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24 Introduzione al diritto Introduzione al diritto N S O E Lezione 3 Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale Cosa studieremo Le norme giuridiche trovano la loro origine in atti o fatti che perciò vengono defi- niti fonti del diritto. Si distingue tra fonti-atto che sono le norme scritte prodotte dagli organi che hanno il potere di farlo e fonti-fatto che consistono in comporta- menti posti in essere volontariamente dalla collettività e a cui l’ordinamento attri- buisce rilevanza giuridica. In questa lezione conosceremo le principali fonti del diritto: Costituzione, legge ordinaria, decreto legge e decreto legislativo, regolamento, consuetudine. Impareremo anche che le fonti non hanno tutte uguale valore ma che sono sotto- poste al principio gerarchico per cui le fonti di grado inferiore non possono di- sporre diversamente da quanto stabilito dalle fonti di livello superiore. Spiegheremo anche che, accanto alle fonti di produzione (leggi, decreti ecc.) cioè gli atti e i fatti che portano alla nascita, alla modificazione e alla estinzione delle norme giuridiche, esistono le fonti di cognizione cioè i documenti che consento- no di conoscere le norme giuridiche (come ad es. la gazzetta ufficiale). L’Unione europea, che opera attraverso molteplici istituzioni, si avvale di diversi strumenti normativi. In questa unità studieremo le caratteristiche degli atti-fonte del diritto europeo e le procedure stabilite per la loro adozione. Saranno inoltre analizzati i rapporti tra il diritto dell’Unione e l’ordinamento giuridico italiano. Ci occuperemo, infine del diritto privato internazionale, dell’oggetto di cui si occupa e delle sue caratteristiche. Prerequisiti • La nozione di ordinamento giuridico e di norma giuridica. • La struttura dell’Unione europea. Conoscenze e abilità Conoscere le principali fonti del diritto. Saper distinguere le fonti di produzione dalle fonti di cognizione. Acquisire la consapevolezza del differente valore delle fonti e della loro diver- sa collocazione nella scala gerarchica. Conoscere le principali fonti del diritto dell’Unione. Cogliere i rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione. Sapere di cosa si occupa il diritto internazionale privato.

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24 Introduzione al diritto

Introduzioneal diritto

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S

O E

Lezione 3Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale

Cosa studieremoLe norme giuridiche trovano la loro origine in atti o fatti che perciò vengono defi-niti fonti del diritto. Si distingue tra fonti-atto che sono le norme scritte prodotte dagli organi che hanno il potere di farlo e fonti-fatto che consistono in comporta-menti posti in essere volontariamente dalla collettività e a cui l’ordinamento attri-buisce rilevanza giuridica.In questa lezione conosceremo le principali fonti del diritto: Costituzione, legge ordinaria, decreto legge e decreto legislativo, regolamento, consuetudine.Impareremo anche che le fonti non hanno tutte uguale valore ma che sono sotto-poste al principio gerarchico per cui le fonti di grado inferiore non possono di-sporre diversamente da quanto stabilito dalle fonti di livello superiore.Spiegheremo anche che, accanto alle fonti di produzione (leggi, decreti ecc.) cioè gli atti e i fatti che portano alla nascita, alla modificazione e alla estinzione delle norme giuridiche, esistono le fonti di cognizione cioè i documenti che consento-no di conoscere le norme giuridiche (come ad es. la gazzetta ufficiale).L’Unione europea, che opera attraverso molteplici istituzioni, si avvale di diversi strumenti normativi. In questa unità studieremo le caratteristiche degli atti-fonte del diritto europeo e le procedure stabilite per la loro adozione. Saranno inoltre analizzati i rapporti tra il diritto dell’Unione e l’ordinamento giuridico italiano.Ci occuperemo, infine del diritto privato internazionale, dell’oggetto di cui si occupa e delle sue caratteristiche.

Prerequisiti• Lanozionediordinamentogiuridicoedinormagiuridica.• Lastrutturadell’Unioneeuropea.

Conoscenze e abilità• Conoscereleprincipalifontideldiritto.• Saperdistinguerelefontidiproduzionedallefontidicognizione.• Acquisirelaconsapevolezzadeldifferentevaloredellefontiedellalorodiver-

sacollocazionenellascalagerarchica.• Conoscereleprincipalifontideldirittodell’Unione.• Cogliereirapportitradirittointernoedirittodell’Unione.• Saperedicosasioccupaildirittointernazionaleprivato.

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Lezione 3 • Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale

25Introduzione al diritto

1 Le fonti del diritto in generaleLefonti del diritto sonotuttiquegliatti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.

Lenormepossono,infatti,avereorigineinduemodidiversi:

— tramiteatti (atti normativi)postiinesseredasoggettiaiqualièriconosciu-to ilpoterediprodurreregolegiuridiche(adesempio, la leggeèunattonormativopostoinesseredalParlamento,l’organoalqualecompetequestopotere);

— inseguitoaduninsiemedifatti (comportamenti),aiqualivienericonosciu-tarilevanzagiuridica(adesempio,gliusioconsuetudinisonofattiaiqualil’ordinamentoattribuiscerilevanzagiuridica).

Èquestoilsensodelladistinzionechenormalmentevieneoperatatrafonti-atto e fonti-fatto.Leprimesononormescrittepermezzodellequalisimanifestala

volontàdelloStatoedilsuopoteredirenderleobbligatorie(sonofonti-attolaCostituzioneeleleggicosti-tuzionali,leleggi,idecreti,iregolamenticomunitari,leleggiregionaliediregolamenti).LesecondesonocomportamentichescaturisconodallavolontàdellacollettivitàeaiqualiloStatoriconoscerilevanzagiu-ridica(l’unicafonte-fattoèlaconsuetudine).Mentreinepochepassatelenormescaturivanoprevalentementedafonti-fattoallequalilacollettivitàsiritenevaspontaneamentevincolata,attualmenteprevalgonolefontiprodottedaparticolariorganicuièaffidatoilcompitodiformalizzareinattiscrittileregolechecostituisconol’ordinamentogiuridico.Altradistinzionechesuoleessereformulataconriguardoallefontièquellatrafontidiproduzioneefontidicognizione.Lefonti di produzione sonotuttigliattieifatticheportanoallanascita,allamodificazioneeallaestinzionedellenormegiuri-diche(leggi,decreti,consuetudinietc.).Lefonti di cognizione sonotuttiidocumenticheconsentonodiconoscerelenormegiuridichegiàformate(es.:GazzettaUffi-ciale,BollettinoUfficialedellaRegioneetc.).Quandosiparladifonti,dunque,sifariferimentononsoloaimezzidiformazionedellenorme(fontidiproduzione),maancheaimezzicherendonoconoscibililenormestesse(fontidicognizione).Nelnostroordinamentogiuridicolefontisonoindicateall’art.1delledisposizionisullaleggeingenerale.Secondolepreleggi(art.1),sonofontideldirittoleleggi,iregolamentiegliusi;talenormaè,però,superataedincompletaperchéèentratainvigo-re, unitamente al codice civile, quandonon esisteva ancoral’assettocostituzionalerepubblicano.Sidevono,quindi,aggiungerequalifontideldiritto:laCostituzioneeleleggicostituzionali,leleggiordi-narie,idecretileggeeidecretilegislativi,itrattatielenormecomunitarie,leleggiregionali,iregolamen-ti,gliusioconsuetudini.Attualmentelefontideldirittoitalianosipossonoanchedistinguereinnazionali (o interne),comprendentituttelenormechederivanodallasovranitàdelloStato,esovranazionali (o esterne),derivantidalpoterericonosciutoagliorganidell’UnioneEuropeadiemanarenormedirettamentevalideinogniStatomembro.Lefontideldirittononhannotuttelostessovalore,masonoordinategerarchicamente.Secondoilprincipio di gerarchia,lefontidigradoinferiorenonpossonodisporrediversamentedaquantostabilitodallefontiche,nellascalagerarchica,sitrovanoadunlivellosuperiore,nétantomenopossonomodificarle(adesempio,unanormacontenutainunaleggeordinarianonpuòcontrastareconquantoprevistodallaCostituzione).AlverticedellagerarchiadellefontidiproduzionevièlaCostituzione,laleggefondamentaledelloStatocherappresentailpuntodiriferimentodituttoilsistemanormativo.

