IL PROCESSO TRIBUTARIO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Lez. n. 1 - Diritto tributario - Classificazione dei tributi
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZAA.A. 2020/2021
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO
Prof. Francesco Garganese
L’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTIPUBBLICI E LA SUA REGOLAMENTAZIONEGIURIDICA
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Alcuni istituti propri della finanza pubblica(imposta, tassa, contributo) sono contraddistintida un duplice elemento comune:
l’esercizio di un potere di supremazia(espressione del principio di sovranità);
l’irrilevanza della volontà del soggetto tenutoall’adempimento dell’obbligo.
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L’ATTIVITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTIPUBBLICI E LA SUA REGOLAMENTAZIONEGIURIDICA
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In ogni contesto sociale (in cui la partecipazionedel singolo può essere involontaria),l’individuazione delle fonti di copertura delle speseoccorrenti per la sussistenza dell’organizzazionestessa si rende necessaria senza il consenso deisingoli individui che ne fanno parte.
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IL DIRITTO TRIBUTARIO
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La individuazione dell’oggetto proprio del dirittotributario ha dato luogo in passato a controversiein ordine a:
l’estensione della disciplina tributaria e la suafunzione;
il metodo di studio del tributo;
i rapporti del diritto tributario con la scienza dellefinanze e con gli altri rami dell’ordinamentogiuridico.
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LA SCIENZA DELLE FINANZE E LO STUDIOECONOMICO DELLA FINANZA PUBBLICA
Verso la fine dell’Ottocento, nello studio deifenomeni economici inizia a darsi particolareattenzione anche all’indagine:
delle forme e degli effetti dell’attività finanziariadello Stato;
delle modalità di reperimento delle fonti difinanziamento delle spese pubbliche.
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LA SCIENZA DELLE FINANZE E LO STUDIOECONOMICO DELLA FINANZA PUBBLICA
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In particolare, sono oggetto di approfondimento:
la ricerca di un equilibrio tra esigenze finanziarie pubbliche ed economia privata;
l’utilizzo della leva fiscale al fine di realizzarefinalità di interesse della collettività;
gli effetti delle politiche fiscali sulla formazionedei prezzi e dei redditi.
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LA SCIENZA DELLE FINANZE E LO STUDIOECONOMICO DELLA FINANZA PUBBLICA
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Si giunge così alla teorizzazione di sistemiimpositivi o di singoli tributi idonei a realizzarenella pratica i principi elaborati in sede scientifica.
Tuttavia, allo studio della struttura economica deltributo non si accompagna una analisi giuridicadel prelievo tributario.
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LA SCIENZA DELLE FINANZE E LO STUDIOECONOMICO DELLA FINANZA PUBBLICA
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Lo studio universitario degli aspetti giuridici deltributo avviene ancora nell’ambito di un’unicamateria definita Scienza delle finanze e dirittofinanziario, dove all’indagine giuridica vienededicato uno spazio residuale.
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Negli anni ‘30 vengono introdotti in Italia i primicontributi, recepiti dall’esperienza tedesca,diretti a valorizzare l’indagine giuridica degliistituti tributari.
Da tale diverso approccio sistematico sorgonodiscussioni dottrinali circa l’autonomia deldiritto tributario dalla scienza delle finanze(tra tutte la scuola classica di Tesoro e A.D.Giannini contrapposta alla scuola pavese diGriziotti).
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DIRITTO FINANZIARIO E DIRITTO TRIBUTARIO
Attraverso l’approfondimento dei principi giuridicigenerali del prelievo fiscale si giunse ad unaimportante distinzione tra:
DIRITTO FINANZIARIO, avente ad oggetto lostudio giuridico di tutte le entrate pubbliche, ivicomprese quelle derivanti da atti volontari o dagestione di risorse pubbliche;
DIRITTO TRIBUTARIO, avente ad oggetto iprincipi disciplinanti le entrate pubbliche derivantida atti non ricollegabili ad una manifestazione divolontà del soggetto (obbligatorietà dellaprestazione).
