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Lineamenti essenziali e disciplina della proprietà intellettuale nei trasferimenti d’azienda

Avv. Donato Nitti Dottore di ricerca in diritto privato comparato

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• La nozione di azienda

• I beni immateriali

• L’inventario

• L’avviamento

• La proprietà intellettuale e i diritti non titolati

• I contratti in materia di proprietà intellettuale

• I contratti pendenti

Gli argomenti

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• Complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa

• Parole chiave:

• complesso

• beni

• organizzati

• Elementi eterogenei unificati dallo scopo “esercizio dell’impresa”

• vincolo funzionale frutto di un programma organizzativo

La nozione di azienda

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• Prima conseguenza:

• l’azienda è indifferente alla consistenza quantitativa e qualitativa dei singoli elementi / costante rinnovamento

• Seconda conseguenza:

• l’azienda vale più della somma del valore dei beni

• Terza conseguenza:

• l’azienda circola anche senza analitica individuazione dei beni

• Quarta conseguenza:

• regole legali / pattizie sulla retrocessione dell’azienda

La nozione di azienda: le conseguenze

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Quali beni?

•sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (810)

•Beni materiali

•Beni immateriali

•Rapporti giuridici

• non sono beni, sono fasci di diritti finalizzati a ottenere / offrire beni o servizi

• Non sono beni, per cui il legislatore prevede regole speciali (2558, 2559, 2560)

•Avviamento

• non è un bene, è una qualità dell’azienda, con un proprio valore

La nozione di azienda: i componenti

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Innovazione tecnologica:

• es. brevetti, software, informazioni segrete

Innovazione culturale:

• es. diritti d’autore, diritti connessi

Innovazione commerciale:

• es. marchi, design, informazioni segrete

Diritti titolati:

• es.: brevetti, marchi registrati

Diritti non titolati:

• es. marchi non registrati, informazioni segrete, software

I beni immateriali

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Art. 1. Diritti di proprietà industriale 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende

marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione,

mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

I diritti di proprietà industriale: titolati e non

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Art. 98. Oggetto della tutela 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa

configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono

soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Art. 99. Tutela 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Le informazioni segrete

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Articolo 4 Requisiti per la protezione 1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se

ed in quanto è nuovo (nessun disegno o modello identico sia già stato divulgato al

pubblico) e possiede un carattere individuale (l'impressione generale che suscita

nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo).

Articolo 11 Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non reg. 1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto

come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità.

Articolo 19 Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario 2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al

titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.

Il design non registrato (Reg. 6/2002)

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• …il nostro ordinamento riconosce l'istituto del marchio non registrato o di

fatto che, secondo la più moderna impostazione, va collocato nell'alveo del

codice della proprietà industriale, cosicché la violazione del marchio di fatto

va sanzionata ai sensi dell'articolo 20 del codice la proprietà industriale e, in

via meramente residuale, dell'articolo 2598 del codice civile. L'articolo 2 del

codice della proprietà industriale afferma infatti che sono protetti i segni

distintivi diversi dal marchio registrato, oltre alle informazioni aziendali

riservate e alle denominazioni di origine (App. Milano 24 aprile 2014)

• fattispecie costitutiva: notorietà qualificata che

• genera nel pubblico un collegamento tra il segno e il prodotto/servizio

• consente al segno di svolgere in concreto funzione distintiva

Il marchio non registrato

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• Cessione di azienda

• Descrizione nell’inventario di “disegni tecnici”

• Azione del cessionario contro una società costituita dagli ex-dipendenti del cedente per uso delle informazioni segrete e del know-how aziendale incorporato nei “disegni tecnici”

• Rigetto dell’azione a tutela delle informazioni segrete

Un caso sulle informazioni segrete

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• Cessione di azienda

• Esistenza di un marchio non registrato anteriore al deposito della domanda di registrazione

• Azione di contraffazione del marchio

• Prova della diffusione del marchio tramite il deposito di

• fatture di vendita dei prodotti con il marchio

• fatture di acquisto delle etichette

• fatture di acquisto di servizi pubblicitari

• immagini pubblicitarie

Un caso sul marchio non registrato

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• Regola per bilanciare diritto di gestione / obbligo di conservazione dell’efficienza • la differenza tra le consistenze di inventario all’inizio ed al termine dell’usufrutto e

regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto (2561/4)

