORME DI ESERCIZIO QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Transcript of LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER ... - GRUPPI ELETTROGENI 41 6.8 - IMPIANTI TERMOTECNICI 41...

E d i z i o n e : F e b b r a i o 1 9 9 9

Ministero dell ' InternoCOMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - UDINE

“ per ignem per undas celerrime“

G U I D A T E C N I C A N . 3G U I D A T E C N I C A N . 3

LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDIPER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN

LOCALI O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO¯v ¯v¯v¯v ¯v¯v¯v ¯v¯

¯ A S P E T T I T E C N I C I E P R O C E D U R A L I ¯

♦ C A M P O D I A P P L I C A Z I O N E E S C O P O D E L L A G U I D A

♦ I T E R P R O C E D U R A L E E D O C U M E N T A Z I O N E T E C N I C A

♦ S I S T E M A D I V I E D I U S C I T A

♦ D I S T R I B U Z I O N E E S I S T E M A Z I O N E D E I P O S T I P E R I L P U B B L I C O

♦ S T R U T T U R E E M A T E R I A L I

♦ A R E E E D I M P I A N T I A R I S C H I O S P E C I F I C O

♦ I M P I A N T I E D A T T R E Z Z A T U R E D I P R O T E Z I O N E A N T I N C E N D I O

♦ A T T I V I T À P A R T I C O L A R I

♦ S E R V I Z I O D I V I G I L A N Z A A N T I N C E N D I O : N O R M E, P R O C E D U R E E C O M P I T I

♦ G E S T I O N E D E L L A S I C U R E Z Z A E N O R M E D I E S E R C I Z I O

♦ Q U A D R O D I R I F E R I M E N T O N O R M A T I V O

D o t t . I n g . A m e d e o M o n a c oD o t t . I n g . A m e d e o M o n a c o

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 d i 7 9

L I N E E G U I D A D I P R E V E N Z I O N E I N C E N D I P E R M A N I F E S T A Z I O N I

T E M P O R A N E E I N L O C A L I O L U O G H I A P E R T I A L P U B B L I C O

I N D I C E pag

PARTE 1 A - ASPETTI GENERALI , NORMATIVI E PROCEDURALI 4

1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA 4

1.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ASSOGGETTABILITÀ AI CONTROLLI 4

1.2 - APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO 9

1.3 - MISURE TECNICHE APPLICABILI 11

2 - ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA 13

2.1 - ITER PROCEDURALE 13

2.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA 152.2.1 - GENERALITÀ 15

2.2.2 - SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 16

2.2 .3 - RELAZIONE TECNICA 17

2.2.4 - ELABORATI GRAFICI 17

2.3 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SEMPLIFICATE

PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 18

• MODELLO DI “CERTIFICAZIONE ” ( fac - s imi le ) 19

• MODELLO DI “DICHIARAZIONE ” ( fac - s imi le ) 21

PARTE 2 A - ASPETTI TECNICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 22

3 - SISTEMA DI VIE DI USCITA 22

3.1 - GENERALITÀ 22

3.2 - NUMERO DELLE USCITE 23

3.3 - LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 24

3.4 - LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA 24

3.5 - PORTE 25

3.6 - SCALE - ASCENSORI - SCALE MOBILI 25

3.7 - VIE DI ESODO PER PERSONE DISABILI 26

4 - DISTRIBUZIO NE E SISTEMAZIONE DEI POSTI PER IL PUBBLICO 26

4.1 - DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE 26

4.2 - SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE 26

4.3 - SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI 27

4.4 - CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO DEI SEDILI 28

4.5 - PALCHI , TRIBUNE E SIMILI 28

5 - STRUTTURE E MA TERIALI 30

5.1 - GENERALITÀ 30

5.2 - RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 31

5.3 - RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA 32

5.4 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI 34

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 d i 7 9

6 - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO 36

6.1 - GENERALITÀ 36

6.2 - DEPOSITI ED AUTORIMESSE 36

6.3 - IMPIANTI ELETTRICI - GENERALITÀ 37

6.4 - IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA 39

6.5 - IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA 40

6.6 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 41

6.7 - GRUPPI ELETTROGENI 41

6.8 - IMPIANTI TERMOTECNICI 41

6.9 - UTILIZZAZIONE DI GAS COMBUSTIBILE ; G P L 42

6.10 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E /O VENTILAZIONE 46

7 - IMPIANTI ED ATTR EZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 47

7.1 - ESTINTORI 47

7.2 - NASPI DN 20 E /O IDRANTI ANTINCENDIO INTERNI DN 45 48

7.3 - IDRANTI ESTERNI DN 70 49

8 - ATTIVITÀ PARTIC O L A R I 49

8.1 - CIRCHI , PARCHI DI DIVERTIMENTO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI 49

8.2 - TEATRI -TENDA , TENDONI , COPERTURE A TENDA , E SIMILI 53

8 .3 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI IN LUOGHI E SPAZI ALL’APERTO O IN

LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 P O S T I 55

8.4 - PISCINE 56

8.5 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI IN IMPIANTI SPORTIVI 57

8.6 - SPETTACOLI PIROTECNICI 59

9 - SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO: NORME, PROCEDURE E COMPITI 60

9.1 - SERVIZIO VIGILFUOCO DI VIGILANZA ANTINCENDIO 60

9.2 - SERVIZIO INTERNO DI VIGILANZA ANTINCENDIO 63

10 - GESTIONE DELLA SICUREZZA E NORME DI ESERCIZIO 63

PARTE 3 A - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 66

• REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931 N . 773 : TESTO UNICO DELLE LEGGIDI PUBBLICA SICUREZZA 66

• REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940 N . 635 : REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONEDEL T .U . 18.6 .1931, N ° 773, DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA 66

• D .M . 19.8.1996 - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDIPER LA PROGETTAZIONE , COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEI LOCALIDI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO 67

• D .M . 18 .3 .1996 - NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L 'ESERCIZIODEGLI IMPIANTI SPORTIVI 72

• DM 20.5 .1992 N . 569 - REGOLAMENTO CONTENENTE NORME DI SICUREZZA

ANTINCENDIO PER GLI EDIFICI STORICI E ARTISTICI DESTINATI A MUSEI ,GALLERIE , ESPOSIZIONI E MOSTRE 76

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 d i 7 9

p a r t e 1 a – A S P E T T I G E N E R A L I , N O R M A T I V I

E P R O C E D U R A L I

1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO DELLA GUIDA

1.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ED ASSOGGETTABILITÀ AI CONTROLLI

1.1.1 - La presente “guida tecnica” di prevenzione incendi è indirizzata a“manifestazioni temporanee” di qualsiasi genere, da svolgersi in localipubblici o luoghi all’aperto.

Tali manifestazioni consistono generalmente in attività caratterizzate dallapresenza di un numero notevole di persone, e che, per tale motivo, in casodi incendio e/o incidenti possono presentare problematiche rilevanti ai finidella salvaguardia della vita umana.

Molte manifestazioni temporanee possono essere classificabili come luoghi olocali di “pubblico spettacolo”, ed in tale caso sono soggette al controllo dellaCommissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (nelseguito indicata brevemente come C.P.V.L.P.S.), facente capo alla Prefettura.

Tale obbligo deriva dall’applicazione del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773,intitolato “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (in seguito indicatobrevemente come T.U.L.P.S.), che all’art. 80 prevede che “l ’autorità dipubblica sicurezza non può concedere la licenza per l‘apertura di un teatro odi un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da unacommissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza diuscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”,mentre l’art.141 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (RD6.5.1940, n. 635), prevede che “per l’applicazione dell’articolo 80 della legge èistituita in ogni provincia una commissione permanente di vigilanzanominata ogni anno dal prefetto che la presiede”.

Per le manifestazioni temporanee sussisteva un obbligo di controllo anche da partedei Vigili del Fuoco, indipendente da quello previsto dal T.U.L.P.S per laC.P.V.L.P.S., ma recentemente il DPR 12.1.1998, n. 37, all’art. 9, comma1, haabrogato l’art. 15, comma primo, numero 5, del DPR 577/82, che prevedeva “le visitedi controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi permanifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico,sprovvisti di tale certificato....” da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Per effetto di tale abrogazione le manifestazioni temporanee non sono piùsoggette (in quanto tali) al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco, e pertantonon è più necessario né richiedere il rilascio del CPI per tali manifestazioni,né inviare al Comando VF le documentazioni tecniche relative agli aspetti disicurezza antincendio delle manifestazioni medesime.

Rimane tuttavia inteso che, nei casi in cui nell’ambito di una “manifestazionetemporanea” dovessero sussistere anche attività soggette a controlli diprevenzione incendi per effetto del DM 16.2.1982 (es.: impianti termici conpotenzialità superiore a 100.000 Kcal/h - serbatoi gpl con capacità superiore a 0,3m3 – depositi di bombole di gpl con capacità complessiva superiore a 75 Kg -

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 d i 7 9

gruppi elettrogeni con potenza superiore a 25 Kw - etc.), per quelle specificheattività subentra anche una competenza dei controlli da parte dei Vigili del Fuoco,che saranno effettuati secondo le nuove procedure previste da recenti normative.

Le competenze della C.P.V.L.P.S sono comunque rimaste immutate, ed i Vigilidel Fuoco, presenti in quella Commissione come componenti, provvedonopertanto in quella sede alla verifica della sussistenza dei necessari requisiti disicurezza antincendio, e ad impartire le prescrizioni del caso, qualora necessario,secondo le indicazioni contenute nella presente Guida.

Nel seguito di questa Guida Tecnica verranno riportate alcune delle fontinormative citate in precedenza.

1.1.2 - Come conseguenza di quanto descritto in precedenza, le manifestazionitemporanee, da un punto di vista autorizzativo, possono distinguersi in:

Ø manifestazioni soggette al controllo della C.P.V.L.P.S.;

Ø manifestazioni non soggette al controllo della C.P.V.L.P.S.;

È importante evidenziare che l’assoggettabilità o meno di una manifestazionetemporanea al controllo della C.P.V.L.P.S. dipende unicamente dalla tipologia edalle caratteristiche della manifestazione (secondo le indicazioni riportate nelseguito), e non dipende dal numero delle persone presenti (affollamento ocapienza); il limite di capienza di 100 persone, riportato in alcune normative (es:DM 16.2.1982 - attività 83; DM 19.8.1996 - titolo XI), riguarda unicamente aspettilegati alla assoggettabilità di una attività di pubblico spettacolo ai controlli diprevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, e quindiriguarda un requisito separato ed indipendente dalla attività della C.P.V.L.P.S.

È inoltre opportuno specificare fin d’ora che anche l’eventuale esenzione daicontrolli della C.P.V.L.P.S. per una manifestazione, non esentaassolutamente il titolare dell’attività dall’obbligo di attuare ed osservarecomunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio necessari per lamanifestazione medesima, per la tutela della incolumità sia dei lavoratoriaddetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti; a tal riguardo sarannofornite in seguito ulteriori precisazioni.

1.1.3 - Molte manifestazioni temporanee, da svolgersi in locali pubblici o inluoghi all’aperto, sono comunque soggette al controllo della CommissioneProvinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (art. 80 T.U.L.P.S.).

Tali sono, ad esempio, le manifestazioni configurabili nelle indicazioni dell'Art. 1del DM 19.8.1996 (in particolare ai punti: g - teatri tenda; h - circhi; i - luoghidestinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l - luoghi all’aperto,ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impiantiappositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite perlo stazionamento del pubblico), e/o nell'attività 83 del DM 16.2.1982 (locali dispettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti).

A titolo esemplificativo si può anche fare riferimento in particolare alle seguentitipologie di manifestazioni temporanee:

v Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentementeattrezzati e/o autorizzati per trattenimenti, o comunque autorizzati per attività didiverso genere, e che vengono temporaneamente modificati negli allestimentie/o nella disposizione dell’arredo; ad esempio si possono citare:

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 d i 7 9

• manifestazioni musicali o teatrali svolte in palasport, in stadi, in palestre;

• trattenimenti danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici;

• conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici,in palestre, in alberghi;

• manifestazioni varie (concerti, trattenimenti danzanti, karaoke,mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia)svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centricommerciali, scuole, alberghi, etc;

v Manifestazioni che si svolgono in “luogo all’aperto” (con ciò intendendo“luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impiantiappositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con struttureapposite per lo stazionamento pubblico” [DM 19.8.1996]); si richiamal’attenzione sul fatto che tali luoghi o spazi all’aperto devono esseredelimitati e circoscritti, e l’accesso deve essere subordinato adeterminate condizioni; ad esempio:

• trattenimenti danzanti

• sagre

• manifestazioni musicali o teatrali o concerti

• manifestazioni sportive

• spettacoli di arte varia

• mostre e fiere

• esposizioni

• circhi, spettacoli ambulanti, luna-park

• spettacoli pirotecnici

1.1.4 - Tuttavia è necessario precisare che in alcuni casi sarà opportunoverificare, di volta in volta, se per quella specifica occasione ricorrel’applicabilità dell’art. 80 T.U.L.P.S., e quindi l’assoggettabilità ai controlli dellaC.P.V.L.P.S., perché alcune manifestazioni sono state ritenute esentate da talicontrolli se ricorre una certa tipologia organizzativa.

Si riportano di seguito alcuni esempi significativi:

ÄÄ PUBBLIC I ESERCIZ I (R I S T O R A N T I – BAR – PIANO -BAR ) CHE

ORGANIZZANO P ICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI PER LA PROPRIA

CLIENTELA : possono ipo t i zza rs i s i t uaz ion i d i ve rse :

_ Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (applicabilità dell’art. 80

T.U.L.P.S.) le seguenti situazioni:

• Trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite conuna esibizione che può richiamare una forte affluenza dispettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblicotrattenimento; locale idoneo all’espletamento delle esibizionidell’artista ed all’accoglimento prolungato dei clienti; modificadella distribuzione abituale dell’arredo [tavoli, sedie, impiantoluci]; aree libere per il ballo; etc.)

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 d i 7 9

• Locali in cui sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento esvago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza dellastruttura è riferita a: pedane, camerini degli artisti, allestimentiscenici, uscite di sicurezza, etc.

_ Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non appl icab i l i tà

del l ’art . 80 T.U.L.P.S.) le seguenti situazioni:

• Piccoli trattenimenti che si svolgono nell’esercizio pubblico dovela clientela accede solo per la consumazione;

• Trattenimenti organizzati allo scopo di attirare la clientela,senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senzache ci sia nel locale l’apprestamento di elementi tali daconfigurarne una trasformazione;

• Trattenimenti musicali allestiti occasionalmente etemporaneamente in locali pubblici dove l’attività principale è laristorazione e lo spettacolo rappresenta solo un’attivitàcomplementare di allietamento.

ÄÄ PUBBLICI ESERCIZI IN CUI È COLLOCATO L’APPARECCHIO MUSICALE “KARAOKE ” (OSIMILI) :

_ Sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S . (appl icabi l i tà del l ’art. 80

T.U.L.P.S.) i pubblici esercizi nei quali il “karaoke” viene installato insale appositamente allestite, con capienza superiore a 100 persone,e rese idonee all’espletamento di esibizioni canore edall’accoglimento prolungato degli avventori.

_ Non sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell’art.

80 T.U.L.P.S.) i pubblici esercizi nei quali il “karaoke” viene installato allastregua di un juke-box, o di un televisore, o di un apparecchio radio.

ÄÄ PUBBLIC I ESERCIZ I DOVE SONO INSTALLATI APPARECCHI D ID I V E R T I M E N T O , AUTOMATICI E NON (SALE G IOCHI ) :

_ Non sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S . (non appl icabi l i tà del l ’art .

80 T.U.L.P.S.) i pubblici esercizi in cui gli avventori sostano senzaassistere a manifestazioni di spettacolo.

ÄÄ A U D I T O R I E S A L E C O N V E G N O :

_ Non sono soggetti ai controlli della C.P.V.L.P.S . (non appl icabi l i tà del l ’art .

80 T.U.L.P.S.) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative, dipertinenza di sedi di associazioni o enti.

ÄÄ F IERE , MOSTRE ED ESPOSIZ IONI .

Si richiama il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezzadel Ministero dell'Interno (nota del 14.5.1997), che sottolinea come, intema di applicabil ità dell'art. 80 T.U.L.P.S. ai locali destinati ad ospitarefiere, mostre ed esposizioni, nella legislazione vigente manca unanozione che abbia una rilevanza giuridica.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 8 d i 7 9

Si rileva infatti che, nella loro più semplice espressione, fiere, mercati,mostre, si riferiscono a luoghi più o meno attrezzati significando che,accanto a fiere che hanno una funzione semplicemente mercantile, ve nesono altre preminentemente di informazione e di promozione; in altritermini gli istituti di diritto privato che gravitano attorno ad una dellepredette manifestazioni non sono fissi, ma variano a seconda dellemodalità con cui gli organizzatori regolano la manifestazione stessa;pertanto, ai fini che qui interessano, appare opportuno distinguere lepredette manifestazioni secondo il seguente criterio:

_ Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (appl icabi l i tà dell ’art. 80

T.U.L.P.S.) le manifestazioni che sono disciplinate dall 'art. 115 delT.U.L.P.S. (Non possono aprirsi o condurre agenzie di prestiti su pegno oaltre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto formadi agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senzalicenza del questore. .....), e dall’art. 208 del correlato Regolamento diesecuzione (Deve munirsi della licenza, di cui all’art. 115 della legge,chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo,temporanea esposizione di merce anche a scopo di pubblicità o dicommissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte).

Solo per queste, infatti, si pone il problema dell'intervento dellaC.P.V.L.P.S., che è tenuta a pronunciarsi sull 'agibilità della strutturadestinata ad ospitare pubblico, al momento della costruzione ed ognivolta che intervengano sostanziali modifiche strutturali.

Qualora nei predetti locali si svolgano attività di natura diversa da quelleper le quali è stata costruita la struttura, sarà necessario munirsi delparere tecnico della citata Commissione, in ordine alla sicurezzadell'edificio ed alla idoneità dello stesso ad accogliere pubblico.

_ Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (non appl icabi l i tà dell ’art.

80 T.U.L.P.S.) invece le manifestazioni disciplinate dal R.D.L. 29.1.1934 n.454 (convert i to in legge 5.7.1934, n. 1607) e sottoposte al controllo delMinistero dell’Industria, Commercio ed Artigianato.

Ä LUOGHI ALL ’APERTO

Anche per i luoghi e spazi all 'aperto si richiama il parere espresso dalDipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (nota del14.5.1997), che può cosi sintetizzarsi:

_ Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (appl icabi l i tà dell ’art. 80

T.U.L.P.S.) le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spaziall’aperto che sono delimitati e circoscritti (teatri, campi sportivi,esposizioni, mostre e fiere) , nei quali l’accesso è subordinato adeterminate condizioni, attrezzati con impianti appositamentedestinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite perlo stazionamento pubblico .

_ Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (non applicabilità dell ’art.

80 T.U.L.P.S.) invece le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spaziall’aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e difatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamentedestinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacolie/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l’uso di palchi o

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 9 d i 7 9

pedane per artisti (purché di altezza non superiore a m 0,8), e/o l’uso diattrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora),purché installate in aree non accessibili al pubblico.

1.2 - APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

1.2.1 - Come già detto in precedenza, è comunque opportuno evidenziareche l’esenzione da alcuni controlli preventivi non esenta assolutamente iltitolare dell’attività dall’obbligo di attuare comunque tutti i provvedimenti disicurezza necessari per la manifestazione, per la tutela della incolumità siadei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti.

A tal riguardo si evidenzia che il D.M. 19.8.1996 (Approvazione della regola tecnicadi prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali diintrattenimento e di pubblico spettacolo) prevede specificamente l’applicabilità dimisure di sicurezza anche per attività escluse dal suo campo di applicazione; inparticolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti del citato DM:

ÄÄ T I T O L O I X - L U O G H I E S P A Z I A L L ’A P E R T O

• L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate adaccogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni dicui al presente decreto.

• L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigentidisposizioni sugli impianti sportivi.

• Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo diapplicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lostazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti alrilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e ladichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firmadi tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

ÄÄ T I T O L O X - L O C A L I M U L T I U S O

• Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai locali multiuso,fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di prevenzione incendi.

• Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale diintrattenimenti e spettacoli, si applicano le norme previste per i suddetti impiantiquando vengono utilizzati per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo.

ÄÄ TITOLO XI - LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE

• Per i locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti eriunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegatorelative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all’esecuzione aregola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ognicontrollo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

(N.B.: Si r ichiama ancora al l ’attenzione che l ’assoggettabi l i tà o meno di unamanifestazione temporanea al control lo del la C.P.V.L.P.S. dipende unicamentedalla t ipologia e dal le caratterist iche del la manifestazione, e non dipende dalnumero del le persone presenti (capienza); i l l imite di capienza di 100 personeriguarda quindi unicamente aspett i legati al la assoggettabi l i tà di una att iv i tà dipubblico spettacolo ai control l i di prevenzione incendi da parte dei ComandiProvincial i dei Vigi l i del Fuoco, e quindi r iguarda un requisito separato edindipendente dal la att iv i tà del la C.P.V.L.P.S.).

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 0 d i 7 9

1.2.2 - Si ritiene infine opportuno evidenziare che anche la normativa vigenteper la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (es.: DPR 547/55; D.Lgs. 626/94;DM 10.3.1998) impone misure di sicurezza (anche di tipo antincendio) chedevono essere applicate, in modo molto vasto e generalizzato, anche a tutte leattività ad uso civile con presenza di lavoratori dipendenti, indipendentementedal fatto che una attività sia o non sia soggetta a controlli della C.P.V.L.P.S. odei Vigili del Fuoco, e quindi anche in molti dei casi oggetto della presenteguida, per le seguenti motivazioni:

• La normativa vigente per la tutela dei lavoratori sul luogo di lavoroprevede l'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza (e quindi anchedi sicurezza antincendio) per tutti i luoghi di lavoro;

• Il DPR 547/55, all 'art. 33, impone che “in tutte le aziende ..... devonoessere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare laincolumità dei lavoratori in caso di incendio ", ed all'art. 14 (nuova

formulazione) prevede che “le porte dei locali di lavoro devono, pernumero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentireuna rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribilidall'interno durante il lavoro”.

