L’evoluzione normativa nazionale e regionale relativa alla...

41
L’evoluzione normativa nazionale e regionale relativa alla stabilità delle strutture produttive Vicenza 11.07.2017 Roberto Travaglini

Transcript of L’evoluzione normativa nazionale e regionale relativa alla...

L’evoluzione normativa nazionale e regionale relativa alla stabilità delle strutture produttive

Vicenza – 11.07.2017

Roberto Travaglini

L’intervento mira a ricostruire il succedersi della

disciplina in materia di edilizia sismica (intesa sia come

classificazione sismica del territorio, sia come

normativa tecnica da rispettare nella progettazione e

nella costruzione di edifici nelle zone classificate

sismiche), così da individuare il dies a quo della assai

più diffusa applicazione nel territorio veneto delle

predette normative e, “specularmente”, fino a quando le

costruzioni ivi progettate e realizzate potrebbero non

disporre dei necessari accorgimenti antisismici.

Premessa

Pagina 2© Confindustria Vicenza

La prima disciplina organica in materia sismica è

costituita dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64

(Provvedimenti per le costruzioni con particolari

prescrizioni per le zone sismiche), che rinvia ad

ulteriori provvedimenti ministeriali per il

completamento delle norme tecniche e per

l’individuazione delle zone dichiarate sismiche.

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 3© Confindustria Vicenza

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Art. 3 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la

pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi

del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate,

oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche

norme tecniche ….

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto con il

Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le

regioni interessate, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si

provvede:

a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli

effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente

emanate;

segue

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 4© Confindustria Vicenza

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Art. 3 (Opere disciplinate e gradi di sismicità)

… segue

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di

sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni

sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi

delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità.

I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno

emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Con DM 14 maggio 1982 (Aggiornamento dell’elenco delle zone

sismiche della Regione Veneto) sono stati dichiarati sismici

(grado S = 9) i territori dei seguenti Comuni della Regione Veneto

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 5© Confindustria Vicenza

Provincia di Belluno

grado di sismicità S = 9 (29 comuni su 69)

Alano di Piave, Belluno, Castello Lavazzo, Cesiomaggiore,

Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Farra d'Alpago, Feltre,

Fonzaso, Lentirai, Limana, Longarone, Mel, Ospitale di

Cadore, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos

d'Alpago, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina,

Sappada, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene,

Tambre, Trichiana, Vas

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 6© Confindustria Vicenza

Provincia di Treviso

grado di sismicità S = 9 (48 comuni su 95)

Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco,

Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto,

Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del

Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Gaiarine, Godega di

Sant'Urbano, Loria, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago

della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Orsago, Paderno del Grappa,

Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Riese

Pio X, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di

Piave, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della

Battaglia, Susegana, Tarzo, Tregona, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio

Veneto

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 7© Confindustria Vicenza

Provincia di Verona

grado di sismicità S = 9 (7 comuni su 98)

Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Saline, San Zeno

di Montagna, Torri del Benaco, Tregnago, Vestenanova

Provincia di Vicenza

grado di sismicità S = 9 (2 comuni su 121)

Crespadoro, Mussolente

Regione del Veneto

grado di sismicità S = 9

complessivamente 76 comuni su 581

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 8© Confindustria Vicenza

I soli progetti relativi alle costruzioni da realizzare nei Comuni

indicati nelle precedenti slides dovevano rispettare le norme

tecniche contenute nella legge 64/1974, nonché nei Decreti

Ministeriali di relativa attuazione/integrazione (DM 3.03.1975; DM

19.06.1984; DM 24.01.1986; DM 16.01.1996).

Conseguentemente, le costruzioni i cui lavori hanno avuto inizio

prima dell’8 maggio 2003 (qualora non localizzate nei 76 comuni

veneti indicati nel DM 14.05.1982, nel qual caso l’eccezione vale

solo per le costruzioni realizzate dopo il 15 giugno 1982) non erano

assoggettate alla normativa tecnica per le costruzioni in zona

sismica e, quindi, non erano tenute a dotarsi di elementi di

collegamento tra pilastri e travi mediante connessioni meccaniche

(considerandosi sufficiente il solo attrito reciproco).

