Lezioni di Diritto Penitenziario e...

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Lineamenti di DIRITTO PENITENZIARIO: I pilastri e la storia del diritto penale SCUOLA CLASSICA Il postulato del libero arbitrio e la concezione etico-retributiva della pena 1. Volontà colpevole 2. Imputabilità 3. Pena retributiva (afflittiva, determinata, proporzionata e inderogabile) SCUOLA POSITIVA Concezione “sintomatologica” del reato 1. La pericolosità sociale e la concezione difensiva della pena 2. Le misure di sicurezza TERZA SCUOLA Sistema del doppio binario 1. Responsabilità individuale/pena retributiva 2.Pericolosità sociale/misura di sicurezza Il fatto come base imprescindibile di ogni conseguenza penale; La personalità dell’autore per la determinazione del tipo e della qualità delle conseguenze penali Il sistema dualistico del diritto penale italiano

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Lineamenti di DIRITTO PENITENZIARIO:

I pilastri e la storia del diritto penale

SCUOLA CLASSICA

Il postulato del libero arbitrio e la concezione etico-retributiva

della pena

1. Volontà colpevole

2. Imputabilità

3. Pena retributiva (afflittiva, determinata, proporzionata

e inderogabile)

SCUOLA POSITIVA

Concezione “sintomatologica” del reato

1. La pericolosità sociale e la concezione difensiva della pena

2. Le misure di sicurezza

TERZA SCUOLA

Sistema del doppio binario

1. Responsabilità individuale/pena retributiva

2.Pericolosità sociale/misura di sicurezza

• Il fatto come base imprescindibile di ogni conseguenza penale;

• La personalità dell’autore per la determinazione del tipo e della qualità delle conseguenze penali

Il sistema dualistico del diritto penale

italiano

La pena Mixtum compositum:

Retribuzione (prevenzione generale)

Profilassi sociale (prevenzione speciale)

Un approccio sincretico: la concezione retributiva

permane quale idea centrale del diritto penale della

libertà, ma non tanto come momento giustificativo

della pena quanto semmai quale modello di

garanzia ai fini della determinazione della pena e

come limite insuperabile in sede di

commisurazione giudiziale della stessa.

La risoluzione dell’ONU del 1955

Le Regole Minime del Consiglio

d’Europa del 1973 e le Regole

Penitenziarie Europee del 1987

… l’ottica della partecipazione e

della democraticizzazione del

“dentro Penitenziario”…

Il principio costituzionale di “…tendenziale

rieducazione della pena “e l’ottica

trattamentale della L.354/1975

La Legge di Ordinamento Penitenziario (L.

26.7.1975/354)

… dalla redenzione al recupero sociale…

1)Individualizzazione della pena

2)Il carcere come ‘comunità aperta’ al territorio

3)Le modifiche: L. 1986/663; L. 168/1998;

4)Nuovo Reg. Esec. DPR 230/2000: dal carcere

dell’inerzia al carcere delle attività (il ruolo del lavoro)

5)L. 251/2005 e L. 49/2006 e le successive di riforma

(vedasi oltre)

C.Cost. n°12/1966, n°167/1973 e

n°264/1974

…“Avendo la pena per sua natura

contenuto afflittivo, la finalità del

rieducare è affidata ai modi della sua

esecuzione”…

… “Ravvedimento del

condannato e reinserimento nel

corpo sociale…”

Magistratura di sorveglianza

Tribunale di sorveglianza: 1) circoscrizione territoriale -distretto di corte appello o sez.

staccata-; 2) composizione -due togati e due esperti-

Competenza per materia

M.S.: artt. 678 c.p.p. e 69 e 72 O.P (remissione del debito; ricoveri ex 148 c.p. -

infermità sopravvenuta al condannato-; applicazione trasformazione e revoca delle

misure di sicurezza; esecuzione semidetenzione e libertà controllata; dichiarazione

abitualità o professionalità nel reato o tendenza a delinquere; dopo la riforma L.

277/2002 riduzione di pena in seguito alla concessione della liberazione anticipata

T.S.: concessione revoca o cessazione dell’affidamento in prova, della detenzione

domic., della semilibertà, della liberazione condizionale; in materia di riabilitazione; di

differimento obbligatorio o facoltativo della esecuzione delle pene (artt. 146 e 147 c.p.);

di estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale e dell’affid. In

prova; di sospensione dell’esecuzione della pena a norma degli artt. 90 ss DPR 309/90

Competenza per territorio: c.d. locus custodiae (art. 677 c.p.p.), appartiene al magistrato

o trib. che ha giurisdizione sull’istituto di prevenzione o pena

Il trattamento penitenziario … “deve

essere conforme ad umanità, deve

assicurare il rispetto della persona umana

… ed è attuato secondo un criterio di

individualizzazione in rapporto alle

specifiche condizioni dei soggetti (art.1

O.P)