• Il D.L. 626/94 (Attuazione di direttive CEE riguardanti il miglioramento dellasicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) impone obblighiancora più estesi e dettagliati a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e deipreposti (come indicato più dettagliatamente nel seguito);

• Sentenze della magistratura, anche recenti (es: Corte suprema diCassazione), hanno più volte riaffermato il principio per cui “le norme diprevenzione degli infortuni sul lavoro devono trovare applicazioneanche a beneficio delle persone che occasionalmente si trovano neiluoghi di lavoro, essendo la loro integrità fisica meritevole diprotezione non meno di quella dei lavoratori ”;

• Tale orientamento, certamente condivisibile, significa di fatto estenderel'applicazione obbligatoria di misure di sicurezza a tutte le attività conpresenza di lavoratori, ma nella loro interezza ed a favore di tutte lepersone presenti a qualsiasi titolo nell'ambito dell'attività, e quindi,per le applicazioni della presente Guida Tecnica, anche allemanifestazioni che prevedono l'impiego di lavoratori dipendenti, o ad essiassimilati, indipendentemente dalle dimensioni dell'attività, dal numero dipersone presenti, e dalla circostanza che l'attività possa risultare anchenon soggetta al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco e/o di altri Enti(es: C.P.V.L.P.S.).

1.2.3 - Pertanto, anche per manifestazioni e/o attività eventualmenteesentate da controlli preventivi di Enti quali la C.P.V.L.P.S. o i Vigili delFuoco, sussiste comunque un obbligo normativo di attuazione e di rispettodi misure di sicurezza antincendio, ed in tali casi l'attuazione e l'osservanzadelle misure di sicurezza necessarie é demandata alla piena, esclusiva ediretta responsabilità del "titolare dell 'attività" , e potrà avvenire applicandole disposizioni normative esistenti, e le indicazioni tecniche descritte nelseguito della presente Guida Tecnica.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 1 d i 7 9

1.3 - MISURE TECNICHE APPLICABIL I

1.3.1 - Le misure tecniche di sicurezza antincendio da applicare nelle singolesituazioni sono descritte nelle normative tecniche specifiche (laddove esistenti),o possono essere desunte dai criteri tecnici generali di sicurezza antincendio.

Per quanto applicabile alle singole manifestazioni, la normativa tecnicafondamentale di riferimento è costituita da:

• D.M. 19.8.1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzioneincendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali diintrattenimento e di pubblico spettacolo.

• D.M. 18.3.1996 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degliimpianti sportivi.

• D.M. 20.5.1992 N. 569 - Regolamento contenente norme di sicurezzaantincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie,esposizioni e mostre.

• D.M. 22.2.1996 n. 261 - Regolamento recante norme sui servizi divigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacoloe trattenimento.

• D.M. 30.11.1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici diprevenzione incendi

• D.Lgs. 14.8.1996 n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEEconcernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o disalute sul luogo di lavoro.

• D.M. 10.3.1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per lagestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (per quanto applicabile).

• normative specifiche relative ad impianti e/o luoghi a rischio specifico(norme VF – norme CEI – norme UNI-CIG – norme UNI – etc) .

• successive modifiche ed integrazioni delle normative citate;

1.3.2 - Per le attività non specificamente regolamentate, si applicano, conanalogia ad altre normative esistenti, i principi di base e le misure tecnichefondamentali previste dal combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR577/82, nonché, ove applicabili, i criteri tecnici indicati nei succitati DPR547/55, nel D.Lgs. 626/94 e nel DM 10.3.1998.

Il combinato disposto degli art. 3 e 13 del DPR 577/82 prevede che, tenendopresenti le esigenze funzionali e costruttive delle attività, siano applicate leseguenti misure tecniche fondamentali:

ÄÄ Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilitàdell'insorgere dell'incendio ..... (omissis) .....

ÄÄ Misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenzedell'incendio ..... (omissis) .....

1.3.3 - Il D.Lgs. 626/94 prevede, tra l’altro, che:

ÄÄ Il “datore di lavoro” è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutelapreviste dall’art. 3 (es.: eliminazione dei rischi ….. e, ove ciò non èpossibile, loro riduzione al minimo; sostituzione di ciò che è pericoloso con

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 2 d i 7 9

ciò che non lo è, o è meno pericoloso; misure di protezione collettiva edindividuale; misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, dilotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave edimmediato; etc.), e, in relazione alla natura dell'attività ….. deve valutare …..

i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

ÄÄ All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora undocumento contenente:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salutedurante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per lavalutazione stessa.

- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate inconseguenza della valutazione di cui alla lettera "a".

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire ilmiglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

ÄÄ Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono osovrintendono le attività indicate all’art. 1 (cioè: “tutt i i settori di att ivitàprivati o pubblici”), nell 'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze,adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute di lavoratori, ein particolare:

- designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione dellemisure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione deilavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di prontosoccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

... (omissis) ...

- adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso diemergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

... (omissis) ...

- adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi edell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave eimmediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numerodelle persone presenti.

1.3.4 - Pertanto, allo scopo di agevolare l’applicazione di tali orientamenti dicarattere generale, la presente guida tecnica fornisce indicazioni utili edintegrative delle regole tecniche esistenti .

Infatti i criteri tecnici indicati nella presente guida non intendono, ovviamente,sostituirsi alle normative vigenti, e pertanto si intendono applicabili per tutti, esoli, gli aspetti non regolamentati diversamente da specifiche normative.

Inoltre, in considerazione del fatto che la normativa tecnica di riferimento èin alcuni casi tuttora carente, o assente, o frammentaria, la presente guidatecnica si propone di indicare le linee guida di prevenzione incendi daseguire per tali attività.

A tale scopo sono stati evidenziati alcuni aspetti fondamentali previsti dallevigenti normative, e, nei casi di assenza di precisi riferimenti normativi,

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 3 d i 7 9

sono stati indicati i criteri tecnici normalmente seguiti da questo ComandoProvinciale Vigilfuoco nei casi citati.

Rimane altresì la facoltà, nei casi possibili e con le procedure previste, diconcordare fra le parti in modo esplicito soluzioni diverse da quelle descritte.

2 - ITER PROCEDURALE E DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 - ITER PROCEDURALE

Al fine di attivare i previsti controlli (C.P.V.L.P.S.) per le attività soggette acontrollo, e/o allo scopo di accertare comunque la caratteristiche disicurezza di una manifestazione, potranno essere seguite le proceduredescritte nel seguito.

2.1.1 - Per le attività soggette a controllo (vedi precedente punto 1.1) ènecessario richiedere i previsti controlli della Commissione Provinciale diVigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per una verifica globale degliaspetti di sicurezza (parere preventivo e sopralluogo).

I controlli previsti dalle vigenti procedure, e che abitualmente vengonoeffettuati, sono:

Ø La C.P.V.L.P.S. esamina preventivamente la documentazionetecnico-illustrativa relativa ad una manifestazione, al fine di una primaverifica globale degli aspetti di sicurezza previsti per lamanifestazione medesima, esprimendo un parere in merito;

Ø La C.P.V.L.P.S. inoltre effettua, dopo che tutti i lavori di allestimentosiano stati completati, un sopralluogo tecnico per l'accertamento dellacorretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza;

2.1.2 - La documentazione tecnico-illustrativa presentata alla C.P.V.L.P.S.deve essere idonea ad attestare in modo completo la corretta predisposizionee/o realizzazione delle opere e degli impianti, la sussistenza dei requisiti disicurezza necessari, la regolarità e validità di dispositivi, materiali,attrezzature ed impianti, nonché la predisposizione di idonee procedureattinenti la gestione della sicurezza (vedi ulteriori indicazioni nel seguito dellaGuida), al fine di consentire una preventiva ed obiettiva valutazione tecnicadella manifestazione che si intende effettuare.

Nei successivi capitoli di questa Guida Tecnica si forniscono alcune specificheindicazioni sulla documentazione tecnica da presentare, nonché sulle correttemodalità di applicazione dei criteri tecnici fondamentali che saranno oggetto divalutazione in sede di parere preventivo e/o di visita di controllo.

2.1.3 - I controlli di competenza della C.P.V.L.P.S. (parere preventivo esopralluogo tecnico) devono essere richiesti con congruo anticipo ,secondo le indicazioni della Prefettura, al fine di consentire una correttaprogrammazione dei controlli medesimi; di norma si richiede che la richiestapervenga alla Segreteria della C.P.V.L.P.S. almeno 15 giorni prima dellamanifestazione.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 4 d i 7 9

2.1.4 - Il sopralluogo della Commissione Provinciale per l'accertamento dellecondizioni generali di sicurezza per ogni singola manifestazione puònecessariamente essere effettuato soltanto dopo che tutti i lavori diallestimento siano stati completati, perché è necessario che la valutazionedella Commissione sia riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgeràla manifestazione in esame; per tale motivo, nella richiesta di sopralluogo dovràessere sempre specificata la data (e se necessario l’orario) a partire dalla qualelo stesso potrà essere utilmente effettuato.

All'atto dei sopralluoghi è consigliabile che siano presenti tecnici qualificati ingrado di relazionare con competenza, completezza e conoscenza sui diversiaspetti della sicurezza, al fine di consentire una corretta valutazione.

2.1.5 - Poiché il più delle volte il completamento degli allestimenti precede solodi poche ore l'inizio della manifestazione stessa, può frequentemente accadereche non sia possibile disporre in tempo utile, da parte della C.P.V.L.P.S., isopralluoghi necessari per effettuare i suddetti accertamenti.

2.1.6 - Qualora il sopralluogo tecnico della Commissione Provinciale non potesseessere effettuato in tempo utile per l'inizio della manifestazione, sarà comunqueopportuno che i tecnici eventualmente delegati dal Sindaco si avvalgano delleprocedure e dei criteri tecnici indicati in questa Guida Tecnica.

In tali casi il Sindaco , cui compete in linea generale l'onere del rilasciodell'agibilità, al fine di valutare nell'ambito dei propri poteri e competenzel'opportunità di autorizzare comunque la manifestazione, potrà acquisire agliatti certificazioni, sottoscritte da professionisti iscritti all'albo professionale edabilitati nel campo della prevenzione incendi (DM 25.3.1985; legge 818/84 -art.1), attestanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativavigente e/o descritti nella presente guida, o quanto altro comunque ritenutonecessario per la sicurezza della manifestazione da svolgere.

2.1.7 - Anche per manifestazioni non soggette a controlli preventivi, nei casi incui dovesse comunque sussistere l'esigenza di imporre e/o accertare il rispettodella normativa tecnica e/o di misure di sicurezza (ad esempio, l'accertamento daparte dei Comuni del "rispetto delle norme antincendio" ai fini del rilasciodell'abitabilità e/o agibilità), ed in mancanza di specifici organi tecnici di controllo, aparere dello scrivente potrebbero essere utile richiedere specifiche "certificazioni"rilasciate da professionisti abilitati nel campo della prevenzione incendi, attestantila sussistenza dei requisiti di sicurezza necessari.

2.1.8 - Nel seguito della Guida Tecnica è riportato un facsimile di"certificazione e dichiarazione di regolare esecuzione", che potrà costituireuna utile indicazione per i professionisti incaricati dell’attuazione e/o dellaverifica delle misure di sicurezza, e per i responsabili delle singolemanifestazioni; naturalmente tali certificazioni e dichiarazioni potranno essereintegrate e/o modificate secondo le particolari esigenze della manifestazioneconsiderata, ed in conformità agli aspetti di sicurezza interessati.

2.1.9 - Per tutte le manifestazioni è necessario prevedere lapredisposizione, a cura del gestore, di idonee procedure attinenti lagestione della sicurezza, e in particolare dovrà essere predisposto unadeguato servizio interno di vigilanza antincendio.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 5 d i 7 9

Inoltre, per alcune manifestazioni di pubblico spettacolo l'attuale normativaprevede che i Vigili del Fuoco effettuino obbligatoriamente un servizio divigilanza antincendio .

Il D.M. 22.2.1996 n. 261 (Regolamento recante norme sui servizi di vigilanzaantincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo etrattenimento) descrive i luoghi e le occasioni in cui il servizio di vigilanzaantincendio da parte dei Vigili del Fuoco deve essere obbligatoriamenterichiesto da parte dei titolari delle attività.

In un successivo Capitolo di questa Guida Tecnica sono descritte piùdettagliate informazioni sulla predisposizione ed organizzazione dei servizidi vigilanza antincendio, sia vigilfuoco sia interno, e sui compiti da affidarein particolare al servizio interno di vigilanza antincendio.

Si evidenzia tuttavia fin d’ora che l’eventuale presenza di un servizio divigilanza antincendio effettuato dai Vigili del Fuoco non esonera dallapredisposizione, comunque obbligatoria ed a cura del responsabile dellamanifestazione, di procedure per la gestione della sicurezza, e dallapresenza di un adeguato servizio interno di vigilanza antincendio.

2.2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

2 .2 .1 - GENERALITÀ

La C.P.V.L.P.S. esamina preventivamente la documentazione tecnico-illustrativa relativa ad una manifestazione, al fine di una prima verifica globaledegli aspetti di sicurezza previsti per la manifestazione medesima, esprimendoun parere in merito, ed inoltre effettua, dopo che tutti i lavori di allestimentosiano stati completati, un sopralluogo tecnico per l'accertamento dellacorretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza.

Qualora sussistessero impedimenti per l’effettuazione di tali controlli daparte della C.P.V.L.P.S., in alcuni casi tale Commissione potrà delegare lacosiddetta “Commissione ridotta” , prevista dall’art. 142 del Regolamentoper l’esecuzione del T.U.L.P.S., per il controllo delle condizioni di sicurezza.

Anche per manifestazioni non soggette a controlli preventivi da parte dellaC.P.V.L.P.S., il Sindaco, nei casi in cui lo ritenga comunque opportuno, potràaltresì richiedere un accertamento delle condizioni di sicurezza, avvalendosianche di certificazioni prodotte da professionisti abilitati.

In tutti i casi occorre pertanto documentare, mediante idonea documentazionetecnica, la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e/odescritti nella presente guida, o quanto altro comunque ritenuto necessario per lasicurezza della manifestazione da svolgere (corretta realizzazione delle opere edegli impianti; regolarità e validità di dispositivi, materiali, attrezzature ed impianti;corretta organizzazione della gestione della sicurezza e norme di esercizio; etc.).

Una prima parte della documentazione deve essere presentata preventivamenteper consentire l'esame del progetto (quando previsto); in tale fase di esameprogetto è opportuno e necessario fornire tutti i possibili riferimenti interessantila prevenzione incendi, nel modo più dettagliato possibile, mediante unadocumentazione progettuale redatta secondo le indicazioni riportate nel seguito,che deve comprendere:

• scheda informativa generale, contenenti tutte le informazioni generalisull’attività;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 6 d i 7 9

• relazione tecnica descrittiva delle soluzioni attuate e degli impiantiinstallati, con riferimento alle normative ed ai criteri di sicurezza attinenti laprevenzione incendi;

• elaborati grafici realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M.30.11.1983, e rispecchianti la reale situazione dell'attività;

Tale documentazione progettuale deve essere tale da raggiungere in modosoddisfacente i seguenti obiettivi:

• Deve consentire di accertare la rispondenza alle norme vigenti o, in mancanza,ai criteri generali di prevenzione incendi; questo aspetto costituisce condizionenecessaria per l’ottenimento di un parere favorevole sul progetto.

• Deve essere sufficientemente dettagliata in modo da evitare la mancatavalutazione preventiva di elementi che potrebbero poi rivelarsi importantiper la sicurezza; ciò perché aspetti di sicurezza antincendio trattatisuperficialmente in fase di esame progetto, e quindi non sufficientementechiariti e/o concordati preliminarmente, potrebbero poi essere oggetto dicontenzioso in sede di controllo finale per il rilascio di CPI.

Successivamente, prima del sopralluogo tecnico, dovrà essere presentataulteriore documentazione, idonea ad attestare che la realizzazione di opere edimpianti, e l’organizzazione della sicurezza, sono conformi a quanto previsto eda quanto necessario; tale ulteriore documentazione deve comprendere:

• certificati e/o omologazioni rilasciate da enti o laboratori legalmenteautorizzati (D.M. 26.03.1985);

• dichiarazioni e/o attestazioni e/o certificazioni rilasciate da professionistilegalmente autorizzati (D.M. 25.03.1985 e/o altre normative specifiche)nell'ambito delle rispettive competenze professionali;

• dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dal titolare dell'attività per gliaspetti di competenza;

• deve essere descritta e documentata l'avvenuta predisposizione, da partedel titolare e/o del responsabile della manifestazione, di idonee procedureattinenti la gestione della sicurezza.

Nei casi in cui la documentazione prevista per la fase preventiva non siastata presentata, o nei casi in cui siano intervenute varianti non previsteinizialmente, tale documentazione dovrà essere presentata o integrata infase di sopralluogo tecnico.

Si segnala infine l'opportunità, quale condizione utile e spesso necessariaper un esito positivo del sopralluogo tecnico, che all'atto di tale controllosiano presenti tecnici qualificati, in grado di relazionare con competenza,completezza e conoscenza sui diversi aspetti della sicurezza attinenti lamanifestazione in esame.

Nel seguito vengono fornite utili informazioni sui contenuti delledocumentazioni indicate.

2 .2 .2 - SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

La scheda informativa generale deve comprendere:

a - Dati ed informazioni generali sulla manifestazione (es.: ragione sociale;nominativo ed indirizzo del titolare e/o del responsabile dell’attività;tipologia ed indirizzo dell'attività; attività soggette a controllo esistenti o

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 7 d i 7 9

previste nell'ambito del complesso; riferimento ad eventuale pratica diPrevenzione Incendi preesistente; etc.)

b - Dati generali di prevenzione incendi del tipo di intervento in progetto (es.:tipologia dell'intervento progettuale; specificare se trattasi di nuovoinsediamento, modifica, ampliamento o ristrutturazione di attivitàesistente; elencazione delle norme di sicurezza antincendio cui si fariferimento; eventuale bibliografia specializzata di riferimento; etc.)

La scheda informativa generale deve essere sempre presentata per tutte lemanifestazioni, e deve essere sempre riferita all’intero complesso, anche neicasi di modifiche o ampliamenti o ristrutturazioni di una parte dell’attività.

2 .2 .3 - RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica deve essere redatta con riferimento agli elaboratigrafici, ed in conformità a simboli, termini e definizioni di cui al D.M.30.11.1983 (termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi),al D.M. 19.8.1996 (approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi perla progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e dipubblico spettacolo), al D.M. 18.3.1996 (norme di sicurezza per la costruzione el'esercizio degli impianti sportivi).

Dovrà comunque chiaramente evidenziare la conoscenza e l'osservanza deicriteri generali di prevenzione incendi e delle normative specifiche, edescrivere in modo sintetico, ma ben chiaro, i requisiti di seguito indicati,con riferimento agli aspetti applicati nella manifestazione in esame:

• Descrizione delle caratteristiche generali della manifestazione (es.: areaoccupata; tipo di manifestazione; programma e attività previste; modalitàdi utilizzazione dei luoghi e/o locali; affollamenti massimi ipotizzabili,suddivisi per luoghi, e/o locali, e/o piani; etc.) ;

• Caratteristiche di strutture e materiali (es.: tipologie costruttive; resistenza alfuoco; carico d'incendio; compartimentazioni; reazione al fuoco; etc.);

• Vie di uscita: criteri e dati di dimensionamento (larghezza, numero eposizione delle uscite; lunghezza e larghezza dei percorsi; massimoaffollamento ipotizzabile; capacità di deflusso); scale (tipo, numero,ubicazione, caratteristiche); porte (tipo, dimensioni, caratteristiche,conformità normativa); luoghi sicuri (criteri, ubicazione, dimensionamento);

• Impianti elettrici normali e di emergenza; illuminazione di sicurezza; impiantidi messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

• Impianti termici; cucine; gruppi elettrogeni; impianti di distribuzione gas;

• Descrizione e schema di eventuali altri impianti tecnologici; aree e/o impiantia rischio specifico;

• Descrizione di attrezzature e impianti antincendio disponibili (estintori, idranti,impianti rivelazione incendi ed allarme, impianti di spegnimento fissi, etc.);

• Predisposizione di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza.

2.2.4 - ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici dovranno essere quotati, chiaramente leggibili, e redattiutilizzando la simbologia di cui al D.M.30.11.1983; in particolare si richiedono glielaborati di seguito descritti, ed altri ritenuti eventualmente utili per illustrareaspetti di prevenzione incendi.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 8 d i 7 9

_ Planimetria generale in scala opportuna (1:500; 1:1000; 1:2000) rappresentantel'area di pertinenza dell'attività in esame, dalla quale risulti chiaramente:

• Configurazione planimetrica dell'attività in esame e confini di proprietà;

• Ubicazione e configurazione di manufatti, strutture, impianti,apparecchiature inerenti la manifestazione; in particolare :

§ edifici e/o locali utilizzati;

§ palchi e/o tribune;

§ impianti elettrici;

§ cucine; impianti termici;

§ depositi di bombole di gas e/o di sostanze infiammabili;

§ idranti e altre risorse idriche;

_ In caso di utilizzazione di locali chiusi, piante (e se necessario ancheprospetti e sezioni) in scala opportuna (1:50, 1:100; 1:200), rappresentantitutti i luoghi utilizzati, con esatta e chiara indicazione di:

• Articolazione planovolumetrica (elementi strutturali; compartimentiantincendio; sistemi di vie d'uscita normali e di sicurezza);

• Destinazione d'uso di ogni locale e/o area, con la reale configurazione diarredi interni, e con l'indicazione della disposizione e del numero di postia sedere e/o in piedi;

• Ubicazione e caratteristiche di: installazioni, palchi, tribune,eventualmente previsti; locali e/o impianti a rischio specifico; presì diantincendio (idranti, naspi, estintori, impianti antincendio, sistemi fissi dispegnimento, sistemi di rilevazione e segnalazione, etc.); superfici diaerazione e di evacuazione fumi;

2 . 3 - C E R T I F I C A Z I O N I E D I C H I A R A Z I O N I S E M P L I F I C A T E P E RM A N I F E S T A Z I O N I T E M P O R A N E E

Al momento del sopralluogo tecnico per la verifica degli adempimenti di sicurezzaantincendio, o comunque prima dell'inizio della manifestazione, è necessarioacquisire agli atti, certificazioni e/o dichiarazioni che attestino sia la correttapredisposizione dei requisiti tecnici, sia la chiara volontà del responsabile dellamanifestazione di mantenere in efficienza quanto attuato e/o predisposto, sia lapredisposizione di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza.