Situazione ante 8 maggio 2003

Pagina 9© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003* al 22 ottobre 2005**

* entrata in vigore OPCM 3274/2003 ** giorno che precede l’entrata in vigore

DM 14.09.2005 (Norme tecniche per le costruzioni)

L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) 20 marzo

2003 n. 3274 introduce:

1. una nuova classificazione sismica del territorio nazionale (che le

Regioni possono confermare/modificare/integrare, ma che nelle more

di tali attività costituisce già riferimento geografico per stabilire

l’assoggettamento dei progetti alle norme tecniche di carattere

antisismico);

2. le nuove norme tecniche per la progettazione, la valutazione e

l’adeguamento sismico degli edifici e di altre infrastrutture.

Pagina 10© Confindustria Vicenza

Pagina 11© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

In virtù dell’OPCM 3272/2003, confermata dalla DCR 67/2003, tutti i Comuni

del Veneto sono classificati sismici (zona 2: accelerazione orizzontale al

suolo ag/g tra 0,15 e 0,25; zona 3: accelerazione ag/g tra 0,05 e 0,15) ad

eccezione di quelle inseriti in zona 4 (accelerazione ag/g < 0,05).

Provincia di Belluno (68 comuni su 69; in passato erano 29)

(27 in zona 2; 41 in zona 3; in zona 4 solo Livinallongo)

Provincia di Padova (30 comuni su 106; in passato nessuno)

Borgoricco, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San

Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera

Veneta, Gazzo, Grantorto, Limena, Loreggia, Massanzago, Mestrino,

Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio

in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle,

Tombolo, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Villa del Conte, Villafranca

Padovana, Villanova di Camposampiero – (tutti in zona 3).

Pagina 12© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Provincia di Rovigo (14 comuni su 52; in passato nessuno)

Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano,

Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Pincara,

Salara, Stienta, Trecenta (tutti in zona 3)

Provincia di Treviso (95 comuni su 95; in passato erano 48)

(48 in zona 2 e 47 in zona 3)

Provincia di Venezia (23 comuni su 44; in passato nessuno)

Annone Veneto, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,

Fossalta di Piave, Gruaro, Marcon, Martellago, Meolo, Musile di Piave,

Noale, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino,

Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di

Sala, San Stino di Livenza, Scorzè, Teglio Veneto, Torre di Mosto (tutti in

zona 3)

Pagina 13© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Provincia di Verona (70 comuni su 98; in passato erano 7)

(7 in zona 2 e 63 in zona 3)

Non sono considerati sismici (zona 4) Angiari, Bevilacqua, Bonavigo,

Boschi Sant’Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea,

Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Legnago,

Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Pressana, Roverchiara,

Roveredo di Guà, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà,

Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villa Bartolomea.

Provincia di Vicenza (115 comuni su 121; in passato erano 2)

(4 in zona 2 e 111 in zona 3)

Non sono considerati sismici (zona 4) Agugliaro, Albettone, Asigliano

Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore

Regione Veneto (415 comuni su 581, in passato erano 76)

Pagina 14© Confindustria Vicenza

Pagina 15© Confindustria Vicenza

Valori di accelerazione massima al suolo per alcuni comuni vicentini

Pagina 16© Confindustria Vicenza

Comune Ag

Arzignano 0.160074

Bassano del Grappa 0.185167

Montecchio Maggiore 0.158339

Schio 0.162392

Thiene 0.164357

Valdagno 0.163687

Vicenza 0.15905

Valori Ag. per alcuni comuni colpiti dal sisma del 2012

Comune Provincia Ag

S. Agostino Ferrara 0.155202

Medolla Modena 0.152412

Mirandola Modena 0.14786

Pagina 17© Confindustria Vicenza

Sant’Agostino (FE)

Medolla (MO) Mirandola (MO)

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274

1. Le regioni provvedono … all'individuazione, formazione ed

aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata

facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della

progettazione antisismica.

2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già

appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente

ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la

classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di

ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la

progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova

classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre

18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti.

… seguePagina 18© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Dalla classificazione sismica del territorio sembrava dovesse

discendere, sin dall’entrata in vigore dell’OPCM 3274/2003 (avvenuta

l’8 maggio 2003), l’obbligo di progettazione “sismica” degli edifici da

realizzare in quel territorio e che non fossero già iniziati alla data dell’8

maggio 2003.