Il Parlamento, nel nostro paese, è il principale organo avente funzioni le-gislative: ad esso, quindi, spetta il potere di esprimere la volontà politica del paese trasfondendola in norme giuridiche aventi valore di legge. Il Parlamento si compone di due organi eletti dal popolo: la Camera dei Depu-tati (630 membri) e il Senato della Repubblica (315 membri).

ilcavillo

I codiciTra le fonti di cognizione vanno ricordati i codici che hanno la funzione di rendere più agevole la conoscen-za e anche di favorire l’applicazione del decreto, infat-ti in esso sono contenute tutte le regole fondamentali di un ramo del diritto (civile, penale ecc.).Non si tratta di una semplice raccolta di norme ma di una legge più grande e complessa delle altre dove le norme si integrano a vicenda ed in maniera organica.

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26 Introduzione al diritto

Costituzione e leggi costituzionali LaCostituzionerepubblicana,entratainvigoreil1°gennaio1948,èunaCostituzionescritta,votata (approvatadaunaassembleacostituenteelettadalpopolo)erigida(modifica-bilesoltantomedianteappositeleggidirevisionecostituzio-nale).Leleggi costituzionali sonopostenellascalagerarchicasullostessopianodellaCostituzione,inquantovengonoemanatedalParlamento,mediantel’adozionediunaprocedurapiùcomples-sa(art.138Cost.)diquellaprevistaperleleggiordinarie(art.72Cost.),proprioalloscopodimodificareointegrarelacartacostituzionale.

Leggi, decreti legislativi e decreti leggeSuungradinoinferiorerispettoallaCostituzioneealleleggicostituzionalitroviamoleleggi ordinarie for-mali e sostanziali.Le«leggi»sononorme giuridiche scritte emanate dagli organi aventi potestà legislativa.Finoall’entratainvigoredellaCostituzionerepubblicana,laleggeordinariarappresentavalafontedeldirittopereccellenza,ingradodidisciplinarequalunquemateriaavessevoluto:lasuasupremaziarisultavachiaramentedalledisposizionipreliminarialcodicecivile,nelcuielencodellefontilaleggeeracollocataalprimoposto.

LaCostituzionerepubblicana,invece,condizionafortementelaleggeordinaria,imponendoledeterminaticontenutiovietandonealtri,introducendonuovefonticuivengonoriservatematerieuntempodisciplinatedalleleggi,escludendo,infine,acausadellasuastessarigidità,lapossibilitàdiunasuarevisioneadoperadileggiapprovateconprocedimentoordinario.Ciononostante,laleggerestapursemprelafontepereccellenza,destinataaintro-durrenell’ordinamentoilmaggiornumerodinorme,siadiretta-mente,siaattraversolaconversionedeidecreti-legge.Sidefiniscono leggi formali le leggiapprovatedalParlamento,secondolaproceduraespressamenteprevistadallaCostituzioneagliarticolida70a74;sonodefinite«formali»,appuntoperchépresuppongonochesiarispettatoilprocedimentoparlamentare,peresserepoiemanateconlaformasolennedell’approvazioneparlamentare.Sonoinveceleggi sostanziali (o materiali)leleggidelegate,det-teanchedecretilegislativi(art.76Cost.)eidecretilegge(art.77Cost.); essevengonoapprovatedalGovernoepromulgatedalCapodelloStatosottoformadi«decreti».

Previstiedisciplinatidall’art.76Cost.,idecreti legislativi o leg-gi delegate vengono emanati dalGoverno in seguito ad una

«leggedelega»delParlamento.Lalegge delega parlamentaredeterminaiprin-cìpi,fissa icriteriedefinisce l’oggettodell’attivitàgovernativaperuntempolimitato.LeCamerericorronoaidecretilegislativioleggidelegateperdiscipli-nare:

—materiecomplesse,comedifattoèaccadutoperlariformadelcodiceciviledel1865,delcodicepe-naledel1930eciviledel1942attualmentevigenti,delcodicediprocedurapenaledel1988;

—materie aventi carattere esclusivamente tecnico, come si è verificatoper la regolamentazionedella«circolazionestradale»nelCodicedellastradaoperlariformadellaP.A.(pubblicaamministrazione).

Previstiedisciplinatidall’art.77Cost.,idecreti legge sonoattiaventiforzadileggeordinaria,cuiricorreilGoverno,senzaalcunadelegadelParlamento,per«spontaneaassunzionedipoteri»esottolapropria

Legge delega: la delega può essere conferita soltanto con legge e soltan-to al Governo nel suo complesso, non, invece, a singoli Ministeri.

inpratica

Sono, ad esempio, leggi costituzionali, quelle che di-spongono la fusione o la creazione di nuove Regioni perché modificano l’art. 131 Cost. che contiene l’elen-co delle regioni italiane. Con legge costituzionale n. 3 del 27-12-1963, ad esempio, la regione Molise fu scorporata dalla regione Abruzzi.La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha inve-ce profondamente innovato il Titolo V della Costituzione dedicato alle Regioni e agli enti territoriali modificando tra l’altro le competenze legislative di Stato e Regioni.

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27Introduzione al diritto

responsabilità indeterminate ipotesi straordinariediurgenza e necessità, quandocioènon ricorrono itempitecniciperchéleCamerepossanodeliberare.IlGoverno fa ricorsoadessi,adesempio,nelcasodebbaadottaremisureantinflazionisticheurgentiodebbastanziarefondi,provvidenzeafavoredipopolazionicolpitedaterremotioalluvioni.Idecretileggesonoprovvedimentiprovvisori(convaliditàlimitataneltempo:60giorni)conforzadilegge.IlGovernodevepresentarli,perlaconversioneinlegge,alParlamentoilgiornostessodellapubblicazione.

IlParlamentoprovvederàaconvertireidecretileggeentro60 giorni dallaloropubblicazione,altrimentiessiperdonoefficaciainmanieraretroattiva(ex tunc),cioèdalgiornodellaloroemanazione.Idecretilegge,ingenere,entranoinvigoreilgiornostessodellapubblicazionesullaGazzetta Ufficialeoilgiornosuccessivo.NelnostroordinamentooltrealloStatoancheleRegioni (eleprovincediTren-toeBolzano)possonoemanareleggi.Leleggi regionalipossonodisciplinarelematerienonriservatealla legislazioneesclusivadelloStatodall’art.117Cost.elaloroefficaciaèlimitataalsoloter-ritorioregionale.PerleRegioni a statuto specialelematerieincuipossonolegiferaresonopre-visteneisingolistatutierispettoallestesse,leRegionihannofacoltàdilegife-rare alpari dello Stato. Finoall’adeguamentodegli statuti, si applicanoalleRegionispeciali,ledisposizioniprevistedallaCostituzionedall’art.117(cosìcomemodificatonel2001),se prevedono forme di autonomia più ampia rispet-to a quella già garantita.

RegolamentiIregolamentisononormegiuridichegeneraliedastratte,alparidellealtreleg-giemanatedalGovernomacostituisconounafontenormativasubordinataallaleggepoichéincontrano:

— limitisostanzialiallorocontenutonormativo(riserva di legge,art.23Cost.),nelsensocheiregolamentigovernativinonpossonointervenireindetermi-natemateriecomeades.tasse,imposte,pene;

— limitiformali,nelsensocheiregolamentinondebbonoesserecontrarialleleggienonpossonoabro-garle.

Inbaseallorocontenuto sidistinguono:iregolamentidiesecuzionechehannolafunzionediprevedereladisciplinadidettagliodimateriegiàdisciplinatedallalegge;iregolamentidiattuazionecheregolanomateriedisciplinatemasoloneiprincipidallalegge.IregolamentipossonoessereemanatinonsolodalGoverno(regolamentigovernativi)maanchedaisingo-liMinistri,dalleRegioni,dalleProvinceedaiComuni.

Consuetudine Fontenonscrittadeldirittoèlaconsuetudine(ousinormativi).Consuetudinesignificaregoladicomportamentoosservataspon-taneamente datuttiiconsociati(elementooggettivoomateriale),inmodocostante eduniforme nel tempo,con laconvinzionedellasuaobbligatorietà(elementopsicologicoosoggettivo).Gliusinormativicostituisconounafontesussidiariadeldirittoconefficaciaimmediataallorchérichiamatidallalegge.Inge-nere,riguardanoidirittidilocazioneedildirittoagrario,proprioperchéessisonolegatiacertecondizionilocali.

L’usopuòessere:

— locale,setrovaapplicazioneesclusivamenteinalcunezoneagricole,infiere,mercati;

60 giorni: in passato accadeva spesso che le Camere non riuscissero a rispet-tare questo termine soprattutto a causa delle lungaggini dei lavori parlamentari: di fronte a tale situazio-ne il Governo provvedeva a riprodurre in nuovi decreti il contenuto di quelli non convertiti. Questo fenomeno, defi-nito di reiterazione dei decreti legge, suscitava critiche e perplessità perché in aperto contrasto con il carattere di provvisorietà che dovrebbe caratteriz-zare i decreti. La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre 1996 ha de-cretato l’incostituzionalità della reite-razione dei decreti legge di contenuto identico a quelli non convertiti entro 60 giorni, termine definito invalicabile.