• Le consistenze di inventario sono gli elementi che strutturano l'azienda, nella loro entità e nel loro modo di essere. E la differenza tra consistenze di inventario all'inizio ed al termine del rapporto di affitto è la misura degli elementi che, nella loro entità e nel loro modo di essere, strutturano l'azienda nel momento di estinzione del rapporto, rispetto a quelli che, nel loro insieme, componevano l'azienda all'inizio del rapporto. Tale differenza è non solo quantitativa, ma anche qualitativa, cioè relativa non solo all'entità, ma anche al modo di essere degli elementi strutturali dell'azienda (Cass. 993/2002)

• tali elementi devono essere valutati non solo nel loro aspetto quantitativo, con riguardo, cioè, alle eventuali perdite o addizioni, ma anche nel loro aspetto qualitativo, con riferimento ai loro deterioramenti o miglioramenti (Cass.10623/2007)

L’inventario

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• …l'avviamento, costituendo una qualità dell'azienda, non può farsi rientrare tra le consistenze che costituiscono, invece, elementi (materiali o immateriali) della sua struttura, e non fruisce, perciò, della indennizzabilità, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2561 c.c. (solo) per gli incrementi di queste ultime prodotti dall'usufruttuario o, ex art. 2562, dall'affittuario (Cass. 4476-1981, 44944-1977, 1388-1977, 1007-1976, 680-1958, 2709-1957, 242-1955, 280-1949, 198-1944. V. anche Cass. 4009-1981. È opportuno rimarcare che Cass. 1388-1977, più volte citata da entrambe le parti, ribadisce la differenza tra avviamento e consistenze, sottolineando che, oltre all'identità, rileva anche l'aspetto qualitativo di queste ultime, senza, tuttavia, confonderlo con l'avviamento, che è qualità non di elementi singolari, ma dell'azienda nel suo complesso). (Cass. 3775/1994)

Consistenze vs. avviamento

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• l'ultimo comma dell'art. 2561 esibisce note peculiari, perché: da un lato, attribuisce all'affittuario (ex art. 2562), nel superiore interesse della produzione, il diritto a un'indennità non di puro rimborso, ma commisurata all'accresciuto valore delle consistenze, derogando, così, "in melius" al principio ridetto e alle più pesanti restrizioni indotte da una rude interpretazione dell'art. 1620 (rifiutata dalla dottrina più recente); dall'altro, definisce compiutamente - e, quindi, esaurisce - l'ambito delle pretese dell'affittuario a fine rapporto espungendo quelle provenienti da erogazioni di spese che, ancorché incrementative del valore dell'azienda, non si siano tradotte in accrescimento di valore delle consistenze, come quelle dovute a interventi che abbiano potenziato l'avviamento senza confluire su queste ultime (Cass. 3775/1994)

Il calcolo dell’indennità

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• È qualità dell’azienda, non è un bene (810)

• Non esiste obbligo legale di corrispondere differenze di valore al termine del rapporto (contra Martorano: “Analogamente alla

conclusione raggiunta in tema di usufrutto, dovranno computarsi, a favore o a carico dell’usufruttuario, rispettivamente, l’incremento o il decremento del valore di avviamento riconducibile alle sue iniziative gestionali”, Cass. 486/69 e Cass. 2656/1968)

• Può essere molto diverso al termine del rapporto

• Serve clausola contrattuale che • preveda il compenso per l’avviamento • fissi criteri di stima • incentivi l’affittuario a mantenere l’efficiente

organizzazione

L’avviamento

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• Consentire il godimento dell’azienda • Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue

pertinenze in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata (1617)

• Divieto di concorrenza • Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal

trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2557)

Obblighi dell’affittante

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• Pagare il canone • La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra

una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (1517)

• Non modificare la ditta • deve esercitarla sotto la ditta [2563 ss.] che la contraddistingue (2561/1)

• Gestione dell’azienda • …deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della

cosa e dell'interesse della produzione (1615)

• …senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (2561/2)

• Divieto subaffitto • L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore (1624)

Obblighi dell’affittuario

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Art. 2557 Divieto di concorrenza.

[I]. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

[II]. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

[III]. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

[IV]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Il divieto di concorrenza

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[IV]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.

•…per la durata…: no divieto concorrenza per l’affittuario dopo la cessazione degli effetti del contratto

•opportuno prevedere una clausola ad hoc

Il divieto di concorrenza - 2

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Art. 2558 Successione nei contratti

[I]. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.

