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Le funzioni della Corte dei Conti
Giovedì 20 novembre 2008
Fonte: M. Virginillo, “La Corte dei contie le sue “quasi” nuove sfide”; 2008; ed. Kappa
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• LEORIGINI
• L’ORGANIZZAZIONE
• LEFUNZIONIGIURISDIZIONALI
• LEFUNZIONIDICONTROLLO
• LAFUNZIONECONSULTIVAELEALTREFORMEDICOLLABORAZIONE
• ICONTROLLIINTERNIEDICONTROLLIESTERNI
INDICEINDICE
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LaCortedeiContiè il risultatodiunavisione illuminatadiCamilloBensocontediCavour,che intuì la
necessitàdiunaunitarietàdigiudizioentrocuisiconcentrasse“ilcontrollopreventivoeconsuntivo”sui
contipubblici.
La Corte dei conti ha ereditato l’assetto organizzativo ed amministrativo della Regia Camera della
Sommaria. La Regia Camera della Sommaria fu fondata nel 1444 da Alfonso V d'Aragona, che,
nell'ambitodellasuariformadell'ordinamentogiudiziariodell'anticoregimeangioinooperantenelRegno
diNapoli,unificòdueorgani:laMagnaCuriaMagistrorumRationarum(CortedeiMaestriRazionali)ela
Summariaaudentiarationum(CameradeiConti).
Nel1807,insostituzionedellaRegiaCameradellaSommaria,fuistituitalaRegiaCortedeiConti,dacui
poièderivata,nel1862conlaLeggeCavourn.800/62,laCortedeiconti,chedunque,haereditatosin
dallasuaistituzionelanaturaamministrativa,giurisdizionaleeconsultiva.
Conlaleggen.800/62,pervoleredelReedelParlamentoeconlapubblicainaugurazioneavvenutaa
Torinoil1ottobre1862,allapresenzadelMinistrodelleFinanzeSella,delPrimoProcuratoreGenerale
della Corte dei Conti Troglia e del primo Presidente della Corte dei Conti Colla, fu, dunque, istituita
quellache,adoggi,rappresentalapiùanticamagistraturaunitariaitaliana.
LEORIGINIDELLACORTEDEICONTI
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L’istituzionedellaCortedeicontierafinalizzataallapredisposizionediuncorpusdicontrollicheavrebbe
dovuto assistere l’amministrazione, allora afferente il monarca, in un’ottica di regolare e corretta
destinazionedellerisorsefinanziariepubbliche.
Il corpus dei controlli, così come pensato daCavour, individuava inmodo univoco due specificazioni
operative:
•· unadi controllo in sensostretto, identificabileuncontrollopreventivodi legittimitàsugli atti,previsto
dall’art. 13 della L. n. 800/1862, secondo il quale “Tutti i decreti reali (…) sono presentati alla Corte
perché vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione”, e un controllo consuntivo sulla gestione,
disciplinatoaisensidegliart.28ess;
•· unagiurisdizionale,finalizzataall’accertamentodiresponsabilitàditipocontabileedelineataall’art.33
della legge Cavour, secondo il quale: “La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei
tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservareedi
maneggiaredanaropubblicooditenereincustodiavaloriemateriediproprietàdellostato,edicoloro
che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti. LaCorte
giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a
terminidileggispeciali.”
LEORIGINIDELLACORTEDEICONTI
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La L. n. 800/1862 è rimasta invariata sino agli anni del fascismo, che hanno costituito un periodo di
rigogliosoarricchimentodelpanoramanormativo inmateriacontabile,chehaportatoadue importanti
riferimenti, tutt’oggisignificativi,ecioè ilR.D.n.1038/33,che rappresenta il regolamentodiprocedura
per i giudizi innanzi allaCorte di conti, ed ilR.D. n. 1214/34, anchemeglio conosciuto come il Testo
Unico delle leggi sulla Corte dei conti. Per ritrovare un altrettanto fervente periodo di innovazione
normativa sui temi contabili bisogna aspettare l’assemblea costituente, la quale, deliberò di
costituzionalizzare leattribuzionidellaCortedeiconti,sull’esempiodiquantodecisoper ilConsigliod
Stato.Gliartt.100e103dellaCostituzione,infatti,contemplanoentrambelefunzionigiurisdizionaliedi
controllo della Corte dei conti, funzioni successivamente integrate dalla L. n. 259/75 che attua le
disposizionicostituzionali.