Riserva di legge: la Costituzione e le altre leggi costituzionali possono riser-vare determinate materie o oggetti alla legge ordinaria: questo per garantire che in materie particolarmente delica-te, quali la limitazione dei diritti fon-damentali o l’organizzazione degli uffici pubblici, le decisioni vengano prese dall’organo più rappresentativo del popolo che è il Parlamento.

inpratica

È in uso, ad esempio, ed è sancito anche dall’art. 2139 c.c., lo scambio di mano d’opera o di servizi fra i pic-coli imprenditori agricoli specie per attività straordina-rie in determinati periodi dell’anno o che richiedono tempi di realizzazione particolarmente rapidi: trebbia-tura, semina, vendemmia.

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28 Introduzione al diritto

—generale,setrovaapplicazionesututtoilterritoriodelloStato;— speciale,seregolarapportiparticolari,qualiquelliconcernenti,adesempio,lavenditadivino,bestia-

me,legname.

questiontimeQuali tipi di usi esistono?

Esistono diversi tipi di usi: secondo la legge, contro la legge e al di fuori della legge.Gli usi «secundum legem» concernono materie che sono già regolate da leggi o regolamenti; sono effica-ci perché espressamente richiamati. È quanto accade ad esempio in tema di distanze da rispettare nella piantagione di alberi presso il confine (art. 892 c.c.) o alla determinazione della misura della provvigione spettante al commissionario qualora le parti non l’abbiano stabilita (art. 1733 c.c.). La consuetudine ha, in questi casi, scopo di integrazione; integra, cioè, il contenuto della legge o del regolamento.Gli usi «contra legem» non hanno efficacia; infatti, ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in ge-nerale, una data legge può essere abrogata esclusivamente da una legge posteriore e non da un uso.Gli usi «praeter legem» (al di fuori della legge) riguardano materie non regolate né da leggi né da regola-menti; servono solo a colmare le lacune esistenti che il legislatore non ha cercato di evitare emanando ap-posite norme legislative. Tali tipi di usi sono efficaci anche se manca un richiamo specifico.

Alloscopodidimostrarealgiudicel’esistenzadiusi,sonoprevistespecialiraccoltediusiagricolieusicom-merciali.MentreallaraccoltadegliusigeneraliprovvedeilMinisterodellosviluppoeconomico,aquelladegliusilocalisonopreposteleCamerediCommercio.Leraccoltecostituisconounaformadipresunzionerelativa:èammessalaprovacontraria,chepuòesseredataconognimezzo(attestazioni,testimonianzeecc.).Lefontideldiritto,unavoltachesisonoformate,devonoessereresenoteaiconsociatiinmodochepos-sanoindividuarleagevolmenteperpoterleosservareedapplicare.Lapubblicitàdellenormegeneralmenteavvienepermezzodellapubblicazione.Leleggi,idecreti,irego-lamentietuttigliatticheobbligatoriamentedevonoessereresinotiaicittadinisonopubblicatisullaGaz-zettaUfficiale;leleggiregionalisuibollettiniufficialiregionaliediregolamenticomunitarisullaGazzettaUfficialedell’Unioneeuropea(fontidicognizione).

2 Fonti indiretteSonoconsideratefontiindirettedeldiritto:

— lagiurisprudenza,insiemediprincipididirittochesiricavanodalledecisionigiudiziarie,cioèdallesentenze(speciedallaSupremaCortediCassazioneedalConsigliodiStato),lequalihannounvalorenonvincolante,mascientificoedinterpretativodelledisposizionilegislative;

— ladottrina,costituitadallostudioscientificodellenormelegislative,cioèdagliscrittideigiuristi;leinter-pretazionideglistudiosinonsonovincolantimapossonoinfluenzareasecondadelprestigiodicuigodono;

— l’equità,definitala«giustiziadelcasosingolo»,consistenelcontemperamentodicontrappostiinteressi.Siconfigura,inpratica,comeilpoterechehailgiudicedidecidereprescin-dendodall’esistenzadinormedidiritto.Essaèconsentitasolo in casi eccezionali. Secondo il codicediproceduracivile,infatti,ilgiudicedecidesecondolenormedidiritto,salvochelaleggegliattribuiscailpoteredidecideresecon-doequità(art.113c.p.c.).Perilprincipiodellacertezzadeldiritto, il giudice non deve far valere le sue concezionipersonali,madevecomportarsicomeillegislatore,seque-stiavesseprevistoilcasoconcretodaesaminare.

inpratica

Un esempio, in tema di equità, può essere dato dall’art. 1226 c.c. il quale stabilisce che per la valutazione del danno in seguito ad inadempimento contrattuale di una obbligazione «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».

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29Introduzione al diritto

Leggere le fontiCaratteristica fondamentale di molti ordinamenti giuridici moderni, fra cui il nostro, è quella della pluralità delle fonti: in pratica, anche se la funzione di produrre le norme è, in via di principio, affidata ad un unico organo, le norme giuridiche possono essere prodotte, per diversi motivi, da organi diversi (Parlamento, Governo, Regioni) o dallo stesso organo mediante procedimenti ed atti diversi (legge costituzionale, legge ordinaria ecc.).Per districarsi nella pluralità delle fonti è di primaria importanza familiarizzare con le citazioni che nella pratica vengono usate per individuarle.

Va subito detto che ogni fonte ha un proprio nome che tipicamente viene citato in forma abbreviata. Sulla tua strada, dunque, potrai trovarti di fronte a sigle del tipo:

— «Cost.» che sta ad indicare la Costituzione;— «l. cost.» per le leggi costituzionali;— «l.» per le leggi;— «d.l.» per i decreti-legge;— «d.lgs.» per i decreti legislativi.

Altre abbreviazioni sono:

— cod. civ. o c.c. indicano il codice civile;— cod. pen. o c.p. indicano il codice penale;— cod. proc. civ. o c.p.c. il codice di procedura civile;— cod. proc. pen. o c.p.p. il codice di procedura penale;— G.U. indica, invece, la Gazzetta Ufficiale.

Ogni atto normativo, inoltre, viene identificato:

— dalla data di promulgazione o emanazione;— da un ulteriore numero, che viene attribuito progressivamente, a mano a mano che nel corso dell’anno ven-

gono emanati i nuovi provvedimenti.

Ad esempio la riforma del diritto di famiglia è identificata come L. 19-5-1975, n. 151 perché:

— è stata emanata in forma di legge;— è stata promulgata in data 19 maggio del 1975;— è stato il 151° provvedimento emanato nel 1975.

Per i decreti-legge troverai un doppio riferimento di questo tipo:

— data e numero del decreto;— data e numero della legge di conversione.

Questo tipo di indicazioni caratterizza anche le sentenze dei giudici; ad esse tipicamente si accompagna l’indi-cazione, di solito in forma abbreviata, dell’organo che ha emanato il provvedimento. Ad esempio sent. Cass. 21-10-1983, n. 6948 sta ad indicare la sentenza n. 6948 emessa dalla Corte di Cassazione in data 21 ottobre 1983.Ogni testo normativo è poi, di regola, diviso in articoli numerati (abbreviato art.), ed ogni articolo, al suo interno è, di solito, suddiviso in commi (abbreviato, c. o co.); ogni comma ha inizio quando il testo dell’articolo va a capo.In molti casi l’articolo è introdotto da una rubrica che indica, di massima, l’argomento trattato da quella di-sposizione.

Prendiamo ad esempio l’art. 1 del codice civile:

1. Capacità giuridica (RUBRICA)La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita (COMMA 1).I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita (COMMA 2 o ULTI-MO COMMA abbreviato u.c.).

Per facilitare l’identificazione dei commi, a partire dal 1985, i testi di legge sono pubblicati con i commi già nume-rati.I testi normativi più lunghi sono poi ulteriormente divisi in titoli, capi, sezioni.Nella lettura delle fonti, a cominciare dal codice civile, spesso potrai incontrare delle note in calce al testo: in esse vengono riportate notizie attinenti alla norma specie in relazione ai diversi mutamenti che questa ha subito duran-te la sua vigenza.

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30 Introduzione al diritto

Ad esempio l’art. 2 del codice civile, che fissa il raggiungimento della maggiore età al compimento del diciottesi-mo anno di età, sarà tipicamente corredato da una nota che, pressappoco reciterà così:

«Articolo così sostituito dall’art. 1 l. 8-3-1975, n. 39».