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DIRITTO FINANZIARIO E DIRITTO TRIBUTARIO
Infine, in un periodo successivo, si giunse ancheallo studio della c.d. Contabilità dello Stato, qualedisciplina diretta ad approfondire:
le regole tecniche di redazione dei contrattidella pubblica amministrazione;
la formazione e gestione del bilancio pubblico;
l’erogazione delle spese e l’acquisizione delleentrate;
la responsabilità amministrativa e contabile deifunzionari e dipendenti pubblici.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
Nell’ordinamento tributario manca una vera epropria nozione di tributo.
Nella manualistica tradizionale di diritto tributarioviene proposta una distinzione dei tributirinviandosi a categorie elaborate dalla scienzadelle finanze privilegiandosi
un collegamento del tributo a servizipubblici divisibili o indivisibili, ovvero
l’esistenza di un corrispettivo o di unvantaggio del privato in connessione alpagamento del tributo.
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LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
In tale ottica si colloca la tradizionale distinzionetra:
servizi indivisibili (usufruibili dai componentidella collettività uti cives e non uti singuli: es.sanità, difesa nazionale, viabilità);
servizi divisibili (utilizzabili individualmente daiconsociati: es. l’istruzione non di base, losmaltimento dei rifiuti).
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LA CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI
Sembra possibile ricondurre le entrate di naturatributaria in quattro categorie: le imposte; le tasse; i monopoli; i contributi.
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LE IMPOSTE
L’Imposta è la prestazione che lo Stato ed altriEnti pubblici possono imporre al fine diprocacciarsi un’entrata in forza della lorosovranità, al di fuori di un nesso di corrispettività,e giustificata, in via esclusiva dalla titolarità daparte del soggetto passivo di una situazioneespressiva di capacità contributiva.
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LE IMPOSTE
L’imposta è "acausale" perché prescinde dallaerogazione di un servizio pubblico al privato, maè legata ad un INDICE DI CAPACITÀCONTRIBUTIVA (es. possesso di un reddito opatrimonio);
L’obbligo di pagamento scaturisce in virtùdell’appartenenza del soggetto privato(contribuente) alla collettività o di un suocontatto qualificato con essa.
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LE TASSE
Secondo la scienza delle finanze, le tasse sidistinguono dalle imposte in funzione della diversatipologia dei servizi che sono destinate afinanziare: la tassa rappresenta l’onere imposto ai singoli
utenti per far fronte all’erogazione di servizidivisibili;
le imposte, rappresentano, invece, il mezzo difinanziamento dei servizi indivisibili e sonosganciate da qualsiasi rapporto di scambio o diutilità in quanto prestazioni a caratteregenericamente contributivo delle spesepubbliche.
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LE TASSE
Nel diritto tributario sono state proposte diversedefinizioni della tassa: tassa come corrispettivo, ossia come una
prestazione cui il soggetto si assoggettavolontariamente al fine di conseguire undeterminato vantaggio;
tassa come obbligazione ex lege, ossia comeun’obbligazione che lo Stato può imporre in virtùdella sua sovranità in occasionedell’espletamento di un servizio pubblico ovveroa seguito dell’emanazione di un atto oprovvedimento amministrativo.
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LE TASSE
All’interno della categoria delle tasse, partedella dottrina ha ulteriormente distinto tra:
Tasse dovute a fronte dell’erogazione diservizi pubblici (es. tassa sui rifiuti);
Tasse ricollegabili all’esercizio di pubblichefunzioni quali reintegrazione dei costisostenuti dalla PA (ad es. tassa di concessionegovernativa dovuta in seguito alla richiesta dirilascio del passaporto).
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LE TASSE
In tal modo, si è affermata la natura commutativadella tassa secondo cui il soggetto su cui grava laprestazione è lo specifico e singolo destinatariodell’attività dell’Ente pubblico nell’esercizio di unpotere sollecitato da una richiesta o da uncomportamento del soggetto.
