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ing. Domenico ing. Domenico Mannelli Mannelli www mannelli info www mannelli info www.mannelli.info www.mannelli.info Titolo I- i soggetti del SPA Titolo I i soggetti del SPA Metodologie per la valutazione del rischio

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ing. Domenico ing. Domenico MannelliMannelli

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Titolo I- i soggetti del SPATitolo I i soggetti del SPAMetodologie per la g p

valutazione del rischio

LA STRUTTURA DEL TITOLO I D. LGS. 81/08Capo I Disposizioni generaliCapo II Sistema istituzionaleapo S stema st tuz ona eCapo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

sezione I misure di tutela e obblighii II l t i d i i hisezione II valutazione dei rischi

sezione III servizio di prevenzione e protezionesezione IV Formazione, informazione e addestramentosezione V sorveglianza sanitariasezione VI gestione delle emergenzesezione VII consultazione e partecipazione dei sezione VII consultazione e partecipazione dei

rappresentanti dei lavoratorisezione VIII documentazione tecnico amministrativa e statistiche

degli infortuni e delle malattie professionaliCapo IV Disposizione penali

sezione I sanzioni 2009 2/97

sezione I sanzioni sezione II disposizioni in tema di processo penale

Articolo 2 Definizione lavoratore VARIATO 626

Articolo 2 Definizione lavoratore

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, n f n ppr n r un m r ,un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

2009 3/97

Articolo 2 Definizione DL VARIATO 626Articolo 2 Definizione DL

d t di l N ll bbli h i i t i i

VARIATO 626

b«datore di lavoro»: Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario p p g , fnon avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale esso è individuato dall’organo autonomia gestionale, esso è individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli

àg

uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;

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Articolo 2 Definizione azienda dirigente NOVITA’g

preposto

«azienda»: il complesso della struttura organizzata «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

«dirigente»: persona che, in ragione delle g p , gcompetenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro g ,organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»: persona che in ragione delle competenze «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli sovrintende alla attività lavorativa e conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di

2009 5/97

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Articolo 2 Definizioni SPP RSPPNOVITA’

Articolo 2 Definizioni SPP RSPP

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; (non più “nell’azienda” )

«responsabile del servizio di prevenzione e t i i d ll ità protezione»: persona in possesso delle capacità e

dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per

di il i i di i t i coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

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Articolo 2 Definizione prevenzione saluteNOVITA’

Articolo 2 Definizione prevenzione salute

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

l di l b fi i «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

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Articolo 2 Definizione valutazione dei rischiNOVITA’

Articolo 2 Definizione valutazione dei rischi

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;salute e sicurezza;

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Articolo 2 Definizione pericolo rischioVARIATO

Articolo 2 Definizione pericolo rischio

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

«rischio»: probabilità di raggiungimento del rischio probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; fattore o agente oppure alla loro combinazione;

;

2009 9/97

Articolo 2 Definizione norma tecnicaNOVITA’

Articolo 2 Definizione norma tecnica

«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un p gorganismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

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TITOLO I Capo II Sistema istituzionale

Articolo 5Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul

lavoroArticolo 7

Comitati regionali di coordinamentoComitati regionali di coordinamentoArticolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoroA ti l 9Articolo 9

Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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Compiti dell’ISPESLCompiti dell ISPESL

L’ISPESL ll’ bit d ll tt ib i i i tit i li L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

……………………………….è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di

attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;può svolgere, , congiuntamente ai servizi di prevenzione e

sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;

………………

2009 12/97

Articolo 12 InterpelloNOVITA’

Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli

NOVITA

g genti territoriali e gli enti pubblici nazionali,

le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e d l ù dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i i li i li d li di i ll i i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali,

possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli , esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa d ord ne generale sull appl caz one della normat va in materia di salute e sicurezza del lavoro. Le risposte costituiscono criteri vincolanti perl ll à l

2009 13/97l’esercizio delle attività di vigilanza

Articolo 13 Vigilanza

L i il ll’ li i d ll l i l i i La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, p , p g ,nonché per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di

d i l i li li seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano Bolzano.