A tale scopo, è stato predisposto un fac-simile di “modello di certificazione”,da far sottoscrivere da professionista abilitato , ed un fac-simile di “modello didichiarazione” da fare sottoscrivere dal responsabile della manifestazione .

Naturalmente, tali modelli di certificazione e di dichiarazione costituiscono unasemplificazione della documentazione necessaria, e potranno essereconsiderate esaurienti solo nei casi di minore complessità.

Nei casi di maggiore complessità, o ogni qualvolta si ritenga necessario, talimodelli di certificazione e di dichiarazione potranno essere integrati e/omodificati secondo le particolari esigenze e caratteristiche della manifestazione,in conformità agli aspetti di sicurezza interessati per l'occasione, e secondo leindicazioni fornite nella presente Guida Tecnica.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 1 9 d i 7 9

( F A C - S I M I L E)

M O D E L L O D I “ C E R T I F I C A Z I O N E ”(QUESTA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA PROFESSIONISTA ABIL ITATO ;

OMETTERE LE PARTI CHE EVENTUALMENTE NON RICORRONO NELLA MANIFESTAZIONE IN ESAME)

Il sottoscritto _____________________________________________________

iscritto all'albo professionale dei ____________________________________

ed autorizzato alla certificazione ai sensi del D.M. 25.01.1985,

C E R T I F I C A

secondo quanto previsto all'art. 18 del DPR 29.7.1982, n. 577, e con riferimento

alla manifestazione : _______________________________________________

l'osservanza dei requisiti di seguito elencati :

• Sono state adottate misure idonee per prevenire gli incendi e pertutelare la incolumità delle persone.

• Le sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico sono statepredisposte in conformità alle normative vigenti e/o alle prescrizioniimpartite, e comunque in modo da tutelarne la sicurezza.

• Sono state predisposte e segnalate vie di esodo tali da consentire, in casodi necessità, l'agevole e rapido allontanamento delle persone presenti.

• Sono integralmente applicate le disposizioni sulla segnaletica disicurezza previste dal D. Lgs. 14.8.1996, N. 493 , espressamentefinalizzate alla sicurezza antincendio.

• I palchi, le tribune, i solai, le scale, i piani di calpestio in genere conpassaggio di pubblico, sono collaudati tenendo conto delle eventualisollecitazioni dinamiche, verticali ed orizzontali, dovute a movimenti di folla.

• Il montaggio e la consistenza di coperture a tenda, pensiline, strutture dicopertura di palchi, tribune, parcheggi e simili, e qualsiasi struttura sospesae/o in posizione tale da determinare un potenziale pericolo per le persone, ètale da assicurare la stabilità anche per sovraccarico accidentale dovuto aneve, vento, o avverse condizioni atmosferiche in genere.

• Le ringhiere, i parapetti, le balaustre, le separazioni per il pubblico ingenere, sono atte a sopportare forti sollecitazioni.

• I requisiti di "resistenza al fuoco" degli elementi strutturali dei localiutilizzati sono stati valutati secondo le prescrizioni e le modalità di provastabilite dalla Circolare M.I. n. 91 del 14.9.1961, e nel rispetto di quantoprevisto dal D.M. 6.3.1985, e successive modifiche ed integrazioni.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 0 d i 7 9

• I requisiti di "resistenza al fuoco" delle strutture portanti in legno deilocali utilizzati sono stati valutati secondo quanto previsto dal D.M.6.3.1986, e successive modifiche ed integrazioni.

• Le caratteristiche di "reazione al fuoco" dei materiali impiegati all'internodei locali sono conformi a quanto previsto dal D.M. 19.8.1996, n. 149.

• Gli impianti elettrici installati sono realizzati a regola d'arte, inconformità a quanto previsto dalla legge 1.3.1968, n. 186.

• Il sistema di il luminazione di sicurezza installato è realizzato a regolad'arte; garantisce una affidabile segnalazione delle vie di esodo; haalimentazione autonoma che, per durata e livello di il luminazione,consente un ordinato sfollamento.

• Gli impianti e le attrezzature per l'utilizzazione e/o la distribuzione di gascombustibile sono realizzati secondo le regole della buona tecnica per lasicurezza, in conformità a quanto previsto dalla legge 6.12.1971, n. 1083.

• Gli impianti a rischio specifico pertinenti l 'attività sono realizzati inconformità alle specifiche normative e/o a perfetta regola d'arte.

• I sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente finalizzati allaprevenzione degli incendi sono stati realizzati a regola d'arte, inconformità alle normative vigenti e/o alle prescrizioni impartite.

• Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche edubicazione sono tali da consentire un primo efficace intervento su unprincipio d'incendio, e gli agenti estinguenti utilizzati sono compatibilicon le sostanze presenti nell 'attività.

Data Firma e timbro del professionista

_________________ ___________________________

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 1 d i 7 9

( F A C - S I M I L E)

M O D E L L O D I “ D I C H I A R A Z I O N E ”(QUESTA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL RESPONSABILE DELL ’ATTIVITÀ ;

OMETTERE LE PARTI CHE EVENTUALMENTE NON RICORRONO NELLA MANIFESTAZIONE IN ESAME)

Il sottoscritto _____________________________________________________

in qualità di responsabile della manifestazione : __________________________

D I C H I A R A

di essere a conoscenza di quanto predisposto ai fini della sicurezzaantincendio, e si impegna, per quanto di propria competenza, ad assicurareuna corretta gestione della sicurezza ed al mantenimento dell'efficienzadelle soluzioni predisposte.

In particolare il sottoscritto si impegna all'osservanza di quanto segue:

• Saranno attuate ed osservate, per quanto applicabili, le limitazioni, idivieti e le condizioni di esercizio che sono state prescritte.

• È stato predisposto un servizio interno di vigilanza antincendio cheassicura durante le ore di attività la presenza contemporanea di almenon. ___ persone; il numero e l'addestramento delle persone è tale daconsentire un efficace espletamento dei compiti assegnati.

• Sono installati n. ____ estintori di tipo approvato, caricati conestinguente _______________ , e classificati ________ ; il sottoscritto siimpegna, per tutta la durata della manifestazione, a mantenerli efficienti,ed in posizione visibile, segnalata e raggiungibile.

• Il sottoscritto si impegna a mantenere, almeno per tutta la durata dellamanifestazione, l'efficienza delle soluzioni predisposte ai fini disicurezza e relative a:

Ø sistemazioni a sedere e/o in piedi per il pubblico;

Ø percorribilità e segnalazione delle vie di esodo;

Ø segnaletica di sicurezza;

Ø efficienza e condizioni di sicurezza degli impianti a rischiospecifico, con particolare riferimento agli impianti elettrici ed agliimpianti di utilizzazione di gas combustibile;

Ø efficienza di sistemi, dispositivi, attrezzature espressamentefinalizzati alla sicurezza antincendio;

Data Firma del responsabile dell’attività

_________________ _____________________________

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 2 d i 7 9

par te 2 a - ASPETTI TECNICI DI SICUREZZA ANTINCENDIO

3 - S ISTEMA D I V IE D I USCITA

3.1 - GENERALITÀ

3.1.1 - Ogni locale (o tendone, o capannone, nel seguito definitigenericamente "locale") deve essere provvisto di un sistema organizzato divie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento prevedibile edalle capacità di deflusso stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti,adduca in luogo sicuro all’esterno.

3.1.2 - L’affollamento massimo deve essere stabilito come segue:

a - Nei teatri , cinematografi , cinema-teatri, auditori, saleconvegno , teatri tenda , circhi, l’affollamento massimo deveessere pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati,compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impeditecapacità motorie;

b - Nei locali di trattenimento in genere (ovvero locali destinati atrattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici edattrezzate per accogliere spettacoli), nelle sale da ballo , nellediscoteche, l’affollamento deve essere pari a quanto risulta dalcalcolo in base ad una densità di affollamento di:

• 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;

• 1,2 persone per metro quadrato all’aperto.

3.1.3 - La densità di affollamento dovrà tenere conto anche dei vincoli previstida regolamenti igienico-sanitari.

3.1.4 - La capacità di deflusso per i locali al chiuso non deve essere superioreai seguenti valori:

a - 50 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 mrispetto al piano di riferimento;

b - 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 mrispetto al piano di riferimento;

c - 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di 7,5 mrispetto al piano di riferimento

3.1.5 - La capacità di deflusso per i locali all’aperto non deve esseresuperiore a 250 .

3.1.6 - I percorsi di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso allescale e di uscita all’esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

3.1.7 - L’altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

3.1.8 - La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata deducendol’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra glielementi sporgenti non vanno considerati quelli posti ad una altezza superiore a2 m ed i corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 3 d i 7 9

3.1.9 - Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario realizzare gradiniper superare dislivelli, gli stessi debbono avere pedate ed alzate di dimensionirispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata),ed essere segnalati con appositi dispositivi luminosi.

3.1.10 - Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri di uniformità e disimmetria rispetto all’asse longitudinale della stessa. Qualora ciò risulti impossibile,deve provvedersi ad assicurare lo sfollamento dai vari settori con opportuno studiodel movimento del pubblico in uscita e con conseguente dimensionamento deicorridoi di disimpegno interni.

3.1.11 - La pendenza dei corridoi e passaggi non può essere superiore al 12%.Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di aree ove è prevista lapresenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie, non possono averependenza superiore all8%.

3.1.12 - Quando il pavimento inclinato immette in una scala, la pendenza deveinterrompersi almeno ad una distanza dalla scala di 1,2 m.

3.1.13 - I pavimenti in genere, ed i gradini in particolare, non devono averesuperfici sdrucciolevoli.

3.1.14 - Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie devono esseretenute sgombre da neve e ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.

3.1.15 - Eventuali superfici vetrate poste in zone frequentate dal pubblico, oapplicate sulle porte, devono essere del tipo a “sicurezza” (UNI 7697: vetristratificati, o temperati, o armati).

3.1.16 - Comunque, superfici vetrate e specchi non devono essere installati sepossono trarre in inganno sulla direzione dell’uscita.

3.1.17 - Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali chepossono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

3.1.18 - Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazionedevono essere dotate di una illuminazione di sicurezza di intensitàsufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell' impianto elettrico.

3.1.19 - Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti nelle scale o nelleloro immediate vicinanze, ed, in ogni caso, devono essere ubicati in modo tale cheil loro utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo alla normalecircolazione ed al deflusso del pubblico.

3.2 - NUMERO DELLE USCITE

3.2.1 - Il numero delle uscite che da un locale adducono in luogo sicuroall’esterno deve essere sempre non inferiore a tre ; solo per i locali dicapienza non superiore a 150 persone possono essere previste due soleuscite.

3.2.2 - Dette uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.

3.2.3 - Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel verso dell’esodo conun sistema a semplice spinta.

3.2.4 - Nella determinazione del numero delle uscite possono essere computati ivani di ingresso purché dotati di porte apribili nel verso dell’esodo.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 4 d i 7 9

3.2.5 - Nei complessi multisala , ogni sala deve essere provvista di un propriosistema indipendente di vie di uscita. È consentito che gli ingressi alle singole saledall’atrio comune vengano computati nella determinazione del numero delle uscite,purché siano protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche almeno REI 30,con apertura nel verso dell’esodo e dotate di dispositivo di autochiusura.

3.3 - LARGHEZZA DELLE V IE D I USCITA

3.3.1 - La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo diuscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli (1,2 m).

3.3.2 - Per i locali con capienza non superiore a 150 persone è ammesso che leuscite abbiano larghezza inferiore a 1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purchéconteggiate come un modulo.

3.3.3 - La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero dimoduli di uscita, è determinata dal rapporto tra l’affollamento previsto al piano ela capacità di deflusso relativa.

3.3.4 - Per i locali che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totaledelle vie di uscita che immettono su luogo sicuro all’aperto, viene calcolatasommando gli affollamenti previsti su due piani consecutivi, con riferimento aquelli aventi maggiore affollamento.

3.4 - LUNGHEZZA DELLE V IE D I USCITA

3.4.1 - Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita,misurata a partire dall’interno della sala, fino a luogo sicuro, o scala disicurezza esterna, non deve essere superiore a 5 0 m, oppure 7 0 m se inpresenza di efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti dirivelazione automatica degli incendi.

3.4.2 - Per i locali distribuiti su più piani fuori terra, qualora per le caratteristicheplanovolumetriche degli stessi, non sia possibile il rispetto delle lunghezzesopra riportate, sono consentiti percorsi di uscita di maggior lunghezza alleseguenti condizioni:

a - i locali devono essere ubicati in edifici con non più di quattro piani fuoriterra;

b - le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo, devono essere ditipo protetto, con adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco, edevono immettere direttamente su luogo sicuro all’esterno;

c - la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la più vicina scalaprotetta non deve essere superiore a 40 m.

3.4.3 - I percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, vanno calcolati inlinea diretta, non considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, apartire da punti di riferimento che garantiscano l’intera copertura della sala aifini dell’esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a - da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti percorsialternativi; si considerano tali quelli che, a partire da ciascun punto diriferimento, formano un angolo maggiore di 45°;

b - qualora la condizione di cui alla precedente lettera a) non siarispettata, la lunghezza del percorso, misurata fino al punto dove c’èla possibilità di percorso alternativo, deve essere limitata a 15 m.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 5 d i 7 9

3.4.4 - Quando un percorso di esodo, a servizio di un’area riservata a personecon limitate o ridotte capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicurosuperiore a 30 m e comprende una o più rampe di scale, deve essere attrezzatocon spazi calmi.

3.5 - PORTE

3.5.1 - Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel verso dell’esodo asemplice spinta.

3.5.2 - Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, enon devono essere bloccate da alcun dispositivo che possa compromettere e/oostacolare la loro rapida e sicura apertura.

3.5.3 - Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quandosono aperti, non devono ostruire i passaggi, corridoi e pianerottoli.

3.5.4 - È vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le portescorrevoli orizzontalmente e verticalmente, le porte girevoli su asse centrale e lesaracinesche a rullo.

3.5.5 - Se le porte delle uscite di emergenza sono inserite nei portoni scorrevoli,devono risultare prive di cordoli alla base della struttura del serramento.

3.5.6 - Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sullerampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza.

3.5.7 - I serramenti delle porte di uscita devono essere provvisti di dispositivi abarre di comando tali da consentire che la pressione esercitata dal pubblico suldispositivo di apertura, posto su uno qualsiasi dei battenti, comandi in modosicuro l’apertura del serramento.

3.5.8 - Le porte devono essere di costruzione robusta.

3.5.9 - Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali disicurezza (UNI 7697: vetri stratificati, o temperati, o armati).

3.5.10 - Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativoall'altezza degli occhi.

3.6 - SCALE - ASCENSORI - SCALE MOBIL I

3.6.1 - Le scale devono avere strutture resistenti al fuoco.

3.6.2 - I gradini devono essere a pianta rettangolare, avere pedate ed alzatedi dimensioni costanti, rispettivamente non inferiore a 30 cm (pedata) e nonsuperiore a 18 cm (alzata) .

3.6.3 - Sono ammessi gradini a pianta trapezoidale , purché la pedata sia dialmeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

3.6.4 - Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più diquindici gradini. Le rampe devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m.

3.6.5 - I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle rampe.

3.6.6 - Nessuna sporgenza deve esistere nelle pareti delle scale per un’altezzadi 2 m dal piano di calpestio.

3.6.7 - I corrimano lungo le pareti non devono sporgere più di 8 cm e le loroestremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo,verso le pareti stesse.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 6 d i 7 9

3.6.8 - Le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate dicorrimano centrale.

3.6.9 - Qualora le scale siano aperte su uno o entrambi i lati, devono avereringhiere o balaustre alte almeno 1 m, atte a sopportare le sollecitazioni derivantida un rapido deflusso del pubblico in situazioni di emergenza o di panico.

3.6.10 - I vani scala devono essere provvisti superiormente di aperture diaerazione con superficie non inferiore a 1 m2, con sistema di apertura degliinfissi comandato automaticamente da rivelatori di incendio o manualmente inprossimità dell’entrata alle scale, in posizione segnalata.

3.6.11 - Gli ascensori e i montacarichi non devono essere utilizzati in caso diincendio, ad eccezione degli ascensori antincendio.

3.6.12 - Le eventuali scale mobili non vanno computate ai fini deldimensionamento delle vie di uscita.

3.6.13 - Occorre prevedere un sistema automatico che comandi il blocco dellescale mobili nonché il riporto al piano di uscita degli ascensori in caso di incendio.

3.7 - V IE D I ESODO PER PERSONE D ISABIL I

3.7.1 - Qualora nei locali dell'attività siano previste soluzioni architettoniche attea garantire l'accesso e/o la visitabilità di persone con ridotta o impedita capacitàmotoria o sensoriale, dovranno altresì essere previste, nei loro confronti,soluzioni idonee a contenere i rischi di incendio (rif. D.M. 14.6.1989, n. 236;D.M. 10.3.1998 - allegato VIII).

3.7.2 - A tale scopo deve essere previsto almeno uno "spazio calmo" perogni piano ove hanno accesso tali persone; gli "spazi calmi" devono esseredimensionati in base al numero prevedibile di possibili utilizzatori; devonoinoltre essere in numero adeguato, opportunamente distribuiti, e facilmenteraggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili; dovrannoaltresì essere agevolmente e sicuramente raggiungibili dall'esterno per isoccorsi necessari.

3.7.3 - Lo "spazio calmo" è un " luogo sicuro stat ico" (compartimentoantincendio, separato da altr i compartimenti mediante spazio scoperto ofi l tr i a prova di fumo, avente caratterist iche idonee a r icevere e contenereun predeterminato numero di persone; r i f . D.M. 30.11.1983) , cont iguo ecomunicante con una via di esodo vert icale, od in essa inserito.

Tale spazio calmo non deve costi tuire intralcio al la fruibi l i tà del le vie diesodo e deve avere caratterist iche tal i da garantire la permanenza dipersone con r idotta o impedita capacità motoria in attesa dei soccorsi.

4 - DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI PER IL PUBBLICO

4.1 - D ISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE

4.1.1 - Eventuali posti a sedere devono essere organizzati in file settori, e devonoessere realizzati, di norma, come previsto dal Titolo III del DM 19.8.1996.

4.1.2 - Nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori, sale convegno, teatritenda, circhi, i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere distribuiti in settoricon non più di 160 posti, con un massimo di 16 posti per fila e di 10 file, condistanza tra gli schienali di almeno 0,8 m.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 7 d i 7 9

4.1.3 - Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti asedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20posti per fila e di 15 file.

4.1.4 - I settori devono essere separati l’uno dall’altro mediante passaggilongitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.

4.1.5 - Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere lasciato unpassaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.

4.1.6 - Su conforme parere dell’autorità competente, si può consentire chefile al massimo di 4 posti vengano accostate alle pareti laterali della sala.

4.1.7 - Nei locali con capienza non superiore a 150 posti è consentita unalarghezza delle corsie di passaggio non inferiore a 0,9 m.

4.1.8 - In galleria , tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, deveessere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 0,6 m, misurato asedile abbassato.

4.1.9 - L’altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1 m.

4.1.10 - Nei locali di trattenimento in genere (ovvero locali destinati a trattenimentied attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accoglierespettacoli) , nelle sale da ballo, nelle discoteche, la distribuzione dei posti asedere, pur realizzata secondo le necessità, non deve in ogni caso costituireimpedimento ed ostacolo all’esodo delle persone in caso di emergenza.

4.2 - S ISTEMAZIONE DEI POSTI F ISSI A SEDERE

4.2.1 - La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondenteschienale della fila successiva deve essere di almeno 0,8 m.

4.2.2 - La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli,e di 0,45 m senza braccioli.

4.2.3 - Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo edavere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravità. Quando ladistanza tra gli schienali di file successive è di almeno 1,1 m è consentito che ilsedile sia del tipo fisso.

4.2.4 - Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.

4.2.5 - Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, può essereconcesso l’ impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente traloro in file. Ciascuna fila non può contenere più di 10 sedie in gruppi di 10file, per complessivi 500 posti al chiuso e 1300 posti all’aperto per locale.

4.2.1 - È vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.

4.3 - S ISTEMAZIONE DEI POSTI IN P IEDI

4.3.1 - In generale, nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.

4.3.2 - Nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori, sale convegno, teatritenda, circhi, non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purchésiano soddisfatte le seguenti condizioni:

a - il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35spettatori ogni 10 m2 di superficie all’uopo destinata;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 8 d i 7 9

b - i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;

c - le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, inmodo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.

4.3.3 - Negli impianti sportivi al chiuso, utilizzati occasionalmente permanifestazioni musicali dal vivo, la sistemazione del pubblico in piedinell’area destinata ad attività sportiva può consentirsi fino ad un massimo di20 spettatori ogni 10 m2 di superficie, senza ricorrere alla necessità direalizzare settori e percorsi di esodo all’ interno dell’area medesima.

La capienza del pubblico in tale area deve essere verificata sulla base dellalarghezza delle vie di esodo a servizio della stessa, e della capacità dideflusso pari a 50 persone/modulo , nonché tenendo conto delladisponibilità dei necessari servizi igienici (Circ. 21 del 18.12.1997).

4.4 - CARATTERISTICHE DI REAZIONE AL FUOCO DEI SEDIL I

4.4.1 - All'interno dei locali i sedili dovranno avere le seguenti caratteristiche direazione al fuoco:

a - i sedili imbottiti devono essere di classe 1 IM;

b - i sedili non imbottiti o non rivestiti costituiti da materiali combustibili(anche se di legno) devono essere almeno di classe 2;

c - sono ammessi sedili di classe 3 in presenza di effettivi accorgimentimigliorativi delle condizioni globali di sicurezza (quali efficaci sistemi dismaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione automaticadegli incendi e/o impianti di spegnimento automatico);

d - i sedili non imbottiti o non rivestiti, già installati alla data del27.12.1989, e costituti da materiali rigidi combustibili, non classificatialla reazione al fuoco, possono rimanere in opera fino al 31.12.1998;

4.4.2 - Per manifestazioni all'aperto , potrà essere consentito, per i sedili nonimbottiti o non rivestiti , anche l’uso di sedili non classificati alla reazione al fuoco.