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I MONOPOLI FISCALI
In forza di legge lo svolgimento di un’attivitàeconomica può essere riservato in via esclusivaallo Stato o adaltro Ente pubblico.Si distingue tra:
MONOPOLI DI DIRITTO: giustificati da finalitàdi utilità generale in relazione a beni e servizi diparticolare interesse pubblico (es. autostrade dipertinenza dell’Anas);
MONOPOLI FISCALI: giustificati dall’esigenza diprocurare un’entrata tributaria (es. tabacchi).
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I MONOPOLI FISCALI
L’art. 43 della Costituzione ammettel’istituzione di riserve monopolistiche a favoredello Stato o di altri Enti pubblici soltanto perfini di utilità generale ed in ipotesi tassative.
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I MONOPOLI FISCALI
Art. 43 Cost.: «A fini di utilità generale la leggepuò riservare originariamente o trasferire,mediante espropriazione e salvo indennizzo, alloStato, ad enti pubblici o a comunità dilavoratori o di utenti determinate imprese ocategorie di imprese, che si riferiscano a servizipubblici essenziali o a fonti di energia o asituazioni di monopolio ed abbiano carattere dipreminente interesse generale».
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I MONOPOLI FISCALI
Si ritiene che i monopoli fiscali non contrastinocon l’ordinamento eurounitario purché: non comportino unadiscriminazione tra i
cittadini degli Stati membri UE (C. Giustizia 7giugno 1983);
le deroghe alle regole della concorrenza sianolimitate a quelle indispensabili per procacciareun’entrata fiscale.
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I CONTRIBUTI
Si tratta di entrate di non agevole definizione.Solitamente, si suole distinguere tra: CONTRIBUTI AVENTI NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTI NON AVENTI NATURA TRIBUTARIA
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CONTRIBUTI AVENTI NATURA TRIBUTARIA
Contributo integrativo di utenza stradaleprevisto dall’art. 225 R.D. n. 1175/1931, a caricodei soggetti che, in dipendenza dell’esercizio diun’industria o di un commercio, cagionavano, coltransito di veicoli, un eccezionale logorio dellestrade;
Contributo di miglioria specifica: era previsto acarico dei titolari di beni contigui a un’opera dipubblica utilità in grado di aumentarne il valore;
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CONTRIBUTI AVENTI NATURA TRIBUTARIA
Contributo di miglioria generica: colpival’incremento di valore delle aree fabbricabili pereffetto dell’espansione dell’abitato e delcomplesso delle opere pubbliche eseguite dalComune (categoria intemerdia tra imposte etasse);
Contributo di bonifica: dovuto per lamanutenzione e l’esercizio delle opere di bonificaed idrauliche, realizzate per la tutela e lavalorizzazione del territorio, è ripartita fra iproprietari degli immobili che dalle stesse operericevono un beneficio;
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CONTRIBUTI AVENTI NATURA TRIBUTARIA
In definitiva, i contributi costituiscono una figuraintermedia tra l’imposta e la tassa perché sono:
commisurati ad un indice di ricchezza (comel’imposta);
dovuti da soggetti che ricavano unbeneficio/vantaggio dall’attività dell’ente pubblicorispetto ad altri consociati (come la tassa).
nel contributo la prestazione tributaria prescindeda qualsivoglia richiesta del soggetto (adifferenza della tassa).
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CONTRIBUTI NON AVENTI NATURA TRIBUTARIA
Rientrano in tale categoria tutti quei contributinon riconducibili all’alveo delle imposte o delletasse.Trattasi di un fenomeno di estrema incertezzaconcettuale che la dottrina qualifica con il nomedi parafiscalità (es. i contributi previdenziali).
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CONCLUSIONI
La ripartizione dei tributi sin qui riassunta apparedi valore meramente descrittivo e, come tale,priva di effetti dal punto di vista sistematico.
Infatti il Giudice Tributario è competente per“tutte le controversie aventi ad oggetto itributi di ogni genere e specie comunquedenominati”.
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CONCLUSIONI
In tal caso, sembra, dunque, necessarioindividuare la nozione di tributo, derivando daessa l’attribuzione della controversia al sistema digiurisdizione esclusiva tributaria.
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