2009 14/97

Articolo 14Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e

per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1 li i di i il d l Mi i d l l 1. ..gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ..possono adottare provvedimenti di sospensione in adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano ql’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o

i l 20 d l l d i l i superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell’Allegato I

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g

Articolo 14Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e p p gper la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

h d Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una

l d violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal

d l contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo

iù i l i i stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della

i d l l i l i i d ll d i stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse i di id ll’ ll I

2009 16/97individuate nell’allegato I.

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

NOVITA’

provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale

VIOL ZIONI CHE E PONGONO RI CHI DIVIOLAZIONI CHE ESPONGONO A RISCHI DICARATTERE GENERALE

�� M t l b i d l d t di �� Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

�� Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed �� Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

�� Mancata formazione ed addestramento;�� Mancata formazione ed addestramento;�� Mancata costituzione del servizio di prevenzione e

protezione e nomina del relativo responsabile;protezione e nomina del relativo responsabile;�� Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza

(POS);2009 17/97

( )

segue

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

NOVITA’

provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale

VIOL ZIONI CHE E PONGONO L RI CHIO DIVIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DICADUTA DALL’ALTO

�� Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;individuale contro le cadute dall alto;

�� Mancanza di protezioni verso il vuoto.

2009 18/97segue

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

NOVITA’

provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale

VIOL ZIONI CHE E PONGONO L RI CHIO DIVIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DISEPPELLIMENTO

�� Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dallafatte salve le prescrizioni desumibili dalla

relazione tecnica di consistenza del terreno.

2009 19/97segue

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

NOVITA’

provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale

VIOL ZIONI CHE E PONGONO L RI CHIO DIVIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DIELETTROCUZIONE

�� L i i ssi ità di li l tt i h i �� Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

�� Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee p z n rg n zz pr ur na proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

�� Mancanza protezione contro i contatti diretti ed pindiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

2009 20/97segue

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività

NOVITA’

provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale

VIOL ZIONI CHE E PONGONO L RI CHIO VIOLAZIONI CHE ESPONGONO AL RISCHIO D’AMIANTO

�� M t tifi ll’ di i il i �� Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare

il rischio di esposizione ad amiantoil rischio di esposizione ad amianto.

2009 21/97

Articolo 14SOSPENSIONE = INTERDIZIONE APPALTI SOSPENSIONE = INTERDIZIONE APPALTI PUBBLICI

L’ d i d l di di i è L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .. ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un provvedimento interdittivo alla p , p pcontrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili.

2009 22/97

DURATA INTERDIZIONE PUBBLICI APPALTI= DURATA SOSPENSIONE MA…..

LAVORATORI GRAVI E REITERATE REITER ZIONILAVORATORI

IN NERO ≥50% VIOLAZIONI SICUREZZA

REITERAZIONI

Duratainterdizione Y=X+2Xmax 2 anni

revocasospensione dopo X mesi

revocasospensione entro 4 mesi

si

Duratainterdizione 2 i

nosi

2 anni

s pravvenuta no

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sopravvenuta revoca a X mesi

no

Articolo 14 Nuova normaArticolo 14 Nuova norma

10 Il d di l h l 10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle articolo è punito con l arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle i i di i l i l ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

.

