L’evoluzione normativa nazionale e regionale relativa alla...
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L’evoluzione normativa nazionale e regionale relativa alla stabilità delle strutture produttive
Vicenza – 11.07.2017
Roberto Travaglini
L’intervento mira a ricostruire il succedersi della
disciplina in materia di edilizia sismica (intesa sia come
classificazione sismica del territorio, sia come
normativa tecnica da rispettare nella progettazione e
nella costruzione di edifici nelle zone classificate
sismiche), così da individuare il dies a quo della assai
più diffusa applicazione nel territorio veneto delle
predette normative e, “specularmente”, fino a quando le
costruzioni ivi progettate e realizzate potrebbero non
disporre dei necessari accorgimenti antisismici.
Premessa
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La prima disciplina organica in materia sismica è
costituita dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche), che rinvia ad
ulteriori provvedimenti ministeriali per il
completamento delle norme tecniche e per
l’individuazione delle zone dichiarate sismiche.
Situazione ante 8 maggio 2003
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Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Art. 3 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi
del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate,
oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche
norme tecniche ….
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le
regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si
provvede:
a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli
effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente
emanate;
segue
Situazione ante 8 maggio 2003
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Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Art. 3 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)
… segue
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di
sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi
delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno
emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Con DM 14 maggio 1982 (Aggiornamento dell’elenco delle zone
sismiche della Regione Veneto) sono stati dichiarati sismici
(grado S = 9) i territori dei seguenti Comuni della Regione Veneto
Situazione ante 8 maggio 2003
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Provincia di Belluno
grado di sismicità S = 9 (29 comuni su 69)
Alano di Piave, Belluno, Castello Lavazzo, Cesiomaggiore,
Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Farra d'Alpago, Feltre,
Fonzaso, Lentirai, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di
Cadore, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos
d'Alpago, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina,
Sappada, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene,
Tambre, Trichiana, Vas
Situazione ante 8 maggio 2003
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Provincia di Treviso
grado di sismicità S = 9 (48 comuni su 95)
Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco,
Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto,
Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del
Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Gaiarine, Godega di
Sant'Urbano, Loria, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago
della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Orsago, Paderno del Grappa,
Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Riese
Pio X, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di
Piave, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della
Battaglia, Susegana, Tarzo, Tregona, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio
Veneto
Situazione ante 8 maggio 2003
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Provincia di Verona
grado di sismicità S = 9 (7 comuni su 98)
Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Saline, San Zeno
di Montagna, Torri del Benaco, Tregnago, Vestenanova
Provincia di Vicenza
grado di sismicità S = 9 (2 comuni su 121)
Crespadoro, Mussolente
Regione del Veneto
grado di sismicità S = 9
complessivamente 76 comuni su 581
Situazione ante 8 maggio 2003
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I soli progetti relativi alle costruzioni da realizzare nei Comuni
indicati nelle precedenti slides dovevano rispettare le norme
tecniche contenute nella legge 64/1974, nonché nei Decreti
Ministeriali di relativa attuazione/integrazione (DM 3.03.1975; DM
19.06.1984; DM 24.01.1986; DM 16.01.1996).
Conseguentemente, le costruzioni i cui lavori hanno avuto inizio
prima dell’8 maggio 2003 (qualora non localizzate nei 76 comuni
veneti indicati nel DM 14.05.1982, nel qual caso l’eccezione vale
solo per le costruzioni realizzate dopo il 15 giugno 1982) non erano
assoggettate alla normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica e, quindi, non erano tenute a dotarsi di elementi di
collegamento tra pilastri e travi mediante connessioni meccaniche
(considerandosi sufficiente il solo attrito reciproco).
Situazione ante 8 maggio 2003
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a) dall’8 maggio 2003* al 22 ottobre 2005**
* entrata in vigore OPCM 3274/2003 ** giorno che precede l’entrata in vigore
DM 14.09.2005 (Norme tecniche per le costruzioni)
L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) 20 marzo
2003 n. 3274 introduce:
1. una nuova classificazione sismica del territorio nazionale (che le
Regioni possono confermare/modificare/integrare, ma che nelle more
di tali attività costituisce già riferimento geografico per stabilire
l’assoggettamento dei progetti alle norme tecniche di carattere
antisismico);
2. le nuove norme tecniche per la progettazione, la valutazione e
l’adeguamento sismico degli edifici e di altre infrastrutture.
