Letà del diritto comune Schema generale Il concetto di diritto comune Il c.d. Rinascimento...
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L’età del diritto comuneSchema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
Il vocabolario degli storici
Tradizione
Interpretazione
Testo/contesto
Disciplina disciplinamento
Locale (culturale)/naturale (familiare)
Continuità terminologiche/ discontinuità semantiche
Pluralismo
modello discorsivo
lettura “densa” delle fonti
monumenti/documenti
Il vocabolario delle fonti
Ius (vetus, novum, commune, proprium, singulare, divinum,
humanum...)
Lex e consuetudo
Canon
iudex
iurisdictio
interpretatio
opinio doctorum
Il concetto di diritto comune rinvia al concetto di unità
Unità non equivale ad uniformità
La civiltà giuridica medievale ingloba le varie fonti del diritto (diritto civile e canonico, diritti particolari) entro un sistema normativo unitario
Applica alle diverse fonti un modello discorsivo unitario
Elabora questi metodi in luoghi depu-tati alla trasmissione del sapere
(università) attraverso un insegnamen- to che era comune per tutta l’Europa
Adotta una lingua comune e universale (il latino)
L’età del diritto comuneSchema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
La c.d. ricezione del diritto romano nel secolo XII
Dinamismo dei secoli X-XII
Fattori politici
Fattori economici
Fattori istituzionali
Fattori culturali
Fattori religiosi
La civiltà europea e l’organizzazione degli spazi:
La rinascita cittadina
Diverse interpretazioni storiografiche
La rinascita cittadina non è più vista come
un fenomeno unitario
Regioni settentrionali (Germania e
Inghilterra)
Regioni nord-occidentali europee
Italia centro-settentrionale e Francia del
sud
Contenuti del nuovo ordinamento cittadino
La pace: la riniscita municipale deriva dall’accordo di un gruppo di persone che decisero di vivere nell’ambito delle cerchia delle mura nel rispetto dei diritti di ciascuno
La libertà: chi faceva parte della comunità aveva lo status di libero (capacità giuridica- assoluta disponibilità del suo patrimonio), soggetto di diritti esente da ogni forma di subordinazione personale ad altri
Diritto statutario e consuetudinario
L’organizzazione. Amministrazione diretta della propria esistenza- tutela dei diritti dei suoi componenti- difesa del proprio territorio
svolta culturale del secolo XII
furono soprattutto:
- l’apporto greco-arabo
- la riscoperta del diritto romano
- la nascita della teologia come scienza
a frantumare le vecchie arti liberali
ancora sulla frantumazione delle vecchie arti liberali
il DIRITTO diventa scienza autonoma
la TEOLOGIA trova un nuovo statuto epistemologico nella soluzione delle antinomie
il DIRITTO CANONICO interpreta le esigenze universalistiche della Chiesta post-gregoriana
la LOGICA raggiunge con le scuole parigine vette insuperate
L’università non avrebbe superato l’usura dei tempi e le insidie del potere, se fosse
venuto meno nella pratica quotidiana
quel continuo ricambio traquel continuo ricambio tra:
il docentis et discentis exercitium
l’occupatio per se scrutantis scripturas
con l’università nasce un tipo sociologico nuovo
l’intellettualel’intellettuale
non necessariamente chierico, che fa il mestiere di pensare e di insegnare ad
altri il suo mestiere
l’intellettuale medievale
lavorava con la parola e con la mente
non viveva di rendita della terranon era costretto a lavorare con le
maniera consapevole di questa sua
diversità dalle altre categorie sociali
Pietro Abelardo: “Fu l’estrema povertà in cui vivevo che mi spinse ad aprire una scuola… e così ricorrendo all’unica arte che conoscevo, invece di lavorare con le mani, misi a frutto il lavoro della parola”
la città
la divisione del lavoro
il nuovo paesaggio culturale il nuovo paesaggio culturale in cui si afferma l’intellettualein cui si afferma l’intellettuale
nuove istituzioni
uno spazio culturale comune a tutta la cristianità
gli intellettuali del secolo gli intellettuali del secolo XII hanno la coscienza XII hanno la coscienza
vivissima di essere vivissima di essere UOMINI NUOVIUOMINI NUOVI
Nelle loro opere compare di frequente il termine di MODERNI.
Non disputano con gli ANTIQUI.
L’INNOVAZIONE si pone nel solco della TRADIZIONE.
MODERNI E ANTIQUIMODERNI E ANTIQUI
L’idea di progressoL’idea di progresso
I moderni imitano gli Antichi, si nutrono del loro insegnamento, salgono sulle loro spalle per vedere più lontano, come NANI sulle spalle dei GIGANTI.
MODERNI E ANTIQUIMODERNI E ANTIQUI
le fontile fonti
Bernardo di Chartres:Bernardo di Chartres:
Siamo nani arrampicati sulle spalle di giganti. Così vediamo di più e più lontano di loro, non già perché la nostra vista sia più acuta o la statura più alta, ma perché ci sollevano nell’aria con tutta la loro altezza gigantesca”.