2009 24/97

Articolo 17Obblighi del datore di lavoro non delegabiliObblighi del datore di lavoro non delegabili

Il d di l ò d l l i Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

) l l t i di t tti i is hi l s t a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

2009 25/97

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il d t di l i di i ti d l tt ib i i Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della li it i i i i ti d l t d t sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto

legislativo.b) designare preventivamente i lavoratori incaricati

d ll’ d ll d d l dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso

di ti d ll’e, comunque, di gestione dell’emergenza;c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro l ll salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di

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p pprevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

) d l i i t ffi hé lt t i e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di si di i i n d l l di s d i m i di di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

) i i i l t i ll i it di t l d g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del

2009 27/97

p prapporto di lavoro;

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

h d tt l i il t ll d ll it i i di i hi i h. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;lavoro o la zona pericolosa;

i. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;prese o da prendere in materia di protezione;

j. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

k t i l i d bit t ti t d i di k. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;un pericolo grave e immediato;

l. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di i di t i d ll l t ;

2009 28/97

sicurezza e di protezione della salute;

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

) t ti t l t t d i o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento del rischio, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato );esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI) anche su supporto informatico e su richiesta di (DUVRI) anche su supporto informatico , e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per l i Il d t è lt t l i t i la sicurezza; Il documento è consultato esclusivamente in azienda

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Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

) d i ti di ti it h l i q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la

i i l hi di l di i ll’ ti l 8 t 48 prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno lavoro che comportino l assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro a tre giorni. L obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30

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all articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

) lt il t t d i l t i l i s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le attribuzioni allo stesso conferite dal decreto (art. 50);

t) d tt l i i i fi i d ll i t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di i ll’ ti l 43 T li mis d n ss d t di cui all articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

) ll’ bit d ll l i t di tti ità i i di lt u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le

lità d l l t l’i di i d l d t di lgeneralità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

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Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

) ll ità d tti iù di 15 l t i l v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai ) gg m pmutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, hé l t it l i t i f ti i l nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale

per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già

2009 32/97

g pp geletti o designati;

Articolo 18Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

) i il ffi hé i l t i i li i l’ bbli di v) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

1 bi L’ bbli di i ll l tt ) l ti ll 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) , relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4. ,

(le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati)

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Art 18 newArt 18 new

3 bi Il d di l i di i i i 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 20 22 23 24 e 25 * obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli gg gqualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia i bil dif di i il d l d di riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di

lavoro e dei dirigenti

* obblighi dei preposti, dei lavoratori, progettisti, fabbricanti fornitori installatori medico competentefabbricanti,fornitori, installatori,medico competente2009 34/24

Articolo 19Obblighi del preposto NOVITA’Obblighi del preposto

I ti d l l tt ib i i t dI preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli

lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni i d li i t i di l t i l l di aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso

dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di p sist n d ll in ss n inf m i l s p i i persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto d t i t i i d ll h li d adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un

rischio grave e specifico;c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle

d h d d situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

2009 35/97segue

Articolo 19Obblighi del preposto

d) i f il iù t ibil i l t i ti l i hi

Obblighi del preposto

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

) t i l i i d bit t ti t d l e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed imm di t ;immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e d i di iti i di t i i di id l i i lt dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

) f d f d g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37

2009 36/97

Articolo 20Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratori

O i l d d i d ll i Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ,e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2009 37/97

Articolo 20Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratori

I l t i d i ti lI lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela p p , mp m g g pdella salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

2009 38/97

segue

Articolo 20Obblighi dei lavoratori

) s n l imm di t m nt l d t di l l di i nt l

Obblighi dei lavoratori

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia l t t d i l t i l ial rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

) i di i i i i ti i i h g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

2009 39/97

legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 20Obblighi dei lavoratoriObblighi dei lavoratori

I l i di i d h l i i à i I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo ggrava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel

d i l di l i li i medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2009 40/97

Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

VARIATI

Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione1 Il d di l i di ffid di l i i i 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi

e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità p pproduttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o p g g g ppla prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste da apposito emanando decreto l’idoneità tecnico professionale delle imprese decreto , l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante

t tt d’ di i i t i contratto d’opera o di somministrazione. .

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

VARIATI

Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione

Fi ll i d l d t l ifi è Fino alla emanazione del decreto , la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla ) qcamera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

b) fornitura agli stessi soggetti di dettagliate inf rm zi ni sui rischi specifici esistenti informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza d tt t i l i ll i tti ità adottate in relazione alla propria attività.

