L'importanza del marchio

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Valorizzazione e tutela del marchio Sergio Mancino

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Valorizzazione e tutela del marchio

Sergio Mancino

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Quante tipologie di marchi conosciamo?

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Tipologie Marchi

Marchio Corporate (IBM, FIAT,)

Marchio di Prodotto (AS 400, 500, Panda)

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Tipologie Marchi

Marchio di conformità

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Tipologie Marchi

Marchi di qualità ( Dop, Igp, Stg, Doc)Reg. (CE) n. 509/2006, sul riconoscimento delle STG e il Reg. (CE). di applicazione n. 1216/2007

Reg. (CE) n. 510/2006, sul riconoscimento della DOP e della IGP e il Reg. (CE) di applicazione n. 1898/2006

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Tipologie Marchi

Marchi di origine Made in.....

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Corporate identity è l'immagine che ditte, enti, società, organizzazioni danno di sé attraverso il design che viene applicato agli stampati, alle business card, alla pubblicità, ai video, alla brochure, agli shop, alle insegne, e naturalmente al sito web.

Marchio Corporate

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Marchio o Brand...ing

Brand è identità, primario strumento di differenziazione tra offerte in competizione sul mercato.

Identità che si costruisce e mantiene nel tempo attraverso un sistema di coerenze. Ossia, la percezione che gli stakeholder hanno nei confronti del prodotto o impresa.

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Brand Equity

La Brand Equity indica il valore che il mercato riconosce ad un Brand in un dato momento. Lo si può anilizare:1.dal punto di vista finanziario la Brand Equity viene definita come il valore economico totale di un brand inteso come asset patrimoniale a sé stante, nelle ipotesi di vendita dell'azienda o di inclusione in bilancio (Brand Value);2.dal punto di vista marketing la Brand Equity è una misura dell'attaccamento dei clienti alla marca (Brand Loyalty);3.dal punto di vista produzione la Brand Equity è la descrizione dell'immagine che il cliente ha del prodotto in seguito ad una concreta esperienza d'acquisto e di utilizzo (Brand Image).

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Considerazioni Brand Value

Il valore di marca è qualcosa che va costruito negli anni. Benché si parli parecchio di Brand Equity, ci si è adoperati poco per svilupparlo.

Il valore di marca può essere generato da un'attenzione costante alla gratificazione del cliente attraverso la personalità di un brand.

Il livello finale di Brand Equity deve avere la valenza d'insostituibilità dello stesso.

Tuttavia, prima di raggiungere tale livello c'è un lungo percorso da seguire.

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Marcatuta CE

La marcatura "CE" (Conformità Européenne) non è un marchio di qualità o di origine, ma attesta semplicemente la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, fissati dalle disposizioni comunitarie ossia che:un prodotto è stato costruito in conformità con i requisiti di sicurezza vigenti;è stata seguita la procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive applicabili.Il Reg. (CE) n. 339/1993, che, nel rispetto delle competenze e degli strumenti delle singole amministrazioni, ha demandato alle autorità doganali le verifiche e i controlli dei prodotti al momento della loro introduzione nel territorio comunitario. E' obbligatorio che il fabbricante l'apponga sui prodotti in questione e sui relativi imballaggi, perché essa sostituisce la certificazione di conformità agli standard comunitari e consente su tutto il territorio comunitario e del SEE la libera circolazione dei prodotti.

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Marchi di conformità

I marchi di conformità possono essere "obbligatori" o "volontari".

I primi si limitano ad assicurare la conformità a regole tecniche di impiego obbligatorio, come ad esempio la marcatura "CE" che garantisce - per alcune tipologie di prodotti - il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalle relative direttive comunitarie.

I marchi volontari, invece, attestano che i prodotti hanno caratteristiche che vanno al di là di quanto eventualmente richiesto dalla legge e testimoniano - ai clienti e agli utilizzatori - la qualità del prodotto, nel senso più ampio del termine.

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Made in ..... L'apposizione dell'etichettatura "Made in" sulle merci

commercializzate in Italia e nella Comunità non è obbligatoria: lo diventa solo qualora il Paese di destinazione lo richieda in forza di una propria regola interna (si pensi alla Cina o agli Stati Uniti, Giappone).

Il concetto di normativa europea sull'origine è contenuto nel Codice doganale comunitario e nelle sue Disposizioni di Applicazione.

L'articolo 23 del Codice doganale comunitario prevede che:"1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale

paese".L'art. 24, precisa che: "Una merce alla cui produzione hanno

contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione."

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Trasformazione sostanziale

Il concetto di trasformazione sostanziale non è di facile comprensione. In alcuni settori tra cui quello tessile, per esempio, è intervenuta la Commissione Europea con alcune specificazioni (si veda l'art. 38 del Regolamento CEE 2454/1993 che stabilisce una serie di lavorazioni che sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario).

L'allegato 10 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale (Reg. 2454/93) elenca le precise condizioni di acquisizione dell'origine (colonna 3 dell'allegato) per ogni prodotto tessile, individuato dalla rispettiva voce doganale.

L'allegato ci dice in sostanza quali sono le trasformazioni minime alle quali deve essere sottoposta la materia prima non originaria per legittimare l'apposizione dell'ambito "Made in Italy" sul prodotto finito.