Questa ultima legge, infatti, ha sostituito l’originario testo del codice civile che fissava la maggiore età agli anni 21.

Allo stesso modo potrai trovare una dizione del tipo:

— «articolo così modificato …» se il nuovo atto normativo ha solo modificato il testo originario, senza sostituirlo integralmente;

— «comma (o commi) così modificato o comma (o commi) così sostituito …» se la modifica o la sostituzione ha riguardato solo una parte dell’articolo.

3 Diritto pubblico e diritto privatoL’ordinamentogiuridicosiripartisceinduegrandisettori:ildiritto pubblico eildiritto privato.Ildiritto pubblico èdatodallenormecheregolanoirapportitragliStati,irap-portitraloStatoeglienti pubblici,irapportitraglientipubblici,irapportitraloStato,glientipubbliciediprivaticittadiniallorquandoiprimiagisconocomeentidotatidi«ius imperii»,cioèdaentisovrani(adesempio,selaRegioneolaProvinciaoilComuneprocedonoadimposizioneditributinuovi,icittadini

tuttisitroveranno,neiconfrontidell’enteautarchico,inunrapportodi«subordinazione»).

Ildirittopubblicosisuddivideinvari rami:

— ildiritto costituzionale, che stabilisce iprincipi fondamentalidell’ordinamentogiuridico, i rapporticivili,sociali,economiciepoliticitraicittadini,lastrutturaedipoteridelloStato;

— ildiritto amministrativo,chedisciplinal’organizzazioneel’attivitàdegliufficidelloStatoedeglientipubblici,attivitàvoltaasoddisfareibisognicollettivi;

— ildiritto penale,chestabiliscequaliazionisonoconsideratereati(delittiecontravvenzioni)equalisonolesanzioni(pene)dairrogareacaricodeicolpevoli(incasodidelitto:ergastolo,reclusione,multa;incasodicontravvenzione:arresto,ammenda);

— ildiritto processuale,distintoasuavolta incivile epenale,cheregola l’organizzazionedegliufficigiudiziariincaricatidirenderegiustiziaedisciplinaleformeelemodalitàdeiprocessi;

— ildiritto internazionale pubblico,chedisciplinairapportitragliStati;— ildiritto finanziario,cheregolairapportitraicittadinieilfisco;— ildiritto ecclesiastico,cheregolairapportitraloStatoitalianoelaChiesacattolica;— lalegislazione sociale,checomprendel’insiemedellenormemediantelequaliloStatogarantisceuna

particolaretutelaailavoratoriingenereeailavoratoridipendentiinparticolare.

Ildiritto privato ècostituito,invece,dallenormecheregolanoirapportitraisingolicittadiniotraunpri-vatoedunentepubblico,quandoquesto,agendononinbaseaprincipiautoritativi,bensìinposizionediuguaglianzaconiprivati,èsottopostoallalorostessadisciplina(adesempio,glientipubblicisicompor-tanodaprivatiquandocompionoattidinaturapatrimonialeoconcludonocontrattidilocazioneovendi-taocontrattidiforniturevarieperufficipubblici).

Ildirittoprivatosisuddivideasuavoltaintre rami principali:

— ildiritto civile,cheregolairapportitraiprivaticittadini(rapportidifamiglia,disuccessione,dicredito)eilorodirittisullecose;

— ildiritto commerciale,chedisciplinaleattivitàcommercialiedirapportiegliobblighideglioperatoridelsettore.Ildirittocommerciale,sebbenesiastatoingranparteassorbitodalcodiceciviledel1942,conservalasuaautonomiascientificaedidattica;

— ildiritto della navigazione,chesioccupadeisoggetti,deibeniedeirapportigiuridicirelativiaiviaggieaitrasportimarittimi,fluviali,lacustriedaerei.

Enti pubblici: complessi organizzati di persone e di cose che attraverso i propri organi perseguono fini di inte-resse collettivo. Sono tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio ecc.

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31Introduzione al diritto

4 Il diritto dell’Unione europea: generalitàIldirittodell’Unioneeuropeaècostituitodall’insieme di norme che regolano l’organizzazione e lo svilup-po dell’Unione europea e i rapporti tra questa e gli Stati membri.

Ildirittodell’Unionesidistinguein:

— diritto originario.Essocomprendeitrattatiistitutivinonchégliattisuccessivichenehannooperatounamodificaolihannocompletati(iTrattatiCEE,CECAedEuratom,l’Attounicoeuropeo,ilTrattatosull’Unio-neeuropea,ilTrattatodiAmsterdam,ilTrattatodiNizza,edaultimo,ilTrattatodiLisbona).Aquestiatti,chevannoaformareinsiemealdirittoderivatoildirittoscritto,devonoaggiungersiiprincipigene-ralideldiritto,enucleatiadoperadellaCortedigiustizia(oggiCortedigiustiziadell’Unioneeuropea),echecostituisconoildirittodell’Unionenonscritto;

—diritto derivato.Rientranoinquestacategoriatuttelenormegiuridicheemanatedalleistituzionidell’Unioneperlarea-lizzazionedegliobiettivipostiinesseredaitrattati:icd.atti tipici,checomprendonoregolamenti,direttive,decisioniepareri,eicd.atti atipici,qualiades.attidiautorizzazioneeconcessione,attiinterniconiqualileistituzioniregolanoilpropriofunzionamento,proposte,richiestedichiarazionietc.,chesisonosviluppatinellaprassi.

Ildirittodell’Unioneprevale sempresuldirittointernodeisin-goliStatimembri,anchequandolanormadidirittointernosiaposterioreodirangocostituzionale(primato del diritto europeo).Inoltre,ildirittoeuropeoèdirettamenteapplicabileneisingoliStatimembri,adeccezionedelledirettive(chenecessitanoin-vecediunattodiricezionedapartediquestiultimi).

5 Gli atti giuridici dell’UnioneItrattatiistitutiviprevedono,perlarealizzazionedegliobiettiviinessicontenuti,l’emanazionedinormegiuridichedapartedelleistituzionidell’Unione.L’insiemeditalinormecostituisceildiritto derivato.

Ipiùimportanti,inquantogiuridicamentevincolantipergliStatimembri,sonooradenominatiatti legisla-tivi,perchéadottatimediantelacd.procedura legislativa.Sidistinguetra:

— regolamenti,iqualihanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili;

—direttive,chesonoindirizzatesoloagliStatimembri(alsingoloStatooatuttigliStati)enonsonoob-bligatorieintuttiiloroelementiin quanto vincolano i destinatari solo riguardo il risultato da raggiunge-re lasciando alla loro discrezione la scelta dei mezzi;

—decisioni, chehannounaportata individuale,valeadirechesonoindirizzateasingoliindividuioStatimembriesonoobbligatorieintuttiiloroelementi.

Iregolamentihannoportata generale,cioèpresentanoilcaratteredell’astrattezza;nonsirivolgonoade-stinatarideterminatinéidentificabili,maacategorie considerate astrattamente e nel loro insieme.Destinataridelregolamentosonoquinditutti i soggetti giuridici dell’Unione: Stati membri, persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi.Lenormedaessoposteinesseresonodestinateadisciplinarelamateriaevanno osservate come tali dai destinatari.L’applicabilità negli Stati membriindicacheilregolamentoacquistaefficacianegliStatimembrisenzachesianecessariounattodiricezioneodiadattamentodapartedeisingoliordinamentistatali(cd.normeself-executing).Iregolamentisono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore dopo un pe-riodo di vacatio legis di 20 giorni, amenocheunadatadiversanonsiastataindicatanelregolamentostesso.

ilcavillo

Fonti di primo e secondo gradoIl diritto dell’Unione originario, e con esso gli accordi con gli Stati terzi che traggono la loro validità giuridica dagli stessi trattati, rappresentano una fonte di primo grado (c.d. diritto primario dell’Unione), le cui norme formano il quadro giuridico costituzionale dell’Unione e non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni.Il diritto derivato, invece, costituisce una fonte di se-condo grado, perché comprende atti che sono gerar-chicamente subordinati ai trattati.

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32 Introduzione al diritto

Ledirettive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere,senzaincideresullacompetenzadegliorganinazionaliinmeritoallaformaeaimezzinecessariperilconseguimentodelrisultatostesso.Inprimoluogo,dunque,ledirettivenonhannoportatagenerale,mahanno come destinatari solo gli Stati membri.