4.5 - PALCHI , TRIBUNE E S IMIL I

4.5.1 - L’eventuale installazione di tribune, provvisorie o meno , deve essereconforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi, e quindi deverispondere alle caratteristiche e prescrizioni previste dalle “norme UNI 9217”(Impianti sportivi – Tribune – parte 1a, 2a e 3a); in particolare devono essererispettate le seguenti prescrizioni:

• Le tribune, mobili e/o smontabili, devono essere installate dove esistonopiani di appoggio con adeguata portanza , in rapporto alle forzetrasmesse dalle tribune stesse; in ogni caso, devono essere previstiidonei elementi di ripartizione dei carichi trasmessi dalla struttura, previoaccertamento delle caratteristiche di portanza del terreno.

• Le tribune devono essere atte a sopportare, oltre al peso proprio, unsovraccarico distribuito di 600 Kg/m2 (in proiezione orizzontale),ed ulteriori sollecitazioni dinamiche, verticali ed orizzontali,dovute al pubblico.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 2 9 d i 7 9

Tali azioni dinamiche, per tribune con posti a sedere, sono valutabili inalmeno 30 Kg/m2 per azioni verticali ed orizzontali secondo la direzioneparallela alle file dei posti, ed in almeno 15 Kg/m2 per azioni orizzontalisecondo la direzione perpendicolare alle file dei posti.

Per tribune con posti in piedi, le sollecitazioni dinamiche verticalidevono valutarsi almeno pari a 120 Kg/m2.

• Le tribune provvisorie devono essere sottoposte a collaudo statico dopola loro installazione, e successivamente devono essere verificate almenoogni 2 mesi, allo scopo di accertare se permangono le condizioni diresistenza; qualora l’installazione di una tribuna provvisoria dovesseprotrarsi oltre 10 mesi dalla data della prima installazione, la tribuna deveessere sottoposta ad un nuovo collaudo, oppure deve essere smontata erimontata, e controllata attentamente (N.B.: la norma UNI 9217 - parte 3a

definisce tribuna provvisoria una “struttura di opere temporanee per le quali èprevista una durata di esercizio, fissata dal progettista, minore di 1 anno”).

• Deve essere opportunamente precluso l’accesso del pubblico allestrutture sottostanti i piani di calpestio che compongono la tribuna e, inparticolare, devono essere protette le basi dei montanti.

• Per gli elementi orizzontali (taglieri, pedate delle scale, etc.), devonoessere previste idonee protezioni contro la caduta di oggetti e/o cosenelle zone sottostanti.

• Nel caso in cui la tribuna sia costituita da elementi metallici, deveessere collegata elettricamente a terra.

• In funzione del luogo di installazione, indipendentemente dal materialecon cui è costituita la tribuna, deve essere verificato che ilcomportamento al fuoco delle strutture (resistenza al fuoco) e deimateriali (reazione al fuoco) della tribuna sia conforme alla legislazionevigente.

• Per le tribune telescopiche devono essere previsti opportuni sistemi dibloccaggio, in modo da impedire, a tribuna aperta, spostamenti echiusure accidentali.

4.5.2 - Oltre alle tribune, anche i palchi, i solai, le scale , i piani dicalpestio in genere dove è previsto il passaggio e/o la permanenza dipubblico , devono essere realizzati e collaudati, tenendo conto anche delleeventuali sollecitazioni dinamiche, verticali ed orizzontali, dovute amovimenti di folla, per un sovraccarico non inferiore a 600 Kg/m2 .

4.5.3 - I palchi ed altri piani di calpestio in genere, non destinati al pubblico masu cui è comunque previsto il passaggio e/o la permanenza di persone, devonoessere realizzati e collaudati per i carichi di esercizio previsti dal D.M. 16.1.1996.

4.5.4 - Le zone destinate al passaggio e/o alla permanenza di pubblico, devonoessere dotate di idonei parapetti di protezione e di frangifolla , di altezza noninferiore ad 1 m; gli elementi dei parapetti devono essere tali da non permettereil passaggio, con caduta, di una sfera avente diametro massimo di 15 cm; pertribune aventi il primo gradone ad altezza dal suolo non maggiore di 60 cm, nonè necessario prevedere parapetti anteriori.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 0 d i 7 9

4.5.5 - I parapetti, le ringhiere, le balaustre, le separazioni per il pubblico ingenere, devono essere atte a sopportare forti sollecitazioni che possonoderivare da un rapido e disordinato comportamento e/o deflusso delle persone,anche in situazioni di panico; tali strutture devono inoltre avere altezza noninferiore ad 1 m., e, nella parte bassa, dovranno avere conformazione tale daimpedire la caduta accidentale di bambini e/o adulti.

4.5.6 - Le pensiline, le strutture di copertura di palchi, tribune, parcheggi esimili, e qualsiasi struttura sospesa e/o in posizione tale da determinare unpotenziale pericolo per le persone, devono essere installate in modo tale dagarantirne la stabilità anche per sovraccarichi accidentali dovuti a neve, vento,avverse condizioni meteorologiche in genere.

4.5.7 - Tutti i requisiti riferiti ad idoneità statica delle strutture e ad installazionieseguite a regola d'arte dovranno essere certificati da professionisti abilitati.

4.5.8 - La sistemazione del pubblico sulle tribune deve rispettare i seguenti criteri:

• La capienza delle tribune, per posti a sedere, è data dal numero totale deisedili, laddove esistenti, oppure si ottiene dividendo per 0,48 lo sviluppolineare in metri dei gradoni o delle panche adibiti a posti a sedere.

• Per la determinazione della capienza non si deve tenere conto deglispazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovrannoessere mantenuti liberi durante le manifestazioni.

• I percorsi di smistamento non devono necessariamente esseredimensionati in base alla capienza, e non possono avere larghezzainferiore a 60 cm.

• Sono ammessi posti in piedi negli impianti al chiuso con capienza fino a500 spettatori, ed in quelli all’aperto con capienza fino a 2.000 spettatori.

• La capienza delle tribune, per posti in piedi, si ottiene in ragione di 35spettatori per ogni 10 m2 di superficie ad essi destinata.

• Le aree riservate ai posti in piedi devono essere delimitate da barrierefrangifolla longitudinali e trasversali, con un massimo di 500 personeper area.

• Le aree riservate per posti in piedi devono essere disposte soltantoposteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi ipercorsi di ingresso e di uscita.

• Sulle tribune provvisorie non possono essere previsti posti in piedi(vedi definizione – punto 4.5.1).

5 - S T R U T T U R E E M A T E R I A L I

5.1 - GENERALITÀ

5.1.1 - I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovverooriginari di Paesi contraenti l’accordo CEE, legalmente riconosciuti sulla basedi norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciuteequivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nelcampo di applicazione disciplinato dalla presente Guida Tecnica.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 1 d i 7 9

5.1.2 - Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agliestintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisitodi resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito direazione al fuoco, si applica la normativa vigente, che prevede clausole dimutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE,stabilite nei seguenti decreti del Ministero dell’interno:

• decreto 14.12.1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali èrichiesto il requisito di resistenza al fuoco e di omologazione.

• decreto 5.8.1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito direazione al fuoco;

• decreto 12.11.1990 per gli estintori portatili;

• decreto 6.3.1992 per gli estintori carrellati;

5.2 - RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

5.2.1 - I requisiti di "resistenza al fuoco" degli elementi strutturali e costruttividegli edifici e dei locali, il dimensionamento degli spessori e delle protezioni daadottare per i vari tipi di materiali, nonché la classificazione degli edifici e deilocali stessi secondo il carico di incendio, vanno valutati e determinati secondole prescrizioni, le modalità di prova e le tabelle della Circolare del Ministerodell'Interno n. 91 del 14.9.1961 e sue successive modifiche ed integrazioni,prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementimedesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare,elementi compositi, ecc.).

5.2.2 - Per strutture in cemento armato precompresso o alleggeritol'attestazione dei requisiti di resistenza al fuoco potrà avvenire unicamentea seguito di prove sperimentali.

5.2.3 - In tutti i casi di utilizzo di elementi sottoposti a prove sperimentali, dovràessere verificata e documentata la corrispondenza dell'elemento provato conquello utilizzato, in particolare per tipologia costruttiva, modalità di utilizzo, ecarichi di esercizio.

5.2.4 - Le strutture portanti (R) e quelle separanti (REI) dei locali inseriti inedifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenzaal fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:

ALTEZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO R REI

- fino a 12 m 60 60

- superiore a 12 m e fino a 24 m 90 90

- superiore a 24 m 120 90

5.2.5 - Le strutture di pertinenza di aree a rischio specifico devono essereconformi a quanto previsto nelle relative normative.

5.2.6 - Si richiede la presentazione del calcolo della classe dei locali, e idoneaattestazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi strutturali(rispondenza a Circolare 91; calcolo teorico; certificati di prova; conformità alprototipo provato; regolare installazione; etc.).

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 2 d i 7 9

5.3 - RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA

5.3.1 - I requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi dichiusura vanno valutati ed attestati in conformità al D.M.14.12.1993 (G.U. n. 303del 28.12.1993).

5.3.2 - Possono essere installate unicamente porte (ed altri elementi di chiusuraresistenti al fuoco) valutate in conformità al D.M. 14.12.1993, ed omologate dalMinistero dell'Interno secondo quanto specificato nella Norma UNI-CNVVF 9723.

5.3.3 - Si richiama in particolare la scrupolosa osservanza dei seguenti requisiti:

a - L'installazione deve necessariamente avvenire entro il termine di validitàdel certificato di omologazione ( Rif. D.M. 17.2.1997) ;

b - L'installazione deve avvenire in piena conformità con quanto previstonella Norma UNI-CNVVF 9723, con particolare riferimento ai punti 3-4-16;

c - Le porte (e gli altri elementi di chiusura resistenti al fuoco installati)devono essere identiche in tutto al prototipo omologato, e possonodifferenziarsi unicamente per quanto previsto dal punto 3 della citata UNI9723; eventuali giunti, organi di collegamento, elementi di supportoprevisti nella realizzazione di elementi e/o sistemi di chiusura, devonoessere riprodotti nell'elemento in prova;

d - L'elemento di chiusura installato deve essere montato su una parete aventeresistenza al fuoco non minore di quella dell'elemento stesso, ed ilmontaggio deve essere conforme a quanto descritto nel resoconto di prova.

5.3.4 - Si richiede copia del certificato di omologazione, e attestazione di regolareinstallazione redatta dal direttore dei lavori o da tecnico abilitato.

5.3.5 - Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i punti 3, 4 e 16della NORMA UNI – CNVVF 9723

ÄÄ 3 - CARATTERISTICHE DELL'ELEMENTO IN PROVA

• L'elemento in prova deve essere in tutto rappresentativo dell'elemento di

chiusura completo in ogni parte e di ogni accessorio così come utilizzatonella pratica.

• Gli accessori che possono pregiudicare la resistenza al fuoco o che possono

modificare la tipologia dell'elemento devono avere gli stessi requisiti tecnici e

funzionali di quelli impiegati in opera per lo stesso elemento. I requisititecnici e funzionali devono essere conformi a quanto previsto da norme

generali di verifica dei serramenti.

• Quando possibile, l'elemento di chiusura deve essere provato in vera

grandezza; ..... (omissis) .....

• Per l'applicazione dei risultati di prova ed elementi con dimensioni diverse,

valgono le seguenti limitazioni:

a - estensione verso l'alto:

§ per misure degli elementi provati minori di 2600 mm in larghezza e

2700 mm in altezza:

+ 15 % in larghezza;

+ 10 % in altezza;

§ per misure degli elementi provati maggiori od uguali a 2600 mm in

larghezza e 2700 mm in altezza : nessun limite;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 3 d i 7 9

..... (omissis) .....

• La posa in opera dell'elemento in prova deve essere rappresentativa del suo

uso pratico.

• Eventuali giunti previsti nella realizzazione pratica del prodotto ( per

esempio: porte realizzate con elementi modulari prefabbricati) devono essere

riprodotti nell'elemento in prova.

• Quando il sistema prevede superfici di chiusura aggiuntive (sopraluce,

pannellature laterali, ecc.) le stesse superfici devono essere previste

nell'elemento in prova.

• Gli organi di collegamento fra i diversi componenti dell'elemento in prova e fra

di esso e l'elemento di supporto devono essere equivalenti per numero,distribuzione e caratteristiche a quelli usati nella pratica.

• Nell'estensione del risultato di prova ed elementi con dimensioni maggiori

devono essere presi tutti gli accorgimenti atti ad evitare un degrado dellaresistenza al fuoco( punti di chiusura, punti di ancoraggio fra i componenti,punti di fissaggio all'elemento di supporto proporzionati alla sezione frontale

e/o alle dimensioni lineari dell'elemento stesso).

• Non è consentita l'estensione ad elementi di chiusura di diversa tipologia...... (omissis) .....

Ä 4 - CARATTERISTICHE DELL'ELEMENTO DI SUPPORTO

• L'elemento in prova deve essere montato su una parete avente resistenza al

fuoco non minore di quella prevista per lo stesso elemento; onde realizzarecondizioni di prova quanto più possibile rappresentative delle condizioni di

utilizzo, la parete deve essere del tipo previsto nella pratica, particolarmentequando essa fa parte di un sistema costruttivo prefabbricato o

industrializzato.

..... (omissis) .....

• Il certificato di prova deve riportare in maniera esplicita tutti i dettagli

relativi all'elemento di supporto.

..... (omissis) .....

Ä 16 - CONTRASSEGNO

• Tutti gli elementi di chiusura classificati resistenti al fuoco a seguito di

positivo esito delle prove, devono essere contrassegnati per punzonaturain rilievo diretta o su targhetta inamovibile e leggibile anche dopoincendio in forno o accidentale, dai seguenti elementi di riferimento:

- nome del produttore;

- anno di fabbricazione;

- nominativo dell'ente di certificazione

- numero del certificato di prova;

- classe/i di resistenza al fuoco

- numero distintivo progressivo con riferimento annuale.

• Quando la faccia di esposizione al fuoco è stabilita a priori da apposite norme

o regolamenti e le prove sono state eseguite con esposizione solo su talefaccia, il contrassegno deve essere applicato sulla faccia suscettibile di essere

esposta al fuoco e deve riportare, a caratteri ben visibili e leggibili anche dopoincendio, la dicitura: " Lato suscettibile di essere esposto al fuoco".

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 4 d i 7 9

5.4 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

5.4.1 - Devono possedere precise e documentabili caratteristiche di reazione alfuoco, e devono essere omologati ai sensi del D.M. 26.6.1984 (S.O.G.U. n. 234del 25.8.1984), i seguenti materiali installati nei locali di pubblico spettacolo:pavimentazioni, pareti, coperture, soffitti, controsoffitti, e loro relativirivestimenti; tendaggi e drappeggi; sedili, poltrone e mobili imbottiti.

5.4.2 - Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali devono essere le seguenti:

• negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe , nei passaggi ingenere e nelle vie di esodo , è consentito l’impiego dei materiali di classe1 in ragione, al massimo, del 50% della loro superficie totale (pavimento +pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti partidebbono essere impiegati materiali di classe 0;

• in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento deipavimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento sianodi classe 1 ;

• i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi esimili) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1;

• le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM ;

• i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere diclasse non superiore a 2;

• i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente espostoalle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a1; nel caso di materiale isolante in vista, con componente isolante nondirettamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione alfuoco 0-1, 1-0, 1-1;

• è consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di rivestimenti ligneiopportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 direazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel D.M.6.3.1992 (G.U. n. 66 del 19.3.1992);

• per il palcoscenico e la sala è ammesso il pavimento in legno ; negli altriambienti tale tipo di pavimento può essere consentito purché stabilmenteaderente a strutture non combustibili o rivestite con materiali di classe 0;

• è consentito l’impiego del legno per i serramenti esterni ed interni;

• i lucernari devono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocementoo con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco;

• i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essereincombustibili. È consentita l’installazione di materiali isolanti combustibiliall’interno di intercapedini delimitate da strutture realizzate con materialiincombustibili ed aventi resistenza al fuoco almeno REI 30.

5.4.3 - I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi direazione al fuoco, devono essere messi in opera in aderenza agli elementicostruttivi o riempiendo con materiale incombustibile eventualiintercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), èconsentita l’installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento e dimateriali isolanti in vista, posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purchéabbiano classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e siano omologatitenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione allepossibili fonti di innesco;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 5 d i 7 9

5.4.4 - Qualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi dellecondizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalpresente decreto, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti adimpianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti di spegnimentoautomatico, può consentirsi l’impiego di materiale di classe 1, 2 e 3 in luogodelle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi,controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in aderenza per i quali èammessa esclusivamente la classe 1, nonché delle poltrone e dei mobiliimbottiti per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IM;

5.4.5 - Il materiale scenico deve possedere i seguenti requisiti:

• Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi esimili) è ammesso l’impiego di materiali combustibili di classe di reazioneal fuoco non superiore a 2.

• È consentito l‘impiego di materiali di classe superiore a 2 a condizione chesiano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali disicurezza della scena, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumiasserviti ad impianti di rivelazione automatica degli incendi e/o impianti dispegnimento automatico.

• In alternativa la classe di reazione al fuoco può essere attribuita senzal’esecuzione dei metodi di preparazione e manutenzione di cui all’allegato6 al decreto del Ministero dell’interno 26 giugno 1984, con la produzionedella relativa documentazione probante.

• Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel certificato di prova lacui validità è comunque limitata a sei mesi con l'obbligo di non effettuarelavaggi o altre operazioni di manutenzione che possano alterare lecaratteristiche di reazione al fuoco. Nei locali con scena di tipo integratonella sala, i materiali allestiti nell’area scenica devono essere di classe direazione al fuoco non superiore a 1.

5.4.6 - I materiali impiegati nella copertura dei locali devono possedere lestesse caratteristiche di reazione al fuoco descritte in precedenza per gli altrimateriali.

5.4.7 - È consentito che il materiale di copertura dei tendoni dei circhi, teatritenda e strutture similari sia di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

5.4.8 - Tutti i materiali per i quali sono richieste caratteristiche di reazione alfuoco, devono essere omologati per l'impiego specifico cui sono destinati, edevono essere installati in piena conformità alle modalità previste dall'atto diomologazione.

5.4.9 - Per ciascun materiale installato dovrà essere presentato "atto diomologazione", marchio o dichiarazione di "conformità", ed idonea dichiarazioneattestante la regolarità dell'installazione in conformità alle modalità previstedall'atto di omologazione.

5.4.10 - Nel caso di impiego occasionale di impianti sportivi per spettacoli, se siprevede l'accesso del pubblico su aree normalmente destinate al gioco e conpavimentazioni non omologate, potranno consentirsi manifestazioni di brevedurata a condizione che sia vietato fumare, sia vietato l'uso di fiamme libere e/omateriali incandescenti, e sia presente un servizio di vigilanza antincendio(interno o vigilfuoco).

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 6 d i 7 9

6 - AREE ED IMP IANTI A R ISCHIO SPECIF ICO

6.1 - GENERALITÀ

6.1.1 - Sono classificati “aree ed impianti a rischio specifico” quelli di seguito indicati:

• depositi, magazzini, archivi

• autorimesse

• impianti tecnologici (impianti di produzione calore, cucine, impiantidi condizionamento e ventilazione, impianti elettrici, gruppielettrogeni, impianti gas, etc.)

6.1.2 - Le aree e gli impianti a rischio specifico pertinenti l'attività devono essererealizzati in conformità alle specifiche normative antincendio e/o a perfettaregola d'arte.

6.1.3 - Gli impianti a rischio specifico pertinenti l'attività devono avere i requisitidescritti nel seguito.

6.1.4 - Per le aree e gli impianti a rischio specifico pertinenti le attività si richiedono:

• dichiarazioni di conformità;

• certificati di collaudo nei casi previsti;

• attestazioni, certificazioni, omologazioni attestanti l'esistenza,l'efficienza e la validità dei dispositivi installati.

6.1.5 - Si evidenzia che i materiali ed i dispositivi devono essere installatientro il termine di validità, ove previsto, riportato sulle certificazioni e/oomologazioni relative.

6.2 - DEPOSIT I ED AUTORIMESSE

6.2.1 - Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati allaconservazione di materiali occorrenti all’esercizio dei locali ed ai serviziamministrativi.

6.2.2 - Eventuali depositi annessi ai locali di cui alle presenti norme (conesclusione di quelli a servizio della scena dei teatri, dei circhi e spettacoliviaggianti e dei teatri-tenda), devono possedere le seguenti caratteristiche:

• devono essere realizzati con strutture portanti e separanti diresistenza al fuoco almeno REI 60.

• devono essere aerati direttamente dall’esterno mediante aperturedi superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta.

• devono avere accesso dall’esterno.

• possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a mezzo diporte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo diautochiusura.

6.2.3 - Possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse , nelrispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi, i seguenti locali dipubblico spettacolo : teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori, saleconvegno, sale da ballo, discoteche, locali di trattenimento in genere (ovverolocali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizipubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli).

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 7 d i 7 9

6.3 - IMPIANTI ELETTRICI - GENERALITÀ

6.3.1 - Gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scaricheatmosferiche, devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, in conformitàa quanto previsto dalla legge 1.3.1968, n. 186, e dalla legge 5.3.1990, n. 46; talisono considerati quelli realizzati secondo le Norme CEI.

6.3.2 - La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza degli impianti elettriciinstallati deve essere attestata mediante presentazione di "dichiarazione diconformità" (legge 46/90 - art.9), e/o certificazione rilasciata da professionistaautorizzato.

6.3.3 - La normativa fondamentale di riferimento dovrà essere costituita dallenorme CEI 64-8/92 (impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua), con particolareriferimento alla Sezione 751 (ambienti a maggior rischio in caso di incendio) ed allaSezione 752 (impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento),nonché alle norme da esse richiamate o ad esse collegate.

6.3.4 - Ai fini della prevenzione degli incendi dovrà essere posta particolareattenzione, per gli impianti in genere (anche se eventualmente temporanei), aiseguenti aspetti:

• i componenti elettrici non devono costituire causa primaria di incendio odi esplosione, e non devono fornire alimento o via privilegiata dipropagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco dellamembratura deve essere compatibile con la specifica destinazioned’uso dei singoli locali;

• le persone presenti non devono potere entrare in contatto con elementiin tensione dell'impianto;

• i cavi, le attrezzature, gli impianti non devono poter determinaresituazioni di pericolo e/o intralcio per le vie di esodo o per eventualiinterventi di soccorso;

• gli impianti devono essere suddivisi in modo che un eventuale guastonon provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema (utenza);

• gli impianti devono disporre di apparecchi di manovra ubicati inposizioni protette, e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui siriferiscono.