Perquantoriguarda la funzionedelcontrollo, l’art.100,comma2,recita:“LaCortedeicontiesercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilanciodelloStato.Partecipa,neicasienelleformestabilitedallalegge,alcontrollosullasanagestione
finanziariadeglientiacui loStatocontribuisce inviaordinaria.RiferiscedirettamentealleCameresul
risultatodelriscontroeseguito”.
Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale, l’art. 103, comma 2, recita: “La Corte dei conti ha
giurisdizionenellemateriedicontabilitàpubblicaenellealtrespecificatedallalegge”.
LEORIGINIDELLACORTEDEICONTI
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Si giunge, poi, agli anni ’90, che hanno significato un periodo di fiorente innovazione legislativa per
entrambelefunzionidellaCortedeiconti.Inparticolare,laL.n.19/94elaL.n.20/94hannomodificato
ilTestoUnicodelle leggisullaCortedeiconti,portandoall’istituzionedeldoppiogradodigiurisdizione
daunaparteeadunaprofonda rivisitazionedelleattivitàdicontrollodall’altra,con la forte limitazione
delcontrollopreventivoedilrilanciodelcontrollosuccessivosuirisultatidellagestione.
LEORIGINIDELLACORTEDEICONTI
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L’attuale ordinamento dellaCorte dei conti scaturisce dal T.U. n. 1214/34,modificato ed integrato da
varieleggisuccessivecomelaL.n.161/53,laL.n.1345/61elaL.259/58,ancheseilcorpusnormativo
cheregola l’Istituzione,oltreaigrandimomentidi riformanormativachesi richiameranno inseguito,si
arricchisceannualmenteconleprecisazionidecisionalieprevisionalicontenuteneldettatodellaLegge
Finanziaria.
Inbaseallerichiamatedisposizionidilegge,l’organicodellaCortedeicontièdiviso,tenendocontodelle
rispettivefunzioni,inpersonaledicarrieramagistratualeepersonaledicarrieraamministrativa.
Il personale di carrieramagistratuale comprende il Presidente, i Presidenti di sezioni, i consiglieri, il
procuratoregenerale,iviceprocuratorigenerali,iprimireferendarieireferendari.Essisioccupanodelle
attivitàgiurisdizionaliedicontrolloericopronotuttiilivellidellagovernancedellaCortediconti.
Il personale di carriera amministrativa è composto da personale dirigente e da personale della ex
carrieradiconcetto,esecutivaedausiliaria.Essisioccupanodelleattivitàdistaff(personale,contabilità,
bilancio,controllointernoesistemiinformativi)edelleattivitàcheinlineageneraleappaionodisupporto
alpersonaledimagistratura.
L’ORGANIZZAZIONEDELLACORTEDEICONTI
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Nellestrutturecentralirientrano:
· le Sezioni riunite (articolate in sezioni riunite in sede consultiva e in sede di controllo,rappresentano
l’organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile, con competenza a decidere
sullequestionedimassimaesuiconflittidicompetenzaetitolaredelleattivitàdelgiudiziodiparificazione
delrendicontogeneraledelloStato);
· la Sezione centrale di controllo di legittimità degli atti del governo e delle amministrazioni delloStato
(articolata in5ufficicentraliper iministeri istituzionali ,per iministerieconomico-finanziari,per leattività
produttive,perleinfrastruttureel’assettodelterritorio,periserviziallapersonaedibeniculturalietitolare
dell’attivitàdicontrollodilegittimitàpreventivoesuccessivo);
· laSezionecentraledicontrollosullagestionedelleamministrazionidelloStato(anch’essaarticolatain5
ufficicomelaprecedentesezioneetitolaredelleattivitàdicontrollosullagestione);
· la Sezione di controllo sugli enti (esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui loStato
contribuisceinviaordinaria,previstodallaL.n.259/1958,riferendoneinParlamento);
L’ORGANIZZAZIONEDELLACORTEDEICONTI
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· la sezione delle autonomie (è espressione delle sezioni regionali di controllo, riferisce alParlamento,
almenounavolta l’anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionalee localeper la verificadel
rispettodegliequilibridibilanciodapartedicomuni,province,cittàmetropolitaneeregioni,inrelazioneal
patto di stabilità internoeai vincoli chederivanodall’appartenenzadell’Italia all’UnioneEuropea, anche
sulla base dell’attività svolta dalle sezioni regionali. Esamina, a fini di coordinamento, ogni tema e
questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali
comuniapiùsezioni);
· la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali (riferisce almeno annualmenteal
Parlamento sulla gestione dei fondi strutturali comunitari, sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi
comunitari,sullostatodellerisorsedellacomunitàdipertinenzanazionaleedeirelativisistemidiverifica,
sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunità e sulle relativemisure preventive e
repressive).