Diversaèanche la forma di pubblicità, acausadelcarattereindividualedelledirettive:essevannoinfattinotificateaidesti-natarieacquistanoefficaciadalladatadellanotifica(odaunadatasuccessiva,seindicata).Inoltreledirettivefissanountermine per la loro attuazione.Pertan-to,segliStatimembrientrodettoterminenonadottanolemisureinternediesecuzione,commettonounaviolazione del trattato.Ladecisioneèunattoobbligatoriointuttiisuoielementiperidestinatariacuièindirizzatoequindihaunaportataindividuale.PuòessererivoltaaStati membri oasingoli individuievieneadottatacongiuntamentedalParlamentoeuropeoedalConsiglio,supropostadellaCommissione.Comeilregolamento,infine,deveesserenotificata aidestinata-

ri,acquistandoefficaciadalladatadellanotificaodaaltradatasuccessiva,qualoraespressamenteindicata.

6 Le procedure di adozione degli atti dell’Unione europeaL’entratainvigoredelTrattatodiLisbonahaapportatodellemodifichenelleprocedurediadozionedegliattidell’Unione.Innanzituttovapostal’attenzionesullaterminologiautilizzata:siparlaperlaprimavoltadi«proce-duralegislativa»edi«attilegislativi».L’art.289(deltrattatosulfunzionamentodell’Unioneeuropea,TFUE)pre-vedeche«la procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale proce-dura è definita all’articolo 294. Nei casi specifici previsti dai trattati, l’adozione di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa speciale. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi».Laproceduralegislativa,ossialaproceduracheconduceall’approvazionediunattodefinito«legislativo»può essere, dunque, ordinaria o speciale.Nella procedura (legislativa) ordinaria l’adozionedell’atto è«congiunta»dapartediParlamentoeConsiglio.Nellaprocedura(legislativa)speciale,invece,l’adozionedell’attoscaturiscedaunadelledueistituzioni,conla«partecipazione»dell’altraistituzione.

questiontimeQuale ruolo hanno le istituzioni dell’Unione europea nella procedura di adozione degli atti?

La Commissione è l’istituzione a cui è affidato il compito di proporre l’adozione di un atto (funzione d’ini-ziativa legislativa).Il Trattato contiene una deroga al potere di iniziativa della Commissione prevedendo che, qualora sia previ-sto dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa degli Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.Il Consiglio è l’istituzione decisionale dell’Unione, a cui spetta il compito di adottare l’atto.Il Parlamento europeo esercita insieme al Consiglio la funzione legislativa.Altre istituzioni (Comitato economico e sociale, Comitato delle Regioni) possono soltanto partecipare at-traverso l’emanazione di pareri.

ilcavillo

Raccomandazioni e pareriLe raccomandazioni e i pareri sono atti privi di efficacia vincolante e spesso è difficile distinguerli. In generale può dirsi che mentre le raccomandazioni sono esortazioni e moniti diretti ai singoli Stati membri allo scopo di indurli a comportamenti più consoni agli interessi dell’Unione, i pareri sono opinioni espresse su specifiche questioni.

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33Introduzione al diritto

7 I rapporti tra diritto dell’Unione e diritto internoIl rapporto tra l’ordinamento dell’Unione europea e gli ordinamenti degli Stati membri è un rapporto di integrazione, in quanto essi non si trovano in una «reciproca correlazione paritaria», ma l’ordinamento dell’Unione tende ad integrarsi nell’ordinamento interno.D’altrapartequestastrettacorrelazioneèrafforzataanchedall’obbligo,pergliStatimembri,sancitodall’art.4TUE,diadottare«tuttelemisuredicaratteregeneraleoparticolareatteadassicurarel’esecuzionedegliobblighiderivantidaiTrattatioconseguentiagliattidelleistituzionidell’Unione…Essisiastengonodaqualsiasimisuracherischidimettereinpericololarealizzazionedegliobiettividell’Unione»(principio di leale collaborazione).Ciònascedallaconsapevolezzachel’ordinamento dell’Unione,diversamentedagliordinamentinaziona-li,non costituisce un sistema chiuso e autosufficiente, ma ha bisogno,perpotersicompletamenterealizza-re,dell’integrazione con gli ordinamenti degli Stati membri.La stretta integrazioneesistente tra l’ordinamentodell’Unioneequellodegli Statimembri implicaunanecessariaoperadicoordinamentoearmonizzazione,che,tuttavia,nonsemprerisultaattuatanellaprati-ca,dandovitaafenomenidicontrastotralediversedisposizionidettatedaidueordinamenti.Inquesticasi,occorrestabilireinprimoluogoqualidisposizionideldirittodell’Unionedevonoconside-rarsiadefficaciadirettae,inoltre,nellesituazioniconflittuali,stabilirequalidisposizionidebbanopreva-lere.TaliquestionisonostatepiùvolteaffrontatedallaCortedigiustiziadell’Unioneeuropeache,attraver-sounacostanteinterpretazionegiurisprudenzialehaaffermatochenellematerieprevistedaiTrattatiistitu-tivi,lenorme europee operano con efficacia immediata,indipendentementedallelegginazionaliadesseprecedentiosuccessive,chedovrannosemplicementenon essere applicatedaigiudiciordinari(cd.disap-plicazione della normativa nazionale contrastante).

8 Il diritto internazionale privatoIltermine«diritto internazionale privato»(d.i.p.)indicail complesso delle norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di tran-snazionalità.Nonsitrattadiunadisciplinaanalogaalveroepropriodirittointerna-zionale,ma,piuttosto,dinormeche,puressendodestinateadiscipli-narerapportiefattispeciechehannopuntidicontattoconaltripaesi, fanno partedell’ordinamento giuridico di un determinato Statoed han-no valore esclusivamente in esso.L’esigenza,avvertitainogniStato,dicreareunsistemadid.i.p.nascedall’esistenzadiunaseriedifattierapportigiuridicicheappaionocol-legaticonunapluralitàdiordinamenti.Èilcaso,adesempio,diunmatrimoniocelebratoinItaliatracittadinitedeschi,diunacompravenditaimmobiliarestipulatainItaliamaaventeadoggettobenisitiinSpagna,olasuccessionerelativaalpatrimoniodiuncittadinoingleseincuisonoricompresibeniimmobilichesitrovanoinItalia.Inpresenzadirapportidiquestotipoaccadecheoccorresceglieretralenormedeidiversiordinamentigiuridicicheappaionocollegabili,perunversooperl’altro,allasituazione.Lenormedid.i.p.vengonodefinite,allora,come quelle con cui ciascu-no Stato risolve,asuomodo, tale conflitto,stabilendoinqualicasiilrapportodovràesseredisciplinatodalleproprienormeeinquali,inve-ce,dovrannoessereapplicatenormediundirittostraniero,perchésiritiene prevalente il collegamentoesistentetrailrapportoedunaltropaese.Alcunistudiosiparlanodi diritto interno in materia internazionaleperevidenziarechetalinormesonointernedalpuntodivistadichileproduceedell’ambitodiapplicazionemaaltempostessosonodestina-te a regolare rapporti e fattispecie che sono in qualche modo collegati ad una pluralità di Stati.

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34 Introduzione al diritto

Il sistema italiano di diritto internazionale privatoIlsistemaitalianodidirittointernazionaleprivatoècostituitoinprimoluogodallalegge 218/1995che,conisuoi74articoli,siponecomeunveroepropriocodice,perlaprimavoltaraccoltoinunicotestodilegge,deldirittointernazionaleprivatoeprocessualeitaliano.Inoltre,occorrericordarele convenzioni internazionali,specificheogenerali,checontengononormediconflitto(o anchenormediconflitto),insiemeanormedialtrotipo.

Lastrutturadellalegge fondamentaledeldirittointernazionaleprivatoitalianosiarticolainquattro gruppifunzionalidinorme:

— ilprimo(TitoloI,artt.1-2)stabilisceedelimitalasferadioperativitàdellaleggeche,fermorestandoilrispettodelleeventualidiverseregolesancitedaconvenzioniinternazionaliallequalil’Italiaaderisceoaderirà,disciplinainmodoorganicoedesaustivosia il diritto internazionale privatopropriamentedettocheildirittoprocessualecivileinternazionale;

— ilsecondogruppodinorme(TitoloII,artt.3-12)costituisceilsistema del diritto processuale civile inter-nazionale.

Talidisposizioni,cioè,disciplinano lo svolgimento del processo civile allorquando lo stesso coinvolgepersone, fatti,atti,benioprovvedimentichepresentanopuntidicontattoconordinamentigiuridicidiversidaquelloincuisisvolgeilprocesso;

—unaltroepiùnumerosoinsiemedinorme(TitoloIII,artt.13-63)èquellocostituitodallenormedicon-flittovereepropriecioèquelleche,perlediversetipologiedirapporticonelementidiestraneità(dirit-tireali,obbligazioni,matrimonio),stabilisconoaqualeordinamentogiuridicofareriferimento.