6.3.5 - I cavi devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche:

• i cavi devono essere del tipo "non propaganti la fiamma" o "nonpropaganti l'incendio";

• i cavi posti sul piano di calpestio dovranno essere protetti contro urti,perforazioni o danneggiamenti in genere mediante protezione diadeguata robustezza;

• i cavi poggiati o interrati in luoghi di prevedibile passaggio di mezzimeccanici, dovranno essere adeguatamente protetti dadanneggiamenti.

• le condutture devono essere realizzate in uno dei modi indicati in CEI64-8 - Sezione 751 - paragrafo 751.04.1 - punto i;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 8 d i 7 9

6.3.6 - I cavi aerei dovranno essere installati rispettando le seguenti ulterioricaratteristiche :

• l'altezza da terra deve essere non inferiore a 3 metri;

• in corrispondenza degli accessi carrabili all'area della manifestazione,l'altezza minima dei cavi dovrà essere di 5 metri, per consentire l'accessoai mezzi di soccorso in caso di emergenza;

• i cavi dovranno poggiare su sostegni robusti ed affidabili, posti a distanzareciproca non superiore a quella prescritta per i cavi autoportanti; in casocontrario dovranno essere collegati, mediante fascette di fissaggio, a cavidi supporto in acciaio zincato.

6.3.7 - Nel sistema di vie di uscita non devono essere installati apparecchielettrici contenenti fluidi infiammabili, né cavi o attrezzature che costituiscanoostacolo al deflusso delle persone.

6.3.8 - Il quadro elettrico generale deve essere installato rispettando le seguenticaratteristiche :

• la linea di alimentazione per la consegna dell'energia elettrica in bassatensione deve fare capo ad un ambiente non accessibile al pubblico, oad un armadio chiuso a chiave;

• dopo il punto di consegna ENEL deve essere previsto un dispositivo dicomando di emergenza, atto a porre fuori tensione l'impianto elettricocon l'eccezione dei servizi di sicurezza;

• dovrà altresì essere previsto un dispositivo di protezionemagnetotermico e differenziale, adeguato per potere di interruzione etempo di intervento;

• tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) bensegnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personalepreposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso convetro frangibile).

6.3.9 - I circuiti che entrano o attraversano gli ambienti a maggior rischio in casodi incendio (ivi compresi i locali con presenza di pubblico), devono essereprotetti contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti con dispositivi di protezione postia monte di questi ambienti.

6.3.10 - I componenti elettrici che possono raggiungere temperature superficialipericolose per l'innesco dell'incendio dei materiali adiacenti fissi, devono essereinstallati in uno dei modi seguenti:

• entro o su elementi che resistano a tali temperature e non trasmettanoil pericolo;

• dietro schermi termicamente isolati;

• ad una distanza sufficiente a permettere un'adeguata dissipazione delcalore per evitare il pericolo d'innesco dell'incendio.

6.3.11 - Gli apparecchi di illuminazione devono essere resistenti alla fiamma edall'accensione (Norma CEI 34-21, art.13-3) e quelli sospesi devono essere montatiin modo che il loro movimento non possa danneggiare i cavi di alimentazione; icavi di alimentazione non devono essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche;qualora esistano pericoli derivanti da urto, devono essere installati apparecchi diilluminazione dotati di protezione specifica.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 3 9 d i 7 9

6.3.12 - Gli apparecchi d'illuminazione devono inoltre essere mantenuti adadeguata distanza dagli oggetti illuminati, se questi ultimi sono combustibili, edin particolare per i faretti e i piccoli proiettori tale distanza deve essere:

• fino a 100 W : 0,5 m

• da 100 a 300 W : 0,8 m

• da 300 a 500 W : 1 m

6.3.13 - Negli ambienti di superficie superiore a 100 mq. accessibili al pubblico,le lampade devono essere distribuite almeno su 2 circuiti, per quanto possibilein modo alternato.

6.3.14 - L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza dell'impianto elettricodevono essere affidati a personale idoneo ed autorizzato, che deve poterdisporre di schemi aggiornati, generali e di montaggio, dell'impianto. Talepersonale autorizzato deve controllare, almeno mezz'ora prima dell'ammissionedel pubblico nei luoghi previsti per la manifestazione, il regolare funzionamentosia dell'impianto generale, sia dell'impianto di sicurezza.

6.4 - IMPIANTI ELETTRIC I D I S ICUREZZA

6.4.1 - I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:

• illuminazione;

• allarme;

• rivelazione;

• impianti di estinzione degli incendi;

• ascensori antincendio.

6.4.2 - L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve(< 0,5 sec.) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzionemedia (< 15 sec.) per ascensori antincendio e impianti idrici antincendio.

6.4.3 - Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automaticoe tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

6.4.4 - L’autonomia di alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimentoin sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ognicaso l’autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

• rivelazione e allarme: 30 minuti;

• illuminazione di sicurezza: 1 ora;

• ascensori antincendio: 1 ora;

• impianti idrici antincendio: 1 ora.

6.4.5 - In tutti gli ambienti in cui è prevista la presenza di persone, e negli altriluoghi previsti della normativa vigente, deve essere installato un adeguatosistema di illuminazione di sicurezza, realizzato a regola d'arte, tale da garantireuna affidabile segnalazione delle vie di esodo; in particolare l'illuminazione disicurezza è prescritta per tutti gli ambienti ai quali può accedere il pubblico, peril palcoscenico e locali annessi, per le cabine di proiezione, per i locali tecnici(ivi compresi il quadro generale), per le vie di esodo.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 0 d i 7 9

6.4.6 - L'illuminazione di sicurezza deve inoltre soddisfare le seguenti ulterioricaratteristiche :

• l'impianto di sicurezza deve essere indipendente da qualsiasi altroimpianto elettrico dell'attività;

• l'alimentazione dell'impianto di sicurezza può essere centralizzata odautonoma.

• l'illuminazione di sicurezza deve sostituirsi automaticamente edimmediatamente alla illuminazione normale quando questa venga amancare, e deve essere in grado di funzionare per almeno 60 minuti;

• deve essere assicurato un livello di illuminamento tale da consentire unordinato sfollamento fino alla pubblica via, o fino a spazi all'aperto diadeguate dimensioni;

• tale livello di illuminamento minimo deve essere comunque noninferiore a 5 lux ad 1 metro di altezza in corrispondenza delle scale edelle porte, e non inferiore a 2 lux in ogni altro ambiente al quale abbiaaccesso il pubblico;

6.4.7 - Nel caso in cui si utilizzano lampade autonome autoalimentate, devecomunque essere garantita l'inserzione automatica ed immediata al mancaredell'alimentazione principale, ed il funzionamento per almeno 1 ora.

6.4.8 - Nel caso di impianto di sicurezza con alimentazione centralizzata(batterie di accumulatori o generatori autonomi di energia), le linee dialimentazione delle lampade devono essere suddivise su almeno 2 circuiti, edevono essere indipendenti da quelle dell'impianto principale; se l'impiantoprincipale viene alimentato da generatore autonomo di energia, l'impianto disicurezza dovrà avere alimentazione comunque autonoma e separata.

6.5 - IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA

6.5.1 - In ogni impianto utilizzatore la messa a terra di protezione di tutte le partidi impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e degliapparecchi utilizzatori devono essere effettuati collegando le parti interessate aun impianto di terra unico.

6.5.2 - La misura della resistenza di terra, e la verifica dei conduttori di terra e diprotezione, devono essere opportunamente certificate da professionista abilitato.

6.5.3 - Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che dovranno essere collegati conl'impianto di terra : apparecchi utilizzatori (frigoriferi, friggitrici, etc.); centro stella ditrasformatori e di generatori autonomi di corrente; scaricatori; sistemi contro lescariche atmosferiche ed elettrostatiche; sistemi antidisturbo; pali o tralicci metalliciper sostegno cavi; etc.

6.5.4 - La scelta e l'installazione dell'impianto di terra devono essere tali che:

• il valore della resistenza di terra sia in accordo con le esigenze diprotezione e di funzionamento dell'impianto;

• l'efficienza dell'impianto si mantenga nel tempo;

• le correnti di guasto e di dispersione a terra possano essere sopportatesenza danni, in particolare di natura termica ed elettromeccanica;

• i materiali abbiano adeguata solidità o adeguata protezione meccanica,tenuto conto delle influenze esterne.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 1 d i 7 9

• devono essere inoltre prese precauzioni per ridurre i danni che, per effettoelettrolitico, l'impianto di terra può eventualmente arrecare ad altre partimetalliche interrate nelle vicinanze del dispersore.

6.5.5 - I conduttori di terra devono essere di materiale metallico di sufficienteconducibilità e resistenza meccanica, affidabili e idonei all'ambiente diinstallazione; possono essere in forma di fili, corde, piattine, tubi e simili; èammesso l'uso, come conduttori di terra, di elementi strutturali metallici, purchérispondenti alle norme CEI 64-8 e, comunque, inamovibili; le giunzioni tra i varielementi del dispersore e fra il dispersore ed i conduttori di terra devono esseresufficientemente robuste per sopportare eventuali sforzi meccanici, e non devonodanneggiare né i conduttori di terra né gli elementi del dispersore.

6.6 - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

6.6.1 - L'eventuale esigenza di un impianto di protezione contro le scaricheatmosferiche, e le modalità della sua realizzazione, dovranno essere valutatesecondo norme CEI 81-1.

6.6.2 - Per manifestazioni all'aperto è comunque opportuno evitare l'ubicazionedi stands espositivi, luoghi di ristoro, centri di attrazione in genere cheprevedono la presenza di gruppi numerosi di persone, in posizioni sottostanti odadiacenti ad alberi di alto fusto con chioma slanciata e puntiforme, o ad altreanaloghe installazioni che possano configurare pericolo di captazione discariche atmosferiche, e siano prive di idonea protezione.

6.7 - GRUPPI ELETTROGENI

6.7.1 - In generale i gruppi elettrogeni, adibiti a servizio autonomo e/o diriserva, devono essere installati in un ambiente con idonee caratteristicheantincendio, con ventilazione naturale diretta verso l'esterno, oppure in unfabbricato indipendente completamente separato dai luoghi e/o dai localidestinati al pubblico e/o alle manifestazioni.

6.7.2 - Per esigenze temporanee potrà esser consentito che i gruppi elettrogenisiano posizionati all'aperto; in tali casi il gruppo dovrà essere protetto damanomissioni mediante idonea protezione, e dovrà essere protetto da agentiatmosferici; l'area circostante, per una distanza di almeno 3 metri, dovrà esseresgombra da depositi di materiali combustibili.

6.7.3 - A presidio del generatore dovrà essere posto almeno un estintore, ditipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 89B-C, collocato inposizione ben visibile e facilmente e sicuramente raggiungibile.

6.7.4 - L'esercizio, la manutenzione e la sorveglianza del generatore devonoessere affidati a personale idoneo ed autorizzato.

6.7.5 - L'utilizzazione di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 KW deveavvenire in conformità alle specifiche norme vigenti di prevenzione incendi (Circ.M.I. n.31 del 31.8.1978, e successive modifiche o integrazioni).

6.8 - IMPIANTI TERMOTECNICI

6.8.1 - Gli impianti termotecnici in genere devono essere realizzati nel pienorispetto delle specifiche normative di sicurezza, nonché a regola d'arte.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 2 d i 7 9

6.8.2 - Gli impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h devonoessere realizzati secondo le seguenti specifiche normative tecniche :

• Circolare M.I. n. 73 del 29.7.1971( impianti a gasolio, o olio combustibile, o combustibile solido) ;

• D.M. 12.4.1996 (impianti a gas) ;

• loro successive modifiche o integrazioni.

6.8.3 - Gli impianti termici di potenzialità compresa tra 30.000 e 100.000 kcal/hnon sono soggetti a controlli di prevenzione incendi, ma anche per essi l'attuazionee l'osservanza delle misure di sicurezza è comunque obbligatoria , ed édemandata alla piena, esclusiva e diretta responsabilità del "titolare dell'attività" .

6.8.4 - Gli impianti termici a gas di potenzialità inferiore a 30.000 kcal/h devonoessere realizzati in conformità alle specifiche Norme UNI CIG.Tali impianti dovranno comunque essere installati in luoghi convenientementeaerati, preferibilmente su terrazze o balconi, o in locali dotati di idonee aperturedi ventilazione, correttamente posizionate e dimensionate.

È preferibile, qualora possibile, l'installazione di apparecchi stagni rispetto ailocali di ubicazione.

6.8.5 - Gli impianti di cucina e di lavaggio stoviglie vanno realizzati secondo il D.M.12.4.1996 (per impianti alimentati a gas metano o gpl), o secondo la Lettera-Circolare M.I. n. 8242/4183 del 05.04.1979 (per impianti alimentati a gasolio), eloro successive modifiche ed integrazioni.

6.8.6 - Gli impianti di produzione di calore alimentati a gas, in via generale, nonpossono essere ubicati in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti con affluenza dipubblico, e/o raggruppamento di persone, e/o passaggio di gruppi di persone.

6.8.7 - Può essere consentita l'ubicazione di impianti alimentati a gas di rete(densità < 0,8) in locali contigui e/o sottostanti ad ambienti con densità diaffollamento minore di 0,4 persone/m2.

6.8.8 - Generatori di aria calda e tubi radianti, comunque alimentati, nonpossono essere installati in ambienti in cui è prevista la presenza e/o ilpassaggio di pubblico .

6.8.9 - Eventuali generatori di calore per riscaldamento di ambienti dovrannoessere posti all'esterno dei locali da riscaldare (tendone, capannone, edifici), inarea delimitata non accessibile al pubblico, ad una distanza di almeno 6 metridal perimetro dei locali; l'installazione del generatore, e dei relativi accessori e/odispositivi di sicurezza, deve avvenire in conformità alle norme vigenti, ecomunque secondo regole di buona tecnica.

6.9 - UT IL IZZAZIONE D I GAS COMBUSTIB ILE ; GPL

6.9.1 - Gli impianti e le attrezzature per il trasporto, l'utilizzazione e ladistribuzione di gas combustibili devono essere realizzati nel pieno rispettodelle specifiche normative di sicurezza, nonché a regola d'arte, in conformitàa quanto previsto dalla legge 6.12.1971, n. 1083, e dalla legge 5.3.1990,n.46; gli impianti realizzati secondo le norme UNI-CIG si consideranoeffettuati secondo regole di buona tecnica.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 3 d i 7 9

6.9.2 - Si richiama in particolare il rispetto delle seguenti norme di sicurezza(ove applicabili per gli impianti esistenti nell'attività in indirizzo):

• DM 12.4.1996 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzioneincendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impiantitermici alimentati da combustibili gassosi"

• Circolare M.I. n. 74 del 20.9.1956 - "D.P.R. 28.6.1955, n. 620 -Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi dioli minerali e GPL - Norme di sicurezza", e successive modificazionied integrazioni;

• D.M. 31.3.1984 - "Norme di sicurezza per la progettazione, lacostruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolioliquefatti con capacità complessiva non superiore a 5 mc" ;

• Successive lettere-circolari n. 2168/4106 del 27.9.1994, n. 2005/4106del 27.10.1995 e n. 1415/4106 del 24.7.1996 riguardanti i serbatoiinterrati protetti da contenitore in polietilene, e lettera-circolare MI n.2004/4106 del 27.10.1995 riferita a serbatoi rivestiti da resinaepossidica con associato un sistema di protezione catodica.

• Lettera-Circolare M.I. n. 14795/4101 del 26.7.1988 - "Chiarimentiinterpretativi su problemi di prevenzione incendi" ;

• Norma UNI-CIG 7129-92 - "Impianti a gas per uso domestico alimentatida rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione " ;

• Norma UNI-CIG 7131-72 - "Impianti a gas di petrolio liquefatti per usodomestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione,installazione e manutenzione" .

• Norma UNI-CIG 8723-86 - "Impianti a gas per apparecchi utilizzati incucine professionali e di comunità. prescrizioni di sicurezza".

• Norma UNI-CIG 10738-98 - "Impianti alimentati a gas per usodomestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990. Linee guida perla verifica delle caratteristiche funzionali " ;

6.9.3 - Si ritiene utile indicare, nel seguito, alcuni importanti aspetti di sicurezzada tenere in particolare evidenza nell'utilizzo di gas combustibili:

a - In linea generale le condutture principali del gas devono essere a vista edesterne al fabbricato , ed ubicate distanti da porte e finestre.

b - Per i gas con densità inferiore a 0,8 è ammesso il passaggio a vista incavedi direttamente aerati in sommità.

c - La conduttura principale del gas deve essere munita di dispositivo dichiusura manuale, situato all'esterno, direttamente all'arrivo dellatubazione, e perfettamente segnalato.

d - Nei casi in cui è ammesso l'attraversamento di muri, pavimenti,intercapedini o ambienti con pericolo di incendio , le tubazioni del gasdevono essere collocate all'interno di apposite guaine di protezione diclasse 0 , aerate alle due estremità verso l'esterno, di diametro superiore dialmeno 2 cm il diametro della tubazione interna, e seguendo comunque lemodalità indicate nelle norme specifiche;

e - Le tubazioni del gas non devono mai essere usate come messa aterra di apparecchiature elettriche ;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 4 d i 7 9

f - È vietata l'utilizzazione di GPL a quota inferiore al piano di calpestioesterno , ed in vicinanza di griglie o aperture comunicanti con localicantinati, sottoscale e ripostigli;

g - Non devono essere mai tenuti in deposito bidoni di GPL non allacciati, sianoessi anche parzialmente pieni, o vuoti, o presunti vuoti;

h - Non devono mai essere effettuate operazioni di travaso di gas, perqualsiasi motivo;

6.9.4 - È indispensabile che nei locali in cui sono installati degli apparecchi agas possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolarecombustione del gas consumato dai vari apparecchi. È quindi necessario, perl'afflusso dell'aria nei locali, praticare nelle pareti delle aperture cherispondano ai requisiti seguenti:

a - avere una sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni 1.000kcal/h con un minimo di 100 cm 2 ;

b - essere situate nella parte bassa di una parete esterna, preferibilmenteopposta a quella in cui si trova l'evacuazione dei gas combusti;

c - la loro posizione deve essere scelta in modo tale da evitare che possanoessere ostruite; se praticate sui muri esterni, esse devono essere protettecon griglie, reti metalliche, ecc., poste sulla faccia esterna del muro conuna sezione netta delle maglie di circa 1 cm2.

6.9.5 - Per le manifestazioni temporanee potranno essere utilizzati impiantitemporanei, utilizzanti ciascuno non più di 2 bidoni di GPL, dal contenutomassimo di 25 kg ognuno, con potenzialità complessiva ai bruciatori diciascun impianto inferiore a 30.000 kcal/h; l'autorizzazione per l'utilizzo di taliimpianti sarà subordinata all'osservanza delle condizioni di seguito descritte.

6.9.6 - All'interno di locali chiusi potrà essere utilizzato al massimo unsolo impianto temporaneo, nei limiti descritti e nel rispetto di ogni altranormativa di sicurezza; il locale, comunque, dovrà essere ubicato al pianoterra, ad una quota non inferiore a quella del terreno circostante, e nondovrà avere aperture comunicanti con locali cantinati o interrati.

6.9.7 - Impianti temporanei a gas possono essere ubicati anche all'interno distands o chioschi ubicati all'aperto, con l'osservanza delle seguenti condizioni :

a - i bidoni di GPL devono essere posti sempre all'esterno delle paretiperimetrali;

b - le pareti perimetrali e la copertura del chiosco, per una distanza dialmeno 3 metri dai bruciatori e/o dai bidoni, devono essere dimateriale incombustibile (es. lamiera metallica, prefabbrico incemento, etc.) ;

c - in uno stesso chiosco possono coesistere fino a due impianti di gas(ciascuno delle dimensioni massime descritte in 6.9.5), a condizione che irispettivi bidoni di GPL siano a distanza reciproca di almeno 5 metri, eche un intero lato del chiosco sia aperto per almeno metà della sua altezza.

6.9.8 - Ciascun bruciatore dell'impianto gas deve, comunque, essere munitodi "rubinetto valvolato " comandato da meccanismo a termocoppia oequivalente, con tempo massimo di intervento di 60 secondi per laintercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento della fiamma, ditipo approvato dal Ministero dell'Interno.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 5 d i 7 9

6.9.9 - I bidoni (o il bidone) di GPL devono essere posti sempre all'esterno degliedifici, rispettando i seguenti requisiti :

a - devono essere collocati in modo da essere protetti da intemperie,manomissioni, irraggiamento solare o sorgenti calorifiche capacidi portarli a temperatura maggiore di 50°C .

b - non devono essere installati ad una quota inferiore a quella delterreno circostante o in piani interrati;

c - devono essere il più possibile lontani da griglie o aperturecomunicanti con locali cantinati, sottoscale e ripostigli ;

d - la zona immediatamente circostante deve essere sgombra, e, per unadistanza di almeno 3 metri, priva di materiale combustibile chepossa costituire pericolo di incendio;

e - devono essere collocati ad una distanza di almeno 3 metri da areeaccessibili al pubblico e da parcheggi;

6.9.10 - Un impianto utilizzante GPL alimentato da 2 bidoni, deve avere undispositivo che, all'atto del distacco di uno dei due bidoni per la suasostituzione, impedisca la fuoriuscita di gas nell'ambiente dall'altro bidone,indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia o no il rubinetto chiuso.Salvo che durante la sostituzione di uno dei 2 bidoni, l'impianto non deve maiessere collegato ad un solo bidone, affinché non resti libera una delle dueestremità della rampa.

6.9.11 - Se un impianto utilizzante GPL viene alimentato da serbatoio fisso,questi deve essere installato in piena conformità a quanto previsto dal D.M.31.3.1984 (e/o altre successive modifiche o integrazioni, quali le lettere-circolari citate al punto 6.9.2) e deve distare almeno 10 metri da aree accessibilial pubblico e 5 metri da parcheggi;

6.9.12 - Sulla tubazione di arrivo del gas, immediatamente all'internodell'edificio, si deve inserire sempre un rubinetto, salvo il caso in cui latubazione interna non presenti giunti fino al rubinetto di intercettazionedell'apparecchio. Inoltre, si deve sempre inserire un rubinetto di intercettazionea monte di ogni apparecchio di utilizzazione o di ogni tubo flessibile;

6.9.13 - Le tubazioni fisse di adduzione e distribuzione devono essere realizzate inacciaio, in rame, o in altro materiale specificamente autorizzato da norme UNI-CIG.