In realtà, mediante un’interpretazione affidata ad una “Nota

esplicativa” del Dipartimento della Protezione Civile, datata 4 giugno

2003, viene ufficializzata la tesi per cui “si potrà, per un periodo di

tempo non superiore a 18 mesi continuare ad applicare la

classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua

entrata in vigore”.

Pagina 19© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Per quanto attiene alle norme tecniche da applicare agli edifici privati il cui

inizio lavori sia avvenuto a partire dall’entrata in vigore della OPCM

3274/2003, il relativo art. 2, comma 3 – fatti originariamente salvi gli edifici

di interesse strategico e quelli che possono assumere rilevanza in

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso - stabiliva un periodo

transitorio durante il quale la progettazione “sismica” poteva essere fatta

sia sulla base della norme tecniche allegate alla stessa OPCM, sia sulla

base delle norme previgenti (in primis il DM 16 gennaio 1996).

Con riguardo alla normativa tecnica contenuta nel DM del 1996, la prassi

applicativa porta a ritenere che non fosse del tutto acquisita dai progettisti

e dai prefabbricatori la necessità che i collegamenti tra le travi ed i pilastri

non venissero realizzati con semplici appoggi, contando esclusivamente

sull’attrito reciproco, anziché ricorrere a connessioni meccaniche in grado

di funzionare anche in assenza di attrito.

Pagina 20© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Conclusivamente, durante tutto il periodo compreso tra l’entrata

in vigore dell’OPCM 3274/2003 (8 maggio 2003) e le ore 24 del

giorno (22 ottobre 2005) che ha preceduto l’entrata in vigore del

DM 14 settembre 2005, nei comuni che in precedenza non erano

classificati come «sismici» e che lo sono diventati con l’OPCM

3274/2003 (nel Veneto 339) i progetti e le costruzioni avviate

potevano non tener conto della nuova classificazione sismica

del territorio e, conseguentemente, potevano non applicare

alcuna norma tecnica “antisismica”.

Pagina 21© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei

rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia

degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale

per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere

infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle

conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente

comma dovranno essere effettuate entro cinque anni * dalla data

della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere

ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito

nell'allegato 1.

* Vedi pagina seguente

Pagina 22© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274

A norma dell'articolo 20, comma 5, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248

le verifiche tecniche di cui al presente comma , ad esclusione degli

edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal

1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il

31 dicembre 2010* e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati

nelle zone sismiche 1 e 2.

* Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 marzo 2013 dall’art. 1, comma

421, della legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013)

Pagina 23© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274

4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla

data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e

le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza

statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie

disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le

tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di

cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie

indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il

livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto

dalle norme.… segue

Pagina 24© Confindustria Vicenza

a) dall’8 maggio 2003 al 22 ottobre 2005

Art.2 DPCM 20.03.2003, n. 3274

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti

successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria

per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2

ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione

di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.

6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui

sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche

nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni,

nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in

sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27

dicembre 2002, n. 289.

Pagina 25© Confindustria Vicenza

a.1) dal 13 novembre 2003* al 22 ottobre 2005**

* entrata in vigore del DPCM 21.10.2003 ** giorno che precede l’entrata in vigore

DM 14.09.2005 (Norme tecniche per

le costruzioni)

Il DPCM 21.10.2003 ha qualificato come rilevanti, ai sensi dell’art. 2,

comma 3, dell’OPCM 3274/2003, anche le «Strutture il cui collasso

può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

(quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed

integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni», per la cui

progettazione non avrebbe dovuto valere il regime transitorio

applicabile ai “normali” edifici, ma avrebbero dovuto essere applicate

da subito le norme tecniche allegate all’OPCM 3274/2003.

Pagina 26© Confindustria Vicenza

a.1) dal 13 novembre 2003 al 22 ottobre 2005

In realtà, a seguito dell’OPCM 23.01.2004, n. 333, il cui art. 6, comma 7,

ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, terzo

capoverso, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

3274 del 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici e alle opere di cui

al comma 3 del medesimo art. 2”, si deve concludere che fino al 22

ottobre 2005 anche per gli edifici di interesse strategico e delle opere

infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo

fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli edifici e le

opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle

conseguenze di un eventuale collasso, la progettazione e la costruzione

potevano prescindere dalla nuova classificazione sismica del territorio,

oltreché, a maggior ragione, dalle nuove norme tecniche di progettazione

e costruzione con criteri «antisismici».