La Chiesa nell’età feudale
Influenza dei processi di gerarchizzazione sociale sulla struttura ecclesiastica
Incardinamento nel sistema feudale
un vescovado era di solito uno stato feudale
i chierici erano sottomessi a signori e principi
l’imperatore non era propriamente un laico
La Riforma Gregoriana
Libertas Ecclesiae
Affrancamento dai poteri secolari
Lotta per le investiture
Riforma dell’elezione papale
Teoria del primato papale
Il papa Vicarius Christi
Regalità del sacerdozio
Il Corpus Christi iuridicum
Riforma morale
Lotta alla simonia
Lotta al concubinato dei sacerdoti
Effetti della riforma gregoriana
Il diritto divenne il principale
strumento per l’affermazione dei
principi riformatori frenetica
ricerca dei testi antichi
Lo Stato si separò dalla Ecclesia e si
rammentò dello scopo della sua
esitenza produzione legislativa
col modello del Diritto Romano
Vitalità delle arti liberali
•Rinnovato interesse per il fenomeno giuridico
I notai aretini
I giudici
•Ricerca di fonti giustinianee inconsuete
•Erano i casi difficili a spingerli a ciò
•Le fonti civilistiche avevano bisogno di una sistemazione
•L’attività editoriale di Irnerio
•L’entusiasmo per Giustiniano negli ambienti ecclesiastici
L’età del diritto comuneSchema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
La Chiesa post-gregoriana
Per fondare un ordinamento universale doveva muoversi lungo tre
direttrici:
Inventario metodico del suo passato giuridico
La soluzione legale dei problemi contemporanei
Una sintesi dottrinale del diritto vecchio e di quello nuovo
Il Decretum di Graziano
Fonti
Struttura
L’armonia dalla dissonanza
La sua forza autoritativa
Il ius decretalium
La plenitudo potestatis del papa
La pressante domanda di giustizia
Una definizione di decretali
Tipologia delle decretali
Sviluppo delle Decretali
Da ius inter partes a diritto comune
L’utrumque ius
La giurisdizione ecclesiastica: ratione personae e ratione materiae
Influenza sul diritto sostanzialeDiritto di famiglia
Successioni
Proprietà
Contratti
Diritto penale
I congegni che presiedono alla deroga al diritto civile da parte del diritto canonico
Pluralismo degli ordinamenti giuridici
A proposito di una visione riduttiva del fenomeno giuridico: diritto storico e diritto vigenteL’ordine giuridico medievale: la dialettica antico-nuovo, generale- particolareNell’età del diritto comune coesistono, nello stesso spazio sociale, ordinamenti diversi e concorrentiDiritto comune (civile e canonico), diritti regi e cittadini, statuti corporativi, diritti singolari (privilegi)
I diritti particolari
La consuetudine
Il diritto dei Regni
Le norme comunali
A proposito del diritto commercialeLa dialettica
speciale (singolare)/universale (transnazionale)
Norme di conflittoa geometria variabile
Mancavano regole certe per decidere quale norma applicare nel
caso concreto
Vigevano dei principi generali:
•Il criterio del peccato (diritto canonico e diritto civile)
•la norma speciale deroga a quella generale (diritto regio e diritti dei corpi sociali)
•Il diritto comune è sussidiario al diritto proprio
Aporie dell’ordinamento
Mancanza di meccanismi di abrogazione delle norme precedenti
Il diritto proprio lasciava al diritto comune il compito di definire la definizione dei principi generali
Il diritto comune, benché sussidiario, tendeva a prevalere perché fondato
sulla ragione
Nei regni esenti dall’impero: il diritto comune valeva non ratione imperii, sed imperio rationis
Concorrenza di diritti con una vocazione alla universalità (ius mercatorum)
L’armonia dalla dissonanza
La preoccupazione dei giuristi non era di ridurre ad unità le fonti plurali,
ma di garantirne l’armonia
Le norme romane come sedi di argomenti
La regola di conflitto più generale si sostanzia nell’arbitrium iudicis
La decisione del giudice è arbitraria, ma orientata dai principi generali e dallo stylus curiae
L’età del diritto comuneSchema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
La scuola dei Glossatori
Irnerio e l’avvio dell’esegesi testuale
Il metodo dei giuristi bolognesi
I generi letterari: glosse, apparati, summe, dissensiones, quaestiones,
Il rapporto tra teoria e prassi
Le scuole minori
La svolta azzoniana a Bologna
La scuola dei Commentatori
Sviluppo degli iura propria
Mutato atteggiamento sul rapporto tra verità e realtà
Contesto filosofico: la scolastica
Realismo e razionalismo
L’interpretatio come strumento di aggiornamento del diritto
Il criterio della ratio
Il ruolo della disputa scolastica
La teoria della pluralità delle situazioni giuridiche reali
La teoria della iurisdictio
Il ceto dei giuristi dottori
Definizione di ceto
Glli elementi costitutivi del ceto
la funzione
l’ideologia
la dignitas
La scalata sociale dei giuristi
Il diritto come vera philosophia civilis
il titolo di dominus
L’età del diritto comuneSchema generale
• Il concetto di diritto comune
• Il c.d. Rinascimento medievale
Il contesto: i fattori
La riforma gregoriana
Vitalità delle arti liberali
• Il diritto canonico
•Il pluralismo giuridico
• La scienza giuridica: Glossatori e commentatori
•L’interpretatio dei giuristi
Il modello discorsivodel diritto comune
La cornice: volontarismo vs. Razionalismo
L’interpretatio e la disinvolta infedeltà degli interpreti per i testi romani
Lo sviluppo della logica
fattori filosofici
il sistema delle fonti
i luoghi della riproduzione del sapere giuridico
La struttura discorsiva
Opposizione tra mens e verba
La costruzione degli istituti: l’uso della topica:
Per definizione (ex genere et differentia)
Per distinzione
Locus a causis
Per comparazione (locus a pari, a fortiori, etc.)
La crisi del diritto comune
Diversa organizzazione delle fonti
Fattori istituzionali: i grandi tribunali
Razionalizzazione degli apparati statali
L’umanesimo giuridico
L’usus modernus pandectarum
La Seconda Scolastica