Il trattamento rieducativo è finalizzato alla

risocializzazione del condannato

I presupposti del trattamento rieducativo

Previa indagine su: condizioni, struttura psico-fisica,

motivi personali e sociali che hanno condotto alla

violazione della norma penale (OSSERVAZIONE)

Osservazione Valutazione

complessiva

Trattamento Volto alla rivisitazione

critica del vissuto

Disadattamento Antisocialità

Delinquenza

Predisposizione (tratti di personalità…),

contesto familiare e sociale di provenienza

(disgregazione familiare…)

Individualizzazione del trattamento (art.27, 29 reg.

esec.)

Rimuovere ciò che ha contribuito a causare il

comportamento criminoso per evitare la recidiva

Dotare il soggetto della capacità di adeguarsi al

contesto (normativo -giuridico/sociale-) valoriale

Rendere favorevole la prognosi di un reinserimento

nella società

Concezione della pena

“costituzionalmente orientata”

Il Legislatore costituzionale, ai

principi di legalità e personalità della

pena, aggiunge all'articolo 27-comma

3- che le pene non possono consistere in

trattamenti contrari al senso di umanità

e devono tendere alla rieducazione del

condannato.

Dato incontestabile è che la

rieducazione deve essere concepita in

collegamento con il disvalore

espresso dal fatto reato, così come

risulta dal combinato disposto degli

articoli 27 comma 3 e 25 comma 2

della stessa Costituzione.

Concezione della pena

“costituzionalmente orientata”

I contenuti della rieducazione in fase

di cognizione

Nulla poena sine previo iudicio et nulla poena

sine lege poenali cioè una sanzione comminata

con atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli

casi e modi previsti dalla legge (art. 13 comma 2

Cost.)

…l'espiazione della pena non può consistere

nella inflizione di violenza fisica morale sulle

persone comunque sottoposta a restrizione della

libertà (art.13 comma 4 Cost.)

Rinvigorire il sistema sanzionatorio riducendo l’ambito

dell’illecito penale e della pena detentiva: il risultato

sarebbe l’applicazione di questa ultima alla grave

e media criminalità ed ai recidivi nei cui confronti il comune esempio di giustizia e le stesse esigenze di

prevenzione (generale e speciale), non consentono di

rinunciarvi.

A fianco alle pene detentive svolgerebbe ancora una

funzione dissuasiva il sistema delle pene alternative.

Contenuti della rieducazione in fase di esecuzione

della pena Si riconosce la crisi della pena detentiva, quale unico e

rigido strumento di prevenzione generale e speciale, così

anche delle misure meramente clemenziali, inadeguate a

promuovere reali manifestazioni di emenda (Corte Cost. n.

343/1987)

… la finalità rieducativa correttamente perseguita può

rappresentare essa stessa un contributo ad un efficiente

difesa sociale contro il delitto (C.Cost. n. 115/1964).

L'impegno di predisposizione di mezzi e modelli

organizzativi idonei a realizzare l'obiettivo rieducativo (C.

Cost n. 376/1997) si concretizza attraverso la durata della

pena ed il suo regime di esecuzione (C. Cost.167/1963).

Il fondamento rieducativo del disposto costituzionale

non esclude la polifunzionalità della pena, né si

introduce la presunzione che con l'espiazione della pena

il condannato sia stato “educato”, anzi non possono

ignorarsi i possibili insuccessi concretizzabili in future

recidive.

Più semplicemente il legislatore è vincolato ad

un'esecuzione della pena che persegua il fine della

rieducazione certamente non coattiva, poiché la

restrizione della libertà personale non può prescindere dal

rispetto della dignità umana del condannato.

Lo strumento attuativo della

rieducazione: uno o plurimi?

L’idea rieducativa, espressa dall'articolo 27³ Cost., respinge fermamente la logica custodialistica

tendente a neutralizzare il condannato e ad isolarlo

dal contesto sociale, preoccupandosi invece delle

sorti sociali dello stesso che abbia terminato di

scontare la pena.

Il principio di progressione del trattamento

penitenziario: le attività trattamentali intramoenia e

le misure alternative alla detenzione

Contenuti della rieducazione in

fase di esecuzione della pena

LE MISURE ALTERNATIVE

…la finalità del “rieducare” è affidata

principalmente ai modi di esecuzione della

pena (C.Cost. 22/71; 173/97): il sistema

penitenziario deve operare in funzione della

rimozione degli ostacoli che impediscono

una costruttiva partecipazione sociale