L’ORGANIZZAZIONEDELLACORTEDEICONTI
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·Nellestruttureperifericherientrano:
· le21Sezioniregionalidicontrollo,quantesonoleregioniitaliane(esercitanoilcontrollodilegittimitàsu
atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella regione; verificano il
funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione avente sede nella regione, esercitano il
controllosullagestionedelleamministrazioniregionalie loroentistrumentali,ai finidelrefertoaiconsigli
regionali,nonchéilcontrollosullagestionedeglientilocali,deiloroentistrumentali,delleuniversitàedelle
istituzionipubblicheaventisedenellaregione);
L’ORGANIZZAZIONEDELLACORTEDEICONTI
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LaCortedeiconti,conriferimentoallafunzionegiurisdizionale,emetteattualmente:
· giudizi di conto o di responsabilità ai danni di amministratori o dipendenti pubblici che,nell’esercizio
dellepropriefunzioni,abbianoarrecatodannoerarialealloStato;
· giudizi in materia pensionistica, per l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del dirittoalla
pensione.
Lefunzionidinaturagiurisdizionalihanno,alparidiquelledicontrollo,registratounaforteespansioneper
interventospecifico:
· dellaL.n.231/90che,affermandostrumentiemodulioperatividimatriceprivatistica(centratisuicriteri
fondamentali di efficienza, efficacia ed economicità), ha di fatto allargato la natura oggettiva della
giurisdizionecontabile,estendendolaaigiudizisullacompatibilità tra lescelteamministrativee le finalità
dell’amministrazionepubblica;
· dalla sent. n. 345/04 della Corte costituzionale che, nel quadro dell’evoluzione dell’ordinamentoin
senso federale, ha assoggettato le regioni al giudizio della Corte dei conti in materia di responsabilità
contabile, richiamando il principio unitario della giurisdizione per assicurare un uniformità di giudizio a
livellonazionale.
LEFUNZIONIGIURISDIZIONALI
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IlcontrollodilegittimitàsugliattidelGovernohaadoggettoisingolidocumenticontabiliefinanziaridella
gestione, verificandone la conformitàal sistemagiuridicoepotendoneannullare l’efficacia.Si intendono
per “atti del governo” i documenti ufficiali emanati da tutte le amministrazioni pubbliche di derivazione
statale e come tali in posizione di dipendenza rispetto all’esecutivo. Esso ha ad oggetto documenti
amministrativi prevalentemente preventivi. Esiste, infatti, una prerogativa di controllo di legittimità su
documentidinaturaconsuntiva, che, inallargamento rispettoadun’interpretazione restrittivadeldettato
dell’art.100dellaCostituzioneItaliana,interessaalcunemarginalifattispecie.
Il controllo di legittimità sugli atti di natura preventiva non giudica sulla regolarità del contenuto ma si
espletainmodogenericocomecondizionediefficaciapreventivadell’attocheesamina.
Ilcontrollosuccessivosullagestione,perilqualesirimandaallenotecheseguono,èditipocollaborativo,
hacarattereempiricoedèrivoltoadaccertarela“rispondenzadeirisultatidell’attivitàamministrativaagli
obiettivistabilitidallalegge.
LEFUNZIONIDICONTROLLO
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Esso valuta comparativamente costi, modalità e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa” e
confronta“lasituazioneeffettivamenterealizzataconl’attivitàamministrativaelasituazioneipotizzatadal
legislatorecomeobiettivodarealizzare,inmododaverificare,aifinidellavalutazionedelconseguimento
dei risultati, se le procedure ed i mezzi utilizzati, esaminati in comparazione con quelli apprestati in
situazioni omogenee, siano stati frutto di scelte ottimali dal punto di vista dei costi economici, della
speditezza dell’esecuzione e dell’efficienza organizzativa, nonché dell’efficacia dal punto di vista dei
risultati”.