[II]. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

[III]. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

I contratti

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• contratti di ricerca

• contratti per la creazione di opere

• contratti di trasferimento temporaneo di diritti (licenza)

• contratti di trasferimento definitivo di diritti • art. 6 c.p.i. e art. 10 l.a. (comunione dei diritti)

• art. 23 c.p.i. (trasferimento del marchio)

• art. 38.3 c.p.i. (design dei dipendenti)

• art. 64 c.p.i. (invenzioni dei dipendenti)

• art. 65.5 c.p.i. (ricerche finanziate)

• art. 77 lett. b) c.p.i. (effetti della nullità del brevetto)

• art. 12-bis (software) e 12-ter (design) l.a. (creati dai dipendenti)

• artt. 107 ss. l.a., spec. art. 110 (forma scritta ad probationem)

I contratti in materia di proprietà intellettuale

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• In tema di affitto di azienda, gli appalti di natura privata e di natura pubblica, sono esclusi dalla disciplina del subentro automatico ex art. 2558 cc., essendo contratti connotati dal c.d. “intuitu personae”, vale a dire dall’essenzialità delle qualità soggettive dell’appaltatore; trova, invece, applicazione la norma di cui all’art. 1406 c.c. che richiede, ai fini del perfezionamento del contratto, il consenso del contraente ceduto; inoltre, negli appalti di opere pubbliche, è necessaria la previa verifica, ex art. 51 cod. appalti, della sussistenza dei requisiti soggettivi dell’affittuario di azienda (Trib. Monza 23/05/2013)

I contratti: l’appalto

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• Nel caso di affitto di azienda comprendente un immobile goduto in forza di un contratto di locazione, la ricorrenza di una cessione di tale contratto, anziché di una sublocazione, va presunta, fino a prova contraria, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2558 c.c. e, comunque, è evincibile dalla circostanza che il locatore abbia accettato il pagamento del canone direttamente in suo favore, così aderendo alla costituzione del rapporto con l'affittuario dell'azienda (Cass. 2491/2009)

I contratti: la locazione

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• in caso di … affitto di azienda [con] attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile … ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione … il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immobile ed azienda in esso esercitata non può ritenersi espresso unicamente, ed in ogni caso, dalla destinazione dell'immobile locato, ma deve essere desunto con il consueto procedimento interpretativo della volontà dei contraenti: conseguentemente, quando l'esito di tale indagine porti ad escludere che la locazione dell'immobile sia stata dalle parti compresa nel contratto di cessione o di affitto dell'azienda in esso esercitata, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2558 cod. civ., che prevedono la successione automatica del cessionario o dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati, per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ma opera la disciplina di cui all'art. 1594 cod. civ., che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore (Cass. 15700/2010)

I contratti: la locazione

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Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta. [I]. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di

notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

[II]. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda [e l’affitto?], se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Art. 2560 Debiti relativi all'azienda ceduta. [I]. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda

ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

[II]. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

I crediti e i debiti

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• La sorte dei rapporti contrattuali pendenti all'atto del trasferimento dell'azienda (come pure all'atto della sua restituzione, dopo la cessazione convenzionale dell'affitto) sfugge infatti al dettato di quell'articolo [2560], per ricadere semmai nella previsione un'altra disposizione, specificamente dettata allo scopo di disciplinare la sorte delle vicende aziendali: quella contenuta nel pure già citato art. 2558. È infatti principio acquisito quello per cui il regime fissato dal citato art. 2560, con riferimento ai debiti dell'azienda ceduta, sia destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 (cfr. Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; e Cass. 8 maggio 1981, n. 3027). Posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219).

Una sentenza discutibile: Cass. 11318/2004

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• …applicazione anche nella fase della restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore, quando il relativo rapporto sia venuto a scadenza o sia stato convenzionalmente risolto. Lo si ricava, indirettamente, dalla stessa dizione adoperata nel terzo comma del menzionato art. 2558, che rende applicabili le disposizioni dei precedenti commi in tema di successione nei contratti anche all'affittuario (ed all'usufruttuario), ma solo "per la durata dell'affitto (o dell'usufrutto), lasciando così intendere che, cessato l'affitto (o l'usufrutto), anche la situazione di detti contratti deve ritornare allo stato originario. Ma lo si desume soprattutto - come la dottrina ha puntualmente posto in luce - dal fatto che quella regola è espressione della naturale ed oggettiva inerenza al complesso aziendale di tutti i rapporti che attengono alla gestione dell'azienda e potenzialmente incidono sul suo avviamento: di modo che essa è destinata ad operare in tutti i casi nei quali la gestione dell'azienda passi di mano, e dunque pur quando si tratti della sua restituzione al locatore dopo la cessazione dell'affitto; con la sola condizione che anche la cessazione di tale rapporto d'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda al proprietario si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti, o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (per quest'ultimo rilievo, vedi Cass. 7 novembre 2003, n. 16724).

Una sentenza discutibile: Cass. 11318/2004

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Per approfondimenti:

www.nitti.it

www.ipinflorence.com

Grazie per l’attenzione!