6.9.14 - I tubi flessibili di collegamento dell'impianto agli apparecchiutilizzatori devono rispondere alle caratteristiche UNI-CIG, e devono essereposti in opera in modo che:

a - in nessun punto raggiungano una temperatura maggiore di 50°C ;

b - abbiano una lunghezza non maggiore di 1 m;

c - siano fissati solidamente ai portagomma mediante fascette di sicurezza ;

d - non siano soggetti ad alcuno sforzo di trazione e di torsione;

e - non presentino strozzature e siano facilmente ispezionabili lungo tutto ilpercorso;

f - non vengano a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili.

6.9.15 - A presidio di ciascun impianto gas dovrà essere collocato almeno uneestintore, di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 89 B-C,collocato in posizione ben visibile e facilmente e sicuramente raggiungibile.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 6 d i 7 9

6.9.16 - Per gli impianti gas utilizzati e/o realizzati per le manifestazioni, dovràessere presentata "dichiarazione di conformità" (legge 46/90 - art.9) e/ocertificazione rilasciata da professionista autorizzato.

6.10 - IMPIANTI D I CONDIZ IONAMENTO E /O VENTILAZIONE

Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati erealizzati nell’osservanza dei seguenti criteri:

6.10.1 - IMPIANTI CENTRALIZZATI

a - Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essereinstallati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.

b - I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati construtture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco noninferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall’esterno o tramitedisimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60dotate di dispositivo di autochiusura.

c - L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deveessere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con unasuperficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

d - Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeniprodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzanosoluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solodall’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe aquelli delle centrali termiche alimentate a gas.

e - Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori adassorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni diprevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore,riferibili al tipo di combustibile impiegato.

f - Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine,autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

6.10.2 - CONDOTTE

a - Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazioneal fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe direazione al fuoco non superiore a 2.

b - Le condotte non devono attraversare:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

- vani scala e vani ascensore;

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

c - L’attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammessose le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classealmeno pari a quella del vano attraversato.

d - Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti,nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degliattraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari aquella della struttura che attraversano, azionata automaticamente edirettamente da rivelatori di fumo.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 7 d i 7 9

e - Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deveessere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare ledilatazioni delle stesse.

6.10.3 - DISPOSITIVO DI CONTROLLO

a - Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale,situato in un punto facilmente accessibile, per l’arresto dei ventilatori incaso d’incendio.

b - Inoltre, gli impianti a ricircolo d’aria, a servizio di più compartimenti,devono essere muniti, all’interno delle condotte, di rivelatori di fumo checomandino automaticamente l’arresto dei ventilatori e la chiusura delleserrande tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalatonella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazioneautomatica degli incendi.

c - L’intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire larimessa in marcia dei ventilatori senza l’intervento manuale dell’operatore.

6.10.4 - IMPIANTI LOCALIZZATI

a - È consentito il condizionamento dell’aria a mezzo di armadi condizionatori,purché il fluido refrigerante non sia infiammabile né tossico.

b - È comunque escluso l’impiego di apparecchiature a fiamma libera.

7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

7.1 - ESTINTORI

7.1.1 - I locali e le aree di pertinenza dell'attività devono essere protette daestintori portatili d'incendio, di tipo approvato, con capacità estinguente noninferiore a 13A-89B-C , utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica.

A protezione di eventuali aree e/o impianti a rischio specifico devono essereprevisti estintori di tipo idoneo.

7.1.2 - Gli estintori devono essere installati secondo i seguenti criteri:

a - Devono essere distribuiti nella misura di almeno un estintore ogni 200m2 di superficie lorda (o frazione), con un minimo di due estintori perpiano e/o compartimento (fatto salvo quanto eventualmentespecificatamente previsto in altre normative);

b - Devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramenteaccessibile, protetti da urti accidentali, e ben visibili; appositi cartellisegnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza;

c - Estintori supplementari devono essere collocati in prossimità degliaccessi e degli eventuali punti di maggior pericolo.

7.1.3 - Gli estintori carrellati, se previsti, devono essere conformi alle normeUNI 9492.

7.1.4 - Il numero, il tipo e la classe degli estintori installati dovranno risultare dadichiarazione firmata dal titolare dell'attività.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 8 d i 7 9

7.2 - N A S P I D N 2 0 E / O I D R A N T I A N T I N C E N D I O I N T E R N I D N 4 5

7.2.1 - L'interno degli edifici deve essere protetto da naspi DN 20 e/o idranti DN 45.

7.2.2 - Gli idranti (o i naspi) devono essere installati secondo i seguenticriteri di massima :

a - Il numero e la posizione degli idranti (o dei naspi) deve essere tale daconsentire il raggiungimento, con il getto, in ogni punto dell'area protetta;

b - L'area di protezione di ciascun idrante DN 45 (o naspo) si assume pariad un’area max di 1.000m2, ed ogni punto dell’area protetta deve distarenon più di 20 metri.

c - Devono essere ubicati in posizione ben visibile e segnalata, facilmente esicuramente accessibile;

d - In linea di principio devono essere posti ad ogni piano, in prossimità delleuscite e/o degli accessi alle scale, lungo le vie di evacuazione, e inprossimità di aree a rischio specifico;

e - L'installazione deve comunque avvenire in modo tale da non costituireostacolo al libero deflusso delle persone.

f - L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non inferiore a 60 minuti .

g - Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopraprescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capacedi fornire le medesime prestazioni.

7.2.3 - Per i naspi DN 20 devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a - Ogni naspo deve essere conforme alla UNI EN 671-1, e deve esserecorredato da tubazione semirigida UNI 9488, lunga 20 metri, e lancia agetto variabile .

b - I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purchéquesta sia in grado di alimentare in ogni momentocontemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi incondizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno diessi una portata non inferiore a 35 l/min ed una pressione noninferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.

7.2.4 - Per gli idranti DN 45 devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a - Ogni idrante a muro deve essere conforme alla UNI EN 671-2, e deveessere corredato da tubazione flessibile UNI 9487, lunga 20 metri, elancia a getto variabile ;

b - Gli idranti devono essere collegati ad una rete di tubazioni ad esclusivoservizio antincendio, strutturata preferibilmente ad anello chiuso, conmontanti disposti nelle gabbie delle scale o in posizione comunque protetta;

c - Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essereprotette dal gelo, dagli urti e dal fuoco, e devono essere in grado disopportare pressioni di rete di almeno 16 bar;

d - L'impianto deve essere tenuto costantemente alla pressione d'eserciziocon acqua o aria, ed in nessun punto della rete sono ammesse valvolenormalmente chiuse;

e - Ciascun idrante, nell'ipotesi di contemporaneo funzionamento di almeno dueidranti posti nella posizione idraulicamente più sfavorevole, deve garantireuna portata non inferiore a 120 l/min ed una pressione non inferiore a 2 bar;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 4 9 d i 7 9

7.3 - IDRANTI ESTERNI DN 70

Gli idranti esterni, se previsti, devono essere del tipo DN 70, conformialle norme UNI 9485-9486, e devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti :

a - Devono essere soddisfatti i requisiti indicati per gli idranti DN 45 alparagrafo 7.2.4, punti b, c, d;

b - Gli idranti devono essere installati ad una distanza di 5-10 metri dallepareti perimetrali degli edifici da proteggere, preferibilmente incorrispondenza degli accessi, dislocati a distanza reciproca non superiorea 60 metri, ed in modo tale che ogni punto del perimetro del fabbricato,e/o dell'area protetta, disti non più di 30 metri;

c - È preferibile, quando possibile, l'installazione di idranti fuori terra del tipoa colonna;

d - Il dimensionamento dell'impianto deve essere tale da assicurareall'idrante DN 70, posizionato nelle condizioni idraulicamente piùsfavorevoli e nell'ipotesi di contemporaneità di funzionamento previstaper quelli DN 45, una portata non inferiore a 300 l/min alla pressioneminima di almeno 3,5 bar per almeno 60 minuti.

8 - ATT IV ITÀ PARTICOLARI

8.1 - CIRCHI, PARCHI DI DIVERTIMENTO, SPETTACOLI VIAGGIANTI E SIMILI

8.1.1 - I circhi, i parchi di divertimento, gli spettacoli viaggianti in genere,devono essere installati in un luogo ed in un modo tale da consentirel'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso, nonché lapossibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti. A tal finedevono essere assicurati i requisiti di seguito descritti :

a - Gli accessi all'area e la percorribilità interna devono essere tali daconsentire l'avvicinamento e l'operatività di mezzi di soccorso dei Vigilidel Fuoco e/o ambulanze, e pertanto le vie di accesso principalidevono avere larghezza non inferiore a 4 metri;

b - Eventuali ostacoli sulla viabilità (es: cancelli, pali, cavi aerei, etc) devonoconsentire larghezze di transito (min. 3 m) ed altezza libera (min. 4 m)sufficienti per il passaggio degli automezzi antincendio;

c - In vicinanza di strutture e /o attrazioni di altezza superiore a 10 metri,deve essere assicurata la possibilità di accostamento e manovra diun'autoscala VF (vedi D.M. 246/87 - Tav.14-S1-S2);

d - I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre lapossibilità di propagazione di un incendio.A tal fine la distanza reciproca tra tendoni limitrofi e tra tendoni ed altreattrazioni limitrofe deve essere non inferiore a 6 metri.

A tal riguardo si evidenzia che per “tendone” si deve intendere unatendo-struttura o una tenso-struttura in cui il telo di coperturacostituisce anche tamponamento laterale , come, per esempio, neitendoni di circhi, teatri tenda e strutture similari.La distanza di 6 metri non è viceversa vincolante per distanziare tra diloro attrazioni non equiparabili a tendoni, secondo tale definizione.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 0 d i 7 9

e - Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezzaglobale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscitedell'impianto, e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi;

f - Tra i tendoni (intesi come definiti al punto d) e gli edifici circostantideve essere interposta in ogni caso una distanza di rispetto noninferiore a 20 metri .

g - Eventuali funi di sostegno e/o di controvento dei tendoni, nonché cavi,picchetti, paletti e simili, non devono ostruire i passaggi o costituireintralcio per l'esodo delle persone verso luoghi sicuri.

Nel caso in cui essi fiancheggino tali passaggi, devono essereopportunamente protetti e segnalati;

h - Eventuali tendoni o coperture a tenda devono essere installati comeindicato nel punto 8.2;

8.1.2 - L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento espettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica , telefono, e dialmeno un idrante antincendio DN 70.

In caso di carenza di uno o più di tali requisiti, dovranno essere disponibili, insostituzione, gruppi elettrogeni (per l’energia elettrica), e sistemi ditelecomunicazioni cellulari (per il telefono).

L’eventuale assenza di idrante antincendio può essere sopperita, a discrezione eprescrizione dell’autorità di controllo, mediante potenziamento degli estintoriportatili e/o carrellati disponibili, o, nei casi di insediamenti di maggiorecomplessità, mediante la disponibilità in loco di autobotte, di idonea capacità edattrezzata ai fini antincendio.

Tali attrezzature possono essere in dotazione dell’attività, o in alternativapossono essere assicurate mediante servizio di vigilanza antincendio darichiedere ai Vigili del Fuoco.

8.1.3 - Nei circhi, nei parchi di divertimento, negli spettacoli viaggianti, nellesagre, nelle fiere, e simili, in aggiunta alle condizioni di esercizio generalidescritte nel seguito, devono essere osservate anche le seguenti misure diprevenzione degli incendi :

a - Ciascuna attrazione deve essere dotata di almeno un estintored’incendio portatile di tipo approvato, con capacità estinguente noninferiore a 13A - 89B - C

b - I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza,chiusi e conservati in luoghi idonei;

c - Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all’esterno dellasala e posti a distanza di almeno 6 metri;

d - Eventuali generatori di calore per riscaldamento di ambienti dovrannoessere posti all'esterno dei locali da riscaldare (tendone, capannone,edifici), in area delimitata non accessibile al pubblico, ad una distanza dialmeno 6 metri dal perimetro dei locali; l'installazione del generatore, e deirelativi accessori e/o dispositivi di sicurezza, deve avvenire in conformitàalle norme vigenti, e comunque secondo regole di buona tecnica.

e - Generatori di aria calda e tubi radianti , comunque alimentati, nonpossono essere installati in ambienti con presenza di pubblico(vedi paragrafo 6.8) .

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 1 d i 7 9

f - Gruppi elettrogeni dovranno essere posti all'esterno dei tendoni, ad unadistanza di almeno 3 metri (vedi paragrafo 6.7).

g - I contenitori di GPL , sia pieni che vuoti, devono essere tenuti all'aperto oin appositi locali, costruiti con materiali non combustibili, adeguatamenteaerati e conformi alle specifiche norme di prevenzione incendi;

h - Qualsiasi utilizzazione di GPL deve avvenire con le modalità e leprecauzioni descritte al paragrafo 6.9;

i - È vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni invendita o in esposizione;

j - È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per effettispeciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specialiprecauzioni per prevenire incidenti;

k - Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovanenon devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile oinfiammabile;

l - Negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essereadottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possarappresentare pericolo d'incendio;

m - La paglia ed il mangime per gli animali devono essere immagazzinati inluoghi separati ed adeguatamente protetti;

n - Le scuderie e gli altri ambienti destinati al ricovero degli animali devonoessere separati dalla sala;

8.1.4 - Non è consentito l'impiego di coperture di tipo pressostatico perattività con presenza di pubblico .

Per l’eventuale impiego di attrazioni con strutture di tipo pressostatico (es:“Cinema 180”), è necessario che il costruttore ottenga specifica e preventivaautorizzazione in deroga da parte dei competenti organi centrali del CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco.

8.1.5 - Il materiale di copertura dei tendoni dei circhi e/o delle attrazioni deiparchi di divertimento o di spettacoli viaggianti, deve essere di classe direazione al fuoco non superiore a 2; nel caso in cui non siano disponibili ledocumentazioni relative alla omologazione del materiale, tale requisito deverisultare da esplicita dichiarazione dell’esercente o di idoneo professionista.

8.1.6 - Nei circhi e nei locali ove si svolgono esercizi acrobatici aconsiderevole altezza, devono essere predisposti opportuni attacchi per lainstallazione di trapezi e simili attrezzi, nonché per la rete di sicurezza .

8.1.7 - I progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attivitàspettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacoloviaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego(ai sensi della legge 18.3.1968, n. 337), e prevedere eventuali limitazionid’impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).Il DM 19.8.1996 prevede, al punto 7.7 (documentazioni e verifiche tecniche) chetali progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per ilpubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa alla conformità degliimpianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi dicontrollo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione emontaggio delle strutture e degli impianti, redatta di volta in volta

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 2 d i 7 9

dall’esercente, autorizzato all’esercizio dell’attività ai sensi della legge 8marzo 1968, n. 337; prevede anche che, con periodicità annuale, ognistruttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sullaidoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, eche gli esiti di detta verifica dovranno essere oggetto di appositacertificazione da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.

Tuttavia, il DM 8.11.1997 ha sospeso l’attuazione di tali obblighi sinoall’emanazione di nuove specifiche disposizioni normative per i circhi e lospettacolo viaggiante.

8.1.8 - Si ritiene comunque lecito ed opportuno che, in sede di controllo,possa essere richiesto (dalla C.P.V.L.P.S., o dal Sindaco, o daprofessionista abilitato delegato al controllo), che per ciascuna struttura oattrazione sia presentata una dichiarazione di corretta installazione emontaggio delle strutture e degli impianti, in conformità al progettoapprovato, redatta di volta in volta dall’esercente , autorizzatoall’esercizio dell’attività ai sensi della legge 8.3.1968, n. 337.

Tale dichiarazione di corretta installazione e montaggio deve attestare, seritenuto necessario, anche la stabilità di strutture, tendoni e coperture atenda in genere per sovraccarico accidentale dovuto a neve, vento oavverse condizioni meteorologiche in genere .

Per le attrazioni di rilevanti dimensioni e con notevoli sollecitazionidinamiche (es: ottovolante, taboga, etc.), la dichiarazione di correttainstallazione e montaggio deve essere redatta anche con specifico riferimentoalle condizioni ambientali di montaggio, alla natura e conformazione delterreno di installazione, ed agli appoggi della struttura di base .

Si ritiene altresì che, su eventuale iniziativa dell’esercente, tali dichiarazionipossano essere utilmente sostituite da analoghe certificazioni, redatte daidoneo professionista, riferibili anche cumulativamente a più attrazioni.

8.1.9 - Per i parchi di divertimento in particolare, e/o per altre installazioni simili(es.: mercatini dell’antiquariato, mostre itineranti, etc.) , si ritiene che possarisultare molto utile, e pertanto possa essere richiesta dagli organi di controllolocali, una planimetria generale, riferita all’intero insediamento ed indicante:

§ posizione delle singole attrazioni;

§ strade e varchi di accesso;

§ percorribil ità interna di emergenza;

§ mezzi antincendio disponibili;

§ quadro elettrico generale;

Tale planimetria, corredata di sintetica relazione tecnica esplicativa, devepreferibilmente essere presentata agli organi di controllo locali primadell'installazione delle attrazioni, per consentire le opportune valutazioni edeterminazioni necessarie per il caso in esame.Una copia di tale documentazione deve conservata presso l’attività, e tenutaa disposizione degli organi di controllo locali.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 3 d i 7 9

8 . 2 - T E A T R I - T E N D A , T E N D O N I , C O P E R T U R E A T E N D A , ES T R U T T U R E S I M I L I

8.2.1 - I teatri-tenda, i tendoni e strutture similari devono essere installati inaree idonee per ubicazione, conformazione, dimensione ed accessi, adassicurare le necessarie condizioni di sicurezza, in modo tale da consentirel'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso, nonché lapossibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.A tal fine devono essere assicurati i requisiti di seguito descritti :

a - Gli accessi all'area e la percorribilità interna devono essere tali daconsentire l'avvicinamento e l'operatività di mezzi di soccorso dei Vigilidel Fuoco e/o ambulanze, e pertanto le vie di accesso principali devonoavere larghezza non inferiore a 4 metri;

b - Eventuali ostacoli sulla viabilità (es: cancelli, pali, cavi aerei, etc) devonoconsentire larghezze di transito (min. 3 m) ed altezza libera (min. 4 m)sufficienti per il passaggio degli automezzi antincendio;

c - In caso di montaggio di più tendoni, ed al fine di ridurre la possibilitàdi propagazione di un incendio, la distanza reciproca tra tendonilimitrofi deve essere non inferiore a 6 metri ;

d - Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezzaglobale pari alla metà della larghezza complessiva delle uscitedell'impianto, e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi;

e - Tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta in ognicaso una distanza di rispetto non inferiore a 20 metri .

f - Eventuali funi di sostegno e/o controvento, cavi, picchetti, paletti esimili, non devono ostruire i passaggi o costituire intralcio per l'esododelle persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggino talipassaggi, devono essere opportunamente protetti e segnalati;

8.2.2 - L'area destinata all' installazione di tendoni deve essere fornita dienergia elettrica , telefono, e di almeno un idrante antincendio DN 70.In caso di carenza di uno o più di tali requisiti, dovranno essere disponibili, insostituzione, gruppi elettrogeni (per l’energia elettrica), e sistemi ditelecomunicazioni cellulari (per il telefono).

L’eventuale assenza di idrante antincendio può essere sopperita, a discrezione eprescrizione dell’autorità di controllo, mediante potenziamento degli estintoriportatili e/o carrellati disponibili, o, nei casi di insediamenti di maggiorecomplessità, mediante la disponibilità in loco di autobotte, di idonea capacità edattrezzata ai fini antincendio.

Tali attrezzature possono essere in dotazione dell’attività, o in alternativapossono essere assicurate mediante servizio di vigilanza antincendio darichiedere ai Vigili del Fuoco.

8.2.3 - Non è consentito l'impiego di coperture di tipo pressostatico perattività con presenza di pubblico.

Per l’eventuale impiego di attrazioni con strutture di tipo pressostatico (es:“Cinema 180”), è necessario che il costruttore ottenga specifica e preventivaautorizzazione in deroga da parte dei competenti organi centrali del CorpoNazionale dei Vigili del Fuoco.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 4 d i 7 9

8.2.4 - I tendoni dei teatri tenda e strutture similari devono essere costituiti damateriali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 .

8.2.5 - Nei teatri-tenda, tendoni e strutture similari devono essere osservate leseguenti misure di prevenzione degli incendi:

a - Devono essere installati estintori d’incendio portatil i di tipoapprovato, secondo le indicazioni già descritte al punto 7.1, con unminimo di due estintori in ciascuna tenda, con capacità estinguentenon inferiore a 13A-89B-C;

b - Depositi ed eventuali laboratori devono essere ubicati all’esterno deitendoni, e posti a distanza di almeno 6 metri;

c - Eventuali generatori di calore per riscaldamento di ambienti dovrannoessere posti all'esterno dei tendoni da riscaldare, in area delimitata nonaccessibile al pubblico, ad una distanza di almeno 6 metri dal perimetrodei locali; l'installazione del generatore, e dei relativi accessori e/odispositivi di sicurezza, deve avvenire in conformità alle norme vigenti, ecomunque secondo regole di buona tecnica.

d - Generatori di aria calda e tubi radianti, comunque alimentati , nonpossono essere installati in ambienti con presenza di pubblico(vedi paragrafo 6.8).

e - Gruppi elettrogeni dovranno essere posti all'esterno dei tendoni, aduna distanza di almeno 3 metri (vedi paragrafo 6.7).

f - Eventuali liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori disicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei;

g - Eventuali contenitori di GPL, sia pieni che vuoti, devono esseretenuti all'aperto o in appositi locali, costruiti con materiali noncombustibili, adeguatamente aerati e conformi alle specifiche normedi prevenzione incendi

h - Qualsiasi utilizzazione di GPL deve avvenire con le modalità e leprecauzioni descritte al paragrafo 6.9;

i - È proibito l'uso di fiamme libere e di gas o materialiinfiammabili durante gli spettacoli o le attività svolte all’internodei tendoni, a meno che non vengano adottate speciali precauzioniper prevenire incidenti;

j - Gli spazi sottostanti ed adiacenti i tendoni non devono essere utilizzatiper depositare materiale combustibile o infiammabile;

k - Negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devonoessere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quandoessa possa rappresentare pericolo d'incendio;

8.2.6 - Per teatri-tenda e strutture similari le vie di uscita, i posti per ilpubblico, le tribune ed i palchi, devono essere organizzati come per i locali ingenere (vedi cap 3 e 4).