Quest’areacorrispondeaquellastoricaetradizionaledeldirittointernazionaleprivato;— l’ultimogruppodinorme(TitoloIV,artt.64-71)regolalecondizionieprocedureallequalièsubordi-

natoilriconoscimentodell’efficaciaanchenelnostropaesedisentenzeeattistranieri.

Esistono, inoltre,altredisposizioni legislative,comegliarticoli 5-14 del codice della navigazioneegliarticoli 115 e 116 del codice civilechedisciplinanoilmatrimoniodeicittadiniinpaesestranieroedeglistranierinelloStatoitaliano.

Il diritto internazionale privato convenzionalePoichéciascunordinamentostatalepredispone,perproprioconto,unsistemaautonomodid.i.p.,puòbenaccadereche,inalcunematerie,idiversiordinamentistataliadottinoregoledirisoluzione,deiproblemipostidallefattispeciechepresentanoelementidiestraneità,differentio,addirittura,contrapposte.Ciòèfontediconflittigiurisdizionaligravementepregiudizievoliperlacertezzadeldirittoilcuivalorevadifesoanchesulpianodeirapportiprivatichesicollocanoinpiùambitinazionali.

Nonsorprende,quindi,chevengaperseguito,consempremag-giore intensità, l’obiettivo di pervenire ad una unificazione convenzionale del d.i.p. degli Stati.Vengono cioè stipulatitrapiùStatideiveriepropri trattati inter-nazionali aventi lo scopo di unificare,inundeterminatosettore,le norme di d.i.p.degliStatipartiditaleaccordointernazionaleche hanno l’obbligo di emanare nel proprio ordinamento lenormedid.i.p.concordate.Èilcaso,adesempio,dellenumeroseconvenzionidell’Ajainmateriadiadozione(1965),testamento(1961),divorzio(1902e1971),protezionedeiminoriedadozioneinternazionale(1961,1980,1993)nonchéinmateriaditrust(1985),dellaConvenzio-

nediRomasulleobbligazionicontrattuali(1980).L’importanza,invistadell’effettivocoordinamentotraidiversiordinamentigiuridici,ditaletipodiconvenzionifuavvertitasindalsecoloscorso.

Il diritto internazionale privato europeoNeltempoèdivenutosemprepiùfrequente,nelcampodeldiritto internazionaleprivatoeprocessuale,l’interventodellegislatoredell’Unioneeuropea.

ilcavillo

UNIDROITEsiste un’organizzazione intergovernativa, l’UNIDROIT (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato), cui attualmente aderiscono oltre 60 Stati, la cui finalità istituzionale è quella di studiare, elaborare e predisporre regole sempre attuali e ampiamente condivisibili di diritto internazionale privato.

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35Introduzione al diritto

Se,inizialmente,essoapparivacircoscrittoallemateriechepotevanoapparirepiùstrettamentefunzionaliall’effettiva garanzia della libera circolazione dei beni e dei servizi,con la progressiva trasformazionedell’UnioneEuropeadameraComunitàeconomicaecommercialeaveraepropriaunionepoliticatraStatisovrani,lacompetenzadell’Unionesièestesagrandemente.Alprocessodiunificazionedeld.i.p.alivellodell’UnioneEuropeasièdataulterioreaccelerazioneconl’entratainvigoredelTrattato di Lisbonacheaffidaall’Unioneilcompito,nonsolodisviluppareunacoo-perazionegiudiziariainmateriacivilefondatasulreciprocoriconoscimentodelledecisionigiudiziarieedextragiudiziarie,maanchediadottare misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.Atalescopolostrumento,piùdirettoedefficace,èilRegolamento.Taletipodiprovvedimentonormativo,infatti,adifferenzadelladirettiva, haportata generale ed èobbligatorio in tutti i suoielementi e direttamente applicabile nel territorio degli Statimembri,senza che sia necessaria alcuna attività di ratifica orecepimentodellegislatorenazionalediciascunpaese.Dalpuntodivistadellagerarchiadellefonti,inoltre,aiRegola-menti si riconosce, nellematerie riservate alla competenzadell’Unione, forza di legge conprevalenza sulle leggi stataliincompatibili ancorché successive (cd. disapplicazione della normativa nazionale contrastante).

Così,inbrevetempo,sonostatiemanatiintemadidirittointer-nazionaleprivato,moltiRegolamenticomeadesempio:

—CE1346/2000intemadiprocedurediinsolvenza;—CE2201/2003inmateriadicompetenza,riconoscimentoed

esecuzione delle decisioni inmateriamatrimoniale e dipotestàsuifigli;

—CE864/2007sullaleggeapplicabilealleobbligazioniextra-contrattuali(cd.RomaII);

—CE593/2008sullaleggeapplicabilealleobbligazionicon-trattuali(cd.RomaI);

—CE4/2009sull’esecuzionedelledecisioniinmateriadiob-bligazionialimentari(invigoredal18-6-2011);

—UE1259/2010relativoall’attuazionediunacooperazionerafforzatanelsettoredellaleggeapplicabilealdivorzioeallaseparazionepersonale(invigoredal21-6-2012).

ilcavillo

La lex mercatoriaTra le fonti del diritto internazionale privato occupano un posto importante le regole di tipo consuetudinario.Ci si riferisce, in particolare, alla cd. lex mercatoria.Tale espressione definisce un sistema di norme e rego-le nate spontaneamente per regolare, in alcuni settori commerciali (ad es. credito, trasporti, assicurazioni), i rapporti economici con elementi di internazionalità.In altri termini, gli stessi operatori economici, nei settori in cui la quantità e la qualità dei traffici interna-zionali appaiono più elevate (è il caso, ad es., del tra-sporto aereo), diventano consapevoli della difficoltà e dei problemi di coordinamento ed adattamento con-nessi all’applicazione delle norme.Si è fatto ricorso alla lex mercatoria intesa come siste-ma di norme, condizioni generali di contratto, clauso-le standards, prassi uniformi, vigenti in alcuni settori (credito, trasporto, appalto, assicurazione etc.) del commercio internazionale.Tra le clausole di lex mercatoria più diffuse si possono ricordare i cd. Incoterms, un prontuario delle pratiche standard dei contratti di vendita e quelle relative al trasporto delle merci.

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Lezione 3Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale

36 Introduzione al diritto

Introduzione al diritto

N

S

O E Riepilogo

Le fonti del diritto sono tutti quegli atti o fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.

Sono fonti di produzione del diritto tutti gli atti (fonti atto) e i fatti (fonti fatto) che determinano la nascita, la modificazione o la estinzione delle norme giuridiche. Le principali fonti di produzione sono la Costituzione e le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i de-creti legge e i decreti legislativi, i trattati e i regolamenti comunitari, le leggi regionali, i regolamenti, gli usi o consuetudini.

Le fonti del diritto sono ordinate gerarchicamente, in quanto non hanno tutte lo stesso valore. Per il principio di gerarchia, le fonti di grado inferiore non possono disporre diversamente da quanto stabilito dalle fonti di grado superiore, né possono modificarle.

Leggi e atti ad esse equiparate: atti normativi emanati nei modi e nelle forme previste dalla Costi-tuzione: costituzione e leggi costituzionali; leggi ordinarie; leggi delegate; decreti legge

Fonti dirette

Regolamenti: fonti di secondo grado, emanate dal potere esecutivo nell’esercizio di un’autonoma potestà normativa (87 Cost.); i regolamenti sono subordinati alla legge e non possono modificarla

Usi: regole di comportamento, osservate dai consociati, per un periodo di tempo in modo costante ed uniforme, con la convinzione che si tratti di comportamento giuridico doveroso

Fonti indirette

La giurisprudenza: insieme delle decisioni giudiziarie. Non hanno valore vincolante Dottrina: risultati di studi scientifici. Non hanno valore vincolante Equità (giustizia del caso singolo): ha valore quando la legge espressamente vi fa richiamo

Sono fonti di cognizione del diritto tutti i documenti che consentono ai cittadini di conoscere le norme giuridiche emanate dallo Stato. Le principali fonti di cognizione sono la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i Bollettini ufficiali regionali, i codici.