Ilcontrollofinanziarioricomprendelecategoriediattivitàchesielencanoedescrivononelseguito:
· igiudizidiparificazionesulrendicontogeneraledelloStato;
· ilcontrollosullacoperturafinanziariadelleleggidispesa;
· lacertificazionefinanziariadeicontratticollettivinazionalidilavoro;
· irefertisullafinanzaregionaleelocale;
· leverificherivolteaglientisovvenzionati.
IlgiudiziodiparificazionedelrendicontogeneraledelloStato,previstodall’art.n.39delRegioDecreton.
1214/34 , è il giudizio espresso dallaCorte dei conti per accertare la conformità dei risultati di bilancio
(iscrittinelcontodelbilancioenelcontodelpatrimonio)delloStatoallaLeggediBilancio.
LEFUNZIONIDICONTROLLO
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LEFUNZIONIDICONTROLLOSistema dei controllidella Corte dei conti
Controllo sullagestione
Controllofinanziario
Stato
Ulteriori forme dicollaborazione
Stato
Governo
Regioni
Enti pubblici noneconomici
Enti Locali
Entisovvenzionati
Aziende edamministrazionistatali autonome
Regioni
Enti Locali
Enti pubblici noneconomici
Aziende sanitarie
…
Enti Locali
Gestioni fuori bilancio
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LAFUNZIONECONSULTIVAELEALTREFORMEDICOLLABORAZIONE
Comeulterioresfidarichiestadallegislatoredel2003(L.n.131/03,comma8),talefunzionesiconfigura
nellarinnovatafacoltàdidisporre“ulterioriformedicollaborazione”,conleautonomie,nonchédiemettere
“pareri” in materia di contabilità pubblica , finalizzati alla regolare e sana gestione finanziaria, dietro
formalerichiestadelleamministrazionibeneficiarie.
In un contesto costituzionale rinnovato in conseguenza dell’emanazione della L. costituzionale n. 3/01,
dovesièsancital’equiordinazionedeglientiterritorialialloStatoel’abrogazionediogniformadicontrollo
amministrativo esterno sulle Regioni, sulle Province e sui Comuni (art. 9, L. costituzionale n. 3/01), è
facilmente comprensibile la volontà del legislatore di permettere agli enti territoriali di avvalersi della
collaborazionedellaCortedeiconti.
Se per quanto riguarda le ulteriori forme di collaborazione , il legislatore non specifica altro se non le
finalità ,per la funzioneconsultiva, invece, laCortedeiconti,conundocumentoadottatodallaspecifica
Sezione delle autonomie, nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha disciplinato la funzione consultiva,
armonizzandonecontenuti,strumentiemodalità.
In particolare, la richiesta di parere consultivo è circoscritta agli enti previsti dalla L. n. 131/05 ed è
accettabile sepresentatadalConsigliodelleAutonomieLocali edagli organi rappresentativi dei singoli
enti (Presidente della Giunta regionale e provinciale, Sindaco o Consiglio regionale, provinciale e
comunale).
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LAFUNZIONECONSULTIVAELEALTREFORMEDICOLLABORAZIONE
TuttelefunzioniesercitatedallaCortedeicontisonocoerenticonilsuoruoloessenzialeecaratterizzante
diausilioalParlamento,previstodallaSezioneIII“Gliorganiausiliari”dellaCostituzione.
Vi sono, infine, attività specificatamente attivate su richiesta del Parlamento, come l’ormai consolidata
tradizione di audire la Corte dei conti, in occasione della presentazione da parte del Governo del
DocumentodiProgrammazioneEconomicaeFinanziaria e del disegnodi LeggeFinanziaria, per avere
valutazioni neutrali sugli andamenti complessivi della finanza, nonché sulla coerenza e congruità della
manovra stessa con gli obiettivi perseguiti, o le audizioni su ogni altro tema al cui approfondimento la
Cortedeicontipossafornireunqualificatocontributo.