8.2.7 - Per l’area della scena ed i camerini di teatri-tenda e strutture similaridevono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a - L’area scenica, essendo in tali strutture del tipo integrato nella sala,dovrà osservare le disposizioni di cui al punto 5.3 del DM 19.8.1996 suilocali di pubblico spettacolo.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 5 d i 7 9

b - I camerini devono essere dislocati in un’area diversa da quella dellascena e le comunicazioni degli stessi con la scena e con l’esterno,devono avvenire esclusivamente a mezzo di passaggi autonomi edirettamente comunicanti con l’esterno.

c - La larghezza di detti passaggi deve essere non inferiore a 1,2 m, ondeessere valutati come uscite a servizio del palcoscenico.

d - Nell’impossibilità di realizzare un efficace sistema di evacuazione fumi,si deve proteggere il palcoscenico, ed i camerini, se ubicati all’internodel tendone, con un impianto di spegnimento ad acqua frazionata acomando manuale.

8.2.8 - I progetti relativi a teatri tenda e strutture similari, approvatidall’autorità competente, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione deiposti per il pubblico e le vie di uscita, e di documentazione relativa allaconformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizionedegli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di correttainstallazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta di voltain volta dall’esercente, autorizzato all’esercizio dell’attività ai sensi dellevigenti disposizioni di legge.

La dichiarazione di corretta installazione e montaggio deve attestare anchela stabil ità di tendoni e di coperture a tenda in genere per sovraccaricoaccidentale dovuto a neve, vento o avverse condizioni meteorologichein genere.

8.2.9 - Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di unaverifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti,apparati meccanici, idraulici ed elettrici. Gli esiti di detta verifica dovrannoessere oggetto di apposita certificazione da tenere a disposizione degli organidi controllo locali.

8 . 3 - M A N I F E S T A Z I O N I O C C A S I O N A L I I N L U O G H I E S P A Z IA L L ’ A P E R T O , O I N L O C A L I D I T R A T T E N I M E N T O C O NC A P I E N Z A N O N S U P E R I O R E A 1 0 0 P E R S O N E

8.3.1 - L’installazione all’aperto, anche provvisoria, di strutture destinate adaccogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizionidi cui al DM 19.8.1996 sui locali di pubblico spettacolo, e, per quanto ivi nonprevisto, alle indicazioni della presente Guida Tecnica.

8.3.2 - L’eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigentidisposizioni sugli impianti sportivi (DM 18.3.1996) .

8.3.3 - Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dalcampo di applicazione del DM 19.8.1996 sui locali di pubblico spettacolo inquanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fattoobbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio:

a - la idoneità statica delle strutture allestite, a firma di tecnici abilitati;

b - la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettriciinstallati, a firma di tecnici abilitati;

c - la dichiarazione sull’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 6 d i 7 9

8.3.4 - Per opportuno promemoria si rammenta il parere espresso sui luoghiall’aperto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno(già riportato al punto 1.1 di questa Guida Tecnica), che può cosi sintetizzarsi:

• Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (appl icabi l i tà dell ’art. 80

T.U.L.P.S.) le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spaziall’aperto che sono delimitati e circoscritti (teatri, campi sportivi,esposizioni, mostre e fiere) , nei quali l’accesso è subordinato adeterminate condizioni, attrezzati con impianti appositamentedestinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite perlo stazionamento pubblico .

• Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S . (non appl icab i l i tà

del l ’art . 80 T.U.L.P.S.) invece le manifestazioni che si svolgono inluoghi o spazi all’aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali èpossibile, di diritto e di fatto, l 'accesso ad ogni persona, prive distrutture specificamente destinate allo stazionamento delpubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anchenei casi in cui è previsto l’uso di palchi o pedane per artisti(purché di altezza non superiore a m 0,8), e/o l’uso di attrezzatureelettriche (comprese quelle di amplificazione sonora) , purchéinstallate in aree non accessibili al pubblico.

8.3.5 - Per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti edattrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accoglierespettacoli, con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati ancheoccasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunqueessere rispettate le disposizioni del DM 19.8.1996 sui locali di pubblicospettacolo relative all’esodo del pubblico, alla statica delle strutture eall’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, daesibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

8.4 - PISCINE

8.4.1 - Lo spazio di attività sportiva di una piscina è costituito dalle vasche edalle superfici calpestabili a piedi nudi ad esse circostanti, definite aree di bordovasca ; l'area di bordo vasca deve essere realizzata in piano, con pendenza nonsuperiore al 3%, in materiale antisdrucciolevole, avere larghezza non inferiore a1,50 m e superficie complessiva non inferiore al 50% di quella della vasca .

8.4.2 - La densità di affollamento di una piscina deve essere calcolata nellamisura di 2 m2 di specchio d'acqua per ogni bagnante.

8.4.3 - II servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistentebagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nellospazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua disuperficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato daalmeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficiesuperiore a 400 m2.

8.4.4 - Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degliassistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche edapplicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acquain ragione di 1 ogni 500 m2 .

8.4.5 - Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente ba-gnante ogni 500 m2.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 7 d i 7 9

8.4.6 - Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio disalvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della FederazioneItaliana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in marerilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

8.4.7 - Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessipuò essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abili tazionedella Federazione Italiana Nuoto.

8.5 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI IN IMPIANTI SPORTIVI

8.5.1 - È ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimentodi manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che venganorispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto,secondo quanto previsto nel D.M. 18.3.1996 sugli impianti sportivi.

8.5.2 - Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attivitàsportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utiliz-zate per impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e ildimensionamento delle vie di uscita dovrà rispondere alle prescrizioni di cuial citato D.M. 18.3.1996.

8.5.3 - Negli impianti sportivi al chiuso, utilizzati occasionalmente permanifestazioni musicali dal vivo, la sistemazione del pubblico in piedinell’area destinata ad attività sportiva può consentirsi fino ad un massimo di20 spettatori ogni 10 m2 di superficie, senza ricorrere alla necessità direalizzare settori e percorsi di esodo all’ interno dell’area medesima.

La capienza del pubblico in tale area deve essere verificata sulla base dellalarghezza delle vie di esodo a servizio della stessa, e della capacità dideflusso pari a 50 persone/modulo , nonché tenendo conto delladisponibilità dei necessari servizi igienici (Circ. 21 del 18.12.1997).

8.5.4 - Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivipermanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire lasicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principistabiliti nel D.M. 18.3.1996.

8.5.5 - II progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona diattività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivodegli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 18.3.1996.

8.5.6 - L'impiego di coperture pressostatiche per attività sportive è consentitonegli impianti ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti e addetti innumero non superiore a 50 persone , e subordinatamente all’osservanza delleseguenti prescrizioni:

a - Le coperture pressostatiche devono essere realizzate con materialiaventi classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed omo-logati ai sensi del D.M. 26.6.1984;

b - Devono essere previsti adeguati sostegni in grado di impedire i lrischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione; inalternativa possono essere installati dispositivi di allarme sonoro eluminoso che comunichino ai presenti eventuali anomalie,abbassamenti della pressione e/o carichi di vento o di nevesuperiori ai l imiti di progetto della zona in esame.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 8 d i 7 9

c - II sistema di illuminazione , ove sospeso alla copertura, deve esse-re munito di idonei dispositivi di protezione e sicurezza contro lacaduta accidentale.

d - Devono inoltre essere previste almeno due uscite di larghezza noninferiore a m 1,20; detti varchi devono essere opportunamenteintelaiati e controventati per evitare, in caso di caduta del pallone,l'ostruzione dell'uscita.

e - Deve essere prodotto annualmente al Comune, un certificato diidoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenutaverifica del materiale di copertura e dei dispositivi di cui al commaprecedente.

8.5.7 - L’utilizzo di complessi e/o impianti sportivi con capienza non superiorea 100 spettatori, o privi di spettatori, può avvenire subordinatamenteall’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a - L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare daapposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare delcomplesso o impianto sportivo.

b - Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edificiove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 ,92, 94 e 95 del D.M. 16.2.1982; la separazione con tali attività deveessere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sonoammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche diresistenza al fuoco.

c - L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cuialmeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la se-conda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m.

d - Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impiantiall'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve esseresuperiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smal-timento dei fumi.

e - Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle dispo-sizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normati-va vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività.

f - I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alledisposizioni dell'art. 16.

g - Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10marzo 1968, n. 186; la rispondenza alle vigenti norme di sicurezzadeve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5.3.1990, n.46, e successivi regolamenti di applicazione.

h - Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza cheassicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altez-za dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

i - Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'apertodevono essere dotati di un adegua to numero di estintori portatili. Gliestintori portatil i devono avere capacità estinguente non inferiore a13 A - 89 B.A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essereprevisti estintori di tipo idoneo.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 5 9 d i 7 9

j - I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sessoe costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dailocali di disimpegno.

k - Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno(anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devonoessere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.

l - Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicataall'esterno dei servizi igienici.

m - La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uominied un gabinetto per le donne.

n - Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conformealla vigente normativa e alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 493/96,che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto dipronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devonoindicare le prime misure di pronto soccorso.

o - Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano ledisposizioni contenute nell’art. 6 e nell'ultimo comma dell’art. 8 delD.M. 18.3.1996.

p - Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14 delD.M. 18.3.1996.

q - I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alledisposizioni del presente articolo anche ai regolamenti dei C.O.N.I.e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I.,riportate nell'allegato del D.M. 18.3.1996.

8.6 - SPETTACOLI P IROTECNICI

8.6.1 - Il lancio, lo sparo e l'utilizzo di fuochi artificiali devono essere effettuati inconformità a quanto disposto dal T.U.L.P.S. e successive modifiche ed integrazioni.

8.6.2 - L'organizzazione di uno spettacolo con uso di fuochi artificiali deveconsentire di individuare in modo chiaro, mediante predisposizione diopportuna planimetria e relazione tecnica :

a - le aree destinate al pubblico ( piazze, strade, borghi, tribune, etc.);

b - le zone di lancio e/o utilizzo dei fuochi, e le conseguenti aree dirispetto;

c - gli accessi ed i percorsi per il passaggio di mezzi di soccorso i ncondizioni di emergenza (vedi 9.1.1);

d - le misure di sicurezza adottate per la manifestazione (squadra divigilanza, attrezzature antincendio, etc.).

8.6.3 - Il luogo in cui saranno installati i mortai per il lancio dei fuochi deveessere scelto con le seguenti condizioni :

a - distanza di almeno 150 metri da centri abitati e da aree destinate alpubblico;

b - valutazione della direzione e dell' intensità del vento, al fine dievitare la ricaduta di residui incandescenti su edifici, pubblico,bosco o vegetazione secca.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 0 d i 7 9

8.6.4 - Il Ministero dell’Interno ha diramato direttive in ordine all’utilizzazionedi artifici sferici in occasione di spettacoli pirotecnici (Circ. 559/c 19597 del3.9.1997), che prevedono:

a - è fatto divieto di utilizzare granate cilindriche di diametro superiorea cm 17;

b - possono essere impiegati artifici a forma sferica del diametromassimo di cm 40 a condizione che la distanza tra il pubblico e lazona tiro non sia inferire a 200 metri.

8.6.5 - L'utilizzo del materiale esplodente deve essere affidato esclusivamentea personale in possesso di specifica autorizzazione prefettizia (patente di"fochino") per il maneggio e lo sparo di fuochi artificiali.

8.6.6 - L'utilizzo e/o il lancio di fuochi artificiali con tiro elettrico non deveavvenire, o deve essere sospeso, in caso di avverse condizioni atmosferiche.

8.6.7 - L'utilizzo di fuochi artificiali dovrà essere comunque subordinato allevalutazioni della Commissione Tecnica Provinciale Esplosivi; talecommissione potrà, altresì , autorizzare deroghe alle condizioni suindicate, aseguito di favorevole valutazione di misure di sicurezza alternative ed equivalenti.

9 - SERVIZ IO D I V IG ILANZA ANTINCENDIO: NORME,P R O C E D U R E E C O M P I T I

9.1 - SERVIZIO VIGILFUOCO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

9.1.1 - Per alcune manifestazioni di pubblico spettacolo l'attuale normativaprevede che i Vigili del Fuoco effettuino obbligatoriamente un servizio divigilanza antincendio ;

9.1.2 - Il D.M. 22.2.1996 n. 261 (Regolamento recante norme sui servizi divigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo etrattenimento) descrive i luoghi e le occasioni in cui il servizio di vigilanzaantincendio da parte dei Vigili del Fuoco deve essere obbligatoriamenterichiesto da parte dei titolari delle attività.

9.1.3 - Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto per leseguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento (D.M. 22.2.1996 n.261 – Art. 4 – Comma 3):

a - teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500posti; teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti;

b - teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienzasuperiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;

c - sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti esimili con capienza superiore a 1.000 posti;

d - impianti per attività sportive all’aperto con capienza superiore a 10.000posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati permanifestazioni diverse da quelle sportive;

e - impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati permanifestazioni diverse da quelle sportive;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 1 d i 7 9

f - edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, ancheoccasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lordasuperiore a 2.000 m2; fiere e quartieri con superficie lorda superiore a4.000 m2 se al chiuso e 10.000 m2 se all’aperto;

g - locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiorea 1.500 persone;

h - luoghi o aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, oveoccasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflussodi oltre 10.000 persone.

9.1.4 - Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioniprovinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione deicomandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblicospettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficieinferiore a quelle indicate in precedenza, quando l’ubicazione, lecaratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lofacciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.

9.1.5 - L’entità del servizio di vigilanza viene definito dalla C.P.V.L.P.S. inbase a valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità dellemanifestazioni da svolgersi, il l ivello di rischio ipotizzabile, i sistemi diprotezione attiva e passiva.

9.1.6 - La predisposizione dei servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigilidel fuoco comporta complesse procedure operative. Pertanto il servizio divigilanza, nei casi previsti, dovrà essere richiesto, con le modalità stabilitedagli articoli 2 e 6 della legge 26.7.1965, n. 966, presentando domanda inbollo, compilata su apposito modulo predisposto, al Comando Provinciale Vigilidel Fuoco almeno 10 giorni prima di ogni servizio .

9.1.7 - Nella domanda dovrà essere indicato in particolare, con la massimaprecisione, la data del servizio richiesto, e l’orario di inizio e di finedell’attività, ed il nominativo del responsabile dell’attività presentedurante lo svolgimento della manifestazione.

9.1.8 - La richiesta del servizio di vigilanza dovrà altresì essere perfezionataamministrativamente, in conformità a quanto previsto dall ’art. 8, comma 1,del D.M. 22.2.1996, n. 261, presentando al Comando Vigilfuoco anchel’attestato di pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Statoalmeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio .

9.1.9 - Nel caso in cui i suddetti adempimenti non siano effettuati nei tempiprescritti, il servizio di vigilanza non potrà essere effettuato, ed i Vigili del Fuocodovranno segnalare tale mancata osservanza delle prescrizioni alle autoritàcompetenti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’ultimo comma dell’art. 2della legge 26.7.1965, n. 966 (“per ottemperare all’obbligo di cui sopra, gli enti ed iprivati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuococompetente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo articolo 6. In caso diinosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni,può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio finoall’adempimento dell’obbligo.”).

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 2 d i 7 9

9.1.10 - L’attività di vigilanza dei Vigili del Fuoco si esplica sostanzialmentenell’effettuazione dei seguenti compiti:

• I Vigili del Fuoco, prima dell’ inizio dell’attività, ispezionano i locali, econtrollano l’efficienza degli impianti e mezzi di protezioneantincendio, la funzionalità delle vie di esodo, nonché l’osservanzadelle prescrizioni regolamentari e delle norme di esercizio imposte.

• Eventuali inosservanze alle prescrizioni (regolamentari e d’esercizio)dovranno essere eliminate prima dell’inizio dello spettacolo e/omanifestazione, o saranno segnalate a chi di dovere per l’adozionedei provvedimenti previsti.

• Durante lo svolgimento dell’attività i Vigili del Fuoco faranno osservarele prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendio.

• Al termine dell’attività i Vigili del Fuoco sostano per il temponecessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il localee le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenutealterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

9.1.11 - Qualora lo spettacolo o la manifestazione dovesse protarsi oltrel’intervallo di tempo richiesto, e corrispondente al corrispettivo pagato, il titolaredell’attività (o altra persona avente titolo ed a ciò delegata) dovrà sottoscrivereapposita richiesta di prolungamento del servizio di vigilanza in atto, impegnandosial successivo pagamento integrativo secondo le tariffe e modalità vigenti.

9.2 - SERVIZIO INTERNO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

9.2.1 - In tutte le occasioni in cui non sia previsto il servizio di vigilanza daparte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere comunquepredisposto, a cura del gestore, un adeguato servizio interno di vigilanzaantincendio , la cui presenza deve essere assicurata durante le ore di attivitàdella manifestazione.L'esistenza, la consistenza, e l' idoneità del suddetto servizio antincendiodovrà risultare da dichiarazione firmata dal titolare dell 'attività, e potràessere accertata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

9.2.2 - Il numero e l'addestramento del personale addetto a tale servizio dovràessere tale da consentire l'effettuazione dei seguenti compiti:

a - Essere in grado di effettuare operazioni di primo intervento in casodi incendio , utilizzando in modo appropriato le attrezzatureantincendio disponibili (estintori, naspi, idranti, etc.);

b - Essere in grado di intervenire con conoscenza e competenza, in casodi necessità ed ai fini della sicurezza, sugli impianti tecnologici presenti(es.: impianti elettrici, gruppi elettrogeni, impianti gas, impianti diventilazione e/o condizionamento, impianti termotecnici, etc.);

c - Guidare l'esodo di emergenza delle persone presenti, qualora questofosse necessario, evitando l'insorgere di situazioni di panico;

d - Svolgere costantemente compiti di prevenzione interna, allo scopo diridurre la probabilità che possa insorgere un incendio e/o per limitarnele conseguenze, con particolare attenzione a:

ÄÄ Controllare la continua fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza,verificando che tutti i passaggi previsti come tali in caso di emergenzasiano tenuti permanentemente sgombri da materiali e/o attrezzature chepossano ostacolare il normale deflusso delle persone;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 3 d i 7 9

ÄÄ Vigilare sul continuo rispetto, nei luoghi prestabiliti, di eventuali divietidi: fumare; usare fiamme libere; deposito e/o manipolazione dimateriali infiammabili; accumulo di rifiuti e/o scarti combustibili;

ÄÄ Vigilare sul continuo rispetto di limitazioni, divieti e condizioni diesercizio , imposti nell'attività per motivi di sicurezza;

ÄÄ Mantenere in perfetta efficienza i sistemi, i dispositivi e le attrezzatureespressamente finalizzati alla sicurezza antincendio, controllando inparticolare che i presì di antincendio esistenti e la segnaletica disicurezza non siano rimossi, occultati, resi inaccessibili, o comunqueresi inefficienti, e che le porte REI di compartimentazione installatemantengano nel tempo la loro funzionalità ;

10 - GESTIONE DELLA SICUREZZA E NORME DI ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio il responsabile dell’attività, o persona da lui delegata,deve provvedere affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza, edeve assicurarsi che siano attuate e scrupolosamente osservate, sotto la suadiretta responsabilità, le norme di esercizio descritte nel seguito, necessarie perla gestione interna della sicurezza.

10.1 - Deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapidoallontanamento delle persone presenti. A tal fine, durante i periodi di attività,deve garantirsi in particolare che :

a - I sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombrida qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone ecostituire pericolo per la propagazione di un incendio;

b - In tutti gli ambienti in cui è normalmente prevista la presenza dipersone deve essere esposta una idonea segnaletica di sicurezza,conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 14.8.1996, n. 493, indicante ladirezione e l'ubicazione delle più vicine uscite di sicurezza. Talesegnaletica, di adeguate dimensioni, deve essere perfettamentecomprensibile anche a distanza, e deve essere esposta in modo taleche, da ogni possibile posizione della zona presidiata, sia chiaramentevisibile almeno uno di tali cartelli segnaletici;

c - Su ogni battente di tutte le uscite di sicurezza deve essere applicatauna scritta, di colore bianco su fondo verde, di dimensioni adeguate eben visibile anche a distanza, con la dicitura: "USCITA DI SICUREZZA"

d - Le porte delle uscite di sicurezza devono essere immediatamente edagevolmente apribili nel senso dell'esodo con semplice manovra a spinta;

e - è fatto divieto di compromettere e/o manomettere la funzionalità deiserramenti di compartimentazione e delle uscite di sicurezza;

f - Il sistema di illuminazione di sicurezza sia tenuto costantemente inefficienza, ed entri automaticamente ed immediatamente in funzione almancare della tensione in rete.

g - Prima dell’inizio di qualsiasi attività deve essere controllata, di volta involta, la regolare sussistenza delle condizioni suindicate, conparticolare attenzione alla funzionalità del sistema di vie di uscita, ed alcorretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degliimpianti e delle attrezzature di sicurezza.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 4 d i 7 9

10.2 - Le persone presenti nei luoghi di pertinenza dell'attività devono essererese edotte dei rischi specifici cui possono essere esposte, delle normeessenziali di prevenzione e di primo intervento, e del comportamento datenere in caso l'incendio, mediante affissione di idonea segnaletica disicurezza, conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 14.8.1996, n. 493, e/omediante altri mezzi ritenuti eventualmente opportuni.

10.3 - Devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi eper tutelare la incolumità delle persone in caso di incendio . A tal fine,deve garantirsi in particolare che :

a - Nei locali con presenza di sostanze infiammabili o facilmentecombustibili, e in tutti i luoghi in cui esistono pericoli specifici diincendio, è vietato fumare ed è vietato usare apparecchi a fiammalibera o manipolare materiali incandescenti, a meno che non sianoadottate idonee misure di sicurezza. Il divieto di fumare deveessere fatto osservare in tutti gli ambienti in cui tale divieto èprevisto per motivi di sicurezza.

b - Negli ambienti e/o nei luoghi non appositamente all'uopo destinati, nonpossono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gascompressi e/o liquefatti, liquidi infiammabili o facilmente combustibili, e/osostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili.

c - È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio prodottiliquidi infiammabili in quantità strettamente necessarie per leesigenze igienico-sanitarie (max 20 litri complessivi), purchécomunque detenuti in armadi metallici dotati di bacino dicontenimento, ubicati nei locali deposito.

d - Nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere dispostiin modo da consentirne una agevole ispezionabilità.

e - In occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni,etc., devono essere adottati opportuni provvedimenti di sicurezza, edevitate lavorazioni e/o manipolazioni pericolose.

f - Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alleparticolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gliestintori portatili di incendio.

g - Per lo spegnimento di incendi non deve essere utilizzata l'acquaquando questa può venire a contatto con materie che possono reagirein modo pericoloso, o in prossimità di conduttori, attrezzature omacchine sotto tensione elettrica.