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

NOVITA’

Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico m g ppdocumento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze Tale documento è ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

L di i i i d l t i li i i hi . Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

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STAZIONI APPALTANTI 1STAZIONI APPALTANTI 13. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 3. Ne campo d app caz one de decreto eg s at o apr e

2006 n. 163, e successive modificazioni, il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

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Esclusioni del DVREsclusioni del DVR

3-bis L’obbligo del DUVRI non si applica 3-bis. L obbligo del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, ll f i di i li alle mere forniture di materiali o attrezzature

ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore pai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti p gcancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui p pall’allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI

PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI)2009 45/97

STAZIONI APPALTANTI 2STAZIONI APPALTANTI 2

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di 3 ter. Ne cas n cu contratto s a aff dato da soggett d cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente il soggetto che affida il coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il

t tt i d ll’i i i d ll’ i i t il d tt contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

NOVITA’

Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazioneF t d l di i i i di l i ti i t i di Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di

responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, pp , p p q ,dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

NOVITA’

Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione determinazione costi

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,…, devono essere e di somministrazione,…, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e m n mo r sch n mater a d salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.

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Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

NOVITA’

Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione - verifica congruitàN ll di i i d ll di lt ll l t i Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione

dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere , qspecificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro ……………………………………………….

2009 49/97

Articolo 26Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione

. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di lt s b lt il s l t appalto o subappalto, il personale occupato

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e gl’indicazione del datore di lavoro.

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Art. 32.Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei

bili d i i i di i t i i t i d responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

I requisiti sono di due tipi e devono essere entrambi I requisiti sono di due tipi e devono essere entrambi posseduti:

a) requisito di istruzione, corrispondente a un titolo ) q , pdi studio non inferiore al diploma di scuola

media superiore;b) requisito di formazione corrispondente alla b) requisito di formazione, corrispondente alla

frequenza (con verifica degli apprendimenti) dicorsi di formazione iniziale (Moduli A, B e C) e di

i i laggiornamento quinquennale.Lo stesso articolo, al comma 5, indica il possesso di

alcune lauree come requisito valido peralcune lauree come requisito valido perl’esonero da una parte dell’obbligo di frequenza dei

corsi per RSPP e ASPP.

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ART 34 DL RSPPART. 34 DL RSPP

N ll i d d ll’ ll II il d di l ò Nelle aziende dell’all. II il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e, se con meno di 4 dipendenti (4+DL) ,di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di , pevacuazione, svolgendo i relativi corsi.

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Allegato II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto d t d l d t di l d i iti dida parte del datore di lavoro dei compiti diprevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

1 i d i i i d i li (1) fi 30 1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti

2 A i d i l t i h fi 10 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)

3 Aziende della pesca fino a 20 addetti3. Aziende della pesca fino a 20 addetti4. Altre aziende fino a 200 addetti

(1) Escluse le attività industriali di cui all’articolo 1 del dpr 17 maggio 1988 n. 175 e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica n. 175 e successive modifiche, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di

l i i l i i i i l t tt di i i bbli h i 2009 53/97

esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Art. 35. Riunione periodica obbligatoria in aziende con più di 15 lavoratori VARIATAaziende con più di 15 lavoratori

12 N l s d ll i ni n il d t di l s tt p n ll' s m 12. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti:a) il documento di valutazione dei rischi; b) l' d d l f d ll l f l d ll b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della

sorveglianza sanitaria;c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei

dispositivi di protezione individuale; dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti

e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salutesalute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di

infortuni e di malattie professionali;infortuni e di malattie professionali;b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base

delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

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Art. 36.Informazione ai lavoratori generica

1 Il datore di lavoro provvede affinché ciascun 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro à

) pconnessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso la lotta antincendio l'evacuazione dei soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del

d p p

medico competente.