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
In virtù dell’OPCM 3272/2003, confermata dalla DCR 67/2003, tutti i Comuni
del Veneto sono classificati sismici (zona 2: accelerazione orizzontale al
suolo ag/g tra 0,15 e 0,25; zona 3: accelerazione ag/g tra 0,05 e 0,15) ad
eccezione di quelle inseriti in zona 4 (accelerazione ag/g < 0,05).
Provincia di Belluno (68 comuni su 69; in passato erano 29)
(27 in zona 2; 41 in zona 3; in zona 4 solo Livinallongo)
Provincia di Padova (30 comuni su 106; in passato nessuno)
Borgoricco, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San
Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera
Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino,
Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio
in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle,
Tombolo, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Villa del Conte, Villafranca
Padovana, Villanova di Camposampiero – (tutti in zona 3).
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Provincia di Rovigo (14 comuni su 52; in passato nessuno)
Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano,
Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Pincara,
Salara, Stienta, Trecenta (tutti in zona 3)
Provincia di Treviso (95 comuni su 95; in passato erano 48)
(48 in zona 2 e 47 in zona 3)
Provincia di Venezia (23 comuni su 44; in passato nessuno)
Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Fossalta di Piave, Gruaro, Marcon, Martellago, Meolo, Musile di Piave,
Noale, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino,
Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di
Sala, San Stino di Livenza, Scorzè, Teglio Veneto, Torre di Mosto (tutti in
zona 3)
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Provincia di Verona (70 comuni su 98; in passato erano 7)
(7 in zona 2 e 63 in zona 3)
Non sono considerati sismici (zona 4) Angiari, Bevilacqua, Bonavigo,
Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea,
Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago,
Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Pressana, Roverchiara,
Roveredo di Guà, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà,
Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea.
Provincia di Vicenza (115 comuni su 121; in passato erano 2)
(4 in zona 2 e 111 in zona 3)
Non sono considerati sismici (zona 4) Agugliaro, Albettone, Asigliano
Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore
Regione Veneto (415 comuni su 581, in passato erano 76)
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Valori di accelerazione massima al suolo per alcuni comuni vicentini
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Comune Ag
Arzignano 0.160074
Bassano del Grappa 0.185167
Montecchio Maggiore 0.158339
Schio 0.162392
Thiene 0.164357
Valdagno 0.163687
Vicenza 0.15905
Valori Ag. per alcuni comuni colpiti dal sisma del 2012
Comune Provincia Ag
S. Agostino Ferrara 0.155202
Medolla Modena 0.152412
Mirandola Modena 0.14786
a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274
1. Le regioni provvedono … all'individuazione, formazione ed
aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata
facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della
progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già
appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente
ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la
classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di
ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.
In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la
progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova
classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre
18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.
… seguePagina 18© Confindustria Vicenza
a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Dalla classificazione sismica del territorio sembrava dovesse
discendere, sin dall’entrata in vigore dell’OPCM 3274/2003 (avvenuta
l’8 maggio 2003), l’obbligo di progettazione “sismica” degli edifici da
realizzare in quel territorio e che non fossero già iniziati alla data dell’8
maggio 2003.
In realtà, mediante un’interpretazione affidata ad una “Nota
esplicativa” del Dipartimento della Protezione Civile, datata 4 giugno
2003, viene ufficializzata la tesi per cui “si potrà, per un periodo di
tempo non superiore a 18 mesi continuare ad applicare la
classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua
entrata in vigore”.
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Per quanto attiene alle norme tecniche da applicare agli edifici privati il cui
inizio lavori sia avvenuto a partire dall’entrata in vigore della OPCM
3274/2003, il relativo art. 2, comma 3 – fatti originariamente salvi gli edifici
di interesse strategico e quelli che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso - stabiliva un periodo
transitorio durante il quale la progettazione “sismica” poteva essere fatta
sia sulla base della norme tecniche allegate alla stessa OPCM, sia sulla
base delle norme previgenti (in primis il DM 16 gennaio 1996).
Con riguardo alla normativa tecnica contenuta nel DM del 1996, la prassi
applicativa porta a ritenere che non fosse del tutto acquisita dai progettisti
e dai prefabbricatori la necessità che i collegamenti tra le travi ed i pilastri
non venissero realizzati con semplici appoggi, contando esclusivamente
sull’attrito reciproco, anziché ricorrere a connessioni meccaniche in grado
di funzionare anche in assenza di attrito.