Pagina 27© Confindustria Vicenza

a.2) dal 28 gennaio 2004* al 22 ottobre 2005**

*entrata in vigore della DGR 3645/2003 ** giorno che precede l’entrata in vigore del

DM 14.09.2005 (Norme tecniche

per le costruzioni)

La DGR Veneto 28.11.2003, n. 3645, pubblicata sul BUR n. 6, del

13.01.2004, ha a sua volta individuato ulteriori edifici di competenza

regionale, riconosciuti di interesse strategico, ovvero che possono

assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale

collasso, per la cui progettazione (ex art. 2, comma 3, dell’OPCM

3274/2003) non avrebbe dovuto valere il regime transitorio applicabile

ai “normali” edifici, ma avrebbero dovuto essere applicate da subito

(nel caso di specie dal 28 gennaio 2004: 15 gg. dopo la pubblicazione

sul BUR della DGR 3645/2003) le norme tecniche allegate all’OPCM

3274/2003. Invece il termine è «slittato» al 22 ottobre 2005.

Pagina 28© Confindustria Vicenza

a.2) dal 28 gennaio 2004 al 22 ottobre 2005

Tra le categorie di edifici di interesse per le attività economiche si

evidenziano le seguenti:

a) edifici destinati a qualsiasi attività di altezza superiore ai 24

metri alla linea di gronda;

b) centri commerciali, grandi magazzini e mercati coperti con

superficie superiore o uguale a 5.000 mq;

c) industrie con personale impiegato superiore a 100 unità o

di rilevanza in relazione alla pericolosità degli impianti e

delle sostanze lavorate;

d) attività di tipo alberghiero con capienza superiore o uguale a

100 unità.

Pagina 29© Confindustria Vicenza

b) dal 23 ottobre 2005* al 4 marzo 2008**

* entrata in vigore DM 14.09.2005

** giorno che precede l’entrata in vigore del DM 14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le

costruzioni)

Divenuta finalmente cogente il 23 ottobre 2005 la “zonizzazione sismica”

disposta dall’OPCM 3274/2003 e dalla DCR 3 dicembre 2003, n. 67, le

norme tecniche allegate alla citata OPCM sono state sostituite, a partire

dalla stessa data, dalle nuove norme tecniche approvate con il DM 14

settembre 2005.

Anche in questo caso, peraltro - fatti salvi gli edifici di interesse strategico e

quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un

eventuale collasso - è stato previsto un periodo transitorio, durante il quale

si è consentita l’applicazione, in alternativa alle norme del DM 14

settembre 2005, delle norme tecniche previgenti (richiamando

espressamente le leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n.

64, nonché le relative norme di attuazione).

Pagina 30© Confindustria Vicenza

c) dal 5 marzo 2008* al 30 giugno 2009**

* entrata in vigore DM 14.01.2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni)

** scadenza periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche previgenti

Sempre inalterata la “zonizzazione sismica” disposta dall’OPCM

3274/2003 e dalla DCR 3 dicembre 2003, n. 67, le norme tecniche

approvate con il DM 14 settembre 2005 sono state sostituite con le nuove

norme tecniche approvate con il DM 14 gennaio 2008 (entrato in vigore il

5 marzo 2008).

Per l’ennesima volta, anche in questo caso - fatti salvi gli edifici di

interesse strategico e quelli che possono assumere rilevanza in relazione

alle conseguenze di un eventuale collasso - è stato previsto un periodo

transitorio che è cessato il 30 giugno 2009, nel corso del quale la

progettazione “sismica” è potuta avvenire seguendo, alternativamente, o

le nuove norme tecniche, o il DM 14 settembre 2005, oppure le norme

ancora previgenti.

Pagina 31© Confindustria Vicenza

Conclusioni

Tutte le costruzioni i cui lavori hanno avuto inizio* tra l’8 maggio 2003 e il

30 giugno 2009 nei Comuni classificati sismici solo con l’OPCM

3274/2003 – cioè 505 comuni veneti su 581 –, peraltro divenuta cogente

il 23 ottobre 2005, potrebbero essere state progettate facendo

applicazione di norme che nella prassi venivano interpretate in modo

tale da ammettere il collegamento tra pilastri e travi mediante solo attrito,

ovvero senza connessione meccanica, ignorando quanto invece stabilito

dall’art. 2.4.1. (appoggi) del DM 3 dicembre 1987 (Norme tecniche per la

progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate).