Il diritto dell’Unione Europea è il diritto che disciplina l’organizzazione e lo sviluppo dell’Unione europea. Si distingue in: diritto ori-ginario: costituito dalle norme contenute nei Trattati istitutivi; diritto derivato: composto dalle norme emanate dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli atti giuridici dell’Unione sono atti emanati dalle istituzioni dell’Unione europea.

Si distinguono in

Vincolanti, quando devono necessariamente essere osservati dai destinatari (regolamenti, diret-tive e decisioni)

Non vincolanti, se non obbligano all’osservanza i destinatari (raccomandazioni e pareri)

Tra diritto dell’Unione e diritto interno esiste un rapporto di integrazione: in caso di contrasto, la norma interna deve essere sem-pre disapplicata.

Il diritto internazionale privato è quel complesso di norme interne emanate con lo scopo di regolare quei rapporti che hanno punti di contatto con altri ordinamenti.

Fonti del d.i.p. sono la legge 218/1995, molte convenzioni internazionali, e molte norme dell’Unione europea.

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37Introduzione al diritto

Lezione 3Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale

Introduzione al diritto

N

S

O E AReAopeRAtivA

veRifichesommative

a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • Cosasiintendeperfontideldiritto?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

2 • Qualeèladistinzionetrafonte-fattoefonte-atto?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

3 • Cosaèlaconsuetudine?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

4 • Dacosaècompostoildirittooriginariodell’Unioneeuropea?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................5 • Qualisonolecaratteristichedeiregolamenti?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

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6 • Dicosasioccupaildirittointernazionaleprivato?

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Lezione 3 • Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale area operativa verifiche sommative

38 Introduzione al diritto

N

S

O E

b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • LaGazzettaUfficialeè:

Fontediproduzione (a)Fontedicognizione (b)Fonte-fatto (c)Nonèunafontedeldiritto (d)

2 • LaleggeconcuisimodificanoiconfinidiunaRegioneè:

Leggeordinaria (a)Leggecostituzionale (b)Decreto-legge (c)Decretolegislativo (d)

3 • Qualediquestenonèunafonteindirettadeldiritto?

Equità (a)Decretidelegati (b)Giurisprudenza (c)Dottrina (d)

4 • Sonoattinonvincolanti:

Direttive (a)Decisioni (b)Raccomandazioni (c)Regolamenti (d)

5 • Ilrapportointercorrentetradirittodell’Unioneedirittointernoèdi:

Subordinazione (a)Separazione (b)Sussidiarietà (c)Integrazione (d)

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo:

1 • Lefontideldirittononhannotuttelostessovalore (V) (F)perché

2 • Idecreti-leggesonoprovvedimentidefinitivi (V) (F)perché

3 • Leconsuetudinipossonoderogareallaleggeordinaria (V) (F)perché

4 • Igiudicipossonosempredisporresecondoequità (V) (F)perché

5 • Ildirittodell’Unionederivatoèdinaturagiurisprudenziale (V) (F)perché

6 • Ildirittodell’Unioneprevalesempresuldirittonazionale (V) (F)perché

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39Introduzione al diritto

N

S

O E

d) Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:

1 • Leleggisononormegiuridichescritteemanatedagliorganiaventipotestà..................

legislativaesecutivagiurisdizionale

2 • LaleggeconcuiilParlamentodelegaalGovernoilpoterelegislativoinunadeterminatamateriaèconferitaperunperiododitempo..................

di60giornilimitatoillimitato

3 • IlParlamentoprovvedeaconvertireidecreti-leggedelGovernoinuntermine..................

di60giornidi30giornichestabiliscelostessoParlamento

e) Descrivi con tue parole la gerarchia delle fonti del diritto

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f) Sviluppa il seguente argomento: la Costituzione quale legge fondamentale dello Stato

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Lezione 3 • Le fonti del diritto a livello nazionale e internazionale area operativa

40 Introduzione al diritto

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veRifiched’ecceLLenza

La Costituzione come fonte del diritto

LanostraCostituzionepuòsicuramente considerar-sicomeunafontedeldi-ritto,unattoacontenutonormativo.Le norme in essa conte-nute, tuttavia, presenta-no alcune caratteristichepeculiari rispetto a quel-le contenute nelle leggiordinarie:— moltediquestenorme

disciplinanolaforma-zione,lacomposizio-ne,ladurataeipote-ri dei supremi organidelloStato(cd.norme di organizzazione);

— altreenuncianoiprinci-pieivaloricuisiispirail

nostroordinamento(cd.norme di principio);

— altre indicano, a vol-te inmodo indiretto,qualisianole fontidiproduzionedeldiritto(cd.norme sulla pro-duzione o sulle fonti);

— altre, infine, prescri-vono al legislatore diperseguiredeterminatiscopi(cd.norme pro-grammatiche).

Va ricordatocheneipri-miannisuccessiviall’en-tratainvigoredellaCosti-tuzione repubblicana, ladottrina più conservatri-ceelastessaCassazioneritenevano che le norme

programmatiche avesse-ro un’applicazione diffe-rita, condizionata, cioè,all’emanazionedinormedirette alla realizzazio-nedegliscopi indicati inquelleprogrammaticheefossero,quindi,vincolan-tisoloperillegislatoreor-dinario.LaCorteCostitu-zionale,però,sindallasuaprimasentenza,lan.1del1956,haaffermatolapos-sibilità di far derivare l’il-legittimità costituzionale di una legge anche dalla violazione di norme pro-grammatiche,sancendoilcarattereimmediatamenteprecettivoequindiimme-

diatamentevincolantean-chediquestenorme.Tuttelenormecostituzio-nali,inoltre:— orientano l’interprete

nella lettura dei testinormativi, in quantofra due interpretazio-niegualmentepropo-nibili, una conformeaCostituzione, l’altrano,egliètenutoasce-glierelaprima;

— possonocolmarelela-cune dell’ordinamen-to oppure contribuirea fissare il contenutodellesueclausole ge-nerali (buonafede,or-dinepubblicoetc.).

a) Quali tipi di norme contiene la Costituzione?b) Le norme programmatiche sono immediatamente vincolanti?

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veRifichedi recupero

Leggere le fontiArt. 1284. Codice civileSaggio degli interessi.(1)—Ilsaggiodegliinteressilegalièdeterminatoinmisuraparial5percentoinragioned’anno(2).IlMinistrodeltesoro,conpropriodecretopubblicatonellaGazzettaUfficialedellaRepubblicaita-liananonoltreil15dicembredell’annoprecedenteaquellocuiilsaggiosiriferisce,puòmodificarneannual-mentelamisura,sullabasedelrendimentomedioannuolordodeititolidiStatodiduratanonsuperioreado-dicimesietenutocontodeltassodiinflazioneregistratonell’anno.Qualoraentroil15dicembrenonsiafissa-taunanuovamisuradelsaggio,questorimaneinvariatoperl’annosuccessivo(3).Allostessosaggiosicomputanogliinteressiconvenzionali,selepartinonnehannodeterminatolamisura.Gliinteressisuperioriallamisuralegaledevonoesseredeterminatiperiscritto;altrimentisonodovutinellamisuralegale.(1)Articolosostituitodall’art.1,L.26novembre1990,n.353.(2)Lamisuradelsaggiodegliinteressilegalièstatafissata:al2,5percentoadecorreredal1°gennaio1999,dalD.M.10dicembre1998;al3,5percentoadecorreredal1°gennaio2001,dall’art.unico,D.M.11dicembre2000;al3percentoadecorreredal1°gennaio2002,dalD.M.11dicembre2001;al2,5percentoadecorreredal1°gennaio2004,dalD.M.1°dicembre2003;al3percentoadecorreredal1°gennaio2008,dalD.M.12dicembre2007;all’1percentoadecorreredal1°gennaio2009,dalD.M.4dicembre2009;all’1,5percentoadecorreredal1°gennaio2011,dalD.M.7dicembre2010;al2,5percentoadecorreredal1°gennaio2012,dalD.M.12dicembre2011.(3)Commasostituitodall’art.2,comma185,L.23dicembre1996,n.662.

1) Qualèlarubricadell’art.1284delcodicecivile?

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2) Daqualeleggeèstatosostituitol’art.1284?

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3) Daquanticommiècostituitol’art.1284?

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Sviluppa il seguente argomentoDescriviidiversitipidiattigiuridicidell’Unioneeuropea.

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consigliAinaviganti @La Gazzetta Ufficiale - www.gazzettaufficiale.itIlservizioGazzettaUfficialeprevedel’accessogratuitoatutteleGazzetteUfficialipubblicatenegliultimi60giorni.All’iniziodiunanuovagiornatavieneinibitalavisualizzazionealleG.U.chenonrientranonelperiododiliberaconsultazioneesiaggiungonolenuove.Siricordainognicasochel’unicotestodefinitivoèquellopubblicatosullaGazzettaUfficialeamezzostampa,cheprevaleincasididiscordanza.Collegatialsitowww.gazzettaufficiale.iteconsultaleultimegazzettepubblicate.