2009 55/97

Art. 36.Informazione ai lavoratori specifica

2 Il datore di lavoro provvede altresì affinché 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

'a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;p ;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e p n i n d tt t prevenzione adottate.

2009 56/97

Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: come -quando1 Il d t di l i h i l t i 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva

una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove

tecnologie di nuove sostanze e preparati pericolosi tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul

luogo di lavoro.2009 57/97

Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: dirigenti e preposti7 I di i ti i ti i d l d t di l 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,

un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;) l t i d i i hic) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

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Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: squadre di emergenza9 I l i i i i d ll’ i i à di i 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono q , g gricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

2009 59/97

Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: RLS10 Il t t d i l t i l i h di itt 10.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto

ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. p

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Art. 37.Formazione dei lavoratori e dei loro Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti: come12 L f i d i l t i ll d i l 12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro

rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

2009 61/97

Articolo 38Titoli e requisiti del medico competente

P l l f i i di di t t è i Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina ) p m mpreventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

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Articolo 41 Sorveglianza sanitaria

L li i i è ff d l di La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

) i si isti d ll ti i t hé a) nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;consultiva di cui all articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai r nu m mp n rrrischi lavorativi.

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Articolo 47Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaRappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il t t d i l t i l i è i tit it Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo.

Il numero minimo dei rappresentanti é il seguente: m m m pp ga) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive

sino a 200 lavoratori;b) t t ti ll i d ità d tti d b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da

201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità ) pp

produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

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Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza NOVITA’dei lavoratori per la sicurezza

7 L’ i i d ll f i i di d i 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

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Art. 53.Tenuta della documentazione Registro NOVITA’Tenuta della documentazione Registro infortuniTutta la documentazione rilevante in materia di Tutta la documentazione rilevante in materia di

igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico

t t i f ti supporto cartaceo o informatico. Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del decreto

applicativo restano in vigore le disposizioni relative pp g pal registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

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Articolo 55Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigenteSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1 È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1. È punito con l arresto da tre a sei mesi o con l ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1; (valutazione e redazione DVR))

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2; (corsi di formazione DL RSPP)di formazione DL RSPP)

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c) d) f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento b ifi di mi t ; ) l tti ità di i li t d l Tit l IV e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV

caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

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Art 31 comma 6Art 31 comma 6

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto a) nelle aziende industriali di cui all articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;g m m ;

b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del

decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive g m , ,modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con g) p p

oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

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I POSSIBILI FATTORI DI COLPA IN CASO DIINFORTUNIO O MPINFORTUNIO O MP

DEL DATORE DI LAVORO DEL DIRIGENTE DEI FORNITORI Culpa in eligendo (mancanza di criteri idonei nella scelta di

macchine, impianti, consulenti, sostanze, lavoratori ecc.) Culpa in vigilando (mancanza di idonea vigilanza sugli altri Culpa in vigilando (mancanza di idonea vigilanza sugli altri

attori) Mancata applicazione disposizioni del testo unicoDEL PREPOSTO• Culpa in vigilando

I d • Imprudenza DEL LAVORATORE (VITTIMA O ALTRI)• Negligenza Negligenza DEL PROGETTISTA DEL RSPP DEL MCImperizia- Imprudenza- Negligenza

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Come valutare i rischi sul posto di lavoro: le pcinque fasi1. Identify the hazardsy2. Decide who might be harmed and how3. Evaluate the risks and decide on precautionp4. Record your findings and implement them5. Review your assessment and update if necessaryy m p f y1) Identificare i rischi 2) Decidere chi potrebbe essere danneggiato e come2) Decidere chi potrebbe essere danneggiato e come3) Valutare i rischi e decidere sulla prevenzione4) Registrare i provvedimenti e la loro esecuzione4) Registrare i provvedimenti e la loro esecuzione5) Modificare la valutazione e, se necessario,

aggiornarla gg2009 70/97

Risk analysis, analisi rischioRisk assessment valutazione rischioRisk assessment,valutazione rischioRisk management gestione del rischio