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la denominazione "Made in Italy" potrà essere utilizzata solamente per i prodotti finitiil processo di lavorazione dovrà essere svolto nel territorio dello stato italiano per almeno due delle fasi di lavorazioneper le altre fasi sarà comunque necessario verificare la tracciabilitàsiano presenti indicazioni di conformità alle normative vigenti in materia di lavoro e sia garantita l'esclusione di impiego di manodopera minorile nella produzione dei prodottivi sia una certificazione di igiene e sicurezza dei prodottivi sia il rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

Legge 55/2010

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Interpretazione

La dicitura "Made in Italy" sarà possibile esclusivamente per prodotti finiti per i quali almeno due delle fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e per i quali sia verificabile la tracciabilità delle rimanenti fasi.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 55/2010 il quale sancisce che "per ciascun prodotto di cui al comma 1 (settore tessile, pelletteria, calzaturiero nonché prodotti conciari e i divani) che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione "Made in Italy" resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria".

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Settori coinvolti e fasi di lavorazioni necesarie

- settore tessile: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute in Italia anche utilizzando fibre di importazione.

- settore della pelletteria: la concia, il taglio, la preparazione l'assemblaggio e la rifinizione avvenuti nel territorio nazionale anche con l'utilizzo di pellame grezzo di importazione.

- settore calzaturiero: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano utilizzando anche pellame grezzo di importazione.

- settore conciario: riviera, concia, riconcia, tintura, ingrasso – rifinizione.

- settore divani: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio di fusti, il taglio della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinizione sempre compiuti nel territorio nazionale anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

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Art. 517 c.p. Istituito con la finanziaria 2004

Prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro. Per le fattispecie di reato di:

1) falsa indicazione, consistente nella stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana, dove per origine Italia deve farsi riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale;

2) fallace indicazione, consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana

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Tutela in ambito UE

Il Reg. CE n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 individua tre categorie di "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" e, precisamente:

• le merci contraffatte• le merci usurpative• una terza categoria, che ricomprende tipologie diverse di

prodotti.Il Reg. CE n. 1891/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004,

recante le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1383/2003 dispone che la domanda d'intervento prevista dal regolamento di base è presentata personalmente dal titolare del diritto, con il documento giustificativo.

Ufficio competente è l'Agenzia delle Dogane Ufficio AntifrodeVia Mario Carucci, 71 - 00144 Roma

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Requisiti del marchio nazionale

capacità distintiva o originalità (art. 13 Cpi): deve avere carattere distintivo. Non possono essere registrati denominazioni generiche descrizioni che indicano qualità intrinseche del prodotto o del servizio. E' vietato registrare come marchio una forma necessaria per conseguire un risultato tecnico, imposta dalla natura stessa del prodotto o che dia allo stesso un valore sostanziale (art. 9 Cpi). rappresentabilità grafica (art. 7 Cpi): il segno deve essere rappresentabile graficamentenovità estrinseca (art. 12 Cpi): non deve essere stato usato in precedenza come marchio, ditta o insegna per prodotti o servizi identici o simili liceità (art. 14 Cpi): non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.

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Caratteristiche del marchio

Gli articoli 4 e 7 del Regolamento sul Marchio Comunitario n. 40/94/CE ("RMC") prevedono che un segno, per essere registrabile come marchio, debba:

potere essere rappresentato graficamente possedere capacità distintiva

Sotto il profilo della rappresentabilità grafica, i "nuovi" marchi possono essere suddivisi in due:

1. segni visibili2. segni invisibili.

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Regolamento UE n. 207/2009 marchio comunitario

Il diritto comunitario in materia di marchi, non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri, ha carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta la Comunità;

- titolari di marchi comunitari possono essere le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico;

- il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione;

- la durata di registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda;

- il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio (solo con la registrazione);

- per le controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari sono istituiti i Tribunali dei marchi comunitari;

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Competenze del tribunali

I tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva:a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio comunitario di cui all'articolo 100;

Le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale.

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Registrazioni fraudolente Tutela del marchio sui mercati

internazionali

Non dovete mai concedere ai distributori all'estero il diritto di depositare il vostro marchio, a loro nome, nei Paesi in cui operate. Il distributore, infatti, depositando il vostro marchio a suo nome, diventerebbe proprietario del marchio nei Paesi di registrazione e, nella sua qualità di proprietario, potrebbe impedire persino alla vostra impresa di farne uso in tali Paesi senza la sua autorizzazione.

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Il Protocollo di Madrid sul marchio internazionale

Non è un marchio avente un'efficacia internazionale o sovranazionale.Ma una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più Paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda.Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali. 1.Invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) tramite l'amministrazione competente del paese di origine. 2.Il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato dell'insieme delle tasse nazionali (solo per marchio già registrato nel paese di origine). L'esame segue le procedure in vigore nel singolo paese designato.

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Nazioni aderenti

All'Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, aderiscono paesi europei ed extraeuropei, ma non compaiono invece altri importanti paesi che considerano l'Accordo di scarso interesse e, soprattutto, economicamente svantaggioso. Per superare questa limitazione è nato il Protocollo di Madrid che, avendo una maggior copertura geografica, offre nuove opportunità di tutela all'estero dei marchi.

I paesi che hanno aderito solo al Protocollo sono: Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Giappone, Islanda, Turkmenistan, Turchia, Antigua e Barbuda.