• Che tipo di provvedimenti sono pubblicati?

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• Prova in particolare a riportare gli estremi e gli argomenti degli ultimi provvedimenti.

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Introduzione al dirittoDiritto e Legislazione agraria

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Una FIneStRa SUL diRittoLa riserva di legge

Discorsoapartemeritailprincipiodellariservadilegge,chesiritrovainmoltedisposizionicostituzio-nalieche,natocomelimitedell’attivitànormativadell’esecutivo, funziona oggi, grazie ad un’ampiagiurisprudenzadellaCorte,comelimiteancheperillegislatoreordinario.Sihariserva di legge quandolaCostituzioneriservaallaleggeladisciplinadideterminatematerieodideterminatioggetti.Ataleriservaconseguenonsolol’esclusionedellefontisubordinate(aspetto negativo dellariservadilegge),maanchelanecessitàperillegislatoredidisciplinarecompiutamentelamateriariservata(aspetto positivo dellariservadilegge),inmododa limitaregli spazididiscrezionalitàdelleautorità (amministrativeo giurisdizionali) preposteall’applicazionedellalegge.Qui si può ricordare che l’origine della riserva di legge,modernamenteintesa,siritrovanelleesperien-zecostituzionalidellamonarchialimitata,doveessafunzionavaprincipalmentecomelimitedellapotestàdell’esecutivoneiconfrontidelParlamento(ciòcor-rispondevapienamentealcaratteredualista,propriodiquestaformadigoverno,incuiilrecolsuogover-no rappresentava l’aristocrazia e il Parlamento laclasseborghese).Quando la formadi governodeiprincipaliStatieuropeisitrasformògradualmentenelregimeparlamentareevennemenoildualismofragovernoeParlamento,lariservadileggepersebuonaparteditalesignificatopolitico.Essahatuttaviaman-tenuto:a)unafondamentalevalenzagarantista,ap-plicandosiallelimitazionideidirittifondamentali;b)unsignificatodipartecipazionedemocratica,essen-dolegataallaprovenienzadellaleggedall’organopiùdirettamenterappresentativodellavolontàpopolare.Ilvaloregarantistadellariservadileggesièinbuo-naparteconservatonell’attualedisciplinacostituzio-nale;maadessosiaggiungonoaltrisignificati,chetendonoadinquadrarepiùintimamentetaleistitutonelcomplessivosistemadellegaranziecostituziona-li.Daunlato,infatti,lariservadilegge,nellamisuraincuirichiedel’interventolegislativo,esprimel’esi-genzache,alprocedimentodi elaborazionedelladisciplinadellematerieriservate,possanopartecipa-

re,comeavvieneinParlamento,leopposizioni[Fois],cheinvecenesarebberoescluse,qualoraladiscipli-nastessafosseadottataconattoregolamentare(lasoddisfazionediquest’esigenzaperaltrosiattenua—anchesel’interventoparlamentareècomunqueassicurato—se,conlaquasiunanimedottrinaelagiurisprudenza dellaCorte, si ritiene ammissibilel’interventodidecreti legislativi edidecreti leggenellematerieriservate).Daunaltrolato,poi,lane-cessitàdell’attolegislativopuòassumereilsignifica-todiassoggettareladisciplinastessaalcontrollo di legittimità dellaCorte costituzionale [ancoraFois].NellagiurisprudenzadellaCortelariservadileggeèprevalentementeintesacomeistitutodirettoacirco-scrivereladiscrezionalitàdell’amministrazioneedingeneredegli organi e dei soggetti chiamati a dareapplicazioneallalegge;diquilaconclusionechelariservaèistitutodirettoaperseguireesigenzediegua-glianzaedigaranzia:leprimeattraversolalimitazio-nedellescelteeffettuabili, insedediapplicazionedellalegge,lequalinonpossonodifferenziareoltreuncertolimitelefattispeciedaquestadisciplinate;lesecondeattraversol’ampliamentodellepossibilitàditutela giurisdizionale che la presenzad’una leggelimitatricedelladiscrezionalitàoffrealsoggettolesodalprovvedimentoapplicativodellaleggestessa.Soprattutto le esigenze di eguaglianza si trovanosottolineate nella giurisprudenzadellaCorte a talpuntocheessa,pursenzaaffermare(trannecheinalcuneormairemotedecisioni)ildivietoperleleggiregionalid’intervenirenellematerieriservate,dallapresenzadiunariservadi leggedesumeunlimiteperlapotestàlegislativa,ancheesclusiva,dellere-gioni,voltoadancorarlaaparametridieguaglianzadedottidallalegislazionestatale(cfr.,daultimo,sent.n.539/1990dellaCortecost.).SullascortadellagiurisprudenzadellaCorteladot-trinadistinguetrariserve relative eriserve assolute;ladistinzionetendeamettereinluceilmaggioreominoreambitochepuòesserelasciatodallegislato-re,all’internodellamateria riservata,alle fonti se-condarie ed in genere alle scelte discrezionalidell’esecutivoodelgiudiziario.

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Intorduzione al diritto area operativa di fine percorso

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Così,vienepacificamenteconsideratarelativalari-servadileggeprevistadall’art.23perladetermina-zionedelleprestazionipatrimonialiimposte,ritenen-dosisufficientechelaleggestabiliscaicriterifonda-mentaliperladeterminazionedeipresuppostiedeilimitidell’imposizionee rimetta ladisciplinacon-creta delle diverse fattispecie a fonti secondarie.Ugualmenterelativaèconsideratalariservadell’art.97 per l’organizzazione dei pubblici uffici, nonescludendoquestadisposizioneinterventinormatividiattuazioneediesecuzionedelleleggichedefini-scono,nellelineefondamentali,lamateria.Alcon-trario, assoluta—e perciò preclusiva di qualsiasiinterventodifontisubordinatechenonsiadimeraesecuzionedellalegge—èritenutalariservadell’art.13sulladeterminazionedeicasiedeimodidilimi-tazionedellalibertàpersonale.Ilfondamentodiquestadistinzioneèmoltoincerto,masembrapoggiare,standoalmenoallaprimagiu-risprudenzadellaCorte,sulladiversaformulazioneconcuilaCostituzioneprevedeunariservadilegge:cosìsonorelativequelleintrodotteconl’espressione«in base alla legge», «secondo la legge»o simili,assolutequelleintrodottedall’espressione«neicasieneimodiprevistidallalegge»oanaloghe.Nonstupisce,quindi,datal’incertezzadelcriterioadottato,chenellagiurisprudenzadellaCortesiri-scontrino rilevanti oscillazioni: che alcune riserve

(come,adesempio,quellainmateriapenaledicuiall’art.25,secondocomma;maanche,abenvede-re,quelladelprimocomma)inizialmenteconcepitecomeassolute,sianopoistateintesecomerelative.Altradistinzionechesiritrovasoprattuttonelladot-trina,èquellatrariserve rinforzate eriserve sempli-ci,asecondache il rinvioalla leggesiaononsiaaccompagnato da prescrizioni sostanziali circa ilcontenutochelaleggestessadeveassumere.Ipotesidiriserverinforzate,aquestastregua,sarebberoquel-ladell’art.16percui le limitazionidella libertàdicircolazioneedisoggiornopossonoesseredispostesoloperragionidisanitàedisicurezza,quelladelgiàricordatoart.97sull’organizzazionedeipubbliciufficiinbasealqualelaleggedeveassicurareilbuonandamentoel’imparzialitàdell’amministrazioneetc.Èchiarotuttaviachequestadistinzionehaunmerovaloredescrittivo,inquantolacircostanzacheunariserva di legge sia accompagnata daun esplicitolimitecostituzionalenonconsentedidifferenziareinmaniera sostanziale tale ipotesidaquelladelleriservesemplici,postocheanchequesteultimenonescludonolapresenzadilimiticostituzionaliacari-codelleleggiricavabilidaaltrenormedellaCosti-tuzione.

(G. AmAto, A. BArBerA,Manuale di diritto pubblico,Vol.I,Bologna,IlMulino,1997)

a) Rispondi alle seguenti domande:

1 • Cosasiintendeperriservadilegge?

2 • Aqualifunzioniassolvelariservadilegge?

3 • Quandosidicechelariservaèassoluta?

4 • Portaalcuniesempidiriservarelativa.

5 • Cosasiintendeperriservarinforzata?