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ICONTROLLIINTERNIEDICONTROLLIESTERNI
Perquantoriguarda il rapportocon i revisorideiconti, laLeggeFinanziaria2006haprevisto l’obbligodi
invioallaCortedeicontidelle relazionidei revisori inordineaibilancidiprevisioneedi rendicontazione
giàapprovatidaglienti.Anchequisirientranell’otticacollaborativadirafforzamentotracontrolloesternoe
sistema dei controlli interni, ritenendosi che l’invio di tali relazioni debbano prioritariamente essere
finalizzate a segnalare alle Sezioni regionali di controllo sintomi di “irregolarità gravi” , tali da porre in
pericologliequilibridibilancio.Esse,dunque,dovrannoessererilevatenell’otticadeglieffettisullepostedi
bilancioesull’incidenzanegativachequantitativamenterischiadiessereesercitatasulbilanciodell’ente.
L’interventodellaCortedeicontidovrebbe,perciò,essereinterpretatocomedisupportoalleverifichedei
revisorideicontie,intaleluce,volteadassicurareun“avviso”all’amministrazionesuipossibiliopotenziali
rischi economico-finanziari.Avviso che, comeè ovvio, non verrà formulato in casononemerganessun
elementodipreoccupazione.
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In realtà, tale previsione normativa investe direttamente solo gli enti locali, che la recepiscono
introducendo nel D.Lgs. n. 267/00 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali , d’ora in
avantianchesoloTUEL)l’art.198bis,cherecita:“nell’ambitodelsistemadelcontrollodigestionedicui
agliart.196,197e198,lastrutturaoperativaallaqualeèassegnatalafunzionedelcontrollodigestione
forniscelaconclusionedelpredettocontrollo,oltrecheagliamministratoriedairesponsabilideiserviziai
sensidiquantoprevistodall’art.198,ancheallaCortedeiconti”.
Ilimitideldettatoditalenormasonoevidenti:coinvolgesologlientilocaliefariferimentoalsolocontrollo
di gestione che, come recita il D.Lgs. n. 286/99, rappresenta una delle 4 componenti del sistema dei
controlliinternidiunaamministrazionepubblica.
ICONTROLLIINTERNIEDICONTROLLIESTERNI
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Sistema dei controllidella Corte dei conti
Controllo dilegittimità
Controllo sullagestione
Controllofinanziario
Governo
Stato
…
Regioni e ProvinceAutonome
Stato
Ulteriori forme dicollaborazione
Stato
Governo
Regioni e ProvinceAutonome
Enti pubblici noneconomici
Enti Locali
Entisovvenzionati
Aziende edamministrazionistatali autonome
Regioni e ProvinceAutonome
Enti Locali
Enti pubblici noneconomici
Aziende SSN
Enti Locali
Parlamento
…
ICONTROLLIINTERNIEDICONTROLLIESTERNI
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Al revisore pubblico, pertanto, è richiesto un ruolo collaborativo/partecipativo che non è ancora
presentenelsistemadeicontrolliditipoprivatistico.
Daquantoesposto,ilrevisorepubblicoprendeledistanzedalrevisoreinternoinquanto,daunaparte,
sembrerebbe partecipare al sistema dei controlli che costituisce l’oggetto teorico delle verifiche della
revisione interna, dall’altra, assumerebbe una valenza molto più incisiva, condividendo i processi
decisionali con ilmanagement. Il revisorepubblicononassume laposizionedi staff almanagement,
marisiedeinposizionedicontrollodelmanagementatuteladelpubblicorisparmio.
Ataleriguardo,èforsepossibileprovareadabbozzarel’ipotesisecondocuinonèsignificativoparlare
di revisione esterna e revisione interna nelle amministrazioni pubbliche, bensì di controllo esterno e
revisione pubblica, dove la prima associa in sé le attività di controllo contabile, di controllo
sull’amministrazione e di verifica sul sistema di controllo interno e la seconda diviene l’oggetto degli
organiinternidicontrollocontabileefinanziario(revisorideicontiesindaci).
Dunque, il concetto di revisione si evolve nel contesto pubblico, fino a mutare le proprie specifiche
concettuali e trovarenuoveconfigurazioni chemeglio soddisfano i complessi assetti di interesseche
gravitanointornoadun’amministrazionepubblica.
ICONTROLLIINTERNIEDICONTROLLIESTERNI