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Conclusivamente, durante tutto il periodo compreso tra l’entrata
in vigore dell’OPCM 3274/2003 (8 maggio 2003) e le ore 24 del
giorno (22 ottobre 2005) che ha preceduto l’entrata in vigore del
DM 14 settembre 2005, nei comuni che in precedenza non erano
classificati come «sismici» e che lo sono diventati con l’OPCM
3274/2003 (nel Veneto 339) i progetti e le costruzioni avviate
potevano non tener conto della nuova classificazione sismica
del territorio e, conseguentemente, potevano non applicare
alcuna norma tecnica “antisismica”.
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274
3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei
rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia
degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente
comma dovranno essere effettuate entro cinque anni * dalla data
della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere
ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito
nell'allegato 1.
* Vedi pagina seguente
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274
A norma dell'articolo 20, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
le verifiche tecniche di cui al presente comma , ad esclusione degli
edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal
1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il
31 dicembre 2010* e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati
nelle zone sismiche 1 e 2.
* Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 marzo 2013 dall’art. 1, comma
421, della legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla
data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e
le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza
statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le
tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di
cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie
indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il
livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto
dalle norme.… segue
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a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005
Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274
5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti
successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria
per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2
ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione
di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.
6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui
sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche
nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in
sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
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a.1) dal 13 novembre 2003* al 22 ottobre 2005**
* entrata in vigore del DPCM 21.10.2003 ** giorno che precede l’entrata in vigore
DM 14.09.2005 (Norme tecniche per
le costruzioni)
Il DPCM 21.10.2003 ha qualificato come rilevanti, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, dell’OPCM 3274/2003, anche le «Strutture il cui collasso
può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali
(quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed
integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni», per la cui
progettazione non avrebbe dovuto valere il regime transitorio
applicabile ai “normali” edifici, ma avrebbero dovuto essere applicate
da subito le norme tecniche allegate all’OPCM 3274/2003.
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a.1) dal 13 novembre 2003 al 22 ottobre 2005
In realtà, a seguito dell’OPCM 23.01.2004, n. 333, il cui art. 6, comma 7,
ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, terzo
capoverso, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui
al comma 3 del medesimo art. 2”, si deve concludere che fino al 22
ottobre 2005 anche per gli edifici di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli edifici e le
opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso, la progettazione e la costruzione
potevano prescindere dalla nuova classificazione sismica del territorio,
oltreché, a maggior ragione, dalle nuove norme tecniche di progettazione
e costruzione con criteri «antisismici».
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a.2) dal 28 gennaio 2004* al 22 ottobre 2005**
*entrata in vigore della DGR 3645/2003 ** giorno che precede l’entrata in vigore del
DM 14.09.2005 (Norme tecniche
per le costruzioni)
La DGR Veneto 28.11.2003, n. 3645, pubblicata sul BUR n. 6, del
13.01.2004, ha a sua volta individuato ulteriori edifici di competenza
regionale, riconosciuti di interesse strategico, ovvero che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale
collasso, per la cui progettazione (ex art. 2, comma 3, dell’OPCM
3274/2003) non avrebbe dovuto valere il regime transitorio applicabile
ai “normali” edifici, ma avrebbero dovuto essere applicate da subito
(nel caso di specie dal 28 gennaio 2004: 15 gg. dopo la pubblicazione
sul BUR della DGR 3645/2003) le norme tecniche allegate all’OPCM
3274/2003. Invece il termine è «slittato» al 22 ottobre 2005.
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a.2) dal 28 gennaio 2004 al 22 ottobre 2005
Tra le categorie di edifici di interesse per le attività economiche si
evidenziano le seguenti:
a) edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24
metri alla linea di gronda;
b) centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con
superficie superiore o uguale a 5.000 mq;
c) industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o
di rilevanza in relazione alla pericolosità degli impianti e
delle sostanze lavorate;
d) attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a
100 unità.
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b) dal 23 ottobre 2005* al 4 marzo 2008**
* entrata in vigore DM 14.09.2005
** giorno che precede l’entrata in vigore del DM 14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le
costruzioni)
Divenuta finalmente cogente il 23 ottobre 2005 la “zonizzazione sismica”
disposta dall’OPCM 3274/2003 e dalla DCR 3 dicembre 2003, n. 67, le
norme tecniche allegate alla citata OPCM sono state sostituite, a partire
dalla stessa data, dalle nuove norme tecniche approvate con il DM 14
settembre 2005.