Thread identificationIdentify harmfull events

and existing risk controls

Risk estimationRisk

analysis RiskRisk estimationEstimate frequency & severity

Risk evaluationDefine acceptance criteria and apply it

y Riskassessment

Define acceptance criteria and apply it

Alternative optionsand decision making

Riskmanagement

Thread identification Risk assessment

Thread identification Risk assessment

Planning and implementingrisk controls

Risk communication(internal and external)

Risk estimation(magnitude)Follow-up

Risk communication(internal and external)

Risk estimation(magnitude)Follow-up

Follow-up

71 2009Risk evaluation

Alternative optionsand decision making

Planning and implementingrisk controls

Riskmanagement

Risk evaluation

Alternative optionsand decision making

Planning and implementingrisk controls

Riskmanagement

Essential questions (Kaplan Garrick):

Wh • What can go wrong?• How likely is it?• What are the losses (consequences) ?

72 2009

DINAMICITÀ DELLA VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi deve essere effettuata secondo un concetto di sicurezza dinamica, volta al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza in azienda.

La valutazione dei rischi non deve essere La valutazione dei rischi non deve essere considerata come un intervento rivolto alla rilevazione delle inadempienze alle norme di i i ti h t bb sicurezza vigenti e che potrebbero essere

presenti sul luogo di lavoro, ma come una base per ricavarne le indicazioni utili per la per ricavarne le indicazioni utili per la realizzazione del programma di sicurezza, cioè di quel programma volto alla definizione delle

i di i t i misure di prevenzione e protezione per assicurare ai lavoratori sempre maggiori livelli di sicurezza sul luogo di lavoro

2009 73/97

sicurezza sul luogo di lavoro.

Criteri per l'attività di individuazioneCriteri per l attività di individuazione

) C it i di mp tim nt i n ni tia) Criterio di compartimentazione organizzativaDevono essere trattate unitariamente le aree

che rispondono funzionalmente a una posizione che rispondono funzionalmente a una posizione chiave dell'organigramma aziendale, in modo da fare riferimento univoco ad un responsabile ( d

p(ad esempio, magazzino ricevimento merci, produzioni utilities, magazzino prodotti finiti, officine mense servizi generali ecc )officine, mense, servizi generali, ecc. )

Nel caso dei cantieri edili si fa riferimento alla macrooperazione (esempio macrooperazione (esempio demolizioni,scavi,fondazioni,elevazione edificio copertura)

2009 74/97

edificio, copertura)

Criteri per l'attività di individuazioneCriteri per l attività di individuazione

b)C it i di m n itàb)Criterio di omogeneitàDevono essere raggruppate tra loro situazioni

simili per il tipo di lavoro svolto le attrezzature simili per il tipo di lavoro svolto, le attrezzature e i materiali utilizzati, per le condizioni ambientali o per il luogo nelle quali si svolge (ad

l f l d l p g q g

esempio, sala fornitori, sala disegno, sala controllo, ecc. )

Nel caso dei cantieri si fa riferimento alle Nel caso dei cantieri si fa riferimento alle microoperazioni (ad esempio fognature,montaggio pluviali posa pavimenti posa serramenti pluviali,posa pavimenti,posa serramenti interni,posa serramenti esterni,finiture interne finiture esterne)

2009 75/97

interne,finiture esterne)

Criteri per l'attività di individuazioneCriteri per l attività di individuazione

)C it i di mpl tc)Criterio di completezzaDeve essere tenuto presente che in particolare,

l'esame deve essere esteso anche alle l esame deve essere esteso anche alle occupazioni saltuarie (ad esempio, interventi di manutenzione) e a quelle stagionali (ad

l d ldq g

esempio, centrale di riscaldamento). Nei cantieri si parte dall’approntamento cantiere

e si deve finire con lo smantellamento cantiere e si deve finire con lo smantellamento cantiere con ripristino situazione iniziale eventualmente modificata come da progetto.eventualmente modificata come da progetto.