10.4 - Durante tutti i periodi di attività con presenza di pubblico deve essereassicurata la presenza di personale idoneo ed autorizzato, in grado diintervenire con conoscenza e competenza, ai fini della sicurezza ed in caso dinecessità, sugli impianti tecnologici eventualmente presenti (impianti elettrici,gruppi elettrogeni, impianti di ventilazione e/o condizionamento, impiantiascensori, impianti antincendio, impianti termotecnici, etc.).

Tale personale autorizzato deve controllare, almeno mezz'ora primadell'accesso del pubblico, il regolare funzionamento degli impianti di sicurezza(impianti antincendio, luci di sicurezza, impianti tecnologici, etc.).

10.5 - I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessitàtramite rete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramenteindicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 5 d i 7 9

10.6 - Al termine dell’attività, il personale addetto deve interrompere sia lealimentazioni elettriche alle utenze disattivate, sia le eventuali alimentazionicentralizzate di apparecchiature alimentate da combustibile liquido ogassoso mediante azionamento delle saracinesche di intercettazione delcombustibile, la cui ubicazione deve essere comunque indicata mediantesegnaletica facilmente visibile.

10.7 - Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimento dell'efficienzadei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati allaprevenzione ed alla protezione degli incendi, che, a tal fine, dovranno esserecontrollati e provati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

10.8 - Il responsabile dell'attività è tenuto a curare il mantenimentodell'efficienza e delle condizioni di sicurezza degli impianti a rischiospecifico (impianti elettrici, impianti termotecnici, impianti di ventilazione ocondizionamento, impianti gas); a tal fine detti impianti dovranno esserecontrollati da personale esperto almeno una volta ogni anno.

10.9 - Tutto il personale dipendente deve essere adeguatamente informato suirischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sulcomportamento da adottare in caso di incendio.

10.10 - Nei locali in cui è prescritto il servizio di vigilanza dei vigili del fuoco, ilgestore dell'attività deve provvedere a quanto sottoindicato:

a - Deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio,nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provincialedi vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

b - Deve mettere a disposizione del personale di vigilanza il verbalecontenente le prescrizioni della commissione provinciale divigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

c - Deve mettere a disposizione del personale di vigilanza unaplanimetria generale completa ed aggiornata dell’attività, nellaquale siano riportate:

• le caratteristiche planovolumetriche dei luoghi (distribuzione edestinazione d’uso dei vari ambienti), evidenziando in particolare isistemi di vie di esodo esistenti (corridoi, scale, uscite all’esterno, etc);

• ubicazione e caratteristiche di mezzi antincendio fissi e mobili, edi eventuali risorse idriche alternative esistenti nella zona;

• ubicazione del quadro elettrico generale, dell'interruttoregenerale dell'alimentazione elettrica, delle luci di sicurezza;

• ubicazione di valvole di intercettazione delle adduzioni idriche,di gas e fluidi combustibili, e ubicazione degli allarmi e dellacentrale di controllo (se esistenti);

d - Ogni volta, prima dell’inizio dell’attività, dovranno essere disponibili,per l'uso da parte dei vigili del fuoco, estintori portatili, di tipoapprovato, nel numero e della capacità che sarà dagli stessi indicata;

10.11 - L'impegno per una corretta gestione della sicurezza e per l’osservanzadelle condizioni di esercizio dovrà risultare da dichiarazione impegnativafirmata dal titolare dell'attività.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 6 d i 7 9

p a r t e 3 a - Q U A D R O D I R I F E R I M E N T O N O R M A T I V O

Nei capitoli precedenti ci si è spesso riferiti a normative che, per aspetti diversi,regolamentano il campo di interesse delle manifestazioni temporanee.

In questo capitolo si fornisce un quadro organico, generale ma sintetico, deiprincipali dispositivi legislativi, riportandone alcune parti che regolamentano gliaspetti procedurali e di gestione della sicurezza.

Per gli aspetti tecnici trattati dalle stesse normative, si rimanda ad un letturaintegrale delle stesse.

ðð R E G I O D E C R E T O 1 8 G I U G N O 1 9 3 1 N . 7 7 3 : T E S T O U N I C OD E L L E L E G G I D I P U B B L I C A S I C U R E Z Z A

Capo I - Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

ÄÄ Art. 68 - Senza licenza del questore (ora del Sindaco ai sensi del DPR24.7.1977, n. 616, art.19) non si possono dare in luogo pubblico o aperto oesposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche,accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli otrattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole da ballo osale pubbliche di audizioni.

Per le gare di velocità di autoveicoli o per le gare aeronautiche si applicanole disposizioni delle leggi speciali.

….. omissis …..

ÄÄ Art. 80 – L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenzaper l‘apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima diaver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e lasicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte asgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gliincendi sono a carico di chi domanda la licenza.

….. omissis …..

ðð R E G I O D E C R E T O 6 M A G G I O 1 9 4 0 N . 6 3 5 : R E G O L A M E N T OP E R L ’ E S E C U Z I O N E D E L T . U . 1 8 . 6 . 1 9 3 1 , N ° 7 7 3 , D E L L EL E G G I D I P U B B L I C A S I C U R E Z Z A

ÄÄ Art. 141 - Per l’applicazione dell’articolo 80 della legge è istituita in ogniprovincia una commissione permanente di vigilanza nominata ognianno dal prefetto che la presiede.

Ne fanno parte: il questore, i l medico provinciale (ora un medicodell’ASS), un ingegnere del genio civile (ora un ingegnere dei servizitecnici della regione), i l comandante provinciale dei vigili del fuoco ,un esperto in elettrotecnica , un rappresentante degli esercenti localidi pubblico spettacolo ed un rappresentante dell’organizzazionesindacale dei lavoratori dello spettacolo , designati dalleorganizzazioni sindacali locali riconosciute, nonché il Sindaco del

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 7 d i 7 9

Comune in cui trovasi o deve essere edificato il locale di pubblicospettacolo. Può essere aggregato, ove occorra, un esperto in acustica.

Nel caso di impedimento di alcuno dei membri, questo è sostituito da chi nefa le veci o da altro funzionario espressamente designato, per i primi quattromembri; l’esperto in elettrotecnica è sostituito da un supplente all’uopodesignato, e i rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo edel sindacato lavoratori dello spettacolo sono sostituiti dai delegati supplentidesignati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottatocon l’intervento di tutti i componenti.

ÄÄ Art. 142 - La commissione permanente di vigilanza:

1 - dà parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo, odi sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

2 - verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi eindica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igieneche della prevenzione degli infortuni;

3 - controlla con frequenza se vengono osservate le norme e le cauteleimposte; se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendogli eventuali provvedimenti.Per l’esercizio di questo controllo fuori del capoluogo della provincia, lacommissione delega il sindaco del comune nel quale trovasi il locale davisitare, l ufficiale sanitario e il comandante dei vigili del fuoco, o, inmancanza, altro tecnico del luogo .

ÄÄ Art. 143 - Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione diun teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato alprefetto per l’approvazione.

Il prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le normedei R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 419 e 10 settembre 1936, n. 1946.

ðð D.M. 19.8.1996 - APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DIPREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONEED ESERCIZIO DEI LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICOSPETTACOLO (S.O . N. 149 ALLA G . U. N. 214 DEL 12.9.1996)

ÄÄ ART. 1 - C AMPO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni diprevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione el’esercizio dei sottoelencati locali:

a - teatri;

b - cinematografi;

c - cinema-teatri;

d - auditori e sale convegno;

e - locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti edattrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate peraccogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 8 d i 7 9

f - sale da ballo e discoteche;

g - teatri tenda;

h - circhi;

i - luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;

l - luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzaticon impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e construtture apposite per lo stazionamento del pubblico.

Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiusoutilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienzanon superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titoloXI dell’allegato.

2 - Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a - i luoghi all’aperto , quali piazze e aree urbane prive di strutturespecificatamente destinate allo stazionamento del pubblico perassistere a spettacoli, manifestazioni varie, anche con uso di palchi opedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e diattrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora,purché installate in aree non accessibili al pubblico;

b - locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza disedi di associazioni ed enti;

c - i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenzadell’aspetto danzante e di spettacolo;

d - i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale karaoke osimile, a condizione che non sia installato in sale appositamenteallestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore edall’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienzanon superiore a 100 persone;

e - i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento,automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere amanifestazioni di spettacolo (sale giochi).

3 - Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuovarealizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dellostesso, già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto diinterventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio didestinazione d’uso, con esclusione degli interventi di manutenzioneordinaria, di cui all’art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457.Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino lasostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attivaantincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o delsistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presentedecreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti dellacostruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventidi modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un lorocambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezzapreesistenti.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 6 9 d i 7 9

ÄÄ ART. 2 - OBIETTIVI

Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primariobiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela deibeni, i locali di trattenimento e di pubblico spettacolo devono essererealizzati e gestiti in modo da:

a - minimizzare le cause di incendio;

b - garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare ilsoccorso agli occupanti;

c - limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dellocale;

d - limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

e - assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o chegli stessi siano soccorsi in altro modo;

f - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare incondizioni di sicurezza.

ÄÄ ART. 3 - D ISPOSIZIONI TECNICHE

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regolatecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

ÄÄ ART. 4 - C OMMERCIALIZZAZIONE CEE

I prodotti provenienti da uno dei Paesi della Unione europea, ovvero originaridi Paesi contraenti l’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base dinorme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciuteequivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegatinel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more dellaemanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e aglielementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco,nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, siapplica la normativa vigente, che prevede clausole di mutuo riconoscimento,concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguentidecreti del Ministero dell’interno:

• decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

• decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito direazione al fuoco;

• decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

• decreto 14 dicembre 1993 per le porte e gli altri elementi di chiusura aiquali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

ÄÄ ART. 5 - D ISPOSIZIONI PER I LOCALI ESISTENTI

I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali lecommissioni di vigilanza - di cui all’art. 141 del Regolamento per l’esecuzionedel testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato ilprescritto parere favorevole ai fini dell’agibilità, devono essere adeguati alledisposizioni previste al titolo XIX dell’allegato, entro i termini ivi stabiliti.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 0 d i 7 9

Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dellart.21 del decreto delPresidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, antecedentementel’emanazione del presente decreto.

ÄÄ ART. 6 - D EROGHE

Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale nonfosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni nella regola tecnicaallegata al presente decreto, potrà essere avanzata motivata richiesta dideroga ai sensi dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni.

ÄÄ ART. 7 - D ISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E FINALI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendiimpartite in materia.

I servizi di vigilanza antincendio, nei locali ricadenti nel campo diapplicazione del presente decreto, sono espletati dal Corpo nazionale deivigili del fuoco, secondo la vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ÄÄ Allegato al D.M. 19.8.1996: Regola tecnica di prevenzione incendiper la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali diintrattenimento e di pubblico spettacolo

….. omissis …..

♦ TITOLO XVIII - GESTIONE DELLA SICUREZZA

Ø 18.1 - GENERALITÀ

Il responsabile dell’attività, o persona da lui designata, deve provvedereaffinché nel corso dell’esercizio non vengano alterate le condizioni disicurezza, ed in particolare:

a - i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri daqualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone ecostituire pericolo per la propagazione di un incendio;

b - prima dell’inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllatala funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamentodei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzaturedi sicurezza;

c - devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendoprove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi;

d - devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, inconformità a quanto previsto dalle normative vigenti;

e - devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezzadegli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;

f - devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasionedi situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 1 d i 7 9

g - deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove taledivieto è previsto per motivi di sicurezza;

h - nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere dispostiin modo da consentirne una agevole ispezionabilità.

Ø 18.2 - CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO

I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessità tramiterete telefonica. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata afianco di ciascun apparecchio telefonico, dal quale questa sia possibile.

Ø 18.3 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Occorre che tutto il personale dipendente sia adeguatamente informato suirischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sulcomportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile dovrà inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modopermanente al servizio del locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in gradodi portare il più pronto ed efficace ausilio in caso di incendio o altro pericolo.

Ø 18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Negli atri e nei corridoi dell’area riservata al pubblico devono esserecollocate in vista le planimetrie dei locali, recanti la disposizione dei posti,l’ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi daseguire per raggiungere le scale e le uscite.

Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresì essere collocate sullascena e nei corridoi di disimpegno a servizio della stessa.

All’ingresso del locale deve essere disponibile una planimetria generale, perle squadre di soccorso, riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);

- dei mezzi e degli impianti di estinzione;

- dei dispositivi di arresto dell’impianto di ventilazione;

- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell’eventuale impiantodi distribuzione di gas combustibile;

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso.

Ø 18.5 - PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezzaantincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguatoalle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;

- gli interventi manutentivi;

- l’informazione e l’addestramento al personale;

- le istruzioni per il pubblico;

- le procedure da attuare in caso di incendio.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 2 d i 7 9

Ø 18.6 - REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il responsabile dell’attività, o personale da lui indicato, è tenuto a registrare icontrolli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti edattrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automaticadegli incendi;

- attrezzature ed impianti di spegnimento;

- sistema di evacuazione fumi e calore;

- impianti elettrici di sicurezza;

- porte ed elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito diresistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l’addestramento antincendiofornita al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasionedei controlli dell’autorità competente.

….. omissis …..

ðð D.M. 18.3.1996 - NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE EL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (S.O. N. 61 ALLA G.U. N. 85 DEL 11.4.1996)

ÄÄ ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi dinuova costruzione e quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti incomplessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributivee/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'att. 31lettera a) della legge del 5 agosto 1978, n. 457, nei quali si svolgonomanifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle FederazioniSportive Nazionali riconosciute al C.O.N.I., riportate nell'allegato, ove è previstala presenza di spettatori in numero superiore a 100.

I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi,devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamentidel C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori nonsuperiore a 100 o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui alsuccessivo art. 20.

….. omissis …..

ÄÄ ART. 3 - NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI

IMPIANTI SPORTIVI

Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenzadi spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune,unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:

1 - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'areadi servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;

2 - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lospazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 3 d i 7 9

posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristichedel sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impiantitecnici ed antincendio;

3 - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;

4 - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'usodell'area di servizio dell'impianto stesso;

5 - dichiarazione legale del locatore dalla quali risulti I'impegno contrattuale afavore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impiantoda parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;

6 - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio1939, n. 302, e successive modificazioni.

II Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza,per l’esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'att. 80 delTesto Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, la quale redige apposito verbale con motivato parerecirca la conformità dell'impianto alle presenti norme.

II verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavoriultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda divisita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica edimpiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidentedella Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ai fini della prevenzione incendi.

La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione eredige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensidelle combinate disposizioni di cui all'att. 80 del Testo Unico delle leggi diPubblica Sicurezza e all'att. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica24 luglio 1977, n. 616, che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilasciodella licenza di agibilità.

Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi divariazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quandosi verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specificarichiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto allaPrefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneitàstatica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, unrappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

….. omissis …..

ÄÄ ART. 19 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

II titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del man-tenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi diuna persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deveessere presente durante l'esercizio dell'attività.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predispostoun piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, alrispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed agarantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 4 d i 7 9

In particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioniimposte dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, deve elencare le seguentiazioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto:

- controlli per prevenire gli incendi;

- istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi compreseesercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure dievacuazione in caso di emergenza;

- informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire incaso di incendio o altra emergenza;

- garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositi vi dicontrollo degli spettatori di cui all'att. 18;

- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impiantiantincendio;

- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisseo mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;

- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;

- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personaleadibito al soccorso in caso di emergenza;

- predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventimanutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici,dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi disicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifi co e dell'osservanzadella limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ovetale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche idati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. II registrodeve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per icontrolli da parte degli organi di vigilanza.

La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa ealle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 econsentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi disupporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio.

Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte benein vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e delpubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per lesquadre di soccorso che deve indicare la posizione:- delle scale e delle vie di esodo;

- dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;

- dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas edell'elettricità;

- del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;

- del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;

- degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;

- degli spazi calmi.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 5 d i 7 9

A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento inprossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmideve essere adeguatamente segnalata.

In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, preciseistruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comporta mento da tenerein caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetriasemplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sonoesposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo; Le istruzioni devono attirarel’attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

….. omissis …..

ÄÄ ART. 21 - NORME TRANSITORIE

Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza ecomunque ogni 10 anni a far data del certificato di collaudo statico, ancheper gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto allaPrefettura competente per territorio, ed al Comune, un certifi cato di idoneitàstatica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato.

Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata in vigore delpresente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro dueanni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata invigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente allepresenti disposizioni.

ÄÄ ART. 22 - DEROGHE

Qualora in ragione di particolari si tuazioni non fosse possibile adottarequalcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusionedegli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per iquali si applicano le procedure di cui all'att. 21 del Decreto del Presidentedella Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, la Prefettura competente perterritorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve esserechiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà diconcedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso I'adozione di misurealternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalentea quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

ÄÄ ART. 23 - COMMERCIALIZZAZIONE CEE

I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europeasulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche stranierericonosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti I'accordo CEE,possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo diapplicazione disciplinato dal presente decreto.

Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori,alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito diresistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito direazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevedespecifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi dellaCommissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:

- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 6 d i 7 9

- decreto 5 agosto 1991 per i mate riali ai quali è richiesto il requisito direazione al fuoco;

- decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;

- decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusuraai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

ÄÄ ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13,relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

ðð DM 20 .5 .1992 N . 569 - REGOLAMENTO CONTENENTE NORME DIS ICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI EDIF IC I STORICI EARTISTIC I DESTINATI A MUSEI , GALLERIE , ESPOSIZ IONI EMOSTRE ( G . U . N . 5 2 D E L 4 . 3 . 1 9 9 3 )

ÄÄ Art. 1 - Campo di applicazione

1 - Le norme contenute nel presente regolamento disciplinato le misuretecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendiin relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storicodestinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesseculturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano ledisposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n. 1089, e successivemodificazioni e integrazioni.

….. omissis …..

ÄÄ Art. 2 - Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano ledisposizioni del presente regolamento

….. omissis …..

2 - Le attività descritte nell’art. 17, comma 4, della circolare del Ministerodell’interno del 15.2.1951, n. 16, se sono svolte negli edifici disciplinati dalpresente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delledisposizioni contenute nel presente regolamento.

….. omissis …..

ÄÄ ART. 10 - GESTIONE DELLA SICUREZZA

1 - Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinatodal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolteal suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto allasicurezza.

2 - Il responsabile dell’attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto dellanormativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:

a - non siano superati i paramenti per l’affollamento di cui al precedenteart. 3, comma 3;

b - siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso dellepersone;

c - siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione dimanutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti alloro interno.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 7 d i 7 9

3 - Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a - siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite contempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì ,condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza nonsuperiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all art.11, comma 6;

b - siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistentinell’edificio.

c - in particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che unaddetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifichenormative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica ointegrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inseritanei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono esseresottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

d - siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, dicondizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo inparticolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superioread un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personalequalificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

e - sia previsto un servizio organizzato, composto da un numeroproporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e allecaratteristiche dell’attività, esperti nell’uso dei mezzi antincendio installati;

f - siano eseguite, per il personale addetto all attività, periodiche riunioni diaddestramento e di istruzione sull’uso dei mezzi di soccorso e di allarme,nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l attività.

4 - Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in unfascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell’edificio,nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro ladistanza di venti metri dal perimetro esterno dell’edificio.

ÄÄ ART. 11 - P IANI DI EMERGENZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - Prima dell’inizio dello svolgimento delle attività all interno degli edificidisciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani diintervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personaleaddetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

2 - I piani d’intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristichedell’attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

a - siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, perquanto possibile, situazioni di panico;

b - sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criterisemplici e prestabiliti e con l ausilio del personale addetto;

c - sia richiesto l’intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forzedell’ordine, ecc.);

d - sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori conle informazioni del caso;

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 8 d i 7 9

e - sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, aiprovvedimenti del caso, quali interruzione dell’energia elettrica e verificadell’intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventualiinstallazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi dispegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3 - Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in casodi emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche inconformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8giugno 1982, n. 524.

4 - All ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta dorientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5 - All ingresso dell’attività va esposta una pianta dell edificio corredata delleseguenti indicazioni:

a - scale e vie di esodo;

b - mezzi di estinzione;

c - dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell’energiaelettrica e dell’eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;

d - eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;

e - impianti e locali a rischio specifico.

6 - Il responsabile dell’attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi edi controlli relativi all efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi,nonché all osservanza della normativa relativa ai carichi d incendio nei variambienti dell’edificio e nelle aree a rischio specifico.

ÄÄ ART. 12 - D ISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ESPOSTO

1 - Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in generemateriale ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizionitermoigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura edi regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.

2 - Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell’acqua e quelle di discarico deiliquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasideterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi,mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi oaltro materiale espositivo.

….. omissis …..

ÄÄ ART. 14 - D EROGHE

1 - Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specificheesigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, puòessere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impiantidifformi da quelli prescritti dal presente regolamento.

2 - La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deveessere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio,per il quale si applica l art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica29.7.1982, n. 577.

A . M o n a c o – M a n i f e s t a z i o n i t e m p o r a n e e i n l o c a l i o l u o g h i a p e r t i a l p u b b l i c o

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

G T 3 - 9 9 - p a g . 7 9 d i 7 9

3 - Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda diautorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beniculturali e ambientali ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 29.7.1982, n. 577.

ÄÄ ART. 15 - N ORME TRANSITORIE

1 - Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sonotenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dallapubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

ÄÄ ART. 16 - D ISPOSIZIONI FINALI

1 - Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l’art. 36 del RegioDecreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che sianocompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccoltaufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.