Anche in questo caso, peraltro - fatti salvi gli edifici di interesse strategico e
quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
eventuale collasso - è stato previsto un periodo transitorio, durante il quale
si è consentita l’applicazione, in alternativa alle norme del DM 14
settembre 2005, delle norme tecniche previgenti (richiamando
espressamente le leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n.
64, nonché le relative norme di attuazione).
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c) dal 5 marzo 2008* al 30 giugno 2009**
* entrata in vigore DM 14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni)
** scadenza periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche previgenti
Sempre inalterata la “zonizzazione sismica” disposta dall’OPCM
3274/2003 e dalla DCR 3 dicembre 2003, n. 67, le norme tecniche
approvate con il DM 14 settembre 2005 sono state sostituite con le nuove
norme tecniche approvate con il DM 14 gennaio 2008 (entrato in vigore il
5 marzo 2008).
Per l’ennesima volta, anche in questo caso - fatti salvi gli edifici di
interesse strategico e quelli che possono assumere rilevanza in relazione
alle conseguenze di un eventuale collasso - è stato previsto un periodo
transitorio che è cessato il 30 giugno 2009, nel corso del quale la
progettazione “sismica” è potuta avvenire seguendo, alternativamente, o
le nuove norme tecniche, o il DM 14 settembre 2005, oppure le norme
ancora previgenti.
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Conclusioni
Tutte le costruzioni i cui lavori hanno avuto inizio* tra l’8 maggio 2003 e il
30 giugno 2009 nei Comuni classificati sismici solo con l’OPCM
3274/2003 – cioè 505 comuni veneti su 581 –, peraltro divenuta cogente
il 23 ottobre 2005, potrebbero essere state progettate facendo
applicazione di norme che nella prassi venivano interpretate in modo
tale da ammettere il collegamento tra pilastri e travi mediante solo attrito,
ovvero senza connessione meccanica, ignorando quanto invece stabilito
dall’art. 2.4.1. (appoggi) del DM 3 dicembre 1987 (Norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate).
* Il riferimento all’inizio dei lavori è stato esplicitato dalla Circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 (G.U. 13.08.2009, n. 187),
identificato con la denuncia del relativo inizio ex art. 65 DPR 6.06.2001, n. 380,
dal chiarimento fornito con Circolare dello stesso Ministero 11 dicembre 2009.
Periodo compreso tra l’8 maggio 2003 ed il 30 giugno 2009
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Conclusioni
L’art. 2.4.1. (appoggi) del DM 3 dicembre 1987 (Norme tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate)
stabilisce che «In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la
trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito. Appoggi di
questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità
di trasmettere azioni orizzontali; l’appoggio deve consentire
spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche»
Periodo compreso tra l’8 maggio 2003 ed il 30 giugno 2009
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* scadenza periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche previgenti al
DM 14 gennaio 2008
Conclusioni
Tutte le costruzioni che hanno avuto inizio in questo, più
recente, arco temporale, devono essere state progettate
facendo esclusiva applicazione delle norme approvate
con il DM 14 gennaio 2008, con il conseguente
collegamento tra pilastri e travi mediante adeguate
connessioni meccaniche.
Periodo successivo al 30 giugno 2009*
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OPCM 2 giugno 2012, n. 2
Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e
delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di
sicurezza adeguate … il titolare dell’attività produttiva, in
quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai
sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche
e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità
sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata
ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista
abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune
territorialmente competente.
Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)
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D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°
agosto 2012, n. 122
Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
uso non abitativo)… omissis …
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali
condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate … il
titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la
certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di
sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 -
costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un
professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune
territorialmente competente.… segue
Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)
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8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le
attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze
strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai
danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi
strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente
ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti
che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale
causandone il danneggiamento e il collasso.… segue
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8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua
ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza
effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria,
il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico
incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo
che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte,
attraverso appositi interventi, anche provvisionali.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà
essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.… segue
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10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree che
abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal
Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle
aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle
mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,
abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica
richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e
questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e
impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,
l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.
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Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia
superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta
dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe
caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale
costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza
effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio
2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29
del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del
presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi
del comma 8.
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Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60% della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di
miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60% della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze
temporali:
a) entro 4 anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta
essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro 8 anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta
essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra 4 e 8 per
valori di livello di sicurezza (Ls) per cento
compresi tra il 30% e il 50% ….
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