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TECNICHE DI ANALISI DI RISCHIOTECNICHE DI ANALISI DI RISCHIO

TECNICHE QUALITATIVETECNICHE QUALITATIVE

VALIDE PER RICERCARE EVENTI INDESIDERATI

TECNICHE QUANTITATIVE

VALIDE PER RICERCARE EVENTI INDESIDERATI

TECNICHE QUANTITATIVE)

VALIDE PER IL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DI UN EVENTO INDESIDERATOACCADIMENTO DI UN EVENTO INDESIDERATO

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TIPO DI ANALISI DI RISCHIOTIPO DI ANALISI DI RISCHIOTECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati)TECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati)

CHECK LISTANALISI SISTEMATICA DEI DISEGNI, DELLE SCHEDE OPERATIVE DI PROCESSO, DELLE SPECIFICHE DEI PRODOTTI E DELLE SPECIFICHE DEI PRODOTTI E DELLE APPARECCHIATURE EFFETTUATA CON L’USO DI UN QUESTIONARIO-GUIDA.QUES IONARIO GUIDA.Questa tecnica usa una lista scritta di proposizioni perverificare lo stato del sistema.

l l k l l Tali liste, dette appunto Check lists, in molti casi possono essere trovate in banche dati competenti, in altre devono essere redatte dal responsabile dell'analisiessere redatte dal responsabile dell analisi.Le proposizioni, spesso sotto forma di domande, vengono raggruppate per fattore di rischio oppure per argomento,

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gg pp p f pp p g m ,tipo materiali, attrezzature, procedure.

TIPO DI ANALISI DI RISCHIOTECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati)TECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati)

WHAT-IF ANALYSIS+

CHEK LISTCHEK LISTLa tecnica prevede la costituzione di un team apposito costituito da persone che hanno una certa familiarità con l'impianto in esame.persone che hanno una certa familiarità con l impianto in esame.Il lavoro procede in modo singolare: ogni membro del team espone una serie di domande del tipo

COSA SUCCEDE SE?COSA SUCCEDE SE?Analizzando le risposte si giunge ad identificare i possibili incidenti.Questo particolare approccio è detto brain storming: la bontà, ed i i il li i di l i i i d ll i à d insieme il limite di questa tecnologia, risiede nella capacità ed esperienza di coloro che compongono il team.Per questo motivo spesso si utilizza una tecnica mistaq pCheck list /What-ifin modo da superare la staticità delle check lists ed alcontempo raggiungere quella completezza di analisi che la semplice

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contempo ragg ungere que a comp etezza d ana s che a semp ce What-if non garantisce.

L’APPROCCIO PSICOLOGICO BASATO SUL PARADIGMA STIMOLUS ORGANISM RESPONSE (SOR)

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FORMULA DEL RISCHIO COMPLETA

R f(f m K)R=f(f,m,K)

R f x m R = f x m Ki

r : rischiof o p: frequenza attesa di evento

indesiderato che provoca un dannoindesiderato che provoca un dannom o d (magnitudo): grandezza del danno

che l’evento può causare

Ki = In-Formation Training = fattore integrato di informazione, formazione, addestramento, istruzione, aggiornamento, equipaggiamento, pronto intervento, eliminazione di comportamenti errati o inidonei, ecc.

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CALCOLO DEL RISCHIOCALCOLO DEL RISCHIOPROBABILITÀ DEL VERIFICARSI DI EVENTI NEGATIVIDA CUI POSSONO DERIVARE CONSEGUENZE DANNOSE

r = f . m

MATRICE DEL RISCHIO

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è una funzione della e della

RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI RISCHIO GRAVITA PROBABILITA DI ACCADIMENTO

RELATIVO AL FENOMENO PERICOLOSO

DEL DANNOPOSSIBILE PER IL

FENOMENO

DEL DANNO CONSIDERATO

•Frequenza e durata di i iPERICOLOSO

CONSIDERATO

FEN MEN PERICOLOSO

CONSIDERATO

esposizione

•Probabilità di accadimento di un evento pericolosoun evento pericoloso

•Possibilità di evitare o di limitare il dannolimitare il danno

- Elementi funzione del rischio

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rischio

Tabella Scala delle probabilità (P)

Valore Livello Definizioni / CriteriValore Livello Definizioni / Criteri

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.Si ià ifi ti d i l t il t ll

4 Altamente probabile

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….).Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto

3 Probabile modo automatico e diretto.E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.

2 P b b l La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.2 Poco probabile sfortunate di eventi.Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

L il t ò d l i i t 2009 84/971 Improbabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Tabella Scala dell’ entità del danno (D)

Valore Livello Definizioni / CriteriValore Livello Definizioni / Criteri

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale4 Gravissimo effetti letali o di invalidità totale.Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.Es si i i ff tti i sibili / Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

Infortunio o episodio di esposizione acuta con 2 Medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Li Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

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1 Lieve pEsposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIOE’ influenzata da vari fattori:

Attività intraprese volontariamente- Attività intraprese volontariamente- Controllo personale sulla variabilità del rischio- Cause degli incidenti ben identificate- Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici leggi fisichep p gg- Probabili conseguenze dell’incidente non gravi- Scarsa memorizzazione degli incidenti- Attività senza alternative

1Probabilità percepite

10-1

10-4

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO VARIA CON LE PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO REALI

110-1

10

10-410-7

10-7

Probabilità reali

Un equilibrato approccio alla sicurezza può essere sviluppato soltanto se il

rischio reale coincide, o quasi, con quello

Approfondire le modalità di percezione del rischio e correggere le distorsioni

con una instancabile opera di

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r sch o reale co nc de, o quas , con quello percepito

con una instancabile opera di informazione

3)probabile: è noto qualche d ll

P = 3episodio in cui alla mancanza

ha fatto seguito il danno

4)gravissimo: morte o invalidità D = 4

4)gravissimo: morte o invalidità totale

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P = 2 2) poco probabile: sono noti solo rarissimi episodi giàverificatisi

D 2 2) medio:infortunio con inabilità reversibile o effetti reversibiliD = 2

P = 1 1) improbabile: non sono noti episodi già verificatisiP = 1D = 4

1) improbabile: non sono noti episodi già verificatisi

4) gravissimo: morte o invalidità totale

D 1P = 4 4) altamente probabile

D = 1 1) lieve

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1) improbabile: non sono noti d à fP = 1 episodi già verificatisi

D = 1 1)lieve:infortunio con inabilità rapidamente reversibile o effetti

D = 1

rapidamente reversibili

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MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO: R = P X D

PP

4 8 12 164

3 6 9 123

2 4 6 8

1 2 3 4

2

1

D

1 2 3 4

1 2 3 4

R > 8 Azioni correttive indilazionabili

4 R 84 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine

2009 90/97R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

4 161284 161283 6 9 122 84 62 841 42

631 42 3

2009 91/97

4 161284 161283 6 9 1232 84 62 841 42

6311 42 31

2009 92/97

4 161284 161283 6 9 122 84 62 841 42

631 31 42 31 3

2009 93/97

CONCLUSIONI: COME SI FA SICUREZZAArticolo 15 Misure generali di tutelaArticolo 15 - Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che

i t i i d t ll i l di i i t i h integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

) l’ li i i d i i hi iò i ibil l l id i c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) l d ll’ d l l ll d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di id li ff tti ll l t d l l t di ll di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno

pericoloso;2009 94/97

Articolo 15 - Misure generali di tutelag) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che

possono essere, esposti al rischio;h) l’ l l d l h f b l l h d h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di

lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;

) l’ ll d l l d ll’ l h m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;) l’i f i f i d i i d i p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza;

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Articolo 15 - Misure generali di tutelaq) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per

la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

) l d d d d l u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

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