* Il riferimento all’inizio dei lavori è stato esplicitato dalla Circolare del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2009 (G.U. 13.08.2009, n. 187),

identificato con la denuncia del relativo inizio ex art. 65 DPR 6.06.2001, n. 380,

dal chiarimento fornito con Circolare dello stesso Ministero 11 dicembre 2009.

Periodo compreso tra l’8 maggio 2003 ed il 30 giugno 2009

Pagina 32© Confindustria Vicenza

Conclusioni

L’art. 2.4.1. (appoggi) del DM 3 dicembre 1987 (Norme tecniche per la

progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate)

stabilisce che «In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la

trasmissione di forze orizzontali sia affidata al solo attrito. Appoggi di

questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità

di trasmettere azioni orizzontali; l’appoggio deve consentire

spostamenti relativi secondo quanto previsto dalle norme sismiche»

Periodo compreso tra l’8 maggio 2003 ed il 30 giugno 2009

Pagina 33© Confindustria Vicenza

* scadenza periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche previgenti al

DM 14 gennaio 2008

Conclusioni

Tutte le costruzioni che hanno avuto inizio in questo, più

recente, arco temporale, devono essere state progettate

facendo esclusiva applicazione delle norme approvate

con il DM 14 gennaio 2008, con il conseguente

collegamento tra pilastri e travi mediante adeguate

connessioni meccaniche.

Periodo successivo al 30 giugno 2009*

Pagina 34© Confindustria Vicenza

OPCM 2 giugno 2012, n. 2

Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e

delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di

sicurezza adeguate … il titolare dell’attività produttiva, in

quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai

sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche

e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità

sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata

ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista

abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune

territorialmente competente.

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 35© Confindustria Vicenza

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°

agosto 2012, n. 122

Art. 3 (Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad

uso non abitativo)… omissis …

7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali

condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate … il

titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive

modifiche e integrazioni, deve acquisire, nei casi di cui al comma 8, la

certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di

sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 -

costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un

professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune

territorialmente competente.… segue

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 36© Confindustria Vicenza

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°

agosto 2012, n. 122

… segue

8. La certificazione di agibilità sismica di cui al comma 7 è acquisita per le

attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze

strutturali di seguito precisate o eventuali altre carenze prodotte dai

danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi

strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente

ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti

che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale

causandone il danneggiamento e il collasso.… segue

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 37© Confindustria Vicenza

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°

agosto 2012, n. 122

… segue

8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua

ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza

effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria,

il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico

incaricato, in assenza delle carenze di cui al comma 8 o dopo

che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte,

attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà

essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.… segue

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 38© Confindustria Vicenza

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°

agosto 2012, n. 122

… segue

10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree che

abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal

Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero nelle

aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione

spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle

mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica

richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e

questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e

impianti, non sia uscita dall'ambito del comportamento lineare elastico,

l'adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto.

… segue

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 39© Confindustria Vicenza

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°

agosto 2012, n. 122

… segue

Qualora l'accelerazione spettrale come sopra individuata non abbia

superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta

dalla norma vigente ad una costruzione nuova di analoghe

caratteristiche, per il profilo di sottosuolo corrispondente, tale

costruzione dovrà essere sottoposta a valutazione della sicurezza

effettuata conformemente al capitolo 8.3 delle norme tecniche per le

costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio

2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29

del 4 febbraio 2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del

presente articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi

del comma 8.

… segue

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 40© Confindustria Vicenza

D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge 1°

agosto 2012, n. 122

… segue

Qualora il livello di sicurezza della costruzione risulti inferiore al 60% della

sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di

miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60% della

sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti scadenze

temporali:

a) entro 4 anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta

essere pari o inferiore al 30% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

b) entro 8 anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza sismica risulta

essere superiore al 50% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;

c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare tra 4 e 8 per

valori di livello di sicurezza (Ls) per cento

compresi tra il 30% e il 50% ….

Le norme post terremoto del 2012 (Emilia-Lombardia-Veneto)

Pagina 41© Confindustria Vicenza